ACCORDO SULLA DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRA-MOENIA PER L’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA
ACCORDO SULLA DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRA-MOENIA PER L’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA
In data 8 gennaio 2015 ha avuto luogo presso la sede dell’AOUC l’incontro
TRA
La delegazione di parte pubblica, composta da:
Responsabile della delegazione dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx firmato Componente della delegazione xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx firmato Componente della delegazione dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx firmato Componente della delegazione xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx firmato Componente della delegazione xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx firmato
e le seguenti Organizzazioni:
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA DIRIGENTI MEDICI | |
ANAAO ASSOMED | firmato |
XXXX ASMD | firmato |
AAROI | firmato |
CGIL MEDICI | firmato |
FM ADERENTE ALLA UIL FPL | firmato |
FED CISL MEDICI COSIME | firmato |
FASSID | firmato |
FESMED | firmato |
ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI | firmato |
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA DIRIGENTI SANITARI | |
SNABI SDS | firmato |
FP CGIL | firmato |
CISL FPS | firmato |
UIL FPL | firmato |
SINAFO | firmato |
AUPI | firmato |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - sede legale: xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX - C.F/P.Iva 04612750481 1
tel. 055 794.111 – xxxx@xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xx – xxx.xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx
per condividere i contenuti declinati nella proposta di “Regolamento per l’organizzazione e disciplina dell’attività libero professionale intra moenia”, prodotta dalla Commissione Paritetica, nelle forme che risultano dal testo.
Al termine della riunione le parti sopraccitate hanno sottoscritto l’accordo in oggetto indicato, nel testo che si allega, con l’impegno ad effettuare una verifica entro sei mesi.
Per l’Azienda | Per le XX.XX. Dirigenza Medica | ||
dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx | firmato | ANAAO ASSOME | firmato |
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx | firmato | XXXX ASMD | firmato |
dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx | firmato | XXXXX | firmato |
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | firmato | CGIL MEDICI | firmato |
xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx | firmato | FM ADERENTE ALLA UIL FPL FED CISL MEDICI COSIME | firmato firmato |
FASSID | firmato | ||
FESMED | firmato | ||
ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI | firmato | ||
Per le XX.XX. Dirigenza Sanitaria | |||
SNABI SDS | firmato | ||
FP CGIL CISL FPS | firmato firmato | ||
UIL FPL | firmato | ||
SINAFO | firmato | ||
AUPI | firmato |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - sede legale: xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX - C.F/P.Iva 04612750481 2
tel. 055 794.111 – xxxx@xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xx – xxx.xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx
REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLA ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA.
CAPO I PRINCIPI GENERALI
ART. 1 – Oggetto
Il presente regolamento definisce le modalità organizzative dell’attività libero professionale intramuraria (di seguito Libera Professione) del personale appartenente al ruolo della Dirigenza Sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo, nonché dell’attività di supporto alla stessa dedicato, svolta dal personale del comparto sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, individuale o di equipe, fuori orario di lavoro, in regime ambulatoriale e di ricovero.
ART. 2 - Tipologie di attività libero professionale intramuraria
1. L'attività libero professionale intramuraria può essere esercitata:
a - in forma individuale o di equipe per prestazioni specialistiche ambulatoriali per pazienti non ricoverati, di seguito denominata "ambulatoriale".
b - in forma individuale o di equipe per pazienti ricoverati, in regime ordinario o in regime Day Hospital e Day Surgery, di seguito denominata "in regime di ricovero".
c - in forma individuale o di equipe per altre prestazioni professionali richieste in modo diretto dall’utente privato tra cui l’attività svolta dai Fisici Sanitari, Medici Competenti, Medici di Medicina Legale e del Lavoro.
d – come partecipazione a proventi di attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe in strutture di altra Azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse
e - sotto forma di partecipazione a proventi di attività professionali richieste a pagamento da terzi all'Azienda. Sono altresì ricomprese le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende ai propri Dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa e di acquisire prestazioni aggiuntive, nel rispetto delle direttive regionali in materia (ex art.55c.2CCNL).
2. L'Azienda provvede a pubblicizzare le prestazioni erogabili in regime libero professionale, le relative tariffe, gli orari ed i locali disponibili per tale attività, attraverso il sito aziendale.
3. La partecipazione, con la conseguente attribuzione di compensi derivanti da attività libero professionale, è consentita al solo personale della Dirigenza Sanitaria che ha optato per il regime esclusivo di intramoenia. I Dirigenti sanitari che non hanno optato per l'attività libero professionale intramuraria, sono comunque tenuti ad assicurare la propria attività, ai ricoverati in regime di libera professione, nei limiti dell'orario istituzionale.
Non rientrano nell’attività libero professionale disciplinata dal presente atto:
• la partecipazione, in qualità di docente, a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma;
• le collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
• le partecipazioni a commissioni presso Enti e Ministeri (commissione medica di verifica del Ministero del tesoro, di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29
giugno 1998, n. 278, ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n 295);
• le relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
• le partecipazioni a comitati scientifici;
• le partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;
• l’attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all’azienda della dichiarazione da parte dell’organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.
ART. 3 Principi Generali di esercizio
La libera professione non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali e deve essere organizzata in modo tale da assicurare l’integrale assolvimento dei compiti e la piena funzionalità dei servizi istituzionali, nel rispetto della vigente normativa in materia.
In particolare la stessa non può globalmente comportare un volume di prestazioni o di orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
La libera professione è esercitata in favore del cittadino, pagante in proprio a seguito di libera scelta con oneri a carico dello stesso, di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi, di terzi soggetti, in tutte le forme previste dalla normativa vigente.
La libera professione è esercitata nella disciplina di appartenenza. Il Dirigente sanitario, previa specifica richiesta, può essere autorizzato dal Direttore Generale, acquisito il parere dell’Ufficio di Direzione e della Commissione Paritetica prevista dalla normativa ed appositamente costituita, ad esercitare l'attività in disciplina diversa, purché sia in possesso della specializzazione, anche in disciplina equipollente, o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa (o in disciplina equipollente) e che questa rappresenti l'unica disciplina di esercizio libero professionale. Attività peritale è consentita su problematiche inerenti la disciplina autorizzata o in disciplina equipollente. L’esercizio delle medicine complementari previsto dalla LR 19 febbraio 2007 n.9 può essere autorizzato con le medesime modalità. Il Dirigente sanitario può essere autorizzato dal Direttore Generale ad effettuare prestazioni non erogabili in regime istituzionale ordinario nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge regionale 8 marzo 2000, n. 22, in materia di individuazione e valorizzazione delle prestazioni.
Art 4 Orario di attività
La libera professione è svolta fuori dall’orario di lavoro e comunque del debito orario complessivo dei soggetti interessati.
E’ condizione legittimante la remunerazione della libera professione, il non presentare debito orario cumulato nello svolgimento dell’attività istituzionale.
L’Azienda provvede ad effettuare le verifiche del caso sulla base del report inviato dalla U.O. Amministrazione del Personale.
La U.O. Gestione Attività Libera Professione riceve le segnalazioni delle anomalie riscontrate ed in caso di debito orario provvede a sospendere la remunerazione dell’attività fino al totale recupero del debito orario.
L’attività deve essere rilevata per mezzo di timbratura con apposita causale “1” identificativa dell’attività libero professionale intramuraria.
Qualora motivi tecnico organizzativi rendano necessario o opportuno lo svolgimento di specifiche attività nell’orario ordinario di servizio ciò dovrà essere espressamente autorizzato e successivamente si procederà, attraverso riepilogo compilato dal dirigente titolare della prestazione erogata, al recupero delle ore impegnate nella prestazione stessa, a cura della U.O. Gestione Attività Libera Professione.
ART. 5 – Personale coinvolto nell’esercizio della Libera Professione
L’esercizio della Libera Professione, comprensivo delle consulenze, consulti e prestazioni domiciliari, è consentito al personale appartenente al ruolo della Dirigenza Sanitaria a rapporto di lavoro esclusivo.
Il personale dipendente appartenente al comparto, può partecipare in qualità di supporto all’attività libero professionale nell’ambito del proprio orario istituzionale o, su base volontaria, al di fuori del suddetto orario con forme di remunerazione specificatamente individuate.
Il personale di cui al presente articolo, in relazione alla attività svolta in aggiunta al proprio orario istituzionale, è remunerato in quota oraria in conformità alle valorizzazioni individuate dall’Azienda e nei limiti previsti dagli accordi decentrati con le XX.XX. e la R.S.U. aziendale intervenuti sull’argomento.
Non è consentita la partecipazione nei casi riportati al successivo art. 6, per quanto riconducibile alla categoria professionale interessata.
L’attività di supporto può essere esercitata in forma diretta e di collaborazione: 1- Attività di supporto diretto
L’attività di supporto è riservata al personale del comparto appartenente al ruolo sanitario e tecnico- sanitario che svolge funzioni attive di supporto al professionista o all’equipe. L’attività, qualora svolta fuori dall’orario di lavoro, deve essere rilevata per mezzo di timbratura con apposita causale 1 identificativa dell’attività libero professionale intramuraria.
Qualora motivi tecnico organizzativi rendano necessario o opportuno lo svolgimento di attività nell’orario ordinario di servizio ciò dovrà essere espressamente previsto e successivamente si procederà, attraverso riepilogo compilato dal dirigente titolare della prestazione erogata, al recupero delle ore impegnate nella prestazione stessa, a cura della
U.O. Gestione Attività Libera Professione.
L’orario effettuato verrà certificato su apposito foglio di lavoro sottoscritto dall’operatore intervenuto a supporto e dal professionista titolare della prestazione.
Il personale sanitario e tecnico è individuato attraverso una dichiarazione di disponibilità acquisita dalla U.O. Gestione Attività Libera Professione e una valutazione di idoneità ad opera del Coordinamento Infermieristico.
2- Attività di supporto di collaborazione
L’attività di collaborazione è quella diretta ad assicurare l’esercizio dell’attività libero professionale anche se non direttamente connessa alla prestazione principale erogata.
Rientrano nell’ambito dell’assistenza sanitaria ordinaria tutte quelle attività indirette svolte durante l’orario di servizio, in maniera generalizzata per assicurare il normale svolgimento delle attività.
In caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all’attivazione delle strutture e degli spazi per l’attività libero professionale, l’Azienda può
acquisire personale non dirigente del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l’attività libero professionale, l’Azienda può, anche su istanza del professionista, assumere il personale della Dirigenza Sanitaria necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale senza oneri a carico dell’Azienda.
ART 6 – Limitazioni, esclusioni e divieti
L’esercizio della libera professione non può essere autorizzato nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle Unità Coronariche e nei servizi di rianimazione ovvero per altre tipologie in relazione alle peculiarità delle discipline per le quali sussista una incompatibilità.
L’esercizio della Libera professione non può svolgersi quando risulti in contrasto con i fini e gli interessi dell’azienda, in particolare non potranno essere assunti incarichi di consulenze, perizie o similari, quando gli stessi possano essere utilizzati per la tutela di terzi in vertenza nei confronti dell’Azienda.
L’attività oggetto del presente regolamento, non può essere svolta durante :
a) l’orario di servizio istituzionale
b) i periodi di assenza per congedo ordinario e straordinario (nel caso di attività svolte al di fuori delle strutture aziendali, con un impegno che risulti incompatibile con l’assolvimento dell’orario di servizio istituzionale – es. domiciliari fuori provincia, ctu e ctp, prestazioni extraregione su convenzione – è concesso lo svolgimento della libera professione in regime di congedo ordinario)
c) i congedi per rischio radiologico o anestesiologico;
d) i permessi retribuiti e non, se usufruiti per l’intera giornata;
e) l'astensione obbligatoria o l'interdizione anticipata per maternità/paternità e l’orario ridotto;
f) aspettative con o senza assegni, compreso la fruizione dell’anno sabbatico;
g) i periodi di malattia e infortunio
h) sciopero
i) sospensione dal servizio
j) guardie attive, pronta disponibilità, attività aggiuntiva in forma di equipe
k) part-time
l) nel caso di congedi parentali o dei permessi previsti dalla L. 104/92.
E’ fatto divieto ai professionisti dipendenti dell’Azienda, l’esercizio di attività libero professionale, anche a carattere saltuario e occasionale, presso strutture private convenzionate con il servizio sanitario.
Non è consentito l’utilizzo del ricettario unico nazionale..
L’azienda doterà le strutture ove si erogano le prestazioni libero professionali di apposita carta intestata.
Per il pagamento delle prestazioni effettuate in libera professione è fatto divieto al professionista di incassare direttamente i proventi.
ART 7 – Attribuzioni e responsabilità
1- Al Direttore Generale è riservata:
• l’adozione del provvedimento di emanazione del presente regolamento;
• la stipula di accordi, contratti e convenzioni per l’esercizio della libera professione, se non oggetto di delega;
• l’autorizzazione al professionista all’esercizio della libera professione, con le modalità di cui all’art.11;
2- Alla Direzione Sanitaria, , attraverso le strutture ad essa afferenti, compete:
• l’individuazione e gestione degli spazi, orari, attrezzature, posti letto, ambulatori e sale operatorie, in coerenza con quanto pianificato dalla direzione aziendale, attraverso la propria Direzione Operativa;
• la verifica periodica della prevalenza dell’attività istituzionale, definita dalla normativa vigente, sull’attività libero professionale intramuraria per ogni singola disciplina e per struttura, anche attraverso il supporto delle elaborazioni effettuate dalla U.O.Contabilità Analitica e dalla U.O. Controllo di Gestione;
• l’assunzione delle necessarie iniziative per la razionalizzazione della domanda nonché degli interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e ad incrementare la capacità di offerta dell’azienda;
• verifica, attraverso la funzione aziendale di monitoraggio e controllo DRG, la corrispondenza fra DRG previsto in fase di preventivo e DRG di dimissione;
• la gestione della lista unica di attesa per l’attività chirurgica come previsto da DGRT 638/2009, attraverso la propria Direzione Operativa;
3- Alla U.O. Gestione Attività Libera Professione sono demandate:
• le procedure amministrative riguardanti l’espletamento della libera professionesvolta dal personale di cui all’art. 1 del presente regolamento, con particolare riferimento a:
o elaborazione della proposta di preventivo per la successiva accettazione;
o raccolta ed archiviazione dei preventivi e delle ricevute di pagamento;
o fatturazione, in collaborazione con la Contabilità Generale; l’elaborazione della reportistica periodica inerente l’esercizio dell’attività libero professionale;
• la gestione e il controllo del CUP dedicato, con la predisposizione diretta delle agende informatiche e la codifica delle prestazioni. In tale ambito la struttura,attraverso il suo responsabile, è individuata quale Responsabile Unico del Procedimento del contratto di affidamento del servizio;
• le funzioni di coordinamento e di controllo in collaborazione e a supporto delle strutture organizzative interessate;
• la gestione e il controllo degli aspetti economico contabili, retributivi, contributivi e di stesura del bilancio della libera professione;
• L’informazione agli utenti attraverso la manutenzione degli archivi del software di gestione dell’attività libero professionale;
• Supporto all’elaborazione dei flussi informativi in materia di libera professione (ad es. Agenas, flussi TAT, etc..);
• Assicura, nell’ambito dei progetti di attività aggiuntiva ex art.55c.2 CCNL, la gestione economica dei progetti, la ripartizione ed erogazione dei compensi e la relativa reportistica.
• La verifica ed il controllo del corretto utilizzo del sistema di rilevazione della presenza durante l’esercizio dell’attività libero professionale.
4-La U.O.Contabilità Analitica e la U.O. Controllo di Gestione supportano la U.O. Gestione Attività Libera Professione nella elaborazione dei preventivi, nella definizione delle tariffe e nella produzione della reportistica specifica.
5-Ai referenti amministrativi dei dipartimenti (RAD) compete il supporto amministrativo alla
U.O. Gestione Attività Libera Professione nelle strutture dipartimentali.
ART 8 Commissione Paritetica
Ai sensi del D. P. C. M. 27.3.2000, art. 5, comma 6, le OO. SS. maggiormente rappresentative della Dirigenza Medica e Sanitaria formulano proposte all’Ufficio di Direzione in merito alla programmazione, gestione e verifica dell’attività libero professionale intramuraria.
Ai sensi del punto h) del comma 1 dell’art. 5) del D. P. C. M. 27.3.2000 è istituita apposita Commissione Paritetica fra Dirigenti Sanitari rappresentanti delle OO. SS. maggiormente rappresentative della Dirigenza Medica e Sanitaria e rappresentanti dell’Azienda, con compiti di promozione e verifica dell’attività libero professionale, nonché con funzioni di prevenzione e soluzione di eventuali conflittualità.
ART. 9 Organizzazione e strutture
Ai sensi della DGRT n. 529 dell’01.07.2013 le sedi per lo svolgimento dell’attività libero professionale ambulatoriale non possono essere superiori a 3 per ciascun singolo professionista, comprensive della sede extraregionale. Quella aziendale costituisce la prima sede e deve avere caratteristica di “prevalenza di attività” rispetto alle altre sedi.
La AOUC organizza all’interno delle proprie strutture l’attività libero professionale.
ART. 10 Copertura assicurativa
In conformità al disposto della D.G.R.T. n. 1203 del 21 dicembre 2009, l’Azienda ha provveduto in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità civile, senza trasferirlo a carico delle Compagnie assicurative, fermo restando che la copertura delle responsabilità per colpa grave, per il personale sanitario che intende attivarla, è garantita da specifiche polizze a carico dello stesso.
ART 11 Modalità di autorizzazione
Il professionista interessato allo svolgimento della libera professione deve presentare richiesta di autorizzazione su apposita modulistica, allegata quale parte integrante del presente regolamento, di cui la U.O. Libera Professione fornisce copia e supporto alla compilazione. La domanda riporta nel massimo dettaglio le informazioni richieste inerenti la disciplina in cui si intende esercitare l’attività, le prestazioni e la relativa temporizzazione, giorni e orari, proposte di tariffe. Sul modello di richiesta è previsto il visto del Direttore SOD o del Direttore DAI o del Direttore Sanitario, rispettivamente qualora la richiesta stessa provenga da professionista in posizione non apicale, da Direttore SOD o da Direttore DAI. Tale visto attesta la compatibilità dell’orario di lavoro richiesto dal Dirigente Sanitario con l’attività istituzionale svolta dallo stesso.
La richiesta così compilata deve essere consegnata alla U.O. Gestione Attività Libera Professione perché questa ne curi ogni aspetto di pertinenza amministrativa contabile e normativa, compresa la tariffazione.
La U.O. Libera Professione sottopone la richiesta alla Direzione Sanitaria, attraverso le strutture ad essa afferenti, cui è rimessa la valutazione inerente orario, spazio individuato, disciplina, tipologia di prestazione e ogni altro aspetto di rilevanza organizzativa (strumentazione etc..). La direzione Sanitaria con l’apposizione di apposito visto attesta la compatibilità di quanto richiesto.
La U.O. Libera Professione provvede alla redazione dell’atto di negoziazione (allegato e parte integrante del presente regolamento) comprensivo di tutte le attività autorizzate con esposizione del compenso del professionista e relativa temporizzazione della prestazione che comunque non potrà essere, in particolare per la visita specialistica, inferiore a 15 minuti. Il documento è quindi sottoscritto dal professionista interessato e inoltrato a cura della U.O. Libera Professione alla Direzione Generale per l’approvazione e la sottoscrizione di parte aziendale.
L’atto di negoziazione è conservato agli atti della U.O. Libera Professione che provvede così all’attivazione delle attività previste e alla consegna di copia dell’atto stesso al professionista interessato, insieme a copia del regolamento della libera professione, della quale consegna dovrà essere rilasciata ricevuta.
Gli onorari possono essere aggiornati con cadenza semestrale e decorrenza 1 gennaio e 1 luglio di ogni anno.
Il Direttore Generale, ove sussistano particolari motivi di opportunità, può disporre la sospensione in via cautelare dell’attività libero professionale intramuraria del singolo professionista.
CAP. II
LIBERA PROFESSIONE AMBULATORIALE
ART. 12 Tariffe
Le tariffe delle prestazioni libero professionali a carattere ambulatoriale non possono essere in nessun caso inferiori a quelle stabilite dal nomenclatore tariffario per l’identica prestazione erogata in regime istituzionale.
L'Azienda determina la tariffa per la libera professione ambulatoriale, interamente a carico del paziente, tenendo conto delle seguenti voci:
a- del compenso concordato nell’atto di negoziazione con gli operatori interessati eroganti la prestazione libero professionale intramoenia
b- dei costi aziendali aggiuntivi da sostenere per assicurare lo svolgimento delle attività, come di seguito indicati:
b1- i costi per l'allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture specifiche e delle tecnologie, ivi compresi i consumi ed i costi generali;
b2- i costi relativi alle voci imposte e tasse, nonché agli adempimenti contabili, assicurativi ed equiparati connessi con l'esercizio della libera professione intramoenia;
b3- i costi relativi al personale del comparto, compresi quelli relativi al personale del ruolo sanitario che direttamente concorre alle prestazioni ed al personale di tutti i ruoli che comunque collabora;
b4- i costi per assicurare i fondi perequativi previsti dalla contrattazione nazionale per la Dirigenza Sanitaria per le rispettive aree contrattuali, qualora previsti e individuati in sede aziendale;
c – della quota della tariffa da attribuire alla Azienda, determinata nella misura del 30% della tariffa stabilita per l'erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Ai fini della quota di perequazione di cui al punto b4, è da considerare limitata o rispettivamente inibita l’attività professionale a coloro per i quali si configuri un impedimento parziale o totale previsto da norme di legge e di regolamento, e non semplicemente una limitazione di possibile guadagno per le caratteristiche dell’attività svolta (fabbisogno di strutture e di attrezzature, ecc). Quanto sopra, anche tenendo conto delle molteplici forme dell’attività professionale che non si esaurisce nella mera ripetizione di quanto svolto nell’attività istituzionale.
ART. 13 Criteri di ripartizione
I proventi derivanti dall'attività libero professionale in regime ambulatoriale sono introitati dall'Azienda, che procede, con cadenza mensile, a ripartire le quote di cui all'art. 12, lettere a), b3) e b4) come segue:
Al personale sanitario dirigente, i proventi di cui all'art. 12 lett. a), b4).
Al personale del comparto che direttamente collabora, i proventi di cui all'art. 12 lett. b3), fino alla concorrenza di quanto spettante per ore prestate fuori dal debito orario. I compensi sono corrisposti per quota oraria in conformità alle valorizzazioni individuate dall’Azienda agli accordi decentrati con le XX.XX. e la R.S.U. aziendale intervenuti sull’argomento.
ART. 14 Procedure di accesso
L’accesso alle prestazioni ambulatoriali, in regime di libera professione, avviene normalmente attraverso l’apposito CUP dedicato presente in Azienda. Compatibilmente con le disponibilità tecnologiche, le agende di prenotazione, già consultabili da ogni professionista attraverso web, potranno essere movimentate a cura degli stessi. Qualora non si renda possibile accedere alle prenotazioni nei tempi limite previsti (giorno solare antecedente la seduta ambulatoriale), il professionista potrà comunque erogare la prestazione avendo cura di comunicare al CUP LP, prima di erogare la prestazione stessa, l’acquisita prenotazione.
Per usufruire delle prestazioni ambulatoriali in regime di libera professione, il paziente, correttamente informato degli oneri che gli verranno addebitati secondo le tariffe per tale attività, deve provvedere in sede di accettazione al versamento dell'importo relativo alla tipologia di visita prescelta. A seguito del pagamento, al paziente è rilasciato atto di quietanza.
L'Azienda potrà a sua discrezione accettare lettere di impegno e garanzia rilasciate a copertura delle spese per usufruire dell'attività in regime libero professionale da Enti o Società che dichiarino formalmente di farsi carico delle stesse.
L’orario di espletamento dell’attività libero professionale deve tenere conto dell’orario di apertura e chiusura del front office dedicato e della cessazione della presenza infermieristica, ed essere coerente con questi.
La chiusura, spostamento o modifica temporanea delle agende dovrà essere comunicata al CUP LP per scritto, a mezzo fax o mail, con un anticipo di almeno 24 ore per permettere eventuali spostamenti di sedute e comunicazione all’utenza, facendo salvo un preavviso di almeno due settimane per i periodi prolungati di vacanze estive o natalizie.
ART. 15 Prestazioni gratuite
E’ consentito al Dirigente medico di rinunciare al proprio compenso ed eseguire prestazioni a titolo gratuito. In questi casi il dirigente provvederà a comunicare in forma scritta la rinuncia ai compensi di propria spettanza e la prestazione sarà inserita con apposito codice e ne dovranno essere recuperati i costi generali. A soli fini di semplificazione, l’Azienda definirà uno standard di costi medi sulle prestazioni, fermo restando che non potranno essere erogate gratuitamente le prestazioni ad elevato impegno tecnologico.
CAP. III
LIBERA PROFESSIONE IN REGIME DI RICOVERO
ART. 16 Modalità d’esercizio
La libera professione in regime di ricovero viene effettuata dai Dirigenti sanitari prescelti dall'utente; questi normalmente si avvalgono dell'équipe medica o chirurgica della propria struttura professionale.
I Dirigenti sanitari facenti parte dell'équipe di cui al comma precedente, qualora abbiano optato per l'attività libero professionale intramuraria, sono destinatari di quota parte della tariffa per la prestazione in regime di libera professione.
ART. 17 Tipologie di ricovero
L'attività libero professionale in regime di ricovero può essere effettuata in stanze dedicate, anche all’interno della degenza ordinaria. Le stanze sono dotate di servizi differenziati per classi di comfort alberghiero .
ART. 18 Recupero del debito orario
L’attività libero professionale deve svolgersi fuori dall’orario di lavoro istituzionale.
Qualora l’attività di ricovero in regime di libera professione non risulti scindibile, per motivi organizzativi o di opportunità, dall’attività istituzionale, i professionisti sono tenuti al recupero del relativo debito orario.
Per l’area chirurgica il recupero orario è quantificato per ogni paziente secondo i tempi effettivamente impiegati per l’intervento chirurgico e certificato su apposita scheda redatta dal medico curante. Quanto alla degenza, il tempo di assistenza è considerato forfetariamente nella misura di 30 minuti per ogni giorno di degenza e addebitato per il 50% al curante e per il 50% ai medici a rapporto esclusivo facenti parte della SOD o DAI a cui afferiscono, qualora formalmente costituito per la libera professione.
Per il personale medico di anestesiologia coinvolto, oltre al tempo effettivamente impiegato per l’intervento chirurgico e certificato su apposita scheda redatta dal medico curante, è previsto un
ulteriore tempo di assistenza perioperatoria forfetariamente stimato nell’ordine di 40 minuti per ogni intervento ed addebitato in misura uguale a tutti i componenti del DAI a rapporto esclusivo.
Per l’area medica il tempo di assistenza è considerato forfetariamente nella misura di 40 minuti per ogni giorno di degenza e addebitato per il 50% al curante e per il al 50% ai medici a rapporto esclusivo facenti parte della SOD o DAI a cui afferiscono qualora formalmente costituito per la libera professione.
I Direttori delle SOD sono tenuti a comunicare alla U.O. Gestione Attività Libera Professione i professionisti disposti a collaborare alla prestazione di ricovero al di fuori dell’orario istituzionale ed ogni successiva variazione. Il personale del comparto che esercita attività di supporto diretto viene remunerato in relazione all’impegno extra orario certificato dalla scheda redatta dal medico curante. Il personale del comparto operante nelle aree di degenza interessate dalla prestazione di ricovero è remunerato nella misura di 120 minuti complessivi per l’intera equipe per ogni giorno di degenza che verranno addebitati sull’orario di lavoro.
I coordinatori delle aree di attività sono tenuti a comunicare alla U.O. Gestione Attività Libera Professione gli operatori disposti a collaborare alla prestazione di ricovero al di fuori dell’orario istituzionale ed ogni successiva variazione.
Nel caso il ricovero sia eseguito in SOD diversa da quella cui appartiene il Primo Operatore/Curante, il recupero orario da addebitare ai componenti la SOD avrà come destinatari i professionisti della SOD ospitante.
L’attività di consulenza, espressamente richiesta dal paziente con le modalità previste dal preventivo, viene svolta dal consulente fuori orario di servizio.
ART. 19 Personale del comparto
Il personale del comparto è tenuto, nell’ambito del proprio debito orario, ad assicurare la propria attività professionale per l'esercizio della libera professione intramuraria,.
Per la stessa attività può essere richiesto di effettuare, su base volontaria, orario aggiuntivo rispetto al normale orario di lavoro.
ART. 20 Tariffe
L'Azienda determina le tariffe per l'esercizio della libera professione in regime di ricovero, escludendo a carico del cittadino le quote di costo dell'attività di ricovero, di cui alle tariffe previste dalle normative regionali vigenti, di competenza del Servizio Sanitario Regionale.
Le tariffe, al netto dei costi di cui al comma precedente, sono costituite dalle seguenti voci, interamente a carico dell'utente:
a): Compenso concordato con gli operatori eroganti la prestazione libero professionale;
b): Copertura dei Costi aziendali aggiuntivi da sostenere per assicurare lo svolgimento delle attività, come di seguito indicati:
b1: costi per l'allestimento, ammodernamento e conduzione delle strutture specifiche e delle relative tecnologie, ivi compresi i consumi specifici ed i connessi costi generali stante la necessità di assicurare l’equilibrio economico dell’attività, come risultante dalla contabilità separata;
b2) i costi, comprensivi dei contributi previdenziali ed assicurativi, imposte e tasse, del personale del ruolo sanitario che direttamente concorre alla prestazione;
b3) i costi, comprensivi dei contributi previdenziali ed assicurativi, imposte e tasse, da sostenere per la remunerazione del personale che comunque collabora alla erogazione delle prestazioni;
b4) i costi relativi all’imposta IRAP, la cui base imponibile è formata dai compensi erogati ai medici, imposte e tasse, nonché agli adempimenti contabili ed assicurativi ed equiparati connessi con l’esercizio della libera professione intramoenia;
d): Quota della tariffa da attribuire alla Azienda, determinata nella misura minima del 10% della tariffa stabilita per l'erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;
Rientra nel punto b1 la determinazione della tariffa giornaliera per la fruizione delle camere a pagamento, determinata in base ai costi effettivamente sostenuti per l'allestimento e la gestione delle stesse, anche attraverso più classi tariffarie differenziate, in relazione ai servizi erogati, con l'aggiunta di una quota destinata a proventi aziendali, nonché da quanto disposto dall'art. 3, comma 6 e 7 della Legge 724/94.
Eventuali prestazioni di consulenza e/o diagnostica strumentale richieste in libera professione saranno inserite in fattura e ripartite secondo i principi economici stabiliti per la libera professione ambulatoriale.
ART. 21 Modalità di retribuzione del personale
L’azienda provvede a retribuire le quote di spettanza del personale secondo i seguenti principi:
La quota di cui al punto a) del precedente art. 20 viene, come di seguito previsto, suddivisa tra i componenti sanitari dell'équipe che ha erogato la prestazione. La determinazione della somma inerente la componente medica trova origine nel compenso fissato per il Primo Operatore/Curante. Qualora questi rinunci parzialmente o totalmente al proprio compenso, ai fini della ripartizione dei compensi per gli altri professionisti coinvolti, sarà tenuto ad indicare il valore usuale per lo specifico ricovero.
Area Medica e DRG medici prodotti dall’Area chirurgica:
- quando il curante prescelto è anche il Direttore, a questi vanno 4 quote e 1 quota a ciascuno dei sanitari appartenenti alla SOD o DAI a cui afferiscono qualora formalmente costituito per la libera professione;
- quando il curante prescelto differisce dal Direttore, al curante competono 4 quote, 2 al Direttore della SOD ed 1 quota a ciascun sanitario della SOD o DAI a cui afferiscono qualora formalmente costituito per la libera professione;
Area Chirurgica e DRG medici con procedure invasive:
1) il 30% calcolato sul compenso fissato per il curante è a favore dell’équipe anestesiologica, di cui il 65% al sanitario prescelto ed il restante 35% ai componenti del DAI
2) il 30% calcolato sul compenso fissato per il curante è per l’équipe operatoria, di cui il 50% al personale che interviene in sala, il 50% da suddividere tra i componenti del DAI con il sistema delle quote, di cui 2 al Direttore ed una ai restanti componenti. Qualora sia presente in sala un terzo operatore la quota prevista per l’équipe operatoria sarà suddivisa in 2/3 per il secondo operatore ed 1/3 per il terzo operatore. Previa comunicazione in sede di predisposizione del preventivo, nel caso di operatori in aggiunta ai tre previsti, sarà garantito a ciascuno un compenso pari a quanto dovuto al terzo operatore, compenso che costituirà addendo all’usuale modalità di costruzione della tariffa..
Area Ostetrica
1) il 20% calcolato sul compenso fissato per il curante è a favore di tutta l’équipe medico ostetrico-ginecologica;
2) il 30% calcolato sul compenso fissato per il curante è a favore dell’équipe anestesiologica quando sia praticata anestesia per esigenze chirurgiche legate al parto, suddiviso come previsto per l’area chirurgica.
Qualora il paziente richieda una prestazione di partoanalgesia, il costo della prestazione sarà inserito nel calcolo della tariffa con conseguenti effetti sulla ripartizione dei compensi nel rispetto dei principi fissati per l’area chirurgica.
Quando l’Anestesista risulti in stand-by il 10% del compenso per il curante verrà attribuito ai componenti del DAI anestesiologia.
3) il 15% calcolato sul compenso fissato per il curante è a favore della équipe neonatogica, di cui il 50% a favore del neonatologo se presente ed il 50% da suddividere tra i componenti della SOD con il sistema delle quote, di cui due al Direttore ed una ai restanti componenti. Detto compenso spetterà anche nell’ipotesi di partecipazione ad interventi chirurgici legati al parto (parto cesareo).
Su richiesta del Direttore della SOD cui afferisce il professionista prescelto dall’utente, sentito la Commissione Paritetica, è possibile fissare modalità di ripartizione diverse, in deroga a quelle sopra elencate.
Nel caso il ricovero sia eseguito in SOD diversa da quella cui appartiene il Primo Operatore/Curante, la quota da attribuirsi ai componenti la SOD avrà come destinatari i professionisti della SOD ospitante o del DAI a cui afferiscono qualora formalmente costituito per la libera professione;
La retribuzione di spettanza del restante personale avverrà secondo i vigenti e successivi accordi con le XX.XX. e R.S.U. aziendali.
ART. 22 Procedure di ricovero
Per usufruire dell'accesso al ricovero in regime di libera professione l'utente o chi legalmente per esso, deve sottoscrivere formale richiesta di ricovero in regime libero professionale, dalla quale risulti che egli è stato correttamente informato degli oneri che gli verranno addebitati. La richiesta di ricovero, che ha anche valore e funzione di preventivo di spesa, sarà redatta a seguito di comunicazione all’Ufficio Libera Professione, da parte del medico prescelto, sia del compenso dallo stesso stabilito che del DRG presunto in fase di ammissione.
La mancata sottoscrizione del preventivo da parte dell’avente titolo impedisce il recupero del credito e la conseguente ripartizione dei previsti compensi per il personale coinvolto. Pertanto, prima del ricovero, o contestualmente allo stesso, il paziente dovrà tassativamente sottoscrivere il già citato preventivo di spesa presso l’Ufficio della Libera Professione. In alternativa ciò potrà avvenire in altro luogo a cura ed onere del professionista prescelto.
L'utente, o chi legalmente per esso, prima dell'effettuazione del ricovero in regime libero professionale, deve provvedere in sede di accettazione al versamento di un acconto sull'importo dovuto... A seguito del pagamento, all'utente verrà rilasciato fattura, con riserva di conguaglio.
In sostituzione del versamento di cui al comma precedente, l'Azienda potrà a sua discrezione accettare lettere di impegno e garanzia rilasciate a copertura delle spese di degenza in regime libero professionale da Enti o società che dichiarino formalmente di farsene carico.
All'atto della dimissione del paziente ricoverato in regime libero professionale il professionista prescelto, provvederà alla compilazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera, che, verificata dall'Ufficio DRG della Direzione Sanitaria, verrà trasmessa alla U.O. Libera Professione ai fini del calcolo dell'importo a saldo ancora dovuto. Contestualmente, alla sopra citata struttura, dovrà pervenire la scheda riepilogativa di cui al precedente art. 18.
CAPO IV
PARTICOLARI FORME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
ART. 23 Prestazioni domiciliari
E’ consentito al professionista l’erogazione di prestazioni ambulatoriali al domicilio dell’assistito in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o alla condizione dell’utente o al carattere occasionale e/o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente tra il medico e l’assistito, con riferimento all’attività libero professionale intramuraria già svolta nell’ambito dell’azienda. Tali prestazioni per il carattere eccezionale rivestito sono soggette a specifica autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria, previa comunicazione al proprio Direttore SOD/DAI.
Fermo il divieto per il professionista di incassare direttamente i proventi, l’azienda provvederà a riconoscere il corrispettivo solo ad avvenuta riscossione. Dopo l’effettuazione della visita lo specialista consegnerà alla U.O. Libera Professione copia dell’autorizzazione ricevuta unitamente alla documentazione, sottoscritta dal paziente, nella quale sono riportati nome e cognome del paziente, data di nascita, indirizzo, codice fiscale, data e ora della visita, la tipologia della prestazione erogata e l’importo da pagare. E’ cura del singolo professionista curare la compilazione e la completezza della documentazione da acquisire, pena la mancata corresponsione del compenso. Il paziente, con la firma della documentazione, conferma l’avvenuta prestazione e l’impegno a corrispondere all’Azienda la tariffa della prestazione domiciliare, al momento del ricevimento al proprio domicilio della fattura, secondo le modalità riportate nella medesima.
Nel caso l’Azienda provveda a rendere disponibili dispositivi per il pagamento elettronico (POS gsm con dotazione sim) per la riscossione delle tariffe presso il domicilio, sarà possibile l’utilizzo degli stessi da parte del medico interessato.
E’ altresì prevista la possibilità di percepire direttamente dal professionista assegno non trasferibile intestato ad AOUC. L’assegno dovrà essere consegnato a cura del professionista all’Ufficio Protocollo dell’Azienda il primo giorno lavorativo utile.
L’azienda riconoscerà al dirigente interessato la quota residua della tariffa applicata, al netto delle imposte e tasse e delle quote aziendali pari alla sommatoria del 5% della tariffa applicata e del 20% del valore nomenclato della prestazione, al lordo degli oneri e tributi previdenziali e/o fiscali di sua spettanza.
ART 24 Consulenze
Rientrano nella libera professione intramuraria le consulenze e i consulti effettuati al di fuori dell’orario di lavoro a seguito di richiesta all’azienda da parte di altre aziende sanitarie o enti del comparto, nonché da istituzioni pubbliche non sanitarie e da istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro.
L’attività trattata al presente articolo è sottoposta alle regole generali fissate per la libera professione ambulatoriale, segnatamente per quanto riguarda lo svolgimento della stessa al di fuori dell’orario di servizio e la compatibilità dell’impegno individuale con l’attività istituzionale
Fermo il divieto per il professionista di incassare direttamente i proventi l’azienda provvederà a riconoscere il corrispettivo solo ad avvenuta riscossione, che potrà avvenire anche attraverso i dispositivi e le modalità di cui al precedente articolo.
L’azienda riconoscerà al dirigente interessato la quota residua della tariffa applicata, al netto delle imposte e tasse e delle quote aziendali pari alla sommatoria del 5% della tariffa applicata e del 20% del valore nomenclato della prestazione, al lordo degli oneri e tributi previdenziali e/o fiscali di sua spettanza.
Tali prestazioni hanno carattere eccezionale e pertanto sono soggette a specifica autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria previa comunicazione al proprio Direttore SOD/DAI.
ART 25 Certificazioni INAIL
Rientra nell’attività libero professionale intramuraria l’attività di certificazione medico legale resa per conto dell’INAIL da dirigenti sanitari aderenti alla libera professione intramuraria quando assegnati a turni di attività presso il Pronto Soccorso.
La tariffa della prestazione è costituita dalla remunerazione riconosciuta dall’INAIL a fronte delle certificazioni prodotte. Il compenso del professionista è corrisposto al netto delle quote di pertinenza aziendale pari al 5% di quanto riconosciuto da INAIL oltre alle somme relative a imposte e tasse, al lordo degli oneri e tributi previdenziali e/o fiscali di sua spettanza.
I professionisti non a rapporto esclusivo sono comunque tenuti alla produzione delle certificazioni INAIL nell’ambito della normale attività istituzionale senza percepire alcun compenso aggiuntivo.
L’attività è svolta in orario di servizio con debito orario calcolato secondo quanto stabilito ai sensi dei vigenti accordi decentrati in 15 minuti a prestazione. La U.O. Libera Professione provvederà al recupero dell’orario in sede di liquidazione dei compensi.
ART 26 Attività libero professionale dei medici competenti, dei dirigenti sanitari autorizzati e dei medici legali
L’attività trattata al presente articolo è sottoposta alle regole generali fissate per la libera professione ambulatoriale, segnatamente per quanto riguarda lo svolgimento della stessa al di fuori dell’orario di servizio e la compatibilità dell’impegno individuale con l’attività istituzionale
Tali prestazioni hanno carattere eccezionale e pertanto sono soggette a specifica autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria.
Per la peculiarità di tali prestazioni non è possibile individuare orari e spazi disponibili né determinarne a priori la tariffazione. Le prestazioni erogate al di fuori dell’Azienda necessitano di comunicazione alla U.O. Gestione Attività Libera Professione ed al proprio Direttore SOD/DAI.
Fermo il divieto per il professionista di incassare direttamente i proventi l’azienda provvederà a riconoscere il corrispettivo solo ad avvenuta riscossione, che potrà avvenire anche attraverso i dispositivi e le modalità di cui all’art.22.
L’azienda riconoscerà al dirigente interessato la quota residua della tariffa applicata, al netto delle imposte e tasse e delle quote aziendali pari alla sommatoria del 5% della tariffa applicata, al
netto dell’IVA quando dovuta, del 20% del valore nomenclato della prestazione, al lordo degli oneri e tributi previdenziali e/o fiscali di sua spettanza.
ART. 27 - CTU e CTP
Fanno parte dell’attività libero professionale le attività di consulenza d’ufficio e di parte svolte in fase sia giudiziale che stragiudiziale, su richiesta dell’autorità giudiziaria o di singoli utenti privati o di enti pubblici e privati.
Le perizie e le consulenze tecniche d’ufficio (CTU), conferite dall’Autorità Giudiziaria, costituendo prestazioni rese all’Autorità Giudiziaria stessa, nell’esercizio di una pubblica funzione, non necessitano di autorizzazione ma di sola comunicazione alla U.O. Gestione Attività Libera Professione e per conoscenza al proprio Direttore SOD/DAI.
Le perizie e le consulenze tecniche di parte (CTP), rese davanti all’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un giudizio penale o civile, o eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili costituiscono attività occasionale espletabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Direzione Sanitaria, previa comunicazione al proprio Direttore SOD/DAI.
CAPO V
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE IN FORMA DI EQUIPE
ART. 28 Definizione e finalità
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi organizza l'attività istituzionale in forma di équipe al fine di:
• ridurre le liste di attesa;
• acquisire prestazioni aggiuntive per carenza di organico;
• attuare specifici progetti aziendali e/o regionali.
.
L'attività è effettuata dal personale della Dirigenza Sanitaria intramoenia e dal personale di
comparto e si concretizza in prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero, rese in regime istituzionale in favore dell'utente senza alcun onere aggiuntivo a carico di quest'ultimo fatto salvo la quota di partecipazione prevista dal SSN.
L'attività è svolta fuori dell'ordinario orario di lavoro e comunque del relativo debito orario e dovrà essere rilevata con l’utilizzo dell’apposita causale. Con apposito atto aziendale, d’intesa con le OO. SS. E le R.S.U. della Dirigenza sanitaria e del comparto, sono definiti eventuali limiti di partecipazione di ciascun operatore, l’entità dei compensi dovuti e le modalità di distribuzione dei compensi.
ART. 29 Criteri per l’attivazione
L’attivazione di un qualsiasi progetto di attività istituzionale in forma di équipe è subordinato, oltre che al rispetto della condizione generale di cui all’art.1, comma 1, alle disposizioni aziendali sulla materia. Con apposita direttiva, allegata al presente regolamento, l’azienda ha provveduto a definire le modalità di attivazione, gestione e verifica dei progetti.
CAPO VI
XXXXXXXX' PROFESSIONALE A PAGAMENTO SVOLTA SU RICHIESTA DI XXXXX
ART. 30 Definizione
L’attività professionale, richiesta a pagamento da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all’azienda, e svolta fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero professionale intramutraria e sottoposta alla disciplina prevista per tale attività.
L’azienda organizza lo svolgimento di detta attività predisponendo apposite convezioni. Tra le attività aziendali a pagamento sono compresi:
• I trial clinici e le sperimentazioni;
• Le certificazioni Inail.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 31 economico Contributi previdenziali
L'Azienda liquida ai Dirigenti Sanitari i compensi derivanti dalle attività libero professionali con le stesse modalità vigenti per il pagamento delle competenze dovute in dipendenza dell'attività istituzionale, a fronte delle quali l’Azienda non è tenuta a versare contributi previdenziali ed assistenziali.
Per le attività rese in forma aggiuntiva d’équipe le prestazioni rese dal personale del Comparto saranno remunerate tenendo conto anche dei criteri di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 402/01.
ART. 32 Inosservanza disposizioni regolamentari
L’esercizio della libera professione può essere temporaneamente limitato o sospeso con provvedimento del Direttore Generale per inosservanza di particolare gravità delle norme che lo disciplinano, come specificato nel successivo paragrafo, nonché in relazione a situazioni di emergenza o ad eccezionali circostanze per le quali la libera professione può essere di ostacolo alla normale attività istituzionale.
Nell’ipotesi in cui l’attività venga svolta in violazione delle condizioni di esclusione di cui all’ art. 6, o contestualmente ad altra attività che preveda remunerazione, l’Azienda provvederà ad incamerare in toto i proventi dell’attività libero professionale.
ART. 33 Informazione all’utente
L'Azienda provvede a pubblicizzare in modo adeguato le prestazioni erogabili in regime libero professionale, le relative tariffe, gli orari e le sedi disponibili per tale attività, anche attraverso il sito aziendale.
ART. 34 Norma finale e di rinvio
Per quanto non espressamente stabilito e previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in vigore, agli atti nazionali e regionali.