CAPITOLATO SPECIALE D ’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D ’APPALTO
PROGETTO RISANAMENTO AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO RIMOZIONE DEI RIFIUTI
COMUNE DI TRICASE
IL PROGETTO PREVEDE IL RISANAMENTO DI UNDICI AREE COMUNALI INTERESSATE DA RIFIUTI DI OGNI GENERE DI SEGUITO DESCRITTE:
Area n.1 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx’Xxxx Xxxxxxxx (xxxx0), Xx. Catastale n.6, Area n.2 margine strada vicinale Rosa Marine (foto2), Fg. Catastale n.2,
Area n.3 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx X (xxxx0), Xx. Catastale n.11,
Area n.4 margine xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (xxxx 0), Xx. Catastale n.20,
Area n.5 relitto strada vic. Agenzia-Gonfalone (Canile Errant) (foto 5), Fg. Catastale n.36 Area n.6 area xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx (xxxx 0), Xx. Catastale n.1,
Area n.7 area margine xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxx (xxxx 0), Xx. Catastale n.13, Area n.8 Depressa margine xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (xxxx 0), Xx. Catastale n.2,
Area n.9 margine xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx (xxxxx xxxxxx) (xxxx 0), Xx. Catastale n.18, Area n.10 margine strada a confine con ex discarica comunale (foto10), Fg. Catastale n.1, Area n.11 area sede stradale bretella zona industriale Tricase (foto11), Fg. Catastale n.12,.
PROGETTO COFINANZIATO DALLA LEGGE REGIONALE n. 38/2011 ex L.R. n.5/1997 ART.15 -UTILIZZAZIONE DEI FONDI “ECOTASSA” - Linea di Azione 1
“Risanamento aree pubbliche attraverso operazioni di rimozione di rifiuti” Giusta Determinazione del Dirigente Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Regione Puglia - n. 30 del 01/03/2013 di ammissione nella graduatoria per l’importo di € 42.000,00 pari al 70%; con quota di co-finanziamento a carico dell’Amministrazione Comunale di € 18.000,00 pari al 30,00% del costo totale del progetto.
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 60.000,00
Giugno 2013
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l’esecuzione di lavori relativi al Risanamento di aree pubbliche attraverso operazioni di rimozione di rifiuti comprendenti “-Selezione, movimentazione, demolizione o disfacimento, dei rifiuti speciali; -Trasporto a discarica autorizzata;
-Smaltimento di materiali rivenienti da demolizioni e rimozioni tra cui macerie edili con impurità oltre il 30%, rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon, vetro, calcestruzzo cementizio armato, materiale proveniente dagli scavi; - Rimozione, trasporto e smaltimento manufatti contenente amianto; - Fornitura e l’installazione di segnaletica informativa” nonché l’assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente descritte al presente capitolato che saranno realizzate a corpo.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera di cui al precedente comma e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 Ammontare dell’appalto e requisiti di partecipazione
1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente alla somma di € 48.940,00 (diconsi Euro quarantottomilanovecentoquaranta/00) come risulta dalla stima di progetto.
2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all’art. 131, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, stimati in € 1.440,00 (diconsi Euro millequattrocentoquaranta/00), somma che non è soggetta a ribasso d’asta nonché l’importo di € 47,500,00 (diconsi Euro quarantasettemilacinquecento/00), per i lavori soggetti a ribasso d’asta.
3. Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti:
a) Categoria Prevalente:
Categoria OG12 (lavori di Risanamento di aree pubbliche attraverso operazioni di rimozione di rifiuti) per Euro € 48.940,00 (diconsi Euro quarantotto milanovecentoquaranta/00), di cui € 1.440,00 (diconsi Euro millequattrocento quaranta/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; € 47.500,00 (diconsi Euro quarantasettemilacinquecento/00) per lavorazioni soggette a ribasso.
Il concorrente che intende partecipare alla gara di appalto dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale Gestione Rifiuti Cat. 10A classe “e”; Cat. 5 classe “e”; Cat. 4 classe “e” e Cat. 1 classe “e”.
Le prestazioni in appalto appartengono alla categoria OG12. Il concorrente dovrà, quindi, possedere attestazione SOA nelle ridetta categoria e classifiche o, in alternativa, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34. In quest’ultimo caso, saranno ritenuti analoghi i lavori svolti per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa all’attestazione SOA o al possesso dei requisiti ex art.
28 D.P.R. 34/2000, avvalendosi di altro soggetto. In caso di A.T.I. ognuna delle imprese partecipanti dovrà avere almeno l’iscrizione alla Categoria 10A classe e) (fino a € 51.645,69); va da sé che la somma degli importi delle classi di iscrizione alla categoria 10A dei singoli componenti le A.T.I. dovrà essere almeno pari all’importo complessivo dell’opera.
4. L’offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto sarà stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del Regolamento D.P.R. 207/2010.
L’individuazione del contraente prescelto, avverrà mediante “procedura aperta” da effettuarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti. La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine di cui all'art. 11, comma 9, del D.Lgs.163/2006.
L’offerta ha validità minima di 180 giorni dal termine di presentazione della stessa. All’aggiudicazione si procede anche in presenza di una sola offerta, purché validamente prodotta.
In caso di parità delle migliori offerte, si procede mediante sorteggio.
In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore (cfr. Legge n. 62/2005).
1. Il contratto è stipulato a corpo o a misura, come segue:
a) Lavori a corpo Euro 48.940,00
b) Lavori a misura Euro…//…//...…
TOTALE IMPORTO APPALTO Euro 48.940,00
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 4 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.
4. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:
- L.R. (Puglia) 11/05/2001, n. 13;
- D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- D.M. 19 aprile 2000, n.145 (nelle parti non abrogate dal d.p.r. 207/2010) e d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207;
- D.Lgs. n.81 del 2008.
5. L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
6. omissis
L'Appaltatore dovrà eleggere, nel contratto, il proprio domicilio come previsto dall'art. 2, comma 1°del Capitolato d'Appalto D.M. 145/00.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 554/99, l'Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo, la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua, ecc. Inoltre lo stesso Appaltatore dichiara di conoscere pienamente gli adempimenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza, delle norme che regolano la gestione dei rifiuti e dei siti inquinati da amianto, nonché le particolari limitazioni da rispettare in merito ai mezzi d'opera che potranno essere usati. Dichiara inoltre di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dei tempi contrattuali predeterminati per la consegna. La stessa dichiarazione dovrà contenere altresì l'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità d'attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto
- RIFERIMENTO ALLE LEGGI ED Al REGOLAMENTI VIGENTI
I lavori oggetto dell'Appalto dovranno essere eseguiti in base alle condizioni del Capitolato Generale per l'Appalto delle Opere Pubbliche e del presente Capitolato Speciale, nel rispetto del computo metrico allegato, che fa parte integrante del Contratto.
L’Appalto è subordinato alle disposizioni delle seguenti vigenti leggi e regolamenti.
1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti elencati, ancorché non materialmente allegati, di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
- il presente Capitolato Speciale di Appalto;
- il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- la L.R. (Puglia) 11 maggio 2001, n. 13;
- le modifiche ed integrazioni della richiamata normativa;
- il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2 del D. Lgs. 163/2006;
- il Cronoprogramma economico di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010;
- l’elenco prezzi;
- gli elaborati di progetto;
- il Computo Metrico estimativo per la parte descrittiva delle lavorazioni;
- la dichiarazione dell’appaltatore ai sensi dell’art. 71 c.2 del D.P.R. 554/99.
L'appalto in questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia d'appalto e l’esecuzione delle opere pubbliche, in particolare quelle che regolano la bonifica da amianto, la gestione dei rifiuti ed i siti inquinati.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative inerenti agli interventi di cui al presente Capitolato, impegnandosi all'osservanza delle stesse. Si intendono espressamente abrogate tutte le norme del presente capitolato in contrasto con il D.Lgs. 163/2006.
La ripetuta inosservanza delle prescrizioni contenute nei Piani di Lavoro ex art.34 D.Lgs.277/91, da redigere a cura della Aggiudicataria e che saranno volta per volta approvati dal competente SPESAL e SISP ASL LE, può costituire motivo di rescissione anticipata del contratto in danno dell'Appaltatore.
Art. 6 Disposizioni generali riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all’esecuzione dell’opera.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Designazione delle opere d’appalto
I lavori che formano oggetto dell’appalto possono sintetizzarsi come appresso, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
Per una migliore descrizione delle lavorazioni si rimanda alle descrizioni del computo metrico ed elenco prezzi che individuano lavorazioni e tipologie dei materiali.
Poiché risulta preponderante la componente della sicurezza nei lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto, in relazione ai rischi specifici, l’appaltatore nella sua valutazione complessiva delle opere è tenuto a valutare correttamente gli oneri della sicurezza sia nel loro complesso che in riferimento alle singole lavorazioni, facendo presente che non potrà accampare nessuna richiesta di maggiori oneri aggiuntivi per la sicurezza.
La proposta progettuale del committente indica una soluzione, lasciando però all’Appaltatore la facoltà di adottare altre soluzioni tecniche ed organizzative alternative, con garanzie di tutela almeno pari a quelle previste dall’Amministrazione Comunale. Eventuali maggiori oneri sono a totale carico dell’Appaltatore.
In caso occorrano lavori non previsti nel presente capitolato e negli allegati, l'appaltatore ha l'obbligo di segnalarli ed eseguirli dopo che l'Amministrazione li avrà valutati ed approvati con nuovi prezzi stabiliti secondo le norme di cui agli artt.134 e 136 del Regolamento sui Lavori Pubblici, D.P.R n. 554/99.
Nel presente appalto son comprese in particolare le seguenti opere:
Pulitura delle aree pubbliche attraverso la movimentazione, demolizione o disfacimento con il recupero e/o l’allontanamento di materiali e manufatti di qualsiasi natura e consistenza (quali materiali di risulta e/o rifiuti di qualsiasi tipo e natura), eseguita a mano o con mezzi meccanici comunque attrezzati, compreso l'onere del carico sui mezzi di trasporto, il trasporto dei materiali, previa selezione e separazione dei rifiuti inerti da demolizione dai rifiuti ingombranti e di ogni altro genere che saranno conferiti in discariche autorizzate.
In dettaglio l’intervento prevede:
- Selezione, movimentazione, demolizione o disfacimento, dei rifiuti speciali non pericolosi composti prevalentemente da macerie edili mescolate con diverse impurità ( calcestruzzi, legname, plastiche, scarti di vetro e ceramiche, nylon, gomma, pavimentazioni, gesso, cartongesso, metallo, cavi elettrici e guaine, ecc.) esistenti all'interno dei siti oggetto di risanamento, anche con la presenza di rifiuti ingombranti di qualsiasi tipo e natura, da eseguirsi con mezzi meccanici comunque attrezzati, compreso l'onere del carico sui mezzi di trasporto, previa selezione e separazione dei rifiuti inerti da demolizione dai rifiuti ingombranti e di ogni altro genere, che, saranno conferiti rispettivamente e separatamente in discariche autorizzate. Compresa altresì la disinfestazione dell'area, dopo l'asportazione dei materiali, mediante nebulizzazione con pompe a volume di idonei prodotti.
- Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale.
- Oneri per lo smaltimento di materiali rivenienti da demolizioni e rimozioni, privi di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. La regolarità dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex X.Xxx. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. costituirà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Riguardanti in particolare:
- macerie edili con impurità oltre il 30%.
- rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon
- vetro
- calcestruzzo cementizio armato.
- materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità.
-
- Oneri smaltimento di frigoriferi presso il relativo impianto finale.
- Oneri Smaltimento di pneumatici usurati, presso il relativo impianto finale.
- Oneri smaltimento dei beni durevoli e/o ingombranti (divani, materassi, ecc.) presso il relativo impianto finale.
- Oneri smaltimento di televisori presso il relativo impianto finale.
Avendo riscontrato in alcune aree la presenza di manufatti in amianto, ed in caso di ulteriore rinvenimento di detto materiale, si prevede un intervento come da normativa vigente. In dettaglio l’intervento prevede:
- Oneri per lo smaltimento dell'Amianto comprendenti le seguenti voci significative di pratiche presso le ASL locali, l'opera pratica di esecuzione della rimozione, lo smaltimenti ed il trasporto riferiti al metro quadro. Precisando che la rimozione e lo smaltimento possono essere effettuate
solamente da Imprese Specializzate ed Autorizzate e che lo smaltimento può essere effettuato solo presso discariche autorizzate. Quantità inferiori a 100mq; quantità di Materiale da smaltire: 1.500 Kg (circa 15,0 Kg/mq); Costo di esecuzione della rimozione: 1.000€ (pari a circa 10,0€/mq); Costo di smaltimento medio presso discariche autorizzate (dipende dalla singola discarica): 450,0€ (pari a circa 0,30€/Kg); Costo di trasporto medio: 300€ (dipendente dall'eventuale noleggio di automezzi adatti); Costo ASL (pratiche e oneri, dipendente dalle regioni/province/comuni): 300,0€; Incidenza 'chiavi in manò: 20,5€/mq; Costo totale stimato medio: € 2.050,00.
- Attività istruttoria e preparatoria presso gli enti competenti per il conseguimento dei pareri favorevoli richiesti nelle bonifiche da amianto.
- Raccolta, rimozione e confezionamento di materiali/rifiuti contenenti amianto, secondo quanto previsto dalle Norme vigenti.
- Carico, trasporto e smaltimento c/o discarica autorizzata e/o deposito preliminare, laddove richiesto e consentito dalla normativa in materia, dei rifiuti prodotti durante l’intervento di bonifica da amianto.
Sulle aree risanate saranno installati appositi segnali con indicazione di divieto di discarica ai sensi di legge. Tale segnaletica verticale sarà costituita da palo di sostegno in tubolare di ferro zincato a caldo, lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10, a forma rettangolare, dimensioni di cm. 40x60, con scritte e simboli riprodotti mediante procedimento serigrafico, rinforzata ai bordi con scatolatura perimetrale, il tutto eseguito nei colori, forme e dimensioni stabilite dalla vigente normativa;
In dettaglio l’intervento prevede:
- Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.
- Segnale di “divieto di discarica (i trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge) questo sito è stato risanato con fondo ecotassa l.r.38/2011- anno 2012” (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm
L’Amministrazione Comunale si riserva l’insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona esecuzione delle opere e senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.
Art. 7 Fallimento o risoluzione
1. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo ai sensi degli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante procede ai sensi dell’art. 138 (stesso D. Lgs.) ed applica, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, le procedure di affidamento previste dall’art. 140 (stesso D. Lgs.).
Art. 8 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio nella propria sede legale.
2. L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/00, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea.
4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza.
CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 9 Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo le modalità degli artt. 153 e seguenti del d.p.r. 207/2010.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria.
Art. 10 Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 45 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale Sfavorevole.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’esecuzione di singole lavorazioni.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.
Art. 11 Sospensioni e proroghe
1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione può essere disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il responsabile del procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
2. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all’art.10 non comportano lo
slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell’art. 159 del d.p.r 207/2010.
3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare direttamente all’appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art.158 del d.p.r. 207/2010.
4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, analogamente a quanto disposto dall’art. 159 del d.p.r. 207/2010.
5. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l’esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali individuati all’articolo 10. In tal caso non é riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell’ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l’efficacia dei verbali.
7. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante purché le domande pervengano con almeno dieci giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.
8. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell’art. 13.
Art. 12 Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari ad € 48,50 (importo compreso fra 0,3 per mille e 1 per mille dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’art. 145 del D.M. 207/2010), nel rispetto della normativa fiscale.
2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
3. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell’adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell’appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l’importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.
Art. 13 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e Programma dei lavori dell’appaltatore
1. Il cronoprogramma economico di cui all’art. 40 del d.p.r. 207/2010 allegato al contratto, dispone convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire a decorrere dalla data di consegna lavori.
2. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l’appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale programma dei lavori predisposto dalla stazione appaltante e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento, sentito il Direttore lavori. La stazione può chiedere all’appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora la stazione appaltante non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.
4. La Stazione appaltante può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell’appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l’appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) omissis
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
PROGRAMMA DEI LAVORI Per gli interventi di recupero di MCA
L’Appaltatore alla consegna dei lavori riceverà l’ordine dalla D. L. di redigere Piani di Lavoro in riferimento ai diversi siti bisognevoli di intervento.
L’appaltatore, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’ordine su menzionato dovrà depositare presso SPESAL e SISP ASL LE per le relative approvazioni.
Entro 10 giorni dal conseguimento dei pareri obbligatori e favorevoli da parte di XXXXXX e SISP, l’appaltatore dovrà eseguire le varie opere comprese nell'appalto, secondo il programma da comunicare alla Direzione Lavori. Detto programma potrà comunque essere variato, in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in modo insindacabile dalla Direzione Lavori, senza che questo comporti diritto ad indennizzi e/o compensi di sorta in favore dell'Appaltatore.
Nel periodo antecedente l’impresa potrà predisporre tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione del piano di smaltimento del cemento amianto e richiedere tutte le autorizzazioni necessarie. L’impresa non potrà iniziare i lavori se non avrà presentato alla Direzione Lavori i relativi pareri favorevoli ottenuti dal suddetto Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL LE/2 (S.I.S.P e S.P.E.S.A.L)
Il programma dei lavori e l'individuazione delle fasi di cantierizzazione, dovranno in ogni caso rispettare il Piano di Lavoro approvato.
Nel rispetto di quanto sinora esposto l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della direzione – non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.
Il programma dei lavori approvato, mentre non vincola l'Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.
L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto. senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 14 Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. L’appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori individuate all’art.10 per le seguenti cause:
a. ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b. esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l’esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c. tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;
d. eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
f. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore
Art. 15 Contestazioni
Eventuali contestazioni fra Stazione Appaltante ed Esecutore saranno trattate con le modalità dell’art. 164 del Regolamento (D.P. 207/2010).
CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 16 Anticipazione
La Stazione Appaltante non concederà anticipazioni sul prezzo contrattuale.
Art. 17 Pagamenti in acconto
Il pagamento dei lavori verrà effettuato, con l’obbligo della presentazione del DURC (Documentazione Unica per la Regolarità Contributiva), nel modo seguente:
- in unica rata di acconto, pari all’importo contrattuale, al netto di ogni ritenuta d’obbligo, su presentazione della relativa fattura, non appena ultimati i lavori.
L’ultima rata di pagamento a saldo sarà corrisposta, non appena redatto il conto finale ed il certificato di ultimazione dei lavori, qualunque sia l’importo contabilizzato e
a presentazione delle certificazioni attestanti il conferimento del materiale di risulta a pubbliche discariche autorizzate.
ART. 18 Pagamenti in acconto e Norme per la valutazione dei lavori
Sul pagamento sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni ai sensi dell'art.7 del Capitolato Generale d'Appalto, a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tale ritenuta può essere svincolata solo in sede di liquidazione del conto finale ove gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile quando richiesto, non abbiano comunicato all' Amministrazione appaltante eventuali inadempienze entro 30 (trenta) gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Responsabile del procedimento.
Art. 19 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista.
2. Ai sensi dell’art. 201 del d.p.r. 207/2010 il conto finale è sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.
3. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta ed in particolare di quella prevista dall’art. 37.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell’approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).
Art. 20 Omissis
Art. 21 Ritardi nel pagamento della rata a saldo
1. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 19, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 22 Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici
1. In materia di disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici si applica l’art. 133, comma 3 del D.lgs 163/2006.
Art. 23 Cessione del contratto e cessione di crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La cessione dei crediti, ai sensi della L. 21 febbraio 1991, n. 52, qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, è efficacie e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’amministrazione appaltante. Il contratto di
cessione, ancorchè effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 24 Cauzione Provvisoria
A corredo dell’offerta il concorrente costituisce una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ai sensi dell’art. 75 “Garanzie a corredo dell’offerta” del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Art. 25 Cauzione definitiva
1. Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, dell’importo e secondo le modalità specificati negli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento contrattuale.
3. L’amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, in particolare per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale.
4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 26 Coperture Assicurative
1. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.125 del d.p.r. 207/2010 l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori medesimi.
2. Le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3, concernente “Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione”, approvato con decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La Scheda Tecnica 2.3 e l’appendice contenente tutte le clausole previste devono essere trasmesse alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
CAPO 6 – VARIAZIONI
Art. 27 Variazione al progetto
1. Le singole quantità di progetto esposte nel computo metrico e nelle forniture potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all’appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’art. 161 del d.p.r. 207/2011. Le variazioni ai lavori proposte dall’Appaltatore e accettate dall’Amministrazione comporteranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per la riprogettazione, per l’ottenimento delle autorizzazioni e per il deposito dei documenti richiesti dagli organi di controllo.
Art. 28 Omississ
CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 29 Norme di sicurezza generale
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 30 Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ove previsto, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e al tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisione del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri
tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 31 Piano operativo di sicurezza
1. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice prima dell’inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di
30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria.
3. L’appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
Art. 32 Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.
3. L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ONERI DELLA SICUREZZA
Vanno osservate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
All’uopo nell’importo dei lavori contrattuali è prevista la somma indicata al capitolo 1 del presente Capitolato, non soggetta a ribasso, a completo ristoro di tutti gli oneri connessi con la sicurezza.
In particolare, l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte del subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'Impresa è, inoltre, obbligata ad osservare quanto segue:
1 la documentazione d'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna dei lavori;
2 la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede d'emissione dei certificati di pagamento;
3 il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi;
4 nell'ipotesi d'associazione temporanea d'impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo;
5 il Direttore tecnico di cantiere, di idonee capacità tecniche - che l’Appaltatore ha l’obbligo di nominare comunicandone il nominativo all’Appaltante per provvedere alla direzione del cantiere – è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
CAPO 8- OMISSIS
Art. 33 Omissis
Art. 34 Omissis
Art. 35 Omissis
CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI
Art. 36 Identificabilità dei lavoratori
1. L’appaltatore deve munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti.
Per i lavoratori addetti alla rimozione dei MCA dovrà essere presentata copia del certificato di abilitazione alla manipolazione dell’amianto con l’indicazione della località d’ottenimento di detti certificati e relativa attestazione di idoneità igienico – sanitaria.
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI
L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità di quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori e giusta il disposto dell'art. 6 del Capitolato Generale, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante. L'Appaltatore è altresì tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti. Deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori.
Art. 37 Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti durante il periodo di svolgimento degli stessi. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3.omissis
4. A garanzia dell’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente all’appaltatore, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate. L'amministrazione può disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamenti dei dipendenti con riferimento al solo appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore medesimo.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatici possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ad ogni stato di avanzamento. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli adempimenti connessi ai pagamenti disposti ai sensi del presente comma, nel caso di contestazioni, il responsabile del procedimento si avvale della struttura competente in materia di lavoro.
6. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell’appaltatore del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all’appaltatore, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall’Autorità competente.
7. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:
_ Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
8. Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è chiesto con riferimento all’impresa o all’ATI appaltatrice che hanno concluso i lavori successivamente all’ultimo SAL liquidato.
9. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell’opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di collaudo.
CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 38 Controversie
Ogni controversia tra l'Amministrazione appaltante e l'Impresa sarà risolta in linea amministrativa nei modi e nei termini tassativamente prescritti dall’art. 240 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e dal Regolamento n. 554/1999.
In mancanza di accordo bonario la competenza a conoscere delle controversie è demandata al Giudice ordinario; competente è il Foro di Lecce.
Art. 39 Cause espresse di risoluzione del contratto
1. La Stazione appaltante può risolvere il contratto nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del d. Lgs. 163/2006 ed espressamente:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.
2. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. La Stazione Appaltante nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché l’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.
CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 40 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore della regolarità dell’opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di opere che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’art.41.
Art. 41 Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione
1. Il collaudo tecnico amministrativo è costituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.
Art. 42 Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, alle condizioni di cui all’art. 230 del d.p.r. 207/2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
6. La stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da
parte della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l’agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 43 Qualità e accettazione di materiali in genere
Vedasi “Computo Metrico” allegato per le sole descrizioni delle categorie dei lavori.
1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego, l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell’Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto.
5. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Art. 44 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
1. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal d.p.r. 207/2010; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni
temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
3. Oltre agli oneri generali prescritti dal d.p.r. 207/2010 e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:
a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:
- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
- passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
- baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico- sanitari,
- tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;
- allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
- la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
- l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
- l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori.
c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo.
d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori.
e) omissis
f) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.
L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente.
g) Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.
Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell’art. 166 del d.p.r. 207/2010. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 166 del d.p.r. 207/2010, sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.
Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.
Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.
Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all’appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l’appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.
h) La fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione.
L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.
Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l'Amministrazione provvederà anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata.
i) La protezione delle opere: l'Impresa dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione.
j) La Direzione del cantiere: l'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente.
L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs
81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l’appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.
k) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L’appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonchè ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti.
l) Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
m) Il fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l’esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell’ opera.
n) Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.
o) Assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede.
p) Osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilità di chiedere alla stazione appaltante indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.
q) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:
a) L'Appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.
b) L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.
c) L'Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle
persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L’appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.
d) È fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante.
e) L'Impresa è obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 0,70 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovrà essere conforme all’art. 30 del regolamento del Codice della Strada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.
f) L'Impresa si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità – alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione. Resta inteso che l’attività di cui alla presente lettera non costituisce subappalto.
g) L'Impresa è obbligata a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.
h) L'Impresa è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.
i) L’impresa è obbligata, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla Stazione appaltante per la realizzazione dell'opera. .
j) L’appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.
k) omissis
l) omissis
m) L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
n) omissi
5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.
Art. 45 Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali di cui all’art. 139 del d.p.r. 207/2010 ed all’art. 8 del DM 145/2000;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
2. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Il Tecnico
INDICE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto
Art. 2 Ammontare dell’appalto e requisiti di partecipazione Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 4 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto
Art. 6 Disposizioni generali riguardanti l’appalto Art. 7 Fallimento o risoluzione
Art. 8 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 9 Consegna e inizio dei lavori
Art. 10 Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori Art. 11 Sospensioni e proroghe
Art. 12 Penali in caso di ritardo
Art.13 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e Programma dei lavori dell’appaltatore Art. 14 Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 15 Contestazioni
CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 16 Anticipazione
Art. 17 Pagamenti in acconto
Art. 18 Pagamenti in acconto e Norme per la valutazione dei lavori Art. 19 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo Art. 20 omissis
Art. 21 Ritardi nel pagamento della rata a saldo
Art. 22 Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici Art. 23 Cessione del contratto e cessione di crediti
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 24 Cauzione Provvisoria Art. 25 Cauzione definitiva Art. 26 Coperture Assicurative CAPO 6 – VARIAZIONI
Art. 27 Variazione al progetto Art. 28 omissis
CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 29 Norme di sicurezza generale Art. 30 Piani di sicurezza
Art. 31 Piano operativo di sicurezza
Art. 32 Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza
CAPO 8- OMISSIS
Art. 33 omissis
Art. 34 omissis
Art. 35 omissis
CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI
Art. 36 Identificabilità dei lavoratori Art. 37 Tutela dei lavoratori
CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 38 Controversie
Art. 39 Cause espresse di risoluzione del contratto
CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 40 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 41 Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione Art. 42 Presa in consegna dei lavori ultimati
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 43 Qualità e accettazione di materiali in genere
Art. 44 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore Art. 45 Spese contrattuali, imposte, tasse