LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE
PARTE I
LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE
LEGGI
LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2009, n. 30:
Disciplina dell’apprendistato.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha appro-
vato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
INDICE
PARTE PRIMA TITOLO I
ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO D’APPRENDISTATO
Art. 1 (Principi generali) Art. 2 (Finalità)
Art. 3 (Obiettivi della formazione nell’apprendistato)
Art. 4 (Aspetti formativi dell’apprendistato) Art. 5 (Definizione dei profili formativi) Art. 6 (Formazione formale)
Art. 7 (Formazione non formale) Art. 8 (Piano formativo individuale)
Art. 9 (Certificazione delle competenze) Art. 10 (Tutor aziendale)
Art. 11 (Offerta formativa degli enti accredita-
ti)
Art. 12 (Accertamento delle competenze acquisite)
Art. 13 (Crediti formativi)
Art. 14 (Certificazione del percorso formati- vo)
Art. 15 (Libretto formativo del cittadino)
Art. 16 (Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi)
Art. 17 (Catalogo regionale dei soggetti ero- gatori della formazione per l’apprendistato)
Art. 18 (Oneri derivanti dal finanziamento della formazione esterna dell’apprendistato)
Art. 19 (Sostegno e qualificazione della for- mazione nei contratti di apprendistato)
Art. 20 (Accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna)
Art. 21 (Incentivazione alla trasformazione del contratto di apprendistato in rap- porto di lavoro subordinato a tempo indeterminato)
Art. 22 (Commissione regionale per l’apprendistato)
Art. 23 (Delega alle province)
PARTE SECONDA TITOLO I
LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
CAPO I
APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL
DIRITTO-DOVERE D’ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Art. 24 (Disciplina generale dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione)
Art. 25 (Xxxxxx e caratteristiche della forma- zione nell’apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione)
Art. 26 (Profili formativi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione)
CAPO II
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Art. 27 (Disciplina generale dell’apprendistato professionalizzante)
Art. 28 (Profili formativi dell’apprendistato professionalizzante)
Art. 29 (Struttura e contenuti della formazione dell’apprendistato professionalizzante)
CAPO III APPRENDISTATO PER
L’ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA
FORMAZIONE
Art. 30 (Disciplina generale)
Art. 31 (Utilizzo sperimentale dell’appren- distato per l’acquisizione di un diplo- ma o per percorsi di alta formazione)
PARTE TERZA TITOLO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 32 (Monitoraggio e controllo)
Art. 33 (Deliberazioni di giunta regionale attuative ed esecutive)
Art. 34 (Norma transitoria) Art. 35 (Norma finanziaria) Art. 36 (Entrata in vigore)
PARTE PRIMA TITOLO I
ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO D’APPRENDISTATO
Art. 1
Principi generali
1. La presente legge disciplina gli aspetti formativi delle tipologie di apprendistato normate dal Titolo XX, Xxxx X, X.Xxx 00 set- tembre 2003, n. 276 (Attuazione delle dele- ghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze spettanti alla legislazione statale e della funzione di rego- lamentazione riconosciuta alla contrattazio- ne collettiva in materia.
Art. 2
Finalità
1. La Regione Abruzzo, al fine di supportare l’inserimento nel mondo del lavoro dei gio- vani aumentandone la professionalità e l’occupabilità, promuove la qualità degli a- spetti formativi del contratto di apprendista- to, rafforzandone la visibilità, la diffusione sul territorio, l’utilizzo, i dispositivi di so- stegno e la strumentazione didattica, tra- sformando, inoltre, gli esiti positivi dello stesso in stabile occupazione, nel rispetto dei ruoli che i diversi soggetti hanno nella definizione della sua disciplina.
2. La Regione Abruzzo promuove, altresì, lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, al fine di consentire all’apprendista di mantenere nel tempo, svi- luppare e spendere le proprie competenze e conoscenze anche nell’ambito dei sistemi della formazione professionale e dell’istruzione.
3. La Regione Abruzzo favorisce, inoltre, intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per la verifi-
ca ed il controllo dell’effettiva erogazione della formazione formale.
Art. 3
Obiettivi della formazione nell’apprendistato
1. La Regione Abruzzo persegue i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell’apprendistato:
a) valorizzazione e certificazione dei con- tenuti formativi dei contratti di apprendi- stato;
b) certificazione delle competenze in corre- lazione alla definizione dei profili for- mativi;
c) individuazione degli standard di riferi- mento per la definizione delle compe- tenze dei tutori aziendali;
d) individuazione dei criteri e dei requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;
e) garanzia della formazione a tutti gli ap- prendisti.
Art. 4
Aspetti formativi dell’apprendistato
1. L’apprendistato, in coerenza con quanto previsto dal Titolo VI, Capo I, D.Lgs n. 276/2003, è un contratto di lavoro a conte- nuto formativo in cui il datore di lavoro, ol- tre al versamento di un corrispettivo per l’attività svolta, garantisce all’apprendista una formazione professionale.
2. Fatti salvi la normativa statale in materia in ordine alla determinazione dei livelli essen- ziali delle prestazioni fissati a livello nazio- nale, e i contratti collettivi di lavoro, la pre- sente legge detta le norme per la disciplina degli aspetti formativi dei contratti di ap- prendistato, che si articolano nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per l’espletamento del di-
ritto-dovere d’istruzione e formazione ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs n. 276/2003;
b) apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione at- traverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico- professionale ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 276/2003;
c) apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazio- ne ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs n. 276/2003.
3. La Giunta regionale, d’intesa con le asso- ciazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale e con le Province abruz- zesi, definisce annualmente, con propria de- liberazione, nel rispetto degli standard mi- nimi nazionali, ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti forma- tivi dell’apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l’identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e del- le modalità per la verifica dei risultati.
Art. 5
Definizione dei profili formativi
1. Il profilo formativo è l’insieme degli obiet- tivi formativi e degli standard minimi di competenza per ciascuna figura professiona- le, o per gruppi di figure professionali affini, da conseguire nel corso del contratto di ap- prendistato attraverso il percorso formativo esterno o interno all’impresa, formale e non formale.
2 La Giunta regionale definisce, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di la- voro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e con le Province abruz- zesi, i profili formativi dell’apprendistato in relazione alle diverse figure professionali ed in coerenza con il Repertorio delle profes- sioni, ai sensi dell’articolo 52, del D.Lgs n.
276/2003, che individua gli standard minimi nazionali.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono recepiti anche i profili elaborati in sede di contrattazione collettiva nazionale e re- gionale, gli standard formativi definiti ai sensi dell’articolo 3, D.M. 20 maggio 1999,
n. 179 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti), del Ministero del Lavoro e della Previdenza so- ciale, i risultati delle indagini nazionali e re- gionali sui fabbisogni formativi svolte dagli enti bilaterali di cui all’art. 2, comma 1 let- tera i) D.Lgs n. 276/2003.
Art. 6
Formazione formale
1. Per formazione formale s'intende quella:
a) svolta in un ambiente strutturato e orga- nizzato;
b) attuata mediante una specifica progetta- zione;
c) con esiti verificabili e certificabili;
d) assistita da figure professionali con competenze adeguate..
2. La formazione formale si realizza mediante un percorso formativo, volto all’acquisizione di competenze di base, tra- sversali e tecnico-professionali, secondo gli obiettivi previsti dai profili formativi disci- plinati dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5.
3. Qualora la formazione formale venga attua- ta all’interno di un luogo di lavoro, deve es- sere svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi, mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all’apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per l’acquisizione di adeguata capacità professionale.
4. La formazione formale, esterna o interna all’impresa, si esplica mediante la forma- zione:
a) erogata in un contesto organizzato e strutturato in situazione distinta da quel- la produttiva;
b) attuata mediante una specifica progetta- zione in cui sono esplicitati l’analisi del- le competenze possedute, gli obiettivi formativi, gli standard minimi di compe- tenze, i tempi e le modalità di apprendi- mento;
c) realizzata e supportata da figure profes- sionali competenti;
d) registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo;
e) finalizzata a produrre esiti verificabili e certificabili secondo le modalità e le procedure stabilite con deliberazione di Giunta regionale, d’intesa con le asso- ciazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e con le Province a- bruzzesi.
5. Gli organismi pubblici e privati iscritti nel catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato di cui all’articolo 17 o le imprese medesime qualo- ra dispongano di capacità formativa, prov- vedono all’erogazione della formazione for- male.
6. La capacità formativa dell’impresa indicata nel comma 5 deve essere intesa come la ca- pacità della stessa di erogare la formazione formale.
7. Nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 49, comma 5-ter, X.Xxx n. 276/2003, in caso di formazione esclusivamente aziendale de- gli apprendistati professionalizzanti, sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, terri-
toriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali, la definizione della no- zione di formazione aziendale, nonché l’individuazione, per ciascun profilo forma- tivo, della durata, delle modalità di eroga- zione della formazione e delle modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e della registrazione nel libretto formativo.
Art. 7
Formazione non formale
1. La formazione non formale è quella orga- nizzata per obiettivi in cui l’apprendimento si realizza mediante esperienza di lavoro ed i cui esiti vengono rilevati dal tutore azien- dale di cui all’articolo 10, che affianca l’apprendista.
Art. 8
Piano formativo individuale
1. La formazione per i contratti di apprendista- to si articola secondo un piano formativo individuale che delinea il percorso formati- vo dell’apprendista, in coerenza con gli a- spetti formativi di cui all’articolo 4 ed in re- lazione alle competenze possedute dall’apprendista stesso.
2. Il piano formativo individuale descrive, tenuto conto delle competenze già possedute dal lavoratore, le specifiche azioni formative che l’apprendista deve seguire al fine di ac- quisire le conoscenze e le competenze pre- viste nel profilo professionale di riferimen- to.
3. Con deliberazione di Giunta regionale, da emanarsi d’intesa con le organizzazioni sin- dacali dei lavoratori e le associazioni dei da- tori di lavoro comparativamente più rappre- sentative sul piano regionale e con le Pro- vince abruzzesi, viene definito un modello unico per la formulazione dei piani formati- vi individuali.
4. Il piano formativo individuale deve essere comunque coerente con i profili formativi disciplinati dalla Giunta regionale ed è re- datto secondo il modello unico di cui al comma 3, tenendo conto delle caratteristiche dei profili formativi indicati dalla contratta- zione collettiva nazionale e regionale.
5. Il piano formativo individuale, redatto in conformità al modello di cui al comma 3, deve, a pena di nullità:
a) indicare il percorso di formazione da svolgersi all’esterno o all’interno del- l'impresa, o in entrambe le sedi, e l’articolazione tra formazione formale e formazione non formale, per tutta la du- rata del contratto;
b) prevedere l’acquisizione, prevalente- mente nella prima fase del percorso for- mativo, di competenze in materia di si- curezza nell’ambiente di lavoro, modali- tà di organizzazione, relazione e comu- nicazione nell’ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa;
c) descrivere il percorso formativo dell’apprendista, con riferimento al pro- filo formativo dello stesso, per tutta la durata del contratto di apprendistato;
d) costituire elemento essenziale del con- tratto di apprendistato;
e) essere comunicato dal datore di lavoro al Centro per l’Impiego territorialmente competente entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro di apprendistato unitamente alla comunica- zione di assunzione di cui all’articolo 9- bis, comma 2, Legge 28 novembre 1996,
n. 608 (Conversione in legge, con modi- ficazioni, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in ma- teria di lavori socialmente utili, di inter- venti a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), così come modificato
dall’articolo 1, comma 1180, Legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007).
6. I datori di lavoro possono allegare al piano formativo individuale inviato al Centro per l’Impiego territorialmente competente la va- lutazione di coerenza con il profilo formati- vo di riferimento rilasciata dall’ente bilate- rale cui abbiano aderito.
7. Entro quindici giorni dalla data di avvenuta ricezione, il Centro per l’Impiego territo- rialmente competente verifica la coerenza dei contenuti del piano formativo individua- le con il profilo formativo di riferimento. In caso di valutazione negativa, il Centro per l'Impiego è tenuto a comunicare con moti- vazione, entro 15 giorni, il rigetto del piano formativo individuale al datore di lavoro e alla competente Direzione della Regione Abruzzo. In tal caso il datore di lavoro è te- nuto alla riformulazione del piano.
8. I Centri per l’Impiego trasmettono alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche At- tive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, i piani formativi indivi- duali per i quali abbiano attestato la coeren- za con i profili formativi.
Art. 9
Certificazione delle competenze
1. Il datore di lavoro rilascia al lavoratore, al termine di ogni anno, nonché al momento dell’estinzione del rapporto di apprendista- to, analitica certificazione della formazione impartita all’interno dell’impresa. Tale cer- tificazione deve essere rilasciata al lavorato- re anche qualora il rapporto di apprendistato si estingua prima della sua naturale conclu- sione.
2. La certificazione della formazione interna, rilasciata anche sulla base delle attestazioni del tutore aziendale, è comunicata dal datore di lavoro anche al Centro per l’Impiego ter-
ritorialmente competente.
3. La certificazione della formazione esterna è rilasciata da parte dell’ente erogatore al la- voratore e comunicata al Centro per l’Impiego territorialmente competente, se- condo le modalità stabilite nei commi 1 e 2.
Art. 10
Tutore aziendale
1. Il tutore aziendale supporta l’apprendista durante l’intero percorso di formazione i- dentificato nel piano formativo individuale.
2. La formazione, le funzioni, le competenze ed i requisiti minimi del tutore aziendale so- no definiti dal D.M. 28 febbraio 2000, n. 22 “Disposizioni relative alle esperienze pro- fessionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante «Norme in materia di promozione dell’occupazione»” del Mini- stro del Lavoro e della Previdenza sociale .
3. La formazione del tutore aziendale non può avere una durata inferiore a sedici ore.
4. Il tutore aziendale è individuato dal datore di lavoro tra soggetti in possesso dei se- guenti requisiti:
a) livello di inquadramento contrattuale pa- ri o superiore a quello che l’apprendista consegue alla fine del periodo di ap- prendistato;
b) svolgimento di attività lavorative coe- renti con quelle dell'apprendista;
c) possesso di adeguata esperienza lavora- tiva nel settore.
5. Il tutore aziendale, in caso di formazione interna presso imprese con meno di quindici dipendenti o presso imprese artigiane, può essere il titolare o un amministratore dell’impresa, un socio, ovvero un familiare coadiuvante inserito nell’attività d’impresa.
6. Il tutore aziendale è garante del percorso formativo dell’apprendista e svolge i se- guenti compiti:
a) partecipa alla definizione del piano for- mativo individuale;
b) affianca l’apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la for- mazione interna all’impresa;
c) favorisce l’integrazione tra la formazio- ne esterna e quella interna all'impresa, nel rispetto delle forme di coordinamen- to tra la propria attività e quella della struttura di formazione esterna;
d) esprime proprie valutazioni sulle compe- tenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa certificazione rilasciata dall’impresa.
7. Le forme di raccordo tra il tutore aziendale e l’organismo di formazione esterno sono previste nel piano formativo individuale, re- datto in conformità al modello di cui all’articolo 8, comma 3.
8. La Giunta regionale programma specifici interventi formativi per i tutori aziendali in relazione alle tipologie di apprendistato e al- le caratteristiche della formazione formale, al fine di consentirne una adeguata forma- zione.
9. La Giunta regionale, nel rispetto della nor- mativa vigente in materia, definisce le pro- cedure volte ad assicurare la registrazione nel libretto formativo del cittadino delle qualifiche professionali e delle competenze certificate in esito a percorsi formativi in apprendistato.
10. In caso di formazione esclusivamente a- ziendale non si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 49, comma 5-ter, D.Lgs n. 276/2003.
Art. 11
Offerta formativa degli enti accreditati
1. I programmi formativi per gli apprendisti devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione della Giunta regionale, che provvede in merito sentite le organizzazioni datoriali e sindacali e le Province abruzzesi, anche per il tramite degli enti bilaterali.
Art. 12
Accertamento delle competenze acquisite
1. L’acquisizione da parte del lavoratore delle conoscenze e delle competenze previste dal profilo formativo è accertata, sulla base del- le comunicazioni di cui all’articolo 9, com- mi 2 e 3, al termine del rapporto di appren- distato e nelle ipotesi di cessazione anticipa- ta, dai Centri per l’Impiego territorialmente competenti che provvedono alla registrazio- ne sul libretto formativo.
2. I Centri per l’Impiego territorialmente com- petenti, ove l’accertamento delle conoscen- ze e delle competenze abbia esito negativo, inviano apposita comunicazione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territo- rialmente competente, alla Direzione Pro- vinciale del Lavoro territorialmente compe- tente, nonché alla Regione Abruzzo - Dire- zione Politiche Attive del Lavoro, Forma- zione ed Istruzione, Politiche Sociali.
3. Le modalità per effettuare l’accertamento di cui al comma 2 sono definite con provvedi- mento della Giunta regionale, sentite le or- ganizzazioni sindacali dei lavoratori, le as- sociazioni dei datori di lavoro comparati- vamente più rappresentative sul territorio regionale e le Province abruzzesi.
Art. 13
Crediti formativi
1. Il credito formativo è il valore attribuibile alle competenze acquisite nei percorsi for- mativi riconosciuto dalla struttura educativa o formativa cui accede l’interessato, con lo
scopo di consentire il passaggio ad un ulte- riore percorso di formazione, di istruzione o di lavoro.
2. Le qualifiche professionali, rilasciate in coerenza con il repertorio delle professioni istituito ai sensi dell’articolo 52, D.Lgs n. 276/2003, e le competenze certificate, con- seguite attraverso l’apprendistato, costitui- scono crediti formativi da riconoscere se- condo le modalità di cui all’articolo 51, comma 2, D.Lgs n. 276/2003, per il prose- guimento o il passaggio fra i sistemi d’istruzione e di formazione professionale.
Art. 14
Certificazione del percorso formativo
1. La Giunta regionale, d’intesa con le asso- ciazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale e con le province abruz- zesi, provvede a disciplinare la procedura diretta alla valutazione e alla certificazione delle competenze di base, trasversali e tec- nico-professionali dell’apprendista, che so- no registrate sul libretto formativo del citta- dino di cui all’articolo 15.
Art. 15
Libretto formativo del cittadino
1. Il libretto formativo del cittadino, definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, dell’intesa Stato-Regioni del 14 luglio 2005 e approvato dal D.M. 10 ot- tobre 2005 (Approvazione del modello di li- bretto formativo del cittadino, ai sensi del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i)) del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, costituisce il libretto persona- le del lavoratore.
Art. 16 Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi
1. La Giunta regionale promuove la definizio- ne di un sistema condiviso a livello naziona- le di standard minimi per il riconoscimento, per la certificazione delle competenze e la registrazione delle stesse sul libretto forma- tivo del cittadino, tenuto conto di quanto previsto dalla Decisione, n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 390 del 31 dicembre 2004 e con riferimento a quanto stabilito nelle sedi istituzionali di concertazione Sta- to-Regioni.
Art. 17
Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato
1. La Giunta regionale istituisce con proprio atto il catalogo regionale dei soggetti eroga- tori della formazione per l’apprendistato, al fine di consentire l’incontro tra domanda ed offerta formativa per gli apprendisti, stabi- lendo, altresì, i requisiti necessari per l’iscrizione nel predetto catalogo.
Art. 18
Oneri derivanti dal finanziamento della formazione esterna dell’apprendistato
1. La formazione dell’apprendista esterna all’impresa può essere finanziata dalla Re- gione Abruzzo, nei limiti delle risorse all’uopo destinate e del monte ore minimo previsto per ogni tipologia d’apprendistato, a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentati- ve sul piano nazionale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarà erogato nei limiti dei fondi eventualmente previsti all’apprendista sotto forma di buono
formativo, variabile in ragione della durata della formazione, ed utilizzato, d’intesa con il datore di lavoro, presso uno degli enti di formazione accreditati dalla Regione A- bruzzo, oppure in altre Regioni secondo le rispettive normative, in relazione alla for- mazione da erogarsi al di fuori del territorio della Regione Abruzzo, e in relazione a pro- grammi formativi approvati ai sensi dell’articolo 11.
3. La Giunta regionale provvede a definire i criteri e le modalità di finanziamento della formazione degli apprendisti e dei tutori a- ziendali.
4. Le imprese garantiscono in ogni caso la formazione formale, anche in assenza del finanziamento pubblico.
Art. 19
Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato
1. La Regione Abruzzo promuove la qualità e la diffusione di un’adeguata offerta formati- va per gli apprendisti, in particolare attra- verso:
a) l’integrazione dei sistemi informativi e la messa a disposizione dei mezzi tele- matici per la facilitazione degli obblighi formativi relativi al contratto di appren- distato;
b) la predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tu- tori e docenti degli enti accreditati per la formazione degli apprendisti, anche in collaborazione con gli enti bilaterali;
c) il monitoraggio e la valutazione dell’apprendistato sul territorio regionale nonché azioni di assistenza tecnica da realizzarsi anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali.
Art. 20
Accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna
1. La Giunta regionale provvede ad emanare, entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, un avviso pub- blico finalizzato all’accreditamento dei sog- getti erogatori della formazione esterna, che non risultino già accreditati secondo la nor- mativa vigente.
Art. 21
Incentivazione alla trasformazione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
1. La Regione Abruzzo, nell’ambito delle risorse finanziarie all’uopo destinate, con- cederà nei limiti degli stanziamenti previsti incentivi economici ai datori di lavoro che procedono alla trasformazione del contratto di apprendistato in un rapporto di lavoro, a tempo pieno o parziale, a tempo indetermi- nato. La concessione degli incentivi e l’individuazione della loro modalità di ero- gazione sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
Art. 22
Commissione regionale per l’apprendistato
1. È istituita la Commissione regionale per l’Apprendistato, composta dai seguenti sog- getti:
a) un componente in rappresentanza della Giunta regionale, che svolge funzioni di Presidente, nella persona del Componen- te di Giunta con delega in materia, od un suo delegato;
b) due componenti in rappresentanza del Consiglio regionale, da individuare in seno alla Commissione competente in materia;
c) un componente in rappresentanza della Direzione regionale del Lavoro;
d) un componente in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico regionale;
e) un componente in rappresentanza della sede INPS dell’Abruzzo;
f) un componente in rappresentanza della sede INAIL dell’Abruzzo;
g) quattro componenti in rappresentanza delle Giunte Provinciali di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo preposti al Set- tore lavoro, o loro delegati;
h) tre componenti in rappresentanza delle tre Università Abruzzesi;
i) tre componenti in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro compa- rativamente più rappresentative sul pia- no regionale;
j) tre componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali comparativa- mente più rappresentative sul piano re- gionale;
k) tre componenti in rappresentanza delle associazioni dei disabili comparativa- mente più rappresentative sul piano re- gionale dei quali:
1) uno dei minorati fisici;
2) uno per i minorati psichici;
3) uno per i minorati sensoriali.
l) il consigliere o la consigliera regionale di parità di cui al D.Lgs 11 aprile 2006,
n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Commissione può avvalersi dell’assistenza tecnica dell’Ente Abruzzo Lavoro, istituto ai sensi della L.R. 76/1998, che partecipa ai lavori della Commissione
nella persona del suo Direttore, con funzioni di consulenza, senza diritto di voto e senza concorrere alla costituzione del quorum del- la Commissione medesima.
3. La Commissione regionale per l’Apprendistato costituisce la sede concerta- tiva di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro in materia di ap- prendistato.
4. La Commissione si intende validamente costituita con la maggioranza semplice dei suoi rappresentanti, sin dalla prima convo- cazione, ed esprime il proprio parere, obbli- gatorio ma non vincolante, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.
5. La partecipazione alla predetta Commissio- ne non comporta alcun onere economico a carico della Regione Abruzzo.
6. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità di funzionamento della Commissione.
Art. 23
Delega alle province
1. La Giunta regionale può delegare alle Pro- vince abruzzesi la gestione delle attività og- getto della presente legge.
PARTE SECONDA TITOLO I
LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
CAPO I APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL
DIRITTO-DOVERE D’ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Art. 24
Disciplina generale dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione
1. La Regione Abruzzo attua l’istituto giuridi- co dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione di cui all’articolo 48, D.Lgs n. 276/2003, attra- verso le modalità proprie della programma- zione integrata tra formazione professionale ed istruzione per l’acquisizione di compe- tenze di base, trasversali e tecnico profes- sionali, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme gene- rali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53), con l’obiettivo del conseguimento della qua- lifica professionale ai sensi dell’articolo 2, Legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Go- verno per la definizione delle norme genera- li sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e forma- zione professionale), anche al fine di favori- re il passaggio tra i sistemi della formazione e dell’istruzione.
Art. 25
Xxxxxx e caratteristiche della formazione nell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione
1. L’attività di formazione formale esterna all’impresa, correlata all’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione, è riservata ai giovani ed agli adolescenti che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non siano in possesso di una qualifica professio- nale; essa è finalizzata all’acquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigen- te.
2. La Giunta regionale, nelle more della rego- lamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per l’espletamento del di- ritto-dovere di istruzione e formazione pre- vista dall’articolo 48, comma 4, D.Lgs n.
276/2003, provvede a disciplinare la forma- zione formale esterna all’impresa, indicando la durata, in coerenza con la qualifica da conseguire, le ore medie per ogni anno del contratto, nonché la durata minima annuale, secondo le modalità ed i contenuti rispon- denti ai diversi livelli di formazione posse- duti dagli apprendisti al momento dell’avviamento al lavoro.
3. Con deliberazione di Giunta regionale ven- gono definiti, sulla base degli standard for- mativi regionali, della normativa nazionale vigente in materia e dei contratti collettivi nazionali di settore, se in essi previsti, i cri- xxxx per la riduzione della durata del contrat- to di apprendistato in base ai crediti forma- tivi posseduti dall’apprendista attestati dagli organismi competenti.
4. Nel rispetto degli standard di cui all’articolo 48, D.Lgs n. 276/2003, la Giunta regionale definisce, ai sensi della Legge n. 53/2003, d’intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dell’Istruzione, Università e Ricerca, sentita la Commissione regionale per l’Apprendistato, gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione.
5. L’articolazione e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto de- gli standard generali, sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. La formazione formale esterna all’impresa è svolta presso gli Organismi di Formazione accreditati secondo la normativa vigente, che rilasciano una qualifica professionale ai sensi della presente legge.
Art. 26
Profili formativi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione
1. Allo scopo di garantire il riconoscimento dei
titoli e delle qualifiche professionali, conse- guiti in esito ai percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione, i profili formativi regionali sono definiti nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d’istruzione e di formazione professionale, nonché dei relativi standard minimi forma- tivi nazionali, ove previsti, in coerenza con il sistema regionale d’istruzione e formazio- ne professionale.
2. Con deliberazione di Giunta regionale, tenuto conto degli standard formativi mini- mi nazionali individuati dall’articolo 48, D.Lgs n. 276/2003 e definiti ai sensi dell’articolo 2, Legge n. 53/2003, d’intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri- cerca, sentita la Commissione regionale per l’Apprendistato, sono disciplinati i profili formativi del contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere d’istruzione e formazione per il consegui- mento della qualifica professionale.
CAPO II APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Art. 27
Disciplina generale dell’apprendistato professionalizzante
1. La disciplina degli aspetti formativi dell’apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 49, D.Lgs n. 276/2003, e succes- sive modifiche ed integrazioni, è volta a ga- rantire la qualità dell’offerta formativa at- traverso l’integrazione tra apprendimento formale e non formale, che consenta ad ogni apprendista lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali al fine di mantenere, sviluppare e spendere le abilità e le conoscenze in differenti contesti lavorativi e nell’ambito dei sistemi della
formazione professionale e dell’istruzione.
2. La Regione Abruzzo riconosce l’apprendistato professionalizzante quale percorso prioritario finalizzato al consegui- mento della qualifica professionale, anche di livello elevato, di giovani da inserire nelle imprese attraverso una formazione sia teori- ca che pratica.
Art. 28
Profili formativi dell’apprendistato professionalizzante
1. I profili formativi dell’apprendistato profes- sionalizzante sono disciplinati, sentita la Commissione regionale per l’Apprendistato, con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e delle disposizioni conte- nute nell’articolo 49, comma 5, D.Lgs n. 276/2003, e successive modifiche ed inte- grazioni, tenuto conto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi interconfederali. Con il medesimo provve- dimento sono individuati i profili formativi, i quali sono regolati per competenze ed atti- vità in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni.
2. In caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 49, comma 5-ter, D.Lgs n. 276/2003, sono ri- messi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territo- riale o aziendale, da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali.
Art. 29
Struttura e contenuti della formazione dell’apprendistato professionalizzante
1. La formazione formale dell’apprendistato professionalizzante è svolta all’esterno
dell’impresa nell’ambito degli organismi scolastici, universitari e formativi accredita- ti; può, altresì, essere svolta all’interno dell’impresa con capacità formativa, purché in luoghi normalmente non destinati alla produzione.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 49, comma 5, lett. b), D.Lgs n. 276/2003, per la realizzazione della formazione forma- le interna, le imprese sono tenute ad avere la disponibilità di:
a) luoghi, attrezzature e macchinari ade- guati al profilo formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti;
b) formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formati- vi previsti dal piano formativo indivi- duale;
c) tutori aziendali, individuati ai sensi dell’articolo 10.
3. I criteri e le modalità di verifica, anche preventiva, della capacità formativa dell'im- presa sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l’Apprendistato.
4. Ferme restando le regolamentazioni colletti- ve in materia di durata massima del contrat- to di apprendistato, l’apprendista ha diritto alla formazione formale per una durata mensile media di dieci ore e per un monte ore complessivo non inferiore a centoventi ore annue.
5. La formazione formale da svolgersi durante il rapporto di lavoro di apprendistato è svol- ta prevalentemente all’esterno dell’impresa e, comunque, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
6. Ai contenuti di natura trasversale deve essere dedicato un numero di ore annuali almeno pari al trentacinque per cento della formazione esterna relativa ai primi due an- ni, al venticinque per cento nel terzo anno,
al quindici per cento nel quarto anno, al die- ci per cento nel quinto anno, al cinque per cento nel sesto anno.
7. La Giunta regionale stabilisce un periodo minimo iniziale di formazione sui temi tra- sversali concernenti l’accoglienza, la valu- tazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo, le competenze relazio- nali, la disciplina del rapporto di lavoro, le relazione sindacali, la sicurezza e l’igiene sul lavoro, nonché le pari opportunità.
8. La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione della formazione a distanza per garantire la massima diffusione dell’offerta formativa sul territorio regionale.
9. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 49, D.Lgs n. 276/2003, e successive modifi- che ed integrazioni, la Giunta regionale di- sciplina gli aspetti formativi, tenuto conto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazio- nale ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche e di quanto previsto dai CCNL relativamente all’articolazione e all’erogazione della formazione.
10. In caso di formazione esclusivamente a- ziendale non si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo, ai sensi dell’articolo 49, comma 5-ter, D.Lgs n. 276/2003.
CAPO III APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE
DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
Art. 30
Disciplina generale
1. La Regione promuove l’utilizzo del contrat- to di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione di cui all’articolo 50, D.Lgs n. 276/2003, fina- lizzato al miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle compe-
tenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.
Art. 31
Utilizzo sperimentale dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
1. La Giunta regionale attua il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un di- ploma o per percorsi di alta formazione, at- traverso sperimentazioni da realizzare nell’ambito di intese con Università, Istitu- zioni scolastiche autonome, Soggetti accre- ditati della Formazione professionale, altri organismi di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed eu- ropeo e con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
2. Con deliberazione di Giunta regionale è disciplinata la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione per i soli profili che at- tengono alla formazione, sulla base dei ri- sultati delle sperimentazioni, in accordo con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresen- tative a livello regionale, le istituzioni uni- versitarie, scolastiche e formative.
3. Il contratto di apprendistato di cui al comma 1 è realizzato nelle imprese, nel rispetto de- gli accordi di settore fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro compa- rativamente più rappresentative a livello na- zionale.
4. La Giunta regionale definisce gli standard della formazione nel contratto di apprendi- stato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, nonché i criteri per il riconoscimento e la certificazione del- le competenze, dei crediti formativi e dei ti- toli, anche a seguito d’intese con i soggetti di cui al comma 2.
PARTE TERZA TITOLO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 32
Monitoraggio e controllo
1. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono definite:
a) le modalità dell’espletamento dell’attività di monitoraggio dell’apprendistato sul territorio regionale e le modalità di redazione, in collabora- zione con l’Osservatorio regionale sul Mercato del Lavoro, di appositi rapporti periodici che la Giunta regionale presen- ta, almeno una volta all’anno, alla Commissione consiliare competente;
b) l’applicazione della disciplina di cui alla presente legge che annualmente è ogget- to di rilevazione ed elaborazione statisti- ca. Le relative informazioni sono comu- nicate alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappre- sentative sul territorio regionale, con particolare riferimento all’applicazione dell’istituto nei settori dell’agricoltura e dell’artigianato;
c) gli indirizzi ed i criteri per l’esercizio delle funzioni di verifica e controllo del- le attività di formazione in apprendistato finanziate con risorse pubbliche.
2. Il Componente la Giunta regionale preposto al Lavoro può concordare iniziative con le Amministrazioni Pubbliche competenti in materia di vigilanza e controllo sul lavoro, al fine di assicurare il corretto utilizzo del contratto di apprendistato.
Art. 33
Deliberazioni di giunta regionale attuative ed esecutive
1. La Giunta regionale emana, entro centottan-
ta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti attuativi in virtù di espresso rinvio legislativo.
2. Le deliberazioni della Giunta regionale attuative ed esecutive della presente legge sono adottate previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare. Il parere deve essere espresso entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmen- te il suddetto termine, la Giunta regionale può ritenere come acquisito il parere favo- revole della Commissione consiliare.
Art. 34
Norma transitoria
1. Nelle more dell’adozione delle Deliberazio- ni di Giunta regionale attuative della presen- te legge, nonché in assenza di specifica re- golamentazione da parte della contrattazione collettiva nazionale degli aspetti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 276/2003 e successive modifica- zioni ed integrazioni, il contratto di appren- distato è disciplinato ai sensi dell’articolo 16, Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).
2. Fino alla data di entrata in vigore dei prov- vedimenti attuativi di cui al comma 1, le as- sunzioni in apprendistato professionalizzan- te, effettuate ai sensi dell’articolo 49, com- ma 5-bis, X.Xxx n. 276/2003, sono discipli- nate, sino alla scadenza dei contratti di lavo- ro, dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
3. In attesa della definizione dei profili forma- tivi regionali, si applicano quelli elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale, re- gionale e dall’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori ISFOL.
Art. 35
Norma finanziaria
1. Gli interventi derivanti dalla presente legge trovano copertura finanziaria, nei limiti de- gli stanziamenti annualmente iscritti in bi- lancio, a valere sia su risorse regionali, che nazionali e comunitarie, di cui ai capitoli 052426 (FSE), 052427 (FdR naz.le), 052428 (F. R.gli), 000000 (Xxxxx statali per l’Apprendistato).
2. Per l’esercizio finanziario 2009 gli interven- ti derivanti dalla presente legge trovano co- pertura esclusivamente nell’ambito degli stanziamenti finanziati con risorse statali e comunitarie di cui al comma 1.
Art. 36
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione A- bruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser- varla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 4 Dicembre 2009
IL PRESIDENTE
XXXXXXXX XXXXXX REGOLAMENTI
REGOLAMENTO 04.12.2009, n. 1/Reg:
Regolamento: Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 7.12.1995, n. 12/95, di attuazione della L.R. 17.05.1995, n. 111 recante “Formazione Professionale”, - Art. 8 “Attestati di qualifica e di frequenza”.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 no- vembre 1999 n. 1;
Visto l’art. 39 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio Regionale n.
25/4 del 1/12/2009;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al Regolamento regionale 7.12.1995, n. 12/95 di attuazione della L.R. 17.5.1995, n. 111
(Formazione Professionale)
1. L’art. 8 del Regolamento regionale 7.12.1995 di attuazione della L.R. 17 mag- gio 1995, n. 111 (Formazione Professionale) è sostituito dal seguente:
“Art. 8
(Attestati di qualifica e di frequenza)
1. Agli allievi che abbiano superato le pro- ve finali è rilasciato dalla Direzione re- gionale competente un attestato di quali- fica o di specializzazione valido ai fini della vigente legislazione.
2. L’attestato costituisce titolo per l’ammissione alle selezioni pubbliche, laddove previsto da relativi bandi di concorso o avvisi di selezione.
3. L’Organismo di Formazione rilascia agli allievi che abbiano frequentato corsi per i quali non siano previste prove finali o agli allievi che abbiano frequentato cicli intermedi un certificato di frequenza, o un certificato di frequenza e profitto lad- dove sia stato accertato il profitto rag- giunto.
4. La Direzione Regionale competente si sostituisce all’Organismo di Formazione nelle ipostesi di revoca