SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI COMUNICATORI AD ALTA TECNOLOGIA A CONTROLLO OCULARE PER PAZIENTI AFFETTI DA SLA
(CIG N. 48046445A7)
TRA
Xx.Xx.Xx. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 Xxxxx Xxxxxxx, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. Ed isciz. Al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxx Xxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 15 giugno 2012
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale
rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da , [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n.
] (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da , [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandante del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandataria , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, e la mandante , sede legale in , Via Allegato 4 – , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. ] (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da , [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandante del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandataria , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. ] (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che Xx.Xx.Xx. S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Campania, è titolare in via esclusiva, in attuazione del comma 15 della L.R. 24 del 29/12/2005, delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS );
b) che in esecuzione di quanto precede, Xx.Xx.Xx. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. del e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del , una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare per pazienti affetti da SLA;
c) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi appalti;
d) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di espletamento dei singoli Appalti Specifici finalizzati alla stipula di un Contratto di fornitura nel quale verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;
e) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
f) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
h) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Definizioni
Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed i Fornitori, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Amministrazione/i: le AA.SS.LL. della Regione Campania - sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro e che possono, dunque, aggiudicare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
c) Fornitore: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto aggiudicato dalle Amministrazioni con i singoli Appalti Specifici;
d) Capitolato Speciale: il documento Allegato “A” al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto dell’Accordo Quadro, esso disciplina inoltre le modalità per l’aggiudicazione degli Appalti Specifici;
e) Appalto/i Specifico/i: ciascuna procedura indetta da ogni singola Amministrazione, per la selezione tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro del soggetto al quale affidare la fornitura di comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare per pazienti affetti da SLA, nonché per la prestazione dei servizi connessi, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nell’Accordo Quadro e allegati;
f) Contratto di Fornitura: il contratto stipulato dalla singola Amministrazione con l’aggiudicatario dell’Appalto Specifico;
Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato Speciale) e suoi allegati,
l’Allegato “B” (Offerta tecnica di ciascun Fornitore),
l’Allegato “C” (Offerta economica di ciascun Fornitore),
Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 163/2006;
c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
e) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
I singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti di Fornitura, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell’ordinativo di fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti;
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 3 - Oggetto dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura.
Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici degli Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale.
Ciascun Fornitore, pertanto, si impegna a fornire in caso di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi, le seguenti prestazioni:
a) la fornitura, con formula di noleggio, di Comunicatori per pazienti affetti da SLA aventi le caratteristiche tecnico/funzionali minime di cui alle specifiche tecniche definite nel Capitolato Speciale;
b) l’esecuzione dei servizi connessi alla fornitura, così come definiti nel Capitolato Speciale;
Ciascun singolo Appalto Specifico dovrà avere ad oggetto un ausilio di Comunicazione tra quelli indicati nell’Accordo Quadro nonché la prestazione dei servizi connessi;
In esecuzione del presente Accordo Quadro potranno essere aggiudicati Appalti Specifici per un quantitativo complessivo pari a n. 50 ausili di comunicazione per pazienti affetti da SLA, nel periodo di vigenza.
La Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare
il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’articolo 27 del D.M. 28/10/1985.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti e modalità previsti nei surrichiamati articoli.
Al fine di aggiudicare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono secondo le modalità definite nel Capitolato Speciale.
Articolo 4 - Durata dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo complessivo sopraindicato, anche eventualmente incrementato.
2. La predetta durata originaria dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi, previa comunicazione scritta della Xx.Xx.Xx. S.p.A., da inviare ai Fornitori con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno avviare i singoli Appalti Specifici mediante invito ai Fornitori;
4. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula del Contratto medesimo. Tuttavia, tenuto conto della specificità della patologia da cui sono affetti i destinatari dei dispositivi oggetto di gara, il contratto di fornitura potrà essere risolto dall’Azienda Sanitaria prima della naturale scadenza qualora le mutate condizioni cliniche dei pazienti siano incompatibili con l’utilizzo del comunicatore assegnato all’esito dell’appalto specifico; in tal caso si procederà ad individuare il comunicatore compatibile mediante nuovo appalto specifico. La risoluzione anticipata potrà avere luogo anche in caso di decesso del paziente o di sua migrazione in altra Regione d’Italia o altro Paese. Tali previsioni dovranno essere espressamente recepite nei contratti di fornitura aggiudicati all’esito dell’appalto specifico.
5. Con riferimento a ciascun appalto specifico, le Aziende Sanitarie potranno richiedere una variazione in aumento o in di munizione delle prestazioni – consistenti nel noleggio dei comunicatori – ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.
Articolo 5 - Aggiudicazione degli Appalti Specifici
1. Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla singola Amministrazione nel rispetto della procedura e alle condizioni stabilite nell’articolo 7 del Capitolato Speciale.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati l’Amministrazione:
• potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o recesso dell’appalto specifico aggiuntive rispetto a quelle già previste nell’Accordo Quadro;
• regolamenterà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006;
• prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
• potrà prevedere l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
• prevedrà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
• stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
• prevedrà l’impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all’appaltatore;
• potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;
3. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento della indizione dell’Appalto Specifico, alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e del
d.P.R. n. 207/2010; provvederanno, inoltre, alla nomina del Direttore dell’esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.
Articolo 6 - Obbligazioni generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura delle apparecchiature e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale e, in caso di aggiudicazione degli Appalti specifici, nei Contratti di Fornitura e nelle Richieste di Offerta, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di fornitura aggiudicati all’esito degli Appalti Specifici, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
f) comunicare tempestivamente alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d’ora a erogare le eventuali prestazioni in aumento o diminuzione, come previsto dal comma 4 dell’art. 311 del D.Lgs.vo 207 del 5 ottobre 2010;
10. Le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
11. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Xx.Xx.Xx. S.p.A. e all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato Speciale, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.
In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) inviare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
Articolo 8 - Verifiche e monitoraggio
1. Anche ai sensi dell’art. 312 del d.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
3. In ogni caso, le Amministrazioni, nel corso degli Appalti Specifici, procederanno alle verifiche dei servizi e delle apparecchiature in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere l’Accordo Quadro.
5. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell’esecuzione contrattuale dell’appalto specifico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e xx. xxx x.X.X. x. 000/0000, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
6. In conformità a quanto previsto all’art. 312, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo appalto specifico, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - il presente Accordo Quadro.
Articolo 9 – Penali
1. Il criterio di calcolo delle penali è definito dall’art. 9 “livelli di servizio e penali” del Capitolato Speciale;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione aggiudicatrice del singolo appalto ed essere comunicati, al termine del procedimento alla Xx.Xx.Xx..
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 10 – Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro /00 ( ), mediante
.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto Specifico secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Speciale.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Xx.Xx.Xx.
S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A..
Articolo 11 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l’Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l’Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Speciale, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Speciale, dall’Offerta Tecnica;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 9 del presente Accordo Quadro;
g) raggiungimento dei valori massimi di penale per ognuno dei livelli di servizio previsti dall’art. 9 del Capitolato Speciale;
h) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 14 (Riservatezza), 16 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 23 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
3. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di Fornitura.
4. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
5. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
6. La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
7. La Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Appalto Specifico nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Articolo 12 – Recesso
1. La Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste
nell’Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 3. La Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l’Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
2. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
3. Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di recesso dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Articolo 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.
Articolo 14 – Riservatezza
1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla Xx.Xx.Xx. S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 15 - Responsabile del Servizio
1. Ciascun Fornitore ha l’onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della Xx.Xx.Xx. S.p.A. per l’esecuzione del presente Accordo Quadro, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile del Servizio il legale rappresentante del Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Xx.Xx.Xx. S.p.A..
Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto
1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed i singoli Contratti di Fornitura.
Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e la Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 18 - Fuori produzione
Il Fornitore potrà non fornire una apparecchiatura o una componente opzionale offerte ed oggetto dell’Accordo Quadro, solo ed esclusivamente in caso di “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.:
a. dichiarazione di “fuori produzione” del produttore, nonché b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. una apparecchiatura o una componente opzionale alternativa a quella dichiarata “fuori produzione” che possieda almeno le stesse caratteristiche funzionali e di certificazione di quella “fuori produzione”, il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per l’apparecchiatura o la componente opzionale sostituita.
All’esito positivo della verifica di detta documentazione da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha la facoltà di esonerare il Fornitore dalla fornitura dell’apparecchiatura e/o della componente opzionale dichiarata “fuori produzione”, sostituendola con altro con funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quella sostituita.
In caso di esito negativo della verifica di cui sopra, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dal presente Accordo Quadro.
Si precisa che la verifica delle caratteristiche dell’apparecchiatura o della componente opzionale proposta dal Fornitore in sostituzione potrà essere effettuata dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. e, comunque, l’accettazione della medesima è rimessa alla esclusiva discrezionalità di quest’ultima.
In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire una apparecchiatura o una componente opzionale oggetto dell’Accordo Quadro a causa della messa fuori produzione della stessa, Xx.Xx.Xx. S.p.A. si
pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
Articolo 19 - Evoluzione tecnologica
1. Il Fornitore si impegna ad informare la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni sulla evoluzione tecnologica delle apparecchiature e componenti opzionali oggetto dell’Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di corrispondenza e conformità della nuova apparecchiatura e/o componente offerta con almeno quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
Articolo 20 - Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e la Xx.Xx.Xx. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Articolo 21 - Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Xx.Xx.Xx. S.p.A. tratta i dati relativi all’Accordo Quadro ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Xx.Xx.Xx. S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
4. L’Accordo Quadro è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì
condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R.
n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti di Fornitura si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 23 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità
Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l’impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
1. L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, punti
h) ed i); dall’art.7, comma 1 e dall’art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);
2. L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 24 - Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Napoli, lì / /
XX.XX.XX. S.p.A. IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxx Xxxxx
C.F.:
IL FORNITORE
C.F.:
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- Articolo 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell’Accordo Quadro e degli appalti specifici), Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 8 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 9 (Penali), Articolo 10 (Cauzione), Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 12 (Recesso); Articolo 13 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 14 (Riservatezza); Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 24 (Clausola finale).
Napoli, lì
IL FORNITORE
C.F.:
IL FORNITORE
C.F.:
IL FORNITORE
C.F.: