ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 195 del 27/06/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Contratto di servizi per prestazioni semplici`` tra la Federazione Provinciale Allevatori Societa` Cooperativa Agricola di Trento e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la valorizzazione del patrimonio zoot ecnico e del materiale seminale prodotto presso il C.F.A. Alpenseme della Provincia Autonoma di Trento. Periodo 2022-2024.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Contratto di servizi per prestazioni semplici`` tra la Federazione Provinciale Allevatori Societa` Cooperativa Agricola di Trento e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la valorizzazione del patrimonio z ootecnico e del materiale seminale prodotto presso il C.F.A. Alpenseme della Provincia Autonoma di Trento. Periodo 2022-2024.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario;
- l’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 270/1993, confermato dall’art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 106/2012, consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di “[…] stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali”;
- l’articolo 5, comma 1 – rubricato “Attività verso terzi” – dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, prevede del pari che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'istituto può
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fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. […]”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 270/1993, ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) della Legge della Regione Veneto n. 5 del 18.03.2015, prevede che il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sia, inoltre, assicurato “dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- con riferimento a tali prescrizioni, l’art. 5, comma 1, dello Statuto dell’Istituto – adottato con DCA n. 12 del 24.05.2021 e approvato con DGRV n. 1308 del 28.09.2021 – prevede che l’Istituto “[…]può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad imprese, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni degli enti cogerenti […]”;
- i vigenti documenti di programmazione dell’IZSVe prevedono – tra gli indirizzi approvati – la promozione e l’incentivazione di attività progettuali finanziate da soggetti terzi ad integrazione del finanziamento istituzionale.
Questo Istituto rivolge particolare attenzione all’attuazione di programmi di sorveglianza sulle patologie animali con l’obiettivo di monitorare, anche attraverso le Sezioni Territoriali, l’andamento della situazione epidemiologica, individuando i principali fattori di rischio ed identificando le opportune misure di intervento finalizzate all’eradicazione delle infezioni.
In ragione delle riferite competenze maturate dall’IZSVe per la tutela del patrimonio zootecnico, la Federazione Provinciale Allevatori di Trento Società Cooperativa Agricola – la cui mission riguarda il miglioramento della qualità del bestiame attraverso la valorizzazione del patrimonio genetico e zootecnico presente nella Provincia Autonoma di Trento - ha intrapreso una collaborazione con questo Istituto, da ultimo rinnovata con DDG n. 208/2020, diretta ad aumentare le garanzie sanitarie dei tori di nuova introduzione e assicurare il mantenimento dello stato sanitario degli animali utilizzati per la produzione del seme presso il Centro di fecondazione artificiale (C.F.A) “Alpenseme” di Trento.
Il Centro in parola - di proprietà della Federazione Provinciale Allevatori di Trento - avvalendosi della tecnica della fecondazione artificiale, quale strumento di lotta alla diffusione delle patologie trasmesse per via genitale e per il miglioramento genetico degli animali, svolge servizi di produzione e conservazione del materiale seminale congelato, oltre che di mantenimento dello stato di benessere dei tori in conformità alle leggi nazionali e comunitarie del settore.
Con nota del 21.03.2022, acquisita al prot. IZSVe n. 2969 del 28.03.2022, la Federazione Provinciale Allevatori di Trento ha richiesto a questo Istituto la disponibilità a rinnovare la collaborazione in essere con scadenza fissata al 14.04.2022, per un periodo di due anni, a decorrere dal 15.04.2022.
Atteso l’interesse scientifico dell’Istituto alla prosecuzione della collaborazione con la Federazione Provinciale Allevatori di Trento, il Direttore della “SCT5 - Struttura Complessa Territoriale di Trento”, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, con ticket intranet n. 179099/2022, ha richiesto a questa Struttura di procedere con gli adempimenti necessari alla sottoscrizione del relativo atto, allegando apposita relazione, conservata agli atti presso questa Struttura.
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Questa Struttura ha provveduto, pertanto, a condividere, per vie brevi, lo schema di contratto con la predetta Federazione, la cui stesura finale si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1).
Con la sottoscrizione dell’accordo in parola, della durata di 24 mesi a decorrere dal 15.04.2022 fino al 14.04.2024, l’IZSVe si impegna all’espletamento delle attività specificate all’art. 2 dello stesso – poste sotto la responsabilità scientifica del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx – a fronte delle quali la citata Federazione Provinciale Allevatori si impegna a corrispondere all’Istituto l’importo forfetario pari a € 50.000,00 oltre IVA come per legge, da corrispondere con le seguenti modalità:
- € 25.000,00 oltre IVA, all’atto di sottoscrizione dell’accordo;
- € 25.000,00 oltre IVA, all’inizio della seconda annualità.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Contratto di servizi per prestazioni semplici” per la valorizzazione del patrimonio zootecnico della Provincia Autonoma di Trento e del materiale seminale prodotto presso il C.F.A. “Alpenseme”, intesa intercorrente tra la Federazione Provinciale Allevatori Società Cooperativa Agricola di Trento, rappresentata dal Presidente e Legale rappresentante Sig. Xxxxxxx Xxxxx, e l’IZSVe rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di prendere atto che la durata del contratto in parola è fissata in 24 mesi, a decorrere dal 15.04.2022 fino al 14.04.2024;
4. di prendere, altresì, atto che a fronte dell’espletamento delle attività indicate all’art. 1 dell’accordo - poste sotto la responsabilità scientifica del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx - la Federazione Provinciale Allevatori di Trento si impegna a corrispondere all’Istituto l’importo forfetario pari a € 50.000,00 oltre I.V.A. come per legge, con le seguenti modalità:
- € 25.000,00, oltre IVA, all’atto di sottoscrizione dell’accordo;
- € 25.000,00, oltre IVA, all’inizio della seconda annualità;
5. di rilevare i ricavi derivanti dal presente provvedimento al sottocontto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Altre convenzioni”, attribuiti pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica (CdC 1025).
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
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VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Contratto di servizi per prestazioni semplici” per la valorizzazione del patrimonio zootecnico della Provincia Autonoma di Trento e del materiale seminale prodotto presso il C.F.A. “Alpenseme”, intesa intercorrente tra la Federazione Provinciale Allevatori Società Cooperativa Agricola di Trento, rappresentata dal Presidente e Legale rappresentante Sig. Xxxxxxx Xxxxx, e l’IZSVe rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di prendere atto che la durata del contratto in parola è fissata in 24 mesi, a decorrere dal 15.04.2022 fino al 14.04.2024;
4. di prendere, altresì, atto che a fronte dell’espletamento delle attività indicate all’art. 1 dell’accordo - poste sotto la responsabilità scientifica del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx - la Federazione Provinciale Allevatori di Trento si impegna a corrispondere all’Istituto l’importo forfetario pari a € 50.000,00 oltre I.V.A. come per legge, con le seguenti modalità:
- € 25.000,00, oltre IVA, all’atto di sottoscrizione dell’accordo;
- € 25.000,00, oltre IVA, all’inizio della seconda annualità;
5. di rilevare i ricavi derivanti dal presente provvedimento al sottocontto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Altre convenzioni”, attribuiti pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica (CdC 1025).
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa 🗷
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 195 del 27/06/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Contratto di servizi per prestazioni semplici`` tra la Federazione Provinciale Allevatori Societa` Cooperativa Agricola di Trento e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la valorizzazione del patrimonio zootecnico e del materiale seminale prodotto presso il C.F.A. Alpenseme della Provincia Autonoma di Trento. Periodo 2022-2024.
Pubblicata dal 27/06/2022 al 12/07/2022 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxx - Gestione Atti
CONTRATTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI SEMPLICI
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, d’ora in avanti “Istituto” o “IZSVe”, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università n. 10, C.F./P.IVA 00206200289, Pec: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx;
la Federazione Provinciale Allevatori di Trento, d’ora in avanti “Federazione” o “Committente”, Società Cooperativa Agricola, con sede in Trento, Via delle Bettine n. 40, P.IVA 00232660225, Pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Sig. Xxxxxxx Xxxxx;
di seguito denominate separatamente “la Parte” congiuntamente “le Parti”.
- La Federazione è proprietaria del Centro di Fecondazione Artificiale “Alpenseme”, ubicato a Toss di Ton in Val di Non (TN); in tale centro sono svolti servizi di produzione e conservazione del materiale seminale bovino congelato, mettendo in atto le opportune cautele per evitare la trasmissione di malattie infettive e di patologie su base ereditaria. La Federazione inoltre è coinvolta in attività di assistenza zooiatrica e di controllo delle patologie di natura infettiva e alimentare del patrimonio zootecnico.
- IZSVe svolge attività di accertamento, prevenzione, controllo e ricerca nell’ambito della sanità e del benessere animale, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria per la lotta alla diffusione delle patologie trasmesse per via genitale e per il miglioramento genetico, anche in virtù dell’evoluzione tecnologica del processo di produzione del seme, considerato che molti patogeni possono essere trasmessi attraverso quest’ultimo.
- l’art. 1, comma 6 del D.Lgs. n. 270/1993 consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
- l’art. 5, comma 1 dell’Accordo Interregionale di disciplina dell’Istituto approvato con leggi della Xxxxxxx xxx Xxxxxx
x. 0/0000, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 9/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 stabilisce che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti (….) per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (…)”;
- la Federazione, con nota prot. 15/2022 P/ff del 21.3.2022, acquisita a protocollo IZSVe n. 2969 del 28.03.2022, ha richiesto all’Istituto di rinnovare la collaborazione in essere in scadenza il 15.04.2022, allo scopo di migliorare le garanzie sanitarie del patrimonio zootecnico e permettere il mantenimento dello stato sanitario degli animali.
- l’IZSVe è interessato a svolgere i servizi richiesti dalla Federazione in conformità alle norme vigenti in materia di gestione dell'Istituto e all’ulteriore normativa applicabile.
ART. 1. PREMESSE
In considerazione delle suesposte premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e in considerazione dei reciproci accordi di seguito indicati, le Parti, singolarmente e tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti, convengono e stipulano quanto segue.
ART. 2. OGGETTO
L’oggetto del presente Contratto è costituito dai servizi resi da IZSVe alla Federazione stessa e ai suoi Associati, consistenti nell’esecuzione delle prestazioni di seguito specificate, alle condizioni indicate nel presente contratto e finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- aumentare le garanzie sanitarie del patrimonio zootecnico nonché dei tori di nuova introduzione al Centro di fecondazione artificiale, mediante lo studio delle malattie trasmissibili e condizionate;
- garantire il mantenimento dello stato sanitario degli animali del Centro utilizzati per la produzione del seme;
- garantire la qualità igienico-sanitaria del materiale prodotto.
Al fine di realizzare tali obiettivi l’Istituto si impegna a svolgere le seguenti prestazioni elencate nei seguenti ambiti:
1) Igiene ambientale
- verifica delle strutture di allevamento e loro rispondenza ai principi di benessere animale;
- verifica ed analisi della conduzione d’allevamento;
- rispondenza dell’allevamento alle norme di biosicurezza;
- verifica ed analisi del processo di produzione del materiale seminale con individuazione dei pericoli e dei punti critici;
- applicazione delle buone pratiche a livello di laboratorio.
2) Controllo sanitario
- assicurare le analisi per il Centro di Fecondazione Artificiale “Alpenseme”;
- assicurare la diagnosi delle malattie di natura infettiva/alimentare sul patrimonio zootecnico dei soci della
federazione (animali da reddito registrati nelle rispettive anagrafi zootecniche) con interventi sul campo e relativi esami di laboratorio. Sono esclusi dal presente accordo: il settore apistico, l’ittiocoltura, gli equidi non destinati alla produzione di alimenti. Per quanto riguarda la diagnosi delle infezioni intramammarie si ritiene sufficiente effettuare l’analisi su un numero di campioni pari al 20% degli animali in lattazione;
- implementare l’utilizzo di modelli gestionali, basati sull’analisi del rischio, che contribuiscano a migliorare i livelli
sanitari degli allevamenti e degli alimenti; a tal proposito è prevista la figura di un Veterinario che si occupi dell’utilizzo di software gestionali per la raccolta e l’analisi dei dati produttivi e riproduttivi aziendali messi a disposizione della Federazione Provinciale Allevatori;
- applicazione di un sistema di monitoraggio rigoroso e puntuale sui tori, sia nei confronti delle patologie presenti sul
territorio, sia verso le patologie di “prospettiva”, mediante accertamenti di tipo batteriologico, parassitologico, virologico e sierologico e chimico-clinici;
- verifica e controllo delle caratteristiche igienico-sanitarie del materiale prodotto sia fresco che congelato.
Non sono oggetto del presente accordo le analisi di laboratorio volte al monitoraggio di una patologia già nota in allevamento o volte all’eradicazione della stessa e le malattie sottoposte a controllo nell’ambito di piani di profilassi ufficiali.
3) Formazione del personale
- personale di stalla, relativamente alle norme di biosicurezza, pulizia e disinfezione dei ricoveri, delle attrezzature e degli strumenti.
- tecnici di laboratorio, relativamente al mantenimento di condizioni igienico-sanitarie controllate in tutte le fasi di preparazione, lavorazione, confezionamento e stoccaggio di materiale seminale.
Nessuna modifica alle attività descritte sarà apportata senza il previo consenso scritto delle Parti. Nel caso in cui tali modifiche determinino differenze nel costo dei Servizi, il corrispettivo finale sarà adeguato di un importo concordato reciprocamente dalle Parti per iscritto.
In caso di disaccordo sul corrispettivo rettificato, le Parti possono recedere dall’accordo ai sensi dell’art. 15 del presente contratto.
Gli eventuali emendamenti dovranno specificare chiaramente la modifica richiesta sia dal punto di vista tecnico scientifico che economico.
ART. 3. DURATA
Il presente Contratto decorre dal 15.04.2022 e resterà in vigore 24 mesi o, in ogni caso, fino al completamento dei Servizi da parte di IZSVe e al pagamento del corrispettivo da parte della Federazione.
E’ escluso ogni rinnovo tacito.
ART. 4. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
A fronte del corretto espletamento delle attività previste indicate nell’art. 2, la Federazione corrisponderà all’Istituto l’importo a forfait pari a € 25.000,00/annui, otre I.V.A. come per legge, a seguito di emissione da parte dell’IZSVe di apposita fattura elettronica, per un totale complessivo di € 50.000,00 oltre I.V.A., con le seguenti modalità:
- € 25.000,00 oltre I.V.A., pari al 50% del totale complessivo - a titolo di acconto - all’atto della sottoscrizione del presente contratto;
- € 25.000,00 oltre I.V.A., a titolo di saldo, all’inizio della seconda annualità.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura, mediante il sistema “PagoPA” (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/).
Tutti i pagamenti da parte della Federazione costituiscono riconoscimento da parte della stessa dell’adempimento da parte di IZSVe delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto.
In caso di ritardo di pagamento superiore a centoventi (120) giorni, gli interessi legali matureranno sull'importo restante che va dal termine originale di pagamento fino al saldo.
Nel caso il ritardo superi i centottanta (180) giorni, IZSVe potrà risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 14, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Variazione in aumento del corrispettivo. Qualora nel corso dello svolgimento del servizio si rendesse necessario lo svolgimento di esami di laboratorio/strumentali e/o prestazioni/attività aggiuntive, non comprese nel corrispettivo pattuito, le Parti potranno integrare con un emendamento il presente contratto, prevedendo l’aumento del corrispettivo concordato.
ART. 5. RESPONSABILI SCIENTIFICI
Quali responsabili scientifici delle attività oggetto del presente accordo, la Federazione designa il Direttore del Centro di Fecondazione Artificiale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, mentre l’Istituto designa il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Direttore della “SCT5 – Struttura Complessa Territoriale di Trento”.
L’eventuale sostituzione dei responsabili scientifici dovrà essere concordata tra le Parti, secondo le modalità previste all’art. 19.
ART. 6. ONERI DI SICUREZZA E ASSICURAZIONE
IZSVe si impegna a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti del C.F.A. eseguano, qualsiasi attività all’interno dei locali di IZSVe – comprese mere visite e sopralluoghi previamente programmate e concordate per iscritto tra le Parti – La Federazione si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa e a stipulare adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti da danneggiamento, responsabilità civile verso terzi e infortunio.
ART. 7. CAMPIONI E MATERIALI PER LE PROVE DI LABORATORIO
Il Committente si impegna, per tutta la durata del Contratto, a fornire a IZSVe i materiali nelle quantità necessarie e sufficienti all’esecuzione dei servizi richiesti. Nel caso in cui IZSVe ritenga che il Materiale non sia idoneo all’esecuzione del servizio richiesto dal Committente, ne darà tempestiva comunicazione allo stesso al fine di ottenerne la sostituzione.
Il Committente si impegna a manlevare e rendere indenne IZSVe da ogni e qualsiasi danno diretto, indiretto o consequenziale, che dovesse verificarsi durante il trasporto del Materiale.
IZSVe si impegna a non fornire a terze parti nessun altro materiale fornito dal Committente, senza il suo previo consenso scritto.
Ogni attività di campionamento si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del Committente; sono altresì a carico dello stesso l’imballaggio, il trasposto e la consegna del campione.
Ove non diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene conferito all’Accettazione della Sezione Territoriale di Trento dell’IZSVe con modalità diretta a cura della Federazione o di suo incaricato. Ciascun conferimento dovrà essere corredato da idoneo documento di accompagnamento all’interno del quale dovranno essere specificate di volta in volta le prove richieste.
ART. 8. RAPPORTI DI PROVA
I rapporti di prova (RdP) vengono consegnati alla Federazione/Veterinario incaricato tramite il servizio on-line Iziweb
oppure tramite modalità alternative preventivamente concordate (es: fax, posta ordinaria, brevi manu).
Le modalità di accesso al portale sono rinvenibili nel sito web dell’IZSVe nella sezione “Servizi/servizi diagnostici/referti/Iziweb”. Le credenziali di accesso sono rilasciate dalle Accettazioni delle strutture dell’IZSVe. In caso di invio tramite fax, posta ordinaria o posta elettronica, IZSVe non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili da IZSVe.
E’ vietata qualsiasi alterazione del rapporto di prova. È vietata la riproduzione parziale dello stesso, senza la preventiva autorizzazione scritta di IZSVe. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte di IZSVe.
Le Parti convengono di inserire nei rapporti di prova esplicita menzione del presente accordo, quale ambito in cui le attività sono svolte.
ART. 9. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE, E PUBBLICAZIONI
Le Parti convengono che i diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati derivanti dalla prestazione dei Servizi spettano all’IZSVe e alla Federazione in comproprietà.
Le Parti riconoscono e concordano sul fatto che la Relazione finale è in comproprietà dell’Impresa e di IZSVe e il relativo diritto d’autore è disciplinato dalla legge italiana.
Nondimeno, con la sottoscrizione del presente Contratto l’IZSVe conserva il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione dei dati e delle informazioni contenuti nelle relazioni scientifiche sopra citate per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell’attività di ricerca svolta in conto terzi), ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma.
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo, In quest’ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati.
Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata all’altra Parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi.
La Parte ricevente avrà facoltà entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza:
a) di comunicare per iscritto all’altra Parte quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero
b) di richiedere per iscritto all’altra Parte che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove la Parte ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto o della legge.
Ove la Parte ricevente ometta di dare riscontro e sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni, l’altra Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.
Entrambe le Parti si impegnano a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.
ART. 10. DIVIETO DI UTILIZZO DEL LOGO
Nessuna delle Parti può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte, del suo responsabile scientifico o dei suoi dipendenti, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione senza l’espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria, in particolare, senza alcuna limitazione, l'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso al logo.
ART. 11. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Nel corso della durata del presente Contratto e per un periodo di 60 mesi dalla sua scadenza (o alla risoluzione del contratto), IZSVe e la Federazione si impegnano reciprocamente ed espressamente, per se e per i propri dipendenti e/o collaboratori a:
a) mantenere riservate tutte le Informazioni Confidenziali, come sopra definite, comunicate e ricevute e a non renderle accessibili a soggetti terzi senza il previo consenso scritto della parte divulgante;
b) impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessaria, al fine di garantire che le Informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a soggetti terzi;
c) adottare tutte le misure appropriate per garantire la protezione e l’integrità delle Informazioni Confidenziali all’interno dei propri locali incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’adozione di qualsiasi misura ragionevole per prevenire e proteggere le Informazioni Confidenziali da furto, copia o riproduzione o da qualsiasi uso, divulgazione o diffusione non autorizzata;
d) non utilizzare in alcun modo le Informazioni Confidenziali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente contratto, senza il preventivo consenso scritto della parte divulgante;
e) limitare la comunicazione delle Informazioni confidenziale solo a soggetti che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle e nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del presente Contratto e a condizione che siano
vincolati dallo stesso livello di riservatezza previsto nel contratto. La parte ricevente è tenuta a garantire che tali soggetti rispettino tali obblighi di riservatezza e non divulgazione.
Non sono qualificabili come Informazioni Riservate le informazioni che:
a) siano già di pubblico dominio prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, o diventino di pubblico dominio successivamente, senza violazione del presente Contratto;
b) diventino di pubblico dominio successivamente al trasferimento dell’informazione da una Parte all’altra per fatto non imputabile alla Parte Ricevente;
c) siano già note o in possesso della Parte Ricevente al momento o prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, come dimostrato da documentazione in possesso del Ricevente stesso riportante data antecedente alla comunicazione;
d) siano legittimamente ottenute da una delle Parti ad opera di una terza che non abbia obblighi di riservatezza e senza limitazione o violazione del Contratto;
e) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza uso o riferimento alle informazioni riservate della Parte Divulgante, come dimostrato da documenti o altre prove evidenti in possesso della Parte Ricevente;
f) una Parte debba fornire all’Autorità Giudiziaria o Amministrativa per obbligo imposto da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa; in tal caso la Parte destinataria dell’obbligo dovrà tempestivamente informare per iscritto l’altra Parte prima della divulgazione in relazione alla tempistica e ed alle relative modalità; nel caso in cui tale comunicazione preventiva sia oggettivamente impossibile, la comunicazione verrà data immediatamente dopo al fine di limitare il più possibile la diffusione.
ART. 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ossequio alle condizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente Contratto, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi.
Ciascuna Parte potrà esercitare i propri diritti di accesso, rettifica e cancellazione, opposizione e diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali raccolti dall’altra Parte.
IZSVe può esercitare i propri diritti contattando xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. L’Impresa può esercitare i propri diritti contattando xxx@xxxxxxxxxx.xx.
Ciascuna Parte prende atto che l’altra Parte effettua, ai fini dell’esecuzione del presente contratto, il trattamento dei dati personali che la riguardano, raccolti e conservati durante l’esecuzione del contratto e per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità perseguite.
Nel caso in cui una Parte venga conoscenza di una violazione della sicurezza effettiva o potenziale (inclusa a titolo esemplificativo, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione accidentale o intenzionale, divulgazione non autorizzata o accesso non autorizzato a dati personali) che coinvolga i locali, le reti o i sistemi dell’altra Parte o quelli di qualsiasi suo dipendente, agente , rappresentante e/o consulente e di qualsia affiliato che potrebbero essere interessati dal presente Contratto, questa Parte:
a) deve informare immediatamente l’altra Parte dell’avvenuta conoscenza della violazione;
b) assistere l’altra Parte nell’indagine, nella riparazione e nell’adozione di qualsiasi azione che le parti ritengano necessarie in relazione alla violazione e ai dati personali interessati.
ART. 13. FORZA MAGGIORE
Le Parti non saranno ritenute responsabili del mancato, inesatto o ritardato adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Contratto ove lo stesso sia stato causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, forza maggiore o da altra causa alle stesse non imputabile.
Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di Forza Maggiore” i) qualsiasi evento al di fuori del controllo di una delle Parti ii) che impedirebbe a questa Parte di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente accordo iii) che non avrebbe potuto essere ragionevolmente previsto quando l’Accordo è stato stipulato e iv) i cui effetti non possono essere evitati con misure appropriate, quali ad es. calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
In tal caso la Parte interessata notificherà per iscritto l’evento tempestivamente all’altra Parte. Laddove la causa d’impedimento perduri oltre 90 giorni, la Parte non interessata dalla forza maggiore avrà il diritto di risolvere il Contratto, con le modalità di cui all’art. 19.
ART. 14. IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le Parti convengono espressamente che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di ricezione della fattura o nell’ipotesi di comportamenti che integrino violazione dei divieti di cui al comma 3, art. 8. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’IZSVe, con comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r dichiara alla Federazione che intende avvalersi della presente clausola. In ogni caso, IZSVe si riserva il diritto di agire per richiedere il risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale.
Fatte salve le disposizioni di cui al presente contratto, ciascuna Parte può risolvere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454
c.c. il presente accordo per giusta causa tramite invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, per qualsiasi violazione sostanziale dei termini del presente contratto. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata sostanziale, se tale violazione si ripete, nonostante la richiesta della controparte di adempiere agli obblighi contrattuali.
La Parte che intende risolvere il contratto ai sensi della presente clausola comunica la sua intenzione all’altra Parte, a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r. La risoluzione sarà effettiva se entro 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento della comunicazione l’inadempimento non sia stato rimediato dalla Parte inadempiente; in tal caso la risoluzione sarà effettiva a 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento della comunicazione. L’adempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi fino al ricevimento della comunicazione di risoluzione non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento dei danni.
In caso di risoluzione del presente contratto, l’effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni eseguite dalle Parti e non compromette i diritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla data di risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che non sono stati utilizzati, devono essere restituiti alla Federazione a costi e spese della Parte che esercita il diritto di risoluzione. In questo caso, l’IZSVe comunicherà alla Federazione i risultati generati fino alla data di risoluzione.
ART. 15. RECESSO UNILATERALE
L’IZSVe si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, prima della naturale scadenza, nel caso in cui entrino in vigore nuove disposizioni a livello nazionale o regionale, che intervengano a modificare l’attuale disciplina in materia di prestazione a pagamento. In tal caso l’IZSVe darà comunicazione alla Federazione della data e delle modalità di cessazione della esecuzione della prestazione, nonché delle diverse condizioni per l’eventuale stipulazione di un nuovo accordo.
Ciascuna Parte, inoltre, potrà recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta con preavviso minimo di 60 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa. Dette comunicazioni dovranno avvenire con le modalità previste dal successivo art. 19 “Modifiche e comunicazioni”.
Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
ART. 16. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO DELL’IZSVE
L’IZSVe opera come terza parte indipendente da qualsiasi interesse e garantisce che il proprio personale operi senza alcuna pressione o sollecitazione esterna che possa influenzare i risultati o i giudizi tecnici delle proprie attività.
La Federazione si impegna, per quanto ad esso applicabile, a rispettare:
-Il codice etico e di comportamento dell’IZSVe pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx.
-Il vigente PTPCT adottato dall’IZSVe e pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/DL33/altricorruzione.xml.
La violazione da parte della Federazione dei principi di cui ai succitati documenti è causa di risoluzione del presente contratto.
ART. 17. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ONERI PER LA STIPULA
Le Parti convengono che le prestazioni oggetto del presente accordo sono soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno a carico dello Parte richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al presente accordo, incluse le spese per l’imposta di bollo, saranno a carico delle Parti per metà.
ART. 18. CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto alla Federazione di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto.
ART. 19. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
Il presente contratto potrà essere modificato e/o derogato solamente previo accordo tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
ART. 20. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione e all’applicazione del presente contratto e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà competente il Foro di Padova.
ART. 21. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le Parti faranno esclusivo riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe” e s.m.i. disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
ART. 22. NEGOZIAZIONE
Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
***
Il presente atto, redatto in duplice originale ad uso della Federazione e dell’Istituto viene letto, confermato e sottoscritto.
Legnaro (PD), lì…………………………... Trento, lì…………………………...
Per l’IZSVe
Il Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
………………………………………………
Per la Federazione Il Presidente
Sig. Xxxxxxx Xxxxx
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