Contratto estimatorio per la fornitura di Dispositivi per Cardiochirurgia occorrenti all’Azienda Ospedaliera “ “
ALLEGATO D) del Capitolato Speciale
Contratto estimatorio per la fornitura di Dispositivi per Cardiochirurgia occorrenti all’Azienda Ospedaliera “ “
Articolo 1 – Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto la consegna in conto deposito da parte della Ditta all’Azienda Ospedaliera “ “ – di seguito definita per brevità semplicemente come Azienda, di “Dispositiivi per Cardiochirurgia” individuate con i relativi pezzi nell’elenco allegato che forma parte integrante del presente contratto.
L’azienda si obbliga a pagare alla Ditta i dispositivi impiantati e a restituire alla stessa, al termine della fornitura, quelli non utilizzati.
Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati.
Articolo 2 – Durata del contratto
La durata del contratto è stabilita per un periodo di 60 mesi, con decorrenza dalla data fissata nel provvedimento di aggiudicazione della fornitura e, comunque, dalla data di stipulazione del contratto.
Articolo 3 – Individuazione del Responsabile del Conto Deposito (RCD) L’azienda si impegna a individuare un responsabile del singolo conto deposito attivato ovvero colui che sarà incaricato dell’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso ed in particolare:
• Gestirà la movimentazione dei dispositivi,
• Il nominativo del RCD dovrà essere comunicato alla Ditta fornitrice all’atto della
stipula del contratto e riportato nel contratto stesso.
Articolo 4 – Costituzione del conto deposito
Il Conto Deposito verrà istituito presso la sala operatoria dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte del magazzino del Presidio ospedaliero destinatario della fornitura.
La Ditta si obbliga entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto a consegnare in conto deposito presso i magazzini suddetti i dispositivi nelle quantità e qualità definite nell’art. 1 al fine di costituire una scorta per la Struttura di Cardiochirurgia. La Ditta provvede ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito con la quantità consegnata, il codice prodotto della Ditta, il numero di lotto di riferimento, l’eventuale numero di matricola di ciascun dispositivo e la relativa scadenza. Tale documento dovrà essere firmato dal Responsabile del Conto Deposito che lo invierà via fax alla Ditta Fornitrice. I dispositivi pertanto, verranno registrati nella procedura informatica di Magazzino. Il Dispositivo Medico verrà successivamente trasferito presso la Sala Operatoria. Dopo l’impianto del materiale sul paziente il DM verrà scaricato dal conto deposito.
La Ditta si obbliga a mantenere invariati i dispositivi previsti come scorta in conto deposito, sia rispetto alla quantità e misure, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità.
Articolo 5 – Impianto e Ripristino dei dispositivi
L’RCD comunicherà, non oltre 2 giorni lavorativi dall’impianto, alla Struttura competente mezzo fax o e-mail di aver impiantato il materiale in conto deposito con l’indicazione del codice e del numero seriale, chiedendo contemporaneamente alla stessa di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.
Il Responsabile della Struttura ordinante competente entro 2 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione, è obbligato ad emettere l’apposito ordinativo di acquisto sulla base del quale la Ditta provvederà al reintegro entro 24/48 ore lavorative ed a emettere la relativa fattura.
E’ fatto divieto al fornitore di emettere fattura o procedere al reintegro in assenza dell’ordine.
Articolo – 6 Gestione delle scorte
E’ a completo carico della Ditta fornitrice la gestione delle scorte, con il conseguente controllo delle scadenze dei dispositivi.
La Ditta fornitrice si impegna a sostituire i dispositivi in scadenza con anticipo di almeno 180 giorni di calendario prima della data di scadenza stessa.
Articolo - 7 Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali
In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della Ditta, l’RCD ne autorizzerà l’accesso. Con periodicità annuale ed in regime contraddittorio, il personale della Ditta, l’RCD ed un operatore della Struttura ordinante competente provvederanno ad effettuare l’inventario del materiale giacente mediante redazione di documentazione scritta, contenente la verifica dei beni utilizzati rispetto alle scorte iniziali, di cui le parti ne avranno copia debitamente timbrata e sottoscritta per accettazione da entrambi.
L’eventuale mancata corrispondenza dovrà essere verificata dall’RCD, dalla Ditta e da un operatore della Struttura ordinante competente controllando la documentazione in possesso, individuando le eventuali cause dell’incongruenza dei dati e provvedendo alla soluzione del problema entro il termine di 10 giorni lavorativi.
Articolo 8 – Ordinativi e fatturazioni
Solo con l’emissione di formale ordinativo della merce utilizzata, l’Azienda si obbliga a pagare il prezzo alla Ditta: tale ordinativo verrà effettuato solo sulla base del modulo debitamente firmato dall’RCD attestante l’avvenuto impianto, o l’eventuale danneggiamento o perdita. L’ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato.
La Ditta utilizzerà tale ordine per l’emissione della fattura di pagamento che dovrà far riferimento alla bolla/e di consegna emessa/e a suo tempo in conto deposito nel rispetto dei termini prefissati al precedente art. 4.
Articolo 9 – Custodia dei beni
L’Azienda si impegna attraverso l’RCD a:
• Provvedere ad una adeguata custodia e manutenzione dei dispositivi in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, assenza di scritte o etichette diverse dall’atto della produzione, conservazione a temperatura come definito sulla confezione) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dal Concedente e si impegna, inoltre, ad impiegare detti dispositivi secondo l’uso per cui sono progettati.
• Informare immediatamente la Concedente di eventuali danni ai dispositivi in
deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità dei dispositivi stessi.
Articolo 10 – Responsabilità
L’Azienda risponde del perimento e deterioramento (ad. Esempio per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte, non osservanza delle condizioni di conservazioni definite nella confezione) dei dispositivi consegnati e giacenti presso i propri locali (Sala Operatoria).
L’Azienda sarà egualmente tenuta a pagare il prezzo dei dispositivi ricevuti anche se la loro restituzione entro il termine convenuto diventa impossibile per causa non imputabile all’Azienda.
Articolo 11 - Disponibilità dei beni
La Ditta non può disporre dei dispositivi concessi in conto deposito fino a che l’Azienda non provveda ad effettuarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenza non fosse necessario prelevare temporaneamente da parte della stessa Xxxxx fornitrice un dispositivo per poi garantirne il reintegro entro 48 ore, sempre nel rispetto e nella tutela delle necessità cliniche della Sala Operatoria.
Il tutto dovrà avvenire tramite movimentazione documentata dalla Sala Operatoria ed informazione scritta al Responsabile della Struttura di Cardiochirurgia.
L’effetto traslativo della proprietà in capo all’Azienda della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della Sala Operatoria), bensì all’utilizzo del dispositivo stesso.
Articolo 12 – Difetti ed imperfezioni
La dichiarazione di presa in consegna dei dispositivi da parte dell’Azienda non esonera la Ditta fornitrice per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione del dispositivo che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell’Azienda o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza.
Articolo 13 – Sostituzione dei prodotti
Nel caso in cui un prodotto esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa autorizzazione dell’Azienda, la Ditta fornitrice potrà procedere alla sostituzione con dispositivi di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.
Tale procedimento implica l’integrazione dell’elenco allegato di cui all’art. 1 che, pertanto, diventa appendice dello stesso che dovrà essere inviato via fax/mail alla Ditta stessa.
Articolo 14 – Tracciabilità dei materiali – Richiamo
La Ditta fornitrice si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell’Azienda, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato impiantato il dispositivo oggetto di richiamo.
In caso di richiamo la Ditta fornitrice dovrà fornire il codice e numero di serie dei dispositivi medici in oggetto.
Articolo 15 – Restituzione materiali al termine del contratto
Entro i 30 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del contratto, l’Azienda dovrà restituire alla Ditta fornitrice in condizioni di integrità e funzionalità i dispositivi non utilizzati e non scaduti e redigerà verbale attestante il buono stato degli stessi.
Le spese relative alla consegna ed al ritiro dei dispositivi sono a carico della Ditta fornitrice.
Data
Firma per accettazione Firma Responsabile Struttura
della Ditta Gare e Contratti