CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI TESSUTI OMOLOGHI
INRCA - Aut. assolv. Imp. bollo in modo virtuale Ag. Entr. prot. N. 57407/2009 del 29/09/2009.
FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI DI TREVISO Onlus (FBTV)
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI TESSUTI OMOLOGHI
tra
Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 – Codice Fiscale/Partita IVA n. 04478760269, d’ora in avanti denominata “Fondazione” oppure “FBTV”, legalmente rappresentata dal dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxx nella sua veste di Presidente e Rappresentante Legale “pro-tempore”;
e
L’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani – Istituto a Carattere Scientifico, di seguito denominato “INRCA”, con Sede Legale e fiscale in Ancona, Via S. Margherita n°5, rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica, presso l’I.N.R.C.A. di Ancona, Cod. Fisc. e Partita IVA 00204480420
PREMESSO CHE
❖ FBTV è una struttura sanitaria dedicata alla raccolta, conservazione e distribuzione di tessuti omologhi (homograft cardiaci, segmenti vascolari, membrana amniotica e tessuto osteo-tendineo);
❖ FBTV è accreditata dal Centro Nazionale Trapianti e certificata da Certiquality (Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015) per le operazioni di raccolta, processazione, conservazione e distribuzione dei tessuti, in conformità alla normativa vigente “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli Istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuto a scopo di trapianto” documento tecnico Accordo Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti 66/CSR seduta 8 marzo 2018
❖ l’INRCA in data 05/10/2021 ha chiesto il rinnovo della convenzione per la fornitura di tessuti omologhi
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto
La presente convenzione disciplina i rapporti fra FBTV e INRCA per quanto concerne la fornitura di tessuti omologhi idonei al trapianto/impianto, in accordo alla normativa vigente.
FBTV si impegna a fornire all’INRCA, su richiesta dell’UO di Chirurgia Generale del PO di Osimo (AN) all’uopo autorizzata, tessuti omologhi idonei al trapianto/impianto nei limiti della disponibilità e come da tariffario vigente, secondo le formalità di richiesta di cui al successivo art. 2.
Il tessuto omologo inviato per l’innesto/trapianto sarà accompagnato da certificazione che lo garantisce idoneo all’impiego clinico.
Art. 2 - Criteri di richiesta
La Richiesta di tessuti omologhi per l’innesto/trapianto dovrà essere inoltrata a FBTV con la maggiore tempestività possibile, alla mail xxxx@xxxx-xxxxxxx.xxx o altro mezzo previsto da FBTV, utilizzando la modulistica di richiesta fornita da FBTV stessa e scaricabile dal sito: xxx-xxxx-xxxxxxx.xxx. La richiesta deve essere munita delle autorizzazioni sanitaria ed amministrativa che la convalidino e che ne determinino
l’esecutività. In assenza delle citate autorizzazioni la richiesta non sarà evasa, se non diversamente autorizzata dall’INRCA.
Art. 3 - Costi e spese
Il rimborso spese per ciascun tessuto omologo idoneo all’innesto/trapianto fornito da FBTV è stabilito sulla base del tariffario in vigore al momento della richiesta, coordinato a livello nazionale, ed approvato con deliberazione del CdA.
Eventuali variazioni delle tariffe, successivamente deliberate dalla Fondazione, verranno tempestivamente comunicate all’INRCA.
Rimangono a carico dell’INRCA le spese di trasporto ordinario ed in urgenza da FBTV all’Unità Operativa di destinazione dei segmenti omologhi idonei all’impiego clinico. Detto trasporto avverrà per mezzo di corriere selezionato da FBTV tenendo in considerazione sia le tempistiche che le caratteristiche dei tessuti da fornire. L’INRCA s’impegna a indicare sul documento presentato dal vettore la data e l’ora di ricevimento del tessuto.
Nel caso in cui il tessuto omologo già consegnato non fosse più di necessità per l’Unità Operativa richiedente, dovrà esserne fatta richiesta motivata e per iscritto di restituzione a FBTV. La restituzione potrà avvenire soltanto su autorizzazione scritta da parte di FBTV e dovrà essere eseguita con le modalità tecniche che saranno indicate, allo scopo di preservare l’integrità e la funzionalità del tessuto stesso, pena l’addebito del tessuto stesso. I costi inerenti la restituzione saranno in ogni caso a carico dell’Unità Operativa che procede alla restituzione. Ad intervento eseguito, il chirurgo utilizzatore dovrà compilare ed inviare alla mail xxxx@xxxx-xxxxxxx.xxx (o con altre modalità introdotte da Fbtv) la “scheda di rintracciabilità” riportante l’utilizzo del tessuto e i dati del ricevente, come previsto dall’Accordo Stato Regioni - Requisiti minimi organizzativi strutturali e tecnologici degli Istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane – 8 marzo 2018, sezione g, punto 1).
Art. 4 - Garanzia reintegro tessuti
In caso di scompenso precoce del tessuto adeguatamente documentato e non avvenuto per responsabilità del richiedente, il tessuto omologo per il re-intervento sarà fornito tempestivamente da FBTV e senza addebito dei costi relativi.
Art. 5 - Modalità di pagamento
L’INRCA si impegna ad evadere i rimborsi dovuti a FBTV entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione della fattura da parte di Fondazione, con le modalità indicate nelle fatture stesse. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento e senza la necessità di messa in mora, la convenzione s’intenderà sospesa per quanto attiene le obbligazioni di distribuzione a carico di FBTV e, nei casi di persistenza del mancato pagamento, potranno essere adottate le necessarie procedure per il recupero degli importi maturati e non ancora pagati, con addebito delle spese inerenti e degli interessi calcolati sul tasso euribor 3 mesi maggiorato di 6 punti percentuali, salvo il risarcimento del maggior danno. Sarà facoltà di FBTV di riprendere la validità alla convenzione, dopo che sia intervenuta la regolarizzazione delle pendenze, senza che queste eventuali interruzioni modifichino i termini di scadenza di validità della convenzione stessa, così come indicati al successivo art.7.
Art. 6 - Attività di promozione e collaborazione scientifica
L’INRCA, riconosciuto l’alto valore sociale e scientifico dell’atto di donazione di segmenti omologhi a scopo di trapianto/impianto, si impegna a collaborare, con tutto il proprio personale sanitario, alla promozione e allo sviluppo delle relative attività di prelievo, anche mantenendo e sviluppando rapporti di carattere scientifico con FBTV.
Art. 7 - Durata e rinvii
La presente convenzione ha la durata annuale con decorrenza dal 01/01/2022, salvo disdetta di una delle due parti da inviarsi per mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o modalità equivalente, con un preavviso di almeno due mesi. Per le forniture di tessuti omologhi effettuate prima della sottoscrizione della presente convenzione, le parti si danno reciprocamente atto che saranno applicate le tariffe deliberate al tempo delle singole forniture di riferimento, nonché le restanti condizioni qui stabilite, comprese quelle di pagamento.
Eventuali controversie relative alla presente convenzione verranno demandate ad un Collegio Arbitrale, costituito da tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle due parti ed il terzo nominato di comune accordo tra i primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Treviso, sede legale della Fondazione.
Le parti convengono che, secondo necessità, questa convenzione-base potrà essere integrata da successivi allegati che faranno parte integrante della medesima e che saranno riferiti all’attività di distribuzione di specifici tessuti (ad esempio: tessuti cardio-vascolari, oppure tessuti osteo-tendinei, eccetera). In questo caso gli allegati regoleranno le specificità operative relative ai singoli tessuti omologhi a cui faranno riferimento, rinviando la parte generale al presente testo.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Le Parti trattano i dati personali necessari all’esecuzione della presente convenzione ciascuna in veste di autonomo titolare del trattamento, assumendone tutti gli obblighi conseguenti, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Il trattamento dei dati personali relativi a pazienti da INRCA a FBTV, funzionale all’erogazione del servizio di fornitura oggetto della presente convenzione, trova copertura nell’adempimento di obblighi legali (tracciabilità permanente e monitoraggio reazioni/eventi avversi) come previsti dai “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli Istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuto a scopo di trapianto” di cui all’Accordo Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti 66/CSR seduta 8 marzo 2018. FBTV garantisce che, in relazione ai dati acquisiti nell’esecuzione del servizio, adotta tutte le misure di protezione della riservatezza del donatore e del ricevente, senza alcuna divulgazione non autorizzata, come prescritto dall’art. 18 della Legge 1 aprile 1999, n. 91.
Art. 9 - Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.
E’ soggetta all'imposta di bollo carico INRCA con assolvimento in modo virtuale come indicato nell’intestazione
La presente convenzione viene redatta, letta e sottoscritta.
Treviso, ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………, …………………………………………………………………………………………………………………
Fondazione Banca dei tessuti di Treviso Onlus Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dr. Xxxxxxxx Xx Xxxxx
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Per l'INRCA …………………………………………………………………………………………………………………
dr. …………………………………………………………………………………………………………………
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