DISCIPLINARE
DISCIPLINARE
PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI AMBIENTI DI PARTICOLARE RILIEVO ARCHITETTONICO, STORICO, ARTISTICO E DI BENI MOBILI, PIANTE E COMPOSIZIONI FLOREALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FIRENZE STRUMENTALI ALL’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI
(Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 565 del 28/11/2018; modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 698 del 31/12/2018; deliberazione della Giunta Comunale n. 659 del 31/12/2019)
CAPO I
OGGETTO DEL DISCIPLINARE
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’
1. Il presente atto disciplina, sulla base dei principi e dei criteri individuati nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 18/06/2018 (in seguito “Regolamento”), la concessione in uso temporaneo a terzi - per l’organizzazione da parte di questi ultimi di iniziative ed eventi - di sale ed altri ambienti di proprietà del Comune di Firenze che rivestono particolare importanza dal punto di vista architettonico, storico, artistico e paesaggistico (in seguito denominati “ambienti”), nonché di beni mobili (in seguito denominati “beni”), piante e composizioni floreali (in seguito denominate “piante”).
2. Gli ambienti, i beni e le piante costituenti oggetto del presente Disciplinare sono rispettivamente individuati secondo le modalità di cui ai successivi artt. 3, 11 e 18.
3. In relazione al diverso oggetto della richiesta di concessione (ambienti, beni, piante), i successivi Capi del presente Disciplinare definiscono, coerentemente con quanto disposto dal Regolamento, requisiti di concessione, modalità di istruttoria della richiesta, garanzie e fattispecie agevolative.
4. La gestione delle concessioni di cui al presente Disciplinare deve in ogni caso garantire la priorità d’uso dei suddetti ambienti, beni e piante per le iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale e avere cura che non vi siano interferenze sull’uso delle sedi e dei servizi relativi all’attività del Consiglio Comunale.
ART. 2 – ESCLUSIONI
1. Non costituisce oggetto del presente Disciplinare l’uso degli ambienti, dei beni e delle piante da parte dell’Amministrazione Comunale per lo svolgimento di iniziative istituzionali. A tal fine si intendono “iniziative istituzionali” gli eventi e le iniziative afferenti le funzioni istituzionali del Comune e dallo stesso organizzati o comunque per i quali l’Amministrazione determina modalità e termini di organizzazione, conservando in ogni momento la responsabilità ed il controllo dell’evento stesso.
2. Sono escluse dall’applicazione delle seguenti norme del presente Disciplinare la concessione in uso temporaneo a terzi di ambienti, beni e piante per lo svolgimento d mostre aperte al pubblico o per lo svolgimento di iniziative ed eventi organizzati da terzi che, nell’ambito di un complessivo progetto approvato dalla Giunta Comunale, sono stati appositamente selezionati dall’Amministrazione. In tali casi la Giunta Comunale definisce con propria deliberazione le relative condizioni d’uso, tenuto conto della rilevanza dell’attività posta in essere, degli eventuali benefici economici o di valorizzazione d’immagine che possano derivare dalla stessa attività al richiedente e/o al Comune, del tempo di utilizzazione e dello spazio effettivamente occupato dall’iniziativa, nonché dell’incidenza che quest’ultima ha sulla fruibilità pubblica dell’ambiente. In ogni caso non integra fattispecie di concessione d’uso di ambiente l’installazione di beni e manufatti che non incida in modo rilevante sulla fruibilità pubblica dell’ambiente stesso.
CAPO II
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DI AMBIENTI DI PARTICOLARE RILIEVO ARCHITETTONICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO
ART. 3 – OGGETTO
1. Il presente Capo individua i criteri e le modalità per la concessione in uso temporaneo degli ambienti di proprietà del Comune di Firenze che rivestono particolare importanza dal punto di vista architettonico, storico, artistico e paesaggistico.
2. Gli ambienti di cui al precedente comma sono individuati dal Regolamento e riportati nell’allegato sub lett. “A” al presente Disciplinare, di cui ne forma parte integrante e sostanziale. Detta individuazione potrà essere oggetto di aggiornamento da parte della Giunta Comunale in relazione alla mutata disponibilità di ambienti di interesse architettonico, storico, artistico o paesaggistico ritenuti idonei, anche in termini di valorizzazione degli stessi, ad ospitare iniziative ed eventi organizzati da terzi, tenuta sempre presente la priorità delle iniziative e delle attività istituzionali.
ART. 4 – RICHIESTA DI CONCESSIONE
1. La richiesta di concessione in uso deve essere presentata al Comune di Firenze da parte del soggetto organizzatore dell’evento, di norma almeno 60 giorni prima della data di inizio dello stesso, secondo il modello redatto a cura del servizio competente e pubblicato sulla rete civica del Comune. Nella richiesta devono essere in ogni caso presenti:
a) la denominazione e la natura giuridica del soggetto richiedente, con l’indicazione delle informazioni relative allo stesso (dati anagrafici, ragione sociale, sede, eventuali iscrizioni a registri delle organizzazioni di volontariato e/o delle associazioni di promozione sociale e/o all’anagrafe delle Onlus, codice fiscale e partiva iva, dati del legale rappresentante);
b) la descrizione dell’iniziativa/evento per cui è richiesto l’uso, con l’indicazione delle specifiche attività che si intendono svolgere e delle relative finalità (culturali, solidali, promo pubblicitarie o commerciali ecc..);
c) l’indicazione degli ambienti richiesti;
d) il periodo di utilizzo richiesto, con l’indicazione dell’orario di inizio e dell’orario di conclusione dello stesso;
e) il periodo di utilizzo eventualmente richiesto rispettivamente per l’allestimento e per il disallestimento che si intendano effettuare, nonché la descrizione (che potrà essere oggetto di successiva integrazione, anche a seguito di sopralluogo) delle specifiche tecniche degli stessi, utili per la fase istruttoria di cui al successivo art. 6;
f) i rapporti di sponsorizzazione sussistenti a supporto dell’iniziativa per la quale è richiesta la concessione, con l’indicazione della natura e della tipologia di prodotto/servizio che ne è oggetto (tali informazioni potranno essere fornite anche successivamente alla presentazione della richiesta di concessione, ad integrazione della stessa);
g) l’accettazione delle disposizioni che regolano la concessione in uso nonché delle specifiche prescrizioni dell’Amministrazione per il corretto utilizzo degli ambienti richiesti (anche riguardo al rispetto delle capienze);
h) la dichiarazione che l’iniziativa per la quale è richiesta la concessione non si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 5 bis dello Statuto del Comune di Firenze;
i) l’impegno da parte del richiedente ad adempiere ad ogni obbligo inerente il regolare e legittimo svolgimento dell’iniziativa/evento;
l) il nome del referente organizzativo dell’evento, completo di generalità, recapito telefonico ed indirizzo mail.
ART. 5 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE
1. Gli ambienti sono concessi in uso temporaneo a terzi per lo svolgimento di iniziative/eventi non aventi scopo di lucro, compatibili con i principi che regolano l’attività istituzionale del Comune, col valore storico-artistico dell’ambiente richiesto, nonché con il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza.
2. In parziale deroga a quanto disposto dal precedente comma, valutata la sussistenza di un interesse pubblico connesso ai particolari benefici economici di cui all’art. 7, comma 9, del presente Disciplinare, l’Amministrazione può concedere l’uso temporaneo di ambienti per lo svolgimento di iniziative/eventi prevalentemente finalizzati ad attività promo-pubblicitaria o commerciale, purché con caratteristiche che escludano ogni pregiudizio all’immagine della Città e/o dell’Amministrazione Comunale. Detta valutazione è effettuata secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del presente Disciplinare.
3. Nei casi in cui l’iniziativa/evento per la quale è richiesto l’uso dell’ambiente comporti la chiusura totale o parziale di percorsi museali, la concessione può essere rilasciata soltanto a seguito o in concomitanza della relativa disposizione di chiusura emessa secondo la competenza e le forme di cui all'art. 6 comma 4 del presente Disciplinare, e comunque espressamente motivata dalla prevalenza dell’interesse pubblico connesso alla tipologia dell’evento e/o dei benefici economici derivanti dalla concessione rispetto al sacrificio imposto alla collettività a seguito della concessione stessa, ovvero da esigenze di pubblica sicurezza rilevate dagli organi a ciò preposti. In ogni caso, fatte salve le ipotesi connesse ad esigenze di pubblica sicurezza disposte dalle autorità competenti, la chiusura al pubblico di un intero percorso museale, determinata dalla concessione a terzi dei relativi ambienti, non può riguardare, nel complessivo anno solare, più del 2% delle ore di apertura al pubblico previste nel medesimo anno in relazione allo stesso percorso museale.
4. Salvo diversa motivata valutazione dell’ufficio competente ad istruire la domanda, la durata della concessione dell’ambiente non può di norma essere superiore a 5 giorni, inclusi i giorni necessari per l’allestimento ed il disallestimento. La concessione per periodi superiori è comunque consentita per gli eventi di cui all’art. 8 comma 1 del presente Disciplinare.
5. Non sono ammesse negli ambienti di cui al presente Disciplinare iniziative/eventi supportate da sponsorizzazioni che per la natura e/o la tipologia del prodotto che ne è oggetto non risultino conformi e coerenti con la natura, l’immagine, le funzioni e gli obiettivi di programma dell’Amministrazione Comunale.
ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE
1. Il Servizio competente per la concessione degli ambienti istruisce la domanda ed emette il successivo provvedimento conclusivo del procedimento. Nel corso dell’istruttoria detto servizio verifica, oltre alla regolarità e completezza dell’istanza, la disponibilità dell’ambiente, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del presente Disciplinare, nonché la sussistenza dei requisiti di agevolazione di cui all’art. 8 dello stesso Disciplinare.
2. Ai fini della valutazione della compatibilità dell’iniziativa con le caratteristiche dell’ambiente richiesto e del rispetto delle vigenti norme di sicurezza, il suddetto servizio assume, se necessario, il parere delle professionalità tecniche interne all’Amministrazione a ciò deputate ovvero convoca - laddove vengano in rilievo particolari aspetti di criticità (es. numero elevato di partecipanti; allestimenti complessi ecc…), o laddove previsto da sistemi di gestione della sicurezza approvati dall’Amministrazione - un tavolo tecnico nella composizione prevista da detti sistemi e/o comunque con la partecipazione delle suddette professionalità, oltreché di almeno un rappresentante del soggetto richiedente la concessione. A seguito di tale istruttoria potranno essere prescritte al richiedente, quale condizione per la concessione, misure organizzative specifiche ed aggiuntive ritenute necessarie per il mantenimento di un elevato livello di tutela dell’ambiente e di sicurezza dell’iniziativa.
3. Nei casi di richiesta d’uso per lo svolgimento di iniziative/eventi prevalentemente finalizzati ad attività promo- pubblicitaria o commerciale, ai fini delle valutazioni di cui all’art. 5 comma 2 del presente Disciplinare, il servizio che istruisce la domanda assume il parere del Gabinetto del Sindaco.
4. La valutazione di cui all’art. 5 comma 3 del presente disciplinare inerente l’eventuale chiusura di percorsi museali è rimessa al servizio cui compete la concessione, il quale dispone in proposito sentito il servizio competente per la gestione dei musei comunali. Laddove la chiusura riguardi un intero percorso museale e coinvolga oltre la metà dell’orario giornaliero di apertura al pubblico la relativa disposizione è di competenza della Giunta Comunale. La chiusura connessa ad esigenze di pubblica sicurezza non preventivabili in fase di concessione può in ogni caso essere altresì disposta dagli eventuali diversi organi preposti dall’Amministrazione comunale a garantire in ogni momento la sicurezza degli ambienti e dei palazzi comunali.
5. Fermo restando che hanno precedenza assoluta, nell’ordine, le attività istituzionali, le iniziative “fatte proprie” dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a), e gli eventi ricorrenti di cui all’art. 8 comma 2, in caso di più domande aventi ad oggetto il medesimo ambiente la priorità è determinata dall’ordine di presentazione della domanda di concessione.
6. Il servizio competente per l’istruttoria comunica al richiedente, non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, l’esito dell’istruttoria stessa. La formale concessione dell’ambiente non sarà tuttavia di norma effettuata anteriormente al quindicesimo giorno antecedente la relativa iniziativa/evento e potrà essere disposta soltanto previa presentazione della polizza assicurativa di cui al successivo art. 7, comma 12, nonché dell’eventuale documentazione integrativa richiesta nel corso dell’istruttoria. Prima di tale periodo il comunicato esito positivo dell’istruttoria ha valore di semplice opzione sull’uso dell’ambiente richiesto e non vincola l’Amministrazione alla concessione dello stesso, anche in virtù dell’ordine di priorità di cui al precedente comma 5.
7. La concessione è disposta con determinazione dirigenziale ed avrà efficacia con la sottoscrizione (da parte del concedente e del concessionario) del contratto accessivo al provvedimento concessorio contenete le condizioni d’uso dell’ambiente. Detta determinazione, unitamente all’indicazione del concessionario, è pubblicata sulla rete civica del Comune.
8. Il concessionario è tenuto al rispetto, oltreché di quanto contenuto nel presente Disciplinare, di tutte le prescrizioni impartitegli per il corretto e sicuro uso dell’ambiente. Lo stesso rimane in ogni caso unico responsabile a tutti gli effetti dell’organizzazione e dello svolgimento dell’evento in funzione del quale è stata disposta la concessione, ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati a persone o cose che si dovessero verificare nel corso della manifestazione o dei relativi allestimenti, escludendo pertanto ogni responsabilità del Comune di Firenze. Spetta altresì esclusivamente al concessionario, in quanto organizzatore, l'onere di chiedere ed ottenere presso i competenti uffici/enti ogni autorizzazione ed ogni titolo abilitativo previsto da normative di settore eventualmente necessari allo svolgimento dell’iniziativa.
ART. 7 – CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE E GARANZIA
1. Il concessionario, a seguito dell’accoglimento della propria richiesta di concessione da parte dell’Amministrazione Comunale, deve corrispondere al Comune di Firenze:
- un canone di concessione, quale corrispettivo per l’utilizzo degli ambienti richiesti, commisurato al valore patrimoniale degli stessi;
- un rimborso spese forfettario, a copertura dei costi medi sostenuti dall’Amministrazione per garantire la funzionalità degli ambienti (illuminazione, acqua, consumi energetici);
- un corrispettivo relativo a servizi accessori garantiti dall’Amministrazione Comunale (supporto tecnico- logistico negli aspetti di progettazione dell’evento, con particolare riguardo alle modalità di allestimento e fruizione dei luoghi; coordinamento dell’accoglienza e sorveglianza dell’ambiente) in funzione del corretto svolgimento dell’iniziativa; detto corrispettivo è determinato forfettariamente ed è differenziato a seconda che l’evento per il quale è concesso l’ambiente preveda o meno un’opera di allestimento, in considerazione del maggiore grado di impegno che la prima ipotesi richiede all’Amministrazione in termini di supporto tecnico e vigilanza. A tal fine si configura come allestimento ogni tipo di installazione che non rientri nella normale dotazione dell’ambiente. Ogni altro servizio necessario all’organizzazione dell’evento che interferisca con i beni e gli ambienti comunali, incluse le pulizie dell’ambiente che il competente ufficio indichi come necessarie, costituisce diverso ed ulteriore onere a diretto carico del concessionario/organizzatore, che dovrà provvedere attraverso operatori con requisiti professionali e secondo modalità operative da concordare con l’Amministrazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 26, comma 2 (Regime transitorio), gli importi relativi al canone di concessione sono approvati dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal “Regolamento generale per l’attività contrattuale” e dal Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze, e gli importi relativi al rimborso spese forfettario e al corrispettivo relativo ai servizi accessori sono approvati dalla stessa Giunta su proposta dell’ufficio cui compete la concessione. Gli importi di cui al presente comma vanno a rappresentare contenuto dell’allegato sub lett. A al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.
3. Gli importi di cui al primo comma sono determinati per moduli/fasce orarie di sei ore suddivisi come segue: dalle ore 7.00 alle ore 13.00; dalle ore 13.00 alle ore 19.00; dalle ore 19.00 alle ore 01.00; dalle ore 01.00 alle ore 7.00. Gli stessi importi, se relativi all’uso di ambienti nei giorni del sabato e festivi, oltreché nella fascia serale/notturna (ore 19:00 – 07:00) dei giorni feriali, sono maggiorati del 20% rispetto a quelli previsti negli altri giorni della settimana o nelle altre fasce orarie giornaliere.
4. Ai fini della quantificazione del canone di concessione i suddetti moduli non possono essere frazionati, tuttavia – fermo restando che per ogni concessione è dovuto un canone almeno pari a quello previsto per un modulo orario – l’importo relativo al singolo modulo è dovuto laddove la concessione comprenda almeno un’ora del modulo stesso.
5. Non è richiesto il canone di concessione per il periodo di accesso agli ambienti per allestimenti e disallestimenti funzionali all’iniziativa per la quale è concesso l’ambiente quando questi avvengano nella fascia oraria notturna 01.00
– 07.00 o non incidano in modo rilevante sulla fruibilità pubblica o istituzionale dell’ambiente stesso.
6. Ai fini della quantificazione del rimborso spese e del corrispettivo per servizi accessori i suddetti moduli sono frazionabili secondo fasce orarie pari a tre ore. Gli importi relativi alla singola fascia oraria sono dovuti laddove la concessione comprenda almeno un’ora della fascia stessa, fermo restando che per ogni concessione sono comunque dovuti almeno un rimborso spese ed un corrispettivo per servizi accessori pari a quelli previsti per la
suddetta fascia oraria di tre ore. La fascia serale/notturna 19.00 – 07.00 è esclusa dall’applicazione di detti corrispettivi (rimborso spese e servizi accessori) relativamente al periodo di tempo in cui l’ambiente, coerentemente col crono-programma dell’evento, non ospita attività connessa alla concessione (es. nel periodo di pausa dell’attività allestitiva), non determina consumi connessi alla concessione stessa, e non necessita di un servizio di sorveglianza.
7. Laddove l’evento, per la presenza particolarmente elevata di persone, necessiti da parte dell’Amministrazione di accorgimenti o specifiche misure integrative rispetto a quanto previsto dalle procedure di emergenza ordinarie dell’ambiente, gli importi relativi al rimborso spese e ai servizi accessori, su disposizione del responsabile del servizio cui compete la concessione, sono maggiorati del 20% rispetto al corrispettivo altrimenti applicato.
8. Nei casi in cui il necessario servizio di sorveglianza non possa essere garantito tramite personale del Comune il concessionario/organizzatore dovrà provvedervi, sostenendo direttamente i relativi costi, attraverso operatori terzi con requisiti professionali e secondo modalità operative da concordare con l’Amministrazione. In tali ipotesi gli importi relativi ai servizi accessori posti a carico del concessionario sono ridotti del 20%.
9. Alle concessioni d’uso temporaneo per lo svolgimento di eventi prevalentemente finalizzati ad attività promo- pubblicitarie o commerciali si applica un canone di concessione maggiorato del 50% rispetto a quanto previsto per iniziative non aventi scopo di lucro.
10. Gli importi di cui al presente articolo e nel rispetto dei criteri e delle competenze ivi indicate, possono essere oggetto in ogni momento di aggiornamento o di modifica da parte della Giunta Comunale. Gli stessi importi sono in ogni caso aggiornati annualmente, ad opera dell’ufficio cui compete la concessione, su base ISTAT al 100%, riferita al mese di gennaio di ogni anno.
11. Qualora la concessione comporti la necessità di chiusura al pubblico di tutto o di parte di un percorso museale – con la conseguente mancata bigliettazione ovvero con la conseguente emissione di biglietti a prezzo ridotto – il concessionario deve altresì farsi carico del relativo mancato introito, quantificato dai competenti uffici, in via presuntiva ed in riferimento a moduli di 3 ore liberamente individuabile nell’arco della giornata, sulla base del prezzo dei biglietti in essere e dei flussi medi di visita al museo dell’anno precedente. In riferimento al sabato e ai giorni festivi, al periodo delle festività natalizie (20 dicembre - 6 gennaio), al periodo delle festività pasquali (dal sabato della settimana antecedente alla pasqua alla domenica successiva alla stessa) e al periodo primaverile/estivo (dal 1 aprile – al 30 settembre) il corrispettivo dovuto ai sensi del presente comma è incrementato del 20%.
12. Il concessionario dovrà di regola provvedere alla stipula di una polizza assicurativa RCT finalizzata a garantire l’Amministrazione da eventuali danni (riconducibili alla responsabilità del concessionario stesso nonché di tutti i soggetti che operano nell’organizzazione dell’iniziativa/evento per conto dello stesso) verso terzi e verso prestatori di lavoro (ivi comprese le malattie professionali) con massimale unico pari ad euro 3.000.000, la quale comprenda anche i beni in custodia e la somministrazione di cibi e bevande laddove prestata, e preveda altresì l’estensione della copertura, con massimale pari ad euro 50.000, ai danni arrecati ai beni mobili ed immobili del Comune di Firenze, anche a seguito di incendio per responsabilità del concessionario.
La copertura dei danni arrecati ai beni del Comune potrà essere garantita, oltreché tramite l’estensione della polizza RCT di cui al precedente capoverso, anche attraverso la stipula di una diversa polizza assicurativa la quale preveda tuttavia il medesimo massimale pari ad euro 50.000.
Le suddette polizze possono prevedere una franchigia soltanto a condizione che quest’ultima sia gestita dalla compagnia assicurativa.
Il responsabile dell’ufficio competente ad istruire la domanda di concessione, in ragione delle caratteristiche dell’evento, giudicato inidoneo a costituire ragionevole fonte di pregiudizio per l’ambiente stesso, e/o dei particolari accorgimenti di controllo e di sicurezza predisposti, può motivatamente esentare il concessionario dalla copertura assicurativa relativa ai danni arrecati ai beni del Comune ovvero chiedere al concessionario, in relazione ai medesimi danni, un massimale di polizza inferiore a quello di regola indicato pari ad euro 50.000; l’esenzione è in ogni caso esclusa laddove l’iniziativa per la quale è concesso l’ambiente richieda allestimenti e/o l'uso di attrezzature non ricomprese nella normale dotazione dell’ambiente e/o il consumo di cibo e bevande; lo stesso Responsabile può altresì motivatamente disporre, in ragione dei particolari rischi cui sono esposti i beni del Comune nell’ambito di una determinata iniziativa (ad esempio per la tipologia o l’ingombro degli allestimenti; per la strumentazione utilizzata; per la tipologia dell’attività esercitata; per l’impossibilità di esercitare un sufficiente controllo sullo svolgimento dell’evento) un innalzamento del livello di copertura relativo ai medesimi beni fino ad un massimale pari ad euro 150.000, con la possibilità altresì di prevedere un differenziale storico-artistico fino ad euro 250.000.
13. Il pagamento degli importi previsti dal presente articolo devono essere effettuati, secondo le modalità pubblicate sulla rete civica del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di concessione dell’ambiente richiesto, e comunque almeno 2 giorni prima dell’iniziativa/evento, pena la decadenza dalla concessione stessa.
ART. 8 – AGEVOLAZIONI
1. In virtù di quanto previsto dall’art. 4, comma 10, del Regolamento, i concessionari degli ambienti di cui al presente Disciplinare, in riferimento ai corrispettivi di cui al precedente articolo, beneficiano delle agevolazioni sotto descritte nei casi che seguono:
a) esenzione dal pagamento degli oneri previsti dai commi 1 e 11 dell’art. 7 del presente Disciplinare per concessioni strumentali ad iniziative/eventi che la Giunta Comunale, in virtù della stretta inerenza delle stesse con le funzioni istituzionali del Comune, abbia “fatto proprie” con deliberazione;
b) agevolazione pari al valore del canone di concessione – fatto salvo in ogni caso l’obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli importi relativi ai servizi accessori e alla eventuale chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 11 dell’art. 7 del presente Disciplinare - per concessioni strumentali ad iniziative/eventi relativamente alle quali la Giunta Comunale abbia, con deliberazione, dichiarato il proprio interesse in quanto finalizzate alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, educativa, ambientale ovvero a produrre ricadute positive, di natura economica e/o di immagine, sulla Città;
c) agevolazione pari al valore del canone di concessione – fatto salvo in ogni caso l’obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli importi relativi ai servizi accessori e alla eventuale chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 11 dell’art. 7 del presente Disciplinare - per concessioni in favore di enti pubblici (locali, nazionali, europei ed internazionali) nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di enti in house del Comune di Firenze e di enti iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e/o all’Anagrafe delle ONLUS e/o al Registro Regionale dell’associazionismo di promozione sociale che svolgano iniziative/eventi finalizzate alla promozione culturale, sportiva, sociale, educativa, ambientale, alla promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo, o alla promozione economica e turistica del territorio. L’applicazione di tale agevolazione è disposta dall’ufficio cui compete la concessione dell’ambiente previa formale richiesta in tal senso da parte dell’interessato che dichiari, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine necessari.
d) agevolazione pari al valore del canone di concessione – fatto salvo, laddove non diversamente previsto dalla Giunta Comunale, l’obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli importi relativi ai servizi accessori e alla eventuale chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 11 dell’art. 7 del presente Disciplinare - per concessioni ad enti in house del Comune di Firenze funzionali allo svolgimento di programmi o progetti approvati dalla Giunta Comunale, anche laddove gli ambienti concessi siano destinati all’uso di sub- concessionari sponsor di detti progetti/programmi. Resta ferma in quest’ultima ipotesi l’esclusiva responsabilità a tutti gli effetti dell’ente in house concessionario nei confronti del Comune. L’applicazione di tale agevolazione è disposta dall’ufficio cui compete la concessione dell’ambiente previa formale richiesta in tal senso da parte dell’ente in house interessato dalla quale si evinca il progetto/programma di riferimento e gli estremi di approvazione dello stesso da parte della Giunta.
La concessione per eventi che prevedono l’accesso a pagamento non preclude l’applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma laddove i proventi siano destinati al perseguimento di funzioni istituzionali o delle finalità solidaristiche evidenziate nel medesimo comma. Non vi è altresì detta preclusione in riferimento alla presentazione da parte degli autori di libri od altri prodotti editoriali.
1-bis. L’esenzione dagli oneri di cui alla lettera a) si applica qualora l’iniziativa/evento – altrimenti riconducibile, in ragione della natura del soggetto richiedente e delle caratteristiche dell’attività da esso svolta, alle previsioni di cui alle successive lettere b), c) o d) - risulti anche idoneo, direttamente o indirettamente (come, ad esempio, nel caso del collegamento con raccolte fondi organizzate dai soggetti di cui alla lettera c)), a consentire o agevolare attività che dimostrano una stretta inerenza alle funzioni istituzionali del Comune. La proposta da sottoporre alla Giunta ai fini della deliberazione di cui alla lettera a) indica motivatamente detta stretta inerenza con le attività che il Comune è chiamato a svolgere dalla normativa o dagli atti di organizzazione e programmazione adottati, insieme all’impegno del soggetto richiedente a comunicare al Comune il conseguimento degli obiettivi dell’iniziativa/evento (ivi comprese, nel caso della raccolta fondi, l’entità delle somme raccolte e la loro destinazione).
2. La Giunta Comunale potrà individuare con proprio atto eventi ricorrenti organizzati da terzi cui applicare continuativamente, senza necessità di specifica e periodica deliberazione, la fattispecie agevolativa prevista dalla lett. a) ovvero dalla lett. b) del presente comma, in quanto divenuti nel tempo “eventi tradizionali” della Città, e perciò costituenti patrimonio culturale della stessa, o comunque eventi caratterizzanti la vita sociale, culturale o scientifica della Città.
3. Le fattispecie agevolative stabilite per la concessione degli ambienti ai sensi dei precedenti commi del presente articolo si applicano automaticamente, senza necessità di ulteriore istruttoria, anche alla concessione di beni e piante richiesti per la realizzazione del medesimo evento, nei termini e secondo gli aspetti disciplinati rispettivamente dall’art. 16 comma 1 lett. a), b), c) e 23 comma 1 lett. a), b), c);
4. L’Amministrazione previa valutazione di congruità del dirigente competente e con atto di quest’ultimo, può prevedere, nell’ambito della stipula di convenzioni con enti o soggetti terzi, ovvero - al fine di incentivare sinergie con cittadini ed enti privati nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale della città, nell’organizzazione di eventi ed in altre iniziative istituzionali - nell’ambito di contratti di sponsorizzazione, la concessione agevolata degli ambienti di cui al presente disciplinare. In tali ipotesi, fatti salvi specifici accordi di collaborazione reciproca con enti pubblici, resta fermo l’obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli importi relativi ai servizi accessori e alla eventuale chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 11 dell’art. 7 del presente Disciplinare.
5. L’Amministrazione, previa deliberazione della Giunta Comunale, può sottoscrivere accordi di reciprocità con altri enti pubblici che prevedano il reciproco uso di rispettivi ambienti con l’esenzione del canone e del rimborso spese forfettario, fermo restando l’obbligo di corrispondere al Comune di Firenze gli ulteriori e diversi oneri previsti dal presente articolo.
6. Le fattispecie agevolative di cui al presente articolo non costituiscono, in quanto tali, ipotesi di esenzione dall’obbligo di produrre idonea polizza assicurativa, per le quali vale in ogni caso quanto disposto all’art. 7 comma 12 del presente Disciplinare.
7. Nei casi previsti dal presente articolo si applicano integralmente le disposizioni del presente Disciplinare in ordine alla concessione in uso a soggetti terzi, sia in termini di procedimento amministrativo e relative competenze, sia in termini di responsabilità connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’iniziativa/evento, le quali permangono sempre (inclusa la fattispecie dell’iniziativa/evento “fatta propria” di cui alla lettera a) e ad ogni effetto in capo al concessionario.
ART. 9 – MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI AMBIENTI
1. Gli ambienti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con gli eventuali arredi e le eventuali attrezzature (fissi/e e mobili) in dotazione agli ambienti stessi.
2. Il concessionario è tenuto al rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi, nonché del rispetto delle prescrizioni impartite dall’Amministrazione per il corretto e sicuro utilizzo dell’ambiente, anche in termini di capienza massima dello stesso.
3. Il concessionario deve utilizzare gli ambienti assegnati secondo diligenza ed è responsabile dell’ordinato svolgimento dell’evento, rispondendo nei confronti dell’Amministrazione Comunale per ogni eventuale danno agli ambienti, agli impianti, alle suppellettili e ad ogni altro elemento presente, nonché per ogni eventuale danno a terzi derivante dall’utilizzo del bene.
4. E’ fatto divieto al concessionario di operare qualunque genere di intervento che rechi anche un seppur minimo danneggiamento agli ambienti (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: affissioni a porte o pareti di locandine, manifesti o altro materiale, apposizione di chiodi alle pareti o agli infissi, introduzione di sostanze infiammabili).
5. E’ altresì vietato al concessionario qualsiasi intervento che possa portare ad una modifica dello stato dei luoghi e/o degli impianti tecnologici, o che alteri le caratteristiche storiche, architettoniche, monumentali degli ambienti, nonché del patrimonio artistico ivi conservato.
6. Al termine della concessione gli ambienti devono essere restituiti al servizio concedente liberi da persone e cose e nel medesimo stato in cui è avvenuta la consegna.
ART. 10 – RINUNCIA E REVOCA
1. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale mettere a disposizione del concessionario un ambiente, tra quelli disciplinati dal presente atto e comunque idoneo ad ospitare l’iniziativa programmata, diverso da quello oggetto di concessione, laddove quest’ultimo non sia più disponibile o utilizzabile per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso il concessionario può rinunciare alla concessione ed esercitare il diritto al rimborso di quanto già versato all’Amministrazione per la concessione stessa.
2. Fatta salva l’ipotesi di cui al precedente comma, il concessionario può rinunciare alla concessione dell’ambiente facendo pervenire relativa richiesta scritta, adeguatamente motivata, al servizio concedente, almeno 48 ore prima della data di inizio della concessione. Nel caso la rinuncia venga formulata successivamente al limite temporale
suddetto, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari a 1/3 dell’importo dovuto per il periodo di utilizzo concesso, fino ad una somma massima pari al canone previsto per la concessione d’uso dell’ambiente stesso per la durata di tre giorni.
3. L’Amministrazione Comunale può, motivando espressamente:
- sospendere o revocare in ogni momento la concessione per motivi di sicurezza o comunque di forza maggiore, ovvero per mancato rispetto delle condizioni d’uso da parte del concessionario;
- con un preavviso di almeno 48 ore, revocare la concessione laddove ricorrano sopravvenute ragioni di pubblico interesse diverse da quelle di cui al precedente punto.
In questi casi, fatto salvo il diritto al rimborso di quanto già versato all’Amministrazione per la concessione stessa, il concessionario non può pretendere dall’Amministrazione alcun indennizzo, risarcimento o rimborso relativo a danni subiti in conseguenza della revoca e/o a spese sostenute per l’organizzazione dell’iniziativa/evento per il quale lo stesso aveva richiesto la concessione.
CAPO III
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DI BENI MOBILI STRUMENTALI ALL’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI
ART. 11 – OGGETTO
1. Il presente Capo individua i criteri e le modalità per la concessione in uso temporaneo a terzi di beni mobili di proprietà del Comune di Firenze strumentali all’organizzazione di iniziative/eventi.
2. I beni di cui al precedente comma sono individuati nell’allegato sub lett. “B”, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare. La modifica e l’aggiornamento dell’elenco dei beni di cui al suddetto allegato è di competenza della Giunta Comunale.
ART. 12 - RICHIESTA DI CONCESSIONE
1. La richiesta di concessione in uso deve essere presentata al Comune di Firenze da parte del soggetto organizzatore dell’evento, secondo il modello predisposto dal competente ufficio dell’Amministrazione comunale, non prima di 30 (trenta) giorni dalla data indicata come inizio della concessione.
2. La richiesta deve in ogni caso contenere:
a) la denominazione e la natura giuridica del soggetto richiedente, con l’indicazione delle informazioni relative allo stesso (dati anagrafici, ragione sociale, sede, eventuali iscrizioni a registri delle organizzazioni di volontariato e/o delle associazioni di promozione sociale e/o all’anagrafe delle Onlus, codice fiscale e partiva iva, dati del legale rappresentante);
b) la descrizione dell’iniziativa/evento per cui è richiesto l’uso e delle relative finalità (culturali, solidali, promo pubblicitarie o commerciali ecc..);
c) l’indicazione dei beni richiesti;
d) il periodo di utilizzo richiesto, con l’indicazione dell’orario di inizio e dell’orario di conclusione dello stesso;
e) l’accettazione delle disposizioni del presente disciplinare in materia di concessione a terzi di beni;
f) la dichiarazione che l’iniziativa per la quale è richiesta la concessione non si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 5 bis dello Statuto del Comune di Firenze;
g) il nome del referente organizzativo dell’evento, completo di generalità, recapito telefonico ed indirizzo mail;
ART. 13 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE
1. I beni sono concessi in uso temporaneo a terzi esclusivamente per lo svolgimento di iniziative/eventi non aventi natura commerciale o promo pubblicitaria, fatta salva l’ipotesi in cui l’uso sia connesso alla concessione di ambienti di proprietà del Comune ai sensi dell’art. 5, comma 2, del presente Disciplinare.
2. Il prelievo, il trasporto, la movimentazione, il posizionamento e la riconsegna dei beni avvengono ad opera del concessionario e sotto la totale responsabilità dello stesso. Esclusivamente in riferimento ad eventi “fatti propri” dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera a) del presente Disciplinare, e laddove sia operativa e
disponibile una squadra di logistica comunale a ciò funzionale, la Giunta Comunale può dare mandato ai competenti uffici di farsi carico, tramite la squadra suddetta, e senza oneri a carico del concessionario, dei servizi di cui al presente comma.
3. Salvo diversa valutazione dell’ufficio competente ad istruire la richiesta, la durata della concessione dei beni di cui al presente Capo non può essere superiore a 10 (dieci) giorni consecutivi. La concessione per periodi superiori è comunque consentita per eventi “fatti propri” o “ricorrenti” di cui, rispettivamente, all’art. 15, comma 1, lettera a) e all’art. 8, comma 2, del presente Disciplinare.
4. Indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta, i beni di cui al presente Capo sono in ogni caso prioritariamente destinati ad eventi istituzionali, ovvero agli eventi “fatti propri” e agli eventi “ricorrenti” di cui, rispettivamente, all’art. 15, comma 1, lettera a) e all’art. 8, comma 2, del presente Disciplinare.
ART. 14 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
1. L’ufficio competente per la concessione dei beni di cui al presente Capo valuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta come sopra descritti e verifica la disponibilità dei beni oggetto di richiesta. L’esito negativo di tale istruttoria, od anche soltanto la parziale indisponibilità dei beni richiesti, determinano il mancato accoglimento dell’istanza.
2. L’ufficio di cui sopra comunica al richiedente l’esito dell’istruttoria e, in caso di esito positivo, fornisce allo stesso le necessarie istruzioni per effettuare il pagamento, se e come dovuto, del canone di concessione e per versare il deposito cauzionale, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente Disciplinare.
3. La concessione ha inizio con la sottoscrizione del verbale di consegna dei beni, con il quale il concessionario dichiara altresì di assumersi le responsabilità conseguenti alla loro presa in carico.
ART. 15 – CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE E GARANZIA
1. Il concessionario, a fronte della concessione da parte dell’Amministrazione Comunale dei beni richiesti, deve corrispondere al Comune di Firenze:
- un canone di concessione, quale corrispettivo per l’utilizzo dei beni richiesti;
- un ulteriore importo a titolo di deposito cauzionale, che sarà restituito successivamente alla riconsegna dei beni concessi in uso riscontrati nel numero ed esenti da danni.
2. Gli importi relativi al canone di concessione, al deposito cauzionale, e all’indennizzo sono individuati in relazione ad ogni tipologia di bene nel richiamato allegato sub lett. B al presente Disciplinare. Detti importi possono essere oggetto in ogni momento di aggiornamento o di modifica da parte della Giunta Comunale su proposta dell’ufficio cui compete la concessione dei beni. Il canone di concessione è in ogni caso aggiornato annualmente, ad opera del suddetto ufficio, su base ISTAT al 100%, riferita al mese di gennaio di ogni anno.
3. L’importo del canone di cui sopra è determinato in modo non frazionabile in riferimento ad un periodo di concessione pari a 10 giorni. Per periodi di concessione superiori sarà dovuto a titolo di canone il medesimo importo, maggiorato del 10% per ogni giorno di concessione successivo al decimo.
4. In caso di mancata restituzione di uno o più beni ovvero di danneggiamento degli stessi, il concessionario dovrà corrispondere al Comune un indennizzo, che verrà trattenuto sul deposito cauzionale, salve altre forme di rivalsa in caso di incapienza del deposito stesso.
ART. 16 – AGEVOLAZIONI
1. In virtù di quanto previsto dall’art. 5 comma 5 del Regolamento, i concessionari dei beni di cui al presente Disciplinare, in riferimento ai corrispettivi di cui al precedente articolo, beneficiano delle agevolazioni sotto descritte nei casi che seguono:
a) esenzione dal pagamento del canone di concessione per concessioni strumentali ad iniziative/eventi che la Giunta Comunale, in virtù della stretta inerenza delle stesse con le funzioni istituzionali del Comune, abbia “fatto proprie” con deliberazione;
b) agevolazione pari al 50% del canone di concessione per concessioni strumentali ad iniziative/eventi relativamente alle quali la Giunta Comunale abbia, con deliberazione, dichiarato il proprio interesse in quanto
finalizzate alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, educativa, ambientale ovvero a produrre ricadute positive, di natura economica e/o di immagine, sulla Città;
c) agevolazione pari al 50% del canone di concessione per concessioni in favore di enti pubblici (locali, nazionali, europei ed internazionali) nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di enti in house del Comune di Firenze e di enti iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e/o all’Anagrafe delle ONLUS e/o al Registro Regionale dell’associazionismo di promozione sociale nonché di altri enti/organismi senza scopo di lucro il cui statuto od atto costitutivo preveda il loro esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, che svolgano iniziative/eventi finalizzate alla promozione culturale, sportiva, sociale, educativa, ambientale, alla promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo, o alla promozione economica e turistica del territorio. L’applicazione di tale agevolazione è disposta dall’ufficio cui compete la concessione del bene previa formale richiesta in tal senso da parte dell’interessato che dichiari, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine necessari.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 comma 3 del Disciplinare, le fattispecie agevolative di cui al presente comma non si applicano in nessun caso alle concessioni per eventi che prevedono l’accesso a pagamento.
2. L’Amministrazione, previa valutazione di congruità del dirigente competente e con atto di quest’ultimo, può prevedere, nell’ambito della stipula di convenzioni con enti o soggetti terzi, ovvero - al fine di incentivare sinergie con cittadini ed enti privati nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale della città, nell’organizzazione di eventi ed in altre iniziative istituzionali - nell’ambito di contratti di sponsorizzazione, la concessione agevolata dei beni di cui al presente Capo. In tali ipotesi, fatti salvi specifici accordi di collaborazione reciproca con enti pubblici, resta fermo l’obbligo del deposito cauzionale e quanto disposto dall’art. 13 comma 2 del presente Disciplinare.
3. L’applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo non comporta l’esenzione dall’obbligo del deposito cauzionale, il cui versamento previsto, per le concessioni dei beni di cui al presente Capo, è sempre dovuto.
4. Resta in ogni caso ferma, anche in tutte le fattispecie agevolative di cui al presente articolo, la piena responsabilità organizzativa dell’iniziativa/evento e ad ogni altro effetto in capo al concessionario.
.ART. 17 – RINUNCIA E REVOCA
1. In caso di sopravvenuto impedimento, derivante da causa imprevedibile o forza maggiore, il richiedente può rinunciare alla concessione dei beni facendo pervenire rinuncia scritta, adeguatamente motivata, all’ufficio cui compete la concessione stessa, almeno 48 ore prima dell’inizio della concessione.
2. L’Amministrazione Comunale può, motivando espressamente:
- sospendere o revocare in ogni momento la concessione per cause di forza maggiore, ovvero qualora venga riscontrato un uso dei beni concessi non corretto o contrario a norme e disposizioni vigenti;
- con un preavviso di almeno 48 ore, revocare la concessione laddove ricorrano sopravvenute ragioni di pubblico interesse (inclusa la sopravvenuta indisponibilità dei beni in funzione delle priorità d’uso di cui all’art. 13 comma 4 del presente disciplinare) diverse da quelle di cui al precedente punto.
In questi casi, fatto salvo il diritto al rimborso di quanto già versato all’Amministrazione per la concessione stessa, il concessionario non può pretendere dall’Amministrazione alcun indennizzo, risarcimento o rimborso relativo a danni subiti in conseguenza della revoca e/o a spese sostenute per l’organizzazione dell’iniziativa/evento per il quale lo stesso aveva richiesto la concessione.
CAPO IV
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DI PIANTE E COMPOSIZIONI FLOREALI STRUMENTALI ALL’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI
ART. 18 – OGGETTO
1. Il presente Capo individua i criteri e le modalità per la concessione in uso temporaneo a terzi di piante di proprietà del Comune di Firenze strumentali all’organizzazione di iniziative/eventi. Costituisce altresì oggetto del presente Capo la preparazione e la fornitura di addobbi fioriti (corone, festoni, composizioni ecc...) destinati alle medesime finalità. Le seguenti disposizioni fanno riferimento a “piante” e a “concessione” includendovi per semplicità, laddove compatibile, tutto quanto l’oggetto di cui al presente comma (quindi anche gli “addobbi” e la “fornitura” degli stessi).
2. La tipologia di piante di cui al precedente comma sono individuati nell’allegato sub lett. “C”, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare. La modifica e l’aggiornamento delle tipologie di cui al suddetto allegato è di competenza della Giunta Comunale.
ART. 19 - RICHIESTA DI CONCESSIONE
1. La richiesta di concessione in uso deve essere presentata al Comune di Firenze da parte del soggetto organizzatore dell’evento, secondo il modello predisposto dal competente ufficio dell’Amministrazione comunale, non prima di 30 (trenta) giorni dalla data indicata come inizio della concessione.
2. La richiesta deve in ogni caso contenere:
a) la denominazione e la natura giuridica del soggetto richiedente, con l’indicazione delle informazioni relative allo stesso (dati anagrafici, ragione sociale, sede, eventuali iscrizioni a registri delle organizzazioni di volontariato e/o delle associazioni di promozione sociale e/o all’anagrafe delle Onlus, codice fiscale e partiva iva, dati del legale rappresentante);
b) la descrizione dell’iniziativa/evento per cui è richiesto l’uso e delle relative finalità (culturali, solidali, promo pubblicitarie o commerciali ecc..);
c) l’indicazione delle tipologie di piante e di addobbo richieste;
d) il periodo di utilizzo richiesto, con l’indicazione dell’orario di inizio e dell’orario di conclusione dello stesso;
e) l’accettazione delle disposizioni del presente disciplinare in materia di concessione e fornitura a terzi di piante;
f) la dichiarazione che l’iniziativa per la quale è richiesta la concessione non si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 5 bis dello Statuto del Comune di Firenze;
g) il nome del referente organizzativo dell’evento, completo di generalità, recapito telefonico ed indirizzo mail;
ART. 20 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE
1. Le piante sono concesse in uso temporaneo a terzi per lo svolgimento di iniziative/eventi non aventi natura commerciale o promo pubblicitaria, fatta salva l’ipotesi in cui l’uso sia connesso alla concessione di ambienti di proprietà del Comune ai sensi dell’art. 5, comma 2, del presente Disciplinare.
2. Il prelievo, il trasporto, la movimentazione, il posizionamento e la riconsegna delle piante possono essere effettuati dall’ufficio cui compete la concessione delle stesse quando è necessario eseguire l’allestimento o preparare le composizioni floreali/arboree nel luogo ove si svolge l’evento, ovvero quando necessario per la corretta manutenzione delle piante. Diversamente, o comunque ogni volta che non sia operativa e disponibile una squadra di logistica comunale a ciò funzionale, le operazioni suddette avvengono ad opera del concessionario e nella totale responsabilità dello stesso.
3. Salvo diversa motivata valutazione dell’ufficio competente ad istruire la domanda, la durata della concessione delle piante non può di norma essere superiore a 20 giorni consecutivi. La concessione per periodi superiori è comunque consentita per gli eventi “fatti propri” o “ricorrenti” di cui, rispettivamente, all’art. 23, comma 1, lettera a) e all’art. 8, comma 2, del presente Disciplinare.
4. Indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta, le piante di cui al presente Capo sono in ogni caso prioritariamente destinate ad eventi istituzionali, ovvero agli eventi “fatti propri” e agli eventi “ricorrenti” di cui, rispettivamente, all’art. 23, comma 1, lettera a) e all’art. 8, comma 2, del presente Disciplinare.
ART. 21 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
1. L’ufficio competente per la concessione delle piante di cui al presente Capo valuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta come sopra descritti e verifica la disponibilità delle piante oggetto di richiesta.
2. L’ufficio di cui sopra comunica al richiedente l’esito dell’istruttoria e, in caso di esito positivo, fornisce allo stesso le necessarie istruzioni per effettuare il pagamento, se e come dovuto, del canone di concessione e dell’ulteriore eventuale importo a copertura dei costi di trasporto, secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del presente Disciplinare.
3. La concessione ha inizio con la sottoscrizione del verbale di consegna delle piante, con il quale il concessionario dichiara altresì di assumersi le responsabilità conseguenti alla loro presa in carico.
ART. 22 – CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE
1. Il concessionario, a fronte della concessione da parte dell’Amministrazione Comunale delle piante richieste, deve corrispondere al Comune di Firenze:
- un canone di concessione/fornitura, commisurato al pregio delle piante e alla relativa necessità di manutenzione periodica da parte del Comune, ovvero alla complessità della preparazione dell’addobbo fornito;
- un eventuale ulteriore importo a copertura di costi aggiuntivi di trasporto laddove venga prestato tale servizio.
2. Gli importi relativi al canone di concessione/fornitura di ogni tipologia di pianta e al servizio di trasporto sono individuati nel richiamato allegato sub lett. C al presente Disciplinare. Detti importi possono essere oggetto in ogni momento di aggiornamento o di modifica da parte della Giunta Comunale su proposta dell’ufficio cui compete la concessione delle piante. Il canone di concessione è in ogni caso aggiornato annualmente, ad opera del suddetto ufficio, su base ISTAT al 100%, riferita al mese di gennaio di ogni anno.
3. L’importo del canone di cui sopra è determinato in modo non frazionabile in riferimento ad un periodo di concessione pari a 5 giorni. Per periodi di concessione maggiori ma comunque non superiori a 10 giorni è dovuto a titolo di canone il medesimo importo maggiorato del 20%. Per periodi di concessione maggiori di 10 giorni ma comunque non superiori a 20 giorni la maggiorazione è pari al 40%. Per periodi di concessione ancora superiori, laddove eccezionalmente autorizzati ai sensi dell’art. 20 comma 3, la maggiorazione è pari al 60%.
4. In caso di danneggiamento o di mancata restituzione delle piante concesse in uso l’Amministrazione si rivale sul concessionario per il danno subito.
ART. 23 – AGEVOLAZIONI
1. In virtù di quanto previsto dall’art. 5 comma 5 del Regolamento, i concessionari delle piante di cui al presente Disciplinare, in riferimento ai corrispettivi di cui al precedente articolo, beneficiano delle agevolazioni sotto descritte nei casi che seguono:
a) esenzione dal pagamento del canone di concessione/fornitura e degli eventuali costi aggiuntivi di trasporto per concessioni strumentali ad iniziative/eventi che la Giunta Comunale, in virtù della stretta inerenza delle stesse con le funzioni istituzionali del Comune, abbia “fatto proprie” con deliberazione;
b) agevolazione pari al 50% del canone di concessione per concessioni strumentali ad iniziative/eventi relativamente alle quali la Giunta Comunale abbia, con deliberazione, dichiarato il proprio interesse in quanto finalizzate alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, educativa, ambientale ovvero a produrre ricadute positive, di natura economica e/o di immagine, sulla Città. Restano in ogni caso dovuti per intero gli eventuali costi di trasporto.
c) agevolazione pari al 50% del canone di concessione per concessioni in favore di enti pubblici (locali, nazionali, europei ed internazionali) nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di enti in house del Comune di Firenze e di enti iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e/o all’Anagrafe delle ONLUS e/o al Registro Regionale dell’associazionismo di promozione sociale nonché di altri enti/organismi senza scopo di lucro il cui statuto od atto costitutivo preveda il loro esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, che svolgano iniziative/eventi finalizzate alla promozione culturale, sportiva, sociale, educativa, ambientale, alla promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo, o alla promozione economica e turistica del territorio. L’applicazione di tale agevolazione è disposta dall’ufficio cui compete la concessione del bene previa formale richiesta in tal senso da parte dell’interessato che dichiari, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine necessari. Restano in ogni caso dovuti per intero gli eventuali costi di trasporto.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 comma 3 del Disciplinare, le fattispecie agevolative di cui al presente comma non si applicano in nessun caso alle concessioni per eventi che prevedono l’accesso a pagamento.
2. L’Amministrazione, previa valutazione di congruità del dirigente competente e con atto di quest’ultimo, può prevedere, nell’ambito della stipula di convenzioni con enti o soggetti terzi, ovvero - al fine di incentivare sinergie con cittadini ed enti privati nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale della città, nell’organizzazione di eventi ed in altre iniziative istituzionali - nell’ambito di contratti di sponsorizzazione, la concessione agevolata delle piante di cui al presente Disciplinare. In tali ipotesi, fatti salvi specifici accordi di collaborazione reciproca con enti pubblici, resta fermo quanto sopra disciplinato in ordine al trasporto, la movimentazione e il posizionamento delle piante.
3. Resta in ogni caso ferma, anche in tutte le fattispecie agevolative di cui al presente articolo, la piena responsabilità organizzativa dell’iniziativa/evento e ad ogni altro effetto in capo al concessionario.
.ART. 24 – RINUNCIA E REVOCA
1. In caso di sopravvenuto impedimento, derivante da causa imprevedibile o forza maggiore, il richiedente può rinunciare alla concessione delle piante facendo pervenire rinuncia scritta, adeguatamente motivata, all’ufficio cui compete la concessione stessa, almeno 48 ore prima dell’inizio della concessione.
2. L’Amministrazione Comunale può, motivando espressamente:
- sospendere o revocare in ogni momento la concessione per cause di forza maggiore, ovvero qualora venga riscontrato un uso delle piante concesse non corretto o contrario a norme e disposizioni vigenti;
- con un preavviso di almeno 48 ore, revocare la concessione laddove ricorrano sopravvenute ragioni di pubblico interesse (inclusa la sopravvenuta indisponibilità delle piante in funzione delle priorità d’uso di cui all’art. 20 comma 4 del presente disciplinare) diverse da quelle di cui al precedente punto.
In questi casi, fatto salvo il diritto al rimborso di quanto già versato all’Amministrazione per la concessione stessa, il concessionario non può pretendere dall’Amministrazione alcun indennizzo, risarcimento o rimborso relativo a danni subiti in conseguenza della revoca e/o a spese sostenute per l’organizzazione dell’iniziativa/evento per il quale lo stesso aveva richiesto la concessione.
CAPO V
ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO
ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE
0.Xx presente Disciplinare entra in vigore con l’esecutività delle deliberazione che lo approva, e si applica, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo in tema di regime transitorio, alle concessioni che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2018.
2. Fermo restando il regime transitorio di cui al successivo articolo, con l’entrata in vigore del presente Disciplinare cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari e disciplinari e i diversi atti comunali con esso incompatibili.
ART. 26 – REGIME TRANSITORIO
1. Continuano ad essere regolate a tutti gli effetti dalla disciplina antecedente a quella di cui al presente Disciplinare:
- le concessioni che hanno inizio prima del 1 gennaio 2019;
- le concessioni che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2018 il cui provvedimento concessorio sia stato sottoscritto prima dell’entrata in vigore del presente Disciplinare;
- le concessioni che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2018 il cui provvedimento concessorio discenda dall’esito di un avviso di selezione pubblicato precedentemente all’entrata in vigore del presente Disciplinare.
2. Nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Comunale dei canoni di concessione in uso temporaneo degli ambienti secondo la procedura indicata dall’art. 7 comma 2 di cui sopra, alle concessioni oggetto del presente Disciplinare si applicano i canoni vigenti antecedentemente all’entrata in vigore del presente atto, secondo gli importi indicati nel richiamato allegato sub lett. A al presente Disciplinare, aggiornati su base Istat e arrotondati in via di semplificazione amministrativa all’unità di euro superiore.