Art. 1 - DEFINIZIONI
Art. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento”, si introducono le seguenti definizioni:
- Cliente è il sottoscrittore del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” e titolare della fornitura.
- AMGA LEGNANO S.P.A. è la società Multiutility a totale capitale pubblico fornitrice del servizio di teleriscaldamento.
- Il servizio di teleriscaldamento prevede la fornitura di energia termica (calore), effettuata mediante una rete di tubazioni interrate o aeree, trasportanti come fluido termovettore acqua surriscaldata o acqua calda.
Il calore ceduto al Cliente finale può essere utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, per il condizionamento estivo e per la produzione di acqua calda igienico- sanitaria.
- La rete di teleriscaldamento è l’insieme delle condotte utilizzate per il trasporto del fluido termovettore (acqua calda o surriscaldata) dalla centrale di produzione del calore alle sottostazioni di collegamento con il circuito di utilizzo dell’edificio.
Le tubazioni facenti parte dell’allacciamento dalla rete principale, le sottostazioni di scambio termico le apparecchiature ad esse connesse, anche se posizionate all’interno della proprietà del Cliente, rimangono di proprietà di AMGA Legnano S.p.A.
- La sottostazione di teleriscaldamento viene fornita preassemblata, cablata, collaudata idraulicamente ed elettricamente ed è costituita da uno scambiatore di calore a piastre, dalla strumentazione occorrente per la sicurezza, per la regolazione, per la contabilizzazione del calore e per la telegestione da remoto.
Essa viene fatta interagire con il circuito di utilizzo dell’edificio, in modo tale da soddisfare il fabbisogno termico dello stabile, cedendo le quantità di calore desiderate e rispettando le modalità contrattuali sotto riportate.
- Il circuito primario della sottostazione corrisponde alla porzione di sottostazione percorsa dal fluido termovettore primario e permette il trasferimento del calore dalla rete alla sottostazione.
- Il circuito secondario della sottostazione corrisponde alla porzione di sottostazione all’interno della quale circola il fluido termovettore di utilizzo dell’edificio che ne usufruisce.
Il circuito secondario della sottostazione è separato da quello primario dallo scambiatore di calore.
- Il circuito di utilizzo dell’edificio è l’impianto di distribuzione del calore all’interno dell’edificio e comprende tutte le tubazioni, i componenti, gli accessori, gli apparecchi
utilizzatori e gli apparati posti a valle del punto di consegna del servizio di teleriscaldamento.
- Il punto di consegna del servizio di teleriscaldamento di AMGA Legnano S.p.A. rappresenta il confine fisico a monte del quale gli impianti di produzione e di misura del calore sono sotto la diretta responsabilità di AMGA Legnano S.p.A. e a valle del quale gli impianti sono sotto la diretta responsabilità del Cliente.
Il punto di consegna è definito dalle valvole di intercettazione poste sul circuito secondario della sottostazione, sulle tubazioni di mandata subito a valle dello scambiatore mentre su quelle di ritorno subito a monte dello scambiatore.
- I contatori principali di sottostazione misurano l’energia fornita dalla sottostazione.
Sono posti sul circuito primario e forniscono la misura fiscale utilizzata per il calcolo dei consumi fatturati ai Clienti.
La misura è indicata in Chilowattora (kWh) o in Megawattora (MWh). Un MWh corrisponde a 1.000 kWh.
- I contatori di utenza forniscono misure relative ai consumi individuali (e/o gruppi di utenti), sulla base delle quali può essere ripartito il costo dell’energia fornita dalla sottostazione.
Sono posti sul circuito di utilizzo dell’edificio, generalmente in prossimità dell’utenza finale.
La loro gestione è sotto la diretta responsabilità del Cliente.
- Gradi Giorno: è la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento (definito dalle disposizioni di legge e dell’autorità locale, generalmente tra ottobre e aprile), delle sole differenze positive tra la temperatura di comfort ambientale, convenzionalmente fissata in 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera.
Art. 2 – GENERALITA’
AMGA Legnano S.p.A. fornisce il calore necessario per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda igienico-sanitaria tramite la rete del teleriscaldamento, nei limiti dell’estensione e delle potenzialità dei propri impianti, a chiunque ne faccia richiesta.
La fornitura avviene in seguito alla stipula del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento”.
La richiesta di fornitura presuppone che l’impianto interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche vigenti e AMGA Legnano S.p.A. si riserva la facoltà di rifiutare o sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondano a tali norme.
Il Cliente si impegna a consentire ad AMGA Legnano S.p.A. di allacciare altre eventuali utenze sulle derivazioni di presa al servizio della sua utenza e posate in suolo pubblico o privato purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura.
Il Cliente deve consentire al personale di AMGA Legnano S.p.A. o ad altro personale da essa incaricato (in ogni caso munito di tesserino di riconoscimento), l’accesso alla proprietà privata per effettuare letture, verifiche, manutenzioni, riparazioni di eventuali guasti sulla sottostazione e sulle tubazioni di trasporto del fluido termoconvettore.
Art. 3 - OGGETTO DELLA FORNITURA
3.1 Caratteristiche della fornitura
Il calore per uso riscaldamento, viene fornito al circuito di utilizzo dell’edificio ad una temperatura di mandata fissata di norma ad un valore compreso tra un minimo di 65°C ed un massimo di 90°C.
Nel caso di acqua calda igienico-sanitaria, invece, il calore verrà fornito ad una temperatura di produzione di 60 °C (± 5°C).
3.2 Usi consentiti
La fornitura oggetto del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” verrà usata direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di somministrazione.
Ogni modifica negli utilizzi del servizio oggetto della fornitura deve essere preventivamente comunicata ad AMGA Legnano S.p.A. che provvederà ad aggiornare il “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” o a stipularne uno nuovo.
Nel caso in cui non venga effettuata la comunicazione di variazione d’uso del calore fornito e ciò comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte dirette o indirette, AMGA Legnano S.p.A. si riserva il diritto di emettere nuove fatture per i consumi dell’utenza secondo i corretti valori tariffari e fiscali, a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata.
Art. 4 – MODALITA’ DI FORNITURA
4.1 Ricezione della fornitura
La sottostazione di teleriscaldamento, costituita da uno scambiatore di calore a piastre, dalla strumentazione occorrente per la sicurezza, per la regolazione, per la contabilizzazione del calore e per la telegestione da remoto, rimane di proprietà di AMGA Legnano S.p.A. che ne assume l’obbligo e l’onere della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dell’osservanza delle norme previste dalle competenti Autorità.
Il Cliente, quale custode delle apparecchiature, ha la responsabilità della conservazione delle stesse e quindi di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture, anche se dovute a fattori ambientali.
Sono sotto la diretta responsabilità del Cliente il circuito di utilizzo dell’edificio e le relative attività di conduzione, regolazione e manutenzione.
AMGA Legnano S.p.A. non risponde in nessun caso dei danni causati dal fluido termovettore a valle del punto di fornitura, salvo che per comprovate cause direttamente imputabili ad AMGA Legnano S.p.A. stessa.
4.2 Sospensione della fornitura per motivi tecnici
AMGA Legnano S.p.A. potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura di calore non solo per cause di forza maggiore (fra queste compresi scioperi, eventi naturali, nonché diminuzioni nella disponibilità globale dei combustibili che alimentano le centrali AMGA Legnano S.p.A. di produzione del calore), ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione del teleriscaldamento; tali interruzioni saranno limitate al tempo strettamente indispensabile.
Gli interventi di manutenzione programmata che comportano la sospensione della fornitura del servizio verranno comunicati da AMGA Legnano S.p.A. al Cliente con un dovuto tempo di preavviso, di norma 24 ore.
Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui al presente capitolo non comportano nessun indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura.
4.3 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza
E’ prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui il circuito di utilizzo dell’edificio non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza ed il buon funzionamento degli impianti e possa costituire pericolo reale ed immediato per l’incolumità del Cliente e/o di terzi.
4.4 Sospensione della fornitura per mancato pagamento di una o più fatture dei servizi forniti da AMGA Legnano S.p.A.
E’ prevista la sospensione della fornitura nel caso di mancato pagamento di una o più fatture dei servizi forniti da AMGA Legnano S.p.A.
A fronte di una tale inadempienza, AMGA Legnano S.p.A. provvederà ad inviare al Cliente (rappresentante legale in caso di soggetto giuridico), a mezzo PEC e/o raccomandata r/r, apposita lettera di messa in mora e diffida al pagamento della morosità con preavviso di sospensione del servizio di somministrazione di energia termica.
Nel caso di Condominio, AMGA Legnano S.p.A., contestualmente, provvederà ad informare i singoli Condomini mediante apposita informativa (un unico avviso e/o singoli avvisi).
Il Cliente dovrà provvedere al pagamento dell’importo complessivo insoluto nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della lettera sopra indicata, comunicando ad AMGA Legnano S.p.A., via fax o e-mail, gli estremi dei pagamenti effettuati.
Decorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dalla ricezione della lettera indicata al paragrafo di cui sopra, AMGA Legnano S.p.A. si riserverà la possibilità di agire in tutte le competenti sedi, anche in via cautelare, per il recupero del proprio credito, con aggravio di spese ed interessi, salvo il maggior danno.
Fatte salve le azioni di cui sopra e persistendo l’inadempienza, AMGA Legnano S.p.A. si riserverà la possibilità di sospendere, anche ex art.1460 c.c. ed a far data da 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, la fornitura del servizio di somministrazione di energia termica e, successivamente, di risolvere il rapporto in essere con cessazione definitiva del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” in applicazione dell’art.12.
Art. 5 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI
5.1 Unità di misura
L’unità di misura dei consumi è il chilowattora (kWh) che è la misura di energia, in accordo alle Unità di Misura del Sistema Internazionale, corrispondente a 0,860 Mcal del precedente sistema di misura tecnico.
Su alcuni contatori il valore è indicato in megawattora (MWh) multiplo equivalente a 1.000 kWh.
5.2 Determinazione dei consumi su lettura del contatore principale
La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del Contatore principale di sottostazione, rilevata dal personale incaricato da AMGA Legnano S.p.A. direttamente o tramite un sistema di telegestione da remoto.
AMGA Legnano S.p.A. è autorizzata a determinare induttivamente il consumo in caso di guasto, di erroneo funzionamento del contatore o in caso di inaccessibilità alla centrale termica.
5.3 Determinazione induttiva dei consumi
Per la determinazione induttiva dei consumi, AMGA Legnano S.p.A. terrà conto dei seguenti elementi di riferimento:
- consumo storico dell’utenza in riferimento alla potenzialità installata;
- confronto con consumi di edifici con analoghe caratteristiche presenti sul territorio;
- ricostruzione dei consumi riferendosi alle temperature medie del periodo di irregolare o mancato funzionamento del contatore, espresse in Gradi Giorno.
Al Cliente è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di determinazione induttiva.
5.4 Controllo del funzionamento del contatore
Qualora il Cliente ritenesse erronee le indicazioni del contatore principale della sottostazione, può richiederne una verifica mediante richiesta scritta.
Entro 20 giorni a decorrere dalla data di richiesta della verifica del corretto funzionamento del misuratore, AMGA Legnano S.p.A. sostituirà il contabilizzatore e provvederà ad inviarlo presso laboratori specializzati, operanti secondo le normative tecniche vigenti per verificarne il corretto funzionamento.
Nel caso in cui la prova abbia esito negativo, ovvero l’errore di misura del contatore principale della sottostazione sia superiore all’indice di tolleranza previsto dalla normativa, AMGA Legnano S.p.A. si accollerà le spese di verifica e rettificherà gli addebiti per i consumi secondo i criteri induttivi illustrati al punto precedente.
Invece, nel caso in cui l’errore di misura del contatore principale della sottostazione sia all’interno degli indici di tolleranza previsto dalla normativa, il costo di Euro 200,00 per la sostituzione del contatore nonché il costo per la verifica dello stesso presso laboratori specializzati, quantificabile solo a fine verifica, verranno addebitate al Cliente che ne ha fatto richiesta.
Art. 6 – CONDIZIONI TARIFFARIE
6.1 Corrispettivi per il servizio di fornitura del calore
Il costo dell’’energia termica erogata dal servizio del teleriscaldamento non risulta superiore al costo totale di produzione del calore con propria caldaia a gas naturale.
Detto costo totale di produzione del calore comprende:
- la componente “costi del combustibile”;
- la componente “costi accessori”, legati agli oneri di gestione, di manutenzione e di investimento relativi alle caldaie sostituite dal teleriscaldamento”.
La componente “Costi del combustibile” è determinata, per ciascuna categoria d’utenza:
- sulla base delle tariffe gas stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, valide per il territorio di Legnano, riferite al 5° scaglione di consumo in vigore nel periodo cui si riferisce la fornitura di calore;
- sulla base delle accise previste dalla normativa fiscale in vigore;
- considerando l’incidenza della quota fissa della suddetta tariffa gas con riferimento ad un consumo annuo convenzionale pari a 50.000 Sm3;
- assumendo un rendimento medio stagionale “standard” delle caldaie sostituite pari a 0,85;
- assumendo un Potere Calorifico Inferiore (PCI) “standard” del gas pari a 38,100 MJ/Sm3 (=9,539 kWh/Sm3).
La componente “Costi accessori” è determinata, per ciascuna categoria d’utenza, come percentuale dei costi manutentivi e gestionali, evitati rispetto ad un tradizionale impianto alimentato a gas metano.
Le tariffe costituiscono il corrispettivo per la fornitura di calore comprensiva dell’esercizio e delle manutenzione delle apparecchiature pertanto, decorsi i primi due anni dalla data di attivazione del servizio, verrà applicato un ricarico pari al 5,0% della tariffa vigente per coprire i costi di tali attività.
AMGA Legnano S.p.A. aggiornerà con cadenza trimestrale le tariffe del calore in coerenza con gli aggiornamenti delle tariffe del gas naturale agli utenti finali per gli stessi impieghi.
6.2 Ripartizione dei consumi di calore negli edifici residenziali ad uso promiscuo
Negli edifici residenziali ove sono presenti una o più utenze non residenziali (commerciali terziarie, pubbliche, ricettive, ecc.) così come comunicato dal Cliente, verrà applicata la tariffa correlata a tale tipologia di utenza assoggettandola ad IVA ordinaria.
Laddove, in futuro, la normativa dovesse permettere l’utilizzo di ripartitori o sistemi analoghi finalizzati all’attribuzione a ciascun utente dell’energia termica consumata, qualora presenti, sarà fatto obbligo al titolare della fornitura di calore (proprietario o amministratore) di comunicare ad AMGA Legnano S.p.A., al termine di ciascun mese, la ripartizione dei consumi contabilizzati nello stesso mese fra utenze residenziali e utenze non residenziali, in modo da consentire la corretta applicazione delle norme fiscali vigenti relative alla fornitura di calore tramite reti di teleriscaldamento (differenti aliquote IVA fra utenze residenziali ed utenze non residenziali).
Nel caso in cui il titolare della fornitura non ottemperi a tale obbligo, AMGA Legnano S.p.A. applicherà le condizioni tariffarie previste al primo comma del presente articolo.
6.3 Altri corrispettivi
Contestualmente ai consumi potranno venire inseriti direttamente in fattura altri importi accessori di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• diritti fissi per modifica del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento”;
• imposta di xxxxx sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
• arrotondamenti;
• deposito cauzionale così come indicato nell’art.9;
• interessi moratori dovuti a ritardati pagamenti delle fatture emesse da AMGA Legnano S.p.A., determinati secondo le modalità di cui all’art. 8;
• spese bancarie sorte in seguito a RID respinti dal Cliente come previsto dall’art.8;
• costo per la riattivazione della fornitura successiva alla sospensione del servizio secondo le modalità indicate nell’art.4.4 e così come previsto dall’art.8;
• eventuali costi che AMGA Legnano S.p.A. ha sostenuto per il recupero del proprio credito a fronte di fatture scadute e non pagate dal Cliente, come previsto dall’art.8;
• rimborsi di spese per interventi sostenuti a favore del Cliente e da questi richiesti, non inclusi nello scopo di fornitura del servizio come descritto nel presente documento, o dovuti ad incuria da parte del Cliente stesso.
Art. 7 – FATTURAZIONE
L’emissione delle fatture relative ai consumi rilevati avverrà in seguito alle letture del contabilizzatore installato sulla sottostazione di scambio termico.
La periodicità di fatturazione avrà una cadenza mensile o plurimensile come riportato nella tabella sottostante.
SCHEMA DI MASSIMA INDICANTE LA PERIODICITA’ DI FATTURAZIONE DEL SERVIZIO TELERISCALDAMENTO
PERIODO DI COMPETENZA | EMISSIONE FATTURA | SERVIZIO |
OTTOBRE | NOVEMBRE | RIS +ACS |
NOVEMBRE | DICEMBRE | RIS +ACS |
DICEMBRE | GENNAIO | RIS +ACS |
GENNAIO | FEBBRAIO | RIS +ACS |
FEBBRAIO | MARZO | RIS +ACS |
MARZO | APRILE | RIS +ACS |
APRILE | MAGGIO | ACS |
MAGGIO - GIUGNO | LUGLIO | ACS |
LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE | OTTOBRE | ACS |
LEGENDA | ||
RIS = Riscaldamento | ||
ACS = Acqua calda per uso igienico sanitario | ||
AMGA Legnano S.p.A. potrà modificare dette modalità di fatturazione, dandone congruo preavviso al Cliente.
Art. 8 – PAGAMENTI
Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati secondo le modalità indicate nell’art.10 del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” entro le scadenze indicate sulle fatture.
Le modalità di pagamento dovranno essere indicate in fattura.
In caso di RID respinto dal Cliente, AMGA Legnano S.p.A. provvederà ad addebitare allo stesso l’importo di Euro 5,50 a titolo di spese bancarie. Tale importo sarà addebitato sulla prima fattura emessa successivamente al verificarsi dell’evento.
In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine indicato in ciascuna fattura, la Società si riserva di applicare sugli importi non pagati interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, aumentato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal giorno in cui l’importo è divenuto esigibile, oltre le spese che AMGA Legnano S.p.A. avrà sostenuto per il recupero del proprio credito.
AMGA Legnano S.p.A. si riserva, comunque, la facoltà di applicare modalità di fatturazione specifiche a quei Clienti che siano incorsi in reiterate morosità, oppure abbiano reso particolarmente oneroso il recupero delle somme dovute.
In ogni caso AMGA Legnano S.p.A. si riserva di avvalersi per il recupero coattivo del proprio credito, di Società di recupero crediti o di attivare azioni legali, nonché di sospendere la fornitura del servizio secondo le modalità e i tempi stabiliti all’art.4.4.
A fronte della sospensione della fornitura del servizio per omesso pagamento degli importi dovuti, la riattivazione successiva avverrà con i tempi previsti all’art.10 e ad un costo pari ad Euro 100,00, salvo il maggior importo dovuto che sarà quantificato in considerazione delle problematiche sorte in fase di riattivazione e non imputabili ad AMGA Legnano S.p.A. Il relativo costo sarà addebitato sulla prima fattura emessa successivamente al verificarsi dell’evento.
La riattivazione potrà avvenire solo dopo la stipula di un nuovo “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” ed il pagamento delle fatture insolute e/o l’adempimento della prestazione del deposito cauzionale o di garanzia equivalente.
Art. 9 – GARANZIE
Prima della data di effettiva attivazione del servizio di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento, il Cliente provvederà a versare, a garanzia dei pagamenti, un deposito cauzionale infruttifero di importo massimo pari a un mese di consumo medio invernale. Peraltro potrà essere accettata, in via alternativa, una fideiussione bancaria, di durata almeno quinquennale con decorrenza dalla data di effettiva attivazione del servizio di fornitura calore, con intesa di tacito rinnovo di anno in anno, a meno di disdetta da parte di una delle due parti, mediante PEC o lettera raccomandata, così come previsto all’art.2 del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento”.
Tale garanzia dovrà avere un importo pari a un mese di consumo invernale (stimato sulla base dei consumi medi di stabili con caratteristiche simili).
TABELLA DEPOSITO CAUZIONALE / FIDEJUSSIONI
IMPORTO FIDEJUSSIONE
€
POTENZA SST
kW
fino a 50 | 500 |
51 - 100 | 800 |
101 - 150 | 1.000 |
151 - 200 | 1.500 |
201 - 250 | 2.000 |
251 - 300 | 2.200 |
301 - 400 | 4.000 |
401 - 500 | 5.500 |
501 - 700 | 8.000 |
701 - 1.000 | 11.500 |
oltre 1.000 | 16.500 |
L’importo del deposito cauzionale o della fidejussione calcolato con i criteri sopra indicati, è definito in base alla potenza della SST, indicata sulla prima pagina del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento”.
Il deposito cauzionale sarà restituito in caso di cessazione della fornitura.
In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione derivante dal “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” e dalla legge, AMGA Legnano S.p.A. potrà compensare con tale deposito i propri crediti e addebiterà nuovamente l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva.
In caso di fideiussione, la stessa potrà essere escussa anche solo parzialmente. In caso di escussione parziale della medesima la fidejussione dovrà essere immediatamente reintegrata fino a concorrenza dell’ammontare massimo garantito, rimanendo in ogni caso valida ed efficace fino al momento della formale estinzione della fidejussione stessa.
AMGA Legnano S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere aggiornamenti della garanzia di cui ai precedenti capoversi, in funzione delle variazioni tariffarie intervenute, oppure delle eventuali modifiche dei consumi dell’utenza.
Art. 10 – DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA E SUBENTRO
Il Cliente che intende interrompere la fornitura deve presentare ad AMGA Legnano S.p.A. formale richiesta così come indicato nell’art.2 del Contratto di fornitura, a cui farà seguito la lettura dei consumi, la chiusura del contatore principale della sottostazione e la chiusura amministrativa/contabile del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento.
Al Cliente intestatario del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” saranno addebitati i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso improprio degli impianti, fino al momento dell’effettiva chiusura del Contratto di fornitura o fino alla data di sottoscrizione di un nuovo “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” in caso di un eventuale subentro.
Relativamente al subentro, i tempi previsti per l’attivazione, in caso di inizio fornitura, o per la riattivazione, nel caso di sospensione della fornitura, saranno pari a 5 giorni lavorativi.
ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA
AMGA Legnano S.p.A. potrà cedere a Società controllata e/o collegata e/o terza, ai sensi dell’art. 2359 c.c., il presente Contratto. La cessione non comporterà una variazione delle condizioni praticate al Cliente.
Art. 12 – RISOLUZIONE DEL “CONTRATTO DI FORNITURA CALORE A MEZZO DI TELERISCALDAMENTO”
Qualora il Cliente si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” e dalle presenti “Condizioni generali di fornitura”, AMGA Legnano S.p.A. potrà sospendere l’erogazione del servizio e risolvere il Contratto secondo quanto indicato nell’art.11 del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento”.
Art. 13 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente per tutte le controversie che potessero insorgere per l’esecuzione o l’interpretazione del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” e delle “Condizioni Generali di Fornitura” è quello competente per territorio.
Art. 14 – COMUNICAZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RECLAMI DEL CLIENTE
Il Cliente potrà richiedere tutte le informazioni desiderate o sporgere eventuali reclami, direttamente oppure, in alternativa, tramite PEC o raccomandata r/r, da far pervenire agli uffici commerciali Teleriscaldamento della società AMGA Legnano S.p.A.
Eventuali comunicazioni dirette alla Clientela saranno effettuate da AMGA Legnano S.p.A., tramite lettera semplice, oppure fax, o posta elettronica oppure, se con carattere di generalità, mediante pubblicazione sul portale web aziendale o sui i quotidiani a diffusione locale.
(timbro e firma del Cliente)
Il Cliente ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c. dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: art. 2 (Generalità), art.3 (Oggetto della fornitura), art.4 (Modalità di fornitura), art. 5 (Rilevazione dei consumi), art. 6 (Condizioni Tariffarie), art. 7 (Fatturazione), art. 8 (Pagamenti), art. 9 (Garanzie), art.10 (Disattivazione della fornitura e subentro, art. 11 (Cessione del contratto), art. 12 (Risoluzione del contratto).
(timbro e firma del Cliente)
Legnano , li