CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO POSTO IN FAUGLIA , VIA VALLEREGLI NEL COMUNE DI FAUGLIA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO POSTO IN FAUGLIA , VIA VALLEREGLI NEL COMUNE DI FAUGLIA
Tra le Parti:
- Comune di Fauglia, con sede in Fauglia, Piazza Trento e Trieste n. 4, rappresentato dal
nato a ( ) il , in qualità Responsabile del Settore I del Comune ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 7/12/2013 esecutiva ai sensi di legge, domiciliata, per questo atto, presso la sede municipale di Fauglia, d’ora in poi per brevità verrà chiamato anche “Comune” (P.I. 00389450503);
- , con sede in via , rappresentata dal
domiciliato, per questo atto, presso la sede dell'associazione sportiva, d’ora in poi per brevità denominato "Associazione” (C.F. );
Art. 1 – oggetto della convenzione.
Il Comune di Fauglia come in epigrafe rappresentato, concede al Fauglia Calcio che, a mezzo del suo legale rappresentante accetta, la gestione complessiva dell’impianto sportivo posto in località Fauglia via Valleregli.
descrizione beni:
− Campo da calcio dimensioni ml 95x50 allestito e recintato;
− Fabbricato di servizio all'impianto sportivo ad un piano fuori terra composto da: 3 spogliatoi (squadra di casa, squadra ospite e arbitro) con arredi, completi di servizi igienici e docce, oltre a locale tecnico (vano centrale termica, idrica ed elettrica);
− Box adibito a ripostiglio;
− Box adibito a ufficio;
La struttura risulta inoltre dotata di energia elettrica, acqua potabile, gas metano, impianto di riscaldamento dotato di caldaia a gas metano oltre a pali con fari di illuminazione per il gioco in notturna;
− Pertinenze strettamente funzionali all'impianto quali:
1. pozzo per l'irrigazione del terreno di gioco e relative condutture idriche, posto su terreni di proprietà privata adiacenti all'impianto sportivo a sud dello stesso, per il quale continuano a valere tutti i diritti del comodato gratuito tra la proprietà del terreno ed il Comune di Fauglia di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 12/12/1989, tra cui la gestione dello stesso impianto da parte del Comune di Fauglia;
2. passaggio a nord (a monte), eterno al rettangolo di gioco di accesso agli spogliatoi, attrezzato con sedute per la sosta degli spettatori;
3. arginatura a sud-ovest (a valle), esterna al rettangolo di gioco, di proprietà comunale, già oggetto di opere di consolidamento, interessata dal passaggio di fossa di guardia da tenere in buono stato manutentivo per consentire una corretta regimazione delle acque meteoriche a contenimento del versante.
Art. 2 – proprietà dell’impianto
L’Associazione, con la stipula del presente atto, riconosce che quanto indicato al precedente art. 1, comprese le opere e le attrezzature in esso presenti sono di piena ed esclusiva proprietà del
Comune e che ogni altra eventuale opera futura che venisse eseguita dall’Associazione stessa nel complesso oggetto della presente convenzione, diverrà, anch’essa di piena ed esclusiva proprietà del Comune senza che, per tale fatto, l’Associazione possa avanzare pretese di alcuna natura, neanche di tipo economico a compensazione degli investimenti eventualmente fatti.
Art. 3 – uso dell’impianto ed obblighi dell’Associazione
L’Associazione potrà usare l’impianto esclusivamente per le finalità che gli sono proprie, conformemente alla destinazione d'uso dello stesso, con espresso divieto di qualunque utilizzo difforme, nonché con esplicito divieto di apportare innovazioni o effettuare cambiamenti nello stato dell’impianto salva specifica autorizzazione del Comune in conformità al presente atto.
Con la stipula del presente atto l’Associazione si impegna altresì:
a) A promuovere, prestando la propria collaborazione tecnico – organizzativa, iniziative particolarmente rivolte ai giovani atte a sviluppare lo sport di massa a cui l’impianto sportivo di cui al presente atto è vocato, nonché a sostenere ed agevolare la partecipazione all’attività sportiva di soggetti in stato di indigenza o di disagio sociale.
b) Ad assegnare spazi – orario nella struttura sportiva per allenamenti ed attività alle Società operanti sul territorio previo accordo tra le parti;
c) A concedere indistintamente a tutte le società sportive operanti nel territorio l’uso delle attrezzature a tariffe che saranno concordate fra gli interessati e il Comune;
d) riservare all’amministrazione l’uso dell’impianto per almeno 10 giorni all’anno (o quanti offerti in sede di gara) per lo svolgimento di eventi/manifestazioni/attività, con uso gratuito;
e) A mettere a disposizione del Comune gratuitamente previo accordo il complesso sportivo per iniziative promozionali e relative ai propri fini istituzionali;
f) Ad applicare tariffe agevolate da concordare con il Comune, alle associazioni del Comune di Fauglia che richiedono l’uso dell’impianto;
g) a stipulare una polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all’uso dell’impianto sportivo con (espressa indicazione dell’Amministrazione comunale come terzo) con massimale minimo di € 500.000,00 per sinistri, per persona e per danni a cose, resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale, la polizza stipulata deve essere specifica per le attività di cui al presente capitolato;
h) a stipulare una polizza a garanzia rischio locativo per incendio e danni materiali e diretti ai locali del Proprietario (Comune di Fauglia) con una somma assicurata pari al valore di ricostruzione a nuovo dell’impianto;
i) a stipulare una polizza furto con somma assicurata a primo rischio assoluto per un massimale minimo di € 10.000 per i beni in uso o in disponibilità del concessionario.
Ogni anno il concessionario è tenuto a trasmettere all’Amministrazione le quietanze di pagamento delle polizze assicurative;
Le polizze devono contenere le seguenti clausole essenziali espressamente previste:
a. il pagamento integrale del premio deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o, in alternativa, in caso di rateizzazione, inserire nella polizza che l’omesso o il ritardato pagamento del premio non può essere opposto all’Amministrazione concedente;
b. Che eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di copertura presenti non sono opponibili all’Amministrazione, non sono ammesse esclusioni della copertura assicurativa relative ad attività oggetto della concessione.
Art. 4 – Controllo
Il concessionario ha l’obbligo di presentare entro e non oltre il 30 Luglio di ogni anno (e comunque al termine dell'anno sportivo di riferimento) una relazione sull’andamento delle attività che si sono svolte nell’impianto nell’anno precedente. In particolare dovrà fornire i dati relativi a:
• Utilizzo effettivo dell’impianto, delle attività sportive ed extra sportive realizzate (tornei, manifestazioni ed eventi);
• Omologazioni federali dell’impianto, per tornei e campionati (caratteristiche e durata);
• rendiconto sull'utilizzo della struttura da parte di altre associazioni comunali e del numero di cittadini residenti nel Comune che utilizzano la struttura.
Art. 5 – Manutenzione ordinaria e straordinaria
La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici di propria competenza. Il Comune si riserva di effettuare verifiche sullo stato della manutenzione e di richiedere interventi qualora ritenga insufficiente – a proprio insindacabile giudizio - lo stato della manutenzione ordinaria.
Per tutta la durata della concessione, il gestore dovrà condurre l’impianto sportivo nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici e dei presidi di sicurezza. E’ obbligo del Concessionario adottare, nell’esecuzione dell’affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del Concessionario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
Xxxxxxx sul gestore l’obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi.
Il concessionario dovrà altresì comunicare tempestivamente e formalmente al concedente qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità dell’impianto sportivo e/o la pubblica incolumità.
L’amministrazione potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione della struttura e disporre affinché si provveda in merito.
Quanto invece comunicato con prot. 2494 del 13 aprile 2016 (documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale) è a completo carico dellAmministrazione.
Art. 6 – Consumi
Le spese per i consumi delle utenze sono a carico dell’Associazione nelle modalità indicate all'art. 15.c del capitolato.
Art. 7 – Canone di concessione
Il Concessionario non deve al Comune alcun canone di locazione.
Art. 8 – Pubblicità
L’Associazione è autorizzato ad installare all’interno dell’impianto, attrezzature pubblicitarie.
I punti di istallazione, le dimensioni, il tipo delle attrezzature dovranno essere concordati ed autorizzati espressamente dall’Ufficio Tecnico del Comune di Fauglia.
L’Associazione è tenuto al pagamento delle relative tariffe e imposte sulla pubblicità stabilita a norma di legge e dei regolamenti comunali.
Al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe e le altre fonti di reddito previste dalla gestione ad es. pubblicità ecc..
Art. 9 – Divieto di cessione contrattuale o di sub – concessione
E’ vietato all’Associazione cedere a terzi o di sub – concedere, in tutto o in parte, a qualunque titolo, quanto forma oggetto della presente concessione
Art. 10 – Risoluzione di diritto della convenzione
La mancata osservanza, da parte dell’Associazione, degli obblighi disciplinati dagli artt. 3, 5, 6 e
7 comporterà la risoluzione di diritto del presente atto di concessione.Inoltre, nel caso di mancato o non conforme utilizzo dell’impianto sportivo comunale alle disposizioni derivanti dal presente atto
o da norme di legge o regolamentari, l’Amministrazione intimerà per iscritto alla Società Sportiva di adempiere entro un congruo termine. Qualora la Società Sportiva non adempia nel termine indicato l’Amministrazione procede alla risoluzione della convenzione, salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
Art. 11 – Responsabilità verso terzi
L’Associazione assume espressamente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che egli dovesse arrecare a terzi in conseguenza della conduzione di quanto forma oggetto del presente atto e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 12 – Spese di contratto, trattamento fiscale e rinvio
Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Associazione.
La presente scrittura privata, essendo relativa a prestazioni soggetto ad I.V.A., verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n°131. In tal caso l’onere per la registrazione farà carico al soggetto richiedente la registrazione stessa.
La convenzione ha durata fino al 31.10.2023. Non è ammessa la competenza arbitrale.
Per eventuali controversie nascenti in dipendenza del presente contratto e del conseguente contratto, ove le stesse non siano composte bonariamente, sarà competente il foro di Pisa.
Agli effetti del presente contratto, l’Associazione dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Fauglia, presso la sede comunale.
Il “Comune”, ai sensi GDPR 2016/679 informa il “Contraente” che tratterà i dati contenuti nel
presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Per quanto non regolamentato nell’atto di Concessione si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’impianto in oggetto.
Letto, firmato e sottoscritto
Fauglia,