DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
Bando per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre- produzione, la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – articolo 26 della legge n. 220 del 2016 – Anno 2020
Il Direttore Generale
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 26 che prevede la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive;
Visto l’articolo 26, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, come modificato dal
decreto legge 28 giugno 2019 n. 59, convertito nella legge del 8 agosto 2019 n. 81, che prevede che i contributi ivi previsti sono attribuiti in relazione alle qualità artistiche o al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare in base alle valutazioni di quindici esperti, individuati tra personalità di chiara fama, anche internazionale, e di comprovata qualificazione professionale nel settore cinematografico e audiovisivo;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 22 aprile 2020, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2020” e in particolare l’articolo 3, che ripartisce le risorse tra le varie linee di intervento indicate all’articolo 26 della legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2017, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017,
n. 343, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 4 del medesimo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017 che assegna alla DGCA il compito di emanare uno specifico bando annuale per l’erogazione di contributi relativi alle citate linee di intervento previste all’articolo 26 della legge;
Visto il medesimo articolo 4, che prevede che nel bando siano specificati:
a) le risorse disponibili per ciascuna linea di intervento;
b) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;
c) le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione amministrativa, tecnica ed artistica da allegare;
d) i criteri di valutazione dei progetti;
e) il numero massimo di progetti finanziabili e l’importo massimo del singolo contributo assegnabile, stabilito sulla base delle tipologie di costo ammissibili;
f) le tipologie e i massimali di costo ammissibili, nonché i limiti massimi di intensità di aiuto;
g) le modalità di erogazione del contributo assegnato;
h) le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e del contributo erogato;
i) i tempi di realizzazione e di ultimazione del progetto;
j) i casi di revoca, riduzione e decadenza dal contributo;
emana il seguente bando
Articolo 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi, per l’anno 2020, ai progetti relativi alle seguenti linee di intervento e mediante l’utilizzo delle seguenti risorse:
a) scrittura di sceneggiature originali ovvero tratte da altra opera non audiovisiva protetta ai sensi della legge sul diritto d’autore, e dalle quali sia possibile realizzare opere cinematografiche, televisive e web: euro 1.000.000;
b) sviluppo e pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web: euro 2.700.000;
c) produzione di opere cinematografiche, di animazione, di documentario e di cortometraggio: euro 24.600.000.
2. Ai fini del presente bando, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
3. In particolare, ai fini del presente bando, si intende per:
a) «DGCA»: la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo;
b) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L’opera audiovisiva si distingue in:
i. «film» ovvero «opera cinematografica», se l’opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
ii. «opera televisiva», se l’opera è destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un’emittente televisiva di ambito nazionale, come definita al comma 4, lettera l) del presente articolo;
iii. «opera web», se l’opera è destinata alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi ovvero attraverso fornitori di servizi di hosting, come definiti al comma 4, lettere m) e n), del presente articolo;
c) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge
n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
d) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l’opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
e) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l’opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
f) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l’opera audiovisiva non cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
g) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
h) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
i) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
j) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di scadenza del presente xxxxx, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
k) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
l) «cortometraggio»: l’opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva inferiore o uguale a 52 minuti;
m) «lungometraggio»: l’opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva superiore a 52 minuti;
n) «film difficile»: i film che, ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, possono cumulare aiuti pubblici entro la misura massima del 100% del costo di produzione;
o) «film difficile con risorse finanziarie modeste»: il film difficile di lungometraggio avente un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.500.000, verificato al momento della richiesta definitiva del credito d’imposta alla produzione di cui all’articolo 15 della legge n. 220 del 2016 ovvero, in caso di opera che non ha fruito di detto credito d’imposta, al momento della richiesta definitiva di cui al presente bando;
p) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, del soggetto, della sceneggiatura e più in generale delle opere originali da cui l’opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
4. Ai fini del presente bando, le imprese sono così definite:
a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con
sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in Paesi non europei;
d) «imprese di nuova costituzione»: le imprese di nuova costituzione ovvero costituite nei precedenti trentasei mesi e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, e che altresì non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un’altra impresa cinematografica; ai fini dell’accesso alle quote ad esse riservate nel presente bando, nel caso di associazioni produttive, il requisito deve essere posseduto dal capofila e dalla maggioranza delle imprese associate;
e) «rete di imprese»: contratto stipulato fra due o più imprese cinematografiche con cui, ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 3, commi 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all’articolo 36, commi 2-ter, 5, 5-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i contraenti si obbligano a collaborare in forme e ambiti predeterminati, a scambiarsi informazioni o prestazioni ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese;
f) «produttore»: l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l’attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
g) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che organizza la produzione dell’opera audiovisiva e che assume e gestisce i rapporti fondamentali per l’espletamento del processo produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto l’acquisizione, la realizzazione ed esecuzione del soggetto, della sceneggiatura, della regia o direzione artistica, della direzione della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e delle scenografie, delle attività di ripresa sonora ed audiovisiva, dell’interpretazione dell’opera, del montaggio;
h) «produttore indipendente» l’operatore della comunicazione europeo, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici”, e successive modificazioni, che svolge attività di produzioni audiovisive e che non è controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:
i. per un periodo di tre anni non destina più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero
ii. è titolare di diritti secondari;
i) «distributore cinematografico in Italia»: l’impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, come definite nel successivo comma 5, lettera f);
j) «distributore indipendente»: il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting, come definiti nel presente bando;
k) «distributore non europeo»: il distributore cinematografico che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegato a o controllato da un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
l) «emittente televisiva»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, e avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni;
m) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera l), ai sensi del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e successive modificazioni;
n) «fornitore di servizi di hosting»: il prestatore dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
5. Ai fini del presente bando, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
a) «produzione»: l’insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell’opera, post- produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell’opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l’attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell’opera audiovisiva in Italia e all’estero;
b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell’opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all’acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d’autore;
c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell’opera;
e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l’aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
f) «distribuzione»: l’insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in
«distribuzione in Italia», se l’ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all’estero» se l’ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All’interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l’attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
g) «produzione associata»: la produzione di un’opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori;
h) «produzione in appalto»: la produzione di un’opera audiovisiva in cui un’impresa di produzione, detta “appaltante”, delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell’opera ad un’altra impresa di produzione, detta “produttore esecutivo”.
6. Ai fini del presente bando si intende per:
a) «esperti»: le personalità di xxxxxx xxxx, anche internazionale, e di comprovata qualificazione professionale nel settore cinematografico e audiovisivo, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016 e successive modificazioni;
b) «capofila»: nel caso di progetti presentati in forma associata fra due o più autori e nel caso di progetti presentati in forma associata da due o più imprese audiovisive italiane ovvero da reti di imprese, il soggetto ovvero l’impresa che presenta la richiesta sulla base di delega ad esso conferita, sottoscritta anche dagli altri soggetti. Il capofila, altresì, apporta le modifiche ai progetti presentati, inoltra la richiesta di erogazione dei contributi, è l’unico destinatario delle comunicazioni della DGCA ed è il soggetto a cui viene erogato il contributo per conto di tutti i soggetti. La sua individuazione è indipendente dal possesso della maggioranza dei diritti sull’opera o sul progetto;
c) «DM di riparto del Fondo cinema e audiovisivo 2020»: il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 22 aprile 2020, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2020”;
d) «autocertificazione»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi
dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni;
e) «autodichiarazione»: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni.
Articolo 2
Disposizioni generali e termini di presentazione delle richieste di contributo
1. La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
a) presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile all’indirizzo
xxx.xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, di seguito: “piattaforma”;
b) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o, in caso di domanda presentata in forma congiunta, del capofila;
c) completa della documentazione prevista nel presente bando;
d) presentata entro i termini perentori previsti nel successivo comma 4.
2. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni:
a) i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la DGCA;
b) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano il trattamento dei dati finalizzato all’istruttoria e alle verifiche da parte della DGCA e di soggetti terzi incaricati e la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza.
3. I soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall’articolo 115 del Regolamento UE n. 1303 del 2013, in merito agli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari.
4. Per ciascuna linea di intervento di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), le richieste di contributo possono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro i termini perentori di seguito indicati:
a) prima sessione: dal 15 luglio al 31 luglio, ore 23.59;
b) seconda sessione: dal 9 settembre al 30 settembre, ore 23.59;
c) terza sessione: dal 27 ottobre al 17 novembre, ore 23.59.
5. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.
Articolo 3
Valutazione delle richieste ed erogazione dei contributi
1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti e la correttezza della documentazione presentata, le richieste di contributo ammesse sono valutate dagli esperti sulla base dei criteri e dei parametri previsti nelle tabelle allegate. Gli esperti provvedono altresì ad attribuire i relativi punteggi, a stilare le graduatorie per ciascuna linea d’intervento e ad indicare la misura del contributo assegnato.
2. Con proprio decreto, pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale Cinema e Audiovisivo provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
3. Gli esperti possono procedere ad audizioni di tutti o parte dei soggetti che hanno presentato richiesta di contributo. Tali audizioni sono svolte previa convocazione degli interessati da parte della DGCA.
4. La DGCA fornisce supporto amministrativo, tecnico e logistico agli esperti, anche con
l’ausilio di Istituto Luce Cinecittà srl e a tal fine:
a) può istituire gruppi di lavoro al fine di procedere a una pre-istruttoria specialistica delle istanze presentate;
b) può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti nel presente bando nonché di assicurare un efficace supporto al processo decisionale agli esperti.
5. I contributi sono erogati secondo le misure, le tempistiche, le procedure e le ulteriori specifiche indicate nelle singole sezioni del presente bando e sono soggetti a ritenuta d’acconto secondo le disposizioni di legge.
6. Per la gestione delle attività amministrative e contabili relative al presente bando, la DGCA può avvalersi di Istituto Luce Cinecittà srl.
7. Nel caso le richieste presentate ovvero approvate non esauriscano le risorse previste in una o più delle linee di intervento di cui all’articolo 1, comma 1, la dotazione finanziaria non assegnata può essere allocata, a giudizio degli esperti, al finanziamento delle altre linee di intervento previste al medesimo articolo 1, comma 1, nella medesima sessione di valutazione ovvero al finanziamento delle linee di intervento previste nella successiva sessione di valutazione.
8. Non si procede all’erogazione dell’acconto ovvero del saldo se il soggetto beneficiario non ha provveduto alla completa definizione di tutte le istanze relative a contributi concessi dalla DGCA ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche ovvero ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 220 del 2016.
9. Nel caso in cui sia assegnato al medesimo soggetto, ai sensi della legge n. 220 del 2016, un contributo per un importo superiore a euro 150.000 annui, verrà acquisita l’informazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre
condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente bando, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
Articolo 4
Limiti d’intensità d’aiuto
1. I contributi selettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento dei costi ammissibili dell'opera audiovisiva, come definiti all’art. 54, comma 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all’articolo 54, comma 7, lettera a) del citato Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Il limite di cui al comma 1 è elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi dell’elenco del comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC) dell’OCSE di cui all’articolo 54, comma 7, lettera b) del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:
a) opere di cui all’articolo 1, comma 3, lettere g), h), i), j), l) del presente bando e opere di animazione che siano state dichiarate dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
b) film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
c) opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000;
d) film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.
4. L'intensità di aiuto pubblico complessivo per i progetti di sviluppo e pre-produzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del presente bando non supera il 100 % dei costi ammissibili.
Articolo 5
Controlli e sanzioni
1. La DGCA si riserva la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari, ovvero di altre strutture del Ministero, sia di incaricati esterni. Tali controlli sono finalizzati alla verifica ed accertamento del rispetto delle condizioni previste per l’ottenimento del contributo, nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.
2. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente bando, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l’esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa o ente esclusi ai sensi del presente comma.
SEZIONE I
Scrittura sceneggiature
Articolo 6
Riparto delle risorse
1. Le risorse destinate ai contributi per la scrittura di sceneggiature originali, con contenuto narrativo di finzione ovvero documentaristico, pari ad euro 1.000.000 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del DM di riparto del Fondo cinema e audiovisivo 2020, sono ripartite come di seguito indicato:
a) opere cinematografiche di lungometraggio: euro 550.000, suddivisi in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro:
i. 190.000 per I sessione;
ii. 180.000 per la II sessione;
iii. 180.000 per la III sessione.
In ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 10 progetti;
b) opere televisive e web di lungometraggio: euro 450.000, suddivisi in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 150.000 per sessione. In ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 8 progetti.
2. Per ciascuna sessione di valutazione, nel caso le richieste approvate non esauriscano le risorse stanziate per una delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la dotazione finanziaria residua può essere allocata, a giudizio degli esperti, al finanziamento dell’altra finalità nella stessa sessione di valutazione ovvero di entrambe le finalità in altra sessione di valutazione del presente bando. In tal caso, a valere anche parzialmente sulle risorse riallocate possono essere finanziati progetti eccedenti il numero massimo previsto al comma 1.
Articolo 7
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
1. Xxxxxxx presentare richiesta di contributo, anche congiuntamente, i cittadini maggiorenni:
a) italiani ovvero di altro Paese dello Spazio Economico Europeo;
b) fiscalmente residenti in Italia;
c) che attestino, in forma di autocertificazione ovvero di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
d) che siano dotati di posta elettronica certificata e di firma digitale personali;
e) che non siano titolari, soci, amministratori ovvero legali rappresentanti di imprese di produzione audiovisiva ovvero distribuzione audiovisiva ovvero di imprese fornitrici di servizi media audiovisivi, come risultante dalla visura camerale.
2. Nel caso di progetti di sceneggiatura presentati da più soggetti in forma congiunta, a pena di inammissibilità:
a) ciascun soggetto deve possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere c) ed e);
b) almeno il capofila deve possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), d).
3. Xxxxxxx autore può presentare, singolarmente ovvero assieme ad altri autori, non più di un progetto di scrittura di sceneggiature per sessione.
4. Sono ammissibili progetti di scrittura di sceneggiature:
a) originali e inedite ovvero che siano elaborazioni a carattere creativo di opere preesistenti non audiovisive, a condizione che l’autore sia titolare dei relativi diritti;
b) scritte in italiano;
c) i cui diritti di elaborazione a carattere creativo non siano stati ceduti a terzi che svolgano attività di impresa, in virtù di contratto ovvero opzione, fino a 90 giorni a partire dalla data di scadenza della sessione.
5. Sono esclusi i progetti di scrittura di sceneggiature per la realizzazione di opere:
a) per cui sia stata richiesta la nazionalità italiana;
b) per le quali è stato ottenuto un contributo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche o della legge 220/2016 ovvero di altri fondi di sviluppo;
c) indicate all’articolo 14 della legge e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modificazioni, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;
d) già presentate alle precedenti edizioni del Bando per la concessione di contributi selettivi alla scrittura, di cui all’art. 26 della legge 220/2016, per più di due volte.
Articolo 8
Modalità di presentazione della richiesta
1. La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all’articolo 2, comma 4, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) per le opere non seriali:
i. soggetto, che contenga la linea principale della storia, l’approccio, la visione e il genere dell'opera;
ii. trattamento ovvero stesura provvisoria della sceneggiatura, consistente in un racconto che presenti e descriva i personaggi, le loro azioni e i contesti nei quali sono inseriti;
iii. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, storyboard o altro materiale grafico;
b) per le opere seriali:
i. soggetto breve di serie;
ii. profilo dei personaggi;
iii. progetto di serializzazione, con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento;
iv. soggetto ovvero stesura provvisoria della sceneggiatura della puntata pilota;
v. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, storyboard o altro materiale grafico;
c) per tutte le tipologie di opere:
i. in caso di adattamento da altre opere, documentazione sulla titolarità dei diritti: documentazione comprovante che il richiedente è titolare dei relativi diritti di elaborazione a carattere creativo;
ii. relazione sui criteri di valutazione: relazione che fornisca gli elementi di valutazione rispetto ai criteri di cui all’articolo 9, comma 1, e relativa tabella 1;
iii. copia del documento di identità, in corso di validità, e copia del codice fiscale del soggetto richiedente o, nel caso di progetti presentati in forma congiunta, del capofila;
iv. in caso di progetti presentati in forma congiunta, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti;
v. nel caso di progetti per cui è già stata presentata domanda di contributo selettivo alla scrittura, di cui all’art. 26 della legge 220/2016, relazione sulle modifiche apportate al progetto.
2. Alla richiesta dovrà essere allegato il curriculum vitae del/degli autore/i nonché eventuale ulteriore documentazione tecnico-artistica ritenuta utile ai fini della valutazione.
Articolo 9
Valutazione delle richieste
1. La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati nella tabella 1 allegata:
a) qualità e originalità del soggetto ovvero del trattamento nonché degli altri materiali artistici di cui all’articolo 8 del bando;
b) potenziale di realizzazione dell’opera;
c) per le opere cinematografiche, potenziale di diffusione e fruizione dell’opera nei festival e nelle sale cinematografiche, in Italia e all’estero;
d) per le opere televisive e web, potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in Italia e all’estero.
2. Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70 punti su un massimo di 100, di cui almeno 40 punti derivanti dal criterio di cui al comma 1, lettera a). Qualora non si raggiunga il punteggio minimo di 40 punti sul citato criterio a), non verrà espressa una valutazione del progetto in relazione ai criteri b), c) e d) del presente bando.
Articolo 10
Misura del contributo e modalità di erogazione
1. L’entità del contributo è determinata dagli esperti entro il limite massimo di euro 20.000.
2. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
3. Il contributo è erogato in due fasi, secondo quanto di seguito indicato:
a) entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei vincitori di cui al comma 2, il beneficiario, secondo le modalità e le specifiche comunicate dalla DGCA, richiede un acconto pari al 50 per cento del contributo riconosciuto. Tale acconto viene erogato entro 30 giorni dalla suddetta richiesta;
b) a pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, entro dodici mesi dalla data del decreto di pubblicazione della graduatoria, il beneficiario presenta alla DGCA tramite la piattaforma DGCOL:
i. la sceneggiatura ovvero, in caso di opere seriali, la sceneggiatura della puntata pilota della durata minima di 50 minuti ovvero sceneggiature di più puntate della durata complessiva di almeno 50 minuti;
ii. il progetto di serializzazione, con le modalità previste nella piattaforma;
iii. il dossier di presentazione del progetto;
iv. eventuale documentazione relativa a modifiche intercorse al progetto dopo l’approvazione da parte degli esperti, con particolare riferimento alle variazioni nella compagine degli autori;
c) il termine di cui alla lettera b) può essere prorogato, per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA;
d) effettuate le verifiche, la DGCA, entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui alla lettera b), eroga il saldo del contributo.
4. In alternativa a quanto previsto al comma 3, il beneficiario può richiedere l’erogazione dell’intero contributo concesso presentando la richiesta definitiva del contributo secondo le modalità e nei termini perentori previsti al medesimo comma 3, lettere b) e c). Resta valido quanto previsto al comma 3, lettera d).
Articolo 11
Obblighi del beneficiario
1. I soggetti beneficiari devono, a pena di decadenza, comunicare tempestivamente alla DGCA ogni variazione relativa alla compagine degli autori del progetto di sceneggiatura, intervenuta successivamente all’emanazione del decreto di approvazione della graduatoria. La variazione del soggetto capofila non è ammessa.
2. I soggetti beneficiari devono altresì comunicare alla DGCA, a pena di decadenza, l’eventuale conclusione di atti giuridici relativi alle cessioni di diritti delle sceneggiature fino all’erogazione del saldo del contributo.
Articolo 12
Revoca e decadenza
1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che la sceneggiatura finale non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta di contributo.
3. Il contributo decade qualora:
a) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 7;
b) il beneficiario non rispetti i termini previsti all’articolo 10;
c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 11;
d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando.
4. In caso di revoca del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
SEZIONE II
Sviluppo e pre-produzione
Articolo 13
Riparto delle risorse
1. Le risorse destinate ai contributi per lo sviluppo e la pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web, con contenuto narrativo di finzione ovvero documentaristico, sono pari ad euro 2.700.000, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del DM di riparto del Fondo cinema e audiovisivo 2020, così ripartiti:
a) sviluppo e pre-produzione di opere cinematografiche di lungometraggio: euro 1.242.000, suddiviso in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 414.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 7 progetti, di cui almeno 2 riservati a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;
b) sviluppo e pre-produzione di opere televisive e opere web destinate a fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi: euro 1.458.000, suddiviso in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 486.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 8 progetti, di cui almeno 2 riservati a reti di imprese e imprese di nuova costituzione.
2. Per ciascuna sessione di valutazione, nel caso le richieste approvate non esauriscano le risorse stanziate per una delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ivi incluse le risorse riservate a reti d’imprese e a imprese di nuova costituzione, la dotazione finanziaria residua può essere allocata, a giudizio degli esperti, al finanziamento dell’altra finalità nella stessa sessione di valutazione ovvero di entrambe le finalità in altra sessione di valutazione del presente bando. In tal caso, a valere almeno parzialmente sulle risorse riallocate possono essere finanziati progetti eccedenti il numero massimo previsto al comma 1.
Articolo 14
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
1. Le richieste di contributo possono essere presentate da:
a) imprese cinematografiche e audiovisive italiane, anche in forma associata;
b) imprese cinematografiche e audiovisive italiane nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale;
c) reti di imprese cinematografiche e audiovisive.
2. I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
a) avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
c) non essere qualificabili come imprese non europee;
d) essere qualificabili come produttori indipendenti;
e) operare con il codice Ateco 59.1;
f) essere in possesso, in virtù di contratti ovvero opzioni di acquisto, della totalità dei diritti di elaborazione a carattere creativo sul soggetto, il trattamento, ovvero altro materiale artistico di cui all’articolo 15 del presente bando, previsti nella legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell’opera cinematografica ovvero audiovisiva;
g) attestare, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
h) non configurarsi come associazioni culturali o fondazioni senza scopo di lucro.
3. Nel caso di progetti di sviluppo e pre-produzione presentati da imprese in forma associata, di cui al comma 1, lettera a), e da reti di imprese, di cui al comma 1, lettera c), a pena di inammissibilità:
a) ciascuna impresa associata ovvero ciascuna impresa partecipante alla rete deve possedere i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), e), g), h);
b) l’impresa o le imprese che detengono la maggioranza dei diritti di elaborazione a carattere creativo di cui al comma 2, lettera f), devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).
4. Nel caso di progetti di sviluppo e pre-produzione presentati nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale, di cui al comma 1, lettera b), quanto stabilito al comma 3 si applica con riferimento alle imprese cinematografiche e audiovisive italiane.
5. Non sono ammesse richieste per progetti di sviluppo e pre-produzione di opere:
a) per cui sia stata richiesta la nazionalità italiana entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 2, comma 4;
b) indicate all’articolo 14 della legge e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modificazioni, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;
c) per cui sia stato richiesto, nella stessa sessione di valutazione, il contributo di cui alla sezione I – Scrittura sceneggiature;
d) i cui materiali artistici siano scritti in una lingua diversa dall’italiano;
e) per le quali è stato ottenuto un contributo allo sviluppo ovvero alla pre-produzione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche o della legge 220 del 2016;
f) già presentate alle precedenti edizioni del bando per la concessione di contributi selettivi allo sviluppo e alla pre-produzione, di cui all’art. 26 della legge 220/2016, per più di due volte.
6. Ciascuna impresa può presentare, singolarmente ovvero assieme ad altre imprese, non più di un progetto di sviluppo e pre-produzione per ciascuna sessione di valutazione.
Articolo 15
Modalità di presentazione della richiesta
1. La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all’articolo 2, comma 4, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) per le opere non seriali:
i. soggetto;
ii. trattamento ovvero stesura provvisoria della sceneggiatura;
iii. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, storyboard o altro materiale grafico equivalente;
b) per le opere seriali:
i. soggetto breve di serie;
ii. profilo dei personaggi;
iii. progetto di serializzazione, con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento;
iv. soggetto della puntata pilota;
v. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, storyboard o altro materiale grafico di uno o più episodi;
c) per tutte le tipologie di opere:
i. autodichiarazione relativa alla titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo dei materiali artistici, di cui all’articolo 14. Tale dichiarazione deve contenere l’indicazione degli estremi dell’atto sottoscritto con gli autori;
ii. atti attestanti la titolarità dei diritti di elaborazione dell’opera originaria - in caso di elaborazione a carattere creativo di altra opera protetta dal diritto d’autore, contratto ovvero opzione di acquisto dei relativi diritti;
iii. budget complessivo del progetto di sviluppo e pre-produzione, composto dal preventivo dei costi di sviluppo e pre-produzione e dal piano finanziario preventivo di sviluppo e pre-produzione;
iv. relazione sulle strategie di sviluppo e pre-produzione - relazione che metta in luce le strategie di sviluppo e pre-produzione e le potenzialità produttive e distributive dell’opera finale;
v. in caso di progetti presentati in forma associata, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti;
vi. nel caso di progetti per cui è già stata presentata domanda di contributo selettivo allo sviluppo, di cui all’art. 26 della legge 220/2016 o di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche, relazione sulle modifiche apportate al progetto.
2. La domanda deve altresì contenere:
a) profilo breve e curriculum delle imprese richiedenti;
b) profilo breve e curriculum degli autori (autore del soggetto, autore del trattamento ovvero della sceneggiatura);
c) in caso di co-produzione ovvero compartecipazione ovvero produzione internazionali,
memo deal o lettera di interesse dei partner internazionali.
3. I soggetti richiedenti possono presentare:
a) nel caso di opere non seriali: sceneggiatura e relativo contratto sottoscritto con lo sceneggiatore;
b) nel caso delle opere seriali:
i. soggetto di ulteriori episodi della serie;
ii. trattamento oppure scaletta degli altri episodi della serie;
iii. sceneggiatura di uno o più episodi della serie e relativo contratto sottoscritto con lo sceneggiatore;
c) se già individuati, curriculum di ulteriori autori e professionisti coinvolti nel progetto(regista, direttore della fotografia, autore del montaggio, autore della musica, scenografo, costumista, etc.);
d) accordi con il regista/gli autori/altri professionisti - contratto già stipulato ovvero lettera di intenti o altra documentazione sottoscritta con il regista ovvero con gli autori e professionisti di cui alla lettera c);
e) lettera di interesse degli interpreti principali, o analoga documentazione;
f) dati del cast, della troupe, delle location e delle industrie tecniche;
g) altri materiali artistici ritenuti utili alla valutazione (storyboard, moodboard, descrizione dei personaggi, etc.).
Articolo 16
Valutazione delle richieste
1. La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati nella tabella 2 allegata:
a) qualità e originalità della sceneggiatura, ovvero del soggetto, nonché degli altri materiali artistici di cui all’articolo 15 del bando;
b) realizzabilità del progetto di sviluppo e potenzialità di produzione dell’opera;
c) per le opere cinematografiche, potenziale di diffusione e fruizione dell’opera nei festival e nel circuito delle sale cinematografiche, in Italia e all’estero, nonché coerenza fra progetto cinematografico e pubblico potenziale di riferimento;
d) per le opere televisive e web, potenziale di diffusione e fruizione dell’opera tramite fornitori di servizi di media audiovisivi e nei festival, in Italia e all’estero, nonché coerenza fra progetto audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento in Italia e all’estero.
2. Gli esperti provvedono ad attribuire i punteggi e stilano la relativa graduatoria.
3. Gli esperti tengono adeguatamente conto dell’obiettivo di:
a) incentivare la realizzazione di progetti di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale;
b) favorire le pari opportunità di genere, con particolare riferimento alla figura del regista.
4. Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70 punti su un massimo di 100, di cui almeno 40 punti derivanti dal criterio di cui al comma 1, lettera a). Qualora non si raggiunga il punteggio minimo di 40 punti sul citato criterio a), non verrà espressa una valutazione del progetto in relazione ai criteri b), c) e d) del presente bando.
Articolo 17
Misura del contributo e costi ammissibili
1. L’entità del contributo è determinata dagli esperti, sulla base del punteggio assegnato al progetto e tenuto conto del relativo piano finanziario, entro la misura massima del 60 per cento del costo ammissibile e comunque entro il limite massimo di euro 100.000 a progetto.
2. Nel caso di progetti di sviluppo e pre-produzione presentati nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale, il costo ammissibile è riferito esclusivamente ai costi relativi alla quota di partecipazione delle imprese italiane.
3. Sono ammissibili i costi di cui alla tabella 3 allegata al presente bando e che siano:
a) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
b) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti.
4. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
Articolo 18
Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo
1. Il contributo è erogato con le modalità di seguito indicate:
a) il beneficiario, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 17, comma 4, secondo le modalità e le specifiche comunicate dalla DGCA, può richiedere un acconto pari al 40 per cento del contributo riconosciuto. Alla richiesta deve essere allegato il contratto/l’opzione di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici - il contratto, ovvero l’opzione, di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, sottoscritto con gli autori, nonché autodichiarazione attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del medesimo contratto;
b) la DGCA eroga l’acconto entro trenta giorni. A pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, entro 30 giorni dall’erogazione dell’acconto, il beneficiario presenta quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto allegato di cui alla lettera a);
c) a pena di decadenza del contributo assegnato, entro 18 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, l’impresa presenta alla DGCA, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva di liquidazione del contributo, contenente, a pena di decadenza:
i. il consuntivo dei costi di sviluppo e pre-produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
ii. il piano finanziario definitivo di sviluppo e pre-produzione, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di sviluppo e pre-produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore, ove presente, con attestazione, per la quota italiana, della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
iii. la documentazione comprovante la copertura del piano finanziario definitivo di sviluppo e pre-produzione; in caso di progetti di cosviluppo, tale documentazione si riferisce alla sola quota italiana;
iv. per ciascuno dei soggetti richiedenti, Allegato 1 - l’attestazione, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando, inclusa l’autodichiarazione attestante che il progetto di sviluppo e pre-produzione si riferisce a un’opera che presenta i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana;
d) la richiesta definitiva deve altresì contenere, a pena di decadenza:
i. la sceneggiatura definitiva e i materiali artistici, con formati e parametri qualitativi professionalmente riconoscibili sia nell’articolazione dei dialoghi sia nella descrizione di personaggi e azioni. In caso di opere seriali, la sceneggiatura della puntata pilota della durata minima di 50 minuti ovvero sceneggiature di più puntate della durata complessiva di almeno 50 minuti;
ii. se non già consegnato in sede di acconto, il contratto/l’opzione di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici e quietanza di pagamento autori - il contratto, ovvero l’opzione, di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, sottoscritto con gli autori, nonché autodichiarazione attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del medesimo contratto. È altresì allegata la quietanza di pagamento del compenso dovuto agli autori del soggetto e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto allegato;
iii. il piano di sviluppo e di pre-produzione del progetto che comprenda l’individuazione ovvero la contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, il piano di lavorazione, il piano dei costi e il piano finanziario dell’opera;
iv. nel caso di richiesta presentata in forma congiunta, delega al capofila;
v. la documentazione relativa alle variazioni – la documentazione relativa alle variazioni intercorse nel progetto a seguito dell’approvazione da parte degli esperti;
e) effettuate le verifiche, la DGCA, entro novanta giorni, eroga il saldo del contributo.
2. Il termine di cui al comma 1, lettera c) può essere prorogato, per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA.
Articolo 19
Obblighi del beneficiario
1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
a) comunicare tempestivamente alla DGCA, secondo le modalità previste nella piattaforma, ogni variazione del progetto presentato e approvato;
b) comunicare alla DGCA i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all’iniziativa oggetto del contributo e finalizzati all’analisi dell’impatto economico, industriale e occupazionale di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
c) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
Articolo 20
Revoca e decadenza
1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che il progetto di sviluppo realizzato non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che esso sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero in sede di presentazione della richiesta definitiva.
3. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
4. Il contributo decade qualora:
a) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 14;
b) il beneficiario non rispetti i termini e le condizioni previsti all’articolo 18 del presente bando;
c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 19 del presente bando;
d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
e) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito
utilizzo, anche parziale, dei contributi.
5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
SEZIONE III
Produzione
Articolo 21
Riparto delle risorse ed opere ammissibili
1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi per la produzione di opere cinematografiche e di opere audiovisive di animazione, di documentario e di cortometraggio, pari ad euro 24.600.000 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c) del DM di riparto del Fondo cinema e audiovisivo 2020, sono così ripartite fra le seguenti tipologie di opere ammissibili:
a) produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di giovani autori: euro 4.000.000, suddivisi in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro:
i. euro 1.350.000 per la prima sessione;
ii. euro 1.350.000 per la seconda sessione;
iii. euro 1.300.000 per la terza sessione.
In ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 6 opere di cui almeno 1 riservata a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;
b) produzione di opere cinematografiche di lungometraggio prime e seconde: euro 5.400.000, suddivisi in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 1.800.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 7 opere di cui almeno 2 riservata a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;
c) produzione di documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web: euro 2.400.000, suddiviso in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 800.000 ciascuna. Il 20 per cento di detti importi, pari a euro 160.000, è riservato a reti d’imprese e ad imprese di nuova costituzione;
d) produzione di opere d’animazione cinematografiche, televisive e web: euro 3.000.000, suddivisi in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 1.000.000 ciascuna, di cui il 20 per cento, pari a euro 200.000, riservato a reti d’imprese e ad imprese di nuova costituzione;
e) produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di particolare qualità artistica e di film difficili con risorse finanziarie modeste di lungometraggio: euro 9.800.000, suddivisi in tre sessioni di valutazione di importo pari a:
i. euro 3.300.000 per la prima sessione;
ii. euro 3.250.000 per la seconda sessione;
iii. euro 3.250.000 per la terza sessione.
In ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 8 opere, di cui almeno 2 riservate a film difficili con risorse finanziarie modeste, a reti di imprese e a imprese di nuova costituzione.
2. Per ciascuna sessione di valutazione, nel caso le richieste approvate non esauriscano le risorse stanziate per una o più delle finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, ivi incluse le risorse riservate a reti d’imprese e ad imprese di nuova costituzione, la dotazione finanziaria residua può essere allocata, a giudizio degli esperti, al finanziamento di una o più delle altre finalità, nella stessa o in altra sessione di valutazione del presente bando. In tal caso, a valere almeno parzialmente sulle risorse riallocate possono essere finanziati progetti eccedenti il numero massimo previsto al comma 1.
3. Il medesimo progetto, a pena di inammissibilità, può concorrere per una sola delle linee di intervento di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) per ciascuna sessione.
Articolo 22
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
1. Le richieste di contributo possono essere presentate da:
a) imprese cinematografiche e audiovisive italiane, anche in forma associata;
b) imprese cinematografiche e audiovisive italiane nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale;
c) reti di imprese cinematografiche e audiovisive.
2. I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
a) avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
c) non essere qualificabili come imprese non europee;
d) essere qualificabili come produttori indipendenti;
e) operare con il codice Ateco 59.1;
f) essere in possesso, in virtù di contratti ovvero opzioni di acquisto, dei diritti di elaborazione a carattere creativo sulla sceneggiatura, il soggetto, il trattamento ovvero altro materiale artistico di cui all’articolo 23 del presente bando, previsti nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell’opera cinematografica ovvero audiovisiva;
g) attestare, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
h) non configurarsi come associazioni culturali o fondazioni senza scopo di lucro.
3. Nel caso di richieste presentate da imprese in forma associata, di cui al comma 1, lettera a), e da reti di imprese, di cui al comma 1, lettera c), a pena di inammissibilità:
a) ciascuna impresa associata ovvero ciascuna impresa partecipante alla rete deve possedere i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), e), g), h);
b) l’impresa o le imprese che detengono la maggioranza dei diritti di elaborazione a carattere creativo di cui al comma 2, lettera f) devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).
4. Nel caso di richieste di contributo per opere da realizzare nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale, di cui al comma 1, lettera b), quanto stabilito al comma 3 si applica con riferimento alle imprese cinematografiche e audiovisive italiane.
5. Entro la data di richiesta del contributo, l’opera, a pena di inammissibilità, deve avere ottenuto la nazionalità italiana in via provvisoria ovvero il soggetto richiedente deve aver provveduto a inoltrare la relativa istanza di riconoscimento; l’opera inoltre deve rispettare, a pena di inammissibilità, i seguenti parametri finanziari:
a) per la produzione di opere cinematografiche prime e seconde o di giovani autori, il costo complessivo deve essere inferiore a euro 4.000.000, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo, e l’incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non deve essere superiore al 25 per cento del costo di produzione;
b) per la produzione di documentari e cortometraggi, il costo complessivo deve essere inferiore rispettivamente a euro 1.000.000 e euro 200.000, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo. Nel caso di cortometraggi a carattere documentaristico, si applica quanto previsto per i cortometraggi;
c) per la produzione di opere cinematografiche difficili realizzate con modeste risorse finanziarie, il costo complessivo deve essere inferiore a euro 1.500.000, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo;
d) per la produzione di opere cinematografiche di particolare qualità artistica, il costo complessivo, ai sensi del DM attuativo dell’articolo 26 della legge n. 220 del 2016, deve essere inferiore a euro 4.000.000, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo, e l’incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non deve essere superiore al 30 per cento del costo di produzione.
6. In caso di opere di coproduzione internazionale ovvero di compartecipazione internazionale ovvero di produzione internazionale:
a) le imprese di produzione italiane detengono una quota dei diritti sull’opera non inferiore al 20 per cento, ridotta al 10 per cento in caso siano coinvolte imprese di più di due Paesi;
b) i soli limiti relativi al costo complessivo di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) si riferiscono ai costi relativi alla quota di partecipazione delle imprese italiane.
7. Le opere devono essere realizzate prevedendo, a pena di inammissibilità, adeguati strumenti tesi a favorirne la fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale, con particolare riferimento all’audiodescrizione e alla sottotitolazione.
8. Non sono ammesse richieste di contributo per opere:
a) che hanno beneficiato di contributi alla produzione ovvero alla distribuzione ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2004 o della legge 220/2016;
b) che hanno beneficiato di contributi alla produzione di opere cinematografiche in regime di coproduzione o compartecipazione internazionale, in cui la partecipazione italiana è di carattere minoritario, di cui ai bandi 2019-2020;
c) indicate all’articolo 14 della legge e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017, e successive modificazioni, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;
d) i cui materiali artistici siano scritti in una lingua diversa dall’italiano;
e) i cui diritti disciplinati dall’articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche sono in capo per la maggior parte a soggetti qualificabili come non europei e/o non indipendenti;
f) che abbiano, alla data di scadenza della sessione di valutazione:
i. richiesto il nulla osta per la proiezione in pubblico;
ii. inviato alla DGCA una copia dell’opera ai fini della classificazione delle opere cinematografiche di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, ovvero ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’articolo 15 della legge n. 220 del 2016;
iii. richiesto ovvero ottenuto la nazionalità italiana definitiva;
g) già presentate alle precedenti edizioni del bando per la concessione di contributi selettivi alla produzione, di cui all’art. 26 della legge 220/2016, per più di tre volte.
Articolo 23
Modalità di presentazione della richiesta
1. La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all’articolo 2, comma 4, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) per le opere non seriali:
i. soggetto;
ii. sceneggiatura; in caso di progetti di documentario, trattamento;
iii. profilo dei personaggi;
iv. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, storyboard;
b) per le opere seriali:
i. soggetto di serie e sceneggiatura di almeno la puntata pilota; in caso di documentari, soggetto di serie e trattamento di almeno la puntata pilota;
ii. progetto di serializzazione, con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento;
iii. profilo dei personaggi;
iv. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, storyboard di almeno il primo episodio;
c) in caso di adattamento da altra opera protetta dal diritto d’autore, contratto ovvero opzione di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo dell’opera originaria;
d) budget complessivo del progetto di produzione, composto dal preventivo dei costi e dal piano finanziario preventivo;
e) piano di lavorazione ovvero indicazione del numero delle settimane di lavorazione e dei luoghi delle riprese, secondo le specifiche indicate nella piattaforma;
f) relazione artistica del regista e relazione analitica dell’impresa di produzione
sull’impianto produttivo del progetto e le potenzialità distributive dell’opera finale;
g) autodichiarazione relativa alla titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo dei materiali artistici, di cui all’articolo 14. Tale dichiarazione deve contenere l’indicazione degli estremi dell’atto sottoscritto con gli autori;
h) in caso di progetti presentati in forma associata, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti;
i) nel caso di progetti per cui è già stata presentata domanda di contributo selettivo alla produzione, di cui all’art. 26 della legge 220/2016 o di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche, relazione sulle modifiche apportate al progetto.
2. La richiesta deve altresì contenete:
a) profilo breve e curriculum dell’impresa;
b) profilo breve del regista ovvero dei registi e curriculum vitae degli autori della regia, del soggetto e della sceneggiatura.
3. I soggetti richiedenti possono presentare:
a) dichiarazioni d’interesse degli interpreti principali a partecipare all’opera;
b) curriculum vitae degli altri autori e professionisti individuati ossia, a titolo esemplificativo, del direttore della fotografia, dell’autore del montaggio, dell’autore della musica, dello scenografo, del costumista;
c) altri materiali artistici quali storyboard, moodboard;
d) dati di produzione, fra i quali troupe, location e industrie tecniche;
e) dichiarazione di impegno ad ottenere la certificazione per la sostenibilità ambientale
dell’opera, riconosciuta da un ente pubblico o un ente privato accreditato.
Articolo 24
Valutazione delle richieste
1. La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati nella tabella 4 allegata:
a) qualità e originalità della sceneggiatura, ovvero del soggetto, nonché degli altri materiali artistici di cui all’articolo 23 del bando;
b) visione e stile del regista, linguaggio cinematografico o audiovisivo proposto, con riferimento in particolare alla innovatività rispetto al genere cinematografico ovvero audiovisivo di riferimento;
c) qualità dell’apporto del cast artistico e tecnico all’opera audiovisiva;
d) potenziale di diffusione e fruizione dell’opera nei festival e nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all’estero, e coerenza fra progetto cinematografico o audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento;
e) coerenza tra assetto tecnico, tecnologico, produttivo e finanziario con gli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma;
f) pari opportunità di genere;
g) realizzazione dell’opera in coproduzione internazionale o compartecipazione internazionale o produzione internazionale;
h) impegno ad ottenere una certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera, rilasciata da soggetti certificatori abilitati.
2. Gli esperti provvedono ad attribuire i punteggi e stilano la relativa graduatoria.
3. Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70 punti, di cui almeno 50 punti derivanti dai criteri indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1. Qualora non si raggiunga il punteggio minimo di 50 punti sui citati criteri a), b) e c) non verrà espressa una valutazione del progetto in relazione ai criteri d), e), f), g) e h) del presente bando.
Articolo 25
Misura del contributo e costi ammissibili
1. L’entità del contributo è determinata dagli esperti sulla base del punteggio assegnato al progetto, tenuto conto del costo ammissibile e del piano finanziario del progetto medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 4, il contributo può essere determinato entro la misura massima del 60 per cento dei costi ammissibili previsti al successivo comma 3. Nel caso della produzione di opere di animazione, l’importo massimo del contributo non può in ogni caso superare euro 1.000.000.
3. Sono ammissibili i costi di cui alla tabella 5 allegata al presente bando e che siano:
a) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
b) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti;
c) riferiti esclusivamente ai costi relativi alla quota di partecipazione delle imprese italiane, nel caso di progetti presentati nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale.
4. Non sono ammissibili i costi relativi allo sviluppo e la pre-produzione, nel caso in cui il progetto presentato abbia beneficiato del contributo di cui, all’articolo 7 del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017 ovvero di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, e successive modifiche.
5. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
Articolo 26
Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo
1. Il contributo è erogato con le modalità di seguito indicate:
a) il beneficiario, non prima di 60 giorni dall’inizio delle riprese e comunque entro dodici mesi dalla data del decreto di approvazione delle graduatoria di cui all’articolo 25, comma 5, può richiedere un acconto del 60% del contributo assegnato. Alla richiesta deve essere allegato il contratto/l’opzione di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici - il contratto, ovvero l’opzione, di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, sottoscritto con gli autori, nonché autodichiarazione attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del medesimo contratto. Il termine dei dodici mesi può essere prorogato per una sola volta di 6 mesi per gravi e documentati motivi;
b) la DGCA eroga l’acconto entro novanta giorni. A pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, entro 30 giorni dall’erogazione dell’acconto, il beneficiario presenta quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto allegato di cui alla lettera a);
c) entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione della graduatoria, elevati a trentasei mesi per le opere di animazione, a pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, l’impresa beneficiaria presenta alla DGCA, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva del contributo e la richiesta definitiva di riconoscimento della nazionalità italiana; tali termini possono essere prorogati:
i. previa approvazione da parte degli esperti, laddove il progetto di opera audiovisiva preveda, sin dalla sua origine, per le sue intrinseche caratteristiche, un periodo di realizzazione maggiore;
ii. per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA;
d) la richiesta di cui alla lettera c) deve contenere, a pena di decadenza:
i. la dichiarazione di avvenuta consegna dell’opera realizzata; la consegna deve avvenire presso gli uffici della DGCA e l’opera consegnata deve rispettare le specifiche tecniche di cui all’articolo 4 del DM 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche” ovvero le specifiche contenute nella piattaforma;
ii. se non già consegnato in sede di acconto, il contratto/l’opzione di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici - il contratto, ovvero l’opzione, di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, sottoscritto con gli autori, nonché autodichiarazione attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del medesimo contratto. È altresì allegata la quietanza di pagamento del compenso dovuto agli autori del soggetto e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto allegato;
iii. il consuntivo dei costi di produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
iv. il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore, ove presente, con attestazione, per la quota italiana, della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
v. la documentazione comprovante la copertura del piano finanziario definitivo; in caso di coproduzioni o compartecipazioni o produzioni internazionali, tale documentazione si riferisce alla sola quota italiana;
vi. i dati e le informazioni contenute nella piattaforma, relative, fra l’altro, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione totali, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione sul territorio italiano e all'eventuale ammontare dei costi sostenuti all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
vii. per le opere cinematografiche, il contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera in sala cinematografica avente i requisiti minimi previsti dal DM 14 luglio 2017 e successive modifiche; nel caso di opera cinematografica distribuita direttamente dallo stesso produttore, piano di distribuzione e contratti, ovvero accordi stipulati per la distribuzione in sala cinematografica;
viii. per le opere televisive e web di documentario, cortometraggio e animazione, il contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera con un fornitore di servizi media audiovisivi; in caso di opere web la cui diffusione avvenga esclusivamente tramite fornitore di servizi di hosting, adeguata documentazione comprovante la diffusione al pubblico dell’opera, ovvero il link alla pagina web in cui è fruibile l’opera medesima;
ix. se dichiarato in fase di richiesta di contributo, la certificazione rilasciata da soggetti certificatori abilitati relativa alla sostenibilità ambientale;
x. per ciascuno dei soggetti richiedenti, Allegato 1 - l’attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
xi. nel caso di richiesta presentata in forma congiunta, delega al capofila;
xii. la documentazione relativa alle variazioni – la documentazione relativa alle variazioni intercorse al progetto a seguito dell’approvazione da parte degli esperti.
e) Effettuate le verifiche, la DGCA, entro novanta giorni, eroga il saldo del contributo.
Articolo 27
Obblighi del beneficiario
1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
a) spendere sul territorio italiano un importo non inferiore al 100 per cento del contributo concesso, calcolato secondo le previsioni di cui ai DM previsti all’articolo 21, comma 5, della legge 220/2016 vigenti al momento del decreto di assegnazione del contributo di cui all’articolo 25, comma 5;
b) comunicare tempestivamente alla DGCA ogni variazione del progetto presentato e approvato;
c) comunicare alla DGCA, secondo quanto specificato in piattaforma, i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all’opera oggetto del contributo e finalizzati all’analisi dell’impatto economico, industriale e occupazionale di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
d) depositare la copia campione dell’opera presso la Cineteca nazionale, ai sensi del decreto ministeriale del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo
7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;
e) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
2. Il beneficiario, a pena di decadenza, ha l’obbligo di inserire, nei titoli di testa, il logo del Ministero, su cartello separato, con una durata e con dimensioni adeguate a quelle del logo del produttore medesimo.
3. Il beneficiario si dichiara consapevole, ed accetta, che la DGCA può utilizzare gratuitamente tutta o parte dell’opera realizzata, inclusi eventuali materiali promozionali audiovisivi, per finalità di promozione culturale, di valorizzazione del patrimonio e di promozione dell’immagine dell’Italia anche a fini turistici. In caso di utilizzo totale dell’opera, le modalità e i termini di utilizzo sono concordati con il produttore.
Articolo 28
Revoca e decadenza
1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che l’opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l’opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, ovvero in sede di richiesta definitiva.
3. Il contributo decade qualora:
a) all’opera non venga riconosciuto, in via definitiva, il requisito della nazionalità italiana;
b) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 22;
c) non vengano rispettati i termini e le condizioni previsti all’articolo 26;
d) non vengano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 27;
e) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
f) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito
utilizzo, anche parziale, dei contributi;
g) per le opere cinematografiche, non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modifiche, recante, fra l’altro, l’individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive;
h) per le opere televisive e web, non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, la diffusione tramite fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero fornitori di servizi di hosting.
4. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
6. In caso di interruzione irreversibile della realizzazione dell’opera dovuta al COVID-19, in deroga alle disposizioni e agli adempimenti connessi e relativi al completamento dell’opera, previsti nel decreto ministeriale 31 luglio 2017, n. 343 e successive modifiche, citato in premessa, l’importo del contributo è riconosciuto entro il limite massimo dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, fermo restando che tale contributo e gli altri incentivi e contributi pubblici riconosciuti non possono superare il 100% dei costi effettivamente sostenuti e pagati.
Il Direttore Generale
Roma, 7 luglio 2020
TABELLA 1 – Criteri di valutazione dei progetti di scrittura di sceneggiature per opere cinematografiche, televisive e web
A) Qualità e originalità del soggetto ovvero del trattamento (max 65 punti)
1. Originalità dell’idea creativa;
2. In caso di opera cinematografica di lungometraggio e di opera non seriale televisiva e web, rilevanza artistica, spettacolare e culturale del soggetto, del trattamento ovvero della prima stesura della sceneggiatura, ove presente;
3. In caso di opera seriale televisiva e web, rilevanza artistica, spettacolare e culturale del soggetto breve di serie; del profilo dei personaggi; del progetto di serializzazione con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento; del soggetto della puntata pilota;
Nel caso sia stata consegnata una sceneggiatura:
4. Qualità della scrittura;
5. Qualità e originalità della struttura narrativa;
6. Qualità e originalità dei personaggi;
7. Qualità dei dialoghi;
8. Innovazione rispetto ai generi di riferimento.
B) Potenziale di realizzazione dell’opera (max 30 punti)
1. Vocazione del progetto alla trasposizione cinematografica o audiovisiva.
C) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in Italia e all’estero e, per le opere cinematografiche, nei festival e nel circuito delle sale cinematografiche; (max 5 punti)
1. Presenza nel team di sceneggiatori di un autore di nazionalità estera;
2. Potenzialità di interessare e coinvolgere anche il pubblico internazionale;
3. Possibilità che la sceneggiatura finale diventi un veicolo di diffusione della creatività,
dell’autorialità e del patrimonio culturale italiano all’estero.
Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70 punti su un massimo di 100, di cui almeno 40 punti derivanti dal criterio A).
TABELLA 2 – Criteri di valutazione per lo sviluppo e la pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web
A) Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto (max 60 punti)
1. In caso di opera cinematografica di lungometraggio e di opera non seriale televisiva e web, rilevanza artistica, spettacolare e culturale del soggetto, del trattamento ovvero della prima stesura della sceneggiatura, ove presente;
2. In caso di opera seriale televisiva e web, rilevanza artistica, spettacolare e culturale del soggetto breve di serie; del profilo dei personaggi; del progetto di serializzazione con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento; del soggetto della puntata pilota;
3. Innovatività del linguaggio cinematografico ovvero audiovisivo proposto;
4. Stato di avanzamento delle ricerche (documentari);
5. Tecnica dell’animazione utilizzata (animazione).
Nel caso sia stata consegnata una sceneggiatura:
6. Livello di sviluppo della sceneggiatura (trattamento per i documentari);
7. Qualità e originalità della scrittura, dello sviluppo dei personaggi, dei dialoghi, del tono e ritmo e della coerenza con il genere;
8. Solidità della struttura narrativa;
9. Sceneggiatura beneficiaria di contributi selettivi;
10. Coerenza tra le diverse componenti del progetto, ovvero tra idea, struttura, personaggi e dialoghi.
B) Realizzabilità del progetto di sviluppo e potenzialità di produzione dell’opera (max 20 punti)
1. Curriculum del produttore e della società di produzione nonché di eventuali coproduttori, anche internazionali;
2. Coerenza e congruità del piano di sviluppo, di preproduzione e delle componenti tecniche e artistiche;
3. Coerenza tra ambizione artistica dell’opera audiovisiva e costi di sviluppo e preproduzione dell’opera;
4. Realizzazione del progetto in partnership con imprese di altri Paesi.
C) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all’estero, e coerenza fra progetto cinematografico e audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento (max 20 punti)
1. Presenza di eventuali distributori nazionali e internazionali ovvero di altri fornitori di servizi media audiovisivi nazionali e internazionali (eventuali lettere di intenti o accordi firmati con distributori cinematografici, emittenti televisive, piattaforme VOD e altri fornitori di servizi media audiovisivi);
2. Potenziale artistico dell’opera audiovisiva (requisiti artistici per selezione ai festival, strategia e tempistiche di presentazione alle manifestazioni specializzate in Italia e
all’estero);
3. Innovatività delle strategie di diffusione e distribuzione dell’opera, con particolare riferimento all’individuazione del pubblico nazionale ed internazionale di riferimento;
4. Potenzialità dell’opera audiovisiva di diventare un veicolo di diffusione della creatività, autorialità e del patrimonio culturale italiano all’estero.
Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70 punti su un massimo di 100, di cui almeno 40 punti derivanti dal criterio A).
TABELLA 3 – Costi ammissibili per lo sviluppo e la pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web
A) Scrittura e acquisto diritti
1. Soggetto e sceneggiatura
2. Diritti di adattamento / diritti derivati
3. Diritti musicali
4. Acquisto altri diritti
5. Ricerca dei materiali di archivio
6. Altri costi di scrittura e acquisto diritti
7. Oneri sociali relativi al costo del personale di scrittura e acquisto diritti
B) Regia
1. Compenso del regista (direzione)
2. Altri costi relativi al regista (compresi i costi di agenzia)
3. Oneri sociali relativi ai costi del personale di regia
C) Cast artistico
1. Ricerca tecnici principali e casting
2. Oneri sociali relativi ai costi del cast artistico
D) Pre-produzione e produzione
1. Reparto produzione
2. Reparto regia
3. Scenografo
4. Scenografia, teatri e costruzioni - costi del personale
5. Scenografia, teatri e costruzioni - costi per servizi
6. Reparto location (interni e esterni) - costi del personale
7. Reparto location (interni e esterni) - costi per servizi
8. Costumista
9. Xxxxxxx, truccatori, parrucchieri - costi del personale
10. Costumi, truccatori, parrucchieri - costi per servizi
11. Direttore della fotografia
12. Autore della musica (compositore)
13. Fonico di presa diretta
14. Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)
15. Altre spese - costi del personale
16. Altre spese - costi per servizi
17. Oneri sociali relativi ai costi del personale
E) Animazione
1. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi del personale
2. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi per servizi
3. Autore della grafica
4. Disegnatori e storyboardisti
5. Storyboard, lay-out e animatics - costi del personale
6. Storyboard, lay-out e animatics - costi per servizi
7. Supervisore dell'animazione
8. Animation, modelling & lighting - costi del personale
9. Animation, modelling & lighting - costi per servizi
10. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi del personale
11. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi per servizi
12. Production pipeline & management - costi del personale
13. Production pipeline & management - costi per servizi
14. Utilizzo software, hardware e altre apparecchiature
15. Attori e doppiaggio - costi del personale
16. Attori e doppiaggio - costi per servizi
17. Altri costi di animazione - costi del personale
18. Altri costi di animazione - costi per servizi
19. Oneri sociali relativi ai costi del personale di animazione
N.B.: Per ciascuna delle voci indicate, è ammissibile solo la quota parte dei costi sostenuta nella fase di sviluppo e pre-produzione
TABELLA 4 – Criteri di valutazione per la produzione di opere cinematografiche e di opere d’animazione, di documentario e di cortometraggio
A) Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto (max 35 punti)
1. Originalità della storia, solidità, tono e ritmo della struttura narrativa;
2. Innovatività del linguaggio cinematografico ovvero audiovisivo proposto;
3. Qualità della scrittura, capacità di elaborazione drammaturgica, sviluppo e approfondimento dei personaggi, dei dialoghi, e coerenza tra le diverse componenti (idea, struttura, personaggi e dialoghi);
4. Capacità della sceneggiatura o del trattamento di valorizzare e far conoscere luoghi, fatti, personaggi ed eventi di carattere nazionale e locale;
5. Tecnica dell’animazione utilizzata (animazione);
6. Sceneggiatura beneficiaria di contributi selettivi;
7. Opera il cui progetto di sviluppo e pre-produzione abbia ottenuto un contributo selettivo ai sensi dell’articolo 7 del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017.
B) Visione e stile del regista, linguaggio cinematografico o audiovisivo proposto, con riferimento in particolare alla innovatività rispetto al genere cinematografico ovvero audiovisivo di riferimento (max 20 punti)
1. Originalità della visione del regista;
2. Qualità e originalità del linguaggio cinematografico o audiovisivo;
3. Coerenza e originalità dello stile del regista;
4. Grado di innovazione della visione, del linguaggio e dello stile del regista rispetto al genere cinematografico o audiovisivo;
5. Qualità dell’approccio grafico (per l’animazione).
C) Qualità dell’apporto del cast artistico e tecnico all’opera audiovisiva (max 15 punti)
1. Curricula della squadra artistica (regia, sceneggiatura, attori);
2. Curricula della squadra tecnica (fotografia, montaggio, scenografia, musiche, costumi);
3. Curriculum della società di produzione, del produttore e di eventuali coproduttori e distributori nazionali e/o internazionali;
4. Curricula del team creativo, premi ottenuti, coerenza nella scelta del team creativo rispetto alla qualità creativa richiesta dal progetto (animazione);
D) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all’estero, e coerenza fra progetto cinematografico o audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento (max 10 punti)
1. Presenza di eventuali distributori nazionali e internazionali ovvero di altri fornitori di servizi media audiovisivi nazionali e internazionali (eventuali lettere di intenti o accordi firmati con distributori cinematografici, emittenti televisive, piattaforme VOD e altri fornitori di servizi media audiovisivi);
2. Potenziale artistico dell’opera audiovisiva (requisiti artistici per la selezione ai festival, strategia e tempistiche di presentazione alle manifestazioni specializzate in Italia e all’estero);
3. Innovatività delle strategie di diffusione e distribuzione dell’opera, con particolare riferimento all’individuazione del pubblico nazionale ed internazionale di riferimento;
4. Predisposizione di sottotitoli in una o più lingue straniere;
5. Potenzialità dell’opera audiovisiva di diventare un veicolo di diffusione della creatività, autorialità e del patrimonio culturale italiano all’estero.
E) Coerenza fra assetto tecnico, tecnologico, produttivo e finanziario con gli elementi di cui alle lettere A), B), C) e D) (max 20 punti)
1. Coerenza delle componenti artistiche e tecniche del progetto;
2. Congruità del progetto di produzione con il preventivo e il piano finanziario;
3. Livello di copertura finanziaria, anche con riferimento ad investimenti diretti da parte dei produttori, ad altri finanziamenti pubblici, ad eventuali finanziamenti esterni e
all’eventuale vendita o prevendita di diritti dell’opera;
4. Qualità dei partner eventualmente coinvolti (coproduttori, investitori, broadcaster, consulenti);
5. Innovazione e coerenza delle tecnologie utilizzate con il progetto.
F) Pari opportunità di genere (max 15 punti)
1. Regista o maggioranza dei registi donna (15 punti);
oppure
2. Autori dell’opera come individuati dalla legge 633/1941 in maggioranza donne (10 punti).
G) Realizzazione dell’opera in coproduzione internazionale o compartecipazione internazionale (max 35 punti)
1. Con Paesi dello Spazio Economico Europeo e con la Svizzera (15 punti);
2. Con Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (20 punti).
H) Impegno a ottenere una certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera, rilasciata da soggetti certificatori abilitati (5 punti)
Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70 punti, di cui almeno 50 punti derivanti dai criteri indicati alle lettere A), B) e C).
TABELLA 5– Costo complessivo e costo ammissibile per la produzione di opere cinematografiche e di opere d’animazione, di documentario e di cortometraggio
A) Scrittura e acquisto diritti
1. Soggetto e sceneggiatura
2. Diritti di adattamento / diritti derivati
3. Diritti musicali
4. Acquisto altri diritti
5. Ricerca dei materiali di archivio
6. Altri costi di scrittura e acquisto diritti
7. Oneri sociali relativi al costo del personale di scrittura e acquisto diritti
B) Regia
1. Compenso del regista (direzione)
2. Altri costi relativi al regista (compresi i costi di agenzia)
3. Oneri sociali relativi ai costi del personale di regia
C) Cast artistico
1. Attori principali
2. Attori secondari
3. Restante cast artistico
4. Ricerca tecnici principali e casting
5. Altri costi relativi al cast artistico
6. Oneri sociali relativi ai costi del cast artistico
D) Pre-produzione e produzione
1. Reparto produzione
2. Reparto regia
3. Scenografo
4. Scenografia, teatri e costruzioni - costi del personale
5. Scenografia, teatri e costruzioni - costi per servizi
6. Reparto location (interni e esterni) - costi del personale
7. Reparto location (interni e esterni) - costi per servizi
8. Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) - costi del personale
9. Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) - costi per servizi
10. Effetti speciali, stunt, comparse - costi del personale
11. Effetti speciali, stunt, comparse - costi per servizi
12. Costumista
13. Truccatore
14. Xxxxxxx, truccatori, parrucchieri - costi del personale
15. Costumi, truccatori, parrucchieri - costi per servizi
16. Direttore della fotografia
17. Mezzi tecnici (camera, pellicola e supporti digitali) - costi del personale
18. Mezzi tecnici (camera, pellicola e supporti digitali) - costi per servizi
19. Elettricisti e reparto luci - costi del personale
20. Elettricisti e reparto luci - costi per servizi
21. Macchinisti - costi del personale
22. Macchinisti - costi per servizi
23. Autore della musica (compositore)
24. Fonico di presa diretta
25. Reparto sonoro - costi del personale
26. Reparto sonoro - costi per servizi
27. Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)
28. Spese per trasporti (compresi autisti) - costi del personale
29. Spese per trasporti (compresi autisti) - costi per servizi
30. Altre spese - costi del personale
31. Altre spese - costi per servizi
32. Oneri sociali relativi ai costi del personale
E) Animazione
1. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi del personale
2. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi per servizi
3. Autore della grafica
4. Disegnatori e storyboardisti
5. Storyboard, lay-out e animatics - costi del personale
6. Storyboard, lay-out e animatics - costi per servizi
7. Supervisore dell'animazione
8. Animation, modelling & lighting - costi del personale
9. Animation, modelling & lighting - costi per servizi
10. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi del personale
11. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi per servizi
12. Production pipeline & management - costi del personale
13. Production pipeline & management - costi per servizi
14. Utilizzo software, hardware e altre apparecchiature
15. Attori e doppiaggio - costi del personale
16. Attori e doppiaggio - costi per servizi
17. Altri costi di animazione - costi del personale
18. Altri costi di animazione - costi per servizi
19. Oneri sociali relativi ai costi del personale di animazione
F) Post-produzione e lavorazioni tecniche
1. Laboratori sviluppo e stampa - costi del personale
2. Laboratori sviluppo e stampa - costi per servizi
3. Post-produzione visiva - costi del personale
4. Post-produzione visiva - costi per servizi
5. Post-produzione sonora - costi del personale
6. Post-produzione sonora - costi per servizi
7. Montatore - costi del personale
8. Montatore - costi per servizi
9. Montaggio - costi del personale
10. Montaggio - costi per servizi
11. VFX - effetti speciali visivi - costi del personale
12. VFX - effetti speciali visivi - costi per servizi
13. Musica - costi del personale
14. Musica - costi per servizi
15. Spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione - costi del personale
16. Spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione - costi per servizi
17. Costi per strumenti di fruizione dell'opera - costi del personale
18. Costi per strumenti di fruizione dell'opera - costi per servizi
19. Altre spese di post-produzione e lavorazioni - costi del personale
20. Altre spese di post-produzione e lavorazioni - costi per servizi
21. Oneri sociali relativi al costo del personale di post-produzione e lavorazioni tecniche
G) Spese varie (non ammissibili)
1. Costi di amministrazione
2. Oneri assicurativi, oneri finanziari e oneri di garanzia
3. Spese legali
4. Promozione e marketing
5. Completion bond
6. Altre spese varie
H) Spese generali (non ammissibili)
1. Spese generali
2. Spese generali differite
3. Producer`s fees
4. Fee produttori esecutivi esteri
5. Producer`s fee differito
6. Altri contributi differiti e contributi in natura/servizi
ALLEGATO 1
REQUISITI DA ATTESTARE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 46 - 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto……………………………, nato a il
………………………………….., residente in ……………………….., via
………………………………….., in qualità di legale rappresentante dell’impresa
………………………………….., con sede legale in , con
codice fiscale/P.I ………………………………….., consapevole delle sanzioni civili, amministrative e penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che l’impresa
• è in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e con la normativa in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• rispetta la normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna;
• applica i contratti collettivi nazionali di categoria;
• rispetta la normativa in materia di tutela ambientale;
• possiede una situazione di regolarità̀ contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
• possiede la capacita di contrarre, ovvero non è oggetto, o non lo è stato nell'ultimo triennio, di sanzioni o provvedimenti interdittivi, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, o di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale;
• non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
• ha adempiuto agli obblighi derivanti dall’erogazione di un precedente contributo concesso ai sensi della legge 220/2016 ovvero del precedente decreto legislativo 28/2004;
• non si trova in stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18, del Regolamento 651/2014/UE e successive modificazioni;
• non è sotto procedura fallimentare, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione di attività e non si trova in situazioni analoghe risultanti da procedure della medesima natura esistenti nell’ambito delle legislazioni e ordinamenti nazionali;
• non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
il sottoscritto DICHIARA
• che tutte le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono esatte e corrispondenti al vero;
• di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articolo 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
• di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea;
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
CON RIFERIMENTO AI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO DICHIARA INOLTRE:
• il soggetto richiedente ha sede legale o unità operativa nello Spazio Economico Europeo;
• il soggetto richiedente è soggetto a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, o per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
• opera con il codice Ateco 59.1;
• il soggetto richiedente NON si configura come associazione culturale o fondazione senza scopo di lucro.
(SOLO IN CASO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO E LA PRE-
PRODUZIONE E PER LA PRODUZIONE) (indicare una delle due seguenti opzioni):
□ di detenere la maggioranza dei diritti di elaborazione a carattere creativo* e che, in aggiunta ai requisiti sopra indicati:
o non è qualificabile quale impresa non europea;
o è qualificabile quale produttore indipendente
□ di non detenere la maggioranza dei diritti di elaborazione a carattere creativo*.
*NB: il dato sulla quota di possesso dei diritti di elaborazione a carattere creativo è dichiarato all’interno della domanda nella scheda “Soggetti richiedenti”. Si evidenzia che la quota del possesso di tali diritti NON coincide necessariamente con le QUOTE DI PROPRIETÀ dell’opera (c.d. “quota di produzione”) indicate nella scheda “assetto produttivo” dell’anagrafica dell’opera.
- per le imprese che detengono la maggioranza dei diritti di elaborazione a carattere creativo IN AGGIUNTA ai requisiti sopra indicati:
• il soggetto richiedente NON è qualificabile come impresa non europea;
• il soggetto richiedente è qualificabile come produttore indipendente.
IN SEDE DI RICHIESTA DEFINITIVA, IL SOGGETTO BENEFICIARIO DEVE INOLTRE DICHIARARE:
• che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva sono strettamente connessi alla realizzazione del progetto o dell’opera finanziata;
• che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva trovano riscontro nella documentazione in possesso della società e che tale documentazione è conforme alla normativa civilistica, fiscale e tributaria;
• che la documentazione fiscale (fatture, ricevute, ecc.) è disponibile in originale per la consultazione presso il domicilio fiscale dichiarato ed è registrata a norma di legge nelle scritture contabili;
• che tutti i compensi dovuti agli autori coinvolti nella realizzazione dell’opera sono stati pagati secondo i termini previsti nel relativo contratto;
• che i dati riportati nel piano finanziario definitivo sono riferiti all’opera o al progetto finanziato e i relativi movimenti sono debitamente registrati nelle scritture contabili;
• che tutte le spese sono state effettivamente pagate con modalità conformi alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
• che i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta definitiva sono esatti e corrispondenti al vero.
PER LE PERSONE FISICHE
(ai fini del contributo di cui alla sezione I del bando)
Il sottoscritto , consapevole delle sanzioni civili, amministrative e penali cui incorre
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
• che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta di contributo e in sede di presentazione della sceneggiatura finale sono xxxxxx e corrispondenti al vero;
• di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
• di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea.