COMUNE DI ANCONA
COMUNE DI ANCONA
Convenzione per la gestione dei Centri ricreativi (CRIC) per minori ed il servizio di prestazioni formative didattiche per alunni in difficoltà seguiti dal Servizio Socio-Educativo territoriale. PERIODO dal 01/01/2020 al 30/09/2022
Con il presente atto da valere nei migliori modi di legge
TRA
- Comune di Ancona, con sede istituzionale in Ancona, Xxxxx XXXX Xxxxxx
x. 0, codice fiscale e partita IVA 00351040423, rappresentato da
Xxxxxxxxxx dott.ssa Xxxxxxx, nata a il , domiciliata per
l’ufficio in Ancona, Piazza XXIV Maggio n. 1, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi
conferitale con decreto sindacale n.
del
in forza del combinato
disposto dell’art. 107 comma terzo lett.c) d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell’art. 28 del vigente Statuto Comunale, dell’art. 11 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
in seguito denominato “Comune”;
E
Associazione ............... con sede ….......... codice fiscale . partita I.V.A. , iscritta nel Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato/Associazione Promozione Sociale rappresentata
da................ nella sua carica ….............................
in seguito denominata “Associazione” PREMESSO CHE:
- il territorio del Comune di Ancona ospita otto centri ricreativi per
minori dislocati nei vari quartieri della città;
- il centro ricreativo è un servizio rivolto ai minori fra i 3 e i 14 anni che offre opportunità di impiego del tempo libero pomeridiano in modo educativo e socializzante, integrando i processi educativi e formativi già avviati in famiglia e a scuola, attraverso la proposta di attività creative e ricreative, educative e di supporto didattico, mettendo in atto ogni strumento volto all'integrazione del bambino, al raggiungimento dell'autonomia attraverso il miglioramento dell'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità;
- il servizio di formativa didattica, offerto nella sede del centro ricreativo, ha come destinatari dell’intervento i minori in età dell’obbligo scolastico secondo la vigente normativa, fino al compimento del 16° anno di età e comunque non oltre il primo anno di scuola secondaria di secondo grado ed appartenenti a nuclei familiari in condizioni di svantaggio, in carico al Servizio socio-educativo distrettuale, in situazione di deprivazione socio- culturale e che presentano limitate capacità e/o difficoltà personali nell’assolvimento del diritto/dovere dell’educazione dei figli per quanto concerne gli aspetti scolastici, secondo quanto previsto dal “Regolamento Servizi Sociali” e dall’“Organizzazione del Servizio di Formativa Didattica” in vigore.
Tutto cio' premesso , si conviene quanto segue :
Art. 1 – OGGETTO
Il Comune, come sopra rappresentato, riconosce all’Associazione come sopra rappresentata, per la quale si obbliga nella più ampia e valida forma il suo legale rappresentante, le finalità di solidarietà sociale, auto-aiuto e
reciprocità che la stessa Associazione persegue attraverso la realizzazione di iniziative destinate ai bambini/e , ragazzi/e e famiglie volte all'integrazione, a forme di auto mutuo aiuto, di solidarietà sociale nonché di supporto alla crescita e alla formazione dei minori e della relazione genitori-figli.
Il Comune prende atto e riconosce la validità delle attività educative e di integrazione sociale contenute nel progetto esibito in sede di gara , con particolare riguardo alla predisposizione di attività educativo-ricreative sul territorio e di accompagnamento alla crescita dei minori attraverso collaborazioni attive con le famiglie, la scuola e la rete sociale.
L'Associazione si impegna a realizzare, in modo continuativo nel periodo dal 01/01/2020 al 30/09/2022 il servizio di gestione dei Centri ricreativi (CRIC) per Minori e il servizio di prestazioni formative didattiche per alunni in difficoltà seguiti dal servizio socio-educativo territoriale.
La gestione delle attività dovrà garantire gli obiettivi del centro ricreativo
• promozione della partecipazione dei minori, stimolando la loro creatività e tenenendo presente il vissuto personale di ciascuno;
• creazione di occasioni di incontro, in un'ottica di prevenzione primaria e di interazione e integrazione fra culture diverse, favorendo tra i bambini/e e pre-adolescenti i processi di socializzazione orizzontali (fra pari) e verticali (fra il giovane e l'adulto competente)
• attivazione delle risorse locali per rispondere alle esigenze e agli interessi espressi dai più piccoli;
• istituzione di un punto di osservazione privilegiato sull'evoluzione della condizione e delle problematiche legate al mondo dell'infanzia
e dell'adolescenza del Comune, rilevando costantemente i bisogni emergenti e le risorse esistenti nella popolazione di riferimento;
• promozione della cultura del benessere tra i minori e
sensibilizzazione della cittadinanza verso le problematiche e le tematiche riferite alla loro condizione
• I centri “Nonni e nipoti” e “La nuvola”, garantiranno le attività sopradescritte durante il periodo di prolungamento dell'apertura nel periodo estivo.
Le prestazioni formative didattiche costituiscono un valido strumento a supporto dell'attuazione di progetti socio-educativi, con specifico riferimento all'integrazione del minore e della famiglia in situazione di deprivazione socio-culturale e che presenta limitate capacità e/o difficoltà personale nell'assolvimento del diritto/dovere dell'educazione dei figli, in particolare rispetto all'andamento scolastico degli stessi.
Il servizio è volto a favorire il percorso del minore all'interno della scuola attraverso:
• il miglioramento delle prestazioni scolastiche
• lo sviluppo delle potenzialità e il rafforzamento delle risorse personali
• l'acquisizione di un efficace metodo di studio
• il rafforzamento della motivazione allo studio
• l'acquisizione della responsabilità nell'impegno.
Tali prestazioni sono rivolte ai minori in carico al Servizio socio-educativo territoriale che li promuove e li attiva.
Art. 2 -COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione nella gestione del Centro ricreativo:
- si impegna ad offrire proposte di aggregazione differenziate in relazione all'età ;
- opera in una prospettiva di integrazione con le proposte presenti sul territorio con l'obiettivo di contribuire a sviluppare un rete diffusa di opportunità per i minori,
- collabora con le realtà istituzionali e associazionistiche che operano a favore della fascia 3-14 per condividere obiettivi, strategie e progetti, con attenzione particolare ala rilevazione e alla lettura dei bisogni e dei desideri espressi dai minori residenti nel territorio di riferimento;
- organizza e gestisce attività ricreative, manuali, musicali, artistiche e culturali, volte alla valorizzazione delle capacità e potenzialità, espresse dai bambini e dai ragazzi;
- offre supporto didattico ;
- favorisce il lavoro di gruppo e l'autogestione di singole iniziative, ferma restando la funzione dell’educatore-animatore che dovrà proporre le attività, coordinarle nel momento dell’esecuzione, gestire le dinamiche di gruppo, collaborare con altre realtà del quartiere;
- coinvolge le famiglie:
* nell'approfondimento di temi relativi all'educazione e al rapporto con i figli
* nella progettazione e realizzazione di situazioni di incontro e di divertimento,
* in attività finalizzate all'avvicinamento reciproco, al supporto, alla condivisione e al volontariato.
L'Associazione potrà realizzare le suddette attività in sinergia con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, curando di non creare sovrapposizioni e di rispondere in modo organico ai molteplici interessi in continua evoluzione nel territorio.
Le prestazioni formative didattiche verranno svolte in relazione alle difficoltà presentate dal minore, individualmente o per piccoli gruppi di due o tre minori suddivisi per classi e/o età omogenee oppure in forma individualizzata. Il Servizio socio-educativo territoriale, nell’ambito del progetto individualizzato, valuterà la necessità dell’attivazione del servizio a favore del minore seguito, quantificandone la durata, le ore necessarie e l’esigenza di attivazione del servizio nel piccolo gruppo o a livello individuale.
Il Comune si riserva di effettuare i controlli sull’attività svolta dall’Associazione nelle forme e con le modalità più opportune.
Art. 3 COMPITI DEL COMUNE
Il Comune mette a disposizione i sottoelencati immobili, sedi dei centri:
- Pantera rosa - Via Marconi, 133 - c/o Scuola “Xxxxxxxx xx Xxxxx”
- La nuvola – Via Redipuglia, 35
- Il castello dei Sogni - Via Xxxxxx Xxxxxxxx
- Trovamici – Xxx Xxxxxxx,00
- Xxxxxxx – Xxx Xxxxx, 00 - x/x Xxxxxx “E. De Amicis”
- La bottega della fantasia – Xxx Xxxxxx, 0
- Xxxxx e nipoti - Via Bufalini (Collemarino)
- La cicala – Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 Il Comune di Ancona provvede a:
- manutenzione ordinaria ( incluse le pulizie) e straordinaria degli immobili e delle relative pertinenze; si precisa che , rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione e/o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà in modo da mantenere gli edifici ed i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerare interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari che siano emanate successivamente alla consegna dell'immobile;
- sostenere gli oneri per quanto concerne le utenze di energia elettrica, consumo idrico, riscaldamento;
- l’assicurazione dei bambini iscritti . Art. 4 – ORGANIZZAZIONE
L'apertura del centro ricreativo sarà dal lunedì al venerdì indicativamente dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per almeno tre giorni la settimana.
Tali indicazioni di apertura possono, eventualmente, essere modificate in base alle esigenze del servizio e alla realizzazione di specifiche iniziative e/o progetti, in accordo con il Comune di Ancona.
Le aperture straordinarie possono essere effettuate, anche in orario serale e festivo, per eventi ed iniziative preventivamente organizzate e concordate con il Comune di Ancona senza alcun onere per il Comune stesso.
Il calendario delle giornate di chiusura sarà concordato con l'Amministrazione Comunale.
Se il centro ne farà richiesta potrà restare aperto in altri periodi dell’anno, previa autorizzazione del dirigente della Direzione Politiche Sociali, senza alcun onere per il Comune.
Le prestazioni formative didattiche vengono rese almeno per due giorni la settimana in orario da concordare direttamente con il minore e con i Servizi che lo hanno in carico.
Gli interventi disposti non potranno eccedere il monte ore massimo annuo di 800 ore.
Art. 5 – PERSONALE
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 36 del d.lgs. 117/2017, l’Associazione prevede l'impiego di un operatore assunto come dipendente, misura necessaria a qualificare o specializzare l’attività, contenuta nel limite del cinquanta per cento del numero dei volontari di cui agli artt. 33 e 36 del d.lgs. 117/ 2017 . Gli operatori dipendenti dovranno essere così impiegati:
- nelle attività del centro ricreativo per tutte le ore di apertura delle 32 settimane previste da ottobre a maggio e per le 6 settimane di apertura nel periodo estivo previste nei centri “Nonni e nipoti” e “La nuvola”
- per le prestazioni di formativa didattica per un totale massimo di 800 ore annue, per tutto il periodo della durata della presente convenzione.
Gli operatori dipendenti verranno affiancati nelle attività da operatori volontari che opereranno in attuazione dei fini istitutivi ed in armonia con le direttive esclusive dell’Associazione. I nominativi dei volontari dovranno essere indicati annualmente in apposito elenco che dovrà essere aggiornato in caso di variazione.
Gli operatori dipendenti svolgeranno funzione di coordinamento del personale volontario impiegato nelle attività del centro e/o nelle prestazioni di formativa didattica, dovranno essere riferimento per il operatori della Direzione Politiche Sociali del Comune e per la scuola, promotore di iniziative di rete con il territorio.
Durante lo svolgimento delle attività, tutto il personale deve essere dotato di tessera di riconoscimento ove siano indicati cognome, nome e l’Associazione di appartenenza.
L'Associazione provvede per i propri volontari alla regolare copertura assicurativa per responsabilità civile, infortuni e malattia.
L'Associazione si fa garante che tutto il personale mantenga un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti dei minori e dei loro familiari in ogni contesto operativo in cui si svolge l’attività.
Art. 6 - RISERVATEZZA
L’Associazione e tutti gli operatori, si impegnano a garantire la massima riservatezza circa le informazioni e le notizie sulle condizioni di vita dei minori e dei loro familiari, delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività, quale aspetto etico di comportamento e nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della privacy.
Art. 7 - VOLONTARI
L’attività gestita dai volontari, disciplinata dal decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 e dalla Legge regionale 30 maggio 2012 n.15, è prestata gratuitamente, senza fini di lucro anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà e pertanto non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.
Art. 8 - RIMBORSO SPESE
Il Comune, ai sensi dell'art. 56 comma 2 d.lgs. 117/2017 , provvederà previa esibizione di apposita rendicontazione, al rimborso delle spese sostenute e documentate dall’Associazione per:
- costo degli operatori dipendenti;
- spese per attività educative e per materiale necessario a realizzarle
- polizze assicurative a copertura di tutti i rischi che i volontari possono correre in dipendenza o connessione con il servizio di volontariato e per i danni che possono arrecare ;
- rimborso di altre spese ritenute funzionali allo svolgimento delle attività programmate ed autorizzate preventivamente dall'Amministrazione comunale
L'importo massimo soggetto a rimborso per l'intero periodo della convenzione, indicativamente dal 01/01/2020 al 30/09/2022 è pari € 310.018,56.
Tale importo, verrà così suddiviso:
- € 231.063,84 per la gestione dei Centri ricreativi
- € 41.448,00 per il servizio di formativa didattica
- €. 22.453,20 per l'apertura dei centri ricreativi durante il periodo estivo
Art. 9– DURATA
La presente convenzione ha validità 01/01/2020 al 30/09/2022 .
Art. 10– SPESE
Le spese di cui all’art. 8 saranno rimborsate e liquidate dal Comune di Ancona all’Associazione con cadenza mensile dietro ricevimento di regolare nota di debito corredata da:
- documentazione comprovante le spese sostenute e dettagliate
- relazione delle attività svolte complessivamente dall’Associazione nell’ambito del progetto;
- elenco nominativo dei volontari adibiti a tali attività;
- elenco degli operatori assunti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante i costi sostenuti e previsti dalla presente convenzione.
L'Associazione, su richiesta della Direzione Politiche Sociali Servizi Scolastici ed Educativi, si impegna ad esibire ogni altro documento necessario alla liquidazione.
I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario (o postale) su conto corrente.
Art. 11- RECESSO
Le parti hanno altresì facoltà di recesso, con preavviso di almeno un mese, qualora risultino violate le norme di cui ai precedenti articoli.
Art. 12 - PRIVACY
I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018- , saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici poteri.
Il legale rappresentante dell’Associazione dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
Art.13 RISOLUZIONE
Nel caso di mancata osservanza da parte dell'Associazione degli obblighi della presente convenzione , l'Amministrazione Comunale applica a carico della stessa una penalità del 10% ( dieci per cento ) del valore della convenzione , Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
Nel caso di inadempienze gravi , il Comune ha la facoltà previa intimazione scritta all'Associazione , di risolvere la presente convenzione con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta , ivi compresa al facoltà di affidare la convenzione a terzi in danno all'Associazione .
All'Associazione viene corrisposto quanto dovuto per il servizio eseguito fino al giorno della disposta risoluzione , detratte le penalità , le spese ed i danni . ART. 14 – Controversie
Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Ancona .
Art. 15 – Spese
Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'associazione .
Il Dirigente l'Associazione