POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD) "LIBRO MATRICOLA"
stipulata tra
CITTA’ di VENARIA REALE
e la Spett.le
................................
(Società Assicuratrice)
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Assicurato: soggetto giuridico o persona fisica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
Società: l’impresa assicuratrice;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Risarcimento la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Scoperto: Percentuale, prestabilita sull'importo indennizzabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato
Franchigia: importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato;
Broker Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Legge: D. Lgs 209/2005
Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
CONTRAENTE: CITTA’ DI VENARIA REALE
TIPO DI COPERTURA:
Responsabilità Civile Auto
Massimale: € 5.000.000,00 unico per sinistro
CONDIZIONI GENERALI OPERANTI per la Garanzia X.X.Xxxx e Auto Rischi Diversi Art. 1. CONDIZIONI:
La Società assicura, in conformità delle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
L’elenco dei veicoli assicurati, con relativa indicazione dei dati necessari, si trova nel tabulato allegato che verrà di volta in volta aggiornato.
L’Assicurazione è operante per i veicoli di proprietà del Contraente ed anche nel caso di veicoli presi o dati in leasing, locazione o in comodato, e anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente.
Art. 2. FORMA:
Polizza a Libro Matricola
I premi relativi a veicoli inclusi durante l’annualità assicurativa saranno determinati considerando I premi di riferimento in vigore all’inizio dell’annualità assicurativa.
• L’assicurazione può essere prestata per veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.
• Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dall’Ente contraente, purché non antecedenti la data e l’ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società.
• Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
• In caso di sostituzione di veicoli, il veicolo sostituente fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito. In caso di veicolo nuovo con bonus/malus, questo verrà inserito in classe 14^.
• In caso di furto del veicolo, il veicolo sostituente fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.
Art. 3. DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 4. DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE PREMIO
Il premio anticipato viene fissato sulla base al numero di veicoli indicati nell’allegato elenco.
Il premio anticipato per la prima annualità sarà comunque determinato sulla base degli effettivi veicoli assicurati alla decorrenza del contratto.
Anche per le annualità successive il premio di quietanza verrà conteggiato sulla base del numero effettivo di mezzi assicurati alla data di scadenza dell’annualità assicurativa.
Al termine dell’annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio da effettuarsi in base alle movimentazioni (entrate/uscite di mezzi) e quindi all’effettivo periodo di copertura degli stessi; le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'appendice.
Art. 5. PAGAMENTO DEI PREMI
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."
.
Art. 6. OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO:
La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato per ogni sinistro);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato per ogni sinistro);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte)..
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 7 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente.
Art. 8. CARTA VERDE
Verrà rilasciata per i veicoli indicati nel tabulato allegato su richiesta della Contraente.
Art. 9. FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ
Tutte le eventuali comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
Art. 10. MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI
I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla data di accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
Art. 11. TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE
A richiesta della Contraente, la Società invierà copia dell’atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato e, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente, farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.
Art. 12. BUONA FEDE
L’omissione delle dichiarazioni, da parte dell’Assicurato e/o Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all’atto dell’emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre ché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che l’Assicurato e/o Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata. Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell’Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.
Art. 13. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 14. GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI
L’impresa assume, ai sensi dell’art. 1917 C.C. a nome dell’Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L’Impresa s’impegna comunque a richiesta dell’Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell’eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.
L’Impresa ha altresì l’obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all’esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.
Anche nel caso di vertenze giudiziali civili che si concludono con il risarcimento del danno entro il limite della franchigia, per l’attribuzione delle spese giudiziali si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell’art. 1917 C.C..
Art. 15.1 CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell’art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dalla Marsh S.p.A.
Art. 15.2 - Informazioni inerenti gli intermediari
Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.
La Contraente si avvale di Marsh, sede di Torino in qualità di Broker incaricato per l’assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dell’5% sulla garanzia RCAuto e 8% sulla garanzia ARD. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Qualora l’Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l’amministrazione dei contratti ad un’agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
Art. 16. COASSICURAZIONE E DELEGA
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ditta
................................. .e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla
(Compagnia)..................................., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Ditta la quale tratterà con
la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.
Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l' incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite della Ditta direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.
Ognuna delle Compagnie sottoscrittici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.
Art. 17. VALIDITA’ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI per la Garanzia X.X.Xxxx
Art. 18. CARICO E SCARICO
La Società deve assicurare, nei limiti del massimale previsto per la R.C.A., la responsabilità del Contraente compresi i dipendenti e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite senza l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti al veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.
Art. 19. RISCHIO STATICO
La garanzia vale per i danni a Xxxxx derivanti per i rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
Art. 20. DANNI DA INQUINAMENTO
La Società deve tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.
Art. 21. SOVRACCARICO – AGGRAVAMENTO DEL RICHIO (art.1898 C.C.)
Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1898 C.C.; il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave al Contraente nell’organizzazione e nel controllo della propria attività.
Art. 22. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
a) per i sinistri causati in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
b) per I danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
c) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida;
d) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona con patente scaduta . Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abiliti alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore;
e) nel caso di autovettura, adibita a servizio privato, data in uso dal Contraente, proprietario o locatario, a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società deve rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti della società proprietaria o locataria;
Le garanzie che seguono (punto f e punto g), non sono operanti nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse stata precedentemente a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di azione di rivalsa:
f) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
g) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
Art. 23. RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli indicati in polizza per i danni dagli stessi causati a terzi, entro i limiti ed alle condizioni contrattuali previste per la responsabilità civile dell'assicurato.
Art. 24. RICORSO TERZI
Danni a terzi (persone, cose o animali) a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze liquide o gassose per tutti i veicoli per fatti non rientranti nell'assicurazione obbligatoria, con il limite di € 2.500.000,00 per sinistro.
La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell’utilizzo dei beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Garanzia AUTO RISCHI DIVERSI
SEZIONE I – INCENDIO
Art. 1. Sez. I. RISCHI COPERTI
La Società copre i danni cagionati al veicolo da:
• incendio;
• surriscaldamento e/o calore eccessivo
• fulmine
• esplosione e scoppio anche esterni al mezzo, con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi.
Art. 2. Sez. I. ESCLUSIONI
La garanzia non comprende:
• i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o suo deprezzamento;
• i danni derivanti da guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.
SEZIONE II – FURTO
Art. 1. Sez. II. RISCHI COPERTI
a) La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
b) Circolazione abusiva: la copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all'evento.
c) Danni da scasso: la Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni riportati alle parti interne dell'autovettura.
Art. 2. Sez. II. ESCLUSIONI
La garanzia non comprende i danni da:
a) furto e rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
b) mancato uso dell'autoveicolo o del suo deprezzamento;
c) guerre insurrezioni e fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo.
SEZIONE III: KASKO
Art. 1. Sez. I RISCHI COPERTI
La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione sia su aree pubbliche che su aree private.
Art. 2. Sez. I ESCLUSIONI
L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
b) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
c) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o dell' Assicurato;
d) verificatisi durante la partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
e) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
f) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente;
g) cagionati da operazioni di carico e/o scarico;
h) subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano nonchè di traino che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
i) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.
SEZIONE IV EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI Art. 1. Sez. IV EVENTI SOCIOPOLITICI
Il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.
In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità di Polizia inoltrando alla Società copia vistata dell'Autorità stessa.
Art. 2. Sez. IV EVENTI NATURALI
Il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato, avvenuti in occasione di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, terremoto, eruzioni vulcaniche, rottura ponti, sprofondamento strade, allagamenti, maremoti, crollo edifici e manufatti in genere, trombe, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine.
CONDIZIONI GENERALI OPERANTI per le Garanzie Auto Rischi Diversi
Art. 1. VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE ALL'ESTERO
La garanzia è operativa per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica Italiana di San Marino, nonché in tutti i paesi esteri per i quali è valida l'assicurazione di responsabilità civile auto stipulata in Italia, con o senza rilascio della carta verde.
Art. 2. DOLO E COLPA GRAVE
Ai sensi dell’art. 1900 C.C. sono esclusi I soli danni cagionati da dolo del Contraente/Assicurato.
Art. 3. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Liquidazione dei danni e procedura sinistri Art. 4. DETERMINAZIONE DEL DANNO
Art. 4.1 Per Autovetture:
a) In caso di danno totale, qualora la garanzia sia prestata per un veicolo di valore assicurato non inferiore al valore a nuovo (intendendosi per valore a nuovo quello previsto nella relativa fattura di acquisto) al momento della prima immatricolazione non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Per valore di fattura si intende l'effettivo costo dei veicoli, comprensivo di accessori messi in strada e IVA così come risultanti dai documenti contabili, sempre se comprovato. Sono compresi gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché comprovati da fattura, anche diversa da quella di acquisto del veicolo, anche ove fossero acquisiti gratuitamente dal Contraente.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura dell'1,5% per ogni mese o frazione di mese.
Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del veicolo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.
• Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (a nuovo nel primo semestre di prima immatricolazione - commerciale nei periodi successivi).
Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
• A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile si conviene che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto delle condizioni generali di assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.
b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli.
Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale:
fino a 5 anni dalla data di prima immatricolazione, non verrà applicato nessun deprezzamento del valore delle parti sostituite. Se il sinistro si verifica dopo 5 anni dalla data di prima immatricolazione, si applicherà un deprezzamento sulle parti sostituite del 60%.
Art. 4.2 Per altri veicoli:
a) In caso di danno totale, qualora la garanzia sia prestata per un veicolo di valore assicurato non inferiore al valore a nuovo (intendendosi per valore a nuovo quello previsto nella relativa fattura di acquisto) al momento della prima immatricolazione non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Per valore di fattura si intende l'effettivo costo dei veicoli, comprensivo di accessori messi in strada e IVA così come risultanti dai documenti contabili, sempre se comprovato. Sono compresi gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché comprovati da fattura, anche diversa da quella di acquisto del veicolo, anche ove fossero acquisiti gratuitamente dal Contraente.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura dell'1,5% per ogni mese o frazione di mese.
Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del veicolo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.
• Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (a nuovo nel primo semestre di prima immatricolazione - commerciale nei periodi successivi).
Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
• A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile si conviene che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto delle condizioni generali di assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.
b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.
L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.
Art. 5. SOMMA ASSICURATA
Per “somma assicurata” si intende il valore dichiarato dalla Contraente, e risultante dall’elenco allegato, che forma parte integrante del presente contratto. Nella somma assicurata sono compresi tutti gli accessori forniti dalla casa costruttrice, ed ogni altro accessorio, attrezzatura o dispositivo che la Contraente abbia installato o fatto installare per il servizio che deve svolgere.
Art. 6. SCOPERTI E FRANCHIGIE
Art. 6.1 Limitatamente alle garanzie prestate nelle sezioni Eventi Sociopolitici e Naturali (Art. 1 e 2 Sez. IV) la Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento, previa deduzione franchigia di € 250,00.=
Art. 6.2 Limitatamente alla garanzia prestata nella sezione Kasko (art. 1 Sez. III), la Società rimborserà all’Assicurato, la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione di una franchigia di € 500,00.
Le franchigie sopra esposte resteranno a carico dell’Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farla assicurare da altri.
Art. 7. DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI XXXXXXXX
In caso di furto e rapina l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia ed inviare copia alla Compagnia di Assicurazioni; in caso di presunta perdita totale deve inoltre presentare alla Compagnia di Assicurazioni dichiarazione di perdita di possesso del veicolo ed estratto cronologico rilasciati dal P.R.A. La Compagnia di Assicurazioni rinuncia a richiedere all'Assicurato copia del provvedimento di archiviazione del procedimento giudiziario.
Art. 8. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato non prima di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro alla Compagnia di Assicurazioni e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione della documentazione (completa).
Art. 9. CLAUSOLA ARBITRALE
Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questa é deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta é fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi delle Condizioni di Assicurazione relative alla garanzia di Responsabilità Civile.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'Assicurato.
Art. 10. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società conserva il diritto di surrogazione (ex art. 1916 C.C.), rinunciando ad esercitarlo nei confronti del Conducente, debitamente autorizzato alla guida del veicolo, e dei trasportati.
Art.11. BENI DI TERZI – Assicurazione per conto di chi spetta –
La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell’Assicurato, su richiesta di quest’ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant’altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 12. CADUTA DI AEROMOBILI OD ALTRI CORPI VOLANTI
La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate.
GARANZIE COMPLEMENTARI OPERANTI per le Garanzie RC Auto e Auto Rischi Diversi
La Società assicura quanto segue:
Art. 13. RECUPERO - TRAINO – CUSTODIA
Il rimborso della spese sostenute dall'Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità a seguito di sinistro, furto, rapina o incendio indennizzabili a termini di polizza.
L'assicurazione é prestata fino alla concorrenza di € 150,00= per ogni sinistro.
Art. 14. CRISTALLI
Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati dell'autovettura assicurata: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, in conseguenza della rottura degli stessi.
La garanzia é prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
Art 15. DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA
Il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell’autovettura in conseguenza del trasporto di persone vittime di incidenti stradali sino ad un massimo di € 1.000,00.
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Scheda di Offerta Tecnica Assicurazione RCA/ARD
□ Accettazione integrale del Capitolato Speciale di Appalto;
oppure
□ Formulazione dell’offerta in base alla seguente Variante:
La Società
propone la seguente variante:
(compilare una singola scheda per ogni variante):
Numero variante | |||
Progressivo | Titolo | ||
Testo di clausola:
L’articolo n° s'intende annullato/integrato/ sostituito dal seguente:
Sottoscrizione del legale rappresentante o del
procuratore
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) E ALTRI RISCHI DIVERSI (A.R.D.) “LIBRO MATRICOLA”
DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Tariffa di riferimento:
fissa per gli autocarri; Bonus Malus per gli autoveicoli.
Tassazione ARD:
Tasso lordo annuo: | - incendio autovetture | …….‰ |
- furto autovetture | …….‰ | |
Tassazione Kasko: | - incendio e furto autocarri e assimilati - …….‰ | …….‰ |
PREMIO ANNUO R.C.A.
Premio netto | S.S.N. | Imposte | Totale |
PREMIO ANNUO A.R.D.
Premio netto | Imposte | Totale |
PREMIO ANNUO NETTO TOTALE R.C.A. + A.R.D.
€
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
1. AUTOVETTURE (Settore I Provv. C.I.P. 10/1993):
il premio da indicare deve corrispondere a quello calcolato nella CLASSE DI MERITO “13” ( tredici) con coefficiente di determinazione del premio uguale ad 1,00 (uno) come stabilito dalla “ Tabella delle Classi di Merito e Relativi Coefficienti di Determinazione del Premio “ e la “ Tabella delle Regole Evolutive “ corrispondenti a quelle riportate nel testo del Provvedimento C.I.P. n 10 del 05/05/1993 ( Allegato “A” al presente capitolato di cui forma parte integrante) .
Alla data del 31/12/2011, momento di inizio della copertura assicurativa, per ogni singolo veicolo, il premio effettivo verrà calcolato dalla Compagnia aggiudicataria, con riferimento alla CLASSE DI MERITO (CU - CIRCOLARE ISVAP 555/D del 17 maggio 2005) assegnata al veicolo e risultante dalla "Attestazione dello stato di rischio” rilasciata all’Ente Appaltante dal precedente Assicuratore.
2. VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE (Settore IV Provv. C.I.P. 10/1993) Alternativamente la Compagnia potrà adottare le seguenti soluzioni:
A) TARIFFA A PREMIO FISSO:
con riferimento al testo della tariffa “MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ – PEJUS, il premio da indicare deve corrispondere a quello calcolato senza applicazione del PEJUS.
B) TARIFFA BONUS / MALUS:
il premio da indicare dovrà corrispondere a quello determinato utilizzando la tabella evolutiva della Compagnia offerente riferito alla classe di ingresso per “contratto proveniente da altra Compagnia” con attestazione di rischio che non riporti sinistri nell’ultimo periodo di osservazione.
Alla data del 31/12/2011, momento di inizio della copertura assicurativa, per ogni singolo veicolo il premio effettivo verrà calcolato dalla Compagnia aggiudicataria, sulla base delle risultanze dell’ "Attestazione dello stato di rischio" rilasciata all’Ente Appaltante dal precedente Assicuratore.
Si precisa che per il settore in argomento “VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE” Settore IV provv. C.I.P. 10/1993, la Compagnia offerente potrà utilizzare, a propria discrezione, UNA SOLA DELLE SOPRACCITATE FORMULE TARIFFARIE
IN CASO DI UTILIZZO DELLA FORMULA “BONUS / MALUS” AL MODELLO DI OFFERTA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA LA TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE E RELATIVE MODALITÀ DI “INGRESSO” DEI VEICOLI UTILIZZATA DALLA COMPAGNIA OFFERENTE.
ALLEGATO “A”-TARIFFA BONUS/MALUS AUTOVETTURE ( SETTORE I – PROVVEDIMENTO CIP )
TABELLA DELLE CLASSI DI MERITO E RELATIVI COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
( PROV. CIP 10/93)
Classe di merito | Coefficienti di determinazione del premio |
1 | 0,50 |
2 | 0,53 |
3 | 0,56 |
4 | 0,59 |
5 | 0,62 |
6 | 0,66 |
7 | 0,70 |
8 | 0,74 |
9 | 0,78 |
10 | 0,82 |
11 | 0,88 |
12 | 0,94 |
13 | 1,00 |
14 | 1,15 |
15 | 1,30 |
16 | 1,50 |
17 | 1,75 |
18 | 2,00 |
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE ( PROV. CIP 10/93 )
Classe di merito | Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati ” | ||||
0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
SITUAZIONE SINISTRI (dal 31/12/2008)
Polizza n.21644 3998/2009/84055 = | : | € 3.600 | RCA attivo | |
3997/2009/53675 | = | € 3.500 | RCA lesioni | |
996/2009/53077 | = | € 8.900 | RCA passivo | |
4857/2009/73743 | = | € 260 | Kasko | |
3997/2009/8853 | = | € 60 | Atti vandalici | |
4857/2009/38339 | = | € 130 | Kasko | |
Polizza n.25497 | : | |||
3999/2010/62077 | = | € 3.100 | RCA attivo | |
4857/2010/20517 | = | € 170 | Atti vandalici | |
4857/2010/20500 | = | € 110 | Atti vandalici | |
3999/2010/91199 | = | € 500 | Kasko | |
3998/2010/48405 | = | € 1.800 | Kasko | |
3998/2010/60684 | = | € 310 | Atti vandalici | |
Polizza n.28766 : 996/2011/10017 = | € 1.900 | RCA passivo | ||
857/2011/10017 = | Kasko in | franchigia |
VEICOLO | TARGA | DATI TECNICI | valore assicurato ARD |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | |||
FIAT PUNTO 5P | BK 189 CV | HP14 | € 1.700,00 |
FIAT DUCATO XXXXXXXX | XX000XX | XX00 | € 60.000,00 |
FIAT PANDA 4X4 XXXXXXXX | XX 000 XX | XX00 | € 2.000,00 |
FIAT SEICENTO YOUNG | BL 470 WJ | HP12 | € 1.000,00 |
MOTO BMW 650 GS | BD96427 | CC650 | € 3.200,00 |
MOTO BMW 650 GS | BD96428 | CC650 | € 3.200,00 |
FIAT BRAVO | YA899AA | HP 17 | € 32.000,00 |
FIAT GRANDE PUNTO | YA984AG | HP14 | € 20.700,00 |
ALFA ROMEO 159 | DK464CS | HP19 | € 16.000,00 |
ALFA ROMEO 156 TS | BK 087 ET | HP 18 | € 3.000,00 |
SETTORE WELFARE | |||
BUS IVECO | CB 488 ED | posti 49 | € 53.000,00 |
FIAT DOBLO' | DY686DK | HP15 | € 22.000,00 |
FIAT PUNTO ACTIVE | CT 773 YS | HP14 | € 5.000,00 |
SETTORE URBANISTICA | |||
FIAT PUNTO 5P | BK 190 CV | HP14 | € 1.700,00 |
SETTORE LL.PP. | |||
FIAT PUNTO ACTIVE | CT 775 YS | HP14 | € 5.000,00 |
FIAT NUOVA PANDA | CN 441 BV | HP14 | € 5.000,00 |
FIAT SEDICI | DL355XB | HP17 | € 12.000,00 |
VERA SERVIZI S.R.L. | |||
FIAT DUCATO P.C. 280/OM | TO 68197L | X.XX 30 | = = = |
FIAT DUCATO P.L. 280/OM | TO 67165L | X.XX 30 | = = = |
PIAGGIO APE MAX | TO 450985 | CC422 | = = = |
FIAT XXXXXXX PICK UP | TO 59051L | X.XX 15 | = = = |
FIAT PANDA VAN | BK 317 CP | X.XX 12 | = = = |
FIAT PANDA VAN | BK 318 CP | X.XX 12 | = = = |
FIAT PANDA 4X4 TRAKKING | BK 215 CR | HP 13 | € 2.000,00 |
NISSAN CABSTAR | CT 440 YR | X.XX 35 | € 37.000,00 |
FIAT PUNTO 5P | BL 502 WK | HP14 | € 1.700,00 |
FIAT PUNTO ACTIVE | CT 774 XX | XX00 | € 5.000,00 |
AMMINISTRAZIONE GENERALE | |||
FIAT PUNTO | CE 489 WK | HP14 | € 2.500,00 |
FIAT PUNTO 5P | BL 491 WK | HP14 | € 1.700,00 |
FIAT PUNTO ACTIVE | CT 777 XX | XX00 | € 5.000,00 |
SETTORE RISORSE ECONOMICHE | |||
FIAT SEICENTO YOUNG | BK 620 CZ | HP12 | € 1.000,00 |