‘AULA B’
‘AULA B’
Numero sezionale 1722/2022 Numero di raccolta generale 18698/2022 Data pubblicazione 09/06/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Oggetto:
RELIGIONE
DOCENTI DI
CATTOLICA
-
REITERAZIONE DI CONTRATTI A
TEMPO DETERMINATO – XXXXXXXXX' – DEFINIZIONE – RIMEDI – RISARCIMENTO DEL DANNO C.D. EUROUNITARIO – CRITERI - PRINCIPI.
SEZ. LAVORO
Composta da
XXXXXXX XXXXX - Presidente -
XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX - Xxxxxxxxxxx - R.G.N. 4783/2018
XXXXXXXX XXXXXXX - Consigliere - Cron. XXXXXXXXX XXXXX - Consigliere - PU – 11/5/2022 XXXXXXX XXXXX' - Cons. Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4783/2018 R.G. proposto da
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Xxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00 è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
(omissis)
, rappresentato e difeso dall'avv.
(omissis)
presso il cui studio in è elettivamente domiciliato;
(omissis)
- controricorrente–
avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 971/2017, depositata il 14.12.2017, N.R.G. 65/2015.
Viste le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore
Generale Xxxx. XXXXXXX XXXXX ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis
Firmato Da: BELLE' XXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: XXXXXX XXXXXXXX Xxxxxx Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: XXXXX XXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2
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del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificaziDoatna ipunbbelicllaazione 09/06/2022
legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.5.2022 dal Consigliere dott. Xxxxxxx Xxxxx.
FATTI DI CAUSA
1. (omissis)
docente di religione cattolica presso la scuola
pubblica, ha agito presso il Tribunale di Avezzano nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), esponendo, per quanto qui ancora interessa, di aver prestato servizio, in forza di reiterati rapporti a tempo determinato, continuativamente dall'anno scolastico 1993/1994 fino all'epoca di deposito del ricorso in primo grado (anno scolastico 2011/2012) ed insistendo, sul presupposto di essere stato dichiarato idoneo nella graduatoria del concorso del 2004, per la declaratoria del suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato e comunque per il risarcimento del danno, anche per abusiva reiterazione dei rapporti a termine.
Il Tribunale di Avezzano ha riconosciuto il solo diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei rapporti a termine, che ha liquidato, secondo i parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010, in misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, rigettando invece la domanda di accertamento del diritto all'assunzione.
La sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila, la quale ha rigettato sia il gravame principale del MIUR, sia quello incidentale del lavoratore, con cui egli aveva insistito per la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
2. La Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, sottolineava come il sistematico ricorso ai contratti a termine, dopo la L.
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186/2003, come strumento per evitare il concorso, inDtaetagpruabbslicsaezione 09/06/2022
comportamento contrario alle regole eurounitarie. Identificava quindi nel triennio il discrimine tra uso legittimo ed abuso del contratto a termine ed evidenziava come il primo ed unico concorso fosse stato indetto solo nel 2004.
3. il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito da controricorso del lavoratore, che ha poi anche depositato memoria.
La causa è stata trattata secondo le forme scritte del rito di cui all'art. 23, comma 8 bis d.l. 137/2020, conv. con mod. in L. 176/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso per cassazione, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 186/2003, nonché della clausola 5 dell'Accordo Quadro ed è sviluppato rimarcando, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la peculiarità dei contratti di assunzione dei docenti di religione e del sistema di cui alla L. 186/2003, in sé coerente con le regole eurounitarie e tale da giustificare la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del corpo docente.
Il secondo motivo è invece formulato ai sensi dell'art. 360 n. 5
c.p.c. e denuncia l'omessa considerazione dell'essersi gli incarichi del ricorrente svolti su organico di fatto, in quanto i posti sussistenti nella dotazione organica erano stati tutti coperti con immissioni in ruolo, sicché gli incarichi a termine erano solo quelli residuati successivamente a tali acquisizioni di docenti a tempo indeterminato.
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2. La definizione delle questioni di causa, investendo le nDoartampuebblsicuazlione 09/06/2022
sistema di reclutamento dei docenti di religione, necessita la previa ricostruzione del complesso quadro normativo.
3. La L. 824/1930, abrogata dal d.l. 112/2008, disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali e prevedeva, all'art. 5, incarichi annuali da conferire, all'inizio dell'anno scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante.
3.1 Con la legge 25 marzo 1985 n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, la Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana.
Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il d.p.r. 16.12.1985 n. 751, con il d.p.r. 23.6.1990
n. 202 ed infine con il d.p.r. 20.8.2012 n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012.
Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che:
a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a
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personale munito di idoneità riconosciuta
diocesano;
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b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
Sono altresì indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il d.lgs 16.4.1994 n. 297, che all'art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri.
Anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997, hanno previsto, all'art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
3.2 Tralasciando la disciplina più antica, in estrema sintesi, il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato
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ed intese collegate prevedeva incarichi necessariamente aDnatanpuuabblliicaezione 09/06/2022
non poneva limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di xxxxxxx
dell'idoneità all'insegnamento religioso.
Peraltro, va rimarcato come la contrattazione collettiva già prevedesse all'epoca una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale (art. 47, co. 6 e 7 CCNL comparto scuola 1994-1997), nel senso che esso era da aversi per «confermato qualora permangano le condizioni ed i requiIiti preIcritti dalle vigenti diIpoIizioni di legge», con previsione espressamente valorizzata da Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 00 ottobre 1999, n. 390 per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta, come già rilevato anche da questa S.C. (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1066).
4. In questo contesto si è inserita la legge n. 186/2003 che ha introdotto, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art. 1).
I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei “posti funzionanti” per ciascuna diocesi.
L'art. 3 dispone che l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa.
Il comma 10 precisa che «per tutti i poIti non coperti da inIegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato Xx provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato Itipulati dei dirigenti IcolaItici Iu indicazione del dirigente regionale, d´inteIa
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con l´ordinario dioceIano competente per territorio»Dataepubbtlaicalezione 09/06/2022
personale integra il 30 % proprio degli addetti assunti a termine. L'art. 1, comma 2, prevede che «agli inIegnanti di religione cattolica inIeriti nei ruoli di cui al comma 1 Ii applicano, Ialvo quanto Itabilito dalla preIente legge, le norme di Itato giuridico ed il trattamento economico previIti dal teIto unico delle diIpoIizioni legiIlative vigenti in materia di iItruzione, relative alle Icuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legiIlativo 16 aprile 1994 n. 297 e IucceIIive modificazioni, di Ieguito denominato “teIto unico” e dalla contrattazione collettiva».
Anche in tale novellato assetto la contrattazione collettiva (art. 40,
c. 5, C.C.N.L. 2006/2009 di comparto) ha confermato il richiamo all'art. 309, co. 2 d. lgs. 297/1994 (norma in ordine alla durata annuale degli incarichi, in sé pienamente compatibile anche con il nuovo sistema, con riferimento ai rapporti a tempo determinato) e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti, anch'essa dunque tuttora vigente.
4.1 Il legislatore ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit., ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.
5. Il tema che viene qui in evidenza è quello, all'interno del sistema quale sopra delineato, del regime dei contratti a tempo determinato, sotto il profilo della loro reiterazione e delle regole eurounitarie che vietano l'indefinito rinnovo di essi per sopperire ad esigenza datoriali durevoli.
6. La questione è stata recentemente oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri, da cui occorre prendere le mosse.
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6.1 La Corte di Giustizia ha intanto escluso che, rispetto alDtaetampubablidcaazione 09/06/2022
affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.
Tale peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finisce per essere sostanzialmente neutra sotto il profilo del pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non può come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine.
La Corte di Giustizia vuol dire che la previsione per qualsiasi docente del rilascio iniziale fino a revoca, non essendo soggetta a controllo con cadenza pari alla durata dei contratti a tempo determinato, che, come si è detto, è annuale, non ha alcun rilievo nella dinamica dei rinnovi ed opera estemporaneamente ed in modo uguale per i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato, allorquando in concreto emergano criticità sul punto.
6.2 Di conseguenza, la Corte di Giustizia ha precisato (non diversamente da quanto ritenuto in altra ipotesi da Xxxx. 10 gennaio 2018, n. 343) che il tema di rilievo attiene alla compatibilità della regolazione nazionale del diritto del lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.
6.3 In tale prospettiva dalla pronuncia si possono enucleare alcune conclusioni di fondo, da cui deve muovere il ragionamento e che sono le seguenti.
a) I fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica «atteItano, nel Iettore dell´inIegnamento di cui trattaIi nel procedimento principale, un´eIigenza particolare di fleIIibilità che idonea, in tale Ipecifico Iettore, a giuItificare oggettivamente, alla luce della clauIola 5, punto
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1, lettera a), dell´accordo quadro, il ricorIo a una IucDcateaIpIubibolincaezione 09/06/2022
di contratti di lavoro a tempo determinato per riIpondere in maniera adeguata alla domanda IcolaItica ed evitare di eIporre lo Utato, quale datore di lavoro in tale Iettore, al riIchio di dover immettere in ruolo un numero di docenti Iignificativamente Iuperiore a quello effettivamente neceIIario per adempiere i propri obblighi in materia» (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70 % (ruolo) e il 30 % (contratti a termine);
b) Tuttavia «l´oIIervanza della clauIola 5, punto 1, lettera a), dell´accordo quadro eIige … che Iia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato IucceIIivi miri a IoddiIfare eIigenze provviIorie, e che una diIpoIizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non Iia utilizzata, di fatto, per IoddiIfare eIigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di perIonale (Ientenza del 24 giugno 2021, ObraI y UervicioI PúblicoI e Acciona Agua, C-550/19, EU:C:2021:514, punto 63 e giuriIprudenza ivi citata)», occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia «tutto quanto (gli) compete …. prendendo in conIiderazione il diritto interno nella Iua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconoIciuti da queIt´ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattaIi e pervenire a una Ioluzione conforme allo Icopo perIeguito da queIt´ultima (Ientenza del 24 giugno 2021, ObraI y UervicioI)», procedendo ad «eIaminare di volta in volta tutte le circoItanze del caIo, prendendo in conIiderazione, in particolare, il numero di detti contratti IucceIIivi Itipulati con
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la IteIIa perIona oppure per lo Ivolgimento di unDoataIptuebbIlicIaozione 09/06/2022
lavoro»;
c) Il giudice interno è chiamato a verificare se «non eIiItano “norme equivalenti per la prevenzione degli abuIi”, ai IenIi della clauIola 5, punto 1, dell´accordo quadro» (punto 116);
d) Il giudice interno deve «interpretare e applicare le pertinenti diIpoIizioni di diritto interno in modo da Ianzionare debitamente tale abuIo e da eliminare le conIeguenze della violazione del diritto dell´Unione» (punto 118), curando peraltro («vegliando») di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso «non Iiano diIIuaIi, nella Iperanza di continuare a lavorare nel Iettore determinato», dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117).
7. Il ragionamento di diritto interno impone di richiamare le caratteristiche del reclutamento e dell'utilizzazione dei docenti di religione.
7.1 Come si è in precedenza sottolineato e come rilevato anche dalla Corte di Giustizia, in ragione del combinarsi dell'art. 309, co. 2, d. lgs. 297/1994 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
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Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della consiDdatea rpeubvbloiclaezione 09/06/2022
quota di fabbisogno (30 %) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.
È pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
7.2 Da ciò deriva una prima importante conclusione.
Infatti, ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti “annuali” comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di «vegliare» su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.
Tale salvaguardia delle utilità esistenti - nell'impossibilità di conversione, su cui si tornerà e nell'insussistenza di misure di stabilizzazione straordinarie – è impossibile, se non escludendo che la prosecuzione dei rapporti ed il loro rinnovo automatico, in qualunque forma essa avvenga, sia in sé ragione di illegittimità.
Il rilievo esclude altresì di poter ritenere illegittime, per contrasto con l'ordinamento eurounitario, le previsioni della contrattazione collettiva da cui discende tale possibilità di un rinnovo automatico costante e Iine die, trattandosi peraltro, come già ebbe e rilevare Corte Costituzionale 390/1999 cit., di misure più di favore che penalizzanti.
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Il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti
D“aatanpnuubbaliclaiz”ione 09/06/2022
esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura del sistema conseguente alla pronuncia della Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali.
8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà.
Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare.
I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L. 186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale.
Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.).
Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, co. 6, del C.C.N.L. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.
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8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condiDzaitoa pnuibbtlicaalziione 09/06/2022
connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, co.2, L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
Né è pensabile – dati i numeri coinvolti – che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi.
Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro ItatuI di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il Ministero, attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.
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Abuso che deve trovare un rimedio sanzionatorio nell'ordiDnaatampubebnlictaozione 09/06/2022
interno e di ciò si dirà.
8.2. Né ha rilievo la circostanza che, in ipotesi, il singolo docente avesse partecipato al concorso del 2004 e potesse sperare, di fatto, di transitare in ruolo per effetto di quell'originaria procedura ed in ragione dell'inerzia del MIUR rispetto alle successive indizioni.
Non è quello, infatti, il percorso normativo che la L. 186/2003, cui deve farsi riferimento, ha disegnato, tra l'altro coerentemente con l'esigenza di valutazione aggiornata sulla professionalità dei prescelti.
Pertanto, a fronte di una mera possibilità di fatto ed al di là dell'eccezionale evoluzione verso il ruolo recentemente prevista dal legislatore per effetto ancora di quell'unico concorso (v. l'art. 1-biI, co. 3, d.l. 126/2019, quale convertito in L. 159/2019, che ha consentito immissioni in base al concorso del 2004, nelle more della celebrazione del concorso a venire) restava e resta, fino a che l'assunzione in quel modo non risulti concretamente avverata, l'interesse alla regolare indizione dei concorsi, così come il riconnesso abuso conseguente all'inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione.
9. Vi è tuttavia da considerare anche l'altra ipotesi che consegue al
sistema esistente.
9.1 Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può infatti determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni.
In tali casi la precarietà si manifesta proprio attraverso un'utilizzazione dei docenti interessati che ha luogo con discontinuità e solo quando vi sia bisogno di essi.
Con tutta probabilità si tratta di ipotesi numericamente marginali,
ma sicuramente destinate a ricorrere, data l'organizzazione del
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sistema, soggetto agli effetti delle dilatazioni e restrizioni aDnatna upuebbldiceazlione 09/06/2022
fabbisogno e che la stessa norma collettiva evidentemente contempla, quando prevede la conferma a condizione che
«permangano le condizioni (v. disponibilità del posto, n.d.r.) ed i requiIiti (v. idoneità all'insegnamento, n.d.r.) preIcritti dalle vigenti diIpoIizioni di legge».
L'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale.
Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà.
Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.
Si tratta di ragionamento per certi versi analogo a quello che fu svolto da questa S.C. per l'utilizzazione reiterata di contratti a termine su posti vacanti nel sistema scolastico generale e già allora si rilevò la coerenza anche con il limite massimo di trentasei mesi fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (art. 5, comma 4-bis, del d. lgs. 368/2001, introdotto dalla legge 247 del 2007 e da ultimo art. 19 comma 2 d.lgs. 81 del 2015), per affermare che «la compleIIiva durata maIIima di trentaIei meIi coItituiIce un parametro tendenziale del IiItema delle aIIunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la Ipecialità del d.lgI. n. 165/01, il Iettore
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privato e il Iettore pubblico, Ie pur eIcluIivamente in oDartda ipnubeblicaazlione 09/06/2022
limite temporale oltre il quale configurabile l'abuIo» (così, ancora Xxxx. 22552/2016 cit.).
10. Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per un durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee.
La stessa Corte di Giustizia sottolinea come il ricorrere di «eIigenze provviIorie» (punto 106) sia da ritenere in linea con il rispetto della clausola 5, punto 1 dell'Accordo Quadro; per l'effetto, va da sé che quanto corrisponda ad esigenze di tal fatta non possa dirsi abusivo, proprio perché riguardante contratti ab origine instaurati nella consapevolezza di ambo le parti di una loro durata limitata nel tempo e della rispondenza ad esigenze transitorie.
È il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo.
In tali ipotesi, l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del Ministero, come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche “causali” e la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si è detto, restando a tali fini del tutto neutra.
Conclusioni queste ultime che si pongono nel solco di quanto da questa S.C. già ritenuto allorquando si è statuito che, nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato (Cass. 1066/2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l'intero anno scolastico fino al 31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l'illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre-novembre fino a giugno dell'anno successivo), ma si è altresì precisato che
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andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle
Deastaipguebbnliczaazione 09/06/2022
temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile (comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia comunali) secondo modalità non dissimili dalla casistica (sostituzioni; attesa esito concorso etc.), qui ritenuta pertinente.
11. Venendo al piano dei rimedi, l'elaborazione giurisprudenziale e normativa conosce un ventaglio di possibili reazioni, che vanno dalla trasformazione ipIo iure in rapporti a tempo indeterminato, alla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine al risarcimento del danno.
La Corte di Giustizia ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., in assenza di espressa previsione in tal senso della legge la quale viceversa prevede che «la violazione di diIpoIizioni imperative riguardanti l'aIIunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amminiItrazioni, non può comportare la coItituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medeIime pubbliche amminiItrazioni, ferma reItando ogni reIponIabilità e Ianzione» (art. 36, co., 5, d. lgs. 165/2001).
D'altra parte la Corte di Giustizia ha già ritenuto che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non violi la disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell' Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (ex multiI Corte di Giustizia 7 settembre 2006, MarroIu e Uardìno; Corte di Giustizia 7 settembre 2006, VaIIallo) e ciò anche con riferimento al settore scolastico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, Uantoro).
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Parimenti, la stabilizzazione mediante procedurNeumercoodinraccocorltsa ugeanelirale 18698/2022
straordinarie rientra nella discrezionalità del legislatorDea,ta pnubéblicaèzione 09/06/2022 manifestamente permesso, data la diversità, specialità ed eccezionalità di tali forme di acquisizione ai ruoli, ragionare in
termini di estensione di reclutamenti straordinari svoltisi per i
docenti soggetti al regime generale scolastico (v. l'art. 1 co. 95 ss.
L. 107/2015, che fa chiaramente riferimento ed al relativo regime in cui non sono ricompresi i docenti di religione) o attraverso un raffronto ex art. 3 Cost. rispetto a questi ultimi, al fine della proposizione di questione di legittimità costituzionale sul punto.
11.1 Resta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.
Si tratta dei noti principi di cui a Xxxx, S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipoteIi di abuIiva reiterazione di contratti a termine, la miIura riIarcitoria previIta dall'art. 36, comma 5, del d.lgI. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di hiuItizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), Iicch_ ….. può farIi riferimento alla fattiIpecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno preIunto, con valenza Ianzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un maIIimo, Ialva la prova del maggior pregiudizio Iofferto» in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla «preItazione in violazione di diIpoIizioni imperative riguardanti l'aIIunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con
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onere della prova a carico del lavoratore, ai IenIi dell'aDratta. pu1b2bli2ca3zione 09/06/2022
c.c.».
Analogo rimedio è già stato riconosciuto in sé idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, Uantoro) e lo è dunque certamente anche rispetto ai docenti di religione, chiudendo così ad ogni ragionamento fondato su improprie assimilazioni tra i diversi settori del lavoro pubblico e del lavoro privato e tra le diverse misure di reazione, rispetto alla contrattazione a termine ed alle illegittimità che possono evidenziarsi, nell'uno o nell'altro regime.
12. In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive.
Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.
12.1 Tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità. Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, co. 5, cit. (ora art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al «comportamento delle
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parti e alle condizioni delle parti» di cui all'art. 8 ivi richDiaatma paubtbolicaezione 09/06/2022
fermo il ristoro del maggiore danno, se provato.
I predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815).
12.2 Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire
«un´indennità onnicomprenIiva nella miIura compreIa tra un minimo di 2,5 ed un maIIimo di 12 menIilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604», sicché la misura “edittale” è solo quella di cui ai predetti artt. 32 co. 5 L. 183/2010, e 28, co. 2, d. lgs. 81/2015, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma e non l'indennità, non a caso definita espressamente come
«onnicomprenIiva», prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori.
13. In chiusura, si osserva che il sistema nel suo complesso, quale sopra delineato, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117, co.1, Cost.
Il possibile reiterarsi dei rapporti a termine si riconnette infatti, per i docenti di religione, ad una regola di rinnovo automatico, su un'ampia dotazione (30 %) dei “posti funzionanti” e ciò assicura elementi di stabilità, estranei alla reiterazione tout court che fu
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ritenuta illegittima da Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 00 luglio 2016D, atna .pu1bb8lic7az,ione 09/06/2022
per quanto accade nel sistema generale della scuola pubblica. Certamente, la regola sulla concorsualità triennale, tra l'altro ulteriormente declinata, con le modifiche apportate dall'art. 1-bis, co. 2, L. 159/2019, nel senso della possibile riserva della metà dei posti al personale munito già di una certa anzianità di servizio, costituisce cerniera ineludibile di ragionevolezza, in quanto è attraverso essa che si garantisce il necessario strumento di sviluppo dalla precarietà al ruolo; tale concorsualità triennale, con la regola risarcitoria che ne consegue, può inoltre essere tale da assicurare un effetto dissuasivo da ulteriori inadempienze agli obblighi di reclutamento a tempo indeterminato.
Quella regola, come si è detto non osservata, è tuttora vigente e l'art. 5, co. 3, L. 228/2021 ha soltanto previsto una dilazione a tutto il 2022 per lo svolgimento del concorso a venire.
Altrettanto certamente, ci si dovrebbe diversamente interrogare se un diverso assetto facesse venire meno la previsione sulla regolare cadenza concorsuale o dilazionasse oltre modo lo svolgimento dei concorsi, ma non è questa la realtà normativa attuale.
Il riconoscimento di diritti risarcitori nei termini del c.d. danno eurounitario completa poi la capacità dissuasiva del sistema rispetto ai casi in cui il superamento del triennio avvenga rispetto a rapporti discontinui e per effetto del determinarsi, in taluni periodi, di eccedenza del posto già attribuito al docente non di ruolo.
14. Tutto ciò consente, dunque, di definire i seguenti principi:
«Atante l´impoIIibilità di converIione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corIo, per i quali la contrattazione collettiva ItabiliIce la conferma al permanere delle condizioni e dei requiIiti preIcritti dalle vigenti diIpoIizioni di legge, i medeIimi rapporti proIeguono, nonoItante il reiterarIi di eIIi nel tempo e ciò in ragione dell´indirizzo della pronuncia della Corte di hiuItizia in materia, Iecondo cui
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l´interpretazione del diritto interno in coerenza con iDatpa rpiunbbclicipaziione 09/06/2022
eurounitari non può tradurIi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, Ialvo il diritto al riIarcimento del danno per la mancata indizione dei concorIi triennali quali previIti dalla legge per l´acceIIo ai ruoli»
«Nel regime Ipeciale di aIIunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella Icuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, coItituiIce abuIo nell´utilizzazione della contrattazione a termine Iia il protrarIi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque Ienza Ioluzione di continuità per un periodo Iuperiore a tre annualità IcolaItiche, in mancanza di indizione del concorIo triennale, Iia l´utilizzazione diIcontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza riIpetto al fabbiIogno, a condizione, in queIt´ultimo caIo, che Ii determini una durata compleIIiva di rapporti a termine Iuperiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipoteIi di abuIo Iorge il diritto dei docenti al riIarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all´art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgI. 81/2015) oltre al riItoro, Ie provato, del maggior danno Iofferto, non eIIendo invece riconoIcibile la traIformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato».
«I contratti di aIIunzione dei docenti di religione non di ruolo nella Icuola pubblica hanno durata annuale e Xxxx Xxxxxxxx a conferma automatica, Iecondo le previIioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requiIiti preIcritti dalle vigenti diIpoIizioni di legge, ma ` conIentita altreIì l´aIIunzione di durata infrannuale, Iulla baIe di contratti motivati dalla neceIIità IoItitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello Itretto tempo neceIIario all´attuazione delle immiIIioni in ruolo in eIito a procedure concorIuali già Ivolte o per concludere procedure concorIuali in eIIere, Ipettando in tali caIi al MiniItero, qualora
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Firmato Da: BELLE' XXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: XXXXXX XXXXXXXX Xxxxxx Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: XXXXX XXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2
Numero sezionale 1722/2022 Numero di raccolta generale 18698/2022
Iorga conteItazione a fini riIarcitori per abuIo nella reiteraDzaitoa npuebbldicaezlione 09/06/2022
ricorIo a contratti a termine, l´onere della prova della legittimità della cauIale, la quale, Xx accertata, eIclude tali contratti dal computo per l´integrazione della fattiIpecie del predetto abuIo».
15. Venendo al caso concreto, la Corte territoriale ha fondato l'accoglimento della domanda sulla reiterazione continua dei contratti, rimarcando in particolare come fossero mancati altri concorsi dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), sicché si è certamente realizzato l'abuso riconnesso al mantenimento della precarietà, nei termini di cui si è detto, perché il ricorrente, dopo avere già lavorato per tre annualità, successivamente, dal 2007/2008, pur proseguendo ininterrottamente nell'insegnamento della religione cattolica, non ha potuto fruire dell'indizione dei concorsi previsti dalla legge.
Invece, nulla di tutto quanto utile a comprovare profili di esenzione da responsabilità del Ministero emerge dalla sentenza impugnata, né dal ricorso per cassazione, fondato anzi sull'assunto delle legittimità in sé dei contratti, seppure mantenuti nell'inosservanza del sistema nella sua interezza e senza la dovuta celebrazione dei concorsi triennali.
Il ricorso per cassazione va quindi disatteso, avendo fatto la Corte territoriale applicazione di regole nella sostanza non dissimili da quelle come sopra ricostruite.
16. Alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per
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esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accDeastaspoubrbilicdaziione 09/06/2022
legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.5.2022.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Xxxxxxx Xxxxx xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
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