Ministero dell’Università e della Ricerca
Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
Protocollo per l’esecuzione del progetto dal titolo
“ricerca digitale multilingue di analisi e studio della lingua ebraica”
TRA
il Ministero dell’università e della ricerca - con sede in Roma, via Xxxxxxx Xxxxxxx 61, di seguito denominato, per brevità, “MUR”, rappresentato dal Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxxx
E
Progetto Traduzione Talmud Babilonese Società Consortile a responsabilità limitata, con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 0 x Xxxx, X. XXX 00000000000, di seguito denominata, per brevità, “Progetto Talmud”, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Rav Xxxxxxxx Xx Xxxxx
VISTA la legge n. 160 del 27.12.2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), art. 1, commi 273-274, la quale prevede “Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al presente comma anche in considerazione di quanto previsto al comma 274, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dal Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 273, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 273, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, da esso vigilati, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma.”
VISTO il decreto legge n. 1 del 9 gennaio 2020, istitutivo del MUR, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, secondo
periodo, secondo cui “Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi.”
CONSIDERATO lo stanziamento sul capitolo 1708/03 dello stato di previsione della spesa del MIUR – Fondo per le infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e per la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell’ambito del dialogo interculturale a decorrere dall’anno 2020;
CONSIDERATA l’istanza presentata da Progetto Talmud in data 08\06\2020 con il progetto di sviluppo quinquennale allegato;
CONSIDERATI gli accordi di programma in essere del MUR, “alla data di entrata in vigore” della legge di bilancio per il 2020, e, in particolare, considerato che Progetto Talmud ha sottoscritto un accordo di programma con il MUR in data 19\12\2016, ancora in essere, oltre a rispondere ai requisiti di cui alla richiamata legge n. 160 del 27.12.2019;
Tutto quanto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1
(Premesse)
Le premesse e gli impegni di seguito specificati formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo.
Il presente protocollo è corredato dalle modalità di rendicontazione delle spese (Allegato A) al presente protocollo che formano parte integrante e sostanziale al presente protocollo.
Articolo 2 (Obiettivi e attività)
L’analisi e lo studio condotti nell’ambito dello sviluppo del Progetto Talmud, consentono di aprire una focalizzazione sul dialogo tra diverse religioni e visioni del mondo che, insieme, costituiscono gli strumenti più importanti per realizzare un dialogo interculturale sostenibile. Attraverso la piattaforma digitale “Traduco” si realizzerà uno spazio di studio, tipico della metodologia della cultura ebraica, in grado di promuovere il confronto e conciliare il lavoro di ricerca ed analisi dei testi antichi, con i modelli educativi contemporanei e il complesso sistema di relazioni di un’area vasta e contraddittoria, quale quella mediterranea.
Per l’individuazione delle lingue da indagare si terrà conto del rapporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, stilato in occasione del Med Forum del 2017 che individuava un allargamento dell’area geografica mediterranea di riferimento. Pertanto si può ipotizzare l’applicazione del lavoro di ricerca anche ai seguenti idiomi: arabo, francese, inglese, portoghese, russo, spagnolo, tedesco, oltre alla lingua cinese, considerato l’importante insediamento presente nell’area.
I destinatari sono i ricercatori in ambito linguistico e della mediazione culturale, sia in termini di fruizione dei contenuti che nell’ambito formativo legato al fenomeno migratorio nell’area
mediterranea. La piattaforma digitale realizzata sarà uno strumento innovativo per la formazione di chi opera nel campo del dialogo interculturale e utile per contrastare la povertà educativa nelle zone maggiormente vulnerabili.
Il possibile ambito di sviluppo dei componenti per il trattamento del testo, della lingua e del contenuto sviluppati per “Traduco” sono in grado di andare ben oltre quello della traduzione.
Sviluppando opportunamente tali componenti, infatti, è possibile estendere il lavoro di ricerca e sviluppo allestendo una piattaforma collaborativa dedicata alla formazione e alla consultazione di diversi testi, in grado di esporre agli utenti coinvolti numerose funzionalità per lo studio di uno specifico corpus testuale e/o di una o più lingue. Dal punto di vista del corpus testuale considerato, oltre al Talmud Babilonese, saranno inclusi altri testi della lingua e della cultura ebraica. Da un punto di vista linguistico, saranno inoltre prese in considerazione altre lingue presenti nell’area mediterranea e sulle quali sarà possibile imbastire ricerche e riflessioni nell’ambito del dialogo interculturale. In quest’ottica, la lingua e la cultura ebraiche fungeranno da “pivot”, valorizzando le connessioni con le altre lingue, indagando e evidenziando i legami tra lingue, popoli e culture differenti.
Le attività progettuali, vengono individuate in:
1. Realizzazione di una piattaforma applicabile allo studio delle lingue e di testi con particolare riferimento all’uso delle lingue nella comunicazione in contesti istituzionali, nazionali e internazionali e alla traduzione di una varietà di testi specialistici, scritti, orali e multimediali.
2. Sviluppo di un modulo per l’allineamento parola-parola del testo tradotto; i risultati dell’allineamento automatico, opportunamente rivisti e corretti dagli esperti attraverso una interfaccia di revisione dedicata, potranno essere utilizzati per arricchire la risorsa terminologica. La tecnologia di allineamento testi, grazie alla metodologia applicata e al processo di traduzione e valutazione elaborato dal progetto sarà in grado di produrre una prima versione di allineatore.
3. Sviluppo di “Traduco” e integrazione di strumenti di formazione a distanza.
4. Si intende agevolare il lavoro integrando nella piattaforma digitale informazioni provenienti da varie fonti testuali di diversa origine e lingua. Sarà così possibile accedere in un’unica piattaforma ai commenti critici e analitici esterni al testo, note e commenti e numerose librerie digitali disponibili.
Proseguirà inoltre, il lavoro di costruzione della risorsa terminologica multilingue e il linking alla risorsa ontologica in costruzione. Attraverso la costruzione di tale risorsa, infatti, saranno codificati i termini, le parole significative nel dominio, sia nelle lingue originali (gli idiomi dell’Ebraico antico e/o ad esempio l’Aramaico babilonese) che in italiano e, laddove possibile, ogni termine espresso in una lingua sarà collegato ai termini corrispondenti in altre lingue. Ogni termine, inoltre, sarà collegato al relativo concetto dell’ontologia. Annualmente verranno codificati e analizzati almeno 100 termini di dominio.
Affinché sia possibile gestire, anche in ottica comparata, una molteplicità di lingue e di concetti riferibili a diverse culture, nel progetto sarà sperimentata l’applicazione di un modello innovativo per la rappresentazione esplicita dell’informazione contenuta nei testi, che includerà dati testuali, linguistici e concettuali in un diasistema integrato multidimensionale. Tutte le informazioni esplicitate dai testi, siano esse di natura linguistica o concettuale, saranno
consultabili ed elaborabili attraverso opportune interfacce utente. Tali interfacce saranno integrate nella piattaforma collaborativa in grado di supportare, ad esempio, studenti e docenti nell’implementazione di percorsi di formazione di natura linguistica e interculturale.
La piattaforma potrà essere utilizzata nell’ambito di attività volte alla valorizzazione del dialogo interculturale e della coesione sociale, in virtù delle conoscenze multiculturali acquisite, nella stessa formalmente rappresentate, rese accessibili e pertanto divulgabili.
I risultati attesi delle attività progettuali vengono individuati in:
A. costruzione delle partnership nazionali ed internazionali;
B. sviluppo dell’ambiente digitale e delle funzionalità di consultazione e formazione;
C. costruzione di un archivio documentale negli ambiti di intervento del progetto;
D. divulgazione dei contenuti della piattaforma digitale nei contesti educativi e/o destinati alle vulnerabilità e alle comunità dei migranti;
E. divulgazione dei contenuti della piattaforma nei contesti accademici e istituzionali.
Articolo 3 (Durata)
Le attività oggetto del presente protocollo avranno una durata di 5 anni, naturali e consecutivi, decorrenti dal 2020, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
Le attività previste all’articolo 2 saranno realizzate in caso di disponibilità finanziaria sullo specifico stanziamento dello stato di previsione della spesa del MUR.
Articolo 4
(Contributi per il finanziamento delle attività)
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3 del presente protocollo, per il finanziamento delle attività previste, il MUR si impegna ad erogare a Progetto Talmud 500.000 euro annui, per cinque anni, secondo le seguenti modalità:
- un’anticipazione annuale pari a 500.000 euro, a condizione che sia presentata idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata, pari all’intero importo da anticipare; ogni erogazione annuale successiva sarà comunque subordinata alla sussistenza della garanzia fideiussoria.
- La garanzia deve prevedere l’impegno del soggetto garante a rimborsare a prima richiesta, in caso di escussione da parte del Ministero, il capitale garantito oltre gli interessi pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione.
- Ulteriori quote di contributo, per 500.000 euro ciascuna, saranno impegnate annualmente, secondo quanto previsto dall’allegato A “Modalità di rendicontazione del finanziamento”, previa verifica dello stato di avanzamento del progetto, rispetto agli obiettivi e alle attività previste dall’articolo 2. Se, entro il termine di rendicontazione annuale, previsto ordinariamente per il 15 ottobre, le risorse erogate in via anticipata saranno solo parzialmente utilizzate da Progetto Talmud, il MUR non erogherà la quota successiva, se non previa verifica dello stato di avanzamento dei lavori comprensivo di una spesa pari almeno all’80% dell’importo erogato annualmente in via anticipata e di un 20% di somme già impegnate.
- Laddove alcune spese vengano ritenute non ammissibili ai fini della rendicontazione, è data la possibilità a Progetto Talmud di rendicontarne altre, in sostituzione, sempre nell’ambito delle
categorie di spesa ammissibili di cui all’Allegato A, entro il termine di 6 mesi a partire dalla data di rendicontazione del 15 ottobre.
- Eventuali riduzioni dello stanziamento annuale delle disponibilità finanziarie presenti sul capitolo 1708/03, comporteranno una corrispondente, proporzionale riduzione delle risorse da traferire; ciascuna erogazione resta incondizionatamente subordinata all’effettiva attribuzione di disponibilità di competenza e di cassa, da parte del Ministero dell’Economia e Finanze, delle necessarie risorse finanziarie. Nulla sarà dovuto dal MUR per eventuali ritardi nelle erogazioni causati da mancata disponibilità finanziaria.
- I pagamenti saranno disposti subordinatamente alla verifica della documentazione tecnico- contabile da parte della struttura amministrativa a supporto del RUP, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, (d’ora in poi RUP), trasmessa annualmente dal contraente, entro il 15 ottobre, così come richiesta nell’allegato A (Modalità di rendicontazione del finanziamento);
- Le erogazioni annuali hanno luogo coerentemente con l’adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 5 e previa verifica da parte della struttura amministrativa a supporto del RUP della sussistenza di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;
- Ciascuna erogazione, successiva alla prima anticipazione, sarà progressivamente disposta in relazione allo stato di realizzazione delle attività progettuali e alla tempestiva rendicontazione dei costi ritenuti ammissibili e delle spese effettivamente sostenute. A tal fine, il RUP potrà richiedere anche rendicontazioni ad hoc, in momenti diversi dal termine annuale ricorrente del 15 ottobre. Ai fini del finanziamento, il MUR adotta le proprie determinazioni conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., oltre alle ordinarie verifiche fiscali e contributive previste per legge.
- Ciascuna erogazione è inoltre subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) permanere della piena capacità giuridica di Progetto Talmud. Qualora la stessa risulti in una delle situazioni di cui al R.D. n. 267 del 1942 e ss.mm.ii, il MUR deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento; 2) insussistenza di situazioni di morosità, anche relativamente a una sola scadenza, di somme a qualunque titolo dovute in dipendenza di questo protocollo o anche di altri contratti, nonché situazioni di morosità a qualsiasi titolo nei confronti del Ministero. Qualora Progetto Talmud risulti morosa, il MUR deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento in conformità con le vigenti disposizioni.
- Qualora venga accertato dal MUR che le erogazioni siano state effettuate, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il MUR avrà diritto di operare un conguaglio portando in compensazione le maggiori somme corrisposte sulle quote eventualmente ancora da versare; in mancanza, o in caso di insufficienza di queste, Progetto Talmud dovrà restituire, in unica soluzione, ed entro 30 giorni dalla richiesta scritta del MUR, l'accertata eccedenza, in entrambi i casi, maggiorata degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione, calcolati in ragione del Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell’erogazione.
Articolo 5
(Obblighi di Progetto Talmud)
Progetto Talmud si obbliga a:
a) dare evidenza documentale al MUR che il soggetto sottoscrittore è munito dei poteri necessari alla stipula, anche mediante la produzione del certificato C.C.I.A.A., completo di vigenza alla data di presentazione della domanda, e della copia autentica della delibera in cui viene designata la persona legittimata a sottoscrivere e stipulare gli atti, personalmente (offrendo fonte o atto di conferimento dei relativi poteri) ovvero a mezzo di procuratori speciali (offrendo copia della procura speciale ovvero atto equivalente), nonché a fornire ogni ulteriore documentazione
tecnica, legale ed amministrativa che dovesse essere motivatamente richiesta dal MUR, entro il termine perentorio indicato nella richiesta;
b) adoperarsi a collaborare ai fini del tempestivo svolgimento degli accertamenti previsti ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. a cura delle competenti Autorità, e di relativa acquisizione da parte del MUR. In particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 84 e seguenti del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.. In caso di eventuale riscontro non favorevole da parte delle competenti Autorità, il MUR provvederà all’immediata revoca dei finanziamenti concessi, ai sensi delle predette disposizioni e dell’art. 12 di questo protocollo;
c) essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al D.U.R.C e fiscali, a partire dalla prima erogazione e per le altre a seguire;
d) entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di programma, aggiornare, laddove necessario, il piano finanziario sulla base dei costi ammessi per tipologia di spesa come da Allegato A (Modalità di rendicontazione del finanziamento); in funzione degli obiettivi progettuali da raggiungere, entro il 31 dicembre di ogni anno può essere proposta una rimodulazione delle spese da sostenere, compatibilmente con i vincoli previsti dall’Allegato A (Modalità di rendicontazione del finanziamento), e previa autorizzazione del MUR.
Coerentemente con gli obiettivi progettuali, è prevista la possibilità di apportare modifiche al piano finanziario nei limiti del 20 % delle categorie di spesa, previa comunicazione delle stesse al MUR. Modifiche superiori al 20% potranno essere apportate solo previa autorizzazione e approvazione.
e) produrre, entro il 15 ottobre, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile attestante le attività svolte, composta anche da un rapporto tecnico-scientifico per ciascuno stato di avanzamento progettuale con riferimento agli obiettivi raggiunti, con prima scadenza al 15/10/2021, e dai corrispondenti rendiconti dei costi, da redigere secondo i criteri indicati nell’Allegato A;
f) consentire – anche per conto dei soggetti operanti nell’ambito del progetto sulla base di accordi o convenzioni – la verifica del corretto utilizzo dei finanziamenti, sia mediante controlli e ispezioni da parte dell’Ufficio amministrativo del RUP, sia tenendo una separata evidenza amministrativo-contabile delle spese sostenute per il progetto;
g) tenere a disposizione del MUR – per 10 anni dalla data dell’ultima erogazione – tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto; la documentazione dovrà essere custodita in locali adeguati e secondo le modalità previste dal codice civile agli articoli 2220 e seguenti; eventuali smarrimenti, abrasioni e danneggiamenti a carattere doloso, saranno soggetti a responsabilità penale;
h) custodire le pubblicazioni acquisite o realizzate nell’ambito del progetto e comunicare al MUR le sedi e gli uffici presso le quali è conservata la suddetta documentazione scientifica ai fini di eventuali controlli;
i) comunicare immediatamente al MUR l’assunzione di ogni decisione e/o delibera comportante eventuali modifiche statutarie, nonché ogni variazione degli organi amministrativi;
j) ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., produrre tempestivamente le dichiarazioni e gli aggiornamenti, ivi inclusi quelli di cui alla precedente lettera h), resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
k) rispettare la normativa applicabile in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
l) fornire al MUR almeno 1 copia delle pubblicazioni realizzate nell’ambito del progetto e una relazione finale delle attività progettuali complessivamente svolte, entro un mese dalla conclusione delle medesime attività.
Il MUR, in caso di mancato adempimento degli obblighi sopra elencati da a) a k), per cause imputabili a Progetto Talmud, ove non diversamente indicato, si riserva di adottare i necessari provvedimenti, ivi compresa la revoca del finanziamento.
Articolo 6
(Comunicazione di mancata esecuzione e\o di rimodulazioni)
Qualora Progetto Talmud ritenga di non dare ulteriore esecuzione al progetto, la stessa deve darne immediata comunicazione al MUR, indicandone i motivi.
Progetto Talmud esporrà la situazione in dettaglio al Ministero che potrà decidere la revoca - totale o parziale – delle anticipazioni concesse, ai sensi e con le conseguenze di cui all’art. 12 di questo Protocollo ovvero, nel caso di cause non imputabili a Progetto Talmud, l’interruzione del finanziamento stesso con le conseguenze di cui all’art. 11 (interruzione).
Rimodulazioni all’articolazione tecnico-scientifica, economica e temporale del progetto e relative attività progettuali, purché in coerenza con gli obiettivi del progetto, disposta nell’ambito del massimale annuo previsto di 500.000 euro, apportate da Progetto Talmud, e purché non comportino modifiche che alterino il profilo originario tecnico-scientifico della ricerca e che non incidano sugli obiettivi del Progetto, sono ammissibili, nei limiti in cui siano attestate come tali dal MUR. Tali rimodulazioni dovranno essere comunicate al Ministero, mediante PEC, prima del verificarsi della modifica, ai sensi e con i vincoli di cui alla lettera d) dell’articolo 5 del presente Accordo.
In caso di modifiche approvate dal MUR, l’ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte del MUR, della comunicazione sopra citata.
In caso di assenza di comunicazioni da parte di Progetto Talmud o di mancata approvazione delle modifiche da parte del MUR, anche in sede di rendicontazione annuale, il MUR medesimo potrà decidere la revoca totale o parziale delle anticipazioni con le conseguenze di cui all’art. 12.
Articolo 7 (Eventuale restituzione)
Progetto Talmud è tenuto alla restituzione delle somme percepite nei casi espressamente previsti dalla normativa e da questo Protocollo e, in particolare, secondo quanto stabilito ai precedenti art. 4 e 5, e nel successivo articolo 12 per il caso di revoca delle anticipazioni.
Il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per il numero effettivo di giorni delle more medesime, sarà pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente durante la mora.
Articolo 8 (Risultati della ricerca)
Progetto Talmud è proprietaria dei diritti afferenti i risultati conseguiti nell’ambito del Progetto di cui alle Premesse, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, in caso di danni arrecati al MUR.
Articolo 9 (Privilegio generale)
I crediti nascenti dalle anticipazioni di cui al presente Protocollo sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del Codice civile.
Articolo 10 (Garanzie)
Prima di ogni singola erogazione, questa dovrà essere assistita da apposita garanzia, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta; tale garanzia dovrà rimanere valida ed efficace fino alla verifica conclusiva del corretto svolgimento del Progetto e comunque non oltre tre mesi dalla consegna della rendicontazione finale delle attività.
Articolo 11 (Interruzione)
Nei casi di interruzione del Progetto, per cause non imputabili a Progetto Talmud, quali cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta, il MUR, sulla base delle rendicontazioni presentate, computerà in detrazione l’importo dell’anticipazione erogata fino all’assorbimento dei costi ritenuti ammissibili, in coerenza con gli obiettivi raggiunti; l’eventuale importo dell’anticipazione risultante eccedente dovrà essere rimborsato, maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione e quella del rimborso.
Articolo 12 (Revoca)
Gli obblighi relativi alla restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione, conseguentemente a revoca, vengono assunti da Progetto Talmud.
Qualora dalla documentazione prodotta e/o dalle verifiche e/o controlli eseguiti dal MUR, anche ai sensi del successivo articolo 14, emergano inadempimenti rispetto agli obblighi previsti in questo protocollo, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento, Progetto Talmud invierà una dettagliata relazione al Ministero, ai fini di una decisione in merito al permanere delle somme erogate a titolo di anticipazione, anche nelle seguenti fattispecie:
a) rilascio di dichiarazioni, documenti o elaborati non veritieri;
b) domande da parte di Progetto Talmud e/o degli eventuali garanti, di procedure di amministrazione straordinaria, amministrazione controllata, concordato preventivo e/o di proposte di cessione dei beni ai creditori;
c) dichiarazione di fallimento, dichiarazione di insolvenza, apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria di Progetto Talmud e/o degli eventuali garanti;
d) cessazione o modificazione dell’attività di Progetto Talmud o modificazioni statutarie, che possano incidere sul raggiungimento degli obiettivi progettuali, fatta salva l’eventuale trasformazione in Fondazione;
e) mancato rispetto degli adempimenti in materia di rendicontazione di cui agli articoli 4 e 5;
f) condizioni ostative ai sensi di legge relativamente alla certificazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..
Qualora il MUR disponga la revoca delle anticipazioni, in tutto o in parte, a carico di Progetto Talmud, ne conseguirà l'obbligo del pagamento – nella misura e con le modalità stabilite dal
MUR – degli importi percepiti, con le spese e gli interessi maturati dalla data di erogazione fino al giorno del pagamento e calcolati come di seguito specificato;
Nei casi di revoca, Progetto Talmud dovrà versare al MUR l'importo complessivamente percepito, fatte salve le attività realizzate e riconosciute dal MUR, maggiorato di un interesse pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data della richiesta di pagamento, oltre l’eventuale risarcimento del danno.
In caso di revoca delle anticipazioni, questo Protocollo si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti di cui al provvedimento di revoca.
Articolo 13 (Surrogazione e regresso)
Progetto talmud rinuncia ad esercitare, in pregiudizio dei diritti del MUR, il diritto di surrogazione e/o il diritto di regresso ad esso spettante in dipendenza di pagamenti effettuati per questo protocollo e/o per Agevolazioni altrimenti concesse, assunte e/o garantite fino a che il MUR non sia completamente soddisfatto di ogni suo credito (per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio), derivante sia dal presente che dai precedenti contratti e/o disciplinari stipulati a valere sui fondi pubblici di competenza del Ministero, di qualunque provenienza.
Articolo 14 (Controlli e ispezioni)
Ai sensi della normativa vigente, il MUR per il tramite del RUP può disporre controlli e ispezioni, direttamente o indirettamente. In particolare, il MUR per il tramite del RUP potrà disporre, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, controlli tecnici, contabili e amministrativi, nonché ispezioni di qualunque genere connesse con il progetto.
Compatibilmente con gli obblighi di legge, il MUR manterrà la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi di Progetto Talmud, circa notizie e/o dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati da Progetto Talmud.
Progetto Talmud si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza al RUP, in sede di controllo, mettendo a disposizione personale, documentazione tecnica e contabile, strumentazione e quant’altro necessario per l’espletamento dei controlli.
Articolo 15
(Obblighi di Progetto Talmud in caso di contestazioni)
Qualunque contestazione e/o eccezione sia mossa da Progetto Talmud e/o dovesse comunque insorgere tra le parti, non potrà giustificare nessuna eccezione di adempimento e/o fondare la pretesa per sospendere l’adempimento degli obblighi assunti da Progetto Talmud con questo protocollo.
Articolo 16
(Normativa nazionale e comunitaria)
Per quanto non espressamente previsto da questo protocollo si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
Qualora venissero applicate a Progetto Talmud sanzioni per inosservanza di obblighi di legge, il MUR, anche eventualmente su indicazione di Progetto Talmud, avrà facoltà di revocare le anticipazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12. Per quanto non previsto da questo
Protocollo, si applicano tutte le leggi, e i regolamenti, di fonte comunitaria e nazionale, ed altri provvedimenti applicabili.
Articolo 17 (Elezione di domicilio)
Ai fini dell’esecuzione di questo protocollo e di ogni obbligazione che ne deriva, ovvero ai fini dell’attuazione del Progetto, per ogni comunicazione, Progetto Talmud elegge domicilio presso il luogo indicato nell’istanza presentata. In caso di variazione, ne dà tempestiva comunicazione al MUR.
Articolo 18 (Foro competente)
Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall’attuazione e/o interpretazione di questo Protocollo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Articolo 19 (Esecutività)
Una volta divenuto efficace il protocollo, potranno essere rendicontabili le spese sostenute dal 1 luglio 2020. Il presente protocollo potrà essere modificato previo ulteriore protocollo fra le parti.
Il presente protocollo è inviato alla registrazione degli organi di controllo.
Roma, / /2020
Il Direttore Generale Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Progetto Talmud SCarl
Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxxx XXxxxxxx. RaatvoRdiicgciatradlomDeinSteegndia
Firmato digitalmente da DI XXXXXX XXXXXXXX
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
Xxxxxxxx Xx Xxxxx
C = IT