ATTUATO MEDIANTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E DI TIPO UNIT-LINKED
RISPARMIO
SET INFORMATIVO
DIMENSIONE MULTIVALORE ITALIA
PIANO INDIVIDUALE DI RISPARMIO (PIR)
ATTUATO MEDIANTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E DI TIPO UNIT-LINKED
ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI
IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:
• KID - Key Information Document
• DIP AGGIUNTIVO IBIP - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI comprensive di:
- Regolamento della Gestione Separata
- Regolamento del Fondo Interno Assicurativo
• GLOSSARIO
• MODULO DI PROPOSTA
Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Mod. 220384 - Ed. 01/2023
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Documento contenente le Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto: Dimensione Multivalore Italia
Nome dell'ideatore del prodotto: Groupama Assicurazioni S.p.A. Sito web dell'ideatore del PRIIP: xxx.xxxxxxxx.xx
Per ulteriori informazioni chiamare il numero: x00 0000000
CONSOB è responsabile della vigilanza di Groupama Assicurazioni S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.
Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 22/12/2022
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Contratto multiramo di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e di tipo unit linked a premio unico. Termine: Prodotto a vita intera che termina con il decesso dell'assicurato.
Obiettivi: Il prodotto prevede l'allocazione del premio unico ed eventuali premi aggiuntivi, al netto dei costi, per il 70% nel fondo interno PIR Compliant ValorePiù Italia e per il restante 30% nella gestione separata ValorePiù. Il capitale liquidato in caso di riscatto o al momento del decesso dipende, per la parte investita nel fondo interno, dal relativo controvalore delle quote, mentre per la parte investita in gestione separata, dal rendimento netto della stessa. Il prodotto si prefigge l'obiettivo, nel lungo periodo, di far crescere la parte di capitale investita nel fondo interno e di conservare la quota investita in gestione separata, senza esporla alle oscillazioni del mercato. In ogni caso alla scadenza contrattuale, al momento del riscatto o in caso di decesso, è garantita la restituzione del capitale minimo liquidabile pari alla somma dei capitali assicurati iniziali investiti nella gestione separata, riproporzionati in caso di riscatti parziali.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Il prodotto è destinato ad un cliente al dettaglio con un livello di conoscenza ed esperienza tale da poter comprendere le caratteristiche dei prodotti finanziari con un limitato grado di complessità, un obiettivo di investimento di conservazione e crescita del capitale investito in un orizzonte temporale di lungo periodo (maggiore di 5 anni), una tolleranza al rischio medio-bassa, una elevata capacità finanziaria di sostenere perdite del capitale versato al netto dei costi.
Prestazioni assicurative e costi: In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto o in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento, a favore dei Beneficiari, di una prestazione pari alla somma dei seguenti importi
• il maggior valore tra il capitale assicurato rivalutato e la somma dei capitali assicurati iniziali, riproporzionati in caso di riscatti parziali, per la parte investita nella gestione separata ValorePiù;
• il controvalore delle quote acquisite alla data dell’evento per la parte investita nel fondo interno di tipo Unit-Linked ValorePiù Italia. In caso di caso di decesso, è prevista una maggiorazione del controvalore delle quote acquisite alla data dell’evento, del 7%, ovvero del 2% qualora l’età assicurativa dell’Assicurato al momento del decesso sia superiore agli 80 anni, per la parte investita nel fondo interno di tipo Unit Linked. In ogni caso, tale maggiorazione non può superare i 10.000,00 Euro. Il valore di tale prestazione è dettagliato nella sezione Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento.
Il premio unico deve essere di importo non inferiore a 3.000,00 Euro e non superiore a 40.000,00 Euro. Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,078% annuo del controvalore delle quote del fondo ed è calcolato sulla base delle caratteristiche tipiche degli investitori al dettaglio. È possibile effettuare versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a 1.500,00 Euro, purchè la durata residua del contratto non sia inferiore a 5 anni. In ciascun anno solare il cumulo premi non può essere superiore a 40.000,00 Euro e nell'arco della durata contrattuale non può superare 200.000,00 Euro.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio Rischio più basso Rischio più alto L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 15 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. |
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Per la parte investita nella gestione separata, avete diritto, alla scadenza contrattuale, in caso di premorienza o riscatto, alla restituzione di almeno il 30% del capitale investito (premi versati e investi nella gestione separata al netto dei costi, riproporzionati o rideterminati a seguito di riscatti parziali). Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Per la parte investita nel fondo interno, questo prodotto non prevede alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
Scenari di performance
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.
Periodo di detenzione raccomandato: 15 anni In caso di uscita In caso di uscita In caso di uscita Esempio di investimento: € 10.000,00 dopo 1 anno dopo 8 anni dopo 15 anni Premio assicurativo 0,00 € |
Scenari di sopravvivenza |
Garanzia del capitale investito riconosciuto in caso di riscatto o premorienza, limitatamente all’investimento in Gestione Separata. Minimo Non prevista garanzia di rendimento minimo o € 2.799,98 € 2.886,58 € 2.886,58 conservazione del capitale investito, limitatamente all’investimento in Fondi Unit-Linked: potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Stress Possibile rimborso al netto dei costi € 6.080 € 5.490 € 4.720 Rendimento medio per ciascun anno -39,17% -7,21% -4,88% Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.340 € 9.230 € 9.650 Rendimento medio per ciascun anno -16,63% -0,99% -0,24% Moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.540 € 10.800 € 11.980 Rendimento medio per ciascun anno -4,57% 0,97% 1,21% Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 11.070 € 11.680 € 13.150 Rendimento medio per ciascun anno 10,70% 1,95% 1,84% Scenario di morte |
Decesso Possibile rimborso al netto dei costi € 10.320 € 11.330 € 12.550 dell’assicurato |
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Gli scenari di performance sono il risultato di una media ponderata delle simulazioni di rendimento delle singole componenti del prodotto (Gestione Separata e fondi) ed il calcolo considera sia le caratteristiche del prodotto sia la componente garantita.
Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.
Limitatamente all’investimento in Gestione Separata, il rendimento garantito pari allo 0% su base annua è riconosciuto solo in caso di riscatto e premorienza. In riferimento all’investimento in fondi Unit Linked, potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Cosa accade se Groupama Assicurazioni S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza di Groupama Assicurazioni S.p.A. gli attivi posti a copertura degli impegni assunti dalla Società saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Società stessa - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. Non essendo previsto alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare, in tutto o in parte, eventuali perdite, è comunque possibile che, in conseguenza dell'insolvenza di Groupama Assicurazioni S.p.A., gli aventi diritto possano perdere una parte o l'intero valore dell'investimento.
Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato .
- 10.000,00 EUR di investimento.
In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 8 anni | In caso di uscita dopo 15 anni | |
Costi totali | € 886 | € 2.045 | € 3.677 |
Incidenza annuale dei costi (*) | 9,0% | 2,5% ogni anno | 2,3% ogni anno |
(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,5% prima dei costi e al 1,2% al netto dei costi.
Composizione dei costi
Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 15 anni | ||
Costi di ingresso | Costi già inclusi nel premio pagato e destinati a coprire le spese commerciali e amministrative. Rappresentano il 3,2% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo. | 0,2% |
Costi di uscita | I costi di uscita sono indicati come "N/A" nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato. | NA |
Costi correnti registrati ogni anno | ||
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | Commissioni di gestione pari all’ 1,40% annuo del patrimonio investito nella Gestione Separata, 2,00% annuo del patrimonio investito nel Fondo Interno Assicurativo ValorePiù Italia. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno. | 2,1% |
Costi di transazione | Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. | 0,0% |
Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 15 anni
Il periodo di detenzione è stato scelto in base alle caratteristiche del prodotto e dei sottostanti. E' possibile esercitare il diritto di riscatto, risolvendo anticipatamente il contratto, trascorso almeno 1 anno, pagando una penale pari al 3% nel secondo anno, 2% nel terzo anno, 1% nel quarto anno, 0,5% nel quinto anno e senza penali dal sesto anno. Il riscatto deve essere richiesto per iscritto.
Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Groupama Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000, 00000 Xxxx, email: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Fax 00.00000000.
Sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx) è disponibile la procedura da seguire per la produzione dei reclami
Altre informazioni rilevanti
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web xxx.xxxxxxxx.xx.
Dopo la conclusione del contratto, l'impresa trasmetterà annualmente il documento unico di rendicontazione della posizione assicurativa.
Sono disponibili sul sito internet di Gropuama Assicurazioni S.p.A alla pagina xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxxxx/ le performance passate dei fondi o dei sottostanti connessi al prodotto, da intendersi in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni conseguiti nel tempo. Le performance passate possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo/sottostante è stato precedentemente gestito e sono rappresentate al netto delle spese correnti
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Assicurazione mista a premio unico e premi unici aggiuntivi con prestazioni legate al rendimento della Gestione Separata ed al valore delle quote del Fondo Interno di tipo Unit Linked
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Groupama Assicurazioni S.p.A.
“DIMENSIONE MULTIVALORE ITALIA”
Contratto multiramo (Ramo I e Xxxx XXX)
Ed. 02/01/2023
Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx, Xxxxxx. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, xxx.xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice f iscale e numero di iscrizione 00411140585. E’ Impresa sottoposta al controllo da parte dell’IVASS, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni
S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2021, il patrimonio netto della Società ammonta a 613,9 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 121,1 milioni di Euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione f inanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell’Impresa xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 684,6 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 308,07 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibiliper soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 953,9 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 785,3 milioni di Euro;
- e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 139,33%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Quali sono le prestazioni?
“Dimensione Multivalore Italia” è un contratto di tipo multiramo le cui prestazioni sono:
• in parte rivalutabili, perché collegate ai risultati di una Gestione Separata denominata “ValorePiù”;
• in parte direttamente collegate ai risultati di un Fondo Interno Assicurativo denominato “ValorePiù Italia”.
Il premio unico iniziale e gli eventuali premi unici aggiuntivi al netto dei costi previsti sono investiti in misura
pari al 30% nella Gestione Separata e per il 70% nel Fondo Interno Assicurativo di tipo Unit-Linked. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) prestazioni in caso di vita
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza, di una prestazione pari alla somma dei seguenti importi:
• il maggior valore tra il capitale assicurato rivalutato alla data della scadenza e la somma dei capitali
assicurati iniziali derivanti dai premi unici versati e investiti nella Gestione Separata, eventualmente riproporzionati a seguito di riscatti parziali, per la componente di prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata VelorePiù;
• il controvalore delle quote acquisite alla data della scadenza per la componente di prestazione derivante dall’investimento nel Fondo Interno di tipo Unit-Linked ValorePiù Italia.
b) prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento, a favore dei Beneficiari designati in polizza, di una prestazione pari alla somma dei seguenti importi:
• il maggior valore tra il capitale assicurato rivalutato alla data del decesso e la somma dei capitali
assicurati iniziali derivanti dai premi unici versati e investiti nella Gestione Separata, eventualmente riproporzionati a seguito di riscatti parziali, per la componente di prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù;
• il controvalore delle quote acquisite alla data dell’evento maggiorato del 7%, ovvero del 2% qualora
l’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso sia superiore agli 80 anni, per la componente di prestazione derivante dall’investimento nel Fondo Interno di tipo Unit Linked. In ogni caso, la maggiorazione del controvalore delle quote non può superare la soglia di importo pari a 10.000,00 Euro.
Il presente contratto non prevede prestazioni complementari.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non sono previste ulteriori prestazioni oltre a quelle riportate nel precedente riquadro. |
Non sono previsti periodi di sospensione o limiti di copertura per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: Al f ine di ottenere il pagamento della prestazione assicurata l’avente diritto dovrà farne richiesta scritta alla Società corredata dai documenti necessari a verificare l’ef fettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La richiesta deve essere accompagnata da: • copia di un documento d’identità in corso di validità • copia del codice fiscale • indicazione del codice IBAN di un conto intestato o cointestato al beneficiario della prestazione |
In caso di morte dell’Assicurato la documentazione sopra citata dovrà essere integrata con: • certificato di morte dell’Assicurato in carta semplice, rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza o del Comune di morte, in cui siano indicati data e luogo di nascita e data di decesso; • certificato del medico che ha constatato il decesso ed attestante le cause; • documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto: originale dell'atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, redatta in conformità all’art.21 comma 2 del D.P.R 445/2000 ossia con firma autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento. In presenza di testamento, una copia autentica dello stesso dovrà essere allegata all’atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva, da cui risulti che il testamento allegato è l'unico od ultimo valido e non impugnato. Se il testamento non modifica la designazione beneficiaria attribuita in polizza e la stessa riporta “gli eredi testamentari”, l'atto di notorietà/ dichiarazione sostitutivadovrà f ornire indicazione delle complete generalità e del codice f iscale di ciascun erede con la specifica che tali eredi sono testamentari e che non esistono altri eredi testamentari oltre quelli indicati. In assenza di testamento, oppure in caso di designazione beneficiaria attribuita in polizza o attraverso il testamento diversa dagli “eredi testamentari”, l'atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva deve inoltre contenere, per ciascun beneficiario, le complete generalità e il codice f iscale e la specifica ind icazione che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri eredi oltre quelli indicati. • decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne, interdetto o incapace. inoltre, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, ecc.): • copia del verbale delle Forze dell'ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso. • copia dell'eventuale referto autoptico. Ogni richiesta di liquidazione delle prestazioni dovrà essere altresì comprensiva delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al f inanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni). Le richieste di pagamento incomplete comportano la necessità di integrazione dei documenti e, di conseguenza, tempi di liquidazione più lunghi. La Società si riserva di chiedere l’originale della polizza se il beneficiario intende far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della stessa, oppure venga contestata l’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intenda far valere. La Società potrà richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione (ad esempio: cartelle cliniche, verbale dell’Autorità competente giunta sul luogo dell’evento, copia dei più significativi atti dell’eventuale penale, etc.). | |
Prescrizione: I diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto si prescrivono, ai sensi dell’art. 2952 del cod. civ., in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovutie non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodifinanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni. | |
Erogazione della prestazione: La Società, una volta ricevuta la succitata documentazione, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratori. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le tue dichiarazioni devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stataalterata o taciuta per colpa grave o in malafede. L’inesatta indicazione dell’età, se rilevante ai f ini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute dalla Società. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I premi versati, al netto dei relativi costi, sono investiti per il 30% nella Gestione Separata ValorePiù e per il 70% nel Fondo Interno ValorePiù Italia. Le modalità di pagamento dei premi riconosciute dall’Impresa sono: • assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’Impresa o all’intermediario in tale sua qualità; • ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico, comunque sempre emessi a favore dell’Impresa o dell’intermediario in tale sua qualità. In caso di pagamento tramite bonifico su conto corrente intestato a Groupama Assicurazioni S.p.A., le coordinate del conto corrente da accreditare sono riportare sul retro del simplo di polizza. I premi corrisposti vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine", pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento del primo premio unico. Il contratto prevede il versamento di un premio di importo non inferiore a 3.000,00 Euro e non superiore a 30.000,00 Euro, da corrispondersi in unica soluzione alla data di decorrenza. Successivamente alla sottoscrizione del contratto e a condizione che la d urata residua del contratto non sia inferiore a 5 anni, il Contraente ha la facoltà di corrispondere dei premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 1.500,00 Euro. In ciascun anno solare, la somma dei premi versati sul contratto, comprensiva del pri mo premio unico, qualora si tratti del primo anno di durata del contratto, non può eccedere la soglia di 30.000,00 Euro. Nell’arco di tutta la durata contrattuale, il cumulo dei premi versati non può essere superiore a 150.000 Euro. Alla sottoscrizione della proposta non è previsto alcun versamento a tuo carico . |
Rimborso | Il contratto non prevede il rimborso del premio, fatta eccezione per le ipotesi di revoca della proposta o di recesso dal contrato, per i quali si rimanda alla specifica sezione. |
Sconti | Il presente contratto non prevede sconti. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata del contratto può essere stabilita in misura compresa tra 10 e 20 anni. |
Sospensione | Il presente contratto non prevede la sospensione delle garanzie. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Nella fase che precede la conclusione del contratto, hai la facoltà di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000, 00000 Xxxx. A fronte della revoca, la Società annulla la proposta pervenuta. La Società è tenuta al rimborso delle somme eventualmente versate, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. |
Recesso | Una volta concluso il contratto puoi recedere dallo stesso, comunicando alla Società ‐ a mezzo lettera raccomandata A.R. - la volontà di recedere dal contratto, e indicando gli elementi identificativi dello stesso. La comunicazione, da inoltrarsi entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, deve essere inviata a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa il premio da te corrisposto. Qualora sia stato investito in quote, il premio rimborsato sarà diminuito della differenza negativa o aumentato della differenza positiva tra il valore delle quote calcolato al secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di ricezione d ella comunicazione di recesso ed il loro valore alla data di conversione del premio investito. Il recesso comporta l’annullamento della polizza e delle garanzie assicurative. |
Risoluzione | Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio in unica soluzione alla data di decorrenza, pertanto non è prevista la possibilità di sospendere il pagamento dei premi. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? ■SI ☐NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, ovvero dalla data di pagamento del primo premio unico, se successiva, su richiesta scritta del Contraente, la polizza può essere riscattata in misura totale o parziale. L’operazione di riscatto nel corso dei primi anni di durata d el contratto è soggetta a costi. Per le modalità di calcolo del valore di riscatto e il dettaglio dei costi previsti si rimanda alla sezione “Quali costi devo sostenere?”. Il riscatto parziale può essere richiesto più volte, anche nel corso della durata contrattuale a condizione che il capitale residuo non sia inferiore a 3.000,00 Euro. La richiesta di riscatto può comportare per il Contraente il rischio di ottenere un valore inferiore alla somma dei premi corrisposti. |
Richiesta di informazioni | Per la quantificazione del valore di riscatto del contratto è possibile rivolgersi a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Liquidazioni Vita Individuali, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000, 00000 Xxxx – Tel 06/3018.1, fax 00 00.000.000, e-mail Xxxx_Xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. |
Questo prodotto è rivolto alle persone fisiche che hanno un obiettivo di investimento di conservazione e crescita del capitale investito in un orizzonte temporale di lungo periodo.
In particolare, il prodotto è rivolto agli investitori che hanno un livello di esperienza e conoscenza tale da poter comprendere le caratteristiche di prodotti finanziari con un limitato grado di complessità, una tolleranza al rischio medio- bassa e una capacità finanziaria di sostenere perdite del capitale investito.
L’età dell’Assicurato alla data di scadenza non può eccedere i 90 anni.
Inoltre, il contratto, in quanto Piano di Risparmio a lungo termine, può essere stipulato a condizione che il Contraente:
• non sia già titolare di un PIR;
• coincida con l’Assicurato e sia una persona fisica;
• sia fiscalmente residente in Italia.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
Per l’informativa dei costi si rimanda a quanto indicato nel KID In aggiunta alle informazioni del KID si riportano i seguenti costi.
Costi per riscatto
Per la determinazione del valore di riscatto si procede nel modo seguente. Si calcola la somma data dai seguenti importi:
1) il maggior valore tra il capitale assicurato rivalutato e la somma dei capitali assicurati iniziali derivanti dai premi unici versati e investiti nella Gestione Separata, eventualmente riproporzionati a seguito di riscatti parziali , con riguardo alla componente di prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata;
2) il controvalore delle quote acquisite alla data della richiesta di liquidazione, per la componente di prestazione derivante dall’investimento nel Fondo Interno di tipo Unit-Linked
e si riduce l’importo così ottenuto, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali, di un’aliquota variabile in funzione del numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, secondo la seguente tabella .
Numero di anni interamente trascorsi dalla decorrenza | Aliquota di riduzione |
<1 | Riscatto non ammesso |
1 | 3,00% |
2 | 2,00% |
3 | 1,00% |
4 | 0,50% |
≥5 | 0,00% |
In caso di riscatto parziale, la metodologia di calcolo sopra descritta per il riscatto totale è applicata alla quota di prestazione assicurata corrispondente al riscatto parziale richiesto dal Contraente.
Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall’intermediario, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 31%.
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
GESTIONE SEPARATA
Per la parte di prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata, Dimensione Multivalore Italia è un contratto a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti della Gestione Separata ValorePiù.
Il capitale assicurato iniziale derivante da ogni premio investito nella Gestione Separata viene annualmente
rivalutato, in occasione di ogni ricorrenza annuale successiva alla decorrenza del contratto. La Società determina, entro il giorno 1 del mese che precede l’anniversario della decorrenza del contratto, la misura della rivalutazione, che si ottiene sottraendo le commissioni annue di gestione, pari all’1,40%, dal “rendimento di periodo” della Gestione Separata ValorePiù dei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la ricorrenza annuale.
Non è previsto alcun meccanismo di consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto.
Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto risulti negativa per effetto dei costi e/o del conseguimento di rendimenti negativi della Gestione Separata, il nuovo capitale rivalutato risulterà inferiore al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente, ferma restando, tuttavia, la garanzia del capitale minimo liquidabile alla scadenza contrattuale, in caso di decesso e in caso di riscatto, pari alla somma dei capitali assicurati iniziali derivanti dalla componente dei premi investiti nella Gestione Separata, riproporzionati in caso di riscatti parziali.
In caso di riscatto tra l’inizio del 2° e la fine del 5° anno, la prestazione minima garantita è ridotta dei costi previsti per l’operazione di riscatto.
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data di decorrenza, la misura di rivalutazione viene applicata all’importo del capitale assicurato, quale risulta dalle precedenti rivalutazioni, opportunamente ridotto delle somme già liquidate per riscatto parziale.
Qualora il pagamento del primo premio unico sia successivo alla data di decorrenza del contratto, la prima rivalutazione viene effettuata pro-rata temporis, secondo il regime f inanziario dell’interesse composto, per il periodo intercorso tra la data di pagamento del premio e la prima ricorrenza annuale, in funzione della valuta e della disponibilità del premio a favore della Società.
I capitali assicurati iniziali acquisiti con gli eventuali premi unici aggiuntivi corrisposti in data non coincidente con la ricorrenza annua del contratto, vengono comunque rivalutati alla ricorrenza annuale del contratto, pertanto, la prima rivalutazione di ciascun capitale assicurato iniziale derivante dai singoli premi versati e investiti nella Gestione Separata viene effettuata pro -rata temporis, secondo il regime f inanziario dell’interesse composto, per il periodo intercorso tra la data di pagamento del premio corrispondente e la successiva ricorrenza annuale del contratto, mentre le rivalutazioni successive si effettuano sulla base di annualità intere.
FONDO INTERNO ASSICURATIVO
La componente di prestazione assicurata derivante dall’investimento nel Fondo Interno di tipo Unit-Linked ValorePiù Italia è espressa in quote del Fondo stesso, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
La sottoscrizione del contratto comporta quindi il rischio finanziario a carico del Contraente della possibile variazione in negativo del valore del patrimonio del Fondo Interno, a seguito delle oscillazioni di prezzo degli strumenti finanziari in cui tale patrimonio è investito. Pertanto, al momento dell'erogazione delle prestazioni assicurative per scadenza, decesso o riscatto, vi è la possibilità di non ottenere la restituzione integrale della somma versata, ovvero un rendimento finale rispondente alle aspettative. Dal momento che su detta componente di prestazione la Società non fornisce alcuna garanzia di carattere finanziario, il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.
RISCHI DI SOSTENIBILITÀ
La Gestione Separata e il Fondo Interno Unit Linked, ai sensi dell’art.6 del Regolamento (UE) 2019/2088, non hanno obiettivi di sostenibilità, ma sono comunque espostia rischi di sostenibilità. Questi rischi costituiti dalla Lista dei Grandi Rischi ESG e dalla politica del carbone sono integrati nel processo decisionale d’investimento e nel monitoraggio dei rischi da parte di Groupama Asset Management come di seguito meglio descritto. I rischi di sostenibilità, costituiti dall'elenco dei Grandi Xxxxxx ESG e dalla politica del carbone, sono presi in considerazione nelle decisioni gestionali come segue:
- Elenco dei Grandi Rischi ESG: costituito dalle società per le quali i rischi ESG potrebbero pregiudicarne la sostenibilità economica e f inanziaria o potrebbero avere un impatto significativo sul valore dell'azienda, del marchio e quindi causare una perdita di valore significativa in borsa o un significativo downgrade da parte delle agenzie di rating. Gli investimenti in questi titoli sono oggetto di un alert per giustificare la pertinenza di questa decisione.
- Politica del carbone: l'obiettivo di questa politica è ridurre l'esposizionedel Mandato ai rischi climatici, siano essi rischi fisici o rischi di transizione. Al f ine di limitare tali rischi, è definito un elenco di esclusione di titoli di società la cui politica sul carbone non è in linea con gli obiettivi del Gruppo.
Il prodotto f inanziario prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità. La considerazione dei principali impatti negativi è uno dei criteri utilizzati dall'analisi ESG degli asset manager.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’IVASS o alla CONSOB | Nel caso in cui il reclamo presentato a Groupama Assicurazioni abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx secondo le modalità indicate su: xxx.xxxxx.xx o alla Consob, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx. 0 - 00000 Xxxx, secondo |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all’IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
REGIME FISCALE | |
Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto, in vigore alla data di redazione del presente documento, con riferimento alla specifica forma contrattuale. | |
Imposta sui premi I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte. | |
Detraibilità fiscale dei premi Trattandosi di polizze con esclusiva componente di risparmio, i premi corrisposti per il presente contratto non consentono di beneficiare della detrazione d’imposta. | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Imposta di bollo Le competenze, maturate e maturande, dovute per effetto dell’investimento in un Fondo Interno di tipo Unit-Linked, scontano l’applicazione dell’imposta di bollo, ai sensi del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni. L’imposta di bollo, calcolata alla data di elaborazione di ogni documento unico di rendicontazione, sarà applicata e trattenuta al momento della liquidazione della prestazione, a qualsiasi titolo essa avvenga. Qualora, al momento della liquidazione della prestazione, il controvalore delle quote del Fondo Interno acquisite sul contratto non sia di ammontare sufficiente a coprire l’imposta di bollo dovuta dal Contraente fino a quel momento, la Società provvederà a trattenere gli importi necessari dalla quota di prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata. |
Tassazione delle prestazioni | |
Ordinaria Le somme dovute dalla Società, a f ronte di contratti di assicurazione sulla vita e in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti da IRPEF unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico (i.e. copertura del rischio morte dell’assicurato). | |
In caso di vita dell’Assicurato le somme corrisposte dalla Società in forma di capitale sono soggette ad una ritenuta di imposta, operata direttamente dalla Società, che si ottiene applicando l’aliquota del 26% alla plusvalenza realizzata, pari alla differenza tra il capitale liquidabile e l’ammontare dei premi versati per la sua costituzione, ossia al netto della quota parte degli stessi destinati alla copertura del rischio di morte. Detta differenza è ridotta del 51,92% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986. |
La Società non opera la ritenuta dell’imposta sostitutiva sui capitali comunque corrisposti a soggetti che esercitano un’attività commerciale, per i quali i suddetti capitali concorrono a formare il reddito d’impresa, secondo le regole proprie di tali categorie di reddito, e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. In caso di decesso dell’Assicurato: a) la componente f inanziaria del contratto sarà assoggettata a tassazione sulla base di quanto sopra illustrato; b) l’eventuale componente erogata a f ronte della copertura del rischio morte dell’assicurato è esente da IRPEF. In caso di decesso dell’Assicurato, le somme corrisposte ai Beneficiari sono percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario. Specifica per i PIR Le plusvalenze realizzate derivanti dall’investimento in Piani Individuali di Risparmio a lungo termine, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 commi da 100 a 114, come tempo per tempo modificata, e nel rispetto dell’art. 13-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (decreto f iscale 2020) convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, sono esenti da imposta sostitutiva, a condizione che ciascun versamento venga detenuto per almeno 5 anni. In caso di rimborso del versamento prima del predetto limite temporale, su dette plusvalenze saranno applicate le imposte ordinarie. Qualora il Contraente risultasse titolare di un altro prodotto PIR, la Società non applicherà il regime di esenzione fiscale, così come disciplinato dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157. In fase di sottoscrizione, infatti, il Contraente è tenuto a dichiarare di non essere già titolare di un altro Piano Individuale di Risparmio e di avere la residenza f iscale in Italia. Il Contraente è inoltre tenuto a comunicare all’Impresa, entro il termine di 30 giorni, l’eventuale variazione di residenza f iscale e/o demografica in altro Stato In caso di decesso dell’Assicurato, le somme corrisposte ai Beneficiari sono percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario, inoltre, le plusvalenze realizzate sono esenti da imposta sostitutiva anche nel caso in cui non siano trascorsi 5 anni dalla data di ciascun versamento. |
L’ IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.
RISPARMIO
DIMENSIONE MULTIVALORE ITALIA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
CGA
.
Mod. 220384 - Ed. 01/2023
(Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco)
SEZIONE I: CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO 1
Art. 1 - Oggetto del Contratto 1
Art. 2 - Obblighi della Società 1
Art. 3 - Durata del contratto e limiti di età 1
Art. 4 - Prestazioni Assicurate 1
SEZIONE II: CONCLUSIONE, REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO 4
Art. 6 - Conclusione ed efficacia del contratto 4
Art. 7 - Diritto di revoca della proposta 4
Art. 8 – Diritto di recesso del Contraente 4
SEZIONE III: DICHIARAZIONI 5
Art. 9 - Dichiarazioni del Contraente / Assicurato 5
SEZIONE IV: PREMI 6
Art. 10 – Premio unico iniziale e premi unici aggiuntivi 6
Art. 11 - Investimento dei premi 6
SEZIONE V: REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO 7
Art. 12 – Rivalutazione del capitale derivante dall’investimento nella Gestione Separata 7
Art. 13 - Riscatto totale o parziale 9
SEZIONE VI: ALTRE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 10
Art. 15 - Cessione, pegno, vincoli, beneficiari 10
Art. 16 - Legge applicabile al contratto 11
Art. 17 - Pagamenti della Società 11
Art. 18 - Duplicato di polizza 12
Art. 20 - Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio 12
Art. 21 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni (Sanction Limitation and Exclusion Clause) 12
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DI GROUPAMA ASSICURAZIONI DENOMINATA “VALOREPIÚ” 13
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO DI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. DENOMINATO: “VALOREPIU’ ITALIA” 16
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E DI TIPO UNIT-LINKED
Il Contratto è disciplinato:
▪ dalle Condizioni di Assicurazione che seguono;
▪ da quanto indicato nel documento di xxxxxxx, comprensivo di event uali appendici;
▪ dalle disposizioni legislative in materia.
SEZIONE I: CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Oggetto del Contratto
“DIMENSIONE Multivalore Italia” è un contratto di assicurazione sulla vita nella formamista a premio unico e premi unici aggiuntivi, con partecipazione agli utili, per la parte di prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata, e di tipo Unit-Linked, per la parte di prestazione derivante dall’investimento nel Fondo Interno Assicurativo.
Il premio unico iniziale e gli eventuali premi unici aggiuntivi al netto dei costi previsti sono investiti in misura pari al 30% nella Gestione Separata ValorePiù e per il 70% nel Fondo Interno Assicurativo di tipo Unit-Linked ValorePiù Italia.
Il contratto risponde alle esigenze di investimento in un orizzonte temporale di lungo periodo. “DIMENSIONE Multivalore Italia”, rispettando determinati vincoli di investimento stabiliti dalla normativa italiana, si configura come Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017), come tempo per tempo modificata, e nel rispetto dell’art. 13-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (decreto fiscale 2020) convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157.
Il presente prodotto è riservato esclusivamente a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza fiscale in Italia rilasciata dal Contraente in occasione della sottoscrizione del contratto.
Il Contraente è, inoltre, tenuto a dichiarare di non essere già titolare di un altro Piano Individuale di
Risparmio a lungo termine.
Art. 2 - Obblighi della Società
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.
Art. 3 - Durata del contratto e limiti di età
Il Contraente può stabilire la durata del contratto tra un minimo di 10 ed un massimo di 20 anni.
L’età dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto non può eccedere i 90 anni.
Art. 4 - Prestazioni Assicurate
Prestazione in caso di vita a scadenza
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza, di una prestazione pari alla somma dei seguenti importi:
▪ il maggior valore tra il capitale assicurato rivalutato alla data di scadenza e la somma dei capitali assicurati iniziali derivanti dai premi unici versati e investiti nella Gestione Separata, eventualmente riproporzionati a seguito di riscatti parziali, per la componente di prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù;
▪ il controvalore delle quote acquisite alla data di scadenza per la componente di prestazione derivante dall’investimento nel Fondo Interno di tipo Unit -Linked ValorePiù Italia.
Il capitale assicurato rivalutato alla data di scadenza per la componente di prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù è pari al capitale assicurato iniziale investito nella stessa Gestione Separata per ogni premio unico corrisposto, rivalutato fino alla data di scadenza e ridotto degli importi eventualmente liquidati per riscatto parziale.
Il capitale assicurato iniziale investito nella Gestione Separata ValorePiù a fronte di ogni premio unico versato è pari al premio unico stesso, al netto dei costi di cui al successivo art. 10, moltiplicato per la percentuale di investimento nella Gestione Separata prevista dal contratto , ossia il 30%.
Il capitale assicurato iniziale relativo ad ogni premio unico versato è annualmente rivalutato secondo quanto stabilito al successivo art. 12.
Qualora, per effetto dei costi e/o di eventuali rendimenti negativi conseguiti dalla Gestione Separata ValorePiù, il capitale assicurato rivalutato a scadenza derivante dall’investimento nella Gestione Separata risultasse inferiore alla somma dei capitali iniziali relativi ai singoli premi versati e investiti nella stessa Gestione Separata, la Società riconoscerà, garantendola contrattualmente, una prestazione pari alla somma dei capitali assicurati iniziali investiti nella Gestione Separata ValorePiù.
Qualora il contratto sia stato assoggettato ad operazioni di riscatto parziale , la prestazione garantita dalla Società per la componente derivante dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù sarà pari alla somma dei capitali assicurati iniziali derivanti dai singoli premi versati e investiti nella Gestione Separata, ridotti in proporzione alla misura percentuale corrispondente alla quota di prestazioni già liquidate per riscatto parziale.
Il controvalore delle quote acquisite alla data di scaden za, si ottiene moltiplicando il numero delle quote assegnate al contratto per il valore unitario delle stesse, rilevato il secondo giorno di valorizzazione successivo a quello in cui la Società riceve la richiesta di liquidazione per scadenza, completa della documentazione prevista al successivo art. 17.
Esempio 1:
Ipotizziamo che alla data di scadenza il numero delle quote acquisite dal contratto sia pari a 100 e che il valore quota unitario della quota in corrispondenza del secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta di liquidazione sia pari a 25 €. Il controvalore totale della componente investita nel Fondo Interno di tipo Unit Linked sarà dunque pari a 100 x 25
€ = 2.500 €.
La componente di prestazione assicurata derivante dall’investimento nel Fondo Interno di tipo Unit-Linked è espressa in quote del fondo stesso, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto, in questo caso il contratto comporta rischi finanziari interamente a carico del Contraente, riconducibili all’andamento del valore delle quote. L’eventuale andamento negativo delle quote del Fondo Interno potrebbe comportare la liquidazione di un capitale inferiore alla somma dei premi versati. Dal momento che su detta componente di prestazione la Società non fo rnisce alcuna garanzia di carattere finanziario, il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.
In particolare, non è prevista alcuna garan zia di conservazione del controvalore delle quote alla data di scadenza del contratto, poiché la liquidazione della prestazione a scadenza avrà luogo in base al valore della quota rilevato il secondo giorno di valorizzazione successivo a quello in cui la Società riceve la richiesta di liquida zione per scadenza, indipendentemente dalle variazioni del valore della quota occorse dalla data di scadenza del contratto.
Prestazione in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento, a favore dei Beneficiari designati in polizza, di una prestazione pari alla somma dei seguenti importi:
▪ il maggior valore tra il capitale assicurato rivalutato alla data del decesso e la somma dei capitali assicurati iniziali derivanti dai premi unici versati e investiti nella Gestione Separata, eventualmente riproporzionati a seguito di riscatti parziali, per la componente di prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù ;
▪ il controvalore delle quote acquisite alla data di liquidazione della prestazione, maggiorato del 7%, ovvero del 2% qualora l’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso sia superiore agli 80 anni, per la componente di prestazione derivante dall’investimento nel Fondo Interno di tipo Unit-Linked ValorePiù Italia. In ogni caso, la maggiorazione del controvalore delle quote non può superare la soglia di importo pari a 10.000,00 Euro.
Esempio 2:
Ipotizziamo un capitale assicurato iniziale investito in Gestione separata pari a 10.000,00 €, il cui valore rivalutato alla data del decesso sia pari a 12.000,00 €.
Per la componente Unit Linked ipotizziamo che alla data del decesso il numero di quote attribuite al contrattosia pari a 100 e che il valore quota unitario sia pari a 25 €. Il controvalore totale per la parte investita nel Fondo Interno sarà dunque pari a 100 x 25 € = 2.500 €.
Qualora l’assicurato alla data del decesso avesse un’età inferiore a 80 anni la maggiorazione sarebbe pari al 7%, ovvero pari a: 2.500 € x 0,07 = 175 € per un controvalore totale maggiorato pari a 2.500 € + 175 € = 2.675 €.
Se invece l’età dell’assicurato alla data del decesso fosse superiore a 80 anni, la maggiorazione sarebbe pari al 2%, ovvero pari a: 2.500 € x 0,02 = 50 € per un controvalore totale maggiorato pari a 2.500 € + 50 € = 2.550 €.
La prestazione lorda corrisposta dalla Società sarà pari alla somma del capitale investitonella Gestione separata e del valore maggiorato derivante dall’investimento nei fondi Unit Linked, quindi pari a 14.675,00 € nell’ipotesi cui l’età assicurato al decesso non ecceda gli 80 anni, ovvero pari a 14.550,00 € nell’ipotesi di età dell’assicurato al decesso superiore agli 80 anni.
Il capitale assicurato rivalutato alla data del decesso derivante dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù è pari al capitale assicurato rivalutato all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo intercorso tra l’ultima ricorrenza annuale e la data del decesso.
Qualora, dopo l’ultima ricorrenza annuale, siano stati corrisposti dei premi aggiuntivi, la componente degli stessi investita nella Gestione Separata ValorePiù sarà rivalutata pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo intercorso tra la relativa data di pagamento e la data del decesso, andando ad incrementare il capitale assicurato rivalutato alla data dell’evento. Le modalità di calcolo delle rivalutazioni pro-rata suddette sono illustrate al successivo articolo 12. Qualora il contratto sia stato assoggettato ad operazioni di riscatto parziale successivamente all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, il capitale assicurato rivalutato alla data dell’evento sarà ridotto degli importi disinvestiti dalla Gestione Separata e liquidati per riscatto parziale.
Qualora, per effetto dei costi e/o di eventuali rendimenti negativi conseguiti dalla Gestione Separata ValorePiù, il capitale assicurato rivalutato alla data del decesso derivante dall’investimento nella Gestione Separata risultasse inferiore alla somma dei capitali iniziali relativi ai singoli premi versati e investiti nella stessa Gestione Separata, la Società riconoscerà, garantendola contrattualmente, una prestazione pari alla somma dei capitali assicurati iniziali investiti nella Gestione Separata ValorePiù.
Qualora il contratto sia stato assoggettato ad operazioni di riscatto parziale , la prestazione garantita dalla Società per la componente derivante dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù sarà pari alla somma dei capitali assicurati iniziali derivanti dai singoli premi versati e investiti nella Gestione Separata, ridotti in proporzione alla misura percentuale corrispondente alla quota di prestazioni già liquidate per riscatto parziale.
Il controvalore delle quote acquisite alla data di liquidazione della prestazione derivante dall’investimento nel Fondo Interno Unit-Linked ValorePiù Italia, si ottiene moltiplicando il numero delle quote assegnate al contratto per il valore unitario delle stesse, rilevato il secondo giorno di valorizzazione successivo a quello in cui la Società riceve la denuncia del sinistro completa di tutta la documentazione prevista al successivo art. 17.
La componente di prestazione assicurata derivante dall’investimento nel Fondo Interno di tipo Unit-Linked è espressa in quote del fondo stesso, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto, in questo caso il contratto comporta rischi finanziari interamente a carico del Contraente, riconducibili all’andamento del valore delle quote. L’eventuale andamento negativo delle quote del Fondo Interno potrebbe comportare la liquidazione di un capitale inferiore alla somma dei premi versati. Dal momento che su detta componente di prestazione la Società non fornisce alcuna garanzia di carattere finanziario, il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.
SEZIONE II: CONCLUSIONE, REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO
Art. 6 - Conclusione ed efficacia del contratto
Il contratto può essere stipulato a condizione che:
▪ il Contraente non sia già titolare di un PIR;
▪ il Contraente coincida con l’Assicurato e sia una persona fisica;
▪ il Contraente abbia la propria residenza anagrafica e fiscale in Italia.
Il contratto si considera perfezionato o concluso nel momento in cui:
▪ il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dal Contraente/Assicurato; oppure
▪ il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il
documento di xxxxxxx debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.
Salvo quanto previsto al comma 1° del presente articolo, gli effetti del contratto decorrono, a condizione che sia stato corrisposto il primo premio, dalle ore 24:00 del giorno di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l’assicurazione entra in vigore dalle ore 24:00 del giorno ivi previsto.
Il primo premio unico corrispostodal Contraenteviene accettato da Groupama Assicurazioni
S.p.A. “salvo buon fine”; pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento.
Art. 7 - Diritto di revoca della proposta
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000, 00000 Xxxx. A fronte della revoca, la Compagnia annulla la proposta pervenuta.
La Società è tenuta al rimborso delle somme eventualmente versate dal Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
Art. 8 – Diritto di recesso del Contraente
Una volta concluso il contratto, il Contraente può recedere dal contratto medesimo. Le modalità di esercizio del recesso sono le seguenti:
▪ il Contraente deve comunicare alla Società ‐ a mezzo lettera raccomandata A.R. – la propria volontà di recedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto; la comunicazione deve essere inviata a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000, 00000 Xxxx.
▪ la dichiarazione di recesso deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di rece sso, quale risulta dalla raccomandata.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.
Qualora sia stato investito in quote, il premio rimborsato sarà diminuito della differenza negativa o aumentato della differenza positiva tra il valore delle quote calcolato al secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso ed il loro valore alla data di conversione del premio investito.
Il recesso comporta l’annullamento della polizza e delle garanzie assicurative.
SEZIONE III: DICHIARAZIONI
Art. 9 - Dichiarazioni del Contraente / Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dellʹAssicurato devono essere esatte e complete.
Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o della sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente/Assicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cuila verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.
L’inesatta indicazione dell’età dellʹAssicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute dalla Società.
Il presente contratto si configura come un Piano Individuale di Risparmio (PIR) ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017), come tempo per tempo modificata, e nel rispetto dell’art. 13-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (decreto fiscale 2020) convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157.
In quanto PIR, “Dimensione Multivalore Italia” è riservato esclusivamente a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza fiscale in Italia rilasciata dal Contraente in occasione della sottoscrizione del contratto. Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza anagrafica e/o fiscale in un paese diverso dall’Italia, deve darne comunicazione scritta alla Società entro 30 giorni.
Il Contraente è tenuto a dichiarare, prima della sottoscrizione del contratto, di non essere già titolare di un altro Piano Individuale di Risparmio.
Qualora il Contraente risultasse titolare di un altro prodotto PIR e/o non sia fiscalmente residente in Italia, la Società non applicherà il regime di esenzione fiscale altrimenti previsto.
Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l’accertamento dell’identità ed affidabilità del cliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, per espressadisposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto).
Ai sensi della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della Direttiva UE n. 107/2014, successive modifiche ed integrazioni, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti (FATCA) o verso gli Stati aderenti al CRS, oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall’Italia, inviando comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate (FATCA) ed alle Autorità fiscali dei paesi aderenti (CRS) fino all’estinzione degli stessi obblighi. L’identificazione deve avvenire in occasione dell’emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un’autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti o gli Stati aderenti al CRS, oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia, hanno l’obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell’evento. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contratto.
SEZIONE IV: PREMI
Art. 10 – Premio unico iniziale e premi unici aggiuntivi
Il contratto prevede il versamento di un premio di importo non inferiore a 3.000,00 Euro e non superiore a 30.000,00 Euro, da corrispondersi in unica soluzione alla data di decorrenza.
Successivamente alla sottoscrizione del contratto e a condizione che la durata residua del contratto non sia inferiore a 5 anni, il Contraente ha la facoltà di corrispondere dei premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 1.500,00 Euro.
In ciascun anno solare, la somma dei premi versati sul contratto, comprensiva del primo premio unico, qualora si tratti del primo anno di durata del contratto, non può eccedere la soglia di 30.000,00 Euro.
Nell’arco di tutta la durata contrattuale, il cumulo dei premi versati non può essere superiore a 150.000 Euro.
Non sono ammessi versamenti aggiuntivi a partire dall’eventuale data di variazione della residenza anagrafica e/o fiscale del Contraente/Assicurato al di fuori dello Stato Italiano.
Dal premio unico corrisposto al perfezionamento del contratto sono detratti i diritti di emissione pari a 60,00 Euro. I diritti di emissione prelevati da ogni premio unico aggiuntivo sono pari a 30,00 Euro.
Inoltre, sul premio unico corrisposto alla sottoscrizione e sugli eventuali premi unici aggiuntivi, al netto dei diritti, è previsto un costo di caricamento pari al 3,20%.
Le modalità di pagamento dei premi riconosciute dall’Impresa sono:
▪ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’Impresa o all’intermediario in tale sua qualità;
▪ ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico , comunque sempre emessi a favore dell’Impresa o dell’intermediario in tale sua qualità.
In caso di pagamento tramite bonifico su conto corrente intestato a Groupama Assicurazioni S.p.A., le coordinate del conto corrente da accreditare sono riportare sul retro del simplo di polizza.
I premi corrisposti dal Contraente vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine". Il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento del primo premio unico.
Non è previsto alcun versamento a carico del Contraente alla sottoscrizione della proposta.
Art. 11 - Investimento dei premi
I premi versati dal Contraente, al netto dei costi specificati al precedente art. 10, sono investiti per il 30% nella Gestione Separata ValorePiù e per il 70% nel Fondo Interno ValorePiù Italia.
Per ulteriori informazioni riguardo la Gestione Separata e il Fondo Interno si rimanda ai rispettivi
Regolamenti facenti parte integrante delle presenti Condizioni.
Investimento dei premi nella Gestione Separata ValorePiù
Ogni premio versato, al netto dei costi specificati al precedente art. 10, moltiplicato per la percentuale di investimento nella Gestione Separata prevista, è investito nella Gestione Separata ValorePiù in coincidenza del giorno della valuta e disponibilità a favore della Società, e costituisce il capitale assicurato iniziale acquisito con il relativo premio corrisposto. Tale capitale assicurato iniziale viene annualmente rivalutato nella misura e con le modalità indicate al successivo art. 12.
Esempio 3:
Supponiamo il pagamento di un premio unico aggiuntivo pari a 1.500,00 €, il caricamento su tale premio sarà pari a:
1.500,00 € (premio lordo) – 30 € (diritti) = 1.470,00 € x 3,20% (aliquota) = 47,04 €. Il premio unico aggiuntivo al netto dei costi sarà dunque pari a:
1.500,00 € (premio lordo) – 30 € (diritti) - 47,04 € (caricamento) = 1.422,96 € e sarà investito
sulla base del profilo di investimento previsto dal contratto.
In base al profilo d’investimento di tale prodotto la percentuale di investimento in gestione separata è pari all’ 30%; dunque la parte di premio unico aggiuntivo investita nella gestione separata ValorePiù sarà pari a
1.422,96 € x 0,30 = 426,89 €.
I capitali assicurati iniziali corrispondenti alle prestazioni derivanti dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù sono contrattualmente garantiti dalla Società.
Investimento dei premi nel Fondo Interno Unit-Linked ValorePiù Italia
Ogni premio versato, al netto dei costi specificati al precedente art. 10, moltiplicato per la percentuale di investimento nel Fondo Interno prevista, costituisce il premio investito in quote del Fondo Interno ValorePiù Italia.
Il numero delle quote acquisite dal Contraente con ogni versamento si ottiene dividendo l’importo del premio investito per il valore unitario della quota, determinato al secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di pagamento del premio stesso.
La Società calcola settimanalmente il valore unitario delle quote del Fondo Interno, prendendo a riferimento i valori correnti delle attività quotate in esso contenute sulla base delle ultime quotazioni disponibili, secondo le modalità illustrate nel Regolamento del Fondo Interno allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.
La valorizzazione del patrimonio del Fondo è effettuata il terzo giorno lavorativo di ogni settimana. Se la regolare valorizzazione del patrimonio del Fondo è impedita da cause di forza maggiore che coinvolgano l’operatività dei mercati di riferimento o della Società (ad esempio rilevanti turbative dei mercati che impediscano la corretta valutazione degli attivi, oppure giornate non lavorative per la Società), la Società sospende il calcolo del valore unitario delle quote fino alla cessazione di tali situazioni e i pagamenti e le operazioni che comportano l’investimento in quote o il disinvestimento di quote vengono rinviate fino a quando il valore unitario delle quote si rende nuov amente disponibile.
Il valore unitario delle quote, con la relativa data di valorizzazione, viene pubblicato giornalmente sul sito internet della Società.
In caso di liquidazione della prestazione per riscatto, sinistro o scadenza, l’importo della prestazione
derivante dall’investimento nel Fondo Interno Unit-Linked è pari al numero delle quote possedute dal Contraente moltiplicato per il valore unitario della quota. Detto valore unitario è rilevato al secondo giorno di valorizzazione successivo alla data in cui la Società riceve la richiesta di liquidazione per riscatto o scadenza o la denuncia del sinistro, complete della documentazione specificata al successivo art. 17. Qualora la liquidazione abbia luogo per riscatto nel corso dei primi anni di durata del contratto, all’importo così ottenuto sono applicate le aliquote di riduzione specificate al successivo art. 13.
La componente di prestazione assicurata derivante dall’investimento nel Fondo Interno di tipo Unit- Linked è espressa in quote del fondo stesso, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione . Pertanto, in questo caso il contratto comporta rischi finanziari interamente a carico del Contraente, riconducibili all’andamento del valore delle quote. L’eventuale andamento negativo delle quote del Fondo Interno potrebbe comportare la liquidazione di un capitale inferiore alla somma dei premi versati. Dal momento che su detta componente di prestazione la Società non fornisce alcuna garanzia di carattere finanziario, il Contraente assume il rischio connesso all’an damento negativo del valore delle quote.
SEZIONE V: REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Art. 12 – Rivalutazione del capitale derivante dall’investimento nella Gestione Separata
Il capitale assicurato iniziale derivante da ogni premio investito nella Gestione Separata viene annualmente rivalutato, in occasione di ogni ricorrenza annuale successiva alla decorrenza del contratto.
La Società determina, entro il giorno 1 del mese che precede l’anniversario della decorrenza del contratto, la misura della rivalutazione, che si ottiene sottraendo le commissioni annue di gestione dal “rendimento di periodo” della Gestione Separata Valore Più dei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la ricorrenza annuale.
Per “rendimento di periodo” della Gestione Separata ValorePiù si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata ValorePiù di quel periodo, al valore medio della Gestione Separata ValorePiù nello stesso periodo
Per “risultato finanziario” e per “valore medio” della Gestione Separata ValorePiù si intende quanto definito all’art. 3 del Regolamento (commi 2 e 4), relativamente al periodo considerato anziché all’esercizio.
La Società trattiene dal rendimento annuale della Gestione Separata ValorePiù una commissione annua di gestione pari all’1,40%.
Non è previsto alcun meccanismo di consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto.
Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto risulti negativa per effetto dei costi e/o del conseguimento di rendimenti negativi della Gestione Separata, il nuovo capitale rivalutato risulterà inferiore al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente, ferma restando, tuttavia, la garanzia delcapitale minimo liquidabile allascadenza contrattuale, in caso di decesso e in caso di riscatto, pari alla somma dei capitali assicurati iniziali derivanti dalla componente dei premi investiti nella Gestione Separata, riproporzionati in caso di riscatti parziali.
In caso di riscatto tra l’inizio del 2° anno e la fine del 5° anno la prestazione minima garantita è ridotta dei costi previsti per l’operazione di riscatto.
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data di decorrenza, la misura di rivalutazione sopra determinata viene applicata all’importo del capitale assicurato, quale risulta dalle precedenti rivalutazioni, opportunamente ridotto delle somme già liquidate per riscatto parziale .
Qualora il pagamento del primo premio unico sia successivo alla data di decorrenza del contratto, la prima rivalutazione viene effettuata pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo intercorso tra la data di pagamento del premio e la prima ricorrenza annuale, in funzione della valuta e della disponibilità del premio a favore della Società.
I capitali assicurati iniziali acquisiti con gli eventuali premi unici aggiuntivi corrisposti in data non coincidente con la ricorrenza annua del contratto, vengono comunque rivalutati alla ricorrenza annuale del contratto, pertanto, la prima rivalutazione di ciascun capitale assicurato iniziale derivante dai singoli premi versati e investiti nella Gestione Separata viene effettuatapro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo intercorso tra la data di pagamento del premio corrispondente e la successiva ricorrenza annuale del contratto, mentre le rivalutazioni successive si effettuano sulla base di annualità intere.
Esempio 4:
Supponiamoche il rendimentolordo della gestioneseparata sia pari al 2,5%. La misura annua di rivalutazione, risulterà pertanto pari a 2,5% - 1,40% = 1,10%.
Ipotizzando che il capitale rivalutato all’ultima a ricorrenza annuale trascorsa sia pari, ad
esempio, a 14.000,00 €, in assenza di riscatti parziali e di nuovi premi, il capitale rivalutato alla ricorrenza annuale raggiuta sarà pari a 14.000,00 x (1+0,011) = 14.154,00 €.
In caso di liquidazione per sinistro della prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata, ad una data non coincidente con la ricorrenza annuale del contratto, viene riconosciuta una rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, in base al “rendimento di periodo” della Gestione Separata ValorePiù dei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la data del decesso, applicato al netto delle commissioni annue di gestione precedentemente indicate.
In caso di liquidazione per riscatto della prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata, ad una data non coincidente con la ricorrenza annuale del contratto, viene riconosciuta una rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, in base al rendimento dell’1,0% su base annua, ovvero in base alla misura annua di rivalutazione attribuita all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, qualora la stessa risulti inferiore all’1,0 %.
Le suddette rivalutazioni sono determinate pro-rata temporis, per il periodo intercorso:
▪ tra l’ultima ricorrenza annuale e la data del decesso / della richiesta di ricatto, per il capitale assicurato all’ultima ricorrenza annuale trascorsa;
▪ tra la data di pagamento del singolo premio versato e la data del decesso / della richiesta di ricatto, per i capitali assicurati acquisiti con i premi versati successivamente all’ultima ricorrenza annuale.
Art. 13 - Riscatto totale o parziale
Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, ovvero dalla data di pagamento del primo premio unico, se successiva, su richiesta scritta del Contraente, la polizza può essere riscattata in misura totale o parziale.
Per la determinazione del valore di riscatto si procede nel modo seguente.
Si calcola la somma data dai seguenti importi:
1) il maggior valore tra il capitale assicurato rivalutato e la somma dei capitali assicurati iniziali derivanti dai premi unici versati e investiti nella Gestione Separata, eventualmente riproporzionati a seguito di riscatti parziali, con riguardo alla componente di prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata;
2) il controvalore delle quote acquisite alla data della richiesta di liquidazione, per la componente di prestazione derivante dall’investimento nel Fondo Interno di tipo Unit-Linked
e si riduce l’importo così ottenuto di un’aliquota variabile in funzione del numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, secondo la seguente tabella A,
Tabella A – Aliquota di riduzione da applicare in caso di riscatto
Numero di anni interamente trascorsi dalla decorrenza | Aliquota di riduzione |
<1 | Riscatto non ammesso |
1 | 3,00% |
2 | 2,00% |
3 | 1,00% |
4 | 0,50% |
≥5 | 0,00% |
Esempio 5:
Supponiamo che il valore lordo di riscatto alla data di richiesta di liquidazione sia pari a 25.000,00 € e che il riscatto venga richiesto nel corso del 4° anno. L’aliquota di riduzione prevista sarà pari allo 0,50%. Il valore lordo di riscatto al netto delle penali sarà dunque pari a: 25.000,00 € x (1-0,50%) = 24.875,00 €.
Il capitale assicurato rivalutato alla data della richiesta di liquidazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata, di cui alla precedente lettera a), è pari al capitale assicurato rivalutato all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo intercorso tra l’ultima ricorrenza annuale e la data della richiesta di liquidazione.
Qualora dopo l’ultima ricorrenza annuale siano stati corrisposti dei premi aggiuntivi, la quota degli stessi investita nella Gestione Separata sarà rivalutata pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo intercorso tra la relativa data di pagamento e la data della richiesta di liquidazione, andando ad incrementare il capitale assicurato rivalutato.
Le rivalutazioni pro-rata sopra menzionate sono effettuate in baseal rendimento dell’1,0% su base annua, ovvero in base alla misura annua di rivalutazione attribuita all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, qualora la stessa risulti inferiore all’1,0%.
Qualora il contratto sia stato assoggettato ad operazioni di riscatto parziale successivamente all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, il capitale assicurato rivalutato alla data della richiesta di liquidazione sarà ridotto della quota di detti riscatti parziali disinvestita dalla Gestione Separata.
Il controvalore delle quote acquisite alla data della richiesta di liquidazione a seguito dell’investimento nel Fondo Interno Unit-Linked si ottiene moltiplicando il numero delle quote assegnate al contratto per il valore unitario delle stesse, rilevato il secondo giorno di valorizzazione successivo a quello in cui la Società riceve la richiesta di liquidazione completa di tutta la documentazione prevista al successivo art. 17.
In caso di riscatto parziale, il valore di rimborso è determinato secondo le stesse modalità previste per il riscatto totale, con riferimento alla quota di prestazione rimborsata.
L’importo lordo del riscatto parziale richiesto dal Contraente è riconosciuto mediante disinvestimento della componente di prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata e mediante disinvestimento delle quote del Fondo Interno Unit-Linked assegnate al contratto, in proporzione al peso di ciascuna delle due componenti sul valore di riscatto totale del contratto.
Il riscatto parziale può essere richiesto più volte nel corso della durata contrattuale a condizione che il capitale residuo non sia inferiore a 3.000,00 Euro.
Per effetto del riscatto parziale, il contratto rimane in vigore:
▪ per il capitale assicurato investito nella Gestione Separata alla data della richiesta di liquidazione diminuito di una percentuale pari al rapporto tra il relativo valore di riscatto parziale ed il relativo valore di riscatto totale;
▪ per il valore delle quote residue del Fondo Interno di tipo Unit-Linked.
La componente di prestazione assicurata derivante dall’investimento nel Fondo Interno di tipo Unit- Linked è espressa in quote del fondo stesso, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto, in questo caso il contratto comporta rischi finanziari interamente a carico del Contraente, riconducibili all’andamento del valore delle quote. In caso di riscatto del contratto, l’eventuale andamento negativo delle quote del Fondo Interno potrebbe comportare la liquidazione di un capitale inferiore alla somma dei premi versati. Dal momento che su detta componente di prestazione la Società non fornisce alcuna garanzia di carattere finanziario, il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.
Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.
SEZIONE VI: ALTRE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Art. 15 - Cessione, pegno, vincoli, beneficiari
Il Contraente non ha la facoltà di cedere ad altri la polizza.
Il Contraente può dare in pegno la polizza o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale della polizza o su specifica appendice.
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
▪ dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e lʹaccettazione del beneficio;
▪ dopo il decesso del Contraente;
▪ dopo che verificatosi lʹevento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto dal Contraente alla Società o contenute in un testamento valido.
In caso di mancata indicazione del beneficiario in forma nominativa, se sopraggiunge il decesso dell’Assicurato, la Società potrà incontrare al momento del verificarsi dell’evento difficoltà a identificare e a ricercare i soggetti destinatari della prestazione.
Se il Contraente designa il beneficiario in forma nominativa, potrà esprimere la sua volontà per escludere l’invio di comunicazioni al beneficiario primadell’evento. Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui la Società potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
Art. 16 - Legge applicabile al contratto
Al presente contratto si applica la legge italiana. In particolare si rilevano i seguenti aspetti legali:
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza delle polizze vita non sono pignorabili né sequestrabili. Tuttavia il premio corrisposto dal Contraente soggiace alle disposizioni relative alla revocabilità degli atti compiuti in pregiudizio ai creditori.
Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, le somme corrisposte al Beneficiario a seguito di decesso non rientrano nell’asse ereditario.
Art. 17 - Pagamenti della Società
Al fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurata l’avente diritto dovrà farne richiesta scritta alla Società corredata dai documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
La richiesta deve essere accompagnata da:
▪ copia di un documento d’identità in corso di validità
▪ copia del codice fiscale
▪ indicazione del codice IBAN di un conto intestato o cointestato al beneficiario della prestazione
Per la formalizzazione della richiesta di liquidazione l’avente diritto può avvalersi del modulo predisposto e messo a disposizione dalla Società.
Documentazione a corredo della richiesta:
In caso di morte dell’Assicurato:
▪ certificato di morte dell’Assicurato in carta semplice, rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza o del Comune di morte, in cui siano indicati data e luogo di nascita e data di decesso;
▪ certificato del medico che ha constatato il decesso ed attestante le cause;
▪ documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto:
originale dell'atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, redatta in conformità all’art. 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000 ossia con firma autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco , da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento.
In presenza di testamento, una copia autentica dello stesso dovrà essere allegata all’atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva, da cui risulti che il testamento allegato è l'unico od ultimo valido e non impugnato. Se il testamento non modifica la designazione beneficiaria attribuita in polizza e la stessa riporta “gli eredi testamentari”, l'atto di notorietà/ dichiarazione sostitutiva dovrà fornire indicazione delle complete generalità e del codice fiscale di ciascun erede con la specifica che tali eredi sono testamentari e che non esistono altri eredi testamentari oltre quelli indicati.
In assenza di testamento, oppure in caso di designazione beneficiaria attribuitain polizza o attraverso il testamento diversa dagli “eredi testamentari”, l'atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva deve inoltre contenere, per ciascun beneficiario, le complete generalità e il codice fiscale e la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri eredi oltre quelli indicati.
▪ decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne, interdetto o incapace.
inoltre, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, ecc.):
▪ copia del verbale delle Forze dell'ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso.
▪ copia dell'eventuale referto autoptico.
Le richieste di pagamento incomplete comportano la necessità di integrazione dei documenti e, di conseguenza, tempi di liquidazione più lunghi.
La Società si riserva di chiedere l’originale dellapolizza se il beneficiario intende far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della stessa, oppure venga contestata l’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intenda far valere.
La Società potrà richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione (ad esempio: cartelle cliniche, verbale dell’Autorità competente giunta sul luogo dell’evento, copia dei più significativi atti dell’eventuale penale, etc.).
La Società, una volta ricevuta tutta la documentazione richiesta, comprensiva delle informazioni necessarie per l’adeguata verificadellaclientela ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall’accertamento dell’evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.
Si precisa che i diritti alla riscossione delle prestazioni si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (Art. 2952 del Codice Civile). Gli importi dovuti e non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 18 - Duplicato di polizza
In caso di smarrimento o distruzione dell’originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 20 - Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio
Qualora la Società, con riferimento al contratto in via di sottoscrizione o a qualsiasi successiva operazione ad esso connessa, non riceva la documentazione richiesta al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), si riserva il diritto di non dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapportoeventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza, tramite bonifico sul conto corrente bancario dello stesso indicato, senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale da parte della Società.
La presente polizza non sarà in alcun modo operante e la Società non sarà tenuta ad effettuare alcun risarcimento a seguito di qualsiasi sinistro o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, il pagamento di un sinistro o l’operatività delle garanzie possano esporre la Società a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Per le controversie relative al presente contratto, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, come definito nell’art. 3 del D. Lgs. 06/09/2005, n. 206.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DI GROUPAMA ASSICURAZIONI DENOMINATA “VALOREPIÚ”
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Compagnia”), che viene contraddistinta con il nome “VALOREPIÚ” ed indicata nel seguito con la denominazione di “FONDO”.
La valuta di denominazione del FONDO è l’Euro.
Il valore delle attività gestite non sarà inf eriore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata ai rendimenti realizzati dal FONDO.
La gestione del FONDO è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS ex ISVAP) con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, ed ottempererà ad eventuali successive disposizioni.
Articolo 1 - Obiettivi e politiche di investimento
La gestione del FONDO ha per obiettivo la conservazione e la crescita del suo valore, il raggiungimento dei rendimenti minimi garantiti a favore degli assicurati e la stabilizzazione nel tempo dei rendimenti conseguiti, nell’ottica della gestione integrata dell’attivo e del passivo e tenuto conto delle variabili macroeconomiche e di mercato che influenzano le scelte d’investimento.
La gestione del FONDO segue le politiche di investimento di seguito descritte, conformi alla regolamentazione in vigore.
▪ AREE GEOGRAFICHE:
Gli investimenti appartengono prevalentemente alle seguenti aree geografiche: Europa – Stati Uniti – Giappone. E’ ammesso l’investimento in strumenti finanziari appartenenti ad un’area geografica differente dalle tre menzionate, coerentemente alla Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.
▪ INVESTIMENTI AZIONARI, IMMOBILIARI ED ALTERNATIVI:
Sono ammessi investimenti in azioni e obbligazioni convertibili di società operanti in Stati membri dell’OCSE. Gli investimenti immobiliari ed alternativi sono ammessi nei limiti e con la modalità prevista dalla normativa in vigore. L’esposizione verso gli investimenti azionari, immobiliari e alternativi può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali devono investire prevalentemente in paesi OCSE.
▪ INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI CORPORATE:
Tenuto conto del rischio di credito, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari corporate, sono ammessi investimenti obbligazionari in società operanti in Stati membri dell’OCSE. L’esposizione obbligazionaria corporate è altresì rappresentata da OICR. L’investimento diretto in titoli obbligazionari corporate tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio. L’esposizione sui corporate può essere altresì perseguitamediante OICR, i quali dovranno investire prevalentemente in paesi OCSE.
▪ INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI:
Tenuto conto del rischio di tasso, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari, è consentito l’investimento in titoli obbligazionari emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE, da emittenti internazionali a cui aderisca almeno uno stato membro dell’OCSE, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all’OCSE, da emittenti parastatali di Stati appartenenti all’OCSE denominati in Euro ed aventi rating investment grade, a condizione che nessuna agenzia di rating abbia espresso una valutazione inferiore.
Indipendentemente dal rating, l’adeguatezza del merito creditizio dei singoli emittenti è valutata dalla Compagnia attraverso apposite procedure interne di verifica del rischio di credito.
L’investimento diretto in titoli obbligazionari governativi tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio.
L’esposizione sui governativi può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali dovranno
investire prevalentemente in emittenti coerenti alle regole sopra specificate.
▪ STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:
Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati dall’Impresa sia con finalità di copertura del rischio presente sulle attività del portafoglio titoli, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso. L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati è soggetto al pieno
rispetto dellarelativa normativa di vigilanza in materia e della Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.
▪ VALUTE DI DENOMINAZIONE:
La valuta di denominazione degli investimenti è l’euro. E’ ammessa la presenza di investimenti in divisa diversa da euro, per un ammontare marginale rispetto al totale degli investimenti del portafoglio, in coerenza con la delibera quadro sugli investimenti e prevedendo opportune operazioni di copertura finalizzate a non modificare il profilo di rischio della gestione .
Si precisa che è ammessa la possibilità di superare i limiti di esposizione sopra menzionati, per brevi periodi di tempo o per effetto di deroghe approvate e validate dal Comitato di Rischio Finanziario della Compagnia.
Relativamente ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 25 del 27/05/2008 (operatività infragruppo), si precisa quanto segue:
▪ è ammesso l’utilizzo di OICR istituiti, distribuiti e/o gestiti da società del medesimo Gruppo di appartenenza della Compagnia. In tal caso, il rendimento dellagestione beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni;
▪ l’importo massimo di esposizione al Gruppo di appartenenzadella Compagnia per operazioni
d’investimento, concluse con controparti di Gruppo soggette avigilanzaprudenziale, è fissato di anno in anno nell’ambito della delibera quadro in materia di operatività infragruppo approvata dall’organo amministrativo della Compagnia ai sensi dell’art. 6 del Regolamento IVASS (ex Isvap) n. 25;
▪ pur in presenza di conflitto d’interessi, la Compagnia opera in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli assicurati-contraenti.
Articolo 2 - Certificazione della gestione separata
La gestione del FONDO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al D. Lgs. 24/2/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza del FONDO al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO, il rendimento annuo del FONDO, quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
Articolo 3 - Determinazione del rendimento della gestione separata
Il tasso di rendimento medio annuo del FONDO per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione del FONDO di competenza di quell’ese rcizio al valore medio del patrimonio del FONDO stesso.
Per risultato finanziario del FONDO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del FONDO – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO e cioè al prezzo di acquisto, per i beni di nuova acquisizione, ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel FONDO, per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio del FONDO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del FONDO.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO.
Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
La Compagnia provvede alla determinazione dei tassi medi di rendimento relativi ai seguenti periodi annuali:
▪ 1 gennaio – 31 dicembre;
▪ 1 febbraio – 31 gennaio dell’anno successivo;
▪ 1 marzo – 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno successivo;
▪ 1 aprile – 31 marzo dell’anno successivo;
▪ 1 maggio – 30 aprile dell’anno successivo;
▪ 1 giugno – 31 maggio dell’anno successivo;
▪ 1 luglio – 30 giugno dell’anno successivo;
▪ 1 agosto – 31 luglio dell’anno successivo;
▪ 1 settembre – 31 agosto dell’anno successivo;
▪ 1 ottobre – 30 settembre dell’anno successivo;
▪ 1 novembre – 31 ottobre dell’anno successivo;
▪ 1 dicembre – 30 novembre dell’anno successivo.
Il periodo di osservazione per la certificazione del tasso di rendimento medio annuo del FONDO decorre dal 1 ottobre dell’anno precedente e termina il 30 settembre dell’anno di certificazione.
Il rendimento annuale applicato per la rivalutazione delle prestazioni assicurate è quello relativo al periodo di osservazione adottato per la certificazione, salvo quanto previsto e disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.
Articolo 4 - Oneri a carico della gestione separata
Gli unici oneri che gravano sul FONDO sono rappresentati dalle spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività del FONDO stesso.
Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Articolo 5 - Condizioni di Assicurazione
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Articolo 6 - Modifiche al regolamento della gestione separata
La Compagnia si riserva di apportare modifiche al regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati-contraenti.
Articolo 7 - Operazioni straordinarie
La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l’interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO DI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. DENOMINATO: “VALOREPIU’ ITALIA”
Articolo 1 - Aspetti generali
Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari (di seguito Fondo Interno), di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società st essa, denominato ValorePiù Italia.
Tale Fondo Interno, il cui patrimonio è suddiviso in quote e relative frazioni, è di tipo ad accumulazione; pertanto l’incremento di valore delle quote stesse non viene distribuito. Non è prevista la suddivisione in comparti del Fondo Interno ValorePiù Italia.
Il Fondo investe prevalentemente in aziende italiane oppure europee aventi stabile organizzazione in Italia e rientra tra gli “investimenti qualificati” destinati ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017), come tempo per tempo modificata, e nel rispetto dell’art. 13-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (decreto fiscale 2020) convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157. La gestione del Fondo avviene nel rispetto dellanormativa e regolamentazione applicabile nonché delle relative previsioni regolamentari.
Articolo 2 - Obiettivi
Lo scopo del Fondo Interno è di perseguire una crescita del capitale nel lungo periodo attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti in grado di adattarsi in modo efficace alle mutevoli condizioni di mercato, senza restare vincolato ad un particolare indice di riferimento (c.d. benchmark), nel rispetto del profilo di rischio del Fondo Interno. In relazione allo stile di gestione adottato (stile flessibile) non si ritiene opportuno introdurre un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) in quanto il confronto con un parametro di mercato non sarebbe rappresentativo della strategia di gestione adottata; per questo motivo si considera una misura di rischio alternativa. Il livello di rischio associato all’investimento nel Fondo Interno è rappresentato dalla volatilità media annua attesa, che esprime la variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento medio del Fondo Interno in un determinato intervallo temporale. Ai fini dell’individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata una volatilità media annua attesa non super iore all’11%.
I fattori di mercato che hanno maggior impatto sulle variazioni del valore degli investimenti e quindi delle quote sono i seguenti:
▪ il rischio di tasso di interesse: l’investimento è soggetto al rischio di tasso di interesse in misura proporzionale alla componente del patrimonio investita in strumenti obbligazionari;
▪ il rischio di credito: l’investimento è soggetto al rischio di credito in misura proporzionale alla componente investita in emittenti, anche governativi, il cui rendimento incorpora un premio per il rischio emittente, rispetto ai rendimenti “risk-free”;
▪ il rischio azionario: l’investimento è soggetto al rischio azionario in misura proporzionale alla componente del patrimonio investita in strumenti azionari;
▪ il rischio di cambio: l’investimento è soggetto al rischio di cambio derivante dalla presenza di
strumenti finanziari direttamente o indirettamente denominati in valuta straniera, nel rispetto dei limiti della normativa vigente
Articolo 3 – Caratteristiche
Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al precedente art. 2, il Fondo Interno può investire in attività finanziarie di tipo monetario, obbligazionario, azionario e quote di OICR. Il Fondo può inoltre investire in depositi bancari e altri strumenti monetari.
E’ previsto l’utilizzo anche di OICR “collegati” (ovvero istituiti, distribuiti o gestiti da Società appartenenti al Gruppo di cui fa parte la Società).
Il Fondo Interno investe in attività quotate; è possibile l’investimento in attività non quotate nel limite del 10% degli attivi del Fondo. La componente di liquidità costituita da conti correnti, certificati di deposito e pronti conto termine può costituire una parte minoritaria dell’allocazione del fondo rimanendo comunque inferiore al 20%.
Il Fondo Interno investe le somme o i valori ad esso destinati, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno due terzi dell’anno stesso, per almeno il 70% del loro valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Il Fondo Interno investe, altresì, della predetta quota del 70%, almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e, per almeno un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Il Fondo Interno non può essere investito in parti di OICR armonizzati o non armonizzati il cui patrimonio sia investito, in misura superiore al 10% delle attività, in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati. Il fondo interno non può essere investito in parti di uno stesso OICR armonizzato per un valore superiore al 25% del totale delle attività, né può essere investito in parti di uno stesso OICR non armonizzato per un valore superiore al 10% del totale delle attività.
In ogni caso gli investimenti in parti di OICR non armonizzati non possono complessivamente superare il 30% del totale delle attività del fondo.
Dal punto di vista geografico, sono ammessi investimenti in tutti gli strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, nonché da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.
Il Fondo Interno investe in emittenti governativi, sopranazionali e societari aventi rating almeno “BB“ o equivalente. Il requisito di rating minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante. Sono consentiti investimenti in attivi con rating inferiore a “BB” ovvero “not rated”, nei limiti del 5% del valore corrente del fondo. Sono esclusi datale limite i titoli “not rated” emessi da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale ai fini di stabilità su base individuale ed i titoli azionari.
Per quanto riguarda le parti di OICR, il profilo di rischio del credito corrispondente non deve essere superiore a quello previsto per i citati strumenti finanziari. In particolare, può essere utilizzato come elemento di valutazione la composizione degli attivi del fondo, anche in termini di investimento prevalente risultante dal regolamento dell’OICR. Le parti di OICR che non soddisfano tale condizione devono essere ricomprese nell’aliquota del 5% sopra indicata.
Indipendentemente dal rating, l’adeguatezza del merito creditizio dei singoli emittenti è valutata dalla Compagnia attraverso apposite procedure interne di verifica del rischio di credito.
Con le finalità di copertura del rischio e di efficiente gestione dello stesso è previsto l’utilizzo di strumenti finanziari derivati così come disciplinato dalla normativa pro-tempore vigente.
La valuta di denominazione del valore delle quote del Fondo Interno è l’Euro.
La gestione finanziaria può essere affidata ad un intermediario abilitato alla gestione dei patrimoni. In ogni caso la Società effettua direttamente il costante monitoraggio degli investimenti, al fine di concorrere alla determinazione dell’asset allocation strategica e di ripartire gli investimenti in specifiche aree geografiche coerenti con le previsioni sull’andamento dei mercati.
La responsabilità della gestione nei confronti dei Contraenti delle polizze è pertanto totalmente in carico alla Società stessa.
L’investimento in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente non può essere effettuato per un valore superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo, con esclusione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europeaovvero emessi daenti soprannazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri. Sono inoltre esclusi i titoli di debito emessi da altri Stati della zona A ai quali sia stato attribuito un rating pari a “AAA” o equivalente, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio lungo termine, da almeno una primaria agenzia di valutazione del merito di credito, a condizione che nessun’altra abbia attribuito una valutazione inferiore.
Gli investimenti complessivi in strumenti finanziari di più emittenti legati tra loro da relazioni di controllo non possono eccedere il limite del 30% del totale delle attività del fondo.
Articolo 4 - Valutazione del patrimonio dei fondi interni e calcolo del valore delle quote
La Società calcola settimanalmente il valore unitario delle quote del Fondo Interno, prendendo a riferimento i valori correnti delle attività quotate in esso contenute sulla base delle ultime quotazioni disponibili.
In particolare, per gli OICR interni al fondo viene preso a riferimento il valore della quota riferito al giorno di valorizzazione delle quote del Fondo. Qualora sia sospesa la rilevazione della quota viene adottato l’ultimo valore rilevato.
Per le altre attività quotate viene adottato il prezzo ufficiale riferito al giorno di valorizzazione delle quote del Fondo Interno. Qualorale predette attività siano sosp ese dalla negoziazione viene adottato l’ultimo prezzo rilevato.
Il calcolo della valorizzazione del patrimonio viene effettuato il terzo giorno lavorativo di ogni settimana.
Se la regolare valorizzazione, come di seguito indicata, è impedita da cause di forza maggiore che coinvolgano l’operatività dei mercati di riferimento o della Società (ad esempio rilevanti turbative dei mercati che impediscano la corretta valutazione degli attivi, oppure giornate non lavorative per la Società), la Società sospende il calcolo del valore unitario delle quote fino alla cessazione di tali situazioni.
Il valore di ogni quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote.
Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività al netto delle passività, riferite allo stesso giorno di valorizzazione.
Tra le attività del Fondo Interno sono comprese le eventuali commissioni retrocesse alla Società
dalle società di gestione degli OICR inseriti nel patrimonio, mentre non sono compresi gli eventuali crediti d’imposta maturati in capo alla Società sugli stessi.
Per l’individuazione quantitativa delle attività del Fondo Interno, si fa riferimento alla posizione netta in titoli quale si rileva dalle consistenze effettive del giorno di valorizzazione di cui sopra ed emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate delle partite relative ai contratti conclusi a tale data, anche se non ancora regolati. Le variazioni apportate alle consistenze di cui sopra vanno a rettificare le disponibilità liquide sulle quali si rifletterà l’effetto finanziario dei contratti di compravendita conclusi e non ancora regolati e contribuiscono adeterminare la posizione nettadi liquidità del Fondo Interno. Il valore unitario della quota viene pubblicato entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di valorizzazione su un quotidiano adiffusionenazionale e sul sito internet della Compagnia all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xx
Il valore unitario iniziale della quota è fissato convenzionalmente in Euro 10,00.
Articolo 5 - Spese a carico dei fondi interni
Sono a carico del Fondo Interno:
▪ la commissione di gestione, pari 2% annuo del patrimonio, calcolata settimanalmente sul valore complessivo netto del patrimonio del Fondo e prelevata con cadenza trimestrale. Qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno siano investiti anche in quote di OICR collegati, la commissione di gestione di cui sopra sarà applicata anche sulla porzione di patrimonio del fondo interno investita in quote di OICR collegati, in ragione del fatto che la Società svolge sulla medesima porzione di patrimonio un servizio di asset allocation e comunque in conseguenza del servizio di amministrazione dei contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo interno. Resta inteso che non saranno applicate e quindi non graveranno sul fondo interno spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle quote di OICR collegati.
▪ le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
▪ le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e degli altri avvisi relativi al Fondo Interno, con esclusione di quelli promozionali;
▪ oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
▪ le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti della gestione del Fondo Interno;
▪ le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo Interno;
▪ le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo Interno.
Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari al 1,5% annuo degli attivi stessi; sugli OICR possono, altresì, gravare eventuali commissioni di overperformace applicate e percepite dalle società di gestione.
Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Commissione massima applicata dalle SGR emittenti potrà subire variazioni: di tali variazioni sarà data preventiva comunicazione all’assicurato, concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità
Articolo 6 - Fusione tra Fondi Interni
È prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Societàper perseguire l’efficienzagestionale o motivata dall’adeguatezza dimensionale.
I Fondi Interni dovranno avere caratteristiche similari e l’operazione sarà compiuta nel rispetto degli obiettivi di cui al precedente art. 2.
L’operazione di fusione, preannunciata all’Investitore-Contraente e all’IVASS con un anticipo conforme alle disposizioni normative in materia, è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo agli Investitori-Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute dei Fondi incorporati, valorizzate all’ultima quotazione ante fusione.
La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Investitori-Contraenti.
Articolo 7 - Modifiche del regolamento
Al presente Regolamento potranno essere apportate modifiche ai fini dell’adeguamento dello stesso alla normativa vigente e alle disposizioni delle Autorità di Controllo oppure, con esclusione di quelle meno favorevoli per gli Investitori-Contraenti, a fronte di mutati criteri gestionali.
Tali modifiche saranno tempestivamente rese note agli Investitori-Contraenti.
Condizioni di Assicurazione del Set Informativo Mod. 220384 Ed. 01-2023
Aliquota di retrocessione (o di partecipazione): la percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.
Anno assicurativoo annualità di polizza: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso contemporaneamente a questo o in epoca successiva per modificarne alcuni asp etti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
Beneficiario: persona fisica o giuridica, designata dal Contraente alla stipula del contratto o in epoca successiva, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale assicurato iniziale o capitale investito : importo, determinato in relazione al singolo premio unico ricorrente / unico aggiuntivo versato, corrispondente allo stesso premio unico al netto dei diritti e dei costi di caricamento previsti.
Capitale in caso di decesso: prestazione corrisposta al Beneficiario al verificarsi del decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e
amministrativi della Società.
Categoria del Fondo: classe in cui viene collocato il Fondo d’investimento a cui è collegata la Polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria, categoria flessibile).
Cessione, pegno e vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’Appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficaciadelle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Commissioni di gestione: quota trattenuta dalla Società dal rendimento finanziario della gestione separata.
Commissione di incentivo (o di performance): commissioni riconosciute all’Impresa di assicurazione per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un cer to periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull’incremento di valore della quota del fondo in un determinato intervallo temporale. Nei fondi con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo e quello del benchmark.
Compagnia: vedi “Società”.
Composizione del Fondo: informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Composizione della gestione separata: informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Conclusione delcontratto: momento in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società oppure la comunicazione dell’accettazione della Proposta da parte della Società.
Condizioni di assicurazione: insieme di tutte le clausole che disciplinano il contratto di
Assicurazione.
Conflitto di Interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, è definitivamente acquisito dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse non possono mai diminuire. E’ un meccanismo valido per la sola componente di prestazione derivante
dall’investimento nella Gestione Separata. I rendimenti maturati e consolidati restano acquisiti dal contratto fino al momento in cui le prestazioni restano investite nella Gestione Separata.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
Contratto (o polizza) di Assicurazione sulla vita: contratto di Assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle Polizze di Assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizz e caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Controvalore delle quote: l’importo ottenutomoltiplicando il valore della singola quotaper il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.
Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.
Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Costo di overperformance: commissione trattenuta dalla Società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.
Data (o giorno) di valorizzazione: giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo. Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la val utazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
DIP Aggiuntivo IBIP: documento contenuto nel set informativo redatto secondo le disposizioni dell’ IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Diritto proprio (del Beneficiario): diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Documento Unico di Rendicontazione o DUR (ex Estratto conto annuale): riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata ovvero il numero ed il valore delle quote assegnate in caso di polizza unit linked, i premi corrisposti e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti ed il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. Nel Documento Unico di Rendicontazione viene, inoltre, riportato l’importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell’assicurato nell’anno di riferimento. Per i contratti Unit-Linked direttamente collegati a OICR, viene riportata l’indicazione del numero di quote trattenute per commissioni di gestione nell’anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione. Nel riepilogo annuale, viene, infine, fornita un’illustrazione che mostra l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto.
Durata contrattuale: periodo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza durante il quale il contratto è efficace.
Età assicurativa: età dell’Assicurato/del Contraente, espressa in anni interi, calcolata al compleanno più prossimo.
Fondi comuni d’investimento(o Fondi aperti mobiliari): fondi d’investimento costituiti da Società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrit tori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo Interno: fondo d’investimento per la gestione delle polizze Unit-Linked costituito all’interno della Società e gestito separatamente dalle altre attività finanziarie della Società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi versati dal Contraente i quali, al netto dei costi, vengono convertiti in quote (Unit) del Fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fusione di Fondi: operazione che prevede la fusione di due o più Fondi tra loro.
Gestione separata o speciale: fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono al netto dei costi, i versamenti corrisposti dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario, a fronte di contratti di Assicurazione sulla vita, non possono e ssere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni in sostituzione di quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Impresa di Assicurazione: vedi “Società”.
Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o Proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
ISVAP: vedi IVASS
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP. L'istituzione dell'IVASS, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, mira ad assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria.
Key Information Document (KID): documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento assicurativi, redatto secondo il Regolamento Delegato UE 2017/653.
Lettera (o comunicazione) di conferma di investimento dei premi: lettera con cui la Società comunica al Contraente l’ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della Polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).
Liquidazione: pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Obiettivo di rendimento: vedi “Benchmark”.
OICR: organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le So cietà di gestione dei Fondi comuni d’investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i Fondi comuni d’investimento (o Fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi. Overperformance: soglia di rendimento del Fondo a cui è collegato il contratto oltre la quale la Società può trattenere una parte dei rendimenti come costi.
Pegno: vedi “Cessione”.
Perfezionamento del contratto: momento in cui viene pagato il primo o unico premio pattuito. Periodo di osservazione: periodo di dodici mesi in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata per calcolare la rivalutazione di una prestazione; generalmente
si tratta del periodo concluso tre mesi prima del momento in cui la rivalutazione de ve essere effettuata.
PIR: Piano Individuale di Risparmio a lungo termine, così come disciplinato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017), come tempo per tempo modificata, e nel rispetto dell’art. 13-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (decreto fiscale 2020) convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157.
Polizza o simplo di polizza: documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di Assicurazione; la suddetta prova può anche essere costituita da una lettera di accettazione da parte della Società della Proposta sottoscritta dal Contraente.
Polizza caso morte (o in caso di decesso): contratto di Assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro un termine prestabilito (scadenza del contratto), o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell’Assicurato.
Polizza con partecipazione agli utili: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata.
Polizza rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.
Polizza Unit-Linked: contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un Fondo di investimento interno o di un OICR.
Premio investito: premio, al netto delle componenti di costo e dell’eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, investito nella Gestione Separata o impiegato per l’acquisto di quote del Fondo Interno o di OICR
Premio (o versamento) unico: importo che il Contraente si impegna a corrispondere al perfezionamento del contratto di assicurazione.
Premio unico aggiuntivo (o straordinario): importo che il Contraente ha facoltà di versare per
integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di Assicurazione.
Premio versato: importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che si può suddividere in premio investito, in premio per le eventuali garanzie di puro rischio e nelle componenti di costo.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni. Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Prestito: somma che il Contraente se previsto dal contratto può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso di interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto
Profilo di rischio: indice della rischiosità finanziaria della Polizza, variabile da “basso” a “molto alto” a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo a cui la Polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.
Proposta: documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Prospetto annuale della composizione della gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Quota: ciascuna delle parti (Unit) di uguale valore in cui il Fondo è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.
Rating: giudizio sul merito di credito di uno/a specifico/a emittente/controparte o di una specifica emissione di strumenti finanziari, tipicamente espresso in una scala qualitativa alfanumerica, rilasciato da soggetti terzi indipendenti (c.d. agenzie di rating). Nella seguente tabella si riporta la scala di classificazione adottata.
Rating Moody’s | Rating Fitch | Rating S&P | Descrizione |
Aaa | AAA | AAA | E’ sicuro il pagamento degli interessi e del capitale in virtù di margini elevati o molto stabili. |
Aa1 Aa2 Aa3 | AA+ AA AA- | AA+ AA AA- | Rating minore rispetto ai titoli di categoria precedente per i margini meno ampi o meno stabili o i maggiori pericoli nel lungo periodo. |
A1 A2 A3 | A+ A A- | A+ A A- | Qualità medio-alta. Adeguati gli elementi che garantiscono il capitale e interessi ma presenza di fattori che rendono scettici sulla capacità di rimanere tali in futuro. |
Xxx0 Xxx0 Xxx0 | BBB+ BBB BBB- | BBB+ BBB BBB- | Qualità media. Il pagamento di interessi e capitale appare attualmente garantito in maniera sufficiente ma non altrettanto in futuro. |
Ba1 Ba2 Ba3 | BB+ BB BB- | BB+ BB BB- | Garanzia di interessi e capitale limitata; può venir meno in caso di future condizioni economiche sfavorevoli. |
B1 B2 B3 | B+ B B- | B+ B B- | La garanzia di interessi e capitale o il puntuale assolvimento di altre condizioni del contratto limitate nel lungo periodo. |
Caa1 Caa2 Caa3 | CCC+ CCC CCC- | CCC+ CCC CCC- | Obbligazioni di bassa qualità; possono risultare inadempienti o possono esserci elementi di pericolo con riguardo al capitale o agli interessi. |
Ca | CC | CC | Obbligazioni altamente speculative: sono spesso inadempienti o scontano altre marcate perdite. |
C | C | C | Prospettive molto basse di pagamento. |
D | D | D | Situazione di insolvenza. |
Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un termine prestabilito e farne cessare gli effetti.
Regolamentodel Fondo: documento che riportala disciplinacontrattuale del Fondo d’investimento o del Fondo Interno, e che include informazioni sui contorni dell’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata del Fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al Fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.
Regolamentodellagestione separata: l’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
Rendiconto annuale della gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.
Rendimento finanziario: risultato finanziario della gestione separata nel periodo preso in esame.
Revoca: diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto. Ricorrenza annuale: ogni anniversario della data di decorrenza del contratto di Assicurazione. Riscatto: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Riscatto parziale: facoltà, consentita in determinate forme tariffarie, di riscuotere solo una parte del valore di riscatto maturato sulla Polizza alla data della richiesta.
Rischio finanziario: rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell’investimento ad una data futura, riconducibile in particolare alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.
Scadenza anniversaria: (vedi “Ricorrenza annuale”).
Scadenza contrattuale: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Set informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: KID, DIP Aggiuntivo IBIP, condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili, glossario, modulo di proposta.
Simplo di polizza: vedi “Polizza”.
SICAV: Società di Investimento a Capitale Variabile, simile ai Fondi comuni d’investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differente dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che è dotata di personalità giuridica propria.
Sinistro: verificarsi dell’evento di rischio assicurato dal contratto (ad esempio il decesso dell’Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata. Società (di Assicurazione): Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di gestione del risparmio (SGR): Società di diritto italiano autorizzata cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Società di revisione: Società diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito Albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Somma dei premi versati riproporzionata: somma dei premi complessivamente versati sul contratto, ridotta, in occasione di ogni riscatto parziale del contratto, in misura pari al rapporto tra l’importo lordo del riscatto parziale liquidato e l’ammontare della prestazione assicurata sul contratto alla data dello stesso riscatto parziale.
Sostituto d'imposta: soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, ad effettuare una ritenuta di imposta, a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Total expenses ratio (TER): indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Turnover: indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del Fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.
Valore complessivo del Fondo: valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valore unitario della quota: valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.
Valorizzazione della quota: calcolo del valore complessivo netto del Fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Vincolo: vedi “Cessione”.
Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.
Glossario del Set Informativo Mod. 220384 Ed. 01-2023
MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Agenzia:
ASSICURANDO
Cod.: Acquisitore: Cod.:
Cognome: Nome: Stato civile: Sesso: Via/Piazza/N. Civico CAP Comune: Prov.: Nato a Prov.: il / / Cod. Fiscale Professione:
Doc. Tipo: Numero: Ente e luogo di rilascio: di Data ril. / /
CONTRAENTE
Cognome: Nome: Sesso:
Via/Piazza/N. Civico CAP Comune: Prov.: Nato a Prov.: il / / Cod. Fiscale Professione:
Doc. Tipo: Numero: Ente e luogo di rilascio: di Data ril. / /
Sottogruppo:
BENEFICIARI
Ramo Gruppo:
In caso di morte:
REFERENTE TERZO
In caso di mancata indicazione del beneficiario in forma nominativa, in caso di morte dell’Assicurato la Società potrà incontrare al momento del verificarsi dell’evento difficoltà a identificare e a ricercare i soggetti destinatari della prestazione.
Le modifiche o revoche dei beneficiari devono essere comunicate tempestivamente alla Società.
Prodotto: “DIMENSIONE Multivalore Italia” – Assicurazione mista a premio unico e premi unici aggiuntivi
Decorrenza del contratto: / /
Durata:
Scadenza: / /
Premio unico: Euro Rateazione del premio: Unico
Profilo di investimento:
□ 70% Fondo Unit-Linked ValorePiù Italia – 30% Gestione Separata ValorePiù
La Società provvederà a comunicare per iscritto il numero delle quote acquisite con la parte di premio destinata al Fondo Interno Unit-Linked.
----- -- - REVOCABILITÁ DELLA PROPOSTA / DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO-- -----
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, successivamente ed entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, il Contraente potrà recedere dal contratto. Il diritto di revoca e di recesso, previsto e regolato dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo, deve essere esercitato per iscritto, mediante lettera raccomandata da inviare a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx. Il recesso ha l’ef fetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà il premio complessivamente versato.
Qualora sia stato investito in quote, il premio rimborsato sarà diminuito della differenza negativa o aumentato della differenza positiva tra il valore delle quote calcolato al secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso ed il loro valore alla data di conversione del premio investito.
---------- ------------------------ -MODALITÁ DI PAGAMENTO DEL PREMIO--- -- ------------ --------------
Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico anticipato. E’ possibile corrispondere dei premi unici aggiuntivi. Le modalità di pagamento dei premi riconosciute dall’Impresa sono:
▪ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’Impresa o all’intermediario
in tale sua qualità;
▪ ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico, comunque sempre emessi a favore dell’Impresa o dell’intermediario in tale sua qualità.
In caso di pagamento tramite bonifico su conto corrente intestato a Groupama Assicurazioni S.p.A., le coordinate del conto corrente da accreditare sono riportare sul retro del simplo di polizza.
I premi corrisposti dal Contraente vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. “salvo buon fine” degli stessi; pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento del primo premio unico. Con la sottoscrizione della presente proposta non è dovuto alcun versamento, in quanto lo stesso verrà corrisposto al perfezionamento della polizza.
FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) E SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI
(legge 18 giugno 2015, n.95)
CRS (COMMON REPORTING STANDARD) E SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI
(Direttiva UE n. 107/2014)
INFORMATIVA
Ai sensi della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della Direttiva UE n. 107/2014, successive modifiche ed integrazioni, la
Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti (FATCA) o verso gli Stati aderenti al CRS, oppure che abbiano la residenza f iscale in Stati diversi dall’Italia, inviando comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate (FATCA) ed alle Autorità fiscali dei paesi aderenti (CRS) fino all’estinzione degli stessi obblighi. L’identificazione deve avvenire in occasione dell’emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal f ine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un’autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo.
Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti o gli Stati aderenti al CRS, oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia, gli stessi soggetti hanno l’obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell’evento.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Il Contraente e l’Assicurato, presa cognizione delle Condizioni di Assicurazione relative alla forma prescelta, depositata presso l’IVASS, dichiarano:
- che la proposta stessa deve servire di base al contratto da stipularsi e deve FORMARNE PARTE INTEGRANTE;
- che non hanno taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in rapporto ai questionari che precedono e che tutte le dichiarazioni e risposte rese nella presente proposta sono assolutamente veritiere per servire di base al contratto proposto; ne assumono la responsabilità anche se per eventuali impedimenti, siano state scritte da altro secondo le loro indicazioni.
Il Contraente e l’Assicurato sono a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimo a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto posso compromettere il diritto alla prestazione (art. 1892 e 1893 c.c.).
L’Assicurato dichiara, ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, che con la f xxxx della presente proposta, d à il proprio assenso alla stipula della polizza sulla sua vita.
Qualora il Contraente sia persona fisica diversa dall'Assicurato, in caso di suo decesso, nella contraenza della polizza subentra, con i relativi diritti e doveri e compresa la facoltà di revocare la designazione beneficiaria, l'Assicurato stesso. L'Assicurato, se diverso dal Contraente, con la firma della presente, accetta di subentrare nella contraenza della polizza in caso di decesso del Contraente originario
IL CONTRAENTE L’ASSICURATO
(In caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale) (In caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale)
-------- -- ---------- ------ --- ----INFORMATIVA PRECONTRATTUALE-------- ---- ----- -----------
Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso atto di quanto contenuto nel modulo N. 220059, relativo all'informativa sul Trattamento dei Dati Personali resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 e di acconsentire al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, che li riguardano, per le finalità assicurative.
Il Contraente dichiara di essere stato compiutamente informato (ai sensi degli articoli 58, 59 e 60 del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018) sugli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche (condizioni di assicurazione, oggetto delle garanzie,…) alla durata, ai costi ed ai limiti di copertura, e che le prestazioni proposte risultano coerenti e proporzionate alle esigenze e alle aspettative espresse.
Il Contraente dichiara di essere stato informato in merito ai su menzionati obblighi di legge ed ai corrispondenti adempimenti previsti nel quadro delle procedure FATCA e CRS, se ad esso applicabili.
Il Contraente dichiara di aver ricevuto, gratuitamente, prima della sottoscrizione della seguente proposta, il Key Information Document (KID), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento (DIP aggiuntivo IBIP), le Condizioni di Assicurazione, il Glossario ed il Modulo di proposta che compongono il presente Set Informativo Mod. 220384 Ed. 01-2023 e di aver preso atto di quanto in essi contenuto.
IL CONTRAENTE/ L’ASSICURATO
(In caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale)
Il Contraente dichiara di approvare espressamente, anche ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3 – Durata del contratto e limiti di età; 4 – Prestazioni Assicurate; 6 – Conclusione ed efficacia del contratto; 7 – Diritto di revoca della proposta; 8 – Diritto di recesso del Contraente; 9 – Dichiarazioni del Contraente/Assicurato; 10 – Premio unico iniziale e premi unici aggiuntivi; 11 – Investimento dei premi; 12 - Rivalutazione del capitale derivante dall’investimento nella Gestione Separata; 13 – Riscatto totale o parziale; 17 – Pagamenti della Società; 20 – Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio; 21 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni.
IL CONTRAENTE
(In caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale)
Confermo di aver identificato personalmente il Contraente firmatario e di aver effettuato la rilevazione dei da ti ai sensi del D.Lgs 231/2007. Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente e dall'Assicurato, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.
L’ACQUISITORE _ Data di sottoscrizione
Modulo di proposta del Set Informativo Mod. 220384 Ed. 01-2023
AUTOCERTIFICAZIONE IN RELAZIONE ALL’INVESTIMENTO IN
Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (PIR)
Proposta n°: Data di emissione:
Agenzia:
Il Sottoscritto
(Cognome Contraente)
(Nome Contraente)
Sesso (M o F)
Cod. Fiscale: (Cod.fiscale Contraente) Nato a (Luogo nascita Contraente) Residente a (Comune residenza Contraente)
il (data nascita Contraente) Provincia (prov. res. Contraente) CAP
(Indirizzo residenza Contraente)
Come richiesto dall’art. 1 comma 112 della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017), come tempo per tempo modificata, e nel rispetto dell’art. 13-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020) convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
DICHIARA
di non essere al momento titolare di altri Piani Individuali di Risparmio a lungo termine al di fuori di quello per cui viene sottoscritta la proposta sopraindicata.
Luogo e data
IL CONTRAENTE
(In caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale)
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(Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco)
Groupama Assicurazioni S.p.A.
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