DIREZIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE AREA FACILITY MANAGEMENT
DIREZIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE AREA FACILITY MANAGEMENT
SERVIZIO AUTORIMESSE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE VEICOLI 2018 – 2019 - 2020
RIPARAZIONI MECCANICHE (B)
PROCEDURA NEGOZIATA
(aggiudicazione al xxxxxxx xxxxxxx)
SOMMARIO
SEZIONE 1 – MODALITA’ DI GARA
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI GARA Art. 4 - ONERI PER LA SICUREZZA
Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Art. 6 – GARANZIA PROVVISORIA
Art. 7 – GARANZIA DEFINITIVA
Art. 8 – SUBAPPALTO
SEZIONE 2 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Art. 9 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO - MODALITA’ DELLA PRESTAZIONE E
PRESCRIZIONI TECNICHE Art. 10 – PREZZI
Art. 11 – RESPONSABILITA’ DANNI
Art. 12 - PERSONALE
Art. 13 – CONTROLLO SUI LAVORI IN ESECUZIONE
Art. 14 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA Art. 15 – PENALITÀ
Art. 16 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 18 – ORDINAZIONE E PAGAMENTO
Art. 19 – RECESSO
Art. 20 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI SICUREZZA SUL LAVORO Art. 21 - GARANZIA SULLE RIPARAZIONI E SUI RICAMBI
Art. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO Art. 23 – SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI
Art. 24 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA’ DEL CONTRATTO Art. 25 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE
Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ALLEGATI
Allegato 1 - DUVRI
Allegato 2 - Dichiarazione di ottemperanza Allegato 3 - Certificato di conformità
Allegato 4 - Attestazione di regolare esecuzione Allegato 5 - Patto di integrità
Allegato 6 - DGUE
Allegato 7 - Istruzioni compilazione DGUE Allegato a - elenco case costruttrici autoveicoli Allegato b - fac-simile offerta
Allegato c - fac-simile Costo Manodopera
SEZIONE I - MODALITA’ DI GARA
La Città di Torino intende procedere all’acquisto del servizio di riparazione meccanica degli autoveicoli municipali mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’ art. 63 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. b), D.Lgs. 50/2016, nonchè con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C.10/09/2012 e C.C.31.03.2016), in quanto compatibili.
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
1) Il servizio è previsto in un unico lotto indivisibile in quanto trattasi del lotto 2 della procedura aperta 20/2017 (deserto) ed ha per oggetto l’esecuzione, mediante l’impiego di manodopera e la fornitura di parti di ricambio, di tutte quelle opere necessarie al mantenimento in buono stato di efficienza di tutti gli autoveicoli, e precisamente:
• ispezioni, riparazioni e sostituzione delle parti meccaniche, elettriche e di ogni componente dei veicoli non più funzionanti o con ridotta efficienza con ricambi nuovi ed originali, ricondizionati della casa costruttrice o di primo impianto;
• verifiche, controllo, sostituzione e reintegro dei livelli dei liquidi e dei grassi lubrificanti;
• controlli sui veicoli con periodicità programmata come proposto dalla Casa costruttrice o dalla Stazione appaltante.
2) La Città di Torino ha attualmente in dotazione gli autoveicoli le cui case costruttrici sono indicate nell’allegato a), tale elenco è puramente indicativo e non esclude altri marchi di successiva acquisizione.
3) La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi.
4) Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell’art. 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
Il servizio oggetto dell’appalto decorrerà indicativamente da marzo 2018 o dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nell’eventuale determinazione dirigenziale di consegna anticipata ex art. 32 c. 8 e 13 D. Lgs. 50/2016, e terminerà il 31/12/2020.
L’importo complessivo presunto a base di gara ammonta:
• per l’anno 2018, a Euro 60.000,00 oltre Euro 13.200,00 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 73.200,00;
• per l’anno 2019, a Euro 60.000,00 oltre Euro 13.200,00 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 73.200,00;
• per l’anno 2020, a Euro 60.000,00 oltre Euro 13.200,00 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 73.200,00;
• per l’intero periodo ammonta a Euro 180.000,00 oltre a Euro 39.600,00 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 219.600,00.
I citati importi tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 il costo della manodopera è stimato in circa Euro 45.000,00.
Nel prezzo offerto si considerano interamene compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerenti comunque l’esecuzione dell’appalto medesimo.
In relazione alle variazioni continue del parco veicolare, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non prevedibili, nonché i vari collaudi richiesti dalle normative vigenti, l’importo complessivo a base di gara, per il triennio 2018/2020, rappresenta il controvalore massimo di fornitura del servizio utilizzabile dalla stazione appaltante nel periodo contrattuale del presente servizio senza che la stessa abbia l’obbligo dell’intero utilizzo, ne deriva, pertanto, che le economie derivanti dal ribasso di gara determinano un aumento quantitativo del servizio, fino alla concorrenza dell’importo posto a base di gara.
I suddetti importi sono da intendersi indicativi; l’ammontare definitivo sarà determinato in fase di esecuzione del contratto in virtù delle prestazioni effettivamente erogate.
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all’art. 106 c. 12 D. Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva inoltre l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 D. Lgs.
50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11.
L’efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.
Per esigenze di bilancio l’impegno previsto per il presente appalto è limitato, di conseguenza saranno limitati gli importi previsti per ogni annualità per l’esecuzione del servizio; tali importi sono di seguito specificati:
Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | totale | ||||||
lotto | descrizione | impegno limitato IVA 22% compresa | impegno limitato IVA 22% compresa | impegno limitato IVA 22% compresa | impegno limitato IVA 22% compresa | ||||
2 | Riparazioni Meccaniche (B) | 31.415,00 | 31.415,00 | 31.415,00 | 94.245,00 |
per la parte eccedente, il vincolo contrattuale è soggetto alla condizione sospensiva che la Civica Amministrazione determini il corrispondente finanziamento.
ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI GARA
Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016, con l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e successivi artt. 47 e 48.
Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Raggruppamenti temporanei di operatori economici.
E’ ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera
d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.
2602 del codice civile) del D. Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all’art. 48 del medesimo D. Lgs.. In tal, caso l’offerta dovrà:
• essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ;
• contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
• specificare le parti della servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell’eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
I consorzi di cui all'art. 45, co.2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.
È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’art. 84 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i
criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.
È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni/forniture in misura maggioritaria.
Avvalimento
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei modi e termini di cui all’art. 89 D. Lgs. 50/2016.
Presentazione dell’offerta
Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato.
All’interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 2 buste:
BUSTA 1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente:
1) Istanza di ammissione alla gara, redatta in lingua italiana, in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Xxxxx), indirizzata alla "Sindaca della Città di Torino" sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:
1) Istanza di ammissione alla gara, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Xxxxx), indirizzata alla "Sindaca della Città di Torino" sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:
a) iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale,
sede legale e oggetto dell’attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi degli
amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A;
b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti di ordine generale);
c) inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
d) l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;
e) l’impegno, come previsto dall’articolo 50 del Codice, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ad assorbire in fase di esecuzione dell’appalto, nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente o ad applicare le norme di maggior tutela eventualmente contenute nei contratti collettivi di settore di cui all’art.51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81, che l’aggiudicatario sia tenuto ad applicare.
f) di aver determinato il prezzo offerto tenendo conto anche degli oneri previsti per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell’appalto,
g) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall’art. 30 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
h) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d’appalto e relativi allegati;
i) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico
oggetto delle prestazioni dell’appalto; in ogni caso il costo non deve essere inferiore a quello previsto del CCNL applicabile per eseguire le prestazioni oggetto della fornitura;
j) di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell’appalto, il documento relativo (D.U.V.R.I.) fa parte integrante del presente capitolato (allegato 1);
k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
l) l’intenzione di avvalersi delle condizioni previste all’ art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato di gara
m) che la prestazione offerta corrisponde alle specifiche ed ai requisiti indicati nel presente Capitolato.
n) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d’Appalto e nei relativi allegati;
o) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l’esecuzione del servizio con massimali adeguati;
p) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004; (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxx_xxxxxxxxxxxxx_xxxxxx.xxx)
Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione :
• indirizzo di posta elettronica (commerciale e PEC) al quale inviare le comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5 D. Lgs. 50/2016;
• il numero telefonico ed il numero di fax;
• numeri di posizione INPS ed INAIL. Indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa;
• contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti e loro numero;
• codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria;
• indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;
2) Dimostrazione della capacità tecnica e professionale
I concorrenti, dovranno altresì dichiarare:
1) di disporre di officine con adeguate attrezzature per le riparazioni meccaniche sui veicoli ubicate nel territorio cittadino o nei comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese, Settimo Torinese, San Xxxxx Xxxxxxxx, Baldissero, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri, Nichelino, Beinasco, Orbassano, Rivoli, Grugliasco, Collegno, Leini, Mappano;
2) di essere titolari di officina autorizzata da primaria casa automobilistica o di essere certificati ISO 9001 e di poter disporre dell'attrezzatura per controlli e diagnosi strumentali sui veicoli Fiat-Lancia-Alfa Romeo (entrambi i requisiti devono essere posseduti anche da ogni ditta dell'eventuale raggruppamento di impresa);
requisiti richiesti, dovranno essere posseduti alla data della domanda di partecipazione. In alternativa i concorrenti dovranno dichiarare nella domanda di impegnarsi a dotarsi entro il termine perentorio di 15 giorni, naturali, continui e consecutivi dalla comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ogni ditta facente parte del raggruppamento.
L'inosservanza di una delle suddette prescrizioni comporterà l'esclusione dalla gara e/o la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della relativa cauzione.
3) Ricevuta, in originale, comprovante il versamento della garanzia provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità indicate al successivo articolo 6.
4) Ricevuta comprovante il versamento di € 20,00 a favore dell'ANAC (istruzioni contenute sul sito internet: xxx.xxxx.xx).
5) Dichiarazione di ottemperanza al D. Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il fac simile allegato al presente capitolato (allegato 2).
6) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (allegato 5 al capitolato).
7) documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
8) D.G.U.E. debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente capitolato (allegato n. 7).
A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:
a) utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (allegato n. 6) e pubblicato sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/ che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);
b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file DGUEgara.xml, (allegato alla richiesta d’offerta) collegarsi alla piattaforma xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/xxxx e seguire le istruzioni, allegate al presente capitolato, per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea ,sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).
Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.
BUSTA 2 “OFFERTA ECONOMICA – debitamente sigillata, contenente esclusivamente l’offerta economica e il dettaglio del costo della manodopera senza altri documenti.
Per la predisposizione dell’offerta economica i concorrenti potranno utilizzare il fac-simile allegato al presente capitolato (allegato b).
L’offerta economica, a firma del legale rappresentante, per tutte le voci in essi contenute e dovrà essere formulata ai sensi dell’art. 5 del capitolato.
L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10 e dell’art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016, dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile allegato c) e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno affrontati dall’Impresa nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’offerta non potrà superare l'importo posto dall'amministrazione a base di gara.
PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:
le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016.
Il plico, sigillato, così composto dovrà riportare il nome e la ragione sociale del concorrente e la dicitura: “Contiene offerta per PROCEDURA NEGOZIATA RIPARAZIONI MECCANICHE (B)TRIENNIO 2018-2020” e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino per il Servizio AUTORIMESSE. – DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE
AREA FACILITY MANAGEMENT - Piazza Palazzo di Città 1, entro e non oltre il termine perentorio indicato nella lettera di invito.
Il recapito dello stesso, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta
precedente.
Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00
- Venerdì dalle 8.30 alle 14.00.
L’offerta presentata oltre il termine sopra stabilito e comunque condizionata non sarà presa in considerazione.
L’offerta è impegnativa per la Ditta e lo sarà per l’Amministrazione dopo l’adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
ART . 4 - ONERI PER LA SICUREZZA
Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione della fornitura/servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, sono stati valutati pari a zero Euro.
Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell’allegato D.U.V.R.I. ( allegato 1) al presente capitolato e nelle successive riunioni di coordinamento tra datore di lavoro dell’impresa aggiudicataria e datore di lavoro delle sedi dell’Amministrazione oggetto del servizio, come meglio specificato al successivo art. 20.
Pertanto, gli importi a base di gara, sono da intendersi interamente soggetti a ribasso.
ART . 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione provvisoria avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 nei confronti del concorrente o raggruppamento temporaneo di concorrenti che avrà offerto il maggior ribasso percentuale (sconto) unico ed uniforme sui prezzi previsti al successivo art. 10. Tale ribasso sarà altresì applicato al costo orario intervento indicato al successivo art. 10.
La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida
n. 5 dell’ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 53 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016. La Commissione sarà composta da tre membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.
I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo tre sedute.
L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima dell’aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall’offerente ai sensi dell’art. 95 comma 10.
Il calcolo relativo alla congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Ai sensi delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 3 dell’ANAC la verifica di congruità è rimessa direttamente al RUP.
Al fine dell’individuazione delle offerte anormalmente basse, la commissione di gara procederà, in sede di gara, al sorteggio del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 di cui al sopra citato articolo, nonché, in caso di estrazione della lettera e), al sorteggio del relativo coefficiente e, successivamente, all'apertura delle offerte economiche. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all’arrotondamento sino alla quarta cifra decimale.
Si precisa che qualora le offerte ammesse siano meno di cinque, la Commissione, come indicato nel Comunicato ANAC del 05/10/2016, non procederà al sorteggio, fatta salva la valutazione di congruità ai sensi dell’art. 97 comma 6 del dlg. 50/2016. In ogni caso la Commissione si riferirà in toto a quanto stabilito dall’ANAC nel predetto comunicato.
La Commissione si riserva di procedere all'eventuale rinvio della gara per le operazioni di calcolo della soglia di anomalia e di quelle conseguenti; procederà quindi, in seduta pubblica, alla proclamazione dell'aggiudicazione.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC.
L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.
I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio/fornitura potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L’offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.
ART. 6 - GARANZIA PROVVISORIA
Per essere ammessi alla gara, l’offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo posto a base di gara, pari ad Euro 3.600,00.
Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile,
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
• impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi 3, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;
La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, a pena d’esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (detto obbligo, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese) nonché dall’eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consente all’offerente di fruire della riduzione dell’importo della cauzione.
Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini e con le modalità previste dall’art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’ IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all’art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l’applicazione delle stesse.
Qualora, per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.
La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi:
a) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura / servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti all’esecuzione della fornitura/servizio.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: a) la decadenza dell’affidamento; b) l’acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016; c) l’aggiudicazione dell’ appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile,
• nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto di servizio, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D. Lgs.
50/2016.
ART. 8 - SUBAPPALTO
La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio IL servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
E’ ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all’art. 105 del D. Lgs.
50/2016.
Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura/servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di
qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105,
D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.
L’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto del servizio. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
All’atto dell’offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E’ fatto obbligo al concorrente di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016.
L’affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
E’ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all’art. 105 comma 13 del dlg. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell’art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016.
Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D.Lgs. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite.
SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
ART. 9 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO, MODALITA’ DELLA PRESTAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE
1) Tracciabilità flussi finanziari
L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d’identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l’Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
2) Comunicazione nominativo rappresentante
La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Rappresentante”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all’aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest’ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.
3) Presentazione documenti
La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà con apposita lettera, presso una sede comunale che verrà comunicata dall’Amministrazione, la documentazione probatoria, relativa alle certificazioni richieste per ogni lotto, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Pertanto, l’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’esito positivo di detta verifica e, nel caso di difformità da quanto dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.
4) Mancata conclusione del rapporto contrattuale
Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio/fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.
9.1 – MODALITA’ DELLA PRESTAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE
1. Per ogni annualità sarà formalizzato l’inizio dei lavori con indicazione del relativo Direttore dell’esecuzione del contratto e dell’eventuale assistente.
2. Nessun lavoro o fornitura che non sia stato autorizzato per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto, verrà riconosciuto all’appaltatore.
3. Nel caso in cui la Ditta non provvedesse ad eseguire i lavori richiesti, l’Amministrazione potrà ricorrere a terzi a carico e a maggiori spese dell’aggiudicatario stesso indipendentemente
dall’applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato, con diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento di eventuali danni.
4. La Ditta aggiudicataria resta obbligata ad eseguire dalla data della comunicazione di aggiudicazione e dalla comunicazione di inizio lavori fino al 31/12/2020, le prestazioni, richiamate all’art. 1 e dal presente articolo ed ai prezzi richiamati all’art. 10 del presente capitolato prestazionale al netto delle aliquote di ribasso indicate nell’offerta di aggiudicazione.
5. L’aggiudicazione comunicata dall’Amministrazione Comunale in favore delle Ditte appartenenti alle stesse metodologie d’intervento non deve essere considerata come affidataria esclusiva del servizio.
6. Le prestazioni saranno commissionate, di volta in volta, dal direttore dell’esecuzione del contratto al domicilio della Ditta aggiudicataria, pertanto, essa entro un massimo di quarantotto
(48) ore dalla suddetta comunicazione dovrà avviare le operazioni di manutenzione, mediante la presa in carico del veicolo che dovrà essere prelevato:
a. presso una delle sedi del Servizio;
b. presso il luogo indicato dal responsabile dell’unità organizzativa interessata, qualora il veicolo fosse incidentato e/o in avaria.
c. il tempo di prelievo del veicolo potrà ridursi significativamente, a discrezione del responsabile dell’unità organizzativa interessata, qualora il veicolo possa creare intralcio o pericolo alla circolazione. In questo ultimo caso e tutte le volte che se ne ravvede la necessità, la ditta dovrà inviare personale specializzato ed attrezzato a servizio di recupero veicoli per il trasporto presso l’officina della Ditta medesima. Il costo per il prelievo o per il recupero del mezzo è compreso nel corrispettivo del servizio come determinato ai sensi del successivo articolo 10 .
d. La comunicazione della richiesta d’intervento avverrà mediante apposito modulo d’ordine, che sarà inviato con procedura xxx xxx x/x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Ditta aggiudicataria interessata e potrà riportare il tempo per il prelievo o per il recupero del veicolo e la durata prevista per intervento di riparazione. Lo stesso modulo dovrà essere restituito dalla Ditta alla Committenza compilato nella parte interessata e, comunque, rientrante nelle modalità di seguito richiamate:
• a preventivo, con le indicazioni di massima della spesa complessiva comprensiva dei ricambi da sostituire, dei costi dei singoli e delle ore presunte di manodopera con indicazione dei relativi codici delle case costruttrici;
• a consuntivo alla consegna del veicolo riparato con l’importo totale del spesa d’intervento comprensivo dei ricambi previsti a preventivo e/o di ulteriori ricambi non
preventivabili all’atto della prima ispezione e delle ore di manodopera o frazioni di esse.
• l’utilizzo da parte della Ditta aggiudicataria di moduli diversi per la redazione dei preventivi/consuntivi dovrà essere preventivamente approvato dalla stazione appaltante
• Per i ricambi non preventivati e le relative ore di manodopera, la Ditta, prima della messa in riparazione del veicolo, dovrà comunicare al direttore dell’esecuzione del contratto interessato la variazione, che ne dovrà prendere atto e confermare, eventualmente, l’intervento.
La data e l’orario del prelievo del veicolo da riparare e la successiva riconsegna devono essere concordati tra la ditta appaltatrice e la stazione appaltante.
La mancata presa in carico del veicolo entro 48 h. o la consegna del consuntivo oltre i tempi previsti o la restituzione del veicolo riparato oltre i termini concordati in sede di ordinativo, comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 15.
7. Tutti i materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati nelle riparazioni ed oggetto di fornitura dovranno essere nuovi ed originali o ricondizionati dalla Casa costruttrice del veicolo con le garanzie di legge, si potranno utilizzare forniture provenienti da produttori diversi di comprovata qualità tecnica ed esperienza specifica nella produzione del ricambio in considerazione che ne garantiscano la funzionalità, fermo restando la garanzia di legge, a seguito di indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio.
8. Resta, comunque, al Committente la facoltà di provvedere alla fornitura di eventuali ricambi con l’obbligo della Ditta appaltatrice di procedere al prelievo e trasporto dai magazzini o dai depositi municipali, senza nessun compenso tranne per il riconoscimento della messa in opera prevista dal tempario della Casa costruttrice per l’analogo ricambio, nel caso specifico la garanzia è intesa limitatamente alla regola d’arte per la messa in opera del pezzo di ricambio.
9. Sono a carico delle Ditte aggiudicatarie la richiesta dei listini prezzi, dei ricambi e dei tempari manutentivi, alle Case costruttrici utilizzate per le forniture e le riparazioni dei veicoli, copia di detti listini, degli aggiornamenti che si susseguiranno nel triennio e di quelli che eventualmente potranno essere utilizzati per le riparazioni dovranno essere trasmessi in modo ufficiale alla Committenza ogni qualvolta se ne verifichi la necessità. In caso contrario le eventuali prestazioni eseguite saranno contabilizzate con i prezzi risultanti dai listini a disposizione dell’Amministrazione.
10. Ciascun intervento deve concludersi con la riconsegna del veicolo e del relativo consuntivo dell’intervento, entro il termine concordato, il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è comunque pari alle ore lavorative previste dai tempari ufficiali delle case costruttrici per le operazioni effettuate, a decorrere dall’accettazione del preventivo da parte dell’Amministrazione, salvo giustificate cause impeditive adeguatamente dimostrate al responsabile dell’unità organizzativa interessata il quale a suo insindacabile giudizio potrà accettarle o non considerarle valide. Il mancato rispetto dei termini concordati comporterà l’applicazione di penali (art. 15).
11. La Ditta aggiudicataria, a semplice richiesta del committente, dovrà mettere a disposizione per la pronta esecuzione delle lavorazioni di competenza n° 1 (uno) operaio.
Descrizione e prescrizioni:
Lotto | Descrizione e prescrizioni |
2 | RIPARAZIONI MECCANICHE (B) Autovetture, veicoli commerciali e speciali Consistente: a. Nella riparazione, sostituzione, ricerca guasti, verifica generale e prova di funzionamento di parti meccaniche (motore, frizione, cambio, organi sussidiari, carburatore, pompe di iniezione, ecc.) e dell’impianto elettrico (accensione motore, avviamento, generazione di corrente, illuminazione interna ed esterna, segnalazione di avviso e di manovra, segnalazione di funzionamento, accessori vari, ecc.); in particolare per veicoli Fiat-Lancia-Alfa Romeo-Iveco, non escludendo tuttavia veicoli di altre case costruttrici, di proprietà della Civica Amministrazione, art 1 comma 2 del presente capitolato. b. Nella verifica, controllo, sostituzione e reintegro dei livelli dei liquidi e dei grassi lubrificanti; c. Nello smontaggio e rimontaggio dei particolari che interferiscono con la riparazione o la sostituzione delle parti medesime. d. Nella riparazione dei veicoli con allestimenti speciali e loro dotazioni ( impianti idraulici, oleodinamici, pneumatici, elettrici, gas GPL e metano ). e. Nel controllo e regolazione dei gas di scarico secondo le disposizioni vigenti. f. Nella messa a punto dei veicoli e delle loro attrezzature (gru, ecc.) per sostenere positivamente la revisione periodica ARPA - ASL, con assistenza alle operazioni stesse, la revisione presso la M.C.T.C. o presso officine autorizzate con assistenza alle operazioni di collaudo . g. Nelle operazioni attinenti alle verifiche periodiche (revisioni) delle bombole per il contenimento di metano. h. Nella eventuale fornitura di ricambi, o riparazione/sostituzione pneumatici i. Nella eventuale trasformazione dell’impianto di alimentazione da benzina a benzina/gas (bifuel GPL o Metano) j. Nel servizio di intervento su veicoli fermi per avaria, sia in ambito cittadino che extraurbano, da effettuare con operaio specializzato. k. E’ a carico della Ditta il prelievo e la riconsegna dei veicoli oggetto di riparazioni, anche con l'eventuale utilizzo del carro-attrezzi; durante il trasferimento la Ditta |
dovrà utilizzare la targa di prova. |
La Ditta si assume ogni responsabilità relativa all’esecuzione del servizio.
ART. 10 - PREZZI
1) I lavori connessi al servizio del presente appalto, saranno liquidati a misura, o in economia, con l'applicazione dei prezzi indicati: costo orario intervento, listini prezzi delle case costruttrici, in vigore al momento dell’ordinativo, ed elenchi prezzi aggiuntivi allegati o indicati nel presente Capitolato, gli elenchi prezzi saranno validi per tutti i lotti.
2) Tutti i prezzi succitati sono soggetti al ribasso di gara offerto.
3) Il costo orario intervento sul quale verrà applicato lo sconto sarà fisso per tutto il triennio.
4) Il costo orario intervento si intende comprensivo, oltre che dell'utile dell'imprenditore, anche delle percentuali per spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, piano per la sicurezza fisica dei lavoratori, ecc. nonché del compenso per l'impiego ed il consumo degli arnesi e mezzi provvisionali.
5) Non sarà riconosciuto, alcun compenso per il prelievo e la riconsegna dei veicoli oggetto di riparazione.
RIPARAZIONI MECCANICHE (B)
a) RICAMBI: in base ai prezzi unitari dei ricambi, olii lubrificanti e liquidi vari, contenuti nei listini della casa costruttrice dei veicoli, per i ricambi e gli olii lubrificanti non originali ma di primo impianto, all'elenco prezzi del produttore, in vigore al momento dell’ordinativo; ai quali sarà applicato lo sconto unico ed uniforme offerto in sede di gara, per i ricambi rigenerati dalle case costruttrici verrà applicato uno sconto forfettario del 15% sui listini delle stesse.
b) COSTO ORARIO INTERVENTO: EURO 36,00 I.V.A. esclusa che sarà fisso per tutto il triennio, al quale sarà applicato lo sconto unico ed uniforme offerto in sede di gara ;
c) TEMPARI : i tempi considerati per le riparazioni saranno quelli strettamente necessari per la loro esecuzione; per essi si farà riferimento, ove esistenti, ai tempari ufficiali delle case costruttrici dei veicoli.
d) Il servizio di diagnosi dei veicoli da effettuare presso l’autorimessa municipale saranno contabilizzati in economia; gli eventuali interventi di soccorso su veicoli in avaria saranno contabilizzati in economia. Il rimborso del costo della dislocazione sarà riconosciuto solo per gli interventi extraurbani, secondo tariffa chilometrica ACI, e non sarà soggetto a ribasso di gara;
e) Gli importi relativi alle revisioni, collaudi, essendo soggetti a tariffe imposte a livello locale, saranno integralmente rimborsate alla ditta, compresi eventuali versamenti sostenuti
6) Lo smaltimento rifiuti potrà essere riconosciuto con un importo pari ad una percentuale di 1,2 (1,2%) dell’imponibile scontato relativo ai lavori eseguiti fino ad un importo massimo di EURO 15,00 per ogni singolo intervento.
per diritti a favore del Dipartimento Trasporti Terrestri, pertanto non sono soggetti a ribasso di gara..
f) Ricarica climatizzatore autoveicoli Euro 40,00 che sarà soggetto al ribasso offerto
sarà inoltre riconosciuto l’importo della prestazione in base al tempario della casa costruttrice
g) Per lavorazioni specifiche e/o riguardanti allestimenti speciali, eseguibili esclusivamente da ditte specializzate verrà riconosciuto alla ditta appaltatrice, previo consulto con il direttore dell’esecuzione del contratto, dietro presentazione di giustificativo contabile, l’importo preventivato ed autorizzato.
h) COLLAUDO BOMBOLE GAS METANO SU AUTOVEICOLI
Le lavorazioni saranno compensate sulla base dei seguenti prezzi: stacco riattacco, collaudo bombole gas, verifica impianto
• per ogni veicolo dotato di n. 2 bombole, sarà riconosciuto un importo di EURO 120,00 IVA esclusa a veicolo, a tale importo sarà applicato lo sconto offerto in sede di gara
• per ogni veicolo dotato di n. 3 bombole, sarà riconosciuto un importo di EURO 200,00 IVA esclusa a veicolo a tale importo sarà applicato lo sconto offerto in sede di gara
Tutti i prezzi sono intesi al netto di IVA.
Nell’eventuale riparazione/sostituzione pneumatici e/o regolazione assetto (convergenza) Saranno soggetti allo sconto offerto.
Per le trasformazioni dell’alimentazione benzina/gas gli importi riconosciuti saranno: installazione impianto gas su autovetture e veicoli commerciali alimentati a benzina IMPIANTO GPL
Tipo di Alimentazione Importo
Auto a carburatori o ad iniezioni € 800,00 IVA esclusa Impianto a controllo della carburazione € 1.200,00 IVA esclusa Impianto ad iniezione gassosa € 1.600,00 IVA esclusa Impianto ad iniezione sequenziale € 1.750,00 IVA esclusa Serbatoi toroidali (GPL), alta capacità € 100,00 IVA esclusa
IMPIANTO METANO
Tipo di Alimentazione Importo
Auto a carburatori o ad iniezioni € 1.400,00 IVA esclusa Impianto a controllo della carburazione € 1.750,00 IVA esclusa Impianto ad iniezione gassosa € 2.300,00 IVA esclusa Impianto ad iniezione sequenziale € 2.400,00 IVA esclusa
Gli impianti dovranno essere prodotti da primaria casa da concordare con la stazione appaltante.
L’importo comprende la fornitura di tutti i componenti compreso indicatore di livello, l’installazione, il collaudo obbligatorio presso la Motorizzazione Civile, a tale importo sarà applicato lo sconto offerto in sede di gara ad eccetto degli eventuali versamenti richiesti dalla Motorizzazione Civile.
E’ a carico della ditta la fornitura dei listini prezzi aggiornati e dei tempari (che potranno essere resi disponibili anche mediante accesso telematico), in caso contrario i ricambi utilizzati saranno contabilizzati con i prezzi risultanti dai listini a disposizione della stazione appaltante.
ART. 11 - RESPONSABILITA’ DANNI
La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell’esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’ Amministrazione.
L’impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell’esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell’appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore all’importo a base di gara (I.V.A. esclusa).
In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:
a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
b) rischi per danni diretti e indiretti.
In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest’ultima di intervenire nella stima.
Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, l’Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.
Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione
Appaltante è fin d’ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
ART. 12 - PERSONALE
Prima dell’inizio del servizio, l’operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio l’elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l’indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all’elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.
Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.
Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al Servizio il curriculum professionale.
In caso di sciopero del personale, l’operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell’ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l’effettuazione dei servizi essenziali.
Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell’Impresa Aggiudicataria.
L’aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonchè le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall’esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell’appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..
Al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 105 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.
Come previsto dall’articolo 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente o a rispettare le norme di maggior tutela eventualmente contenute nei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81 che l’aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente.
A tal fine si precisa che il numero dei lavoratori attualmente occupati in via esclusiva per lo svolgimento del servizio è pari a 0.
Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell’attività dell’appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell’assunzione e l’indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.
I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l’espletamento delle prestazioni.
Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.
ART. 13 - CONTROLLI SUI LAVORI IN ESECUZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell’art. 102 D. Lgs. 50/2016, le attività di controllo e
vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio.
La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.
Il DEC si riserva la facoltà di effettuare o di disporre tramite sui delegati, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli presso le officine delle ditte appaltatrici, per la verifica delle lavorazioni in corso sui veicoli di proprietà della Civica Amministrazione.
La ditta dovrà mettere a disposizione un suo incaricato per l’accesso all’area di lavoro al fine di consentire i controlli di cui sopra.
Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (All…3…….).
Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.
Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 18.
In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all’aggiudicatario.
In tal caso la ditta aggiudicataria ha l’obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene/ esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.
Nel caso in cui il fornitore non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l’applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.
ART. 14 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell’art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30 c. 6 del medesimo decreto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.
ART. 15 - PENALITA’
La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.
Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, procede all’applicazione di penali.
Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all’entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.
Nell’ambito del presente capitolato l’applicazione della penale non esime dall’adempimento dell’obbligazione.
E’ fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.
L’applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di
Torino.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale inadempimento o irregolare o non conforme al servizio.
Qualora l’inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore.
E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.
Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di conformità (all. n. 4.) Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.
La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").
Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all’esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l’inadempimento permanga, può procedere d’ufficio all’acquisizione del servizio/fornitura o al loro completamento in danno dell’esecutore inadempiente.
Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.
In particolare le penali saranno applicate nei casi sotto indicati:
Ogni lavoro sarà commissionato con apposito modulo d’ordine che dovrà essere restituito con la parte retrostante compilata con indicazione analitica dei ricambi, delle ore di intervento, i relativi costi singoli ed il costo complessivo dell’intervento; la restituzione del modulo d’ordine potrà essere corredata con altra documentazione equipollente descrittiva dei lavori svolti. Tale documentazione consuntiva deve essere restituita contestualmente alla riconsegna del veicolo riparato, per dar modo di verificare in tempo reale le lavorazioni effettuate, la mancata presentazione del consuntivo comporterà una penalità di Euro 10,00 . Nell’ordinativo potrà essere anche indicata la durata prevista dei lavori concordata fra le parti.
a. Il prelievo dei veicoli da riparare, per l’avvio all'officina in cui verranno effettuate le lavorazioni, e la successiva riconsegna all'autorimessa municipale, saranno a carico della ditta aggiudicataria. Tale prelievo dovrà avvenire entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello della richiesta, che potrà essere inviata anche telematicamente.
b. In relazione a particolari necessità, potrà essere richiesto, senza costi per il committente, un preventivo del costo delle riparazioni con indicazione puntuale dei pezzi di ricambio e delle ore di intervento. Ogni intervento non riportato nel preventivo o nell’ordinativo dovrà essere preventivamente comunicato alla stazione appaltante per l’eventuale autorizzazione.
c. In caso di raggruppamento di imprese, o consorzio, i rapporti con l’Ente sono tenuti rispettivamente dalla impresa mandataria e da chi ha la rappresentanza esterna del consorzio, che curerà tutti i rapporti con le ditte associate; in particolare provvederà alla distribuzione dei lavori tra le ditte in modo da garantire la massima celerità alle riparazioni.
d. In caso di restituzione del veicolo riparato, oltre i termini concordati in sede di ordinativo ed in caso di prelievo del veicolo da riparare oltre il 2° giorno lavorativo successivo alla richiesta, verrà applicata una penalità di Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo, salvo giustificate cause impeditive dimostrate al responsabile dell’unità organizzativa il quale a suo insindacabile giudizio potrà accettarle o non considerarle valide.
Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore.
E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.
Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di conformità (all.
n. 3)
Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.
La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").
ART. 16 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell’esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto:
Sospensione totale:
1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio, ovvero la fornitura, procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: a) l’indicazione delle
ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio;
b) lo stato di avanzamento del servizio/fornitura rispetto a quanto indicato nel contratto; c) le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; d) l’indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; e) l’indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.
Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio indicando, altresì, il nuovo termine per l’esecuzione contrattuale.
Sospensione parziale
3) Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio/fornitura eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio/fornitura non eseguibili dandone atto in apposito verbale.
Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio/fornitura disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile.
PROROGA CONTRATTO SU ISTANZA DELL’ESECUTORE
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull’istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro 30 gg. dal suo ricevimento.
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l’appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Il DEC provvede altresì a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.
Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere
inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore; qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del danno.
Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l’esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all’art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.
ART. 18 - ORDINAZIONE E PAGAMENTO
L’ordinazione costituirà impegno formale per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.
Il pagamento delle fatture è subordinato:
a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente articolo;
b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l’acquisizione del DURC .
Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.
Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.
In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.
La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
• codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: A4VCVH
• numero CIG
• n. determinazione di impegno e n. ordine
• codice IBAN completo
• data di esecuzione o periodo di riferimento
Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 4 D. Lgs. 231/2002, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall’accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.
Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U.
n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l’importo complessivo del servizio (con esposizione dell’IVA), dovrà riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”. L’Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell’IVA (imponibile) e al versamento di quest’ultima direttamente all’Erario.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs.50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o dell’attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.
In caso di subappalto si applica l’art .105 comma 13 del dlg. 50/2016
ART. 19 - RECESSO
L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
ART. 20 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO
A) Osservanza Xxxxx e Decreti
La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l’esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.
In particolare, l’Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all’applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.
B) Sicurezza sul lavoro
La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.
Tale impegno è assunto dall’impresa già in sede di presentazione dell’offerta mediante presentazione della “Dichiarazione di ottemperanza” (allegato 2 al presente capitolato).
Prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio, ai fini dell’attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 l’impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI ( documento unico di valutazione del rischio), di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell’allegato 1 al presente capitolato. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell’appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.
In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato 1, conseguenti ad eventi non noti al momento dell’indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l’esecuzione del
servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell’impresa aggiudicataria.
ART. 21 - GARANZIA SULLE RIPARAZIONI E SUI RICAMBI
La garanzia minima che l’offerente dovrà fornire non deve essere inferiore a 24 mesi con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo.
Nel periodo di garanzia la ditta appaltatrice dovrà, a proprie cure e spese, riparare guasti o difetti che dovessero verificarsi, senza alcun onere per la Civica Amministrazione incluso il diritto di chiamata.
La garanzia in oggetto include anche la mano d’opera occorrente per eventuali interventi di riparazione ed assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi e/o di montaggio riscontrati anche dopo il collaudo.
La presa in consegna dei veicoli riparati o dei ricambi forniti non esonerano comunque l’impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel capitolato, che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertate.
La Ditta avrà l’obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni, o difformità entro 10 giorni consecutivi dalla data di ricevimento di richiesta di intervento. In caso di inerzia della ditta, l’amministrazione potrà fare eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo alla ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.
ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO
La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs.50/2016
Ai sensi dell’art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all’incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.
L’autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 23 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI
Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 18 l’Amministrazione procederà, ai sensi di legge, al versamento dell’IVA direttamente all’Erario.
ART. 24 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA’ DEL CONTRATTO
L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.
In caso di fallimento o amministrazione controllata dell' impresa aggiudicataria, l’appalto si intende senz’altro revocato e l’Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.
Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.
ART. 25 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.
ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 53 del D. Lgs. 50/2016.