Polizza Agevolata
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza Agevolata
Rimborso del costo di
ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 e Reg. (UE) 142/2011
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge vigenti in materia di anagrafe zootecnica, smaltimento delle carcasse animali e di assicurazione agevolata dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura valido per l’annualità.
Mod. 2 – SMALTIMENTO ed. 01/01/2019
Cattolica Assicurazioni Sede e Direzione Generale
Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx codice fiscale/partita Iva 00320160237
I N D I C E
A) DEFINIZIONI GENERALI 3
B) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 7
Art. 1 - Durata della polizza 7
Art. 2 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie 7
Art. 3 - Recesso del Contraente 7
Art. 4 - Pagamento del premio da parte del Contraente 8
Art. 5 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione 8
Art. 6 - Oneri fiscali 8
Art. 7 - Adeguamento annuale delle condizioni di polizza 9
Art. 8 - Aggravamento e diminuzione del rischio 9
Art. 9 - Obblighi derivanti dalla polizza 9
Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 10
Art. 11 - Altre assicurazioni 10
Art. 12 - Comunicazioni e modifiche dell’assicurazione 10
Art. 13 - Validità territoriale 10
C) COSA È ASSICURATO 11
Art. 14 - Oggetto dell’assicurazione 11
Art. 15 - Valore Assicurato dell’Allevamento 11
Art. 16 - Il Rimborso/Indennizzo dei danni 12
Art. 17 - Soggetti che possono aderire 12
Art. 18 - Allevamenti che possono essere assicurati 12
Art. 19 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi 13
D) COSA NON È ASSICURATO 14
Art. 20 - Esclusioni 14
E) SINISTRI 14
Art. 21 – Obblighi in caso di sinistro 14
Art. 22 - Valutazione dei danni e arbitrato 15
Art. 23 - Pagamento del rimborso 15
F) QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA 15
Art. 24 - Massimale di rimborso, franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno 15
G) DEFINIZIONI PER SPECIE E TIPOLOGIE PRODUTTIVE 17
Al levamenti di Avicoli 17
Al levamenti di Bovini 18
Al levamenti di Bufalini 19
Al levamenti di Cunicoli 19
Al levamenti di Equidi 20
Al levamenti di Ovini e di C aprini 20
Al levamenti di Suini 20
H) ALLEGATO PARAMETRI 22
A) DEFINIZIONI GENERALI
I termini di seguito definiti sono redatti negli articoli di polizza in corsivo sottolineato.
Adeguamento Contrattuale | È l’emissione di un apposito modulo di variazione contrattuale e/o anagrafica a mezzo del quale vengono aggiornati i certificati di assicurazione in conseguenza di variazioni intervenute nel corso dell’annualità anche al fine di rettificare errori di compilazione iniziale. |
Agenzia | Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che gestisce la Polizza con mandato della Società. |
Allevamento | L’insieme dei Capi allevati, sotto la responsabilità di un unico Assicurato, siano essi di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice di Identificazione Aziendale ai sensi della vigente normativa. Gli allevamenti assicurati e la relativa consistenza zootecnica devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale, nel Piano Assicurativo Individuale e nell’Anagrafe Zootecnica. |
Allevamento Standard | Modello teorico di Allevamento in cui gli Animali sono ripartiti nelle varie categorie vitali (o di età) secondo una distribuzione rispondente alle caratteristiche medie e tipiche delle specie e tipologie produttive degli Allevamenti assicurati con le presenti Condizioni. |
Animale o Capo | L’individuo animale - della specie, razza e tipologia produttiva assicurata – allevato dall’uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pelliccia, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini di allevamento. |
Annualità | È il periodo di Assicurazione compreso tra la data di notifica del Certificato di Assicurazione e il 31 dicembre dello stesso anno. |
Assicurato | Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, che sottoscrive il Certificato di Assicurazione. |
Assicurazione | La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento |
Anagrafe Zootecnica | Banca Dati Nazionale, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell’IZS Abruzzo e Molise, la quale garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori. |
Beni Assicurati | Unità di misura delle quantità assicurate, precisate nell’articolo 16, corrispondenti a quanto riportato nel Fascicolo Aziendale oppure, in mancanza di esso, riscontrati in altri documenti ufficiali previsti. |
Carcasse animali | Animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi i feti abortiti) nell’azienda o in qualsiasi locale, oppure durante il trasporto ma che non sono stati macellati per il consumo umano. |
Certificato di Assicurazione | Il documento contrattuale emesso in applicazione alla Polizza che, redatto ai sensi dell’art. 15, attesta la validità della copertura e descrive i beni e i rischi assicurati. |
Cic lo e numero d i c ic l i ( di allevamento) | Periodo di tempo nel corso del quale inizia, si svolge e termina la produzione di un determinato bene zootecnico, che si ripete ciclicamente. Per numero di cicli di allevamento si intende il numero di volte per cui il ciclo si ripete nel corso dell’annualità. |
Codice d i Identificazione Aziendale | Codice aziendale alfanumerico che individua e qualifica ciascuna azienda zootecnica e il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali come unità epidemiologica. |
Contraente | Il soggetto giuridico che stipula la Polizza. |
Consistenza Zootecnica | Numero dei Beni Assicurati presenti in Allevamento, rispondente alle consistenze indicate nel Fascicolo Aziendale secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe nazionale zootecnica. |
Costo di r imozione delle carcasse animali | Costo sostenuto per il ritiro e il trasporto delle carcasse animali, a seguito di morte per epizoozie e per le altre cause previste dal vigente Piano di Gestione del rischio in Agricoltura, dall’allevamento all’Impianto di trasformazione. |
Costo di d i s t ruzione delle carcasse animali | Costo sostenuto per la distruzione delle carcasse animali, a seguito di morte per epizoozie e per le altre cause previste dal vigente Piano di Gestione del rischio in Agricoltura, dall’allevamento all’Impianto di trasformazione. |
Danno/ Danni | Il totale delle perdite subite dall’Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali. |
Data d i Decorrenza | Data di inizio dell’efficacia della garanzia. |
Data d i Notifica | Data di effetto e inizio della validità contrattuale del Certificato di Assicurazione. |
Data d i t rasmissione telematica | Data di trasmissione al Contraente, a mezzo di posta elettronica e/o tracciato informatico, della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione e di eventuali moduli di integrazione anagrafica e variazione contrattuale. |
Decreto Prezzi | Decreto Ministeriale che stabilisce i prezzi unitari massimi di mercato ammessi ai fini dei valori assicurabili con polizze agevolate (Art. 127 della legge n 388/2000 e D.lvo 102/2004 e s.m.i.) |
Fascicolo Aziendale ( F. A.) | È il modello cartaceo ed elettronico (D.P.R. 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende (Dlgs 173/98, art. 14 comma 3). |
Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento | Impresa titolare di autorizzazione vigente e non sospesa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, ed inserita, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute. |
ISMEA | Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. |
Maggiorazione Montana | Maggiorazione di costo per ogni rimozione delle carcasse animali prestata in comuni ubicati ad altitudini superiori ai 700 metri s.l.m.. |
Materiale d i categoria 1 | Carcasse animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e degli equidi, il cui smaltimento è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1069/2009. |
Materiale d i categoria 2 | Carcasse animali delle specie avicola, cunicola e suina, il cui smaltimento è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 |
Massimale | Il massimale è la somma indicata nel certificato di assicurazione che rappresenta la cifra massima rimborsabile dalla Società. |
OTP | Sistema di verifica e convalida della firma del certificato mediante sistema OTP (One Time Password). |
Periodo d i carenza | Periodo espresso in giorni al termine del quale la garanzia comincia ad essere efficace. |
Periodo d i Osservazione della S inistrosità | Periodo corrispondente ad almeno 6 mesi continuativi, antecedente il 30 giugno di ciascuna annualità, per il quale sia disponibile una completa statistica dei Sinistri oggetto della copertura assicurativa. |
Peso Convenzionale | Peso del capo morto al quale si attribuisce convenzionalmente un peso in base all’età alla morte. Ai fini della presente polizza e per le specie indicate i pesi convenzionali sono i seguenti: |
Piano Assicurativo Individuale ( PAI) | Documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da ISMEA nell’ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall’imprenditore agricolo nell’ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi individuali istituito da ISMEA. Tale piano assicurativo, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione deve essere custodito in Agenzia. |
Polizza | Il documento sottoscritto dalla Società e dal Contraente, nel quale il Contraente è l’ente collettivo avente una delle seguenti forme giuridiche: 1) Associazioni persone giuridiche di diritto privato 2) Società cooperative agricole e loro consorzi 3) Consorzi di cui all’art. 2612 e seguenti del C.C 4) Società consortili di cui all’art. 2615 ter del medesimo codice Tale Documento è costituito dallo stampato amministrativo emesso dall’Agenzia, con univoca numerazione contabile, completo di copia delle presenti Condizioni Contrattuali che disciplinano la copertura di garanzie che godono di agevolazioni pubbliche. |
Polizza Collettiva | È il contratto assicurativo al quale aderisce una pluralità di Allevatori con la sottoscrizione di Certificati di Assicurazione il valore assicurativo di ciascuno dei quali è inferiore a € 700.000. |
Premio di Polizza | L’ammontare dovuto alla Società dal Contraente per le garanzie prestate e descritte in ciascun Certificato di Assicurazione. |
Prezzo Unitario | Importo del costo del servizio di rimozione e/o di distruzione per ciascuna unità di Produzione Unitaria, nel limite degli importi definiti nel decreto dei prezzi assicurativi massimi emesso annualmente dal MIPAAFT, indicati nell’allegato PARAMETRI |
Prezzo Assicurativo Xxxxxxx | Xxxxx massimo determinato, per provincia e specie assicurabile delle produzioni zootecniche, dall’apposito Decreto Prezzi emesso annualmente dal MIPAAFT. |
Procedura Semplificata | Norme sanitarie applicabili durante il trasporto degli animali di qualunque specie, morti in allevamento, al fine di garantire una migliore operatività e tracciabilità del corretto smaltimento, ove previste (come da deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte, a titolo esemplificativo ma non limitativo) |
Produzione Assicurata Unitaria | Peso medio in Kg di carcasse animali oggetto di rimozione e/o distruzione per ciascuna unità di bene assicurato, in relazione a ciascuna tipologia produttiva. |
Produzione Unitaria | È il prodotto della Produzione Assicurata Unitaria per il numero di cicli di allevamento. |
Registro di Carico e Scarico | Il registro di azienda, anche informatizzato, tenuto, conservato e aggiornato secondo la normativa vigente in materia di Anagrafe Zootecnica. |
Rimborsi Riservati | Rimborsi non liquidati, ma determinati dal punto di vista del loro ammontare. |
Specie | Età | Peso convenzionale |
Bovini e Bufalini | Inferiore a 4 mesi | 100 kg. |
Xxxxxx e Bufalini | Da 4 a 12 mesi | 180 kg. |
Bovini e Bufalini | Oltre 12 mesi | 400 kg. |
Specie | Età | Peso convenzionale |
Equidi | Inferiore/uguale a 4 mesi | 150 kg. |
Equidi | Superiore a 4 mesi | 500 kg. |
Specie | Età | Peso convenzionale |
Ovi-caprini | Qualsiasi età | 30 kg. |
Rimborso | La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro relativo alle garanzie Costo di rimozione e Costo di distruzione delle carcasse animali. |
Sinistro | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Smaltimento | Il servizio di Rimozione e/o di Distruzione delle carcasse animali erogato a termini del Reg. (CE) n. 1069/2009 da Imprese titolari di autorizzazione vigente e non sospesa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, ed inserita, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute |
Società | Impresa di assicurazione che presta la garanzia assicurativa: SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA |
Tasso di Premio | Coefficiente percentuale da applicare al valore assicurato, per determinare il premio dovuto, a fronte della garanzia prestata. |
Valore Assicurato | Valore attribuito alla totalità dei beni assicurati di ciascun certificato in relazione a ciascuna garanzia ed a ciascuna tipologia produttiva, come specificato all’art.16. |
Valore Assicurato Unitario | Valore attribuito a ciascuna unità del bene assicurato in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna tipologia produttiva, pari al prodotto della Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario. |
B) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Durata della polizza
La Polizza, è in vigore dalle ore 00:00 del 1° gennaio di ciascun anno oppure, successivamente, dalla data di sottoscrizione da parte del Contraente, fino alle ore 24:00 del 31 dicembre dello stesso anno.
La Polizza è prorogata per un anno, e così successivamente, salvo nei seguenti casi:
a) disdetta mediante lettera raccomandata oppure P.E.C. spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza da una delle Parti;
b) a seguito di un aumento dei tassi di premio di cui all’Allegato Parametri, qualora non accettati dal Contraente.
Art. 2 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie
L’effetto e l’inizio della validità contrattuale delle coperture decorre dalle ore 24:00 della data di notifica.
La data di notifica viene convenzionalmente fissata alle ore 00:00 del 01 gennaio esclusivamente nei seguenti casi:
per i certificati di assicurazione non tacitamente rinnovati ma comunque in continuità rispetto alla precedente annualità, emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo;
per i certificati di assicurazione tacitamente rinnovati, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all’annualità in copertura devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 maggio.
In tutti gli altri casi, la data di notifica coincide con quella di trasmissione telematica con l’applicazione di una carenza contrattuale di tre giorni, che decorrono dalle ore 00:00 del quarto giorno successivo alla data di notifica / di trasmissione telematica indicata nel Certificato di Assicurazione.
Le coperture in continuità con altra precedente e analoga copertura assicurativa si configurano come coperture conseguenti e pertanto non viene applicato il periodo di carenza contrattuale sopra specificato, anche in caso di:
1. precedente copertura prestata con altra polizza;
2. subentri in caso di morte/eredità;
3. cessione a un componente del nucleo familiare;
4. cambio anagrafico del codice CUAA;
5. cambio del codice di identificazione aziendale in assenza di spostamento fisico dell’allevamento stesso .
La scadenza di tutte le garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell’Assicurazione.
Le coperture assicurative descritte in ciascun Certificato di Assicurazione sono prorogate per un anno, e così successivamente, fatto salvo:
– quanto previsto nel precedente art.1 – Durata della polizza;
– disdetta dell’Assicurato, inviata alla Società – per il tramite dell’Agenzia – e al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza;
– disdetta della Società, inviata all’Assicurato – per il tramite dell’Agenzia – o al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza;
– aumento dei tassi di premio non accettato dall’Assicurato.
L’efficacia delle garanzie è subordinata alla condizione essenziale che il certificato di Assicurazione sia debitamente firmato dall’Assicurato, dall’Agente e convalidato dal Contraente.
Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere alla Società la scadenza anticipata di uno o più certificati di assicurazione per l’insolvenza dei Soci Assicurati.
Art. 3 - Recesso del Contraente
Nel solo caso di dimostrata assenza o riduzione dell’intervento finanziario al di sotto del 30% del premio imponibile complessivo calcolato per tutte le garanzie e per l’intera annualità, accertata dopo l’avvio dell’annualità medesima, al Contraente sarà concesso di rescindere dal contratto entro il termine del 31 marzo di ciascuna annualità a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. inviata alla società
e anticipata a mezzo telefax.
In tal caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del recesso. Il premio dovuto per tale periodo di copertura sarà:
- regolato con apposita appendice sostitutiva di quietanza;
- calcolato nella misura pari a 1/360 del premio annuale per ciascun giorno di efficacia della copertura.
Resta inteso che a seguito del recesso di cui sopra, dalla data di decorrenza della comunicazione da parte del Contraente, non sarà più possibile l’emissione di Certificati di Assicurazione per nuovi Allevatori/Allevamenti.
Art. 4 - Pagamento del premio da parte del Contraente
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 5 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione
Il Valore Assicurato di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.
Nel solo caso di ubicazione dell’allevamento i in comuni situati ad altitudini superiori ai 700 m.s.l.m., il Valore Assicurato Unitario è soggetto alla maggiorazione montana.
Il Premio Annuo del certificato è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.
Il Premio dovuto per il periodo di copertura è calcolato in pro rata (Premio rateo), espresso in 360 giorni per anno, dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Per gli Allevamenti in cui venga interrotto lo Smaltimento delle carcasse animali per alcuni periodi dell’anno, a causa del conferimento delle carcasse stesse ad impianti per la produzione di esche da pesca, è possibile apportare una riduzione di premio proporzionale al periodo di cessazione del rischio, che l’Agenzia può richiedere alla direzione fornendo copia di autodichiarazione di conferimento di carcasse animali per la produzione di esche da pesca.
Per le coperture con un periodo di osservazione uguale o superiore a sei mesi, il premio dovuto è determinato sulla base della sinistrosità pregressa, come regolato dal seguente articolo 7 – Adeguamento annuale della condizioni di Polizza.
Il Premio annuo minimo
E’ stabilito un premio minimo pari a tre mensilità, in ogni caso non inferiore a € 25,00 per ciascuna garanzia.
Il reintegro del massimale
In caso di esaurimento del massimale, l’Assicurato o il Contraente sarà tenuto al tempestivo adeguamento contrattuale per il reintegro del massimale che:
• avverrà tramite un apposito modulo di variazione contrattuale emesso dalla società e sottoscritto dall’Assicurato o dal Contraente;
• comporterà la riattivazione della garanzia qualora sia stata sospesa a causa del raggiungimento del limite di rimborso;
• implicherà il pagamento di un premio in rateo pari a quello riportato nel primo Certificato di Assicurazione emesso nell’annualità in corso.
Qualora anche il massimale reintegrato con il/i primo/i moduli di variazione contrattuale dovesse risultare insufficiente a coprire l’ammontare dei rimborsi liquidati e riservati, si provvederà al perfezionamento di tanti moduli di variazione contrattuale oltre il primo quanti ne saranno necessari a garantire il massimale sufficiente a coprire i rimborsi relativi ai sinistri denunciati.
I certificati emessi con i premi minimi annui di cui sopra non sono sottoposti all’obbligo di reintegro del massimale.
All’Assicurato sarà altresì concessa la facoltà di procedere cautelativamente e preventivamente (in assenza di superamento della soglia di sinistrosità del 170%) all’adeguamento dell’importo massimo rimborsabile di cui all’art.23.
Art. 6 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, qualora dovuti, sono a carico del Contraente.
Art. 7 - Adeguamento annuale delle condizioni di polizza
La Società e il Contraente provvederanno, in accordo tra loro, all’adeguamento:
a) dei tassi di premio di ciascuna garanzia con effetto e validità per le coperture dell’annualità seguente qualora il rapporto percentuale fra sinistri liquidati e riservati e premi emessi nella corrente annualità fosse superiore al 120%, oppure qualora si verificasse un aggravamento del rischio, entro il 30 novembre di ciascuna annualità.
b) dei prezzi unitari di tutte le garanzie, entro 15 giorni dall’emissione del Decreto dei Prezzi Assicurativi massimi validi per il Piano di Gestione del Rischio dell’annualità successiva.
Le variazioni dei prezzi unitari e dei tassi di premio eventualmente concordate saranno accettate dal Contraente e dalla Società con la sottoscrizione di una apposita appendice di polizza emessa dall’Agenzia, e di un allegato Parametri aggiornato con i nuovi valori concordati.
Per le coperture in scadenza al 31.12 di ciascun annualità, la Società, elabora i preventivi di rinnovo per la successiva annualità, per ciascun Allevatore, Allevamento, specie e tipologia produttiva, sulla base dei rimborsi e dei premi registrati nel Periodo di osservazione della sinistrosità in base al rapporto percentuale tra:
S : Importo totale dei rimborsi liquidati e riservati;
P : l’importo totale dei premi dovuti.
L’Indice di Sinistrosità sarà arrotondato secondo la regola aritmetica (0,1 usque 0,5 = 0; 0,6 usque 0,9 =1).
Art. 8 - Aggravamento e diminuzione del rischio
II Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa entro tre giorni dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9 - Obblighi derivanti dalla polizza
L’Assicurato è tenuto a:
a) comunicare alla Società, per il tramite dell’agenzia, qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Animali, a meno che gli spostamenti avvengano in occasione di alpeggio, e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento. Nel caso in cui l’Assicurato non riceva comunicazioni da parte della Società relativamente alla non accettazione del rischio (cfr. precedente art. 5) entro i successivi 7 giorni, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa;
b) sottoscrivere il/i modulo/i di variazione contrattuale necessario/i per l’adeguamento obbligatorio del massimale di cui al precedente articolo 5, nel solo caso in cui non vi abbia già provveduto il Contraente;
c) attenersi, secondo le consuetudini e prassi dell’A.S.L. di competenza, alle norme del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e all’identificazione e registrazione degli Animali, nonché ad ogni altra normativa nazionale o comunitaria riguardante gli Animali e la sanità animale;
d) consentire a personale autorizzato dalla Società di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Allevamenti assicurati e ad esaminare la documentazione inerente la copertura e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico della Società;
e) fornire eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste dalla Società e a seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
f) di fornire agli animali assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza, di alimentazione, di buone condizioni igienico – sanitarie e di normale svolgimento delle comuni prassi di profilassi e cura;
g) relativamente ai beni assicurati e agli eventi assicurati, comunicare alla Società l’eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo;
h) assicurare l’intero allevamento ovvero l’intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale allevata all’interno di un territorio comunale;
i) segnalare l’eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei capi assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale, anche per il tramite del Contraente, all’Agenzia che ha presentato il Certificato d’Assicurazione, al fine di emettere apposito modulo di Variazione Contrattuale, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall’Assicurato stesso.
L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società.
Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 11 - Altre assicurazioni
II Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Qualora ometta dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'rimborso. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
Art. 12 - Comunicazioni e modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Ogni comunicazione, per la quale non sia espressamente previsto diversamente, per essere valida deve essere fatta per iscritto e notificata alle Parti con lettera raccomandata, Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
Art. 13 - Validità territoriale
L'assicurazione vale per i Danni che si verifichino nel territorio Italiano.
C) COSA È ASSICURATO
Art. 14 - Oggetto dell’assicurazione
La polizza rimborsa il costo sostenuto per lo smaltimento delle carcasse animali, nei termini regolamentati dal Reg (CE) 1069/2009, con le seguenti garanzie:
- Costi per la Rimozione delle carcasse animali;
- Costi per la Distruzione delle carcasse animali.
Le garanzie della polizza sono prestate per le seguenti specie animali da reddito:
Avicoli
Bovini
Bufalini
Cunicoli
Equidi
Ovini e Caprini
Suini
Art. 15 - Valore Assicurato dell’Allevamento
Il Valore Assicurato dell’allevamento, per ciascuna delle garanzie “Costo di Rimozione delle carcasse animali” e “Costo di Distruzione delle carcasse animali”, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:
Valore Assicurato dell’allevamento | = | Numero dei Beni Assicurati | X | Valore assicurato unitario |
Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
Più precisamente le consistenze zootecniche devono essere espresse, per le seguenti specifiche tipologie produttive:
Avicoli da carne (tutte le tipologie) | Numero di Capi presenti in allevamento e riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo |
Bovini e bufalini (tutte le tipologie) | |
Cunicoli da ingrasso | |
Equidi | |
Ovini (tutte le tipologie) | |
Caprini (tutte le tipologie) | |
Suini: da Ingrasso, Multisede – svezzamento/Magronaggio/finissaggio | |
Avicoli da uova (tutte le tipologie) | Numero di galline ovaiole |
Avicoli – incubatoi | Numero uova incubate |
Cunicoli da Riproduzione (ciclo aperto e chiuso) | Numero dei fori fattrice |
Suini da Riproduzione (tutte le tipologie), Multisede - Scrofaia | Numero delle scrofe |
Il Valore Assicurato Unitario per ciascuna delle garanzie “Costo di Rimozione delle carcasse animali” e “Costo di Distruzione delle carcasse animali”, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:
Valore Assicurato Unitario | = | Produzione Assicurata Unitaria | X | Numero dei Cicli Produttivi | X | Prezzo Unitario |
Nel solo caso di ubicazione dell’allevamento in comune ubicato ad altitudine superiore ai 700 mt, il Valore Assicurato Unitario è soggetto alla maggiorazione montana.
Art. 16 - Il Rimborso/Indennizzo dei danni
Il rimborso dei costi di Rimozione e di Distruzione è effettuato sulla base di fatture fiscalmente valide.
Il calcolo per la determinazione del rimborso dovuto a termini di polizza risulterà dalla moltiplicazione seguente:
Rimborso | = | Kg di carcasse animali | X | Prezzo al kg |
La quantità di carcasse animali oggetto del rimborso, espressa in Kg, sarà dedotta dal Documento di Trasporto e dalla fattura, ferma la procedura regolata dal successivo “art. 22 – In caso di sinistro”, punti 2.a e 2.b.
Il prezzo al kg adottato nel calcolo sarà il minore tra il Prezzo Unitario al KG indicato nel certificato di Assicurazione e il Prezzo assicurativo massimo.
Nei casi di ubicazione dell’allevamento sopra i 700 metri s.l.m. sarà riconosciuta la Maggiorazione Montana.
Il costo dell’IVA riportato in fattura sarà rimborsato nel solo caso in cui questa costituisca per l’allevatore un costo non detraibile. Il regime IVA indicato dall’Assicurato nel certificato di Assicurazione ha validità contrattuale per l’intera annualità.
Saranno rimborsabili anche le fatture i cui costi unitari siano espressi a capo, purché il quoziente della divisione tra il costo per il capo e il corrispondente Peso Convenzionale, sia inferiore o uguale al minore tra il Prezzo Unitario al Kg indicato nel certificato di Assicurazione e il Prezzo assicurativo massimo.
In tutti i casi saranno rimborsati esclusivamente i costi relativi a fatture emesse da Imprese regolarmente autorizzate e in regola con quanto previsto dal reg. CE 1069/2009 e s.i.m.
Art. 17 - Soggetti che possono aderire
Condizione per rivestire la qualifica di Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell’articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015;
b) essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
c) essere Socio del Contraente, nel caso in cui l’Assicurato aderisca ad una Polizza Collettiva;
d) essere in regola con la vigente normativa sanitaria;
e) essere in regola con la vigente normativa in materia di anagrafe zootecnica;
f) aver consegnato alla Società il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale);
g) aver sottoscritto per lo stesso allevamento la copertura agevolata per gli indennizzi dell’Abbattimento forzoso – Mancato reddito, con Polizza Arca di Noè - Mod. 3 – EPIZ.
Qualora l’Assicurato sia privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura sarà inefficace dall’origine.
Art. 18 - Allevamenti che possono essere assicurati
L’assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:
Specie | Tipologia di allevamento | Specie | Tipologia di allevamento |
Avicoli | Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo Per la produzione da vita - Incubatoi | Cunicoli | A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso |
Equidi | Da carne Da latte | ||
Ovi caprini | Da latte Da carne | ||
Bovini | Da carne Da ingrasso Da latte Da rimonta | ||
Suini | Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezzamento, Magronaggio e Finissaggio) | ||
Bufalini | Da carne Da latte Da ingrasso |
Art. 19 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi
La Società presta le singole coperture assicurative mediante l’emissione di un Certificato di Assicurazione che attesta la notifica, la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa per la/e garanzia/e sottoscritte dall’Assicurato, dal Contraente e dall’Agenzia per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la scadenza.
Il Certificato di Assicurazione deve contenere i seguenti dati specifici della copertura:
- Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva);
- L’indicazione delle garanzie prestate;
- il codice di identificazione aziendale;
- Le date di notifica, decorrenza e scadenza della copertura;
- La Soglia di Danno;
- La Franchigia e il Massimale di rimborso;
- Il Tasso di premio;
- L’importo del Premo Dovuto (rateo di premio), il Premio Annuo;
- Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
- La firma autografa dell’Assicurato e dell’Agente.
Al certificato di assicurazione deve essere allegato copia del Piano Assicurativo Individuale.
Il certificato deve recare la ragione sociale e la firma del Contraente, attestanti la validità del certificato.
firme di cui sopra possono essere apposte in modalità Fisica, oppure in modalità Digitale oppure tramite validazione OTP.
L’Anagrafica dell’Assicurato e il codice di identificazione aziendale devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale aggiornati alla data di sottoscrizione del certificato; il numero dei capi assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%.
I certificati di assicurazione dovranno essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e/o alla documentazione fornita dall’Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell’annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.
Qualora vi siano variazioni in corso d’anno, i certificati dovranno essere aggiornati attraverso:
un modulo di integrazione anagrafica per le variazioni anagrafiche (tutte le modifiche che non comportano una variazione del Premio quali rettifica di: regime IVA, intestazione o dati anagrafici dell’allevatore);
un modulo di variazione Contrattuale per le variazioni dei dati contrattuali (codice CUAA o partita IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza);
tali documenti, sottoscritti con le stesse modalità indicate per il certificato di Assicurazione, dovranno accompagnare ciascuna copia del certificato.
Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà il 31 ottobre e quello di eventuali moduli di integrazione anagrafica e/o di variazione contrattuale il 29 dicembre, di ciascuna annualità.
Tutti i documenti comprovanti i dati riportati sul certificato assicurativo devono essere archiviati in Agenzia e a disposizione della Società dietro semplice richiesta.
I certificati e i moduli di integrazione anagrafica e variazione contrattuale sottoscritti dall’Agente e dall’Assicurato dovranno essere inseriti nel sistema informatico della Società mediante upload.
La trasmissione telematica al Contraente sarà effettuata automaticamente dal sistema entro le 24:00 della data di caricamento della scansione del frontespizio del medesimo certificato e degli eventuali moduli.
L’Agente rilascerà all’Assicurato ricevuta dell’avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione e degli eventuali moduli, con l’indicazione della data di trasmissione telematica degli stessi.
La trasmissione telematica del certificato e degli eventuali moduli di integrazione anagrafica e variazione contrattuale deve riportare i seguenti dati:
• Dati anagrafici e fiscali;
• Specie e tipologia produttiva;
• Data di notifica e scadenza della copertura;
• Premio annuo, rateo di premio, e valore assicurato per ogni garanzia sottoscritta.
Il Contraente dovrà comunicare a mezzo posta elettronica a SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA’ COOPERATIVA – Xxxxxxxxx@Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, e per conoscenza all’Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dalla notifica, i Certificati di Assicurazione e gli eventuali moduli di integrazione anagrafica e variazione contrattuale emessi e trasmessi anche in applicazione di rinnovo tacito, e quindi in continuità con il precedente periodo di assicurazione, non convalidati o non convalidabili, motivando le ragioni della mancata vidimazione.
In assenza di comunicazione di NON CONVALIDA, la copertura si intende accettata.
L'AGENZIA dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla data di notifica degli stessi o, comunque, 30 giorni prima dell’emissione dell’appendice di prima inclusione da parte della Società.
I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente entro 30 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Agente (copia Assicurato e copia Società) e spediti a SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA’ COOPERATIVA – Agricoltura Rischi Zootecnici –Unità Tecnico Commerciale Rischi Zootecnici- xxx Xxxxxx, 000/x 00000 XXXX.
Entro 5 giorni | Entro 30 giorni | Entro 30 giorni dal ricevimento dei Certificati | Dopo 45 giorni |
dalla data di Trasmissione Telematica | dalla data di Xxxxxx | ||
Il Contraente dovrà comunicare alla Società i Certificati emessi e notificati NON accettati | L'Agente dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione | L’Agente ritirerà i certificati convalidati dal Contraente (copia Assicurato e copia Agenzia) e li spedirà alla Società Cattolica di Assicurazioni | L'Agente dovrà consegnare i certificati di assicurazione all’Assicurato |
D)COSA NON È ASSICURATO
Art. 20 - Esclusioni
Sono esclusi dalla presente copertura i Xxxxx conseguenti a:
a) guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
b) rischi atomici;
c) terrorismo, sabotaggio organizzato;
d) terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali;
e) abbattimenti forzosi per i quali i costi di rimozione e distruzione siano sostenuti in forza di altra normativa vigente.
Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:
f) con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
g) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, xxxxx e rispettivi tentativi;
h) ad Animali, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
i) direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza, secondo le consuetudini e prassi dell’A.S.L. di competenza, del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, relativamente alle Malattie oggetto dell’Assicurazione;
j) da eventi non certi;
k) dal decesso di animali durante la fase di trasporto verso il macello, con la sola esclusione delle cause accidentali.
E) SINISTRI
Art. 21 – Obblighi in caso di sinistro
L’Assicurato ha l’obbligo di:
1. comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800.545.252, il Servizio telematico della Società per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all’agenzia di riferimento la necessità di inviare le carcasse animali all’Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento tra quelle autorizzate ai sensi del Reg. CE 1069/2009, specificando – quando prescritto dalla vigente normativa sanitaria Unionale/Nazionale/Regionale il numero del certificato sanitario per il trasporto di animali morti da destinare all’eliminazione, redatto dal Veterinario Ufficiale, salvo nei casi in cui è prevista l’adozione di una diversa procedura semplificativa regionale.
2. Precisare:
a. Per il materiale categoria 1
Il numero riportato sul marchio auricolare del/i capo/i deceduti – in caso di neonato privo di marchio auricolare dovrà essere comunicato quello della fattrice che lo ha partorito.
Qualora il quantitativo di capi da smaltire (materiale di categoria 1), riscontrato al momento della raccolta presso l’allevamento assicurato sia superiore a quello denunciato, l’Assicurato ha l’obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.
b. Per il materiale di categoria 2
Ad eccezione dei vitelli (età inferiore ai 12 mesi), stima accurata del quantitativo di materiale da smaltire, nonché il relativo numero di capi.
Qualora il quantitativo di carcasse animali da smaltire (materiale di categoria 2 ad eccezione dei vitelli) per ogni singolo servizio di smaltimento, riscontrato alla pesa, sia superiore o inferiore del 30% rispetto a quello denunciato, l’Assicurato ha l’obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.
Ove sussista un giustificato motivo, l’Assicurato potrà richiedere, prima della distruzione delle carcasse animali, la verifica del quantitativo effettivo del materiale (carcasse animali) da smaltire da parte del Veterinario Fiduciario della Società.
Nel solo caso in cui sia espressamente richiesto dalla Società, l’Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento dovrà provvedere entro le 72 ore lavorative successive all’invio degli scontrini delle pesate dell’automezzo utilizzato per il carico (nel solo caso di recuperi a presa), sia in entrata che in uscita dall’azienda.
L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Rimborso, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società.
Ogni diritto all'Rimborso viene a decadere qualora l'Assicurato operi in mala fede, alteri l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilasci dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.
Art. 22 - Valutazione dei danni e arbitrato
Il Rimborso è concordato direttamente tra la Società e l’Impresa che ha erogato il servizio di rimozione e/o di distruzione delle carcasse animali ed emesso a debito dell’Assicurato la relativa fattura fiscale.
Qualora il quantitativo del materiale (carcasse animali) di categoria 2 oggetto di smaltimento, riscontrato e fatturato dall’Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento per ogni singolo servizio di smaltimento, sia superiore del 30% a quello denunciato e/o eventualmente rettificato ai sensi del precedente art. 19, punto 4, dall’Assicurato al Call Center Denuncia Sinistri, è facoltà della Società di sospendere l’istruttoria del Sinistro, al fine di:
- accertare e documentare le cause della discordanza tra peso denunciato e fatturato, anche tramite esame di documentazione integrativa richiesta appositamente all’Assicurato e/o all’Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento;
- valutare l’eventuale documentazione probatoria acquisita.
In caso di controversia, i Xxxxx sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato.
Entro 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l’altra parte avrà 30 gg di tempo per provvedere a comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell’arbitro da lei designato. In difetto, la nomina dell’arbitro della parte che non vi abbia provveduto potrà essere effettuata dal presidente del tribunale competente su richiesta dell’altra parte.
I due arbitri devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà, indipendentemente dall’esito del procedimento arbitrale.
Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.
Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto.
Art. 23 - Pagamento del rimborso
Il Rimborso, determinato secondo quanto previsto dalle presenti condizioni contrattuali, verrà corrisposto direttamente all’Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento entro il termine di 45 giorni dalla consegna della fattura alla Società, anche telematica.
Resta salvo il diritto di rivalsa della Società nel caso in cui non sia verificata o verificabile la tracciabilità delle carcasse animali dall’Allevamento Assicurato all’Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento, ai sensi del Reg. CE 1069/2009.
F) QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
Art. 24 - Massimale di rimborso, franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno
La Società, sarà impegnata al rimborso delle fatture per i costi oggetto della presente polizza entro i seguenti massimali di rimborso:
- massimale per certificato pari al 170% del premio dovuto per il periodo di copertura;
- massimale aggregato per gli allevamenti con premio minimo, indicato all’art.5, pari al 130% del premio complessivamente dovuto, per il periodo di copertura, da tali allevamenti.
La Società sarà comunque impegnata al rimborso di unica denuncia di sinistro di materiale di ctg 2, con un massimo di 500Kg., o di un solo capo per materiale di ctg.1, senza che questo comporti l’obbligo del reintegro del massimale di cui al precedente art. 5.
Le coperture agevolate per lo smaltimento delle carcasse di animali morti per malattia o cause accidentali, sono prestate senza soglia di danno.
Per la sola tipologia produttiva “incubatoi”, alle fatture fiscali emesse sia per il costo di Rimozione che quello di Distruzione, sarà applicato uno scoperto del 15%.
G) DEFINIZIONI PER SPECIE E TIPOLOGIE PRODUTTIVE
Allevamenti di Avicoli
Accasamento | Presa i n carico dei pulcini, per Partita. | |||
Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova (riproduttori grand parents) Fase pollastra Uova da cova in fase deposizione | Al levamento l a cui attivit à consiste nella produzio ne di uova da cova destinate a l l a produz ione di pol lame ripro dut tore. I n questa t i pologia di a l l evamento s i distinguo no due cat egorie di a l l evamento: un a l levamento l a cui attiv i tà consist e nel garantire l a crescita del pollame f i no a l lo s tadio di produzione delle uova; un al l evamento la cui att iv i tà consist e nella deposizione di uova ( 120 uova/ anno/ gallina). | |||
Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova (riproduttori parents) Fase pollastra Uova da cova in fase deposizione | Al levamento l a cui attivit à consiste nella produzio ne di uova da cova destinate a l l a pro duzio ne di pol lame da reddito. In questa t ipologia di a l l evamento s i distinguo no due cat egorie di a l l evamento: un a l levamento l a cui attiv i tà consist e nel garantire l a crescita del pollame f i no a l lo s tadio di produzione delle uova; un al l evamento la cui att iv i tà consist e nella deposizione di uova ( 170 uova/ anno/ gallina). | |||
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Tacchini e Oche | Al levamento l a cui parte prevalente della produz ione lorda vendibile v iene r i cavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazio ne ; a seconda del peso di macellaz ione del s ingolo capo s i distinguono l e seguenti t i pologie/ categorie: | |||
T ipol. - Catego r i a | Peso Macellazione | T ipol. Categoria | Peso Macellazione | |
Femmine | 8 kg. | Misti | 12 kg. | |
Masc hi | 19 kg. | |||
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Polli | Al levamento l a cui parte prevalente della produz ione lorda vendibile v iene r i cavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazio ne ; a seconda del peso di macellaz ione del s ingolo capo s i distinguono l e seguenti t i pologie/ categorie: | |||
T ipol. Categoria | Peso Macellazione | T ipol. Categoria | Peso Macellazione | |
Da rosticc eria | 1 , 6 kg. | Da sez ionare | 4 , 0 kg. | |
Da arrosto | 2 , 2 kg. | Misto | 2 , 7 kg. | |
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Capponi | Al levamento l a cui parte prevalente della produz ione lorda vendibile v iene r i cavata dalla vendita di Animali destinati al la macel lazione; s i definisce cappone un gallo che è stato castrato per raggiungere maggiore peso e morbidezza della c arne. I l peso di macellazione varia da 2 . 7 a 5 . 3 kg. | |||
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Altre Specie | Al levamento l a cui parte prevalente della produz ione lorda vendibile v iene r ic avata dalla v endita di Animali destinati al la mac el laz ione; per a l t re specie s i intende quelle diverse da Gallus e comunque assimilabili a l l e cat egorie commerciali definit e per i polli da carne, quali Anatre, Faraone, Fagiani, Quaglie e Pernici. |
Allevamento avicolo per la produzione di uova da consumo Fase pollastra Uova da cova in fase deposizione | Al levamento l a cui parte prevalente della produz ione lorda vendibile v iene r icav ata dalla vendita di uova. In questa t i pologia di a l levamento s i distinguono due categorie di a l lev amento: | |||
Al levamento la c ui att iv i tà consiste nel garantire la crescita del pollame f i no a l lo stadio di produz i one delle uova; | ||||
Al levamento la c ui at t iv i tà consiste nella deposizio ne di uova da consumo. Le galline ovaiole sono a l l evate con le seguent i mo dalità, cui corrisponde l ’ i ndicata produttiv i tà massima: | ||||
In gabbia | 290 uovo/ gallina | Al l ’ aperto | 240 uovo/ gallina | |
A t erra | 270 uovo/ gallina | Biologic a | 230 uovo/ gallina | |
Avicoli per la produzione da | Al levamento la c ui attività consiste nell’ incubaz ione dell’ uovo e l a | |||
Vita - Incubatoi | preparazio ne del pulcino: acc ettaz ione, disinfezio ne, conservazione, | |||
scelt a e l av aggio uova, i ncubazione, schiusa, sessaggio e selezione, | ||||
debeccaggio, v accinaz ione, i nscatolamento. | ||||
Cassone Scarrabile | Cassone refrigerato per lo s toccaggio delle carc asse animali posto esternamente al le st rutture di Allevamento. L ’ uso del cassone comporta la sottoscriz ione di un contratto di noleggio che prevede la sostit uz ione periodica. | |||
Cic lo Produttivo | Periodo che in i z ia co n l ’ ac casamento dei pulcini e termina con la vendita per macellazione. | |||
Partita | Gruppo di Animali della s tessa fasc ia di età, a l lev ati, i n una medesima st ruttura az iendale nello stesso tempo, in condiz ioni uniformi di a l l evamento. |
Allevamenti di Bovini
Allevamenti Bovini da Latte | Al levamento l a c ui part e prevalente della pro duzio ne lorda vendibile v iene r icavata dalla vendita del latte. |
Allevamenti Bovini da Carne | Al levamento l a c ui part e prevalente della pro duzio ne lorda vendibile v iene r ic avat a dalla v endita di Animali da vita e/ o da ingrasso e/ o di Animali destinati alla mac el laz ione. In questa t i pologia di Allevamento gl i Animali nasco no e so no al l evat i f ino a l la fase di sv ezzamento e/ o f i no a l l ’ età adulta e sono destinati al la r i produzione e/ o al r i s ta l lo e/ o a l l a mac ellaz ione. |
Allevamenti Bovini da Ingrasso | Al levamento l a c ui part e prevalente della pro duzio ne lorda vendibile v iene r i cavata dalla v endita di Animali destinati al la mac el laz ione, nel quale sono presenti esc lusivamente soggetti nat i e/ o provenienti da Al levamenti da carne o da l at te, di età variabile a seco nda delle t i pologie di seguito indicate, c he sono sottopost i a un regime a l iment are specif ico per massimizzare l ’ acc resc imento e raggiungere l ’ ott imale conformazio ne e composizione della carc assa. Nell’ ambito degli Allevamenti da ingrasso s i dist inguono i seguenti c ic l i di al l evamento: Al levamento di v i tel lo a Carne b ianca o sanato ( g iovane bovino a l l evato f ino a l peso di 200 - 250 Kg. |
Al levamento di Xxxxxxxxx ( v i tell i svezzati, sotto posti a piani di a l iment azio ne i nt ensivi per ottenere i ncrementi po nderali elevati e r i dotti periodi di a l l evamento). In base a l peso in i z ia l e possiamo distinguere due t ip i di v i tel l i : i l v i t el lo sv ezzato precocemente – c d naziona le - ( generalmente nella st essa az ienda) a un peso v ivo compreso tra i 110 ed i 130 Kg ed i l v i t el lo di importa z ione , svezzato tardivamente tra i 200 ed i 300 Kg. In base a l peso di macellazione po ss iamo distinguere due t i pi di prodotto: i l v i te l lone leggero e i l v i tel lone pesante: I l v i tel lone leggero : s i ot t iene a l levando Animali di razz e aventi la t endenza ad ingrassare precocement e per cui r i sultano pronti a l l a macellazione ad un peso v i vo compreso f ra i 400 ed i 500 Kg. I l v i t ellone pesa nte : s i ott iene a l levando v i tel l i di raz ze c he ingrassano a pesi v iv i elevati per cui possono essere macellati a l peso di 550 - 650 Kg. | |
Allevamento da Rimonta | Al levamento nel quale sono presenti esclusivamente so ggetti provenienti da Al levamenti da carne o da la t t e, di età variabile e c he non abbiano partorito, comunque destinati a l l ’ i nserimento in a l l evamento di Bovini da Latte o da Carne. |
Fattrice | Manz a gravida x xxxxx adulta fertile, primipara o pluripara. |
Partita | Gruppo di Animali della st essa fasc ia di età, a l l evati i n una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di al l evamento. |
Allevamenti di Bufalini
Allevamenti Bufalini da Latte | Al levamento l a cui parte prev alente della produzione lorda vendibile v iene r i cavata dalla vendita del lat te. |
Allevamenti Bufalini da Ingrasso | Al levamento l a cui parte prev alente della produzione lorda vendibile v iene r i cavata dalla vendit a di Animali destinati al la mac el lazione, nel quale sono presenti esc lusivamente sogget t i nat i e/ o provenienti da Allevamenti da latte c he sono sottoposti a un regime a l imentare specifico per massimizzare l ’ accrescimento e raggiungere l ’ ottimale conformazione e compo s i z ione della carcassa. |
Fattrice | Bufala gravida o adulta fertile, primipara o pluripara. |
Partita | Gruppo di Animali della st essa fascia di età, a l levati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di al l evamento. |
Allevamenti di Cunicoli
Foro Xxxxxxxx | Xxxxxx adeguatamente predisposto a l l ’ i nterno dell’ Allevamento per agevolare i l parto delle Fattric i , anc he detto buco parto. | ||||||
Fattrice | Capo di sesso r i produttivi. | femminile, | gravido | oppure | co n | prec edenti | eventi |
Allevamenti cunicoli a c i c lo aperto | Al levamento la c ui parte prevalente della produzione lorda vendibile v iene r icavata dalla vendita di co nigli da v i ta destinati a c ic l i da ingrasso. In questa t i pologia di Allevamento, g l i Animali nascono e so no a l levati generalment e f ino a l lo svezzamento. |
Allevamenti cunicoli a c i c lo chiuso | Al levamento la c ui parte prevalente della produzione lorda vendibile v iene r icavata dalla vendita di co nigli destinati a l l a macellazione. In quest a t i pologia di Al levamento gl i Animali nascono e sono a l levati f ino a l peso t i pico di mac el l azio ne. |
Allevamento Cunicoli da ingrasso. | Al levamento la c ui parte prev alente della produz ione lorda vendibile v iene r i cavata dalla v endita di Animali destinat i a l la mac el lazione, nel quale so no presenti esc lusivamente soggetti sv xxxxxx di et à variabile c he sono sotto po st i ad un regime a l imentare specifico per massimizzare l ’ accrescimento e raggiungere l ’ ottimale conformazione e composizione del capo macellato. |
Allevamenti di Equidi
Per E quidi s i intendono i cavalli, gl i asini ed i loro i bridi sterili ( mulo, bardotto).
Equidi
Allevamenti di Ovini e di Caprini
Allevamenti Ovini e Caprini da Latte | Al levamento l a cui parte prevalente della produz ione lorda vendibile v iene r i cavata dalla vendita del l at te. |
Allevamenti Ovini da Carne | Al levamento l a cui parte prevalente della produz ione lorda vendibile v iene r i cavata dalla v endita di Animali destinati a l l a macellazio ne. In questa t i pologia di Allevamento g l i Animali nascono e sono a l l evati f ino a l la fase di sv ezzamento e/ o f ino a l l ’ età adulta e so no dest inati a l l a mac ellaz ione. |
Capi Riproduttori | Gli animali appartenenti a una delle seguenti categorie di età assic urabili: - Agnelli da r i produzione da 6 a 12 mesi; - Arieti da 12 a 24 mesi; - Arieti oltre 24 mesi. |
Pecore / Capre | Animali della spec i e ovina o caprina di sesso femminile, gravida o adulta fertile, primipara o pluripara. |
Allevamenti di Suini
Allevamenti da Riproduzione a ciclo aperto Lattoni Magroni | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini della categoria lattoni (R.C.A. – L) o magroni (R.C.A. – M), da vita o destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le scrofe da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria. Capi di peso variabile tra i 20 e i 40 Kg. Capi di peso superiore a 40 fino a 90 Kg. |
Allevamenti da Riproduzione | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini leggeri (R.C.C. – L) e suini pesanti (R.C.C. – P) destinati alla macellazione. In |
a ciclo chiuso Suino leggero Suino pesante | questa tipologia di Allevamento sono presenti le scrofe da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria. Capi grassi di peso variabile tra i 90 e i 110 Kg. Capi grassi di peso superiore a 110 kg. |
Allevamento Suinicoli da ingrasso. | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti svezzati di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per massimizzare l’accrescimento e raggiungere l’ottimale conformazione e composizione della carcassa. |
Allevamenti Suinicoli Multisede Sottociclo di allevamento multisede Scrofaia Svezzamento Magronaggio Finissaggio | Imprese zootecniche il cui ciclo produttivo si articola in 4 sottocicli/Allevamenti consequenziali, localizzati in edifici e località diversi, anche se identificati con codici A.S.L. distinti. In ciascun allevamento si svolge uno dei seguenti sottocicli: comprendente le scrofe ed i suinetti fino a 15 kg. comprendente i suinetti di peso superiore a 15 fino a 30 kg. comprendente i suinetti di peso superiore a 30, fino a 90 kg. comprendente i suini di peso superiore a 90 fino a 150 kg e oltre. |
H)ALLEGATO PARAMETRI