Azienda Ospedaliera
Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Capitolato Speciale d’Appalto
per l’affidamento della fornitura di Sistemi “IN SERVICE” per l’Esecuzione di Esami di MICROBIOLOGIA E CONTROLLI DI SIERO/VIROLOGIA
per l’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano
CODICE IDENTIFICATIVO GARA n. 423731354D
PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto della fornitura
Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura “in service” - costituita da n. 5 macro aree specialistiche (definite per semplificazione con la terminologia di sub lotti) in aggiudicazione congiunta - di sistemi diagnostici completi per batteriologia clinica (identificazione batterica ed antibiogrammi, per la lettura dei flaconi delle Emocolture esecuzione di test di sierologia/virologia di controllo), comprendente le strumentazione in noleggio, di cui all’art. 2, lett. A., e relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria, corsi di addestramento, interfacciamento con il sistema gestionale del Laboratorio Analisi, aggiornamento hardware e software e tutte le attrezzature necessarie e complementari all’esecuzione del servizio; nonché la fornitura dei reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo, di reagenti per l’esecuzione di esami di Microbiologia occorrenti all’Azienda Ospedaliera ICP, per i Laboratori di Analisi dei P.O. “Buzzi” e P.O. “Città di Sesto San Xxxxxxxx”, a cui afferiscono e/o afferiranno gli esami di microbiologia del P.O. CTO e del P.O. Bassini. L’appalto comprende la consegna di un sistema automatico per emocolture di cui al sub lotto n. 1 presso il Laboratorio Analisi “Bassini”.
La strumentazione dovrà essere conforme alla normativa vigente in campo nazionale e comunitario in materia, oltre alle norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica in ambiente medicale.
Nota: Si precisa che per ragioni di sistematicità, organicità ed omogeneità della presentazione e della successiva valutazione dell’offerta - anche al fine di agevolare sia i concorrenti che l’Azienda committente - l’oggetto della presente fornitura in service viene suddiviso in n. 5 macro aree specialistiche, che vengono definite e qualificate - per maggiore semplificazione - con la terminologia di sub lotti.
Si specifica in ogni caso che l’oggetto del presente appalto di fornitura non può essere aggiudicato in maniera frazionabile e né divisibile, sia per ragioni di convenienza economica, che per esigenze di carattere organizzativo, gestionale e funzionale dell’Amministrazione committente.
Art. 2 - Tipologie e requisiti di fornitura
A. FORNITURA IN NOLEGGIO di sistemi diagnostici per batteriologia clinica completi per l’identificazione batterica ed antibiogrammi, per la lettura dei flaconi delle Emocolture, per l’esecuzione di test di sierologia/virologia di controllo, comprendente:
STRUMENTAZIONI nuove e di ultima generazione.
Le apparecchiature dovranno essere di comprovata qualità, corredate di tutti gli accessori necessari al loro buon funzionamento, compresi i materiali di consumo eventualmente necessari, gli idonei supporti ed i gruppi elettrici di continuità, e dovranno essere conformi alle norme di sicurezza in vigore all’atto dell’installazione e con eventuali successivi aggiornamenti per tutto il periodo contrattuale.
Durante il periodo contrattuale le ditte aggiudicatarie saranno tenute a mantenere in costante efficienza le apparecchiature fornite.
Il sistema nel suo insieme deve essere rispondente e conforme ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche minime espressamente indicate nelle relative e allegate schede tecniche, in quanto dette caratteristiche indicate costituiscono caratteristiche tecniche essenziali.
La Ditta aggiudicataria è tenuta e comunicare, e se richiesto a fornire, tutti gli aggiornamenti tecnici di programma e di apparecchiatura eventualmente immessi nel mercato successivamente all’affidamento della fornitura.
Sarà a carico della ditta fornitrice:
⮚ L’interfacciamento bidirezionale con l’host computer dell’U.O. Laboratorio Analisi;
⮚ L’eventuale fornitura di stabilizzatore di corrente per ogni apparecchiatura fornita;
⮚ Trasporto e installazione;
⮚ Manutenzione preventiva e di emergenza, inclusi i pezzi di ricambio, escluse le manutenzioni di routine giornaliera da effettuarsi da parte dell’utente, come previsto dai manuali d’uso;
⮚ Aggiornamenti e nuove versioni del programma, ivi compresi gli adeguamenti e la conformità dei prodotti forniti rispetto all’evoluzione normativa che dovesse verificarsi nel periodo di vigenza del contratto;
⮚ Corsi di addestramento per il personale che sarà preposto all’utilizzazione del sistema fornitura dei manuali per l’uso e la manutenzione giornaliera del sistema, redatti in lingua italiana.
B. FORNITURA DI REAGENTI, DI MATERIALE DI CONSUMO, CALIBRATORI E CONTROLLI necessari per l’esecuzione degli esami in argomento come da specifiche tecniche definite nelle 5 Schede Tecniche (Allegati Tecnici dal nr. 1 al nr. 5).
La descrizione dei prodotti richiesti, le loro caratteristiche tecniche minime indispensabili richieste, le caratteristiche preferenziali - che saranno oggetto di valutazione - la tipologia delle apparecchiature previste in noleggio, il numero annuale di determinazioni previste, sono indicate e dettagliate nelle SCHEDE TECNICHE, denominate “Allegati tecnici dal nr. 1 al nr. 5), che formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
Art. 3 - Importo presunto della fornitura
L'importo complessivo della fornitura “in service” di cui ai sub lotti 1, 2, 3, 4, 5 per il periodo di 60 mesi (comprensivo dei costi di noleggio, assistenza tecnica, addestramento, interfacciamento del sistema, dei costi dei reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo e di tutti i costi e gli oneri previsti a carico del fornitore nel presente capitolato) è stimato in € 990.000,00 (Iva esclusa) - Importo annuo presunto: € 198.000,00 (Iva esclusa).
Art. 4 Quantitativi presunti della fornitura
Il numero e la tipologia degli esami che si presume effettuare in un anno sono indicati nelle
5 schede dell’allegato tecnico, in calce al presente capitolato.
I quantitativi di determinazioni sono puramente indicativi, essendo gli stessi non perfettamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e a cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività sanitaria, nonché a variazioni nell’assetto strutturale dell’Azienda Ospedaliera, intervenute in conseguenza di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale.
I dati riportati non costituiscono, perciò, impegno o promessa, ovvero obbligo dell’Azienda Ospedaliera la quale non garantisce lo stesso ammontare di attività/volumi per gli atti di vigenza del contratto. La ditta sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente la quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione, pretesa o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle indicate nel presente capitolato. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per i quantitativi minori che per quantitativi maggiori.
Art. 5 - Durata della fornitura
La fornitura ha durata di 60 mesi (cinque anni), a decorrere dalla data di avvenuto collaudo.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà - che il fornitore si obbliga ad accettare - di prorogarne la durata per un periodo sino a 6 (sei) mesi dopo la data di scadenza e, comunque, per il periodo strettamente necessario per l’espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario, alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali in essere, senza che l’aggiudicatario possa pretendere compensi ulteriori.
Art. 6 - Ordini e termini di consegne
a) Consegna delle strumentazioni e collaudo
La consegna della strumentazione dovrà essere effettuata a cura e a carico della ditta aggiudicataria presso il Laboratorio Analisi del P.O. “X. Xxxxx”, presso il Laboratorio Analisi “Città di Sesto San Xxxxxxxx” ed un sistema automatico per emocolture di cui al sub lotto
n. 1 presso il Laboratorio Analisi “Bassini” nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrente dalla scadenza del termine di legge per la stipula del contratto di cui all’art. 11, comma 10 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ed il relativo collaudo dovrà avvenire nei successivi 10 (dieci) giorni dalla installazione. L’Azienda Ospedaliera si riserva un congruo periodo di prova, non inferiore a 3 mesi, per verificare la rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche dichiarate ed in caso di esito negativo potrà disporre la risoluzione del contratto. È a carico della ditta la fornitura del materiale necessario a testare il sistema diagnostico fino al positivo collaudo dello stesso ed in ogni caso fino alla sua messa a punto definitiva. Le date per i lavori di installazione e di collaudo dovranno essere programmate in accordo con i Responsabili del Laboratorio Analisi. Il collaudo sarà considerato regolarmente eseguito solamente ad avvenuta accettazione dell’apposito verbale da parte del Responsabile U.O. Ingegneria Clinica e dei Responsabili di Laboratorio.
La ditta sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione dell'installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente.
Alla scadenza del contratto le apparecchiature messe a disposizione per il service dovranno essere ritirate a cura e spese dell'aggiudicataria.
b) Modalità di ordinazione e consegna di reagenti, controlli, consumabili
L’azienda aggiudicataria si impegna a fornire a seguito dell’aggiudicazione della fornitura, l’elenco dettagliato del materiale consumabile in formato elettronico, comprensivo della descrizione tecnica, del confezionamento, dei prezzi unitari e delle eventuali schede tecniche e di sicurezza.
I reagenti, calibratori, controlli, consumabili ed altri materiali di consumo saranno ordinati periodicamente con frequenza tale da garantire la continuità dell’attività, utilizzando i codici ed i prezzi delle confezioni indicate in offerta.
La ditta effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura. L’accettazione della merce non solleva la ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all’atto della consegna.
I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla ditta, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.
La consegna dei reagenti, controlli, consumabili, etc., deve avvenire a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto da parte del Servizio Farmacia dell’Azienda Ospedaliera e pervenire in porto franco presso la sede di consegna indicata nell’ordine.
Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità pari ad almeno 2/3 della validità complessiva del prodotto.
I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:
⮚ luogo di consegna della merce;
⮚ data e numero di ordine;
⮚ numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.
La ditta deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti.
Con la presentazione dell’offerta la ditta si impegna a consegnare qualunque quantitativo richiesto, anche minimo.
La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine, che potrà essere trasmesso anche via fax. In casi eccezionali di urgenza, la consegna deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine, anche telefonico. Qualora ciò non sia possibile la ditta deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.
Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le 8,30 e le 12,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Per consegne al di fuori di tali orari dovrà essere contattata telefonicamente il Servizio di Farmacia.
È tassativamente esclusa l’imposizione di minimi d’ordine.
Il controllo quantitativo della merce sarà effettuato all’atto della consegna relativamente ai colli recapitati. Per la quantità di confezioni in essi contenute, il Laboratorio Analisi si riserva di segnalare eventuali non rispondenze nelle 72 ore successive. La quantità sarà quella accertata presso le sedi di consegna indicate negli ordinativi e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all’accettazione l’Azienda Ospedaliera che si riserva di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
I prodotti che presentano difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della ditta e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e la ditta stessa deve provvedere alla sostituzione, entro 5 giorni, con materiale idoneo.
In ogni momento, a cura del competente servizio, potrà essere verificata la corrispondenza, delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla ditta. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte e, anche in questo caso, la ditta deve sostituire i prodotti entro 5 giorni con altri aventi i requisiti.
L’Azienda Ospedaliera non assume comunque la responsabilità della merce respinta ma non ritirata dalla ditta.
Art. 7 - Condizioni economiche - revisioni
I prezzi delle strumentazioni a noleggio oggetto della presente fornitura resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale di 60 (sessanta) mesi, e per l’eventuale periodo di proroga di cui all’art. 5. Le condizioni contrattuali risultanti dall’aggiudicazione della fornitura in oggetto si intendono offerte ed accettate dall’aggiudicatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
A decorrere dal secondo anno di affidamento della fornitura in service, in assenza di altri indici specifici stabiliti dalla normativa vigente, potrà essere fatto ricorso all’adeguamento sulla base dell’indice Istat Foi di Milano, subordinatamente ad apposita attività istruttoria condotta dal Responsabile Unico del procedimento.
Art. 8 - Formazione del personale
La ditta deve provvedere con propri tecnici di provata preparazione ad addestrare il personale dell’Azienda Ospedaliera all’uso della strumentazione fornita.
Art. 9 - Installazione e aggiornamento tecnologico
E’ posto a totale carico della ditta ogni onere (fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi: assistenza tecnica, prodotti diagnostici, consumabili ecc.)
connesso alla definitiva messa a punto delle metodiche sulla strumentazione fornita, nonché l’ottimizzazione dell’attività analitica in relazione all’organizzazione del lavoro.
In qualunque momento, durante la vigenza del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione e/o l’affiancamento dei prodotti e/o della strumentazione concessa in noleggio o prodotti più aggiornati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- non peggiorino le condizioni tecniche, operative ed economiche previste nel contratto;
- non sia necessario un maggior numero di operatori per assicurare il corretto funzionamento della strumentazione;
- non si verifichino disguidi nella funzionalità del servizio.
E’ fatto obbligo per la ditta, per l’intera durata contrattuale, ivi incluse eventuali proroghe, di provvedere a garantire l’aggiornamento tecnologico della strumentazione installata e delle relative metodiche. Detto aggiornamento è compreso nei corrispettivi contrattualmente definiti, senza che nulla altro possa essere preteso dalla ditta.
Qualora i prodotti aggiudicati vengano sostituiti dalla ditta con altri più recenti, è facoltà dell’Azienda Ospedaliera acquisire i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo offerto in gara. L’Azienda Ospedaliera potrà rifiutare i nuovi prodotti allorché li ritenga non perfettamente rispondenti alle proprie necessità organizzative ed alle specifiche esigenze degli utilizzatori.
L’Azienda committente si riserva la facoltà, nel corso di validità del contratto di fornitura, di sospendere o stralciare quei prodotti che non risultassero più idonei per cambio di metodica, o a seguito di sostituzione, eliminazione o nuova acquisizione di apparecchiature e attrezzature, oppure per riassetto organizzativo dei Laboratori, o qualora subentrassero nuovi processi organizzativi aziendali.
Di conseguenza nelle ipotesi sopra menzionate, la ditta aggiudicataria sarà tenuta:
- alla fornitura, anche, di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta o in sostituzione di quelli specificamente richiesti, alle medesime condizioni economiche e normative del contratto in essere, come sopra indicato.
Art. 10 – Servizio di assistenza tecnica
Dovrà essere garantita assistenza full risk comprendente interventi di manutenzione preventiva in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e un numero illimitato di interventi di emergenza, al fine di garantire la piena funzionalità del sistema stesso.
Sono escluse le manutenzioni periodiche giornaliere della strumentazione, da effettuarsi da parte dell’utente, conformemente a quanto indicato nei manuali d’uso in italiano che il fornitore s’impegna a fornire in dotazione.
L’assistenza deve intendersi riferita a tutti gli elementi compresi nella presente fornitura.
Si precisa che ognuna delle voci di seguito indicate deve ritenersi ricompresa nel servizio di assistenza:
1. pezzi di ricambio necessari per il costante e perfetto funzionamento delle apparecchiature;
2. reagenti e materiale di consumo necessari per l’avviamento/collaudo e per la ripetizione delle sedute analitiche, in caso di malfunzionamento degli strumenti e/o dei kit;
3. spese di viaggio, diaria e manodopera del personale manutentore;
4. ogni eventuale aggiornamento o nuove versioni di programma;
5. addestramento all’utilizzo della strumentazione per il personale addetto del Laboratorio.
La ditta è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica - per l’intero periodo di durata contrattuale, ivi compresa l’eventuale proroga - rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento di seguito prescritti:
1. in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì compreso), l’intervento tecnico deve essere garantito al massimo il giorno successivo non festivo;
2. in caso di chiamata il sabato o prefestivi l’intervento tecnico deve essere assicurato entro il primo giorno successivo non festivo.
Il tempo massimo di risoluzione del guasto non deve essere superiore alle 12 ore lavorative dalla segnalazione del guasto/ del malfunzionamento.
La Ditta deve garantire la continuità di funzionamento degli apparecchi, ossia dell’esecuzione di tutte le prestazioni diagnostiche cui l’apparecchiatura è destinata, come di seguito specificato:
⮚ esprimere la disponibilità all’esecuzione di illimitati interventi su chiamata.
E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di provvedere a interventi al fine di garantire la prosecuzione degli esami in caso di fermo delle apparecchiature oltre le 8 (otto) ore lavorative.
Tipologia di manutenzione che devono essere garantite:
□ Manutenzione preventiva della strumentazione secondo periodicità previste dalle Case costruttrici. Alla fine di ogni intervento dovrà essere rilasciato rapporto di lavoro.
□ Manutenzione correttiva della strumentazione i cui costi saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria. La Ditta si impegna alla sostituzione delle apparecchiature in caso di guasti e/o vizi non riparabili. Gli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle apparecchiature dovranno essere garantiti con la massima celerità, nel rispetto dei termini e condizioni sopra esposte.
□ Verifiche di Sicurezza delle apparecchiature secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento. Il ripristino di eventuali non conformità riscontrate dovrà avvenire a totale carico della Ditta aggiudicataria e secondo la tempistica della manutenzione correttiva.
La Ditta aggiudicataria avrà inoltre l’obbligo di effettuare, a propria cura e spese, una visita presso i presidi ospedalieri ove sono installate le strumentazioni con cadenza almeno quadrimestrale - per l’intera durata contrattuale - ai fini dell’ottimizzazione dei sistemi e per garantire la formazione continua degli utilizzatori. A tale scopo la società aggiudicataria, in occasione del collaudo, dovrà fornire al Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica e ai Direttori di Laboratorio un prospetto cronologico con la pianificazione di tali visite per il primo anno di durata della fornitura. Per i successivi 4 anni di durata contrattuale, tale prospetto dovrà essere consegnato entro il termine perentorio del 31/01 di ciascun anno.
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Art. 11 – Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa). La cauzione definitiva dovrà essere prestata secondo le modalità indicate nell’art. 113, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia del diligente adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, e del risarcimento derivante dai ritardi nelle esecuzioni e/o nelle consegne, fatta salva l’azione di rivalsa per gli eventuali ulteriori danni, nonché del rimborso all’Ente ospedaliero degli esborsi che questi abbia eventualmente dovuto sostenere durante l’esecuzione della fornitura in ragione dei fatti o circostanze addebitabili al contraente.
Nelle ipotesi di incameramento totale o parziale della cauzione definitiva, la Ditta sarà tenuta alla reintegrazione della stessa entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell’Azienda committente.
Art. 12 – Responsabilità civile, copertura assicurativa e obblighi e oneri relativi al personale dipendente
La ditta fornitrice risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all’Azienda Ospedaliera ed a terzi nell’esecuzione della fornitura, anche in relazione all’operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La ditta fornitrice dovrà contrarre, ovvero essere in possesso di apposita polizza d’assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alla medesima fornitura per un importo non inferiore a euro 2.500.000,00.
Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all’A.O. ICP a semplice richiesta. L’Azienda committente sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l’appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell’A.O. ICP, in particolare, in conseguenza di furti.
La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
La ditta aggiudicataria assume altresì, ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall’uso dei prodotti e/o apparecchiature fornite, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all’Azienda Ospedaliera, o a terzi, per fatto della ditta aggiudicataria medesima, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l’Azienda committente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell’impresa nell’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.
Anche per la violazione di direttive CEE a riguardo di prodotti usati in sede di produzione, sarà totalmente responsabile la ditta fornitrice.
L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la necessaria copertura assicurativa contro danni procurati ai locali o a terzi dalle apparecchiature stesse, fatto salvo le responsabilità penali e civili facenti carico per legge all'Azienda Ospedaliera.
Durante le operazioni di trasporto, consegna e messa in opera, nonché durante il ritiro delle apparecchiature ed il periodo d'installazione presso i P.O. degli ICP, l'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di sollevare L’Azienda committente da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdita o di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili per colpa grave All’Azienda ospedaliera.
Art. 13 Varianti in corso di esecuzione del contratto introdotte dalla Stazione Appaltante
1. Ai sensi dell’art. 114, comma 2 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 311 del DPR n. 207/2010, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
2. Nei casi sopra indicati, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento.
4. Il fornitore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 1 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.
5. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Art. 14 – Cessione del contratto, del credito e subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.
La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.
Ai sensi dell’art.118, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non potrà cedere a terzi il contratto, o comunque dare in subappalto parte della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante.
Quanto sopra alle seguenti condizioni:
l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006);
l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006).
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx.
Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).
L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 €uro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006).
L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio il documento di valutazione dei rischi dagli stessi redatto per l’appalto in essere.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva.
L’A.O. ICP provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del servizio. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006).
L’A.O. provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di
cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 14 del presente Capitolato.
La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).
Art. 15 – Fatturazione e modalità di pagamento
15.1 Il corrispettivo contrattuale è rappresentato dal prezzo offerto dall’impresa aggiudicataria della fornitura. Per i canoni di locazione e di assistenza tecnica saranno emesse fatture separate con cadenza trimestrale. A ciascuna fattura relativa all’assistenza tecnica dovrà essere allegato il rapporto di intervento eventualmente effettuato nel periodo di riferimento.
La fatturazione relativa alla fornitura dei reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo avrà la periodicità dei relativi ordinativi emessi dall’Azienda committente, distinti per presidi Ospedalieri destinatari della fornitura oggetto del presente appalto.
Le fatture dovranno essere intestate a:
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
Sede Legale: xxx X. Xxxxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx Cod. Fiscale 80031750153 – P. Iva 04408300152
15.2 Ai sensi del combinato disposto dall’art. 4 comma 4 e dell’art. 7 del D. Lgs. 231/2002, le Parti, nell’ambito della propria libertà contrattuale, stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall’Azienda Ospedaliera entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, purchè non vi siano motivi ostativi.
15.3 Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, la data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera.
L’U.O. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.
15.4 In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale (art. 1248 C.C.) vigente pro tempore, senza alcuna maggiorazione.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
15.5 La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
Art. 16 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08
Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti della Stazione appaltante, in allegato alla documentazione di gara, e più precisamente al Disciplinare di gara, viene posto l’Opuscolo Informativo “rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’Azienda Ospedaliera ICP e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’Azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 05”, redatto dall’A.O. nel mese di luglio 2011.
Inoltre, si allega, sempre al succitato Disciplinare di gara, il modello di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che i partecipanti alla gara dovranno unire alla propria offerta compilato nelle parti relative: all’anagrafica del/i appaltatore/i;
All’atto della formalizzazione dell’incarico, l’Azienda Appaltante e l’Aggiudicatario completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per le parti di rispettiva competenza, in conformità alla regolamentazione vigente nell’Azienda Appaltante.
Ai sensi dell’art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i costi per la sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenti, con riferimento a quanto evidenziato nel Documento di valutazione del rischio (DUVRI), allegato al disciplinare di gara, sono stati determinati in €. 2.500,00 = oltre IVA, per l’intera durata contrattuale di 60 mesi. Tali costi, interamente a carico della stazione appaltante, non sono soggetti a ribasso d’asta e pertanto verranno sommati all’offerta complessiva presentata.
Art. 17 – Penalità e risoluzione del contratto
17.1 Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal Capitolato Speciale e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura.
17.2 Durante il periodo di vigenza del contratto la ditta dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e servizio ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.
A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, l’U.O. Provveditorato Economato provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, l’A.O. ICP potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
17. 3 Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate:
• in caso ritardo nella consegna delle strumentazioni, e nell'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 6, lett. a) verrà
applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
• in caso di ritardo nella consegna dei reagenti, controlli, consumabili etc. - ivi comprese le ipotesi di ritardo negli ordinativi effettuati in via di eccezionale urgenza - rispetto ai termini di consegna prescritti nell'art. 6 lett. b) del presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
• in caso di ritardo nella sostituzione dei materiali difettosi o discordanti rispetto alle specifiche tecniche prescritte e/o proposte in sede di gara, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%;
• per ciascun giorno di ritardo nell’intervento di assistenza tecnica (dalla chiamata) rispetto ai termini prescritti nell'art. 10 del presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%;
• per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento di risoluzione del guasto, rispetto ai termini prescritti nell’art. 10 del presente atto, verrà applicata una penale pari a
€ 20,00.
Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge.
In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.
Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento.
Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura in service al
secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara.
17.4 L’A.O. si riserva, in ogni caso, la richiesta dei danni derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni diagnostiche cui l’apparecchiatura è destinata.
17.5 Al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da cui derivi all’A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Responsabile delle UU.OO. coinvolte e destinatarie della fornitura, l’Azienda ospedaliera potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
Art. 18 – Clausola risolutiva espressa
18.1 L’Azienda committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all’aggiudicatario con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:
a) per gravi inadempienze, quali ad esempio la consegna di sistema con caratteristiche diverse da quelle, essenziali, dichiarate in sede di gara;
b) esito negativo del periodo di prova, fissato dall’art. 6, lett. a) del presente Capitolato;
c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario.
Nei casi sopra previsti, l’Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra Impresa.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l’Azienda committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.
18.2 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., anche parzialmente, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva come penale, nelle seguenti fattispecie:
a) interruzione non giustificata della fornitura;
b) subappalto totale o parziale non autorizzato;
c) cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006;
d) gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell’espletamento della fornitura;
e) reiterati e/o abituali ritardi nell’esecuzione e consegne delle forniture rispetto ai termini prescritti nel presente Capitolato;
f) ulteriori inadempienze dell’Impresa dopo la comminazione di cinque penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno solare;
g) constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso prodotto;
h) disservizio pari o superiore a 8 ore per ciascun fermo macchina.
L’Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.
18.3 L’impresa aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni richiamate e previste dal Codice Civile.
La risoluzione, in ogni caso, non si estenderà alle prestazioni già eseguite.
Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell’art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..
Art. 19 – Diritto di recesso
E’ prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell’Azienda committente, con semplice preavviso di 60 giorni, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:
a) qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l’aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
b) qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica fornitura oggetto del presente appalto, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Lombardia), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. IX/2633 in data 06.12.2011 in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda Ospedaliera ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R.
n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte della ditta, del Codice Etico, approvato dall’Azienda committente e pubblicato sul sito dell’ente medesimo.
c) in caso di innovazioni medico scientifiche che riconducano ad un necessario cambio di metodica;
d) per un diverso assetto organizzativo dell’Azienda Ospedaliera ICP che faccia venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell’Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi.
Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità dei servizi erogati in urgenza - sino all’individuazione del nuovo contraente e/o all’avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi
pregiudizi e/o disservizi all’Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l’erogazione dei servizi sanitari in favore dell’utenza.
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda committente e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
L’impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Azienda Ospedaliera da qualsiasi molestia.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell’art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..
Art. 20 – Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti
20.1. La ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e pubblicato sul sito xxx.xxx.xx.xx
20.2. La ditta aggiudicataria s’impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Codice etico degli appalti regionali”, approvato con DGR Regione Lombardia 4 maggio 2011, n. IX/1644.
20.3. La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Codice etico degli appalti regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Resta salva l’applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. B del Codice Etico degli Appalti regionali succitato, a norma del quale: “L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2 D. Lgs n. 104/2010. E’ fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno”.
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
21.1. La ditta aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, al pagamento dei corrispettivi del contratto oggetto della presente procedura di gara.
21.2. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.
21.3. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
21.4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante.
21.5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
21.6. La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o
a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'A.O. contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.
Art. 22 – Spese contrattuali
Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l’IVA che è a carico dell’Azienda Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta dell’U.O. Provveditorato-Economato.
Art. 23 – Controversie
Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs 163/06.
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, che non si sia potuta definire in via amministrativa quale che sia la natura, sia essa tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non contemplato nel presente atto, le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..
Art. 24 – Disposizioni finali di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d’appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006 e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Allegato tecnico n. 1
SUB LOTTO N. 1
Sistema automatico per emocolture
Test | N° determinazioni/anno P.O. Buzzi | N° determinazioni/anno P.O. Sesto San Xxxxxxxx | N° Determinazioni/anno P.O. Bassini | N° determinazioni/an no totali (P.O. Buzzi e P.O. Sesto San Xxxxxxxx e P.O. Bassini) |
Flaconi aerobi | 800 | 1.500 | 1.700 | 4.000 |
Flaconi anaerobi | 800 | 1.500 | 1.700 | 4.000 |
Flaconi pediatrici | 2.400 | 150 | 150 | 2.700 |
Per un importo annuo presunto di 57.000 Euro.
Caratteristiche richieste minime indispensabili
1. Sistema automatico nuovo di ultima generazione e completo di tutto quanto occorre per l’uso previsto del presente sub- lotto;
2. Collegamento di tipo bidirezionale con il sistema informatico di gestione dei laboratori
3. Riconoscimento dei flaconi anche a Bar Code;
4. Capacità minima di processare contemporaneamente almeno 120 flaconi;
5. Disponibilità di flaconi per aerobi, anaerobi e pediatrici che, per ragioni di sicurezza e sterilità, non richiedano manipolazioni del campione dopo l’inoculo o pretrattamento del sangue.
Caratteristiche richieste preferenziali tecnico strumentale
1. Software di gestione che consenta l’introduzione anonima dei flaconi in qualsiasi posizione, incubazione e segnalazione di positività.
2. Tecnologia di rilevazione non invasiva ( specificare principio di rilevazione);
3. Agitazione continua durante l’incubazione per accelerare la crescita batterica con possibilità di personalizzare i protocolli di incubazione;
4. Rilevazione automatica della crescita batterica nel sangue con monitoraggio continuo dei flaconi e selezione automatica del posizionamento dei campioni;
5. Disponibilità di set chiusi per il prelievo del sangue che garantiscano la qualità preanalitica del campione, da fornire in numero pari a quello dei flaconi richiesti;
6. Soluzione proposta in caso di guasto non riparabile (declinare);
7. Strumentazione di dimensioni, peso e rumorosità contenuti per adattarsi agli ambienti di lavoro;
Caratteristiche richieste preferenziali dei reagenti
1. Disponibilità di flaconi contenenti liquido altamente eugenico atto alla crescita di microrganismi aerobi, anaerobi e miceti;
2. Disponibilità di flaconi con inibitori di farmaci per l’isolamento microbico in corso di terapia;
3. Trasportabilità dei flaconi anche xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ambiente senza particolari restrizioni;
4. Disponibilità di mantenere i flaconi per almeno 72 ore esternamente alla strumentazione;
5. Infrangibilità o disponibilità di sistemi di protezione per prevenire incidenti da rottura;
6. Possibilità di impiego alternativo dei flaconi per particolari esigenze cliniche;
7. Marcatura CE-IVD per la ricerca di batteri e dei funghi nel sangue e in altri liquidi biologici
Allegato tecnico n. 2
SUB LOTTO N. 2
Reagenti e strumentazione per l’identificazione e lo studio della sensibilità agli antimicrobici dei microrganismi isolati da materiale clinico.
Test | N° determinazioni/anno P.O. Buzzi | N° determinazioni/anno P.O. Sesto San Xxxxxxxx | N° determinazioni/anno totali (P.O. Buzzi e P.O. Sesto San Xxxxxxxx) |
Identificazioni | 2.000 | 2.400 | 4.400 |
Antibiogrammi | 4.000 | 3.000 | 7.000 |
Per un importo annuo presunto di 57.000 Euro.
Caratteristiche richieste minime indispensabili
1. Strumentazione nuova e completa, corredata da tutto quanto occorre per l’uso previsto nel presente capitolato.
2. Deve essere in grado di effettuare almeno 60 identificazioni e/o antibiogrammi quantitativi (CMI) al giorno.
3. Integrazione e collegamento bidirezionale con il LIS.
4. Disponibilità e caratteristiche di sistema esperto avanzato con possibilità di correggere il dato sperimentale e di fornire commenti.
Caratteristiche richieste preferenziali tecnico strumentale
1. Specificare modalità di esecuzione congiunta o disgiunta di identificazioni/antibiogrammi.
2. Grado di automazione degli strumenti e delle analisi.
3. Modalità di preparazione e standardizzazione dell’inoculo batterico.
4. Tempi medi di esecuzione e refertazione delle identificazioni (da declinare).
5. Tempi medi di esecuzione e refertazione degli antibiogrammi (da declinare).
Caratteristiche richieste preferenziali dei reagenti
1. Reagenti e kit per l’identificazione e lo studio quantitativo (CMI) della sensibilità antimicrobica dei microrganismi più frequentemente isolati da campioni clinici. Deve essere fornito l’elenco dei microrganismi identificabili e degli antibiotici, con i range di concentrazione.
2. controllo di qualità interno, che deve essere gestito dal software dello strumento.
3. Elenco dei microrganismi identificabili e degli antibiotici con i range di concentrazione.
4. Elenco dei farmaci antimicrobici testabili e concentrazione sia in automatico che manualmente.
5. Materiali e accessori di consumo necessari per il funzionamento degli strumenti e per l’esecuzione delle analisi (declinare).
6. Interpretazione dei risultati dei saggi di sensibilità agli antibiotici secondo le indicazioni EUCAST e CLSI (ex NCCLS).
7. Gestione del CQI con valori attesi per ciascun ceppo.
Allegato tecnico n. 3
SUB LOTTO N. 3
Terreni di coltura pronti in piastre di Xxxxx e in provette per indagini batteriologiche
Test | N° determinazioni/anno P.O. Buzzi | N° determinazioni/anno P.O. Sesto San Xxxxxxxx | N° determinazioni/anno totali (P.O. Buzzi e Sesto San Xxxxxxxx) |
Piastre comuni costituite da terreni di uso comune in microbiologia clinica. | 4.500 | 42.000 | 46.500 |
Piastre con supplemento di sangue intero o derivati. | 5.500 | 15.500 | 21.000 |
Piastre con terreni selettivi/indicatori per l’isolamento di microrganismi specifici | Urine 22.500 | Urine 10.000 | Urine 32.500 |
Provette di terreno liquido | 600 | 2.000 | 2.600 |
Per un importo annuo presunto di 39.000 Euro.
Tipologia dei terreni di coltura e relativi quantitativi
Prog | Terreni di coltura | Buzzi | Bassini - SSG | Totali ICP |
Piastre comuni costituite da terreni di uso comune in microbiologia clinica. | ||||
1 | Tryptic Soy Agar | - | 10.300 | 10.300 |
2 | MacConkey Agar | 1.000 | 16.000 | 17.000 |
3 | Xxxxxxx (Mannitol salt agar) | - | 3.200 | 3.200 |
4 | SS Agar | - | 6.000 | 6.000 |
5 | Sabouraud Agar addizionato di CAF e gentamicina | 500 | 6.000 | 6.500 |
6 | Xxxxxx (XXXXXX) | 500 | 500 | 1.000 |
7 | HECTOEN/Agar | 2500 | - | 2.500 |
Piastre con supplemento di sangue intero o derivati | ||||
1 | Columbia agar sangue di montone (5%) + CNA | 4.000 | 9.000 | 13.000 |
2 | Agar Cioccolato + Polivitex o analogo | 600 | 5.500 | 6.100 |
3 | Agar Cioccolato selettivo per Neisseria gonorrhoeae | 400 | 400 | |
4 | Xxxxxx con Sangue (XXXXXX) | 900 | 600 | 1.500 |
Piastre con terreni selettivi/indicatori per l’isolamento di microrganismi specifici | ||||
1 | Terreno al sangue di montone addizionato di vitamina K, L-cisteina HCl ed emina per l’isolamento di batteri anaerobi obbligati | 1.000 | 1.000 | |
2 | Terreno al sangue di montone addizionato di vitamina K, L-cisteina HCl, emina, kanamicina e vancomicina per l’isolamento di batteri gram negativi anaerobi obbligati | 1.000 | 1.000 | |
3 | Terreno selettivo per l’isolamento di Campylobacter con o senza carbone attivo. | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
4 | Xxxxxxx xxxxxxxxx per l’isolamento di Xxxxxxxx | 000 | 500 | 1.000 |
5 | Xxxxxxx xxxxxxxxx per l’isolamento di Gardnerella vaginalis | 1.000 | 1.000 | |
6 | Terreni cromogeni (declinare). | 20.000 | 3.500 | 23.500 |
Provette di terreno liquido | ||||
1 | XXXXXXXXX brodo | 550 | 550 | |
2 | Triptic Soy broth | 50 | 300 | 350 |
3 | Tricosel broth | 700 | 700 | |
4 | Xxxx Xxxxxx | 1.000 | 1.000 |
Caratteristiche richieste preferenziali dei reagenti
1. per ogni sub lotto fornito, certificazione dei controlli analitici di qualità, sterilità, fertilità e selettività effettuati;
2. modalità di trasporto a temperatura controllata , di conservazione e tempi di consegna;
3. modalità di fornitura in caso di rottura di stock o altri problemi di produzione;
4. formato della piastra (diametro standard di 90 mm);
5. impilabilità (presenza di bordo sulla superficie superiore del coperchio);
6. presenza di distanziatori per l’aerazione del terreno in fase di incubazione;
7. quantità di terreno per piastra e spessore;
8. quantità di brodo per provetta;
9. modalità di identificazione dei diversi terreni (leggibilità e posizione della sigla, del lotto e della scadenza sui singoli terreni);
10. formato delle provette, con particolare riguardo al tappo e alle modalità di apertura;
11. confezionamento ed etichetta;
12. tempi medi di scadenza;
13. tempo richiesto per variazioni di fornitura;
14. gamma di terreni disponibili con possibilità di richiedere particolari terreni non presenti nell’elenco sopra descritto;
Allegato tecnico n. 4
SUB LOTTO N. 4
Kit manuali e/o automatici e materiali di uso comune
Test | N° determinazioni/anno P.O. Buzzi | N° determinazioni/ann o P.O. Sesto San Xxxxxxxx | N° determinazioni/ann o totali (P.O. Buzzi e P.O. Sesto San Xxxxxxxx) |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE tossine A e B | NO | 800 | 800 |
Rilevazione citocromossidasi dei batteri | 100 | 2.000 | 2.100 |
Rilevazione beta lattamasi | NO | 1.000 | 1.000 |
Coltura/Identificazione/antibiogramma micoplasmi urogenitali | NO | 600 | 600 |
Determinazione Coagulasi St. Aureus (plasma coniglio.) | 300 | 2.000 | 2.300 |
Tipizzazione streptococchi gruppo A,B,C,D,F,G anche separatamente A,B,D | 500 | 400 | 900 |
Sistemi di incubazione per atmosfera anaerobia e per microaerofilia per Campylobacter | 700 | 600 | 1.300 |
Dischetti per differenziazione germi | 100 | 2.000 | 2.100 |
Test di gravidanza | 1.300 | 700 | 2.000 |
Reattivo di XXXXXX | 2 confezioni / anno | 4 confezioni / anno | 6 confezioni / anno |
MUCAP TEST | 4 confezioni / anno | 4 confezioni / anno | 8 confezioni / anno |
Dischetti per ATBG Manuali ricerca Piogenes | NO | 1.400 | 1.400 |
Antisieri per tipizzazione Gruppo Salmonella | 300 | 200 | 500 |
Kit diagnosi rapida Meningite (siero/urine/liquor) | 2 confezioni / anno | 4 confezioni / anno | 6 confezioni / anno |
Kit per determinazioni RSV (Virus sinciziale) (declinare metodica) | 800 | 100 | 900 |
Kit per determinazione Rotavirus/Adenovirus | 800 | 1.100 | 1.900 |
Per un importo annuo presunto di 30.000 Euro.
Caratteristiche richieste preferenziali tecnico strumentali
1. Utilizzo di apparecchiatura automatica con kit Monotest con memorizzazione della curva di calibrazione.
2. Utilizzo di master-lott
3. Gestione informatica del risultato prodotto
4. La determinazione della PCT (Procalcitonina) deve essere in automatico e con risultato quantitativo
5. Determinazione del 45% dei kit richiesti in automatico.
Caratteristiche richieste preferenziali dei reagenti
1. descrizione delle metodiche, sia analitiche sia manuali, ricostituzione dei reagenti loro stabilità
2. condizioni specifiche di conservazione e/o manipolazione
Allegato tecnico n. 5
SUB LOTTO N. 5
Sistema per colorazione automatica Gram e Citocentrifuga
Test | N° determinazioni/anno P.O. Buzzi | N° determinazioni/anno P.O. Sesto San Xxxxxxxx | N° determinazioni/anno totali (P.O. Buzzi e Sesto San Xxxxxxxx) |
Colorazioni Gram | 3.000 vetrini/anno | 6.000 vetrini/anno | 9.000 vetrini/anno |
Per un importo annuo presunto di 15.000 Euro.
Caratteristiche richieste minime indispensabili
1. Apparecchiatura automatica per la colorazione di Gram e citocentrifuga
Caratteristiche richieste preferenziali tecnico strumentali
1. Applicazione dei coloranti con principio della nebulizzazione in camera chiusa per garantire la massima sicurezza per l’operatore e l’ambiente
2. Programmazione variabile per intensità di colorazione e numero di vetrini
3. Sistema di pulizia automatica a fine lavoro
4. Elenco delle possibili colorazioni (declinare).
(Luogo, data)
Firma per accettazione
Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approva espressamente il contenuto degli artt. 6, 7, 9, 11, 12,
15, 17, 18, 19, 22, 23.
(Luogo, data)
Firma per accettazione