Realizzazione di una rotatoria stradale nell'intersezione tra via Flavia e via Borsellino con completamento anello via Totti
COMUNE DI ANCONA
Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport
Dott. Xxx. XXXXXXXXXX XXXXXXX
RESPONSABILE PROCEDIMENTO:
SETTEMBRE 2017
Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport
Realizzazione di una rotatoria stradale nell'intersezione tra via Flavia e via Borsellino con completamento anello via Totti
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO | elab. S.C.A. |
scala |
PROGETTO ESECUTIVO ATTI
PROGETTO:
Dott. Xxx. XXXXXXXX XXXXXXXX
Comune di Ancona
Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport
CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI OPERE DI REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA STRADALE TRA VIA FLAVIA E VIA BORSELLINO E COLLEGAMENTO FRA VIA BORSELLINO E VIA TOTTI
C.U.P. : E31B17000040004 - C.I.G. : XXXXXXXXXXX
L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di , ad Ancona, in Xxxxx XXXX Xxxxxx x. 0, nella sede istituzionale del Comune di Ancona, avanti a me dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx, Segretario Generale del Comune di Ancona, nominata con decreto sindacale del 24.09.2013 n. 65, domiciliata per l'ufficio ad Ancona presso la sede comunale, autorizzata ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 a ricevere il presente contratto in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
- XXXXXXX XXXXXXXXXX, nato a Cingoli (MC) il 12.01.1952, che interviene al presente atto non in nome proprio, ma nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare ed Appalti, Sport, conferitagli con Decreto Sindacale n. 30 del 03.10.2017, a parziale modifica ed integrazione dei precedenti Decreti Sindacali n. 53 del 29.12.2014, n. 12 del 07.04.2015, n. 17 del 09.06.2015, n. 6 del 12.04.2016, n. 14 del 15.07.2016, del
Comune di Ancona con sede ad Ancona Xxxxxx XXXX Xxxxxx x. 0, codice fiscale e Partita I.V.A. 00351040423, e quindi in rappresentanza del medesimo Comune, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Stazione Appaltante”, nell'ambito delle competenze stabilite dal vigente regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e successivi atti ed in forza del combinato disposto dell'art. 107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell'art. 28 del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.124 del 30.10.2000 (XX.XX.XX. prot.n. 4720 del 10.11.2000), e dell'art. 11 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, approvato con delibera consiliare n. 510 del 20.12.1999 (XX.XX.XX. prot. n. 6447 del 07.01.2001), per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale della medesima Direzione n. del . . ;
(caso: LEGALE RAPPRESENTANTE DITTA)
- sig. , nato a ( ) il . . ,
per la carica domiciliato ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire non in proprio bensì in nome, per conto e nell’interesse della ditta “ ”, di seguito per brevità denominata “Impresa”, con
sede legale in ( ), via , codice fiscale
Partita I.V.A. , iscritta nel Registro delle Imprese di al n. e numero R.E.A. , come da visura storica acquisita dalla Camera di Commercio di in data
. . , conservata agli atti del Comune, nella sua qualità di
e legale rappresentante, a ciò autorizzato con . La suddetta Impresa agisce in forma singola.
(caso: PROCURATORE DITTA)
- sig. , nato a ( ) il . . , per la carica domiciliato ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire non in proprio bensì in nome, per conto e nell’interesse della ditta “ ”, di seguito per brevità denominata “Impresa”, con
sede legale in ( ), via , codice fiscale
Partita I.V.A. , iscritta nel Registro delle Imprese di al n. e numero R.E.A. , come da visura storica acquisita dalla Camera di Commercio di in data
. . , conservata agli atti del Comune, giusta procura a rogito del
dott. notaio in del . . , repertorio
x.Xxxxxxxxx registrata in data . . rilasciatagli da , dell'Impresa medesima, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del . . .
Detta procura, che si allega al presente atto sotto la lettera " " costituisce parte integrante e sostanziale del presente rogito dichiarando, inoltre, il suddetto procuratore che tale procura è tuttora valida ed operante per non essergli stata revocata né in tutto né in parte.
(caso: R.T.I. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE)
- sig. , nato a ( ) il ,
per la carica domiciliato ove appresso, il quale dichiara di intervenire al
presente atto e di agire non in proprio bensì in nome, per conto e nell’interesse della ditta “ ”, di seguito per brevità denominata “Impresa Mandataria”, con sede legale in ( ), via , codice fiscale Partita I.V.A. , iscritta nel Registro delle Imprese di al n. e numero R.E.A. , come da visura storica acquisita dalla Camera di Commercio di
in data . . , conservata agli atti del Comune, nella sua qualità di
procuratore della ditta sopradetta che agisce quale capogruppo
mandataria dell’associazione temporanea di imprese (R.T.I.) di tipo
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
» impresa con sede in ( ), via , c.f. / Partita I.V.A. legale rappresentante x.x. _;
(eventualmente aggiungere altre imprese)
rispettivamente mandataria e mandante/i del raggruppamento temporaneo tra le imprese, costituito con mandato collettivo a rogito del
dott.
notaio in
del
. . , repertorio
x.Xxxxxxxxx registrato in data
. .
, che si
allega al presente atto sotto la lettera " " costituisce parte integrante e sostanziale del presente rogito.
PREMESSO:
- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport n. del . .2017 è stato approvato il progetto esecutivo per “Opere di realizzazione di intersezione a raso con rotatoria stradale tra via Flavia e via Borsellino e collegamento fra via Borsellino e via Totti”, per un importo complessivo di € 715.000,00, di cui € 513.885,52 per opere a base di gara (€ 500.986,30 importo lavori soggetto a ribasso; € 12.899,22 costi ed oneri inclusi per la l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; € 84´890,47 incidenza della manodopera) ed € 72.180,06 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- che l’intervento è finanziato integralmente mediante cessione di immobile a titolo di corrispettivo totale in cambio di opere ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 50/2016;
- con D.G.C. n. 336 del 27.06.2017, di approvazione del progetto definito, è stato dato atto che:
a) l’immobile oggetto di cessione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 50/2016 è identificato come segue: “lotto di terreno edificabile urbanizzato, sito in via Totti loc. Baraccola, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al foglio n. 117 part. n. 898;
b) il valore stimato a base di gara per la cessione dell’immobile in questione, è pari ad € 715.000,00 (diconsi euro settecentoquindicimila/00), di cui € 586.065,57 (Euro cinquecentottantaseimilazerosessantacinque/57) per valore imponibile e € 128.934,43 (Euro centoventottomilanovecentotrenta- quattro/43) per I.V.A..;
- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport n. del è stato
disposto:
di ricorrere, per le motivazioni ivi meglio articolate, alla procedura
negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
di selezionare la migliore offerta congiunta costituita da:
- migliore offerta con il criterio di cui all’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara;
- migliore offerta con il criterio del maggior aumento rispetto al valore stimato a base di gara dell’immobile da cedere ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 50/2016;
di stabilire che il corrispettivo in denaro che l’Appaltatore deve versare alla Stazione Appaltante è quindi dato dall’importo differenziale tra il prezzo offerto per l’acquisizione dell’immobile ed il corrispettivo offerto per l’appalto (importo contrattuale);
- che, all’esito delle operazioni di gara esperite in data . . , è stata
formulata proposta di aggiudicazione a favore della ditta , con sede legale in ( ), via , avendo rimesso la migliore offerta economica non anomala (ribasso del % sull’importo lavori, rialzo del % sul valore del bene oggetto di permuta, cui deriva l’importo contrattuale di € (diconsi euro ) al netto dell’I.V.A. a favore della Stazione Appaltante;
- che, con provvedimento della Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport n. del . . , la Stazione Appaltante ha approvato le risultanze del processo verbale ed ha aggiudicato definitivamente i lavori alla ditta comparente in questa sede, essendo risultato comprovato il possesso dei prescritti requisiti di ordine speciale;
- che il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato, ai sensi
dell’art. 76 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 a ciascun offerente con lettera prot.
a mezzo p.e.c. in data . . ;
- che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 con indicazione anche dei soggetti invitati;
- che si è adempiuto a quanto previsto all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 (stand still);
- che, ai fini della stipulazione del contratto, è stata accertata l’idoneità tecnico- professionale della ditta in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 (nota del R.U.P. prot. n. del . . );
- che con nota del
. .
la ditta affidataria ha comunicato la propria
composizione societaria ed ha fornito le altre informazioni di cui al D.P.C.M. n. 187/1991;
- che il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 è scaduto il . . e non sono stati proposti ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva;
- che l'Impresa è in possesso dì attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici per categoria (OG3) e classifica (III o superiore)
adeguate all'appalto in oggetto rilasciata da
. . con scadenza al . . ;
in data
- che in data 27.11.2015 è stato sottoscritto dal Comune dì Ancona e dalla Prefettura di Ancona protocollo di legalità, in vigore dal 28.11.2015 in virtù del quale è stata acquisita informazione antimafia liberatoria datata
. . , acquisita agli atti del Comune di Ancona con il n. di protocollo generale del . . ;
oppure è stata richiesta alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
, con lettera protocollo generale n. del . . , a mezzo p.e.c., il rilascio di informazione antimafia;
- che nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia, si rende necessario procedere alla stipulazione del contratto, in considerazione dell'urgenza dei lavori;
- che sussistono le condizioni per stipulare il contratto.
CONVENGONO e STIPULANO quanto segue:
ART. 1 - RICHIAMO DELLA PREMESSA E DELLE DICHIARAZIONI RESE
Le parti precisano che la premessa, i provvedimenti ivi richiamati, la lettera di invito e le dichiarazioni a contenuto negoziale, prodotte dall'Impresa a corredo dell'offerta, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di ANCONA, come sopra rappresentato, in esecuzione degli atti in premessa citati, affida alla ditta , che come sopra rappresentata accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori per l’intervento di “REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA STRADALE TRA VIA FLAVIA E VIA BORSELLINO E COLLEGAMENTO FRA VIA BORSELLINO E VIA TOTTI”,
sotto l'osservanza piena inderogabile del presente contratto e delle nonne, condizioni, patti, obblighi, oneri, particolari costruttivi contenuti e risultanti dai sotto elencati documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato giusta
determinazione dirigenziale n. del . . , dei quali l'Impresa dichiara e
riconosce di aver preso piena e completa conoscenza, approvandoli in ogni loro parte::
- (elenco elaborato progetto esecutivo)
Salvo il capitolato generale d’appalto, i documenti sopra richiamati vengono sottoscritti dalle parti per accettazione e s’intendono qui riportati e trascritti per intero siccome parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati ma soltanto richiamati e conservati presso la Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art. 137 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 viene, invece, accluso al presente atto in copia informatica il Capitolato Speciale di Appalto, sotto la lettera “ ” .
Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. si attesta
che, relativamente all’intervento oggetto del presente contratto:
a) il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E31B17000040004
b) il codice identificativo della gara (CIG) è:
ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
L’importo contrattuale dei lavori ammonta ad € 513.885,52 (euro cinquecento- tredicimilaottocentoottantacinque/52) come di seguito ripartito:
- € 500.986,30 (euro cinquecentomilanovecentoottantasei/30) per lavori, al netto del ribasso percentuale offerto del %;
- € 12.899,22 (euro dodicimilaottocentonovantanove/22) costi ed oneri per la sicurezza generali;
- € 84´890,47 (euroottantaquattromilaottocentovovanta/47) costo della mano- dopera (incidenza 16,527%);
- € 72.180,06 (euro settantaduemilacentoottanta/06) per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, primo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 120 del d.P.R.
n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
ART. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE
Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ( ), all'indirizzo . .
Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato Generale di Appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a
saldo, per conto dell'Appaltatore, il/i sig. c.f.
, autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma successivo.
Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT . Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale di Appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
(caso: società di capitali)
L'Appaltatore è tenuta a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni variazione della propria composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del presente contratto mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.187
e richiamata in premessa.
ART. 5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Si dà atto che l'Impresa ha dichiarato/ non ha dichiarato a corredo dell'offerta di voler subappaltare i lavori appartenenti alla categoria
nei limiti dì legge.
Previa autorizzazione dell’Amministrazione e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'Impresa ha indicato a corredo dell'offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dall'art. 105 del D.Lgs. /2006.
L'Impresa, ai sensi del citato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, deve comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Nel caso di specie, trattandosi di appalto che prevede a titolo di corrispettivo totale, il trasferimento all’Appaltatore della proprietà di un bene immobile, appartenente al patrimonio disponibile della Stazione Appaltante, l’Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti in deroga a quanto stabilito nel "Protocollo di Intesa in materia di appalti di lavori, forniture di beni e servizio" sottoscritto tra il Comune di Ancona e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL , UIL in data 12.01.2016.
ART. 6 - SANZIONI PENALI E CIVILI PER IL SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO
Ai sensi dell'art. 21 della legge 646/82, come modificato ed integrato dall'art. 8 della legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 2 d.l. 139/95 convertito con modificazioni nella legge 246/95, l'Appaltatore che concede, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, alcune opere senza autorizzazione della Stazione Appaltante è punita con la pena dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno e dell'ammenda non inferiore a 1/3 del valore dell'opera affidata in subappalto o a cottimo e non superiore ad 1/3 del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Il subappaltatore o il cottimista è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda pari ad 1/3 del valore dell'opera ricevuta in
subappalto o cottimo. Il contratto di subappalto o di cottimo non autorizzato fra appaltatore e subappaltatore è nullo per violazione dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'esecuzione del subappalto o del cottimo senza la predetta autorizzazione comporta per la Stazione Appaltante la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore ai sensi e con le modalità dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 7 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori devono essere consegnati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del presente contratto.
Dalla data del processo verbale di consegna decorre il termine utile di 360 (trecentosessanta) giorni, naturali e consecutivi, per il compimento dei lavori.
ART. 8 - PENALE PER I RITARDI
Per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel programma temporale degli stessi è applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. La stessa penale è applicata in caso di ritardo nella ripresa delle opere dopo un periodo di sospensione legittima e in tutti i casi contemplati dall’art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto,
Se il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 per grave inadempimento contrattuale.
Si applicano l’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, l'art.108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e il punto 4.2.6. dello Schema di Determinazione ANAC contenente "Linee guida per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno e delle maggiori spese.
ART. 9 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei Contratti.
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appalto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale di Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.
ART. 10 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato Speciale di Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi a spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
ART. 11 - CONTABILITÀ DEI LAVORI
La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale di Appalto.
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
ART. 12 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO
Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, primo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 120 del d.P.R.
n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
ART. 13 - VARIAZIONI AL PROGETTO
Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii.
ART. 14 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO
Non verrà corrisposta alcuna anticipazione dell’importo contrattuale. Trattandosi di appalto che prevede a titolo di corrispettivo totale, il trasferimento all’Appaltatore della proprietà di un bene immobile, appartenente al patrimonio disponibile della Stazione Appaltante, fino al termine dei lavori di costruzione dell’opera stradale in oggetto NON sono previsti né dovuti pagamenti in acconto.
L’unico pagamento ammesso è quello a consuntivo che sarà emesso a fine lavori, come disciplinato all’art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto, e sarà di importo pari al valore del bene immobile da trasferire all’Appaltatore ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 50/2016; il trasferimento dell’immobile avverrà ai sensi dell’art. 55BIS del Capitolato Speciale di Appalto, pertanto l’importo risultante andrà a costituire il pagamento a saldo.
Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
In ogni caso ogni eventuale pagamento è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136/2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP dell’appalto;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di
risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
ART. 15 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE IN PERMUTA
La cessione dell’immobile, previsto a titolo di corrispettivo totale dei lavori di realizzazione dell’opera in oggetto, così come indicato all’art. 1 comma 6 del Capitolato Speciale di Appalto, avverrà tramite rogito notarile/del Segretario Comunale dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione.
È concessa all’Appaltatore la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, che il trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto di permuta e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori e comunque non prima di 30 giorni dall’inizio dei lavori stessi, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo; la garanzia fideiussoria, rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; la fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.
ART. 16 - RITARDO NEI PAGAMENTI
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142, 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
ART. 17 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Dalla presa in consegna dell’opera da parte dell’Amministrazione decorrono i
termini per le attività di manutenzione dell’opera secondo la normativa vigente.
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti e ss.mm.ii.;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella Fase Esecutiva ai sensi dell'art.92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
k) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale di Appalto.
La Stazione Appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione
S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. ART. 19 - CONTROVERSIE
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Ancona ed è esclusa la competenza arbitrale.
ART. 20 - ADEMPIMENTI PER LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 4 del regolamento D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti e ss.mm.ii., e
dall'articolo 4 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.
L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto, nonché dall'art. 2 del decreto-legge 25.09.2002, n. 210, convertito dalla legge 22.11.2002, n. 266 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario ha presentato apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato in data . . numero .
ART. 21 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:
a) il documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008;
b) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, allegato alla progettazione esecutiva, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta
che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
ART. 22 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il 27.11.2015 dal Comune di Ancona con la Prefettura di Ancona e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L’Appaltatore si obbliga e si impegna a far obbligare espressamente subappaltatori e subcontraenti interessati all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia dì collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
L’Appaltatore accetta espressamente e si obbliga a far accettare espressamente ai subappaltatori e subcontraenti interessati:
a) i casi di risoluzione automatica del contratto o del subcontratto da parte della Stazione Appaltante o dell’Appaltatore indicati all'art. 2 dello stesso Protocollo di Legalità;
b) a trasmettere al Comune di Ancona tutti i dati previsti dal Protocollo di Legalità relativi ai subappaltatori e subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'appalto relativamente a:
- contratti conclusi dall’Appaltatore e autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante di importo pari o superiore a euro 150.000,00;
- contratti di cui all’art. 1 commi 53 e 54 della legge 190/2012 conclusi dall’Appaltatore e autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante di qualunque importo.
L’Appaltatore si obbliga a dare conoscenza tempestiva alla Prefettura di Ancona e al Comune di Ancona di ogni tentativo di concussione che si sia in qualunque modo manifestato nei confronti della medesima, degli organi sociali o dei dirigenti.
L’Appaltatore si obbliga a far rispettare il Protocollo di Legalità ai propri subappaltatori e subcontraenti tramite l'inserimento delle clausole contrattuali di cui all'art. 2 del medesimo Protocollo di Legalità nei contratti con questi stipulati.
ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA
Si dà atto che, ai sensi dell'art.103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore ha
prestato garanzia fideiussoria per l'importo di euro pari al %
dell'importo di contratto, [eventuale] ridotto del % ( per cento), ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n.
emessa in data . . da con autentica di firma, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata.
Detta polizza fideiussoria viene conservata agli atti della Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport.
ART. 24 - OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI
L’Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona pubblicato sul sito internet dell'Ente (sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Documenti Generali) di cui dichiara di aver preso piena conoscenza e si obbliga a far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.
ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Si conviene che l’Amministrazione, oltre che nei casi espressamente previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite p.e.c. all’Appaltatore nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30.12.2013;
b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni;
c) mancata comunicazione al Comune e alla Prefettura di Ancona dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’Appaltatore, degli organi sociali o dei dirigenti della società ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
d) qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'Impresa appaltatrice sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p. , 3 I 9-bis c.p. , 319-ter c.p. , 319-xxxxxx, 320 c.p., 322 c.p. , 322- bis, 346-bis c.p. , 353 c.p. , 353-bis c.p.;
e) comunicazione da parte della Prefettura di informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26.06.2014 n. 90, convertito in Legge n. 114/2014; sarà applicata, a carico dell’Appaltatore oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.Lgs. 159 /2011, in occasione della prima erogazione utile (nel caso di stipula del contratto nelle more dell'acquisizione del provvedimento prefettizio).
f) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della Sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26.06.2014 n. 90, convertito in Legge n. 114/2014.
A tal fine si considera in ogni caso, inadempimento grave:
- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro,
convalidato dall’Autorità Giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
ART. 26 - ASSENZA DI CAUSE INTERDITTIVE
Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni l’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell’Appaltatore medesimo.
ART. 27 - CONFLITTO DI INTERESSI
Il dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000:
"Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro:
- di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale o di incompatibilità di cui all’art. 6 bis della legge 241/90. art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Ancona;
- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all'art. 18 del citato codice di comportamento del Comune di Ancona;
- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
- che non ricorrono cause di astensione di cui agli articoli 7 e del Codice di Comportamento del Comune di Ancona."
ART. 28 - PRIVACY
I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n.196, saranno trattati dall’Amministrazione anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento, correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.
Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.
ART. 29 - SPESE
Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'Appaltatore.
Sono pure a carico dello stesso le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Ai fini fiscali. essendo la clausola penale inserita per obbligo normativo, si richiede l'applicazione di una sola imposta di registro in misura fissa (artt. 19 e 27 D.P.R. 131/1986) come da risoluzione Agenzia delle Entrate del 16.07.2004 n. 91/E. L’Appaltatore prende atto che la clausola penale inserita nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto è soggetta all'aliquota del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art.9 della Tariffa Parte Prima del Testo Unico dell'Imposta di Registro e, pertanto, al verificarsi della condizione che farà sorgere la relativa obbligazione, la Stazione Appaltante provvederà a farne denuncia entro 20 (venti) giorni all'Agenzia delle Entrate di Ancona per la liquidazione della maggiore imposta che l’Appaltatore si obbliga a versare alla la Stazione Appaltante entro cinque giorni dalla richiesta.
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Xxxxxxxxx, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente contratto del quale ho dato lettura ai comparenti i quali lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà.
Le parti espressamente esonerano me, Segretario Generale rogante, dal dare lettura degli allegati, dichiarando di conoscerne l’integrale contenuto.
Il presente contratto, scritto sotto la mia direzione con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su pagine ( ), viene sottoscritto unitamente agli allegati dalle parti e da me Segretario Generale rogante mediante dispositivo di
firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, previa verifica, effettuata da me Segretario Generale rogante, della validità dei certificati di firma delle parti e con apposizione di marcatura temporale.
Comune di Ancona (firmato digitalmente) Impresa (firmato digitalmente) Segretario Generale (firmato digitalmente)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.