Accordo
Traduzione1
Accordo
0.192.110.978.411
di emendamento al Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione europea di telecomunicazioni
via satellite
(EUTELSAT)
Concluso a Parigi il 12 giugno 2001
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 13 settembre 2004 Entrato in vigore per la Svizzera il 13 ottobre 2004
(Stato 13 ottobre 2004) (Stato 13 ottobre 2004)
Le Parti al presente Accordo di emendamento,
essendo Parti alla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea di tele- comunicazioni via satellite (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 19822 («la Convenzione»),
essendo anche Parti al Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), fatto a Parigi il 13 febbraio 19873 («il Protocollo»),
prendendo atto che durante la sua ventiseiesima riunione l’Assemblea delle Parti d’EUTELSAT ha adottato emendamenti alla Convenzione in vista della ristruttura- zione d’EUTELSAT, compresi alcuni emendamenti all’articolo XVII paragrafo c) di suddetta Convenzione, in virtù del quale il Protocollo era stato stipulato,
considerando che occorre emendare il Protocollo al fine di un’armonizzazione con la Convenzione emendata,
hanno convenuto di emendare il Protocollo come segue:
Art. I
Sostituire i paragrafi del Preambolo con il testo seguente:
considerando la Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea di telecomuni- cazioni via satellite (EUTELSAT) aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, come emendata e, in particolare, l’articolo XII paragrafo c) della Convenzione,
notando che l’Organizzazione ha concluso un Accordo di sede con il Governo francese,
considerando che l’oggetto del presente Protocollo è di facilitare la realizzazione dell’obiettivo dell’Organizzazione e di garantire un buon espletamento delle sue funzioni,
RU 2004 4463
1 Dal testo originale francese.
2 RS 0.784.602
3 RS 0.192.110.978.41
Art. II
Articolo 1 – Definizioni – Sostituire con il seguente testo:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente Protocollo:
a) con il termine «Convenzione» s’intende la Convenzione istitutiva dell’Orga- nizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), com- presi i suoi Allegati, aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982;
b) con il termine «Parte alla Convenzione» s’intende uno Stato nei cui confron- ti la Convenzione è entrata in vigore;
c) con il termine «Parte ospitante la sede» s’intende la Parte alla Convenzione sul cui territorio l’Organizzazione ha stabilito la propria sede;
d) con il termine «Parte al Protocollo» s’intende uno Stato nei cui confronti il presente Protocollo, o il Protocollo emendato, secondo i casi, è entrato in vigore;
e) con il termine «membro del personale» s’intende il Segretario esecutivo e ogni persona impiegata a tempo pieno da EUTELSAT ed assoggettata al suo Statuto del personale;
f) con il termine «rappresentanti», nel caso di Parti al Protocollo e della Parte ospitante la sede, s’intendono i rappresentanti presso l’EUTELSAT, com- presi i capi delegazione, sostituti e consulenti rispettivi;
g) con il termine «archivi» s’intendono tutti i fascicoli appartenenti ad EUTELSAT o in suo possesso, quali manoscritti, corrispondenza, documen- ti, fotografie, pellicole, registrazioni ottiche e magnetiche, registrazioni di dati, rappresentazioni grafiche e programmi informatici;
h) con il termine «attività ufficiali» d’XXXXXXXX s’intendono le attività svolte dall’Organizzazione nell’ambito delle sue finalità così come definite dalla Convenzione, comprese le sue attività amministrative;
i) con il termine «esperto» s’intende una persona, diversa da un membro del personale, incaricata di svolgere una determinata mansione per conto o a nome d’XXXXXXXX ed a carico di quest’ultima;
j) con il termine «beni» s’intende tutto ciò che può essere oggetto di un diritto di proprietà, compresi i diritti contrattuali;
k) con il termine «Segretario esecutivo» s’intende il Segretario esecutivo d’EUTELSAT.
Art. III
Articolo 3 – Immunità dalla giurisdizione e dall’esecuzione giudiziaria nei confronti di XXXXXXXX – Sostituire con il seguente testo:
Art. 3 Immunità dalla giurisdizione e dall’esecuzione giudiziaria nei confronti dell’Organizzazione
1. A meno di avere rinunciato espressamente alla sua immunità in un caso particola- re, EUTELSAT gode, nell’esercizio delle sue attività ufficiali, dell’immunità dalla giurisdizione, tranne nei casi seguenti:
a) ogni attività commerciale;
b) nel caso di un’azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo o ogni altro mezzo di trasporto apparte- nente a EUTELSAT o circolante per suo conto, o nel caso di infrazioni al codice stradale concernenti il veicolo o il predetto mezzo di trasporto;
c) per quanto riguarda il sequestro, in esecuzione di una decisione giurisdizio- nale inappellabile, degli stipendi e degli emolumenti, ivi compresi i diritti al- la pensione, dovuti da XXXXXXXX ad un membro o ad un ex-membro del personale;
d) nel caso di un controricorso direttamente collegato ad un’azione giudiziaria intentata da XXXXXXXX;
e) nel caso dell’esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata ai sensi dell’articolo XV della Convenzione.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, nessuna azione relativa ai diritti ed obblighi in virtù della Convenzione può essere intentata contro EUTELSAT nei Tribunali delle Parti al presente Protocollo da Parti alla Convenzione, o da persone agenti in loro nome o che facciano valere diritti ceduti da quest’ultima.
3. I beni e gli attivi d’EUTELSAT, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detento- re, sono esenti da qualsiasi perquisizione, costrizione, requisizione, pignoramento, confisca, espropriazione, sequestro o ogni altra forma di esecuzione, sotto forma di decisione esecutiva, amministrativa o giudiziaria, tranne nei casi di:
a) un pignoramento o un’esecuzione effettuata in applicazione di una decisione giurisdizionale inappellabile pronunciata nell’ambito di qualsiasi azione intentata contro EUTELSAT in applicazione del paragrafo 1;
b) ogni provvedimento preso in conformità alla legislazione dello Stato interes- sato qualora sia temporaneamente necessario per la prevenzione degli inci- denti che possono coinvolgere autoveicoli o altri mezzi di trasporto apparte- nenti a EUTELSAT o circolanti per suo conto, nonché per l’inchiesta concernente i predetti incidenti;
c) un’espropriazione di beni immobili per causa di utilità pubblica, fatto salvo il sollecito pagamento di un equo indennizzo, sempre che la predetta espro- priazione non pregiudichi le funzioni e le attività d’EUTELSAT.
Art. IV
Articolo 4 – Disposizioni fiscali e doganali – Il testo è emendato come segue:
1. Sopprimere i paragrafi (3) e (8);
2. Rinumerare i paragrafi rimanenti da (1) a (6).
Art. V
Articolo 8 – Rappresentanti dei Firmatari – Sopprimere
Art. VI
Articolo 10 – Direttore generale – Il testo è emendato come segue:
Sopprimere ovunque il termine «Direttore generale» e sostituirlo con «Segretario esecutivo».
Art. VII
Articolo 13 – Notifica dei nomi dei membri del personale e degli esperti – Il testo è emendato come segue:
Sopprimere il termine «Direttore generale» e sostituirlo con «Segretario esecutivo».
Art. VIII
Articolo 14 – Rinuncia – Sostituire con il seguente testo:
Art. 14 Rinuncia
1. I privilegi, le esenzioni e le immunità di cui al presente Protocollo sono accordate alle persone che ne beneficiano non ai fini del loro vantaggio personale, ma al fine di consentir loro di assolvere con efficacia le loro funzioni ufficiali.
2. Qualora, secondo le autorità menzionate qui di seguito, i privilegi e le immunità siano di natura tale da ostacolare l’azione della giustizia e in tutti i casi in cui posso- no essere aboliti senza pregiudicare i fini per i quali sono stati accordati, tali autorità hanno il diritto ed il dovere di abolire detti privilegi ed immunità:
a) le Parti del Protocollo, nei riguardi dei loro rappresentanti;
b) l’Assemblea, se del caso convocata in sessione straordinaria, per quanto riguarda EUTELSAT o il Segretario esecutivo;
c) il Segretario esecutivo, per quanto riguarda i membri del personale e gli esperti.
Art. IX
Articolo 18 – Composizione delle controversie – A causa della nuova numerazione, il testo è emendato come segue:
Sostituire «articolo XX» con «articolo XV».
Art. X
Articolo 19 – Clausola di arbitrato nei contratti scritti – Il testo è emendato come segue:
Sostituire «Direttore generale» con «Segretario esecutivo».
Art. XI
Articolo 20 – Composizione delle controversie relative ai danni, alla responsabilità non contrattuale o concernenti i membri del personale o gli esperti – Il testo è emendato come segue:
Sostituire «articolo XX» con «articolo XV».
Art. XII
Articolo 22 – Firma, ratifica, adesione e riserve – Il testo è emendato come segue: Sostituire al paragrafo 3) «articolo 25» con «articolo 24».
Art. XIII
Articolo 23 – Entrata in vigore e durata del Protocollo – Il testo è emendato come segue:
Sostituire «articolo 22» con «articolo 24».
Art. XIV
Articolo 24 – Entrata in vigore e durata nei confronti di uno Stato – Il testo è emen- dato come segue:
Sostituire «articolo 22» con «articolo 24».
Art. XV
Articolo 25 – Depositario – Il testo è emendato come segue: Sostituire «Direttore generale» con «Segretario esecutivo».
Art. XVI
In seguito alla soppressione dell’articolo 8, tutti gli articoli a partire dall’articolo 9 sono rinumerati.
Clausole finali
Art. XVII Firma, ratifica e adesione
1. Il presente Accordo di emendamento è aperto alla firma, presso la sede d’EUTELSAT, dal [data del trasferimento] al [da determinare].
2. Tutte le Parti alla Convenzione, diverse dalla Parte che ospita la sede, possono divenire Parti al presente Accordo di emendamento mediante:
a) firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione; o
b) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
c) adesione.
3. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione sono effettuate mediante deposito dello strumento appropriato presso il Depositario.
4. Ogni Stato che è Parte al presente Accordo di emendamento ma che non è Parte al Protocollo è vincolato dalle disposizioni del Protocollo come emendato dal pre- sente Accordo di emendamento nei confronti delle altre Parti, ma non è vincolato dalle disposizioni del Protocollo nei confronti degli Stati che sono unicamente Parte al Protocollo.
5. Possono essere formulate riserve al presente Accordo di emendamento, in con- formità con il diritto internazionale.
Art. XVIII Entrata in vigore dell’Accordo di emendamento
Il presente Accordo di emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale due Parti alla Convenzione soddisfano le condizioni previste all’articolo XVII paragrafo (2).
Art. XIX Entrata in vigore nei confronti di uno Stato
1. Il presente Accordo di emendamento prende effetto, nei confronti di uno Stato che adempie le condizioni dell’articolo XVII paragrafo (2) del presente Accordo di emendamento, dopo la sua entrata in vigore, il trentesimo giorno successivo alla data della firma o del deposito di uno strumento presso il Depositario.
2. Ogni Stato che diventa Parte al Protocollo dopo l’entrata in vigore del presente Accordo di emendamento conformemente alle disposizioni dell’articolo XVIII è, se non si è espresso diversamente, considerato:
a) Parte al Protocollo così come emendato; e
b) Parte al Protocollo non emendato nei confronti di tutte le Parti al Protocollo che non sono vincolate dal presente Accordo di emendamento
Art. XX Depositario
1. Il Segretario esecutivo è Depositario del presente Accordo di emendamento.
2. In particolare il Depositario informa al più presto tutte le Parti alla Convenzione:
a) di ogni firma del presente Accordo di emendamento;
b) del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) della data di entrata in vigore del presente Accordo di emendamento;
d) di ogni altra comunicazione relativa al presente Accordo di emendamento.
3. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo di emendamento, il Depositario trasmette una copia autenticata conforme dell’originale al Segretariato
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, in conformità con l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite4.
Art. XXI Testi facenti fede
Il presente Accordo di emendamento, redatto in un solo esemplare in lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il Depositario il quale ne invia una copia autenticata conforme a tutte le Parti alla Convenzione.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo di emendamento.
(Seguono le firme)
4 RS 0.120
Campo d’applicazione il 13 ottobre 2004
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Austria | 7 agosto | 2002 | 6 settembre | 2002 |
Liechtenstein | 28 settembre | 2001 A | 28 ottobre | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 27 ottobre | 2003 | 26 novembre | 2003 |
Slovacchia | 31 ottobre | 2001 | 30 novembre | 2001 |
Svezia | 12 maggio | 2004 A | 11 giugno | 0000 |
Xxxxxxxx | 13 settembre | 2004 A | 13 ottobre | 2004 |