Contract
CONTABILI
Formazione Assistenti Amministrativi
Parma ottobre/dicembre 2017
FORMAZIONE IN AULA (12 ORE) - LABORATORI (6 ORE)-VALUTAZIONE (6 ORE)
⮚ Analisi della attuale normativa di riferimento
⮚ La lettura ragionata delle istruzioni e indicazioni , pareri, circolari e non solo …
⮚ Quali effetti per le scuole
⮚ Cosa devo sapere e cosa devo fare
⮚ La possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e il controllo da parte della amministrazione
⮚ Coniugare l’attività negoziale in capo alle scuole con i presupposti giuridici e regolamentari ( D.I. 44/2001)
⮚ Acquisizione di nozioni che consentano una adeguata autonomia gestionale con l’utilizzo dei casi pratici
⮚ Massima interazione e partecipazione dei corsisti/A.A.nel definire i punti di maggior interesse
QUALE CRITERIO
PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO
Si è scelto il criterio in PRESENZA e non in “ ClassRoom” metodo tecnologico e innovativo “ virtuale” per le persone che dispongono di un account Google personale
PRIMO MODULO
Parte prima
Codice dei contratti e le relative modifiche
– Analisi dei singoli contratti: sotto soglia, pari o superiore a €…..
– Le verifiche
– Le regole di aggiudicazione e la gestione della gara
– Accesso agli atti
– Le figure coinvolte
Parte seconda
CONSIP e MePA “ Il portale acquisti della Pubblica Amministrazione
SECONDO MODULO – Le procedure amministrativo contabili
Le disposizioni normative
Norme specifiche contratti
• D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici -
GU n.91 del 19-4-2016 – S. O. n. 10 Entrata in vigore 19/4/2016
• D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Vigente al: 13-10-2017
• Le linee guida dell’ANAC “ Autorità Nazionale Anticorruzione”
Norme Generali
• DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
• Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni
• Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni
“Norme sulla contabilità di stato”
• Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
GLI ARTICOLI DI MAGGIOR INTERESSE PER LE SCUOLE del DLgs 50/2016
• Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione) ….acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, etc…
• Art. 3. (Definizioni) art. 1 co.a) a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato
• Art. 19. (Contratti di sponsorizzazione)
• Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici/programma biennale degli acquisti di beni e servizi)
• Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)
• Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
• Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)
• Art.32 (Fasi delle procedure di affidamento
• ART 33 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)
• Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)
• Art. 36. (Contratti sotto soglia)
• Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
• Art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)
• Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione per le centrali di committenza)
• Art. 44. (Digitalizzazione delle procedure)
• Art. 45. (Operatori economici)
• Art. 47. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)
• Art. 51. (Suddivisione in lotti)
• Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni in applicazione del CAD DLgs 82/2015)
• Art. 53. (Accesso agli atti e riservatezza)
• Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)
• Art. 59. (Scelta delle procedure e oggetto del contratto)
• Art. 60. (Procedura aperta)
• Art. 61. (Procedura ristretta)
• Art. 62. (Procedura competitiva con negoziazione)
• Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
• Art. 66. (Consultazioni preliminari di mercato)
• Art. 67. (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)
• Art. 68. (Specifiche tecniche)
• Art. 71. (Bandi di gara)
• Art. 72. (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)
• Art. 73. (Pubblicazione a livello nazionale)
• Art. 74. (Disponibilità elettronica dei documenti di gara) per accesso agli atti
• Art. 75. (Inviti ai candidati)
• Art. 76. (Informazione dei candidati e degli offerenti)
• Art. 77. (Commissione giudicatrice)
• Art. 79. (Fissazione di termini
• Art. 80. (Motivi di esclusione
• Art. 81. (Documentazione di gara)
• Art. 82. (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)
• Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
• Art. 90. (Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni)
• Art. 91. (Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare) non può essere inferiore a 5
• Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)
• Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
• Art. 98. (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
• Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità)
• Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)
• Art. 108. (Risoluzione del contratto)
• Art. 109. (Recesso)
Il codice dei contratti
• IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - sulla aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - G.U. n. 91, 19 aprile 2016, Supplemento Ordinario.
• il decennio 2006-2016 a seguito delle riforme europee e nazionali è stato caratterizzato da numerose disposizioni
• Il decreto ha sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha carattere coeso ed unitario, sì da meritare per questo carattere il nome di “Codice”; se così si intende un atto che consolida unitariamente le maggiori disposizioni e che porta una loro sistemazione complessiva secondo una ratio comune
• Disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione
Le modifiche al D.Lgs n.50/2016
• Acquisiti i pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni Parlamentari , il Governo ha approvato il 13 aprile il decreto correttivo D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 cosiddetto “ Correttivo del codice degli appalti “ decorrenza dal 20.05.2017.
• Sono modificati 128 dei 220 articoli del D.Lgs 50/2016, tra cui la rubrica che contiene la denominazione del Codice, riformulata in “Codice dei contratti pubblici” (correzione, refusi e aspetti sostanziali da modificare in ragione dell’esperienza maturata nell’applicazione).
• Sul nuovo testo sono infine stati
• LE MODIFICHE seguono comunque, tre precise direttive:
a) modifiche di coordinamento ( semplificazione lettura e interpretazione del testo)
b) una migliore integrazione dell’efficacia
c) modifiche di alcuni rilevanti istituti
• La maggior parte dei provvedimenti correttivi adottati si riferisce alle procedure relative all’affidamento di contratti per la realizzazione di lavori pubblici e, solo in via marginale, a quelle relative all’affidamento di contratti per forniture o servizi alla P.A.
• Tenuto conto che nell’attività negoziale delle istituzioni scolastiche il ricorso a contratti per lavori è praticamente nullo, quindi, evidenzieremo di seguito tutto quanto invece, in generale, risulta essere d interesse diretto ed immediato per le stesse nell’ambito dei:
❖ contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria per gli affidamenti diretti
❖ contratti con procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando
Confronto del testo D.lgs. 50/2016, col
correttivo
Testo originario del. d.lgs. 50/2016, articolo 36, comma 2, lettera a)
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta
Testo modificato
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta
1) una chirurgica, eliminando, come visto, il riferimento all’adeguata motivazione;
2) una additiva, specificando che l’affidamento non deve necessariamente avvenire a valle di una consultazione (meglio dire, comparazione o confronto concorrenziale) tra due o più operatori economici.
Le due operazioni erano necessarie, per evitare che il testo risultasse eccessivamente ambiguo. Infatti, non sarebbe bastato sopprimere le parole “adeguata motivazione” per escludere che comunque l’affidamento dovesse essere adeguatamente motivato. La motivazione, infatti, è resta obbligatoria per ogni provvedimento amministrativo, come impone l’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990.
In assenza della specificazione che ai fini dell’affidamento diretto non è necessario un confronto tra più operatori economici, comunque, sarebbe stato necessario evidenziare che per esplicitare le ragioni della scelta nell’affidatario sarebbe stata necessaria una motivazione sostanzialmente da rendere nei termini e con le modalità indicate dalle linee Guida 4 dell’ANAC.
Quindi ???? si sarebbe rimasti al punto di partenza.
La specificazione che ai fini dell’affidamento diretto non occorre la consultazione di due o più operatori economici appare proprio sia nella sostanza (ma anche nella forma) una specifica risposta all’ANAC . Il Legislatore intende porre nulla le indicazioni
dell’Autorità in merito agli affidamenti diretti ed afferma esplicitamente che essi possono essere disposti pur senza un confronto tra operatori economici (una sorta di botta e risposta tra il Legislatore ed ANAC). Il legislatore quindi, invece, ha recepito positivamente le indicazioni del Consiglio di Stato, parere 1903 del 13 settembre 2016.
Di fatto, comunque, si può ribadire che la tanto voluta “ semplificazione amministrativa, normativa e procedimentale “per il momento non è ancora definitiva.
1. conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione
2. a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
3. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
4. ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
5. vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
6. denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.
Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di integrità ( che Comunque, deve essere accertato dall’Amministrazione), comporta le seguenti sanzioni:
• esclusione del concorrente dalla gara;
• escussione della cauzione di validità dell’offerta;
• risoluzione del contratto;
• escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto
IL Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto e, lo stesso Xxxxx dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso al fine di essere parte integrante, sostanziale e pattizia.
negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito dovrà essere esplicitata un’apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del c.d.“patto di integrità” dia luogo all’esclusione dalla gara o alla risoluzione del contratto.
Come FAC-SIMILE può essere preso in considerazione quello predisposto in dal presidenza del Consiglio dei Ministri, dal MIUR , da CONSIP, da Acquistinretepa dalle PREFETTURE in genere
xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/.../Xxx.%000%00Xxxxxxxxx%00Xxxxx%00xx%00Xxxxxxxxx.xxx; http:// xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/0000/xxx-x/XxxxxxxxX.0-Xxxxxx_Xxxxx_xxxxxxxxx.xxx;
xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/XXXXX/XxxxxxxxXxx/0000/Xxxxx_x-Xxxxxxxx Amministrazione_Interno.zip;
xxx.xxxxxx.xx/.../xxxxxx.../00000_00_XX_0000_Xxxxxxx_xxx_Xxxxxxxxx_xx_Xxxxxxx_Xx...; xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/.../xxxxxxxxxxxxxx.xxx?...Xxxxxxxx0XxxxxXxXxxxxxxx.../Xxx...;
•Il contratto è l’“accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra di loro un rapporto giuridico patrimoniale” (Art. 1321 Codice Civile).
• L’attività di diritto privato della P.A. e delle istituzioni scolastiche è soggetta alle disposizioni del codice civile e alla normativa privatistica in generale.
• La qualità di ente pubblico delle istituzioni scolastiche, impone tuttavia, nell’attività negoziale precise condizioni al procedimento che dovrà distinguersi in due fasi:
•1. una fase pre-negoziale che andrà dalla volontà di concludere un contratto all’individuazione del potenziale contraente;
•2. una fase di esecuzione, successiva alla stipula del contratto, che terminerà con la consegna ed il collaudo della fornitura.
•I contratti si distinguono in attivi e passivi: i primi sono quelli rivolti a procurare all’Amministrazione una entrata, i secondi quelli atti a procurare beni o servizi
I requisiti del contratto sono:
• – l’accordo delle parti;
• – la causa;
• – l’oggetto;
• – la forma.
Il contratto è nullo quando:
• è contrario a norme di legge poste a tutela di un interesse generale;
• manca uno dei requisiti strutturali (accordo delle parti, causa, oggetto, forma);
• è illecito (cioè quando l’operazione economica da concludere è in contrasto con l’ordine pubblico o con il buon costume).
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole comporta la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpito dalla nullità.
La nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
• Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie ( negoziale), le stazioni appaltanti procedono :
• Per importi inferiori a 40.000 euro all’affidamento diretto,
• adeguatamente motivato (ABOLOITO) di lavori, servizi e forniture o, per i lavori, in amministrazione diretta;
• Per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 per le forniture e i servizi e per i lavori, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati con indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti con la precisazione che i lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta
• Per importi pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1.000.000 di € (bandi europei)
CONTRATTI SOTTO SOGLIA
(art. 36, comma 2, lettera a-)
Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro:
• Le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;
• Ai sensi dell’art. 32, comma 2, come modificato, la stazione appaltante potrà inoltre procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
• E’ facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all’art. 93;
Le modifiche al D.Lgs n.50/2016
• Sintesi delle quattro principali modifiche all’attività negoziale:
• 1)Modifica art.36, comma 2, lettera a): sparisce l’obbligo di adeguata motivazione esplicitato nelle Linee Guida ANAC
• 2)Semplificazione delle verifiche: è soggetto ai controlli il solo aggiudicatario
• 3)Criterio di aggiudicazione: si può sempre usare il prezzo più basso
• 4)Criterio di aggiudicazione: in caso di OEPV “ Offerta economica più vantaggiosa” l’offerta economica non può valere più di 30/100 punti
CONTRATTI SOTTO SOGLIA SCUOLA
AFFIDAMENTI - LE ALTERNATIVE POSSIBILI -
• 1) Affidamento “diretto” (art. 36, c. 2°, lett. a)
• 2) procedura per inviti ai sensi della lett. b) del 2° comma dell’art. 36 (“salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie” – art. 36, comma 2 – v. Parere CdS settembre 2016)
• 3) procedure di selezione di stampo pubblico: manifestazioni di interesse;
filtro requisiti e sorteggio;
selezione comparativa e affidamento
• I controlli
• Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma2, art. 36, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario ma, comunque, è possibile estendere le verifiche anche agli altri partecipanti. Devono essere verificati:
– il possesso dei requisiti economici - finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera d’ invito.
• Nei mercati elettronici la verifica è effettuata su un campione significativo ed è svolta in fase di ammissione e di permanenza dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico,ferma restando la verifica a cura della stazione appaltante sull’aggiudicatario
• Requisiti generali ( art. 80 )
Plenaria Cons. Stato n.23/2013 con riferimento art. 38 D.Lgs. 163/2006
• È stato Introdotto nel novero dei reati escludenti le“false comunicazioni sociali di cui agli artt.2621 e 2622c.c. (comma1, lett.b – bis )
ART. 2621 gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi ( Articolo così sostituito, da ultimo, dall' art. 11, l. 27 maggio 2015, n. 69 )
ART. 2622 gli amministratori ETC….. quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, Dei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali ETC , sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
• SONO TENUTI a rendere la dichiarazione di assenza,a proprio carico,di condanne penali definitive ostative anche “gli institori ( art. 2203 del c.c. colui che e' preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. ... ) e procuratori generali membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, con poteri di direzione o vigilanza”
• La verifica dei requisiti generali e speciali
( Ammissione dei concorrenti alle nuove regole processuali di cui all’art. 204 D.Lgs 50/2016, art. 29 del D.Lgs 56/2017)
– In tema di trasparenza: la verifica circa la sussistenza dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico- professionali richiesti dalla legge e dal bando deve essere effettuata PRIMA dell’adozione dei provvedimenti di ammissione e di esclusione
– In tema di comunicazione: ai candidati e concorrenti e di decorrenza del termine per l’impugnativa ai sensi dell’art.120,co.2-bis, due giorni
• Criteri di aggiudicazione ( art. 95 )
• Possibilità di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso - PPB -per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 € in tutti i casi
• Nessuna tabella, ma semplice e rigoroso rispetto del capitolato. Xxxxx il prezzo procapite più basso
• Vantaggi:
• La comparazione delle offerte è rapidissima
• Svantaggi
• Costruire il capitolato richiede tempo
• In riferimento all'affido diretto, nel caso in cui una Amministrazione/SCUOLA per acquisti di servizi e forniture debba fare riferimento al Regolamento, che in questo caso specifico è costituito da un Decreto interministeriale, che prevede per acquisti l'acquisizione di almeno tre preventivi,l'Amministrazione dovrà sempre fare riferimento prioritariamente al proprio Regolamento ovvero quest'ultimo si intende superato dal Nuovo codice?
• I regolamenti interni sono comunque cogenti, quindi è necessario o adeguarli o adeguare ad essi la propria condotta
• Criteri di aggiudicazione ( art. 95 )
• Possibilità di utilizzare il criterio di aggiudicazione OEPV – Scelta dell’offerta più vantaggiosa e tetto massimo per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 € ( invito minimo due o più operatori economici)
• Si elabora una tabella di attribuzione dei punteggi.
• Vantaggi:
• non occorre offrire troppi dettagli in sede di capitolato ( ad esempio per i viaggi di istruzione per più giorni la definizione precisa del viaggio può essere rimandata
• Svantaggi:
• le operazioni di comparazione possono durare del tempo non si conoscono i dettagli fino all’aggiudicazione
• REQUISITI
Esempio per viaggi d’istruzione per più giorni
• Occorre specificare ogni singolo elemento del viaggio:
• Trasporto:mezzo,itinerario e classe
• Alloggio:categoria e collocazione dell’albergo. Si può scegliere fra distanza massima da un punto o anche indicare alternative specifiche,purché in concorrenza
• Vitto:formula di trattamento
• Assicurazione:massimali ed ipotesi di copertura
• Varie:guide,biglietti,ecc.
• REQUISITI
Esempio per viaggi d’istruzione per un giorno
• Il capitolato va redatto come contenuto NON negoziabile e NON minimo: contiene il 100% delle prestazioni che devono essere fornite alla PA. L’offerta difforme è esclusa.
• Non sono accettate migliorie, possibili solo nell’OEPV.
• Se si resta sotto i 40.000 € vince il prezzo più basso.
• NB:la gara così pensata non espone a nessuna flessione della qualità del servizio ai fini dell’aggiudicazione.
• L’affidamento nelle procedure concorsuali è sottratta ai poteri di autonomia negoziale delle parti tipici della contrattazione tra soggetti privati, ed è affidata esclusivamente all’esito di un procedimento amministrativo improntato ai canoni di trasparenza, imparzialità, par condicio etc.
• Tale peculiarità permane fino al momento della stipula del contratto d’appalto, laddove inizia una nuova fase, quella dell’esecuzione, in cui sorge il vincolo giuridico negoziale tra amministrazione ed appaltatore e viene a degradare la natura pubblicistica del rapporto contrattuale.
• Il primo atto della procedura ad evidenza pubblica è la determinazione o delibera a contrattare, cui fa seguito la pubblicazione del bando o dell’avviso
• Successivamente scaduto il termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, si apre la procedura di gara vera e propria, con la presentazione delle offerte e l’esame delle stesse da parte della stazione appaltante
per affidamento ordinario
• In sintesi, il procedimento di selezione del contraente per l'affidamento ordinario (art. 32) si articola nelle seguenti fasi :
• 1) determinazione a contrarre previa determinazione del valore;
• 2) predisposizione della documentazione di gara bando, disciplinare, capitolato etc…, eventualmente preceduta da ricerche di mercato (sedute pubbliche / riservate – sequenza valutazione elementi );
• 3) richiesta del CIG all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e pagamento della contribuzione, ove previsti (il CIG va richiesto per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro mentre per i contratti inferiori a 40.000
€ Smart CIG ( procedura semplificata);
• 4) pubblicità , pubblicazione bando o invito (art. 23 D.Lgs. 33/2013) e spedizione lettera d’invito
• 5) presentazione delle offerte;
• 6) svolgimento della gara:
• a) apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa verifica a campione e valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione
• giudicatrice in seduta riservata (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa);
• b) apertura offerte economiche in seduta pubblica con attribuzione punteggio prezzo e lettura della graduatoria;
• c) verifica delle offerte anomale;
• d) aggiudicazione provvisoria - approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’Organo di controllo e dichiarazione di aggiudicazione definitiva;
• e) invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva (abolito stand-still period di 35 giorni (art. 32, comma 10) per i contratti “sotto soglia”);
• f) verifica requisiti soggettivi e sull'offerta in capo all’aggiudicatario ed al secondo classificato ;
• g) aggiudicazione definitiva efficace in esito alla compiuta verifica dei requisiti;
• h) decorso il termine sospensivo, stipula del contratto d’appalto.
• 7) Pubblicità (di bandi e avvisi solo sul sito web dell’Amministrazione committente (art. 36, comma 9) per i contratti “sotto soglia”
• 8) Stipulazione del contratto forma del contratto “mediante scrittura privata” o “mediante corrispondenza” elettronica (art. 32, comma 14)
per affidamento diretto
• In sintesi, il procedimento di selezione del contraente per l'affidamento diretto (art. 36- Linee Guida ANAC punti 3.1 ss) si articola nelle seguenti fasi:
• Determina a contrarre previa determinazione del valore (3.1.2) contenente caratteristiche dei beni, criteri di selezione (3.2.1: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali), importo massimo stimato e principali condizioni contrattuali
• Comparazione di due o più operatori economici (3.3.3)
• Onere motivazionale più stringente per l'operatore uscente (3.3.2) o attenuato per gli affidamenti di modico valore (3.3.4)
• Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione
• Controlli sui requisiti e sull'offerta
• -Pubblicità di bandi e avvisi solo sul sito web dell’Amministrazione committente (art. 36, comma 9) per i contratti “sotto soglia
• Stipulazione del contratto forma del contratto “mediante scrittura privata” o “mediante corrispondenza” elettronica (art. 32, comma 14
L’accesso agli atti di gara
• La disciplina dell’accesso agli atti è contenuta nella legge n. 241/1990, art. 22, comma 1 recante le norme sul procedimento amministrativo, e si caratterizza per essere normativa di portata generale, in quanto finalizzata a garantire il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa.
• Consiste nel diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
• L’accesso agli atti va esercitato secondo le modalità di cui agli artt. 24
• e 25, legge n. 241/90 e in applicazione art. 79, co. 5- quater D.lgs. n. 53/2010: 30 gg. con 10 gg. per le osservazioni del controinteressato (art. 3 D.P.R. 184/2006) mediante visione ed estrazione di copia, senza necessità di istanza scritta di accesso e di provvedimento di ammissione.
• Non è richiesta la forma scritta; essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
• Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni; pertanto, l’istanza dovrà essere formulata dai soggetti detentori di un interesse diretto, concreto e attuale.
• Differenza fra accesso e obblighi di pubblicazione
Accesso agli atti generalizzato
• Chiarimenti sull’attività dell’Anac in materia di accesso civico generalizzato
A seguito delle numerose richieste di parere che giungono all’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 c.d. FOIA), con il Comunicato del Presidente del 27 aprile si forniscono alcuni chiarimenti sull’attività dell’ ANAC.
In particolare il comunicato precisa che eventuali richieste di parere potranno essere prese in considerazione dall’Autorità solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull’interpretazione delle Linee guida .
Resta fermo che le eventuali richieste rivolte ad ANAC non interrompono in alcun modo i termini stabiliti all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso civico.
L’accesso agli atti di gara
Possono essere oggetto di accesso:
• - determinazioni o delibere a contrarre o di indizione della gara;
• - provvedimento di nomina della commissione giudicatrice;
• - lettere di invito ed elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato
• offerta;
• - provvedimenti di aggiudicazione definitiva;
• - verbali di gara;
• - documentazione amministrativa dell’aggiudicataria e delle concorrenti;
• - offerta tecnico-progettuale, ad eccezione dei documenti attinenti al segreto industriale o alla scoperta scientifica etc….
• - documenti giustificativi delle voci componenti l’offerta;
• - offerte economiche.
Contratti pari o superiore a 40.000 €
e inferiore a 150.000 €
• Per i servizi e le forniture, di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria di 150.000 euro, caratterizzati da elevata ripetitività e fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico oppure a carattere innovativo,è stato reso possibile,utilizzare il criterio di aggiudicazione della gara al prezzo più basso
• Sarà possibile procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori (anziché cinque)..
• Pertanto il ricorso al criterio di aggiudicazione della gara al prezzo più basso, per i servizi e le forniture di importo superiore alla soglia non è più consentito,in nessun caso
• Art. 29 del Codice (Principi in materia di trasparenza)
• Tutte le P.A. scuola compresa deve pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente“ (cfr. D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33) tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori e la composizione e curricula dei suoi componenti)
• Entro i successivi 2 giorni dalla data di adozione dei relativi atti, deve essere pubblicato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito, cioè la verifica economico-finanziaria e tecnico-professionali. la mancanza dei requisiti al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ( cfr. art. 120)
• Non vi sono norme che diversificano l'applicazione dell'art. 29 la cui portata sembrerebbe generica in relazione alle soglie di valore del contratto, anzi, i principi di trasparenza sono chiaramente riportati nell'art. 30 e richiamati nell'art. 36; vi sono però soglie differenziate per quanto concerne alcuni istituti, come la cd. clausola di “stand still” si definisce un «accordo di sospensione», ovvero l'obbligo di attendere almeno trentacinque giorni decorrenti dall'aggiudicazione definitiva prima della stipulazione del relativo contratto
• La sola violazione della clausola di “stand still” (35 giorni tra aggiudicazione e stipula) non ha alcun rilievo se non ricorrono vizi propri del procedimento di aggiudicazione
• il termine dilatorio di “standstill” rappresenta un impedimento temporaneo alla stipula del contratto, che trova coordinamento con il termine di ricorso giurisdizionale. Esso, infatti, è diretto a garantire che, qualora venga adito il giudice, il contratto non sia ancora stipulato a tutela dell’interesse, sia pubblico che privato.
• In’ultima analisi la violazione dello stand still assume rilevanza (ai soli fini sanzionatori), soltanto ove l’impugnazione risulti accolta, e risultino pertanto accertati vizi all’interno del procedimento (amministrativo) di aggiudicazione della gara.
• Le istituzioni scolastiche al pari di qualsiasi Ente pubblico, con effetto dal 1 Settembre 2001, per conseguire i propri fini istituzionali sono stati dotati di personalità giuridica e di piena autonomia negoziale che possono esercitare nei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti, nonché dalle specifiche disposizioni emanate in materia amministrativo/contabile dal decreto Interministeriale n. 44 del 2001.
• Tuttavia, è opportuno ricordare che l’art. 4 del D.L.vo n°165/2001 ( cfr. D.L.vo 159/2009 )prevede la separazione tra le funzioni d’indirizzo politico-amministrativo - che sono affidate agli organi di governo – e le funzioni di gestione, che sono attribuite alla Dirigenza (Dirigente Scolastico).
• Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi e verificano la rispondenza dei risultati della gestione rispetto agli indirizzi impartiti.
• Per il raggiungimento e nell’ambito dei fini istituzionali e nel rispetto delle deliberazione del Consiglio d’Istituto
• COMPETENZA = Dirigente o un suo delegato ( cfr. Art.32 co. 4 del D.I. 44/2001) Rappresentanza legale dell’Istituzione
• ISTRUTTORIA = DSGA ha la competenza di coadiuvare il Dirigente per il Direttore è prevista l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedano la forma pubblica
Compete al DSGA l’attività negoziale connessa alle minute spese (art. 17 D.I. 44/2001).
• DELIBERA = CONSIGLIO di ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto (organo politico di indirizzo) è oppure era deputato a definire gli obiettivi e i programmi da attuare, MENTRE, al Dirigente Scolastico compete/competeva la gestione finanziaria,amministrativa della scuola e l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Cosa è cambiato
L’elaborazione del nuovo piano dell’offerta formativa dovrebbe in teoria distinguersi, rispetto al passato, per il nuovo iter procedurale, fissato nel comma 14 della legge 107, che rimodula il ruolo del dirigente scolastico e quello degli organi collegiali coinvolti nella definizione del piano. In questo ambito il dirigente scolastico diventa proprio un organo monocratico con funzione di indirizzo al collegio dei docenti, organo tecnico ed operativo della scuola, con responsabilità in materia di funzionamento didattico-educativo, venendosi così a creare un cambio di marcia rispetto al passato perché gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione non sono più definiti dal consiglio di istituto, organo di indirizzo per eccellenza. A quest’ultimo organo compete infine approvare il piano.
• La capacità contrattuale costituisce una prerogativa tipica degli enti dotati di personalità giuridica, per la scuola tali finalità si concretizzano nella realizzazione degli obiettivi approvati nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF)
• I contratti che le istituzioni scolastiche possono intrattenere con altri soggetti per perseguire i propri fini di pubblico interesse, possono rientrare sia nella sfera del diritto pubblico, quando si avvalgono della potestà d’imperio (potere assoluto) sia nella sfera del diritto privato quando agiscono “more privatorum” (comportamento da privato). Quest’ultima attività si verifica quando le istituzioni scolastiche, per necessità di gestione stipulano contratti e convenzioni di diritto privato, mediante i quali si procurano beni e servizi di cui necessitano per garantire il proprio funzionamento didattico e amministrativo.
• La legge fonte primaria è in posizione di supremazia rispetto al regolamento di contabilità quindi si applica la legge, nel caso specifico “ Correttivo del codice dei contratti“ ma, nel rispetto delle regole già indicate nel Titolo IV - ATTIVITA’ NEGOZIALE – del regolamento
• Quindi ???? Aspettiamo già da tempo le
modifiche al D.I. 44/2001 si auspica …
• Art. 31
Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.
• Nell’ambito dell’autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata.
– APPALTO
– CONCESSIONE DI BENI E SERVIZI
– PRESTAZIONE D’OPERA
L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro
• Quali:
– fornitura di beni (PC, attrezzature, materiale ,ecc.)
– prestazione di servizi (noleggio fotocopiatrici, viaggi, polizze assicurative ecc.
– esecuzione di lavori (poco frequente nelle scuole)
Si tratta di un contratto tramite il quale una amministrazione “concedente”autorizza un privato “concessionario” a gestire un’attività economica redditizia, assumendone il relativo rischio, nei confronti di soggetti terzi destinatari del servizio Può prevedere il pagamento di un “canone concessorio” in favore del concedente
- Esempi di interesse scolastico:
• – Punto di ristoro interno (bar)
• – Distributori di snack, bevande, frutta
• – Utilizzazione palestre (con i noti problemi di intromissione da parte dell’Ente locale)
• Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere al lavoro autonomo ex art. 7, c. 6 del D.lgs. 165/2001. I contratti di prestazione d’opera intellettuale sono disciplinati dagli artt. 2229 segg. del c.c. e non sono contratti d’appalto (niente CIG)
• Obbligato di pubblicare sul sito internet il relativo avviso pubblico, l’oggetto, il compenso ed il nominativo dell’esperto (cfr. D.lgs. 33/2013 ma anche legge 244/2007)
Il codice dei contratti non si applica a varie fattispecie di contratti tra cui:
• Acquisto o locazione di terreni, di fabbricati o altri beni immobili o relativi ai diritti su tali beni
• Contratti di lavoro Es. contratti d’opera con “esperti esterni” (lavoro autonomo) che hanno come fondamento normativo l’art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001 ( Cfr. Circolare DFP 2/2008 applicativa della legge 244/2007)
• Si deve partire dalle esigenze didattiche specificate nel POF/PTOF. Il comma 14 dell’art. 1 della legge 107/2015 ha riscritto l’art. 3 del D.P.R. 275/1999 e, dispone: “ Il PTOF indica altresì il fabbisogno relativo alle infrastrutture e alle attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
• Quindi è evidente che le esigenze di acquisizione di beni e servizi devono essere obbligatoriamente previste anche nelle schede finanziarie di cui si compone il Programma annuale (D.I. 44/2001, art. 2, c. 6)
• Le istituzioni scolastiche possono :
– concludere sia contratti tipici, ossia quelli specificamente regolati dalla legge, sia contratti atipici, ossia quelli che non trovano nel C.C. una espressa regolamentazione, purché si tratti di contratti diretti a soddisfare i propri fini istituzionali (il c.d. principio del buon funzionamento)
– stipulare sia contratti con altri enti pubblici (accordi) quanto con soggetti privati.
• Alle istituzioni scolastiche viene preclusa la possibilità di stipulare contratti aleatori e la partecipazione ad operazione finanziarie speculative, nonché la partecipazione a società di persone e società di capitale fatta eccezione perla costituzione a partecipazione a consorzi anche costituiti in forma di società a. r.l. (art. 31 comma 3 Regolamento di contabilità).
• Il D.I. 44 in merito all'attività negoziale ha stabilito un limite per l'affidamento diretto entro la somma di 2.000,00 euro o altro limite stabilito dal consiglio d'istituto. Resta valida tale normativa o è completamente superata?
L’art. 33, co 1, lettera h) precisa: Il Consiglio d’Istituto delibera in ordine all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1 che stabilisce: “ Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e
forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno (tre ditte direttamente interpellate = condizione superata/abrogata dal Codice dei contratti). Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5 ( osservare le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.)”
.
Tale limite opera all'interno dello specifico mercato "scolastico" e costituisce una forma di tutela verso il principio di libera concorrenza. Deve pertanto ritenersi operativo ma, se ne consiglia, l'innalzamento ad un valore più idoneo a gestire con la dovuta flessibile le attività negoziali dell'istituto. Un limite di 5.000/10.000 euro appare ragionevole.
VALUTIAMO INSIEME SE NECESSARIO ……………