GARA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
GARA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
AI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE BASILICATA
(“SEL GAS7”) - CIG: 7900121A14
CONVENZIONE
CONVENZIONE
per la fornitura di gas naturale ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata
(“SEL GAS7”)
La Società Energetica Lucana Spa, con sede legale in Potenza, X.xx Xxxxxxx X n.28, P.IVA 01708170764, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, Xxxxxxx XXXXXXX, nato a Potenza il 27/08/1965 (nel seguito per brevità anche “Società”);
e
EDISON ENERGIA SPA, con sede legale in MILANO, Via Foro Buonaparte n.31, P.IVA 08526440154, in persona del procuratore e Legale rappresentante Xxxxxx Xxxxx, nato a Torino il 25 settembre 1967, giusti poteri allo stesso conferiti da atto di procura n. 169.625 REP. e 30.698 RACC. notaio Xxxxxxx Xxxxxxx in Milano (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
di seguito congiuntamente anche “Parti”
Premesso che
a) la Società Energetica Lucana s.p.a., costituita al fine di promuovere interventi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi energetici dei Soggetti pubblici della Regione Basilicata così come disposto dall’art.9 L.R. Basilicata 31/2008 ha indetto, in qualità di centrale di committenza regionale in materia di energia, una gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di gas naturale in favore delle Amministrazioni, ai sensi del combinato disposto delle seguenti disposizioni normative: D.Lgs. 50/2016 e disposizioni attuative; art.1, comma 7, L. 135/2012; art. 1, commi 455 e 456, L. 296/2006; art. 26 comma 1 della L. 488/1999; art.9 della
L.R. Basilicata 31/2008; art. 32, comma 5, L.R. Basilicata n. 18/2013;
b) è stata adottata la Deliberazione dell’Amministratore Unico della Società n. 19AU017 del
02/05/2019 (delibera a contrarre);
c) il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 13/05/2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul “profilo del committente” xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sull’Osservatorio Contratti Pubblici Regione Basilicata nonché per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale;
d) con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 19AU034 del 02.07.2019 è stata disposta l’aggiudicazione della Gara in oggetto in favore del Concorrente EDISON ENERGIA SPA, che ha manifestato espressamente, nell’Allegato 1bis, la volontà di impegnarsi a dare esecuzione alla presente Convenzione e ai contratti di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
e) i controlli sul possesso dei requisiti in capo all’Aggiudicatario hanno avuto esito positivo, come da Delibera n. 19AU040 del 08.08.2019 sulla intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;
f) l’Aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della
stipula della presente Convenzione;
g) la richiesta dell’Informazione Antimafia, inoltrata tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), ha il seguente numero di prot. PR_MIUTG_Ingresso_0143722_20190708 del 08/07/2019;
h) ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, “Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente,” le stazioni appaltanti procedono “anche in assenza dell'informazione antimafia”;
i) è decorso il termine di cui al comma 2 dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011;
j) la presente Convenzione viene dunque sottoscritta in assenza dell’informazione antimafia, ferme restando le previsioni in merito alla condizione risolutiva e al recesso di cui all’art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011;
Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue.
1. Definizioni Società/Stazione Appaltante: Società Energetica Lucana s.p.a.; Regione: Regione Basilicata;
Amministrazioni: i Soggetti pubblici indicati all’art. 9, comma 2 lett. c), della L.R. Basilicata n.31/2008 e
s.m.i.;
Amministrazione ordinante: Amministrazione che ha emesso l’ordinativo di fornitura;
Amministrazione contraente: Amministrazione che ha stipulato il contratto di fornitura attuativo della
Convenzione “SEL GAS7”;
Amministrazione già in Convenzione / già in fornitura : Amministrazione che ha aderito alla precedente Convenzione per la fornitura di gas naturale siglata dalla Società;
Convenzione: la presente Convenzione stipulata/da stipulare tra la Società e l’Aggiudicatario ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1, commi 455 e 456 L. 296/2006 e 26, comma 1, L. 488/1999;
SEL GAS7: la denominazione abbreviata della procedura al termine della quale viene siglata la presente Convenzione;
Concorrente: l’operatore economico che ha partecipato alla gara SEL GAS7; Aggiudicatario: il Concorrente risultato aggiudicatario della gara; Fornitore: l’Aggiudicatario che ha sottoscritto la presente Convenzione;
Contratti di fornitura e/o Contratti attuativi: i contratti attuativi della Convenzione stipulati tra le Amministrazioni e il Fornitore;
Ordinativo di fornitura/Ordinativo: il documento, conforme all’Allegato 5, a mezzo del quale
l’Amministrazione manifesta al Fornitore la volontà di stipulare il contratto di fornitura;
PDR / Punto di Riconsegna: il punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale, dove l’impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura all’Amministrazione;
Prestazioni contrattuali: prestazioni oggetto della Convenzione e dei contratti di fornitura;
Data di attivazione della fornitura: data di inizio della erogazione del gas naturale;
Quantitativo massimo di gas naturale, Valore economico complessivo della Convenzione, Importo contrattuale della Convenzione, Valore dei singoli contratti di fornitura: definizioni contenute nel Disciplinare;
Codice: il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
TIVG: testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A Delibera AEEG 64/09) e s.m.i.;
Distributore: è il soggetto esercente, in regime di concessione, l’attività di distribuzione del gas naturale alla cui rete è connesso il PDR dell’Amministrazione;
Switch/Switching: processo attraverso il quale avviene il cambio Fornitore rispetto a uno o più PDR di una singola Amministrazione;
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
2. Valore delle premesse e degli atti di gara
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati:
- le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
- gli atti di gara;
- gli atti e documenti richiamati negli atti di gara e nella presente Convenzione.
3. Disciplina applicabile
La Convenzione è disciplinata, oltre che dalla documentazione di gara, dal Codice e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.
4. Oggetto e durata della Convenzione. Proroga
Oggetto della Convenzione è la fornitura di gas naturale per l’alimentazione delle utenze delle Amministrazioni. In particolare, con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire il gas naturale nella misura da esse richiesta con gli ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di 35.550.000 smc ed in conformità alla presente Convenzione.
La presente Convenzione detta le condizioni generali di ogni contratto di fornitura concluso tra la singola Amministrazione contraente e il Fornitore, mediante l’emissione dell’ordinativo di fornitura.
La Convenzione non è fonte di obbligazione per la Società né nei confronti del Fornitore né nei confronti delle Amministrazioni, salvo quelle espressamente alla stessa riferite; né è fonte diretta di obbligazioni per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, in quanto le obbligazioni sorgono solo a seguito dell’eventuale conclusione dei contratti di fornitura attuativi.
Le Amministrazioni non sono in alcun modo vincolate all’utilizzo della Convenzione, ma ne hanno facoltà, né tantomeno sono obbligate a richiedere al Fornitore un quantitativo minimo di gas naturale; inoltre, il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell’effettivo consumo di gas naturale che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato indicato nell’ordinativo.
Eventuali differenze tra il quantitativo massimo di gas naturale (e il corrispondente valore economico complessivo della Convenzione) e i quantitativi di gas naturale effettivamente richiesti e/o erogati, così come la divergenza tra le Amministrazioni indicate nell’Allegato 4 e le Amministrazioni effettivamente ordinanti, non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura di gas naturale alle Amministrazioni, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti della Società e/o delle Amministrazioni, né essere causa di aumento del prezzo offerto.
La Convenzione ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di stipula. Tale durata potrà essere prorogata fino a 6 mesi o, eccezionalmente anche oltre, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo Fornitore, previa comunicazione scritta e debitamente motivata trasmessa dalla Società al Fornitore purché non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito e, comunque, sempre nei limiti dello stesso. Il Fornitore, con la stipula della presente Convenzione, si impegna sin d’ora ad accettare la richiesta di proroga della Società alla quale deve dare seguito.
Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno emettere gli ordinativi di fornitura; la Convenzione resta comunque vincolante, anche dopo la sua scadenza, per la regolamentazione dei contratti di fornitura e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.
Non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto.
5. Oggetto e durata degli ordinativi e dei contratti di fornitura. Proroga
Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione attraverso la stipula dei contratti di fornitura attuativi e, a tal fine, emettono e trasmettono, secondo le modalità di cui appresso, il cd. “ordinativo di fornitura”.
L’ordinativo è un documento attraverso il quale l’Amministrazione manifesta la propria volontà di utilizzare la Convenzione e attivare la fornitura di gas naturale in uno o più dei propri PDR. Va redatto in conformità all’Allegato 5, il cui contenuto si intende qui integralmente riportato e, in particolare, deve indicare per ogni PDR il luogo, le caratteristiche ed il quantitativo annuo presunto della fornitura per tutta la durata del singolo contratto. Il quantitativo annuo presunto verrà calcolato sul consumo storico del gas naturale da parte dell’Amministrazione richiedente, restando inteso che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell’effettivo consumo di gas naturale, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato.
L’Amministrazione nell’ordinativo di Fornitura rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e distribuzione in conformità alla normativa vigente.
In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali l’Amministrazione ordinante allega all’ordinativo l’apposita dichiarazione fiscale e la trasmette congiuntamente ad esso. Nel caso di tardiva trasmissione della dichiarazione fiscale, l’agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile, previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.
Entro il quantitativo massimo di 35.550.000 smc, il Fornitore è tenuto ad erogare alle Amministrazioni il gas naturale necessario a soddisfare l’effettivo fabbisogno delle stesse e quindi anche se detto fabbisogno dovesse non corrispondere, perché maggiore o minore, al quantitativo indicato nell’ordinativo di fornitura.
Procedura di adesione alla Convenzione
Di seguito si specificano i passaggi necessari al perfezionamento del contratto di fornitura; a tal proposito si tenga però conto che alcuni dettagli potranno essere modificati nella riunione operativa convocata dalla Società subito dopo la stipula della presente Convenzione.
Per attivare la procedura di adesione alla Convenzione, l’Amministrazione trasmette via PEC al Fornitore ed alla Società, in copia conoscenza, l’ordinativo di fornitura firmato digitalmente, entro il 20 del mese, unitamente ad un file Excel contenente un riepilogo delle informazioni necessarie all’attivazione. Qualora il 20 cada in un giorno festivo, la trasmissione verrà effettuata nel primo giorno lavorativo precedente.
Il Fornitore entro 7 giorni dalla ricezione degli ordinativi, comunica a ciascuna Amministrazione ordinante ed alla Società in copia conoscenza, l’accettazione dell’ordinativo e l’avvenuto invio al Distributore Locale della richiesta di attivazione della fornitura.
Il Fornitore non dovrà dare esecuzione agli ordinativi di fornitura:
- trasmessi da Soggetti diversi dalle Amministrazioni; in tal caso dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l’Amministrazione e la Società, spiegando le ragioni del rifiuto;
- non completi in ogni parte necessaria (ai sensi dell’Allegato 5 e della presente Convenzione); in tale caso dovrà chiedere all’Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordinativo stesso, l’emissione di un nuovo e completo ordinativo.
Si precisa inoltre che il Fornitore potrà decidere di non dare esecuzione agli ordinativi di fornitura solo nei casi che seguono (in dette ipotesi entro 7 giorni dalla ricezione degli ordinativi dovrà comunicare all’Amministrazione ordinante e alla Società le ragioni della mancata accettazione e contestualmente, nel caso di cui alla lett. a), richiedere la garanzia e, nei casi di cui alle lett. b) e c), trasmettere la documentazione di cui appresso):
a) in caso di ordinativi provenienti da organismi di diritto pubblico (diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta) per i quali vi sia pericolo di insolvenza, è facoltà del Fornitore richiedere all’Organismo ordinante di prestare idonea garanzia per
l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’ordinativo di fornitura emesso. Tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro 7 giorni dalla ricezione dell’ordinativo. Il fornitore non inadempiente è legittimato a non dare esecuzione all’ordinativo pervenuto fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta;
b) in caso di ordinativi trasmessi da organismi di diritto pubblico verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione e/o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a non dare esecuzione all’ordinativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine, il Fornitore, entro 7 giorni dalla ricezione dell’ordinativo, dovrà produrre adeguata documentazione al suddetto organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di Prelievo ai quali le stesse si riferiscono;
c) in caso di ordinativi trasmessi da Amministrazioni diverse da quelle di cui ai punti precedenti verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione e/o in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura oggetto della presente Convenzione, il Fornitore è legittimato a non dare esecuzione all’ordinativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore, entro 7 giorni dalla ricezione dell’ordinativo, dovrà produrre adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di Prelievo ai quali le stesse si riferiscono.
Fermo restando quanto sopra previsto, il Fornitore è obbligato a dare seguito agli ordinativi di fornitura. Nel caso in cui il Fornitore abbia accettato l’ordinativo, deve comunicare alle Amministrazioni ordinanti e alla Società, non oltre la data di attivazione della fornitura indicata nell’ordinativo, l’esito della richiesta avanzata al Distributore; in particolare:
- in caso di esito negativo, deve comunicare alle Amministrazioni ordinanti e alla Società le ragioni di tale esito e assistere le Amministrazioni nella predisposizione di un nuovo ordinativo al fine di superare le problematiche che hanno impedito in precedenza l’attivazione (es. modifica e/o integrazione dati) e consentire lo switch per il mese successivo (salvo che ciò sia impedito o reso difficoltoso da inadempimenti o mancata collaborazione del Distributore o dell’Amministrazione);
- in caso di esito positivo, deve confermare via PEC a ciascuna Amministrazione ed alla Società, in copia conoscenza, la data di effettiva attivazione della fornitura e il nominativo e i recapiti del Responsabile della Fornitura. A tale comunicazione andrà allegata la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
La data di attivazione della fornitura coincide con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli ordinativi, purché le Amministrazioni trasmettano detti ordinativi nei termini, come innanzi specificato.
Nel caso di PDR già in fornitura con l’Aggiudicatario, non essendo necessario procedere allo switch, la data di attivazione della fornitura coincide con il primo giorno del mese successivo, anziché con il primo giorno del secondo mese successivo.
L’Amministrazione dovrà indicare nell’ordinativo di fornitura la data di attivazione tenendo conto di quanto sopra o, in alternativa, una data successiva se il contratto con il Fornitore uscente prevede termini di preavviso maggiori. Fermo restando il caso di esito negativo dello switch, il Fornitore deve attivare la fornitura a partire dalla data indicata nell’ordinativo.
Le Amministrazioni, successivamente alla stipula del contratto di fornitura, possono aggiungere PDR all’ordinativo di fornitura allora trasmesso, richiedendolo al Fornitore e senza dover emettere un nuovo ordinativo, sempre che detta integrazione non comporti un aumento del valore stimato della fornitura. In caso, invece, di aumento del valore stimato della fornitura occorrerà emettere un ulteriore ordinativo.
I singoli contratti di fornitura, indipendentemente dalla data di attivazione della fornitura, scadranno il 30/09/2020. La durata del singolo contratto di fornitura può essere prorogata fino a 6 mesi o, eccezionalmente anche oltre, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo Fornitore, previa comunicazione scritta e debitamente motivata, trasmessa dall’Amministrazione contraente al Fornitore. Durante il periodo di proroga il contratto di fornitura continuerà a vigere alle medesime condizioni. Il Fornitore, con la stipula della presente Convenzione, si impegna sin d’ora ad accettare la richiesta di proroga dell’Amministrazione alla quale è tenuto a dare seguito, purché non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito e, comunque, sempre nei limiti dello stesso.
6. Obbligazioni del Fornitore
Il Fornitore con la stipula della Convenzione e per tutto il periodo di vigenza della stessa e dei contratti di fornitura:
• conferma di essere a conoscenza del fatto che le Amministrazioni non sono in alcun modo vincolate all’utilizzo della Convenzione o alla richiesta di un quantitativo minimo di gas naturale e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo di gas naturale e il valore economico complessivo della Convenzione indicati nel Disciplinare di gara e il quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura di gas naturale alle Amministrazioni, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti della Società e/o delle Amministrazioni, né essere causa di aumento del prezzo offerto;
• si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura provenienti dalle Amministrazioni e a fornire loro il gas naturale sino alla concorrenza del limite massimo di 35.550.000 smc, in quantità pari a soddisfare l’effettivo fabbisogno delle Amministrazioni, anche se maggiore o minore rispetto al quantitativo indicato nell’ordinativo di fornitura;
• si impegna a eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto degli ordinativi di
fornitura;
• si impegna a erogare il gas naturale presso i PDR indicati dalle Amministrazioni ordinanti
nell’ordinativo e per l’intero periodo di fornitura;
• si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni; e si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia della Convenzione o del singolo contratto di fornitura;
• si impegna, in caso di disservizi e interruzioni della fornitura, e ferma restando l’eventuale imputabilità della responsabilità al Distributore, a ripristinare, nel limite delle proprie competenze, l’erogazione del gas naturale;
• si impegna a stipulare, in conformità alla normativa vigente, per conto dell’Amministrazione, gli atti necessari all’attivazione della fornitura di gas naturale nelle tempistiche previste nel Codice di Rete del trasportatore di competenza;
• dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nella Convenzione e negli altri atti di gara;
• si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Società, assumendosene ogni relativa alea;
• dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta;
• prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
• al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
• si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni ed alla Società, per quanto di propria competenza, ogni circostanza di cui abbia notizia che abbia influenza rilevante sull’esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura;
• è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
• è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società e alle Amministrazioni le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
• dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare ai fini della stipula della presente Convenzione;
Inoltre il Fornitore, dal punto di vista più prettamente operativo, si impegna a:
• assistere le Amministrazioni nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della
Convenzione;
• assistere le Amministrazioni nella compilazione e gestione delle pratiche di voltura, subentro, nuovi allacci, cessazione di utenze, etc;
• rendere disponibile alle Amministrazioni contraenti un'area del proprio sito web dove poter effettuare il download delle fatture, reperire informazioni relative allo stato di attivazione della fornitura e quant’altro le Parti dovessero di seguito stabilire;
• trasmettere alla Società, entro 15 giorni dall’emissione delle fatture, un file in formato Excel contenente tutti i dati presenti nelle fatture stesse (valori di consumo mensile per ogni singolo PDR, imponibile, quota energia, oneri, accise, etc.), conforme al modello che verrà definito nel corso della riunione convocata dalla Società subito dopo la stipula;
• trasmettere alla Società, entro 15 giorni dalla richiesta, un file contenente i dati sui consumi di gas naturale relativi ad un determinato periodo di fornitura con l’indicazione delle letture del gruppo di misura effettuate dal distributore locale (ove disponibili);
• trasmettere alla Società, entro 15 giorni dalla richiesta, un report con il riepilogo degli enti in convenzione, comprensivo dell’elenco di tutti i PDR con le rispettive date di attivazione della fornitura;
• rispettare scrupolosamente i termini indicati nel presente atto per tutti gli adempimenti a proprio carico;
• osservare tempestivamente le indicazioni operative eventualmente impartite dalle Amministrazioni contraenti o dalla Società, per quanto di rispettiva ragione;
• trasmettere alla Società o alle Amministrazioni contraenti, entro 10 giorni dall’istanza, le
informazioni richieste al fine di consentire, alla Società e alle Amministrazioni contraenti, per
quanto di rispettiva competenza, il controllo circa la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
• trasmettere sempre per conoscenza alla Società ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alle Amministrazioni contraenti;
• a prendere parte alla riunione, convocata dalla Società subito dopo la stipula, finalizzata a definire nel dettaglio le modalità operative e i termini con cui dare attuazione alle previsioni della presente Convenzione.
7. Controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali
Ciascuna Amministrazione contraente verifica la corretta esecuzione, da parte del Fornitore, delle prestazioni oggetto del proprio contratto di fornitura ed indica, nel proprio ordinativo, il nominativo del responsabile del procedimento ed, eventualmente, del direttore dell'esecuzione, all’uopo nominati.
Le Amministrazioni contraenti, al fine della suddetta verifica, hanno l’onere di richiedere al Fornitore informazioni circa l’andamento dell’esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza ed impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.
La Società non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore che l’Amministrazione
contraente deve contestare direttamente al Fornitore e notificare (solo) per conoscenza alla Società.
Il Responsabile del procedimento dell’Amministrazione contraente (o il direttore dell'esecuzione, ove nominato) fornisce al Direttore dell’esecuzione designato dalla Società dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto. Nell’ambito di tale attività di scambio di informazioni, il Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione contraente deve comunicare tempestivamente, anche le eventuali problematiche sorte nella fase esecutiva del proprio contratto di fornitura e gli eventuali inadempimenti del Fornitore.
In caso di esito positivo del controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del proprio contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente rilascia la documentazione attestante la regolare esecuzione e, al fine di consentire lo svincolo della garanzia definitiva, la trasmette alla Società nei termini da quest’ultima indicati.
La Società ha la facoltà di controllare, secondo le modalità dalla stessa ritenute più opportune, che il Fornitore esegua correttamente (ovvero in conformità agli atti di gara e alla normativa vigente) le prestazioni contrattuali. A tal fine potrà richiedere al Fornitore informazioni ulteriori a quelle già previste nel presente atto ed impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.
Ne consegue che il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti e alla Società, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga pertanto a rispettare
tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni e dalla Società così come sopra specificato.
Per la presente procedura sono designate le seguenti figure:
- Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Xxxxxxxxx XXXXX, dipendente della Società, e-mail xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx .
- Direttore dell’esecuzione della convenzione: Ing. Xxxxxx XXXXX, dipendente della Società, e- mail xxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx .
8. Valore Convenzione, Corrispettivo, modalità e tempi di pagamento
L’importo contrattuale della Convenzione è pari a Euro 19.950.660,00
Corrispettivi
I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni contraenti, per la componente energia per ogni metro cubo prelevato, saranno determinati come di seguito:
P = PFOR,t *100 * β + Ωi
Dove:
PFOR,t (espresso in euro/GJ), così come definito dal TIVG, è pari alla media artimetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
β è un fattore di conversione pari a 0,0381 GJ/smc
Ωi (espresso in €cent/smc) è la componente aggiuntiva di prezzo posta a gara riferita all’i-esima
categoria di utenza.
Rimangono totalmente a carico delle Amministrazioni:
a) i costi per il servizio di distribuzione ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente;
b) l’eventuale contributo sociale;
c) - le componenti tariffarie:
o ф di cui alla deliberazione 514/2013 dell’ARERA e s.m.i.;
o • SD di cui alla deliberazione n. 29/11 dell’ARERA e s.m.i..;
d) - i corrispettivi unitari variabili:
o • CRVI di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’ ARERA e s.m.i.;
o • CVFG di cui alla deliberazione n. 92/08 dell’ ARERA e s.m.i.;
o • CRVOS di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’ ARERA e s.m.i.;
o • CRVBL di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’ ARERA e s.m.i..
o • CRVST di cui alla deliberazione n. 782/17 dell’ ARERA e s.m.i.;
e) - per i PdC (c.d. diretti) le componenti tariffarie:
o • GST, RET, di cui alla deliberazione n. 93/10 dell’ ARERA e s.m.i.;
o • UG3T di cui alla deliberazione n. 134/14 dell’ ARERA e s.m.i..
f) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni altro onere o spesa non espressamente indicato. Si precisa
inoltre che non è prevista l’applicazione di ulteriori corrispettivi o oneri a qualsiasi titolo nel caso di:
- superamento della capacità giornaliera eventualmente stimata dall’Amministrazione
contraente;
- consumi effettivi differenti da quelli indicati nell’ordinativo di fornitura.
Per le utenze per le quali è stato stimato nell’Ordinativo di Fornitura un consumo superiore al consumo effettivo, è facoltà del Fornitore applicare il prezzo offerto in sede di gara per il cluster di effettiva pertinenza.
I valori del parametro omega offerti dal fornitore sono:
Categoria di utenza | Ωi [€cent/smc] |
PdR < 200.000 smc | 6,74 |
PdR > 200.000 smc | 6,74 |
Fatturazione
Il Fornitore fatturerà i corrispettivi con cadenza mensile e, su richiesta dell’Amministrazione contraente, dovrà emettere la “fattura aggregata” con indicazione distinta di costi e consumi di tutti i PDR relativi ad ogni singola Amministrazione contraente. Tutti gli oneri relativi ad eventuali conguagli e/o altre spese non direttamente inerenti i consumi di gas dovranno essere fatturati, qualora possibile, in maniera separata dalle precedenti.
Xxxxx restando gli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, il Fornitore trasmetterà al all'indirizzo di posta elettronica indicato dall’Amministrazione contraente nell’ordinativo di fornitura la versione tradizionale della bolletta energetica in formato pdf entro il giorno successivo all’emissione. La trasmissione potrà avvenire altresì anche attraverso la messa a disposizione dei documenti contabili nel portale web del fornitore.
In ciascuna fattura il Fornitore dovrà indicare:
- il CIG derivato/SMART CIG riportato dalle Amministrazioni contraenti nell’ordinativo di fornitura;
- Codice Univoco Ufficio (IPA) e relativa PEC;
- il riferimento alla Convenzione e all’ordinativo di fornitura;
- tutti i sopraindicati corrispettivi contrattuali nel dettaglio;
- per ciascun PDR, il dettaglio dei consumi misurati dal Distributore Locale alla cui rete l’Amministrazione contraente è collegata. Qualora non abbia ricevuto tali dati in tempo utile per emettere la fatturazione, il Fornitore potrà quantificare detti consumi sulla base del quantitativo stimato del contratto o, in alternativa, potrà utilizzare le misurazioni storiche eventualmente effettuate dal Distributore Locale, conguagliando, poi, i consumi non appena saranno disponibili i dati attuali. Gli oneri di distribuzione e dispacciamento di cui sopra verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.
Modalità e tempi di pagamento
Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione contraente al Fornitore dovrà essere accreditato, a spese dell’Amministrazione medesima, sul conto corrente intestato al Fornitore presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Agenzia di Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00/00 — 00000 XXXXXX, codice IBAN XX00X0000000000000000000000, entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
Il termine dei 60 giorni, in luogo dei 30 ordinari, si giustifica, ai sensi dell’art.4, commi 4 e 5, lett. b), del D.Lgs. 231/2002, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- per ragioni organizzative interne alla Società vi è la necessità di allineare i termini di pagamento delle fatture di tutte le Amministrazioni che aderiscono alle Convenzioni della Società medesima. A tal proposito si tenga conto che tutte le Amministrazioni che hanno già aderito alle precedenti Convenzioni della Società hanno la possibilità di pagare entro 60 anziché 30 giorni per espressa previsione convenzionale e che le Aziende Sanitarie, i cui consumi rappresentano la gran parte del quantitativo di gas naturale oggetto della presente fornitura, per espressa previsione dell’art. 4 comma 5, lett. b), del D.lgs.231/2002, possono usufruire del termine dei 60 giorni;
- è opportuno tenere conto dei tempi ordinari necessari alle Amministrazioni per effettuare e/o valutare i controlli sulla corretta fatturazione, che possono presentarsi particolarmente articolati a causa della complessità e numerosità delle fatture.
Per quanto concerne gli interessi moratori si rimanda al D.Lgs.231/2002.
Decorsi 30 giorni dalla data di scadenza del suddetto termine (60 giorni), senza che si sia pervenuti ad un accordo che il Fornitore e l’Amministrazione devono tentare di raggiungere, il Fornitore ha la facoltà, previa diffida (da notificare per conoscenza alla Società) ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, di procedere alla risoluzione del singolo contratto di fornitura dopo aver assicurato l’effettivo passaggio (switching) dei PDR presso il relativo esercente il “Servizio di fornitura di ultima istanza” (FUI) di cui al TIVG.
Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni debitrici e alla Società, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni alle modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti o a pagamenti effettuati sulla base dei dati originari.
In caso di pagamento mediante addebito diretto Sepa Direct Debit (SDD), l’Amministrazione pagante può richiedere l’emissione di un effetto per ciascuna fattura emessa ed il fornitore dovrà dare seguito a quanto richiesto.
In caso di pagamento mediante addebito diretto Sepa Direct Debit (SDD) con addebito di un effetto a fronte di più fatture, l’Amministrazione pagante potrà richiedere al fornitore un report in formato Excel con l’indicazione delle corrispondenti fatture emesse ed il fornitore dovrà dare seguito a quanto richiesto.
La Società non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile del mancato rispetto, da parte delle singole Amministrazioni, di quanto previsto nel presente paragrafo.
9. Tracciabilità dei flussi finanziari
Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. In particolare, indica nel precedente paragrafo gli estremi del conto corrente “dedicato”, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 mentre ha già proceduto, così come previsto nel Disciplinare, a comunicare alla Società le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Il Fornitore si impegna a confermare tali dati alle Amministrazioni ordinanti, così come specificato in precedenza, nonché a comunicare tempestivamente alla Società e alle Amministrazioni contraenti ogni successiva eventuale modifica ai suddetti dati.
Il Fornitore si impegna affinché in ogni eventuale subcontratto (compreso il contratto di subappalto) venga inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, restando inteso che è facoltà della Società richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente per verificare l’inserimento della clausola.
Ai sensi del comma 9bis del richiamato art.3, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di cui alla L.136/2010.
10. Penali a carico del Fornitore
Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni contraenti.
Ai fini della determinazione dei valori dei singoli contratti di fornitura e della Convenzione, per
l’applicazione delle penali, si rinvia alle previsioni del disciplinare di gara.
Casi in cui verranno applicate le penali
a) Ritardo nell’attivazione della fornitura: per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura, non imputabile all’Amministrazione oppure a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione contraente una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto di fornitura. Per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell’Amministrazione l’applicazione della tariffa per le forniture di ultima istanza, il Fornitore si farà
carico del maggior onere dovuto dall’Amministrazione contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell’importo maggiore da questa corrisposto.
b) Adempimento in ritardo o in modo difforme rispetto alle disposizioni della Convenzione e/o del singolo contratto di fornitura: salva l’imputabilità del fatto all’Amministrazione contraente oppure a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali per le quali sia previsto un termine dalla presente Convenzione e dagli altri atti di gara e per ogni giorno in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni della presente Convenzione e dei contratti di fornitura (e fino al giorno in cui la prestazione verrà resa in conformità alle relative disposizioni contrattuali), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Società o all’Amministrazione contraente una penale pari a un valore dello 0,5 per mille del valore, rispettivamente, della Convenzione o del Contratto di fornitura, a seconda della violazione.
Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali
Gli eventuali ritardi e/o inadempimenti contrattuali che daranno luogo, nei termini suddetti, all’applicazione delle penali, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Società e dalla singola Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza e, in quest’ultima ipotesi, l’Amministrazione dovrà darne previa comunicazione per iscritto alla Società.
A seguito della contestazione, il Fornitore potrà inoltrare le proprie deduzioni, sempre per iscritto, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Società o all’Amministrazione nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Società o dell’Amministrazione, a giustificare il ritardo o l’inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali di cui sopra. Qualora le deduzioni pervengano solo all’Amministrazione, quest’ultima è comunque tenuta ad informarne la Società.
Le Amministrazioni contraenti e/o la Società potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, potranno avvalersi della garanzia definitiva, senza preventiva costituzione in mora né diffida.
Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; la Società potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale della Convenzione. Nel caso in cui l’importo totale delle penali applicate superi il limite del 10%, nei termini suindicati, dell’importo della Convenzione o dei contratti di fornitura, la Società o l’Amministrazione contraente può procedere alla risoluzione, rispettivamente, della Convenzione o del singolo contratto di fornitura.
In caso di applicazione delle penali, resta salvo il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e della Società di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La contestazione del ritardo/inadempimento e/o l’applicazione delle penali non esonera in nessun caso il
Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione rispetto alla quale era in ritardo o si è reso inadempiente.
11. Garanzia definitiva
A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula della presente Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore ha prestato una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice, rilasciata in data 30/07/2019 dalla UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA avente n. 54281/586 di importo pari a Euro 498.766,50.
La garanzia è progressivamente svincolata, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito, previa consegna al Garante, da parte del Fornitore, della documentazione attestante la regolare esecuzione di parte delle prestazioni, in misura corrispondente alla percentuale da svincolare, così come al Fornitore consegnata dalla Società Energetica Lucana. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’art.103 del Codice, l'ammontare residuo della garanzia permane fino alla emissione della documentazione attestante la regolare esecuzione delle restanti prestazioni contrattuali che, ai fini dello svincolo definitivo, viene consegnato al Garante nelle modalità suddette.
La Società redige il documento attestante la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, previa ricezione dalle Amministrazioni, della documentazione attestante la regolare esecuzione del proprio contratto di fornitura. Ove le Amministrazioni non provvedano alla consegna dei richiamati documenti nei termini richiesti dalla Società, quest’ultima, è legittimata a considerare regolarmente eseguite le prestazioni oggetto dei relativi contratti di fornitura e ad emettere la conseguente documentazione.
12. Risoluzione e Recesso
Per la disciplina della risoluzione (della Convenzione e dei contratti di fornitura) si rinvia all’art. 108 del
Codice.
La Società, inoltre, potrà decidere di risolvere la Convenzione, ai sensi degli artt. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della garanzia escussa entro il termine indicato nella richiesta della Società;
- applicazione di penali oltre la misura massima precedentemente prevista.
La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dei contratti di fornitura, la Società e/o l’Amministrazione Contraente hanno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto di fornitura risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Per la disciplina del recesso da parte delle Amministrazioni e/o della Società, fermo restando quanto
previsto dall’ARERA, si rinvia all’art. 109 del Codice e alle ulteriori previsioni di legge in materia.
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti fino alla conclusione dell’iter del passaggio ad altro Fornitore o, in casi diversi, fino alla data concordata con la Società o l’Amministrazione.
Per la risoluzione e il recesso dalla Convenzione e/o dai contratti di fornitura restano ferme le pertinenti disposizioni del D.Lgs. 159/2011.
13. Subappalto
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
14. Responsabile della Fornitura
Il Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore, è il referente della Convenzione e dei contratti di fornitura. Le Amministrazioni contraenti e la Società dovranno rivolgersi al Responsabile ogni qualvolta abbiano necessità di ricevere assistenza per dubbi e/o problematiche relative alla Convenzione e i contratti di fornitura e in ogni caso di comunicazioni inerenti la fase esecutiva. Il Responsabile è, nei limiti del suo ruolo, il rappresentante del Fornitore.
Il nominativo e i recapiti del Responsabile sono stati comunicati alla Società, nei termini e con le modalità previste nel Disciplinare, e alle Amministrazioni contraenti al momento della conferma della data di effettiva attivazione della fornitura. In caso di sostituzione del Responsabile, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente alla Società e alle Amministrazioni il nuovo nominativo e i relativi recapiti.
15. Divieto di cessione del contratto. Ammissibilità della cessione dei crediti
Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del Codice, la Convenzione e i contratti attuativi non possono essere ceduti
a pena di nullità.
È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni contraenti nel rispetto dell’art. 105 comma 13 del Codice e della L. n.52/1991 e fermo restando il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità.
Le Amministrazioni contraenti, nell’ordinativo di fornitura, riconoscono al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del proprio contratto di fornitura.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione contraente (e comunicate per conoscenza alla Società).
E’ fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.
16. Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione contraente e la Società, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora, in tale ambito, venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti e/o della Società azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione contraente e/o la Società sono tenute ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
17. Scambio di informazioni e recapiti
Fermo restando l’obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza alla Società ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alle Amministrazioni contraenti, e fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti la esecuzione della presente Convenzione e i contratti di fornitura via posta elettronica ai seguenti indirizzi:
Società
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
PEC: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx
Fornitore
e-mail xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
PEC xxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
PEC xxxxxxxxxxx.xx@xxx.xxxxxx.xx
(come da nota trasmessa ai sensi del Disciplinare).
Gli indirizzi di posta elettronica delle Amministrazioni contraenti verranno dalle stesse indicati nei propri ordinativi di fornitura.
18. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo) relativi alla Convenzione ed ai contratti di fornitura, ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Le Parti stabiliscono che il Fornitore provveda a registrare la presente Convenzione tempestivamente dopo la stipula.
19. Foro competente
Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Società è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.
Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, è competente in
via esclusiva il Foro dell’Amministrazione contraente.
20. Trattamento dei dati personali e Riservatezza
INFORMATIVA ALLE AMMINISTRAZIONI
Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), la Società Energetica Lucana spa fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti dalle Amministrazioni anche con l’ordinativo di fornitura.
Finalità del trattamento
I dati forniti vengono raccolti e trattati dalla Società, in qualità di centrale di committenza, al fine di dare esecuzione alla Convenzione e ai contratti di fornitura.
Base giuridica e natura del conferimento
Base giuridica: art. 6 co. 1 lett. b) del citato GDPR nonché D.Lgs. 50/2016 e disposizioni attuative; art.1, comma 7, L. 135/2012; art. 1, commi 455 e 456, L. 296/2006; art. 26 comma 1 della L. 488/1999; art.9 della L.R. Basilicata 31/2008; art. 32, comma 5, L.R. Basilicata n. 18/2013.
Natura del conferimento: le Amministrazioni decidono liberamente di trasmettere l’ordinativo di fornitura e, pertanto, di aderire alla Convenzione e, conseguentemente, di fornire i dati richiesti. La mancata trasmissione di questi ultimi potrebbe impedire la instaurazione del rapporto contrattuale tra le Amministrazioni e il Fornitore.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto). Non vengono, invece, richiesti né i dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, nè i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Società e dal Fornitore in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale della Società che cura il procedimento di gara e l’esecuzione della
Convenzione, dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività inerenti;
- trattati da persone espressamente autorizzate dalla Società in ordine al procedimento di gara ed
all’esecuzione della Convenzione, anche per l’eventuale tutela in giudizio;
- trattati da Responsabili del trattamento espressamente designati;
- trattati dal Fornitore;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, alla Regione Basilicata o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale la Società svolga attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad Autorità ed Enti a norma di legge.
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), le Amministrazioni prendono atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , sezione “Società Trasparente”.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine dell’esecuzione del contratto di fornitura attuativo della Convenzione, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge. I dati personali saranno trattati all’interno della Comunità Europea.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato. Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dalle Amministrazioni alla stazione appaltante.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità
giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
Titolare del trattamento è la Società Energetica Lucana, con sede in Potenza, Xxxxx Xxxxxxx X x.00- 00000 Xxxxxxx che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (DPO) : WEMAPP SRLS, con sede in Potenza alla Via della Tecnica n. 24, Codice Fiscale e Partita IVA 01931590762.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati della Società (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo PEC xxxxxx@xxx.xx o email xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx .
INFORMATIVA AL FORNITORE
Il Fornitore dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”) e contenuta nel Disciplinare di gara, che deve intendersi integralmente richiamato.
Con la sottoscrizione della Convenzione, il rappresentante legale del Fornitore prende atto del trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
Il Fornitore prende atto, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del proprio nominativo e del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente”.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La Società Energetica Lucana, con sede in Potenza, Corso Xxxxxxx I n.28- 85100, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (DPO): WEMAPP SRLS, con sede in Potenza alla Via della Tecnica n. 24, Codice Fiscale e Partita IVA 01931590762, e le Amministrazioni contraenti sono Contitolari del Trattamento dei dati personali secondo l’Accordo di contitolarità tra le Parti, come previsto dall’art. 26 del GDPR, scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (alla pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx/) .
Chiunque voglia prendere visione dei contenuti dell’Accordo potrà anche inviare una richiesta alla SEL a uno dei seguenti indirizzi:
PEC: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx / e-mail: xxxx@xxxxxx.xx
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata, secondo quanto previsto nel citato Accordo di contitolarità, al DPO della SEL che potrà essere contattato a uno dei seguente indirizzi:
PEC xxxxxx@xxx.xx email xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
In ragione dell’oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, esso è nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE.
COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE
Fino alla data di termine di contratto precedentemente indicata, il Responsabile dovrà attenersi scrupolosamente alle presenti istruzioni e alle altre impartite dal Titolare del trattamento ovvero dal Data Protection Officer da questo nominato. I termini degli obblighi della presente nomina sono da intendersi tacitamente estesi in caso di estensione contrattuale del contratto precedentemente indicato.
ISTRUZIONI IMPARTITE AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Nello svolgimento dei suindicati compiti, il responsabile deve attenersi alle istruzioni impartite dal titolare. Lo stesso, in particolare, deve:
• trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;
• trattare tali dati solo per finalità determinate, esplicite e legittime indicate dal Titolare, e successivamente trattarli in modo compatibile con tali finalità;
• verificare che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità definite dal Titolare per le quali sono trattati;
• verificare che i dati siano esatti e, se necessario, provvedere al loro aggiornamento;
• conservare e trattare i dati personali solo in base alle istruzioni ricevute e non per altre finalità;
• trattare i dati in modo integro e riservato garantendo, per quanto di propria competenza, un’adeguata sicurezza degli stessi in modo da ridurre il rischio di trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
• trattare i dati sulla base di un obbligo legale oppure del consenso dell’interessato oppure per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte oppure per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica oppure per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento oppure per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore;
• comunicare i dati personali dell’interessato solo previa autorizzazione del Titolare;
• in ogni caso, ogni comunicazione deve avvenire esclusivamente per finalità collegate
all’esecuzione del contratto in essere con il Titolare del trattamento.
In particolare, il Responsabile dovrà:
• se necessario e previsto dalla normativa vigente, rendere idonea informativa agli interessati
prima dell’inizio dell’attività di trattamento di dati personali;
• cooperare con il Titolare per garantire agli interessati, per quanto di propria competenza, un effettivo ed efficace esercizio dei diritti sopra menzionati;
• designare per iscritto gli Addetti al trattamento dei dati personali che svolgeranno operazioni di trattamento di personali, impartendo agli stessi le necessarie istruzioni e verificando che queste siano rispettate;
• svolgere formazione periodica agli Addetti al trattamento dei dati personali relativamente alle tematiche connesse alla protezione dei dati personali;
• nominare gli amministratori di sistema, verificarne l’attività e conservare l’elenco contenente gli estremi identificati degli stessi, con l’indicazione delle funzioni ad essi attribuite, in conformità con la normativa vigente e con il provvedimento del 27 novembre 2008 del Garante Privacy “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008” e successive integrazioni e modificazioni;
• consegnare l’elenco degli amministratori di sistema di cui al punto precedente al titolare del trattamento e comunicare tempestivamente allo stesso ogni suo mutamento ovvero conservare l’elenco degli amministratori di sistema per conto del Titolare del trattamento che può richiederne copia;
• censire i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito di sua competenza su apposito Registro delle attività di trattamento (Articolo 30 del GDPR) ovvero all’interno del Registro delle attività di trattamento complessivo del Responsabile con indicazione che detto trattamento è svolto per conto del Titolare;
• implementare e verificare l’adozione delle misure tecniche ed organizzative previste per legge o regolamento e comunque di quelle volte a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei dati, dei servizi e dei sistemi impiegati durante le operazioni di trattamento, garantendo un elevato standard di sicurezza e protezione dei dati;
• adottare una procedura per testare, verificare e valutare, quando possibile da entità indipendente dal Responsabile stesso, regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate, di cui al punto precedente, al fine di garantire la sicurezza del trattamento con cadenza almeno annuale;
• fornire comunicazione dell’effettuazione delle verifiche periodiche di cui al punto precedente e segnalare immediatamente le eventuali carenze o vulnerabilità rilevate nel corso delle verifiche al Titolare del trattamento;
• predisporre una procedura interna al Responsabile atta all’identificazione delle violazioni dei dati personali (come definito nell’Articolo 4 del GDPR) e comunicare con prontezza, e comunque entro 48h dall’identificazione di detta violazione, al Titolare del trattamento fornendo le opportune informazioni al Titolare del trattamento;
• comunicare con prontezza qualsiasi circostanza rilevante ai fini del D.lgs. 196/2003 o del Regolamento UE n. 679/2016 (come richieste del Garante, ispezioni, violazioni di dati, ecc.), nonché l’esito della procedura suddetta e qualsiasi violazione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di comunicare al Responsabile prima dell’inizio e durante le attività di trattamento ulteriori istruzioni per l’espletamento delle attività a lui delegate ovvero misure di sicurezza tecniche e/o organizzative integrative.
Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di effettuare visite di controllo, direttamente o per il tramite di suoi incaricati eventualmente esterni al Titolare stesso, presso il Responsabile. Il Titolare si impegna a dare preventiva comunicazione delle visite di controllo e, qualora svolte da parte di incaricati esterni al Titolare, di indicarne i riferimenti e nominativi delle persone coinvolte e l’ambito di verifica ad essi conferito nell’incarico. Il Responsabile collabora alle attività di verifica del suo operato realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato.
FACOLTÀ E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare che gli Addetti al trattamento dei dati personali da lui designati sono vincolati al più stretto riserbo sulla base di atti negoziali (es. codici di condotta interni, accordi di riservatezza specifiche – NDA -, ecc.) o disposizioni normative previste dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale cui il Responsabile e gli Addetti al trattamento dei dati personali sono soggetti.
Il Responsabile del trattamento designato potrà avvalersi di un altro soggetto per lo svolgimento di parte delle attività di trattamento a lui delegate (cosiddetto “sub-responsabile”) solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. L’incarico conferito dovrà essere disciplinato da un atto di designazione a responsabile del trattamento conforme a quanto previsto dall’Articolo 28, comma 2 e 4, del Regolamento UE 679/2016. In caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile del trattamento dovrà informare il Titolare di eventuali designazioni o sostituzioni dei sub-responsabili del trattamento, il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di opporvisi nel termine di 30 giorni dal momento in cui viene informato della circostanza da parte del Responsabile.
Il Responsabile del trattamento, salvo il diritto di rivalersi nei di loro confronti, risponde dei danni causati nel corso delle operazioni di trattamento dall’operato dei soggetti autorizzati dal Responsabile e dei sub- responsabili.
Nel caso in cui il Responsabile trasferisca i dati personali trattati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale per adempiere ad un obbligo giuridico cui è soggetto, lo stesso dovrà informare della circostanza il titolare prima dell’inizio delle attività di trattamento o del trasferimento stesso, salvo che ciò sia vietato da rilevanti motivi d’interesse pubblico o obblighi di legge o regolamento.
È dovere del Responsabile assistere il Titolare del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nell’adempimento dei suoi obblighi di riscontro alle richieste degli interessati, sia fornendo allo stesso tutte le informazioni e i dati in suo possesso, sia adoperandosi materialmente per consentire al titolare di dar seguito alle istanze ricevute. Qualora l’implementazione di dette misure di sicurezza tecniche e organizzative rientrino nell’ambito degli obblighi contrattuali il Responsabile provvede direttamente ad effettuarne l’implementazione dandone comunicazione al Titolare. Qualora, invece, queste escano dall’ambito contrattuale in essere ne provvede a comunicare al Titolare del trattamento la
necessità di implementazione, le opportune informazioni per effettuarne la valutazione da parte del Titolare del trattamento o da sui incaricato e la stima dei costi di implementazione.
Analogamente, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile, è suo dovere assistere il Titolare del trattamento sia nell’adempimento degli obblighi in materia di misure di sicurezza, sia nello svolgimento di una consultazione preventiva presso l’Autorità di controllo ai sensi dell’Articolo 36 del Regolamento UE 679/2016.
Alla scadenza del contratto di servizi indicato precedentemente, qualora non rinnovato, il Responsabile dovrà restituire al Titolare tutti i dati personali elaborati per suo conto e cancellarli in modo permanente dai sistemi informativi nella sua disponibilità, salvo che lo stesso Responsabile non sia soggetto a specifici obblighi di conservazione ai sensi di legge o regolamento a cui è soggetto.
Qualora richiesto, il Responsabile dovrà consegnare al Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto, da parte sua, degli obblighi previsti nel presente atto di designazione e di quelli cui è soggetto dalla normativa in vigore.
FACOLTÀ E DOVERI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di aggiornare i compiti e le istruzioni impartite al Responsabile del trattamento o di assegnarne di nuove.
Il Titolare del trattamento, inoltre, si riserva il diritto di eseguire controlli, attraverso ispezioni o attività di audit, sull'effettivo svolgimento delle attività e dei compiti affidati. Infine, il titolare verificherà periodicamente la sussistenza dei caratteri di esperienza, capacità ed affidabilità in capo al responsabile e il rispetto da parte dello stesso di tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza dei dati. A tal fine il Titolare del trattamento potrà richiedere allo stesso di essere relazionato per iscritto attraverso regolari report.
È onere del Titolare del trattamento, in ogni caso, quello di tenere informato e aggiornare il Responsabile
del trattamento di qualsiasi circostanza rilevante ai fini dell’attività di trattamento a lui delegate.
Il presente atto di designazione ha durata pari alla durata del contratto e si intende concluso allo scadere naturale dello stesso ovvero allo scadere dell’estensione del contratto stesso. Il presente atto di designazione si intende revocato allo scioglimento, per qualsiasi causa, del medesimo vincolo legale (contratto o ordine).
DATI DIVERSI DAI DATI PERSONALI
I dati relativi al Fornitore, il prezzo di aggiudicazione, altre notizie e elaborazioni dei dati inerenti la procedura di gara e la Convenzione potranno essere diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oltre che comunicati e/o diffusi a norma di legge.
Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a procedure di gara.
21. Norma di chiusura
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Società e/o delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che potranno comunque far valere nei limiti della prescrizione.
La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti; in particolare, queste ultime dichiarano di aver preso piena conoscenza e di approvare, singolarmente nonché nel loro insieme, tutte le relative clausole.
L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi
non comporta l’invalidità o l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita dai contratti di fornitura attuativi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 82/2005. Potenza-Milano, lì 08/08/2019
SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA S.p.A. EDISON ENERGIA S.p.A. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX
Firmato digitalmente da
Xxxxxxx Xxxxxxx
O = non presente C = IT
Data e ora della
firma: 08/08/2019 15:17:35
Firmato da: XXXXX XXXXXX
Motivo: CONVENZIONE
Data: 08/08/2019 15:47:12
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Convenzione di seguito elencati e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce all’elenco:
Par. 4 (Oggetto e durata della Convenzione. Proroga)
Par. 5 (Oggetto e durata degli ordinativi e dei contratti di fornitura. Proroga) Par. 6 (Obbligazioni del Fornitore)
Par.7 (Controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali) Par. 8 (Valore Convenzione, Corrispettivo, modalità e tempi di pagamento) Par. 10 (Penali a carico del Fornitore)
Par.11 (Garanzia definitiva) Par. 12 (Risoluzione e Recesso)
Par. 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore) Par. 18 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Par. 19 (Foro competente)
Par. 20 (Trattamento dei dati personali e Riservatezza)
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 82/2005.
Milano, lì 08/08/2019 EDISON ENERGIA S.p.A.
XXXXXX XXXXX
Firmato da: XXXXX XXXXXX
Motivo: CONVENZIONE
Data: 08/08/2019 15:48:09