DSGA
DSGA
AREA NUOVE TECNOLOGIE
Materiali di studio
PROVE SELETTIVE
MOBILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
(EX ART. 48 CCNL 29 NOVEMBRE 2007
1
MODIFICATO DALLA SEQUENZA CONTRATTUALE DEL 25 LUGLIO 2008)
Materiale di studio DSGA – Area Nuove Tecnologie
FIRMA DIGITALE E PROTOCOLLO INFORMATICO 4
1. La Firma digitale 4
1.1FIRMA DIGITALE 4
1.2 CNIPA E FIRMA DIGITALE 5
1.3 CHIAVI ASIMMETRICHE 7
1.4 LA FUNZIONE DELLA FIRMA DIGITALE 8
1.5 COME CRIPTARE UN DOCUMENTO 9
1.6 COME USARE LA FIRMA DIGITALE 10
1.7 IMPORTANZA DELLA FIRMA DIGITALE 13
1.8 USI DELLA FIRMA 13
1.9 Firme “leggere” e firme “forti” 15
1.10 FIRMA DIGITALE E P.A. 16
2. Il protocollo informatico 17
2.1 PREMESSE 17
2.2 IL PROTOCOLLO INFORMATICO 18
2.3 IL REGIO DECRETO 23
2.4 LA NORMATIVA 24
2.5 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 24
2.6 DOVERI 27
2.7 COSA È LA SEGNATURA? 27
2.8 IL PROTOCOLLO ED IL FUTURO DELLE P.A. 27
GESTIONE GIURIDICA – CONCETTI PRINCIPALI 30
1. La gestione giuridica e il fascicolo del personale 30
1.1 IL RAPPORTO GIURIDICO 30
1.2 GESTIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO 30
1.3 IL FASCICOLO DEL PERSONALE 31
1.4 IMPORTANZA DEL FASCICOLO 33
1.5 IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO 33
1.6 INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FASCICOLO 34
2. La ricostruzione della carriera 36
2.1 LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA 36
2.2 INQUADRAMENTRO RETRIBUTIVO 38
2.3 RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI GENERICI 39
2.4 CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO 39
2.5 DATA DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI 48
2.6 COME SI FA OGGI LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA? 49
2.7 FASI DELLA RICOSTRUZIONE. 50
2.8 CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI 51
2.9 LA VALUTABILITA’ DEI SERVIZI 52
2.10 CALCOLO DELLA PROGRESSIONE 53
2.11 RICOSTRUZIONE SCHEMA DELLE ATTIVITA’ 56
2.12 ESEMPIO DI SCHERMATA 57
2.13 LA PROGRESSIONE DELLA CARRIERA 58
2.14 INQUADRAMENTO 59
2.15 PROGRESSIONI DI CARRIERA 61
2.16 PROGRESSIONE DI CARRIERA SCHEMA DELLE ATTIVITA’ 63
3. Il trattamento di fine rapporto 64
3.1 PENSIONE 64
3.2 CALCOLO 65
3.3 IL SISTEMA RETRIBUTIVO 65
3.4 IL SISTEMA MISTO 69
3.5 IL SISTEMA CONTRIBUTIVO. 71
3.6 CESSAZIONE 75
3.7 BUONUSCITA 76
PROCEDURE AUTOMATICHE UNA TANTUM 77
ESEMPIO DI SCHERMATA 78
PERIODI DA RICONGIUNGERE E/O RISCATTARE 80
3.8 RICONGIUNZIONE 80
DATABASE, LE RETI E LA MULTIMEDIALITÀ 83
1. Database e reti LAN 83
1.1 I CALCOLATORI 83
1.2 GESTIRE LE INFORMAZIONI 88
2. Internet e la Multimedialità 99
2.1 INTERNET 99
2.2 LA FORMAZIONE ON-LINE 115
2.3 MOTORI DI RICERCA 119
2.4 RIEPILOGO 119
VERSO UN SISTEMA INFORMATICO DELLA P.A. 125
1. Il sistema informativo della P.I. 125
1.1CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 125
1.2 TECNOLOGIE INFORMATICHE ED AUMENTO DI EFFICIENZA 126
1.3 IL VECCHIO SISTEMA INFORMATIVO. 127
1.4 LE NUOVE ESIGENZE 128
1.5 DAL CENTRALISMO AL DECENTRAMENTO 128
1.6 VANTAGGI NELL’UTILIZZO DI UN SISTEMA INFORMATIVO 129
1.7 I LIVELLI DI UTENZA 131
1.8 INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI LOGICO-TERRITORIALI 133
1.9 RETE PRIVATA DI COLLEGAMENTO 134
1.10 ARCHITETTURA DELLE DIREZIONI REGIONALI e DEI CSA 135
1.11 POSTAZIONI DI LAVORO 136
1.12 SICUREZZA INFORMATICA 137
1.13 ARCHITETTURA DELLA RETE 137
1.14 FLUSSO ATTUALE DELLE INFORMAZIONI 138
1.15 L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 138
1.16 LE FUNZIONI INTEGRATE DEL SISTEMA 140
1.17 SETTORI DI APPLICAZIONE. 141
1.18 SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI 141
1.19 GESTIONE GIURIDICA 142
1.20 ORGANIZZAZIONE E AUTOMAZIONE D’UFFICIO 144
2. La rete unitaria della Pubblica Amministrazione 145
2.1 IL CAMBIAMENTO DELLA P.A. 145
2.2 NASCE L’AIPA 146
2.3 IL PROGETTO PORTANTE 146
2.4 LA RETE UNITARIA 147
2.5 LO STUDIO DI FATTIBILITA’ 148
2.6 BREVE STORIA 154
2.8 AIPA - CNIPA 155
2.9 SPC - Sistema Pubblico di Connettività 157
2.10 SIDI Scuola 158
2.11 SIDI Learn. 163
2.12 SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 166
3. La sicurezza informatica 180
3.1 IL FATTORE SICUREZZA 180
INTERVENTI 181
RISCHI 181
3.2 SISTEMA INFORMATIVO SICURO 182
3.3 NORMATIVA E SICUREZZA 183
3.4 PRINCIPALI NORMATIVE. 184
3.5 PIANO DELLA SICUREZZA 185
3.6 ANALISI DEI RISCHI 186
3.7 POLITICHE DELLA SICUREZZA 190
3.10 SICUREZZA FISICA E SICUREZZA LOGICA 194
3.11 CONTROLLO DEGLI ACCESSI ANTIVIRUS 196
3.12 CONTROLLO DEL SOFTWARE 198
3.13 RISERVATEZZA E AUTENTICITA’ DEI DATI 199
3.14 AUTENTICAZIONE 200
3.15 SICUREZZA ORGANIZZATIVA 200
FIRMA DIGITALE E PROTOCOLLO INFORMATICO
Le istituzioni educative e gli istituti e scuole di ogni ordine e grado hanno l’obbligo di gestire i documenti con sistemi informatici mediante il protocollo elettronico e l’archiviazione elettronica ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, il cosiddetto “Codice dell’amministrazione digitale”.
La precedente Direttiva del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 9 dicembre 2002 sulla "Trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali" evidenziava che l’obiettivo primario di questa innovazione “è quello di promuovere in tutte le amministrazioni centrali e gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale la realizzazione di sistemi informativi per la gestione elettronica dei flussi documentali. Ciò allo scopo di assicurare il più rapido e proficuo utilizzo del documento informatico e della firma elettronica negli scambi di documenti ed atti tra amministrazioni, in coerenza con i rispettivi obiettivi istituzionali e con gli obiettivi strategici di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi documentali hanno la finalità di migliorare l’efficienza interna degli uffici attraverso l’eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali. Inoltre con tali sistemi ci si prefigge di migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso strumenti che consentano l’accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi documenti da parte di cittadini, imprese ed altre amministrazioni”.
1. La Firma digitale
1.1FIRMA DIGITALE
Il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNPIA) precisa che “la firma digitale costituisce uno dei cardini del processo di e- governement1. Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni. Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati: soggetti pubblici e privati che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere tale attività. L’elenco di tali soggetti è, per legge, pubblicato sul sito del CNIPA. A metà dell’anno 2008 si contano oltre 3,2 milioni di dispositivi di firma digitale.”
1Per e-government (anche e-gov o amministrazione digitale) si intende il processo di
informatizzazione della pubblica amministrazione, il quale - unitamente ad azioni di cambiamento organizzativo
- consente di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi digitali grazie all’uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), allo scopo di ottimizzare il lavoro degli enti e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) sia servizi più rapidi, che nuovi servizi, attraverso - ad esempio - i siti web delle amministrazioni interessate. (Da Wikipedia xxxx://xx.xxxxxxxxx.xxx)
L'uso crescente del PC e delle reti telematiche nelle istituzioni scolastiche ha avuto, come conseguenza diretta, la progressiva introduzione di procedure di lavoro compatibili e gestibili dagli strumenti informatici.
Un esempio palese di questo fenomeno è stata la necessità di conferire valore giuridico al documento informatico e alla firma digitale. Infatti, al documento informatico e alla firma digitale è stato attribuito lo stesso valore giuridico del documento sottoscritto con firma autografa. L'aspetto preminente, da non dimenticare, è assicurare l'integrità e la provenienza dei documenti informatici che si muovono in un supporto (Internet) tutt'altro che privo di zone d'ombra e soggetto spessissimo ad attacchi.
Il CNIPA asserisce che “l’Italia è posta all’avanguardia nell’uso legale della firma digitale, essendo il primo paese ad avere attribuito piena validità giuridica ai documenti elettronici fin dal lontano 1997 ed essendo quello con maggiore diffusione in Europa.”
FIRMA DIGITALE:
è un procedimento matematico (detto "hash", irreversibile non è possibile, a partire dall’impronta, risalire al documento originario) in grado di produrre su un documento informatico gli stessi effetti giuridici ottenibili tracciando con la penna una firma in calce a un foglio di identità
applicare una firma digitale non vuol dire altro che criptare i documenti in maniera univoca per ogni utente.
PRIMA DI PROCEDERE CON LA TRATTAZIONE A PROPOSITO DELLA FIRMA DIGITALE È BENE CHIARIRE SUBITO CHE…
LA FIRMA DIGITALE NON È LA RIPRODUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA SU UN DOCUMENTO INFORMATICO: NON SI OTTIENE CIOÈ TRAMITE IMMAGINI FOTOGRAFICHE O SCANNER
1.2 CNIPA E FIRMA DIGITALE
La legge “Bassanini” (Legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 15 ) e il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 rendevano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge i documenti informatici, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici.
Il CNIPA (già AIPA) ha assunto un ruolo importante nella predisposizione della normativa del settore. Questa è stata oggetto di varie integrazioni e modifiche e, a oggi, è costituita, tra le altre, dalle seguenti norme:
Direttiva europea 1999/93/CE sulle firme elettroniche (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx00_00.xxxx)
D. Lgs. 7/3/2005, n. 82
DPCM 13/1/2004
Deliberazione CNIPA n. 4 del 17/2/2005
Deliberazione CNIPA n. 34 del 18/1/2006
Circolare CNIPA n. 48 del 6/9/2005
CNIPA Linee guida per l'utilizzo della firma digitale.
La firma digitale (che trae valore legale sia dalla L. 59/97 sia dal D.P.R. 513/97) ha trovato l’impianto legislativo necessario per il proprio utilizzo con la pubblicazione, in data 15 aprile 1999, delle regole tecniche costituite dal DPCM 8 febbraio 1999 (oggi sostituito dal DPCM 13 gennaio 2004).
Il D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 al comma 3 prescrive che “il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ ha sottoscritto”.
Definizioni
Certificato qualificato
Chiave privata
Chiave pubblica
Dispositivo di firma
Documento informatico
Insieme di informazioni che creano una stretta ed affidabile correlazione fra una chiave pubblica e i dati che identificano il Titolare.
Sono certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva.
La chiave della coppia utilizzata nel processo di sottoscrizione di un documento informatico
La chiave della coppia utilizzata da chiunque esegua la verifica di una firma digitale
Insieme di dispositivi hardware e software che consentono di sottoscrivere con firma digitale documenti informatici
È costituito da qualunque oggetto informatico (file) che contenga atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
Firma digitale
Firma elettronica
Firma elettronica avanzata
Firma elettronica qualificata
Soggetto giuridico
È un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al
titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica
Firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati
La firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato, creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma
Impresa, azienda, società; qualunque soggetto dotato di partita IVA
SSCD Acronimo inglese (Secure Signature Creation Device) di “dispositivo sicuro per la creazione della firma”. È un dispositivo che soddisfa particolari requisiti di sicurezza. I più utilizzati sono costituiti da smartcard.
Titolare Il soggetto cui sono attribuite le firme digitali generate attraverso una determinata chiave associata ad un determinato certificato
1.3 CHIAVI ASIMMETRICHE
COME FUNZIONA LA FIRMA DIGITALE?
Vista la rilevanza giuridica del documento informatico, occorre poter individuare in maniera semplice colui che l'ha sottoscritto e rilevare subito se il documento è integro oppure è stato in qualche modo alterato dopo la sua sottoscrizione. A tale scopo riveste particolare importanza la crittografia, tecnica
per rendere intellegibili i documenti a chi non dispone della relativa chiave e dell’algoritmo necessario. La crittografia può essere:
simmetrica, nel caso in cui ogni titolare dispone di una chiave per la firma dei documenti; la stessa chiave dovrà essere in possesso del destinatario che la utilizzerà per la verifica;
asimmetrica, ogni titolare dispone di una coppia di chiavi, una privata, mantenuta segreta, che utilizzerà per la sottoscrizione dei documenti, l’altra da rendere pubblica che sarà usata per la verifica.
La normativa vigente in Italia, prevede l’uso della crittografia asimmetrica
per la sottoscrizione dei documenti informatici.
COS'È UNA COPPIA DI CHIAVI ASIMMETRICHE?
È una coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici. Pur essendo univocamente correlate, dalla chiave pubblica non è possibile risalire a quella privata che, come già detto, deve essere custodita in maniera riservata dal Titolare.
Chiave privata: elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto Titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico.
Chiave pubblica: elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal Titolare delle chiavi asimmetriche.
La firma digitale è basata sull'utilizzo di chiavi, cioè di veri e propri algoritmi matematici in grado di rendere illeggibili (criptati) documenti informatici, ma riservandone poi la lettura solo a coloro che sono autorizzati .
Ciò vuol dire che ciascuno possiede una propria chiave privata con la quale rende illeggibile un documento (codificare). Solo il possessore della corrispondente chiave pubblica può decodificare il messaggio e viceversa.
1.4 LA FUNZIONE DELLA FIRMA DIGITALE
A CHE SERVE LA FIRMA DIGITALE?
La firma digitale è in grado di assolvere a più funzioni, in particolare per la verifica ed il valore e legale di un documento firmato.
PRINCIPALI FUNZIONI DELLA FIRMA DIGITALE
RISERVATEZZA: il documento firmato non deve poter essere compreso da nessun altro se non dal destinatario.
INTEGRITÀ: il documento non deve poter essere modificato da nessuno dopo la firma.
AUTENTICAZIONE: la provenienza del documento deve essere certa.
NON RIPUDIO: chi ha firmato il documento non può negare di averlo fatto (infatti, nessun altro può compilarlo ed emetterlo al suo posto).
Oltre a queste funzioni la firma digitale è in grado di effettuare una certificazione temporale cioè attesta con certezza la data e l'ora della redazione del documento. Infine, per questi motivi, non può ripudiarlo.
QUESTA È UNA CONDIZIONE DETERMINANTE PER LA VALIDITA’ LEGALE DI UN DOCUMENTO
“Esempi tipici dell’utilizzo della firma digitale possono essere ricercati in tutti gli adempimenti da effettuarsi verso le amministrazioni che richiedono appunto la sottoscrizione di una volontà: denunce, dichiarazioni di cambi di residenza, di domicilio, richieste di contributi, di esenzioni a pagamenti a causa del reddito o di altre condizioni particolari, ricorsi, ecc. Fra privati può trovare un interessante impiego nella sottoscrizione di contratti, verbali di riunioni, ordini di acquisto, risposte a bandi di gara, ecc.
Ancora, la firma digitale trova già da tempo applicazione nel protocollo informatico, nella procedura di archiviazione documentale, nel mandato informatico di pagamento, nei servizi camerali, nelle procedure telematiche d’acquisto, ecc.
Alcuni Comuni che partecipano alla sperimentazione della Carta d’Identità Elettronica hanno dotato i propri cittadini di entrambi gli strumenti (CIE o CNS e Firma Digitale) e sviluppato dei servizi in rete tramite i quali i cittadini possono farsi identificare in rete (CIE/CNS), accedere quindi ai propri dati personali nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, e sottoscrivere (firma digitale) dichiarazioni, denunce, ricorsi. Ecco quindi che si intravede l’obiettivo finale: dotarsi di un unico strumento con cui sarà possibile farsi riconoscere e sottoscrivere dichiarazioni, fruendo dei vantaggi derivanti dai servizi in rete”. (Da “Linee guida per l'utilizzo della Firma digitale”.)
1.5 COME CRIPTARE UN DOCUMENTO
Supponiamo di dover spedire un documento che non sia possibile modificare e che il destinatario sia certo per chi lo riceve.
Per prima cosa dobbiamo renderlo illeggibile. Un modo semplice è quello di criptarlo con una chiave specifica. Un esempio di semplice algoritmo consiste nel sostituire le lettere con dei numeri. Quale sarà l'effetto di questa operazione?
Il documento diventerà incomprensibile e solo chi conosce il criterio di sostituzione (ovvero possiede la chiave) è in grado di leggerlo
Per la firma elettronica ogni titolare di firma ha un meccanismo di criptazione unico, formato da migliaia di regole non ricostruibili in alcun modo. Solo avendo la chiave di criptazione è possibile riottenere il documento originario.
I sistemi a chiave singola non possono essere usati come sistemi a validità legale in quanto richiedono la diffusione ai mittenti della chiave personale dell'utente e quindi un rischio inaccettabile di utilizzo improprio.
Per questo motivo, come è già stato detto, vengono utilizzate le chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata) rilasciate da autorità di certificazione che hanno il compito di assegnare univocamente una chiave (firma) ad una persona specifica.
1.6 COME USARE LA FIRMA DIGITALE
Supponiamo che la scuola “Alfa” debba inviare un documento alla scuola “Gamma”. È ovvio che quest'ultima ha la necessità di sapere,senza possibilità di dubbio, che:
il documento è stato effettivamente spedito dalla Scuola “Alfa”;
il documento non è stato modificato dopo l’invio;
la scuola “Alfa” non abbia possibilità di ripudiarlo (cioè non riconoscerlo come suo).
I PASSI DA COMPIERE POSSONO ESSERE SEMPLIFICATI COME SEGUE:
1. La scuola “Alfa” firma il documento con la propria chiave privata rendendolo illeggibile e lo invia alla Scuola “Gamma” allegando anche una copia del proprio certificato digitale che contiene i dati del certificatore, il nome di “Alfa” e la chiave pubblica;
2. la scuola “Gamma” prende il documento, si procura la chiave pubblica della scuola “Alfa” per verificare l’autenticità della firma.
Se la chiave pubblica utilizzata dalla Scuola “Gamma” è identica a quella contenuta nel certificato digitale il documento sarà sicuramente stato spedito dalla Scuola “Alfa”.
NATURALMENTE QUESTO SISTEMA SI BASA SULLA SICUREZZA (NON MODIFICABILITA’ E NON ACCESSO) DEL CERTIFICATO DIGITALE CHE VIENE FIRMATO CON LA CHIAVE PRIVATA DEL CERTIFICATORE.
In questo modo sono garantiti:
Inalterabilità
Gli stessi algoritmi consentono di verificare se al documento sono state apportate modifiche dopo l'invio (nella firma digitale è contenuta un'immagine di quel determinato documento).
Non ripudio
Solo la scuola “Alfa” possiede la chiave privata; pertanto solo la scuola “Alfa” era in grado di "generare la propria firma".
Identità del firmatario
L'identità del firmatario è assicurata da un certificato digitale che ha lo scopo proprio di garantire la corrispondenza tra chiave pubblica e privata e una determinata persona giuridica (o fisica). In altre parole è necessario che una terza parte neutra (una autorità di certificazione autorizzata) garantisca che quella firma è proprio della scuola “Alfa”.
Per garantire l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale e per fornire protezione nei confronti di possibili danni derivanti da un esercizio non adeguato delle attività di certificazione, il DPR n. 513/97 (art. 8) richiede che il soggetto certificatore sia in possesso di particolari requisiti e sia incluso in un elenco pubblico, consultabile telematicamente, predisposto, tenuto ed aggiornato a cura del CNIPA che svolge attività di sorveglianza.
Le Pubbliche Amministrazioni possono anch'esse certificare le chiavi osservando le regole tecniche dettate dalla normativa in vigore: possono richiedere di essere accreditate (iscritte quindi nell’elenco pubblico dei certificatori) utilizzando in realtà le infrastrutture tecnologiche di uno dei soggetti già iscritti nell’elenco pubblico dei certificatori. In questo caso ottengono il vantaggio di risultare, nella fase di verifica di un documento informatico sottoscritto con firma digitale da un proprio dipendente, quali soggetti che emettono e garantiscono le informazioni inerenti il dipendente stesso.
Dove e come dotarsi di firma digitale
“Coloro che intendono dotarsi di quanto necessario per poter sottoscrivere con firma digitale documenti informatici possono rivolgersi ad uno dei soggetti autorizzati: i Certificatori.
L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile via Internet per la consultazione, dove sono anche disponibili i link ai siti web degli stessi sui quali sono indicate le modalità operative da seguire. È bene precisare che vi sono alcuni soggetti che espletano questa attività esclusivamente per gruppi chiusi di utenti.
È il caso del Centro Tecnico che esercita l’attività di certificatore esclusivamente per le PA appartenenti alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione, piuttosto che l’Esercito Italiano o il Consiglio Nazionale del Notariato, che svolgono detta attività solo per gli appartenenti alle proprie strutture.
Esclusi questi soggetti vi sono, ad oggi, circa una ventina di certificatori accreditati cui rivolgersi.
Il kit di firma digitale ed i costi
Per poter generare firme digitali è necessario essere dotati di un dispositivo sicuro per la generazione delle firme (costituito da una smartcard o da un token USB), un lettore di smartcard (nel caso in cui non si utilizzi il token USB), un software in grado di interagire con il dispositivo per la generazione di firme digitali e per la gestione del dispositivo stesso (es. per il cambio del PIN che ne consente l’uso).
I costi del kit completo sono variabili da certificatore a certificatore. Il CNIPA (da cui sono state estratte queste informazioni) informa a mero titolo esemplificativo che è possibile ottenere il kit completo ad un prezzo di circa 100
€. Il certificato ha una scadenza, e deve essere quindi rinnovato periodicamente. In genere hanno una validità di uno o due anni, il rinnovo ha un costo orientativo di 10/15 € per anno. È bene evidenziare che tutti i certificatori prevedono delle condizioni economiche specifiche per forniture di particolare rilievo.
1.7 IMPORTANZA DELLA FIRMA DIGITALE
LA GRANDE IMPORTANZA DELLA FIRMA DIGITALE CONSISTE NEL FATTO CHE L’AUTENTICITÀ DEI DOCUMENTI NON VIENE VERIFICATA TRAMITE “PERIPEZIE” CALLIGRAFICHE COME AVVIENE PER I DOCUMENTI NORMALI
NATURALMENTE CIÒ COMPORTA LA NECESSITÀ DI UNA GRANDE EVOLUZIONE CULTURALE E DI PENSIERO E UNA CONSUETUDINE ALL'USO DI STRUMENTI INFORMATICI IN LINEA CON LE POLITICHE DI MODERNIZZAZIONE ED EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA DELLA P.A. IN ITALIA NEGLI ULTIMI ANNI.
1.8 USI DELLA FIRMA
LA FIRMA ELETTRONICA CONSENTE IL FLUSSO TELEMATICO DI DOCUMENTI IN FORMATO ELETTRONICO CHE ACQUISISCONO CONSEGUENTEMENTE VALIDITÀ LEGALE CONDIZIONE ESSENZIALE PER EVITARE FALSIFICAZIONI DI FIRMA È CHE IL TITOLARE DELLA COPPIA DI CHIAVI MANTENGA RISERVATA LA PROPRIA CHIAVE PRIVATA. |
A tal proposito, le norme tecniche prescrivono che:
1. le chiavi private sia conservate e custodite all’interno di un dispositivo di firma. È possibile utilizzare lo stesso dispositivo per conservare più chiavi;
2. è vietata la duplicazione della chiave privata o dei dispositivi che la contengono;
3. per fini particolari di sicurezza, sia consentita la suddivisione della chiave privata su più dispositivi di firma.
La chiave privata, eventualmente registrata su supporti magnetici, potrà anche servire per accertare l'identità di un utente che deve accedere a servizi che richiedono l'identificazione (rilascio di certificati, l'uso di servizi a pagamento, l'accesso ad informazioni personali, ecc.)
A proposito della riservatezza delle chiavi la normativa prevede che Il titolare delle chiavi debba:
conservare con la massima diligenza la chiave privata e il dispositivo che la contiene al fine di garantirne l’integrità e la massima riservatezza;
conservare le informazioni di abilitazione all’uso della chiave privata in luogo diverso dal dispositivo contenente la chiave;
richiedere immediatamente la revoca delle certificazioni relative alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia
perduto il possesso o risultino difettosi.
Come si firma un documento
“La firma digitale di un documento dipende dal software di firma di cui si dispone. Tale software, come già detto, può essere fornito da un certificatore, ma sono disponibili anche numerosi prodotti sviluppati da altre aziende. Indipendentemente dal prodotto però i passi per la sottoscrizione digitale di un singolo documento sono sempre gli stessi. Vediamo quali.
Ovviamente bisogna disporre di un personal computer al quale preventivamente abbiamo collegato il lettore/scrittore di smart card in base alle indicazioni del fornitore.
Dopo averlo attivato il software di firma ci richiederà di selezionare il documento da sottoscrivere e di inserire la smart card nel lettore se ancora non lo si è fatto. All’attivazione del processo di firma ci verrà richiesto di inserire il codice PIN della smart card e dopo qualche secondo potremo salvare un file sottoscritto e pronto per essere utilizzato.
È importante ricordare che in base alla legislazione vigente sull’interoperabilità della firma digitale il file sottoscritto conserva il suo nome originale, al quale viene aggiunta l’estensione “.p7m”. Ne risulta che, ad esempio, il file mensa.pdf, dopo la sottoscrizione, diverrà mensa.pdf.p7m e come tale sarà fruito da altre applicazioni.
Per completezza d'informazione la procedura di firma digitale può essere effettuata anche attraverso procedure automatiche, purché ci si attenga a particolari cautele indicate anche dalla legislazione vigente.”
Come si verifica un documento
“La procedura di verifica della firma digitale apposta ad un documento informatico consiste sostanzialmente nel verificare che:
il documento non sia stato modificato dopo la firma;
il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa nell’Elenco Pubblico dei Certificatori;
il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;
il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato.
Per eseguire queste verifiche, oltre che per rendere leggibile il contenuto del documento, sono utilizzati specifici software. Detti software sono forniti dai certificatori ai titolari dei certificati; coloro che non sono dotati di un kit di firma digitale possono altresì utilizzare dei software disponibili per uso personale a titolo gratuito: attualmente ne sono stati segnalati quattro, tre da installare sul proprio PC, il quarto disponibile via web. Detti software freeware sono stati resi disponibili dal CNIPA (Verifica_CT – xxx.xxxxx.xxx.xx/), dalla Comped (DigitalSign – xxx.xxxxxx.xx/), da Postecom (FirmaOK – xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx), dalla società Digitaltrust (Sign’ncrypt – xxx.xxxxxxxxxx.xx) e da TrustItalia (Signo Reader – xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/). Per eseguire la verifica non è necessario disporre di smartcard e lettore, in sintesi non si deve essere necessariamente dotati del kit di firma digitale.
Per eseguire le verifiche di cui ai punti 1, 2 e 3 è sufficiente essere dotati di un personal computer, di un prodotto utile per la verifica, piuttosto che del collegamento ad Internet per la verifica con il prodotto disponibile via web. Per la verifica al punto 4 è necessario avere accesso ad Internet. Difatti, i software di verifica si collegano alla lista di revoca dove il certificatore che ha emesso il certificato qualificato renderà disponibili le informazioni relative alla sospensione o revoca del certificato nel caso in cui si verifichi.
Per la verifica al punto 2 è necessario che sui software installati sul client siano stati caricati i certificati di certificazione dei soggetti iscritti nell’elenco pubblico.”
1.9 Firme “leggere” e firme “forti”
Comunemente si sente parlare di firma “leggera” e di firma “forte”. Queste definizioni sono state introdotte dagli addetti ai lavori per sopperire alla mancanza di una definizione esplicita di altre tipologie di firma.
Questa distinzione è stata introdotta per distinguere una firma più importante dal punto di vista legale perché equivalente alla sottoscrizione autografa. Spesso, appunto, ci si riferisce ad essa con il termine firma “forte”.
Essa soddisfa specifiche caratteristiche derivanti dal certificatore. Deve essere apposta con strumenti sicuri come ad esempio un smart card.
Riassumendo, affinché la firma apposta possa essere considerata equivalente ad una autografa:
a) deve essere basata su un sistema a chiavi asimmetriche;
b) deve essere generata con chiavi certificate con le modalità previste nell’allegato I della Direttiva;
c) deve essere riconducibile a un sistema di chiavi provenienti da un certificatore operante secondo l’allegato II della Direttiva Europea del 1999 e soggetto a vigilanza da parte di un organo definito (il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
d) deve essere generata utilizzando un dispositivo sicuro che soddisfi i requisiti dell’allegato III della stessa Xxxxxxxxx.
Il secondo comma dell’articolo 5 della Direttiva conferisce dignità giuridica alle altre tipologie di firma. Esse non sono definibili tecnologicamente a priori. Possono essere generate senza vincoli sugli strumenti e sulla modalità operative. È ovvio che non offrono garanzie di interoperabilità se non in particolari condizioni di utilizzo come in gruppi chiusi di utenti. Infatti, in questo caso, la comunità di utenti condivide gli strumenti di firma e di verifica della stessa. Un giudice, non potrà rifiutare in giudizio queste firme “leggere”, ma la loro ammissibilità nascerà dalla libera convinzione e non dall’obbligo di legge previsto per le firme cosiddette “forti”.
1.10 FIRMA DIGITALE E P.A.
PUÒ NON RISULTARE SUPERFLUO RIPETERE ALCUNI CONCETTI PRINCIPALI:
- La firma digitale trasforma una sequenza del bit, fino a prima della sua introduzione, privi di rilevanza giuridica in un vero e proprio documento informatico a cui la normativa italiana, sotto precise condizioni attribuisce la stessa validità del documento su supporto cartaceo.
- La Xxxxx Xxxxxxxxx (Legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 15) e il DPR 10 novembre 1997, n. 513 rendono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge i documenti informatici, la loro archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici.
- Diventa perciò una realtà per le Pubbliche Amministrazioni, le imprese ed i privati scambiare documenti elettronici con la stessa validità dei corrispondenti documenti cartacei.
Va detto che l'uso legale della firma digitale porterà enormi benefici sia per il settore pubblico che per quello privato, perché migliorerà i processi della Pubblica Amministrazione mediante la razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei provvedimenti amministrativi.
2. Il protocollo informatico
2.1 PREMESSE
Il DPR 20/10/1998, 428 disponeva che le pubbliche amministrazioni dovessero provvedere “entro 5 anni a partire dal 1/1/1999 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 567, nonché dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione”. Tra le amministrazioni tenute a tale adempimento sono comprese anche le istituzioni scolastiche.
Come era previsto nel DPR 428, veniva emanato successivamente il regolamento DPCM 31 ottobre 2000 “Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428”.
Il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 disponeva che “le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.”
Nel tempo sono state emanate una serie di disposizioni, che hanno integrato quanto inizialmente disposto col DPR 428/1998, sia sotto il profilo tecnologico sia quello organizzativo.
Gli aspetti qualificanti di questa innovazione sono numerosi anche perché si combinano con altre normative, prima fra tutte la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Infatti, proprio da quest'ultima scaturisce il diritto del cittadino all'accesso ai documenti riservandogli la facoltà di seguire, in qualsiasi momento, l'iter formativo degli atti amministrativi che lo riguardano.
Altro aspetto caratterizzante è l'introduzione delle nuove tecnologie per la gestione degli atti amministrativi. In particolare il D.Lgs. 82 /2005 riconosce che i cittadini e le imprese “hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice”. La norma riserva comunque il principio che alle amministrazioni regionali e locali questa attività possa svolgersi nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
Si tratta di una innovazione non da poco: il cittadino non è più costretto ad adeguarsi, come avveniva in passato, alla vetustà della “macchina” pubblica, ma questa deve adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche per garantire i diritti del cittadino.
La nuova procedura deve anche tenere conto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1962.
Strumento fondamentale per raggiungere questo fine è il protocollo
informatico.
Comunque sono da sottolineare altri vantaggi del protocollo informatico:
elimina i registri cartacei,
diminuisce gli uffici di protocollo,
razionalizza i flussi documentali,
rende più efficace ed economica l’azione amministrativa,
favorisce, come già detto, la trasparenza dell’azione amministrativa dei procedimenti
Va evidenziato che il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministraziomne) sul tema della protocollazione informatica, della gestione documentale ed archivistica svolge una serie importantissima di funzioni tra cui:
propone alle funzioni competenti l’emanazione delle norme, lasciando alla autonomia di ciascuna amministrazione tutti gli aspetti relativi al miglioramento della propria efficienza interna;
svolge un ruolo di sussidiarietà nei confronti delle amministrazioni;
favorisce il riuso (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx) di applicativi utilizzati da altre amministrazioni;
propone e coordina le iniziative delle amministrazioni allo scopo di economicizzare le stesse e favorirne il reimpiego in altre realtà.
2.2 IL PROTOCOLLO INFORMATICO
Il legislatore definisce sistema di gestione informatica dei documenti l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti; il protocollo informatico si colloca all’interno del sistema come infrastruttura di base destinata ad avviare concretamente il processo di ammodernamento della pubblica amministrazione. Ogni sistema di protocollo informatico deve ottemperare alle specifiche indicazioni riportate nel DPR 445 del 28/12/2000 e nel regolamento attuativo DPCM 31/10/2000.
LE INNOVAZIONI NORMATIVE E TECNOLOGICHE IN ATTO CONSENTONO LA CAPACITA’ DI SCAMBIARE ENORMI MASSE DI INFORMAZIONI IN TEMPI BREVISSIMI TRA I VARI UFFICI SIANO ESSI FACENTI PARTE DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE O MENO.
IL PROTOCOLLO INFORMATICO, FUNZIONALE A QUESTA ARCHITETTURA, INTRODUCE UN SISTEMA AUTOMATIZZATO CHE CONSENTE DI INDIVIDUARE E
2 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato sul supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003
RECUPERARE RAPIDAMENTE OGNI DOCUMENTO GIACENTE IN QUALUNQUE UFFICIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Tale concetto di interoperabilità, che è posto alla base della "Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione" (RUPA), garantisce inoltre un rapido accesso a numerose fonti informative anche esterne alla Pubblica Amministrazione (associazioni di categoria, ordini professionali, organi di informazione, ecc).
IL DOCUMENTO è alla base del processo di gestione documentale di una qualunque unità organizzativa di una Amministrazione,
è un qualsiasi atto scritto: attestato, certificato, nota, circolare, ecc. utilizzato a fini di comunicazione tra operatori della Pubblica Amministrazione, allo scopo di eseguire un procedimento amministrativo,
la trattazione dei documenti nella PA è regolata da una procedura prestabilita (detta processo di gestione dei documenti) che determina le azioni da compiere e le decisioni da prendere a seguito di particolari eventi che si determinano all’interno dell’ufficio come, ad esempio, la ricezione di un nuovo documento.
Particolare rilevanza assume lo “Studio di prefattibilità sul Sistema di gestione dei flussi di documenti (Sistema GEDOC) dal quale di seguito si riportano alcuni aspetti caratterizzanti:
Le fasi fondamentali, componenti il processo di gestione dei documenti, possono essere classificate e descritte come riportato di seguito:
1. Ricezione. Il flusso informativo d'ingresso di un ufficio viene acquisito in ricezione da un comparto dell'ufficio, per lo più definito "protocollo".
2. Autenticazione. È l'adempimento finalizzato ad accertare la validità di un documento. Ai fini di realizzare la autenticazione, deve essere gestita una procedura che preveda la verifica di identità dei soggetti e la verifica dell'integrità di un documento.
3. Protocollazione. È l'adempimento con cui l'ufficio, per mezzo della registrazione del documento, ne attesta formalmente la ricezione o la spedizione, la sua assegnazione alla trattazione ed il suo esito.
4. Assegnazione. L'assegnazione comporta l'identificazione della persona fisica a cui si attribuisce la responsabilità, anche temporale, del procedimento, visto nel contesto dell'iter del processo.
5. Fascicolazione. È la collocazione di un documento all'interno di un aggregato di documenti ad esso correlati. I criteri di aggregazione possono variare a seconda delle esigenze dell'ufficio .
6. Trattazione. Rappresenta l'insieme delle attività amministrative che devono essere compiute in corrispondenza al procedimento attivato con la ricezione del documento.
7. Comunicazione. È l'attività conclusiva del processo documentale, al termine di un procedimento amministrativo. Il risultato verrà portato a conoscenza dell'utente interessato. Xxxxxxx, quindi, procedere per il suo "confezionanento" e spedizione, dopo averne formalmente registrata la sua produzione. La comunicazione o spedizione può essere funzionalmente assimilata all'adempimento precedentemente previsto sotto la voce di "ricezione". Normalmente è lo stesso “ufficio del protocollo" che adempie a tutti quei compiti che la specificità del supporto contenente il documento richiederà. In tale contesto dovranno espletarsi tutte quelle attività necessarie a dare affidabilità su quanto trasmesso al destinatario che, a sua volta, dovrà autenticare quanto ricevuto.
Archiviazione. In una organizzazione dove la gestione dei documenti avviene attraverso l'utilizzo del supporto cartaceo, archiviare un documento significa spostarlo fisicamente da un ufficio in un ambiente specificamente dedicato alla custodia ed al mantenimento di grandi quantità di atti. Muovere un documento in archivio è una azione che viene tipicamente compiuta quando il documento cessa di essere necessario per il corrente svolgimento del procedimento amministrativo3.
Ruoli organizzativi di un sistema di gestione dei flussi di documenti
Un sistema di gestione dei flussi di documenti deve fornire servizi a diversi soggetti coinvolti nel sistema di gestione e flusso dei documenti. Lo scopo della presente sezione è quello di identificare tutte le tipologie di soggetti coinvolti nel sistema, definendone anche il ruolo e le conseguenti esigenze di elaborazione ed accesso, che costituiscono un aspetto indispensabile ai fini della definizione della architettura organizzativa, applicativa e tecnologica del sistema di gestione dei documenti.
Il dirigente responsabile della assegnazione della pratica è il soggetto amministrativo che decide quale ufficio dell'Amministrazione debba essere incaricato della gestione del procedimento relativo al documento protocollato. È suo compito inserire nel sistema di protocollo le informazioni inerenti tale ufficio.
Il responsabile del procedimento è una figura fondamentale ai fini della elaborazione del procedimento con criteri di trasparenza, efficienza, equità e correttezza amministrativa. Tale figura, definita nella legge 241/90, è coinvolta nei seguenti compiti:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevati per l'emanazione del provvedimento;
3 È opportuno sottolineare che l'archiviazione di un documento non consiste esclusivamente in una mera operazione di spostamento. È necessario che del documento rimanga traccia e sia sempre reperibile altrimenti verrebbe meno una delle caratteristiche principali dell'archivio.
b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
c) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
d) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
L'ufficio incaricato di eseguire la attività è l'ufficio coinvolto dal dirigente responsabile nella esecuzione della pratica.
Acquisisce dal sistema di protocollo tutti gli elementi per individuare lo stato della pratica e i documenti e fascicoli ad essa connessi, e riporta nel sistema di protocollo le informazioni necessarie a ricostruire l'evoluzione futura.
L'utente esterno cliente della P.A. è il soggetto che ha attivato, soggettivamente o oggettivamente, l'esecuzione del procedimento, la cui gestione documentale è oggetto di protocollazione. Il soggetto può essere una qualunque persona fisica o giuridica, o insieme di persone fisiche o giuridiche, interessato ad acquisire servizi (cioè informazioni) dal sistema di protocollazione. L'utente può acquisire di informazioni relative ad esempio a:
1. numero di protocollo, date di ricezione ed informazioni complete sull'oggetto dei documenti, nonché il tipo e il numero di procedimento cui afferisce il documento;
2. nominativo ed ufficio di appartenenza del responsabile del procedimento, attraverso l'indicazione del numero di protocollo di un qualsiasi documento pervenuto alla amministrazione;
3. nominativo ed ufficio di appartenenza del responsabile del procedimento, attraverso l'indicazione del numero di protocollo di un qualsiasi documento prodotto dall'amministrazione;
4. stato del procedimento e suo iter, attraverso l'indicazione del numero di protocollo di un qualsiasi documento;
5. termine di conclusione del procedimento amministrativo, attraverso l'indicazione del numero di protocollo del documento;
6. numeri di protocollo dei documenti che afferiscono al procedimento, attraverso l'indicazione del numero e del tipo del procedimento.
Il responsabile gestore del sistema di protocollo è il soggetto che gestisce la applicazione informatica. Provvede a:
1. individuare gli utenti e attribuire loro un livello di autorizzazione all'uso di funzioni della procedura, distinguendo quelli abilitati alla mera consultazione dell'archivio, o di parti di esso, da quelli abilitati anche all'inserimento, modifica e aggiunta di informazioni;
2. individuare gli utenti esterni che hanno accesso alle funzionalità;
3. assicurare che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate;
4. garantire il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di protocollazione e le funzionalità di accesso esterno;
5. autorizzare le operazioni di annullamento del protocollo;
6. controllare l'osservanza delle norme da parte del personale addetto.
Nelle premesse dello “Studio di prefattibilità”, di cui se ne sono riportati gli stralci fondamentali, ne veniva indicato lo scopo: “questo documento si caratterizza come uno studio di prefattibilità, nel senso che le tematiche sono affrontate soprattutto con l’obiettivo di fornire un primo quadro d’insieme, senza scendere nel dettaglio che sarà necessario per una effettiva valutazione di fattibilità di un progetto concreto. Il presente documento fornisce dunque uno schema di riferimento organizzativo e normativo per la predisposizione di un più ampio studio di fattibilità sul progetto riguardante l’automazione del sistema di protocollo informatizzato, che riguarda la memorizzazione e gestione di informazioni sui documenti, e sui corrispondenti flussi documentali. Le tematiche riguardanti il protocollo informatico, cioè la memorizzazione e gestione di documenti e flussi di documenti elettronici, richiedono un approfondimento successivo”.
Funzionalità minime e aggiuntive
Le Amministrazioni devono garantire, nei termini di legge, la realizzazione di un sistema di protocollo informatico che comprenda almeno le cosiddette funzionalità minime:
la certificazione della corrispondenza e dei documenti in ingresso ed in uscita,
l'adozione di un titolario di classificazione dei documenti protocollati a seconda dell’argomento cui essi fanno riferimento.
Le funzionalità aggiuntive consistono nella:
automazione dei procedimenti amministrativi intra-ammistrazione o tra AOO4 diverse,
reingegnerizzazione dei processi di lavorazione dei documenti,
riorganizzazione delle diverse sezioni dell’archivio.
Come realizzare il progetto
Per facilitare l’introduzione di un sistema di protocollazione informatica e gestione documentale in quelle amministrazioni che non avessero ancora adottato il sistema in parola, nonché per favorire il completamento e la razionalizzazione delle attività da parte di quelle amministrazioni che hanno già avviato progetti finalizzati alla implementazione del sistema, di seguito viene riportata la sintesi proposta dal CNIPA per tale processo di attivazione (articolato per fasi)di un sistema di protocollazione informatica e gestione documentale.
4 AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE. DPR 428/1998, art. 2 c. 2 “Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.”
Fase | Sottofase |
1. Preparazione | a) sensibilizzazione b) piano operativo c) atti preparatori d) programmazione |
2. Riprogettazione del sistema documentale | e) rilevazione stato attuale f) analisi g) riorganizzazione del processo h) decisioni |
3. Realizzazione del sistema documentale | i) studio di fattibilità j) capitolato e documenti di gara k) realizzazione, installazione e collaudo dell'applicazione software l) diffusione sull'intera unità organizzativa |
4. Azioni post progetto del sistema documentale | m) test sull'unità pilota e feedback n) rilevazione di eventuali scostamenti ed individuazione delle aree di miglioramento o) manutenzione e gestione |
2.3 IL REGIO DECRETO
Nella Pubblica Amministrazione il protocollo serve a schedare, catalogare ed archiviare ogni documento o gruppi di documenti correlati in modo da consentire il suo/loro recupero e, in ogni momento, la consultazione. La normativa che fino a pochi anni or sono regolava questa procedura era il Regio Decreto n. 35 del 25 gennaio 1900, che prescriveva, per ogni amministrazione, l’apposizione di un timbro con la data ed il numero progressivo sui documenti protocollati in entrata o in uscita, la trascrizione di questi su un apposito registro e i meccanismi per la fascicolazione (creazione di un fascicolo con documenti correlati), l’invio al destinatario e l’archiviazione.
Il Regio Decreto, che ha prodotto effetti per quasi un secolo, è stato abrogato dall'art. 23 del DPR 428/98.
COSA DISCIPLINAVA IL REGIO DECRETO?
L'articolo 4 recitava: "i dispacci, le lettere ed i pieghi indirizzati all’Amministrazione sono aperti da un ufficiale appositamente incaricato". Ancora: "i dispacci, le istanze, le lettere, i ricorsi sono bollati e trasmessi sollecitamente alla registratura. Col bollo si imprime la data dell’arrivo e si designa lo spazio della successiva registrazione (art. 10)”.
"Sopra ogni atto registrato, accanto alla data dell’arrivo già impressa, si indica il protocollo e si trascrive il numero della registrazione" (art. 29).
"Le copie coi rispettivi originali sono inviati agli uffici per essere collazionate e presentate a chi le deve sottoscrivere" (art. 53).
2.4 LA NORMATIVA
Non sembrerebbe errato asserire che la riforma del Protocollo Informatico è stata resa possibile dall’articolo 15 della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta Bassanini 1), che stabilisce che “gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.
Con il DPR 428 del 20 ottobre 1998 “Regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo con procedura informatica” sono state dettate le regole per la gestione del protocollo informatico. Il procedimento di protocollatura introdotto dal R.D. all'inizio dell'altro secolo, che disponeva la registrazione degli atti, non è stato sostanzialmente modificato, ovviamente cambiano radicalmente i procedimenti di gestione dei flussi informativi.
Il protocollo Informatico è previsto anche dalla normativa che introduce il documento elettronico e la firma digitale (DPR 513/97 e DPCM 8/2/99).
Il CNPIA STA SVOLGENDO UN RUOLO CENTRALE E FORNISCE ALLE AMMINISTRAZIONI UN SUPPORTO NON SOLTANTO INFORMATIVO MA ANCHE DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRIZZO.
INOLTRE RENDE PUBBLICI ANCHE CASI CONCRETI DA UTILIZZARE E PRENDERE COME MODELLO DI RIFERIMENTO PER LE ALTRE AMMINISTRAZIONI.
A queste normative va aggiunta la deliberazione n. 24/98, del 30 luglio 1998, che contiene le regole tecniche per l’archiviazione dei documenti su supporti magnetici e ottici.
2.5 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
È PREVISTO DUNQUE UN SISTEMA DI PROTOCOLLO:
UNITARIO DISTRIBUITO INFORMATICO
Unitario, in quanto è valido per tutta la Pubblica Amministrazione Italiana.
Informatico perché utilizza strumenti informatici per inserire, immagazzinare e trasmettere i dati.
Distribuito, in quanto le informazioni di protocollo sono distribuite su vari sistemi informatici.
I vecchi “uffici protocollo” sono stati sostituiti, come abbiamo visto, da strutture più razionali chiamate Aree Organizzative Omogenee (AOO), gestite da una specifica struttura denominata "Servizio per la tenuta del protocollo informatico" . Tali strutture sono dirette da un dirigente (responsabile del servizio) in grado di svolgere attività tecnico-archivistiche. Ogni Amministrazione deve individuare gli uffici da considerare Aree Organizzative Omogenee.
Responsabile del servizio
Le istituzioni scolastiche, ad iniziare dal 1 gennaio 2004, si sono organizzate ed procedono utilizzando, con le modalità più appropriate, le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione.
Trattandosi di una materia alquanto complessa, si pensi, ad esempio, alla correlata disciplina per la tutela dei dati personali, la normativa di riferimento è specialistica e, contestualmente, richiede agli addetti capacità organizzative e conoscenze non elementari dello strumento informatico.
Di conseguenza risulta inapplicabile, almeno in questa specifica circostanza, quella parte del profilo dell’area b), di cui alla tabella A allegata in calce al CCNL in vigore, ma anche del precedente, che conferisce all’assistente amministrativo “la competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo”.
Infatti, prima della sottoscrizione dei contratti di lavoro in parola l’operazione di protocollo consisteva nell’applicare una procedura, non eccessivamente complessa, con la quale venivano riportatati sopra un registro, atto allo scopo, alcuni riferimenti del documento, in entrata od in uscita dall’istituzione scolastica, effettuando una registrazione manuale. La procedura veniva completata riportando i riferimenti della registrazione sopra il documento stesso. In tal modo si catalogava il documento e se ne ufficializzava l’invio o il ricevimento.
L’introduzione del Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) ha notevolmente ampliato gli adempimenti e le relative responsabilità che, pertanto, non potranno essere totalmente assegnate all’assistente amministrativo.
Il direttore dei servizi generali e amministrativi, tanto più se nominato responsabile della tutela dei dati personali, assumerà la responsabilità generale del servizio.
Sarà suo compito stabilire i profili degli utenti (assistenti amministrativi incaricati della protocollatura) e le autorizzazioni circa le operazioni cui possono
accedere. Queste consistono in azioni di lettura, aggiornamento o esecuzione che l’utente viene personalmente autorizzato a compiere utilizzando specifiche credenziali di accesso alle sole funzioni necessarie a disimpegnare le attività dell’ufficio di appartenenza.
Per poter protocollare ogni area omogenea (AOO) dovrà dotarsi di un sistema di protocollo informatico che abbia alcune "funzionalità minime" specificamente previste dalla legge.
Secondo l’art. 3 del DPR 428/98 il sistema di protocollo informatico deve:
a) garantire la sicurezza e l’integrità dei dati;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall’Amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell’adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
e) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato”.
PER FORNIRE QUESTI SERVIZI, OGNI AMMINISTRAZIONE DEVE ASSUMERE PROVVEDIMENTI DI TIPO TECNOLOGICO, ISTITUIRE UN NUOVO SERVIZIO E ADEGUARE IL PROPRIO SISTEMA INFORMATIVO.
Il sistema di protocollo informatico deve fornire tre tipi di servizi principali:
1. certificazione
2. catalogazione
3. banca dati
1) IL "PROTOCOLLO INFORMATICO" È PRIMA DI TUTTO UN SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE IN QUANTO CON LA "REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO" L'ENTE CERTIFICA CHE UN DETERMINATO DOCUMENTO È STATO CREATO O È ENTRATO NELL'AMMINISTRAZIONE A PARTIRE DA UNA CERTA DATA. IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE HA IMPLICAZIONI LEGALI.
2) IL SISTEMA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO È ANCHE UN SERVIZIO DI CATALOGAZIONE, CHE CLASSIFICA E ARCHIVIA I DOCUMENTI PRODOTTI O IN ARRIVO
3) IL SISTEMA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO È INFINE UNA BANCA DATI CONSULTABILE COSTITUITA DA OGGETTI E DATI
2.6 DOVERI
CHI È TENUTO AD ISTITUIRE IL PROTOCOLLO INFORMATICO?
Come anticipato nelle premesse sono tenuti a realizzare la gestione del protocollo con sistemi informativi automatizzati le pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cioè "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
2.7 COSA È LA SEGNATURA?
La segnatura del protocollo consiste nell’associare, in modo permanente e non modificabile, delle informazioni al documento. In particolare la segnatura deve contenere almeno l'indicazione o il codice dell’amministrazione, l'indicazione o il codice della AOO, il numero di protocollo e la data di protocollo.
Ha lo scopo di legare in modo definitivo e diretto il documento e la registrazione sul protocollo.
Per i documenti cartacei in ingresso e in uscita la segnatura si applica contemporaneamente alla operazione di registrazione.
Per tali motivi la segnatura sul documento deve avvenire contemporaneamente a quella di registrazione a garanzia che ogni registrazione sia eseguita realmente a fronte di un documento pervenuto o inviato dall'istituzione scolastica. Non è consentito, nel modo più assoluto, che siano effettuate registrazioni di protocollo senza disporre del documento a cui la registrazione si riferisce. In altre parole non è consentito riservare dei numeri in previsione di documenti da ricevere o da completare.
2.8 IL PROTOCOLLO ED IL FUTURO DELLE P.A.
Attraverso il numero di protocollo si potrà risalire immediatamente, utilizzando un semplice motore di ricerca, a tutti i dati a questo associato, oppure conoscendo parte dei dati, sarà possibile ottenere il numero di protocollo.
IL PROTOCOLLO INFORMATICO DOVREBBE ESSERE LA STRUTTURA DI BASE PER INFORMATIZZARE IN MANIERA GENERALIZZATA ED OMOGENEA TUTTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
A partire dalle norme organizzative e tecniche contenute in questi provvedimenti, ogni Pubblica Amministrazione potrà avviare sperimentazioni ed
iniziative ben finalizzate, iniziando a costruire, la nuova amministrazione pubblica.
Per avere informazioni su alcune iniziative sperimentali è possibile guardare il sito Internet CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione). Il nuovo sito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx
Bibliografia
ARENA, G. (a cura di) (2001). La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, Maggioli, Rimini, 2001.
Temi affrontati: la comunicazione nelle pubbliche amministrazioni alla luce della legge n. 150/2000; la costruzione di una “amministrazione condivisa”.
XXXXXXXX, P., XXXXXXXXX, F. (a cura di) (2004). Documenti e dati pubblici sul web, il Mulino, Bologna, 2004.
Temi affrontati: la documentazione di fonte pubblica in rete; l’attività di documentazione delle pubbliche amministrazioni e la loro utilizzabilità in ambito telematico.
Baù M. – Xxxxx P. “Manuale di gestione economica delle istituzioni scolastiche” Casa Editrice Spaggiari – Parma 2008
Temi affrontati: l'evoluzione del protocollo.
XXXXXXX, X. (2004). Il documento informatico. Profili ricostruttivi della nozione e della disciplina. Rivista di diritto civile, n. 5/2004, pp.749-786.
Temi affrontati: la nozione e la disciplina del documento informatico; la copia informatica; la nozione e la disciplina della sottoscrizione informatica.
XXXXXXX, X. (a cura di) (2005). Codice dell’amministrazione digitale.
Commento al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Maggioli, Rimini, 2005.
Temi affrontati: commento, capo per capo, del codice dell’amministrazione digitale.
XXXXXXX, X., XXXXXXXXXXX, C. (a cura di) (2005). Il codice della pubblica amministrazione digitale. Commentario al d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Xxxxxxx, Milano, 2005.
Temi affrontati: commento, articolo per articolo, del codice dell’amministrazione digitale.
XXXXXXX, X. (2005). Manuale dell’e-government, Maggioli, Rimini, 2005.
Temi affrontati: il disegno complessivo dell’e-government; le strategie e i risultati del processo di informatizzazione pubblica; i servizi on line; la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.
XXXXXXX, X. (a cura di) (a cura di). Introduzione all’e-government, Giappichelli, Torino, 2005.
Temi affrontati: il quadro normativo dettato in materia di e-government; i servizi on line; il patrimonio informativo pubblico e i dati delle pubbliche amministrazioni; l’organizzazione dell’e-government.
Sitografia
Dipartimento Innovazione e Tecnologie
Contenuti: sito istituzionale del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie; contiene documentazione di fonte pubblica in materia di e- government.
Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione xxx.xxxxx.xx
Contenuto: sito istituzionale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione; contiene documentazione di fonte pubblica e regolamentazioni tecniche dettate in materia di e-government.
Portale per l’erogazione dei servizi on line
Contenuti: sito che rende possibile usufruire dei servizi on line sinora messi a disposizione; contiene, inoltre, un’ampia base informativa di riferimento per i cittadini.
Portale per l’erogazione dei servizi on line alle imprese xxx.xxxxxxx.xxx.xx
Contenuti: sito dedicato all’erogazione on line di servizi alle imprese; contiene molte informazioni utili alle imprese.
Xxxxx “Xxxxx Xxxxx”, Roma xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xx
Contenuti: rivista telematica curata dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Xxxxxxxx Xxxxxxxx”; contiene segnalazioni, news, note e commenti in materia di innovazione e di semplificazione amministrativa.
Rivista telematica xxx.xxxxxxxx.xx
Contenuti: rivista telematica dedicata ai temi delle nuove tecnologie; contiene novità, segnalazioni, articoli, norme dettate.
GESTIONE GIURIDICA – CONCETTI PRINCIPALI
1. La gestione giuridica e il fascicolo del personale
1.1 IL RAPPORTO GIURIDICO
LA GESTIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO DEL PERSONALE SCOLASTICO È UNA DELLE ATTIVITÀ PIÙ IMPORTANTI CHE SONO COMPIUTE DALL’AMMINISTRAZIONE.
È UN’ATTIVITÀ CHE INTERESSA DIRETTAMENTE LA CARRIERA E LO STATO DI CIASCUN DIPENDENTE,
PER SVOLGERLA È NECESSARIO CONOSCERE APPROFONDITAMENTE LA NORMATIVA E LE PROCEDURE OPERATIVE.
La gestione del rapporto giuridico comporta anche un'organizzazione adeguata per la struttura che la deve effettuare. L'organizzazione attuale è infatti specializzata:
ciò vuol dire che gli uffici sono di solito organizzati per aree ciascuna delle quali gestisce una parte delle procedure
(ad esempio personale addetto alla ricostruzione della carriera o al trattamento di quiescenza).
1.2 GESTIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO
GESTIRE IL RAPPORTO GIURIDICO vuol dire gestire i macroprocedimenti che regolano il rapporto di diritto-dovere tra il personale scolastico e l’Amministrazione
CIOÈ SI OCCUPA PRINCIPALMENTE DI
RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA | VARIAZIONI DELLE POSIZIONI DI STATO | TRATTAMENTO DI QUIESCENZA |
Gestire il rapporto giuridico vuol dire, quindi, gestire i macroprocedimenti che regolano il rapporto di diritto-dovere tra il personale scolastico e l’Amministrazione attraverso:
il riconoscimento dei servizi e benefici per la determinazione del corretto rapporto stipendiale
la definizione della progressione di carriera e la conseguente attribuzione dei miglioramenti economici
l’emanazione di procedimenti giuridico-amministrativi che assicurino ai dipendenti dell’Amministrazione scolastica il corretto riconoscimento dei diritti maturati ai fini pensionistici e previdenziali durante la vita lavorativa.
1.3 IL FASCICOLO DEL PERSONALE
PER POTER SVOLGERE LE PRATICHE LEGATE AL RAPPORTO GIURIDICO, COME AD ESEMPIO EMANARE UN DECRETO DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA O UNA PENSIONE
È NECESSARIO CONOSCERE E ANALIZZARE (TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO SIDI) UNA SERIE DI INFORMAZIONI CHE RIGUARDANO LA VITA PROFESSIONALE DEL PERSONALE INTERESSATO.
La maggior parte di queste informazioni sono contenute nel fascicolo del personale che raccoglie tutte le informazioni necessarie. Il fascicolo viene alimentato nel corso della vita lavorativa del
dipendente.
PER QUESTO MOTIVO IL FASCICOLO DEL PERSONALE RAPPRESENTA IL CUORE DI OGNI PROCEDURA GIURIDICA ED È BENE CONOSCERNE LE CARATTERISTICHE PRIMA DI ANALIZZARE GLI ASPETTI OPERATIVI.
Il fascicolo del personale rappresenta anche il cuore del sistema informativo (SIDI) che gestisce il rapporto giuridico che è organizzato logicamente e funzionalmente proprio intorno ad esso.
Il fascicolo contiene l’insieme delle informazioni che identificano lo Stato del Personale nella Pubblica Istruzione (ad esempio dati anagrafici, dati di ruolo, assenze ecc.).
SI CONSIDERA APPARTENENTE AL FASCICOLO PERSONALE ANCHE L’AREA "DICHIARAZIONE DEI SERVIZI PREGRESSI" IN QUANTO CONTIENE TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ATTIVITÀ EFFETTUATA DAL PERSONALE (SERVIZI MILITARI, SERVIZI NON DI RUOLO, SERVIZI DI RUOLO, ECC.).
Dichiarazione dei servizi pregressi
Deve essere presente al Sistema SIDI la dichiarazione dei servizi dell’interessato, ed in particolare questa deve contenere:
tutti i periodi di servizio prestati presso le Istituzioni Scolastiche, con le informazioni necessarie per la valutazione ai fini della carriera (qualifica, partecipazione a esami o scrutini, servizio da docente privo di vista o in scuole per ciechi, ecc.);
tutti i periodi di servizio prestati presso altre Istituzioni, che possono essere oggetto di riconoscimento;
le informazioni relative al servizio militare, al beneficio ai sensi della L. 336/70, se l’interessato ha richiesto uno o più di questi riconoscimenti;
se l’interessato ha richiesto il riconoscimento del servizio di ruolo prestato all’estero, in zone di confine o presso scuole di montagna, occorre completare i quadri E e G della dichiarazione dei servizi con il relativo codice; in caso contrario non viene riconosciuta la supervalutazione del servizio;
se l’interessato ha richiesto il riconoscimento del servizio di ruolo prestato in qualità di professore incaricato presso Università statali all’estero – artt. 639 e 640 D.L.vo 297/94 o servizio di ruolo prestato in qualità di lettore presso Università statali all’estero – artt. 639 e 640 D.L.vo 297/94 occorre completare i quadri U e Z della dichiarazione dei servizi; in caso contrario non viene riconosciuta la supervalutazione del servizio prestato all’estero;
in caso di passaggio di qualifica del personale docente, occorre completare il quadro E della dichiarazione dei servizi relativamente al periodo di ruolo prestato nel ruolo precedente;
in caso di passaggio di qualifica del personale A.T.A., occorre completare il quadro G della dichiarazione dei servizi relativamente al periodo di ruolo prestato nel ruolo precedente.
LO SCHEMA SOTTOSTANTE RIPORTA IL PERCORSO DA EFFETTUARE AL SIDI PER L’INSEDIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DEI SERVIZI
Personale comparto Scuola | Gestione delle Competenze del Dipendente (Fascicolo personale) | Dichiarazione servizi pregressi |
1.4 IMPORTANZA DEL FASCICOLO
L’IMPORTANZA DEL FASCICOLO È DIMOSTRATA DAL SEMPLICE FATTO CHE LE AREE CHE GESTISCONO IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E RICOSTRUZIONE CARRIERA UTILIZZANO LE INFORMAZIONI CHE SONO CONTENUTE ALL’INTERNO DEL FASCICOLO DEL PERSONALE PER LA PRODUZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI.
PERTANTO, PER AVERE UNA CORRETTA ED EFFICIENTE GESTIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO, IL FASCICOLO DEL PERSONALE DOVREBBE ESSERE SEMPRE AGGIORNATO!
Esiste uno scambio di informazioni tra il fascicolo e le aree nelle quali vengono prodotti i provvedimenti riguardanti il rapporto giuridico come ad esempio il decreto di ricostruzione della carriera o di pensione.
La produzione di tali provvedimenti comporta un aggiornamento dei dati del fascicolo stesso che quindi "segue" la vita professionale del personale.
1.5 IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO
OSSERVANDO LO SCHEMA CHE RAPPRESENTA IN ESTREMA SINTESI I FLUSSI INFORMATIVI DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO È POSSIBILE NOTARE IMMEDIATAMENTE QUANTO DETTO IN PRECEDENZA:.
Personale comparto Scuola | Gestione delle Competenze del Dipendente (Fascicolo personale) | Gestione della Carriera |
Gestione Posizioni di Stato | ||
Gestione Cessazioni |
Esiste uno scambio di informazioni tra il fascicolo e le aree nelle quali vengono prodotti i provvedimenti riguardanti il rapporto giuridico come ad esempio il decreto di ricostruzione della carriera o di pensione.
La produzione di tali provvedimenti comporta un aggiornamento dei dati del fascicolo stesso che quindi "segue" la vita professionale del personale.
1.6 INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FASCICOLO
MA COSA È IL FASCICOLO DEL PERSONALE? |
È un archivio ideale che contiene l’insieme dei provvedimenti che rappresentano l’interazione tra il MIUR e un dipendente: contiene dunque l’insieme delle informazioni che identificano lo stato del personale nella scuola.
In particolare contiene informazioni riguardanti:
Situazione anagrafica
Situazione giuridica e contabile
Ruolo
Titolarità
Servizio
Assenza, posizioni di stato e variazioni di stato giuridico
Scheda servizi e professionalità
Istanze presentate dall’interessato
Stato giuridico
Altri provvedimenti.
Titolarità
È la posizione di diritto che il personale occupa rispetto alla istituzione scolastica.
Le sue caratteristiche principali sono:
scuola su cui insiste di diritto il personale
tipo posto (normale, sostegno ecc.)
classe di concorso (matematica, fisica, ecc.)
profilo (DSGA, assistente amministrativo, ecc.).
Situazione giuridica e contabile
È la parte del fascicolo che identifica il personale sia nel suo stato giuridico attuale e nell’anzianità giuridica maturata che nel suo stato contabile, cioè la sua posizione retributiva e contributiva, il numero della partita di spesa fissa ecc.
Situazione anagrafica
È la parte del fascicolo che comprende gli estremi anagrafici, il codice fiscale, i dati di residenza, i dati di domicilio e la situazione familiare del personale.
Ruolo
È la parte giuridica che identifica la tipologia di personale e l’ordine scuola di scuola d’appartenenza. Le sue caratteristiche principali sono:
causale di immissione (concorso per titoli, concorsi per titoli ed esami, legge, passaggio)
qualifica funzionale (docente materna, docente elementare, docente 1° grado, docente 2° grado, A.T.A., Personale Educativo)
tipo posto (normale, sostegno ecc.)
classe di concorso (matematica, fisica, ecc.)
profilo (DSGA, assistente amministrativo, ecc.)
Servizio
È la posizione di fatto che il personale occupa rispetto alla istituzione scolastica. Le sue caratteristiche principali sono:
scuola su cui insiste di fatto il personale
tipo posto (normale, sostegno, ecc.)
classe di concorso (matematica, fisica, ecc.)
profilo (DSGA, assistente amministrativo, ecc.)
posizione che di fatto il personale ha occupato in altri incarichi o in altre amministrazioni.
La Scheda Servizi è il documento ufficiale in cui il personale dichiara tutti i servizi prestati.
Assenze
Sono i provvedimenti che disciplinano la mancata presenza in servizio, come ad esempio l’assenza per malattia o per maternità. Essi hanno effetto sulla liberazione del posto nell’ambito della disponibilità temporanea di fatto.
Posizioni di Stato
Sono i provvedimenti che definiscono un incarico o un comando presso l’amministrazione stessa o presso altri enti esterni. Essi hanno effetto sulla liberazione del posto nell’ambito disponibilità di fatto.
Variazione
Sono i provvedimenti che mutano lo stato giuridico del personale, come i decreti di cessazione o quelli di collocamento fuori ruolo all’estero. Essi hanno effetto sulla liberazione del posto nell’ambito sia della disponibilità di diritto che di fatto.
Scheda Servizi
È il documento in cui il personale dichiara i servizi prestati che sono del tipo:
servizi di ruolo e non nelle scuole statali o legalmente riconosciute
servizi di ruolo e non in altre amministrazioni statali
servizi di ruolo e non presso aziende autonome dello stato
servizi presso privati o università statali o enti pubblici
servizi militari o equiparati
attività da libero professionista
lavoro autonomo.
Istanze presentate dall’interessato
Sono le domande presentate dall’interessato per la richiesta di partecipazione al reclutamento, di partecipazione alla mobilità, di partecipazione
a commissioni di maturità, di cessazione, di riscatti e ricongiunzione, di part- time, di ricostruzione carriera, di pensione ecc...
Stato giuridico
Lo stato giuridico prevede le seguenti posizioni:
personale titolare ordinario
personale cessato
personale collocato fuori ruolo
personale senza più una sede di titolarità
personale supplente
2. La ricostruzione della carriera
2.1 LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA
PER POTER ASSEGNARE LA POSIZIONE RETRIBUTIVA L’AMMINISTRAZIONE PROVVEDE AD EMANARE UN DECRETO DI RICOSTRUZIONE CARRIERA CHE DETERMINA:
1)L’INQUADRAMENTO RETRIBUTIVO SPETTANTE ALL’INTERESSATO (IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE E ALL’ANZIANITA’ MATURATA)
2) IL SUCCESSIVO SVILUPPO DELLA PROGRESSIONE GIURIDICO-ECONOMICA NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO.
La retribuzione del personale scolastico è influenzata da numerosi fattori come ad esempio l’anzianità raggiunta o i contratti collettivi vigenti.
La ricostruzione di carriera determina pertanto l'inquadramento negli ordinamenti retributivi del personale scolastico nel corso del rapporto di lavoro.
L'operazione di inquadramento consiste proprio nell'attribuire, ad una data di riferimento e per una certa anzianità giuridica ed economica, la posizione stipendiale spettante secondo l'ordinamento retributivo vigente in quel momento.
I principali fattori che influenzano la retribuzione del personale sono:
Area professionale, Ruolo e Profilo di appartenenza
Servizio valutabile e riconoscibile
Benefici eventualmente attribuiti in circostanze particolari
Conferma in ruolo
Anzianità giuridica ed economica
L'anzianità utile alla progressione nelle fasce stipendiali è definita "utile ai fini giuridici ed economici"; l'anzianità che dà luogo solo all'attribuzione di benefici economici (ex aumenti biennali) è definita "utile ai soli fini economici".
RICOSTRUIRE LA CARRIERA VUOL QUINDI DIRE VALUTARE ED ASSEGNARE LA RETRIBUZIONE SPETTANTE ALL’INTERESSATO IN BASE ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SUA INTERA ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA FINO A QUEL MOMENTO.
La ricostruzione carriera considera come dato di partenza per l’attribuzione dell’anzianità proprio i servizi pregressi prestati dall’interessato (e riconosciuti come validi).
L’istruttoria della pratica prevede diverse fasi e differenti competenze amministrative e può essere trattata con procedure automatiche.
Retribuzione del personale scolastico
In funzione della qualifica funzionale, dei servizi valutabili e riconoscibili e di eventuali benefici.
Decreto ricostruzione della carriera
determina l’inquadramento retributivo spettante in base alla normativa vigente ed il successivo sviluppo della progressione giuridico -economica nel corso del rapporto di lavoro.
Tale sviluppo deve tener conto degli eventi che ne determinano la sospensione (interruzioni dal servizio) e di quelli che incrementano l’anzianità corrente. |
Per servizi pregressi si intendono tutti i servizi prestati prima di quelli che l'interessato svolge nel ruolo attuale.
L'interessato comunica i servizi per i quali chiede il riconoscimento (Dichiarazione del servizi pregressi); tali servizi vengono poi inseriti a sistema e utilizzati per la ricostruzione della carriera se valutati positivamente.
2.2 INQUADRAMENTRO RETRIBUTIVO
IN ESTREMA SINTESI CON QUESTA OPERAZIONE (RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA) SI “RICOSTRUISCE” L’ATTIVITÀ PRESTATA DALL’INTERESSATO FINO AL RUOLO ATTUALE, VALUTANDONE GLI EFFETTI SULLA RETRIBUZIONE SPETTANTE!
Valutazione e Il personale docente e ATA riconoscimento dei ha diritto al riconoscimento servizi e benefici ai fini e/o alla valutazione del della carriera servizio prestato antecedentemente all’immissione in ruolo … questo vuol dire… | |||
aggiungere all’anzianità nella carriera di appartenenza, quella relativa al servizio pregresso di ruolo e non di ruolo | nella misura riconoscibile dalla corrente legislazione | ||
L'operazione di inquadramento consiste proprio nell'attribuire, ad una data di riferimento e per una certa anzianità giuridica ed economica, la posizione stipendiale spettante secondo l'ordinamento retributivo vigente in quel momento.
2.3 RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI GENERICI
PER EFFETTUARE UNA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA SI PARTE DUNQUE DALLA CONSIDERAZIONE CHE IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SCUOLA HA DIRITTO AL RICONOSCIMENTO E/O ALLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO ANTECEDENTEMENTE ALL’IMMISSIONE NEL RUOLO ATTUALE.
INFATTI L’OPERAZIONE CHE STA ALLA BASE DELLA RICOSTRUZIONE SI CHIAMA PROPRIO RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI E BENEFICI!
Il riconoscimento e/o la valutazione del servizio prestato antecedentemente all’incarico a T.I. va effettuato successivamente alla prima immissione in ruolo e al passaggio da una posizione di ruolo ad un’altra. |
Scopo della ricostruzione è assicurare il mantenimento della posizione economica acquisita e/o di attribuire anzianità e miglioramenti nel nuovo ruolo. |
PERCHÉ I SERVIZI POSSANO ESSERE RICONOSCIUTI AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE È NECESSARIO CHE L'INTERESSATO ABBIA SUPERATO IL PERIODO DI PROVA.
2.4 CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO
I CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI NON SONO UNIVOCI E VALIDI ALLO STESSO MODO PER TUTTO IL PERSONALE MA VARIANO IN RELAZIONE A NUMEROSI FATTORI ED ALLA TIPOLOGIA DI PERSONALE |
È POSSIBILE TUTTAVIA INDIVIDUARE LE CATEGORIE PRINCIPALI:
personale docente: servizi generici pre-ruolo
personale ATA: servizi generici pre-ruolo
servizio militare ed eventuali benefici
servizi di ruolo prestati in ruolo precedente.
Servizi riconoscibili per il personale docente
La normativa principale inerente l'argomento è costituita dall'art. 485 e seguenti del D.Lvo 297/94 (che riprende quanto disposto nel D.L. 370/70, convertito con modificazioni nella Legge 576/70, e dall'art. 81 e segg. D.P.R. 417/74); a questa vanno aggiunte le disposizioni di natura secondaria.
I servizi riconoscibili ai fini della carriera sono i seguenti:
Per il personale docente di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica:
servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole dello stesso ordine statali (comprese quelle all'estero purché con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri ) e pareggiate;
servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali (comprese quelle all'estero purché con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri ) e parificate, nelle scuole sussidiate o sussidiarie e nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali;
servizio non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali elementari e di istruzione secondaria con il possesso dei titolo di specializzazione. Dal 1.6.1999, ai sensi dell’ art. 7 della Legge 124/1999, il servizio è riconoscibile anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola;
servizio di insegnamento per la religione cattolica, prestato con il possesso del previsto titolo di studio o di abilitazione.
Per il personale docente di ruolo delle scuole elementari e materne statali:
servizio prestato in qualità di docente elementare non di ruolo nelle scuole elementari statali (comprese quelle all'estero purché con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri ), parificate, sussidiate, sussidiarie e nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali;
servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche statali (comprese quelle all'estero purché con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri ) o pareggiate;
servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria con il possesso dei titolo di specializzazione. Dal 1.6.1999, ai sensi dell’ art. 7 della Legge 124/1999, il servizio è riconoscibile anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola;
servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente nelle scuole materne statali, comunali, regionali, alle dipendenze delle province di Trento o Bolzano, presso ESMAS o ENASARCO;
servizio di ruolo prestato in qualità di docente elementare nelle scuole comunali (riconoscibile solo al personale di ruolo insegnante elementare);
servizio di insegnamento per la religione cattolica, prestato con il possesso del previsto titolo di studio o di abilitazione.
Per tutto il personale docente
servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente presso le scuole degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali statali;
servizio non di ruolo prestato in qualità di docente in attività nelle Libere Attività Complementari, in attività di doposcuola e studio sussidiario nelle scuole medie e in corsi di orientamento musicale;
servizio non di ruolo prestato in qualità di docente nelle scuole popolari e nei centri di lettura;
servizio non di ruolo prestato in qualità di docente nei corsi CRACIS statali e in quelli non statali; istituiti dai Provveditorati agli Studi a richiesta di Enti, con finanziamento statale;
servizio non di ruolo prestato in scuole italiane all’estero in qualità di docente in classi o corsi di scuola elementare o secondaria di I grado con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base dell’inclusione del docente nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/1975;
servizio prestato nelle Università in qualità di professore incaricato, assistente incaricato o straordinario, docente ordinario, assistente ordinario, ricercatore, associato (riconoscibile per il periodo effettivamente prestato);
servizio prestato nelle Università in qualità di contrattista in costanza di rapporto di servizio non di ruolo;
servizio prestato in qualità di lettore presso Università straniere con nomina del Ministero Affari Esteri.
Riconoscimento dei servizi pre-ruolo per il personale A.T.A.
La normativa principale inerente l'argomento è costituita dagli art. 569 e 570 del D.Lvo 297/94 (che riprende quanto disposto dall'art. 19 della Legge 463/78) e dall'art. 4 del D.P.R. 399/88; a questa vanno aggiunte le disposizioni di natura secondaria.
L'art. 19 della Legge 463/78 dispone che i servizi non di ruolo prestati presso le scuole statali sono riconosciuti, per la loro effettiva durata, come segue:
i primi 3 anni ai fini giuridici ed economici; i 2/3 della restante parte ai soli fini economici.
Il riconoscimento viene effettuato al superamento del periodo di prova e riguarda tutti i servizi prestati in qualità di docente o A.T.A. in scuole statali,
pareggiate o parificate, ed ha efficacia dalla decorrenza economica della nomina in prova.
L'art. 4 comma 13 del D.P.R. 399/88 dispone una diversa misura dei riconoscimenti:
a partire dal 1/7/88 i servizi devono essere valutati nella misura prevista dall'art. 81 del D.P.R. 417/74, e cioè ai fini giuridici ed economici per i primi quattro anni più 2/3 della restante parte, e ai soli fini economici il residuo 1/3.
Servizi riconoscibili per il Personale A.T.A.
Il servizio non di ruolo al personale ATA si riconosce per l’effettiva durata, comprese le brevi frazioni (non per anni scolastici interi validi come per i docenti), ed è valutato il servizio non di ruolo prestato, anche in qualità di docente, in scuole statali. È riconoscibile, inoltre, il servizio non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base dell’inclusione del dipendente nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/1975 (Legge 26.5.1975, n.327).
Pertanto, per il personale ATA è ammessa:
La valutazione di qualsiasi servizio a prescindere dalla durata del medesimo purché prestato in scuole statali (art. 23 DPR 420/74)
La validità del servizio effettuato in qualità di docente, prescindendo dal possesso del prescritto titolo di studio (Decisione Corte dei Conti 1281/1982)
A decorrere dal 01.07.1988, per effetto del D.P.R. 399/88, art. 4, 13° comma, al personale A.T.A., si riconosce, oltre il servizio non di ruolo come sopra individuato, anche il servizio di ruolo prestato nella carriera inferiore (qualsiasi carriera inferiore, non soltanto quella immediatamente inferiore).
Riconoscimento dei servizi militari
È possibile individuare due categorie differenti:
Il riconoscimento del servizio militare
L'art. 84 del D.P.R. 417/74 stabiliva che il servizio militare di leva (o il servizio civile sostitutivo) fosse riconoscibile solo se prestato in costanza di servizio non di ruolo.
I criteri di riconoscimento del servizio militare di leva ai fini della carriera sono stati modificati dalla L. 958/86 e dall'art. 7 della L. 412/91 (norme confermate dall’art. 485 comma 7 e dall’art. 569 comma 3 del D.Lvo 297/94), sia per il personale docente che per il personale A.T.A. Pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 1987, il servizio militare, anche se reso non in costanza di rapporto di impiego, è valido a tutti gli effetti quale anzianità riconosciuta alla data di decorrenza economica del contratto a tempo indeterminato.
Il riconoscimento dei benefici: L. 336/70, art. 1
L’art. 1 della Legge 336/1970 prevede il riconoscimento di un beneficio in favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione dei trattato di pace e categorie equiparate, nonché agli ex deportati ed ex perseguitati sia politici che razziali.
L’art. 4, comma 5, della Legge 23.12.92, n. 498, recante l’interpretazione autentica sull’applicazione del beneficio di cui all’art. 1, L. 336/1970, ha modificato, a decorrere dal 13/01/1993, la modalità di riconoscimento del beneficio stesso. Attualmente le norme applicative prevedono, in favore degli aventi titolo, l’attribuzione una tantum, a domanda e non prescrivibile, di un aumento biennale ai soli fini economici, pari al 2,5% dello stipendio iniziale del profilo, riassorbibile con il passaggio alla posizione successiva ( dal 13/1/93 ai sensi L. 498/92 chiarita con C.M. 432/97).
Tale beneficio, non essendo sottoposto a prescrizione del diritto ma solo alla prescrizione quinquennale del beneficio economico, può essere richiesto dagli interessati in qualsiasi momento - ma una sola volta nella carriera - e decorre giuridicamente dalla decorrenza economica della nomina in ruolo.
Si precisa che la certificazione di appartenenza ad una delle categorie sopra citate deve essere rilasciata dal Ministero degli Interni ed il foglio matricolare e lo stato di servizio militare devono riportare il timbro di parifica.
Benefici previsti dal R.D. 1290/22 e L. 539/50
In favore dei mutilati e invalidi di guerra e per servizio e congiunti dei caduti per servizio la normativa prevede, come chiarito da C.M. 397/1998, l’attribuzione di:
a) un miglioramento economico pari al 2,50% dello stipendio iniziale, non riassorbibile né rivalutabile, per le prime 6 categorie di invalidità;
b) un miglioramento economico pari al 1,25% dello stipendio iniziale, non riassorbibile né rivalutabile, per le ultime categorie di invalidità.
Il beneficio si attribuisce dalla data della domanda o dalla data di emissione del provvedimento di causa di servizio con iscrizione a categoria di invalidità, se successivo alla presentazione dell’istanza. Preme infine evidenziare che l’art. 70 del D.L. 112/08, come convertito con L. 133/08, ha stabilito che “ a decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della Tab. A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all’equo indennizzo, è esclusa l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. […] Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.”
La valutazione di precedenti servizi prestati in altro ruolo
È possibile individuare diverse tipologie di passaggio ciascuna delle quali viene disciplinata da normative e criteri differenti:
Passaggi di ruolo del personale docente
In questi casi lo scopo della ricostruzione della carriera è di assicurare il mantenimento della posizione economica acquisita e di attribuire anzianità e/o miglioramenti economici nel nuovo ruolo.
Nel caso di passaggi da uno ad altro ruolo, la ricostruzione della carriera è regolata da norme diverse in relazione al tipo di passaggio, alla categoria di personale interessato e all'ordine di scuola tra cui avviene il passaggio:
a) Nei casi di passaggio di ruolo all’interno dello stesso ordine di scuola:
da docente di scuola media a docente laureato di scuola secondaria di secondo grado;
da docente diplomato di scuola secondaria di secondo grado (insegnante tecnico pratico) a docente di scuola secondaria di primo o di secondo grado;
l’articolo 83 del D.P.R. 417/74, recepito dall'art. 487 del D.Lgs 297/94, prevede che “[…] il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Per quanto riguarda i docenti della scuola materna statale che passano di ruolo alla scuola elementare, essi mantengono nel nuovo ruolo la medesima posizione giuridico
- economica acquisita nel precedente ruolo.
b) Nel caso di passaggio dalla scuola elementare alla scuola secondaria, dato che si tratta di due diversi ordini di scuola, si procede alla valutazione ed al riconoscimento dei servizio di ruolo e non di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera in base alle seguenti modalità:
al momento del passaggio di ruolo viene riconosciuta la valutazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345 e norme successive, ovvero viene applicata la temporizzazione;
all'atto della conferma in ruolo, superato, quindi, con esito favorevole il periodo di prova, si procede alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati nella posizione di provenienza, secondo quanto disposto dall’art. 81 del
D.P.R. 417/74 (4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici e 1/3 ai soli fini economici), fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento più favorevole.
I dati risultanti dal provvedimento di ricostruzione vengono confrontati con il trattamento in godimento, conferito a seguito di temporizzazione, e si attribuisce quello economicamente più favorevole. In caso di uguaglianza di trattamenti economici vengono confrontate le anzianità giuridiche e viene confermata la posizione più favorevole.
Nell’ipotesi di passaggio dalla scuola materna a quella secondaria o dai profili del personale ATA ai ruoli del personale docente, le anzianità maturate nel ruolo di provenienza non vengono riconosciute per intero e, pertanto, si deve procedere esclusivamente con le modalità previste dall'art. 6 dei D.P.R. 345/83 e successive modificazioni. Si applica, pertanto, il solo meccanismo della temporizzazione.
Passaggi di ruolo del personale ATA
Nei casi di passaggio dai ruoli del personale ATA a quelli del personale docente, si applica, all’atto del transito, l’art. 6 del DPR 345/1983 (temporizzazione) e non si procede alla valutazione del servizio pregresso alla conferma in ruolo, in quanto il servizio ATA non è riconoscibile nei ruoli del personale docente.
Diversamente, nel caso di passaggio di docente di ruolo nei profili del personale ATA, si procede, alla conferma in ruolo, anche alla ricostruzione della carriera, attribuendo l’inquadramento più vantaggioso per l’interessato.
Nei casi di passaggio tra le aree e i profili del personale ATA (es. collaboratore scolastico – assistente amministrativo) si applica, al momento del passaggio, la temporizzazione (art. 6 del DPR 345/1983) ed alla conferma si procede alla ricostruzione della carriera con la valutazione del servizio pregresso ai sensi dell’art. 4, comma 13, del D.P.R. 399/1988.
Effettuati i due provvedimenti, l’uno secondo la temporizzazione, l’altro secondo la ricostruzione, si conferma quello più favorevole per l’interessato.
Anche per il personale ATA, i criteri per stabilire l’inquadramento più vantaggioso sono i seguenti: viene applicato il provvedimento recante la retribuzione più elevata; in caso di parità, si conferma quello che attribuisce maggiore anzianità giuridica ed economica.
Altri casi:
In tutti i casi in cui si verifica il passaggio di ruolo con soluzione di continuità (ovvero qualora l’interessato, già di ruolo e successivamente cessato dal servizio, consegua una nuova nomina in ruolo, che può essere o meno diverso dal ruolo precedente), occorre procedere ad una nuova ricostruzione della carriera.
Nei casi suddetti, tutto il servizio, di ruolo e non di ruolo, precedentemente prestato, deve essere valutato e riconosciuto secondo i criteri esposti in precedenza.
COME AVVIENE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO NON DI RUOLO PRESTATO DAL PERSONALE DOCENTE?
Per il personale docente la valutazione del servizio non di ruolo, prestato in un determinato anno scolastico, avviene per anni interi ed è subordinata alla prestazione del servizio minimo utile previsto dalla vigente legislazione.
Inoltre, requisito fondamentale per il riconoscimento di qualsiasi servizio è il possesso del titolo di studio, stabilito dalle disposizioni vigenti, per l’insegnamento a cui si riferisce l’abilitazione necessaria per l’inclusione in graduatoria.
Titoli di studio necessari al riconoscimento dei Servizi
Perché i servizi siano riconoscibili, al momento della loro effettuazione dovevano essere posseduti i titoli di studio necessari.
In particolare:
il diploma per l'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o il diploma di abilitazione magistrale, per l'insegnamento nelle scuole materne;
il diploma di abilitazione magistrale, per l'insegnamento nelle scuole elementari;
il diploma di laurea, per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado;
il diploma di istruzione secondaria di II grado (o il titolo equipollente previsto per gli "esperti"),
per alcuni insegnamenti negli istituti tecnici e professionali;
il diploma di conservatorio, per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola
secondaria di I e di II grado;
il diploma I.S.E.F. o quello equipollente previsto dall'art. 14 della L.
88/58, per l'insegnamento dell'educazione fisica.
Per l'insegnamento nelle attività di sostegno è richiesto inoltre il titolo di specializzazione. Dal 1.6.1999, ai sensi dell’ art. 7 della L. 124/1999, il servizio è riconoscibile anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché sussista il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola.
L’art. 11, comma 14, della Legge 3.5.1999, n. 124 ha definitivamente stabilito che, per tutti gli ordini di scuola, “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Il servizio non di ruolo in un anno scolastico, pertanto, è valutato ad anni interi, in relazione alla prestazione del servizio minimo (durata).
Ciò vuol dire che se viene effettuato il periodo richiesto L’INTERO ANNO viene riconosciuto ai fini dell’anzianità utile all’inquadramento economico.
È MOLTO IMPORTANTE, PER L'EFFICACIA DELLE PROCEDURE DI LAVORO, TENERE PRESENTE CHE I CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ANZIANITÀ NON SONO GLI STESSI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA E IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, MA POSSONO DIFFERIRE ANCHE IN MANIERA RADICALE.
Scuole
materne,
elementari e Scuole secondarie e artistiche
180 giorni anche non continuativi, dal 1° febbraio con partecipazione agli scrutini o agli esami della I sessione
è valutato ad anni interi, in relazione alla prestazione del servizio minimo (durata)
Servizio non di ruolo in un anno scolastico
RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA:
È IMPORTANTE TENERE PRESENTE CHE L' ART. 81 DEL D.P.R. 417/71 STABILISCE IL RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRE-RUOLO NELLA MISURA MAX DI 4 ANNI + 2/3 DELLA RESTANTE PARTE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI ED IL RIMANENTE 1/3 AI FINI ECONOMICI
I mesi vengono calcolati in
30 giorni partendo dal giorno di inizio del servizio, le frazioni sono calcolate secondo il calendario
il sistema valuta questo anno se è presente una delle opzioni:
- 180 giorni
- dal 1° febbraio con partecipazione agli scrutini/esami della I sessione
Il riconoscimento dei servizi è un diritto che viene attivato a domanda dell’interessato che può esercitarlo entro dieci anni dalla data di conferma in ruolo.
Periodo di prova
Per il personale docente il periodo di prova (o anno di formazione) ha la durata di un anno scolastico (art. 58 D.P.R. 417/74; artt. 438 e 440 D.Lvo 297/94); per la sua validità è richiesto un periodo minimo di 180 giorni di servizio effettivamente prestato nell’anno.
Casi particolari sono contemplati dalla L. 391/74, secondo cui il servizio prestato in qualità di supplente annuale dai docenti per i quali l'effettiva
assunzione in servizio è avvenuta nell'anno scolastico successivo a quello di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, è valido ai fini del superamento del periodo di prova, compreso il servizio reso in insegnamenti affini.
L’anno di formazione è prorogabile in caso di mancato superamento della prova; sussistono inoltre delle condizioni di retrodatazione della conferma in ruolo (si veda l’Allegato 1.1), che operano in alcuni casi ai soli fini giuridici, e in altri casi ai fini giuridici ed economici, con diritto alla retrodatazione della ricostruzione di carriera.
Norme particolari sul periodo di prova sono disposte dall'art. 1 comma 4 della L. 66/91: il servizio pre-ruolo, prestato per almeno 180 giorni durante l'anno scolastico 1990/91 dagli insegnanti nominati nel corso di detto anno scolastico, ha valore di anno di prova; ne consegue che il personale che si trova nella condizione prevista dalla norma in argomento risulta immesso in ruolo con decorrenza giuridica in data 1/9/1990, decorrenza economica in data 1/9/1991 o successiva, e superamento del periodo di prova in data 31/8/1991. Tale principio ha trovato applicazione, stante la condizione prevista dalla norma, anche per le immissioni avvenute negli anni scolastici successivi.
Per il personale A.T.A. (art. 45 CCNL 24/07/2003 e art. 45 CCNL 29/11/2007) il periodo di prova ha la durata di:
2 mesi di servizio effettivo per il personale “collaboratore scolastico” – Area A;
4 mesi di servizio effettivo per il personale “assistente amministrativo e tecnico” - Area B - e per i Direttori dei servizi Generali e Amministrativi – Area D;
il mancato superamento determina solo un ritardo operativo nell'attribuzione dei miglioramenti economici conseguenti alla ricostruzione della carriera (che, come detto, spettano dalla decorrenza della assunzione in servizio per effetto della nomina in prova).
2.5 DATA DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI
La data di attribuzione dei benefici decorre dalla assunzione in prova, mentre la decorrenza del riconoscimento del servizio ai fini della carriera (dalla quale
decorre anche il diritto all’attribuzione dell’eventuale miglioramento economico).
NON È UNIVOCA E UGUALE PER TUTTI MA
DIPENDE DALLA TIPOLOGIA DEL PERSONALE
La decorrenza del riconoscimento del servizio ai fini della carriera (dalla quale decorre anche il diritto all’attribuzione dell’eventuale miglioramento economico) è così fissata:
personale docente (art. 1 D.L. 370/70; art. 490 comma 4 D.Lvo 297/94): all'atto del superamento del periodo di prova o dell'anno di formazione (data di conferma in ruolo); detto criterio è valido anche nei casi di passaggio di ruolo (laddove l’operazione comporta passaggio di ordine scuola) e nei casi di riammissione in servizio con nomina in prova (ovvero nel caso in cui il precedente rapporto di ruolo sia cessato durante l'anno di formazione); nei casi di riammissione in servizio in cui il precedente rapporto di ruolo sia cessato a prova superata, la ricostruzione della carriera avviene all'atto della riammissione stessa;
personale A.T.A. (art. 23 D.P.R. 420/74; art. 570 comma 2 D.L.vo 297/94): il riconoscimento viene effettuato al superamento del periodo di prova ed ha efficacia dalla decorrenza economica dell’immissione in ruolo, con effetto dalla data di effettiva assunzione in servizio a seguito della nomina in prova. Detto criterio è valido anche nei casi di riammissione in servizio.
La prescrizione degli arretrati economici decorre a partire dalla data di presentazione della domanda ed ha effetto per i benefici relativi al quinquennio precedente la data della suddetta domanda.
2.6 COME SI FA OGGI LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA?
Per effetto dell’art. 14 del D.P.R. 275/99 dal 1 Settembre 2000 il Dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale il dipendente è titolare deve provvedere all’emanazione del decreto di ricostruzione della carriera.
La ricostruzione della carriera viene effettuata attraverso una serie di passaggi che vedono coinvolti diversi attori:
il personale interessato che deve presentare domanda;
la segreteria della scuola che protocolla, controlla i dati e provvede ad emettere il decreto;
la Ragioneria Provinciale dello Stato che appone il visto di controllo;
la Direzione Territoriale del Ministero Economia e Finanze che applica i miglioramenti economici.
1. ottenuta la conferma in ruolo, l'interessato compila la domanda di riconoscimento dei servizi, allegando i certificati dei servizi, e la consegna alla segreteria della scuola di titolarità;
2. la segreteria protocolla la domanda e verifica al SIDI che nel Fascicolo Personale Elettronico siano presenti tutte le informazioni utili per la ricostruzione della carriera, confrontandone la congruenza con quanto risulta dalla documentazione cartacea, ed eventualmente integra la base informativa( SIDI: Personale Comparto Scuola – Gestione
delle competenze del dipendente (fascicolo personale) –
Dichiarazione Servizi Pregressi);
3. la segreteria effettua le operazioni necessarie per emettere il provvedimento: il Sistema controlla la congruenza dei dati, calcola il riconoscimento dei servizi e benefici e la progressione di carriera, e produce la stampa del decreto (Personale Comparto Scuola – Gestione della carriera – Riconoscimento servizi e benefici);
4. la segreteria controlla il decreto prodotto, eventualmente modifica i dati incongruenti e riesegue le operazioni di cui al punto 3, quindi invia il decreto (in triplice copia) alla Ragioneria competente per i controlli;
5. la Ragioneria approva o respinge i decreti e li rinvia alla scuola;
6. per i decreti approvati, la scuola, acquisita la risposta della Ragioneria, ne invia copia alla Direzione Tesoro Territoriale del Ministero Economia e Finanze e ne consegna copia all’interessato;
7. per i decreti non approvati, la scuola esegue nuovamente le operazioni 2 e successive;
8. periodicamente il C.E.D. invia alla Direzione Territoriale del Ministero Economia e Finanze i dati necessari per la liquidazione delle competenze spettanti.
2.7 FASI DELLA RICOSTRUZIONE
COME SI FA UNA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA? La ricostruzione carriera viene effettuata mediante il sistema informativo SIDI e prevede una serie di passi precisi e ben strutturati: 1. controllo dei dati riguardanti l’interessato presenti a Sistema e la loro eventuale rettifica o inserimento. 2. Valutazione dei servizi e benefici di cui l’interessato chiede il riconoscimento 3. Calcolo della progressione di carriera |
UNA VOLTA EFFETTUATO IL CALCOLO VIENE EMANATO UN DECRETO FORMALE DI RICOSTRUZIONE CARRIERA, CHE VIENE INVIATO ALLA RAGIONERIA COMPETENTE PER L’APPROVAZIONE. |
LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA SI BASA SUI DATI INSERITI NEL FASCICOLO DEL PERSONALE E SU QUELLI RIGUARDANTI I SERVIZI PREGRESSI PRESTATI DALL'INTERESSATO.
QUESTI DATI DEVONO ESSERE INSERITI CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE NEL SISTEMA PER NON PROVOCARE RITARDI O INEFFICIENZE NELLA PRODUZIONE DEL DECRETO
2.8 CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI
PRIMA DI INIZIARE LA PRATICA È NECESSARIO CONTROLLARE LA PRESENZA E/O LA CORRETTEZZA DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI PRESENTI A SISTEMA NECESSARIE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA.
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVEDIMENTO DI CONFERMA
SERVIZI PREGRESSI PRESTATI DALL’INTERESSATO
VARIAZIONI DELLA POSIZIONE DI STATO CHE L’INTERESSATO HA AVUTO DURANTE LA SUA CARRIERA.
Dati di nomina e ruolo necessari per la pratica:
decorrenza giuridica ed economica del contratto a T.I.;
eventuale retrodatazione giuridica del contratto a T.I.;
causale di immissione in ruolo;
estremi del contratto (con particolare riferimento alla registrazione, necessaria per ottenere un decreto di ricostruzione carriera definitivo);
data di superamento del periodo di prova;
eventuali proroghe del periodo di prova;
eventuali retrodatazioni (giuridica ed economica) della conferma in ruolo.
Nel caso in cui per l’interessato siano intervenuti passaggi di ruolo, passaggi di cattedra o di profilo, riammissioni in servizio, occorre che siano presenti a Sistema i dati dei suddetti eventi (e delle relative conferme in ruolo, se esistono).
Servizi prestati dall’interessato
Per la ricostruzione di carriera sono necessarie alcune informazioni riguardanti i Servizi prestati dall’interessato, in particolare:
Tutti i periodi di servizio prestati presso le Istituzioni Scolastiche, con le informazioni necessarie per la valutazione ai fini della carriera (qualifica, partecipazione a esami o scrutini, servizio da docente privo di vista o in scuole per ciechi, ecc.;
Tutti i periodi di servizio prestati presso altre Istituzioni, che possono essere oggetto di riconoscimento;
Informazioni relative al servizio militare, al beneficio ai sensi della L. 336/70, al beneficio ai sensi del R.D. 1290/22, se l’interessato ha richiesto uno o più di questi riconoscimenti;
Eventuale servizio di ruolo prestato all’estero o presso scuole di montagna.
Variazioni della posizione di stato
Eventuali decreti di assenza e di cessazione emanati per l’interessato devono essere inseriti a Sistema tramite le apposite aree operative.
2.9 LA VALUTABILITÀ DEI SERVIZI
COME GIÀ DETTO IN PRECEDENZA I SERVIZI PRERUOLO POSSONO ESSERE VALUTATI PER IL RICONOSCIMENTO AI FINI DELL’ANZIANITÀ, MA QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE?
I criteri principali per la valutazione del servizio pre ruolo prestato dal personale docente sono il:
possesso del titolo di studio
la qualifica
la durata del servizio
IN APPROFONDIMENTO È RIPORTATA UNA SINTESI DEI PRINCIPALI CRITERI
Qualifica del servizio ai fini della valutazione
Per quanto riguarda la qualifica ogni anno scolastico è valutato se risultano le seguenti condizioni:
servizio prestato nelle scuole elementari e materne:
a) servizi prestati dal 1/10/45 al 30/9/74: qualifica non inferiore a "buono";
b) servizi prestati dal 1/10/74: servizio prestato senza demerito;
servizio prestato negli istituti di istruzione secondaria e artistica:
a) servizi prestati dal 1/10/45 al 30/9/55: si prescinde dalla qualifica;
b) servizi prestati dal 1/10/55 al 30/9/74: qualifica non inferiore a "buono";
c) servizi prestati dal 1/10/74: servizio prestato senza demerito.
In caso di periodi di servizio pre ruolo contemporanei viene effettuato l'opportuno frazionamento in "sottoperiodi" per determinare gli effettivi giorni da valutare.
Durata del servizio ai fini della valutazione
Per quanto concerne la durata, l'attuale normativa (art. 11, comma 14, della Legge 3.5.1999, n. 124) stabilisce che, per tutti gli ordini di scuola, “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Criteri di valutazione dell’anno scolastico
Relativamente al criterio di calcolo del numero dei giorni di servizio prestati dall'interessato in un anno scolastico, è da tenere presente quanto segue:
i mesi sono calcolati pari a 30 giorni indipendentemente dall'effettiva durata (28, 29 o 31 giorni) partendo dal giorno in cui inizia il periodo di servizio;
le frazioni di mese vengono calcolate secondo il calendario.
Nel calcolo del numero dei giorni necessari per la validità dell'anno scolastico vengono sommati periodi di servizio prestati in scuole di grado diverso ma dello stesso ordine (materna ed elementare, media inferiore e media superiore), ma non periodi di servizio prestati in scuole di diverso ordine.
Infine, nel conteggio vanno considerati i periodi di servizio in congedo retribuito e quelli in gravidanza e puerperio, purché coperti da contratto .
Criteri di valutazione generali
Gli altri criteri di valutazione sono i seguenti:
il servizio non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria è valutato se il docente è in possesso dei titolo di specializzazione. Dal 1.6.1999, ai sensi dell’ art. 7 della L. 124/1999, il servizio è riconoscibile anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola;
il servizio prestato in scuole popolari è valutato solo se prestato per almeno 5 mesi (7 mesi se si tratta di attività in centri di lettura); se il corso è inferiore a tale durata, il servizio è valutato se prestato per l'intera durata del corso;
il servizio prestato in scuole alle dipendenze della provincia è valutato solo per le province di Trento e Bolzano.
Il servizio prestato nelle Università viene valutato per la sua effettiva durata, senza condizioni particolari, eccetto le seguenti:
il servizio prestato nelle Università in qualità di contrattista è valutato solo se prestato in costanza di rapporto di servizio;
il servizio prestato in qualità di lettore presso Università straniere è valutato solo se l’incarico è stato conferito dal Ministero degli Affari Esteri.
2.10 CALCOLO DELLA PROGRESSIONE
CALCOLO DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA
Per il calcolo della progressione di carriera vengono utilizzate le seguenti informazioni:
decorrenza giuridica (ed eventuale retrodatazione) ed economica del contratto a tempo indeterminato, decorrenza della conferma in ruolo e dell’eventuale proroga;
eventuali assenze dal servizio, nonché posizioni di stato che comportano supervalutazioni;
eventuali periodi di servizio da supervalutare, in quanto prestato all’estero o in sedi di montagna;
decorrenza e categoria dell’eventuale beneficio ai sensi del X.X.
0000/00;
decorrenza dell’eventuale cessazione del servizio;
Le interruzioni del servizio
Alcune situazioni giuridiche rilevanti possono interrompere l’anzianità e, conseguentemente, la progressione della carriera che può riprendere da punto in cui si è interrotta solo nel momento in cui terminano tali situazioni giuridiche.
Le assenze che interrompono la carriera e che determinano la sospensione della retribuzione sono:
aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio (art.
69 D.P.R. 3/57, art. 18 C.C.N.L. 29/11/2007)
aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero (L. 26/80 e L.
333/85, art. 142 CCNL/2003)
proroga eccezionale dell’assenza per motivi di salute (art. 17 CCNL/2007)
assenze ingiustificate;
aspettativa per missione cattolica (L. 2.12.1928, n. 2687);
aspettativa straordinaria recupero tossicodipendenze (art. 124 L. 162 del 26.6.1990)
assenza alle visite di controllo senza giustificato motivo (Art. 5, D.L.
463/83 convertito in Legge 11.11.1983, n. 638);
sospensione dal servizio (art. 492 e segg. T.U.297/94, artt. 27 e 62 CCNL/95, art. 16 CCNL/99, art. 93 CCNL 29/11/2007);
sospensione cautelare per procedimento penale (art. 97 CCNL/2007);
congedi per particolari patologie dei familiari (art. 4 L. 53/2000, D.I.
278/2000);
anno sabbatico (art. 5 L. 53/2000, art. 26, c. 14 L. 448/1998).
NEL SISTEMA INFORMATIVO SIDI È DISPONIBILE UN APPOSITO MANUALE UTENTE CONTENENTE LA CODIFICA DELLE ASSENZE E DELLE POSIZIONI DI STATO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA.
Supervalutazioni del servizio
Alcuni servizi, per la loro particolare natura o per la specificità dei luoghi nei quali sono stati prestati o per particolari situazioni, possono dare diritto alla supervalutazione del servizio stesso, che si traduce in benefici utili ai fini della carriera e/o in benefici economici.
Analizziamo, nel dettaglio, i principali istituti:
Servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all’estero - La principale disposizione in materia è quella contenuta nell’art. 21 del X.X. 00.0.0000, n. 740, ripreso dall’art. 673 del D.Lgs 297/94. Il servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all’estero, con nomina del MAE, è calcolato, ai soli fini economici, per i primi 2 anni il doppio e per i successivi con l’aumento di 1/3 (ogni 3 mesi di servizio all’estero si ha la supervalutazione di 1 mese). Lo stesso periodo è valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di 1/3 per gli anni successivi (R.D. 740/40, L. 327/75, C.M. 595/96)
Il riconoscimento opera in maniera diversa in base ai vari ordinamenti retributivi. In particolare:
fino alla vigenza del D.P.R. 399/88 tale servizio era utile agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, da riassorbire al maturare della classe successiva;
a seguito dell’entrata in vigore del C.C.N.L. 4/8/1995, la circolare ministeriale applicativa n. 595 del 20.9.1996, al punto 2, ha chiarito che i benefici per la supervalutazione si sostanziano nell’accelerazione della progressione economica.
La supervalutazione si riconosce a decorrere dalla data di inizio del servizio all’estero: tale data non può essere antecedente a quella di decorrenza economica della nomina in ruolo (in deroga a tale principio si riconosce la supervalutazione dalla data di decorrenza giuridica al personale immesso in ruolo ai sensi della Legge 604/82, con decorrenza giuridica nell’anno scolastico 1981/82 e decorrenza economica nell’anno scolastico 1982/83).
Servizio prestato in zone di confine - Previsto dal R.D. 1127/32, tale servizio non è più soggetto alla supervalutazione ai fini economici di 1/3 a decorrere dal 1.1.1999, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge 23.12.1998, n. 448.
Servizio prestato nei paesi in via di sviluppo ex l. 49/87 - Il servizio prestato in paesi in via di sviluppo nell’ambito della cooperazione dell’Italia con gli stessi paesi, è riconoscibile se prestato in posizione di comando e non in qualità di volontario o di cooperante con le organizzazioni non governative. Le medesime disposizioni si applicano al personale insegnante di ogni ordine e grado che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionano nei PVS o che dipendono da tali paesi e da organismi o enti internazionali.
Tale riconoscimento, previsto dall’art. 23, comma 2, della Legge 49/87, equivale alla supervalutazione di 1/3, utile ai soli fini economici, che, attualmente, si sostanzia in un’anticipazione della posizione stipendiale successiva (C.M. 595/96).
Servizio prestato in scuole di montagna - L’art. 3 della Legge 1.3.1957, n. 90 prevede che gli insegnanti elementari di ruolo che hanno prestato almeno un triennio continuativo in una stessa sede di montagna e pluriclassi abbiano diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe superiore di stipendio. L’anticipazione consiste nell’attribuzione anticipata della fascia stipendiale
superiore, sostanziandosi in un beneficio utile ai fini giuridici ed economici (non solo economico).
Il beneficio non è riassorbibile ed anche nel caso di passaggio di qualifica deve essere computato nella nuova ricostruzione di carriera. Non è reiterato al compimento di ogni successivo triennio nello stesso comune, ma solo se prestato in altra sede. L’elenco delle zone disagiate e di montagna è disposto con decreto del Dirigente USP sulla base dell’elenco dei territori montani predisposto dal MEF. Le altre anzianità economiche derivanti dalla supervalutazione di servizi, ad esclusione del servizio prestato in scuole di montagna, danno il diritto solamente ad un anticipo del passaggio alla fascia stipendiale successiva e non diventano
mai anzianità giuridica.
2.11 RICOSTRUZIONE SCHEMA DELLE ATTIVITÀ
PERSONALE COMPARTO SCUOLA =>
GESTIONE DELLA CARRIERA => RICONOSCIMENTO SERVIZI E BENEFICI =>
APRIRE PRATICA
ACQUISIRE DATI RUOLO PRECEDENTE
VALUTARE E RICONOSCERE BENEFICI
CALCOLARE PROGRESSIONE CARRIERA
Altre funzioni
Cancellare pratica
Procedure collegate Integrare operazioni pregresse
Gestione delle posizioni di stato
Dichiarazione servizi Gestione delle cessazioni
Acquisire estremi approvazione organi Controllo
Acquisire dati del decreto Aggiornare dati di intestazione
STAMPARE DECRETO
L'immagine sullo schermo rappresenta le varie fasi della pratica di ricostruzione della carriera.
Accanto a ciascuna fase sono indicate le aree del sistema informativo che consentono la gestione della pratica.
2.12 ESEMPIO DI SCHERMATA
ABBIAMO VISTO CHE LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA VIENE EFFETTUATA TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO SIDI, VEDIAMO UN ESEMPIO DI UNA SCHERMATA DELLE PROCEDURE AUTOMATIZZATE. CON QUESTA SCHERMATA È POSSIBILE INSERIRE I DATI RELATIVI AI SERVIZI DELL’INTERESSATO: |
L'immagine presente sullo schermo serve a inserire nel sistema le informazioni riguardanti i servizi non di ruolo effettuati dall’interessato.
Alcuni campi della tabella devono essere compilati utilizzando i codici riportati in specifiche tabelle contenute nel manuale utente disponibile al SIDI (vedi Allegato 1.2).
2.13 LA PROGRESSIONE DELLA CARRIERA
Abbiamo visto che per tutto il personale scolastico deve essere emanato un decreto di ricostruzione della carriera che valuta e riconosce i servizi pregressi e i benefici di legge e sviluppa la progressione di carriera applicando i contratti-scuola vigenti. |
Tuttavia, in alcuni casi, è necessario produrre un Decreto successivo al riconoscimento dei servizi e benefici a partire da una data successiva al suddetto riconoscimento perché subentrano condizioni che fanno variare la normale progressione di carriera. |
Eventi che determinano la necessità di un decreto di progressione carriera
1. il decreto di ricostruzione carriera non è presente a Sistema, perché prodotto manualmente, oppure perché l’interessato proviene da un’altra Amministrazione dello Stato; la pratica di inquadramento consente di "recuperare" la posizione a Sistema;
2. l’intestatario ha subito una variazione della posizione di stato che modifica la progressione di carriera: ad esempio, è stata decretata un’assenza che comporta l’interruzione della progressione, oppure l’interessato è stato collocato fuori ruolo con destinazione all’estero; l’Ufficio deve dunque emanare un decreto di rettifica;
3. l’intestatario è stato riammesso in servizio, per cui l’Ufficio deve emanare un decreto di inquadramento che sviluppi la progressione di carriera a partire dall’ultima posizione maturata al momento della precedente cessazione dal servizio;
4. è stato approvato un nuovo contratto-scuola; occorre dunque sviluppare la progressione di carriera tenendo conto della nuova griglia retributiva, per tutto il personale che ha già avuto il decreto di ricostruzione carriera.
5.
2.14 INQUADRAMENTO
Per calcolare la progressione di carriera, in relazione al periodo di interesse e all’ultimo contratto scuola applicato, è dunque necessario scegliere l’inquadramento di partenza dal quale sviluppare la progressione MA devono essere considerati anche tutti gli eventi che hanno determinato una variazione della normale progressione di carriera come ad esempio interruzioni del servizio o supervalutazioni eventuali. IN PRATICA SI DEVONO CONSIDERARE TUTTI GLI EVENTI CHE MODIFICANO I CRITERI NORMALI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA RETRIBUZIONE. |
Cause che determinano una variazione della normale progressione di carriera
La progressione di carriera viene influenzata da:
Interruzioni e supervalutazioni del servizio
Cessazioni dal servizio
Riammissione in servizio.
Per ciascuna di esse ed in relazione alla tipologia di servizio dell'interessato la normativa e i contratti vigenti stabiliscono criteri precisi di assegnazione dell'anzianità e del livello retributivo
Inquadramento di partenza per la progressione di carriera
Per gli USP è possibile attualmente scegliere tra:
Inquadramento ai sensi del D.P.R. 209/87
Inquadramento ai sensi del D.P.R. 399/88
Inquadramento ai sensi del D.P.R. 399/88 e CCNL 4/8/1995
Inquadramento ai sensi dei CC.CC.NN.LL. 4/8/95, 1/8/96, 26/5/99, 2000/01, 24/7/2003, 7/12/2005, 29/11/2007.
Per le Istituzioni Scolastiche, attualmente, è possibile scegliere l’inquadramento ai sensi dei CC.CC.NN.LL. 4/8/95, 1/8/96, 26/5/99, 2000/01, 24/7/2003, 7/12/2005, 29/11/2007:
Inquadramento del personale docente e A.T.A. con provvedimento manuale di ricostruzione carriera: possono essere trattati i casi di personale per il quale deve essere sviluppata la progressione di carriera a partire dal 1° settembre 2000.
Personale docente e A.T.A. con precedente provvedimento da rettificare: possono essere trattati i casi di personale per il quale deve essere nuovamente sviluppata la progressione di carriera, a seguito di una variazione di stato (assenza), a partire dal 1° settembre 2000 .
Inquadramento del personale docente e A.T.A. riammesso in servizio negli anni scolastici dal 2000/01 al 2007/08: possono essere trattati i casi di personale cessato dal servizio dopo il 1° maggio 1990 e riammesso con decorrenza economica non successiva al 1° settembre 2007.
Inquadramento del personale A.T.A. e degli Insegnanti tecnico- pratici provenienti dagli Enti Locali: possono essere trattati i casi di personale per il quale deve essere sviluppata la progressione di carriera a partire dalla decorrenza economica del passaggio.
2.15 PROGRESSIONI DI CARRIERA
Per effettuare la progressione di carriera oggi si devono seguire fasi specifiche e ben determinate che coinvolgono attori differenti quali: la Scuola (per talune posizioni è tuttora competente l’USP) la Ragioneria Provinciale dello Stato la Direzione Territoriale Ministero Economia e Finanze Una differenza importante con il decreto di ricostruzione della carriera consiste nel fatto che nella progressione non è prevista la partecipazione dell’interessato , in quanto non viene effettuata su domanda, ma della scuola competente esclusivamente in relazione agli eventi che hanno modificato la normale progressione di carriera. |
L’istruttoria della pratica di inquadramento prevede le seguenti fasi:
1. la segreteria controlla che si sia verificato uno degli eventi che richiedono l'emanazione di un decreto di inquadramento;
2. la segreteria verifica che nel Fascicolo Personale Elettronico siano presenti tutte le informazioni utili per la ricostruzione della carriera, confrontandone la congruenza con quanto risulta dalla documentazione cartacea, ed eventualmente integra la base informativa;
3. la segreteria effettua le operazioni necessarie per emettere il provvedimento: il Sistema controlla la congruenza dei dati, calcola la progressione di carriera, e produce la stampa del decreto;
4. la segreteria controlla il decreto prodotto, eventualmente modifica i dati incongruenti e riesegue le operazioni di cui al punto 3, quindi invia il decreto (in triplice copia) alla Ragioneria competente per i controlli;
5. la Ragioneria approva o respinge i decreti e li rinvia alla scuola;
6. per i decreti approvati, la scuola, acquisita la risposta della Ragioneria, ne invia copia alla Direzione Tesoro Territoriale del Ministero Economia e Finanze e ne consegna copia all’interessato;
7. per i decreti non approvati, la scuola esegue nuovamente le operazioni 2 e successive.
Per effettuare la pratica di progressione della carriera occorre prevalentemente verificare la congruenza tra ciò che risulta a Sistema e le informazioni desumibili dal fascicolo cartaceo dell’interessato.
ANCHE IN QUESTO CASO DUNQUE È DETERMINANTE LA PRESENZA NEL SISTEMA DEI DATI DEL FASCICOLO DEL PERSONALE.
Prima del calcolo della progressione di carriera, oltre all’inquadramento di partenza, è necessario comunicare al sistema il tipo di pratica che si sta trattando. In particolare, nel caso di persona conosciuta dal sistema, se si tratta di recupero da posizione manuale o passaggio amministrazione, Decreto di rettifica, Riammissione in servizio, ecc.
Dopo aver controllato la congruenza tra l’inquadramento di partenza e la tipologia di pratica indicati dall’operatore con la situazione amministrativa dell’interessato, il Sistema calcola la progressione di carriera sulla base della normativa vigente (e della sua evoluzione) e della tipologia del personale, la tipologia dei servizi prestati ed eventuali benefici.
Al termine di questa operazione è possibile mandare direttamente in stampa il decreto di inquadramento da inviare alla Ragioneria competente per ottenere il visto.
Informazioni che è necessario verificare preventivamente:
Immissione in ruolo
Devono essere presenti a Sistema i contratti a tempo indeterminato, con i seguenti dati:
decorrenza giuridica ed economica del contratto
eventuale retrodatazione giuridica della nomina;
causale di immissione in ruolo;
estremi del contratto a T.I.;
nel caso in cui l’interessato abbia ottenuto una riammissione in servizio, occorre che siano presenti a Sistema i dati del suddetto evento.
Dichiarazione dei servizi
Deve essere presente a Sistema la dichiarazione dei servizi dell’interessato, ed in particolare questa deve contenere:
tutti i periodi di servizio prestati presso le Istituzioni Scolastiche, con le informazioni necessarie per la valutazione ai fini della carriera (qualifica, partecipazione a esami o scrutini, servizio da docente privo di vista o in scuole per ciechi, ecc.);
tutti i periodi di servizio prestati presso altre Istituzioni, che possono essere oggetto di riconoscimento;
le informazioni relative al servizio militare, al beneficio ai sensi della L. 336/70, al beneficio ai sensi del R.D. 1290/22, se l’interessato ha richiesto uno o più di questi riconoscimenti;
se l’interessato ha richiesto il riconoscimento del servizio di ruolo prestato all’estero, in zone di confine o presso scuole di montagna, occorre completare i quadri E e G della dichiarazione dei servizi con il relativo codice; in caso contrario non viene riconosciuta la supervalutazione del servizio;
se l’interessato ha richiesto il riconoscimento del servizio di ruolo prestato in qualità di professore incaricato presso Università statali all’estero – artt. 639 e 640 D.L.vo 297/94 o servizio di ruolo prestato in qualità di lettore presso Università statali all’estero – artt. 639 e 640 D.L.vo 297/94 occorre completare i quadri U e Z della dichiarazione dei servizi; in caso contrario non viene riconosciuta la supervalutazione del servizio prestato all’estero;
in caso di passaggio di qualifica del personale docente, occorre completare il quadro E della dichiarazione dei servizi relativamente al periodo di ruolo prestato nel ruolo precedente;
in caso di passaggio di qualifica del personale A.T.A., occorre completare il quadro G della dichiarazione dei servizi relativamente al periodo di ruolo prestato nel ruolo precedente.
Variazioni di Stato
Eventuali decreti di assenza e di cessazione emanati per l’interessato devono essere inseriti a Sistema tramite le apposite aree operative. Queste informazioni possono essere inserite o modificate anche in presenza di una pratica di ricostruzione carriera già aperta; in tal caso resta a carico della segreteria
l’operazione di ricalcolo della pratica, o l’emanazione di un eventuale decreto di rettifica.
2.16 PROGRESSIONE DI CARRIERA SCHEMA DELLE ATTIVITÀ
Personale Comparto Scuola => Gestione della Carriera => Definizione della Progressione di Carriera
Aprire Pratica |
Acquisire Dati Ultimo Inquadramento |
Calcolare Progressione di Carriera |
Acquisire Dati del Decreto |
Stampare Decreto |
ALTRE FUNZIONI Calcolare Quote Mensili Stampare Prospetto Quote Mensili Aggiornare Dati di Intestazione Cancellare Pratica |
L'immagine rappresenta le varie fasi della pratica di progressione della carriera.
Accanto ciascuna fase sono indicate le aree del sistema informativo che consentono la gestione della pratica.
3. Il trattamento di fine rapporto
3.1 PENSIONE
ATTO FINALE DELLE PROCEDURE DI QUIESCENZA
VIENE ASSEGNATA IN BASE AL SERVIZIO UTILE PRESTATO DALL’INTERESSATO E SI BASA SUI DIFFERENTI CRITERI DI CALCOLO
Servizio utile ai fini della pensione
Il servizio utile è dato dalla somma di tutti i servizi di ruolo e di quelli pre ruolo riconosciuti perché utili di per se (per esempio il servizio militare) oppure valutati ad altro titolo (computati, riscattati, ricongiunti).
3.2 CALCOLO
IL CALCOLO DELLA PENSIONE PUÒ ESSERE FATTO:
SECONDO IL SISTEMA RETRIBUTIVO
SECONDO IL SISTEMA MISTO
SECONDO IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
E DIPENDE DAL SERVIZIO UTILE MATURATO AL 31 DICEMBRE 1995
Per coloro i quali a tale data hanno maturato un servizio utile di almeno 18 anni, il calcolo della pensione viene fatto secondo il sistema retributivo. Per i restanti dipendenti si applicano i criteri previsti per il calcolo secondo il sistema misto - retributivo e contributivo – (lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) e contributivo (lavoratori neoassunti al primo gennaio 1996).
3.3 IL SISTEMA RETRIBUTIVO
Quota B: tiene conto del servizio maturato tra il 1° gennaio 1993 e la data di cessazione dal servizio, nonché della media delle retribuzioni percepite in un determinato periodo di riferimento
Quota A: tiene conto del servizio utile maturato al 31 dicembre 1992 e della retribuzione percepita alla data di cessazione del servizio
CALCOLO DELLA PENSIONE SECONDO IL SISTEMA RETRIBUTIVO
Per calcolare la pensione secondo il sistema retributivo occorre tenere presente che l’importo è dato dalla somma delle due seguenti quote |
PRESUPPOSTO FONDAMENTALE È CHE I DATI RIGUARDANTI L’INTERESSATO SIANO STATI INSERITI CORRETTAMENTE E CHE TUTTE LE INFORMAZIONI SIANO PRESENTI AL SISTEMA INFORMATIVO
IL SISTEMA RETRIBUTIVO: LA QUOTA A
Calcolo della quota A
Il primo passo consiste nello stabilire il servizio utile a pensione al 31 dicembre 1992: questo servizio è dato dalla somma di tutti i servizi e periodi valutabili a questa data quali:
servizi di ruolo;
servizi non di ruolo utili per sé;
servizi non di ruolo computati o riscattati;
altri servizi riscattati (p. es. studi universitari);
servizi militari;
altri periodi ricongiunti in quanto prestati presso altre amministrazioni;
maggiorazioni del servizio (p. es.: i servizi prestati all’estero).
IN FUNZIONE DEL TOTALE DEL SERVIZIO UTILE, SI DETERMINA LA CORRISPONDENTE ALIQUOTA.
In tabella sono indicate le aliquote in funzione degli anni e dei mesi di servizio utile al 31 dicembre 1992.
Tabella dei coefficienti per il calcolo della pensione ordinaria diretta D.P.R. n. 1092/73 art. 44 T.U. 29/12/73 | |||||
Anni di servizio valutabili | Coefficiente | Anni di servizio valutabili | Coefficiente | Anni di servizio valutabili | Coefficiente |
14 | - | 15 | 35,00 | 16 | 36,80 |
17 | 38,60 | 18 | 40,40 | 19 | 42,20 |
20 | 44,00 | 21 | 45,80 | 22 | 47,60 |
23 | 49,40 | 24 | 51,20 | 25 | 53,00 |
26 | 54,80 | 27 | 56,60 | 28 | 58,40 |
29 | 60,20 | 30 | 62,00 | 31 | 63,80 |
32 | 65,60 | 33 | 67,40 | 34 | 69,20 |
35 | 71,00 | 36 | 72,80 | 37 | 74,60 |
38 | 76,40 | 39 | 78,20 | 40 | 80,00 |
Successivamente occorre individuare la base pensionabile: questa è data dalla somma di queste voci:
stipendio annuo lordo (esclusa la tredicesima) percepito alla data di cessazione dal servizio.
L'importo si può ricavare dal decreto di inquadramento oppure dall'ultimo cedolino;
maggiorazione del 18% applicata alla somma delle voci precedenti;
importo della indennità integrativa speciale annua lorda (l’IIS conglobata allo stipendio tabellare, decorrente dall’1/1/2003, continua a non essere inclusa nella base per la maggiorazione del 18% ai fini del trattamento pensionistico).
L'importo della quota A è, quindi, finalmente ricavabile moltiplicando la base pensionabile per l'aliquota corrispondente al servizio utile a pensione maturato al 31 dicembre 1992.
CALCOLO QUOTA B
CALCOLO DELLA QUOTA B
ANCHE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA B OCCORRE PER PRIMA COSA DETERMINARE: |
IL
SERVIZIO
UTILE
MATURATO FRA IL 1° GENNAIO 1993
E
LA DATA DI CESSAZIONE CONSIDERANDO LE STESSE TIPOLOGIE DEL SERVIZIO GIA’ ELENCATE
Il calcolo della base pensionabile è più articolato e complesso: in questo casi, infatti, la retribuzione pensionabile dipende dalla media delle retribuzioni percepite in un periodo di tempo.
Sistema di calcolo retributivo:
1. Calcolo quota A
2. Calcolo quota B
È necessario calcolare il periodo di riferimento e la retribuzione percepita in quel periodo.
PERIODO DI RIFERIMENTO
CALCOLO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO
IL PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA QUOTA B È DATO DA: |
SOMMA DEL 50% DEI MESI INTERCORRENTI TRA IL 1° GENNAIO 1993 ED IL 31 DICEMBRE 1995 (SONO, QUINDI, 18 MESI PARI AL 50% DI 36 MESI) ED IL 66,6% DEI MESI INTERCORRENTI TRA IL 1° GENNAIO 1996 E LA DATA DI CESSAZIONE. |
PER IL PERSONALE CESSATO, AD ESEMPIO, IL 1° SETTEMBRE 1998 IL PERIODO DI RIFERIMENTO È PARI A 39 MESI (18 + 21, FATTO L’OPPORTUNO ARROTONDAMENTO). |
Sistema di calcolo retributivo:
1. Calcolo quota A
2. Calcolo quota B: è necessario calcolare il periodo di riferimento e la retribuzione percepita in quel periodo
3. Calcolo periodo di riferimento.
CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione media tiene conto delle variazioni di stipendio intervenute nel periodo di riferimento. Da tabelle specifiche è possibile ricavare la retribuzione media nel periodo di riferimento dividendo la somma degli importi in colonna (e) per la somma dei mesi in colonna (d).
Sistema di calcolo retributivo:
1. Calcola quota A
2. Calcolo quota B: è necessario calcolare il periodo di riferimento e la retribuzione percepita in quel periodo
3. Calcolo periodo riferimento
4. Calcolo retribuzione media
CALCOLO DELLA BASE PENSIONABILE
CALCOLO DELLA BASE PENSIONABILE PER LA QUOTA B
La base pensionabile è determinata come somma delle seguenti voci:
L’importo della quota B è quindi ricavabile moltiplicando la base pensionabile rivalutata per l’aliquota corrispondente al servizio utile a pensione maturato dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione.
Maggiorazione del 18% applicata alla retribuzione media; importo della indennità integrativa speciale annua.
Retribuzione
media
nel
periodo di riferimento (esclusa la tredicesima);
L'importo della pensione annua lorda è dato pertanto dalla somma della quota A e della quota B. Questo importo non comprende la tredicesima mensilità.
3.4 IL SISTEMA MISTO
Per calcolare la pensione secondo il sistema misto occorre tenere presente che l’importo è dato dalla somma di 3 quote:
Quota A: tiene conto del servizio utile a pensione maturato al 31 dicembre 1992 e della retribuzione percepita alla data di cessazione dal servizio;
Quota B: tiene conto del servizio maturato tra il 1° gennaio 1993 ed il
31 dicembre 1995 nonché della media della retribuzioni percepite in questo periodo;
Quota C: tiene conto della quota contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1996.
CALCOLO DELLE QUOTE PER IL SISTEMA MISTO
Calcolo della quota A:
la quota A è calcolata con gli stessi criteri già descritti nell’illustrazione del calcolo secondo il sistema retributivo.
Calcolo della quota B:
la quota B è calcolata con gli stessi criteri già descritti nell’illustrazione del calcolo secondo il sistema retributivo
Tenendo presente però che devono essere considerati, nel calcolo della retribuzione media, tutti gli stipendi percepiti nell’intervallo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 (il periodo di riferimento è, quindi, pari a 36 mesi). |
Calcolo quota A
Calcolo quota B È necessario calcolare il periodi di riferimento e la retribuzione percepita in quel periodo
a) Calcolo periodo riferimento
b) Calcolo retribuzione media
CALCOLO QUOTA C
La quota C viene calcolata secondo il sistema contributivo. In particolare:
calcolo della base imponibile per ciascun anno solare successivo al 1995. Tale base comprende l’indennità integrativa speciale e la 13° mensilità (quest’ultima è pari ai 1/12 della retribuzione annua lorda);
calcolo dell’ammontare dei contributi di ciascun anno applicando l’aliquota del 33% alla base imponibile;
calcolo del montante individuale come somma dei montanti relativi a ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione del prodotto interno lordo calcolato dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente gli anni da rivalutare. In apposite tabelle sono riportati i valori del tasso annuo di capitalizzazione;
calcolo della quota C quale prodotto del montante individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età dell’interessato alla data di cessazione.
Tabella A dei coefficienti di trasformazione (art. 1, c. 6, Legge 335/95)5
Età | Valori % | Età | Valori % |
57 | 4,720 | 62 | 5,514 |
58 | 4,860 | 63 | 5,706 |
59 | 5,006 | 64 | 5,911 |
60 | 5,163 | 65 | 6,136 |
61 | 5,324 |
Nel prospetto riportato di seguito, viene illustrato un esempio di calcolo della quota C:
Esempio di calcolo del montante6
Anno | Montante anni prec. | Coeff. Di capitalizz. | Montante rivalutato | Imponibile corrente rival. | Aliq. | Montante corrente | Montante complessivo |
1996 | 34.851.656 | 00 | 00.000.000 | 00.000.000 | |||
0000 | 00.000.000 | 1,000 | 00.000.000 | 0.000.000 | 00 | 0.000.000 | 00.000.000 |
Montante complessivo: 15.279.857.
Coefficiente di trasformazione: 4,720 (corrispondente ad una età minore o uguale a 57 anni).
Quota di pensione relativa al servizio dall'1/1/1996 (Quota C): 4,720% x 15.279.857 = £ 721.209
L'importo della pensione annua lorda è data dalla somma delle quote A, B e
C.
3.5 IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Nel sistema contributivo, il calcolo della pensione si basa esclusivamente sui contributi effettivamente versati dal lavoratore (e dal datore di lavoro) durante tutta la vita lavorativa.
Tenuto conto che attualmente i contributi pagati per ogni lavoratore dipendente sono pari al 33% della retribuzione, ciò significa che alla fine di ogni anno, per ogni lavoratore, viene accantonato il 33% della propria retribuzione. La somma di questi accantonamenti annuali determina il montante, il quale, ovviamente, si incrementa con il prolungarsi della vita lavorativa.
5 La tabella, a decorrere dal 01/01/2010, sarà sostituita dalla TAB A allegata alla Legge 247/2007
6 NB: Per semplicità di calcolo, non essendo intervenute modifiche procedurali, l’esempio riportato è riferito ad annualità prossime alla data del 31/12/1995. Le somme indicate, ovviamente, sono rappresentate in Lire e non in Euro.
Per salvaguardare il valore del montante rispetto all’andamento dei prezzi - e quindi alla ricchezza prodotta dal Paese - è stata prevista la rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del PIL (prodotto interno lordo) negli ultimi 5 anni.
Alla fine della vita lavorativa, la pensione sarà data dal montante moltiplicato un coefficiente di trasformazione che è progressivamente più favorevole man mano che aumenta l’età del pensionamento (le modalità di calcolo sono quelle riportate nel paragrafo 3.11 Calcolo quota C).
PROCEDURE OPERATIVE
Dopo aver verificato che l’interessato abbia maturato il diritto a pensione in funzione del servizio utile
SE NE DETERMINA L’IMPORTO
Per garantire l’assegnazione della pensione in tempi brevi, compatibili con le esigenze dell’interessato, viene calcolata (ed erogata) una pensione provvisoria, alla quale si va a sostituire poi quella definitiva:
per cessazioni fino al 01/09/2000 viene stampato il decreto di pensione provvisoria o definitiva,
per cessazioni dal 2/9/2000 al 31/12/2001 viene stampato il prospetto informativo con il prospetto dei dati del calcolo;
per cessazioni dal 1/1/2002 viene stampato il prospetto informativo senza il prospetto dei dati del calcolo. Infatti, in questi casi, il calcolo della pensione non viene effettuato dal sistema, ma i dati dell’istruttoria vengono inviati all’INPDAP che provvede a determinare e liquidare la pensione.
Per le cessazioni dal 1/9/2002 il prospetto può eventualmente riportare anche la dicitura che indica che il provvedimento è completo per essere inserito sul supporto magnetico previsto ad una delle scadenze concordate con l’ente previdenziale.
Se il dipendente non raggiunge l’anzianità minima per il diritto a pensione viene attribuita un'indennità una tantum.
TUTTE LE OPERAZIONI DESCRITTE VENGONO EFFETTUATE DALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO SIDI.
NORMATIVA DOPO IL 1993
A partire dal 1993 il sistema pensionistico ha subito notevoli cambiamenti, regolati da una normativa piuttosto complessa e articolata:
D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 503
Legge 24 dicembre 1993, n. 537
Legge 8 agosto 1995, n. 335
Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Legge 23 agosto 2004, n. 243
Legge 24 dicembre 2007, n. 247
D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 503: ha introdotto la modalità di calcolo non più basata sull'ultima retribuzione, ma su due quote di pensione (quota A e quota B), relative, rispettivamente, all'anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e all'anzianità maturata dall'1 gennaio 1993 alla data di cessazione. La prima quota considera la retribuzione alla data di cessazione, la seconda quota considerata la media delle retribuzioni percepite in un periodo di riferimento pari al 50% dell'intervallo temporale tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 ed il 66,6% dei mesi dal 1° gennaio 1996 e la data di cessazione;
Legge 24 dicembre 1993, n. 537: ha introdotto le penalizzazione sull'importo della pensione dall'1% al 35% per coloro i quali vanno in pensione con meno di 35 anni di servizio utile.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724: per le cessazioni dall'1 gennaio 1995 ha imposto che l'importo dell'indennità integrativa speciale entra a far parte della base pensionabile. Ha inoltre disposto lo slittamento della decorrenza della pensione di 4 o 16 mesi per coloro i quali non avevano raggiunto determinati limiti di anzianità.
Legge 8 agosto 1995 n. 335: ha introdotto, tra le molte novità, il calcolo con il sistema contributivo, basato non sulla retribuzione, ma sui contributi effettivamente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro. Questo sistema è applicato totalmente per i neoassunti o in parte (sistema misto) per coloro i quali hanno maturato un'anzianità minore di 18 anni al 31 dicembre 1995. Ulteriori innovazioni riguardano la determinazione del diritto a pensione ed il calcolo della pensione d'inabilità.
Legge 27 dicembre 1997 n. 449: ha introdotto nuove disposizioni in merito alla determinazione del diritto alla pensione d'anzianità, ha imposto limitazioni ai servizi che possono essere super-valutati ed ha stabilito che l'arrotondamento del servizio deve essere fatto sul mese (in precedenza un servizio residuo maggiore di 6 mesi consentiva l'aumento di 1 anno del servizio utile a pensione).
Legge 24 dicembre 2007, n. 247: contenente le norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 in materia previdenziale , ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2008, i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato di anzianità.
A partire dal primo gennaio 2008, pertanto, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 247/2007, i requisiti anagrafici di accesso sono i seguenti:
per il periodo dal primo gennaio 2008 al 30 giugno 2009, occorre avere 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età;
dal primo luglio 2009 la somma degli anni di anzianità contributiva e quelli dell’età anagrafica deve determinare il raggiungimento di una quota minima prevista per l’anno in questione (quota 95), fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva pari a
35 anni e il possesso dell’età anagrafica minima prevista per l’anno considerato (es. 59 anni nel 2010).
Le disposizioni previste dalla Legge 23 agosto 2004, n. 243 che non sono state modificate dalla successiva Legge 247/2007 e che, pertanto, continuano ad essere in vigore sono le seguenti:
Il personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2007, i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla previgente normativa per il trattamento pensionistico di anzianità (57 anni di età e 35 di contribuzione), potrà accedere a tale trattamento in qualsiasi momento pur non possedendo i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 247/2007.
In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, il personale femminile potrà accedere al trattamento pensionistico di anzianità con i requisiti di età anagrafica (57 anni) e di anzianità contributiva (35 anni) a condizione che opti per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (Legge 243 del 23 agosto 2004).
PENSIONE PROVVISORIA
Poiché è necessario garantire l’immediato pagamento della pensione agli aventi diritto viene determinata una pensione provvisoria che rispetto alla procedura definitiva, manca dei riferimenti agli atti formali precedenti.
In pratica gli elementi che consentono la determinazione dell’importo della pensione (anzianità e retribuzione) sono considerati validi dagli organi di controllo anche se i decreti di riconoscimento dei periodi non sono ancora stati registrati.
Naturalmente la pensione provvisoria è una pratica che viene compiuta perché i tempi di rilascio della definitiva sono incompatibili con una corretta attività amministrativa (se i tempi di rilascio della definitiva fossero accettabili non avrebbe ragione di esistere).
La funzione di acquisizione della pensione provvisoria si differenzia dalla corrispondente funzione relativa alla pensione definitiva in quanto consente l’indicazione sintetica del servizio, che poi deve essere accertato in fase di pensione definitiva.
PENSIONE DEFINITIVA
La pensione definitiva è l’atto conclusivo delle procedure di quiescenza e si basa sull’avvenuta acquisizione di tutti gli atti formali precedenti. Il decreto che la formalizza riporta infatti:
| i riferimenti ad ricongiunzione; | eventuali | decreti | di | computo, | riscatto | o |
| il dettaglio di tutti i servizi e periodi valutati; | ||||||
| le modalità di calcolo dell’importo della pensione. |
In genere la pensione definitiva è preceduta da un provvedimento di pensione provvisoria.
Procedimento semplificato
Dal momento che spesso alcuni di questi provvedimenti sono predisposti a ridosso del collocamento a riposo non sempre tutta la documentazione è validata nei tempi previsti e ciò rende necessario il ricorso ad una procedura semplificata, in quanto per poter procedere all'emanazione del decreto di pensione definitiva è necessario che tutti i Decreti riguardanti il dipendente (nomina e conferma in ruolo, ricostruzione della carriera, inquadramenti in funzione dei rinnovi contrattuali, computo, riscatto e ricongiunzione) siano stati emessi e vistati dagli Organi di Controllo (Ragioneria Provinciale,).
3.6 CESSAZIONE
Istruttoria della Pratica per Cessazione a Domanda
Il dipendente compila la domanda di cessazione e raccoglie la documentazione da allegare.
La domanda e l'unita documentazione viene presentata presso la scuola di servizio che provvede ad acquisire i dati caratteristici della domanda e della documentazione allegata, ad inserire la cessazione al SIDI (Personale Comparto Scuola => Gestione Cessazioni) ed a trasmettere il fascicolo all'Ufficio Scolastico Provinciale.
Per l’acquisizione al SIDI della cessazione la scuola deve utilizzare l’apposita codifica desumibile dall’elenco dei codici e relative descrizioni delle cessazioni.
Presso l’USP viene effettuato, in primo luogo, un controllo sulla tempestività della domanda e sulla completezza della documentazione; se la domanda risulta intempestiva, essa viene respinta e ne viene data comunicazione all'interessato tramite la scuola di servizio.
In relazione al tipo di personale, l’USP provvede ad attivare la successiva istruttoria, entrando nel merito della richiesta ed a predisporre la base informativa per le successive operazioni qualora il personale sia di propria competenza; eventualmente colloquia con la scuola di servizio e con il dipendente per regolarizzare la documentazione incompleta o mancante.
Istruttoria della Pratica per Cessazione d'Ufficio
Presso l'ufficio competente a trattare la cessazione d'ufficio vengono individuati i nominativi del personale da trattare (per limiti di età, per compiuto limite di aspettativa ecc.) e viene inoltrata comunicazione di provvedimento di cessazione in corso all'interessato tramite la scuola di servizio.
Il dipendente provvede alla raccolta della documentazione che viene inoltrata, dalla scuola di servizio, all'Ufficio competente il quale
effettua i controlli di merito e provvede a far regolarizzare la documentazione a carico dell'interessato qualora sia incompleta o da rettificare, ovvero attiva il reperimento della documentazione d'ufficio.
In caso di completezza del fascicolo viene predisposta la base informativa per la definizione successiva della pratica.
Produzione del Provvedimento
Conclusa la fase istruttoria, si procede, da parte degli uffici competenti, alla produzione dell'atto di cessazione dal servizio.
L'atto convalidato conferisce valenza giuridica alle informazioni prodotte ed alimenta la base informativa dello stato di servizio del dipendente, nonché gli archivi della gestione amministrativa, per attivare le operazioni di competenza dei suddetti settori del Sistema.
Il provvedimento viene inviato agli Organi di controllo che, effettuati i controlli di propria competenza, restituiscono l'atto registrato all'Amministrazione ovvero predispongono i rilievi per il successivo inoltro all'Amministrazione stessa.
Gli uffici competenti a loro volta predispongono le basi informative per la gestione dei rilievi ovvero attivano l'acquisizione degli estremi di registrazione degli atti per l'aggiornamento dello stato di servizio del dipendente.
È necessario inserire a sistema i dati sulla cessazione prima di procedere all’istruttoria relativa al trattamento di pensione.
Per la buonuscita il sistema produce un modello per comunicare i dati all’Ente competente.
3.7 BUONUSCITA
Oltre al calcolo della pensione
è necessario trasmettere all’ente previdenziale incaricato di occuparsi della buonuscita i dati relativi al servizio effettuato dall’interessato necessari al calcolo della stessa. |
Infatti il calcolo non viene effettuato dal Ministero ma dallo stesso Ente previdenziale. |
La comunicazione tra gli uffici competenti e l’Ente previdenziale avviene tramite modello P.L.1 che viene predisposto, in genere, contestualmente, al provvedimento di pensione provvisoria e contiene le informazioni necessarie al calcolo della buonuscita |
Nel modello P.L.1 vi sono infatti riportati i servizi utili ai fini della buonuscita e l'ultima posizione stipendiale dell'intestatario.
PRESUPPOSTI DI BASE
Acquisizione dei dati elementari dalla base informativa. Eventuale inserimento in forma analitica o sintetica (servizi prestati dall’interessato e dati sullo stato di servizio) |
Acquisizione estremi decreti di riscatto e/o ricongiunzione (L. 29 e L. 45) eventualmente preesistenti sulla banca dati del sistema informativo |
| CALCOLO DEL SERVIZIO UTILE |
| CALCOLO DELL’IMPORTO DELLA PENSIONE |
| STAMPA DEL DECRETO |
Il procedimento di pensione definitiva si basa sul presupposto che la Dichiarazione dei Servizi sia stata compilata dall’interessato e sia presente a Sistema.
L’apertura della pratica è consentita purché siano già presenti i dati anagrafici, la data e la causale di cessazione.
Le procedure automatiche consentono comunque l’inserimento dei servizi prestati dall’interessato durante le procedure di pensione.
Inoltre le funzioni del Sistema sono adeguate alle norme previste dai vari contratti del personale scolastico, nonché a quelle in materia pensionistica.
UNA TANTUM
Se il dipendente non raggiunge l’anzianità minima per il diritto a pensione viene attribuita un’indennità una tantum che può essere trattata dalle procedure automatiche.
L’indennità una tantum viene attribuita una volta solo in luogo della pensione nei casi in cui il dipendente cessa dal servizio
SENZA AVERE CONSEGUITO L’ANZIANITÀ MINIMA PER IL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO.
È calcolata in funzione dell’ultima retribuzione e del servizio comunque maturato durante la vita lavorativa.
Contestualmente alla definizione dell’una tantum, viene costituita obbligatoriamente la posizione assicurativa presso l'INPS: al raggiungimento dei requisiti d'età (o di servizio, se l'interessato dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione intraprende un'altra attività lavorativa con versamenti di contributi all'INPS) ciò consentirà l'erogazione di una pensione.
PROCEDURE AUTOMATICHE UNA TANTUM
Durante il calcolo della pensione (definitiva o provvisoria) il sistema verifica automaticamente il diritto a pensione o meno. | |||||||||||
| Verifica | cioè | se | il | servizio | utile | è | inferiore | al | minimo | richiesto |
per accedere al trattamento pensionistico. |
In questo caso il sistema calcola automaticamente l’importo da conferire all’interessato, pari a tanti quarantesimi dell’ultima retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile. |
Poiché l’interessato che beneficia dell’una tantum è obbligato ad aprire una nuova posizione assicurativa presso l’INPS dalla somma spettante viene detratta automaticamente la parte da trasferire all’INPS ai fini della costituzione della posizione. |
NATURALMENTE ANCHE L’UNA TANTUM VIENE ELABORATA ATTRAVERSO LE PROCEDURE INFORMATICHE DEL SIDI
ESEMPIO DI SCHERMATA
Nella figura sullo schermo è riportato un esempio di schermata del sistema informativo mediante la quale vengono gestite le cessazioni e le procedure di pensione:
Esempio di istruzioni operative per la schermata in oggetto Sullo schermo sono visualizzati:
Estremi anagrafici (protetti)
Codice fiscale (protetto)
Stato giuridico (protetto)
Codice operatore
Tipo cessazione (protetto)
Data di cessazione
Data di decorrenza delle ritenute in conto entrata tesoro
Numero iscrizione D.P.T.
Inoltre, per cessazioni dovute a dimissioni:
Data di presentazione della domanda
Data di accettazione della domanda Per cessazioni dovute a dispensa:
Data di inizio provvedimento dispensa Per cessazioni dovute a raggiunti limiti di età:
Eventuale data di presentazione della domanda di trattenimento in servizio.
Tutte le variazioni alla data e al tipo di cessazione devono essere effettuate nell’area Personale Comparto Scuola => Gestione Cessazioni utilizzando i codici allegati.
È possibile trovare ulteriori informazioni nell’apposito manuale utente persente al SIDI.
PERIODI DA RICONGIUNGERE E/O RISCATTARE
Nell’area trattamento di fine rapporto appartengono anche altre procedure finalizzate a valutare eventuali periodi da ricongiungere o riscatti: |
PERIODI DA RICONGIUNGERE PERIODI DA COMPUTARE PERIODI DA RISCATTARE
Naturalmente il servizio utile deve tenere conto anche di eventuali periodi riscattati o computati e/o ricongiunti.
3.8 RICONGIUNZIONE
La ricongiunzione consente la valutazione dei servizi prestati in qualità di lavoratore alle dipendenze di privati o in qualità di lavoratori autonomi con versamenti dei contributi all’INPS (Legge 29/79) o prestati dai liberi professionisti con versamenti alle rispettive Casse (Legge 45/90). Entrambe le ricongiunzioni prevedono il pagamento di un onere da parte del richiedente. |
Se nell’arco della vita lavorativa di un dipendente sono stati prestati servizi lavorativi esterni all’attività di dipendente del MIUR e sono stati versati i
relativi versamenti previdenziali.
È possibile considerare questi contributi ai fini di un
unico trattamento di quiescenza.
Con il termine di riunione/ricongiunzione sono anche indicate le modalità di riconoscimento dei servizi prestati presso altre amministrazioni pubbliche (p. es. Comuni, Province, ecc.).
RISCATTI E COMPUTO
LE PROCEDURE DI COMPUTO E RISCATTO CONSENTONO LA DETERMINAZIONE DEI PERIODI E SERVIZI NON DI RUOLO SVOLTI DALL’INTERESSATO CHE POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (CIOÈ CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME PERIODI SVOLTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE ED EVENTUALMENTE DELLA BUONUSCITA). |
SI PARLA DI RISCATTO SE IL RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI EFFETTUATI COMPORTA IL PAGAMENTO DI UN ONERE DA PARTE DEL DIPENDENTE.
MENTRE SI PARLA DI COMPUTO SE IL RICONOSCIMENTO È A CARATTERE NON ONEROSO.
SERVIZI RISCATTABILI E COMPUTABILI
Il personale scolastico può presentare domanda al fine di ottenere la valutazione dei periodi e dei servizi utili al trattamento della pensione. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, prima, comunque, della cessazione del servizio. Tuttavia, poiché l'onere del riscatto è calcolato con riferimento allo stipendio posseduto alla data di presentazione della domanda, è opportuno presentare istanza il prima possibile.
È possibile riscattare:
1. senza pagamento d'oneri (computo - artt. 11 e 12 T.U. 1092/73)
a. servizi non di ruolo prestati con iscrizione all'INPS presso le scuole o altre amministrazioni dello Stato;
b. servizi prestati presso enti pubblici e/o enti locali con iscrizione all'INPS;
2. con pagamento d'oneri (riscatto):
diploma di laurea (art.13 T.U.1092/73 e X.Xxx 184/97 che consente dal 12.07.97 il riscatto del corso legale anche se non richiesto per il posto ricoperto);
servizio prestato presso le scuole legalmente riconosciute senza iscrizione all’INPS (art.116 DPR n.417/74);
periodi intercorrenti tra la nomina giuridica e quella economica non coperti da attività lavorativa (art. 142 T.U. 1092/73);
retrodatazione giuridica della nomina;
servizi non di ruolo resi allo Stato sprovvisti di contribuzione INPS (art. 14 T.U. 1092/73)
periodi di maternità prestati al di fuori del rapporto di lavoro;
periodi di interruzione o sospensione dal servizio;
periodi di lavoro part-time;
periodi di servizio in scuole italiane all’estero;
periodi di aspettativa di vario genere a decorrere dal 1.1.1997 (D.Lgs 184/97).
Bibliografia
AA.VV. Nuova Legislazione Scolastica (CD – rom versione 4.5). T.E.M.I., Rastignano (BO) Novembre 2008
Xxxxxxxx X., Xxxxxx G., Xxxxxxxx S., Xxxxxxxxx M., Romallo F., Xxxxx M., Xxxxxxx M. (a cura di) Contratto Nazionale Scuola Quadriennio Giuridico 2006- 2009. Esperienze amministrative – Tecnodid, Napoli 2008. Sintesi illustrative, quadri sinottici, Testo ufficiale, note
Codice civile spiegato articolo per articolo. ed. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Napoli 2005 IX Ed.
Callà X. Xxxxxxxx, buonuscita e trattamento di fine rapporto del personale scolastico. Euroedizioni, Torino 2007
Xxxxx X. Xxxxxxx personale della scuola. Tecnodid, Napoli 2008
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx L. La ricostruzione della carriera del Personale della Scuola.
Euroedizioni, Torino 2007
Xxxxx X. Xxxxxxxx – Cessazione dal servizio e pensione del personale della scuola. Tecnodid, Napoli, 2008
Xxxxx M. Ricostruzione di carriera e ordinamenti retributivi. Tecnodid, Napoli 2008
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx L. La ricostruzione della carriera del Personale della Scuola.
Euroedizioni, Torino 2007
Sitografia
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/0_0.xxx xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx
xxxx://xxxx.xx xxxx://xxxxxx.xxx.xx
DATABASE, LE RETI E LA MULTIMEDIALITÀ
1. Database e xxxx XXX
1.1 I CALCOLATORI
L'utilizzo sempre più diffuso del computer ha numerose conseguenze dirette ed immediate sulla vita lavorativa delle persone: possibilità di comunicare vie rete, scrivere utilizzando i word processor, possibilità di utilizzare reti interne alle aziende, sono solo la punta di un iceberg che si fa di giorno in giorno sempre più grande.
Oggi chiunque è in grado di utilizzare un PC per elaborare e gestire informazioni e utilizzarle per lavoro o per altri scopi.
Ma qual è il vero valore dei computer? Quali sono le loro potenzialità?
La loro principale caratteristica è la capacità di elaborare grandi quantità di dati in poco tempo. questo fatto consente di effettuare calcoli o elaborare informazioni in un tempo molto ridotto.
La velocità di calcolo di un computer e la sua conseguente capacità di elaborare informazioni rappresentano un enorme vantaggio nel mondo di oggi, caratterizzato dalla presenza di una grande massa di informazioni che hanno bisogno di essere elaborate e gestite.
La velocità di calcolo è determinata dalla CPU (central processor unit)
L'unità centrale di elaborazione, è anche chiamata, esclusivamente nella sua implementazione fisica, processore, ed è uno dei due componenti principali del PC. Compito della CPU è quello di leggere i dati dalla memoria ed eseguirne le istruzioni. La CPU decifra ed esegue le istruzioni che risiedono nella memoria principale grazie a due unità che si chiamano:
CU o unità di controllo (Control Unit);
ALU o unità aritmetico logica (Arithmetic Logic Unit).
Vediamo di esaminare più in dettaglio le funzioni di queste due componenti della CPU.
La CU è quella parte di CPU che controlla e organizza l’attività dei dispositivi collegati all’elaboratore: recupera tutte le istruzioni dalla memoria, le decifra e le esegue.
La ALU è l’unità aritmetico logica in cui vengono effettuati i calcoli aritmetici e logici richiesti dalle istruzioni del programma.
La RAM (Random Access Memory) è invece una memoria volatile: il suo contenuto viene perso in caso di spegnimento del computer. Contiene i dati e le istruzioni dei programmi in esecuzione. Maggiore è la quantità di memoria RAM installata migliori saranno le prestazioni del PC.
La ROM (Read Only Memory) è, come il nome suggerisce, una memoria di sola lettura, ovvero i dati sono inseriti dal produttore e non sono modificabili dall’utente. È, inoltre, una memoria permanente che conserva le informazioni anche dopo lo spegnimento del computer. Il suo contenuto è costituito da informazioni fondamentali per l’avvio del computer. Il Firmware è un programma, contenuto nella ROM, che permette al computer di eseguire alcune funzioni fondamentali come l’avviamento del software di base, detto BIOS (Basic Input Output System).
La crescente diffusione dei computer e l’aumento costante della velocità e della capacità di calcolo dei PC consentono proprio l‘aumento generalizzato e diffuso della capacità di elaborazione.
Tipologie di computer
Il primo calcolatore elettronico fu l’ENIAC, (Electronical Numerical Integrator And Calculator) che nacque nei primi anni ’40 e venne utilizzato fino al 1955. Era costituito da 18.000 valvole ed aveva una dimensione di circa 160 mq.
L'evoluzione tecnologia costante ci permette di avere a disposizione diversi tipi di computer che variano in potenza e dimensioni.
Mainframe: è un grande elaboratore centrale, con ottime prestazioni in termini di capacità di calcolo e di memoria. Abitualmente viene utilizzato per gestire medie e grandi imprese. Un mainframe può servire contemporaneamente un elevato numero di utenti.
Mini Computer: è un calcolatore molto simile al mainframe da cui si differenzia per il formato e la potenza. Un Mini Computer, infatti, può servire contemporaneamente non più di 200 utenti.
Personal Computer: sono piccoli elaboratori ideati per l'uso personale. Il termine PC fu coniato la prima volta dall'IBM per identificare il loro primo microcomputer. L'uso più significativo del computer è in ambito lavorativo. In ambito familiare, invece, è prevalso da sempre l'uso ricreativo, anche se da qualche tempo si sta diffondendo sempre più il telelavoro. Il PC, ormai, si è affermato su scala mondiale: milioni di persone possiedono macchine in grado di
9 elaborare dati e documenti e creare immagini. Col tempo, i prezzi si sono notevolmente ridotti: in media, variano da alcune centinaia di euro ad oltre cinquemila euro.
Laptop computer: (chiamato anche notebook computer o più comunemente portatile) è un PC di piccole dimensioni, adatto al trasporto e caratterizzato da alimentazione a batteria (ricaricabile), schermo piatto a cristalli liquidi, dimensioni ridotte. Il costo di un portatile è circa il doppio rispetto a un normale PC di potenza equivalente. Un computer portatile offre notevoli vantaggi ma comporta anche diversi inconvenienti. È leggero e maneggevole,
funziona per qualche ora senza la necessità di un'alimentazione a corrente e si può portare con estrema facilità in viaggio o in vacanza. Per quanto riguarda gli svantaggi, il laptop è più caro di un normale PC, ha una limitata capacità di
aggiornamento ed espansione e non dà la possibilità di collegarsi a molte periferiche.
Il più piccolo dei computer è il Palmare, computer tascabile con potenzialità e prestazioni limitate.
Network computer: computer a basso costo, che funziona grazie ad un server a cui è collegato e dal quale preleva le risorse necessarie per poi elaborarle in locale.
Workstation: è un sistema con elevate prestazioni di calcolo e funzioni grafiche, solitamente utilizzato per la progettazione.
Tra i tipi di computer includiamo, inoltre, i Super computer, sistemi dotati di una elevata potenza elaborativa e che svolgono funzioni di calcolo molto complesse.
Terminale: è la postazione di lavoro che utilizza la rete per stabilire una connessione a sistemi di elaborazione remoti per l’accesso a dati e servizi.
Esistono due tipi di terminali:
terminale “intelligente”: dotato di micro-processore e di memoria ed in grado, quindi, di elaborare informazioni in maniera autonoma anche in assenza di collegamento telematico con il computer centrale.
terminale “stupido”: non possiede né microprocessore, né memoria e quindi non può elaborare dati ma semplicemente leggerli dal computer centrale e chiederne l’elaborazione allo stesso.
Troviamo inoltre i terminali self-service, come gli sportelli automatici, gli sportelli informativi o le biglietterie automatiche che hanno uno schermo sensibile al tatto, pochi tasti, una guida in linea ed un uso diffuso di menu.
Hardware e Software
La prima scomposizione di un calcolatore è relativa ai seguenti macro- componenti
Hardware: Insieme delle sue componenti elettroniche e meccaniche
Software: Insieme dei programmi che consentono all’hardware di svolgere dei compiti utili. Il software si divide in software di base (tra cui il sistema operativo) e il software applicativo.
In informatica il sistema operativo (abbreviato spesso nel suo acronimo SO, o all'inglese OS, operating system) è l'insieme di routine e strutture dati responsabile del controllo e della gestione dei componenti hardware che costituiscono un computer e dei programmi che su di esso vengono eseguiti. Il sistema operativo mette anche a disposizione dell'utente una interfaccia software (grafica o testuale) per accedere alle risorse hardware (dischi, memoria, I/O in generale) del sistema. Il compito principale del sistema operativo è quello di permettere all'utente, umano o non, di interagire direttamente con la macchina.
Tra i sistemi operativi maggiormante conosciuti oltre a MS Windows troviamo
Linux e Apple Mac OS.
Linux (o GNU/Linux) è un sistema operativo libero di tipo Unix Molto conosciuto nell'uso server, è usato come sistema operativo su una gran varietà
di hardware; dai computer desktop ai supercomputer, fino a sistemi embedded come cellulari e palmari, e ai netbook.
Mac OS X è il sistema operativo sviluppato da Apple Inc. per i computer Macintosh, nato nel 2001 per combinare le note caratteristiche dell'interfaccia utente del Mac OS originale con la stabilità e le prestazioni di un potente sistema operativo di derivazione Unix.
Particolare rilievo assumono, nell’ambito del software applicativo, i software di produttività personale ovvero applicazioni che permettono ad un utente di un computer di creare dei contenuti quali documenti di testo, presentazioni o grafici. Le categorie più note sono gli elaboratori di testo e i fogli elettronici, ma rientrano in questo tipo di software anche i programmi che permettono di creare presentazioni, volantini e brochure, siti internet, database ecc. In alcuni casi le funzionalità di questi software sono ridotte rispetto a quelle di software orientati ad un uso più professionale o specialistico.
Spesso un unico produttore commercializza più categorie di software di produttività personale e li raccoglie in Suite (MS® Office, Open Office, Star Ofice ecc).
Files
È pressoché impensabile poter pensare di lavorare con il PC senza conoscere le principali tipologie di files in uso e le principali differenze non solo rispetto al tipo ma anche rispetto alle funzionalità.
Un file (termine inglese per "archivio") è un contenitore di informazione digitalizzata. Le informazioni codificate al suo interno sono leggibili solo da software. Il contenuto dei file è normalmente conforme ad un particolare formato, e per ciascun formato esistono una o più applicazioni che sono in grado di interpretarne e/o di modificarne il contenuto ("aprire" il file).
In considerazione dei molteplici software di produttività personale presenti sul mercato – liberi e non – e delle diverse tipologie di sistema operativo in uso si è rivelato sempre più necessario orientarsi verso formati di file universali e interscambiabili ovvero “leggibili” da qualunque programma con qualunque sistema operativo.
Nell’ambito della videoscrittura questo formato è il formato RTF
.RTF
L' RTF è un formato di interscambio dati creato in origine per facilitare lo scambio tra versioni diverse di Word e tra il mondo Windows e Mac.
È un formato "portabile" per la definizione di documenti comprendenti formattazione di paragrafo, di carattere e di pagina. Ogni documento Microsoft Word può essere salvato in formato RTF. Viceversa Microsoft Word, e così anche tutti i principali tool per la videoscrittura, può caricare un file in formato RTF. Queste le caratteristiche salienti:
o RTF mantiene (in parte) la formattazione del file originale.
o È un file di tipo testo.
o È uno standard “de facto”, non “de iure” (esistono varie versioni, non sempre mutuamente compatibili)
o Lascia la possibilità di modificare il file sorgente.
o Generalmente non trasmette macro virus e per questo motivo il formato RTF torna utile nello scambio di documenti per e-mail.
Per garantire la massima portabilità di un documento sarebbe utile salvare sempre il file in formato .RTF
Il Portable Document Format, comunemente abbreviato PDF, è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems nel 1993 per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli.
Un file PDF può descrivere documenti che contengono testo e/o immagini in qualsiasi risoluzione.
.ZIP
Quando parliamo di file .ZIP o .RAR (vedi dopo) parliamo di files compressi.
Un file ZIP è un file conformato di compressione dei dati molto diffuso.
.RAR
Quando parliamo di file .RAR o .ZIP (vedi sopra) parliamo di files compressi.
RAR è un formato di file proprietario per l'archiviazione e la compressione di dati, sviluppato da Xxxxxx Xxxxxx. RAR è infatti un acronimo di Roshal ARchive.
MS Office / Open Xxxxxx.xxx
Negli ultimi anni si è sempre più diffuso il software open source di cui abbiamo già detto. Per quanto concerne le suite di produttività personale occorre avere presente la tabella di raffronto qui riportata:
MS Office | OpenOffice | |
Videoscrittura | .doc / .docx | .sxw / .odf (.odt) |
Calcolo | .xls / .xlsx | .sxc / .odf (.ods) |
Presentazioni | .ppt / .pptx | .sxi / .odf (.odp) |
Database | .mdb | .odf (.odb) |
Il formato XML
XML (acronimo di eXtensible Markup Language) è un metalinguaggio di markup, ovvero un linguaggio marcatore (tag). Permette di definire in modo semplice nuovi linguaggi di markup da usare in ambito Web. Il nome indica quindi che si tratta di un linguaggio marcatore (markup language) estensibile (eXtensible) in quanto permette di creare tag personalizzati.
Il linguaggio XML è inoltre indipendente dalla piattaforma, ossia qualsiasi applicazione progettata per utilizzarlo consente di leggere ed elaborare dati XML, indipendentemente dall'hardware o dal sistema operativo.
1.2 GESTIRE LE INFORMAZIONI
Gestire le informazioni
La possibilità di utilizzare strumenti informatici consente di gestire informazioni di ogni tipo
Ogni ufficio e ogni struttura lavorativa usa archivi, grandi o piccoli contenenti dati necessari al proprio lavoro (clienti, codici, fatture, ecc…).
Il problema che si presenta a chiunque abbia a che fare con i dati è:
COME FARE A GESTIRLI?
È possibile progettare l’archivio in modo che sia facilmente consultabile, che le informazioni siano facilmente rintracciabili, che l’archivio stesso sia facilmente modificabile? In altre parole che sia veramente utile al lavoro che si sta svolgendo?
L’INFORMATICA RAPPRESENTA UN GRANDE AIUTO E OFFRE POTENZIALITA’ DI GESTIONE DEI DATI DI GRANDE EFFICACIA. |
La difficoltà a ottenere una facile consultazione dei dati e delle informazioni necessarie all’attività lavorativa è uno dei problemi principali con cui devono continuamente "combattere" le aziende o gli uffici. È stato calcolato che ogni anno un enorme numero di ore lavorative va perduto per archiviazione non corretta o non efficiente dei dati.
DAI FASCICOLI AI DATABASE
Un database può essere considerato come un insieme di informazioni collegate ad un oggetto o ad uno scopo particolare. I database sono enormi raccoglitori d’informazioni che conservano in formato digitale: essi contengono non solo documenti di testo ma anche suoni, video, immagini ecc.. cioè tutto ciò che la tecnologia è in grado di trasformare in formato digitale
Oltre a immagazzinare informazioni di diverso tipo, i database consentono anche la loro elaborazione e riorganizzazione logica in modo da soddisfare le esigenze di consultazione e/o di risoluzione di uno specifico problema. In questo modo consentono anche di individuare le informazioni utili e di evidenziare collegamenti trasversali tra i dati stessi.
Non sono un semplice archivio, ma un vero e proprio programma di gestione delle informazioni.
REALIZZAZIONE DI UN DATABASE
COME SI FA A REALIZZARE E A FAR FUNZIONARE UN DATABASE?
La realizzazione di un database comporta una serie di passaggi logico- operativi che iniziano con la sua progettazione e terminano con la realizzazione della struttura.
INSERIRE I DATI
NELLA STRUTTURA
CONSULTARE LE INFORMAZIONI
PROGETTARE LA STRUTURA (CIOÈ LA SCATOLA VUOTA CHE DOVRA’ CONTENERE LE INFORMAZIONI)
ELABORARE IL PROGRAMMA CHE REALIZZA LA STRUTTURA PROGETTATA
PER REALIZZARE UN DATABASE (in estrema sintesi)
Le attività di inserimento e consultazione delle informazioni di solito vengono svolte dagli utenti finali ai quali viene consegnato il database vuoto riempito successivamente di dati e informazioni. La creazione del database è infatti un’attività di programmazione e viene di solito eseguita da esperti.
Esistono oggi sul mercato facili programmi specializzati nella creazione di database che consentono di creare il proprio database in maniera relativamente semplice. Uno dei più famosi è il software Access della Microsoft.
INSERIMENTO DATI
In genere le operazioni di inserimento e visualizzazione dei dati vengono effettuate attraverso maschere nelle quali sono visualizzati i campi specifici per le informazioni. Le maschere hanno il compito di visualizzare i campi e far comprendere che tipo di dato deve essere inserito.
Le maschere rappresentano l’elemento del database che viene a contatto con l’utilizzatore e devono essere di facile comprensione e utilizzo. Vengono chiamate anche interfacce del database perché attraverso di esse viene aggiornato e consultato.
ELEMENTI DI UN DATABASE
GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DI UN DATABASE SONO:
Tabelle Strutture del database che contengono i dati | Report Schemi predefiniti che servono alla stampa dei dati. Hanno una struttura visiva dei dati già predefinita in relazione alle esigenze degli utenti. |
Query o interrogazioni Sono strumenti che consentono di visualizzare solo una determinata categoria di dati. | Maschere Interfacce di visualizzazione delle informazioni |
Particolare importanza rivestono le tabelle; le informazioni nel DB infatti non sono casuali ma vengono raggruppate in strutture che contengono dati simili o appartenenti ad una stessa categoria: le tabelle.
Il DATABASE non è altro che un insieme di tabelle ciascuna costituita da un insieme di dati che rappresenta una categoria dell’archivio.
LA TABELLA RAPPRESENTA DUNQUE UN INSIEME DI DATI OMOGENEI TRA LORO.
I database relazionali consentono di associare i dati di una tabella con quelli di un’altra attraverso i valori corrispondenti delle tabelle. In questo modo è possibile inserire le informazioni una volta sola e rendere il database più efficiente
SQL
SQL (Structured Query Language) è un linguaggio creato per l'accesso a informazioni memorizzate nei database. Alla base di tutte le query, dunque di tutte le interrogazioni di una base di dati, di norma cè il linguaggio SQL o qualche sua diretta derivazione (MS® SQL, MySQL ecc,)
RECORD e CAMPI
Viene indicato con il termine "Campo" un'area destinata allo stesso tipo di dati da inserirsi in una tabella. Il tipo di dato, relativo alla struttura di una tabella, e quindi il Campo, può essere di tipo:
Contatore
Numerico
Testo
Logico
Memo
Altro.
I campi possono essere a lunghezza fissa oppure variabile, dipende da tipo di accesso che si avrà per quel dato archivio.
Il "Record" è un insieme di campi che sono in relazione tra di loro. In relazione tra di loro, significa che quello che è espresso in un determinato campo di un record è esclusivamente riferito (e quindi, è in relazione) agli altri campi dello stesso record.
PROGETTARE UN DATABASE
Quali sono i passi necessari alla creazione di un DB?
1. IDENTIFICARE CON CHIAREZZA I DATI DA INSERIRE NEL DATABASE, LA TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI E LE OCCASIONI DI CONSULTAZIONE
2. CREARE LE TABELLE NECESSARIE (no alle ridondanze e mantenere la consistenza)
3. PROGETTARE I CAMPI
4. DEFINIRE LE RELAZIONI TRA LE TABELLE
5. IMPLEMENTAZIONE
SE UN DB PRESENTA UNA NON EFFICIENTE ORGANIZZAZIONE DELLE TABELLE SI DICE CHE NON È NORMALIZZATO.
1. Attenzione alla corretta definizione delle informazioni. Ogni modifica successiva potrebbe essere molto onerosa
2. Le tabelle sono costituite di solito da righe (record) che rappresentano una scheda. Ogni scheda contiene più campi di informazioni. La progettazione delle tabelle è un’operazione di grande difficoltà che deve essere compiuta tenendo a mente alcuni criteri generali, i primi dei quali sono:
Evitare le ridondanze (inserire un dato una sola volta in una tabella e non ripetere l’operazione più volte)
Mantenere la consistenza dei dati (Ogni tabella deve contenere informazioni omogenee tra loro, legate allo stesso argomento)
3. I campi corrispondono alle colonne della tabella. L’operazione di realizzazione consiste in pratica nella costruzione dei campi cioè nell’inserimento delle informazioni in ciascuna tabella. Utilizzare sempre dati puri (non derivanti da funzioni) e individuare i campi che rappresentano il collegamento tra diverse tabelle (chiave primaria);
4. I collegamenti tra le tabelle (o meglio tra le informazioni contenute nelle tabelle) vengono realizzati mediante i campi di collegamento (chiavi primarie) e altre chiavi esterne. Si tratta cioè di individuare che tipo di collegamento esiste tra i dati delle tabelle. Come esempio analizziamo un DB costituito da due tabelle:
a) tabella che contiene i dati anagrafici di dei fornitori di un’azienda
b) tabella che contiene le fatture emesse. In questo caso la relazione in questione è di tipo uno a molti perché ciascun fornitore potrà emettere molte fatture. Si tratta cioè di creare un collegamento tra un campo della tabella a (fornitore) e una serie di campi della tabella b (fatture emesse).
RETI LAN
Oggi le reti aziendali LAN (Local Area Network) sono sempre più diffuse anche se poco comprese e conosciute.
Quali sono gli elementi che costituiscono una rete locale?
Una rete è costituita da una serie di computer collegati tra loro in grado di scambiare dati e comunicare tra loro.
Una rete può essere progettata con tre principali organizzazioni fisiche differenti:
o Bus (Lineare)
o Ring (Anello)
o Star (Stella)
Rete a bus (lineare)
Nella topologia a bus tutti i pc sono connessi tra loro in modo lineare, per così dire in sequenza "a catena". Le estremità di un bus non sono collegate tra loro, ma devono sempre essere terminate, altrimenti i segnali che raggiungono la fine del cavo possono fare un eco indietro, disturbando la trasmissione.
Nelle reti con topologia a bus, come in quelle con topologia ad anello, viene di solito utilizzata la trasmissione a "commutazione di pacchetto". Una stazione che vuole trasmettere delle informazioni divide il suo messaggio in tanti piccoli pacchetti e li invia uno alla volta. La trasmissione è di tipo broadcast , quindi quando una macchina trasmette, tutte le altre ricevono il segnale. La topologia a bus è usata spesso con la cablatura in cavo coassiale. Un grosso limite è dato dal fatto che un'interruzione del cavo interrompe la trasmissione in ogni direzione.
Rete a Stella
I computer sono connessi ad un componente centrale chiamato Hub (o Switch). I dati sono inviati dal computer trasmittente attraverso l’Hub a tutti i computer della rete. Questa tipologia richiede un’elevata quantità di cavi in una rete di grandi dimensioni. In caso di interruzione di uno dei cavi di connessione di un computer all’Hub, solo quel computer verrà isolato dalla rete.
In caso di mancato funzionamento dell’Hub, saranno interrotte tutte le attività di rete. Tra i vantaggi dell’Hub ci sono l’espandibilità (basta collegare un altro Hub all’Hub iniziale), controllo centralizzato del traffico sulla rete in base a led luminosi che permettono di diagnosticare se quel ramo della rete è funzionante.
CLIENT:
computer che accede alle risorse presenti nel server.
SERVER:
computer che ospita risorse e strumenti condivisi dagli altri. È il cervello della rete.
ACCESSORI:
dispositivi diversi (stampanti, hard disk esterni, ecc).
Gli elementi di base di una rete locale sono:
Naturalmente questi sono solo gli elementi di base di una rete LAN che in realtà è quasi sempre più complessa ed articolata. Ad esempio con una rete LAN è possibile accedere anche ad altre risorse come ad esempio CD-ROM ma queste vengono considerate risorse secondarie perché connesse non direttamente alla rete.
WAN e MAN
Con i termini WAN e MAN sono indicate due tipologie di reti maggiormente complesse:
Una rete WAN è una rete che si estende coprendo zone dall’ambito fino all’intero globo. Come mezzo di comunicazione si utilizza la rete telefonica in quanto era già esistente e garantiva la copertura dell’intero globo, senza bisogno di nessun intervento di cablaggio.
Una rete MAN o rete metropolitana (in inglese metropolitan area network, abbreviato in MAN) è una rete telematica che di solito ricopre un'intera città.
Storicamente le MAN sono nate per fornire servizi di tv via cavo alle città dove c'era una cattiva ricezione terrestre. In pratica un'antenna posta su una posizione favorevole, distribuiva poi il segnale alle case mediante cavo.
Prima la cosa è avvenuta a livello locale, successivamente si sono create grosse aziende che hanno richiesto di cablare intere città, soprattutto negli Stati Uniti. Quando il fenomeno Internet è esploso, queste società hanno ben pensato di diffondere la comunicazione internet anche attraverso il cavo TV utilizzando la struttura preesistente.
Tipicamente questa struttura usa fibra ottica per collegamento.
SERVER
La parola Server viene utilizzata di solito per descrivere in termini generici un computer multiutente cioè un computer che funziona per numerosi utenti differenti.
In realtà esistono numerose “tipologie” di server ciascuno specializzato in base alla funzione che svolge.
Uno dei più comuni è il server di file, meccanismo centralizzato che contiene tutti i file utilizzati da un gruppo di utenti che per lavorare “pescano” nel server.
In questo modo i file sono in posizione centralizzata e non dispersi in numerose macchine client.
Questa struttura fornisce numerosi vantaggi tra i quali una grande facilità di individuazione del file, facilità di gestione degli identificativi di accesso (nel caso siano necessari) migliore protezione dei dati, facilità nell’effettuare le operazioni di back-up, maggiore velocità (rispetto a file che si trovano in altre macchine ma non in un server)
Altri tipi di server di solito utilizzati sono server di stampa e server di applicazioni, nei quali il server ospita solo programmi da eseguire. Uno dei principali vantaggi è che il prezzo per acquistare e mantenere un programma multiutente è di solito sensibilmente inferiore a quella che si avrebbe acquistando numerose applicazioni separate.
Proprio per questo motivo è importante fare attenzione ad installare in un server un programma acquistato per uso individuale potrebbe violare le condizioni della licenza acquistata. Per poter fare questa operazione è necessario che il pacchetto sia multiutente.
TIPOLOGIA DI RETI
I PRINCIPALI TIPI DI RETE SONO DUE:
Nelle reti paritetiche ciascun dispositivo può essere contemporaneamente client o server. Tutti sono in grado di accedere direttamente ai dati al software e alle altre risorse.
RETE PARITETICA
Nelle reti basate su server ogni computer comunica con il server che rappresenta il cervello e la centrale operativa della rete.
RETE BASATA SUL SERVER
97
Reti paritetiche
Vantaggi
Sono facili da usare e da realizzare (in realtà sono costituite da una serie di computer client con un sistema operativo di rete che consente una condivisione delle risorse); sono poco costose perché non hanno server specifici di solito più costosi e sofisticati; possono essere costruite mediante programmi noti e facili da usare; sono in genere più resistenti agli errori.
Svantaggi
Non sono sicure (ciascun utente deve gestire una parola d'ordine e provvedere alla sicurezza individualmente); è più difficile il ritrovamento e la gestione dei file; ciascun utente deve reperire le risorse che sono necessarie nella rete; il backup dei dati avviene di solito senza coordinamento perché ciascun utente ha la responsabilità della propria macchina.
OGNI MACCHINA DELLE RETI PARITETICHE È CONFIGURATA PER ESSERE ALLO STESSO TEMPO CLIENT O COMPUTER INDIVIDUALE E, SE DEVE LAVORARE IN GRUPPO, LA SUA EFFICENZA POTREBBE DIMINUIRE
DI SOLITO QUESTO TIPO DI RETE COSTITUISCE LA SCELTA PRIVILEGIATA DI PICCOLE STRUTTURE CHE HANNO PICCOLI BUDGET
Reti basate su server
In questo tipo di rete i computer non devono interfacciarsi con altri computer analoghi; di solito sono più efficienti e sicure in quanto la sicurezza è gestita centralmente e non lascia buchi causati dall'anello più debole della catena come avviene invece in quelle paritetiche; le operazioni di back-up sono molto più efficaci in quanto gestiti centralmente; in genere si verificano miglioramenti delle prestazioni per i computer legati alle reti, a causa dell'ottimizzazione della configurazione del server e del fatto che ciascun client si interfaccia direttamente con il server.
Svantaggi
La rete basata su server di solito costa molto di più (software e hardware); i costi operativi sono maggiori di solito (è necessario un responsabile esperto per la manutenzione); se si rompe il server si blocca la rete.
98