Modulo Tutela Legale
Modulo Tutela Legale
Appendice
alle Condizioni di Assicurazione della polizza XME Protezione
Edizione novembre 2021
Mod. 186321-009-112021
Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo
Edizione novembre 2021
Società del Gruppo Assicurativo
Modulo Tutela Legale
Caro Cliente,
il Modulo Tutela Legale integra la SEZIONE I delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.
Nel Modulo sono presenti:
• SEZIONE II (Artt. 1 – 8) – Norme relative alle coperture assicurative
• SEZIONE III (Artt. 9 - 12) – Norme relative alla gestione dei sinistri
• GLOSSARIO
Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del Modulo
Tutela Legale abbiamo arricchito il documento con:
• box di consultazione che le forniranno informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.
I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.
• note inserite a margine del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
• punti di attenzione, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni e limiti di indennizzo.
Il set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza
Grazie per l’interesse dimostrato
Indice
PREMESSA
SEZIONE II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 1. CHE COSA È ASSICURATO Pag. 1 di 10
Art. 1.1 Tutela legale Pag. 1 di 10
Art. 1.1.1 Persone assicurabili Pag. 1 di 10
Art. 1.1.2 Prestazioni Pag. 1 di 10
Art. 2. Che cosa non è assicurato Pag. 3 di 10
Art. 2.1 Esclusioni Pag. 3 di 10
Art. 3. Quali sono i limiti delle coperture Pag. 4 di 10
Art. 4. Dove valgono le coperture Pag. 4 di 10
Art. 5. Dichiarazioni inesatte o reticenti Pag. 4 di 10
Art. 5.1 Altri obblighi dell'Assicurato Pag. 5 di 10
Art. 6. Quando cominciano e quando finiscono le coperture Pag. 5 di 10
Art. 6.1 Carenze Pag. 5 di 10
Art. 7. Modifiche del premio Pag. 6 di 10
Art. 8. Insorgenza del sinistro Pag. 6 di 10
SEZIONE III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 9. Denuncia del sinistro Pag. 6 di 10
Art. 9.1 Obblighi dell'assicurato Pag. 7 di 10
Art. 10. Gestione del sinistro Pag. 7 di 10
Art. 11. Libera scelta del Legale Pag. 8 di 10
Art. 12. Recupero di somme Pag. 8 di 10
GLOSSARIO Pag. 9 di 10
PREMESSA
Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del Modulo Tutela Legale (d’ora in poi il Modulo) che il Contraente (d’ora in poi il Cliente) può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d’ora in poi polizza), o in un secondo momento, ed integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.
SEZIONE II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE
NON DIMENTICHI
di verificare anche quali sono le esclusioni e i limiti di indennizzo delle coperture di suo interesse (articoli 2 e 3)
articolo 1 Che cosa è assicurato
1.1 Tutela legale
spese di soccombenza: si intendono le spese legali che, in caso di condanna, l'Assicurato è tenuto a
pagare
La Compagnia assicura:
· le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, necessarie all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati in questa polizza.
· le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato
· le spese legali anche quando la controversia venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite un organismo di mediazione. Sono anche riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.
Gli oneri e le spese oggetto delle garanzie di questa polizza sono rimborsati entro il massimale di 10.000 euro per sinistro e di 50.000 euro per ciascuna annualità di polizza.
Il massimale non può essere modificato.
Contraente e Assicurato: facciamo chiarezza
Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio e può non coincidere con l’Assicurato.
L’Assicurato è il soggetto o i soggetti che beneficiano delle coperture.
1.1.1 Persone assicurabili
conduttore dell'immobile: è colui che lo abita: proprietario, inquilino o usufruttuario. Se la casa è di proprietà, il proprietario coincide con
il conduttore
Le garanzie sono valide per:
a) l'Assicurato indicato nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale e le persone conviventi in modo continuativo con lui , come ad esempio coniugi, persone unite civilmente, conviventi more uxorio e figli dell'Assicurato
b) i figli dell'Assicurato di età non superiore a 26 anni residenti altrove per motivi di studio
c) i figli minorenni dell'Assicurato, che non fanno parte del nucleo familiare perché affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio
d) i figli nati fuori dal matrimonio minorenni che non fanno parte del nucleo familiare
e) i minori in affidamento familiare ai sensi di legge, limitatamente al periodo dell’affidamento.
Nel caso di controversie tra assicurati all'interno del medesimo Modulo le garanzie valgono solo per il Cliente.
1.1.2 Prestazioni
Le persone assicurate in qualità di conduttori o proprietari dell'abitazione principale sono tutelate dalle garanzie in questi casi:
da sapere: il delitto colposo si differenzia da quello doloso in quanto non è causato intenzionalmente, ma
è dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia, oppure a inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
vita privata: si intende tutto ciò che non è riconducibile all'attività
lavorativa
fatti illeciti compiuti da terzi: ad esempio se la lavatrice del condomino che abita sopra di me provoca un allagamento che danneggia il mio soffitto posso utilizzare la polizza per richiedere i
danni collaboratori domestici: sono coloro che prestano un'attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti,
camerieri, cuochi
garanzia opera in deroga: significa che è valida, ammettendo un'eccezione rispetto a quanto stabilito dell'articolo citato
utenze domestiche: si intendono, per esempio, i fornitori di gas e luce
Social: si intende ad esempio Facebook, Instagram
Media Network: si intendono ad esempio i giornali on line
derubricazione: si intende la variazione dell'imputazione di reato in corso di giudizio che determina una
minore pena
1) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti come previsto dall'articolo 444 del Codice di Procedura Penale (il cosiddetto “patteggiamento”), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto
I casi compresi dalla garanzia: facciamo chiarezza sui termini.
• Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un procedimento alternativo a quello ordinario, che permette all’imputato di trovare un accordo preliminare con la Procura sulla pena da scontare. In sintesi si risolve con la rinuncia dell’imputato a contestare l’accusa in cambio di uno sconto sulla pena, fino a un terzo.
• L’oblazione è una procedura alternativa al giudizio penale mediante la quale, pagando allo Stato una somma di denaro prestabilita, si estingue un reato.
• La remissione di querela è una dichiarazione, resa all'autorità giudiziaria competente o a un ufficiale di polizia giudiziaria, con cui un soggetto, personalmente o attraverso un procuratore speciale, revoca la querela presentata in precedenza.
• La prescrizione in ambito civile indica l'estinzione di un diritto perché non esercitato dal titolare nel periodo di tempo indicato dalla legge (ad esempio il decadere del diritto al rimborso, se non esercitato entro un certo termine). In sede penale implica l'estinzione di un reato per il trascorrere di un determinato periodo di tempo.
• L’archiviazione è il provvedimento con il quale il Pubblico Ministero (PM) chiede al Giudice per le indagini preliminari (GIP), entro i termini massimi previsti per il compimento delle indagini, di archiviare il caso perché non sussistono le condizioni a procedere.
• L’amnistia è il provvedimento che implica l’estinzione del reato, mentre l’indulto estingue solo la pena: con l’amnistia lo Stato non applica la pena perché cancella il reato, mentre con l’indulto si limita a condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta, senza però cancellare il reato.
2) richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti da persone e/o cose a causa di fatti illeciti compiuti da altri (terzi).
Le garanzie sono valide nell'ambito della vita privata, anche per gli animali domestici di proprietà degli assicurati, in questi casi:
3) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti come previsto dall'articolo 444 del Codice di Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto
4) richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti da persone e/o cose a causa di fatti illeciti compiuti da altri (terzi)
5) controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti
6) difesa penale colposa e richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti compiuti da terzi e causati da incidenti stradali nei quali le persone assicurate sono coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici. La garanzia opera in deroga all'Articolo 2.1 Esclusioni alla lettera f)
7) controversie contrattuali con i fornitori delle utenze domestiche.
Le persone assicurate e che sono utenti web, di Social e Media Network sono tutelate dalle garanzie in questi casi:
8) richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per reati di altre persone (terzi) commessi utilizzando il web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su Social e Media Network. La prestazione opera solo se è stato aperto un procedimento penale nel quale il responsabile è rinviato a giudizio
9) difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web. Per i reati dolosi, la garanzia opera in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato.
serrate: si intende la sospensione delle attività in un'azienda, attuata dal proprietario a scopo di pressione,
di rivalsa o di protesta
navigazione da diporto: è la navigazione in acque marittime a scopo sportivo o ricreativo
da sapere: sono le spese che l'assicurato è condannato a pagare alle persone che hanno subito danni per effetto del reato da lui commesso
da sapere: le gare di regolarità in motociclismo e automobilismo sono le gare in cui i concorrenti debbono completare un percorso in un tempo definito, rispettando una tabella di
marcia
adesione a class action: si intende l'adesione a cause legali collettive, che il Codice del Consumo concede ai gruppi di consumatori per ottenere giustizia nei confronti di imprese e produttori, in tempi rapidi e con procedura semplificata
patto quota lite: è l'accordo con il quale l'avvocato e il cliente stabiliscono che il compenso per la prestazione professionale svolta è determinato in percentuale rispetto al
risultato ottenuto
da sapere: sono quindi escluse ad esempio le spese dei consulenti, dei collaboratori dell'avvocato e di altri avvocati di cui si potrebbe avvalere
articolo 2. Che cosa non è assicurato
2.1 Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) per le controversie del diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
b) in materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive
d) per controversie riguardanti i diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori
e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria, di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall’Art. 3 del D.lgs.171/2005, Codice della nautica da diporto);
g) per fatti dolosi delle persone assicurate
h) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente
i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale
j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI
k) per qualsiasi sinistro inerente o derivante dall’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa
l) per immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione principale dell'Assicurato
m) per le controversie relative alla multiproprietà, alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali
n) per i casi di adesione a class action
o) per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell’ambito professionale
p) per le controversie contrattuali con la Compagnia e con la banca che intermedia la polizza
q) per i fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
r) per i casi di difesa penale per abuso di minori
s) per controversie relative a contratti finanziari, bancari e a polizze di Responsabilità Civile Auto(RCA)
t) per controversie che derivano da prestazioni mediche con finalità estetica, ad eccezione degli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva.
Inoltre:
u) non sono coperti dalla garanzia i patti quota lite conclusi tra il Cliente e/o l’Assicurato e il legale che stabiliscano compensi professionali
v) sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
La Compagnia e/o ARAG non si assumono il pagamento:
- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali.
da sapere: nel caso in cui un debitore non adempia ai propri obblighi nei confronti di un creditore, l'esecuzione forzata è una procedura finalizzata a sottrarre forzatamente al debitore
beni di sua proprietà
sentenza di assoluzione passata in giudicato: è una sentenza definitiva e irrevocabile, quindi non può più
essere impugnata
da sapere: la garanzia opera solo se il reato viene riconosciuto come reato
di minore gravità. Il delitto colposo di differenzia da quello doloso in quanto non è causato intenzionalmente. L'evento, se previsto, non è voluto da colui che lo commette e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline)
articolo 3. Quali sono i limiti delle coperture
• le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite fino a massimo di 2 (due) tentativi per sinistro e, in caso di 2 (due) esiti negativi, non vengono ulteriormente garantite
• le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente nel caso in cui sia aperto un procedimento penale nel quale la controparte è rinviata a giudizio.
La differenza tra querela e denuncia
Per alcuni reati minori, la legge subordina il procedimento penale alla necessità che la persona offesa sporga querela, ovvero richieda esplicitamente di procedere contro agli autori del reato. Senza la querela, il reato non sarà perseguito. La querela riguarda in genere reati “minori”, mentre per i reati più gravi l’azione penale è esercitata anche d’ufficio e anche senza denuncia da parte della persona offesa.
• In caso di controversie contrattuali con i fornitori delle utenze domestiche, le garanzie sono valide se il pagamento avviene mediante SDD (bollette domiciliate) e se il valore di lite è superiore a 100,00 euro
• In caso di richiesta di risarcimento di danni extracontrattuali subiti per reati di altre persone (terzi) commessi tramite l'utilizzo del web, l'attivazione della prestazione è subordinata all'apertura di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.
In caso di difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web, per i reati dolosi la garanzia opera in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo
o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato.
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
articolo 4. Dove valgono le coperture
Le prestazioni valgono per i sinistri che sono insorti e che devono essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein:
- per la difesa penale
- per la richiesta di risarcimento danni a terzi
- per le controversie contrattuali relative a rapporti di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti
- per le controversie contrattuali con i fornitori delle utenze domestiche.
Per i sinistri relativi all'utilizzo del web, social network e media network, le prestazioni valgono per i sinistri insorti in tutto il mondo solo se l'Ufficio Giudiziario competente si trova in uno dei Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein.
articolo 5. Dichiarazioni inesatte o reticenti
Le coperture del Modulo e il relativo premio sono determinati in base alle informazioni e dichiarazioni fornite dal Cliente, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti, fornite in sede di sottoscrizione o in corso di contratto,
possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in caso di sinistro.
Perché è importante fornire alla Compagnia le informazioni corrette
Se il Contraente comunica alla Compagnia informazioni inesatte che sono rilevanti per la validità della polizza (come ad esempio la data nascita dell’Assicurato) l’Assicurato può perdere tutto o in parte il diritto all’indennizzo in caso di sinistro.
5.1 Altri obblighi dell'Assicurato
L’Assicurato è tenuto:
• a pagare gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza
• regolarizzare a proprie spese, secondo le norme vigenti, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo
• pagare ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Nei delitti dolosi commessi tramite l’uso del web, se ARAG ha anticipato oppure sostenuto le spese, l’Assicurato deve:
- restituire le spese anticipate o sostenute da ARAG, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, se non è intervenuta la derubricazione del reato da doloso a colposo
- trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile.
Obblighi nel presentare la denuncia
L’Assicurato deve presentare tempestivamente alla Società e/o ad ARAG denuncia del sinistro nel momento in cui ne viene a conoscenza e comunque nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge. La denuncia deve in ogni caso avvenire entro massimo 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
L’Assicurato deve:
• informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare eventuali prove, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione
• fornire le prove e argomentazioni per permettere ad ARAG di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni;
• restituire le spese che sono state anticipate da ARAG:
- quando ha diritto di recuperarle dalla controparte
- nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo
• trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro di responsabilità civile dato dalla Compagnia
• comunicare alla Società e/o ad ARAG l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, per la ripartizione proporzionale delle spese.
In caso di arbitrato e di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG sulla gestione del sinistro, ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese dell’arbitrato, indipendentemente dall'esito dell'arbitrato.
In caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG, l’Assicurato è libero di scegliere il proprio Avvocato.
articolo 6. Quando cominciano e quando finiscono le coperture
Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, solo se il premio è stato pagato, e finiscono alla data di scadenza della polizza.
In caso di tacito rinnovo alla scadenza della polizza, saranno rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo nei tempi e con le modalità nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.
6.1 Carenze
La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che insorgono:
a. durante il periodo di validità del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
b. trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di decorrenza del Modulo, in tutti gli altri casi.
Se il Modulo viene acquistato senza interruzione della copertura assicurativa rispetto a una polizza precedente che copre la Tutela legale, la carenza citata alla lettera b) non opera per tutte le prestazioni già previste nella polizza precedente, mentre opera per le nuove prestazioni previste dal Modulo.
Al momento della denuncia di sinistro, il Cliente dovrà fornire la documentazione necessaria a provare l'esistenza di una polizza precedente che copre la Tutela legale.
Cos’è la carenza
È il periodo di tempo durante il quale le garanzie non hanno effetto. L’efficacia della garanzia parte infatti dopo il periodo di carenza
Viene calcolato a partire dalla data di decorrenza della polizza e dura 90 giorni.
articolo 7. Modifiche del premio
La Compagnia può variare unilateralmente l’importo del premio del Modulo comunicandolo al Cliente almeno 60 giorni prima della scadenza delle coperture.
In questo caso, il Cliente ha il diritto di esercitare la disdetta dal Modulo seguendo le modalità indicate nella comunicazione inviata dalla Compagnia.
Se il Cliente non effettua la disdetta del modulo le coperture si rinnovano tacitamente alle nuove condizioni di premio.
articolo 8. Insorgenza del sinistro
In questo contratto, per insorgenza del sinistro, si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della controversia, come:
· il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'Assicurato;
· la violazione o presunta violazione del contratto;
· la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data in cui si è verificato il primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi, tra loro collegati o consequenziali o riconducibili a uno stesso contesto, si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro, anche quando coinvolgono più soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata/opera con un unico massimale, che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri sostenuti da ciascuno. Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito la somma residua è ripartita in parti uguali tra gli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.
sezione III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
articolo 9. Denuncia del sinistro
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Compagnia a:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Viale del Commercio n.59
37135 Verona
L’Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG, utilizzando come principali riferimenti:
• fax: 045.8290557, per inviare nuove denunce di sinistro
• mail: denunce@ARAG.it, per inviare nuove denunce di sinistro
• fax: 045.8290449, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro
Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia
I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.
passaggio in giudicato della sentenza: segna la conclusione definitiva del processo; le questioni decise non possono quindi più essere
messe in discussione
controparte: si intende la parte avversaria nel processo
informazione di garanzia: conosciuta anche in gergo giornalistico come avviso di garanzia, è l'atto con il quale il Pubblico Ministero informa l'indagato e la persona offesa del procedimento in corso, dando indicazione delle norme di legge che si presumono violate, della data e del luogo del fatto e invitando a esercitare il diritto di nominare un
difensore di fiducia
trattazione stragiudiziale della controversia: è finalizzata a evitare che essa arrivi a un giudizio, utilizzando altri strumenti messi a disposizione dalla legge, quali ad esempio la mediazione, l'arbitrato, la
negoziazione assistita e la transazione, che consentono di gestire tra le parti la risoluzione della
controversia
9.1 Obblighi dell'assicurato
1. Gli Assicurati hanno l’obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui viene notificato il primo atto di indagine penale a loro carico. ARAG Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia rimborsa le spese di difesa sostenute, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso in cui il giudizio, riaperto dopo una precedente archiviazione, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all’Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La prestazione opera in deroga all’Articolo 2.1, lettera g).
2. L'Assicurato deve presentare alla Compagnia immediata denuncia di qualsiasi caso assicurativo, non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza chiamando dall’Italia il numero 800.124.124 e dall’estero il numero +39 02.30328013 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 20.00.
Oppure
• Tramite posta, inviando la denuncia e i documenti necessari a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri -Via San Francesco D’assisi, 10 – 10122 Torino
• Tramite e-mail all’indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com
• A mezzo fax, al numero 011.093 10 62
In via residuale può rivolgersi ad Arag ai riferimenti indicati all’articolo 9 Denuncia del sinistro.
3. La denuncia dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione, inclusa ogni prova a disposizione e necessaria per permettere alla Compagnia di tutelare gli interessi dell’Assicurato.
A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti:
• generalità e recapiti della controparte
• estremi della controversia con l’indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte e i riferimenti temporali della vicenda
• copia della corrispondenza intercorsa
• copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.)
• dichiarazioni di testimoni corredate da una copia di un documento di identità del teste
• copia dell’informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all’Assicurato.
In mancanza dell’idonea documentazione, la Compagnia o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, comprese eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
articolo 10. Gestione del sinistro
1. Ricevuta la denuncia, una volta accertata la validità della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della controversia al fine di realizzare il bonario componimento della stessa. ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, compresa l'assistenza del legale davanti al mediatore, come previsto dall'Articolo 1. Se per gestire la fase stragiudiziale l'Assicurato ha già incaricato Legali e Periti, ARAG non corrisponderà alcun onere, come previsto dall'Articolo 1. Al legale individuato, l'Assicurato in ogni caso deve conferire formale mandato per gestire la controversia.
2. Se il tentativo di risolvere per via stragiudiziale o la mediazione della controversia non riesce, l'Assicurato comunica alla Compagnia le prove e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa per permettere ad ARAG di valutarne le possibilità di successo. Se la valutazione ha esito positivo, la gestione della controversia viene quindi affidata al Legale scelto, come previsto dall'Articolo 11 - Libera scelta del Legale per la trattazione giudiziale.
Ciò avviene in ogni caso quando è necessaria la difesa in sede penale.
3. La garanzia assicurativa opera anche per ogni grado successivo di procedimento se l'impugnazione presenta possibilità di successo, come indicato nel punto 2.
4. È necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:
· la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
· la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.
5. La Compagnia non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.
6. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e ARAG e/o la Compagnia, la decisione può venire demandata, con possibilità di scegliere le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente, a norma del Codice di Procedura Civile. Ogni parte contribuisce alla metà delle spese arbitrali, qualunque sia l'esito dell'arbitrato.
7. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di questa procedura.
8. Se l'Assicurato intende intraprendere le vie giudiziarie nei confronti della Compagnia e/o ARAG, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione, se prevista obbligatoriamente dalla legge come condizione per poter procedere al giudizio.
articolo 11. Libera scelta del legale
L'Assicurato solo per la fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto:
a) al foro dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
b) al foro del luogo di residenza dell'Assicurato.
Nel caso sia scelta l'opzione b), se il legale incaricato deve domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione, come indicato nell'Articolo 1 - Che cosa è assicurato.
In fase giudiziale, l'Assicurato comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.
Se l'Assicurato non fornisce indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare prove, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere alla Compagnia e/o ARAG di difendere i suoi diritti e interessi.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia o ARAG.
La Compagnia non è responsabile dell'operato dei Legali.
articolo 12. Recupero di somme
concordate transattivamente: sulla base di un accordo formalizzato per iscritto tra le parti della controversia
I risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque pagate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.
Ad ARAG, che ha diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, nel caso in cui le abbia sostenute o anticipate e se siano state recuperate dalla controparte.
In ogni caso l'Assicurato, cede ad ARAG tutti i diritti a ottenere da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo all'esercizio delle relative azioni.
GLOSSARIO
ANIMALI DOMESTICI
Per animali domestici si intendono cani, gatti, pesci, criceti, uccelli, conigli, furetti e più in generale ogni animale da compagnia anche se esotico purché posseduto nel rispetto delle norme di legge
APPENDICE CONTRATTUALE
Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per l'eliminazione di moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione dei massimali e/o delle somme assicurate.
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
La Società a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale.
ASSICURATO
La persona residente in Italia il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto con cui la Compagnia, in seguito al pagamento di un premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.
CARENZA
Il periodo di tempo durante il quale le coperture non hanno effetto. Viene calcolato a partire dalla data di decorrenza della polizza e/o del Modulo.
COLLABORATORE DOMESTICO
La persona che presta la propria opera, in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto del lavoro, presso le abitazioni di proprietà e/o condotte dall'Assicurato, come ad esempio colf, assistenti familiari, badanti, baby sitter, camerieri, eccetera.
COMPAGNIA
La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha sede legale in Italia, a Torino, Corso Inghilterra 3 - 10138.
CONTRAENTE
La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura e che risiede stabilmente in Italia.
MODULI
Le coperture assicurative acquistabili con la polizza XME Protezione.
MODULO DI POLIZZA
Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio e la durata delle coperture assicurative.
NUCLEO FAMIGLIARE
Tutte le persone presenti nel documento stato di famiglia
ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione.
POLIZZA
Documento che attesta il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli assicurativi acquistati.
SINISTRO
L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.
SPESE DI GIUSTIZIA
Spese del processo o processuali che:
• in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (Articolo 535 del Codice di Procedura Penale);
• in un giudizio civile, invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che, a conclusione del giudizio, è condannato a rimborsare il soccombente.
TUTELA LEGALE
L'Assicurazione di Tutela Legale, come previsto dal Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005, Articoli 163, 164, 173, 174 e correlati (c.d. Codice delle Assicurazioni), i cui sinistri sono gestiti da ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
ADDENDUM APPENDICE ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA XME PROTEZIONE - MODULO TUTELA LEGALE
Art. 1.1.2. Prestazioni
Le persone assicurate in qualità di conduttori o proprietari dell'abitazione principale sono tutelate dalle garanzie in questi casi:
1) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti come previsto dall'articolo 444 del Codice di Procedura Penale (il cosiddetto “patteggiamento”), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto:
• Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un procedimento alternativo a quello ordinario, che permette all’imputato di trovare un accordo preliminare con la Procura sulla pena da scontare. In sintesi, si risolve con la rinuncia dell’imputato a contestare l’accusa in cambio di uno sconto sulla pena, fino a un terzo.
• L’oblazione è una procedura alternativa al giudizio penale mediante la quale, pagando allo Stato una somma di denaro prestabilita, si estingue un reato.
• La remissione di querela è una dichiarazione, resa all'autorità giudiziaria competente o a un ufficiale di polizia giudiziaria, con cui un soggetto, personalmente o attraverso un procuratore speciale, revoca la querela presentata in precedenza.
• La prescrizione in ambito civile indica l'estinzione di un diritto perché non esercitato dal titolare nel periodo di tempo indicato dalla legge (ad esempio il decadere del diritto al rimborso, se non esercitato entro un certo termine). In sede penale implica l'estinzione di un reato per il trascorrere di un determinato periodo di tempo.
• L’archiviazione è il provvedimento con il quale il Pubblico Ministero (PM) chiede al Giudice per le indagini preliminari (GIP), entro i termini massimi previsti per il compimento delle indagini, di archiviare il caso perché non sussistono le condizioni a procedere.
• L’amnistia è il provvedimento che implica l’estinzione del reato, mentre l’indulto estingue solo la pena: con l’amnistia lo Stato non applica la pena perché cancella il reato, mentre con l’indulto si limita a condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta, senza però cancellare il reato.
2) richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti da persone e/o cose a causa di fatti illeciti compiuti da altri (terzi);
2 bis) tutela dei diritti nascenti da inadempienze contrattuali conseguenti ad attività svolte da artigiani o riparatori, per lavori di ordinaria manutenzione, purché il valore della controversia sia superiore a € 300,00 ed inferiore ad € 30.000,00;
2 ter) tutela dei diritti quali luci, vedute, confini, distanze e servitù e altri diritti reali relativi all’abitazione principale dell’assicurato.
Le garanzie sono valide nell'ambito della vita privata, anche per gli animali domestici di proprietà degli assicurati, in questi casi:
3) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti come previsto dall'articolo 444 del Codice di Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
4) richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti da persone e/o cose a causa di fatti illeciti compiuti da altri (terzi);
5) controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
6) difesa penale colposa e richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti compiuti da terzi e causati da incidenti stradali nei quali le persone assicurate sono coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici. La garanzia opera in deroga all'Articolo 2.1 Esclusioni alla lettera f);
7) controversie contrattuali con i fornitori delle utenze domestiche;
7 bis) controversie derivanti dall’inadempimento o dalla lesione di diritti ed obblighi conseguenti a rapporti contrattuali, purché il valore della controversia sia superiore a € 300,00 ed inferiore ad € 30.000,00.
Le persone assicurate e che sono utenti web, di Social e Media Network sono tutelate dalle garanzie in questi casi:
8) richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per reati di altre persone (terzi) commessi utilizzando il web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su Social e Media Network. La prestazione opera solo se è stato aperto un procedimento penale nel quale il responsabile è rinviato a giudizio;
9) difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web. Per i reati dolosi, la garanzia opera in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato.
Art. 2.1 Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) per le controversie del diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) in materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per controversie riguardanti i diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/ o amministratori;
e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria, di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall’Art. 3 del D.lgs.171/2005, Codice della nautica da diporto);
g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
h) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
k) per qualsiasi sinistro inerente o derivante dall’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa;
l) per immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione principale dell'Assicurato;
m) per le controversie relative alla multiproprietà, alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali, in quest’ultimo caso solo se le controversie sono superiori a € 300,00 e inferiori a € 30.000,00;
n) per i casi di adesione a class action;
o) per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell’ambito professionale;
p) per le controversie contrattuali con la Compagnia e con la banca che intermedia la polizza;
q) per i fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
r) per i casi di difesa penale per abuso di minori;
s) per controversie relative a contratti finanziari, bancari e a polizze di Responsabilità Civile Auto (RCA);
t) per controversie che derivano da prestazioni mediche con finalità estetica, ad eccezione degli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva.
Inoltre:
u) non sono coperti dalla garanzia i patti quota lite conclusi tra il Cliente e/o l’Assicurato e il legale che stabiliscano compensi professionali;
v) sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
La Compagnia e/o ARAG non si assumono il pagamento:
- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali.
Art. 8 Insorgenza del sinistro
In questo contratto, per insorgenza del sinistro, si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della controversia, come:
- il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
In caso di controversia avente a oggetto il diritto di usucapione, per “insorgenza del sinistro” si intende la data della prima contestazione della richiesta di usucapione purché avvenuta in corso di validità del Modulo
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data in cui si è verificato il primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi, tra loro collegati o consequenziali o riconducibili a uno stesso contesto, si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro, anche quando coinvolgono più soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata/opera con un unico massimale, che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri sostenuti da ciascuno. Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito la somma residua è ripartita in parti uguali tra gli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.