CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO PISA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO PISA
TRA
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in Pisa, Piazza Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n. 5, C.F. n. 800000506, P. IVA n. 00924980501 più avanti denominata semplicemente Ente, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Pisa il 13/7/1940 C.F. PCNPFR40L13G702P nella sua qualità di Presidente protempore
E
…………(Banca)……………………………….. C.F. n. ………………… con sede in
………………….. Via …………………………………………. (che sarà in seguito chiamata "Gestore”) rappresentato dal ……………………………. , nato il a
………………………… nella sua qualità di
…………………………………………………………….. Si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)
1. L’Ente affida con la presente convenzione, in base alla determinazione del Segretario Generale n. ……… del …………., il proprio servizio di cassa al Gestore che accetta e lo svolge presso …(sportello, sede, agenzia ecc.)…………………. sito in ………………..
2. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dallo 01.01.2009 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli dello stesso sono aperti al pubblico.
3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie, mediante semplice scambio di lettere.
4. Il Gestore dedicherà all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione.
Art.2
(OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE)
1. Il Servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dallo stesso ordinati con l'osservanza delle norme di legge ed in particolare del Regolamento concernente la “Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio” – di cui al
D.P.R. 254/2005 - e di quelle contenute negli articoli che seguono nonché la custodia e l’amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 9.
2. La gestione finanziaria dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.3
(RISCOSSIONI)
1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emesse dall'Ente sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente dell’Area economico-finanziaria e dal responsabile del Servizio Ragioneria o dai rispettivi delegati.
2. Le reversali devono contenere:
a. nome e cognome o ragione sociale del debitore
b. codice fiscale del debitore
c. causale
d. importo in cifre e lettere
e. data di emissione
3. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso contro il rilascio di apposita ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente. Tali incassi saranno segnalati all’Ente stesso, al quale il Gestore richiederà l’emissione delle relative reversali.
4. Il Gestore documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto di cassa dell’Ente apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso", la data di esecuzione e la propria firma. Su richiesta dell’Ente, il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi reversale eseguita.
5. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’Ente è disposto dall’Ente medesimo mediante preventiva emissione di reversale intestata all’Ente stesso. L’accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.
6. Per tutte le riscossioni, il gestore del servizio di cassa applica la valuta specificata in sede di aggiudicazione.
7. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Ente.
8. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell’esercizio sono restituite all’Ente per l’annullamento.
Art.4
(PAGAMENTI)
1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati
dal Dirigente dell’Area economico-finanziaria e dal responsabile del Servizio Ragioneria o rispettivi delegati.
2. I mandati di pagamento devono contenere :
a) Nome e cognome o ragione sociale del creditore
b) Codice fiscale del creditore
c) Causale
d) Importo in cifre e lettere
e) Modalità di estinzione del titolo
f) Data di emissione
g) Eventuale data di scadenza.
3. Il Gestore su conforme richiesta dell’Ente, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell’operazione.
4. Per l'imposta di bollo, per le quietanze ed in genere per tutte le ritenute fiscali, il Gestore si dovrà attenere alle indicazioni che saranno annotate sui mandati; in difetto, il Gestore si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.
5. I mandati di pagamento verranno estinti, di norma, per contanti, contro acquisizione - quando espressamente previsto dall’Ente - di regolare quietanza del beneficiario, da apporre sul relativo mandato, o da allegare allo stesso, quale documentazione.
6. Detti mandati potranno essere altresì estinti, conformemente ad espressa annotazione contenuta sui titoli, mediante:
a) accreditamento in c/c postale a favore del creditore, o mediante vaglia postale. In tal caso saranno allegate ai mandati rispettivamente le ricevute di versamento rilasciate dall'Amministrazione postale e le distinte degli assegni di c/c postale o i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione, convalidati con timbro e firma del Gestore.
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore. Gli assegni circolari saranno trasmessi direttamente ai beneficiari dal Gestore a mezzo lettera raccomandata.
c) accreditamento sul c/c bancario del beneficiario.
7. Le spese di cui ai punti a), b) e c) saranno quelle specificate in sede di aggiudicazione. Ai sensi del D.P.R. n. 254/2005, art. 16 comma 7, le spese derivanti da particolari modalità di estinzione sono poste esclusivamente a carico del beneficiario.
8. Per il pagamento di emolumenti per redditi da lavoro dipendente ed assimilato, non verranno addebitate spese ai beneficiari, qualunque sia la forma di pagamento prescelta, fermo restando che la valuta sarà quella del giorno al diritto al pagamento delle competenze. Per tali pagamenti non verranno parimenti addebitate spese all’Ente.
9. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Gestore. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo per le aziende di credito successivo a quello della consegna al Gestore. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto cassiere, a richiesta dell'Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento.
In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile precedente al suddetto termine.
10. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
11. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato.
12. A comprova dei pagamenti effettuati il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”, la data e la propria firma. Su richiesta dell’Ente il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.
13. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Ente è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto corrente bancario o postale.
14. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto al comma 5, art. 16 del
D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
15.L’Ente si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all’Ente.
Art.5
(PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO)
1. Su richiesta dell’Ente, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l’Ente trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.
2. L’Ente trasmette al Gestore l’estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute.
3. Il Gestore provvede a registrare l’operazione sul conto corrente dell’Ente applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.
Art.6
(ANTICIPAZIONE DI CASSA)
1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell’effettiva giacenza di cassa dell’Ente.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell’Ente, su richiesta dell’Ente, corredata della deliberazione dell’organo competente, il Gestore si impegna ad accordare un’anticipazione di cassa.
3. Sugli utilizzi di tale anticipazione verrà corrisposto al Gestore un interesse annuale nella misura specificata in sede di aggiudicazione.
4. Gli interessi a carico dell’Ente vengono calcolati sulle somme utilizzate sull’ammontare dell’anticipazione accordata ai sensi del precedente comma e decorrono dalla data di effettivo utilizzo.
5. Relativamente al conto anticipazione, al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno il Gestore trasmetterà all’Ente l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitali ed interessi. L’Ente entro 15 giorni dal ricevimento dell’estratto conto nel quale dovrà risultare l'ammontare delle competenze, potrà presentare eventuali richieste di rettifica. Ove entro tale termine non venisse sollevata alcuna eccezione, i conteggi s'intenderanno esatti e le competenze dovute dovranno essere, entro i successivi 15 giorni, fatte oggetto di formale mandato di pagamento a favore del Gestore.
Eventuali rettifiche dovranno essere eseguite dal Gestore entro 15 giorni dalla presentazione del reclamo, così come nello stesso termine il Gestore dovrà comunicare all’Ente i motivi per i quali la rettifica richiesta non può essere eseguita.
6. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito.
Art.7
(FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)
1. L’Ente provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Resta inteso che, ai fini del D. Lgs. n. 196/2003 (tutela dei dati personali), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall’Ente.
Art.8
(TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)
1. I mandati di pagamento e le reversali di riscossione sono trasmessi dall’Ente al Gestore accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituita all’Ente firmato
per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l’importo complessivo degli ordinativi presentati dall’inizio dell’esercizio.
2. Il Gestore, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese all’Ente le reversali e i mandati di pagamento relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento.
3. Almeno trimestralmente il Gestore invia l’estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.
4. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità’ predette, all’Ente dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.
5. Mensilmente - ed eventualmente su richiesta - il Gestore trasmetterà all’Ente il rendiconto delle operazioni di cassa effettivamente compiute.
6. L’Ente è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.
Art.9
(AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI)
1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione gratuita i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Dirigente dell’area economico-finanziaria dell’Ente.
Art.10
(VERIFICHE)
1. L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell’Ente hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Dirigente dell’Ente dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.
Art.11
(TASSI DEBITORI E CREDITORI)
1. Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse annuo nella misura specificata in sede di aggiudicazione, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all’art. 6 viene applicato un interesse annuo nella misura specificata in sede di aggiudicazione , la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
Art.12
(CONTO GIUDIZIALE)
1. Ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.P.R. 254/2005 entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio il Gestore di impegna a trasmettere all’Ente il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell’allegato E del D.P.R 254/2005.
Art. 13
(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)
1. Il servizio è affidato al Gestore a titolo gratuito.
Art.14
(DURATA DELLA CONVENZIONE)
1. La presente convenzione decorre dall’1.1.2009 ed avrà durata fino al 31.12.2011.
2. Ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 163/2006) è vietato il rinnovo del contratto.
3. Le parti, di comune accordo fra di loro, convengono che alla scadenza della presente convenzione l’Ente potrà comunicare al Gestore un’eventuale proroga dell’affidamento del servizio di cassa per un massimo di altri tre mesi alle stesse condizioni, nel caso tale proroga si rendesse necessaria per la conclusione dell’espletamento delle operazioni della nuova gara di affidamento del servizio;
4. La presente convenzione si intende estesa anche alle Aziende Speciali della Camera di Commercio I.A.A. di Pisa "X.X.XX.XX." e “Pisa Ambiente Innovazione”.
Art.15
(ULTERIORI DISPOSIZIONI)
1. Il Gestore si impegna ad attivare e mantenere, gratuitamente, un servizio di Home Banking nei tempi specificati in sede di aggiudicazione.
2. Il Gestore si impegna ad adeguarsi nei tempi specificati in sede di aggiudicazione alle forme di pagamento/incasso secondo procedure telematiche che potranno essere attivate dall'Ente anche con soppressione del flusso documentale cartaceo verso il Gestore. La trasmissione telematica dei mandati e delle reversali ("mandato elettronico" in alternativa ai modelli cartacei) sarà attuata a spese del Gestore, che adotterà un sistema compatibile con i tracciati e gli standard informatici di contabilità in uso presso l'Ente predisposti da Infocamere.
3. Il Gestore si impegna, a propria cura e spese, ad effettuare il servizio di installazione e di gestione di terminali POS presso gli sportelli indicati dall'Ente per l'incasso dei diritti pagati allo sportello dagli utenti e di altre somme dovute all’Ente. I costi del servizio sono a totale carico del Gestore, ivi compresi eventuali canoni, materiali di consumo, installazioni e disinstallazioni e quant'altro necessario per la corretta prestazione del servizio, come indicato nell’offerta tecnica in sede di gara.
Art.16
(SPONSORIZZAZIONI)
Il Gestore si impegna ad effettuare a favore dell’Ente un intervento annuo - come specificato in sede di aggiudicazione - di euro……………… (oneri fiscali esclusi) da erogare entro il 31 marzo di ogni anno. Detto importo viene concesso a titolo di sponsorizzazione di eventi promozionali - eventualmente da concordare con l’Ente sulla base del programma annuale approvato dallo stesso - e/o a fronte della possibilità di pubblicizzare l’Istituto e/o i servizi offerti dallo stesso attraverso il sito della Camera di commercio, con modalità che verranno concordate tra l’Ente ed il Gestore.
Art.17
CLAUSOLA PENALE
1. Dovranno essere dal Gestore integralmente rimborsati all'Ente, tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge o regolamentari, imputabili ad omissivo comportamento dello stesso Gestore.
2. L'Ente comunque si riserva ogni diritto di risarcibilità degli eventuali ulteriori danni subiti.
Art.18
(REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE)
1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore
Art.19
(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l’Ente e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
Ente: Camera di commercio Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 0 - Xxxx
Gestore - ……………………..... Via …………………………………..n. ……….
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per tutte le operazioni ed i servizi accessori, derivanti dalla presente convenzione e/o non da essa espressamente previsti, le parti, Gestore ed Ente, concorderanno le condizioni.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Gestore a qualsivoglia titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Gestore stesso, a far rilevare dal cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere dallo stesso Istituto cassiere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell’Ente.
5. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, tutte le controversie derivanti dall’interpretazione, esecuzione, risoluzione e validità del presente contratto saranno devolute alla decisione di un arbitro da nominarsi in conformità alle regole di procedura del Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Pisa, che le parti sin d’ora dichiarano espressamente di conoscere e di accettare. L’arbitro deciderà secondo equità, procedendo secondo le norme del codice di procedura civile.
Data.............................................
Per l’Ente Per il Gestore