CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE
DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO
Premessa
Nella predisposizione, definizione e contrattazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro le parti hanno inteso realizzare una normativa che, ferme restando le “consuetudini” normative e retributive del settore fosse portatore di una visione complessiva improntata a tre assi portanti: modernizzazione e recepimento dei nuovi istituti di lavoro, primo tra tutti la riforma Biagi (Legge 30/03), rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative dei lavoratori, cui il presente contratto si applicherà, creazione di un solido telaio di relazioni bilaterali.
Nel dettaglio, con il recepimento integrale della Legge 30/03, unitamente ai contratti di inserimento ed alla messa allo stato dell’arte dell’apprendistato, le Parti credono di aver creato tutti i presupposti per consentire alle Aziende di settore di avere un ampio spettro di opzioni tale da rendere il ricorso al lavoro nero, o l’utilizzo di strumenti paracontrattuali, non più convenienti e quindi facendo venire meno ogni possibile attenuante che possa “giustificare” la creazione di rapporti irregolari.
Aspetto questo che le Parti, oltre che a difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori, vedono come momento di svolta anche per il tessuto competitivo del settore dove, come avviene oggi, le imprese che sfuggono al rispetto delle regole, di fatto alterano il tessuto competitivo tra gli operatori.
Analogamente, per quanto attiene al secondo asse, la assoluta garanzia dei diritti in essere per i lavoratori, unita allo sviluppo delle norme ad hoc per l’area medio alta e dei quadri, consente di offrire le massime garanzie ai soggetti cui si applicherà il presente contratto collettivo.
Di diretta connessione con il punto precedente, l’amplissima gestione bilaterale di praticamente tutti gli istituti contrattuali dovrebbe garantire le necessarie compensazioni tra i contrapposti, ed egualmente legittimi, interessi che possiamo dire rappresentati dai primi due punti.
Di particolare attenzione è la gestione speciale, all’interno dell’Ente Bilaterale, tesa al conseguimento degli obiettivi di formazione continua e di aggiornamento professionale per tutte le diverse professionalità e competenze previste dal presente contratto collettivo.
Le Parti, nel siglare il presente contratto, richiamano per le indubbie valenze politico- sindacali che ne derivano, gli analoghi strumenti contrattuali del Turismo e degli studi professionali contabili, che si collocano nel più completo sistema contrattuale rivolto all’insieme delle piccole- medie imprese.
CONFTERZIARIO - ALAR - CONFEDERAZIONE ITALIANA UNIONQUADRI CIU - CONFLAVORATORI
CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO
SINTESI APPLICATIVA
Parti contrattuali | Stipula | Decorrenza | Scadenza | |
Economica | Normativa | |||
- ConfTerziario - Confederazione Italiana del Terziario e della Piccola e Media Impresa - Alar - Confederazione Italiana Unionquadri CIU - ConfLavoratori | 24 luglio 2004 | 1° settembre 2004 | 31 agosto 2006 | 31 agosto 2008 |
PAGHE CONTRATTUALI | ||
Qualifiche | Paga base contrattuale | |
Quadri * | € | 1.731,00 * |
I livello | € | 1.611,00 |
II livello | € | 1.460,00 |
III livello | € | 1.320,00 |
IV livello | € | 1.210,00 |
V livello | € | 1.142,00 |
VI livello | € | 1.077,00 |
VII livello | € | 995,00 |
* Quadri +Indennità di funzione per 14 mensilità | € | 150,00 |
MENSILITA’ AGGIUNTIVE | ||
Tredicesima | In occasione delle festività natalizie l’azienda dovrà corrispondere una mensilità | |
Quattordicesima | Nel mese di giugno l’azienda dovrà corrispondere una mensilità |
PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI | |||||
Numero Mensilità | Coefficiente giornaliero | Coefficiente orario per settimanale da 40 ore | Orario normale di lavoro settimanale ordinario | Coefficiente orario per settimanale da 48 ore | Orario settimanale distributori carburanti e mansioni discontinue |
14 | 26 | 168 | 40 ore | 195 | 45 ore |
GESTIONE RAPPORTO | |||||
Periodo di prova | Preavviso – 5 anni +5 – 10 anni + 10 anni | Scatti anzianità | |||
Quadri: | giorni 180 | giorni 75 | giorni 120 | giorni 180 | € 30,00 |
I livello | giorni 150 | giorni 60 | giorni 90 | giorni 150 | € 28,00 |
II livello | giorni 120 | giorni 45 | giorni 75 | giorni 120 | € 25,00 |
III livello | giorni 90 | giorni 30 | giorni 60 | giorni 90 | € 23,00 |
IV livello | giorni 60 | giorni 30 | giorni 45 | giorni 60 | € 21,00 |
V livello | giorni 45 | giorni 20 | giorni 30 | giorni 45 | € 20,00 |
VI livello | giorni 30 | giorni 15 | giorni 20 | giorni 30 | € 19,00 |
VII livello | giorni 30 | giorni 10 | -- | -- | € 17,00 |
Giorni di calendario | Il preavviso non coincide con ferie, congedo matrimoniale e malattia - Si calcola dal 1° e dal 16° giorno di ciascun mese | Scatti biennali |
LAVORO PART-TIME | ||
Settimanali | Giornaliero | |
Part-time | Min. 18 ore | Min. 3 ore |
Previsto part-time verticale con giornate a tempo pieno | ||
PART-TIME PER MALATTIA O ASSISTENZA | ||
Malati oncologici | Possibilità di ottenere la diminuzione temporanea dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 36 mesi. Per facilitare i lavoratori che necessitano di questo istituto, l’Ente Bilaterale ha la delega di valutarne la reale applicazione. | |
Assistenza anziani | ||
Genitore o tutore di minore di 3 anni e 14 anni portatore di handicap |
APPRENDISTATO | ||||
Durata massima 4 anni | ||||
Livello | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Quarto anno |
III livello | 60% | 65% | 75% | 85% |
IV livello | 65% | 70% | 75% | 85% |
V livello | 70% | 80% | 85% | --- |
VI livello | 70% | 85% | ---- | --- |
Mimini Retributivi | ||||
III livello | 792.00 | 858.00 | 990.00 | 1.122.00 |
IV livello | 786.50 | 847.00 | 907.50 | 1.028.50 |
V livello | 799.40 | 913.60 | 970.70 | ------- |
VI livello | 753.90 | 915.45 | ------- | ------- |
CONTRATTO D’INSERIMENTO | |
SOGGETTI BENEFICIARI | |
Disoccupati da più di 12 mesi | Da 29 a 32 anni |
Espulsi dal ciclo produttivo | con più di 50 anni |
Inattivi | Da più di 24 mesi |
Donne disoccupate | In aree con obiettivi UE |
Portatori di Handicap | - |
AZIENDE: CONDIZIONI | |
- che applicano il contratto | |
- che abbiano trasformato nei 18 mesi prec. contratti di inserimento a tempo indeterminato nella misura minima del 60% | |
PROGETTO FORMATIVO: CONDIZIONI | |
- Sottoscrizione lettera assunzione e progetto formativo - Il progetto deve prevedere: mansione, qualifica professionale di approdo, numero e modalità ore di formazione, coperture assicurative e retribuzione - Certificazione da parte dell’Ente Bilaterale | |
DURATA | |
Minimo 9 mesi – massimo 18 mesi (per i portatori di Handicap, l’Ente Bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi) |
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE |
Per ragioni legate a esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, l’azienda potrà rivolgersi a Agenzia del Lavoro, di cui al Dlgs 368/01, per attivare I seguenti contratti: |
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO |
- punte di intensa attività - per esecuzione di un’opera o un servizio definito o predeterminato - specializzazioni e professionalità differenti da quelli in forza - per professionalità eccezionali o presenti unicamente su mercati locali |
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO |
- per servizi di assistenza e consulenza del settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti - per servizi di pulizia, custodia e portineria - per servizi di trasporto e movimentazione merci - per gestione di biblioteche, musei, archivi, magazzini, parchi - per assistenza alla certificazione, programmazione risorse, sviluppo organizzativo, ricerca, selezione e gestione del personale - per gestione call-center - per avvio iniziative imprenditoriali in aree “obiettivo 1” - per costruzioni edilizie all’interno di stabilimenti, installazione e smontaggio di macchinari e impianti |
OBBLIGO INFORMATIVO |
l’impresa deve comunicare alle R.S.U. o alle XX.XX numero e motivazioni di ricorso a contratti di Somministrazione |
CONTRATTO LAVORO INTERMITTENTE |
AMBITO DI APPLICAZIONE (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) |
- per prestazione di carattere discontinuo o intermittente - per prestazioni rese da soggetti disoccupati con meno di 25 o più di 45 anni, iscritti alle liste di mobilità (in via sperimentale) - per prestazioni rese nei fine settimana, nelle ferie estive, nelle vacanze natalizie e pasquali |
Indennità di disponibilità pari al 25% della retribuzione mensile |
CONTRATTO LAVORO RIPARTITO | |||
E’ un contratto mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. | |||
Discrezionalità di organizzazione nella sostituzione dei turni di lavoro | |||
Le dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori comporta l’estinzione dell’intero vincolo | |||
SOGLIE NUMERICHE (lavoratori somministrati presso un’impresa utilizzatrice non potranno superare i seguenti limiti) | |||
Lavoratori dipendenti | Contratti flessibili | Lavoratori dipendenti | Contratti flessibili |
da 0 a 5 DA 11 A 15 da 31 a 50 da 101 a 250 da 501 a 1000 | 4 contratti flessibili 8 contratti flessibili 25 contratti flessibili 60 contratti flessibili 100 contratti flessibili | DA 6 A 10 DA 16 A 30 da 51 a 100 da 251 a 500 per ogni scaglione di 1000 | 7 contratti flessibili 14 contratti flessibili 40 contratti flessibili 80 contratti flessibili ulteriori 80 contratti flessibili |
Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non potrà superare complessivamente il 22%. | |||
Le controversie sui contenuti del contratto invio per ragioni di contenzioso all’Ente Bilaterale e la nomina di un collegio arbitrale |
DECLARATORIA DEL PERSONALE | |
Qualifiche | |
Quadri | Lavoratori che in assoluta autonomia operativa e con capacità di indirizzare, coordinare e gestire il lavoro di altri dipendenti in completa responsabilità. |
I livello | Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale o con responsabilità di direzione esecutiva |
II livello | Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi con funzioni di coordinamento e |
controllo | |
III livello | Lavoratori che svolgono lavori di concetto o che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza |
IV livello | Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche |
V livello | Lavoratori che eseguono lavori qualificati con normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche |
VI livello | Lavoratori che eseguono lavori con semplici conoscenze pratiche |
VII livello | Lavoratori che svolgono lavori di pulizia o equivalenti |
LAVORO STRAORDINARIO | |
Maggiorazione da calcolare sulla quota oraria eccedente la normale retribuzione | |
15% | Per prestazioni di lavoro fino alla 48° ora settimanale |
20% | Per prestazioni che eccedono la 48° ora settimanale |
20% | Lavoro straordinario diurno e festivo |
30 % | Lavoro straordinario notturno |
40% | Lavoro straordinario notturno festivo |
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili tra di loro | |
Il limite massimo di straordinario è di 200 ore/annue | |
LAVORO SUPPLEMENTARE | |
25% | Maggiorazione forfetaria da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di fatto |
Il limite massimo di straordinario è di 60 ore/annue | |
LAVORO ORDINARIO NOTTURNO | |
15% | Ore di lavoro ordinario prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00 |
TELELAVORO | |
Per Telelavoro s’intende l’attività svolta da un dipendente al di fuori dei locali dell’azienda (esclusi autisti, operatori di vendita, lavoratori comandati presso altre aziende) | |
Dotazioni strumentali | Fornite e mantenute dall’azienda |
Orario di lavoro | Previsto dal contratto |
Santo Patrono | La festività del Santo Patrono è nel comune dove opera l’azienda |
Durata | Il contratto può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato |
FESTIVITA’ | |
Festività | Oltre a quelle di legge il Santo Patrono |
Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi saranno compensate come straordinario festivo al 20 % | |
Durante il periodo di malattia o infortuni, il datore di lavoro dovrà integrare la quota dell’istituto fino ad arrivare al 100% della retribuzione di fatto | |
Ferie | 26 giorni lavorativi |
Congedo matrimoniale | 15 giorni consecutivi di calendario – deve essere richiesto con un anticipo di 10 giorni e deve essere documentato entro 30 giorni dalla fine del congedo. |
Servizio militare | Entro 30 giorni dalla data del congedo, il lavoratore deve riprendere servizio |
Missioni | Rimborso spese + indennità giornaliera da concordarsi tra le parti |
Trasferimenti | Rimborso spese + indennità giornaliera + rimborso spese trasporto mobilio e bagaglio ed eventuale perdita di pigione |
Sospensione lavoro | Se indipendente dalla volontà del lavoratore, la sospensione deve essere regolarmente retribuita. Non ha efficacia nei casi di calamità, eventi atmosferici straordinari, scioperi o forza maggiore |
FORMAZIONE | |
Congedi per lavoratori studenti | Previa presentazione della documentazione per ogni esame sostenuto, sarà retribuito il giorno dell’esame più altre 40 ore lavorative annue per la preparazione |
Diritto allo studio | Il lavoratore studente può usufruire di un massimo di 150 ore in un triennio |
MALATTIA | ||
APPRENDISTI | ||
Tipologia | Quantificazione | Durata |
Malattia sup. ai 3 giorni senza ricovero | 60% della paga giornaliera | 15 giorni/anno |
Malattia con ricovero giornaliero | 60% della paga giornaliera | Per tutto il periodo di ricovero |
ALTRI LAVORATORI | ||
Conservazione del posto per un massimo di 180 giorni per anno solare | ||
Trattamento economico | Durata | Della retribuzione giornaliera |
a carico del datore di lavoro | Primi 3 giorni | Indennità al 100% |
Per i giorni dal 4° al 20° giorno | Integrazione indennità al 75% | |
Dal 21° giorno in poi | Integrazione indennità al 100% | |
a carico INPS | Per i giorni dal 4° al 20° giorno | Indennità pari al 50% |
Dal 21° giorno in poi | Indennità pari ai 2/3 | |
Il trattamento economico a carico del datore di lavoro non è dovuto se l’INPS non corrisponde alcuna indennità | ||
INFORTUNIO | ||
Obbligo del | ||
Datore di lavoro | alla tenuta di un registro cronologico infortuni che comporti l’assenza del lavoratore di almeno 1 giorno |
Alla copertura assicurativa del dipendente presso l’INAIL | ||
Lavoratore | A dare immediata comunicazione di qualsiasi infortunio al datore di lavoro, previo esonero di quest’ultimo da qualsiasi responsabilità di mancata comunicazione all’INAIL | |
Trattamento economico | Durata | Della retribuzione giornaliera |
a carico del datore di lavoro | Giorno dell’evento | Indennità al 100% |
Inoltre il datore di lavoro dovrà integrare l’indennità corrisposta dall’INAIL | Per i giorni dal 1° al 3° giorno da 4° in poi | 60% 75% |
FONDO PENSIONI INTEGRATIVO | |
Assistenza integrativa | L’Ente Bilaterale (ECST) ha la delega alla gestione degli adempimenti connessi alla creazione ed attivazione di un fondo pensionistico chiuso. |
NORME DISCIPLINARI | |
Assenze | Le assenze devono essere giustificate entro 48 ore per iscritto |
Obbligo del datore di lavoro di affissione delle norme disciplinari L’inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente, comporta i seguenti provvedimenti: | |
Richiamo verbale | Per mancanze lievi |
Richiamo inflitto per iscritto | Per mancanze lievi ma recidive |
Multa di 4 ore | - Ritardi senza giustificazione - Negligenza nel lavoro - Assenze fino a 3 giorni ingiustificate - Utilizzo improprio di internet e posta elettronica |
Sospensione retribuzione per massimo 10 giorni | - Danni a cose ricevute - Si presenti al lavoro in stato di ubriachezza - Utilizzo senza autorizzazione rete internet - Recidivo per tre volte annue su infrazioni che prevedano la multa |
Licenziamento disciplinare | - Assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare - infrazione alle norme di legge circa la sicurezza datì privacy - abuso di fiducia e/o la concorrenza sleale - concorrenza con l'attività dell'azienda, in conto proprio o di terzi, fuori dell'orario - recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione |
CONTROVERSIE | |
Commissione conciliazione paritetica nazionale | Sono attivate le commissioni nazionali e territoriali per derimere le controversie sull’interpretazione e la corretta gestione degli accordi nazionali e locali |
Commissioni conciliazione paritetiche territoriali |
SICUREZZA SUL LAVORO | |
Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con riferimento agli art. 18, 19 e 20 del Dlgs 626/94 e successive modifiche. | - Obbligo del Datore di lavoro di rendere visibile a tutti gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio |
- Obbligo di elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle Aziende con più di 15 dipendenti del suddetto contratto |
TUTELA DIGNITA’ PARITA’ LAVORATORI | |
Lavoratrici madri Genitori di portatori di handicap | Le aziende riconosceranno una preferenza nella concessione delle ferie e nella trasformazione del rapporto di lavoro |
Uomo-donna | Pari opportunità all’accesso, alla formazione, alle mansioni direttive e alla rimozione degli ostacoli che non consentano l’effettiva pari opportunità nel lavoro |
Mobbing e Molestie | Le parti stipulanti riconoscono la gravità del fenomeno riconosciuto come Mobbing ed intendono contrastarlo con ogni mezzo. Le aziende si adopereranno per eliminare qualsiasi comportamento e coercizione della persona umana, in particolare per la sfera delle molestie sessuali. L’Ente Bilaterale è delegato a studiarne gli strumenti di prevenzione e formazione |
Lavoratori stranieri | Ai lavoratori non di lingua italiana saranno favoriti nell’utilizzazione di appositi corsi di formazione sulla conoscenza basica della lingua italiana. Nella programmazione delle ferie saranno raggruppati i giorni al fine di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi Paesi di origine |
Aspettativa | I lavoratori tossicodipendenti potranno accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione presso idonee strutture riabilitative per un periodo non superiore ai tre anni utilizzando l’istituto dell’aspettativa. |
I lavoratori in stato di alcolismo potranno accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione presso idonee strutture riabilitative per un periodo non superiore ad un anno utilizzando l’istituto dell’aspettativa. | |
I periodi di aspettativa non saranno retribuiti |
RELAZIONI SINDACALI | |
Relazioni nazionali, territoriali e RSU | Recepiti integralmente i dettami della legge 300/70 e sottoscritto il regolamento elettorale allegato al CCNL |
Deleghe sindacali | I lavoratori potranno rilasciare delega ai lavoratori per effettuare la trattenuta sindacale pari all’1% della paga base |
COVELCO | Il Contributo Vertenze Lavoro Collettive (COVELCO), è istituito al fine di garantire la funzionalità delle relazioni sindacali con l’attivazione di una trattenuta pari allo 0,20% della retribuzione lorda ripartita: a carico del datore di lavoro pari allo 0,10% e a carico del lavoratore dello 0,10% |
ENTE BILATERALE | |
ECST (Ente Bilaterale Nazionale del Terziario) | L’Ente Bilaterale avrà la finalità di gestire contratti di formazione lavoro, incrementare l’occupazione, di osservatorio del mondo del lavoro, emanare pareri di congruità e di merito, costituire un fondo di previdenza, di realizzare iniziative di carattere sociale, promuovere la formazione continua e la riqualificazione professionale, istituire un comitato nazionale di vigilanza, favorire azioni formative di cui la legge 125/91 |
Finanziamento ECST | Versamento di un contributo all’Ente con l’attivazione di una trattenuta pari allo 0,20% della retribuzione lorda ripartita: a carico del datore di lavoro pari allo 0,10% e a carico del lavoratore dello 0,10% |
La suddetta quota è parti integrante del CCNL – l’azienda che omette tale quote dovrà corrispondere un EDR pari al 0,10% della retribuzione direttamente in busta paga con la dicitura “mancata adesione Ente Bilaterale del contratto” – comunicare con raccomandata r.r. al CST competente | |
FONDO DI FORMAZIONE DEL TERZIARIO – FO.FO.TER | |
FO.FO.TER | E’ istituito dall’Ente Bilaterale con funzioni di promozione e attivazione della formazione continua |
Finanziamento FO.FO.TER | Versamento una tantum in fase di applicazione e per i neo assunti del 4% sulla retribuzione lorda di cui: a carico del datore di lavoro pari allo 3% e a carico del lavoratore dello 1% |
Versamento dall’anno successivo a quello dell’iscrizione pari a € 25,00 (venticinque/00 euro) di cui: a carico del datore di lavoro pari di € 20,00 (venti/00 euro) e a carico del lavoratore di € 5,00 (cinque/00 euro) | |
La suddetta quota è parti integrante del CCNL – l’azienda che omette tale quote dovrà corrispondere un EDR pari al 0,10% della retribuzione direttamente in busta paga con la dicitura “mancata adesione Ente Bilaterale del contratto” – comunicare con raccomandata r.r. al CST competente |
OPERATORI VENDITA | |||||||
Operatore di vendita | Promuove affari su una determinata area, secondo le istruzioni ricevute dall’azienda | ||||||
Fatti salvi gli altri istituti contrattuali, agli operatori di vendita spetterà: | |||||||
Livelli - Categoria | Paga base | Periodo di prova | Preavviso / anni | Scatti anzianità | |||
– 5 | +5 – 10 | + 10 | |||||
Impiegato di concetto | I liv. | € 1250,00 | giorni 60 | giorni 60 | giorni 90 | giorni 150 | € 28,00 |
Impiegato d’ordine | II liv | € 1100,00 | giorni 60 | giorni 45 | giorni 75 | giorni 120 | € 25,00 |
Giorni di calendario | Si calcola dal 1° e dal 16° giorno di ogni mese | Scatti biennali | |||||
Provvigioni | Gli operatori retribuiti a provvigione sugli affari, vale la clausola “salvo buon fine” | ||||||
Provvigioni non dovute | Su fallimenti o insolvenze del cliente | ||||||
Provvigioni spettanti | Per vendite fatte dall’azienda su clientela regolarmente visitata – Affari indiretti | ||||||
Diarie | Diaria fissa costituirà ad ogni effetto il 50% parte integrante della retribuzione | ||||||
Nessuna diaria per l’attività effettuata presso la sede o nella città di residenza | |||||||
Rischio macchina | Per l’automezzo, preventivamente autorizzato dall’azienda, in caso di incidente il rimborso sarà il seguente: | ||||||
Franchigia di € 200,00 per ogni sinistro (a carico dell’operatore di vendita) | Spese di riparazione automezzo (incidenti senza dolo) a carico dell’azienda nella misura dell’80% fino ad un massimo di € 3000,00 | ||||||
Riposi | L’operatore di vendita che per ragioni di dislocazione non possa recarsi in famiglia per oltre un mese, avrà diritto ad una licenza sostitutiva al riposo corrispondente i giorni non fruiti a spese dell’azienda | ||||||
Cauzioni | Per le mansioni che la giustificano, l’azienda stabilirà per iscritto l’ammontare della cauzione che il lavoratore dovrà prestare e deve essere restituita entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. | ||||||
Rivalsa | L’azienda ha diritto di rivalersi sulla cauzione per eventuali danni subiti | ||||||
MALATTIA INFORTUNIO | |||||||
Al lavoratore non in prova assente per infortunio o malattia sarà riservato il seguente trattamento | |||||||
Anzianità servizio | Da 0 a 5 anni | Da 5 a 10 anni | Da più di 10 anni | ||||
Conservazione del posto/mesi | 6 mesi | 9 mesi | 12 mesi | ||||
Retribuzione al 100% | 4 mesi | 6 mesi | 8 mesi | ||||
Retribuzione al 50% | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |