ASSICURAZIONE CANE E GATTO
SET INFORMATIVO CANE E GATTO
(Contratti di assicurazione Rimborso spese veterinarie, Assistenza e Tutela Legale)
DIP- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
DIPA - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO
ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A.
Condizioni di assicurazione e glossario Informativa Privacy
ARAG SE Rappresentanza generale e Direzione per l’Italia (solo se presente)
ARAG Tutela Legale Cane e Gatto
Condizioni di assicurazione e glossario Informativa Privacy
XXXXX.XX
Informativa Privacy
Edizione 10/2020
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Le coperture di Rimborsi Spese veterinarie e Assistenza sono prestate da Admiral Europe Compañia de Seguros. La copertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto (Normal o Plus) è prestata da ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.
Prodotti: POLIZZE ASSICURAZIONE CANE E GATTO
Data realizzazione: 01/10/2020
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Edizione 10/2020
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel DIPA – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo e nelle singole Condizioni generali di assicurazione relative alle distinte coperture.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi legati al possesso, alla proprietà e all’uso di animali domestici.
Che cosa non è assicurato?
PER LE COPERTURE RIMBORSI:
🗶 Displasia
🗶 Malattie e malformazioni congenite o ereditarie
🗶 Malattie pregresse
🗶 Cure per infortuni pregressi
🗶 Sterilizzazione
🗶 Parto naturale
🗶 Cure per la sterilità
🗶 Dermatiti e Allergie
🗶 Neoplasia Recidiva
🗶 Addestratore/Educatore
🗶 Nutrizionista
🗶 Cure psicoterapiche
🗶 Vaccini
🗶 Rabbia
🗶 Spese per microchip
🗶 Infortuni occorsi durante gare e competizioni (ad eccezione dei concorsi riconosciuti da ENCI e ANFI)
🗶 Eventi catastrofali quali Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste
🗶 Guerra
🗶 Pandemia
🗶 Solo per cane
🗶 Infortuni occorsi per combattimenti o altre attività proibite per legge
🗶 Infortuni occorsi durante la caccia
🗶 Solo per gatti
🗶 FELV – FIV
PER LE COPERTURE ASSISTENZA:
🗶 dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale per il quale è prestata l’assicurazione;
🗶 guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
🗶 trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge;
🗶 partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell’animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
🗶 uso dell’animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
🗶 infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza; Inoltre la Società non copre le spese sostenute:
🗶 per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
Il rimborso delle spese veterinarie per ricovero, dovuto a infortunio o malattia con o senza intervento chirurgico
Il rimborso delle spese veterinarie per visite ed esami dovuti a infortunio o
malattia
PER LE COPERTURE ASSISTENZA:
Spese per ricerca e smarrimento
Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone Spese Funerarie
Spese Eutanasia
Supporto Psicologico Consegna farmaco veterinario Prolungamento soggiorno
PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO:
Linea Normal
Difesa penale per i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose o
contravvenzioni relativi a fatti commessi dall’animale domestico
Richiesta risarcimento per danni extra contrattuali subiti dal contraente e commessi da animali domestici di terzi o subiti dall’animale domestico
Linea Plus (in aggiunta alla Linea Normal)
Vertenze contrattuali per l’acquisto di animali domestici, per prestazioni del veterinario, per l’acquisto di prodotti per animali domestici o per servizi di toelettatura
Massimale di Tutela Legale per sinistro senza limite annuo: € 5.000 per
Linea Normal e € 10.000 per Linea Plus
Ci sono limiti di copertura?
! Il contratto prevede alcuni limiti di copertura, scoperti e franchigie per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo danni, sezione “Ci sono limiti di copertura ?”
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per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all’apparato riproduttore;
per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
per intervento chirurgico relativo all’ asportazione di neoplasie recidive;
per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post- mortem, per problemi comportamentali;
malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi; per Leishmania
malattie o difetti fisici di carattere congenito o congenito o comunque riferibili a fattori
ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi; xxxxx in genere;
prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all’estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.
PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO:
Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:
Il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni alla materia fiscale o amministrativa
a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme a fatti dolosi delle persone assicurate
a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
all’attività del contrante come allevatore, veterinario o mediatore anche a titolo gratuito e
attività connesse
alla conduzione e gestione dell’animale domestico senza i sistemi di prevenzione del rischio di aggressione da parte dell’animale obbligatori per legge
alla difesa penale per abuso di minori all’adesione ad azioni di classe (class action) avvertenze con ARAG
?”
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurar e. Inoltre hai il dovere di comunicare, in corso di
contratto, gli eventuali cambiamenti che comporterebbero un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione delle prestazioni garantite.
In caso di sinistro, devi fornire denuncia telefonica entro 3 (tre) giorni dall’evento o da quando ne hai avuto conoscenza.
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Che obblighi ho?
Dove vale la copertura?
A discrezione della Compagnia potranno essere accettati pagamenti tramite bonifico bancario, carta di credito o prepagata tradizionale.
Il premio deve essere pagato alla stipula della polizza. È facoltà della Compagnia concedere il frazionamento del premio in rate mensili o semestrali.
Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.
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Quando e come devo pagare?
L’Assicurazione ha la durata indicata nel Certificato di Polizza e effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Il contratto prevede tacito rinnovo.
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Quando comincia la copertura e quando finisce?
Hai diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, devi inviare, prima dello
scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo dell’Intermediario Admiral Intermediary Services
S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx, con la quale richiedi l’esercizio di tale diritto e confermi l’assenza di sinistri. A seguito del ripensamento hai diritto alla restituzione del premio. Il diritto di ripensamento non produce effetto qualora sia già avvenuto un sinistro prima della ricezione da parte di AIS della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione.
Hai diritto a dare disdetta del Contratto comunicando la tua volontà almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale con una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo dell’Intermediario Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’Indennizzo hai la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione ad Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, ti verrà rimborsata, entro 30 (trenta) giorni, la parte di premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso. Per la copertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto hai anche la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione direttamente ad ARAG SE – Rappresentanza generale e Direzione per l’Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135 a mezzo a mezzo lettera raccomandata a.r.
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Come posso disdire la polizza?
Assicurazione CANE E GATTO
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
IMPRESE: Admiral Europe Compañia de Seguros S.A., Arag SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia INTERMEDIARIO: Admiral Intermediary Services S.A. (AIS)
Data realizzazione: 01/10/2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione dei contratti. XxxXx.xx: Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 000 – 00000, Xxxx; tel. 00 0000 0000; sito internet: xxx.xxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx XxxXx.xx è un marchio registrato della succursale italiana di AIS (Admiral Intermediary Services S.A.), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ -0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell’Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l’IVASS con n° UE00010496. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della DGSFP (xxx.xxxxx.xxxxxx.xx) e dell'IVASS (xxx.xxxxx.xx). AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc. Una volta stipulato il contratto, verranno inviate via mail le credenziali di accesso all’area riservata, a cui si potrà acce dere dalla pagina xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/#/xxxxx |
• Le coperture RIMBORSO SPESE VETERINARIE E ASSISTENZA sono prestate da: ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A. (“AECS”): sede legale in Spagna presso Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 00, 0x xxxxxx, 00000, Xxxxxx. AECS è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc. Numero di registrazione in Spagna n° C0805 - Capitale Sociale € 9.015.000. La Compagnia è iscritta nel registro delle imprese di assicurazione istituito presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito della DGSFP (xxx.xxxxx.xxxxxx.xx) • La copertura ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO è prestata da: ARAG SE RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA - branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000. Tel.: 000 0000000 - Fax: 000 0000000. Sito internet: xxx.xxxx.xx - E-mail: xxxx@xxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxx.xx Iscritta in data 20/08/2012 all’Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell’Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). |
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto di ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A. (“AECS”). ammonta a 108,4 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 99,5 e a 8,9 milioni di Euro. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx e si riportano di seguito gli importi: - del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 64,2 milioni di Euro; - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 23,5 milioni di Euro; - dei Fondi Propri ammissibili a copertura, pari a 95 milioni di Euro; - e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 148% |
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto di ARAG SE – RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L’ITALIA ammontava a 483 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa vigente in Germania.
• Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 100 milioni;
• Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 331 milioni.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile al sito internet xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/?xxxxxxxx arag-se-en-sfcr-2019. Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 435 milioni;
Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): 179 milioni; Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: 1.414 milioni;
Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2019: 325,20 %. Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili e l’ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall’impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.
I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).
Ai contratti si applica la legge italiana. | |
Che cosa è assicurato? | |
Nei limiti dei massimali indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione, a scelta del Contraente, possono essere assicur ate le spese per: • Xxxxxxxx spese veterinarie per ricovero, dovuto a infortunio o malattia con o senza intervento chirurgico • Xxxxxxxx spese veterinarie per visite ed esami dovuti a infortunio o malattia • Assistenza • ARAG Tutela Legale Cane e Gatto (Linea Normal o Linea Plus) | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONE SILVER | Assicura, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali di Assicurazione: • le Spese veterinarie sostenute in occasione di un ricovero dell’Animale dovuto a infortunio o malattia, con o senza Intervento chirurgico. |
OPZIONE GOLD | Assicura, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali di Assicurazione: • le Spese veterinarie sostenute in occasione di un ricovero dell’animale dovuto a infortunio o malattia, con o senza Intervento chirurgico. • le Spese sostenute dall’Assicurato in occasione di visite ed esami dovuti a infortunio o malattia. • l’assistenza per prestazioni legate ad eventi della vita dell’animale o dell’Assicurato. |
OPZIONE PLATINUM | Assicura, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali di Assicurazione: • le Spese veterinarie sostenute in occasione di un ricovero dell’animale dovuto a infortunio o malattia, con o senza Intervento chirurgico. • le Spese sostenute dall’Assicurato in occasione di visite ed esami dovuti a infortunio o malattia. • l’assistenza per prestazioni legate ad eventi della vita dell’animale o dell’Assicurato. |
OPZIONE PLATINUM | • Le prestazioni legate ad eventi della vita dell’animale o dell’Assicurato tutela legale della Linea Normal di ARAG Tutela Legale Cane e Gatto |
PER LE COPERTURE RIMBORSO SPESE VETERINARIE E ASSISTENZA | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non previste | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non previste | |
PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non previste | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
E’ prevista la Linea Plus | |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | PER LE COPERTURE RIMBORSI SPESE VETERINARIE E ASSISTENZA Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale. PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO: Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale |
Ci sono limiti di copertura? | |
PER LA COPERTURA RIMBORSI SPESE VETERINARIE PER RICOVERO DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA CON INTERVENTO CHIRURGICO: E’ assicurabile l’Animale di qualunque razza che abbia compiuto 6 (sei) mesi di età e non sia più anziano di 8 (otto) anni in base alle indicazioni del Libretto Sanitario. L’Assicurazione non opera per i primi 30 (trenta) giorni dalla data della conclusione del Contratto. MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 2000 (euroduemila) per ciascuna annualità. FRANCHIGIA: E’ prevista una Franchigia del 20% (ventipercento) per ogni Sinistro indennizzabile. SCOPERTO: E’ previsto uno Scoperto di € 250,00 (euroduecentocinquanta) per ogni Sinistro indennizzabile. PER LA COPERTURA RIMBORSI SPESE VETERINARIE PER RICOVERO DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA SENZA INTERVENTO CHIRURGICO: E’ assicurabile l’Animale di qualunque razza che abbia compiuto 6 (sei) mesi di età e non sia più anziano di 8 (otto) anni in base alle indicazioni del Libretto Sanitario. L’Assicurazione non opera per i primi 30 (trenta) giorni dalla data della conclusione del Contratto. |
MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 500 (eurocinquecento) per ciascuna annualità. FRANCHIGIA: E’ prevista una Franchigia del 15% (quindicipercento) per ogni Sinistro indennizzabile. SCOPERTO: E’ previsto uno Scoperto di € 80,00 (euroottanta) per ogni Sinistro indennizzabile.
PER LA COPERTURA RIMBORSI SPESE VETERINARIE PER VISITE ED ESAMI DOVUTI A INFORTUNIO O MALATTIA:
E’ assicurabile l’Animale di qualunque razza che abbia compiuto 6 (sei) mesi di età e non sia più anziano di 8 (otto) anni in base alle indicazioni del Libretto Sanitario. L’Assicurazione non opera per i primi 30 (trenta) giorni dalla data della conclusione del Contratto.
MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 150 (eurocentocinquanta) per ciascuna annualità. FRANCHIGIA: E’ prevista una Franchigia del 20% (ventipercento) per ogni Sinistro indennizzabile. SCOPERTO: E’ previsto uno Scoperto di € 50,00 (eurocinquanta) per ogni Sinistro indennizzabile.
PER LA COPERTURA ASSISTENZA
E’ assicurabile l’Animale di qualunque razza che abbia compiuto 6 (sei) mesi di età e non sia più anziano di 8 (otto) anni in base alle indicazioni del Libretto Sanitario. L’Assicurazione non opera per i primi 30 (trenta) giorni dalla data della conclusione del Contratto.
Sono previsti i seguenti
MASSIMALI E LIMITI per sinistro e per anno assicurativo
Spese ricerca e smarrimento: € 1000,00 (euromille)
Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter: euro 50,00 (eurocinquanta) al giorno per un massimo di 6 giorni.
Spese funerarie: € 75,00 (eurosettantacinque) Spese per eutanasia: € 100,00 (eurocento) Supporto psicologico: cinque sedute Prolungamento soggiorno: € 1000,00 (euromille)
PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO
Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell’assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, non appena ne abbia la conoscenza e la possibilità, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Intermediario chiamando al numero 0683460115 o accedendo alla propria area riservata L’inadempimento può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo/risarcimento ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Assistenza diretta/in convenzione: per ARAG Tutela Legale Cane e Gatto alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all’assicurato da periti o legali che collaborano con ‘Impresa. |
PER LA COPERTURA ASSISTENZA Le prestazioni sono rese da una Centrale Operativa raggiungibile attraverso contatto telefonico I 800 178463 dall’Italia (numero verde) Oppure 06 42115436 (linea urbana) |
Cosa fare in caso di sinistro? | Gestione da parte di altre imprese: PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO I sinistri sono trattati da ARAG SE RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale. |
Obblighi dell’impresa | |
PER LE COPERTURE RIMBORSO SPESE VETERINARIE Ricevuta copia fotostatica di tutta la Documentazione Veterinaria e dei giustificativi di spesa debitamente quietanziati l’Impresa provvederà al pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni. PER LA COPERTURA ASSISTENZA Le prestazioni sono rese entro il più breve tempo possibile PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia paga le spese garantite entro 30 (trenta) giorni da q l’importo dovuto. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | In generale non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale. Si precisa che il Premio è comprensivo di Imposte secondo le seguenti aliquote sul Premio annuo: PER LE COPERTURE RIMBORSO SPESE VETERINARIE: 21,25% PER LA COPERTURA ASSISTENZA: 10% PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO: 21,25% |
Rimborso | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione ha la durata indicata nel Certificato di Polizza e effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile. Il Contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo. Le coperture Rimborsi e assistenza prevedono un periodo di carenza di 30 ( trenta) giorni) La copertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto prevede che sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti: • dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali • da 30 giorni prima della data di efficacia della copertura assicurativa per le vertenze contrattuali per l’acquisto di animali domestici • trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le altre vertenze contrattuali. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospensione |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale. |
Risoluzione | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Le coperture Rimborso spese veterinarie e Assistenza sono rivolte a proprietari o possessori di cani e gatti di qualunque razza che abbiano compiuto 6 (sei) mesi di età e non siano più anziani di 8 (otto) anni in base alle indicazioni del Libretto Sanitario. La Copertura ARAG Tutela Legale Cane e Xxxxx è rivolta alla persona fisica proprietario dell’animale domestico cane o gatto, riconoscibile tramite microchip e di età compresa tra i 6 mesi e gli 8 anni. |
Quali costi devo sostenere? |
Per la copertura rimborso spese veterinarie e assistenza la provvigione percepita dall’ intermediario è del 21% del premio al netto di imposte. Il valore provigionale è suscettibile di variazioni e potrebbe non essere sempre aggiornato in tempo reale in base agli accordi intrapresi con la Compagnia. Per la copertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto la provvigione percepita dall’ intermediario è del 51% del premio al netto di imposte. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti le coperture Rimborsi Spese Veterinarie e Assistenza devono essere inoltrati per iscritto a Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx oppure tramite la webform presente al link xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
Eventuali reclami riguardanti la copertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto devono essere inoltrati per iscritto a ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. Fax: 000 0000000 - e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. | |
Nel caso di reclami concernente il comportamento dell’intermediario e/o dei collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa è possibile inoltrare un reclamo all’Intermediario per iscritto a Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx oppure tramite la webform presente al link xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx AIS provvederà direttamente alla loro gestione entro il termine massimo di 45 giorni, trasmettendo senza ritardo all’impresa quelli eventualmente ricevuti relativi al comportamento di quest’ultima e dandone contestuale notizia al reclamante. | |
All’Autorità di vigilanza | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Per ARAG Tutela legale Cane e Gatto si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E’ pertanto soggetta al controllo dell’Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami relativi ad ARAG SE. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. ODR – Online Dispute Resolution: il contraente consumatore può accedere (xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/) alla piattaforma europea di Risoluzione Online delle controversie (ODR), messa a disposizione dalla Commissione europea per la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell’Unione e un professionista stabilito nell’Unione. Il contraente consumatore può utilizzare la piattaforma ODR per risolvere la vertenza con l’aiuto di un organismo di risoluzione delle controversie autorizzato. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni Di Assicurazione Comprensive Di Glossario Per Le Garanzie:
a) Xxxxxxxx spese veterinarie per ricovero, dovuto a infortunio o malattia con o senza intervento chirurgico
b) Xxxxxxxx spese veterinarie per visite ed esami dovuti a infortunio o malattia
MODELLO: 10/2020 EDIZIONE: 10/2020
Redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico ANIA
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari
INDICE
GLOSSARIO pag. 2 di 11
NORME GENERALI……………………………………………………………………………………………pag. 4 di 11
A) SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER RICOVERO, DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO………………………….pag. 7 di 11
B) SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER VISITE ED ESAMI DOVUTI A INFORTUNIO O MALATTIA ……………………………………………………………..……..pag. 9 di 11
GLOSSARIO
Ai fini del presente Contratto le Parti attribuiscono alle seguenti parole il significato qui specificato:
Animale o Animale Domestico: il cane o il gatto di proprietà dell’Assicurato riconoscibile attraverso Microchip.
Area riservata: l’area dedicata al Contraente sul portale web dell’Intermediario ed accessibile tramite credenziali personali.
Assicurato: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione o Contratto: il contratto di Assicurazione come definito dall’art. 1882 del Codice Civile.
Carenza: il periodo durante il quale l’Assicurazione non opera. Se il Sinistro si verifica durante questo periodo la Società non è tenuta al pagamento dell’Indennizzo.
Certificato di Polizza/Polizza/Scheda di Assicurazione: il documento rilasciato dalla Società dopo il pagamento e che attesta l’Assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi.
Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base al Contratto, senza tenere conto di Xxxxxxxxxx e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo eventualmente previsti.
Day Hospital: degenza diurna in struttura veterinaria a seguito di Intervento chirurgico documentata da documentazione veterinaria.
Documentazione veterinaria: qualunque documento, cartella clinica o certificato proveniente da Veterinario regolarmente iscritto all’Albo dei medici veterinari presso il relativo Ordine provinciale, contenente i dati identificativi dell’Animale come indicato dal Certificato di Polizza nonché l’anamnesi, i sintomi, la diagnosi, le dimissioni e le eventuali terapie prescritte.
Franchigia: la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. Al momento della determinazione del danno, si procede alla liquidazione dell’Indennizzo sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest’ultimo altre limitazioni previste.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente verificabili.
Intermediario: Admiral Intermediary Services S.A., società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Xxxx (xx Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 000 – 00139) – C.C.I.A. di Roma n° 1553228 – P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Xxxxxxxx (Xxxxxx) xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l’operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell’Elenco degli Intermediari assicurativi dell’Unione Europea istituito presso l’IVASS con n° UE00010496.
Intervento Chirurgico: atto o serie di atti con finalità terapeutiche realizzato/a mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o specifiche apparecchiature.
Libretto sanitario: documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza. Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti.
Malattia: qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia Malformazione o Difetto fisico e non sia dipendente da Infortunio.
Malformazione/Difetto Fisico: qualsiasi alterazione organica congenita o traumatica o deviazione dal normale assetto morfologico dell'organismo o di un suo organo per condizioni morbose o traumatiche acquisite.
Massimale/Somma Assicurata: la Somma massima che la Società si impegna a pagare in corso di Contratto
Microchip: dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L’impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.
Premio: l’importo dovuto dal Contraente alla conclusione del Contratto. Può essere oggetto di frazionamento ma è dovuto per l’intera annualità.
Recesso: il diritto di sciogliere unilateralmente il Contratto dopo il quattordicesimo giorno dalla conclusione e prima della sua scadenza.
Ripensamento: il diritto di sciogliere unilateralmente il Contratto entro quattordici giorni senza penali e senza dover indicare il motivo, previsto dall’art. 67 duodecies comma 1 del D.Lgs. 206/2005.
Rischio: la probabilità che si verifichi un Sinistro.
Sinistro: l’evento dannoso coperto dall’assicurazione.
Società: Admiral Europe Compañia de Seguros s.a. (AECS) con sede legale in Spagna presso Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx 00, 0x xxxxxx, 00000, Xxxxxx. AECS è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc. Numero diregistrazione in Spagna n° C0805 - Capitale Sociale € 9.015.000. La compagnia è iscritta nel registro delle imprese di assicurazione istituito presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito della DGSFP (xxx.xxxxx.xxxxxx.xx). La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle Compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero II.01531. Rappresentante per la gestione dei sinistri della AECS è la società Admiral Intermediary Services S.A. - xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx000, 00000 Xxxx, Xxxxxx.
Scoperto: la parte di danno, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell’Assicurato. Al momento della determinazione del Danno, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest’ultimo altre limitazioni previste.
Spese o Spese veterinarie: le spese sostenute dall’Assicurato riconosciute dalla Società nei limiti ed alle condizioni regolate del Contratto.
NORME GENERALI
1.1 DURATA E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE – RINNOVO – DISDETTA
L’Assicurazione ha la durata indicata nel Certificato di Polizza e effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Il Contratto prevede il tacito rinnovo.
Il Contraente ha diritto a dare disdetta del Contratto comunicando all’Intermediario la sua xxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della scadenza annuale con una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo dell’Intermediario Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx.
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio deve essere pagato all’Intermediario.
Il pagamento può essere frazionato mensilmente o su base semestrale ma è dovuto sempre per l'intera annualità.
Eventuali oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
I premi, se è stato prescelto un metodo di frazionamento, sono pagati mediante addebito su carta di credito ovvero con procedura di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD).
Il Contraente, durante l'annualità assicurativa, è obbligato a comunicare tempestivamente all’Intermediario eventuali eventi che possano verificarsi in relazione alla carta di credito utilizzata per il pagamento dei premi oppure al conto corrente sul quale avviene l’addebito SDD quali, solo a titolo di esempio:
a) variazione del numero o della data di scadenza della carta di credito indicata;
b) scioglimento del rapporto di conto corrente cui la carta di credito è collegata;
c) scioglimento del rapporto di conto corrente sul quale avviene l’addebito SDD;
In ogni caso di mancato addebito di una rata mensile o semestrale si applica quanto indicato all’art. 1) Decorrenza dell’Assicurazione.
1.3 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l’aggravamento del Rischio stesso. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.
1.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER MORTE, CESSIONE, VENDITA DELL’ANIMALE
Se dopo la conclusione del contratto stesso, l’Animale muore, viene ceduto o venduto, la Società ha comunque diritto al pagamento dei premi per l’intera annualità ed il Contratto avrà efficacia fino alla sua scadenza. Non si applica, pertanto, il disposto dell’art. 1896 del Codice Civile.
1.7 RIPENSAMENTO
Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo dell’Intermediario Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.
1.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente - qualora rivesta la qualifica di “Consumatore” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società rimborsa al Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L’eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.
1.9 VARIAZIONI CONTRATTUALI
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell’Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.
1.10 FORO COMPETENTE
Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
1.11 MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
L’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
SEZIONE a) - SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER RICOVERO, DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO
2.1 OGGETTO DELLA COPERTURA
La Società tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza, per le Spese sostenute dall’Assicurato in occasione di un ricovero dell’Animale dovuto a Infortunio o Malattia, con o senza Intervento chirurgico.
L’Assicurazione si intende operante in tutto il mondo ferme le Condizioni, i Massimali, le Limitazioni e le caratteristiche della copertura previste nel Contratto
2.2. CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’ - CARENZA
È assicurabile l’Animale di qualunque razza che abbia compiuto 6 (sei) mesi di età e non sia più anziano di 8 (otto) anni in base alle indicazioni del Libretto Sanitario.
La Società si riserva il diritto di assicurare Animali di età superiore a 8 (otto) anni in caso di stipula del Contratto per una annualità assicurativa successiva al decorso della prima.
L’Assicurazione non opera per i primi 30 (trenta) giorni dalla data della conclusione del Contratto.
2.3 CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA
IN CASO DI RICOVERO CON INTERVENTO CHIRURGICO
Sono rimborsati dalla Società, entro la Somma Assicurata:
▪ onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiali di intervento, protesi comprese;
▪ rette di degenza, assistenza, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali, relativi al periodo di ricovero anche in regime di Day Hospital;
▪ visite, esami, analisi ed accertamenti, trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal veterinario o su sua prescrizione, sostenuti nei 30 (trenta) giorni precedenti all'intervento chirurgico e nei 30 (trenta) giorni successivi;
▪ spese veterinarie per ricovero, dovuto a infortunio o malattia, con intervento chirurgico.
MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 2000 (euroduemila) per ciascuna annualità. FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia del 20% (ventipercento) per ogni Sinistro indennizzabile.
SCOPERTO: È previsto uno Scoperto di € 250,00 (euroduecentocinquanta) per ogni Sinistro indennizzabile.
IN CASO DI RICOVERO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO
Sono rimborsati dalla Società, entro la Somma Assicurata:
▪ visite del veterinario, esami, analisi, accertamenti e cure
▪ ricoveri anche in day hospital;
▪ medicinali, tutori, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prescritti dal veterinario.
MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 500 (eurocinquecento) per ciascuna annualità. FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia del 15% (quindicipercento) per ogni Sinistro indennizzabile. SCOPERTO: È previsto uno Scoperto di € 80,00 (euroottanta) per ogni Sinistro indennizzabile.
2.4 ESCLUSIONI
L’Assicurazione non opera per le Spese conseguenti a:
• Displasia
• Malattie e malformazioni congenite o ereditarie
• Malattie pregresse
• Cure per infortuni pregressi
• Sterilizzazione
• Parto naturale
• Cure per la sterilità
• Dermatiti e Allergie
• Neoplasia Recidiva
• Addestratore/Educatore
• Nutrizionista
• Cure psicoterapiche
• Vaccini
• Rabbia
• Spese per microchip
• Infortuni occorsi durante gare e competizioni (ad eccezione dei concorsi riconosciuti da ENCI e ANFI)
• Eventi catastrofali quali Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste
• Guerra
• Pandemia
Solo per cane
• Infortuni occorsi per combattimenti o altre attività proibite per legge
• Infortuni occorsi durante la caccia
Solo per gatti
• FELV – FIV
2.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società il Sinistro entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi telefonando al numero 0683460115 o in alternativa accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni lì
indicate.
In ogni caso l’Assicurato e il Contraente sono tenuti ad inviare tempestivamente alla Società copia fotostatica della Documentazione Veterinaria e i giustificativi di spesa relativi al Sinistro, tutti debitamente quietanziati. Per giustificativo di spesa debitamente quietanziato si intende qualunque documento avente valore fiscale comprovante il già avvenuto pagamento della spesa indicata.
Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita dell’Indennizzo o una sua riduzione.
2.6. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Ricevuta copia fotostatica di tutta la Documentazione Veterinaria e dei giustificativi di spesa debitamente quietanziati la Società provvederà al pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni.
Ai fini di una corretta valutazione del Sinistro o della verifica della autenticità della documentazione prodotta in copia, la Società si riserva il diritto di richiesta degli originali.
SEZIONE b) - RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER VISITE ED ESAMI DOVUTI A INFORTUNIO O MALATTIA
3.1 OGGETTO DELLA COPERTURA
La Società tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza, per le Spese sostenute dall’Assicurato in occasione di visite ed esami dovuti a infortunio o malattia.
L’Assicurazione si intende operante in tutto il mondo ferme le Condizioni, i Massimali, le Limitazioni e le caratteristiche della copertura previste nel Contratto.
3.2. CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ - CARENZA
È assicurabile l’Animale di qualunque razza che abbia compiuto 6 (sei) mesi di età e non sia più anziano di 8 (otto) anni in base alle indicazioni del Libretto Sanitario.
L’Assicurazione non opera per i primi 30 (trenta) giorni dalla data della conclusione del Contratto.
3.3 CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA
Sono rimborsati dalla Società, entro la Somma Assicurata:
• onorari del veterinario, visite, esami, analisi ed accertamenti diagnostici
MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 150 (eurocentocinquanta) per ciascuna annualità. FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia del 20% (ventipercento) per ogni Sinistro indennizzabile. SCOPERTO: È previsto uno Scoperto di € 50,00 (eurocinquanta) per ogni Sinistro indennizzabile.
3.4 ESCLUSIONI
L’Assicurazione non opera per le Spese conseguenti a:
• Displasia
• Malattie e malformazioni congenite o ereditarie
• Malattie pregresse
• Cure per infortuni pregressi
• Sterilizzazione
• Parto naturale
• Cure per la sterilità
• Dermatiti e Allergie
• Neoplasia Recidiva
• Addestratore/Educatore
• Nutrizionista
• Cure psicoterapiche
• Vaccini
• Rabbia
• Spese per microchip
• Infortuni occorsi durante gare e competizioni (ad eccezione dei concorsi riconosciuti da ENCI e ANFI)
• Eventi catastrofali quali Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste
• Guerra
• Pandemia
Solo per cane
• Infortuni occorsi per combattimenti o altre attività proibite per legge
• Infortuni occorsi durante la caccia
Solo per gatti
• FELV – FIV
3.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società il Sinistro entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi telefonando al numero 0683460115 o in alternativa accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni lì indicate.
In ogni caso l’Assicurato e il Contraente sono tenuti ad inviare tempestivamente alla Società copia fotostatica della Documentazione Veterinaria e i giustificativi di spesa relativi al Sinistro, tutti debitamente quietanziati. Per giustificativo di spesa debitamente quietanziato si intende qualunque documento avente valore fiscale comprovante il già avvenuto pagamento della spesa indicata.
Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita
dell’Indennizzo o una sua riduzione.
3.6 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Ricevuta copia fotostatica di tutta la Documentazione Veterinaria e dei giustificativi di spesa debitamente quietanziati la Società provvederà al pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni.
Ai fini di una corretta valutazione del Sinistro o della verifica della autenticità della documentazione prodotta in copia, la Società si riserva il diritto di richiesta degli originali.
Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario per la Garanzia Assistenza Base e Prolungamento del Soggiorno
MODELLO: 10/2020 EDIZIONE: 10/2020
Redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico ANIA
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari
INDICE
Glossario pag. 1 di 7
Norme Generali………………………………………………………………………………….…………….pag. 3 di 7
Sezione Assistenza Base……………………………………..…………………………………………….pag. 5 di 7
GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, ovvero il proprietario dell’Animale domestico. È possibile assicurare un solo Animale domestico.
Animale domestico: il cane o gatto di proprietà dell’Assicurato, identificato tramite il numero di microchip/tatuaggio o di libretto sanitario, necessariamente riportato sul certificato di polizza.
Area riservata: l’area dedicata al Contraente sul portale web dell’Intermediario ed accessibile tramite credenziali personali.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Carenza (periodo di): periodo che intercorre fra la data di decorrenza della singola adesione e l’effettiva possibilità di utilizzare lacopertura.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Centro veterinario
convenzionato: Struttura veterinaria ove operano uno o più medici veterinari professionisti appartenenti al Network
Contraente: il soggetto che stipulal’assicurazione.
Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Estero: tutti i Paesi del Mondo esclusa l’Italia.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Inabilità temporanea (IT): la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, di attendere alle proprie occupazioni.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilitàtemporanea.
Intermediario: Admiral Intermediary Services S.A., società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Xxxx (xx Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 000 – 00139) – C.C.I.A. di Roma n° 1553228 – P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Xxxxxxxx (Xxxxxx) xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l’operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell’Elenco degli Intermediari assicurativi dell’Unione Europea istituito presso l’IVASS con n° UE00010496.
Istituto di cura: la struttura veterinaria, regolarmente autorizzata per diagnosi e cure, presso la quale viene effettuato l’intervento chirurgico.
Italia: il territorio della Repubblica italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio:
- improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all’Assicurato;
- preesistente: la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Network: Rete convenzionata di strutture veterinarie e di professionisti medici veterinari abilitati, che erogano prestazioni veterinarie esclusivamente previo contatto con la Centrale Operativa, visualizzabile all’indirizzo mail xxxx://xxx.xxx- xxxxxxxxxx.xx/xx/XxxxXxxxxx/Xxx Network.pdf
Paese di origine: ai termini della presente Polizza si intende l’Italia.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Residenza: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificatoanagrafico.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: Admiral Europe Compañia de Seguros s.a. (AECS) con sede legale in Spagna presso Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 00, 0x xxxxxx, 00000, Xxxxxx. AECS è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc. Numero di registrazione in Spagna n° C0805 - Capitale Sociale € 9.015.000. La compagnia è iscritta nel registro delle imprese di assicurazione istituito presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito della DGSFP (xxx.xxxxx.xxxxxx.xx). La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle Compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero II.01531. Rappresentante per la gestione dei sinistri della AECS è la società Admiral Intermediary Services S.A. - xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx000, 00000 Xxxx, Xxxxxx.
NORME GENERALI
1.1 DURATA E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE – RINNOVO - DISDETTA
L’Assicurazione ha la durata indicata nel Certificato di Polizza e effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Il Contratto prevede il tacito rinnovo.
Il Contraente ha diritto a dare disdetta del Contratto comunicando all’Intermediario la sua xxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della scadenza annuale con una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo dell’Intermediario Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx.
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio deve essere pagato all’Intermediario.
Il pagamento può essere frazionato mensilmente o su base semestrale ma è dovuto sempre per l'intera annualità. Eventuali oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
I premi, se è stato prescelto un metodo di frazionamento, sono pagati mediante addebito su carta di credito ovvero con procedura di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD).
Il Contraente, durante l'annualità assicurativa, è obbligato a comunicare tempestivamente all’Intermediario eventuali eventi che possano verificarsi in relazione alla carta di credito utilizzata per il pagamento dei premi oppure al conto corrente sul quale avviene l’addebito SDD quali, solo a titolo di esempio:
d) variazione del numero o della data di scadenza della carta di credito indicata;
e) scioglimento del rapporto di conto corrente cui la carta di credito è collegata;
f) scioglimento del rapporto di conto corrente sul quale avviene l’addebito SDD;
In ogni caso di mancato addebito di una rata mensile o semestrale si applica quanto indicato all’art. 1) Decorrenza dell’Assicurazione.
1.3 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l’aggravamento del Rischio stesso. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.
1.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER MORTE, CESSIONE, VENDITA DELL’ANIMALE
Se dopo la conclusione del contratto stesso, l’Animale muore, viene ceduto o venduto, la Società ha comunque diritto al pagamento dei premi per l’intera annualità ed il Contratto avrà efficacia fino alla sua scadenza. Non si applica, pertanto, il disposto dell’art. 1896 del Codice Civile.
1.7 RIPENSAMENTO
Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo dell’Intermediario Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.
1.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente - qualora rivesta la qualifica di “Consumatore” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società rimborsa al Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L’eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.
1.9 VARIAZIONI CONTRATTUALI
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell’Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.
1.10 FORO COMPETENTE
Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
1.11 MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
L’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
SEZIONE - ASSISTENZA BASE
1 ESTENSIONE TERRITORIALE e CONDIZIONE DI ASSICURABILITA’
L’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città delVaticano.
Ai fini dell’assicurabilità, si precisa che l’animale domestico deve necessariamente avere un’età compresa tra i 6 mesi e gli 8 anni non compiuti, con possibilità di rinnovo anche oltre gli 8 anni; nonché essere stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.
Si precisa che, a partire dalla data di inizio della copertura, è previsto un periodo di carenza assoluta iniziale di 30 (trenta) giorni.
3 PRESTAZIONI GARANTITE 01 Consulenza Veterinaria d’urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti, in caso di infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la Centrale Operativa per ottenere consulenza telefonica veterinaria.
La Centrale Operativa non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita.
(Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi)
La Centrale Operativa, in caso di sinistro, è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell’Animale domestico relativamente ai seguenti argomenti:
• indirizzi di clinicheveterinarie;
• indirizzi di veterinari;
• farmacie veterinarie.
• formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi;
• segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani;
• informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
• informazioni su documenti necessari per viaggi all’Estero;
• obbligatorietà delle vaccinazioni perl'espatrio.
03 Spese Ricerca per Smarrimento
Qualora l’Animale domestico dell’Assicurato sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca per tutte le spedizioni organizzate da Organismi di salvataggio civili o militari o da Organismi specializzati pubblici o privati fino a concorrenza del massimale di euro 1.000,00.
04 Presa a Carico Pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter
In caso di ricovero dell’Assicurato la Centrale Operativa è a disposizione per fornire assistenza nella ricerca e nella presa a carico di una pensione disponibile ad ospitare l’Animale domestico durante l’assenza per ricovero dell’Assicurato. In alternativa, la Centrale Operativa, d’accordo con l’Assicurato, effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell’Assicurato.
La prestazione è fornita entro il limite di euro 50,00 al giorno per un massimo di 6 giorni.
La Società prenderà a carico le spese funerarie in seguito ad infortunio o malattia che abbia comportato il decesso dell’Animale domestico entro il limite di euro 75,00.
Xxxxxxx altresì coperte le spese relative all’abbattimento terapeutico dell’Animale domestico (sacrificio necessario) qualora queste siano conseguenti ad intervento chirurgico ed a seguito di precisa indicazione del medico veterinario, entro il limite di euro 100,00.
Qualora l’Assicurato abbia bisogno di assistenza psicologica a seguito del decesso dell’Animale domestico, la Centrale Operativa potrà organizzare una visita con uno specialista.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di 5 sedute per sinistro e per anno assicurativo.
07 Consegna Farmaco Veterinario
Qualora l’Assicurato abbia bisogno di reperire urgentemente un farmaco veterinario, conseguentemente a infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico e non possa allontanarsi dal quest’ultimo, potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente). La Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l’acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo in cui si trova l’Assicurato il denaro, la prescrizione e l’eventuale delega necessari all’acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore successive.
La Societàterràa proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali restaacarico dell'Assicurato.
08 Prolungamento del soggiorno
Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare al proprio domicilio alla data stabilita per malattia improvvisa o infortunio del proprio animale domestico, documentato da idonea certificazione veterinaria, la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell’Assicurato e dei compagni di viaggio fino ad un massimale di€1.000.
Sono escluse dalla presente copertura le spese relative:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale per il quale è prestata l’assicurazione;
b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
c) trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge;
d) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, provee concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell’animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
e) uso dell’animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
f) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza; Inoltre la Società non copre le spese sostenute:
g) per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
h) per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all’apparato riproduttore;
i) per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
j) per intervento chirurgico relativo all’ asportazione di neoplasie recidive;
k) per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
l) per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
m) pertutti gliinterventi eseguiti sulgomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si sianoresi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
n) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
o) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
p) per Leishmania.
q) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
r) xxxxx in genere;
s) prestazioni confinalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all’estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.
5 OBBLIGHI IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per usufruire delle prestazioni l’Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, al numero telefonico:
800 178463 dall’Italia (numero verde)
Oppure
06 42115436 (linea urbana)
Fornendo le seguenti informazioni:
• numero del Certificato personale di assicurazione (o nome del programma assicurativo);
• tipo di richiesta;
• xxxxxxxxx o recapito anche se temporaneo;
• numero di telefono a cui essere rintracciato.
Oppure accedere alla propria area riservata e seguire le istruzioni lì indicate.
INFORMATIVA PRIVACY
Admiral Europe Compañía de Seguros (AECS)
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Il titolare del trattamento dei dati è ADMIRAL EUROPE COMPAÑÍA DE SEGUROS, SAU (di seguito AECS), NIF A-87987822, società registrata presso DGSFP con registrazione nº C0805, controllata e autorizzata ad emettere contratti di assicurazione dalla Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
AECS ha autorizzato Admiral Intermediary Services (di seguito, AIS) a distribuire polizze sottoscritte ed emesse da AECS, interamente o in base ad un accordo di riassicurazione. AECS e AIS fanno entrambe parte di Admiral Group Plc (xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx.xx/).
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● Dati economici, socio-economici e finanziari (ad es. informazioni sul reddito, dettagli bancari, carta di pagamento, etc.)
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● Gestire e valutare il rischio associato alla tua richiesta di preventivo, compreso quello relativo al rischio creditizio (attività di selezione del rischio), quando applicabile.
● Gestire le attività di riassicurazione.
● Effettuare attività interne per la determinazione delle tariffe e migliorare i nostri modelli di prezzo.
● Per essere conformi agli obblighi legali applicabili ad AECS.
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A volte abbiamo bisogno di elaborare e utilizzare i tuoi dati personali in base al nostro legittimo interesse per legittimi fini commerciali. In ogni caso, bilanciamo sempre i nostri interessi con i tuoi. Le attività di trattamento che hanno come base giuridica il nostro legittimo interesse sono le seguenti:
• Attività interne di determinazione delle tariffe e perfezionamento dei nostri modelli di prezzo.
• Attività di selezione del rischio e / o credit scoring, ove applicabile.
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● Soggetti operanti nella cosiddetta catena assicurativa (ad es. che si occupano di dati relativi alla solvibilità o ad attività antifrode) e/o società che detengono dati relative alle informazioni sulla solvibilità finanziaria.
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● Quando ci sia un dovere di divulgazione.
● Quando la divulgazione sia richiesta per proteggere il nostro interesse.
● Quando la divulgazione venga effettuata su tua richiesta o con il tuo consenso.
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AECS conserverà i tuoi dati personali durante il ciclo di vita della tua polizza. XXXX non tratterà i tuoi dati personali per un periodo più lungo del necessario né per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti.
Si noti inoltre che AECS, in qualità di compagnia di assicurazioni, è soggetta a vari requisiti legislativi relativi alla conservazione dei dati personali.
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La presente Informativa privacy è stata aggiornata l'ultima volta nell'ottobre 2020.
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Assicurazione Tutela Legale
per il proprietario di animali domestici
Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Prodotto: ARAG Tutela Legale Cane e Gatto - V.1 Ed. 10/2020
Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS “Contratti Semplici e Xxxxxx”
INDICE
GLOSSARIO | Pag. 1 | |
SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato? | Pag. 2 | |
SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato? | Pag. 2 | |
SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura? | Pag. 3 | |
SEZIONE 4 - Dove vale la copertura? | Pag. 3 | |
SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG? | Pag. 3 | |
SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare? | Pag. 4 | |
SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce? | Pag. 5 | |
SEZIONE 8 - Come posso sciogliere il contratto? | Pag. 5 | |
ALLEGATO NORME DI LEGGE | Pag. 7 |
GLOSSARIO
ARAG o la Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Animale o Animale Domestico: il cane o il gatto di proprietà dell’Assicurato riconoscibile attraverso Microchip
Area riservata: l’area dedicata al contraente sul portale web dell’Intermediario ed accessibile tramite credenziali personali.
Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione, assumendosene i relativi obblighi
Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere
Esecuzione forzata: l’attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni)
Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all’autorità giudiziaria
Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l’intervento dell’autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita
Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge
Intermediario: Admiral Intermediary Services S.A., società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Xxxx (xx Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 000 – 00139) – C.C.I.A. di Roma n° 1553228 – P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Xxxxxxxx (Xxxxxx) xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l’operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell’Elenco degli Intermediari assicurativi dell’Unione Europea istituito presso l’IVASS con n° UE00010496
Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali le garanzie continuano ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza prevista la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo
Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d’ufficio).
Premio: l’importo dovuto dal contraente alla conclusione del contratto. Può essere oggetto di frazionamento ma è dovuto per l’intera annualità
Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge
Reati: si distinguono in delitti (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in
contravvenzioni (reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell’arresto e/o ammenda
Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l’altra parte contrattuale
Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto
Scoperto: è la somma a carico dell’assicurato dedotta dall’importo che la compagnia paga per le spese di sinistri liquidati a termini di polizza
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Spese di soccombenza: con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte
Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.
Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa
SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?
Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO
1. Quando l’assicurato è coinvolto in una vertenza ARAG, nei limiti stabiliti dalla polizza, assicura:
• i compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
• i compensi dell’avvocato per la querela o denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
• le spese di xxxxxxxxxxx poste a carico dell’assicurato a conclusione di un giudizio
• le spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione è obbligatoria
• le spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che per gli arbitri
• le spese di esecuzione forzata fino a due casi
• i compensi del perito
• le spese di giustizia
• le spese di indagine.
2. Le spese legali sono garantite per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.
Art. 1.2 – ASSICURATO
L’assicurato è il contraente persona fisica proprietario dell’animale domestico individuato in polizza.
Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE
Le garanzie operano nell’ambito della vita privata a favore dell’assicurato per sinistri connessi alla proprietà dell’animale domestico individuato in polizza.
Art. 1.4 – GARANZIE LINEA NORMAL
1. Difesa penale in procedimenti per i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose o per contravvenzioni relativi a fatti commessi dall’animale domestico di proprietà del contraente.
2. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti dal contraente per fatti illeciti di terzi commessi da animali domestici, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. La garanzia opera anche per i danni extra contrattuali subiti dall’animale domestico di proprietà del contraente anche se non commessi da animali domestici.
Art. 1.5 – GARANZIE LINEA PLUS (in aggiunta alla Linea NORMAL) Vertenze contrattuali relative all’animale indicato in polizza per:
• il suo acquisto
• prestazioni del veterinario
• l’acquisto di prodotti per animali domestici
• servizi di toelettatura.
SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?
Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO
ARAG non garantisce la copertura di:
• compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite
• spese per l’indennità di trasferta
• compensi dell’avvocato duplicati in caso di domiciliazione
• spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
• imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia
• multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali
• spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria
• compensi dell’avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
• spese ripetibili dalla controparte
• spese non concordate con ARAG.
Art. 2.2 – ESCLUSIONI
Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:
1) al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
2) alla materia fiscale o amministrativa
3) a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
4) ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
5) a fatti dolosi delle persone assicurate
6) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
7) all’attività del contrante come allevatore, veterinario o mediatore anche a titolo gratuito e attività connesse
8) alla conduzione e gestione dell’animale domestico senza i sistemi di prevenzione del rischio di aggressione da parte dell’animale obbligatori per legge
9) alla difesa penale per abuso di minori
10) all’adesione ad azioni di classe (class action)
11) a vertenze con ARAG
SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?
Art. 3.1 – OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell’assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile.
SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?
Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE
Le garanzie operano in Europa se in questo territorio avviene il sinistro e si trova l’Ufficio Giudiziario di competenza.
SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?
Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO
1. L’assicurato o il contraente sono tenuti a comunicare alla Società ARAG il sinistro entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi o accedendo all’area riservata dell’intermediario e seguendo le istruzioni lì indicate.
2. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
3. L’assicurato deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, fornire i relativi mezzi di prova e documenti, indicare l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
5. Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita dell’Indennizzo o una sua riduzione.
Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL’AVVOCATO
1. Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell’assicurato.
2. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l’accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.
3. Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’assicurato ha l’onere di fornire.
4.Per la fase giudiziale l’assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all’Albo:
• dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza
• del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l’avvocato domiciliatario.
5. L’incarico all’avvocato e al perito, che operano nell’interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall’assicurato, pertanto
ARAG non è responsabile del loro operato.
6. Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l’intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
7. ARAG può pagare direttamente i compensi professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista
8. Se l’assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.
9. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità
dell'importo richiesto.
Art. 5.3 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE
L’assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG se rimborsate dalla controparte.
Art. 5.4 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI
1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.
2. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
3. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione o di altro sistema di risoluzione alternativa della controversia se previsto.
4. L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
5. Se le Condizioni di Assicurazione sono tradotte anche in lingua tedesca, in caso di controversia tra ARAG e l’assicurato sull’interpretazione del testo del presente contratto, ha valore quello scritto in lingua italiana.
Art. 5.5 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’assicurato o del contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, in caso di sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 5.6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG
Ogni spostamento della residenza del contraente va comunicato ad ARAG.
L’assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:
• per consentire la gestione del sinistro
• e per non far decorrere, dalla data dell’ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.
SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?
Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e al rinnovo della stessa. Il premio deve essere pagato all’Intermediario.
Il pagamento può essere frazionato mensilmente, su base semestrale o su base mensile ma è dovuto sempre per l'intera annualità. Eventuali oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
I premi, se è stato prescelto un metodo di frazionamento, sono pagati mediante addebito su carta di credito ovvero con procedura di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD).
Se il premio viene pagato in un’unica soluzione verrà addebitato su carta di credito.
Il contraente, durante l'annualità assicurativa, è obbligato a comunicare tempestivamente all’Intermediario eventuali eventi che possano verificarsi in relazione alla carta di credito utilizzata per il pagamento dei premi oppure al conto corrente sul quale avviene l’addebito SDD quali, solo a titolo di esempio:
g) variazione del numero o della data di scadenza della carta di credito indicata;
h) scioglimento del rapporto di conto corrente cui la carta di credito è collegata;
i) scioglimento del rapporto di conto corrente sul quale avviene l’addebito SDD;
In ogni caso di mancato addebito di una rata mensile o semestrale si applica quanto indicato all’art. 7.1 Efficacia e durata della copertura assicurativa.
SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
1. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono
stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
2. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova tacitamente di un anno in mancanza di disdetta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, spedita 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Art. 7.2 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI
Sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti:
• dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali
• da 30 giorni prima della data di efficacia della copertura assicurativa per le vertenze contrattuali per l’acquisto di animali domestici
• trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le altre vertenze contrattuali; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.
Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO
1. La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L’evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:
• il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’assicurato
• la violazione o la presunta violazione del contratto
• la violazione o la presunta violazione della legge
2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
3. Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La residenza del contraente deve essere nella Repubblica Italiana. In caso di spostamento della residenza in paese diverso dalla Repubblica Italiana, il contratto si risolve di diritto dalla data di spostamento e ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.
2. In caso di mancata o tardiva comunicazione dello spostamento della residenza, ARAG si riserva di chiedere al contraente il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta.
SEZIONE 8 - Come posso sciogliere il contratto?
Art. 8.1 – DISDETTA DEL CONTRATTO
1. Il contratto può essere disdettato da entrambe le parti con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza.
2. Il contraente ha diritto a dare disdetta del contratto comunicando all’intermediario la sua volontà almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale con una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo dell’intermediario Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx.
Art. 8.2 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’Indennizzo, il contraente - qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società rimborsa al contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.
Art. 8.3 – RIPENSAMENTO
Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo dell’Intermediario Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri.
A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.
ALLEGATO NORME DI LEGGE
Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contra tto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i c asi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
ART. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
ART. 1965 - Nozione. (di transazione)
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
ART. 2952 II comma - Prescrizione in materia di assicurazione. … omissis …Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale
Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).
Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche).
Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il contenuto della presente Informativa è stato redatto in conformità al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Privacy) e al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), allo scopo di fornire le informazioni in merito al trattamento dei dati personali effettuato per la conclusione e gestione del contratto assicurativo. Il nostro impegno è quello di proteggere la riservatezza dei dati e gestire le informazioni che trattiamo nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati personali, cioè chi determina le finalità e i mezzi del trattamento, è ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito ARAG o la Società), con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59, xxx.xxxx.xx, branch italiana di ARAG SE con sede in Düsseldorf (Germania), Arag Platz 1.
QUALI DATI PERSONALI SONO RACCOLTI
Le informazioni raccolte riguardano i dati identificativi e di contatto quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzi postali e mail, cellulare, etc. di potenziali clienti, contraenti e beneficiari di polizza, danneggiati ed altri soggetti eventualmente coinvolti nel sinistro. Con riguardo ai clienti potenziali possono inoltre essere trattate informazioni relative alla solvibilità economica presenti in banche dati pubbliche o comunque accessibili.
Il trattamento può inoltre riguardare dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy, quali ad esempio i dati relativi alla salute, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale ecc.; nonché i dati giudiziari idonei a rivelare provvedimenti giudiziari ovvero sanzioni dipendenti da reato o la qualità di imputato o indagato in processi penali. Tali dati possono riguardare sia l’assicurato che altri soggetti coinvolti nel sinistro. Per il pagamento del premio e la liquidazione dell’indennizzo possono inoltre essere trattati i dati bancari (coordinate di conto/corrente) dell’assicurato o degli avvocati e consulenti tecnici incaricati.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La Società tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di predisposizione di proposte di polizza, ivi inclusa la valutazione dei rischi in copertura, di sottoscrizione e gestione di contratti di assicurazione, e di gestione dei sinistri denunciati. La base giuridica del trattamento è pertanto l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.
Quando sono richiesti per l’invio di comunicazioni contestuali o successive alla stipula, i dati relativi a mail e telefono vengono trattati solo con il consenso espresso dell’Interessato, che può liberamente revocarlo in qualsiasi momento senza conseguenze sulla prestazione dei servizi previsti dal contratto.
I dati personali di soggetti diversi dall’assicurato, quali ad esempio avvocati, consulenti tecnici, testimoni, controparti e altre terze parti, sono trattati sulla base dell’interesse legittimo della Società a verificare le circostanze del sinistro e fornire i servizi richiesti. Qualora risulti necessario raccogliere ed utilizzare i dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy, viene richiesto all’interessato il consenso al trattamento. In questo caso, se il consenso non viene fornito, la Società non potrà fornire i servizi assicurativi richiesti e contrattualmente previsti. Ad esempio, il mancato consenso al trattamento dei dati particolari in caso di lesioni personali o altri danni fisici o malattie non consentirà la gestione del sinistro denunciato.
Il trattamento dei dati giudiziari avviene ai fini del corretto esercizio dell’attività assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia.
La Società tratta inoltre i dati personali raccolti per l’adempimento degli obblighi di legge previsti a carico delle compagnie di assicurazione, per la prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e del finanziamento del terrorismo, nonché per la gestione di eventuali reclami.
I dati sono trattati infine per la gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale, per attività di gestione e controllo interno ed a fini statistici. In questo caso la base giuridica è rappresentata dal legittimo interesse di ARAG.
La Società può effettuare l'invio di comunicazioni commerciali utilizzando la mail o il cellulare forniti dall’assicurato ai fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi analoghi a quelli acquistati. In qualunque momento l’Interessato ha il diritto di opporsi all’invio di tali comunicazioni. Per l’invio di ulteriori comunicazioni commerciali, newsletter o altro materiale informativo o promozionale, o per lo svolgimento di indagini volte a misurare il livello di soddisfazione del servizio erogato, è richiesto il preventivo consenso dell’Interessato, con libera facoltà di revoca in qualunque momento.
La Società effettua attività di analisi statistica delle informazioni presenti nei propri sistemi e database al fine di rendere sempre più efficaci le proprie soluzioni assicurative ed efficienti i propri processi. Tale attività avviene mediante l'adozione di sistemi di aggregazione dei dati che mirano a limitare, ogniqualvolta possibile, il trattamento di dati personali.
COME AVVIENE LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
I dati personali possono essere forniti alla Società direttamente dall’assicurato, dagli intermediari assicurativi o dagli avvocati e consulenti tecnici incaricati. Quando i dati personali forniti riguardano soggetti diversi da colui che li comunica alla Società (es. beneficiari, altri soggetti coinvolti nel sinistro, ecc.), è onere di chi effettua la comunicazione informare tali soggetti in proposito. La Società tratta i dati personali di questi soggetti in conformità a quanto previsto nella presente Informativa.
I dati possono inoltre essere reperiti in banche dati pubbliche o private legittimamente consultabili (es. agenzie di valutazione del merito creditizio) o in siti web di libero accesso.
A CHI SONO COMUNICATI I DATI PERSONALI
Per il perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa, la Società si avvale del supporto di soggetti terzi a cui i dati vengono comunicati, i quali, nel rispetto di tali finalità, effettuano il trattamento dei dati personali dell’Interessato. Si tratta in particolare delle seguenti categorie di soggetti:
• Coloro che fanno parte della c.d. catena assicurativa, vale a dire:
- agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, broker, banche, SIM, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, che collaborano con la Società nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi;
- avvocati, studi legali, strutture sanitarie ed altri consulenti professionali per l’espletamento dell’incarico agli stessi affidato;
- fornitori di servizi attuariali, assistenza fiscale, servizi informatici, servizi amministrativi di back office, servizi amministrativi di apertura sinistri, di gestione della corrispondenza e di archiviazione.
• Coloro che per legge sono incaricati di vigilare sull’attività svolta dalla Società, quali società di revisione contabile e
certificazione di bilancio, IVASS ed altri Enti Pubblici – italiani, comunitari o di altro paese - a cui i dati devono essere comunicati.
• Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, a seguito di una richiesta espressa in tal senso.
• Società del Gruppo ARAG, in quanto necessario per gli adempimenti contabili, amministrativi e fiscali di legge.
IN QUALI PAESI VENGONO TRASFERITI I DATI PERSONALI
I dati personali possono essere comunicati dalla Società a fornitori o altri soggetti che hanno sede in un paese dell’Unione Europea. Se necessario per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva la facoltà di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento Privacy. In particolare, allo scopo di garantire la copertura assicurativa nell’ambito territoriale previsto dal contratto concluso con l’Interessato, la Società può trasmettere i dati personali ad avvocati, studi legali e altri consulenti tecnici con sede in Paesi che si trovano al di fuori dell’Unione Europea.
PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati per il termine previsto dalla vigente normativa in materia di conservazione della documentazione assicurativa e in materia fiscale e contabile. I dati personali sono conservati fino al massimo di dodici mesi dall’emissione del preventivo, nel caso in cui ad esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. La Società si riserva in ogni caso la facoltà di conservare i dati personali degli Interessati anche oltre i limiti predetti per finalità di carattere probatorio, nell'ambito della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria o per finalità di repressione delle frodi. Trascorso il termine previsto, i dati sono cancellati o in alternativa possono essere conservati rendendo anonime le informazioni di modo che l’Interessato non possa essere identificato.
I dati personali forniti per l’accesso a servizi web sono conservati per tutto il tempo in cui l’utente intende avvalersi dei servizi richiesti. Al ricevimento della richiesta di cancellazione dal servizio i dati vengono prontamente cancellati.
QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato ha il diritto di esercitare in ogni momento i diritti ad esso attribuiti dal Regolamento Privacy, fatta salva la riserva da parte della Società di verificare preventivamente l’identità del richiedente al fine di garantire la riservatezza delle informazioni.
In particolare, l’Interessato ha il diritto: di sapere se il Titolare tratta dati personali che lo riguardano ed accedervi in tegralmente anche ottenendone copia (diritto di accesso); di rettificare i dati personali inesatti o integrare i dati personali incompleti (diritto di rettifica); di richiedere la cancellazione dei propri dati in presenza dei requisiti previsti (diritto alla cancellazione); di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali in presenza delle condizioni previste (diritto di limitazione); di ricevere i dati personali in formato di uso comune e leggibile oppure di richiederne la trasmissione ad altro Titolare (diritto alla portabilità); di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario e ricerche di mercato (diritto di opposizione); di opporsi a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
A CHI PUÒ RIVOLGERSI L’INTERESSATO PER ESERCITARE I SUOI DIRITTI
Presso la sede di ARAG è stato incaricato un Responsabile della Protezione dei dati, al quale gli Interessati possono rivolgersi per ogni richiesta in materia di trattamento di dati personali. I recapiti sono i seguenti: Servizio Privacy, c/o ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx; e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. È stato inoltre incaricato un Responsabile della protezione dei dati per le società del Gruppo ARAG SE, denominato Group Data Protection Officer. L’Interessato può sempre presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per questioni attinenti al trattamento dei propri dati personali effettuato dalla Società. Ogni informazione in merito è reperibile presso il sito dell’Autorità: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
MODIFICHE DELL’INFORMATIVA
ARAG si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente informativa anche in conseguenza di variazioni della normativa applicabile. Tali variazioni saranno comunicate tramite pubblicazione del testo aggiornato nella presente sezione privacy del sito xxx.xxxx.xx e saranno efficaci da quel momento. Vi invitiamo pertanto a visitare regolarmente la sezione privacy per prendere visione della versione aggiornata dell’informativa.
INFORMATIVA PRIVACY
Admiral Intermediary Services S.A. (AIS)
Rispettiamo le persone e gli amici a quattro zampe con cui entriamo in contatto e trattiamo con la massima cura tutti i dati a cui abbiamo accesso. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito “GDPR”) 2016/679, ti informiamo di quanto segue.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati è Admiral Intermediary Services S.A. (di seguito “AIS” o “Il Titolare”).
XxxXx.xx è un marchio registrato della succursale italiana di AIS, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000.
XXX è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc – per avere maggiori informazioni e dettagli su Admiral Group plc e sul relativo trattamento dei dati è possibile cliccare il seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx.
Le coperture Rimborsi Spese Veterinarie e Assistenza sono prestate da Admiral Europe Compañía de Seguros
S.A. (AECS), in qualità di Titolare autonomo del trattamento e assicuratore, con sede legale in Spagna presso Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 00, 0x xxxxxx, 00000, Xxxxxx − le informazioni sul trattamento dei dati sono presenti all’interno del Set Informativo, disponibile anche al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx.
In presenza delle garanzie elencate in basso, autonomi Titolari del trattamento sono anche le imprese associate:
• Tutela legale: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia − le informazioni sul trattamento dei dafi
sono disponibili al seguente link xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/
• Responsabilità Civile: Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX) – le informazioni sul trattamento dei dati sono disponibili al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx
2. Tipologia di dati
La tipologia di dati a cui il Titolare può accedere è principalmente quella relativa ai dati personali forniti in fase di preventivazione e nelle fasi successive, tra le quali quelle di contratto e di sinistro. Per la stipula del contratto o per altre operazioni necessarie in corso di contratto, il Titolare potrebbe avere accesso a dati finanziari se forniti.
Le procedure software e il sistema informatico preposto al funzionamento dei siti web, oltre all’uso dei cookies, possono acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet (dati di navigazione). Maggiori informazioni sono presenti all’interno della Cookie Policy disponibile al seguente link xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxx/.
Qualora ci dovessi fornire dati riferiti a terzi sei tenuto a prendere atto che l’eventuale indicazione di tali dati personali e di contatto rappresenta un trattamento di dati personali rispetto al quale ti assumi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge previste a carico del Titolare del trattamento. In tal senso, ci dai garanzia che gli eventuali dati riferiti a terzi che ci indichi (e che saranno poi trattati in base ai consensi informati forniti) sono stati acquisiti in piena conformità alla normativa vigente. Di conseguenza sei direttamente responsabile per ogni contestazione, pretesa o
richiesta di risarcimento del danno da trattamento, che dovesse pervenire al presente Titolare da soggetti terzi a causa della fornitura di dati personali in violazione delle norme applicabili sulla tutela dei dati personali.
3. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei tuoi dati personali ha le seguenti finalità:
I. Rilascio di preventivi ed eventuale conclusione del contratto. Basi giuridiche sono l’esecuzione di misure precontrattuali e la corretta esecuzione del contratto.
II.Adempimento o pretesa di adempimento di obblighi, anche in tema di conservazione di atti e documenti e/o in materia fiscale e contabile, previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, regolamenti, contratti collettivi, ivi compresi gli obblighi e le prescrizioni derivanti da disposizioni delle autorità, degli organi di vigilanza o di controllo o di altri soggetti competenti ad emanarli o ad impartirli. Base giuridica è l’obbligo di legge.
III. Gestione richieste tramite assistenza telefonica e online. I nostri consulenti sono a tua disposizione negli
orari specificati per prestarti assistenza. E’ possibile anche utilizzare l’Area Personale − creata salvando un preventivo
− o i form online per richiedere informazioni. Basi giuridiche sono l’esecuzione di misure precontrattuali, la corretta esecuzione del contratto e, nei limiti in cui sia possibile farlo valere in base alla vigente normativa, il legittimo interesse del Titolare.
IV. Il contatto commerciale da parte del Titolare o di società del medesimo Gruppo per ricevere offerte dirette di prodotti e servizi tramite sistemi di chiamata e risposta automatizzati e/o con operatore, email, sms e/o posta. Basi giuridiche sono il consenso dell’interessato e, nei limiti in cui sia possibile farlo valere, il legittimo interesse del Titolare.
V. La comunicazione e la cessione dei dati personali a soggetti terzi, per loro finalità di contatto commerciale tramite sistemi di chiamata e risposta automatizzati e/o con operatore, email, sms e/o posta. Base giuridica è il consenso dell’interessato.
Il consenso relativo ai trattamenti IV. e V. è facoltativo e un eventuale rifiuto non comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi offerti. Inoltre, anche senza un esplicito consenso, potremmo utilizzare il tuo contatto di posta elettronica per offrirti prodotti o servizi analoghi e quindi di potenziale interesse. In entrambi i casi, avrai sempre la possibilità di opporti, anche tramite l’apposito link contenuto nelle e−mail che riceverai.
Precisiamo che, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da terzi, possiamo presentare nostri banner quando accedi ad altri siti internet. Questo è reso possibile grazie ai network esistenti e agli strumenti che vengono messi a disposizione da vari soggetti per favorire una comunicazione commerciale che tenga conto degli interessi e dei bisogni degli utenti (es. Custom Audience).
4. Modalità del trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento è effettuato tramite mezzi o strumenti elettronici, o comunque automatizzati, e adottando misure idonee a garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei tuoi dati personali.
I dati saranno trattati per un tempo non superiore a quello necessario al perseguimento delle finalità indicate al punto 3 in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (ad esempio in materia di prescrizione dei diritti, v. Codice Civile).
In caso di manifestazione del consenso opzionale, i dati raccolti vengono conservati per il tempo necessario coerente con le relative finalità e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra il legittimo interesse del Titolare e i tuoi diritti.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I tuoi dati personali, nei limiti di quanto previsto al punto 4, possono essere comunicati, se richiesto dalla normativa vigente o comunque nell’ambito delle finalità sopra rappresentate al punto 3, a soggetti operanti nell’ambito della catena assicurativa (quali assicuratori, riassicuratori e coassicuratori, ove esistenti) e a società appartenenti al medesimo Gruppo del Titolare.
Inoltre potrebbero anche essere comunicati:
• a società o soggetti esterni rispetto all’organizzazione del Titolare, che abbiano con questi ultimi rapporti contrattuali
• a società che forniscono servizi o comunque operano in outsourcing (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società o soggetti che forniscono servizi informatici, telematici, amministrativi)
Con particolare riferimento a tale categoria di soggetti, ti informiamo che ciascuno di essi, in riferimento allo specifico rapporto contrattuale, è espressamente nominato, a seconda dei casi, come responsabile al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR oppure come titolare autonomo del trattamento. Hai la possibilità comunque di richiedere un elenco aggiornato di tali soggetti, secondo le modalità indicate al punto 6.
In particolare, nel rispetto delle garanzie previste dalla vigente normativa, potrebbe essere necessario trasferire i tuoi dati personali ad altre società del Gruppo o fornitori di servizi situati al di fuori dell’Area Economica Europea. Nel caso in cui il Paese di destinazione dei dati non presentasse un adeguato livello di protezione, adotteremo misure idonee per garantire che i dati godano di una protezione equivalente a quella prevista nell’Unione Europea.
Le comunicazioni commerciali che potrebbero inviarti attraverso tramite sistemi di chiamata e risposta automatizzati e/o con operatore, email, sms e/o posta possono riguardare tali categorie merceologiche, trattandosi di società appartenenti ai seguenti settori:
• Comunicazioni: prodotti e servizi di comunicazioni e tecnologia
• Finanza e settore bancario: entità finanziarie, assicurazioni, investimento, previdenza sociale
• Tempo Libero: pay tv, editoriali, turismo, sport, trasporti, navigazione, turismo (hotel, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, etc.), editoria, concorsi
• Automotive: prodotti e servizi relazionati con auto, veicoli industriali
• ONG e associazioni: prodotti e servizi relazionati con organizzazioni no profit, fondazioni ecc.
• Educazione, formazione, istruzione, università, ecc.
• Comunicazione e servizi: agenzie di pubblicità, di marketing, di eventi, di consulenza, advertising, PR, concessionarie di pubblicità, centri media, telecomunicazioni, ricerche di mercato, ecc.
• Agenzie di mobile marketing, ecc.
• Informatica, Internet, siti di e−commerce, ecc.
A prescindere da tale elenco merceologico, ti precisiamo che i tuoi dati verrebbero usati secondo quanto previsto nelle autonome informative che saranno fornite da tali soggetti.
Per completezza, ti informiamo che alcuni potrebbero, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, scriverti direttamente per informarti sul modo in cui tratteranno i tuoi dati e su come fare per esercitare i tuoi diritti nei loro confronti.
Tali soggetti possono trattare i dati comunicati a fini di invio di comunicazioni commerciali (marketing) e/o vendita diretta tramite e−mail, fax, telefono e ogni altra tecnologia di comunicazione a distanza, fermo restando il tuo diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento per tali finalità.
Inoltre i tuoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti nei limiti e nell’ambito delle specifiche competenze legate al rapporto di lavoro quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.
Ad ogni modo i tuoi dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e previo tuo espresso consenso, se necessario.
6. I tuoi diritti e come esercitarli
Ti informiamo che, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il Titolare ha l’obbligo di rispondere alle tue richieste in merito ai dati personali che ti riguardano entro un mese dalla data in cui la richiesta è stata inoltrata.
Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento ti informerà di tale proroga e dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se la tua richiesta non dovesse venir gestita, il Titolare del trattamento provvederà ad informarti − al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta − dei mofivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
Le informazioni fornite sono gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare del trattamento può:
• addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure
• rifiutare di soddisfare la richiesta. Il Titolare del trattamento dovrà dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
Il Titolare del trattamento fornisce una copia dei tuoi dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se presenti la richiesta mediante mezzi elettronici e non fornisci indicazioni diverse, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
Qualora il Titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, questo può richiedere ulteriori informazioni / documenti necessari per confermare l’identità dell’interessato.
Hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
• le finalità del trattamento
• le categorie di dati personali in questione
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i tuoi dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo
• l’esistenza del diritto di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano o di opporsi al loro trattamento
• il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo
• qualora i dati non siano raccolti direttamente, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine
• l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Hai il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo e senza impedimenti:
• la rettifica dei dati personali inesatti
• l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa
• la cancellazione dei dati personali. Il Titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i tuoi dati personali nei limiti e nei casi previsti dalla vigente normativa. Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa
• la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal GDPR
• la ricezione dei dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
• la trasmissione dei dati personali a un altro Titolare del trattamento
Per esercitare i diritti sopra elencati, puoi presentare richiesta scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dedicato xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx.
Puoi altresì contattare il responsabile della protezione dei dati scrivendo al seguente recapito: xxx@xxxxx.xx.
Hai inoltre il diritto di presentare reclamo all’Autorità di vigilanza competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) in caso dovessi ritenerlo necessario.
7. Aggiornamento e ulteriori informazioni
La presente Informativa potrebbe essere modificata per fornirti informazioni sempre aggiornate rispetto ai trattamenti e all’utilizzo dei tuoi dati personali. Ti invitiamo a visitare regolarmente questa sezione per verificare la presenza di aggiornamenti.
La presente Informativa Privacy è stata rilasciata ad Aprile 2021.