CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l’Università degli Studi di Milano
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 TAVOLI TELECOMANDATI DIGITALI DIRETTI COMPRENSIVI DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER UN PERIODO DI 72 MESI POST GARANZIA NONCHÉ DELLE RELATIVE OPERE EDILI OCCORRENTI:
- N. 2 ALL’A.O. XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX
- X. 0 ALL’A.O. “X. XXXXXXX” DI GARBAGNATE MILANESE
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: N. 537949213C
I N D I C E
PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO 5
Art. 1 - Oggetto della fornitura 5
Art. 2 – Caratteristiche generali e requisiti minimi di fornitura 5
Art. 3 – Assistenza tecnica e manutenzione programmata in garanzia e post- garanzia 12
Art. 4 – Tempi, installazione e modalità di realizzazione della fornitura 14
Art. 5 – Lavori edili impiantistici 14
Art. 6 – Durata e periodo di prova 15
Art. 7 - Valore complessivo dell’appalto e relativi oneri della sicurezza per rischi da interferenza 15
Art. 8 - Collaudo 16
Art. 9 - Formazione del personale 18
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 19
Art. 10 – Responsabilità e Referenti dell’appalto 19
Art. 11 – Interruzione/sospensione del servizio di assistenza e manutenzione da parte del contraente 19
Art. 12 - Deposito cauzionale 20
Art. 13 – Clausola di salvaguardia 21
Art. 14 – Responsabilità civile, copertura assicurativa 21
Art. 15 - Cessione del contratto e subappalto occulto 21
Art. 16 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti 23
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive 25
Art. 18 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario 25
Art. 19 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 27
Art. 20 – Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti 27
Art. 21 - Scioperi e causa di forza maggiore 28
Art. 22 – Penalità e risoluzione del contratto 28
Art. 23 – Diritto di recesso 30
Art. 24 - Clausola risolutiva espressa 32
Art. 25 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore 34
Art. 26 - Spese contrattuali 35
Art. 27 – Clausola di adesione 35
Art. 28 - Controversie 36
Art. 29 - Rinvio altre norme 36
Allegato 1: planimetria locale P.O. Buzzi
Allegato 2: planimetria locale P.O. Xxxxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0 di cui all’ art. 5 del CSA: A.O. Salvini di Garbagnate
PREMESSA
La razionalizzazione degli acquisti è fra i prioritari interventi che il quadro normativo e regolamentare definisce per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica.
In questo quadro complessivo si inseriscono le regole di gestione del sistema socio sanitario regionale per l’anno 2012 che, in particolare, dettano le linee di indirizzo per gli acquisti delle Aziende Sanitarie Lombarde, disposte all’Allegato 3 della Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2011, n. IX/2633, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2012 ”, ed in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2011, n. IX/2057.
Le linee di indirizzo per gli acquisti, dettate dall’allegato 3 della Deliberazione soprarichiamata, impegnano le aziende sanitarie a procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregate, sulla base delle esigenze e dei fabbisogni delle Aziende sanitarie Lombarde.
Con deliberazione 28 luglio 2008, n. 327 questa Azienda Ospedaliera ha aderito all’ “Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti l’approvvigionamento e gestione di beni e di servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia”
Con riferimento a quanto sopra:
⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE
conviene di procedere congiuntamente all’acquisto di quanto specificato in oggetto secondo la seguente procedura:
- l’Azienda mandataria procede, su delega e mandato delle altre aziende, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici appalti, all’espletamento della procedura di gara, per il proprio fabbisogno e per quello delle mandanti;
- con la delega di cui al precedente punto l’Ente sanitario mandante delega l’Azienda mandataria alla scelta dei contraenti e, nello stesso tempo, danno mandato alla stessa di agire in nome e per conto della medesima, per il che gli effetti del contratto stesso si verificano direttamente nella sfera giuridica di ogni singolo Ente delegante e si perfezioneranno all’atto della stipula da parte dei singoli Enti dei conseguenti contratti. L’Azienda Ospedaliera Capofila, non sarà, perciò, chiamata a rispondere a nessun titolo, del rapporto contrattuale che si stabilirà tra l’aggiudicatario e l’Ente Sanitario aggregato, restando l’A.O. Capofila del tutto estranea in merito. In tal caso, infatti, il presente Capitolato e le condizioni di aggiudicazione costituiscono unicamente il fondamento di un autonomo rapporto contrattuale tra fornitore e terzo interessato.
- la presente gara, in forma associata, darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l’impresa aggiudicataria e ciascun Ente aggregato. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, con la stipula dei relativi contratti ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Ciascun contratto potrà contenere norme differenti limitatamente
a durata, facoltà di recesso, consegna e ricezione merci, garanzie e scadenze di prodotti, modalità di fatturazione e termini di pagamento.
Per la presente procedura è individuata quale mandataria la:
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO di Milano
PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto della fornitura
Il presente capitolato disciplina la fornitura “di n. 3 tavoli telecomandati digitali diretti completi di garanzia di 24 mesi full risk comprensivi di servizio di manutenzione full risk per un periodo di 72 mesi post garanzia, nonché delle relative opere edili, occorrenti all’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento per i PP.OO. Buzzi e “Città di Sesto San Xxxxxxxx” e per l’A.O. “X. Xxxxxxx” di Garbagnate Milanese le cui caratteristiche tecniche sono indicate al successivo art. 2.
La fornitura si articola come di seguito indicato:
A.O. ICP:
- n. 2 tavoli telecomandati digitali diretti occorrenti ai PP.OO. Buzzi e Città di Sesto San Xxxxxxxx;
- Manutenzione di tipo full risk, per 72 mesi, post garanzia di 24 mesi;
- Lavori edili ed impiantistici;
A.O. G. Salvini:
- n. 1 tavolo telecomandato digitale diretto;
- Manutenzione di tipo full risk, per 72 mesi, post garanzia di 24 mesi;
- Lavori edili ed impiantistici;
La Stazione Appaltante si riserva di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.
Nel corso del periodo di vigenza del contratto, la Società aggiudicataria dovrà erogare la fornitura ed i servizi alla stessa connessi rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Speciale; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto.
Art. 2 – Caratteristiche generali e requisiti minimi di fornitura
L’apparecchiatura oggetto della presente fornitura deve essere conforme alle normative vigenti a livello nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla
produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso e dovrà rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanando nel corso di vigenza del contratto.
La ditta dovrà fornire ed installare tutto quanto necessario al corretto funzionamento della fornitura offerta.
Qualora dalla data di aggiudicazione della fornitura la ditta aggiudicataria immetta sul mercato nuovi tavoli telecomandati, è tenuta previo parere di questa Azienda, alla implementazione della fornitura offerta.
Per l’A.O. ICP:
I tavoli telecomandati dovranno essere installati uno presso la S.C. di Radiologia del P.O Buzzi e uno presso la X.X. xx Xxxxxxxxxx xxx X.X xx Xxxxx Xxx Xxxxxxxx.
P.O. Buzzi: esecuzione dei seguenti esami in ambito pediatrico:
▪ esami contrasto grafici (cistouretrografia, clisma opaco, tubo digerente ecc.)
▪ esami radiologici vari e colonna in toto
P.O. Sesto San Xxxxxxxx esecuzione dei seguenti esami:
▪ esami contrastografici (rx tubo digerente, clisma opaco, uretrografia retrograda)
▪ ERCP
▪ uretrocistografia pediatrica e non
Per l’A.O. “X. Xxxxxxx” di Garbagnate Milanese:
Il tavolo telecomandato dovrà essere installato presso la USC Radiologia 2 del “Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese” in corso di realizzazione.
Esecuzione dei seguenti esami:
▪ tutti gli esami radiologici (ad es: segmenti ossei, toraci, addome, clismi opachi, Colangiopancreatografia Retrograda Endoscopica ERCP);
▪ tutti gli esami contrastografici (ad es. cistouretrografia, clisma opaco, tubo digerente ecc.) fatta eccezione per l’angiografia;
Per l’A.O. ICP:
I tavoli telecomandati dovranno essere equipaggiati di opportune interfacce hardware e software per il collegamento in rete e l’interscambio di dati ed informazioni con l’archivio centrale e le altre modalità digitali presenti in reparto (ad esempio stampanti), in particolare classi DICOM, come più avanti specificato, e comunque ogni classe necessaria al collegamento dell’impianto con il sistema RIS/PACS Aziendale (AGFA, in particolare RIS Elefante, PACS Impax).
Per l’A.O. “X. Xxxxxxx” di Garbagnate Milanese:
Per il tavolo telecomandato richiesto, dovrà essere inclusa nell’offerta la completa integrazione e sincronizzazione con:
✓ il sistema informatico di Radiologia (RIS) RISOLUTION della ditta EBIT in dotazione alla A.O.. La fornitura di tutte le classi Dicom necessarie (a titolo puramente
esemplificativo e non esaustivo Worklist, Storage, Print ecc.) ed ogni ulteriore onere necessario all’implementazione del collegamento e alla corretta configurazione delle apparecchiature offerte con il RIS della A.O. è a carico della ditta offerente, ivi inclusi i costi legati all’eventuale intervento del personale della ditta EBIT per l’implementazione completa della configurazione del RIS;
✓ il sistema SYNAPSE di archiviazione e comunicazione delle immagini (PACS) della
A.O. La fornitura di tutte le classi Dicom necessarie (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: Storage, Worklist, Print, Send, Query-retrieve) ed ogni ulteriore onere necessario all’implementazione del collegamento e alla corretta configurazione delle apparecchiature offerte con il PACS aziendale è a carico della ditta offerente, ivi inclusi i costi legati all’eventuale intervento del personale della ditta FUJI per l’implementazione completa della configurazione del PACS;
✓ N°4 stampanti laser a secco in dotazione alla radi ologia (n°3 modello Phaser Xerox 8560 e n°1 Drypix 4000). La fornitura di tutte le classi Dicom eventualmente necessarie (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo Print) ed ogni ulteriore onere necessario all’implementazione del collegamento e alla corretta configurazione delle apparecchiature offerte con le stampanti laser è a carico della ditta offerente, ivi inclusi i costi legati all’eventuale intervento del personale della ditta FUJI per l’implementazione completa della configurazione delle stampanti;
✓ N°2 robot- masterizzatori (produttore CD) della d itta Esaote Ebit (modello Rimage 2000i e modello Protegè Amigo II). La fornitura di tutte le classi Dicom eventualmente necessarie (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo Print) ed ogni ulteriore onere necessario all’implementazione del collegamento e alla corretta configurazione delle apparecchiature offerte con i robot-masterizzatori è a carico della ditta offerente, ivi inclusi i costi legati all’eventuale intervento del personale della ditta FUJI per l’implementazione completa della configurazione delle stampanti.
Resta inteso che l’apparecchiatura richiesta, dovrà essere interfacciata alla rete ospedaliera e, pertanto, si intendono compresi nella fornitura tutti gli apparati di rete necessari a tale scopo.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere allo smontaggio, ritiro e smaltimento delle diagnostiche esistenti (Per A.O. ICP: P.O Buzzi: GMS, P.O Sesto San Xxxxxxxx: Mecall – l’A.O. Salvini di Garbagnate non ha apparecchiature da disinstallare e smaltire).
Gli eventuali lavori impiantistici (es. quadro elettrico di sala), edili (es. sistemazione pavimento) si intendono compresi nella fornitura.
***
L’apparecchiatura, sempre a pena di esclusione, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi di fornitura:
Caratteristiche
Generatore
• Generatore ad alta frequenza
• Con predisposizione per due tubi radiogeni
• Potenza massima almeno 60 kW
• Limite superiore kV (specificare range e passo dei kV impostabili sia in radiografia che in fluoroscopia):
o Radiografia non inferiore a 140 kV
o Fluoroscopia non inferiore a 110 kV
• Corrente massima sul tubo almeno 800 mA in grafia (specificare range e passo mA in grafia)
• Tempo minimo di esposizione non superiore a 1 ms
• Ridotto fattore di “ripple” (specificare il valore)
• Modalità di lavoro: in tecnica libera, con esposimetro automatico, con tecnica anatomica (descrivere)
• Tecniche di esame libere e programmabili da parte dell’utente
• Fluoroscopia continua (descrivere)
• Fluoroscopia pulsata fino ad un massimo di almeno 15 immagini al secondo (descrivere)
• Cadenza immagini in grafia almeno 3 imm/s
• Controllo automatico dei kV e dei mA in fluoroscopia
• Controllo automatico del carico termico del tubo radiogeno
• Sistema integrato di misura, visualizzazione, documentazione e memorizzazione almeno del prodotto dose-area (DAP) secondo quanto previsto dal D.lgs. 187/2000 e s.m.i.
• Esposimetro automatico (descrivere) con visualizzazione di tutti i parametri di esposizione automaticamente impostati (kV, mA, s)
Sorgente radiogena (caratteristiche da dichiarare, ove applicabile, con riferimento alle norme IEC 60336 e IEC 60613):
• Tubo radiogeno ad anodo rotante, almeno 9.000 giri/minuto
• Capacità termica anodica almeno 600 kHU
• Capacità termica del complesso radiogeno (tubo più guaina) almeno 1.500 kHU
• Doppio fuoco:
o dimensione fuoco piccolo non superiore a 0,6 mm
o dimensione fuoco grande non superiore a 1,3 mm
• Dotato di sistema di collimazione sia automatico (descrivere) sia manuale (descrivere)
• Dotato di filtri aggiuntivi per riduzione della dose del paziente
• Distanza fuoco-rilevatore variabile. Distanza massima non inferiore a 150 cm (specificare)
Stativo portatubo:
• Possibilità di effettuare proiezioni oblique con range il più ampio possibile (indicativamente +/-45°) (specificare)
Tavolo portapaziente:
• Elevabile in altezza, con minima altezza da terra non superiore a 50 cm
• Copertura paziente non inferiore a 180 cm senza riposizionamento del paziente
• Movimentazioni del sistema adeguate ad un’ampia copertura del paziente sia in senso longitudinale che trasversale
• Massimo peso supportabile almeno 180 Kg senza limitazioni di movimento
• Ribaltamento almeno +90°/-90°
• Accesso al paziente il più ampio possibile (descrivere) e comunque deve essere consentita l’accessibilità su 4 lati
• Tavolo portapaziente radiotrasparente (specificare equivalenza in mmAl@100 kV)
Detettore digitale dinamico tipo flat panel:
• Formato del detettore almeno 43 cm x 43 cm
• Matrice del detettore almeno 2,6 x 2,6 x 14 bit
• Dimensione fisica del pixel non superiore a 200 micron
• Griglie antidiffusione estraibili
• Detective quantum efficiency (DQE) a 0 paia di linee per mm > 50%
• Funzione del trasferimento della modulazione (MTF) a 1 paio di linee per mm > 50% (specificare i valori della curva MTF a 1, 2, 3 pl/mm ed alla frequenza di Xxxxxxx per il fascio RQA5)
• L’apparecchio deve essere in grado di visualizzare un indice (descrivere) che indichi l’esposizione ricevuta dal flat panel
Monitor medicale:
• Due monitor (PO BUZZI: 1 per la sala comando e 1 per la sala esame; PO SESTO SAN XXXXXXXX: 1 per la sala comando e 2 per la sala esame; A.O. Salvini: 1 per la xxxx xxxxxxx x 0 xxx xx xxxx xxxxx);
• Tecnologia: LCD, matrice almeno 1024x1024
• Dimensioni dei monitor almeno 19"
• Display monocromatico per monitor in sala esami
• Un carrello per monitor della sala esame
• Possibilità di visualizzare almeno l’immagine fantoccio SMPTE o TG 18-QC su ogni monitor
Dicom:
• Interfaccia DICOM con il supporto almeno delle seguenti service classes: print, send, MPPS, worklist e storage
• Prevedere tutte le ulteriori classi DICOM necessarie per una completa trasmissione, stampa e archiviazione delle immagini prodotte (dovranno essere forniti i relativi conformance statement)
Consolle di comando:
• Capacita dell'archivio locale: almeno 5.000 immagini con la massima risoluzione
• Acquisizione, processing e visualizzazione di immagini fluoroscopiche e radiografiche
• Sistema per l'archiviazione e masterizzazione delle immagini su CD/DVD in formato DICOM
• Possibilità di esportare immagini in formato DICOM di tipo for processing (raw data)
• Possibilità di protocolli di acquisizione delle immagini dedicati al controllo di qualità del detettore digitale anche secondo protocolli impostabili dagli utenti
Software di post-elaborazione delle immagini:
• Possibilità di inserire annotazioni
• Sistema per l'ottimizzazione delle immagini fluoroscopiche
• Contrast and brightness
• Noise reduction
• Edge enhancement
• Image reversal
• Greyscale optimisation
• Zoom and roam
• Electronic collimation
• Inversione immagine
• Measurements
• Contour and contrast enhancement
• Windowing
• SW: Stitching automatico per le immagini di lungo formato
L'apparecchiatura dovrà essere corredata inoltre di:
• Reggispalle
• Fasce di fissaggio e compressione
• Pedana portapaziente rimovibile
• Doppio pedale di scopia e grafia (uno in sala comandi ed uno in sala esami)
• Presenza dei comandi per la movimentazione del tavolo anche in sala esame
• Tavolo per la consolle di comando completo di due sedie con le rotelle
• Per il solo PO Buzzi: culle neonatali/pediatriche (dovrà essere indicato se la movimentazione è manuale o motorizzata) e sospensione pensile inclusiva di tubo radiogeno, di sistema di misurazione dose.
***
Di seguito si riporta l’elenco dispositivi accessori OPZIONALI e relative caratteristiche minime, precisando che gli stessi non saranno oggetto di valutazione tecnica ed economica ai fini dell’aggiudicazione. La Stazione Appaltante si riserva di acquisire detti dispositivi a seguito dell’aggiudicazione, qualora necessari, nel corso dell’esecuzione del contratto.
• Detettore wireless;
• SW: Subtraction (DSA) + Road-mapping + Cine Loop;
Rispondenza a normative/leggi:
Il sistema offerto dovrà essere conforme alla normativa vigente (Direttiva 93/42/EEC s.m.i., normative particolari CEI e UNI) e a quanto indicato nell’allegato V del D.Lgs. 26/05/00 n.187 e s.m.i. che sarà verificato sperimentalmente durante la prova di accettazione e messa in funzione (la ditta aggiudicataria dovrà fornire, per tali prove, i fantocci e la strumentazione necessaria all’effettuazione delle prove previste, qualora non in possesso del Servizio di Fisica Sanitaria).
Si precisa che dovrà essere fornita certificazione seconda la Direttiva 93/42/EEC s.m.i., di tutto quanto offerto.
NB. I dispositivi attivi destinati ad emettere radiazioni ionizzanti e destinati alla diagnosi, alla radioterapia o alla radiologia d'intervento, compresi i dispositivi che li controllano o che influenzano direttamente la loro prestazione, rientrano nella classe IIb.
Radioprotezione degli Operatori e dei Pazienti
Per l’A.O. ICP:
La ditta concorrente dovrà verificare l’adeguatezza delle schermature esistenti e, se necessario, dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera di schermature aggiuntive. Il progetto della sala ed i calcoli delle schermature efficaci dovranno essere fornite nella documentazione di gara.
Resta inteso che l’Esperto Qualificato dell’Azienda Ospedaliera, dopo verifica di quanto proposto dalla ditta, potrà richiedere qualsiasi modifica/integrazione delle schermature proposte e tali modifiche/integrazioni dovranno essere realizzate dalla ditta aggiudicatarie a proprie spese.
Per l’A.O. G. Salvini:
Si rimanda a quanto specificato al successivo art. 5.
Documentazione tecnica da produrre
In fase di partecipazione a gara i concorrenti dovranno trasmettere
• dichiarazione di conformità alla normativa vigente in particolare:
o direttiva 93/42/EEC s.m.i.
o normative particolari CEI e UNI
• elenco (compresi codice d’ordine) e listino materiale di consumo (se presenti), specificando quale materiale è dedicato/esclusivo
• dichiarazione di impegno alla fornitura delle parti di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione
• dichiarazione di garanzia di espandibilità del sistema, fornito come ordine, ovvero possibilità fornitura di accessori/prodotti della stessa linea per almeno 5 anni dalla data accettazione
• relazione di radioprotezione contenente il layout della sala in scala 1:100 e una descrizione delle protezioni fornite;
• protocollo per l’effettuazione delle prove di accettazione dell’apparecchiatura radiogena, previste dalla normativa vigente
La ditta aggiudicataria dovrà fornire al Servizio Ingegneria Clinica durante il collaudo:
• protocollo di manutenzione preventiva consigliato (con periodicità e modalità – check list)
• manuale d’uso in italiano in doppia copia e/o su supporto informatico; il manuale deve contenere paragrafi specifici ex legge 81/08
• schemi elettrici, elettronici, meccanici degli impianti realizzati con relative certificazioni (se realizzati)
• manuale tecnico possibilmente in italiano
• certificazioni norme UNI di riferimento
• licenze d’uso dell’eventuale software fornito
• dichiarazione di conformità alla normativa vigente in particolare:
o direttiva 93/42/EEC s.m.i.
o normative particolari CEI e UNI
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria la modifica dei protocolli forniti e la ditta dovrà apportare le modifiche richieste a proprie spese.
Art. 3 – Assistenza tecnica e manutenzione programmata in garanzia e post- garanzia
Le condizioni dell’assistenza tecnica sia nel periodo di garanzia sia nel contratto post- garanzia sono descritte qui di seguito e sono di tipo full risk, nulla escluso (parti in vetro, tubo, detettore, etc compresi), comprensiva di manutenzioni preventive annue in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e relativi ricambi, filtri, kit, ecc.
Tale servizio dovrà prevedere le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per il perfetto, costante, continuo e regolare funzionamento dell’impianto.
Il periodo di garanzia, che avrà decorrenza dalla data del collaudo finale, dovrà essere di almeno 24 mesi.
Il contratto di manutenzione full risk inerente la manutenzione decorrerà dal giorno successivo il decorso del periodo di garanzia (24 mesi dal collaudo finale) di cui sopra per un periodo di 72 mesi.
Il servizio prevede:
Manutenzione programmata: consentirà di mantenere il sistema ai massimi livelli prestazionali attraverso le seguenti fasi:
• manutenzione preventiva e controlli funzionali
• verifiche di sicurezza (inclusi i controlli di sicurezza meccanica e elettrica come previsto dalle normative vigenti in materia)
• sostituzione parti difettose
• aggiornamento del software in caso di nuove release.
In caso di scostamento delle prestazioni rispetto ai parametri previsti, la Ditta sarà tenuta ad eseguire a suo carico le azioni necessarie al ripristino delle stessa (incluse parti di ricambio, manodopera, spese di trasferta, spese di spedizione, etc).
La periodicità di tali controlli dovrà essere conforme a quanto specificato dal produttore. Le attività svolte durante tali controlli dovranno essere conformi a quanto richiesto e a quanto specificato nelle chek list del produttore che saranno allegate all’offerta e rispettare quanto previsti dalle vigenti normative.
Il calendario delle singole visite di manutenzione periodica dovrà essere inviato all’inizio di ogni anno solare per l’A.O.:
✓ ICP: alle XX.XX. Radiologia dei PP.OO. Buzzi e Città di Sesto San Xxxxxxxx e al Servizio Ingegneria Clinica;
✓ X. Xxxxxxx di Garbagnate: alla USC Radiologia 2 del P.O. di Garbagnate e al Servizio di Ingegneria Clinica.
In ogni caso la ditta dovrà contattare le S.C. Radiologia delle Aziende almeno 15 gg prima della data prestabilita al fine di verificare la disponibilità delle S.C. stessa.
Manutenzione correttiva su chiamata per guasti o malfunzionamenti dei beni e di parti di essi, con sostituzione di tutte le parti (compresi detettore e tubo rx inclusi in numero illimitati), accessori e quant’altro componga il sistema (quindi anche il software) nella configurazione fornita, che subiscano guasti di qualunque natura.
Il numero di interventi sarà illimitato e dovranno essere inclusi nel canone contrattuale tutti i costi relativi.
Il servizio di manutenzione correttiva dovrà essere organizzato in modo da poter intervenire tempestivamente entro le 8 ore lavorative dalla chiamata su 5 giorni settimanali.
La riparazione parziale dovrà concludersi entro le successive 48 ore solari dall’inizio dell’intervento (arrivo del tecnico in loco). Si intende riparazione parziale, riparazione non risolutrice del problema ma tale da permettere di riprendere la normale attività di reparto. La risoluzione definitiva del guasto dovrà avvenire entro 72 ore solari dall’inizio dell’intervento (arrivo del tecnico in loco).
La richiesta sarà inviata (da personale delle Aziende Ospedaliere o suo delegato) a mezzo fax e/o mail la cui data costituisce il riferimento per il calcolo dei tempi di intervento, fatti salvi i casi estremamente urgenti nei quali la chiamata verrà aperta telefonicamente e in seguito verrà inviato un fax e/o mail recante la data di apertura.
Alla fine di ogni manutenzione sia preventiva sia correttiva, il tecnico della Ditta aggiudicataria dovrà compilare il foglio di lavoro della manutenzione effettuata e farlo vidimare dal personale delle XX.XX. utilizzatrici. Copia di tale report dovrà essere consegnato al Servizio Ingegneria Clinica dell’A.O. competente.
La Ditta concorrente dovrà inoltre fornire la descrizione e l’organizzazione del Servizio di assistenza tecnica (es. staff in Italia e/o in Europa, ubicazione del centro di riferimento, organizzazione del servizio, etc.) a cui verrà affidata la fornitura in oggetto sia per quanto riguarda la garanzia che la manutenzione.
Le restanti condizioni del contratto dovranno essere indicate nell’offerta. Tutto quanto non indicato come “escluso” sarà ritenuto “incluso”.
Art. 4 – Tempi, installazione e modalità di realizzazione della fornitura
I Telecomandati dovranno essere consegnati con la formula “chiavi in mano”, dotati di tutti gli accessori e dispositivi necessari per il rispetto delle normative vigenti e senza nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta.
Nel caso della A.O.:
• ICP: le apparecchiature dovranno essere installate entro 60gg dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione, decorso il termine ex art. 79, D.lgs 163/06. l’installazione delle apparecchiature comprese i relativi lavori dovranno essere ultimati nei successivi 20 giorni rispetto ai termini precedentemente richiamati (60giorni);
• X. XXXXXXX l’apparecchiatura dovrà essere consegnata entro 30gg dall’emissione dell’ordine. Si specifica che l’emissione dell’ordine è subordinata all’effettiva erogazione alla A.O. G. Salvini dei fondi previsti dalla DGR IX/4739 del 23.01.13.
Art. 5 – Lavori edili impiantistici
Per A.O. ICP:
I lavori impiantistici, edili e di adeguamento e/o realizzazione schermature RX necessari a rendere la sala funzionante nel rispetto delle norme di riferimento si intendono compresi nella fornitura e vengono sommariamente descritti (resta inteso che eventuali altri lavori necessari per rendere la sala completamente funzionante sono compresi nella fornitura).
I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e dovranno essere rilasciate alle AA.OO. tutte le certificazioni previste per legge.
PO Sesto San Xxxxxxxx
Le opere da eseguire per l’installazione del tavolo radiologico sono:
• impianto elettrico di sala (compresa di sala comandi) comprensivo di nodo equipotenziale ed eventuale implementazione di prese elettriche qualora necessarie;
• rimozione dell’attuale quadro elettrico di sala e fornitura e posa di nuovo quadro elettrico;
• sostituzione dei corpi illuminanti;
• installazione di almeno una lampada di sicurezza;
• tinteggiatura del locale;
• tutte le opere di ripristino del locale (pavimentazione, controsoffitto e/o soffitto, pareti ecc.) che dovessero rendersi necessarie a seguito dello smantellamento delle apparecchiature esistenti e dell’ installazione delle nuove.
PO Buzzi
Sono da prevedersi interventi di ripristino di natura edile, nonché eventuali modifica/implementazioni all’impianto elettrico ed al quadro di sala necessari che dovessero rendersi necessarie a seguito dello smantellamento della nuova apparecchiatura e l’installazione del nuovo tavolo telecomandato.
Per entrambe le sale dovrà essere fornito almeno gruppo di continuità per la consolle di comando.
Per entrambe gli interventi l’impresa dovrà produrre il progetto elettrico redatto e firmato da professionista abilitato.
È altresì onere dell’impresa verificare e documentare alla A.O. che la struttura portante su cui è posato attualmente il tavolo radiologico da sostituire, sia idonea ad accogliere i nuovi macchinari.
Si allegano al presente Capitolato le planimetrie inerenti i locali dei PP.OO. Buzzi, Sesto San Xxxxxxxx e del locale dell’A.O. Salvini di Garbagnate.
Per A.O. G. Salvini:
Si re-invia a quanto specificato nell’Allegato 3) del CSA.
Art. 6 – Durata e periodo di prova
DURATA
6.1 Il contratto avrà durata di 96 mesi, di cui 24 mesi di garanzia ed i restanti 72 mesi di manutenzione full risk, e si precisa che l’erogazione del servizio inerente la fornitura decorrerà dalla data positiva del collaudo, con previsione della facoltà di recesso prevista al successivo art. 23.
6.2 L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di prorogare il contratto successivamente alla scadenza dello stesso, per un periodo massimo di 6 mesi o per il periodo strettamente necessario per l’espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario – alle medesime condizioni contrattuali in essere – senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L’aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura del servizio dietro semplice richiesta scritta dell’A.O. con un preavviso di 30 giorni rispetto la scadenza naturale del contratto.
Le AA.OO. ICP e “X. Xxxxxxx” si riservano di sottoporre la fornitura oggetto della presente gara ad un periodo di prova, di 1 MESE, decorrenti dalla messa in funzione, nel corso del quale verrà verificata la piena idoneità delle apparecchiature offerte, a giudizio insindacabile delle stesse Aziende.
In caso di esito negativo del periodo di prova le AA.OO., ognuno per quanto di competenza, comunicheranno tale circostanza entro e non oltre 20 giorni decorrenti dalla data di scadenza del periodo di prova e il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell’art. 1456 cc.. Alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà al mero pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate.
Art. 7 - Valore complessivo dell’appalto e relativi oneri della sicurezza per rischi da interferenza
Il Valore complessivo presunto della fornitura e dei servizi alla stessa connessi posto a base d’asta per il periodo di 96 mesi è di € 1.030.600,00 (IVA esclusa), così calcolato:
A.O. ICP
- n. 2 tavoli telecomandati di cui:
n. 1 tavolo per il P.O. Buzzi € 230.000,00 oltre IVA (22%)
(fornitura e installazione)
di cui € 620,00 quali oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza
propri della Stazione Appaltante
n. 1 tavolo per il P.O. Sesto S.G. € 220.000,00 oltre IVA (22%);
(fornitura e installazione)
di cui € 520,00 quali oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza
propri della Stazione Appaltante
- Manutenzione full risk, per 72 mesi € 216.000,00 oltre IVA (22%);
di cui € 1.320,00 quali oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza
propri della Stazione Appaltante
- Lavori edili ed impiantistici € 29.000,00 oltre IVA (10%);
% oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza propri della Stazione Appaltante inseriti nella voce installazione e fornitura tavoli
A.O. G. SALVINI di GARBAGNATE:
- n. 1 tavolo telecomandato € 220.00,00 oltre IVA (22%);
(fornitura e installazione)
di cui € 1.140,00 quali oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza
propri della Stazione Appaltante
- Manutenzione full risk, per 72 mesi € 105.600,00 oltre IVA (22%);
di cui € 1.320,00 quali oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza
propri della Stazione Appaltante
- Lavori edili ed impiantistici € 10.000,00 oltre IVA (10%);
% oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza propri della Stazione Appaltante inseriti nella voce installazione e fornitura tavolo
Art. 8 - Collaudo
Il collaudo, da effettuarsi presso l’Azienda Ospedaliera competente con spese a carico della ditta aggiudicataria, risulterà ufficialmente concluso con la firma dell’apposito verbale predisposto dall’Amministrazione della A.O., sottoscritto dal Direttore dell’Unità Operativa di Radiologia (Responsabile di tutte le apparecchiature installate), dal tecnico o dal responsabile della ditta fornitrice, dal Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica e dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico della A.O. o da un loro delegato e dal Responsabile di Fisica Sanitaria o suo delegato.
La messa in uso dell’apparecchiatura/sistema diagnostico avverrà presso l’A.O., alla presenza delle persone suindicate e sarà onere della ditta aggiudicataria fornire evidenza di tutto quanto sotto specificato:
1. presa d’atto del verbale di fine lavori redatto dal Direttore Xxxxxx;
2. verifica dell’integrità e completezza di ogni apparecchiatura, dispositivo e accessorio;
3. verifica della corretta e completa fornitura di tutto quanto richiesto e offerto;
4. verifica della conformità alle direttive e alle norme vigenti (e corrispondenza con quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta) in base all’apparecchiatura ed alla destinazione d’uso;
5. presenza di marchi, certificati e delle schede tecniche delle apparecchiature, dispositivi, accessori, correttamente identificate;
6. presenza e verifica del Manuale d’uso in duplice copia e lingua italiana e del Manuale Tecnico di manutenzione (preferibilmente in formato elettronico), completo di:
6.1. istruzioni per l’utilizzo sicuro, efficace ed appropriato di ogni apparecchiatura, dispositivo ed accessorio;
6.2. protocolli di manutenzione preventiva e controlli qualità su base annua a cura della assistenza tecnica;
6.3. protocolli di manutenzione ordinaria (giornaliere, settimanali, ...) a cura del personale utilizzatore;
6.4. relazione sui rischi all’utilizzo e sui metodi adottati per la prevenzione e la protezione dagli stessi;
6.5. relazione sui rischi residui ed xxxxxxx xxxxxxxxx;
7. Dichiarazione e/o certificazione di conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. per le apparecchiature;
8. Effettuazione di test funzionali;
9. Effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica sulle correnti di dispersione e sulla resistenza del conduttore di protezione (ove applicabile e dipendentemente dal tipo di dispositivo e dalla destinazione d’uso), completo delle caratteristiche ambientali di misura (umidità, temperatura) per ogni dispositivo installato e l’insieme dei dispositivi (accessori inclusi);
10. Effettuazione dei controlli di esposizione, protezione e sicurezza effettuati dal Servizio di Fisica Sanitaria;
11. Effettuazione delle prove di accettazione ai sensi del D.Lgs. 187/2000; 12.Effettuazione, da parte del Servizio di Fisica Sanitaria, delle prove di accettazione ex
D.Lgs. 230/95 e s.m.i., con particolare riferimento alla qualità dell’immagine;
13.Formazione del personale utilizzatore dell’Azienda Ospedaliera circa l’utilizzo sicuro, efficace, appropriato ed economico di ogni dispositivo ed accessorio (inclusi i protocolli delle verifiche periodiche) tramite acquisizione di apposita certificazione;
14.Formazione del personale tecnico dell’Azienda Ospedaliera circa la gestione delle procedure di primaria manutenzione tramite acquisizione di apposita certificazione.
La incompleta o non conforme esecuzione di una delle suddette operazioni comporta la sospensione della messa in uso fino alla successiva integrazione.
Resta inteso che, fino all’atto del collaudo svolto con esito positivo e certificato dal verbale, redatto come sopra indicato, la ditta aggiudicataria resta l’unica responsabile dei locali consegnati e di tutto quanto all’interno installato.
Le apparecchiature dovranno essere messe in funzione, massimo entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna e di ultimazione lavori (questi ultimi dovranno essere certificati dal Responsabile della S.C. Ufficio Tecnico).
Si precisa, inoltre, che la garanzia di 24 mesi avrà decorrenza dalla data del collaudo.
Art. 9 - Formazione del personale
La ditta deve provvedere con propri tecnici di provata preparazione e competenza ad addestrare il personale dell’Azienda Ospedaliera all’uso della strumentazione fornita e a fornire continuativamente adeguata assistenza specialistica per la messa a punto di nuovi protocolli o per colmare eventuali carenze informative.
Nello specifico, l’offerta dovrà essere comprensiva degli oneri per:
✓ la formazione del personale medico;
✓ la formazione del personale tecnico di radiologia;
✓ l’addestramento di due tecnici del personale del Servizio Ingegneria Clinica, per un primo intervento sull’apparecchiatura, tale formazione dovrà essere svolta all’atto del collaudo e dovrà comprendere una sessione teorica e una sessione pratica e dovrà prevedere il rilascio di un certificato attestante l’avvenuta formazione.
L’offerta di ciascuna ditta dovrà comprendere una proposta formativa (piano di addestramento) mirata per il personale medico e tecnico di radiologia. Il piano di addestramento presentato dovrà indicare in maniera chiara e inequivocabile:
✓ il numero di giornate formative (espresse in termini di ore) previste per la formazione del personale medico;
✓ il numero di giornate formative (espresse in termini di ore) previste per la formazione del personale tecnico di radiologia;
✓ le modalità adottate per comprovare l'avvenuta formazione (es. predisposizione di un tabulato che dovrà indicare, per ciascun tecnico e radiologo, le ore di avvenuta formazione - ad es. mediante firma).
Le modalità di espletamento del piano di addestramento presentato dovranno essere concordate (pianificate) con il primario che, inoltre, avrà il compito di "vigilare" sullo stato di avanzamento dello stesso.
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Art. 10 – Responsabilità e Referenti dell’appalto
Per le AA.OO.:
Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell’appalto (DEC): è individuato dalle AA.OO.. Ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell’appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell’appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l’appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche: i Responsabili delle UU.OO. utilizzatrici, della Fisica Sanitaria, dell’Ufficio Tecnico, del Servizio di Prevenzione e Protezione e della S.C. Provveditorato Economato.
Per l’Appaltatore:
Responsabile dell’Appaltatore: nominato dall’appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell’appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione della fornitura e di controllare e far osservare gli adempimenti previsti dal presente capitolato. A lui faranno capo l’organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l’applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto.
Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.
L’appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.
Art. 11 – Interruzione/sospensione del servizio di assistenza e manutenzione da parte del contraente
1. In considerazione della specifica finalità della fornitura e degli annessi servizi, destinata a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, la ditta aggiudicataria s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall’avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, (esempio eventi atmosferici, malattie, ferie del proprio personale, scioperi). In tal ultimo caso dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto i nominativi degli operatori sostituti.
Nel caso in cui l’aggiudicatario interrompa/sospenda la fornitura e i servizi alla stessa correlati, senza alcuna giusta motivazione, l’Azienda Appaltante ha piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire la fornitura e i servizi stessi nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all’appaltatore la spesa relativa, fatta salva ogni altra azione.
2. Qualora l’arbitraria sospensione della fornitura e relativi servizi da parte del contraente dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a tre giorni, l’Azienda Appaltante potrà ritenere risolto il contratto, con incameramento del deposito
cauzionale, nonché il risarcimento del maggior danno da parte del contraente inadempiente.
Art. 12 - Deposito cauzionale
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell’importo contrattuale (iva esclusa). Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale (iva esclusa). La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;
- la operatività della garanzia entro 15 gg,. a semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera.
2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. A richiesta dell’aggiudicatario, la S.C. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto.
L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.
Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda Appaltante, opportunamente comunicati all’aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della contestazione.
4. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso alle AA.OO. delle somme che questi abbiano eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore.
5. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
6. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Art. 13 – Clausola di salvaguardia
Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla Ditta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo fax o posta elettronica certificata, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.
Art. 14 – Responsabilità civile, copertura assicurativa
La società appaltatrice risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all’Azienda Ospedaliera ICP, all’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxxx” di Garbagnate Milanese ed a terzi nell’espletamento della fornitura, anche in relazione all’operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La ditta appaltatrice dovrà contrarre apposita polizza d’assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi per un importo non inferiore a euro 3.500.000,00 per sinistro.
Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all’A.O. ICP ed all’A.O. “X. Xxxxxxx” a semplice richiesta. L’Azienda Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l’appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell’A.O. ICP e dell’A.O. “X. Xxxxxxx” in particolare, in conseguenza di furti.
Art. 15 - Cessione del contratto e subappalto occulto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.
La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.
L’aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante. Quanto sopra alle seguenti condizioni:
• l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006);
• l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
• della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
• dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
• insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006).
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx.
Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).
3. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 €, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006).
L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio della fornitura la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva.
L’A.O. ICP provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario della fornitura. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006).
L’A.O. provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale
situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 22 del presente Capitolato.
La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.
L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).
Art. 16 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti
A.O. ICP
La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite alla presente fornitura nei seguenti modi:
1) la fattura riferita alla fornitura e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo del collaudo;
2) le fatture riferite al contratto di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Il servizio decorrerà dal primo giorno utile successivo alla scadenza della garanzia di 24 mesi.
Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C.
Tutte le fatture emesse dalla ditta aggiudicataria dovranno essere intestate a:
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
Sede Legale: xxx X. Xxxxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx Cod. Fiscale 80031750153 – P. Iva 04408300152
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura, previo esito positivo del collaudo attestato dal DEC e purché non vi siano motivi ostativi.
Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge.
Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, la data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera.
La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.
In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio di manutenzione in garanzia
da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
A.O. “X. XXXXXXX”
La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite alla presente fornitura nei seguenti modi:
1) la fattura riferita alla fornitura e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo del collaudo;
2) le fatture riferite al contratto di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata.
Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell’A.O., fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. Agli effetti della liquidazione delle fatture. L’inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento.
L’IVA dovuta per legge resta a carico dell’Azienda Ospedaliera.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, e dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le parti, nell’ambito della propria libertà contrattuale, stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, a 60 gg. data ricevimento fattura.
Per pagamento della fattura, si intende l’emissione del mandato di pagamento da parte dell’USC Economico Finanziaria dell’A.O..
In caso di ritardato pagamento, in deroga a quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art.1284, comma 1, del Codice Civile.
Si precisa che, in ogni caso, l’eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto da parte del contraente per la parte inerente l’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Le fatture dovranno essere emesse, corredate da copia dell’avvenuto positivo collaudo e dovranno essere intestate a:
AZIENDA OSPEDALIERA “X. XXXXXXX”
Xxxxx Xxxxxxxxx, 000
00000 - XXXXXXXXXX XXXXXXXX Cod. Fisc./P.IVA 12314450151
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
1. La ditta aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.
2. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
6. La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'A.O. contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.
Art. 18 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario
L’Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.
Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).
Il contraente aggiudicatario si impegna a svolgere la fornitura, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all’organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa. Tutti gli obblighi necessari per l’esecuzione della fornitura devono intendersi a completo carico dell’aggiudicatario.
In particolare e fatto obbligo all’aggiudicatario di:
- eseguire la fornitura ed i servizi alla stessa connessi secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nel presente capitolato, nonché nella documentazione di gara, tutta, e nell’offerta presentata;
- eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, ovvero regolamenti aziendali, applicabili alle forniture in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- considerare inclusi nella percentuale di sconto offerta, o comunque nell’importo contrattuale offerto, anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari, per l’esecuzione della fornitura e relativi servizi a regola d’arte, previsti dalla documentazione di gara;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dell’A.O. in conseguenza dell’inosservanza di obblighi a carico suo;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, in funzione della corretta esecuzione della fornitura e relativi servizi;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità degli operatori, delle persone addette al trasporto e alla consegna della fornitura, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L’aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l’Azienda Ospedaliera che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati nella consegna della fornitura, per colpa o negligenza;
- dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento, così come disposto dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
- risarcire i danni causati nel corso dello svolgimento della fornitura per le quali l’A.O. è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull’importo mensile dovuto all’impresa stessa;
- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all’esecuzione della fornitura e dei relativi servizi;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;
- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti la fornitura e i relativi servizi in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare esecuzione della fornitura medesima.
Il contraente aggiudicatario non potrà eccepire, durante l’esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l’aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando le AA.OO. ICP e “X. Xxxxxxx”, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse all’erogazione della fornitura oggetto dell’affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato speciale, l’aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. All’Aggiudicatario non spetterà, percentuale offerto.
Art. 19 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08
Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell’appaltatore, in allegato alla documentazione di gara, e più precisamente al Disciplinare di gara (di cui costituisce l’Allegato n. 4bis), viene posto l’Opuscolo Informativo “rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’Azienda Ospedaliera ICP e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’Azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 04”, redatto dall’A.O. nel mese di luglio 2011.
Inoltre, si allega, sempre al succitato Disciplinare di gara (all’Allegati nn. 4a per l’A.O. ICP e 4b per l’A.O. Salvini), il modello di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che i partecipanti alla gara dovranno unire alla propria offerta compilato nelle parti relative:
• all’anagrafica del/i appaltatore/i;
• ai rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene eseguita la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi (vedasi parte III del DUVRI “programma di cooperazione e coordinamento”.
All’atto della formalizzazione dell’incarico, l’Azienda Appaltante e l’Aggiudicatario completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell’Azienda Appaltante.
Art. 20 – Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti
1. La ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e pubblicato sul sito xxx.xxx.xx.xx. e il Codice Etico adottato dall’A.O. “X. Xxxxxxx” di Garbagnate Milanese e pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
2. La ditta aggiudicataria s’impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Codice etico degli appalti regionali”, approvato con DGR Regione Lombardia 4 maggio 2011, n. IX/1644.
3. La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Codice etico degli appalti regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
Art. 21 - Scioperi e causa di forza maggiore
Trattandosi di fornitura di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
L’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con la S.C. Provveditorato Economato e le strutture interessate dalla fornitura delle AA.OO. ICP e X. Xxxxxxx di Garbagnate.
Il contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Azienda Ospedaliera tramite il Referente/coordinatore Aziendale della fornitura, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna.
L’Azienda Ospedaliera, si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.
Art. 22 – Penalità e risoluzione del contratto
Per entrambe le AA.OO.:
1. Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.
A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, la
S.C. Provveditorato Economato della A.O. competente, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi con raccomandata
A.R. o tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’A.O. interessata entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione
Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, l’A.O. potrà applicare una penale fra quelle sotto indicate o, in caso di grave e reiterato inadempimento, esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
2. Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate:
a) Relativa all’installazione e consegna dell’apparecchiatura.
In caso ritardo nella consegna delle strumentazioni, e della messa in funzione, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 7, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 1.000,00, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
b) Relative alla garanzia e assistenza Full-Risk.
In mancanza del rispetto delle condizioni relative alla soluzione del guasto dell’apparecchiatura durante il periodo di garanzia e successivamente nel periodo relativo all’assistenza post garanzia Full Risk, l’aggiudicatario, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, è soggetto all’applicazione delle seguenti penalità:
- mancato intervento entro le 8 ore lavorative dalla chiamata: pari ad € 50,00 per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento;
- mancata risoluzione parziale del guasto entro le 48 ore solari dall’inizio dell’intervento (arrivo del tecnico in loco): pari ad € 100,00 per ogni ora solare eccedente le 48 ore di ritardo nella risoluzione parziale del guasto;
- mancata risoluzione definitiva del guasto entro le 72 ore solari successive dall’inizio dell’intervento (arrivo del tecnico in loco): pari ad € 100,00 per ogni ora solare di ritardo nella risoluzione definitiva del guasto;
- saranno tollerati massimo 6 giorni/anno lavorativi di fermo dell’apparecchiatura (esclusi i giorni di svolgimento della attività programmate), oltre i quali l’Azienda potrà richiedere alla ditta fornitrice il rimborso delle prestazioni sanitarie che non è stato possibile effettuare. Viene considerato un giorno di fermo macchina un intervallo di fermo pari a 8 ore lavorative a partire dalla chiamata, valutate tra le 8:00 e le 18:00 dei giorni lavorativi.
3. L’A.O., dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.
Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo).
Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, a seguito di emissione relativa nota di credito.
Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.
4. L’A.O. si riserva, in ogni caso, la richiesta dei danni derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni diagnostiche cui l’apparecchiatura è destinata.
Art. 23 – Diritto di recesso
È prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell’Azienda committente, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l’aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica fornitura oggetto del presente appalto, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Lombardia), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. IX/2633 in data 06.12.2011 e successiva DGR n. IX/4334 del 26 ottobre 2012, in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie.
In tali casi le Aziende Ospedaliere si riservano, tuttavia, la facoltà di:
- procedere, con la/e Società aggiudicataria/e dei Lotti di cui alla presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette;
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con raccomandata A.R..
L’Azienda Ospedaliera ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte della ditta, del Codice Etico, approvato dall’Azienda committente e pubblicato sul sito dell’ente medesimo.
c) per un diverso assetto organizzativo delle Azienda Ospedaliera ICP e X. Xxxxxxx di Garbagnate che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell’Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi.
d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso le AA.OO. saranno tenute al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.
Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della fornitura - sino all’individuazione del nuovo contraente e/o all’avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all’Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l’erogazione dei servizi sanitari in favore dell’utenza.
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda committente e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
L’impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Azienda Ospedaliera da qualsiasi molestia.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell’art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..
Art. 24 - Clausola risolutiva espressa
24.1 Le Aziende committenti avranno facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all’aggiudicatario con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:
1. inottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell’Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura;
4. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell’espletamento della manutenzione;
5. disservizio pari o superiore a 8 ore per ciascun fermo macchina;
6. applicazione di 3 penali per inadempimenti parziali e/o totali rispetto agli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato;
7. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione;
8. esito negativo del periodo di prova, fissato dall’art. 6 del presente Capitolato
9. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
10. subappalto totale o parziale non autorizzato;
11. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
12. ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale;
13. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
14. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e xx.xx, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
15. rinuncia della ditta offerente.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l’Azienda committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.
Nei casi sopra previsti, l’Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra Impresa.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l’A.O. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
L’Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Qualora la Società aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda Ospedaliera tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto la Ditta alla società per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
* * * * *
24.2 Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta delle AA.OO. - la violazione da parte del contraente dei seguenti obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali:
⮚ Art. 4: divieto di chiedere, sollecitare, accettare regali, compensi e altre utilità per sè e/o per altri; divieto di offrire direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato; divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'incarico assunto;
⮚ Art. 6: corretta informativa sui rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni; assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, anche con riferimento ad interessi di qualsiasi natura, anche non
patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
⮚ Art. 7 divieto di partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
⮚ Art. 11 segreto d'ufficio;
⮚ Art. 13 diffusione di notizie non corrispondenti al vero;
⮚ Art. 14 divieto di ricorrere a mediazione di terzi, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi; divieto di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione e/o facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione di contratti e/o negozi a/o accordi in genere; divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile; astensione dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio, nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
La tolleranza da parte delle AA.OO. di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.
E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dalle AA.OO. in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.
Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, le AA.OO. avranno diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.
Il Contrante dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.
Art. 25 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore
Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per le AA.OO. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.
In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque le AA.OO. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.
In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore le AA.OO., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.
Art. 26 - Spese contrattuali
Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l’IVA che è a carico dell’Azienda Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta della S.C. Provveditorato-Economato.
Le spese per la pubblicazione degli atti di gara - ai sensi di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 - è a carico dell’aggiudicatario e dovrà avvenire mediante rimborso alla Staziona Appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Art. 27 – Clausola di adesione
Le AA.OO. appaltanti, coerentemente con le direttive regionali, hanno aderito all’”Accordo Interaziendale di Milano e Provincia”, pertanto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale potrà richiedersi, alle Imprese aggiudicatarie di garantire la fornitura, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente capitolato speciale, anche a favore delle Aziende che hanno aderito all’Accordo, che ne facciano espressa richiesta entro 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto e fino ad un massimo del 100% dell’importo di aggiudicazione complessivo dell’appalto.
L’adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.
Qualora l’impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovrà espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all’Allegato 1 - Istanza di partecipazione - del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica contenente l’offerta economica. Qualora detta dichiarazione, della quale sarà data pubblica lettura nel corso della seduta relativa all’apertura dell’offerta economica, non venga espressa, sarà considerata accettata dall’Impresa la possibilità di successiva adesione sopra illustrata.
Le Aziende che hanno aderito all’“Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia” sono:
- A.O. "FATEBENEFRATELLI" - MILANO
- A.O. "X. XXXXXXX" - GARBAGNATE
- A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO XXXXXXX XXXX - MILANO
- A.O. "X. XXXXX" - MILANO
- A.O. "OSP. NIGUARDA CA'GRANDA"- MILANO
- A.O. "X. XXXXX XXXXXXXX" - MILANO
- A.O. "X. XXXXXXX" – MONZA
- A.O. “S. PAOLO” – MILANO
- A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
- A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO XXXXX XXXXX DI MILANO
- AREU “AZIENDA REGIONALE EMEREGENZA URGENZA”
- FONDAZIONE IRCSS POLICLINICO SAN XXXXXX DI PAVIA
- FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.
Art. 28 - Controversie
Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs 163/06.
Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..
Art. 29 - Rinvio altre norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d’appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Luogo, data)
Firma per accettazione
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 2, 4, 6, 11, 13,
14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28.
(Luogo, data)
Firma per accettazione