PREMESSE
Equitalia SpA
Direzione Approvvigionamenti e Logistica Acquisti
Prot. n.2017/51946
DETERMINA A CONTRARRE N. 89 DEL 7 APRILE 2017
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 14 - Lotti 6 e 8” per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi a prezzo variabile per tutte le Pubbliche Amministrazioni con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza, per Equitalia S.p.A. - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006.
PREMESSE
Con Disposizione n. 79 del 30 marzo 2016, prot. n. 39365, Equitalia S.p.A., con n. 2 Ordinativi Principali di Fornitura inoltrati rispettivamente ai fornitori Gala S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., ha aderito alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 13 - Lotti 6 e 8” per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo di 12 mesi, per gli immobili siti nelle regioni:
• Lotto 6 – Lazio, con decorrenza 1/6/2016 e scadenza 31/5/2017;
• Lotto 8 – Puglia, con decorrenza 1/7/2016 e scadenza 30/6/2017.
Ad oggi, la Funzione Logistica e Infrastrutture ha manifestato, con RDA 2017/114 e 2014/115, l’esigenza di garantire la fornitura di energia elettrica per gli immobili siti nelle suddette regioni, attraverso l’adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 14 – Lotti 6 e 8” per 12 mesi decorrenti dalla scadenza dei contratti sopra evidenziati.
La Convenzione Consip “Energia Elettrica 14”, suddivisa, per distribuzione geografica nazionale, in 10 Lotti, ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi a prezzo variabile per tutte le Pubbliche Amministrazioni.
In particolare l’oggetto attiene alla fornitura a prezzo fisso od a prezzo variabile di energia e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza.
Inoltre, la fornitura prevede con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza e, in particolare, prevede:
• l’assistenza alla predisposizione degli atti necessari all’attivazione della fornitura;
• la fornitura di energia elettrica;
• call center dedicato.
La qualità dei servizi offerti e la capacità tecnico-economica del Fornitore sono più che garantiti dall’accertata conformità alle specifiche tecniche minime ed alla rigorosa documentazione disciplinare predisposta da Consip, che ha realizzato una complessa procedura aperta sopra soglia comunitaria nel rispetto di tutti i parametri dettati dal codice dei contratti.
Si rileva inoltre che con l’attivazione di tale convenzione l’Amministrazione, agendo in piena autonomia, potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal libero mercato dell’energia elettrica senza alcun onere gestionale aggiuntivo in quanto il fornitore darà tutta l’assistenza necessaria all’attivazione dei nuovi contratti di fornitura e predisporrà quanto necessario al monitoraggio dei consumi assumendosene ogni relativo onere.
I corrispettivi dovuti al Fornitore da parte di Equitalia S.p.A. per l’approvvigionamento di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati sulla base della somma dei:
• SERVIZI DI VENDITA: che comprendono tutti i sevizi e le attività svolte dal fornitore per acquistare e rivendere l’energia elettrica ai clienti. In base alla Convenzione Consip, è possibile scegliere tra due opzioni di costo:
1. Opzione Fissa: disponibile per un quantitativo pari al 30% del massimale iniziale di Convenzione. Tale scelta permette di aver un prezzo fisso della quota energia per tutta la durata della Convenzione Consip calcolato dalla somma:
degli spread offerti per il Lotto di pertinenza – espressi in Euro/MWh e differenziati per tipologie di contratto e Fascia Oraria;
del valore medio – espressa in Euro/MWh – delle quotazioni giornaliere disponibili del Settlement Price dell’Italian Baseload Quarter Futures relative ai 4 Quarter rilevate su Italian Futtures (xxxxx://xxx.xxx.xxx/), come indicato all’art. 8, comma 1.1.2 del capitolato tecnico della Convenzione Energia Elettrica 14.
2. Opzione Variabile: il cui prezzo della quota energia viene calcolato mensilmente sulla somma:
degli spread offerti per il Lotto di pertinenza - espressi in Euro/MWh e differenziati per tipologie di contratto e Fascia Oraria;
del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh – sul sistema delle offerte di cui al “Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003”, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP), come indicato all’art. 8, comma 1.1.1 del capitolato tecnico della convenzione Energia Elettrica 14.
• SERVIZI DI RETE: sono le attività di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali, di distribuzione locale e comprendono la gestione del contatore1.
• LE IMPOSTE: che riguardano l’imposta nazionale erariale di consumo (accisa) e l’I.V.A..
Come comunicato da Consip in data 2/1/2017 per il lotto 6 e in data 25/1/2017 per il lotto 8, non è possibile aderire all’opzione fissa in considerazione dell’esaurimento del massimale per tale opzione.
La Convenzione offre inoltre la possibilità di attivazione dell’Opzione Verde, che prevede la fornitura di energia “pulita” con la comprova tramite Garanzia di Origine. Pertanto, in continuità con l’iniziativa “Insieme per l’ambiente” avviata dal Gruppo Equitalia dal 9 dicembre 2015, la Funzione richiedente propone di aderire a tale opzione.
Il costo complessivo massimo per l’intera durata dei contratti (12 mesi), relativo agli immobili di Equitalia S.p.A. e calcolato in base ai consumi 2016 dei singoli immobili ed alle stime del PUN2 medio per l’anno 2016, è stimato per euro 427.000,00 oltre IVA, pari ad una fornitura di circa 2.651.367 KWh, così suddiviso per i diversi Lotti:
• Lotto 6 – per gli immobili siti nel Lazio - euro 409.000,00 oltre I.V.A. per la fornitura di circa 2.552.910 KWh;
1 Per i servizi di rete non si paga un prezzo come per l’erogazione dell’energia, ma una tariffa fissata dall’Autorità in conformità a precisi indicatori, con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dell’inflazione, degli investimenti realizzati e degli obiettivi di recupero di efficienza.
2 Il Prezzo Unico Nazionale medio è il corrispettivo di riferimento dell’energia elettrica acquistata in borsa, tale valore viene individuato dalla società pubblica GME e si riferisce al prezzo medio di vendita per ogni fascia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
• Lotto 8 - per gli immobili siti in Puglia - euro 18.000,00 oltre IVA per la fornitura di circa 98.456 KWh.
Tale stima è stata determinata utilizzando il costo dell’energia con “opzione variabile” che risulta ad oggi la sola ancora disponibile.
Qualora il quantitativo totale effettivo delle forniture risulti diverso dal consumo indicato, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nei relativi allegati. È inteso quindi che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell’effettivo consumo dell’energia elettrica, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato.
CONSIDERAZIONI
Ai sensi dell’art. 216, comma 1, del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 43 del 15 aprile 2016 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 75 del 16 aprile 2016, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”).
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
La fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche (nello specifico, sotto la comune definizione di “energia elettrica”) per il cui affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di:
• approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
ovvero
• degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente.
Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012).
La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie :
- nullità contrattuale;
- illecito disciplinare;
- responsabilità amministrativa per danno erariale.
A riguardo, vale richiamare quanto disposto all’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, che al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al successivo comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, nel cui novero rientra la convenzione in esame.
VISTO
quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A. in data 29 marzo 2017.
Tanto premesso, considerato e visto,
il Responsabile della Funzione Acquisti in base ai poteri conferiti
dall’Amministratore Delegato di Equitalia S.p.A.
con procura speciale prot. n. 2017/51035 del 5 aprile 2017
DETERMINA
di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 14 – Lotti 6 e 8” per l’acquisizione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per gli immobili ubicati nelle regioni Lazio e Puglia.
A tal fine, verranno predisposti degli Ordini di Fornitura, con firma digitale, rispettivamente alle società:
• Gala S.p.A. per il Lotto 6;
• Enel Energia S.p.A. per il Lotto 8.
Il costo complessivo massimo per l’intera durata dei contratti (12 mesi), relativo agli immobili di Equitalia S.p.A. ricadenti nelle aree geografiche dei Lotti 6 e 8 è stimato per euro 427.000,00 (quattrocentoventisettemila/00) oltre IVA, pari ad una fornitura di circa
2.651.367 KWh, così suddivisi per ogni Lotto:
• Lotto 6 – per gli immobili siti nel Lazio - euro 409.000,00 oltre I.V.A. per la fornitura di circa 2.552.910 KWh;
• Lotto 8 - per gli immobili siti in Puglia - euro 18.000,00 oltre IVA per la fornitura di circa 98.456 KWh.
Il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell’effettivo consumo dell’energia elettrica, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato.
Verranno scelte le opzioni “Energia Verde” e “Prezzo Variabile”.
Il costo complessivo è parzialmente previsto nel budget dell’anno in corso.
Le date di decorrenza contrattuale degli Ordini Diretti di Acquisto sono fissate rispettivamente per:
• il 1° giugno 2017 per il Lotto 6;
• il 1° luglio 2017 per il Lotto 8.
E’ nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxxx Xxxxxx.
E’ nominata quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx.
Il Responsabile Xxxxxxx Xxxxxx
[Firma digitale]