AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZA ABITATIVA (AREA)
AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZA ABITATIVA (AREA)
Distretto Territoriale di Oristano
Servizio biennale di vigilanza e piantonamento della sede dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa nel Distretto di Oristano. CUP J19G13000020005 CIG 5187021124 Importo contrattuale € ***,** - Oneri per la sicurezza € ***,**
L’anno duemilatredici, il giorno del mese di ** ( . .2013), a Oristano, in via Tempio n° 11, nella sede dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, - Distretto di Oristano- che di seguito verrà nominata per brevità anche “AREA” ovvero “Stazione Appaltante”, senza l’assistenza dei testimoni per avere le parti contraenti d’accordo tra loro espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
A) da una parte, Dott. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Cagliari il 24.12.1951, Direttore del Servizio Tecnico e del Distretto di Oristano dell’AREA, con funzioni attribuite mediante Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 180/5 del 26.10.2010, domiciliato per la carica che riveste presso l’AREA, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di AREA, Partita I.V.A. 03077790925, Codice Fiscale 03077790925, che rappresenta, con poteri di firma in ambito delle proprie attribuzioni ed in conformità agli indirizzi definiti dagli organi dell’azienda su ogni atto che impegna AREA verso l’esterno ovvero costitutivo di rapporti con terzi, in forza dell’art.17, terzo capoverso dello Statuto e dell’art.8, comma 3 della Legge Regionale 13.11.1998, n.31, s.m.i.;
B) dall’altra parte, Sig. _ , (C.F.= ****) nato a **** il ****** e residente a ** in via ** n° **, domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale della Società “*************”, a *** in via ** n° **, il quale dichiara di intervenire al presente
contratto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Società innanzi citata, che rappresenta nella sua qualità di **, / ovvero ** in forza di procura speciale conferita in data
, Rep. n. , nanti il Dott. , notaio in
, che si allega sotto la lett. A), di seguito nominato per brevità anche “Soggetto aggiudicatario” ovvero “Esecutore del Contratto”, con poteri e capacità giuridica a contrattare come da documentazione in atti.
Detta Società è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di ***, numero di iscrizione ******, Codice Fiscale e Partita I.V.A. *****.
La stessa Societa’ e’ autorizzata all’esercizio dei servizi di vigilanza, giusto Decreto
Prefettizio rilasciato a Oristano in data xxxxxxxx, col n° xxxxx
L’identità personale del rappresentante del Soggetto aggiudicatario viene accertata mediante esibizione del seguente documento di riconoscimento: Carta d’Identità n. ,
/ Patente di Guida n. , rilasciata dal Comune di / dal Prefetto di in data , in corso di validità. --.
PREMESSO
- che il Direttore del Distretto di Oristano dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) con propria Determinazione n. del ha approvato il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto, lo schema del bando di gara, l’unito disciplinare e relativi allegati, per l’affidamento del servizio biennale di vigilanza e piantonamento degli uffici e locali della sede centrale dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa e della sede del Distretto di Oristano, recante un importo a base di gara pari a € 88.000,00 (Euro ottantottomila/00), oltre ad € 900,00 (Euro novecento/00) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad un importo complessivo di € 88.900,00 (Euro ottantottomila
novecento/00), finanziato con risorse di bilancio, nonchè indetto l’esperimento di gara per l’affidamento del contratto, da stipulare “a corpo” ai sensi dell’art. 16, comma 9 della L.R. 7.08.2007, n. 5, mediante procedura aperta (pubblico incanto) a norma dell’art.17, comma 4, lett. a) della L.R. 07.08.2007, n.5, nonché dell’art.3, comma 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 81, comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara e al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’ art. 18, comma 1, lett. b) della L.R. 7.08.2007,
n. 5;
- che la gara d’appalto è stata esperita in data ***********;
- che nel verbale di gara reso dalla Commissione giudicatrice in data *** è risultata aggiudicataria provvisoria del servizio la Società “**********”, con sede a ********** in via **** n° ***, che ha offerto un ribasso del % ( per
cento) sull’importo del servizio posto a base di gara, corrispondente ad un prezzo di €
(Euro ), oltre agli oneri della sicurezza pari a € **,00
(Euro **/00), per un importo complessivo di € (Euro
);
- che il Direttore del Distretto con Determinazione n. del _ ha approvato il verbale di gara, e aggiudicato definitivamente il servizio alla Società “ ”, con sede legale a **** in via **** n° **, per un importo contrattuale di € , oltre all’I.V.A. vigente, di cui € per il servizio ed € per oneri della sicurezza, nonché impegnata la spesa in rapporto alle competenze previste per l’anno 2013 e pari a € ;
- che l’aggiudicazione definitiva dei lavori, con verifica del possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara ai sensi dell’art.11, comma 8 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, e alle verifiche antimafia ai sensi del D.P.R. 3.06.1998, n.252, è divenuta efficace ed è stata comunicata entro i termini di legge al soggetto aggiudicatario;
- che ai fini della stipula del presente contratto sono state eseguite ulteriori verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale da parte del soggetto aggiudicatario e acquisiti i documenti prescritti nel disciplinare di gara.
- che il soggetto aggiudicatario conferma di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire il servizio alle condizioni prescritte nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto, nonché di essersi assicurata o di potersi assicurare la fornitura dei materiali e l’impiego di mano d’opera occorrente per soddisfare pienamente le esigenze del servizio richiesto.
Tutto ciò premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione del presente contratto di appalto, le parti sopra costituite, ----------------------------------
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE,
Articolo 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.-------
Articolo 2 (Oggetto del contratto)
L’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) –Distretto Territoriale di Oristano-, rappresentata dal Dott. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, affida alla Società “***”, con sede legale a
**** in Xxx , x. , , rappresentata dal Sig.
, la quale accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione del servizio biennale di vigilanza e piantonamento degli uffici e locali della sede dell’Azienda Regionale per
l’Edilizia Abitativa –Distretto di Oristano-, come descritto e regolamentato nel capitolato speciale d’appalto (CSA).
La Società “***********” si impegna alla esecuzione del predetto servizio sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, modalità, condizioni, patti, obblighi ed oneri prescritti nel presente contratto, nei documenti a questo allegati o comunque richiamati, che dichiara di conoscere ed accettare, nonché all’osservanza della disciplina in materia dettata dalla L.R. 07.08.2007, n.5, e, dal D.Lgs. 12.04.2006, n.163.
L’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) si obbliga a pagare alla Società “**********” l’importo contrattuale nei termini e nei modi di seguito indicati, nonché negli atti allegati a questo contratto e qui richiamati.
Articolo 3 (Corrispettivo contrattuale)
L’importo contrattuale è stabilito in € (Euro ),
complessivi per le due annualità di cui:
a) € (Euro _ ) per lavori;
b) € **,00 (Euro **/00) per oneri di sicurezza;
Detto importo contrattuale è soggetto al regime fiscale dell’I.V.A., in base all’aliquota vigente. Il contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 16, comma 9 della L.R. 7.08.2007, n. 5, nonchè dell’art.53, comma 4, primo periodo del D.Lgs. 12.04.2006, n.163.
Pertanto il prezzo convenuto resta fisso ed invariabile e non può essere modificato dalle parti contraenti in base a verifiche della quantità o qualità della prestazione.
Articolo 4 (Allegati contrattuali)
Il servizio esposto al precedente art. 2 è affidato all’Esecutore del Contratto che lo ha accettato sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto e nel documento unico di valutazione dei rischi per la sicurezza
e per la salute dei lavoratori ai sensi dell’art.4, comma 2 del D.Lgs. 19.09.1994, n.626 e s.m.i.. I suesposti documenti sono stati preventivamente sottoscritti dalle parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, ma conservati congiuntamente allo stesso come consentito dall’art.50, comma 6 della L.R. 07.08.2007, n.5.
Qualora un atto contrattuale riportasse delle discordanze rispetto agli altri atti, l’Esecutore del Contratto è tenuto a segnalarle in forma scritta al Responsabile del Procedimento per le conseguenti decisioni e provvedimenti. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Tuttavia, fermo restando quanto innanzi stabilito, si dovrà rispettare nell’ordine i seguenti atti: 1) contratto; 2) capitolato speciale d’appalto; 3) bando di gara.
Inoltre le parti contraenti si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del capitolato speciale d’appalto: tempi di esecuzione e penali; oneri a carico dell’Esecutore del Contratto; liquidazione dei ratei del corrispettivo; verifiche e controlli; modalità e termini della regolare esecuzione; modalità di soluzione delle controversie.
Articolo 5 (Xxxxxxxx, garanzie e coperture assicurative)
5.1 – cauzione definitiva.-
L’Esecutore del Contratto ai sensi dell’art. 54, comma 2 della L.R. 07.08.2007, n. 5,ha costituito una garanzia fideiussoria del **% dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte sia nel presente contratto sia nei suoi atti allegati, preordinati e/o richiamati, mediante polizza assicurativa n. emessa in data _ dalla Compagnia assicuratrice
denominata / dall’Istituto bancario denominato “ ”, Agenzia di
, per il corrispondente importo di € (Euro
). La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia decorre dalla data di stipula del contratto d’appalto ed è svincolata secondo le disposizioni di legge. La garanzia deve essere integrata da parte dell’Esecutore del Contratto nel termine che gli sarà fissato ogni qualvolta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla richiesta costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Esecutore del Contratto per la quale la garanzia è prestata.
Ai sensi dell’art.54, comma 11 della L.R. 07.08.2007, n.5, nonché dell’art.40, comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i., la garanzia fideiussoria è ridotta del 50% (cinquanta per cento) in quanto l’Esecutore del Contratto possiede la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 / ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000;
8.2 – polizza assicurativa per i rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione del servizio. L’Esecutore del Contratto è obbligato a stipulare una polizza assicurativa, con validità ed efficacia per tutta la durata del contratto, a copertura dei danni derivanti alla Stazione Appaltante in caso di infortuni e danni arrecati dagli operatori del servizio, ai dipendenti o ai beni appartenenti alla stessa Stazione Appaltante. La polizza
deve inoltre prevedere altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa deve indicare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante ed è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di premio da parte dell’Esecutore del Contratto. Al riguardo l’Esecutore del Contratto ha stipulato la polizza assicurativa n. emessa in data dalla Compagnia assicuratrice denominata “ ”, Agenzia di , con un massimale di €
(Euro _ ) a copertura dei rischi di esecuzione e con un massimale di € (Euro ) a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi.
Articolo 6 (Programma di autocontrollo)
Prima dell’inizio del servizio l’Esecutore del Contratto deve presentare al Responsabile del Procedimento un proprio programma affinché si attivi un metodo di autocontrollo per garantire la corretta esecuzione delle varie attività, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e al proprio sistema e organizzazione lavorativa. Detto programma dovrà prevedere:
- il programma degli interventi e le attività:
- il coordinamento e controllo del personale; --------------------------------------------------
- la gestione e le sostituzioni del personale per xxxxx, malattie, infortunio, ecc. e in tutti i casi in cui ciò si renda necessario.
Tale programma deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento mediante apposizione di un visto entro cinque giorni dal ricevimento. In mancanza del visto nel termine suesposto, il programma si intende accettato, fuorché palesi illogicità o indicazioni
erronee manifestamente incompatibili con le prescrizioni dettate dal presente contratto e dal capitolato speciale d’appalto.
L’Esecutore del Contratto è tenuto ad attenersi al programma del servizio come sopra approvato e dallo stesso redatto. Il programma può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante mediante ordini di servizio, ogni qualvolta si ritenga necessario ai fini di una miglior esecuzione del servizio. Eventuali ulteriori proposte di aggiornamento del programma, dipendenti da motivate esigenze dell’Esecutore del Contratto, sono approvate dal Responsabile del Procedimento previa verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità.
Articolo 7 (Operatori del servizio e supervisore)
L’espletamento del servizio è eseguito da quattro operatori, con qualificazione professionale e formativa adeguata, di almeno 4° livello retributivo. Gli operatori devono essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del soggetto aggiudicatario, devono risultare idonei a svolgere le prestazioni del servizio e di provata capacità. Entro i dieci giorni precedenti la consegna del servizio, l’Esecutore del Contratto dovrà comunicare ad AREA l’elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, degli operatori che svolgeranno il servizio e degli eventuali sostituti, con l’indicazione per ognuno dell’inquadramento nei livelli del CCNL di categoria. Spetta all'Amministrazione chiedere la sostituzione degli operatori non graditi a causa di comprovati motivi. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Esecutore del Contratto dovrà provvedere alla sostituzione di detti operatori entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Altresì dovrà indicare il nominativo del proprio rappresentante presente sul posto, supervisore del servizio, al quale faranno capo gli operatori ed a cui il Responsabile del Procedimento potrà rivolgersi per comunicazioni e contestazioni in caso di rilevata irregolarità nella prestazione del servizio.
L’Esecutore del Contratto rimane responsabile dell'operato del supervisore, il quale per tutta la durata dell'appalto deve garantire la presenza sul luogo del servizio. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante previa motivata comunicazione ha diritto di esigere il cambiamento immediato del supervisore.
Detto personale, compresi i soci in caso di cooperative, dovrà essere in regola con le norme vigenti in materia. Al riguardo il Responsabile del Procedimento ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l’espletamento del servizio.
Vige l’obbligo per l’Esecutore del Contratto di applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto; altresì risponde dell’osservanza di tale obbligo anche nei confronti dei dipendenti degli eventuali subappaltatori.
E’ autorizzato ad accedere negli uffici e locali di AREA esclusivamente il personale preventivamente designato dal’Esecutore del Contratto.
Articolo 8 (Durata contrattuale e orario del servizio)
La durata contrattuale è di due anni (2), decorrenti dalla data del verbale di consegna.
A discrezione della Stazione Appaltante il contratto potrà essere prorogato per sei (6) mesi, esclusivamente al fine di poter esperire la nuova gara d’appalto, previo avviso da comunicare per iscritto all’aggiudicatario, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto. L’esecutore del servizio è obbligato ad accettare l’eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. E’ vietato il rinnovo del contratto.
(per consegna anticipata)
Il servizio è stato consegnato e iniziato in data . . , prima della stipulazione del
presente contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende
integralmente riportato.
(ancora da consegnare)
Il servizio deve essere consegnato e iniziati entro 45 giorni dalla stipulazione del presente
contratto. Nel giorno e orario fissato dalla Stazione Appaltante, previa formale
convocazione, l’Esecutore del Contratto dovrà presentarsi nanti il Responsabile del
Procedimento per ricevere la consegna del servizio, la quale sarà attestata mediante apposito
verbale redatto in contraddittorio e dagli stessi sottoscritto.
Il servizio si deve eseguire secondo le modalità di cui all’art. 5 del relativo disciplinale. Per ragioni legate a circostanze straordinarie, quali l’utilizzo della sala riunioni oltre l’orario di ufficio, ovvero nei giorni di sabato o festivi, il soggetto aggiudicatario è obbligato comunque alla continuazione o prestazione del servizio, a richiesta scritta del Responsabile del Procedimento.
Articolo 9 (Penali)
In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto, e comunque nel caso in cui il servizio non risulti prestato a regola d’arte e in modo soddisfacente, l’Esecutore del Contratto sarà invitato dal Responsabile del Procedimento ad effettuare un sopralluogo volto a chiarire e/o rimuovere l’inadempimento nei tempi da concordare. Qualora l’inadempienza e/o le violazioni persistano, AREA si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penalità:
· detrazione di € 1.000,00 per il mancato invio nei termini dell’elenco nominativo del personale previsto al successivo art.11, qualora l’inadempienza dovesse persistere sarà motivo di risoluzione contrattuale;
· detrazione di € 1.000,00/mese per incompleta od omessa compilazione del registro di esecuzione del servizio;
· detrazione di € 100,00 in caso di mancate esecuzioni ovvero incomplete o non conformi alle prescrizioni del presente capitolato di ciascuna delle prestazioni previste nei servizi giornalieri;
· detrazione di € 100,00, rapportato ad ora, in caso di mancato rispetto dell’orario di lavoro da parte di ogni operatore.
A seguito dell’applicazione di cinque penali, AREA potrà avvalersi della facoltà di rescindere il contratto, addebitando all’esecutore del servizio il risarcimento dei danni e spese conseguenti.
Articolo 10 (Periodo di prova)
Il contratto d’appalto è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di tre mesi a decorrere dalla data di inizio del periodo contrattuale. Qualora tale periodo di prova risultasse negativo è facoltà dell’Amministrazione recedere dal contratto senz'altra formalità che quella di trasmettere all’Appaltatore il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese successivo al compimento del periodo di prova.
L’Appaltatore rimane comunque obbligato a proseguire il servizio su richiesta dell'Amministrazione almeno per tutto il mese successivo a quello in cui è stata inviata la disdetta.
Articolo 11 (Pagamento del corrispettivo)
L’intervento in argomento e’ individuato col CUP J19G13000020005 e col CIG 5187021124. AREA verserà all’Esecutore del Contratto, mediante bonifici, il corrispettivo contrattuale in ratei mensili posticipati, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura
che dovrà riportare il mese di riferimento e il numero delle ore effettuate, previa attestazione resa dal Responsabile del Procedimento sulla regolarità di esecuzione del servizio, nonché di acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contribuiva) e della documentazione attestante la corresponsione del trattamento retributivo agli operatori impegnati nel servizio.
Il corrispettivo sarà determinato “a misura” in rapporto alle prestazioni orarie effettivamente rese. Il costo orario sarà dato dal rapporto tra l’importo annuo al netto del ribasso e le 2.000 (duemila) ore di prestazione presunta annua.
Qualora l’Esecutore del Contratto non adempia, il Responsabile del Procedimento provvederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Esecutore del Contratto un termine massimo di 15 giorni per la regolarizzazione dell’inadempimento, che dovrà essere comprovata da idonea documentazione. Se l’inadempimento persiste, AREA procederà alla risoluzione del contratto in danno dell’esecutore, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali, fatte salve le ulteriori azioni per il risarcimento dei danni.
Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio e carenza di documentazione interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.
L’Appaltatore e’ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilita’ dei movimenti finanziari, propri e degli eventuali subappaltatori, relativi all’appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilita’ dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con
ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte dello stesso, gli obblighi relativi alla tracciabilita’ dei flussi finanziari.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. A), del D.M. 145/2000, i bonifici saranno effettuati sul c/c n. , intestato a , acceso presso l’Istituto bancario denominato “_ ”, Agenzia di , Codice IBAN .
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. A), del D.M. 145/2000, per conto dell’Esecutore del Contratto è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, il Sig. , titolare / procuratore speciale / come nominato in epigrafe.
In caso di cessazione o decadenza dell’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’Esecutore del Contratto è obbligato a darne tempestiva notifica alla Stazione Appaltante.
Non è dovuta nessuna anticipazione dell’importo contrattuale.
In caso di ritardo nel pagamento e rispetto ai termini previsti nel presente contratto spettano all'Esecutore del Contratto gli interessi, legali e moratori.
Trascorsi i termini di cui sopra, o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente provveduto al bonifico, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Esecutore del Contratto, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della costituzione stessa, ha la facoltà di promuovere il procedimento di risoluzione del contratto.
In caso di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, con esclusione delle somme eventualmente dovute dall’Esecutore del Contratto ai propri dipendenti e/o in materia previdenziale, contributiva e di sicurezza, si applicano le norme prescritte all’art.117 del
X.Xxx. 12.04.2006, n.163. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e deve essere notificata alla Stazione Appaltante nei modi indicati dal comma 2, art.117, testè richiamato, ai fini dell’esercizio di un eventuale diritto di opposizione della Stazione Appaltante, diritto che sarà esercitato nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica stessa, mediante comunicazione da notificare al cedente e al cessionario.
E’ pertanto vietata qualsiasi cessione di credito che non sia preventivamente notificata al Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti del richiamato art.117.
In difetto delle notifiche innanzi esposte, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone decadute o cessate dalle originarie autorizzazioni a riscuotere.
Articolo 12 (Obblighi in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)
Ai sensi dell’art.52, comma 1 della L.R. 07.08.2007, n.5 e dell'art.118, comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, l'Esecutore del Contratto è obbligato ad osservare e ad applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti per il settore e per la zona di esecuzione del contratto.
L'Esecutore del Contratto è altresì obbligato a rispettare nei confronti dei predetti lavoratori tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, sanitaria, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, tutela e sicurezza, nonché di solidarietà paritetica previste dalla vigente normativa.
Inoltre è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali e
contributi INAIL a cui è tenuto il subappaltatore, in relazione alle prestazioni rese nell’ambito della quota di servizio subappaltata. Al riguardo il subappaltatore, tramite l’Esecutore del Contratto, invia alla Stazione Appaltante prima dell’inizio delle sub- prestazioni la denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché il proprio specifico piano operativo di sicurezza che deve essere compatibile e coerente al piano operativo di sicurezza dell’Esecutore del Contratto. Altresì il subappaltatore invia alla Direzione dei Lavori, tramite l’Esecutore del Contratto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dal C.C.N.L. L’Esecutore del Contratto ha reso in data la dichiarazione prevista dall’art.3, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 494/1996 s.m.i., nella quale attesta di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti il C.C.N.L. ed i connessi accordi territoriali e aziendali integrativi.
Per ogni inadempimento dell’Esecutore del Contratto sugli obblighi innanzi esposti, accertati dagli enti competenti e con richiesta di pagamento nelle forme di legge, la Stazione Appaltante dispone detto pagamento a valere sui ratei del corrispettivo ancora da liquidare ed in caso di insufficienza all'escussione della garanzia fideiussoria.
Ai sensi dell’art.13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’Esecutore del Contratto è invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Qualora egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro tale termine, la Stazione Appaltante dispone il pagamento direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, secondo le modalità indicate nel precedente capoverso.
Ai sensi dell’art.3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del D.Lgs. 494/1996, come modificato dall'art.86, comma 10, X.Xxx. 276/2003 e dall’art.20, comma 10, X.Xxx. 251/2004, nonché
ai sensi dell'art.2 del D.L. 210/2002, convertito dalla L. 266/2002, l’aggiudicatario ha presentato/l’AREA ha acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
rilasciato da di , in data _ , Prot.
n. .
Articolo 13 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)
(per i soggetti che occupano <=14 dipendenti e per quelle che occupano 15-35 dipendenti
ma non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)
L’Esecutore del Contratto in fase di gara ha reso la dichiarazione di non essere assoggettato agli obblighi del collocamento lavorativo dei disabili prescritto dalla L. 12.03.1999, n. 68,
poiché ha un organico inferiore a 14 dipendenti; / … ovvero poichè pur occupando dai 15 ai 35 dipendenti non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000.
(per i soggetti che occupano +35 dipendenti e per quelle che occupano 15-35 dipendenti e
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)
L’Esecutore del Contratto in fase di gara ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all’Impiego della Provincia di , competente per territorio, resa in data , Prot. n. , dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12.03.1999, n.68.
Articolo 14 (Sicurezza e salute dei lavoratori)
L’Esecutore del Contratto è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in materia di prevenzione antinfortunistica, in particolare la normativa di cui al D.Lgs 19.09.1994 n. 626 e s.m.i. Inoltre dovrà equipaggiare il personale di indumenti appositi e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere e dovrà adottare tutti i procedimenti e cautele atti a garantire l’incolumità degli operatori addetti e dei terzi.
L'Esecutore del Contratto ha depositato presso la Stazione Appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.4 del D.Lgs. 626/1994;
b) il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione ed esecuzione del servizio.
L'Esecutore del Contratto è obbligato a fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui alle lett. a) e b) ogni volta che mutino le condizioni del servizio oppure i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori da parte dell'Esecutore del Contratto, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
L’Esecutore del Contratto dovrà comunicare entro i dieci giorni precedenti la consegna del servizio il nominativo del responsabile della prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs 626/1994 e s.m.i.
Articolo 15 (Adempimenti in materia di antimafia ed in materia penale)
Ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni, l’Esecutore del Contratto dichiara che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, sia in quanto nei suoi confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo misure di prevenzione e non risulta applicata alcuna sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, sia in quanto ha reso la certificazione recante la dicitura antimafia rilasciata dalla Prefettura di Oristano.
Articolo 16 (Obbligo di riservatezza)
L’Esecutore del Contratto ha l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Deve impegnarsi, altresì, a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell’esecuzione del servizio.
In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di tutti gli eventuali danni. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente atto e, comunque, fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
Articolo 17 (Subappalto)
(da inserire se non indicate in fase di gara le prestazioni da subappaltare)
L’Esecutore del Contratto è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto del
presente contratto, non avendo espresso in fase di partecipazione alla gara d’appalto la
volontà di voler subappaltare.
(da inserire se indicate in fase di gara le prestazioni da subappaltare)
L’Esecutore del Contratto, ha dichiarato in fase di gara di voler subappaltare le seguenti attività: ,
rientranti entro il 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale, come consentito dall’art.118, 2° comma, 4° periodo del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, fermo restando i divieti previsti dall’art.10 della L. 31.05.1965, n.575, s.m.i.
La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’Esecutore del Contratto. Tale termine può essere prorogato per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso detto termine, l’autorizzazione si intende comunque concessa.
Non saranno autorizzati subappalti ad altri soggetti che hanno partecipato alla gara, sia in forma singola od associata.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai sensi dell’art.118, comma 2, punto 3) del D.Lgs. 163/2006 è fatto obbligo all’Esecutore del Contratto di depositare presso la Stazione Appaltante copia autentica del contratto di subappalto, almeno 20 (venti) giorni prima dalla data di effettivo inizio delle prestazioni subappaltabili, unitamente alla documentazione comprovante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine speciale (qualificazione) prescritti nel Bando di Gara in relazione alla relativa prestazione, nonché alla documentazione comprovante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale prescritti all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e che non sussiste alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della L. 31.05.1965, n.575 s.m.i.. Altresì l’Esecutore del Contratto deve inviare alla Stazione Appaltante la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. L’Esecutore del Contratto deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto è fatto obbligo all’Esecutore del Contratto di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori. Qualora l’Esecutore del Contratto non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Articolo 17 bis (Avvalimento)
A norma dell’art.24, comma 3 della L.R. 07.08.2007, n.5 e dell’art.49 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163,, l’Esecutore del Contratto per poter soddisfare i requisiti di ordine speciale previsti nel Bando di Gara si è avvalso in …./tutto / …in parte dei requisiti di un soggetto ausiliario. In ordine a tali rapporti il contratto è eseguito esclusivamente dall’Esecutore del Contratto, tuttavia il soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il soggetto ausiliario è responsabile in solido con l’Esecutore del Contratto nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle relative prestazioni incluse nel presente contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano anche nei confronti dell’impresa ausiliaria.
Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto)
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art.118, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 12.04.2006, n.163,, fatto salvo quanto previsto nell’art.116 del medesimo D.Lgs. 12.04.2006, n.163, sulle cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Esecutore del Contratto. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Articolo 19 (Risoluzione e recesso del contratto)
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di poter recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni eseguite e accertamento della loro regolare esecuzione. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Esecutore del Contratto, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. Altresì la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell’Esecutore del Contratto sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art.3, L. 27.12.1956, n.1423, ed agli art. 2 e ss.della L. 31.05.1965, n.575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante,
subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro e dei piani di sicurezza.
La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Esecutore del Contratto siano decaduti i requisiti di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico. La risoluzione del contratto sarà inoltre esercitata qualora il Responsabile del Procedimento accerta per fatto dell’Esecutore del Contratto un grave inadempimento, grave irregolarità, grave negligenza e grave ritardo alle obbligazioni assunte nel contratto stesso, tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio. La risoluzione del contratto sarà anche esercitata per i subappalti non preventivamente autorizzati della Stazione Appaltante.
Altresì la risoluzione sarà applicata per le specifiche cause indicate nel capitolato speciale d’appalto o in altri articoli del presente contratto.
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei maggiori danni conseguenti. In caso di decesso dell’Esecutore del Contratto o interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora imprenditore individuale, la Stazione Appaltante dichiara la risoluzione del contratto con notifica agli eredi o aventi causa.
Articolo 20 (Contenzioso)
In caso di contenzioso fra la Stazione Appaltante e l’Esecutore del Contratto, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono risolversi mediante transazione in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile e secondo le procedure dettate dall’art.239 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163,.
Articolo 21 (Definizione delle controversie)
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non risolte mediante transazione, sono demandate all’autorità giudiziaria.
Articolo 22 (Norme legislative e regolamentari)
Si intendono espressamente richiamate nel presente contratto le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici, quali il D.Lgs. 12.04.2006, n.163. sm.i. (D.Lgs. 12.04.2006, n.163,), la L.R. 07.08.2007, n.5, la L. 25.01.1994, n.82, il D.M.
07.07.1997, n.274, il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto e il Codice Civile per quanto riguarda la materia contrattuale.
Articolo 23 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, la Stazione Appaltante informa l'Esecutore del Contratto che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia.
Articolo 24 (Spese contrattuali, trattamento fiscale)
Sono a carico dell’Esecutore del Contratto tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle fiscali per valori bollati e registrazione, il quale dichiara di accettarle e di aver provveduto in anticipo al loro deposito presso la Stazione Appaltante. Sono altresì a carico dell’Esecutore del Contratto tutte le spese di bollo inerenti agli atti di gestione del servizio, dal giorno di consegna fino a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 25 (Registrazione)
Ai fini fiscali, le parti contraenti invocando l’art.40 del D.P.R. 26.04.1986, n.131, richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi nella fattispecie dell’appalto di un servizio assoggettato all’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
Articolo 26 (Approvazione del contratto)
Ai sensi dell’art.12, comma 2 e 3 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, il presente Contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo della sua eventuale approvazione da parte dell’organo competente della Stazione Appaltante, la quale deve pronunciarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento da parte dell’Ufficio se la verifica abbia dato riscontro positivo, e, salvo richieste di chiarimenti o documenti, decorso tale termine il Contratto si intende approvato e diventa efficace a tutti gli effetti.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Dott. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, affida alla Ditta, che accetta, l’esecuzione del servizio di che trattasi e, per l’Azienda che rappresenta, si obbliga a far pagare l’ammontare medesimo come sopra convenuti. Questo atto è formato n. facciate di carta
resa legale compresi i x. xxxxx dell’ultima, dattiloscritto con mezzi informatici da
persona di mia fiducia e sotto la mia personale direzione. Di questo contratto ho dato lettura, tranne per gli allegati in quanto di comune accordo si dispensano dalla lettura poichè dichiarano espressamente di averne piena ed esatta conoscenza; le quali parti lo approvano e confermano integralmente, dichiarandolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono in fine dell’ultima facciata ed a margine degli altri fogli come per Xxxxx.
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Ai sensi dell’art.1341 del Codice civile si approvano specificatamente gli Art.5 (Xxxxxxxx, garanzie e coperture assicurative); Art.9 (Penali); Art.11 (Pagamento del corrispettivo); Art. 12 (Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto); Art.13 (Obblighi in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza), Art.14 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie); Art.15 (Sicurezza e salute dei lavoratori); Art.16 (Adempimenti in materia di antimafia ed in materia penale); Art.17 (Obbligo di riservatezza); Art. 19 (Risoluzione e
recesso del contratto); Art.20 (Xxxxxxxxxxx); Art.21 (Definizione delle controversie); Art. 24 (Spese contrattuali, trattamento fiscale).
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