CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i Dipendenti dell’Amministrazione aventi diritto.
I. Indicazioni generali
1.1. Definizioni
Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:
1) Amministrazione Contraente e/o Stazione appaltante: Comune di Catania – Direzione Patrimonio Provveditorato Economato e Autoparco.
2) Ufficio competente: Uffici dell’A.P. “Economato – Forniture Beni e Servizi e Lavori – Stesura Contratti” della Direzione Patrimonio Provveditorato Economato e Autoparco.
3) Buono pasto: il documento di legittimazione in forma cartacea, del valore nominale di € 6,20 (euro sei/20), che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in xxxxxx.Xx Buono pasto viene definito a "valore" se dà diritto al possessore di acquistare alimenti fino al raggiungimento del valore nominale del buono pasto medesimo (cd. "pasto a prezzo libero"), ovvero "parametrale" se dà diritto al possessore di acquistare un pasto completo o ridotto. Nel presente Capitolato si fa esclusivo riferimento al buono pasto c.d. "a valore".
4) Esercizio/i: gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, che svolgono le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le attività di cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo; le mense aziendali ed interaziendali. le rosticcerie e gastronomie artigianali, i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, primo con-una, della legge 8 agosto 1985, n. 443. nonché gli esercizi di vendita di cui al X.Xxx. 31 marzo 1998, n. 114 (con esclusione delle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h punti 2,3,4), ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
5) Esercizio convenzionato: bar, ristorante, self service, tavola calda, trattorie, fast food, ecc., mense e bar cd. "aziendali" e "interaziendali", esercizi commerciali abilitati alla vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (gastronomie, market, alimentari, supermercati, etc.), appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei suoi Buoni Pasto. Tali esercizi devono essere muniti di autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della Legge 283/1962 e delle prescritte autorizzazioni amministrative di cui al DPCM 18 novembre 2005.
1.2. Oggetto dell'appalto
Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, da erogarsi in favore della Stazione appaltante e delle sue Unità Approvvigionanti. Il valore nominale dei buoni pasto, che ammonta a € 6,20 (euro sei/20), rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli esercizi convenzionati. L'erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di buoni pasto cartacei.
Le caratteristiche della rete di esercizi convenzionati sono quelle riportate nel presente Capitolato.
Il prezzo del servizio richiesto (buono c.d. "a valore") si calcola applicando al valore nominale del buono pasto, richiesto dalla Stazione appaltante, lo sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario. All'importo così determinato dovrà essere applicata l'IVA ai sensi di legge.
1.3. Durata del contratto
Il contratto esplicherà i suoi effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalla normativa vigente, fino ad esaurimento della fornitura.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge n. 135/12 il contratto verrà sciolto, senza niente a dovere da parte dell’Amministrazione, nel momento in cui sarà attiva la nuova Convenzione Consip "Buoni Pasto 6".
1.4. Importo dell’appalto
Il Fornitore si obbliga ad assicurare l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto all'Amministrazione Contraente che, tramite l’Ufficio competente, emetterà Ordinativi di Fornitura, secondo l’allegato formulario “Ordine di Fornitura”, parte integrante del presente Capitolato, per importi non superiori ad un sesto dell’importo contrattuale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.
I buoni pasto, raccolti in blocchetti e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati, nel quantitativo indicato nell’ordine, direttamente all’Ufficio competente.
La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita al massimo entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta.
Le spese di imballo, trasporto e consegna, sono a carico del Fornitore.
1.5. Responsabile del servizio
Il Fornitore, all'atto della stipula del contratto, dovrà nominare un Responsabile del Servizio Generale, referente responsabile nei confronti delle Stazione appaltante, alla quale dovrà comunicare il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica) di detto Responsabile del Servizio.
2. Caratteristiche dei Buoni pasto
Il Fornitore deve garantire che il buono pasto:
a) consenta all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto (€ 6,20 compreso IVA);
b) costituisca il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
c) sia utilizzabile durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva.
I buoni pasto non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
I buoni pasto devono riportare:
− il codice fiscale o la ragione sociale del Comune di Catania;
− la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
(in caso di R.T.I. di tutte le imprese costituenti il raggruppamento e in caso di Consorzio, di tutte le imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio si è aggiudicato l’appalto);
− il valore facciale;
− la numerazione progressiva non ripetibile.
− il termine temporale di utilizzo e cioè la scadenza per la spendibilità del Buono pasto, da parte degli utenti, che deve essere almeno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di emissione;
− uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
− la dicitura «Il buono pasto non é cumulabile, ne' cedibile ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».
Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.
3. Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati
Il Fornitore dovrà garantire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti dell’Ente, attraverso una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono pasto di generi alimentari di buona qualità organolettica.
Il Fornitore dovrà assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati non inferiore a quello dichiarato in sede di gara.
L'aggiudicatario provvisorio della gara, alla stipula del contratto a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, dovrà presentare l'elenco degli esercizi convenzionati, secondo l’allegato fax simile “Xxxxxx Xxxxxxxx”
Gli Esercizi, che dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 8 comma 1 del D.P.C.M. del 18/11/2005 e delle prescrizioni del presente Capitolato, dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie, previste dall'art. 4 del D.P.C.M. 18/11/2005:
1. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n.
287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio; mense aziendali ed interaziendali;
2. rosticcerie e gastronomie artigianali, i cui titolari devono essere iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443; esercizi di vendita di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
Gli Esercizi dovranno svolgere una delle seguenti attività, previste dal medesimo art. 4 del citato D.P.C.M.:
1. la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, e delle eventuali leggi regionali in materia di commercio;
2. la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
Gli Esercizi convenzionali dovranno:
- essere muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione e, così come richiamato anche nell'art. 4 del menzionato D.P.C.M., dell' autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'Esercizio;
- avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
- esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).
Si precisa che dovrà essere garantita una presenza di Esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (Gastronomie, Market, Alimentari, Supermercati, etc.) pari almeno al 15% del numero complessivo di Esercizi convenzionati.
3.1 Servizi per gli esercenti: commissione e termini di pagamento
Il Fornitore si impegna per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, proroga compresa, di applicare a tutti gli esercizi convenzionati la percentuale massima di commissione pari al 5,01% e di adottare il termine di 30 (trenta) giorni quale termine massimo di pagamento.
Il Fornitore, inoltre, entro 45 giorni dalla stipula del Contratto, attiva un call center con numero verde dedicato agli esercenti per il rilascio di informazioni relative tra l'altro allo stato dei pagamenti ed alle modalità di invio delle fatture.
3.2 Gli accordi di convenzionamento
L'articolo 285, comma 9, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", fissa il seguente contenuto minimo degli accordi di convenzionamento tra società emettitrici e rete di esercenti:
− l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei "buoni pasto" utilizzati presso gli esercizi convenzionati;
− la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
− le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
− l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione;
− l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del "buono pasto", entro il quale l'esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate.
Si ribadisce che gli accordi debbono essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.
4. Obbligazioni generali del Fornitore
Il Fornitore, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare le seguenti prestazioni e assumere i seguenti impegni:
a) essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dell'appalto;
b) adeguarsi a tutte le prescrizioni vigenti contenute nel D.P.C.M. 18.11.2 005;
c) garantire e impegnarsi che l'offerta sarà considerata impegnativa per l'intera durata dell'appalto senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal presente capitolato e dal contratto;
d) garantire e manlevare l’Amministratore al fine di tenere la stessa indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra il Fornitore e i pubblici esercizi con esso convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra il Fornitore ed il proprio personale dipendente, in ordine a quanto si riferisce alla attuazione della presente convenzione;
e) garantire che, a fronte della presentazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni;
f) garantire la permanenza delle condizioni igieniche di sicurezza nei locali degli esercizi convenzionati;
g) mantenere per tutta la durata del contratto il numero degli esercizi convenzionati indicato in sede di gara; comunque, nel corso dell'appalto, il numero dei locali convenzionati potrà, in via temporanea per il periodo non superiore a 30 giorni solari, ridursi di non oltre il 3%
rispetto a quello indicato dal Fornitore in sede di gara. Di tale eventualità il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione al Referente dell’Amministrazione
h) fornire, a richiesta dell’Amministrazione, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati;
i) garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia.
5. Fatturazione e Pagamenti
Le fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati verranno pagate dall'Unità Ordinante entro 30 (trenta) giorni Fine Mese dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e degli Enti locali), mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore in fase di stipula del contratto;
a) Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto, al singolo Ordinativo di Fornitura e dovrà essere intestata e spedita secondo quanto indicato dall'Amministrazione Contraente Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Contraente;
b) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione Contraente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui alla lettera a) precedente; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;
c) Xxxxx tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi né l’erogazione dei buoni pasto indicati nei singoli Ordinativi di Fornitura, se non sia stato ancora raggiunto l’importo contrattuale. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto di fornitura si potrà risolvere di diritto e si procederà all’incameramento della cauzione definitiva.
In caso di restituzione di buoni pasto scaduti da parte dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà emettere, entro 60 giorni dalla ricezione di suddetti Buoni scaduti, una nota di credito in favore dell'Amministrazione medesima. L'Amministrazione potrà:
1) non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti:
In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l'Amministrazione Contraente porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.
Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota emessa entro 30 giorni dalla ricezione dei Buoni scaduti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l'Amministrazione Contraente comunicherà al Fornitore.
2) richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione
In tal caso l'Amministrazione dovrà emettere una richiesta di approvvigionamento di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni resi, il quantitativo di Buoni e anche l'intervallo della numerazione dei buoni oggetto della fornitura . Tale richiesta dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni da rendere.
6. Interessi di mora
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002 n.231. Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.Igs 231/2002 il fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio della suddette spese.
7. Monitoraggio e verifica della fornitura da parte della stazione appaltante
L'amministrazione contraente si riserva di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del contratto di fornitura, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato.
8. Garanzia del Fornitore
Il Fornitore alla firma del contratto d'appalto è obbligato a costituire una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare del corrispettivo offerto, ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 101 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. in quanto applicabili. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Tale garanzia va a copertura della responsabilità del Fornitore verso l’Amministrazione per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali.
Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione, dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta.
La cauzione viene prestata altresì a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
9. Inadempienze e penalità
Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dall'Ufficio competente al Fornitore che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione.
Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio del suddetto Ufficio, saranno definitivamente applicate. L'Amministrazione potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato. In caso l'importo suddetto venga superato, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, con le modalità di cui all'articolo 8.
Il Fornitore non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.
In caso di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio fino a giorni 10 (dieci), la misura della penale sarà pari al 5% dell'importo corrispondente alla spesa media mensile dei buoni pasto erogati dall'Amministrazione nel quadrimestre precedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 11. In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno di
ritardo l'Impresa pagherà una penale pari allo 0,5% del valore dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna. La medesima penalità si applica in caso di esito negativo dei controlli di cui all'art. 13. Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, il Fornitore, comunque si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione per l'errata consegna, senza costi aggiuntivi per L'Amministrazione. Nel caso il Fornitore non garantisca l'adempimento di cui all'art. 4 inerenti obblighi qualitativi si applicherà una penale da € 50, 00 fino ad un massimo di € 150, 00 per ogni singola contestazione. Nel caso l'Impresa non garantisca l'adempimento di cui all'art. 4 inerenti obblighi quantitativi si applicherà una penale da € 20, 00 fino ad un massimo di € 50, 00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
Nel caso in cui il Fornitore risulti sprovvisto delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, ovvero non si adegui alle prescrizioni contenute nel citato D.P.C.M. 18.11.2 005, L'Amministrazione Contraente procederà alla risoluzione immediata del contratto, salva ogni altra azione sanzionatoria e/o risarcitoria.
Restano a carico dello stesso Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla suddetta risoluzione contrattuale.
10. Subappalto
E’ fatto assoluto divieto di subappalto
11. Garanzia per Responsabilità Civile verso Terzi
Il Fornitore assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto dello stesso o dei suoi dipendenti durante l'espletamento del servizio. All'uopo il Fornitore dovrà stipulare un'apposita assicurazione per un massimale minimo di € 1.000.000,00 impegnandosi a produrre copia della relativa polizza. La stipulazione della polizza di cui innanzi non solleva il Fornitore da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio.
12. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Tecnico si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia, ivi compreso il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ed il Regolamento degli Appalti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2011, n. 207).
13. Controversie
Il Foro di Catania è l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del presente atto.
Il RUP
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx