Condizioni generali di fornitura di SMC Schweiz AG (In prosieguo: il fornitore)
Condizioni generali di fornitura di SMC Schweiz AG (In prosieguo: il fornitore)
1. Indicazioni generali
1.1 Il contratto è considerato concluso a ricezione della conferma scritta del fornitore con la quale egli accetta l'ordinazione. Offerte prive di termine di accettazione non sono impegnative.
1.2 Le presenti Condizioni Generali si applicheranno se ritenute va- lide nell'offerta o nella conferma d'ordine. Condizioni divergenti dell'ac- quirente sono valide soltanto se esplicitamente accettate per iscritto dal fornitore.
1.3 Ogni stipulazione e dichiarazione giuridicamente rilevante tra le parti contraenti richiede la forma scritta per essere valida. Le dichiara- zioni in formato testuale trasmesse o registrate attraverso i media elet- tronici sono equiparate alla forma scritta qualora le parti abbiano stabi- lito un particolare accordo in tal senso.
2. Estensione delle forniture e prestazioni
Le forniture e le prestazioni del fornitore sono specificate conclusiva- mente nella conferma d'ordine, compresi eventuali allegati.
3. Disegni e documentazione tecnica
3.1 Salvo altri accordi prospetti e cataloghi non sono impegnativi. Sono impegnative le indicazioni nella documentazione tecnica solo in quanto espressamente garantite dal fornito- re.
3.2 Ogni parte contraente si riserva tutti i diritti su disegni e documen- tazione tecnica affidati all'altra parte. La parte ricevente riconosce que- sti diritti e si astiene — salvo autorizzazione scritta dell'altra parte — dal rendere tali documenti accessibili, neanche parzialmente, a terzi o di utilizzarli per fini diversi da quelli per cui le furono affidati.
4. Prezzi
4.1 I xxxxxx s'intendono netti, inclusa l'IVA svizzera eventualmente dovuta, franco officina del fornitore, imballaggio escluso, senza qual- siasi ritenute.
4.2 Il fornitore si riserva di adattare il prezzo se fra la data dell'offerta e quella della fornitura effettuata a norma di contratto i costi della mano d'opera o dei materiali hanno subito mutazioni.
Il prezzo sarà inoltre adattato adeguatamente:
– se il termine di consegna è prorogato per uno dei motivi enume- rati al capoverso 7.2, oppure
– se la documentazione dell'acquirente era incompleta o non corri- spondeva alla situazione effettiva.
5. Condizioni di pagamento
5.1 L'acquirente effettuerà i pagamenti al domicilio del fornitore senza deduzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili.
Salvo accordi particolari le fatture sono da pagare entro 30 giorni dalla data d'emissione. Osservazioni in merito alle fatture sono da inoltrare per iscritto entro la data di scadenza delle stesse, in caso contrario le fatture vengono considerate come accettate.
Il fornitore si riserva il diritto di fatturare un importo minimo per ordine, anche nel caso in cui il valore della merce ordinata dovesse essere in- feriore all'importo minimo.
Forniture per contratti a richiamo o per contratti a quantità saranno al più tardi forniti e fatturati 3 mesi dopo la conferma d'ordine fatta dal for- nitore.
5.2 Qualora l'acquirente non dovesse rispettare i termini di pa- gamento pattuiti gli sarà computato — senza sollecitazione — dalla scadenza concordata dei pagamenti in poi un interesse del 4 % superiore al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Rimane riservato il diritto al risarcimento di danni ulteriori.
6. Riserva della proprietà
Il fornitore rimane proprietario di tutte le sue forniture finchè que- ste non sono state interamente pagate conformemente al con- tratto. Alla conclusione del contratto l'acquirente autorizza il for- nitore a procedere alla registrazione della riserva di proprietà nei registri pubblici ed a compiere le formalità necessarie al carico dell'acquirente. Le spese relative vanno a carico dell'acquirente.
L'acquirente provvederà durante l'intera durata della riserva di proprietà ed a sue spese alla manutenzione degli oggetti forniti- gli, nonchè ad assicurarli a beneficio del fornitore contro furto, avarie, incendio, acqua ed altri rischi. Egli prenderà inoltre tutti i provvedimenti necessari per evitare che i diritti di proprietà del fornitore vengano pregiudicati o annullati.
7. Termine di consegna
7.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il con- tratto è stato concluso e dopo che tutte le autorizzazioni sono ottenute, i pagamenti dovuti a conclusione del con- tratto effet- tuati, le eventuali garanzie prestate ed i dettagli tecnici essenziali definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se entro la sua scadenza l'avviso di merce pronta alla spedizione à stato inviato all'acquirente.
7.2 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata
a) se i dati occorrenti al fornitore per l'esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se l'acquirente li modifica successivamente, causando un ritardo delle forni- ture o delle prestazioni pattuite;
b) se sorgono impedimenti che il fornitore non puo evitare mal- grado le dovute precauzioni, sia presso di lui, presso l'acquirente o presso terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d'e- sempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, sommosse, notevoli di- sturbi d'esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occor- renti, scarti di pezzi im-portanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, cataclismi;
c) se l'acquirente o terzi sono in ritardo con lavori loro incom- benti oppure in mora con l'adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se l'acquirente non si attiene alle condi- zioni di pagamento pattuite.
7.3 L'acquirente ha diritto a un' indennizzo di mora per forni- ture ritardate, in quanto è dimostrato che il ritardo è dovuto alla colpa del fornitore e se l'acquirente può provare d'a- verne subito un danno. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione dell'acquirente.
L'indennità di mora si ammonta al massimo a ½ % per ogni set- timana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte ritardata della fornitura. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora.
Qualora il massimo dell'indennizzo di mora dovesse esse- re raggiunto, l'acquirente fisserà per iscritto al fornitore una proroga adeguata per l'adempimento. Se per motivi dipendenti dal forni- tore questa non fosse rispettata, l'acquirente ha il diritto di rifiu- tare la parte ritardata della fornitura. Se per ragioni economiche una fornitura parziale dovesse risultare inaccettabile per l'acqui- rente, egli è autorizzato a recedere dal contratto e a rivendicare i pagamenti effettuati contro restituzione delle forniture ricevute.
7.4 In caso di forniture o prestazioni ritardate l'acquirente non può far valere altri diritti o pretese salvo quanto esplicitamente fissato in questa clausola 7. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore, ma vale in caso di dolo o di colpa grave di sue per- sone ausiliarie.
8. Passaggio degli utili e dei rischi
8.1 Utili e rischi relativi alle forniture passano all'acquirente non oltre che queste lasciano lo stabilimento del fornitore.
8.2 Se la spedizione subisce ritardi su richiesta dell'acquirente o per altri motivi non imputabili al fornitore, i rischi passano all'acquirente dal momento originariamente previsto per la spedizione. Da tale momento in poi le forniture vengono immagazzinate ed assicurate a carico e ri- schio dell'acquirente.
9. Verifica e collaudo delle forniture e prestazioni
9.1 Se d'uso, il fornitore controllerà forniture e prestazioni prima della spedizione. Qualora l'acquirente richiedesse ulteriori verifiche, queste saranno stipulate separatamente e andranno a suo carico.
9.2 L'acquirente deve controllare forniture e prestazioni entro un ade- guato termine notificando eventuali difetti immediatamente e per iscritto al fornitore. Altrimenti forniture e prestazioni valgono per accettate.
9.3 Il fornitore è tenuto ad eliminare al più presto possibile i difetti segnalatigli come stabilito nel capoverso 9.2, e l'acquirente deve dar- gliene la possibilità.
9.4 Per eseguire una prova di collaudo e per stabilirne le condizioni occorre stipulare un accordo separato.
9.5 Ad eccezione di quanto è esplicitamente fissato nella clausola 9 e nella clausola 10 (garanzia, responsabilità per difetti), l'acquirente non puo far valere altri diritti o pretese per qualsiasi difetto di forniture o pre- stazioni.
10. Garanzia, responsabilità per difetti
10.1 Il periodo di garanzia è di 12 mesi; esso si riduce a 6 mesi in caso di funzionamento con turni continui. Esso ha inizio con l'avvenuta spe- dizione dallo stabilimento del fornitore. Se la spedizione subisce dei ri- tardi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia scade non oltre i 18 mesi dall'avviso di merce pronta alla spedizione.
Per parti sostituite o riparate il periodo di garanzia ha nuovamente inizio e scade a 6 mesi dalla sostituzione x xxxx- razione ultimata, ma non oltre un periodo di doppia durata di quanto stabilito nel capoverso pre- cedente.
La garanzia scade anticipatamente se l'acquirente o terzi eseguiscono modifiche o riparazioni inappropriate, oppure se in caso di difetto l'ac- quirente non prende immediatamente tutte le misure adatte per ridurre il danno e non dà al fornitore la possibilità di eliminare il difetto.
10.2 Il fornitore si impegna, su richiesta scritta dell'acquirente, a ripa- rare o sostituire a sua scelta nel più breve termine possibile tutte le parti da lui fornite che siano provatamente difettose o inservibili durante il periodo di garanzia a causa di materiale scadente o di difetti di costru- zione o d'esecuzione. Le parti sostituite diventano proprietà del forni- tore, se egli non vi rinuncia esplicitamente.
10.3 Sono considerate garantite soltanto quelle qualità indicate come tali nelle specificazioni. Tale garanzia sarà valida non oltre la scadenza del periodo di garanzia.
Se le qualità garantite risultassero non o solo in parte adempite, l'ac- quirente ha diritto in primo luogo a provvedimenti immediati secondo capoverso 10.2. Egli concederà al fornitore tempo e possibilità ne- cessari. Qualora l'esito di tali provvedimenti dovesse essere parzial- mente o intera- mente negativo, l'acquirente ha diritto a una riduzione
adeguata del prezzo. Se il difetto dovesse rivelarsi talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragione- vole e se le forniture o prestazioni risultassero inutilizzabili allo scopo previsto o utilizzabili solo in misura forte- mente ridotta, l'acquirente ha il diritto di rifiutare la parte difettosa oppure, se per ragioni economiche una accettazione parziale dovesse risul- tare inaccettabile per lui, di recedere dal contratto. Il fornitore po- trà essere obbligato solo al rimborso delle somme che gli furono pagate per le parti della fornitura interessate dalla risoluzione del contratto.
10.4 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del for- nitore tutti i danni non causati provatamente da materia- le sca- dente o da difetto di costruzione o di esecuzione, come per esempio danni causati da usura naturale, manutenzione difet- tosa, inosservanza di prescrizioni sul funzionamento, impiego eccessivo, uso di materiali inadeguati, influenze chimiche o elet- trolitiche, lavori di costruzione o di montaggio non eseguiti dal fornitore, nonchè da altri motivi a lui non imputabili.
10.5 Ad eccezione di quanto è esplicitamente fissato nei capo- versi 10.1 a 10.4, l'acquirente non può far valere altri diritti o pre- tese per difetti di materiale, di costruzione o di esecuzione non- chè per mancanza di qualità garantite.
11. Esclusione di altre responsabilità del fornitore
Tutti i casi di violazione contrattuale e loro conseguenze legali nonché qualsiasi altra pretesa che l'acquirente faccia valere, sono regolate da queste condizioni di un modo esauriente. In particolar modo sono escluse tutte le pretese non esplicitamente menzionate per risarcimento danni, riduzioni di prezzo, risolu- zione del contratto o recesso dallo stesso. In nessun caso esi- stono diritti dell'acquirente di risarcimento di danni non avvenuti sull'oggetto fornito, come specialmente danni per mancata pro- duzione, mancato uso, mancate ordinazioni, lucro cessante non- chè per altro danno diretto o indiretto. Questa esclusione della responsabilità non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore, ma vale in caso di dolo o di colpa grave di perso- ne ausiliarie del medesimo.
Questa esclusione della responsabilità non vale se è in contrasto con il diritto imperativo.
12. Montaggio
Se il fornitore si assume anche i lavori di montaggio o la lo- ro sorveglianza trovano applicazione le Condizioni Genera- li di Montaggio dell'Associazione Svizzera dei Costruttori di Mac- chine (VSM).
13. Foro e diritto applicabile
13.1 Foro competente per l'acquirente e per il fornitore è il do- micilio del fornitore.
Il fornitore è tuttavia autorizzato a citare in giudizio l'acquirente al domicilio di quest'ultimo.
13.2 Il diritto applicabile è il diritto sostanziale svizzero.
Weisslingen, settembre 2021