DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N.3 DEL 01/03/2022
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N.3 DEL 01/03/2022
IL DIRIGENTE LA DIREZIONE TERRITORIALE ACI DI BRESCIA
OGGETTO:Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, per il servizio di sanificazione della Direzione Territoriale di Brescia.
Smart CIG: Z6F3563F32
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell’art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;
VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell’art.2, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;
VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTO il Codice di comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;
VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, redatto ai sensi dell’articolo 1 della legge 06.11.2012, n. 190 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell’Ente con deliberazione del 23.03.2021, su delega del Consiglio Generale del 27.01.2021;
VISTO l’Ordinamento dei Servizi dell’Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell’Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;
VISTO il provvedimento prot.n.r22/0000838/20 del 31/01/2020 con il quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto l’incarico di livello dirigenziale non generale della Direzione Territoriale ACI di Brescia con decorrenza 01/02/2020-31/01/2023;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI adottato in applicazione dell’art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l’art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all’art.7 del citato Regolamento di organizzazione;
VISTO il budget annuale per l’anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall’Assemblea dell’Ente nella seduta del 26 ottobre 2021;
VISTO il Budget di gestione per l’esercizio 2022, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;
VISTA la determinazione del Segretario Generale n.3811 del 16 dicembre 2021 sulla base del budget di gestione per l’esercizio 2022, ha stabilito in € 50.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti di Direzioni Territoriale possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l’acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all’autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali
nei limiti dell’importo di spesa a questi attribuito;
VISTO il decreto legislativo n.50/2016, “Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come implementato e modificato dal decreto legislativo n.56/2017, dalla Legge n.55/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.32/2019, dalla Legge n.120/2020, di conversione, con modificazioni del D.L. n.76/2020;
VISTE le Linee Guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32 convertito con legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;
VISTO l’art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento delegato (UE) 2021/1953 del 10 novembre 2021 è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2022, fissando in € 215.000,00, esclusa IVA, il limite per l’applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull’importo totale massimo pagabile al netto dell’IVA all’appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;
VISTO l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell’art.1 della Legge n.145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell’Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;
RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure amministrativo – contabili” dell’Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l’art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;
VISTO l’art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”, emanate dall’ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l’art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell’Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell’istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell’Ente in merito all’adozione del provvedimento finale;
VISTO l’art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l’art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge
n.190/2012, relativi all’obbligo di astensione dall’incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
RITENUTO di nominare Responsabile del procedimento la signora Xxxxxx X'Xxxxxxxx, qualifica professionale C5, in possesso delle competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del processo di acquisto e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del DL 18 aprile 2019, n.32;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l’art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario per il contagio da Covid-19 attualmente prorogato al 31 marzo 2022;
VISTE le norme, le circolari e le ordinanze emanate in materia dalle Autorità competenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020 e n.2 del 12.03.2020 che hanno previsto, tra le varie misure, il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e con le quali sono state diramate prescrizioni per garantire la sicurezza ai dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l’amministrazione;
VISTE la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 in merito alle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del Covid-19 e quelle che sono state successivamente emanate;
VISTI il “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 aprile 2020 fino alla sesta integrazione del 08/06/2021 e l’Accordo tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali dell’8 aprile 2020, che hanno convenuto la necessità, nell’ambito delle misure da adottare per contenere la diffusione del contagio e mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico “assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell’utenza”;
VISTE, altresì, le Indicazioni operative per interventi di pulizia e sanificazione degli uffici” inviate dal Servizio Patrimonio in data 24.04.2020 e successive raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza Covid 19: ambienti /superfici con l'aggiornamento del rapporto ISS Covid-19 n.25/2020 (versione del maggio 2021) con le quali, al fine di dare attuazione alle prescrizioni contenute nell'Accordo richiamato, si forniscono i criteri e le direttive utili per l’espletamento degli interventi periodici e straordinari di sanificazione nonché gli interventi quotidiani di disinfezione degli ambienti di lavoro e delle aree comuni all’utenza;
VISTO il Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro attualmente vigente siglato il 16 novembre 2020 tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Funzione Centrali 2016/2018, e della contrattazione decentrata avente ad oggetto l'accordo territoriale integrativo del predetto Protocollo siglata in data 8 aprile 2020 in base ai quali la prosecuzione delle attività dei dipendenti pubblici può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;
EVIDENZIATA, alla luce di quanto suesposto, la necessità di procedere a periodici interventi di sanificazione al fine di assicurare la costante salubrità degli ambienti di lavoro, a tutela dei dipendenti, degli utenti e dei terzi in genere, tenuto conto delle esigenze della sede, della durata del periodo di
emergenza e dell'evoluzione della situazione epidemiologica nonché dei provvedimenti, normativi e regolamentari, che saranno adottati in merito;
RITENUTO di strutturare l’affidamento “a consumo” prevedendo, sulla base degli attuali e prevedibili fabbisogni, un totale di n.5 interventi di sanificazione da svolgersi nel periodo maggio 2022 - aprile 2023, riservandosi la facoltà di richiederne in un numero inferiore alla luce delle effettive esigenze di sanificazione della sede;
CONSIDERATO che il servizio, rivolto ad eliminare batteri ed agenti contaminanti, mediante l’utilizzo di specifici prodotti chimici e procedure certificate, dovrà essere affidato a società specializzate e qualificate, in possesso dei requisiti per l'attività di sanificazione nonchè di personale competente e di dotazioni strumentali adeguate e certificate, in conformità alle prescrizioni indicate nella suddetta Circolare Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;
VERIFICATO, sulla base della preliminare indagine del mercato svolta mediante consultazione delle offerte reperibili e di quelle già recepite nei precedenti affidamenti, che il costo dell’intervento di sanificazione oscilla tra € 1,00 ed € 3,00 al mq, oltre le spese per trasporto, attrezzature ecc. e che, in ragione delle specifiche, organizzative e operative, delle operazioni da eseguire, delle modalità e delle condizioni di trattamento richiesto, delle risorse e delle attrezzature necessarie, dell'arco temporale ipotizzato nonché delle dimensioni e della configurazione logistica dell’ufficio, l’importo complessivo presunto del servizio ammonta ad € 4.000,00, oltre IVA da ripartire in opportuni cicli di intervento;
ESPOSTO che, in considerazione delle condizioni di svolgimento del servizio, non sussistono rischi di natura interferenziale in conformità a quanto previsto dall’art.26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008;
RAPRESENTATO che è possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00;
PRESO ATTO che, in considerazione del valore stimato del servizio inferiore ad € 5.000,00 oltre IVA, non sussiste l’obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto e, pertanto, si procede nella forma tradizionale nel rispetto, comunque dei principi di trasparenza, proporzionalità e concorrenza;
RITENUTO, ai fini della valutazione dell’offerta ai sensi dell’articolo 95 del Codice, di verificare il piano degli interventi proposto dalla Società, il protocollo di sanificazione, le modalità di esecuzione delle procedure di decontaminazione, la presenza di tecnici specializzati, le attrezzature ed i prodotti utilizzati, con relative schede tecniche, le misure e gli accorgimenti posti in essere per assicurare la salubrità e la sicurezza dei dipendenti, propri e dell’Ente;
RITENUTO di effettuare, al fine di garantire il principio di economicità, una valutazione comparativa di più preventivi di spesa, attraverso una indagine di mercato, interpellando tre operatori economici scelti nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, concorsualità, correttezza, rotazione in base al criterio della territorialità e al possesso di certificazioni di qualità UNI EN ISO e invitando, altresì, l’operatore economico uscente considerato il buon esito dei precedenti servizi svolti con serietà, professionalità, affidabilità ed economicità;
POSTO che, a seguito di indagine di mercato svolta nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., sono pervenuti, via pec, due preventivi su quattro richiesti;
VALUTATA l'offerta economica fornita dalla ditta Saluber srl pari ad €692,80, oltre IVA per ogni singolo intervento, economicamente molto conveniente rispetto al mercato di riferimento e idonea, sulla base dell'analisi del piano degli interventi e delle schede tecniche delle attrezzature e dei prodotti utilizzati, a garantire un'adeguata sanificazione degli ambienti di lavoro, in linea con le prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;
CONSIDERATO che la società è dotata delle strumentazioni adeguate e delle professionalità specializzate e qualificate per svolgere il servizio ed è inoltre in possesso delle certificazioni UNI EN 16636:2015;
VALUTATO altresì, che il ricorso alla suddetta procedura risulta rispondente ai principi di semplificazione, tempestività, proporzionalità ed efficacia dell’azione amministrativa;
TENUTO CONTO che la Società ha prestato idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR. n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che le verifiche effettuate sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., si sono concluse con esito positivo, in particolare la società risulta:
- in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento e in possesso dei requisiti di idoneità professionale per l’espletamento dei ser vizi di sanificazione;
- priva di annotazioni sul Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC;
PRESO ATTO che la Società ha debitamente sottoscritto il Patto d’integrità ed è stata edotta degli ob blighi derivanti dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al
D.P.R. n.62 /2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;
DATO CONTO che l’affidamento verrà formalizzato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, nella forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l’art. 3, relativamente alla disciplina sulla trac ciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
DATO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Anac il Cig n: Z6F3563F32 ;
VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell’Ente;
RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure Amministrativo- Contabili” dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;
ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Sulla base delle motivazioni espresse in premessa e dell’istruttoria svolta, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di affidare ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del DLgs n.50/2016 e s.m.i., alla società Saluber srl Unipersonale con sede in Mazzano (BS) Via Xxxxxx Xxxxxxx n.2,
l’esecuzione di n.5 cicli di sanificazione, verso il corrispettivo complessivo di € 3.464,00 oltre IVA, da svolgersi nel periodo maggio 2022- aprile 2023.
Di stabilire che l’affidamento sarà strutturato “a consumo”, sulla base delle effettive necessità della sede, tenuto conto della durata del periodo di emergenza e dei provvedimenti, normativi e regolamentari, che saranno adottati in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica, riservandosi quindi la facoltà di richiederne in un numero inferiore.
Di stabilire che gli importi verranno liquidati, per ogni singolo intervento, previa verifica della corretta esecuzione e del rilascio della relazione e della certificazione attestante la sanificazione svolta in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, corredata delle indicazioni in merito allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai DPI.
Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze.
La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo Pulizie n.410718001 a valere sul budget di gestione assegnato
-pari ad € 2.078,40 oltre Iva corrispondenti a n.3 servizi per l’esercizio finanziario 2022
-pari ad € 1.385,60 oltre Iva corrispondenti a n.2 servizi per l’esercizio finanziario 2023
alla Direzione Territoriale ACI di Brescia, quale Unità Organizzativa Gestore 4170, C.d.R. 4171.
Di dare atto che:
• la Società ha sottoscritto il Patto d'integrità ed è stata resa edotta delle disposizioni contenute nel “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R.
n.62 /2013 e nel Codice di comportamento dell'Ente.
• è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Saluber srl tramite piattaforma dedicata: DURC prot. INAIL n.31567739, con validità fino al 21 giugno 2022 nonchè il DURC prot.INAIL n.30490018 in capo al socio D'Amicis Xxxx con validità fino al 05 aprile 2022;
• è stata verificata l’assenza di procedure concorsuali in atto tramite visura CCIAA;
• l’affidamento sarà formalizzato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata.
Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all’art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. sono svolte dalla Signora Xxxxxx X'Xxxxxxxx.
Si dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura :
• che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
• di astenersi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall’assolvimento dell’incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
• di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del
c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’assunzione del provvedimento.
La governance e l’esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del procedimento che avrà cura di svolgere le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché di provvedere al pagamento del corrispettivo.
Si dispone che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.
Il Responsabile del Procedimento Xxxxxx X'Xxxxxxxx
Il Dirigente
Direzione Territoriale ACI di Brescia Xxxx.Xxxxx Xxxxxxxxx