ACCORDO 12 LUGLIO 1985
ACCORDO 12 LUGLIO 1985
Addì 12 luglio 1985, presso il Ministero dei trasporti, alla presenza del Ministro, Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, con l'assistenza della Direzione Generale M.C.T.C.,
tra
Filt-Cgil Fit-Cisl
Uil-Trasporti
e
Federtrasporti Anac
Fenit Intersind
è stato sottoscritto il seguente
ACCORDO:
Le parti si accordano sul presente trattamento economico
Una tantum per il periodo 1ø gennaio 1985 - 30 giugno 1985 lire 340.000 da corrispondere secondo i seguenti tempi di erogazione:
- lire 250.000 entro il mese di agosto 1985;
- lire 90.000 entro il 30 gennaio 1986.
A regime del 1ø luglio 1985 lire 43.000 mensili ad incremento dei minimi tabellari (retribuzione conglobata).
Sia l'una tantum che l'aumento retributivo mensile si riferiscono al 7ø livello della scala parametrale.
Gli incrementi degli altri livelli sono proporzionati ai valori contrattuali della suddetta scala.
I compensi aziendali non presi in considerazione nella valutazione della incidenza degli oneri indotti (individuati esclusivamente nelle voci: straordinario, festivo, straordinario festivo, notturno, A.P.A., diaria ridotta, trasferta, ratei 13 e 14 T.F.R.) devono essere riproporzionati e restano perci• xxxxx nei loro valori assoluti.
Al personale assunto o cessato dal servizio tra il 1ø gennaio 1985 e il 30 giugno 1985 l'una tantum sarà corrisposta pro-rata in proporzione ai mesi di servizio prestati.
L'una tantum Š comprensiva dell'aumento della quattordicesima.
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto regolamenta, per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende
private esercenti autolinee in concessione, gli istituti propri della contrattazione nazionale e fissa, nei limiti specificatamente previsti, l'area di competenza aziendale, allo scopo di consentire una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche.
Esso contiene la disciplina completa ed esclusiva degli istituti e materie che formano oggetto di regolamentazione nello stesso e, pertanto, abroga e sostituisce tutte le norme relative ai predetti istituti e materie che erano disciplinate da precedenti accordi e contratti collettivi nazionali di categoria, salvo il caso di espresso rinvio da parte di disposizioni del presente contratto.
Al sistema contrattuale cos delimitato corrisponde l'impegno delle parti a rispettare e a far rispettare, per il periodo di validità, il contratto collettivo nazionale e le norme applicative aziendali da esso previste (1).
NOTA
(1) N.B. Questo articolo vale per il nuovo testo unico del contratto.
Art. 2 - Istituti riservati all'area nazionale
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti:
- anzianità di servizio;
- orario di lavoro;
- ferie;
- retribuzione conglobata e relativi parametri;
- aumenti periodici di anzianità;
- indennità di contingenza;
- competenze accessorie unificate;
- criteri generali sulle competenze accessorie;
- criteri generali sulla produttività;
- indennità sostitutiva di mensa;
- trattamenti sostitutivi;
- mensilità aggiuntive;
- trasferte, diaria ridotta;
- lavoro straordinario, festivo e notturno;
- festività;
- traslochi;
- trattamento di fine rapporto e trattamento di buonauscita;
- diritti sindacali;
- appalti ed assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni);
- procedure per l'adozione del sistema ad agente unico;
- vestiario uniforme (minimi garantiti);
- benemerenze nazionali;
- congedo matrimoniale;
- apprendistato (trattamento economico e normativo);
- avventiziato (trattamento economico e normativo);
- trattamento di malattia;
- quadri;
- criteri generali sul rapporto part-time.
Appartengono, inoltre, alla esclusiva competenza dell'area nazionale gli istituti e le materie non espressamente demandati all'area aziendale.
Art. 3 - Area aziendale
Sono propri del livello aziendale:
a) tempestiva informativa sulle proposte di variazione dei programmi di esercizio da dare dalle aziende alle R.S.A. delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti;
b) fattiva e concreta partecipazione della R.S.A. e delle articolazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali con il fine di realizzare la migliore efficienza dei servizi forniti alla collettività.
In tale ambito le aziende si impegnano a fornire, nel corso di apposito incontro annuale, informazioni preventive in ordine a:
- piani di riorganizzazione ristrutturazione, risanamento, potenziamento dei servizi, anche in rapporto alle proposte che le aziende avanzano agli enti competenti in merito all'assetto del territorio, ai piani regolatori, alla viabilità, al traffico ed alla priorità per il pubblico trasporto;
- programmi di investimento in rapporto ai contributi derivanti dal Fondo nazionale trasporti ed i finanziamenti previsti per le ferrovie concesse e gestioni governative;
c) preventivo e periodico esame tra le aziende e le R.S.A. delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti sui problemi relativi alle condizioni ambientali, ai ritmi e turni di lavoro, alla medicina preventiva ed infortunistica, all'epoca di godimento delle ferie, alla disciplina del godimento del diritto allo studio, alla partecipazione consultiva nelle commissioni di concorsi e prove d'arte per promozioni ed avanzamenti, all'istituzione di corsi di formazione e riqualificazione professionali, alla disciplina dello straordinario nei limiti previsti dal successivo art. 36, all'accertamento dei posti di lavoro in organico, disponibili o che si possano rendere disponibili, ai fini dell'assegnazione a diversa qualifica dei lavoratori divenuti permanentemente inabili al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui sono rivestiti, in applicazione delle norme di legge in materia, all'assegnazione a diverse mansioni dei lavoratori divenuti temporaneamente inabili al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui sono rivestiti, secondo giudizio medico reso nelle forme di legge;
d) esame congiunto fra le aziende e le R.S.A. delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, delle proposte di formulazione dei regolamenti per le promozioni e gli avanzamenti da sottoporre, ove necessario, agli organi competenti;
e) accordi aziendali fra le aziende e gli organismi competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti sui seguenti istituti nei limiti di applicabilità degli stessi istituti come regolamentati dagli articoli di seguito richiamati: nastro lavorativo, numero e durata delle riprese, intervalli fra le riprese, modalità di cambio, tempi accessori, per il personale viaggiante e graduato (art. ...), eccedenze nastro lavorativo (art. ...), trattamento economico ai guardabarriere (art. ),
indennità di trasferta (art. ...), fornitura dell'alloggio e corresponsione dell'indennità sostitutiva di alloggio (art. ),
attuazione delle procedure per l'adozione del sistema ad agente unico (art. );
f) accordi integrativi aziendali fra le Organizzazioni sindacali che rappresentano le aziende e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti dei lavoratori, secondo i criteri e le
modalità di cui all'art. 5.
Nota a verbale
Per le Aziende associate alla Fenit il trattamento dei guardabarriere costituisce oggetto di apposite intese aziendali tra l'organizzazione che rappresenta le Aziende e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti.
Art. 4 - Orario di lavoro
Dal 1ø luglio 1986 l'orario di lavoro settimanale resta fissato in 39 ore di lavoro; a tale misura sono rapportate le previsione degli articoli 4-A, 4-B, 4-C, del C.C.N.L. 23 luglio 1976 le cui formulazioni restano in vigore.
Eventuali riduzioni dell'orario di lavoro stabilite da accordi interconfederali o di analogo livello, che sopravvengano in corso di vigenza dei presente contratto, assorbono la riduzione dell'orario di lavoro ed il relativo onere come previsti dal presente articolo.
Art. 5 - Accordi integrativi aziendali
Alla contrattazione integrativa aziendale, per tutta la vigenza del presente contratto, continuano ad applicarsi le disposizioni del C.C.N.L.
17 giugno 1982 e l'accordo nazionale 20 maggio 1983 avuto riguardo agli incrementi di produttività realizzabili nel triennio successivo a quello preso in considerazione dagli accordi gi… intervenuti.
Sono in ogni caso fatte salve specifiche scadenze previste nei singoli accordi aziendali.
Resta fermo il procedimento previsto dal comma secondo del punto 1 delle norme pattizie del protocollo 16 luglio 1984.
Art. 6 - Retribuzione annua utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto
Le parti convengono di istituire presso il Ministero dei trasporti, una commissione paritetica, integrata da esperti, per individuare entro il 31 dicembre 1985 gli elementi retributivi che, ai sensi della legge 297-1982, vanno esclusi dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del T.F.R., senza interferenze sui giudizi in corso.
Fino alla sottoscrizione delle parti, per il T.F.R. si far… riferimento alla legge 297-1982.
Art. 7 - Norme finali
Le parti si impegnano ad incontrarsi a partire dal 15 luglio 1985 per proseguire l'esame di quanto rimasto della piattaforma rivendicativa sindacale e per la definizione, eventualmente articolata, della disciplina dei trattamenti di trasferta e diaria ridotta nonchè della Classificazione del personale, delle relative compatibilità economiche e del modo in cui
perseguirle.
Le parti si impegnano, altresì, a proporre, entro il 31 dicembre 1985, all'autorità politica competente uno schema concordato sulla disciplina degli inidonei e sulla classificazione del personale nel settore dei trasporti autoferrotranviari ed a provvedere alla stesura concordata delle norme del testo unico.
La valenza del contratto è triennale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per le aziende associate all'Anac che esercitano autolinee ordinarie di competenza statale, il presente accordo troverà applicazione, nei confronti del personale addetto ai servizi di cui sopra solo a far data dalla approvazione del provvedimento legislativo che introduce la sussidiazione di tali autolinee, in conformità alla disciplina vigente per tutti gli altri autoservizi pubblici di linea.
DICHIARAZIONE ALLEGATA DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
Il Ministro dei trasporti si impegna a verificare la sussistenza delle condizioni previste dai contratti nazionali perchè la contrattazione possa svolgersi in sede aziendale e dichiara che assumer… tutte le necessarie iniziative affinchè costi aggiuntivi di gestione conseguenti alla inosservanza dei contratti nazionali non siano ammessi a copertura attraverso sovvenzioni pubbliche di qualsiasi natura.
VERBALI SULLA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Settore Movimento
Nota sull'incontro del 26 marzo 1986, tenutosi presso il Ministero dei trasporti tra la Federtrasporti, l'Anac, la Fenit, la Intersind e le Federazioni nazionali Cgil, Cisl Uil alla presenza del Xxxx. Xxxxxxxxxx, sulla classificazione nel settore movimento.
1. Fermo restando il mantenimento delle mansioni se necessarie per l'espletamento dei servizi aziendali, si Š registrata l'intesa nel porre ad esaurimento le seguenti qualifiche nei nuovi livelli:
- Livello 8ø:
BIGLIETTAIO, BIGLIETTAIO SCELTO; CONDUCENTE;
COLLETTORE INCASSI;
AGENTE DI STAZIONE METRO (salvo norma di prima applicazione) secondo piattaforma XX.XX.
- Livello 7ø:
VERIFICATORE TITOLI DI VIAGGIO (se non proveniente da conducente di linea o non vincitore di concorso o di prova selettiva e/o attitudinale);
ESATTORE (se non svolgente altre mansioni particolari).
- Livello 6ø:
VERIFICATORE TITOLI VIAGGIO (se proveniente da conducente di linea o vincitore di concorso o di prova selettiva e-o attitudinale);
CAPOLINEA.
2. Si è registrata l'intesa sulla collocazione al 6° livello del conducente di linea (tram, autobus, filobus).
3. Si è registrata l'intesa sul passaggio al 5° livello del conducente di linea:
- la delegazione datoriale propone che l'immissione avverrà dopo 25 anni di guida effettiva e confluirà nella figura di “agente di guida” che prevede lo svolgimento di mansioni complementari a quelle di guida, individuate dalle qualifiche sopra dichiarate ad esaurimento;
- le XX.XX. propongono che l'immissione avverrà dopo 10 anni di guida effettiva e confluir… nella figura di “agente di movimento” che prevede l'accorpamento e lo svolgimento, in rotazione ed in promiscuità, delle mansioni sopra dichiarate ad esaurimento.
4. La delegazione datoriale ravvisa l'esigenza di una posizione funzionale di controllo anche al 5° livello della tabella a regime, mentre le XX.XX. ritengono che tale posizione funzionale di controllo debba essere compresa nella figura professionale dell'addetto al movimento e traffico-deposito al 4° livello.
5. Si è registrata l'intesa nell'integrare al 4° livello le funzioni dell'addetto al movimento e traffico con le funzioni di controllo dell'utenza. Per quanto riguarda il problema del deposito, la delegazione delle associazioni riconoscendo la validità della richiesta delle XX.XX., ritiene opportuno esaminarlo al momento di definire i profili professionali.
6. Si è registrata l'intesa sulla figura di coordinatore movimento e traffico posta dalle XX.XX. al 3° livello.
Per quanto riguarda il problema del deposito e della linea vale quanto detto al 2° capoverso del precedente punto 5.
7. Si è registrata l'intesa che al 1° livello sia classificato il capo area (responsabile di ripartizioni) ed al 2° livello sia classificato il capo ripartizione (responsabile di unità organizzative e/o produttive).
Per i dipendenti attualmente in servizio saranno definite norme transitorie nella fase successiva della trattativa.
Settore Officine
Nota sull'incontro del 2 aprile 1986, tenutosi presso il Ministero dei trasporti tra la Federtrasporti, Anac, Fenit Intersind e le Federazioni Naz. Cgil, Cisl, Uil alla presenza del Dr. Xxxxxxxxxx sulla classificazione del settore officine.
Si è registrata l'intesa sulla collocazione:
- Livello 9°:
MANOVALE (anche con funzioni di addetto alle pulizie).
- Livello 8°:
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE.
- Livello 7°: OPERAIO GENERICO.
La delegazione datoriale propone in fase di prima applicazione la collocazione dell'operaio qualificato con passaggio al superiore livello 6ø con percentualizzazioni, gradualità temporali da definire.
Le XX.XX. confermano la collocazione dello stesso operaio qualificato immediatamente al 6° livello.
- Livello 6°:
OPERAIO QUALIFICATO (vedi nota livello 7°).
La delegazione datoriale propone la collocazione dell'operaio specializzato ad esaurimento. Il passaggio al 5° livello è subordinato al possesso dei requisiti e alle condizioni previste nel profilo delineato dalle XX.XX. per l'operaio tecnico.
Le XX.XX. ribadiscono l'inquadramento dell'operaio specializzato al 6° livello con passaggio al 5° con le modalità previste dalla piattaforma (20% annuo).
- Livello 5°:
OPERAIO TECNICO (*); CAPO SQUADRA OPERAI.
La delegazione datoriale ritiene che tale qualifica (*) coordini l'attività di un gruppo di operai di livello inferiore.
Le XX.XX. invece propongono la figura di coordinatore alla manutenzione che coordini l'attività degli operai di manutenzione di livello inferiore.
- Livello 4°: CAPO OPERAIO.
- Livello 3°: CAPO TECNICO.
La delegazione datoriale precisa che tale figura è responsabile di una unità organizzativa e/o produttiva.
Le XX.XX. confermano il profilo delineato in piattaforma.
Relativamente alle qualifiche di 1° e 2° livello la delegazione datoriale riconferma rispettivamente quelle di CAPO AREA e CAPO RIPARTIZIONE come già definite nei verbale di riunione sottoscritto dalle parti il 27 marzo 1986.
Le XX.XX. confermano quanto contenuto nella piattaforma rivendicativa con particolare riferimento alla collocazione al 2° livello del CAPO IMPIANTO. Per quest'ultima qualificazione saranno definiti funzioni e profili
professionali.
Settore Uffici
Nota sull'incontro dell'8 aprile 1986 tenuto presso il Ministero dei trasporti tra la Federtrasporti, Anac, Fenit, Intersind e le Federazioni Nazionali Cgil Cisl Uil alla presenza del Dr. Xxxxxxxxxx sulla classificazione del settore Uffici.
Si è registrata l'intesa sulla collocazione degli ausiliari e degli impiegati a:
- Livello 9°:
GUARDIANO, COMMESSO, PORTIERE, USCIERE.
- Livello 8°:
COORDINATORE AUSILIARIO, CENTRALINISTA.
Le Organizzazioni datoriali sostengono la collocazione nell'8° livello del dattilografo; tale qualifica deve intendersi ad esaurimento.
Le XX.XX. considerano che la qualifica del dattilografo debba essere ricomposta insieme ad altre nella figura di addetto alle pratiche amministrative (6° livello).
- Livello 7°:
Le OO.DD. sostengono l'esigenza della collocazione dell'impiegato generico come prefigurato nel documento tecnico ministeriale con esclusione dell'automatismo previsto per l'accesso al livello superiore. Le XX.XX. confermando che il livello di ingresso per tale settore Š il 6ø, considerano la possibilità, una volta definito l'inquadramento del personale, di inquadrare al 7° livello una figura con profilo professionale così delineato nel documento tecnico ministeriale ivi compresi i meccanismi temporali di passaggio alla qualifica del livello superiore.
- Livello 6°:
Le parti concordano sull'inquadramento della nuova qualifica funzionale di addetto alle pratiche amministrative.
- Livello 5°:
Le parti concordano sull'inquadramento della nuova qualifica funzionale di segretario.
- Livello 4°:
Le parti concordano sull'inquadramento della nuova qualifica funzionale di assistente.
Le OO.DD. ritengono che i profili delle figure professionali relativi al 4ø, 5° e 6° livello proposti dalle XX.XX. possono essere, in linea di massima, utilizzate per la stesura definitiva della nuova classificazione.
- Livello 3°:
Le OO.DD. ritengono che a tale livello debbano essere inquadrati il
responsabile dell'unità organizzativa denominato CAPO UFFICIO ed il funzionario.
Le XX.XX. confermano la qualifica di Coordinatore di ufficio, coordinatore di una unità organizzativa come delineato in piattaforma.
Per quanto riguarda i livelli 1° e 2°:
le OO.DD. confermano, in analogia a quanto previsto negli altri settori esaminati (movimento ed officine), rispettivamente le qualifiche di CAPO AREA e CAPO RIPARTIZIONE.
Le XX.XX. confermano quanto contenuto nella piattaforma.
Settore C.E.D.
Nota sull'incontro del 9 aprile 1986, tenutosi presso il Ministero dei trasporti tra Federtrasporti Anac, Fenit, Intersind e le Federazioni Nazionali Cgil Cisl Uil alla presenza del Dr. Xxxxxxxxxx sulla classificazione del settore C.E.D.
Si è registrata l'intesa che le mansioni relative ai livelli inferiori al 5° saranno comprese nei profili di figure professionali del settore Uffici.
Si è registrata l'intesa sulla collocazione a:
- Livello 5°: OPERATORE C.E.D.;
CAPO SALA REGISTRAZIONI DATI.
- Livello 6°:
CAPO TURNO OPERATORI.
Le OO.DD. propongono la collocazione del PROGRAMMATORE in tale livello.
Per quanto riguarda il livello 3ø le OO.DD. propongono la collocazione del PROGRAMMATORE SUPERIORE, mentre le XX.XX. confermano la collocazione del PROGRAMMATORE.
Relativamente alle qualifiche di 1° e 2° livello si concorda che l'analista di sistemi è collocato al 1° livello. Le OO.DD. confermano in analogia a quanto previsto negli altri settori esaminati (movimento, officine, uffici), rispettivamente le qualifiche di CAPO AREA e CAPO RIPARTIZIONE.
Le XX.XX., per quanto riguarda il 2° livello, considerano la possibilità, una volta definito l'inquadramento del personale, di delineare due figure professionali di PROGRAMMATORE RESPONSABILE DI PROCEDURE - ANALISTA DI
SISTEMI MINORI con profilo professionale come delineato nel documento del Ministero.
Settore Ferrovie
Nota sull'incontro del 16 aprile 1986, tenutosi presso il Ministero dei trasporti tra la Federtrasporti Anac, Fenit, Intersind e le Federazioni Nazionali Cgil, Cisl, Uil alla presenza del Dr. Xxxxxxxxxx sulla classificazione del settore ferrovie
STAZIONI
Si è registrata l'intesa sulla collocazione a:
- Livello 9°:
MANOVALE - GUARDIA TITOLARE DI FERMATA.
- Livello 8°:
CAPO SQUADRA MANOVALE. ADDETTO MANOVRA E SCAMBI
- Livello 7ø:
OPERATORE SCAMBI DI CABINA, CAPO MANOVRA;
ADDETTO DI STAZIONE E GESTIONE (per il quale saranno specificate successivamente le funzioni attraverso il profilo professionale). In questa nuova figura professionale confluiranno le qualifiche di Addetto di fermata, Addetto di fermata di 1ø, Impiegato di stazione e Sottocapo (non abilitato al movimento).
- Livello 6ø:
AGENTE OPERATIVO MOVIMENTO-GESTIONE. (In questa nuova figura professionale confluiranno le qualifiche di Capo Stazione 7ø livello e Gestore 7ø livello).
- Livello 5ø:
Le parti concordano di inquadrare in questo livello una figura professionale riferita alla Gestione.
Le XX.XX. ritengono che tale figura debba essere denominata “Addetto operativo di Stazione e Gestione”, le OO.DD. “Gestore”.
- Livello 4ø: CAPO STAZIONE.
- Livello 3ø:
Le OO.DD. ritengono che in tale livello debba essere inquadrata la figura professionale del Capo Stazione Principale.
Le XX.XX. confermano l'inquadramento della nuova figura professionale di Coordinatore di Stazione, Traffico e Gestione.
Per quanto riguarda i livelli 1ø e 2ø:
Le OO.DD. confermano, in analogia a quanto previsto negli altri settori esaminati, rispettivamente le qualifiche di Capo Area e Capo Ripartizione.
Le XX.XX. confermano quanto contenuto nella piattaforma del settore movimento.
Settore Ferroviario
Nota sull'incontro del 17 aprile 1986, tenutosi presso il Ministero dei
trasporti tra la Federtrasporti Anac, Fenit, Intersind e le Federazioni Nazionali Cgil, Cisl, Uil alla presenza del Dr. Xxxxxxxxxx sulla classificazione del settore ferrovie.
SCORTA TRENI- TRAZIONE
Si è registrata l'intesa sulla collocazione:
- Livello 7ø: CONDUTTORE-FRENATORE.
Le XX.XX. dichiarano che questo Š il livello di accesso; acquisite le prescritte abilitazioni passa al 6ø livello.
VERIFICATORE.
- Livello 6ø:
CAPO VERIFICATORE (ad esaurimento).
CAPO TRENO: le parti sono d'accordo sul livello d'inquadramento e sul profilo professionale cos come delineato nel documento ministeriale.
Le XX.XX. confermano l'esigenza di comprendere nella nuova figura di ADDETTO MOVIMENTO TRENI le qualifiche di CONDUTTORE (abil.) e CAPO-TRENO.
Le OO.DD. propongono l'ALLIEVO MACCHINISTA. Le XX.XX. sono contrarie.
- Livello 5ø: MACCHINISTA.
Sul controllore viaggiante ferrovia: le XX.XX. non ravvisano la necessità di tale figura.
- Per il Livello 4ø e 3ø:
Le XX.XX. confermano la piattaforma.
Le OO.DD. propongono al 4ø livello l'ADDETTO CONTROLLO e GESTIONE PERSONALE VIAGGIANTE e la figura professionale del CAPO DEPOSITO; al 3ø livello la figura professionale di ISPETTORE DI TRAZIONE.
- per il Livello 1ø e 2ø:
Le OO.DD. confermano in analogia a quanto previsto negli altri settori esaminati le qualifiche di CAPO AREA e CAPO RIPARTIZIONE.
Le XX.XX. confermano quanto contenuto nella piattaforma.
Armamento
Si è registrata l'intesa sulla collocazione:
- Livello 9ø: CANTONIERE.
- Livello 8ø:
CANTONIERE ARMATORE.
Le XX.XX. propongono la figura dell'ADDETTO ARMAMENTO.
- Livello 7ø:
CAPO SQUADRA CANTONIERI.
Le XX.XX. propongono che tale figura sia ad esaurimento e che confluisca nella figura di OPERAIO GENERICO.
- Livello 5ø:
SORVEGLIANTE MANUTENZIONE
Le XX.XX. propongono che tale figura sia ad esaurimento e che confluisca nella figura di COORDINATORE DI ADDETTO MANUTENZIONE ARMAMENTO.