ACCORDO PER LA MOBILITÀ DOCENTI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
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SERVIZIO RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE Ufficio Relazioni Internazionali |
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ACCORDO PER LA MOBILITÀ DOCENTI
Nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO N. 2020/___________
(da citare in tutta la corrispondenza)
(a cura dell’Ufficio, non completare)
L’Accordo deve essere firmato prima dal docente e successivamente dal Rappresentante Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
Fra:
Istituto di appartenenza: Università degli Studi dell’Insubria
Xxxxxx Xxxxxxx: I VARESE02
Indirizzo completo: Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX)
Numero di telefono: 0000 000000
Numero di fax: N/A
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
in prosieguo denominato “l'Istituto”
rappresentato da: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx – Delegato del Rettore all’Internalizzazione
e:
Cognome:
Nome:
Sesso:
Codice Fiscale:
Nazionalità:
Posizione ricoperta:
Dipartimento/facoltà:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
Anno accademico: 2019/2020
Il Partecipante, dopo aver svolto all’estero l’attività didattica prevista, entro il 30 settembre 2020, per almeno 8 ore di docenza a settimana, certificate dall’Università ospitante avrà diritto al rimborso a pié di lista delle spese sostenute, fino al massimo assegnato, calcolato in base alla destinazione ed alla durata del flusso, nel rispetto delle regole stabilite nell’ambito del Programma Erasmus+.
in prosieguo denominato/a il “Partecipante”,
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Mobility Agreemen Staff Mobility for Teaching1
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Note
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
L’Istituto eroga il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere un’attività di mobilità a fini di docenza nell'ambito del Programma Erasmus+.
Il Partecipante accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi come specificato nell’Articolo 3 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di docenza come descritto nell’Allegato I, sotto la propria responsabilità.
Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite email a xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità presso:
Istituto/organizzazione ospitante: |
(da compilare) |
Paese: |
(da compilare) |
Codice ERASMUS (se applicabile): |
(da compilare) |
Data di inizio: |
(da compilare) |
Data di conclusione: |
(da compilare) |
Le date di inizio e di conclusione della mobilità devono coincidere con la data di arrivo presso la sede estera e con la data di partenza.
Entrambe non devono superare la durata di un giorno rispetto alla data di inizio e conclusione dell’attività di docenza certificata dall’ente ospitante.
La durata complessiva del periodo di mobilità non può avere una durata superiore a 2 mesi e deve avere una durata minima di 2 giorni consecutivi di attività; inoltre, un minimo di 8 ore di insegnamento per settimana deve essere garantito. Qualora la durata della mobilità sia superiore ad una settimana, il numero minimo di ore di insegnamento per una settimana incompleta dovrà essere proporzionato alla durata della settimana stessa.
Il Partecipante si impegna a svolgere un totale di:
giorni: |
ore settimanali di lezione: minimo 8 |
Il Partecipante può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i limiti stabiliti all’Articolo 2.4; se l’Istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l’Accordo deve essere modificato di conseguenza (si veda Articolo 1.3).
L’Attestato rilasciato dall'Istituto/organizzazione ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero certifica le date di inizio e fine dello svolgimento del periodo di mobilità svolto (vedi art. 2.2.)
ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO
L’Istituto seleziona una delle seguenti opzioni:
Il Partecipante riceve
Un rimborso a pié di lista delle spese sostenute, fino al massimo assegnato, calcolato in base alla destinazione ed alla durata del flusso, nel rispetto delle regole stabilite nell’ambito del Programma Erasmus+. Il contributo sarà composto da fondi UE e fondi d’Ateneo.
Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell’Unione.
Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.2, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.
Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’istituto di appartenenza e accettato dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
l’ordine di pagamento sarà disposto dall’Ufficio Relazioni Internazionali a fronte del ricevimento dei giustificativi per i quali si chiede il rimborso, in originale e accompagnati da un elenco delle spese sostenute.
È concesso il rimborso anticipato di spese di mobilità sostenute prima della partenza a fronte della presentazione dell’opportuno giustificativo fino ad un massimo del 75% dell’importo assegnato, secondo il meccanismo illustrato al punto 4.1;
Il pagamento sarà accreditato sullo stipendio del mese successivo al quale è stata presentata richiesta di rimborso, sia esso a titolo di anticipo o di saldo.
Il Partecipante deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità, attraverso la presentazione dell’Attestato di Frequenza fornito dall’Istituto ospitante, pena la restituzione di tutte le somme eventualmente percepite.
ARTICOLO 5 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
Il Partecipante deve trasmettere online il Rapporto Narrativo, debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla fine del periodo di mobilità a seguito di ricezione dell’invito a procedere alla sua compilazione
Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, saranno tenuti ad un rimborso totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
ARTICOLO 6 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Partecipante
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Per l’Istituto
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nome/cognome/
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Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx – Delegato del Rettore all’Internalizzazione
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Firma
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Luogo e data
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Firma
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Luogo e data
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1 Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale di riferimento.