CONTRATTO D’APPALTO
Repertorio n.
tra
L'AZIENDA OSPEDALIERA SAN XXXXXXX XXXXXXXXX (C.F.e P.IVA 04733051009)
E
- 1^ classificata
- 2^ classificata
dell’Accordo Quadro biennale con due operatori economici, ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento di appalti annuali di lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria da eseguire negli immobili di proprietà o nella disponibilità dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxx Xxxxxxxxx per il periodo di 730 giorni consecutivi.
Codice CIG:
Finanziamento: fondi di bilancio Azienda Ospedaliera e con finanziamenti Statali e Regionali.
L'anno il giorno del mese di , con la presente scrittura da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge:
a) ………………. nato a (prov. ……..) il , residente in
………… – CF. , che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Ospedaliera Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, con sede Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA 04733051009, di seguito denominato “ente appaltante”, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con delega documento prot ;
b) …………………… nato a il C.F.
, nella qualità di legale rappresentante della società
……………., con sede in ………. in n. ….., P.IVA
, che di seguito viene definito "Impresa”;
c) l’ , nato a ………… il , in qualità di Consigliere Delegato e rappresentante organico della società , con sede in …….. in ……………….. n. , Partita IVA …………… e R.E.A. n…………, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri a lui conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data , debitamente inscritta presso il Registro Imprese di Roma in data 18 settembre 2018, che nel seguito viene definito "Impresa";
PREMESSO
- che con delibera n. 161 del 3/02/2021, l’Azienda Ospedaliera ha indetto una gara a procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro biennale con due operatori economici, ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento di contratti annuali di lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà o in uso all’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxx Xxxxxxxxx per l’importo a base di gara di € 3.500.000,00 oltre IVA al 22%, di cui € 100.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con deliberazione n. …….. del , l’Azienda Ospedaliera ha disposto l’aggiudicazione della gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro biennale con due operatori economici, ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di contratti annuali di lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria degli immobili di
proprietà o in uso all’Azienda Ospedaliera Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, ai seguenti operatori economici:
▪ 1° classificato:
▪ 2° classificato:
- che le imprese suindicate confermano di avere piena ed esatta conoscenza della documentazione progettuale di seguito specificata:
▪relazione generale introduttiva;
▪capitolato speciale di appalto parte I-A;
▪capitolato speciale di appalto parte I-B;
▪capitolato speciale di appalto parte II;
▪elenco prezzi unitari composto dalla tariffa prezzi Regione Lazio 2012 DGR 412/2012;
▪piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100, del D.Lgs. 81/2008 da integrare a cura dell’operatore economico ai sensi dell’art.17 comma 0, xxxxxxx x) xxx X.Xxx. 00/0000 (XXX);
▪computo metrico estimativo oneri di sicurezza;
▪ elenco immobili suddivisi per Macro Area;
- che il contenuto dei citati documenti e di tutti gli altri allegati al presente accordo deve intendersi qui per intero trascritto, dandosi atto dalle due imprese che la loro integrale accettazione costituisce condizione essenziale per la sottoscrizione del presente accordo quadro;
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse, congiuntamente a tutti gli allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
ART. 2 - OGGETTO E CONTENUTO DELL’ACCORDO QUADRO
Con il presente Accordo Quadro, e per tutta la durata dello stesso gli operatori economici:
- 1^ classificata:
- 2^ classificata:
assicurano all’Azienda Ospedaliera Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, ciascuno per proprio conto, la disponibilità ad eseguire negli immobili di proprietà o nella disponibilità dell’Azienda, nel rispetto di quanto indicato ciascuno nella propria offerta e nel Capitolato Speciale d'Appalto parti IA, IB e II i lavori di manutenzione ordinaria urgente e normale e di manutenzione straordinaria edile per il periodo di giorni 730 consecutivi, a fronte di corrispettivi a misura secondo le modalità appresso specificate.
L'Ente appaltante, come sopra rappresentata, attraverso contratti individuali, da sottoscrivere annualmente con le medesime imprese, affiderà alle stesse, che accetteranno di eseguirli, i lavori di manutenzione richiesti, dietro emissione di singoli ordini o commesse di lavoro o ordini di acquisto nei quali è indicato il luogo, la natura dell'intervento, il termine di esecuzione dei lavori e l'importo presunto degli stessi.
I singoli contratti annuali saranno sottoscritti dalle imprese firmatarie del presente Accordo nel rispetto della rotazione prevista all’art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto parte IA.
In particolare, la prima annualità dei lavori è sottoscritta dalle parti contestualmente al presente contratto, mentre la seconda annualità, al fine di garantire la necessaria continuità nell’esecuzione delle prestazioni, dovrà essere sottoscritta da ciascuna impresa almeno 45 giorni prima della conclusione della prima annualità.
La sottoscrizione delle annualità successive alla prima avverrà previa convocazione a stipula da parte dell'Azienda; in caso di mancata presentazione alla stipula, l’Ente
appaltante attiverà le procedure conseguenti e si avvarrà dello scorrimento della graduatoria.
Le opere dovranno essere eseguite ed ultimate dalle Imprese nella completa osservanza di tutti i documenti richiamati nel presente Accordo.
Le attività oggetto del presente Accordo Quadro comprendono pertanto lavori di manutenzione a misura da eseguire nel territorio dell’Azienda Ospedaliera, di competenza delle Macro Aree I e II e per tutto il periodo indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto parte I-A.
Le Imprese, considerata la localizzazione degli immobili e l'obbligatorietà della rotazione nel territorio delle due Macro Aree nelle quali è ripartito il patrimonio immobiliare dell'Azienda, dichiarano di aver formulato ciascuna la propria offerta considerando tutti gli oneri, nessuno escluso, che possano derivare dalla necessità di intervenire in luoghi diversi durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro e di averne tenuto conto nella formulazione del proprio ribasso offerto.
Le Imprese aggiudicatarie dichiarano a tutti gli effetti che nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto di tutte le situazioni particolari e generali inerenti l’Accordo stesso ed in particolare di aver valutato tutti gli obblighi ed oneri indicati o richiamati nel CSA Parti IA, IB e II, obblighi ed oneri compensati anch’essi con il corrispettivo dell’appalto di cui al successivo art.4 del presente Accordo.
ART. 3 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata dell’Accordo Quadro è di 730 giorni consecutivi (due anni) a decorrere dalla data del primo ordine o commessa di lavoro affidati in virtù del primo contratto annuale e cesserà comunque di avere efficacia all’esaurimento dell’importo massimo stimato per il presente Accordo, ovvero, per ciascuna Impresa firmataria dell’Accordo, cesserà di avere efficacia al raggiungimento dell’importo pari al
massimo di 1/2 di quello stimato per l’intero Accordo e ciò senza che ciascuna impresa possa pretendere alcun indennizzo o compenso.
L’Impresa firmataria di ciascun contratto annuale, in virtù del presente Accordo Quadro, dovrà eseguire i lavori affidati nel termine ivi fissato. Tuttavia, qualora si esaurisca anticipatamente il fondo annuale stimato, non potranno essere affidati ulteriori lavori nell' anno di riferimento.
Al termine di ciascuna annualità, sarà pertanto chiusa la contabilità e verranno collaudati i lavori eseguiti. In caso di esaurimento anticipato del fondo annuale stimato, la medesima impresa potrà ricevere ordini di lavoro solo a seguito della stipula del successivo contratto, da sottoscrivere con le modalità di cui al precedente art. 2.
ART. 4 - VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO E ADEGUAMENTO PREZZI
Il valore complessivo stimato del Accordo Quadro nel suo periodo di validità è pari ad
€ 3.500.000,00 oltre I.V.A. di cui € 100.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Tale importo è suddiviso tra le due Imprese aggiudicatarie dell’Accordo in parti uguali, attraverso la sottoscrizione di contratti annuali, fino alla concorrenza per ciascuna impresa della quota massima stimata di € 1.750.000,00 oltre IVA, di cui € 50.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, corrispondente ad 1/2 del valore stimato dell’Accordo stesso.
Il valore contrattuale stimato nel biennio, per ciascuna Impresa, risulta dalla sommatoria delle annualità di lavori affidati nelle Macro Aree territoriali per i seguenti importi massimi di lavori:
- Macro Area I: € 875.000,00 oltre IVA di cui € 25.000,00 per oneri di sicurezza;
- Macro Area II: € 875.500,00 oltre IVA di cui € 25.000,00 per oneri di sicurezza;
In esito all'ordine di arrivo in graduatoria le Imprese aggiudicatarie, saranno chiamate ad eseguire i lavori nelle macro aree secondo l'ordine di rotazione che segue:
Società:
1 ° annualità: Marco Area I; 2° annualità: Macro Area II; Società:
1 ° annualità: Marco Area II; 2° annualità: Macro Area I;
Il valore stimato per il presente Accordo non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxx Xxxxxxxxx. e il corrispettivo conseguente la sottoscrizione dell’Accordo, con le modalità ed alle condizioni tutte indicate o richiamate nei contratti individuali annuali, è comprensivo di tutte le opere e forniture occorrenti per la perfetta esecuzione degli appalti stessi, inclusi tutti quelli indicate o richiamati nell’offerta tecnica presentata in fase di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto Parti I e II, ivi compresi gli oneri relativi alla sicurezza dei lavoratori.
Come previsto all’art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto parte II, l’importo del presente contratto potrà subire modifiche nei limiti previsti dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art.35 comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. è prevista nei singoli contratti, la corresponsione in favore dell’Appaltatore dell’anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale annuale, da recuperare, limitatamente alla concorrenza dell'importo anticipato sui pagamenti effettuati nel corso dell'anno contabile.
ART. 5 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni della
documentazione di gara.
ART. 6 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
L’appalto è finanziato con risorse del Bilancio aziendale, con finanziamenti Statali e Regionali.
Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato secondo i termini di legge e dei regolamenti in relazione alle linee di finanziamento, dalla data di ricevimento delle relative fatture.
Si applica la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.
Le imprese procedono alla fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate alla Azienda Xxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx – codice fiscale / P. IVA 04733051009, e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFBO3K Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI – Sistema di Interscambio.
Per la precisazione delle modalità di liquidazione e pagamento dei corrispettivi si rimanda alle disposizioni contenute nei singoli contratti annuali.
ART. 7 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Sono a carico dell’impresa tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto parte IA, IB e II, quelli imposti dal D. Lgs. 50/2016, dal Nuovo Regolamento e dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell’appaltatore, le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
f) risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
g) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
ART. 8 - SUBAPPALTO
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. L’impresa rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda e dei terzi, delle prestazioni di cui al presente contratto, anche se dovrà fare ricorso ad altre imprese.
3. Tutte le prestazioni e le lavorazioni (a qualsiasi categoria appartengano) possono essere eseguite da un soggetto diverso dall'appaltatore attraverso il subappalto qualora l'affidatario ne abbia fatto richiesta in sede di offerta.
4. Il subappalto è regolamentato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall’art. 1 comma 18 della Legge n. 55/2019.
ART. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO
Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di risoluzione di un contratto annuale l’appaltatore decadrà dall'Accordo quadro, con facoltà dell’Azienda di scorrere la graduatoria.
L’Azienda ha il diritto di recedere in qualunque momento dall’Accordo Quadro nei termini e con le modalità di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 10 - GARANZIE
Le parti si danno reciprocamente atto che contestualmente alla stipula dell’Accordo Quadro le garanzie presentate ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. saranno svincolate previa presentazione, da parte dell’Appaltatore, di cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto da eseguire
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, l’impresa Società ha prestato apposita garanzia
fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., n. in data
rilasciata dalla società/dall’Istituto agenzia/filiale cod.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’ . ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., n. in data
rilasciata dalla società/ .
La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto specifico, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Le imprese devono reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato, se la Stazione appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto specifico, valersi in tutto o in parte di essa.
ART. 11 – RESPONSABILITA VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
1. Le Imprese assumono la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L’impresa ha stipulato a tale scopo un’assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), con polizza numero con scadenza al _ rilasciata dalla società/dall’istituto
3. Inoltre la Società ha stipulato polizza assicurativa nella forma
“Contractors All Risks” (C.A.R.) n. con scadenza _ rilasciata dalla società/dall’istituto .
4. L’impresa l’ ha stipulato a tale scopo polizza assicurativa, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), con polizza numero
con scadenza al rilasciata dalla
società/dall’istituto .
ART. 12 – PENALI
In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dalla documentazione di gara.
La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del
contratto, pena la facoltà, per l’Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI
Sono a carico esclusivo delle imprese firmatarie dell'Accordo Quadro, da ripartire in egual misura tra loro, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione dell'Accordo Quadro, compresi quelli tributari.
Ai fini della registrazione le Parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa; pertanto esse sono soggette all'imposta sul valore aggiunto ed il presente Accordo è soggetto a registrazione con imposta in misura fissa.
L'Azienda comunicherà alle Imprese aggiudicatarie l'importo delle spese relative alla pubblicità della gara, bando di gara e dell’avviso pubblicati su due principali quotidiani a diffusione nazionale e locale, sempre da ripartire in egual misura tra di loro. Nel caso in cui le imprese non provvedano al tempestivo pagamento delle relative somme, nei termini indicati nella nota di comunicazione, l’importo sarà trattenuto dalla liquidazione della prima fattura conseguente il contratto di lavoro del primo anno.
ART. 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
Le Imprese firmatarie dell’Accordo, si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e xx.xx. e ii., con particolare riferimento all’art. 3, che qui si intende integralmente richiamato, per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Le imprese si impegnano a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto – ivi compresi i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, sui conti correnti dedicati ed effettuati, salvo quanto previsto dell’art. 3 comma 3 della Legge 136/2010, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) è 79511887E7.
Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, sono:
- per la Società ;
- per la Società ;
ART. 15 - DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO
Per il presente appalto è espressamente esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia ad esso inerente è competente il Foro di Roma.
ART.16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In relazione e limitatamente alle obbligazioni assunte con il presente contratto, per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, le Imprese sono tenuti ad osservare ed a fare osservare al proprio personale regole sul segreto professionale a proposito di tutti i fatti, lo stato delle persone, le informazioni od altro di cui venga a conoscenza nell’adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto. Le Imprese hanno inoltre l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venisse in possesso durante l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione qualsiasi titolo.
L'Azienda informa le Imprese firmatarie dell'Accordo che i dati contenuti nel presente Accordo Quadro saranno esclusivamente trattati per lo svolgimento dell'attività inerente all’Accordo stesso e per l'assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia.
ART.17 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO
Pur non materialmente allegati al presente Accordo, ne fanno parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti:
- Offerte tecniche ed economiche di ciascuna impresa;
- Relazione generale introduttiva;
- capitolato speciale di appalto parte I-A;
- capitolato speciale di appalto parte I-B;
- capitolato speciale di appalto parte II;
- elenco prezzi unitari composto dalla tariffa prezzi Regione Lazio 2012 DGR 412/2012;
- piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100, del D.Lgs. 81/2008 da integrare a cura dell’operatore economico ai sensi dell’art.17 comma 0, xxxxxxx x) xxx X.Xxx. 00/0000 (XXX);
- elenco immobili suddivisi per Macro Area;
- gli altri testi normativi richiamati nei documenti sopra elencati.
I contraenti si danno atto altresì che le previsioni contenute nel presente Accordo, in caso di discordanza con i predetti documenti, avranno prevalenza.
Il presente atto è composto da pag. ed è sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.
Per l’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxx Xxxxxxxxx di Roma
Firmato Digitalmente - Il Direttore Generale
Per la Società
Firmato digitalmente – Legale Rappresentante
Per la Società
Firmato digitalmente – Consigliere Delegato e Direttore Tecnico
A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l’Impresa dichiara espressamente di approvare le clausole di cui all’art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto.
Per la Società
Firmato digitalmente – Legale Rappresentante
Per la Società
Firmato digitalmente – Consigliere Delegato e Direttore Tecnico