Accordo multilaterale sulle tasse di rotta1
Traduzione
Accordo multilaterale sulle tasse di rotta1
Concluso a Bruxelles il 12 febbraio 1981
Approvato dall’Assemblea federale il 30 settembre 19822
Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 9 febbraio 1983 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1986
(Stato 2 luglio 2019)
0.748.112.12
La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica d’Austria, Il Regno del Belgio,
La Spagna, La Repubblica Francese, Il Regno Unito della Gran Bretagna
e dell’Irlanda del Nord, L’Irlanda, Il Gran Ducato del Lussemburgo, Il Regno dei Paesi Bassi, La Repubblica Portoghese, La Confederazione Svizzera,
denominati «Stati Contraenti»,
L’Organizzazione Europea per la sicurezza della Navigazione Aerea, chiamata
«Eurocontrol»,
Ritenendo che gli accordi conclusi dagli Stati Europei con l’Eurocontrol per la riscossione delle tasse di rotta debbano essere sostituiti a seguito della modifica della Convenzione Internazionale «Eurocontrol» del 13 dicembre 19603, relativa alla coo- perazione per la sicurezza della Navigazione Aerea;
Riconoscendo che la cooperazione per la istituzione e per la riscossione delle tasse di rotta si è dimostrata efficace per il passato;
Desiderosi di continuare e di rafforzare la cooperazione che si è instaurata;
Decisi a operare, tenuto conto delle indicazioni raccomandate dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, per un uniforme sistema europeo di tasse di rotta che risulti il più attuabile da parte del maggior numero possibile di Stati Europei;
Essendo convinti che questa uniformità faciliterà anche le consultazioni con gli utenti;
Ritenendo auspicabile che gli Stati partecipanti al sistema delle tasse di rotta «Euro- control» rafforzino i poteri dell’Organizzazione riguardo al recupero delle tasse suddette;
Riconoscendo che un tale sistema richiede nuove basi giuridiche;
Hanno convenuto quanto segue:
RU 1986 1588; FF 1982 I 851
1 Sostituisce l’Acc. provvisorio tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» concernente la riscossione delle tasse di rotta del 9 ago. 1971 [RU 1971 1533, 1973 1581, 1975 1883, 1977 483].
2 RU 1986 1587
3 RS 0.748.05
Art. 1
1. Gli Stati Contraenti convengono di adottare una comune politica in merito alla riscossione delle tasse per la utilizzazione degli impianti e per i servizi di naviga- zione aerea in rotta denominate qui di seguito «Tasse di rotta», nello spazio aereo delle Regioni Informazioni Volo che rientri nella loro competenza.
2. Essi, di conseguenza, concordano di creare un sistema comune per l’istituzione e la riscossione delle tasse di rotta e di utilizzare a questo scopo i servizi dell’Eurocon- trol.
3. A questo fine la Commissione Permanente ed il Comitato Direttivo dell’Eurocon- trol saranno ampliati allo scopo di includere i rappresentanti degli Stati Contraenti che non fanno parte dell’Eurocontrol e verranno qui di seguito denominati «Com- missione allargata» e «Comitato allargato».
4. Le Regioni Informazione Volo menzionate al presente paragrafo I sono elencate nell’Annesso I dell’Accordo. Ogni emendamento che uno Stato Contraente voglia apportare all’elenco delle proprie Regioni Informazione Volo sarà subordinato all’approvazione unanime della Commissione allargata se da esso dovesse risultare una modifica dei limiti complessivi dello spazio aereo coperto dal presente Accordo. Qualsiasi emendamento che non comporti modifiche a tali limiti dovrà essere notifi- cato all’Eurocontrol da parte dello Stato Contraente interessato.
Art. 2
Ogni Stato Contraente dispone di un voto nella Commissione allargata, salve le disposizioni dell’articolo 6.1 (b).
Art. 3
1. La Commissione allargata istituisce il comune sistema di tasse di rotta in modo che:
(a) dette tasse siano stabilite secondo una comune formula che tenga conto dei costi sostenuti dagli Stati Contraenti per gli impianti e i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta e per il funzionamento del sistema come pure dei costi sostenuti dall’Eurocontrol per il funzionamento del sistema;
(b) le tasse siano riscosse dall’Eurocontrol come una tassa unica per ciascun vo- lo.
2. Ai fini suddetti, la Commissione allargata è incaricata di:
(a) stabilire i principi necessari per l’accertamento dei costi di cui al paragra- fo 1 (a);
(b) determinare la formula da applicarsi nel calcolo delle tasse di rotta;
(c) approvare, per ciascun periodo di tassazione, l’aliquota secondo la quale do- vranno essere recuperati i costi di cui al paragrafo 1 (a);
(d) fissare l’unità di conto nella quale le tasse di rotta sono espresse;
(e) stabilire le condizioni di applicazione del sistema, comprese le condizioni di pagamento come pure i tassi unitari e le tariffe ed il loro periodo di applica- zione;
(f) determinare i principi che regolano l’esenzione dalle tasse di rotta;
(g) approvare i rapporti del Comitato allargato;
(h) adottare il regolamento finanziario da applicare al sistema delle tasse di rot- ta;
(i) approvare gli accordi tra l’Eurocontrol ed ogni Stato che voglia avvalersi de- gli strumenti oppure dell’assistenza tecnica dell’Eurocontrol in materia di tasse di navigazione aerea non comprese nel presente Accordo;
(j) approvare l’allegato al bilancio proposto dal Comitato allargato in confor- mità all’art. 5.1 (c).
3. La Commissione allargata stabilirà il suo regolamento interno con voto unanime di tutti gli Stati Contraenti.
Art. 4
Ciascuno Stato Contraente fruisce di un voto nel Comitato allargato, salve le dispo- sizioni dell’articolo 6.2 (b).
Art. 5
1. Il Comitato allargato è incaricato:
(a) della preparazione delle decisioni per la Commissione allargata;
(b) della supervisione del funzionamento del sistema delle tasse di rotta, ivi compreso l’uso dei mezzi tecnici impiegati dall’Eurocontrol a questo scopo, e dell’adozione delle misure necessarie, in particolar modo per ciò che con- cerne il recupero delle tasse di rotta, in conformità alle decisioni della Com- missione allargata;
(c) della stesura di un rapporto alla Commissione allargata sui mezzi necessari al funzionamento del sistema delle tasse di rotta e della presentazione dell’allegato al bilancio relativo alle attività dell’Eurocontrol in connessione con le tasse di rotta;
(d) dell’adempimento di tutti gli altri incarichi conferitigli dalla Commissione allargata.
2. Il Comitato allargato stabilirà il suo regolamento interno salve le disposizioni dell’articolo 6.2 (a).
Art. 6
1. Le decisioni della Commissione allargata saranno prese come segue:
(a) nei casi previsti nell’articolo 3.2 (a) sino a (f) e (h), le decisioni richiederan- no il voto unanime di tutti gli Stati Contraenti e saranno vincolanti per tutti gli Stati medesimi; in mancanza di unanimità la Commissione allargata adot- terà una decisione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi; ogni Stato Contraente che, per motivi d’interesse nazionale, non è in grado di ap- plicare tale decisione, presenterà alla suddetta Commissione una relazione chiarificatrice di tali motivi;
(b) nei casi previsti dall’articolo 3.2 (i) e (j) le decisioni saranno prese con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi sempre che tali voti comprendano la maggioranza ponderata degli Stati Membri dell’Eurocontrol come stabilito dalle disposizioni riprodotte nell’Allegato 2 al presente Accordo; ogni anno l’Eurocontrol notificherà agli Stati Contraenti che non sono Stati Membri il numero dei voti di cui detti Stati Membri dispongono in conformità alle di- sposizioni suddette;
(c) nei casi previsti dall’articolo 3.2 (g), le decisioni verranno prese con la mag- gioranza dei due terzi dei voti espressi. La stessa maggioranza vale per i pro- cedimenti avviati a nome dell’Eurocontrol dalla Commissione allargata di- nanzi al Tribunale Arbitrale menzionato nell’articolo 25.
2. (a) Il regolamento interno del Comitato allargato, comprese le norme relative all’adozione di decisioni, è approvato dalla Commissione allargata mediante voto unanime di tutti gli Stati Contraenti.
(b) Comunque, nei casi previsti dall’articolo 5.1 (c) le decisioni del Comitato allargato saranno adottate in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 (b) del presente articolo.
Art. 7
L’Eurocontrol accerterà, secondo le norme in vigore, le tasse di rotta dovute per ogni volo effettuato nello spazio aereo definito nell’articolo 1.
Art. 8
L’Eurocontrol riscuoterà le tasse di rotta di cui all’articolo 7. A tal fine, queste for- meranno un’unica tassa dovuta per ciascun volo che costituirà un solo credito dell’Eurocontrol da pagare presso la sua sede.
Art. 9
La tassa è dovuta da colui che era l’esercente dell’aeromobile nel momento in cui il volo è stato effettuato.
Art. 10
Se non è conosciuta l’identità dell’esercente, il proprietario dell’aeromobile sarà considerato esercente a meno che egli non provi che l’esercente era un’altra persona.
Art. 11
Nel caso in cui il debitore non paghi quanto dovuto, possono essere prese le misure idonee per il recupero forzato.
Art. 12
1. Le procedure per il recupero dell’ammontare dovuto saranno stabilite o dall’Eu- rocontrol, oppure, dietro richiesta dell’Eurocontrol, da uno Stato Contraente.
2. Il recupero può essere effettuato mediante un procedimento giudiziario o ammi- nistrativo.
3. Ogni Stato Contraente informerà l’Eurocontrol delle procedure applicate da esso e degli organi amministrativi e giudiziari competenti.
Art. 13
I procedimenti di recupero saranno intentati nel territorio dello Stato Contraente:
(a) là dove il debitore abbia il proprio domicilio o la sede;
(b) là dove il debitore abbia un ufficio commerciale, se il suo domicilio oppure la sede non siano situati nel territorio di uno Stato Contraente;
(c) in assenza delle condizioni giurisdizionali di cui ai punti (a) e (c) là dove il debitore abbia dei beni;
(d) là dove l’Eurocontrol ha la sua sede, in mancanza delle condizioni giurisdi- zionali di cui ai punti da (a) a (c).
Art. 14
L’Eurocontrol ha la facoltà di intentare procedimenti dinanzi ai competenti organi amministrativi e giudiziari degli Stati non facenti parte del presente Accordo.
Art. 15
Saranno riconosciute e rese esecutive negli altri Stati Contraenti le seguenti decisioni adottate in uno Stato Contraente:
(a) le decisioni giudiziarie definitive;
(b) le decisioni di un organo amministrativo che sono state assoggettate a ricor- so giurisdizionale ma che non lo sono più, sia perché la corte od il tribunale ha respinto il ricorso mediante una decisione definitiva, sia perché il ricorso è stato ritirato, o, infine, perché il termine per la presentazione del ricorso è scaduto.
Art. 16
Le decisioni menzionate nell’articolo 15 non saranno riconosciute né rese esecutive nei seguenti casi:
(a) se la corte, il tribunale o l’organo amministrativo dello Stato d’origine non era competente secondo l’articolo 13
(b) se la decisione è manifestamente incompatibile con il bene pubblico dello Stato destinatario;
(c) se il debitore non abbia ricevuto notizia della decisione dell’organo ammini- strativo oppure dell’introduzione dell’istanza in tempo utile per consentirgli di difendersi o di appellarsi alla corte o al tribunale;
(d) se i procedimenti relativi alle stesse tasse di rotta sono stati in precedenza intentati e sono ancora pendenti dinanzi alla corte, tribunale oppure autorità amministrativa dello Stato destinatario;
(e) se la decisione è inconciliabile con un’altra decisione relativa alle stesse tas- se di rotta adottata nello Stato destinatario;
(f) se la corte, tribunale o autorità amministrativa dello Stato d’origine, al fine di addivenire ad una decisione, abbia deciso su questioni preliminari concer- nenti lo stato o la capacità legale delle persone fisiche, i diritti di proprietà derivanti da un regime matrimoniale, da testamenti o successioni, in contra- sto con una norma del diritto internazionale privato dello Stato presso cui si vuole ottenere il riconoscimento, a meno che la stessa decisione non porti al- lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto mediante l’applicazione delle nor- me di diritto internazionale privato dello stesso Stato destinatario.
Art. 17
Le decisioni di cui all’articolo 15, se rese esecutive nello Stato d’origine, saranno applicate in conformità alla legislazione dello Stato destinatario. Se necessario, die- tro richiesta, sarà emesso un ordine esecutivo dalla corte, tribunale o organo ammi- nistrativo dello Stato destinatario.
Art. 18
1. L’istanza sarà corredata:
(a) di una copia autenticata della decisione;
(b) nel caso di una decisione giudiziaria resa in contumacia, dell’originale oppu- re di una copia legalizzata di un documento che provi che la notifica dell’introduzione dell’istanza è stata consegnata in tempo utile al debitore;
(c) nel caso di una decisione amministrativa, di un documento comprovante il soddisfacimento delle condizioni previste dall’articolo 15;
(d) di un documento comprovante che la decisione è esecutiva nello Stato di origine e che il debitore ha ricevuto notifica della suddetta decisione in tem- po utile.
2. Una traduzione debitamente autenticata dei documenti sarà prodotta se la corte, il tribunale o l’organo amministrativo dello Stato destinatario la richiede. Non saranno necessarie legalizzazioni né altre analoghe formalità.
Art. 19
1. L’istanza può essere respinta solo per uno dei motivi previsti nell’articolo 16. In nessun caso la decisione potrà essere oggetto di una revisione di merito nello Stato destinatario.
2. Il procedimento relativo al riconoscimento ed all’esecuzione della decisione è regolato dalla legislazione dello Stato destinatario nella misura in cui il presente Accordo non disponga altrimenti.
Art. 20
L’ammontare percepito dall’Eurocontrol sarà versato agli Stati Contraenti secondo le decisioni del Comitato allargato.
Art. 21
Nel momento in cui uno Stato Contraente ha recuperato il credito, l’ammontare riscosso sarà versato senza indugio all’Eurocontrol che procederà in conformità al precedente articolo 20. I costi di recupero sostenuti da quello Stato saranno addebi- tati all’Eurocontrol.
Art. 22
Le autorità competenti degli Stati Contraenti coopereranno con l’Eurocontrol per la costituzione e la riscossione delle tasse di rotta.
Art. 23
Se il Comitato allargato decide all’unanimità di rinunciare al recupero di una tassa, gli Stati Contraenti interessati possono adottare ogni misura che ritengano idonea. In tal caso, le disposizioni del presente Accordo relative al recupero, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni, non saranno più applicabili.
Art. 24
In caso di emergenza o di guerra, le disposizioni del presente Accordo non pregiu- dicheranno la libertà d’azione degli Stati Contraenti interessati.
Art. 25
1. Qualunque controversia che possa sorgere o tra gli Stati Contraenti, oppure fra gli Stati contraenti e l’Eurocontrol che è rappresentata dalla Commissione allargata, relativa all’interpretazione od all’applicazione del presente Accordo o dei suoi
xxxxxxx e che non sia stato possibile dirimere attraverso un negoziato diretto o qua- lunque altro metodo, sarà sottoposta ad arbitrato dietro richiesta di una delle parti.
2. A tal fine, ognuna delle parti nominerà, in ogni caso, un arbitro e gli arbitri si accorderanno per la nomina di un terzo arbitro.
3. Il tribunale arbitrale determinerà la propria procedura.
4. Ogni parte sosterrà le spese concernenti il proprio arbitro e la sua rappresentanza nel procedimento dinanzi al tribunale; le spese relative al terzo arbitro ed ogni altro onere saranno sostenute in parti uguali dalle parti contendenti. Il tribunale arbitrale può, tuttavia, fissare una diversa ripartizione delle spese se lo ritiene opportuno.
5. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno vincolanti per le parti contendenti.
Art. 26
Il presente Accordo sostituirà l’Accordo Multilaterale relativo alla riscossione delle tasse di rotta dell’8 settembre 1970. La presente disposizione non pregiudicherà alcun accordo fra l’Eurocontrol ed uno Stato non membro dell’Eurocontrol riguar- dante la riscossione delle suddette tasse concernenti le Regioni Informazioni Volo di cui all’articolo 1 del presente Accordo, che resterà in vigore sino a quando tale Stato non diverrà parte al presente Accordo.
Art. 27
1. Il presente Accordo sarà, prima della data della sua entrata in vigore, aperto alla firma di ogni Stato che, al momento della firma, partecipi al sistema di riscossione delle tasse di rotta Eurocontrol o cui sia stato concesso il diritto di firma in base a una decisione unanime della Commissione Permanente.
2. Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio. La ratifica del Protocollo, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, che modifica la Convenzione Internazio- nale di cooperazione per la sicurezza della Navigazione Aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960, qui di seguito denominato «il Protocollo», costituirà anche la ratifica del presente Accordo.
3. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di entrata in vigore del Protocollo per quanto concerne l’Eurocontrol, gli Stati membri dell’Eurocontrol e gli Stati che hanno depositato i loro strumenti di ratifica prima di tale data.
4. Ove uno Stato depositi il proprio strumento di ratifica dopo la data dell’entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo entrerà in vigore rispetto a tale Stato il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui lo strumento di ratifica è stato depositato.
5. L’Eurocontrol, apponendovi la propria firma, diventerà Parte del presente Accordo.
6. Il Governo del Regno del Belgio notificherà ai Governi degli altri Stati firmatari del presente Accordo ogni firma del presente Accordo, il deposito di ogni strumento di ratifica e la data di entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 28
1. Ogni Stato potrà aderire al presente Accordo.
Ad eccezione degli Stati europei che aderiscono alla Convenzione emendata, di cui all’articolo 27.2, gli Stati potranno aderire al presente Accordo solo con l’approva- zione della Commissione allargata espressa con voto unanime.
2. Lo strumento di adesione dovrà essere depositato presso il Governo del Regno del Belgio, che ne informerà i Governi degli altri Stati Contraenti.
3. L’adesione avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
Art. 29
1. Gli Stati Parti della Convenzione emendata saranno vincolati dal presente Accor- do per tutto il tempo in cui detta Convenzione emendata resterà in vigore.
2. Gli Stati che non sono parti della Convenzione emendata saranno vincolati dal presente Accordo per cinque anni dalla data di entrata in vigore, nei loro confronti, dell’Accordo, ovvero fino alla scadenza della Convenzione, se questa data è più prossima. Il periodo dei cinque anni sarà automaticamente prorogato per altri periodi di cinque anni, a meno che lo Stato interessato non abbia notificato per iscritto, al Governo del Regno del Belgio, almeno due anni prima della scadenza, la propria intenzione di denunciare l’Accordo. Il Governo del Regno del Belgio informerà per iscritto i Governi degli altri Stati Contraenti di detta notifica.
3. Il Governo del Regno del Belgio invierà comunicazione scritta ai Governi degli altri Stati Contraenti di ogni notifica fatta da una Parte Contraente della Conven- zione emendata relativa alla sua intenzione di denunciare detta Convenzione.
Art. 30
Il Governo del Regno del Belgio farà registrare il presente Accordo presso il Segre- tario Generale delle Nazioni Unite, in conformità a quanto disposto dall’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite4 e presso il Consiglio dell’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale, come previsto dall’articolo 83 della Conven- zione sull’Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 19445.
4 RS 0.120
5 RS 0.748.0
In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Bruxelles il 12 febbraio 1981 nelle lingue tedesco, inglese, spagnolo, fran- cese, olandese e portoghese, i sei testi facenti ugualmente fede, in unico originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno del Belgio che ne trasmet- terà copie autenticate ai Governi degli altri Stati firmatari. In caso di divergenza fra i testi, farà fede il testo in lingua francese.
(Seguono le firme)
Regioni d’informazione di volo
Stati contraenti Regioni d’informazione di volo
Annesso 1
Repubblica federale di Germania
Regione superiore informazione volo Hannover Regione superiore informazione volo Rhein Regione informazione volo Bremen
Regione informazione volo Düsseldorf Regione informazione volo Frankfurt Regione informazione volo München
Repubblica d’Austria Regione informazione volo Wien
Regno del Belgio Gran Ducato
del Lussemburgo
Regione superiore informazione volo Bruxelles Regione informazione volo Bruxelles
Spagna Regione superiore informazione volo Madrid Regione informazione volo Madrid
Regione superiore informazione volo Barcelona Regione informazione volo Barcelona
Regione superiore informazione volo Xxxxx Canarias Regione informazione volo Xxxxx Canarias
Repubblica francese Regione superiore informazione volo France
Regione informazione volo Paris Regione informazione volo Brest Regione informazione volo Bordeaux Regione informazione volo Marseille
Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord
Regione superiore informazione volo Scottish Regione informazione volo Scottish
Regione superiore informazione volo London Regione informazione volo Xxxxxx
Xxxxxxx Regione superiore informazione volo Shannon Regione informazione volo Shannon
Regno dei Paesi Bassi Regione informazione volo Amsterdam Repubblica portoghese Regione superiore informazione volo Lisboa
Regione informazione volo Lisboa Regione informazione volo Santa Xxxxx
Confederazione svizzera Regione superiore informazione volo Genève
Regione informazione volo Genève
Regione superiore informazione volo Zürich Regione informazione volo Zürich
Annesso 2
[(b) del par. 1 dell’art. 6]
Estratto della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol»
del 13 dicembre 1960 emendata dal Protocollo aperto alla firma nel 1981 a Bruxelles6
Art. 7.3 della Convenzione Art. 8 della Convenzione
Art. 19 dell’Allegato 1 alla Convenzione (Statuti dell’Xxxxxxx)
0 Xxxx XX 0.748.05
Condizioni d’applicazione del sistema delle tasse di rotta7
Entrate in vigore il 1° gennaio 1995
Art. 1
1. Per ciascun volo effettuato conformemente alle regole di volo strumentale (volo IFR), è riscossa una tassa in conformità con le procedure adottate in applicazione delle norme e delle prassi raccomandate dall’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale nello spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza degli Stati contraenti, così come sono elencate nell’Allegato 1. Inoltre, nelle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla propria competenza, uno Stato contraente può decidere che una tassa sia riscossa per ogni volo effettuato conformemente alle regole di volo a vista (volo VFR). I voli effettuati in parte secondo le regole del volo a vista e in parte secondo le regole del volo strumentale (voli misti VFR/IFR) nelle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla compe- tenza di un determinato Stato contraente sottostanno, per tutta la distanza percorsa in dette Regioni d’informazione di volo, alla tassa riscossa in questo Stato per i voli IFR.
2. La tassa costituisce la rimunerazione dei costi sopportati dagli Stati contraenti per le installazioni e i servizi di navigazione aerea di rotta e per l’esercizio del sistema come anche dei costi sopportati da EUROCONTROL per l’esercizio del sistema.
3. Le tasse ingenerate nello spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza di uno Stato contraente possono essere assoggettate all’imposta sul valore aggiunto. In tal caso, EUROCONTROL può riscuotere questa imposta secondo le condizioni e le modalità convenute con lo Stato interessato.
4. La tassa è dovuta dalla persona che esercitava l’aeromobile al momento in cui ha avuto luogo il volo. Nel caso in cui l’identità dell’esercente fosse ignota, il proprie- tario dell’aeromobile è considerato essere l’esercente sino a quando è accertata l’altra persona che avesse tale qualità.
Art. 2
Per ciascun volo attraverso lo spazio aereo di Regioni d’informazione di volo dipen- denti dalla competenza di diversi Stati contraenti è riscossa una tassa (R) unica uguale alla somma delle tasse ingenerate da questo volo nello spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza di ciascuno Stato con- traente:
R = Σri
n
7 RU 1995 473 n. I
La tassa individuale (ri) per i voli nello spazio aereo dipendenti dalla competenza di uno Stato contraente è calcolata conformemente alle disposizioni dell’articolo 3.
Art. 3
Per lo spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competen- za di un determinato Stato contraente (i) la tassa per un volo è calcolata secondo la formula:
ri = ti × Ni
in cui ri è la tassa, ti il saggio unitario di tassa e Ni il numero di unità di servizio corrispondenti a detto volo. I saggi unitari possono all’occorrenza essere stabiliti separatamente per i voli VFR e IFR.
Art. 4
Per un determinato volo, il numero d’unità di servizio designato da Ni, di cui all’arti- colo precedente, è ottenuto mediante la formula seguente:
Ni = di ⋅ p
in cui (di) è il coefficiente di distanza corrispondente allo spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza dello Stato contraente (i) e p il coefficiente peso dell’aeromobile interessato.
Art. 5
1. Il coefficiente distanza (di) è uguale al quoziente percentuale del numero che mi- sura la distanza ortodromica espressa in chilometri tra:
– l’aerodromo di partenza situato all’interno dello spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza dello Stato contra- ente (i) o il punto di entrata in tale spazio; e
– l’aerodromo di prima destinazione situato all’interno di detto spazio aereo oppure il punto di uscita da tale spazio.
I punti di entrata e di uscita sono i punti di passaggio ai limiti laterali dello spazio aereo di cui si tratta delle rotte così come figurano nelle pubblicazioni aeronautiche internazionali. Le rotte sono scelte in considerazione della rotta maggiormente uti- lizzata tra due aerodromi o, se non può essere determinata, della rotta più breve.
Le rotte maggiormente utilizzate sono rivedute annualmente per tener conto delle modificazioni eventualmente intervenute nelle loro strutture e nelle condizioni del traffico.
2. La distanza da prendere in considerazione è diminuita forfettariamente di 20 km per ogni decollo o atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.
Art. 6
1. Il coefficiente peso è uguale alla radice quadrata del quoziente per cinquanta (50) del numero che esprime la misura della massa massima al decollo dell’aereo, espres-
sa in tonnellate metriche, così come figura nel certificato di navigabilità o nel manu- ale di volo oppure in qualsiasi altro documento ufficiale equivalente, come segue:
Massamassimaal decollo
50
p =
Se la massa massima certificata al decollo dell’aeromobile è ignota agli organismi responsabili delle operazioni per la riscossione della tassa, il coefficiente peso è accertato in base alla massa della versione più pesante esistente del tipo di aeromobi- le di cui si tratta.
2. Nondimeno, se l’esercente ha dichiarato agli organismi responsabili delle opera- zioni di riscossione della tassa di avere a disposizione diversi aeromobili corrispon- denti a versioni diversificate dello stesso tipo, il coefficiente peso per ciascun aero- mobile di questo tipo impiegato da detto esercente è determinato in base alla media delle masse massime al decollo di tutti i suoi aeromobili di questo tipo. Il calcolo del coefficiente per tipo di aeromobile e per esercente è effettuato almeno una volta all’anno.
3. Per il calcolo della tassa, il coefficiente peso è espresso con un numero fino a due decimali.
Art. 7
1. La tassa unitaria è ricalcolata mensilmente applicando il corso di cambio mensile medio tra l’ECU e la valuta nazionale per il mese precedente quello durante il quale ha avuto luogo il volo.
2. Il corso di cambio applicato è quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee (Comunicazione e informazioni). Quando il corso di cambio non è indicato in questa pubblicazione, lo si calcola in base al corso del cambio tra l’ECU e il dollaro degli Stati Uniti d’America e al corso del cambio tra la valuta nazionale interessata e il dollaro degli Stati Uniti d’America così come pubblicato dal Fondo monetario internazionale nelle «Statistiche Finanziarie Internazionali».
Art. 8
1. Indipendentemente dalle disposizioni di cui all’articolo 5, la tassa dovuta per voli di cui l’aerodromo di partenza o di prima destinazione si trova in una delle zone menzionate nell’Allegato 2 (voli transatlantici) è calcolata mediante riferimento alle tariffe stabilite in funzione delle distanze medie ponderate e dei tassi unitari vigenti.
2. Le distanze medie ponderate sono calcolate in base a statistiche del traffico alle- stite da EUROCONTROL sulla scorta dei dati forniti dai competenti organismi di controllo della circolazione aerea.
I punti di entrata e di uscita dei voli transatlantici sono i punti di varco dei limiti delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza degli Stati con- traenti.
3. Le tariffe sono quelle applicabili a qualsiasi aeromobile di massa massima certifi- cata al decollo di 50 tonnellate metriche. La tassa è calcolata moltiplicando la perti- nente tariffa per il coefficiente di peso definito all’articolo 6.1.
4. Le tariffe sono stabilite per determinati periodi e pubblicate conformemente alle disposizioni dell’articolo 11.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano ai voli di cui al paragrafo 1 se gli aerodromi di partenza o di prima destinazione non sono menzionati nell’Alle- gato 2.
Art. 9
1. I voli seguenti sono esenti dal pagamento della tassa:
a) i voli misti VFR/IFR sono esentati unicamente nello spazio aereo delle Re- gioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza degli Stati con- traenti in cui vengono effettuati esclusivamente in VFR e in cui non è riscos- sa la tassa per detti voli;
b) i voli che terminano all’aerodromo di partenza dell’aeromobile senza che sia stato effettuato qualsiasi altro atterraggio (voli circolari);
c) i voli effettuati da aeromobili la cui massa massima autorizzata al decollo è inferiore a 2 tonnellate metriche;
d) i voli effettuati esclusivamente per il trasporto di sovrani, capi di Stato e di governo oppure ministri in missione ufficiale;
e) i voli di ricerca e di salvataggio autorizzati da un organismo SAR compe- tente.
2. Inoltre, riguardo alle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla propria competenza, lo Stato contraente può decidere di esentare dal pagamento della tassa:
a) i voli effettuati interamente all’interno dello spazio aereo delle Regioni d’in- formazione di volo dipendenti dalla sua competenza8;
b) i voli militari di qualsiasi Stato;
c) i voli d’allenamento effettuati esclusivamente per il conseguimento di un brevetto di pilota o una qualifica per il personale navigante, sempreché ne sia fatta menzione specifica nel piano di volo. Questi voli non devono avere nessuna funzione commerciale e devono essere effettuati unicamente nello spazio aereo dello Stato interessato. Essi non devono comportare nessun tra- sporto di passeggeri, approntamento o trasferimento dell’aeromobile;
d) i voli svolti esclusivamente per verificare e collaudare equipaggiamenti uti- lizzati o da essere utilizzati come ausili terrestri alla navigazione aerea.
8 Esenzione soppressa a contare dal 1° gen. 1996.
Art. 10
La somma della tassa è pagabile alla sede di EUROCONTROL conformemente alle condizioni di pagamento recate nell’Allegato 3. La valuta di conteggio impiegata è l’ECU.
Art. 11
Le Condizioni d’applicazione del sistema delle tasse di rotta, le aliquote unitarie e le tariffe sono pubblicate dagli Stati contraenti.
Allegato 1
Regioni d’informazione di volo
Stati contraenti
Regioni d’informazione di volo
Repubblica Federale di Germania
Regione superiore d’informazione di volo Berlino Regione superiore d’informazione di volo Hannover Regione superiore d’informazione di volo Reno Regione d’informazione di volo Brema
Regione d’informazione di volo Düsseldorf Regione d’informazione di volo Francoforte Regione d’informazione di volo Monaco Regione d’informazione di volo Berlino
Repubblica d’Austria
Regione d’informazione di volo Vienna
Regno del Belgio –Gran Ducato di Lussemburgo
Regione superiore d’informazione di volo Bruxelles Regione d’informazione di volo Bruxelles
Repubblica di Cipro
Regione d’informazione di volo Nicosia
Regno di Danimarca
Regione d’informazione di volo Copenhagen
Spagna
Regione superiore d’informazione di volo Madrid Regione d’informazione di volo Madrid
Regione superiore d’informazione di volo Barcellona Regione d’informazione di volo Barcellona
Regione superiore d’informazione di volo Isole Canarie Regione d’informazione di volo Isole Canarie
Repubblica Francese
Regione superiore d’informazione di volo Francia Regione d’informazione di volo Parigi
Regione d’informazione di volo Brest Regione d’informazione di volo Bordeaux Regione d’informazione di volo Marsiglia Regione d’informazione di volo Reims
Regno unito di Gran Bretagna d d’Irlanda del Nord
Regione superiore d’informazione di volo Scottish Regione d’informazione di volo Scottish
Regione superiore d’informazione di volo Londra Regione d’informazione di volo Londra
Repubblica Ellenica
Regione superiore d’informazione di volo Atene Regione d’informazione di volo Atene
Repubblica di Ungheria
Regione d’informazione di volo Budapest
Irlanda
Regione superiore d’informazione di volo Xxxxxxx Xxxxxxx d’informazione di volo Shannon
Regione di transizione oceanica di Shannon delimitata dalle coordinate seguenti: 51° Nord 15° Ovest, 51° Nord 8° Ovest, 48°30 Nord 8° Ovest, 49° Nord 15° Ovest, 51° Nord 15° Ovest al livello di volo 55 e inferiore
Malta
Regione d’informazione di volo Malta
Regno di Norvegia
Regione superiore d’informazione di volo Oslo Regione superiore d’informazione di volo Stavanger Regione superiore d’informazione di volo Trondheim Regione superiore d’informazione di volo Bodw Regione d’informazione di volo Oslo
Regione d’informazione di volo Stavanger Regione d’informazione di volo Trondheim Regione d’informazione di volo Bodw
Regione d’informazione di volo oceanica di Bodw
Regno dei Paesi Bassi
Regione d’informazione di volo Amsterdam
Repubblica Portoghese
Regione superiore d’informazione di volo Lisbona Regione d’informazione di volo Lisbona
Regione d’informazione di volo Santa Xxxxx
Repubblica di Slovenia
Regione d’informazione di volo Ljubljana1)
Confederazione Svizzera
Regione superiore d’informazione di volo Svizzera Regione d’informazione di volo Svizzera
Repubblica di Turchia
Regione d’informazione di volo Ankara Regione d’informazione di volo Istanbul
Allegato 29
Saggio unitario (di base) applicabile dal 1° agosto 1997
Approvato dalla Commissione allargata il 16 luglio 1997
Stato Saggio unitario Corso del cambio applicato
Belgio-Lussemburgo ECU 68,39 1 ECU = 39,3520 FB
Germania ECU 72,89 1 ECU = 1,91115 DM
Francia ECU 61,89 1 ECU = 6,50787 FF
Gran Bretagna
e Irlanda del Nord ECU 75,01 1 ECU = 0,813841 £ St Paesi Bassi ECU 55,76 1 ECU = 2,14253 Hfl
Irlanda ECU 21,20 1 ECU = 0,788059 £ Ir
Svizzera ECU 80,39 1 ECU = 1,56306 FS
Portogallo (Lisbona) ECU 36,19 1 ECU = 195,200 Esc
Austria ECU 59,72 1 ECU = 13,4475 Sch
Spagna (Continente) ECU 51,65 1 ECU = 161,095 Ptas
Spagna (Canarie) ECU 48,50 1 ECU = 161,095 Ptas Portogallo (Santa Xxxxx) ECU 12,72 1 ECU = 195,200 Esc Grecia ECU 35,15 1 ECU = 303,798 Drs
Turchia ECU 48,57 1 ECU = 2870,0 Lt
Malta ECU 43,66 1 ECU = 0,457648 Lm
Cipro ECU 22,90 1 ECU = 0,588890 £ Cy
Ungheria ECU 21,54 1 ECU = 198,814 HuF
Norvegia ECU 50,96 1 ECU = 8,19539 NOK
Danimarca ECU 54,66 1 ECU = 7,36091 DKK
Slovenia ECU 76,33 1 ECU = 170,483 SIT
Repubblica ceca ECU 49,09 1 ECU = 33,7305 CZK
Svezia ECU 46.80 1 ECU = 8,42542 SEK
Italia ECU 65.21 1 ECU = 1929,22 £ It
Slovacchia ECU 68.67 1 ECU = 38,9975 SKK
9 RU 1997 1654
Allegato 310
Tariffe per i voli menzionati nell’articolo 8 delle condizioni d’applicazione del sistema per un aeromobile il cui coefficiente peso è uguale a 1 (50 tonnellate metriche) applicabili
dal 1° agosto 1997
Approvate dalla Commissione allargata il 16 luglio 1997
Aerodromi di partenza (o di prima destinazio- ne) situati | Aerodromi di prima destinazione (o di partenza) | Ammontare della tassa in ECU |
Zona 1 (tra 14° W e 110° W | Frankfurt | 1157.26 |
e al nord di 55° N salvo | København | 512.37 |
l’Islanda) | London | 734.66 |
Paris | 985.12 | |
Prestwick | 384.80 | |
Zona II (tra 40° W e 110° W | Abidjan | 164.72 |
e tra 28° N e 55° N) | Xxxxx | 0000.00 |
Xxxxxxxxx | 725.97 | |
Athinai | 1816.07 | |
Bahrain | 1886.98 | |
Bâle-Mulhouse | 862.61 | |
Banjul | 159.64 | |
Barcelona | 775.04 | |
Belfast | 184.56 | |
Berlin | 1078.82 | |
Birmingham | 408.48 | |
Bordeaux | 500.95 | |
Bristol | 405.85 | |
Bruxelles | 718.25 | |
Xxxxxxxxx | 0000.00 | |
Xxxxxxxx | 1426.09 | |
Cairo | 2083.69 | |
Cardiff | 267.01 | |
Casablanca | 355.56 | |
Dakar | 159.51 | |
Dublin | 118.31 | |
Düsseldorf | 839.49 | |
East Midlands | 382.56 | |
Frankfurt | 954.97 | |
Genève | 867.04 |
10 RU 1997 1654
Aerodromi di partenza (o di prima destinazio- ne) situati | Aerodromi di prima destinazione (o di partenza) | Ammontare della tassa in ECU |
Glasgow | 273.04 | |
Göteborg | 830.28 | |
Xxxxxxx | 000.00 | |
Xxxxxxxx | 688.78 | |
Istanbul/Atatürk | 1463.11 | |
Jeddah | 1970.63 | |
Johannesburg, Xxx Xxxxx | 159.89 | |
Kiev | 1228.47 | |
København | 634.08 | |
Xxxx-Xxxx | 000.00 | |
Xxxxx | 160.40 | |
Larnaca | 1975.45 | |
Las Palmas, Gran Canaria | 499.01 | |
Leeds and Xxxxxxxx | 401.57 | |
Xxxxx | 000.00 | |
Xxxxxx | 389.22 | |
London | 477.82 | |
Luxembourg | 858.69 | |
Xxxx | 000.00 | |
Xxxxxxxxxx | 767.41 | |
Madrid | 578.42 | |
Malaga | 620.98 | |
Manchester | 335.88 | |
Manston | 539.59 | |
Marseille | 883.20 | |
Milano | 1035.01 | |
Monrovia | 159.64 | |
Xxxxxx | 000.00 | |
Xxxxxxx | 1158.68 | |
Nantes | 435.74 | |
Napoli-Capodichino | 1407.06 | |
Newcastle | 386.44 | |
Nice | 922.97 | |
Oostende | 608.29 | |
Oslo | 297.61 | |
Paris | 663.43 | |
Ponta Delgada (Açores) | 165.61 | |
Porto | 283.13 | |
Praha | 1189.72 | |
Xxxxxxxxx | 000.00 | |
Xxxxxx | 1956.24 | |
Roma | 1268.48 | |
Xxx X. (Cabo Verde) | 159.51 | |
Santa Xxxxx (Açores) | 177.19 | |
Santiago (España) | 271.61 |
Aerodromi di partenza (o di prima destinazio- ne) situati
Aerodromi di prima destinazione (o di partenza)
Ammontare della tassa in ECU
Zona III
Xxxxxxx 80.56
Sofia 1410.19
Stockholm 507.63
Stuttgart 980.26
Tel-Aviv 2086.49
Tenerife 460.01
Torino 997.47
Toulouse-Blagnac 658.71
Venezia 1286.05
Warszawa 980.30
Xxxx 0000.00
Xxxxxx 982.58
(all’ovest di 110° W e tra 28° N e 55° N)
Amsterdam Düsseldorf
809.67
930.09
Xxxx XX
Xxxxxxxxx 0000.00
Xxxxxx 1122.63
Glasgow 343.55
Helsinki 617.62
Xxxxxxxxx 000.00
Xxxx-Xxxx 924.03
London 704.95
Luxembourg 985.47
Madrid 455.81
Manchester 545.27
Milano 1293.88
Xxxxxx 000.00
Xxxxxxx 1366.84
Xxxxx 000.00
Xxxxxxxxx 343.55
Roma 1309.71
Xxxxxxx 00.00
Xxxxxxxx 650.68
Zürich 1170.58
(all’ovest di 40° W e tra 20° N e 28° N incluso il Messico)
Amsterdam Barcelona Berlin
747.28
917.79
881.50
Bruxelles 719.76
Düsseldorf 885.92
Frankfurt 947.82
Xxxxxxx 000.00
Xxxxxxxx 727.79
Xxxx-Xxxx 000.00
Xxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx 595.35
Aerodromi di partenza (o di prima destinazio- ne) situati | Aerodromi di prima destinazione (o di partenza) | Ammontare della tassa in ECU |
Lisboa | 454.87 | |
London | 497.76 | |
Luxembourg | 908.67 | |
Madrid | 609.22 | |
Manchester | 344.73 | |
Milano | 1005.67 | |
München | 1115.51 | |
Paris | 634.34 | |
Praha | 1164.63 | |
Roma | 1199.29 | |
Sal I. (Cabo Verde) | 104.18 | |
Xxxxxxxx | 0000.00 | |
Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx | 178.21 | |
Santiago (Espa]na) | 464.04 | |
Xxxxxxx | 169.60 | |
Xxxx | 0000.00 | |
Xxxxxx | 929.18 | |
Zona V (all’ovest di 40° W e tra | Amsterdam | 903.14 |
l’equatore e 20° N) | Bâle-Mulhouse | 968.61 |
Barcelona | 929.67 | |
Berlin | 1266.15 | |
Bordeaux | 823.55 | |
Bruxelles | 820.94 | |
Düsseldorf | 1022.76 | |
Frankfurt | 1046.96 | |
Glasgow | 358.15 | |
Hamburg | 1075.36 | |
Hannover | 1057.88 | |
Helsinki | 1194.20 | |
Kwbenhavn | 1353.70 | |
Xxxx-Xxxx | 000.00 | |
Xxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx | 609.20 | |
Xxxxx | 000.00 | |
Xxxxxx | 539.61 | |
London | 669.93 | |
Xxxx | 000.00 | |
Xxxxxx | 714.61 | |
Manchester | 406.23 | |
Marseille | 1141.28 | |
Milano | 1117.06 | |
München | 1150.60 | |
Nantes | 792.62 | |
Paris | 868.08 | |
Porto | 524.83 |
Aerodromi di partenza (o di prima destinazio- ne) situati | Aerodromi di prima destinazione (o di partenza) | Ammontare della tassa in ECU |
Xxxxx Xxxxx (Xxxxxxx) | 000.00 | |
Xxxxxxxx | 000.00 | |
Xxxx | 1466.96 | |
Xxxxxxxx | 0000.00 | |
Xxxxx Xxxxx (Xxxxxx) | 233.16 | |
Santiago (España) | 546.96 | |
Xxxxxxx | 277.55 | |
Stuttgart | 991.17 | |
Tenerife | 604.35 | |
Toulouse-Blagnac | 952.26 | |
Xxxx | 0000.00 | |
Xxxxxx | 1087.40 |
Condizioni di pagamento11
Entrate in vigore il 1° gennaio 1995
Clausola 1
1. Le somme fatturate sono pagabili alla sede d’EUROCONTROL a Bruxelles.
2. L’EUROCONTROL considera nondimeno liberatori i pagamenti effettuati su conti presso gli stabilimenti bancari designati dagli organi competenti del sistema delle tasse di rotta negli Stati contraenti o negli altri Stati.
3. La somma della tassa è dovuta alla data dell’attuazione del volo. La data in cui dev’essere effettuato il pagamento è indicata nella fattura.
Clausola 2
1. A prescindere dai casi di cui al paragrafo 2 della presente clausola, le somme della tassa devono essere pagate in ECU.
2. Nel caso in cui il pagamento deve essere effettuato presso lo stabilimento banca- rio designato situato in uno Stato contraente, gli utenti cittadini di questo Stato pos- sono pagare in valuta nazionale convertibile di detto Stato le somme delle tasse che vengono loro fatturate.
3. Se si applica la facoltà di cui al capoverso precedente, la conversione in valuta nazionale delle somme in ECU avviene al corso di cambio giornaliero praticato nel giorno e nel luogo del pagamento, per le transazioni commerciali.
Clausola 3
1. La data del pagamento è considerata quella del giorno in cui la somma della tassa è stata messa in conto da parte dello stabilimento bancario designato da EURO- CONTROL.
2. I pagamenti mediante assegno sono considerati effettuati alla data del ricevimen- to dell’assegno da parte di EUROCONTROL, sempreché questo sia onorato dalla banca dell’emittente.
Clausola 4
1. I pagamenti devono essere corredati di un’indicazione dei riferimenti, date e somme in ECU dei fatturati pagati e delle note di credito dedotte. La necessità d’in- dicare le somme in ECU delle fatture vale anche per gli utenti che ricorrono alla possibilità di pagare in valuta nazionale.
11 RU 1995 473 n. II
2. Se un pagamento non è corredato delle indicazioni di cui al paragrafo 1 per deter- minarne la relazione con una fatture specifica, EUROCONTROL può usarlo:
– per gli interessi, e successivamente
– per le fatture impagate più vetuste.
Clausola 5
1. Qualsiasi reclamo concernente una fattura dev’essere rivolto per scritto a EURO- CONTROL. La fattura menziona la data-limite per l’inoltro dei reclami.
2. La data del deposito dei reclami è quella della ricezione da parte di EUROCON- TROL.
3. I reclami, dei quali dev’essere chiaramente precisato l’oggetto, vanno corredati di un esposto dei motivi e dei pertinenti documenti.
4. Il fatto che un utente inoltri un reclamo non l’autorizza a dedurre dalla fattura la somma contestata, a meno che EUROCONTROL non l’abbia autorizzato.
5. Se EUROCONTROL e utente sono debitore e creditore l’uno dell’altro, non può essere effettuato nessun pagamento compensatorio senza previo accordo di EURO- CONTROL.
Clausola 6
1. Qualsiasi tassa non pagata alla data di scadenza può essere aumentata di un inte- resse di mora all’aliquota12 pubblicata annualmente, decisa dagli organi competenti conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 delle Condizioni d’applicazione.
2. L’interesse è calcolato e fatturato in ECU.
Clausola 7
Se il debitore non ha pagato la somma dovuta, quest’ultima può essere oggetto di esecuzione.
12 L’aliquota d’interesse imposta sul pagamento tardivo dei disavanzi di rotta, in vigore dopo il 1° gen. 1997, è del 7,27 % all’anno (vedi RU 1997 157 n. II).
Regolamento finanziario applicabile al sistema di tasse di rotta
Approvato dalla Commissione allargata il 28 gennaio 1986 Entrato retroattivamente in vigore il 1o gennaio 1986
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
1. Il presente regolamento finanziario si applica al sistema di tasse di rotta delibe- rato dall’Accordo Multilaterale relativo alle tasse di rotta firmato a Bruxelles il 12 febbraio 1981.
2. Le modalità d’esecuzione del presente regolamento finanziario sono fissate con- formemente alle disposizioni dell’articolo 21.
3. L’anno finanziario coincide con l’anno civile.
Art. 2
1. Con riserva dei poteri riconosciuti alla Commissione allargata e al Comitato allargato, il Direttore generale è responsabile del funzionamento del Servizio centra- le delle tasse di rotta.
2. Il Direttore generale delega, per scritto, al Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta le responsabilità e attribuzioni necessarie al funzionamento del sistema di tasse di rotta e segnatamente:
(a) la copertura delle tasse;
(b) il pagamento agli Stati contraenti o, in certi casi eccezionali, ai beneficiari designati dagli Stati contraenti, delle somme incassate nonché il rimborso all’Agenzia e agli Stati contraenti delle spese subentrate nella riscossione delle tasse;
(c) la tenuta di una contabilità propria;
(d) l’amministrazione dei fondi detenuti temporaneamente dal Servizio centrale delle tasse di rotta per conto degli Stati contraenti;
(e) la preparazione dei conti annuali in vista della loro presentazione, dal Diret- tore generale, al Comitato allargato e alla Commissione di controllo prima del primo aprile che segue l’anno finanziario considerato.
3. Per le operazioni finanziarie del Servizio centrale delle tasse di rotta, il Direttore generale nomina un contabile le cui attribuzioni e responsabilità figurano agli arti- coli 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 seguenti.
4. Il Direttore generale designa i funzionari che devono supplire il Capo del Servi- zio centrale delle tasse di rotta e il Contabile nelle loro funzioni, in caso d’assenza o d’impedimento.
Art. 3
1. Il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta, il Contabile, nonché qualsiasi altro funzionario del Servizio centrale delle tasse di rotta, che hanno una responsa- bilità finanziaria in materia di riscossione e di rimborso delle tasse di rotta, impe- gnano la loro responsabilità pecuniaria in caso di negligenza o di errore grave in più della loro responsabilità disciplinare prevista dallo Statuto amministrativo del per- sonale dell’Agenzia.
2. La responsabilità pecuniaria del Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta e degli altri funzionari può essere messa in causa unicamente in base al risultato delle verifiche operate sotto la responsabilità della Commissione di controllo conforme- mente alle disposizioni dell’articolo 16.
Titolo II
Riscossione e rimborso
Art. 4
1. Tutti i diritti constatati in materia di tasse di rotta e di altri incassi provocano un emissione di un titolo di incasso.
2. Il titolo di incasso o le pertinenti pezze giustificative devono menzionare in ogni caso:
(a) l’importo da riscuotere in cifre e in lettere;
(b) l’identità del debitore;
(c) l’identificazione e la giustificazione dell’incasso.
3. L’emissione dei titoli d’incasso può essere fatta sulla base di bollettini riepilo- gativi.
4. Le modalità d’esecuzione regoleranno la procedura da applicare al momento della creazione dei titoli d’incasso; esse determineranno parimenti l’ampiezza delle verifiche da operare, nonché le pezze giustificative da stabilire.
5. Dato che la prescrizione dei crediti viene regolata dalle legislazioni nazionali, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta dovrà, nei limiti delle sue responsabili- tà, prendere tutte le misure utili per evitare che un credito cada in prescrizione del tutto o in parte.
Art. 5
1. Il Contabile registra i titoli degli incassi sotto la loro data d’emissione.
2. Gli incassi che non provengono dalle tasse di rotta sono contabilizzati separata- mente. Gli incassi seguenti sono ripartiti come segue:
(a) gli interessi bancari ricevuti nel corso di un esercizio finanziario sono versati agli Stati contraenti in proporzione degli incassi delle tasse di rotta rimborsa- te ad ogni Stato contraente nel corso dell’esercizio considerato;
(b) gli interessi di mora sono versati agli Stati contraenti ai quali spettano le tas- se di rotta corrispondenti e in proporzione a quest’ultime.
3. Le modalità d’esecuzione regoleranno la destinazione di tutti gli altri incassi.
Art. 6
Nel quadro generale delle deleghe di potere previste all’articolo 2:
1. Il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta si impegna affinché la riscossione delle tasse venga effettuata nei termini previsti dalle condizioni di pagamento.
Informa periodicamente il Comitato allargato della situazione degli utenti in ritardo nei pagamenti e delle misure prese in materia.
Può accordare ad un utente che ne ha fatto domanda una proroga di termine alle condizioni previste dalle modalità d’esecuzione.
2. In caso di non pagamento delle tasse da parte di un utente, dopo esecuzione della procedura di richiamo prevista dalle modalità d’esecuzione, l’incarto dell’utente è trasmesso al Direttore generale per poter avviare la procedura d’esazione forzata conformemente agli articoli 12 e seguenti dell’Accordo multilaterale.
3. Oltre che alla concessione di una proroga di termine, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta può autorizzare un utente a dedurre provvisoriamente dal suo debito gli importi che sono oggetto di reclami nell’attesa che questi ricevano una risposta definitiva.
4. Nonostante le disposizioni del presente articolo, qualora venga avviata una pro- cedura di liquidazione collettiva o di ricupero contro un debitore del sistema di tasse, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta indica al Comitato allargato le misu- re a lui proposte per poter facilitare la riscossione dei crediti compreso il voto di un concordato che prevede perfino un abbuono del debito del debitore.
Se una soluzione diversa, presentata dai rappresentanti al Comitato allargato degli Stati contraenti interessati, che totalizza almeno il 50% dell’importo del credito in causa, viene sottoposta a tempo debito per scritto al Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta, questi avvia un’azione conforme a questa maggioranza.
La procedura d’informazione degli Stati contraenti sulle misure prese dal Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta è definita dalle modalità d’esecuzione.
Art. 7
1. Prima che venga deciso un pagamento, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta deve verificare:
(a) il diritto del beneficiario, sia lo Stato contraente, o qualsiasi beneficiario spe- cialmente designato da uno Stato contraente, sia l’Agenzia per la riscossione del pagamento;
(b) l’esattezza dell’importo, tenuto conto dell’acconto già versato e del totale degli importi dovuti.
2. Dopo verifica, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta deve:
(a) emettere il titolo di pagamento;
(b) inviare al Contabile il titolo di pagamento nonché le pezze giustificative cor- rispondenti.
3. Le modalità d’esecuzione determinano la natura e il contenuto del documento contabile da allegare al titolo di pagamento.
Art. 8
Il titolo di pagamento o le pertinenti pezze giustificative devono menzionate in ogni caso:
(a) la somma da pagare in cifre e in lettere;
(b) l’identità del beneficiario del pagamento;
(c) l’identificazione e la giustificazione dell’operazione;
(d) il conto bancario da accreditare.
Art. 9
1. Nessun pagamento può essere effettuato dal Contabile senza che si sia informato sulla disponibilità dei fondi.
2. I pagamenti si effettuano unicamente mediante conto bancario.
3. Con riserva del parere del Comitato allargato, il Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta designa la (o le) banca(he) dove devono essere depositati i fondi del sistema delle tasse di rotta. I conti bancari del sistema di tasse di rotta sono tenuti separatamente dai conti bancari della Direzione generale.
4. Le modalità di funzionamento dei conti bancari e di gestione dei fondi in deposito sono definiti dalle modalità d’esecuzione.
Art. 10
1. In caso d’errore materiale, di contestazione relativa alla validità di un pagamento o inosservanza delle forme prescritte dal regolamento finanziario, il Contabile deve sospendere il pagamento.
2. In caso di sospensione dei pagamenti, il Contabile enuncia i motivi di questa sospensione in una dichiarazione scritta che sottopone al Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta che prende, all’occorrenza, tutte le misure necessarie al caso.
Titolo III Contabilità
Art. 11
1. La contabilità propria del sistema delle tasse di rotta è tenuta nella forma delle contabilità generale e espressa in dollari US. È tenuta separatamente dalla contabilità dell’Agenzia.
2. Le operazioni contabili sono registrate per l’anno in cui hanno avuto luogo i voli. Tuttavia, i voli dell’anno che non sono stati fatturati nel corso dello stesso, devono essere iscritti nel bilancio, da una parte degli introiti stimati in un conto dei ratei attivi registrato all’attivo, e dall’altra dell’importo stimato dovuto agli Stati con- traenti in un conto dei ratei passivi che sarà registrato al passivo del bilancio. Nell’uno e nell’altro caso si tratta di un importo globale. Il saldo, che rappresenta la tassa di gestione, è portato in credito, sotto forma di importo globale, nel conto di gestione.
3. Il bilancio e il conto di gestione dovranno parimenti mostrare gli altri introiti e le spese del Servizio centrale delle tasse di rotta.
4. Ogni operazione nei conti sarà fondata su documenti contabili e sulle pezze giustificative i cui termini di conservazione saranno precisati nelle modalità d’ese- cuzione.
Art. 12
1. Le registrazioni sono effettuate secondo il piano contabile la cui nomenclatura per articolo comporta una chiara separazione tra i conti del bilancio e i conti di gestione.
Le registrazioni sono effettuate in maniera tale da permettere in ogni momento di stabilire un bilancio generale dei conti.
2. Le modalità in dettaglio d’istituzione e di funzionamento del piano contabile sono determinate in esecuzione delle disposizioni delle modalità d’esecuzione.
Art. 13
1. Con riserva dell’applicazione dei disciplinamenti nazionali in materia di cambio e delle indicazioni date dagli Stati contraenti, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta, ordina tutte le operazioni in divise necessarie per effettuare i pagamenti agli Stati contraenti.
2. I rimborsi agli Stati contraenti sono effettuati sia in dollari US che nella loro moneta nazionale, al corso del cambio della giornata, nella misura della disponibilità
di queste monete nei conti bancari. Nei casi in cui uno Stato contraente domanda un pagamento nella moneta nazionale invece che in dollari US, gli incombe il rischio del corso del cambio.
3. Un riepilogo dei trasferimenti interni delle divise effettuati tra i conti bancari del Servizio centrale delle tasse di rotta durante l’anno verrà allestito e allegato al bilan- cio.
Art. 14
1. Le somme dovute possono essere oggetto di una radiazione dalle registrazioni contabili:
(a) qualora l’importo da riscuotere o ricuperabile è inferiore alle spese stimate di ricupero, salvo nel caso in cui il debitore continua ad utilizzare i servizi per i quali sono dovute delle tasse;
(b) qualora il debitore venga dichiarato in fallimento o insolvibile da un tribuna- le competente e/o quando la giurisdizione competente fornisce elementi o una dichiarazione da cui risulta che l’attivo del fallito sarà (o era) insuffi- ciente per poter pagare un dividendo all’Organizzazione, nella sua qualità di chirografario;
(c) qualora la domanda di dichiarazione di fallimento venga rifiutata dal tribuna- le competente per il fatto che non esiste un attivo sufficiente per coprirne le spese;
(d) quando un debitore è stato radiato dal Registro di Commercio (o equivalen- te) in assenza di una procedura di liquidazione in seguito a cessazione dell’attività;
(e) qualora l’attivo del debitore sia oggetto di una realizzazione – senza l’inter- vento di un’istanza giudiziaria – (liquidazione volontaria) e se il liquidatore fornisce prove o una dichiarazione da cui risulta che l’attivo netto sarà (o era) insufficiente per poter pagare un dividendo all’Organizzazione, nella sua qualità di chirografario;
(f) qualora il debitore (esercente o proprietario dell’aeromobile) non può essere ritrovato.
2. La radiazione delle somme dovute può essere effettuata dal Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta unicamente nel limite di 5000 dollari US e per la totalità della somma dovuta alla data della radiazione. Qualsiasi radiazione di una somma dovuta che supera i 5000 dollari US deve essere sottomessa al Comitato allargato e approvata dai rappresentanti degli Stati contraenti interessati.
3. Nei casi non previsti ai paragrafi precedenti, il Servizio centrale delle tasse di rotta sottomette la proposta di radiazione al Comitato allargato per esame e appro- vazione da parte dei rappresentanti degli Stati contraenti interessati.
4. La lista delle somme dovute che sono state oggetto di una radiazione deve essere allegata al bilancio. Per ognuna delle autorizzazioni precitate, deve essere menzio- nato:
(a) il numero dei casi per cui è stata data l’autorizzazione di radiazione;
(b) il nome del debitore e l’importo annullato per ogni caso.
5. La radiazione di cui ai capoversi precedenti di questo articolo è una misura a carattere amministrativo che non estingue i diritti degli Stati contraenti e dell’Orga- nizzazione, dato che il Servizio centrale delle tasse di rotta deve periodicamente esaminare la situazione e prendere, in caso di fatti nuovi, misure per coprire le somme dovute.
Art. 15
1. La contabilità è chiusa alla fine dell’anno finanziario, per permettere di allestire il Bilancio e il Conto di Gestione. Al bilancio viene allegata una distinta delle percen- tuali di copertura al titolo dei voli fatturati durante l’anno considerato.
2. Il Bilancio e il Conto di Gestione firmati dal Direttore generale, il Capo del Ser- vizio centrale delle tasse di rotta e il Contabile, devono essere inviati prima del 1o aprile che segue l’anno finanziario considerato al Comitato allargato e alla Com- missione di controllo.
3. Al Comitato allargato deve essere inviato una distinta degli incassi e rimborsi corrispondenti ad un esercizio finanziario in cui deve emergere la situazione al 31 dicembre dell’anno seguente. Questa distinta dà mensilmente e Paese per Paese un estratto delle percentuali di copertura delle tasse di rotta relative ai voli dell’anno di riferimento.
4. Una distinta abbreviata dei debiti esigibili è allestita dal Contabile che la allega alla distinta degli incassi e dei rimborsi.
5. Il Comitato allargato rende noto le sue ponderazioni eventuali alla Commissione di controllo nei due mesi che seguono.
Titolo IV13 Verifica dei conti
Art. 16
1. La Commissione di controllo istituita in applicazione dell’articolo 22 degli Statuti dell’Agenzia procede ogni anno all’esame del Bilancio e del Conto di gestione e pre- senta un rapporto su questo esame, nonché sulla gestione finanziaria del sistema di tasse di rotta da parte del Servizio centrale delle tasse di rotta.
2. Dopo aver ricevuto il Bilancio e il Conto di gestione dell’anno finanziario tra- scorso conformemente alle disposizioni dell’articolo 15.2, la Commissione di con- trollo presenta al Comitato allargato le osservazioni scaturite dalle sue verifiche e che le sembra debbano figurare nel rapporto di cui al punto 4 qui di seguito.
13 Nuovo testo giusta il n. II della Dec. della commissione allargata del 7 lug. 1987, in vigore dal 1° ago. 1987 (RU 1988 578).
3. Il Comitato allargato invia alla Commissione di controllo le sue considerazioni alle osservazioni presentate entro due mesi dalla loro ricevuta.
4. La Commissione di controllo invia, al più tardi il 15 ottobre, alla Commissione allargata il suo rapporto definitivo sul Bilancio e sul Conto di gestione dell’anno finanziario trascorso, al quale sono allegate le sue osservazioni presentate al Comita- to allargato nonché le considerazioni su quest’ultime.
5. Il Comitato allargato sottomette il Bilancio e il Conto di gestione alla Commis- sione allargata, al più tardi il 31 ottobre. Trasmette parimenti questi conti nonché il rapporto definitivo della Commissione di controllo alle Amministrazioni nazionali degli Stati contraenti.
6. Se nel corso delle sue ispezioni la Commissione di controllo viene a conoscenza di fatti gravi o constata irregolarità importanti nella gestione del sistema delle tasse di rotta, essa allestisce un rapporto speciale e circostanziato che invia immediata- mente alla Commissione allargata.
7. A richiesta di uno Stato contraente, la Commissione di controllo rilascerà un cer- tificato allestito secondo le forme appropriate e che attesta la verifica dei conti.
Art. 17
La Commissione allargata delibera definitivamente sui conti di ogni anno finanzia- rio. Dà scarico al Direttore generale prima del 31 dicembre dell’anno che segue l’anno finanziario considerato.
Art. 18
1. Il Verificatore dei conti è nominato membro del personale dell’Organizzazione dal Direttore generale, su decisione del Comitato allargato, per un periodo non rin- novabile di cinque anni; il suo stipendio è computato nel Titolo II del Preventivo (Servizio centrale delle tasse di rotta) ed è finanziato, come l’intero Titolo, mediante la tassa amministrativa regionale.
2. Il Verificatore interno dei conti soggiace allo Statuto amministrativo del perso- nale permanente dell’Agenzia, adeguato in funzione delle disposizioni particolari sottoposte all’approvazione della Commissione permanente su decisione della Commissione allargata.
3. La funzione di Verificatore interno dei conti è esclusiva da ogni funzione nell’Agenzia per un termine minimo di cinque anni dopo la fine del suo mandato.
4. Il Verificatore interno dei conti:
(a) assume i compiti che ritiene necessari o che gli sono stati affidati dal Comi- tato allargato in relazione al sistema di tasse di rotta e ai servizi dell’Agenzia la cui attività si estende alle tasse di rotta;
(b) effettua segnatamente studi e controlli concernenti il funzionamento del si- stema, nonché le scritture contabili, specialmente nei campi qui di seguito:
– sistemi di gestione e controllo interni,
– dati di base sulle distanze, i voli, le tasse unitarie e gli utenti,
– fatturazione e reclami,
– contabilità,
– gestione e riscossione di crediti,
– gestione delle casse e rimborsi,
– integralità e sicurezza delle scritture contabili;
(c) presenta un rapporto al Comitato allargato.
Art. 19
1. La Commissione di controllo e il Verificatore interno dei conti possono prendere conoscenza dei libri contabili e di tutti i documenti che giudicano necessari per l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 16 e 18. Ogni membro del personale dell’Agenzia è tenuto, nel limite delle sue attribuzioni, a comunicare alla Commis- sione di controllo e al Verificatore interno dei conti, a loro richiesta, qualsiasi docu- mento o informazione che giudicano necessari per l’esecuzione della loro missione.
2. Le autorità nazionali di controllo responsabili degli Stati contraenti possono, se lo desiderano o su invito della Commissione di controllo, partecipare ai lavori della Commissione di controllo per quel che concerne l’esame della riscossione delle tasse di rotta ed i rimborsi agli Stati contraenti.
3. Le autorità nazionali di controllo degli Stati contraenti hanno un diritto d’accesso ad ogni momento opportuno a qualsiasi documento del Servizio centrale delle tasse di rotta.
4. Su richiesta dei servizi nazionali di controllo finanziario, il Servizio centrale delle tasse di rotta fornirà a detti servizi, secondo le sue disponibilità, le informazioni necessarie per determinare se tutti i voli trattati dal sistema e che interessano i servizi che hanno fatto la domanda sono stati correttamente fatturati.
Titolo V Inventario
Art. 20
Un inventario permanente dei beni ed equipaggiamenti finanziati dal sistema delle tasse di rotta deve essere allestito e tenuto in modo distinto dall’inventario degli altri beni dell’Agenzia. Sarà espresso nella moneta di conto utilizzata dall’Agenzia.
Titolo VI Disposizioni finali
Art. 21
Il Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta, stabilisce le modalità d’esecuzione del presente regolamento e le sottomette al Comitato allargato per l’approvazione.
Art. 22
Il presente regolamento è pubblicato nelle lingue di lavoro dell’Organizzazione. In caso di divergenze fra i testi, fa stato il testo nella versione in lingua francese.
Art. 23
Il Regolamento finanziario applicabile al sistema delle tasse di rotta in vigore al 1o gennaio 1980 è sostituito dalle disposizioni precedenti a contare dalla data d’en- trata in vigore dell’Accordo multilaterale relativo alle tasse di rotta firmato a Bru- xelles il 12 febbraio 1981.
Modalità d’esecuzione
del regolamento finanziario applicabile al sistema di tasse di rotta
Approvato dalla Commissione allargata il 28 gennaio 1986 Entrato retroattivamente in vigore il 1o gennaio 1986
Art. I (Reg. fin. art. 2)
1. Il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta (dappresso «Servizio centrale»), nei limiti fissati nell’atto di delega, può affidare per scritto, agli altri funzionari del Servizio centrale, taluni suoi compiti.
In caso d’impedimento, i funzionari ai quali sono stati delegati questi compiti posso- no designare per scritto un supplente, nei limiti previsti.
2. In assenza del Capo del Servizio centrale, il Capo dell’Ufficio «Riscossione delle tasse di rotta» assume le responsabilità finanziarie.
Art. II (Reg. fin. art. 2 (b) e 7)
I pagamenti in certi casi eccezionali, previsti nell’articolo 2 paragrafo 2 (b), sono retti dalle disposizioni seguenti:
– un pagamento da effettuare da parte del Servizio centrale, su domanda di uno Stato contraente, a partire dagli introiti provenienti dalle tasse dovute allo Stato in causa, deve essere autorizzato dallo Stato interessato;
– un tale pagamento può essere domandato da uno Stato soltanto nel contesto dei suoi rapporti con l’organizzazione EUROCONTROL, vale a dire per servizi o mezzi forniti dall’organizzazione in virtù di un accordo;
– i rischi finanziari e le spese che la transazione comporta devono essere stati accettati dallo Stato contraente che domanda il pagamento eccezionale;
– le modalità di pagamento devono essere conformi a quelle previste per qual- siasi altro pagamento effettuato dal Servizio centrale;
– tali pagamenti devono essere domandati caso per caso.
Art. III (Reg. fin. art. 4, 7 e 8)
1. Lo stato di liquidazione, corredato dei giustificativi sia degli introiti riscossi sia dei pagamenti effettuati per conto del Servizio centrale, va allegato a titolo di introi- to o di pagamento.
2. Quando un giustificativo si riferisce a parecchie operazioni, lo stato di liquida- zione deve recare i riferimenti appropriati.
3. Lo stato di liquidazione contiene le informazioni qui appresso:
– numero dello Stato,
– numero dell’operazione,
– dettaglio,
– numero di conto,
– ammontare del debito in dollari US,
– ammontare del credito in dollari US,
– firma e data,
– le pezze giustificative sono da allegare se è il caso.
4. Qualora non si potesse presentare il giustificativo originale, si ricorrerà ad una copia certificata conforme. Questa deve essere confrontata dal Capo del Servizio centrale. I motivi per i quali l’originale non ha potuto essere presentato devono essere precisati.
Art. IV (Reg. fin. art. 5 par. 3)
1. Sulla destinazione degli introiti uguali o superiori a 5000 dollari US, menzionati nell’articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento finanziario, decide preventivamente il Comitato allargato (dappresso semplicemente «il Comitato») su proposta del Capo del Servizio centrale.
2. Sulla destinazione degli introiti inferiori a 5000 dollari US, menzionati nell’arti- colo 5 paragrafo 3 del Regolamento finanziario, decide il Capo del Servizio centrale, previa consultazione del Contabile.
Art. V (Reg. fin. art. 6 par. 1)
1. Le trattative e la concessione, da parte del Capo del Servizio centrale, di una pro- roga del termine di pagamento delle tasse (piano di pagamento), prevista nelle con- dizioni di pagamento, soggiacciono alle condizioni seguenti:
(a) l’utente in questione conosce difficoltà finanziarie temporanee, o cadrebbe in difficoltà pregiudicanti la sua sopravvivenza economica qualora l’ammon- tare totale scaduto venisse riscosso in una sola volta;
(b) – oppure, o il debito globale non eccede 2,0 milioni di dollari US,
– o il piano di pagamento proposto non supera un periodo di 24 mesi.
2. Gli accordi di proroga le cui disposizioni superino uno dei limiti stipulati nel paragrafo 1 (b) sono sottoposti all’approvazione del Comitato che si pronuncia, eventualmente, per corrispondenza.
3. Non è accordata un’estensione del termine se risulta che il rischio di non coper- tura dei crediti ne verrebbe aumentato.
4. Ogni accordo di proroga deve essere conforme ai principi seguenti:
(a) è concesso per scritto e richiede l’approvazione pure scritta, contemporanea- mente e del debitore;
(b) copre esclusivamente gli arretrati;
(c) stipula che fatture diventate esigibili dopo la data di conclusione dell’accordo di proroga sono da pagare conformemente alle condizioni di pagamento;
(d) prevede il pagamento eventuale d’interessi al tasso in vigore;
(e) il primo pagamento a titolo degli arretrati deve essere effettuato entro le quattro settimane che seguono la data di firma dell’accordo. Gli intervalli tra i pagamenti a titolo degli arretrati non superano un mese;
(f) prevede che la violazione da parte del debitore, di una qualsiasi delle condi- zioni produrrà la rescissione di pieno diritto dell’accordo e l’esigibilità im- mediata della totalità del debito.
Il Capo del Servizio centrale può includere qualsiasi altra disposizione, ritenuta appropriata date le circostanze al momento della conclusione di un accordo di pro- roga.
5. Il Capo del Servizio centrale informa il Comitato, almeno due volte all’anno, circa la situazione degli utenti che beneficiano di un accordo di proroga.
Art. VI (Reg. fin. art. 6 par. 1 e 2)
1. Il Capo del Servizio centrale bada che tutti i provvedimenti voluti siano presi:
(a) per esigere, con i mezzi più efficaci ed entro i termini migliori, l’ammontare scaduto;
(b) per preservare i diritti dell’Organizzazione, segnatamente i provvedimenti menzionati nel paragrafo 4 qui sotto, agendo in modo che possa essere evita- ta qualsiasi preclusione di foro o attuazione della prescrizione estintiva.
2. All’uopo, il Capo del Servizio centrale determina la priorità dei diversi provve- dimenti di esazione tenuto debitamente conto:
(a) del rischio di «perdite effettive» nei casi di liquidazione o di fallimento;
(b) dell’ampiezza delle «perdite calcolabili» nel caso degli interessi di mora.
3. La procedura di richiamo è retta dai principi seguenti:
(a) è inviato agli utenti in ritardo con il pagamento un primo richiamo entro 15 giorni dopo la data di scadenza;
(b) all’utente, se non dà alcun seguito al richiamo menzionato nel para- grafo 3 (a), sono indirizzati uno o due nuovi richiami che tengono conto di un ricorso possibile a procedimenti di coercizione;
(c) eventualmente i richiami di cui nel paragrafo 3 (a) e (b) sono accompagnati dai provvedimenti seguenti:
– contatti diretti con il debitore onde tentare di ottenere il pagamento im- mediato o di negoziare con lui una proposta di appuramento accettabile da parte di EUROCONTROL;
– domanda d’intervento di un’Amministrazione nazionale affinché essa usi tutta la sua influenza presso il debitore;
(d) in generale, la priorità da accordare alle diverse misure di esazione è tributa- ria dell’importanza del debito.
4. Quando un utente non dà alcun seguito al secondo richiamo di cui nel para- grafo 3 (b) o non paga una parte importante degli arretrati cosi reclamati, il Capo del Servizio centrale decide:
(a) d’eseguire il sequestro dell’aeromobile;
(b) d’ottenere il pagamento del credito con la procedura d’esazione forzata, pre- vista dagli articoli 12 e seguenti dell’Accordo multilaterale, e conformemen- te al paragrafo 2 dell’articolo 6 del Regolamento finanziario applicabile al sistema di tasse di rotta;
(c) di sospendere temporaneamente, per ragioni ben precise, qualsiasi azione di esazione.
Art. VII (Reg. fin. art. 6 par. 4)
1. Il Capo del Servizio centrale, ove proponga l’esecuzione di uno qualsiasi dei provvedimenti previsti per facilitare l’esazione di un credito superiore a 5000 dollari US, deve informare gli Stati interessati, e segnatamente:
– notificare, per telescrivente, a ogni Stato i provvedimenti proposti; l’ammon- tare dovuto, come pure la data limite di opposizione,
– informare il Comitato, alla sua prossima sessione, dei provvedimenti che ha preso o che si propone di adottare in nome degli Stati interessati.
2. Rende conto dei risultati dei provvedimenti presi nella sessione seguente del Comitato.
Art. VIII (Reg. fin. art. 9)
1. Il Direttore generale fa comunicare a tutte le banche presso le quali sono stati aperti conti, i nomi e i campioni di firma dei funzionari designati da lui e abilitati a disporre di detti conti.
2. Per l’utilizzazione di questi conti e in particolare per i pagamenti effettuati a par- tire da essi sono necessarie due firme. I firmatari sono ripartiti in due gruppi:
– quelli con il potere d’autorizzare il pagamento a partire dai conti bancari (va- le a dire: il Capo del Servizio centrale, il Capo dell’Ufficio «Riscossione del- le tasse di rotta», o qualsiasi altro funzionario designato), e
– quelli con il potere di controfirmare i pagamenti a partire dai conti bancari (vale a dire: il Contabile, l’aggiunto contabile o qualsiasi altro membro desi- gnato dalla Sezione contabilità).
Per quanto concerne il deposito di assegni o di valuta nei conti bancari, sono auto- rizzati, con due firme congiunte, gli appartenenti ai predetti due gruppi.
3. Bisogna badare che:
– le liquidità e gli assegni siano in linea di massima presentati alla banca il giorno feriale che segue il loro ricevimento e, in ogni modo, entro un termi- ne massimo di due giorni feriali;
– le banche forniscano gli estratti giornalieri;
– i libretti di assegni come pure le liquidità e assegni non ancora trasmessi alla banca siano custoditi sotto chiave.
4. I fondi disponibili nei conti bancari d’EUROCONTROL, gestiti dal Servizio centrale, possono essere tenuti in deposito a breve termine a condizione di rispettare la disponibilità di questi fondi per rispondere agli obblighi finanziari nei confronti degli Stati contraenti.
5. Il Capo del Servizio centrale provvede, mediante trattative a intervalli regolari, ad ottenere dalle banche le migliori condizioni possibili, segnatamente per quanto concerne gli interessi sui conti correnti e depositi a breve termine.
6. Qualsiasi certificato bancario, in occasione della chiusura annuale dei conti o su requisizione del Delegato permanente, ai fini di verifiche periodiche o puntuali, deve indicare che concerne tutti i conti d’EUROCONTROL in questa banca, gestiti dal Ser- vizio centrale e dà una lista delle persone autorizzate a effettuare operazioni su tutti questi conti. Questi certificati devono pure essere accompagnati da un elenco delle condizioni applicate dalla banca a questi conti dalla fornitura dell’ultimo certificato.
Art. IX (Reg. fin. art. 11 e 12)
1. La contabilità è stabilita in base ai principi fissati nel Regolamento finanziario applicabile al sistema di tasse di rotta come pure nelle presenti modalità d’esecuzione.
La contabilità ripercorre, per esercizio finanziario, la totalità delle operazioni di introiti e delle spese.
La contabilità è tenuta secondo il metodo detto «partita doppia».
2. Il piano contabile (allegato) è stabilito secondo la nomenclatura seguente:
I conti di bilancio (x xxxxx di situazione)
Classe 1 – conti di capitali permanenti Classe 2 – valori immobilizzati
Classe 3 – conti di xxxxx (precedentemente al 1° novembre 1975) Classe 4 – conti di terzi (a partire dal 1° novembre 1975)
Classe 5 – conti finanziari.
I conti di gestione (oneri e proventi)
Classe 6 – conti di oneri secondo il genere Classe 7 – conti di proventi secondo il genere
I conti dei risultati (gestione e bilancio)
Classe 8 – conti di risultati.
3. Un’istruzione interna, concernente la numerazione dei conti, come pure la termi- nologia utilizzata, va stabilita dal Capo del Servizio centrale e portata a conoscenza dei rappresentanti degli Stati contraenti in seno al Comitato.
4. Le disposizioni interne concernenti l’esercizio e il miglioramento dei conti, come pure il loro adeguamento costante ai bisogni del Servizio centrale, sono stabilite dal Direttore generale su proposta del Capo del Servizio centrale.
5. Gli stati di liquidazione e documenti giustificativi degli introiti e delle spese, come pure gli estratti conto saranno conservati durante un periodo di 10 anni almeno dopo l’approvazione dei conti annuali pertinenti.
Art. X (Reg. fin. art. 14)
1. Qualsiasi domanda di autorizzazione di radiazione di crediti indirizzata sia al Capo del Servizio centrale, sia agli Stati interessati deve indicare:
– il nome, la nazionalità e il riferimento interno del debitore;
– il periodo di volo considerato;
– l’ammontare che deve essere oggetto della radiazione;
– le ragioni motivanti la radiazione che devono corrispondere almeno a uno dei casi definiti nell’articolo 14 paragrafo 1 capoversi (a) a (f) del Regola- mento finanziario.
2. In virtù dell’autorizzazione di radiazione, il Capo del Servizio centrale dà l’ordine di radiazione e lo trasmette al Contabile che procede alle relative scritture.
Art. XI (Reg. fin. art. 20)
L’inventario del Servizio centrale è indirizzato e tenuto a giorno dal Capo del Ser- vizio, in condizioni identiche a quelle previste negli articoli 48 a 51 del Regolamento finanziario dell’Agenzia e nell’articolo 10 delle sue modalità d’esecuzione.
Allegato
Piano contabile
Nomenclatura del sistema contabile del servizio centrale di tasse di rotta
Le classi sono sistemate in modo da distinguere
– i conti di bilancio (x xxxxx di situazione) classi 1, 2, 3, 4 e 5
– i conti di gestione (oneri e i proventi) classi 6 e 7
– i conti di risultati (esercizio e bilancio) classe 8
– i conti speciali classe 9
Classe 1 Conti di capitali permanenti
100000 Capitale disponibile
110000 Prefinanziamento
Classe 2 Valori immobilizzati
200000 Valori immobilizzati
210000 Immobilizzi
Classe 3 Conti di terzi (vecchio sistema)
300000 Terzi
310000 Utenti Euro
320000 Utenti FIR Xxxxx Xxxxx 000000 Xxxxx
000000 Tasse da riscuotere Xxxxx
000000 Tasse da riscuotere Belgio/Lussemburgo 331020 Tasse da riscuotere Germania
331030 Tasse da riscuotere Francia 331040 Tasse da riscuotere Xxxxx Xxxxx 000000 Tasse da riscuotere Paesi Bassi 331060 Tasse da riscuotere Irlanda 331070 Tasse da riscuotere Svizzera 331080 Tasse da riscuotere Portogallo 331090 Tasse da riscuotere Austria
331100 Tasse da riscuotere Spagna continentale 331110 Tasse da riscuotere Spagna Canarie 331120 Tasse da riscuotere FIR di Santa Xxxxx
332000 Tasse riscosse Xxxxx
000000 Tasse riscosse Belgio/Lussemburgo 332020 Tasse riscosse Germania
332030 Tasse riscosse Francia 332040 Tasse riscosse Xxxxx Xxxxx 000000 Tasse riscosse Paesi Bassi 332060 Tasse riscosse Irlanda 332070 Tasse riscosse Svizzera 332080 Tasse riscosse Portogallo 332090 Tasse riscosse Austria
332100 Tasse riscosse Spagna continentale 332110 Tasse riscosse Spagna Canarie 332120 Tasse riscosse FIR di Santa Xxxxx 333000 Tasse radiate Xxxxx
000000 Tasse radiate Belgio/Lussemburgo 333020 Tasse radiate Germania
333030 Tasse radiate Francia 333040 Tasse radiate Xxxxx Xxxxx 000000 Tasse radiate Paesi Bassi 333060 Tasse radiate Irlanda 333070 Tasse radiate Svizzera 333080 Tasse radiate Portogallo 333090 Tasse radiate Austria
333100 Tasse radiate Spagna continentale 333110 Tasse radiate Spagna Canarie 333120 Tasse radiate FIR di Santa Xxxxx 340000 Nota correttiva
341000 Nota correttiva EURO
342000 Nota correttiva FIR di Santa Xxxxx
Classe 4 Conti di terzi (nuovo sistema)
400000 Terzi
410000 Utenti EURO
420000 Utenti FIR di Xxxxx Xxxxx 000000 Xxxxx
000000 Tasse da riscuotere Xxxxx
000000 Tasse da riscuotere Belgio/Lussemburgo 431020 Tasse da riscuotere di Germania
431030 Tasse da riscuotere Francia 431040 Tasse da riscuotere Xxxxx Xxxxx 000000 Tasse da riscuotere Paesi Bassi 431060 Tasse da riscuotere Irlanda 431070 Tasse da riscuotere Svizzera 431080 Tasse da riscuotere Portogallo 431090 Tasse da riscuotere Austria
431100 Tasse da riscuotere Spagna continentale 431110 Tasse da riscuotere Spagna Canarie 431120 Tasse da riscuotere FIR di Santa Xxxxx
432000 | Tasse riscosse Xxxxx |
000000 | Tasse riscosse Belgio/Lussemburgo |
432020 | Tasse riscosse Germania |
432030 | Tasse riscosse Francia |
432040 | Tasse riscosse Xxxxx Xxxxx |
000000 | Tasse riscosse Paesi Bassi |
432060 | Tasse riscosse Irlanda |
432070 | Tasse riscosse Svizzera |
432080 | Tasse riscosse Portogallo |
432090 | Tasse riscosse Austria |
432100 | Tasse riscosse Spagna continentale |
432110 | Tasse riscosse Spagna Canarie |
432120 | Tasse riscosse FIR di Santa Xxxxx |
433000 | Tasse recuperate presso Xxxxx |
000000 | Xxxxx recuperate Belgio/Lussemburgo. |
433020 | Tasse recuperate Germania |
433030 | Tasse recuperate Francia |
433040 | Tasse recuperate Xxxxx Xxxxx |
000000 | Tasse recuperate Paesi Bassi |
433060 | Tasse recuperate Irlanda |
433070 | Tasse recuperate Svizzera |
433080 | Tasse recuperate Portogallo |
433090 | Tasse recuperate Austria |
433100 | Tasse recuperate Spagna continentale |
433110 | Tasse recuperate Spagna Canarie |
433120 | Tasse recuperate FIR di Santa Xxxxx |
434000 | Costi locali |
434010 | Costi locali Belgio/Lussemburgo |
434020 | Costi locali Germania |
434030 | Costi locali Francia |
434040 | Costi locali Xxxxx Xxxxx |
000000 | Costi locali Paesi Bassi |
434060 | Costi locali Irlanda |
434070 | Costi locali Svizzera |
434080 | Costi locali Portogallo |
434090 | Costi locali Xxxxxxx |
000000 | Xxxxx xxxxxx Xxxxxx continentale |
434110 | Costi locali Spagna Canarie |
434120 | Costi locali FIR di Santa Xxxxx |
435000 | Interessi bancari rimborsati |
435010 | Interessi bancari rimborsati Belgio/Lussemburgo |
435020 | Interessi bancari rimborsati Germania |
435030 | Interessi bancari rimborsati Francia |
435040 | Interessi bancari rimborsati Xxxxx Xxxxx |
000000 | Interessi bancari rimborsati Paesi Bassi |
435060 | Interessi bancari rimborsati Irlanda |
435070 | Interessi bancari rimborsati Svizzera |
435080 | Interessi bancari rimborsati Portogallo |
435090 | Interessi bancari rimborsati Austria |
435100 | Interessi bancari rimborsati Spagna continentale |
435110 | Interessi bancari rimborsati Spagna Canarie |
435120 | Interessi bancari rimborsati FIR di Santa Xxxxx |
436000 | Interessi fatturati |
440000 | Agenzia |
441000 | Agenzia – costi correnti |
442000 | Agenzia – prefinanziamento |
443000 | Tasse da riscuotere – Belgio |
450000 | Conti d’attesa |
451000 | Pagamenti senza destinazione |
451010 | Pagamenti senza destinazione – FB |
451020 | Pagamenti senza destinazione – DM |
451030 | Pagamenti senza destinazione – FF |
451040 | Pagamenti senza destinazione – LS |
451050 | Pagamenti senza destinazione – FL |
451060 | Pagamenti senza destinazione – LI |
451070 | Pagamenti senza destinazione – FS |
451080 | Pagamenti senza destinazione – ES |
451090 | Pagamenti senza destinazione – OS |
451100 | Pagamenti senza destinazione – PE |
451200 | Pagamenti senza destinazione – FX |
451990 | Pagamenti senza destinazione – $ EU |
452000 | Diminuzione tasse da riscuotere non ripartite |
452100 | Diminuzione tasse fattura in corso |
452200 | Diminuzione da riscuotere fattura sospesa |
453000 | Aumenti tasse riscosse non ripartite |
453100 | Aumenti «riscossi» fattura in corso |
453200 | Aumenti «riscossi» fattura sospesa |
454000 | Tasse radiate utenti (anno in corso) |
455000 | Tasse radiate Xxxxx |
000000 | Tasse radiate Belgio/Lussemburgo |
455020 | Tasse radiate Germania |
455030 | Tasse radiate Francia |
455040 | Tasse radiate Xxxxx Xxxxx |
000000 | Tasse radiate Paesi Bassi |
455060 | Tasse radiate Irlanda |
455070 | Tasse radiate Svizzera |
455080 | Tasse radiate Portogallo |
455090 | Tasse radiate Austria |
455100 | Tasse radiate Spagna continentale |
455110 | Tasse radiate Spagna Canarie |
455120 | Tasse radiate FIR di Santa Xxxxx |
460000 | Altri crediti |
461000 | Perdite su fluttuazioni monetarie |
461010 | Perdite su FB |
461020 Perdite su DM
461030 Perdite su FF
461040 Perdite su LS
461050 Perdite su FL
461060 Perdite su LI
461070 Perdite su FS
461080 Perdite su ES
461090 Perdite su OS
461100 Perdite su PE
461200 Perdite su FX
470000 Altri debiti
471000 Guadagni su fluttuazioni monetarie 471010 Guadagni su FB
471020 Guadagni su DM
471030 Guadagni su FF
471040 Guadagni su LS
471050 Guadagni su XX
000000 Guadagni su LI
471070 Guadagni su FS
471080 Guadagni su ES
471090 Guadagni su OS
471100 Guadagni su PE
471200 Guadagni su FX
472000 Provvigioni su imposte belghe 480000 Conti di regolarizzazione attivo 481000 Tasse EURO (Utenti)
482000 Tasse FIR di Santa Xxxxx (Utenti) 483000 Tasse amministrative EURO (Stati)
484000 Tasse amministrative FIR di Santa Xxxxx (Stato) 490000 Conti di regolarizzazione passivo
491000 Tasse EURO (Stati)
492000 Tasse FIR di Santa Xxxxx (Stato)
Classe 5 Conti finanziari
500000 Conti finanziari
510000 Non attribuito
520000 Banche
520100 Banque Bruxelles Xxxxxxx
520110 Banque Bruxelles Xxxxxxx – Conto corrente – FB 520120 Banque Bruxelles Xxxxxxx – Conto a termine – FB 520130 Banque Bruxelles Xxxxxxx – Conto corrente – $ EU 520140 Banque Bruxelles Xxxxxxx – Conto a termine – $ EU 520200 Xxxxxxxx Xxxx XX
000000 Xxxxxxxx Bank AG – Conto corrente – DM 520220 Deutsche Bank AG – Conto a termine – DM 520230 Deutsche Bank AG – Conto corrente – $ EU 520240 Deutsche Bank AG – Conto a termine – $ EU 520300 Société Générale Orly
520910 | Société Générale Orly – Conto corrente FF |
000000 | Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx – Conto a termine – FF |
000000 | Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx – Conto corrente – $ EU |
520340 | Société Générale Orly – Conto a termine – $ EU |
520400 | National Westminster Bank Ltd |
520410 | National Westminster Bank Ltd – Conto corrente – LS |
520420 | National Westminster Bank Ltd – Conto a termine LS |
520430 | National Westminster Bank Ltd – Conto corrente – $ EU |
520440 | National Westminster Bank Ltd – Conto a termine – $ EU |
000000 | Xxxxxxxxx – Xxxxxxxxx Xxxx |
000000 | Xxxxxxxxx – Rotterdam Bank – Conto corrente – FL |
520520 | Amsterdam – Rotterdam Bank – Conto a termine – FL |
520530 | Amsterdam – Rotterdam Bank – Conto corrente – $ EU |
000000 | Xxxxxxxxx – Rotterdam Bank – Conto a termine – $ EU |
520600 | Bank of Ireland |
520610 | Bank of Ireland – Conto corrente – LI |
520620 | Bank of Ireland – Conto a termine – LI |
520630 | Bank of Ireland – Conto corrente – $ EU |
520640 | Bank of Ireland – Conto a termine – $ EU |
520700 | Unione di Banche Xxxxxxxx |
000000 | Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx – Conto corrente – FS |
520720 | Unione di Banche Svizzere – Conto a termine – FS |
520730 | Unione di Banche Svizzere – Conto corrente – $ EU |
520740 | Unione di Banche Svizzere – Conto a termine $ EU |
520800 | Banco Portugues – Lisbona |
520810 | Banco Portugues – Conto corrente – ES |
520820 | Banco Portugues – Conto a termine – ES |
520830 | Banco Portugues – Conto corrente – $ EU |
520840 | Banco Portugues – Conto a termine – $ EU |
520900 | Creditanstalt – Austria |
520910 | Creditanstalt – Conto corrente – OS |
520920 | Creditanstalt – Conto a termine – OS |
520930 | Creditanstalt – Conto corrente – $ EU |
520940 | Creditanstalt Conto a termine – $ EU |
521000 | Banco de Santander |
521010 | Banco de Santander – Conto corrente – PE |
521020 | Banco de Santander – Conto a termine – PE |
521030 | Banco de Santander – Conto corrente – $ EU |
521040 | Banco de Santander – Conto a termine – $ EU |
521100 | Banco Central |
521110 | Banco Central – Conto corrente – PE |
521120 | Banco Central – Conto a termine – PE |
521130 | Banco Central – Conto corrente – $ EU |
521140 | Banco Central – Conto a termine – $ EU |
522000 | Banque Internationale Lussemburgo |
522010 | Banque Internationale Lussemburgo – Conto corrente – FX |
522020 | Banque Internationale Lussemburgo – Conto a termine – FX |
522030 Banque Internationale Lussemburgo – Conto corrente – $ EU 522040 Banque Internationale Lussemburgo Conto a termine $ EU
Classe 6 Oneri d’esercizio
600000 Oneri d’esercizio
610000 Rimborso agenzia
611000 Costi correnti
622000 Prefinanziamento completo
612100 Prefinanziamento
612200 Interessi di prefinanziamento 620000 Non attribuito
630000 Spese di gestione
631000 Costi locali
631010 Costi locali Belgio/Lussemburgo 631020 Costi locali Germania
631030 Costi locali Francia 631040 Costi locali Xxxxx Xxxxx 000000 Costi locali Paesi Bassi 631060 Costi locali Irlanda 631070 Costi locali Svizzera 631080 Costi locali Portogallo 631090 Costi locali Xxxxxxx
000000 Xxxxx xxxxxx Xxxxxx continentale 631110 Costi locali Spagna Canarie 631120 Costi locali FIR di Santa Xxxxx 632000 Tasse e imposte
632100 T.V.A.
632000 Imposte
640000 Spese finanziarie
641000 Perdite su valute
641010 Perdite su FB
641020 Perdite su DM
641030 Perdite su FF
641040 Perdite su LS
641050 Perdite su FL
641060 Perdite su LI
641070 Perdite su FS
641080 Perdite su ES
641090 Perdite su OS
641100 Perdite su PE
641200 Perdite su FX
641990 Perdite su $ EU
642000 Oneri bancari
642010 Oneri bancari Banque Bruxelles Xxxxxxx 642011 Oneri bancari FB
642012 Oneri bancari $ EU
642020 Oneri bancari Deutsche Bank 642021 Oneri bancari DM
642023 | Oneri bancari $ EU |
642030 | Oneri bancari Société Générale |
642031 | Oneri bancari FF |
642033 | Oneri bancari $ EU |
642040 | Oneri bancari National Westminster Bank |
642041 | Oneri bancari LS |
642043 | Oneri bancari $ EU |
642050 | Oneri bancari Amsterdam-Rotterdam Bank |
642051 | Oneri bancari FL |
642053 | Oneri bancari $ EU |
642060 | Oneri bancari Bank of Ireland |
642061 | Oneri bancari LI |
642063 | Oneri bancari $ EU |
642070 | Oneri bancari Unione di Banche Svizzere |
642071 | Oneri bancari FS |
642075 | Oneri bancari $ EU |
642080 | Oneri bancari Banco Portugues do Atlantico |
642081 | Oneri bancari ES |
642083 | Oneri bancari $ EU |
642090 | Oneri bancari Creditanstalt-Bankverein |
642091 | Oneri bancari OS |
642093 | Oneri bancari $ EU |
642100 | Oneri bancari Banco de Santander |
642101 | Oneri bancari PE |
642103 | Oneri bancari $ EU |
642110 | Oneri bancari Banco Central |
642111 | Oneri bancari PE |
642113 | Oneri bancari $ EU |
642200 | Oneri bancari Banque Internationale a Lussemburgo |
642201 | Oneri bancaire FX |
642203 | Oneri bancari $ EU |
643000 | Interessi bancari rimborsati |
643010 | Interessi rimborsati Belgio/Lussemburgo |
643020 | Interessi rimborsati Germania |
643030 | Interessi rimborsati Francia |
643040 | Interessi rimborsati Xxxxx Xxxxx |
000000 | Interessi rimborsati Paesi Bassi |
643060 | Interessi rimborsati Irlanda |
643070 | Interessi rimborsati Svizzera |
643080 | Interessi rimborsati Portogallo |
643090 | Interessi rimborsati Austria |
643100 | Interessi rimborsati Spagna continentale |
643110 | Interessi rimborsati Spagna Canarie |
643120 | Interessi rimborsati FIR di Santa Xxxxx |
650000 | Ammortamenti |
660000 | Perdite su immobilizzi fluttuazione monetarie |
670000 | Perdite su imposte fluttuazioni monetarie |
680000 Tasse amministrative regolarizzazione oneri 681000 Tasse amministrative EURO (Utenti)
682000 Tasse amministrative FIR di Santa Xxxxx (Utenti) 683000 Tasse amministrative EURO (Stati)
684000 Tasse amministrative FIR di Santa Xxxxx (Stato) 690000 Oneri eccezionali
691000 Guadagni su fluttuazioni monetarie 692000 Provvigioni imposte belghe
Classe 7 Proventi d’esercizio
700000 Proventi d’esercizio
710000 Tasse amministrative
711000 Tasse amministrative Sistema EURO
711100 Tasse amministrative da ricevere Utenti EURO 711200 Tasse amministrative riscosse Sistema EURO 711300 Tasse amministrative da riscuotere Stati EURO 711400 Tasse amministrative riscosse Stati EURO 712000 Tasse amministrative Sistema FIR di Santa Xxxxx
712100 Tasse amministrative da ricevere Utenti FIR di Santa Xxxxx 712200 Tasse amministrative riscosse Sistema FIR di Santa Xxxxx 712300 Tasse amministrative da riscuotere Stati FIR di Santa Xxxxx 712400 Tasse amministrative riscosse Stati FIR di Santa Xxxxx 720000 Tasse amministrative regolarizzazione (proventi)
721000 Tasse amministrative EURO (Utenti)
722000 Tasse amministrative FIR di Santa Xxxxx (Utenti) 723000 Tasse amministrative EURO (Stati)
724000 Tasse amministrative FIR di Santa Xxxxx (Stato) 730000 Tasse amministrative vecchio sistema
731000 Tasse amministrative EURO Sistema
732000 Tasse amministrative EURO FIR di Santa Xxxxx 740000 Proventi finanziari
741000 Guadagni su monete 741010 Guadagni su FB
741020 Guadagni su DM
741030 Guadagni su FF
741040 Guadagni su LS
741050 Guadagni su XX
000000 Guadagni su LI
741070 Guadagni su FS
741080 Guadagni su ES
741090 Guadagni su OS
741100 Guadagni su PE
741200 Guadagni su FX
741990 Guadagni su $ EU
742000 Non attribuito
743000 Interessi bancari positivi
743010 Interessi positivi Banque de Bruxelles Xxxxxxx 743011 Interessi positivi FB
743013 Interessi positivi $ EU
743020 Interessi positivi Deutsche Bank 743021 Interessi positivi DM
743023 Interessi positivi $ EU
743030 Interessi positivi Société Générale 743031 Interessi positivi FF
743033 Interessi positivi $ EU
743040 Interessi positivi National Westminster Bank 743041 Interessi positivi LS
743043 Interessi positivi $ EU
743050 Interessi positivi Amsterdam-Rotterdam Bank 743051 Interessi positivi FL
743053 Interessi positivi $ EU
743060 Interessi positivi Bank of Ireland 743061 Interessi positivi LI
743063 Interessi positivi $ EU
743070 Interessi positivi Unione di Banche Svizzere 743071 Interessi positivi FS
743073 Interessi positivi $ EU
743080 Interessi positivi Banco Portugues do Atlantico 743081 Interessi positivi ES
743083 Interessi positivi $ EU
743090 Interessi positivi Creditanstalt Bankverein 743091 Interessi positivi OS
743093 Interessi positivi $ EU
743100 Interessi positivi Banco de Santander 743101 Interessi positivi PE
743101 Interessi positivi $ EU
743110 Interessi positivi Banco Central 743111 Interessi positivi PE
743113 Interessi positivi $ EU
743200 Interessi positivi Banque Internationale a Lussemburgo 743201 Interessi positivi FX
743203 Interessi positivi $ EU 744000 Interessi fatturati
750000 Vendite
751000 Vendite cataloghi
760000 Tasse da riscuotere – Xxxxxx
000000 Xxxxxxxx su immobilizzi fluttuazioni monetarie 790000 Proventi eccezionali
791000 Perdite su fluttuazioni monetarie
Classe 8 Conti di risultati
800000 Conti di risultati
810000 Conto d’esercizio
811000 Conti d’esercizio anteriori 812000 Conto d’esercizio dell’anno
813000 Conto d’esercizio dell’anno vecchio sistema
890000 Bilancio
Classe 9 Conti speciali
900000 Non assegnato
Regolamento interno del Comitato di gestione
Approvato dalla Commissione allargata in data del 28 gennaio 1986 Entrato retroattivamente in vigore il 1o gennaio 1986
I lavori del Comitato esteso sono retti dal Regolamento interno del Comitato di gestione, salvo disposizioni derogatorie enunciate nell’Allegato.
Art. 1 Composizione del Comitato
Il Comitato di gestione (denominato qui appresso «il Comitato») è composto da rappresentanti di ogni Stato membro, che può nominarne parecchi onde permettere segnatamente la rappresentanza degli interessi dell’aviazione civile e della difesa nazionale. Ogni rappresentante è provvisto di un supplente che lo rappresenta vali- damente in caso d’impedimento (art. 4.1, Statuti dell’Agenzia).
Art. 2 Presidenza e Segreteria
1. Il Comitato elegge nel suo seno, tra i rappresentanti degli Stati membri, un Presi- dente e un Vicepresidente il cui mandato è di un anno civile, dato che queste fun- zioni sono esercitate dapprima, a turno, da ciascuno dei Paesi firmatari del Proto- collo del 12 febbraio 1981 che emenda la Convenzione del 1960, secondo l’ordine alfabetico della loro denominazione in francese, e, in seguito, dagli eventuali altri Stati membri, nell’ordine della loro adesione a detta Convenzione. In linea di mas- sima il Vicepresidente succede al Presidente al termine del mandato di quest’ultimo.
2. In assenza del Presidente, la presidenza delle sessioni del Comitato è assicurata dal Vicepresidente o in sua vece dal più anziano dei rappresentanti che assistono alla riunione.
3. Il Comitato designa un Segretario tra il personale dell’Agenzia.
Art. 3 Frequenza e modo di convocazione delle sessioni
1. Il Comitato si riunisce in linea di massima, almeno quattro volte all’anno. Inoltre il Presidente convoca il Comitato quando un terzo almeno degli Stati membri ne fanno espressamente domanda.
2. Le convocazioni alle sessioni sono inviate dal Segretario per missiva, o, in caso d’urgenza, per telegramma e comprendono l’ordine del giorno provvisorio.
Art. 4 Ordine del giorno e documenti di lavoro
1. Prima di ogni sessione del Comitato, il Segretario stabilisce un ordine del giorno provvisorio e lo sottopone all’approvazione del Presidente. Qualsiasi punto la cui iscrizione all’ordine del giorno sia stata domandata da uno Stato membro o dal Direttore generale deve essere iscritta nell’ordine del giorno provvisorio.
2. Salvo in caso d’urgenza, debitamente esposto nella convocazione, il Segretario indirizza ai membri, almeno tre settimane prima della data d’apertura della sessione, l’ordine del giorno provvisorio, come pure i documenti di lavoro relativi alla sessio- ne. I documenti di lavoro presentati a titolo d’informazione possono tuttavia essere inviati a una data posteriore.
3. L’ordine del giorno è adottato dal Comitato all’inizio di ogni sessione. L’unani- mità è richiesta per l’iscrizione di una questione che non figura all’ordine del giorno provvisorio.
4. Qualsiasi punto dell’ordine del giorno provvisorio per il quale la documentazione non sia stata trasmessa al più tardi tre settimane prima della data d’apertura della sessione è ritirata dall’ordine del giorno salvo se è convenuto all’unanimità di inta- volare una discussione sul punto in questione.
5. Alla conclusione della discussione può essere sottoposta a votazione una proposta di decisione, se c’è unanimità; in questo caso e nonostante le disposizioni del capo- verso 1 dell’articolo 7, ogni Stato membro può riservarsi la facoltà di far conoscere il suo voto per scritto al Segretario entro un termine di tre settimane.
6. Se si fa uso di questa facoltà, la procedura di scrutinio sarà considerata chiusa soltanto dopo il ricevimento, da parte del Segretario, di tutti i voti che intervengono per scritto. Qualora uno degli Stati membri, non abbia fatto conoscere per scritto il suo voto al Segretario entro tre settimane, il punto in questione è iscritto d’ufficio all’ordine del giorno della sessione seguente del Comitato.
Art. 5 Quorum
1. Il Comitato delibera validamente quando almeno tutti i rappresentanti degli Stati membri che hanno voto deliberatorio, salvo uno, sono presenti (art. 5.1 degli Statuti dell’Agenzia).
2. Se questo quorum non è raggiunto, la deliberazione è rimandata a una seduta ulteriore, che costituisce l’oggetto di una nuova convocazione e può essere tenuta, al più presto, soltanto dieci giorni dopo la precedente; per la seconda deliberazione, il quorum richiesto è della metà almeno dei rappresentanti che hanno voto deliberativo (art. 5.2 degli Statuti dell’Agenzia).
Art. 6 Modo di scrutinio
1. La votazione si svolge conformemente alle disposizioni degli Statuti dell’Agenzia ripresi nell’allegato 1 della Convenzione.
2. In caso di parità il Presidente decide, sia di procedere a un secondo scrutinio nel corso della seduta, sia di iscrivere la proposta nell’ordine del giorno di una nuova seduta di cui fissa la data. Se la parità si rinnova in occasione della nuova seduta, il voto del Presidente è preponderante (art. 14.3 Statuti dell’Agenzia).
Art. 7 Ordine di voto e deleghe
1. I rappresentanti degli Stati membri votano nell’ordine alfabetico della denomi- nazione in francese del loro Paese.
2. Il rappresentante di uno Stato membro è ammesso a votare in nome di un altro Stato membro, con riserva del deposito di uno strumento di delega di voto presso il Presidente.
Art. 8 Notificazione dei voti per scritto
Senza pregiudizio della procedura applicabile nel caso speciale, di cui nell’articolo
4.5 e nonostante le disposizioni dell’articolo 7.1, il Comitato può autorizzare gli Stati membri che ne avranno fatto domanda a far conoscere il loro voto per scritto, indirizzato al Segretario. In questo caso lo scrutinio avrà effetto appena la maggio- ranza richiesta sarà raggiunta conformemente alle disposizioni dell’articolo 14.2 degli Statuti dell’Agenzia, che costituiscono l’allegato 1 della Convenzione.
Art. 9 Accordo per corrispondenza
1. A causa della lunghezza degli intervalli tra le sessioni, il Direttore generale può invitare il Comitato a segnalare il suo accordo per corrispondenza su questioni di routine come pure su certe, questioni particolarmente importanti se ritiene che l’ur- genza della decisione l’esiga.
2. Le proposte sottoposte al Comitato per corrispondenza sono considerate appro- vate a condizione che non ci sia opposizione. Come per i voti per o contro una pro- posta, qualsiasi astensione è notificata per scritto al Segretario.
3. Se uno o parecchi rappresentanti aventi voto deliberativo si pronunciano contro una proposta, la questione è iscritta nell’ordine del giorno della sessione seguente del Comitato.
Art. 10 Carattere confidenziale dei dibattiti
1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche salvo qualora il Comitato decida altrimenti all’unanimità.
2. I rappresentanti degli Stati membri possono farsi accompagnare da esperti.
3. Il Comitato può decidere d’esaminare questioni particolari durante una seduta ristretta alla quale prendono parte soltanto il Direttore generale dell’Agenzia e i direttori interessati.
Art. 11 Verbale
Il Segretario allestisce un verbale di ogni sessione, il quale previa approvazione nel corso della sessione seguente, è firmato dal Presidente in carica al momento di que- sta approvazione.
Art. 12 Incompatibilità di funzioni
È incompatibile con la qualità di rappresentante di uno Stato membro nel Comitato, qualsiasi mandato o servizio, anche gratuito, relativo ad affari privati a scopo lucra- tivo le cui attività abbiano una relazione diretta o indiretta con quelle d’EURO- CONTROL.
Art. 13 Gettoni di presenza
Il mandato di membro del Comitato non è rimunerato.
Art. 14 Gruppi di lavoro
Il Comitato può costituire gruppi di lavoro permanenti o no, incaricati di assisterlo nei suoi lavori conformemente a un mandato.
Art. 15 Corrispondenza
La corrispondenza destinata al Comitato è indirizzata al Presidente, alla Sede dell’Agenzia.
Art. 16 Uso delle lingue
1. Le deliberazioni del Comitato sono condotte in inglese, francese, tedesco, olan- dese e portoghese.
2. La corrispondenza generale e i documenti di lavoro del Comitato sono presentati in inglese o francese. I documenti di lavoro e la corrispondenza che trattano di questioni finanziarie o relative al personale, come pure gli ordini del giorno, sono inoltre presentati in tedesco olandese e portoghese.
Allegato
Regolamento interno
del Comitato allargato per le tasse di rotta
Art. 1 Campo d’applicazione
1. Per l’applicazione dell’articolo 2.1 (1) della Convenzione, il Comitato è allargato ai rappresentanti degli Stati non membri dell’Organizzazione che sono Parti dell’Ac- cordo multilaterale relativo alle tasse di rotta. Il Comitato allargato per le tasse di rotta prende le sue decisioni alle condizioni fissate da questo Accordo (articolo 4.2 degli Statuti dell’Agenzia).
2. Il Regolamento interno del Comitato di gestione s’applica parimenti, mutatis mutandis, al Comitato allargato per le tasse di rotta, in cui:
(a) l’espressione «Stati membri» impiegata agli articoli 1, 3.1, 4.1, 4.5, 4.6, 5.1, 7, 8, 10.2 e 12 del Regolamento interno del Comitato di gestione è sostituita dai termini «Stati contraenti»;
(b) gli articoli 2.1, 4.2, 4.4, 5.1, 6, 9.2 e 16 del Regolamento interno del Comita- to di gestione sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6 e 7 che seguono.
Art. 2 Presidenza
In deroga alle disposizioni dell’articolo 2.1 del Regolamento interno del Comitato di gestione, il Comitato allargato per le tasse di rotta elegge, tra i rappresentanti degli Stati contraenti, un Presidente e un Vicepresidente il cui mandato è di un anno civile, dato che queste funzioni sono normalmente esercitate, dapprima a turno da ciascuno degli Stati firmatari dell’Accordo multilaterale relativo alle tasse di rotta secondo l’ordine alfabetico della loro denominazione in francese, e in seguito dai nuovi eventuali aderenti nell’ordine della loro adesione a detto Accordo multilaterale.
Art. 3 Ordine del giorno e documenti di lavoro
1. In deroga all’articolo 4.2 del Regolamento interno del Comitato di gestione, il Segretario procede all’invio delle note di lavoro nel più breve termine possibile che può essere, in caso di forza maggiore, tre settimane prima della sessione considerata.
2. In deroga all’articolo 4.4 del Regolamento interno del Comitato di gestione, qualsiasi punto iscritto nell’ordine del giorno provvisorio, per il quale le note di lavoro sarebbero pervenute a uno o parecchi Stati contraenti a una data troppo tardi- va per poter essere esaminate, sarà radiato dall’ordine del giorno a meno che i parte- cipanti convengano a maggioranza di deliberare in materia.
Art. 4 Quorum
In deroga all’articolo 5.1 del Regolamento interno del Comitato di gestione, il Comi- tato allargato per le tasse di rotta delibera validamente fintanto che almeno tutti i rappresentanti degli Stati contraenti aventi voto deliberativo, salvo due, sono pre- senti.
Art. 5 Modo di scrutinio
1. In deroga all’articolo 6 del Regolamento interno del Comitato di gestione, la pro- cedura di scrutinio da seguire in seno al Comitato allargato per le tasse di rotta s’applica alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 seguenti.
2. Ogni Stato contraente dispone di un voto con riserva delle disposizioni del para- grafo 3 seguente.
3. La decisione è presa alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi, con riserva che questi suffragi comprendano la maggioranza ponderata degli Stati mem- bri dell’EUROCONTROL, come risulta dalle disposizioni riprodotte nell’allegato 2 dell’Accordo multilaterale per i rapporti da sottomettere alla Commissione estesa per quel che concerne:
(a) gli accordi tra l’EUROCONTROL e tutti gli Stati che desiderano utilizzare i mezzi o l’assistenza tecnica dell’EUROCONTROL in materia di tasse di na- vigazione aerea non dipendenti dall’Accordo multilaterale relativo alle tasse di rotta;
(b) i mezzi necessari al funzionamento del sistema di tasse di rotta e la presenta- zione dell’Allegato budgetario relativo alle attività dell’EUROCONTROL in materia di tasse di rotta.
4. Qualsiasi altra misura da prendere da parte del Comitato allargato per le tasse di rotta viene decisa alla maggioranza semplice dei suffragi espressi.
Art. 6 Accordo per corrispondenza
In deroga alle disposizioni dell’articolo 9.2 del Regolamento interno del Comitato di gestione, le maggioranze di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 5 precedente vengono richieste per tutte le questioni sottoposte al Comitato allargato per corrispondenza. Le disposizioni della seconda frase dell’articolo 9.2 del Regolamento interno del Comitato di gestione sono parimenti applicabili alla procedura d’approvazione del Comitato allargato per corrispondenza.
Art. 7 Uso delle lingue
In deroga all’articolo 16 del Regolamento interno del Comitato di gestione,
(a) le deliberazioni del Comitato allargato sono condotte in inglese e in france- se; la corrispondenza generale e i documenti di lavoro del Comitato allargato sono parimenti presentate in inglese e in francese;
(b) l’interpretazione e la traduzione dei documenti in un’altra lingua ufficiale degli Stati contraenti vengono garantite a richiesta di uno Stato contraente; le spese che ne derivano sono allora sopportate dall’Organizzazione.
Statuto del Verificatore interno dei conti14
Approvato dalla Commissione allargata il 7 luglio 1987 Entrato in vigore il 1o ottobre 1987
Art. 1
Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario applicabile al sistema di tasse di rotta, il Verificatore interno dei conti è nominato membro del personale dell’Organizzazione dal Direttore generale, su decisione del Comitato allargato, per un periodo non rinnovabile di cinque anni.
Il Verificatore interno dei conti può vedersi ritirare questa carica nell’interesse del servizio, con decisione presa dal Comitato allargato.
Art. 2
L’atto di nomina del Verificatore interno dei conti viene firmato dal Direttore gene- rale. L’atto di nomina precisa la data alla quale la nomina entra in vigore; questa data non può essere anteriore a quella dell’entrata in funzione dell’interessato.
Art. 3
Nessuno può essere nominato Verificatore interno dei conti se non adempie il requi- sito d’attitudine fisica all’esercizio delle sue funzioni e se il suo governo non può fornire, quando venisse chiesto, un certificato di sicurezza allestito a suo nome.
Art. 4
Il Verificatore interno dei conti deve adempiere le sue funzioni conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario applicabile al Sistema di tasse di rotta. Egli regola la sua condotta unicamente nell’interesse degli Stati partecipanti al detto Sistema, senza sollecitare né accettare istruzioni da nessun Governo, Autorità, Organizzazione o persona, ad eccezione del Comitato allargato.
Art. 5
Il Verificatore interno dei conti viene classificato, per analogia, al grado A 4, quarto gradino dello statuto amministrativo del personale stabile dell’Agenzia. Questa classificazione non è più modificata per tutta la durata del mandato.
14 RU 1995 473 n. III
Art. 6
Sono applicabili per analogia, al Verificatore interno dei conti, le seguenti disposi- zioni dello statuto amministrativo del personale stabile dell’Agenzia, nonché i rela- tivi regolamenti d’esecuzione:
a. articolo 10 paragrafo 4 sulla Commissione d’invalidità, articolo 11 capoversi 2 e 3 e articoli 12 a 26 sui diritti e obblighi del funzionario;
b. articoli 38, 40 paragrafi 1 e 3, e 42 sulle posizioni statutarie, nonché arti- coli 48, 50 e 53 sulla cessazione definitiva delle funzioni; tuttavia, la durata del congedo di convenienza personale è limitata a un mese;
c. articoli 55 e 61 sulle condizioni di lavoro del funzionario;
d. articoli 62 a 76 sul regime pecuniario e la sicurezza sociale;
e. articoli 77 a 87 sulle pensioni. Tuttavia, il Verificatore interno dei conti non può beneficiare del diritto alla pensione per anzianità senza condizioni di du- rata di servizio, giusta l’articolo 86 capoverso 1; la condizione d’età prevista all’articolo 86 capoverso 1 non viene richiesta al Verificatore interno dei conti;
e. articolo 79bis sulle pensioni di vedovanza, articolo 81bis sulla fissazione di un limite per certe pensioni, articolo 87bis sul diritto di regresso dell’Agenzia;
f. articoli 92 e 93 sulle vie di ricorso e articoli 100 e 103 concernenti le disposi- zioni finali. Per l’applicazione degli articoli 92 e 93, qualsiasi richiesta x xxxxx- mo dovrà essere indirizzata al Direttore generale e qualsiasi ricorso al Tribu- nale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro dovrà essere diretto contro l’Organizzazione stessa, che sarà rappresentata in giudizio dal Direttore generale. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 93 saranno applicabili unicamente dal giorno d’accettazione, da parte del Consiglio d’amministra- zione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, della dichiarazione di cui all’articolo 11 paragrafo 5, dello statuto del Tribunale amministrativo di detta Organizzazione;
g. allegato II (modalità d’ottenimento dell’indennità prevista agli articoli 41 e 50 dello statuto), allegato IIbis (modalità dell’attività a metà tempo), alle- gato III (tabella dei trattamenti di base), allegato IV (modalità del regime di pensione) e allegato V (determinazione dell’ammontare e del metodo d’imposizione delle rimunerazioni degli impiegati dell’EUROCONTROL).
Art. 7
Le decisioni individuali necessarie all’applicazione del presente statuto sono prese dal Direttore generale. Tuttavia, le decisioni relative all’applicazione degli articoli 40 (con- gedo di convenienza personale), 48 (dimissioni), 55bis (attività a metà tempo), 59 paragrafo 1 ultimo capoverso (addizione della Commissione d’invalidità), 92 e 93 (vie di ricorso) dello statuto amministrativo del personale stabile dell’Agenzia, sono prese dal Direttore generale dopo consultazione del Presidente del Comitato allargato.
Art. 8
La funzione di Verificatore dei conti esclude ogni altra funzione nell’Agenzia, per un termine minimo di cinque anni dopo la fine del mandato.
Art. 9
In caso di divergenza tra le diverse lingue di redazione dello statuto del Verificatore interno dei conti, farà fede il testo in lingua francese.
Art. 10
Le presenti disposizioni sostituiscono e annullano con effetto a contare dal 1° otto- bre 1987 quelle applicabili al Delegato permanente.
Campo d’applicazione il 2 luglio 201915
Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Dichiarazione di successione (S) | ||||
Albania | 4 febbraio | 2002 A | 1° aprile | 2002 |
Armenia | 26 gennaio | 2006 A | 1° marzo | 0000 |
Xxxxxxx | 30 dicembre | 1985 | 1° gennaio | 0000 |
Xxxxxx | 19 novembre | 1984 | 1° gennaio | 1986 |
Bosnia e Erzegovina | 21 gennaio | 2004 A | 1° marzo | 0000 |
Xxxxxxxx | 28 aprile | 1997 A | 1° giugno | 1997 |
Ceca, Repubblica | 27 novembre | 1995 A | 1° gennaio | 1996 |
Cipro | 27 novembre | 1990 A | 1° gennaio | 0000 |
Xxxxxxx | 7 gennaio | 1997 A | 1° marzo | 1997 |
Danimarca | 9 giugno | 1994 A | 1° agosto | 0000 |
Xxxxxxx | 26 novembre | 2014 A | 1° gennaio | 2015 |
EUROCONTROL | 12 febbraio | 1981 F | 1° gennaio | 1986 |
Finlandia | 8 novembre | 2000 A | 1° gennaio | 2001 |
Francia | 21 settembre | 1983 | 1° gennaio | 1986 |
Georgia | 6 novembre | 2013 A | 1° gennaio | 2014 |
Germania | 2 marzo | 1984 | 1° gennaio | 1986 |
Grecia | 15 luglio | 1988 A | 1° settembre | 0000 |
Xxxxxxx | 23 luglio | 1985 | 1° gennaio | 1986 |
Italia | 12 febbraio | 1996 A | 1° aprile | 1996 |
Lettonia | 10 novembre | 2010 A | 1° gennaio | 2011 |
Lituania | 27 luglio | 2006 A | 1° settembre | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 29 marzo | 1983 | 1° gennaio | 1986 |
Macedonia del Nord | 28 settembre | 1998 A | 1° novembre | 0000 |
Xxxxx | 8 maggio | 1989 A | 1° luglio | 0000 |
Xxxxxxx | 5 gennaio | 2000 A | 1° marzo | 2000 |
Monaco | 21 ottobre | 1997 A | 1° dicembre | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 3 giugno | 2006 S | 30 maggio | 2005 |
Norvegia | 21 gennaio | 1994 A | 1° marzo | 1994 |
Paesi Bassi | 5 dicembre | 1985 | 1° gennaio | 1986 |
Polonia | 29 luglio | 2004 A | 1° settembre | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 16 settembre | 1983 | 1° gennaio | 1986 |
Regno Unito | 16 gennaio | 1984 | 1° gennaio | 1986 |
Romania | 16 luglio | 1996 A | 1° settembre | 1996 |
Serbia | 30 maggio | 2005 A | 1° luglio | 2005 |
Slovacchia | 26 novembre | 1996 A | 1° gennaio | 0000 |
Xxxxxxxx | 22 agosto | 1995 A | 1° ottobre | 1995 |
15 RU 1986 1588, 1987 1157, 1989 469, 1990 1871, 1993 3434, 1994 1796, 1997 157 1654,
2004 3185, 2007 441, 2014 2163 e 2019 2253.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Spagna | 4 maggio | 1987 | 1° luglio | 1987 |
Svezia | 5 ottobre | 1995 A | 1° dicembre | 0000 |
Xxxxxxxx | 9 febbraio | 1983 | 1° gennaio | 1986 |
Turchia | 12 gennaio | 1989 A | 1° marzo | 0000 |
Xxxxxxx | 17 marzo | 2004 A | 1° maggio | 2004 |
Ungheria | 12 maggio | 1992 A | 1° luglio | 1992 |