ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra
il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e
il Corpo della Guardia di Finanza
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentato dal Capo del Dipartimento - Prefetto Salvatore Mulas, e il Corpo della Guardia di Finanza, rappresentato dal Comandante Generale - Gen. C.A. Giuseppe Zafarana,
VISTO
- l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che gli stessi accordi devono essere sottoscritti digitalmente, a pena di nullità;
- l’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, che assegna al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il compito di assicurare, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, compresi quelli boschivi, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo Nazionale dalle leggi e dai regolamenti;
- l’art. 24, comma 1, del citato D. Lgs. n. 139/2006, che assegna al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il compito di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicurando, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali;
- l’art. 24, comma 1, del citato D. Lgs. n. 139/2006, che consente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di effettuare, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, studi tecnici ed esami sperimentali nello specifico settore, promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali;
- l’art. 24, commi 2 e 8, del citato D. Lgs. n. 139/2006, che prevede fra gli interventi di soccorso pubblico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, incontrollati rilasci di energia, improvviso o minacciante crollo strutturale, incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l’attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, piene, terremoti, alluvioni o di altra pubblica calamità, nonché l’opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l’utilizzo di mezzi aerei e l’approntamento dei servizi relativi all'addestramento, all’attività esercitativa e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile;
- l’art. 24, comma 9, del citato D. Lgs. n. 139/2006 che assegna al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco gli interventi tecnici urgenti in materia di spegnimento degli incendi boschivi diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni, ferme restando le competenze delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 3, della L. 353 del 21 novembre 2000;
- l’art. 26 del citato D. Lgs. n. 139/2006 che assegna al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale, nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, e la direzione tecnica dei relativi interventi, fatto salvo il potere di coordinamento dell'aviazione civile o del comandante del porto;
- l’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, che assegna al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in occasione degli eventi calamitosi, il compito di assicurare, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio, assumendone la direzione e la responsabilità nell’immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte;
- l’art. 10, comma 2, del citato D. Lgs. n. 1/2018 che dispone che gli interventi di soccorso tecnico operati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti;
- la Direttiva del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 27 gennaio 2013 di modifica alla precedente del 2 maggio 2006, entrambe emanate sulla base della delega prevista dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, che attribuiscono la direzione tecnica dei Soccorsi al personale qualificato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- l’art. 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
CONSIDERATO
1. l’art. 16 della L. 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza” che affida alla Guardia di Finanza il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica;
2. il D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78” che, nell’attribuire al Corpo i poteri di polizia economico- finanziaria, richiama, all’art. 6, le funzioni di polizia giudiziaria e di concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica;
3. l’art. 10 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche.”, che assegna alla Guardia di Finanza le funzioni in materia di soccorso in montagna, in precedenza svolte dal Corpo Forestale dello Stato;
4. l’art. 13 del citato D. Lgs. n. 1/2018 che individua il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile e le Forze di Polizia quali strutture operative nazionali;
5. il Decreto del Ministro delle Finanze in data 20 aprile 1993, concernente “Individuazione delle unità del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza cui demandare le attività di soccorso ed intervento operativo da svolgere in zone di media e alta montagna”;
6. l’assetto ordinativo della Guardia di Finanza, che dispone, tra l’altro, di una struttura operativa denominata “Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.)”, il cui personale è in grado di:
a. effettuare operazioni di soccorso e a salvaguardia della vita umana in ambiente montano, innevato, ghiacciato, impervio e antropizzato;
b. assicurare l’espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, al verificarsi degli eventi sub a. e prima del coordinamento delle attività d’indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 codice di procedura penale;
c. operare in stretta sinergia con il comparto aereo della Guardia di Finanza, a garanzia della tempestività degli interventi, nonché con l’ausilio delle unità cinofile da soccorso e di strumentazione tecnologica,
fatte salve le convenzioni e gli accordi che entrambe le Parti hanno sottoscritto o intendano sottoscrivere con altre Amministrazioni dello Stato o Organizzazioni/Enti di protezione civile,
CONVENGONO e STIPULANO il seguente ACCORDO di COLLABORAZIONE
Articolo 1 Obiettivi
Entrambe le Parti ritengono necessario:
- attribuire, nell’interesse della collettività, la massima priorità al rafforzamento della collaborazione fra Amministrazioni dello Stato, sia a livello centrale che periferico, nelle attività di soccorso e nelle emergenze di protezione civile, al fine di assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché la salvaguardia della pubblica incolumità;
- arricchire e sviluppare le reciproche esperienze e risorse, adeguandole all'evoluzione dei predetti scenari operativi, operando una condivisione della ricerca, degli studi e della formazione, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali;
- condividere, a tutela dell’incolumità degli operatori, modalità operative, nomenclature e codifiche, sistemi di comunicazione, procedure di autosoccorso e relativi segnali d’emergenza, nonché linee di indirizzo su dispositivi e sistemi di protezione individuali;
- formare gli operatori ad una struttura unitaria di comando, controllo e coordinamento nelle operazioni di soccorso sulla base del sistema internazionale I.C.S. (Incident Command System), al fine di garantire velocità di interscambio delle informazioni, dei dati e delle risorse nel P.C.M.A. (Posto di Comando Multi Agenzia) / P.C.U. (Posto di Comando Unificato) e nei P.C.A. (Posti di Comando Avanzati), ferme restando le specifiche competenze ed attribuzioni;
- riconoscere il sistema di coordinamento delle componenti e strutture coinvolte nei soccorsi, al fine di rendere più efficienti gli interventi congiunti e la correlata risposta operativa;
- effettuare esercitazioni congiunte, anche con la partecipazione di altre Amministrazioni dello Stato o Organizzazioni/Enti di protezione civile.
Articolo 2
Soccorso ordinario multi agenzia
Le Parti si impegnano a sviluppare, con l’ausilio della Commissione Paritetica di cui al successivo art. 12, linee operative condivise per l’allertamento e l’intervento degli operatori nel soccorso ordinario a gestione multi agenzia, in aderenza a quanto previsto dal citato art. 24 del D. Lgs. n. 139/2006.
L’adozione delle predette linee operative consente al personale appartenente alle due Amministrazioni di operare anche in squadre miste e di partecipare alla struttura dei P.C.M.A. (Posto di Comando Multi Agenzia) / P.C.U. (Posto di Comando Unificato) e dei P.C.A. (Posti di Comando Avanzati) per la gestione della Funzione Pianificazione,
Operativa, Logistica e Amministrativa del sistema internazionale I.C.S. (Incident Command System).
Nell’attività di soccorso ordinario multi agenzia le Amministrazioni mettono nella reciproca disponibilità i mezzi di soccorso, le attrezzature ed i supporti logistici senza alcun onere per le Parti, salvo i limiti imposti dalle vigenti normative, dalle relative competenze istituzionali, dal livello professionale e di specializzazione, nonché da disposizioni interne e vincoli di Polizze RC.
In tale ambito operativo, i militari della Guardia di Finanza, in linea con le specifiche competenze ed attribuzioni sopra richiamate, esercitano, compatibilmente con il contesto emergenziale di riferimento e con le prioritarie attività di soccorso a salvaguardia della vita umana, anche prima del coordinamento delle attività d’indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria, le funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 55 codice di procedura penale.
Articolo 3 Emergenza di protezione civile
Le Parti si impegnano a sviluppare, con l’ausilio della Commissione Paritetica di cui al successivo art. 12, linee operative condivise per l’allertamento e l’intervento degli operatori nelle emergenze di protezione civile, previste dall’art. 7, comma 1, lett. a), b) e c) e dall’art. 10 del richiamato D. Lgs. n. 1/2018.
L’adozione delle citate linee operative permette al personale appartenente alle due Amministrazioni di operare anche in squadre miste e di partecipare alla struttura dei P.C.M.A. (Posto di Comando Multi Agenzia) / P.C.U. (Posto di Comando Unificato) e dei P.C.A. (Posti di Comando Avanzati) per la gestione della Funzione Pianificazione, Operativa, Logistica e Amministrativa del sistema internazionale I.C.S. (Incident Command System).
Nell’ambito degli scenari operativi, la funzione di direzione e coordinamento degli interventi è assicurata dal Direttore Tecnico dei Soccorsi dei Vigili del Fuoco.
Nell’attività di soccorso previste dal predetto art. 7 del D. Lgs. n. 1/2018, le Amministrazioni mettono nella reciproca disponibilità i mezzi di soccorso, le attrezzature ed i supporti logistici senza alcun onere per le Parti, salvo i limiti imposti dalla vigente normativa, dalle relative competenze istituzionali, dal livello professionale e di specializzazione, nonché da disposizioni interne e vincoli di Polizze RC.
In tale ambito operativo, i militari della Guardia di Finanza, in linea con le specifiche competenze ed attribuzioni sopra richiamate, esercitano, compatibilmente con il contesto emergenziale di riferimento e con le prioritarie attività di soccorso a salvaguardia della vita umana, anche prima del coordinamento delle attività d’indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria, le funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 55 codice di procedura penale.
Articolo 4
Allertamento e intervento delle risorse operative
La Guardia di Finanza si impegna ad assicurare il pronto intervento, compatibilmente con le dotazioni di personale e le unità cinofile del S.A.G.F. localmente presenti, per il tramite delle Sale Operative dei Comandi Provinciali o della Centrale Operativa del Comando Generale, appositamente allertati.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si impegna ad assicurare, per il tramite della competente articolazione sul territorio ovvero del proprio personale presente presso le Sale Operative del “112 NUE”, il tempestivo allertamento delle Sale Operative dei Comandi Provinciali o della Centrale Operativa del Comando Generale.
L’intervento della Guardia di Finanza coinvolgerà prioritariamente le unità operative destinatarie delle attività di cui ai successivi articoli 5 e 7.
Al riguardo, i militari del S.A.G.F., all’esito dell’apposita formazione di cui al successivo art. 6, potranno accedere alle aree “a rischio”, per finalità di soccorso e di esecuzione dei compiti di polizia giudiziaria, sotto la responsabilità del Comando che dispone il servizio e previo coordinamento delle operazioni da parte del Direttore Tecnico dei Soccorsi dei Vigili del Fuoco presente sul posto.
Articolo 5
Attività formativa, informativa e addestrativa
Le Parti riconoscono l’utilità di ogni possibile iniziativa volta alla crescita formativa e professionale nell’attività di soccorso, con la messa a disposizione di propri esperti qualificati e di adeguate strutture didattiche.
Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione dei rispettivi operatori ad incontri formativi, corsi di formazione o di aggiornamento tecnico e standardizzazione organizzati da entrambe le Amministrazioni.
Fermo restando le rispettive competenze istituzionali e compatibilmente con ulteriori esigenze di servizio, per le attività formative ed informative di comune interesse e disciplina nonché volte al conseguimento delle finalità di cui all’art. 1, ciascuna Amministrazione si rende disponibile a condividere la propria programmazione formativa annuale e ad accordare delle disponibilità per i discenti dell’altra.
Nel corso delle attività pratiche, il personale discente dovrà:
- indossare l'equipaggiamento necessario;
- utilizzare i dispositivi di protezione individuali appositamente previsti;
- rispettare le indicazioni impartite nel Documento della Valutazione dei Rischi del sito, ovvero dal Piano di Sicurezza, qualora presenti.
Il personale preposto alla formazione dovrà verificare che il personale discente indossi ed utilizzi i dispositivi di
protezione individuali e segua le direttive impartite per lo svolgimento in sicurezza dell'attività, secondo quanto specificato dalle linee guida di cui all’art. 1, 3° alinea, del presente accordo.
Nell’ambito dell’attività addestrativa le Amministrazioni mettono nella reciproca disponibilità i mezzi di soccorso e la componente aerea, le attrezzature ed i supporti logistici senza alcun onere per le Parti, salvo i limiti imposti dalla vigente normativa, nonché da disposizioni interne e vincoli di Polizze RC.
Articolo 6
Progetti formativi e qualificazione
Le Parti si impegnano a concordare progetti formativi e programmi di accreditamento, anche in riferimento ai loro prerequisiti di accesso, secondo le necessità e le linee guida che la Commissione Paritetica di cui all’art. 12 individuerà e definirà, in particolare, nell’ambito delle seguenti tematiche:
- sistema I.C.S. (Incident Command System);
- operatori di posto di comando multi agenzia P.C.M.A./P.C.A.;
- U.S.A.R. (Urban search and rescue) riservata alle unità cinofile del S.A.G.F., all’aliquota specializzata “Tecnico di Soccorso Alpino (T.S.A.)” a loro supporto in caso di intervento ed al personale veterinario della Guardia di Finanza;
- attività di polizia giudiziaria relativa ad interventi di soccorso in montagna;
- movimentazione su neve e ghiaccio, anche in collaborazione con altri Enti/associazioni;
- soccorso e autosoccorso in valanga o contesti a rischio valanga;
- procedure di soccorso condivise con le componenti aeree di entrambe le Amministrazioni, anche avvalendosi dell’istituendo Centro di Simulazione di Operazioni Aeronavali della Guardia di Finanza, preposto, tra l’altro, all’addestramento e alla standardizzazione nelle procedure di soccorso mediante impiego di mezzi aerei e di cooperazione tra i differenti attori delle attività di intervento con aeromobili;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la formazione delle figure previste dal D. Lgs. n. 81/2008, nell’ambito delle infrastrutture della Guardia di Finanza;
- corsi aggiornamento/progettazione antincendio;
- altri ambiti ritenuti di interesse reciproco, compreso future ipotesi di accreditamento.
Nello specifico, all’esito dell’apposita formazione volta al conseguimento della qualifica U.S.A.R., le strutture formative dei Vigili del Fuoco attesteranno l’idoneità del personale del S.A.G.F. frequentatore all’accesso alle aree “a rischio”, per le finalità istituzionali del Corpo, in linea con quanto previsto dall’art. 4.
Articolo 7 Attività esercitativa
Le Parti riconoscono l’utilità delle attività esercitative svolte da personale già qualificato per lo sviluppo della risposta operativa negli interventi di soccorso urgente e nelle emergenze di protezione civile.
In piena aderenza alle rispettive competenze istituzionali, ciascuna Amministrazione si impegna a condividere le proprie attività esercitative che, per obiettivi e specializzazioni coinvolte, hanno attinenza con l’attività dell’altra, nell’ambito degli obiettivi del presente accordo.
Dette esercitazioni potranno essere inserite anche nell'ambito di iniziative più complesse, finalizzate a testare contestualmente all’operatività i piani di emergenza e le strutture di comando, anche con la partecipazione di altre Amministrazioni e organizzazioni.
Nelle attività esercitative, il personale partecipante dovrà:
- indossare l'equipaggiamento necessario;
- utilizzare i dispositivi di protezione individuali appositamente previsti dalle linee guida di cui all’art. 1, 3° alinea, del presente accordo;
- rispettare le indicazioni impartite nel Documento della Valutazione dei Rischi del sito, qualora esistente, ovvero dal Piano di Sicurezza qualora presente.
Il referente di ciascuna squadra dovrà verificare che i componenti dell’unità indossino ed utilizzino i dispositivi di protezione individuali e seguano le direttive impartite per lo svolgimento in sicurezza dell'attività, secondo le linee guida di cui all’art. 1, 3° alinea, del presente accordo.
Nell’attività esercitativa le Amministrazioni mettono nella reciproca disponibilità i mezzi di soccorso, la componente aerea, le attrezzature ed i supporti logistici, senza alcun onere per le Parti, salvo i limiti imposti dalle vigenti normative, nonché da disposizioni interne e vincoli di Polizze RC, prevedendo la possibilità di condividere eventuali strutture/ausili didattici, anche di simulazione, secondo forme di compensazione da concordare.
Articolo 8 Attività di ricerca e studio
Al fine di garantire lo sviluppo e la crescita professionale del sistema di risposta emergenziale nonché di assicurare gli interventi tecnici caratterizzati dall'immediatezza della prestazione, le Parti si impegnano a condividere le rispettive attività di ricerca e studio, avviate con un proprio progetto o attivate da altre Amministrazioni.
Articolo 9 Supporto logistico
In occasione dell’invito a partecipare alle iniziative di cui all’art. 5, la parte organizzatrice supporterà i discenti con vitto e alloggio senza oneri economici di rimborso a carico dell’Amministrazione invitata, nei limiti delle relative risorse disponibili e fatte salve le reciproche prioritarie esigenze istituzionali.
Al fine di poter svolgere attività formativa ed addestrativa specialistica, le Parti si rendono disponibili a supportare logisticamente con vitto e alloggio il personale impegnato, con oneri a carico del richiedente e nel rispetto del successivo art. 11.
Articolo 10 Strutture addestrative
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’art. 1 e nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali, le Parti impiegano le strutture e le aree di proprietà, in uso o in possesso e i campi di addestramento, prevedendo la possibilità di condividere ausili didattici tecnologici, anche di simulazione, concordando, in tale ultimo caso, di volta in volta, eventuali forme di compensazione.
Le Parti si impegnano a rendere disponibili le proprie risorse professionali per le attività pianificate e programmate presso le strutture addestrative.
Le Amministrazioni possono sviluppare iniziative volte a potenziare i campi e le aree di addestramento, anche secondo le linee operative definite dalla Commissione Paritetica.
Articolo 11 Accesso alle sedi di servizio
È autorizzato l’accesso del S.A.G.F. e del personale di ruolo e volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle sedi di servizio di entrambe le Amministrazioni.
L’accesso è consentito nelle sole aree espressamente autorizzate e non operative.
In considerazione dell’attività addestrativa, formativa ed esercitativa da svolgere, potrà essere rilasciata una diversa autorizzazione dai rispettivi referenti.
Articolo 12 Commissione paritetica
È istituita una Commissione paritetica fra le Parti con i seguenti obiettivi:
- fornire qualificato contributo per assicurare l’attuazione del presente accordo e garantirne la continuità;
- condividere lo studio e lo sviluppo delle linee operative di cui agli articoli 2 e 3 e dei progetti formativi/addestrativi, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali;
- allineare le procedure di Controllo, Comando e Coordinamento delle risorse, nei descritti scenari operativi;
- condividere lo studio e lo sviluppo dei P.C.A. e del sistema di gestione I.C.S. nel P.C.M.A.;
- proporre la calendarizzazione congiunta di eventi formativi, informativi e addestrativi;
- declinare i programmi delle attività esercitative;
- procedere all’analisi degli esiti dell’attività formativa, informativa, addestrativa ed esercitativa;
- fornire ogni utile contributo concernente la valutazione dei risultati operativi conseguiti a seguito delle sinergie raggiunte.
La Commissione è costituita da 10 componenti, 5 per ciascuna delle Parti, da individuarsi nell’ambito del:
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa Civile;
- Comando Generale, della Scuola Alpina e del Centro di Aviazione della Guardia di Finanza;
La Commissione consultiva può avvalersi di referenti tecnici specializzati, in forza alle componenti:
- U.S.A.R. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e “Tecnico di Soccorso Alpino (T.S.A.)” del S.A.G.F.;
- cinofile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del S.A.G.F.;
- T.A.S., I.C.S. e P.C.M.A./P.C.A., S.A.F. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- del comparto aereo della Guardia di Finanza e dell’elisoccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La Commissione si riunirà in forma plenaria, con cadenza almeno annuale, e si strutturerà in sottogruppi di lavoro autonomi per lo sviluppo dei compiti affidati.
Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, ciascuno con proprio atto interno, nominano i propri rappresentanti della Commissione, dandone comunicazione reciproca.
Articolo 13 Supporto veterinario
Nel conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, il personale veterinario della Guardia di Finanza, qualora presente durante le operazioni, potrà supportare nei contesti di cui agli artt. 2 e 3, senza oneri, le unità cinofile dei Vigili del Fuoco.
Articolo 14
Rapporti con gli organi di informazione e terze parti
Le informazioni e le notizie concernenti l'attività formativa, addestrativa ed esercitativa in programmazione e/o
svolta, ovvero operazioni di qualsiasi altra natura, da divulgare ai mass media o a terze Amministrazioni ovvero organizzazioni, nonché enti e persone, sarà preventivamente ponderata, condivisa e decisa dai rappresentanti delle Parti secondo le modalità dagli stessi definite e nel rispetto della riservatezza delle persone interessate.
Sia per l’attività di preventiva condivisione e decisione delle informazioni da rilasciare, sia per la divulgazione delle stesse anche attraverso interviste, i rappresentanti delle due Amministrazioni potranno delegare l’incarico al proprio personale dipendente.
L’eventuale utilizzo dei loghi delle Parti avverrà in aderenza alle rispettive disposizioni interne. Le Parti si impegnano a promuovere gli obiettivi e i contenuti del presente accordo.
Articolo 15
Durata, revisione e risoluzione dell'accordo
Il presente accordo ha validità quinquennale dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo ad esclusione di quello tacito.
Le Parti si impegnano a procedere di intesa alla revisione dell’accordo qualora si manifesti l’esigenza di adeguarne il contenuto a disposizioni normative e di carattere innovativo o integrativo, ovvero migliorarne gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali, anche in relazione a situazioni o circostanze intervenute successivamente alla stipula.
Il presente accordo può essere risolto in qualunque momento in forma scritta da entrambe le Parti, dopo un mese dalla data di comunicazione della risoluzione.
Articolo 16 Invarianza finanziaria
Dal presente accordo di collaborazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Parti provvederanno alla relativa attuazione con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le attività previste dalla presente intesa saranno svolte nei limiti delle disponibilità economiche stanziate negli esercizi finanziari correnti.
Articolo 17
Protezione dei dati personali e gestione di eventuali informazioni e dati riservati
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte nel presente accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679, in data 27 aprile 2016, del Parlamento europeo e del Consiglio, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del D. Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.
Nell’ambito della presente collaborazione, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.
È facoltà delle Parti, ad ogni modo, interrompere/sospendere il presente accordo, nonché le attività già in essere, allorquando per loro insindacabile giudizio, valutino la condotta della controparte difforme dall’enunciato di cui al precedente comma.
Articolo 18 Referenti istituzionali
I referenti istituzionali del rapporto di partenariato scaturente in forza della presente intesa sono, per la Guardia di Finanza, il Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale e, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo.
Articolo 19 Registrazioni
Il presente accordo, con valore di scrittura privata, è sottoscritto in modalità digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2- bis, della Legge n. 241/90. L’accordo - sottoposto in registrazione solamente in caso d’uso con eventuali oneri a carico della parte richiedente - in quanto sottoscritto da Amministrazioni Pubbliche è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’Allegato B del D.P.R. n. 642/1972.
Per Per
IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, IL CORPO DELLA DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE GUARDIA DI FINANZA
f.to digitalmente f.to digitalmente
IL CAPO DIPARTIMENTO IL COMANDANTE GENERALE
2020.06.10 15:37:26
Gen.C.A. Giuseppe Zafarana Comandante Generale
Guardia di Finanza
(Pref. Salvatore Mulas) (Gen. C.A. Giuseppe Zafarana)
SALVATORE MARIO MULAS MINISTERO DELL'INTERNO/97420690584
10.06.2020 16:25:10 UTC