PROVINCIA REGIONALE
PROVINCIA REGIONALE
di AGRIGENTO
Capitolato Polizza di Assicurazione
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Il Funzionario Esperto Amministrativo Il Dirigente del Settore Viabilità
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Ing. Xxxxxxxx Xxxxxx
DEFINIZIONI
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
POLIZZA
Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
CONTRAENTE
Provincia Regionale di Agrigento (di seguito detto più semplicemente Ente).
ASSICURATO
il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione e pertanto il contraente stesso ed i suoi organi, amministratori dirigenti e dipendenti tutti, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale sia riconosciuta tale qualifica nel presente testo contrattuale o per la quale la legge od altra disposizione obbligatoria anche di natura convenzionale imponga al contraente l’obbligo di assicurazione;
COMPAGNIA/SOCIETA'/IMPRESA
L'impresa assicuratrice.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
PREMIO
La somma dovuta alla Società.
SINISTRO
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
SUBAPPALTATORE
La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.
BROKER
MARSH S.p.A.
FRANCHIGIA
Importo prestabilito che per ogni sinistro viene dadotto dall’indennizzo e che rimane a carico dell’assicurato.
SCOPERTO
Percentuale prestabilita dell’indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico dell’assicurato.
DANNI PATRIMONIALI
Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamento a cose.
DANNI MATERIALI
il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose arrecato allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di appartenenza.
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di proprietario e/o gestore e/o conduttore della rete stadale (comprese le proprie pertinenze e dipendenze e gli eventuali impianti fissi) indicata nell’allegato elenco e la cui competenza rientra nell’ambito dell’Area/Settore Viabilità dell’Ente Contraente.
L'assicurazione comprende altresì le eventuali strade e/o tratti di strade non indicate nell’allegato elenco ma rientranti comunque nella competenza del suddetto Settore/Area Viabilità del’Ente, purchè ciò risulti da apposito atto (leggi, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future).
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale sopra elencata, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
ELENCO STRADE e/o TRATTI DI STRADE Assicurate
Numero SP | Tratti SP | Denominazione | Lunghezza tratto (km) | Lunghezza totale (km) | Lunghezza conv. (km) |
sp1 | sp1A | Quadr. Spinasanta (SS118)-Villaseta(SS115) | 4,409 | ||
sp1B | dir. Fondacazzo - X.Xxxxxxxxxx | 5,622 | 10,031 | 11 | |
xx0 | xx0X | Xxxxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxxx | 0,000 | ||
xx0X | Montaperto-Xxxxxxxx Gallotti | 3,56 | 8,682 | 9 | |
sp3 | sp3A | Bivio Caldare (SS189)-Favara | 8,889 | ||
sp3B | Favara-SS115 (B.Crocca) | 7,923 | 16,812 | 13,3 | |
sp4 | sp4 | Strada Valle dei Templi | 2,473 | 2,473 | 2,914 |
xx0 | xx0X | Xxxxxxxx (XX 410) - Sottafari - X. Xxxxxxx | 7,611 | ||
sp5B | X. Xxxxxxx - Cipolla - SS 123 | 6,065 | 13,676 | 14 | |
sp6 | sp6 | Licata (SS 115) - Ravanusa | 18,803 | 18,803 | 19,175 |
sp7 | sp7 | Licata (SS 115) - Riesi - confine provincia di Caltanissetta | 9,631 | 9,631 | 8,625 |
sp8 | sp8 | Ranciditi - Cozzo San Xxxxxxxx | 3,078 | 3,078 | 3,2 |
sp9 | sp9 | Ravanusa - Fiume Salso prov. di Caltanissetta | 7,04 | 7,04 | 7,3 |
sp10 | sp10 | Campobello - Fiume Salso prov. di Caltanissetta | 13,397 | 13,397 | 13,55 |
sp11 | sp11 | Innesto SP Licata Ravanusa X.Xxxxx-innesto SP Licata Riesi | 6,405 | 6,405 | 6,4 |
xx00 | xx00 | Xxxx (XX 140) - Campobello di Licata (SS 123) | 13,549 | 13,549 | 14,75 |
sp13 | xx00X | Xxxxxxxxx - xxxxx XX 000 (X. Xxxxxxxx) | 6,208 | ||
xx00X | Xxxxx XX. 000 (X. Xxxxx) - Xxxxxxxxx | 6,843 | 13,051 | 12,6 | |
xx00 | xx00 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx | 9,392 | 9,392 | 9,2 |
xx00 | xx00X | X.Xxxxxx - X. Xxxxxxx (XX 189) - Grotte | 7,206 | ||
sp15B | Xxxx. xx Xxxxxx-Xxxxxxxxx | 0,000 | 9,521 | 19,45 | |
xx00 | xx00 | Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxxxx (XX 189) | 9,677 | 9,677 | 10,2 |
sp17 | sp17A | X.Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxx | 4,521 | ||
sp17B | Raffadali-Siculiana(SS 115) | 16,381 | |||
sp17C | X. Xxxxx (SS 189) – Xxxxxxx - X. Xxxxxxxxxx | 0,000 | 28,323 | 30 | |
sp18 | sp18 | SS 118 - Ioppolo giancaxio | 3,657 | 3,657 | 4,17 |
sp19 | sp19A | X. Xxxxxxxxxx - X. Xxxxxx Xxxxxx - S. Xxxxxx Xxxxxxx | 17,063 | ||
sp19B | S. Xxxxxx Xxxxxxx - Alessandria della Rocca (bivio SS 118) | 13,545 | |||
sp19C | dir. X. Xxxxxx Xxxxxx | 1,017 | 31,625 | 37,6 | |
sp20 | xx00X | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX000) - Xxxxxxxxxxxxx | 6,807 | ||
xx00X | Xxxxxxxxxxxxx - X. Xxxxxx Xxxxxxx | 00,000 | 24,615 | 27,8 |
xx00 | xx00 | Xxxxx Xxxxxxxxxxxx (XX 189) - Casteltermini | 13,067 | 13,067 | 12,8 |
xx00 | xx00 | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (XX 189) - Cozzo Disi - Casteltermini | 8,606 | 8,606 | 8,96 |
xx00 | xx00 | Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx - XX 189 | 3,181 | 3,181 | 4,5 |
xx00 | xx00X | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 6,409 | ||
xx00X | X. Xxxxxxxx Xxxxxx - X. Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX 118) | 18,319 | 24,728 | 28,1 | |
xx00 | xx00 | Xxxxxxxxx Xxxxx Tumarrano - confine provincia di Caltanissetta | 8,56 | 8,56 | 8,653 |
sp26 | sp26A | Cammarata - confine provincia di Palermo | 4,706 | ||
sp26B | S. Xxxxxxxx Xxxxxx - C. Santa Caterina | 9,643 | |||
sp26C | Santo .Xxxxxxx Xxxxxxxxx - confine provincia di Palermo | 7,066 | |||
sp26D | Borgo Pasquale – Stazione Valledolmo | 13,902 | 35,317 | 35,385 | |
sp27 | xx00 | Xxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxx | 0,000 | 2,262 | 2,9 |
sp28 | sp28 | Montallegro - alla Siculiana Raffadali | 13,989 | 13,989 | 7,9 |
sp29 | xx00X | Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx Eraclea | 7,844 | ||
sp29B | Cattolica Eraclea - Raffadali (bivio Zorba Siculiana) | 16,991 | 24,835 | 27 | |
xx00 | xx00 | Xxxxxxxxx Xxxxxxx - XX 115 - Rovine di Eraclea Minoa | 11,76 | 11,76 | 11,573 |
sp31 | sp31 | Cattolica Eraclea - Cianciana | 13,793 | 13,793 | 14,5 |
xx00 | xx00 | Xxxxxx (XX 115) - Cianciana (SS 118) | 19,874 | 19,874 | 20,3 |
sp33 | sp33 | Ribera (SS 115 ) - Secca Grande | 8,506 | 8,506 | 9 |
xx00 | xx00 | Xxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxx | 20,782 | 20,782 | 21,55 |
xx00 | xx00X | Xxxxxxxx xx Xxxxxxx - Xxxxx Sicula | 6,241 | ||
sp35B | Lucca Sicula-bivio SS 380 | 2,332 | 8,573 | 9 | |
sp36 | sp36 | Bivio SS 115 - S. Xxxx - Bivio Caltabellotta | 13,443 | 13,443 | 13,9 |
sp37 | xx00 | Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx - Xxx Xxxxx | 00,000 | 32,582 | 31,7 |
sp38 | xx00 | Xxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxx - XX 115 | 8,106 | 8,106 | 8,9 |
sp39 | sp39 | dalla SS 188 alla SS 115 (dir. Ponte Carboj) | 5,205 | 5,205 | 5,1 |
sp40 | sp40 | Menfi - ex SS 115 - Porto Palo | 3,519 | 3,519 | 3 |
sp41 | sp41 | Menfi - bivio Misilbesi | 7,941 | 7,941 | 9 |
sp42 | sp42 | Menfi - Partanna | 14,167 | 14,167 | 14,3 |
sp43 | sp43 | Montevago - alla Menfi Partanna | 8,213 | 8,213 | 8,3 |
sp44 | xx00X | Xxxxxxx - xxxxx Xxxxxxxxxx - X. Xxxxxxxxxx Xxxxxx | 14,816 | ||
sp44B | S. Xxxxxxxxxx Xxxxxx - Salaparuta | 8,748 | 23,564 | 25,5 | |
xx00 | xx00 | xx 0 xx Xxxxxxx xxxx XX Salaparuta – S. .Xxxxxxxxxx Xxxxxx | 6,484 | 6,484 | 6,506 |
sp46 | sp46 | dalla SP Naro Campobello alla SS 123 in c.da Durrà | 14,535 | 14,535 | 17 |
sp47 | sp47 | X. Xxxx - Villafranca Sicula | 7,725 | 7,725 | 14,77 |
sp48 | sp48 | SS 115 alla SP Menfi Partanna | 6,468 | 6,468 | 6 |
sp49 | sp49 | dalla ex SS 115 alla stazione Maragani | 4,839 | 4,839 | 5 |
sp50 | sp50 | dalla ex SS 115 (ponte Carboj) alla XX 00 Xxxxx Xxxx | 0,000 | 8,604 | 8,5 |
sp51 | sp51 | Grotte - Comitini | 6,582 | 6,582 | 5 |
sp52 | sp52 | Ponte Platani - Ficuzza - fattoria Montoni - Vecchio Perciata | 13,473 | 13,473 | 12 |
sp53 | sp53 | X. Xxxxxxxx - Montoni Nuovo - Str. Ponte Platani Ficuzza Perciata | 7,77 | 7,77 | 7,2 |
xx00 | xx00 | Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxx | 6,142 | 6,142 | 5,7 |
xx00 | xx00 | XX 000 - Xxxxxx xx Xxxxx | 3,553 | 3,553 | 5 |
sp56 | sp56 | XX 000 - Xxxxxxxxx Xxxxxx | 0,843 | 0,843 | 1,5 |
xx00 | xx00 | Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxxx | 0,000 | 4,442 | 5 |
sp58 | xx00 | Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx – xxxx. Xxxxxxxxx - xxxxx Xxxxxxxxxx (XX 189) | 12,752 | 12,752 | 12,302 |
xx00 | xx00 | Xxxxx XX 000 - Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx (ex SS) | 2,34 | 2,34 | 2,7 |
sp60 | sp60 | strada di accesso all'abitato di Comitini (ex SS) | 3,346 | 3,346 | 3,785 |
sp61 | sp61 | Montallegro - Ribera | 15,692 | 15,692 | 15,5 |
sp62 | sp62 | Licata-Butera (tratto XX Xxxxxx Xxxxx - Xxxx. Xxxxxxxxxxxxx) | 0,000 | 6,514 | 5,5 |
sp63 | xx00X | XX 000 - xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx | 00,000 | ||
xx00X | 3,409 | ||||
xx00X | Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx | 3,127 | 22,035 | 19,624 | |
sp64 | sp64A | XX 000 - Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx (X. Ziminelli) | 7,022 | ||
sp64B | SS 115 (C. Ziminelli)- Palma di Montechiaro | 0,889 | 7,911 | 8,25 | |
xx00 | xx00 | Xxxx - Xxxxxxxx (ex SS) | 1,109 | 1,109 | 1,2 |
xx00 | xx00 | Xxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx Xxxxxxx | 1,81 | 1,81 | 1,4 |
sp67 | sp67B | Licata Poggio Carrubbella - Pisciotto - Torre di Gaffe | 8,617 | 8,617 | 8,2 |
sp68 | xx00 | Xxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxx - Xxxx Xxxxxxxx | 0,000 | 4,581 | 4,971 |
xx00 | xx00 | Xxxxxxx - Xxxxxxx | 6,21 | 6,21 | 6,3 |
sp70 | sp70 | Sambuca - Stazione Gulfa | 5,499 | 5,499 | 4,93 |
sp71 | sp71 | Cavaleri Magazzeni | 12,842 | 12,842 | 13 |
sp72 | sp72A | Valle del Xxxxxx - alla SP Licata Riesi | 5,253 | ||
sp72B | 1,88 | ||||
sp72C | dalla SP Licata Riesi - Licata Butera | 6,087 | 13,22 | 11,4 | |
sp73 | sp73 | Tre Fontane Dammisa | 4,714 | 4,714 | 6 |
sp74 | sp74 | strada esterna Calcare Grotte - alla SP Favara Racalmuto | 1,702 | 1,702 | |
sp74 | sp74X | (Tratto errato) | 1,876 | 1,876 | 1,8 |
sp75 | sp75 | Siculiana - Montallegro | 10,915 | 10,915 | 10,6 |
xx00 | xx00 | Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | 5,024 | 5,024 | 2,293 |
xx00 | xx00 | Xxxxxxxxxx Xxxxxx | 5,262 | 5,262 | 5,4 |
xx00 | xx00 | Xxxxxxxxx Xxxxx | 6,756 | 6,756 | 6,99 |
sp79 | sp79 | Sciacca - Menfi - confine provincia di Trapani | 25,475 | 25,475 | 25,47 |
xx00 | xx00 | Xxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxx | 7,375 | 7,375 | 6,6 |
sp81 | sp81 | San Xxxxxxxxx Xxxxxx | 4,194 | 4,194 | 4,285 |
sp82 | sp82 | XX xx 000 Xxxxxx xx Xxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 0,000 | 3,619 | 3,62 |
sp83 | sp83 | Dalla SP S.M.Belice- Salaparuta al confine provincia di Palermo | 1,041 | 1,041 | 1,1 |
sp84 | sp84 | Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx xx Xxxxx | 0,000 | 0,965 | 1,1 |
sp85 | xx00X | Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxx | 6,384 | ||
xx00X | Xxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxx | 1,422 | 7,806 | 8,24 | |
xx00 | xx00 | Xxxxxx - Xxxxxx XX 115 | 5,38 | 5,38 | 5,3 |
xx00 | xx00 | Xxxxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxx | 4,891 | 4,891 | 4,7 |
sp88 | sp88 | Dalla SP 36 (km 5.000) alla XX 00 X. Xxxx Xxxxxxxxxxx | 0 | 6,16 | |
TOTALI (Km) | 900,944 | 900,944 | 933,951 |
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 01
PROVA DEL CONTRATTO
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro
documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
Art. 02
DURATA DEL CONTRATTO
La presente assicurazione ha durata di anni tre (3) con effetto dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione di
avvenuta aggiudicazione alla compagnia e/o al broker.
Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a quattro mesi
In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale in rapporto al periodo effettivo di assicurazione.
Le rate di premio saranno conteggiate sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura.
-
Art. 03
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio
entro 60 giorni dalla data di consegna della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla stessa data di consegna e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente successive stabilite.
Art. 04
MASSIMALI DI GARANZIA
I massimali di assicurazione, distinti per i singoli rischi, sono i seguenti:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
• € 1.500.000,00 per sinistro
• € 1.500.000,00 per persona
• € 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali
In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate queste ultime oltre due anni dalla scadenza dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate unico sinistro.
Art. 05
VARIAZIONI DI RISCHIO
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa
modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazione all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
Art. 06
FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA’
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto devono esser fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro
mezzo idoneo, indirizzate al Broker.
Art. 07
REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante
dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla relativa comunicazione. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società, limitatamente per i sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione, potrà indennizzare gli stessi nella medesima proporzione esistente tra l’importo di premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della società al premio di regolazione dovuto.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall’Assicurata per la gestione ed esecuzione della polizza.
Art. 08
ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
Il premio annuo è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, sull’importo totale
della lunghezza delle strade assicurate e che viene preventivamente indicata in 933 KM (novecentotrentatre chilometri) .
Art. 09
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società o al Broker entro 15 giorni lavorativi
ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto.
Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.
Art. 10
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
− sinistri denunciati;
− sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
− sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
− sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 11
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale,
sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.
Art. 12
RECESSO DAL CONTRATTO
Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni,
mezzo lettera raccomandata A.R.
Art. 13
FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha
sede il Contraente.
Art. 14
ONERI FISCALI
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso
dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 15
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.
Art. 16
RIPARTIZIONE DELL’ASSICURAZIONE E DELEGA
L’assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell’eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale
(quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.
Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.
Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della polizza al Broker Marsh S.p.A. e la Compagnia aggiudicataria, in caso di coassicurazione, sarà indicata dalle altre Imprese Assicuratrici presenti nel riparto di polizza, quale Delegataria.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente unicamente dal Broker il quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Coassicuratrici.
Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l’incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Broker, che provvederà alla ripartizione tra i coassicuratori. Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l’incasso del premio rilasciando apposita quietanza, restando intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’art.1901 C.C. del pagamento così effettuato.
L’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti, secondo gli accordi od i convenuti in essere tra le stesse Compagnie e il Broker incaricato, o in mancanza in misura pari al 70% dell’aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. La remunerazione del Broker dovrà comunque essere parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. Non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il cliente – assicurato e verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all’atto del pagamento dei medesimi.
Le Compagnie coassicuratrici concorreranno al pagamento dei risarcimenti liquidati, in proporzione alla quota rispettivamente assunta e saranno responsabili solo per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.
Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell’Assicurato alla Compagnia, si intenderà come fatta dall’Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.
Art. 17
VALIDITA’ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo
quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Art. 18
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più
estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 2 - Durata del Contratto
Art. 7 - Regolazione e conguaglio premio
Art. 12 - Recesso dal Contratto alla fine di ogni periodo assicurativo annuo.
Art. 13 - Foro competente
Data
L'Impresa il Contraente
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT
Art. 19
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Si prende atto tra le parti che la descrizione dell’attività svolta dall’Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo
e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell’Assicurato, derivante dalla proprietà, gestione e/o conduzione di strade Provinciali rientranti della competenza del settore/area Viabilità, salvo le esclusioni espressamente menzionate. L’assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Amministrazione provinciale in relazione allo svolgimento dell’attività descritta e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti.
L’Assicurato può svolgere tutte le attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi e/o avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche).
A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C..
La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art.14 della Legge 12 giugno 1984
n.222 .
Art. 20
PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"
Sono parificati a tutti gli effetti ai Dipendenti, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono
attività presso il Contraente, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali medici, consulenti, professionisti, personale medico, obiettori di coscienza, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali, adetti ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del Contraente o comunque all’interno dei locali del Contraente medesimo.
Sono considerati terzi anche:
a) i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ;
b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
c) i Dirigenti ed i Funzionari.
Art. 21
DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'I.N.A.I.L., subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni alla persona
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
b) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
c) da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
e) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo compresi gli effetti nocivi di esalazioni fumogene o gassose; sono altresì esclusi i danni dovuti ad interruzioni, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
g) danni da furto;
h) i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componante elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione delle date (c.d. rischio 2000);
i) Limitatamente alla sola Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o gestione dei fabbricati sono esclusi i danni derivanti:
• da stillicidio;
• da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione;
• rigurgito di fogna.
j) alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo;
k) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle suddette operazioni;
l) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell’ambito di esecuzione degli stessi;
m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso e aperta al pubblico;
n) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell’esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate;
o) l’assicurazione della Responsabilità civile verso Terzi non comprende la resposnsabilità civile professionale dei medici addetti agli ambulatoriali, poliambulatoriali, nonché la resposnabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di attività attribuite per legge ad USSL – ASL ed altre aziende municpializzate e per l’esercizio di eventuali case di cura;
p) ad integrazione delle CGA di polizza si precisa che la presente polizza non comprende la responsabilità derivante da presenza di uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
q) i danni di qualunque tipo derivanti da asbesto e qualsiasi sotanza che lo contenga (esclusione che estende i suoi effetti anche dalla clausola di estensione alle malattie professionali )
r) i danni derivanti da ttività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana eorganismi geneticamente modificati (OGM)
s) i danni derivanti da campi elettromagnetici legati ad attività nei settori radio, telefonia fissa e mobile
t) sono, altresì, esclusi dall’Assicurazione i danni da atti di terrorismo e sabotaggio,nonché i danni di guerra, atti vandalici,insurrezione, tumulti popolari, sciperi,sommosse, occupazione militare ed invasione.
Art. 22
FRANCHIGIA
Resta convenuto che per ogni sinistro indennizzato resterà a carico del Contraente l’importo della franchigia fissa
per sinistro di Euro 1.500,00.
Salvo quanto disposto al precedente comma la Compagnia si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonchè liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.
Nel caso in cui siano previsti, per specifiche garanzie, importi di franchigia diversi, verrà applicato l’importo di franchigia minore.
ALLEGATO
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – RCT
(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
CONTRAENTE: PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO - Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx - 00000 XXXXXXXXX
DURATA CONTRATTUALE: il contratto decorre dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione di avvenuta aggiudicazione alla Compagnia o al Broker ed ha durata di anni tre (3).
SEZIONE ASSICURATA:
a) responsabilità civile verso Terzi (RCT)
MASSIMALI ASSICURATI:
a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
• € 1.500.000,00 per sinistro
• € 1.500.000,00 per persona
• € 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali
•
OFFERTA PER ANNO
Costo lordo annuo per KM = € ………..... X (moltiplicato) KM 933 = € ……………….
Premio annuo imponibile = € ….…….…….……………
Imposte annue = € ….…….…….………
• PREMIO xxxxx XXXXX:
in cifre = € ….…….…….………….………
in lettere = €
• FRANCHIGIA FISSA per sinistro (prevista dall’Art. 22): in cifre = € ….…1.500,00….…….……
in lettere = € mille/00
ACCETTAZIONE:
La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del
................………………………………………….., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il Bando di gara, il presente Capitolato e quant'altro ad essi allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
Data Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione