Contract
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI, ATTREZZATURE E ARREDI DA ADIBIRE A SERVIZIO BAR INTERNO
Il presente capitolato disciplina la gara per la concessione in comodato, da parte della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, di locali, attrezzature e arredi da adibire a servizio bar interno, aperto anche al pubblico.
Individuazione dei locali: i locali da concedere in comodato sono situati in Sospiro (CR), in Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, nell’ala est della Villa Cattaneo – Ala Ponzone, sede della Fondazione comodante, e sono individuati nell’allegata planimetria.
Durata del contratto: anni 6 (sei) con eventuale rinnovo per ulteriori anni 6 (sei).
Termine per la presentazione offerte: Le offerte dovranno essere consegnate esclusivamente a mano, in busta chiusa, entro le ore 12 del giorno 20.04.2018 presso l’Ufficio Segreteria della Fondazione. Il plico dovrà recare all’esterno le seguenti diciture:
- Offerta per gara a procedura aperta per la concessione in comodato, di locali, attrezzature e arredi da adibire a servizio bar interno
- Nominativo, indirizzo e recapito telefonico del mittente
Modalità di presentazione dell’offerta: Nel plico dovranno essere inseriti:
- l’offerta di cui all’art. 3 del capitolato, da impostare secondo l’allegato fac-simile;
- il presente capitolato, sottoscritto su tutte le pagine per accettazione.
Altre informazioni:
Si potrà procedere all’affidamento anche in caso di presentazione di una sola offerta
Il comodatario dovrà stipulare apposito contratto che riporti i contenuti del presente capitolato.
Art.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO Il contratto ha per oggetto la concessione in comodato di locali, attrezzature e arredi da adibire a servizio bar, aperto anche al pubblico, situati all’interno della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus in Sospiro (CR), Piazza Libertà n. 2. Il comodatario prende atto sin d’ora che presso la Fondazione sono presenti anche dei distributori automatici di bevande calde (caffè, the, cioccolata, ecc.), acqua, bibite e snack.
Art.2 – DURATA DEL CONTRATTO Il comodato dura anni 6 (sei); decorre dal 01.05.2018 e termina il 30.04.2024. Al termine si rinnoverà tacitamente per uguale periodo di anni 6 (sei), salvo disdetta di una delle parti da comunicare all’altra mediante lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del 30.04.2024.
Art. 3 – MODALITA DI SCELTA DEL COMODATARIO La scelta del comodatario avverrà sulla base di valutazione dell’offerta basata su parametri di qualità del servizio. Il punteggio assegnato sarà di 100 punti così suddivisi:
a) Precedente esperienza di gestione di analogo servizio presso residenze per anziani e/o disabili: punti 1,5 per anno intero per un massimo di 10 punti (nel caso di presentazione dell’offerta da parte di persona giuridica, il requisito deve essere posseduto dalla/e persone fisiche addette al servizio)
b) Organizzazione del servizio: modalità organizzative che il comodatario intende adottare per garantire la continuità del servizio (organigramma, qualifica, esperienza e formazione, stabilità degli operatori ecc.) per un massimo di 10 punti. È indispensabile dare evidenza che
il personale addetto non sarà soggetto a frequenti avvicendamenti (stabilità dell’organico)
per evitare ripercussioni negative nel rapporto con le persone disabili/anziane che
utilizzeranno il bar.
c) Xxxxxxx prezzi applicati all’utenza distinguendo i prezzi applicati agli ospiti/dipendenti (scontati) da quelli applicati all’utenza esterna per un massimo di 35 punti di cui 20 per i prezzi praticati all’utenza (distinti tra ospiti/dipendenti della Fondazione e utenza esterna) e 15 per la varietà dei generi offerti
d) Ampliamento orari rispetto a quelli minimi fissati in questo avviso per un massimo di punti 10
e) Proposta di investimenti di carattere migliorativo dei locali, degli arredi e del comfort ambientale per un massimo di punti 35
La graduatoria finale sarà determinata, a insindacabile giudizio, da una specifica Commissione individuata dal Direttore Generale della Fondazione.
Art.4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Il comodatario si obbliga ad osservare tutte le sotto indicate prescrizioni:
- La Fondazione concede in comodato, oltre ai locali, gli arredi e le attrezzature esistenti alla data di stipula del contratto e necessarie alla gestione del bar, inclusa la macchina da caffè, quali risultano dall’elenco inventario che le parti si impegnano a sottoscrivere al momento del subentro del comodatario nell’uso dei locali. È a totale carico del locatario lo stovigliame (tazze, bicchieri, ecc.).
- Al termine del comodato i locali, gli arredi e le attrezzature di proprietà della Fondazione dovranno essere riconsegnati dal comodatario alla Fondazione nello stato e secondo la consistenza risultanti dal verbale di consegna, fatto salvo il normale deterioramento.
- L’inserimento di nuove attrezzature ed arredi di proprietà del comodatario o di fornitori del medesimo deve essere preventivamente autorizzato alla Direzione della Fondazione.
- Il comodatario è tenuto a conservare nei locali le schede tecniche delle attrezzature installate in apposito raccoglitore.
- La fornitura di gas, acqua, energia elettrica, forza motrice e servizio telefonico sono a totale carico del comodatario. La mancata fornitura per cause non dipendenti dalla Fondazione, non fa sorgere diritto al risarcimento da parte del comodatario. È altresì a carico del comodatario la tassa sui rifiuti e la manutenzione ordinaria dei locali, degli arredi e delle attrezzature di proprietà della Fondazione o del comodatario o a lui noleggiati.
- I locali, gli arredi e le attrezzature sono utilizzati nella totale osservanza delle norme d’uso degli stessi e nel rispetto delle disposizioni antinfortunistiche vigenti in materia. I danni provocati per cattivo uso o incuria, sono contestati per iscritto al comodatario e le spese di ripristino sono addebitate allo stesso di volta in volta.
- È fatto divieto al comodatario di apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed impianti senza preventivo assenso della Direzione della Fondazione.
- Il comodatario si obbliga ad ottenere dagli Enti competenti, a propria cura e spese, le autorizzazioni commerciali, sanitarie, fiscali o quant’altro necessario per la gestione del bar, sollevando la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. Le autorizzazioni di legge devono essere esposte nel locale.
- La pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e dei servizi igienici (ad esclusione di quelli riservati per altre attività della Fondazione) in uso per il bar, degli impianti, attrezzature e materiale d’uso, è a completo carico del comodatario, il quale si rende garante del rispetto di tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario vigenti in materia. Solo nel caso di interventi straordinari di manutenzione, ritenuti necessari ed eseguiti a cura della Fondazione, la pulizia dei locali e delle attrezzature è a carico della stessa. In occasione di lavori di manutenzione o modifica dei locali od impianti da parte di personale della Fondazione o di imprese autorizzate, il comodatario deve garantire il libero accesso ai locali adibiti a bar.
- Possono accedere al bar oltre agli gli ospiti/residenti della struttura, i loro parenti, il personale in servizio, i volontari operanti presso la Fondazione e tutte le persone che ritengano accedere al servizio bar nel rispetto dei regolamenti stabiliti dalla Fondazione.
- È assolutamente vietata la detenzione e somministrazione a chiunque di bevande alcoliche di qualunque tipo.
- È assolutamente vietato a chiunque di fumare all’interno dei locali concessi in comodato.
Art. 5 – DESTINAZIONE D’USO Il comodatario si impegna ad usare i locali e le attrezzature esclusivamente per lo scopo indicato all’art. 1.
Art. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI SPESE I rimborsi delle spese anticipate dalla Fondazione per forniture e tassa rifiuti, quantificate forfetariamente in € 3.500,00 annui, pari a circa il 50% dei costi reali, dovranno essere corrisposti alla Fondazione in rate semestrali anticipate, entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno di validità del contratto. Eventuali altre spese sostenute dalla Fondazione su richiesta del comodatario (ad es. pulizie dei locali) saranno rimborsate per intero con la medesima periodicità.
Art. 7 – VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI E VERIFICHE L’accertamento definitivo in ordine all’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati sarà effettuato dalla Fondazione, in sede di approvazione dell’aggiudicazione, in capo al soggetto aggiudicatario. Le dichiarazioni rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte dei dichiaranti. La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla gara.
Art. 8 – DETERSIVI, SERVIZI IGIENICI E RIFIUTI I detersivi e gli altri prodotti di igiene ambientale dovranno essere sempre contenuti in confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locali appositi o in armadi chiusi e in ogni modo la responsabilità nella scelta e nell’uso dei materiali qui sopra, nonché il corretto uso, rientra nell’esclusiva responsabilità del comodatario trattandosi di aspetti connessi alla gestione d’impresa. Il comodatario ha l’obbligo di conservare in apposito faldone le schede tecniche relative ai prodotti utilizzati. È assolutamente vietato detenere, nella zona di somministrazione di prodotti alimentari, detersivi, scope, ecc. I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta. È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scolo, ecc.). La gestione dei rifiuti deve avvenire a norma di legge.
Art. 9 – PERSONALE In ogni occasione l’abbigliamento ed il comportamento del personale dovrà essere decoroso e adeguato all’ambiente della Fondazione. Tutto il personale addetto al servizio
deve curare l’igiene personale e rispettare le più scrupolose accortezze igieniche. Deve altresì essere munito di attestato di idoneità sanitaria in regola con le norme vigenti.
Il comodatario dovrà ottemperare e farsi carico degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, sanciti dalla normativa vigente, conseguenti all’assunzione di collaboratori, secondo gli accordi sindacali di categoria; con tale carico si intende sollevare la Fondazione da ogni responsabilità inerente e conseguente.
Art. 10 – QUANTITA’ E QUALITA’ DEI GENERI DI CONSUMO Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal comodatario a proprio nome, con esonero espresso della Fondazione da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti. I generi di consumo devono essere di ottima qualità ed in quantità sufficiente a garantire la continuità del servizio. Il comodatario si impegna ad applicare il sistema di controllo dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi HACCP ed a dotarsi di specifico manuale di autocontrollo.
Art. 10 – LISTINO PREZZI Il listino prezzi dovrà essere affisso nei locali del bar in modo ben visibile e dovrà corrispondere a quanto indicato dal gestore nell’offerta qualitativa presentata in sede di gara per l’aggiudicazione del servizio. Eventuali variazioni di prezzo dei generi inseriti nel listino devono essere concordati con la Direzione della Fondazione. Gli alimenti e bevande non compresi nel listino saranno venduti solo se preventivamente autorizzati dalla Direzione della Fondazione ed unicamente al prezzo concordato con la stessa.
Art 11 – CONTROLLI SUL LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO La Fondazione effettuerà periodicamente controlli sul grado complessivo di igiene, sulla qualità, sul grado di freschezza e sulle modalità di conservazione degli alimenti. Analogamente verificherà che il comportamento degli addetti corrisponda ad un clima di correttezza, cortesia, decoro dell’ambiente e sia adeguato all’utenza, in particolare quella interna. La Fondazione ha la facoltà di somministrare questionari all’utenza al fine di appurare il livello qualitativo del servizio. L’esito negativo di tale monitoraggio può dal luogo alla sospensione del servizio e, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.
Art. 12 – ORARI E GIORNI DI APERTURA Il comodatario si impegna, per tutta la durata del comodato, a tenere aperto il bar almeno nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.30
sabato, domenica e festivi, dalle ore 7.30 alle ore 12.00.
Eventuali modifiche all’orario giornaliero di apertura e chiusura dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. Si dà atto che il locatario, previa comunicazione all’utenza, può tenere chiusa l’attività nelle giornate festive concordate con la Direzione della Fondazione.
Eventuali altri periodi di chiusura per ferie devono essere autorizzati dalla Direzione della Fondazione.
Art. 13 – RESPONSABILITA’ CIVILE Il comodatario è responsabile delle provviste, degli arredi, degli oggetti e delle attrezzature che si trovano nei locali a lui affidati in comodato, rimanendo la custodia e la conservazione a totale suo carico, rischio e pericolo. Il gestore risponde direttamente e indirettamente di ogni danno che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alla Fondazione o a terzi. A tal fine il comodatario è obbligato a provvedere, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad adeguata copertura assicurativa. Con riguardo all’inizio del rapporto copia della relativa polizza dovrà essere consegnata alla Fondazione entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto; in caso di mancato o tardivo rispetto di tale obbligo il contratto si intende risolto di diritto.
Art. 14 – SUBAPPALTO E CESSIONE È fatto assoluto divieto al comodatario di sublocare in tutto o in parte le cose in uso o di subappaltare il servizio sia a titolo oneroso che gratuito.
Art. 15 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al comodatario dalla Fondazione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata al domicilio eletto dal locatario o a mani allo stesso; nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore di 5 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Decorso il suddetto termine la Fondazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà le penali di cui al successivo art. 17, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:
- Frode nell’esecuzione del servizio;
- Inadempimento grave alle disposizioni della Fondazione riguardanti le modalità di esecuzione del servizio;
- Mancato rispetto delle procedure di HACCP;
- Manifesta incapacità o inadeguatezza nell’esecuzione del servizio aggiudicato. In particolare, Fondazione ha la facoltà di recedere dal contratto qualora si evidenziasse la scarsa attitudine o capacità di cooperare e prestare l’attenzione necessaria nell’esecuzione dei progetti educativi, considerata la particolarità dell’utenza interna o qualora si verificasse un frequente avvicendamento del personale addetto con rischio di compromissione del corretto rapporto tra personale e utenti disabili/anziani;
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- Interruzione parziale o totale del servizio verificatasi senza giustificati motivi per tre giorni anche non consecutivi nell’arco dell’anno;
- Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- Accertata sostituzione del gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale, del servizio;
- Cessione dell’Azienda, cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore.
Ove si verifichino deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Fondazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese del comodatario, il regolare funzionamento del servizio.
Art. 16 – RECESSO Il comodatario ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di 6 mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R., con l’obbligo di rimborsare alla Fondazione tutte le spese da essa anticipate fino al giorno della conclusione del rapporto contrattuale.
Art. 17 – PENALI Nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità del comodatario, la Fondazione si riserva di applicare una penale, che sarà determinata in rapporto alla gravità dell’inadempimento, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) per ogni disservizio riscontrato.
Art. 18 – CHIAVI DEI LOCALI Il comodatario dà atto che per consentire l’accesso in caso di emergenza nei periodi di chiusura del servizio, le chiavi di tutti i locali sono depositate in copia presso la portineria della Fondazione. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione il
comodatario ritenesse sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuto a comunicarlo preventivamente alla Direzione della Fondazione provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi.
Art. 19 – RESPONSABILITA’ Il comodatario esonera la Fondazione da qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione del bar per i danni che dovessero derivare allo stesso o questi causare a terzi.
Art. 20 – CONTROVERSIE Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione della controversia sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo e, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Cremona.
Art. 21 – NORME DI RINVIO Per tutto quanto non espressamente previsto nelle prescrizioni contrattuali, l’esecuzione del servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile.
Art. 22 – SPESE DI REGISTRAZIONE Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti all’aggiudicazione del contratto, compresa la registrazione in caso d’uso, sono a totale carico del comodatario.
Art. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati raccolti saranno trattati solo al fine di procedere all’espletamento della gara nell’osservanza delle norme in materia ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il gestore è responsabile del trattamento dei dati personali della Fondazione dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente contratto. Tali dati potranno quindi essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto.
Art. 24 – CODICE ETICO E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA EX D. LGS. 231/2001
L’instaurazione ed il mantenimento del rapporto contrattuale conseguente all’affidamento, è subordinato al rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamenti in vigore. Il Gestore, in particolare, in materia di responsabilità amministrativa delle società, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs 8/6/2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico (rinvenibili all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-x-
codice-etico
Il Gestore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Fondazione al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/01.L’inosservanza di tale impegno da parte del Gestore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Fondazione alla risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., fermo restando il risarcimento dei danni.
Per informazioni e visite ai locali contattare l’Ufficio Segreteria della Fondazione al n. 0372 620244
SOSPIRO, 21 marzo 2018 Il Direttore Generale Dr. Xxxxx Xxxxxxx