Contract
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, NELLA FORMA DELLA SOMMINISTRAZIONE, DI AZOTO LIQUIDO COMPRESO IL NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE DEI CONTENITORI CRIOGENICI PER IL FABBISOGNO DELLA SEDE DI TRIESTE DI DURATA 24 MESI CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI – CPV 24111800-3
TRA
L’Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito “Ente”), con sede in Trieste, S.S. 14 – Km. 163,5 – CAP 34149, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006,
rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri in forza del provvedimento del Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 22/2018, domicilio digitale PEC: xxxxxxxxxx.xxx@xxx.xxx.xx
E
L’operatore economico XXXXXXXXXXX (in seguito “Contraente”), con
sede legale in XXXXXXXX, X.X. XXXXXXXXXXX x X.XXX XXXXXXXXXXX,
rappresentato ai fine del presente atto dal Sig./Dr.
XXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede legale,
nella sua qualità di XXXXXXXXXXXX, , X.X. XXXXXXXXXXXX,
domicilio digitale PEC: XXXXXXXXXXX
PREMESSO CHE:
1)Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. IOM-CNR
000XXXX/2020, l’Ente ha disposto di indire una gara a procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in
seguito “Codice”) per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
2)Il Responsabile Unico del Procedimento con atto istruttorio
XXXXXXX/XXXX
Prot. IOM-CNR ha comunicato la proposta di
aggiudicazione in favore del Contraente, per l’importo
contrattuale di € XXXXX,XXX/litro oltre IVA.
3)Con provvedimento Prot. IOM-CNR XXXXXXX/XXXX l’Ente ha disposto l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi in favore del Contraente;
4) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto;
5)Con attestazione Prot. IOM-CNR XXXXXXX/XXXX il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;
5)
Con provvedimento Prot. IOM-CNR XXXXXXX/XXXX l’Ente ha autorizzato la stipula del contratto in via d’urgenza, in pendenza dell’efficacia dell’aggiudicazione;
6)Il contraente, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all’Art. 103 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva
XXXXXXXXXXXXX di € XXXXXXX (xxxx XXXXXXXX), mediante cauzione/fideiussione agli atti.
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI
contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.
ART. 2 – OGGETTO
1)Il presente Xxxxxxxxx definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:
a)Fornitura in modalità di somministrazione di azoto liquido conforme alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico;
b)…
2)Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti
e documenti di gara, nonché nell’Offerta del Contraente.
1)Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o
ART. 3 – IMPORTO
1)L’importo contrattuale per litro di azoto liquido è di €
(euro XXXXXXXX) al netto dell’I.V.A. corrispondente ad
XXX,XXX
un importo stimato contrattuale per il biennio di € XX.XXX,XX 2)L’importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a
carico del Contraente di cui al presente atto.
3)L’importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.
1)Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:
• Dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
• Dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
• Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
• Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n.
101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
• Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.
ART. 5 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE
ART. 4 – NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO
1)Il presente Contratto sarà efficace tra le Parti dalla data di registrazione dello stesso nel sistema di protocollo informatico dell’Ente. La registrazione determina, altresì, l'avvio delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
2)Luogo di consegna: Istituto Officina dei Materiali – Sede di
Trieste – S.S. 14 Km. 163,5 – 00000 Xxxxxxx 3)Termini di consegna:
a)Il Contraente utilizzando i dati forniti dal sistema di tele- rilevamento provvederà alla gestione programmata delle consegne di azoto liquido.
b)Xxxxxxxx consegna dovrà essere comprovata da un documento, anche elettronico, che attesti la quantità fornita e che sia accessibile all’Ente. Tale documento ha valenza esclusivamente in merito alla quantità consegnata; per quanto concerne la qualità l’Ente si riserva la facoltà di svolgere, in qualsiasi momento, verifiche su campioni dell’azoto liquido, mediante analisi effettuate da laboratori autorizzati. Qualora l’esito delle analisi rilevi la presenza di azoto liquido con specifiche inferiori a quelle indicate al paragrafo § 2 del Capitolato tecnico, il Contraente dovrà provvedere agli adempimenti di cui al paragrafo § 4.2 del Capitolato tecnico e sarà soggetto alle penali di cui al successivo Art. 7.
ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
1)Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l’importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.
2)Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del
contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’installazione, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D.Lgs.
n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l’esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un’adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.
3)Tracciabilità dei flussi finanziari
3.1)Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010
n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.2)Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.
3.3)Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 7 - PENALI
1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel ripristino del livello minimo di 3.600/lt per contenitore criogenico, successivo alle prime 24 ore, si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo stimato contrattuale, al netto dell’IVA. Qualora il ritardo nel ripristino comporti anche la sospensione cautelativa di alcune attività di ricerca a discrezione della Stazione appaltante, al fine di consentire la prosecuzione di altre, la penalità di cui al presente paragrafo viene triplicata.
2)Nell’eventualità in cui si riscontri il mancato rispetto delle specifiche minime di cui al Capitolato tecnico, oltre agli adempimenti di cui al paragrafo § 4.2 del Capitolato medesimo, si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo stimato contrattuale, al netto dell’IVA per il numero di giorni intercorrenti tra la segnalazione a mezzo PEC ed il normale ripristino della somministrazione;
3)L’Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 10% (dieci per cento) del importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.
4)La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di applicazione delle penali.
5)Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto.
6)Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle specifiche minime. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
7)Le penali verranno regolate dall’Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall’Ente.
8)Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo contrattuale, l’Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 108, comma 4 del Codice.
ART. 8 – SUBAPPALTO
1)Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in offerta,
affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
a)…
Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso l’Ente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.
1)Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in offerta, non intende affidare in subappalto nessuna della prestazioni oggetto del presente atto.
2)Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1)E’ vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice. L’infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l’incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell’Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.
ART. 10 – NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI
1)Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonchè comma 13 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.
ART. 11 – RESPONSABILITA’
1)Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare è
responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all’Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell’Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.
ART. 12 – RECESSO
1)Fermo restando quanto previsto dall’Art. 109 del Codice, l’Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l’esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall’Art. 1464 C.C.
2)La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L’Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1)Fermo quanto disposto dall’art. 108 del Codice, l’Ente ha diritto di risolvere il contratto ex Art. 1456 C.C. tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:
- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l’esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;
2)In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall’Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all’Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.
3)Rimane ferma la facoltà da parte dell’Ente di procedere d’ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio potrà riguardare soltanto l’entità del risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dall’Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo contrattuale. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Ente procederà all’incameramento della cauzione prestata,
all’eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.
ART. 14 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1)Ai sensi dell’art. 101 del Codice, il Direttore dell’esecuzione del contratto è individuato dall’Ente nella
persona del Dr. XXXXXXXXX.
2)Il Contraente individua il Sig./Dr. XXXXXXX quale referente tecnico durante la fase di esecuzione del contratto.
3)Il Contraente individua il/i Sig./Dr. XXXXXX quale/i responsabili della fatturazione durante la fase di esecuzione del contratto.
ART. 15 – FORZA MAGGIORE
1)Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento, anche connesso all’esigenza di rispettare misure restrittive in caso di eventi epidemiologici, che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l’uso della necessaria diligenza.
2)Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all’altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
3)La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza
maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell’impedimento determinato dalla suddetta causa.
ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.
ART. 17 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1)Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.
2)Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.
3)Ai sensi dell’art. 120, c. 4, del D.Lgs.104/2010, si informa che l’Ente fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
ART. 18 – SPESE ED ONERI FISCALI
1)Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972
n. 633 e s.m.i con oneri a carico del Contraente.
XX
2)Il presente contratto, che consta di pagine è soggetto ad
imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 Tariffa allegata al d.P.R.
n. 642/1972 ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all’art. 32, c. 14, del Codice.
3)Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che si è obbligato all’assolvimento in modo virtuale in quanto in possesso di autorizzazione ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 rilasciata dall’Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xx XXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXXX.
3)Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che ha provveduto mediante l’acquisizione dei
3) | Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta è a totale carico |
contrassegni telematici codice/i XXXXXXXXXX impegnandosi altresì a conservarli per un periodo non inferiore al termine di decadenza fissato dalla normativa.
del Contraente che ha provveduto all’assolvimento mediante l’utilizzo del modello F23 agli atti.
4)Le spese di registrazione, in caso d’uso, saranno a carico della Parte richiedente.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente
contratto.
Il Contraente | L’Ente |
Il legale rappresentante | Il Direttore |
(Nome e COGNOME) | (Dr.ssa Xxxxx Xxxxx) |
Note esplicative sulla bozza di contratto:
1. Le parti evidenziate in giallo saranno oggetto di compilazione / completamento sulla base dei dati e dell’offerta del concorrente aggiudicatario
da:
2.1. Stipula in via d’urgenza in pendenza dell’efficacia dell’aggiudicazione;
2.2. Offerta tecnica / Offerta economica del concorrente aggiudicatario;
2.3. Scelta del concorrente aggiudicatario relativa alla modalità di pagamento dell’imposta di bollo.
2. Le parti evidenziate in verde rappresentano le possibili formulazioni alternative dell’articolo o comma dipendenti