CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PRESSO VS CANTIERE "ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI-LA PIRA- DIREZIONE I.C.S.P.-PRIMO LOTTO" ALLA VIA CAVANIS, 1 PORCARI (LU) CIG: 785891342B - CUP:...
CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PRESSO VS CANTIERE "ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI-LA PIRA-DIREZIONE I.C.S.P.-PRIMO LOTTO" ALLA XXX XXXXXXX, 0 XXXXXXX (XX) CIG: 785891342B - CUP: H68E18000090004.
L’anno duemiladicianove, il giorno 01 del mese di Luglio, con il presente atto, avente valore di legge
ad ogni effetto,
TRA
• XXXXXXXX XXXXX SRL con sede legale in 90024 – Gangi (PA), alla xxx Xxxxxxxx, 0, Codice Fiscale e partita IVA n. n. 06064050823, nella persona del legale rappresentante p.t. , geom. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Palermo il 13/12/1969-, domiciliato per la carica presso la sede legale, in appresso per brevità denominata "APPALTATORE";
e
• CURTAIN & WINDOWS SRL , con sede legale in 80146 – Napoli (NA), alla xxx Xxxxxxxx, 000, Codice Fiscale e partita IVA n. 08963121218, nella persona del proprio procuratore dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Napoli il 04/05/1975, domiciliato per la carica presso la sede legale, in appresso per brevità denominato "SubAppaltatore" ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti".
PREMESSO
che la XXXXXXXX XXXXX SRL , è assuntrice da parte del Comune di Porcari (LU) , in appresso
denominato “COMMITTENTE PRINCIPALE”, dei lavori relativi al “ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI-LA PIRA-DIREZIONE I.C.S.P.-PRIMO LOTTO" ALLA XXX XXXXXXX, 0 XXXXXXX (XX) CIG: 785891342B - CUP: H68E18000090004;
che il COMMITTENTE PRINCIPALE ha previsto:
a) una Categoria per i lavori si sostituzione dei serramenti e precisamente la "OS6";
b) che tutte le lavorazioni appartenenti alla Categoria OS6 possano essere subappaltate nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 34 della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici (Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni);
che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere in appalto, affidare la
subfornitura in opera ad idonea impresa;
che l'impresa si è dichiarata disposta ad effettuare la fornitura in opera dei serramenti in alluminio;
che l'impresa SUB-APPALTATRICE dichiara:
1. di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal
D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34 e s.m.i. per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
2. di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di Napoli al n. 08963121218 del Registro Imprese e al
n. 998234 del REA.
3. di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali e assicurative: INAIL: Sede di NAPOLI - 33400 al nr. 20256624-14 – P.A.T.: 95354963-86 ; INPS: Sede di NAPOLI - 5100 al nr. 5138212424; Cassa Edile: Sede di ............... al n. (ESENTE);
4. di avere l'esperienza e la capacità finanziaria, economica ed organizzativa (sia tecnica che amministrativa) necessaria per assicurare l'autonoma esecuzione, a perfetta regola d’arte dei lavori;
5. di disporre di capacità tecniche e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione di quanto in oggetto, nei tempi e nei modi concordati, assumendosi ogni onere e rischio al riguardo e che pertanto il presente atto non vincola l’Appaltatore all'esclusiva a favore del SubAppaltatore né ad affidare al SubAppaltatore stesso un numero minimo di lavori;
6. di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
7. di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra "Appaltatore" ed "Committente Principale” che, anche se non materialmente allegati al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;
8. di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto, di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nei luoghi ove le prestazioni dovranno essere effettuate e dichiara di poterli eseguire secondo le condizioni e le modalità ed entro i limiti di tempo stabiliti;
9. di essere pienamente cognita delle difficoltà che nell'esecuzione dei lavori può incontrare e della necessità di adeguarsi a disposizioni e permessi emessi e richiesti dall’Appaltatore;
TUTTO CIO’ PREMESSO
fra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e degli atti in essa richiamati, assunti come parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Definizioni
Contratto: s’intende il presente Contratto di Sub-Appalto;
Committente Principale: s’intende il soggetto da cui l’Appaltatore ha ricevuto in appalto l’opera di
cui al precedente punto A. delle premesse e pertanto il Comune di Porcari (LU);
Art. 2 – Oggetto del Contratto
● Fornitura ed installazione di tutti i nuovi serramenti esterni;
Quanto sopra descritto sarà eseguito sotto l’osservanza piena, assoluta, inscindibile e incondizionata delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dagli elaborati progettuali, dal capitolato speciale d’appalto e dal presente contratto. Tale documentazione, parte integrante del presente contratto, è accettata in ogni sua parte dal Sub Appaltatore - Fornitore che dichiara di conoscerla per averla sottoscritta e averne ricevuto copia.
L’esecuzione delle opere in oggetto dovrà essere a perfetta regola d’arte ed in conformità ai disegni
e prescrizioni tecniche ed ai patti e condizioni contenute nel presente contratto.
Art. 3 – Modalità di esecuzione delle opere e Programma lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto e quindi entro il 31/08/2019.
I lavori dovranno essere iniziati, condotti e ultimati dal SubAppaltatore in conformità al programma lavori stabilito dall’Appaltatore. Qualora i lavori previsti in Contratto non procedessero in conformità ai programmi di cantiere, il SubAppaltatore verrà invitato dall’Appaltatore ad adeguarsi ai precedenti programmi entro 7 (sette) giorni dalla contestazione. Se il SubAppaltatore non ottempererà a quanto prescritto nei termini previsti, l’Appaltatore potrà, senza ulteriore preavviso, recedere in parte o totalmente dal presente contratto e dall’affidamento, fermo restando il suo diritto al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dal nuovo appalto dei lavori a terzi ad eventuali prezzi superiori o condizioni più onerose. Nel caso di variazioni progettuali verrà stabilito un nuovo programma lavori a cui il SubAppaltatore dovrà assoggettarsi nei modi di cui sopra.
Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal SubAppaltatore all'Appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell'Appaltatore.
L’appaltatore si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di chiedere al SubAppaltatore l’immediato allontanamento dal cantiere di quel personale ritenuto non sufficientemente qualificato ad eseguire il lavoro affidatogli o che dimostri negligenza o insofferenza nell’uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale), e/o si dimostri irriguardoso verso i soggetti preposti alla direzione del cantiere o verso gli altri lavoratori.
Art. 4 – Osservanza delle norme regolanti l’appalto principale
In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il SubAppaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'Appaltatore e il COMMITTENTE PRINCIPALE, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, sono stati consegnati alla ditta SUBAPPALTATRICE/FORNITRICE che ne rilascia conferma di conoscenza e accettazione con la sottoscrizione del presente contratto e ne formano parte integrante:
Capitolato Speciale di Appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
Elenco descrittivo delle lavorazioni;
Elaborati di progetto posti a base del contratto di appalto.
il Capitolato Generale d’appalto della Regione Lombardia;
il Capitolato Generale di appalto per le opere pubbliche approvato con D.M. 145/2000, parte vigente;
tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica;
l'abaco delle tipologie dei serramenti da realizzare (TAV. C6 : Stato di progetto: abaco degli infissi);
la Relazione termica componenti ante e post operam (TAV. B1);
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., e
del Capo II del D.P.R. 222/2003;
il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), D.lgs 163/2006 e
s.m.i.;
il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207.
In caso di discordanza tra i documenti allegati e menzionati nel presente contratto prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine in cui vengono qui di seguito elencati:
• Contratto di subappalto-fornitura;
• Offerta del Subappaltatore –Fornitore Prot. 483 rev. 2 del 09.07.2019;
• Elenco Prezzi Unitari;
• Capitolato speciale di appalto;
• Istruzione scritte impartite dall’Appaltatore al SubAppaltatore durante il corso dei lavori;
• Disegni esecutivi di progetto;
Art. 5 – Elenco descrittivo delle opere e corrispettivo.
Le opere, di cui all’articolo 2), risponderanno alle descrizioni rilevabili dai documenti di appalto e
dall’ Offerta del Subappaltatore –Fornitore Prot. 483 rev. 2 del 09.07.2019.
L’importo presunto dei lavori ammonta ad €. 56.635,32 (euro
cinquantaseimilaseicentotrentacinque/32).
La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura e verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari inclusi gli oneri della sicurezza, di cui all’allegata tabella “ELENCO PREZZI UNITARI”.
I prezzi stabiliti dal presente contratto si intendono accettati dal SubAppaltatore e sono comprensivi di tutte le operazioni necessarie per il compimento della fornitura quali lo smontaggio degli infissi esterni esistenti, lo smaltimento ed il trasporto a discarica autorizzata degli stessi, la fornitura e la posa dei nuovi serramenti esterni nonché la sola posa in opera delle tende esterne frangisole. Detti prezzi si intendono invariabili per tutta la durata dei lavori.
I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SubAppaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere e resteranno tali anche se dovessero variare le quantità in più o in meno.
Tutti i materiali forniti dal SubAppaltatore dovranno essere campionati e ricevere esplicita accettazione da parte del Direttore di Cantiere; qualora la qualità dei campioni non sia ritenuta adeguata dal Direttore di Cantiere o dalla Direzione Lavori nominata dal Committente Principale, l’Appaltatore si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla fornitura detraendo i relativi costi dai prezzi unitari pattuiti.
Art. 6 – Contabilizzazione dei lavori
I lavori oggetto del presente contratto verranno compensati a misura secondo le regole desunte dal disciplinare UNCSAAL .
La contabilizzazione dei lavori avverrà sulla base di stati avanzamento forniture mensili (SAF). I tecnici incaricati dalle parti, ovvero COMMITTENTE PRINCIPALE e APPALTATORE procederanno alla redazione, in contraddittorio, sulla base dei prezzi, delle forniture e dei montaggi desumibili dall'allegato “ELENCO PREZZI UNITARI”, con la cadenza e le regole desumibili dal disciplinare e dal capitolato speciale d’appalto. Si precisa che dall’avvenuta maturazione del Sal, i tempi per la redazione e sottoscrizione dello stesso sono pari a 30 gg., mentre il relativo certificato di pagamento sarà emesso entro i successivi 30 gg dalla sottoscrizione degli stati di avanzamento. L’emissione del certificato di pagamento costituirà il presupposto affinché il SubAppaltatore emetta le relative fatture .
La contabilizzazione dei lavori, e l’eseguito pagamento di uno o più stati avanzamento lavori, non comporta accettazione degli stessi, né vincola l’Appaltatore in ordine alla quantità e qualità dei lavori eseguiti; questi saranno definitivamente accettati a collaudo favorevole emesso dal Committente Principale.
Art. 7 – Fatturazione e Pagamenti
Le fatture saranno emesse sulla base di unico stato di avanzamento successivamente all’ultimazione dei lavori e secondo le modalità di cui al precedente art. 6. Sul certificato di pagamento saranno evidenziate le trattenute a garanzia di cui al successivo art. 8.
Le fatture, salvo diverse indicazioni del committente principale, dovranno essere intestate ed inviate al seguente indirizzo:
XXXXXXXX XXXXX XXX
Xxx Xxxxxxxx, 0 90024_ Gangi (PA)
Codice Fiscale e partita IVA nr. 06064050823
Codice SDI: BA6ET11 Pec: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Sulle fatture l’Impresa dovrà citare:
• il riferimento al presente contratto;
• il nome del cantiere oggetto dei lavori;
• il codice identificativo gara (CIG) dell’appalto principale.
I pagamenti avverranno come di seguito meglio specificato:
1) Quanto al 20% del totale presunto dei lavori oltre iva al 22% alla firma del presente contratto;
2) Quanto al residuo 80% oltre iva al 22%, sarà contabilizzato come prescritto al precedente art. 6 e pagato direttamente dal COMMITTENTE PRINCIPALE deducendo proporzionalmente all’avanzamento dei lavori, l’anticipazione di cui al precedente punto 1), o salvo diversi accordi tra le parti, entro 7 giorni dall’avvenuto materiale incasso da parte dell’APPALTATORE.
Per nessun motivo e a nessun titolo l’ Appaltatore potrà differire i pagamenti oltre la scadenza pattuita. Il mancato pagamento anche parziale, darà facoltà al Fornitore di sospendere la fornitura e di ritenere risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1458 c.c.
In caso di morosità del Committente decorreranno, senza formale messa in mora, sulle somme non
pagate, gli interessi di cui al D.L. 192/2012 a decorrere dal 31° giorno dalla data di emissione della fattura.
Resta inteso che i pagamenti avverranno previa presentazione da parte del SubAppaltatore della documentazione attestante l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera affidata .
In caso di discordanza tra fatture e prospetto di fatturazione (CdP) o in mancanza dei dati di cui sopra, il pagamento non potrà avere luogo entro i termini previsti, senza che ciò possa dare diritto alla richiesta di interessi per ritardati pagamenti.
Tutti i pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati in conformità e in adempimento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le Mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa Antimafia”, come modificata dalla Legge 17.12.2010.
Art. 8 – Ritenute a garanzia
Sul pagamento delle fatture verrà praticata una detrazione del 5% (cinque per cento) a titolo di trattenuta a garanzia per l’esecuzione delle opere in oggetto. La trattenuta a garanzia sarà liquidata al SubAppaltatore entro 15 gg. dall’emissione del verbale di collaudo dell’opera eseguita da parte del Committente Principale, previa eventuale deduzione da parte dell’Appaltatore degli importi corrispondenti all’ammontare dei vizi e dei difetti contestati e non eliminati dal SubAppaltatore nei tempi concordati e/o dei danni da questi causati. Il pagamento delle suddette trattenute sarà effettuato a mezzo di B.B.. In ogni caso il SubAppaltatore non potrà pretendere il pagamento delle suddette trattenute se non fornirà prova totale e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie.
Art. 9 – Invariabilità dei prezzi
Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SubAppaltatore al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.
Art. 10– Cessione del credito, delegazioni di pagamento, patti di riservato dominio, ecc.
E' concessa, previa autorizzazione scritta da parte dell’Appaltatore e del Committente Principale, la
possibilità di cessione del credito.
Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure et ipso facto, lasciando impregiudicato il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dei
danni ad esso eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SubAppaltatore. Il SubAppaltatore non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l'Appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal SubAppaltatore, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al SubAppaltatore stesso.
Art. 11 – Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà provvedere, in via esclusiva e tassativa:
a) all’eventuale registrazione del contratto;
b) alla formale trasmissione entro il termine di 7 giorni dalla stipula, del presente contratto alla Stazione Appaltante, per le necessarie autorizzazioni al sub appalto - sub forniture;
c) alla trasmissione degli aggiornamenti al programma lavori;
d) all’accessibilità delle aree di lavoro;
e) a predisporre le opere provvisionali;
f) autorizzazioni e permessi, di competenza dell’Appaltatore, per la realizzazione dei lavori;
g) eventuali opere murarie e/o impiantistiche;
h) Ponteggi e/o opere provvisionali per lavori in quota;
Art. 12 – Obblighi ed oneri a carico del Sub Appaltatore-Fornitore
Fermo restando, in ogni caso, l'organizzazione del complesso della manodopera, dei materiali e mezzi d'opera necessari, con gestione a proprio rischio, al fine di dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, il Sub Fornitore dovrà provvedere a sua cura e spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dell'opera; in particolare dovrà avere l'onere di quanto segue:
a) Smontaggio degli infissi esterni esistenti e trasporto a discarica;
b) Fornitura e Posa in opera dei nuovi serramenti oggetto del presente contratto;
c) Rilievo misure e posa in opera dei frangisole con tende a lamelle orientabili in alluminio;
d) Disegni esecutivi di progetto secondo la specifica tipologia adottata ed approvata ed eseguire una campionatura prima dell’inizio dei lavori da far approvare alla direzione dei lavori ed all’impresa;
e) Disegni “As built”;
f) Fornitura di piccola minuteria e materiali di consumo generico per le lavorazioni;
g) Pulizia finale degli ambienti di lavoro dai materiali di risulta e allontanamento a discarica
nell’ambito del cantiere degli stessi, e ciò per ogni tratto parziale di lavoro ultimato;
h) Fornitura e trasporto delle attrezzature di lavoro;
i) Impiego di tutto il personale idoneo al lavoro e nella quantità tale da garantire il ritmo produttivo necessario per il rispetto del programma lavorativo compreso il vitto e l’alloggio degli stessi;
Il Sub Fornitore assume, infine, espresso impegno:
1) di rendere tempestivamente edotta l’ Appaltatore di ogni variazione intervenuta nel suo rapporto di iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero nei requisiti soggettivi del titolare o legali rappresentanti e direttori tecnici, ancorché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della Legge 31.05.1965 n° 575;
2) di fornire:
- prima dell'inizio dei lavori l'elenco nominativo dei dipendenti che intende utilizzare sul cantiere, il nominativo del capo cantiere responsabile nonché copia del libro matricola relativamente a tali dipendenti; tale elenco, durante i lavori, dovrà essere aggiornato in caso di variazioni;
- prima dell'inizio dei lavori copia denuncia di esercizio o nuovo lavoro all'INAIL, di iscrizione all'INPS e se tenuta, alla Cassa Edile;
3) di applicare, nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi ;
4) di corrispondere, conseguentemente ai lavoratori stessi, un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai Contratti Collettivi di Categoria vigenti e dalle altre norme da essi richiamate;
5) di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore, ivi compresa la formale sottoscrizione della dichiarazione di adesione di cui al Contratto Collettivo Nazionale in vigore;
6) di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni del lavoro e malattie professionali;
7) di consentire all’ Appaltatore ovvero al Committente principale ovvero a persone da esse designate di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad uno approfondito esame della regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;
8) di ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento
valido agli effetti di legge;
9) di osservare il piano generale di sicurezza del committente ed il proprio piano operativo di sicurezza dell’appaltatore, in particolare dovrà predisporre il proprio piano di sicurezza per coordinarlo con quello dell’appaltatore, dovrà la Ditta esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messe a disposizione dall’Impresa compresi quelli relativi alle opere provvisionali ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e , quando non abbia formalizzato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l’idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra. L’appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi alla sola Ditta subfornitrice.
Per quanto attiene all’igiene e all’ambiente di lavoro il Sub Fornitore darà le relative disposizioni per l’attuazione delle vigenti leggi.
La ditta indica come responsabile per la sicurezza il Sig. Xxxxxxxx Xxxx.
Art. 13 – Variazioni del contratto di appalto
Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'Appaltatore. Il SubAppaltatore non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'Appaltatore, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dal COMMITTENTE PRINCIPALE.
Art. 14 – Penale per ritardo
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito, verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti al SubAppaltatore, la penale pari ad
€ 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo, entro il limite massimo del 10% dell'importo del presente, e fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno e salva sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa del SubAppaltatore.
Art. 15 – Sospensione dei lavori
Il SubAppaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'Appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria del COMMITTENTE PRINCIPALE. Il SubAppaltatore non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori.
Art. 16 – Verifica dei lavori
Il SubAppaltatore comunicherà all’Appaltatore, a mezzo raccomandata R.R. o fax, la data in cui riterrà di aver sostanzialmente ultimato i lavori per l’esecuzione delle opere contrattualmente previste. La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al SubAppaltatore. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verrà comunicato al SubAppaltatore stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte del COMMITTENTE PRINCIPALE.
Qualora l'Impresa subAPPALTATRICE-FORNITRICE entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SubAppaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni maggiore danno.
L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'Appaltatore, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.
Art. 17 – Diritto di verifica e controlli
L’Appaltatore nel caso accerti - direttamente per i controlli che si riserva di effettuare o indirettamente per segnalazioni dell’Ispettorato del Lavoro ovvero degli Istituti previdenziali od assicurativi, e di altri organi competenti - violazioni delle norme di cui ai precedenti articoli 12 e 13 da parte del SubAppaltatore, sospenderà i pagamenti, in attesa che l'Impresa stessa dimostri l’avvenuta regolarizzazione.
Alcuna eccezione né somma a titolo di risarcimento danni o di interessi è ammessa da parte dell’Impresa in caso di sospensione o ritardo nel pagamento per le cause sopra descritte. L'Impresa si obbliga a provvedere che sia rigorosamente rispettata l’osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 12 e 13, anche da parte di eventuali subappaltatori od operatori con dipendenti addetti; il fatto che il subappalto od altra sua forma sia stato autorizzato non esime il SubAppaltatore dalla sua responsabilità e ciò anche senza pregiudizio degli altri diritti dell’Appaltatore.
Art. 18 – Risoluzione del contratto
Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà dell'Appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al SubAppaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:
a) quando il SubAppaltatore si renda colpevole di frode e negligenza grave;
b) quando per negligenza del SubAppaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
c) quando il SubAppaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
d) qualora il COMMITTENTE PRINCIPALE revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.
Nel caso di risoluzione spetterà al SubAppaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'Appaltatore dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del SubAppaltatore.
Art. 19 – Recesso dal contratto
E' facoltà dell'Appaltatore di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del SubAppaltatore a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.
Art. 20 - Obbligo di rilascio del cantiere
Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore, nel rispetto di quanto pattuito con il presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il SubAppaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto di Subappalto.
Art. 21 – Divieto di subappalto
Il SubAppaltatore non potrà a sua volta subappaltare, neppure in parte, i lavori oggetto del presente contratto ai sensi dell’art. 1656 del Codice Civile, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’Appaltatore.
Art. 22 – Riserve e controversie
Insorgendo controversie il SubAppaltatore non potrà sospendere i lavori né rifiutarsi di ottemperare agli ordini di Servizio emessi per iscritto dal Direttore di Cantiere, sia che essi riguardino le modalità di esecuzione dei lavori sia la qualità dei materiali. Qualora il SubAppaltatore intendesse contestare gli ordini ricevuti, dovrà fare le sue riserve per mezzo di lettera raccomandata all’Appaltatore, specificando le ragioni del reclamo entro 15 giorni. Il SubAppaltatore non potrà reclamare per i titoli per i quali non abbia presentato tempestivamente le sue riserve. Le eventuali riserve avanzate dal
SubAppaltatore saranno prese in esame e definite dall’Appaltatore entro 45 giorni dalla loro presentazione secondo le modalità stabilite dal presente articolo. In mancanza di risposta dell’Appaltatore le riserve di intenderanno tacitamente accettate senza eccezioni.
Art. 23 – Foro competente
Per espressa volontà delle parti per ogni controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione, nell’esecuzione o sulla validità del presente contratto, il Foro Competente è derogato in favore del Foro di Napoli con esclusione di ogni altro Foro.
Art. 24 – Regime tributario dell'Affidamento
Ai fini fiscali, le parti confermano che il rapporto ha per oggetto la esecuzione di opere e la somministrazione di beni e / o di servizi nell'esercizio di una attività imprenditoriale organizzata nel regime di cui al DPR 633/1972 e successive modificazioni e che la prestazione della posa in opera e dello smontaggio sebbene riconducibile al codice ATECO 43.32.02 (“Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili”) è considerata accessoria alla cessione del bene ed è pertanto esclusa l’applicazione del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
Art. 25 – Variazioni e correzioni
Nessuna variazione e/o correzione potrà essere apportata al presente contratto, se non dattiloscritta in calce allo stesso e debitamente firmata dalle parti. Qualsiasi alterazione, variante e/o correzione, anche se dattiloscritta tra le righe o a margine si avrà per non apposta.
Art. 26 – Altre condizioni
Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subfornitura, valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile relative agli Appalti e le altre norme di legge applicabili.
Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.
Art. 27 – Condizione sospensiva
Il presente atto mentre è immediatamente vincolante per la ditta subappaltatrice lo sarà per l’Appaltatore solo in caso di intervenuto assenso da parte del Committente al fine del rilascio dell’autorizzazione di rito al Sub Appalto, e comunque, esclusivamente dopo approvazione della campionatura degli infissi e di tutti i componenti gli stessi.
Art. 28 – Vincolo di riservatezza e trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a trattare con piena e completa riservatezza tutte le informazioni sia di natura tecnica che commerciale relative alle stesse società secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03.
Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che lettolo ed approvatolo, lo sottoscrivono.
L'APPALTATORE
IL SUBAPPALTATORE
Le parti dichiarano di accettare espressamente ai sensi della norma portata dall’art.1341 del Codice
Civile le clausole contenute nei superiori artt. 3/4/5/6/8/10/11/12/13/14/18/19/20/23/27.
IL SUBAPPALTATORE
L'APPALTATORE
Napoli lì 09.07.2019