Che tipo di assicurazione è?
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
La copertura assicurativa non opera se l’Animale domestico:
viene utilizzato nell’ambito delle attività professionali precisate nel DIP aggiuntivo Danni, sezione “Che cosa non è assicurato”;
non è di proprietà dell’Assicurato o di un componente della sua Famiglia anagrafica con lui convivente, non è dotato di microchip e non è regolarmente iscritto all’Anagrafe Animali d’Affezione.
La garanzia Spese veterinarie non opera se l’Animale domestico:
non sia dotato di specifico Libretto sanitario
non sia in possesso dei requisiti previsti dalle Dichiarazioni del Contraente contenute nella Polizza in merito allo stato di salute
non abbia un’età compresa tra 8 settimane e 11 anni.
Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Che cosa non è assicurato”.
Che cosa è assicurato?
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato delle spese veterinarie sostenute per l’Animale domestico. Il tutto secondo le seguenti Soluzioni.
La Soluzione Essential contiene le seguenti garanzie:
Spese veterinarie sostenute per l’Animale domestico (cane o gatto) in caso di Intervento chirurgico reso necessario da Infortunio, Malattia o parto cesareo;
Assistenza veterinaria.
La Soluzione Plus contiene, oltre alle garanzie della Soluzione Essential, anche le seguenti:
Spese veterinarie sostenute per l’Animale domestico (cane o gatto) in caso di Infortunio o Malattia senza Intervento chirurgico.
La Soluzione Premium contiene, oltre alle garanzie della Soluzione Plus, anche le seguenti:
Eutanasia;
Spese funerarie.
La Soluzione Top contiene, oltre alle garanzie della Soluzione Premium e nell’ambito della garanzia Spese Veterinarie, anche le seguenti:
Eliminazione dei minimi di scoperto e, se selezionata la garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico, delle franchigie.
L’assicurazione è prestata entro i limiti dei massimali e delle somme assicurate puntualmente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Per il dettaglio dei contenuti delle suddette coperture e della garanzia aggiuntiva acquistabile facoltativamente con supplemento di premio, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Che cosa è assicurato?”.
È un’assicurazione contro i danni con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, che offre coperture per le spese veterinarie e prestazioni di assistenza veterinaria.
Ci sono limiti di copertura?
! L’assicurazione prevede alcuni limiti di copertura, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Ci sono limiti di copertura?”. E’ prevista l’applicazione alle garanzie di scoperti e franchigie, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
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Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: “Allianz Ultra Casa e Patrimonio- Animali domestici”
Dove vale la copertura?
Garanzia “Spese veterinarie”: la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.
Garanzia “Assistenza veterinaria”: le prestazioni sono valide nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino ad eccezione delle prestazioni “Emergenze, rimborso trasporto veterinario” e “Emergenze, rimborso visita veterinaria” che sono valide nei Paesi dell’Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.
Garanzia aggiuntiva “Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico”: la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, con esclusione dei sinistri avvenuti sul territorio degli Stati Uniti d’America e del Canada.
Che obblighi ho?
- Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del rapporto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?/Cosa fare in caso di sinistro?” del DIP aggiuntivo Danni. La denuncia del sinistro deve essere inviata entro 15 giorni dalla data di dimissione dalla struttura veterinaria o dal verificarsi del sinistro, per la garanzia Spese veterinarie; entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, per la garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
E’ possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite. E’ possibile pagare il premio tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Quando e come devo pagare?” del DIP aggiuntivo Danni.
Il premio è comprensivo delle imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. E’ possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall’art. 1901 codice civile, secondo comma.
Possono essere previsti periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Quando comincia la copertura e quando finisce?” del DIP aggiuntivo Danni.
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
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Come posso disdire la copertura?
La copertura assicurativa prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l’esercizio del diritto di disdetta/recesso:
Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l’esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.
Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente è considerato consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all’Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’indennizzo da parte dell’Impresa, può recedere dall’assicurazione con un preavviso di 30 giorni.
Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.
Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all’Impresa.
Diritto di ripensamento: Il Contraente ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all’Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.
In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.
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Assicurazione contro i danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa Allianz S.p.A.
Prodotto: “Allianz Ultra Casa e Patrimonio – Animali domestici”
29/10/2022 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al
n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000,
e-mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.017 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.149 milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.160 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.804 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.804 milioni di euro;
ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 225%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si fornisce il dettaglio delle garanzie con le indicazioni delle Soluzioni rispetto alle quali sono operanti (Essential, Plus, Premium e Top) | |
Il programma Allianz Ultra ed il suo Regolamento | Il presente Ambito di rischio comprende le garanzie ed i relativi sistemi di funzionamento descritti di seguito e negli altri documenti inclusi nel Set informativo. L’Ambito di rischio è acquistabile autonomamente o insieme ad altri Ambiti di rischio, all’interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Allianz Ultra, che consente l’aggiornamento e l’evoluzione delle Condizioni di assicurazione mediante successive edizioni secondo le disposizioni contenute nel documento “Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali”, consegnato al Contraente insieme al Set informativo, e che integrano le Condizioni di assicurazione di ciascun Ambito di rischio. E’ previsto, in particolare, l’automatico adeguamento del contratto alle Condizioni di assicurazione contenute nell’ultima edizione disponibile e, in caso di Sinistro, l’applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell’edizione in vigore al tempo della denuncia di Xxxxxxxx, salvaguardando i diritti già maturati dall’Assicurato con l’applicazione della clausola di “miglior garanzia”, che consente di scegliere la prestazione prevista dall’Ambito di rischio inizialmente acquistato, se ritenuta più favorevole. |
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Spese veterinarie | |
Spese veterinarie | L’Impresa tiene indenne l’Assicurato delle spese veterinarie sostenute per l’Animale domestico in caso di Intervento chirurgico, reso necessario da Infortunio, Malattia o parto cesareo: ▪ per onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’Intervento chirurgico, diritti di sala operatoria e material e di intervento, comprese le protesi applicate durante l’Intervento chirurgico; ▪ durante il Ricovero o il Day Hospital, per rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali, forniti dalla struttura veterinaria; ▪ nei 40 giorni che precedono l’Intervento chirurgico e nei 40 giorni successivi, per visite, esami, analisi e accertamenti diagnostici attinenti alla Malattia, all’Infortunio o al parto cesareo. Nei 40 giorni successivi all’Intervento chirurgico sono comprese anche le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia, prescritti dal veterinario e attinenti alla Malattia, all’Infortunio o al parto cesareo. |
Spese veterinarie (operante solo per le Soluzioni “Plus”, “Premium” e “Top”) | Sono comprese le spese veterinarie sostenute per l’Animale domestico a seguito di Infortunio o Malattia, senza Intervento chirurgico: ▪ durante il Ricovero o il Day Hospital, per onorari del veterinario, rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali forniti dalla struttura veterinaria; ▪ nei 40 giorni precedenti il Ricovero o il Day Hospital e nei 40 giorni successivi, per visite, esami, analisi e accertamenti diagnostici attinenti alla Malattia o all’Infortunio. Nei 40 giorni successivi al Ricovero o al Day Hospital sono comprese anche le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia, prescritti dal veterinario e attinenti alla Malattia o all’Infortunio; ▪ in assenza di Xxxxxxxx o Day Hospital, durante il periodo di validità della copertura assicurativa per onorari del veterinario, visite, esami, analisi e accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia, prescritti dal veterinario. |
Eutanasia (operante per le Soluzioni “Premium” e “Top”) | L’Impresa tiene indenne l’Assicurato delle spese veterinarie sostenute per la s oppressione dell’Animale domestico, a seguito di precisa indicazione del veterinario che ritenga l’eutanasia inevitabile e nell’interesse dell’Animale domestico stesso, allo scopo di evitargli sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili, a seguito di Infortunio o Malattia. |
Spese funerarie (operante per le Soluzioni “Premium” e “Top”) | L’Impresa tiene indenne l’Assicurato delle spese sostenute a seguito del decesso dell’Animale domestico, relative alla sua sepoltura presso un cimitero per animali o alla sua cremazione collettiva o singola. |
Assistenza veterinaria | |
Garanzia Assistenza veterinaria | L’Impresa – tramite la centrale operativa di AWP P&C. S.A. - offre le seguenti prestazioni di assistenza: Consulenza telefonica medico veterinaria; Help-line; Informazioni legali; Emergenze, rimborso trasporto veterinario; Emergenze, rimborso visita veterinaria; Smarrimento, trasmissione messaggi urgenti; Agenzia viaggi on line. Le prestazioni sono valide per i cani e/o i gatti di proprietà dell’Assicurato. La centrale operativa che gestisce le prestazioni di assistenza può essere contattata 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico (operante solo se richiamata nella Scheda | L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, proprietario dell’Animale domestico, e i componenti della sua Famiglia anagrafica di quanto essi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), se civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni causati a terzi dall’Animale domestico che abbiano come conseguenza: ▪ morte o lesioni personali; ▪ morte o lesioni ad altri animali; ▪ danneggiamenti materiali a cose. |
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tecnica di Ambito di rischio) | La garanzia è operante anche nel caso in cui l’Animale domestico sia un cane la cui razza, indicata sul certificato di iscrizione all’Anagrafe Animali d’Affezione, corrisponda ad una delle seguenti: ▪ American Staffordshire terrier, bull terrier, bulldog americano, cane da pastore del Caucaso, cane da pastore dell’Anatolia, cane da pastore dell’Asia centrale, cane da pastore di Ciarplanina, cane da Sierra di Estrela, Dobermann, dogo argentino, dogo canario, fila brasileiro, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa mallorquin, perro dogo mallorquin, pit xxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx. |
Responsabilità civile del custode temporaneo dell’Animale domestico La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile della persona esterna alla Famiglia anagrafica dell’Assicurato, compreso il lavoratore domestico, che custodisce l’Animale domestico di proprietà dell’Assicurato temporaneamente e occasionalmente a titolo gratuito e di favore, con il consenso dell’Assicurato stesso. Questa garanzia copre anche la responsabilità civile del pet sitter per i danni che l’Animale domestico di proprietà dell’Assicurato possa causare a terzi mentre si trova sotto la sua custodia. | |
Morte e lesioni personali ai figli minori di 14 anni e al custode temporaneo dell’Animale domestico La copertura assicurativa comprende: ▪ la morte e le lesioni personali causate dall’Animale domestico ai figli dell’Assicurato minori di 14 anni facenti parte della Famiglia anagrafica, o ai minori di 14 anni affidati con atto giudiziale; ▪ la morte e le lesioni personali causate dall’Animale domestico alla persona, esterna alla Famiglia anagrafica dell’Assicurato, che lo custodisce temporaneamente ed occasionalmente a titolo gratuito e di favore, compreso il lavoratore domestico durante lo svolgimento delle sue mansioni e sempreché l’Assicurato sia civilmente responsabile. Ai fini di questa garanzia, sono considerati terzi anche i genitori e i figli dell’Assicurato e del coniuge o del convivente more uxorio o del partner di unione civile sempreché non siano con lui né residenti né conviventi nella stessa abitazione. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti esclusioni. Relativamente a tutte le garanzie la copertura assicurativa non opera se l’Animale domestico viene utilizzato nell’ambito delle seguenti attività professionali: - aziende di allevamento di cani/gatti , - negozi che vendono animali, canili/gattili, - associazioni che si occupano di recupero, adozione e cura degli animali, - Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Locale e Penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e Croce Rossa Italiana. Relativamente alla garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico la copertura assicurativa non opera per i danni: - cagionati a cose di proprietà, detenute o possedute dall’Assicurato o dai membri della sua Famiglia anagrafica o ad altri animali a loro appartenenti; - ai soggetti non considerati terzi e cioè • il coniuge, il partner dell’unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli e i minori affidati con atto giudiziale di tutti i soggetti assicurati, nonché - se con loro residenti nella stessa abitazione - le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela. |
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Ci sono limiti di copertura? | |
Garanzia Spese veterinarie | |
Limiti di copertura validi per la garanzia Spese veterinarie | La copertura assicurativa non è operante per le spese veterinarie relative a: ▪ conseguenze dirette di Infortuni avvenuti prima della decorrenza di questa copertura assicurativa; ▪ Malattie, Malformazioni, Difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla decorrenza di questa copertura assicurativa; ▪ parodontopatie; ▪ cure dentarie non conseguenti ad Infortunio; ▪ sterilizzazione e castrazione preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale; ▪ parto non cesareo; ▪ acquisto e somministrazione di vaccini e antiparassitari; ▪ acquisto e somministrazione di medicinali, salvo quelli previsti nella garanzia “Spese veterinarie”; ▪ visite ed esami a scopo preventivo; ▪ interventi chirurgici che hanno l’obiettivo di modificare la morfologia dell’Animale domestico, come ad esempio taglio delle corde vocali, taglio delle orecchie, della coda e qualsiasi altro intervento di chirurgia estetica o plastica, ad eccezione di quelli effettuati a scopo curativo; ▪ infortuni conseguenti all’utilizzo dell’Animale domestico durante la caccia; ▪ cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi per i cani; ▪ rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva per i gatti; ▪ Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx; ▪ infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall’ENCI e dall’ANFI); ▪ utilizzo dell’Animale domestico in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combatti menti, etc.); ▪ dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o dei componenti della sua Famiglia anagrafica, e anche delle persone a cui è stato affidato l’Animale domestico. Lo Scoperto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, relativamente a questa garanzia, si applica per ogni evento, intendendosi per tale l’Infortunio, la Malattia o il parto cesareo che ha determinato le spese veterinarie. |
Garanzia Assistenza veterinaria | |
Limiti di copertura validi per la garanzia Assistenza veterinaria | Sono escluse le prestazioni: a) causate e/o derivate da: ▪ inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive; b) richieste in conseguenza di: ▪ atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; ▪ insurrezione, occupazione militare e invasione; ▪ esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ▪ bradisismo, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati. |
Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico | |
Limiti di copertura validi per la garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della | La copertura assicurativa non è operante per i danni: ▪ causati dall’utilizzo dell’Animale domestico in attività proibite dalla legge; ▪ derivanti dall’esercizio della caccia; |
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proprietà dell’Animale domestico (validi se richiamata la garanzia nella Scheda tecnica di Ambito di rischio) | ▪ causati dall’Animale domestico in occasione di Ricovero o Day Hospital presso cliniche e/o ambulatori veterinari; ▪ causati dall’Animale domestico mentre alloggia temporaneamente presso pensioni per animali; ▪ causati da atti dolosi dell’Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere a norma di legge. | |
Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo da determinarsi in sede di stipulazione | ||
Garanzia Spese veterinarie | ||
Spese veterinarie | Scoperto | |
Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico | ||
Responsabilità civile | Franchigia (non presente per Soluzione Top) | |
• per le razze indicate nelle Condizioni di assicurazione | Franchigia (non presente per Soluzione Top) | |
• Morte e lesioni personali ai figli minori di 14 anni | Franchigia (non presente per Soluzione Top) Limite di indennizzo | |
• Morte e lesioni personali al custode temporaneo dell’Animale domestico | Franchigia (non presente per Soluzione Top) Limite di indennizzo |
Spese veterinarie - Scoperto previsto in polizza 20% col minimo di 100 euro
▪ Spese sostenute per Intervento chirurgico: euro 1.000
▪ Applicazione Scoperto: euro 1.000 – 20% = euro 800 indennizzati
▪ Restano a carico dell’Assicurato euro 200
Spese veterinarie - Scoperto previsto in polizza 20% col minimo di 200 euro
▪ Spese sostenute per Ricovero in caso di Malattia senza Intervento chirurgico: euro 5.000
▪ Somma assicurata = euro 3.000
▪ Applicazione Scoperto: euro 5.000 – 20% = euro 4.000
▪ Importo indennizzato: euro 3.000
Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico - Franchigia per danni a cose e ad altri animali
▪ Danno accertato a cose: euro 1.000
▪ Franchigia per danni a cose: euro 200
▪ Importo indennizzato: euro 800
Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico – Franchigia per lesioni a persona causate da cane bull terrier
▪ Xxxxx accertato per lesioni a persona: euro 20.000
▪ Franchigia per lesioni a persona causate da cane bull terrier = euro 2.500
▪ Importo indennizzato: euro 20.000 – euro 2.500 = euro 17.500
Esemplificazione dell’applicazione di Scoperti e/o Franchigie
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro - Garanzia Spese veterinarie In caso di Sinistro il Contraente, l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi, è tenuto ad avvisare l’Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 15 giorni dalla data di dimissione dalla struttura veterinaria o dal verificarsi del Sinistro. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 codice civile. La denuncia deve riportare le cause che hanno determinato il Sinistro ed essere accompagnata da: ▪ tutta la Documentazione veterinaria, come definita nel Glossario, relativa all’Infortunio, alla Malattia o al parto cesareo; ▪ certificati veterinari, compreso l’eventuale certificato di decesso dell’Animale domestico; ▪ ogni altra documentazione utile relativa all’Infortunio o alla Malattia denunciata; ▪ fatture e ricevute regolarmente pagate relative alle spese veterinarie sostenute; |
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▪ copia del Libretto sanitario o del passaporto, nel caso in cui, a seguito del suo rilascio, venga utilizzato dal veterinario in sostituzione del Libretto sanitario stesso per riportarvi le informazioni sanitarie dell’Animale domestico; ▪ tutti gli elementi utili per identificare l’Animale domestico (numero Microchip ecopia del certificato di iscrizione all’Anagrafe Animali d’Affezione). L’Assicurato deve inoltre consentire che: ▪ l’Animale domestico sia sottoposto, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli veterinari richiesti dall’Impresa; ▪ l’Impresa possa svolgere tutte le indagini e gli accertamenti necessari. Le spese diverse da quelle previste per la garanzia “Spese veterinarie” e per le “Altre coperture comprese nella garanzia Spese veterinarie”, e le spese relative ai certificati veterinari sono a carico dell’Assicurato. | |
Denuncia di sinistro – Garanzia Assistenza veterinaria In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare telefonicamente la centrale operativa tramite il: ▪ numero verde 800/686868 dall’Italia; ▪ numero 02/26609133 anteponendo, per chiamate dall’estero, i prefissi necessari. L’Assicurato è tenuto a comunicare: ▪ il tipo di assistenza che vuole richiedere; ▪ il proprio nominativo; ▪ il numero della copertura assicurativa; ▪ l’indirizzo e il luogo da cui chiama; ▪ il recapito telefonico; ▪ l’ubicazione dell’abitazione, se è necessaria in relazione alla prestazione che vuole richiedere. | |
Denuncia di sinistro - Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi, è tenuto ad avvisare l’Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l’ora e le circostanze dell’evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte ed il numero della copertura assicurativa. L’inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 codice civile. Il Contraente o l’Assicurato è tenuto altresì a: ▪ informare immediatamente l’Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L’Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato; ▪ astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell’Impresa; ▪ fornire tutti gli elementi utili per identificare l’Animale domestico (numero Microchip e copia del certificato di iscrizione all’Anagrafe Animali d’Affezione). | |
Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni. | |
Dichiarazioni inesatte e reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa allo stato di salute dell’Animale identificato nella Scheda di Polizza ), o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, del venir meno di una delle condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operative – come ad esempio l’utilizzo dell’Animale identificato nella Scheda di Polizza nell’ambito di attività professionali) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa. |
Stato di salute dell’Animale domestico E’ necessario verificare l’esattezza delle dichiarazioni sullo stato di salute dell’Animale domestico identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e che le stesse rispondano al vero. | |
Obblighi dell’Impresa | Termini di indennizzo |
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Per la garanzia Spese veterinarie, l’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dell’indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisano le ulteriori modalità di pagamento del premio con procedura SDD o addebito su carta di credito. Modalità di pagamento del premio Procedura SDD Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel DIP Danni. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l’Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all’Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD. Xxxxxxxx su carta di credito Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l’Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture acquistate con il presente Ambito di rischio sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento. Adeguamento del premio Le Somme/massimali assicurati, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Inoltre il Premio della garanzia Spese veterinarie presente nelle Soluzioni Essential, Plus, Premium e Top viene rideterminato ad ogni scadenza annua, in funzione del crescere dell’età dell’Animale domestico identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Nell’ipotesi in cui l’Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro, l’Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Periodo di carenza della copertura assicurativa Relativamente alla garanzia Spese veterinarie la copertura assicurativa ha effetto: ▪ dal 31° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Infortunio e Malattia; ▪ dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di parto cesareo, patologie connesse alla gravidanza e malattie che siano l’espressione |
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o la conseguenza di stati patologici insorti anteriormente alla decorrenza della copertura assicurativa stessa purché non conosciuti e non diagnosticati al momento della stipulazione. Qualora la Scheda tecnica di Ambito di rischio sia stata emessa senza soluzione di continuità in sostituzione di altra riguardante lo stesso Animale domestico e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano dalle ore 24: ▪ del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le garanzie e le somme assicurate dalla stessa; ▪ del giorno di decorrenza della presente copertura assicurativa limitatamente alle diverse garanzie e alle maggiori somme eventualmente assicurate. | |
Cessazione della garanzia Spese veterinarie Resta fermo che, alla prima scadenza annuale successiva al compimento dell’11° anno di età dell’Animale domestico, la garanzia Spese veterinarie decade, mentre la garanzia Assistenza veterinaria resterà in vigore anche oltre il compimento dell’11° anno di età solo se sia stata acquistata e sia in vigore la garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico. | |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la copertura? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto a chi vuole tutelare la salute dei propri cani e gatti e proteggersi da eventuali danni che possono provocare a terzi.
Sono assicurabili i cani ed i gatti dotati di microchip, regolarmente iscritti all’Anagrafe Animali d’Affezione e non utilizzati nell’ambito delle seguenti attività professionali: aziende di allevamento di cani/gatti , negozi che vendono animali, canili/gattili, associazioni che si occupano di recupero, adozione e cura degli animali, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Locale e Penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e Croce Rossa Italiana.
L’accesso al prodotto è riservato a cani e gatti con un’età compresa tra 8 settimane e 10 anni compiuti ed è subordinato alla sottoscrizione della dichiarazione sullo stato di buona salute del cane o del gatto ed alla presenza del libretto sanitario o passaporto.
Il prodotto offre livelli di protezione crescenti in base alle 4 Soluzioni, alternative tra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie:
• Essential:
- garanzia Spese veterinarie solo in caso di Intervento chirurgico per Infortunio, Malattia o parto cesareo;
- garanzia Assistenza veterinaria;
• Plus: in aggiunta alla Soluzione Essential, garanzia Spese veterinarie sostenute in caso di Infortunio o Malattia anche senza Intervento chirurgico;
• Premium: in aggiunta alla Soluzione Plus, garanzi e Eutanasia e Spese funerarie;
• Top: in aggiunta alla Soluzione Premium, eliminazione del minimo di Scoperto e delle Franchigie.
Le Soluzioni possono essere arricchite con la garanzia aggiuntiva disciplinata nel presente documento alla Sezione “Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo”.
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 24%.
Quali costi devo sostenere?
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; • tramite il sito internet dell’Impresa - www allianz it - accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, Info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n.98). |
Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di sinistro, qualora le Parti sianoin disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. |
Risoluzione delle liti | Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente |
transfrontaliere | allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il |
reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto | |
direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di | |
assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito | |
hiip://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx -net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che | |
provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
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PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d.
HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Edizione 946 - 01/06/2022
V. 22/136 - C01R099W028000019T291022090234
Allianz S.p.A. -Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
Servizio Clienti
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Glossario
Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali contenute nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.
I termini riportati nel “Glossario” sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.
Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l’oggetto della copertura. Le garanzie previste nell’Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.
Animale domestico: il cane o il gatto identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio con numero di Microchip, di proprietà dell’Assicurato e che vive in modo continuativo con l’Assicurato stesso e la sua Famiglia anagrafica.
Assicurato: la persona fisica, identificata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, proprietaria dell’Animale domestico, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.
Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della presente copertura assicurativa e l'effetto della stessa.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.
Day Hospital: la degenza diurna in struttura veterinaria, attestata da Documentazione veterinaria.
Documentazione veterinaria: la cartella clinica e/o ogni altro documento rilasciato dal veterinario contenente, oltre all’identificazione dell’Animale domestico, diagnosi, prescrizioni, relazione clinica relativa all’eventuale ricovero e alle attività diagnostiche, chirurgiche o terapeutiche praticate, al decorso clinico e alle eventuali cure pianificate, referti degli eventuali esami strumentali e diagnostici effettuati.
Famiglia Anagrafica:
a) il coniuge non separato dell’Assicurato o partner dell’unione civile, anche se con lui non residenti nella stessa abitazione;
b) il convivente more uxorio dell’Assicurato, a condizione che sia con lui residente nella stessa abitazione;
c) le altre persone residenti con l’Assicurato nella stessa abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell’Assicurato e che viene sottratta dall’ammontare del danno stesso.
Impresa: Allianz S.p.A.
Indennizzo/Indennità: la somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Intervento chirurgico: l’atto terapeutico realizzato con uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.
Libretto sanitario: il documento rilasciato dal veterinario nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell’Animale domestico e la sua storia sanitaria. Il passaporto dell’Animale domestico, rilasciato dai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, è equiparato al Libretto sanitario ai fini della validità della copertura assicurativa.
Limite di indennizzo: l’importo dovuto dall’Impresa entro il Massimale o la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa stessa, nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dovuta ad Infortunio.
Malformazioni/Difetti fisici: la deviazione dal normale assetto morfologico dell’organismo o di un organo per condizioni morbose congenite o traumatiche acquisite.
Massimale: l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa per Sinistro, per persona e per cose e animali in relazione alle garanzie prestate, anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti assicurati fra loro.
Microchip: il dispositivo di identificazione dell’Animale domestico, che viene iniettato sottopelle e al cui interno c’è un chip decodificabile costituito da un codice univoco.
Polizza: il documento che attesta l’esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati e racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.
Premio: l’importo dovuto dal Contraente all’Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Ricovero: la degenza con pernottamento in struttura veterinaria.
Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa “Animali domestici”, che è parte integrante della Polizza.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato e che viene sottratta dall’ammontare del danno stesso.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l’Ambito di rischio.
Somma assicurata: l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa, in relazione alle garanzie prestate.
MPAGLOS - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 946 - 06/2022 Animali domestici
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Condizioni di assicurazione
INDICE | ||
1. INTRODUZIONE | PAG. | 3 |
2. CHE COSA E' ASSICURATO | PAG. | 3 |
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO | PAG. | 6 |
4. LIMITI DI COPERTURA | PAG. | 7 |
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA | PAG. | 8 |
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO | PAG. | 8 |
7. PREMIO | PAG. | 11 |
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO | PAG. | 11 |
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI | PAG. | 13 |
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 946 - 06/2022 Animali domestici
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1. INTRODUZIONE
Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonché alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo Xxxxx.
Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni
L’Ambito di rischio “Animali domestici” è costituito da quattro differenti Soluzioni, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti:
n Essential: comprensiva della garanzia Spese veterinarie, solo in caso di Intervento chirurgico per Infortunio, Malattia o parto cesareo e della garanzia Assistenza veterinaria;
n Plus: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione Essential, e, in aggiunta, della garanzia Spese veterinarie sostenute in caso di Infortunio o Malattia anche senza Intervento chirurgico;
n Premium: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione Plus, e, in aggiunta, delle garanzie Eutanasia e Spese funerarie;
n Top: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione Premium, e, in aggiunta, dell’eliminazione delle Franchigie e del minimo di scoperto che sarebbero applicati alle garanzie in caso di scelta di altre Soluzioni.
Le Soluzioni possono essere arricchite, con pagamento di un Premio aggiuntivo, selezionando la garanzia aggiuntiva disciplinata all’articolo 2.4 “La garanzia aggiuntiva” e seguenti.
Art. 1.2 - Il Regolamento Allianz Ultra
L’Impresa si impegna a manutenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili all’interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Allianz Ultra, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo, le esigenze della propria clientela. Il documento “Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali” (di seguito “Regolamento Allianz Ultra”), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, descrive e disciplina i meccanismi generali di evoluzione e di aggiornamento del rapporto e delle Condizioni di assicurazione dell’Ambito di rischio, o degli Ambiti di rischio (se più di uno) scelti dal Contraente. E’ previsto, in particolare, l’automatico adeguamento del rapporto alle Condizioni di assicurazione contenute nell’ultima edizione disponibile e, in caso di Sinistro, l’applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell’ edizione in vigore al tempo della denuncia di Xxxxxxxx. Il tutto senza pregiudizio dei diritti già maturati e con applicazione della clausola di “miglior garanzia”, che consente comunque al Contraente o all’Assicurato, in caso di Sinistro, di scegliere la prestazione prevista dall’Ambito di rischio inizialmente sottoscritta, se ritenuta più favorevole.
Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel “Regolamento Allianz Ultra”, le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.
Le seguenti Condizioni di assicurazione contengono, nei punti più rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al “Regolamento Allianz Ultra” nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla Polizza e alla Scheda tecnica di Ambito di rischio.
2. CHE COSA E’ ASSICURATO
In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l’indicazione dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo.
La copertura assicurativa è prestata a favore dell’Assicurato ed è operante entro i Massimali e le Somme assicurate riportati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l’applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.
Art. 2.1 - Cosa assicuriamo
La copertura assicurativa vale per le spese veterinarie sostenute dall’Assicurato, indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, per l’Animale domestico identificato, per l’Assistenza veterinaria e, se richiamata la garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, per i danni causati a terzi dall’Animale domestico, in relazione ai casi descritti negli articoli 2.2 “Le garanzie base” e seguenti, 2.3 “La garanzia Assistenza veterinaria” e 2.4 “La garanzia aggiuntiva” e seguenti.
Art. 2.2 - Le garanzie base
In base alla Soluzione scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.
Art. 2.2.1 - Spese veterinarie
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Per la Soluzione “Essential”, l’Impresa tiene indenne l’Assicurato delle spese veterinarie sostenute per l’Animale domestico in caso di Intervento chirurgico, reso necessario da Infortunio, Malattia o parto cesareo:
Condizioni di assicurazione Ed. 946 - 06/2022 Animali domestici
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n per onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’Intervento chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi applicate durante l’Intervento chirurgico;
n durante il Ricovero o il Day Hospital, per rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali, forniti dalla struttura veterinaria;
n nei 40 giorni che precedono l’Intervento chirurgico e nei 40 giorni successivi, per visite, esami, analisi e accertamenti diagnostici attinenti alla Malattia, all’Infortunio o al parto cesareo. Nei 40 giorni successivi all’Intervento chirurgico sono comprese anche le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia, prescritti dal veterinario e attinenti alla Malattia, all’Infortunio o al parto cesareo.
Per le Soluzioni “Plus”, “Premium” e “Top”, quando richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono inoltre comprese le spese veterinarie sostenute per l’Animale domestico a seguito di Infortunio o Malattia, senza Intervento chirurgico:
n durante il Ricovero o il Day Hospital, per onorari del veterinario, rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali forniti dalla struttura veterinaria;
n nei 40 giorni precedenti il Ricovero o il Day Hospital e nei 40 giorni successivi, per visite, esami, analisi e accertamenti diagnostici attinenti alla Malattia o all’Infortunio. Nei 40 giorni successivi al Ricovero o al Day Hospital sono comprese anche le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia, prescritti dal veterinario e attinenti alla Malattia o all’Infortunio;
n in assenza di Ricovero o Day Hospital, durante il periodo di validità della copertura assicurativa per onorari del veterinario, visite, esami, analisi e accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia, prescritti dal veterinario.
Art. 2.2.2 - Altre coperture comprese nella garanzia Spese veterinarie(Valido esclusivamente per le Soluzioni “Premium” e “Top” se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
Art. 2.2.2.1 - Eutanasia
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato delle spese veterinarie sostenute per la soppressione dell’Animale domestico, a seguito di precisa indicazione del veterinario che ritenga l’eutanasia inevitabile e nell’interesse dell’Animale domestico stesso, allo scopo di evitargli sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili, a seguito di Infortunio o Malattia.
Art. 2.2.2.2 - Spese funerarie
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato delle spese sostenute a seguito del decesso dell’Animale domestico, relative alla sua sepoltura presso un cimitero per animali o alla sua cremazione collettiva o singola.
Art. 2.3 - La garanzia Assistenza veterinaria
Le garanzie di assistenza sono prestate dall’Impresa tramite la centrale operativa di AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l’Italia (di seguito AWP P&C) - in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno - che ha il compito di gestire il contatto telefonico con l’Assicurato, di organizzare ed erogare le prestazioni nei limiti di quanto riportato nel presente articolo. Le prestazioni non sono sostitutive o alternative al servizio pubblico di pronto intervento al quale spetta il compito di gestire le emergenze.
Le prestazioni di assistenza sono prestate sempre a favore dell’Assicurato e sono operanti entro le Somme assicurate di seguito riportate.
Le prestazioni sono valide per i cani e/o i gatti di proprietà dell’Assicurato.
1) - Consulenza telefonica medico veterinaria
Il servizio medico veterinario della centrale operativa è in grado di fornire – in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta - informazioni e consigli medico veterinari generici come le vaccinazioni obbligatorie e/o consigliabili, profilassi, periodi di quarantena, vaccini per altri Paesi, reperimento di ambulatori veterinari, centri di cura e cliniche veterinarie. In caso di malattia improvvisa o di infortunio dell’animale assicurato, inoltre, la centrale operativa è in grado di segnalare centri medici veterinari per interventi particolari o complessi. Il servizio fornisce, su richiesta, risposte documentate inerenti a dosaggi, effetti collaterali, posologie e interazioni farmacologiche dei medicinali da somministrare all’animale.
2) - Help-line
La centrale operativa è in grado di fornire telefonicamente indirizzi e numeri telefonici di:
n negozi specializzati e selezionati per la toilettatura, l’acquisto di cibo, gadgets e di attrezzature particolari per l’animale da compagnia;
n principali scuole e campi di addestramento per cani; n punti di acquisto e vendita di animali da compagnia. Il servizio è erogato entro 24 ore dalla richiesta.
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3) - Informazioni legali
La centrale operativa è in grado di fornire – in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta - un servizio gratuito di informazioni legali telefoniche di prima necessità e di organizzare un appuntamento telefonico con un esperto per ottenere informazioni e chiarimenti su leggi e normative relative a fatti e situazioni inerenti la proprietà di animali.
4) - Emergenze, rimborso trasporto veterinario
In caso di infortunio o malattia grave e improvvisa dell’animale assicurato, la centrale operativa tiene a carico i costi sostenuti dall’Assicurato per il trasporto dell’animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria se avvenuto:
n nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, dalle ore 21 alle ore
7.30 dei giorni feriali e 24 ore su 24 nei giorni festivi;
n negli altri Paesi dell’Unione Europea, senza limitazioni di orari.
Questa prestazione è:
n subordinata alla presentazione di documentazione veterinaria per dimostrare la necessità e l’urgenza del trasporto;
n rimborsabile fino a un massimo di Euro 100 per evento e per periodo assicurativo.
5) - Emergenze, rimborso visita veterinaria
In caso di infortunio o malattia grave e improvvisa dell’animale assicurato, la centrale operativa tiene a carico i costi sostenuti dall’Assicurato per la visita veterinaria dell’animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria se avvenuta:
n nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, dalle ore 21 alle ore
7.30 dei giorni feriali e 24 ore su 24 nei giorni festivi;
n negli altri Paesi dell’Unione Europea, senza limitazioni di orari.
Questa prestazione è:
n subordinata alla presentazione di documentazione veterinaria per dimostrare la necessità e l’urgenza della visita;
n rimborsabile fino a un massimo di Euro 150 per evento e per periodo assicurativo.
6) - Smarrimento, trasmissione messaggi urgenti
Nel caso di furto e/o smarrimento dell’animale assicurato, se l'Assicurato vuole effettuare delle comunicazioni urgenti alle autorità preposte e/o ai canili municipali più vicini, la centrale operativa effettua – nel più breve tempo possibile - fino a 4 telefonate nell'arco delle 4 ore successive per comunicare il messaggio ai destinatari indicati dall'Assicurato. Se i soggetti destinatari non sono reperibili, la centrale operativa avvisa l’Assicurato assolvendo in tal modo la sua prestazione. Questa prestazione è valida nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.
7) - Agenzia viaggi on line
Per l’Assicurato che non vuole separarsi dall’animale assicurato nel periodo delle vacanze, la centrale operativa, attraverso la propria banca dati, fornisce – in orario diurno feriale ed entro un giorno lavorativo dalla richiesta - informazioni sulla disponibilità di alberghi, campeggi e spiagge con libero accesso per cani e gatti. La centrale operativa, inoltre, può informare l’Assicurato delle normative che regolano il trasporto nazionale e internazionale dell’animale.
Se l’Assicurato vuole effettuare prenotazioni di biglietti aerei, treni, traghetti, alberghi o semplicemente conoscere le offerte last minute delle destinazioni turistiche di suo interesse, la centrale operativa lo mette in contatto – in orario diurno feriale ed entro un giorno lavorativo dalla richiesta - con un centro servizi primario operante nel settore del turismo, in grado di offrire i servizi richiesti a tariffe vantaggiose. I costi relativi ai biglietti, soggiorni, prenotazioni presso alberghi, prenotazioni viaggi last minute e non, sono a carico dell’Assicurato. L’Assicurato, inoltre, può usufruire, a pagamento, di un servizio accessorio di consegna dei titoli di viaggio, dei documenti di soggiorno e dei vouchers per gli alberghi.
Art. 2.4 - La garanzia aggiuntiva
La seguente garanzia aggiuntiva può essere scelta, con il pagamento di un premio aggiuntivo, solo nell’Ambito delle Soluzioni espressamente indicate ed è operante solo se è richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 2.4.1 - Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico (Valido se richiamata la garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, proprietario dell’Animale domestico, e i componenti della sua Famiglia anagrafica di quanto essi siano tenuti a pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), se civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni causati a terzi dall’Animale domestico che abbiano come conseguenza:
n morte o lesioni personali;
n morte o lesioni ad altri animali;
n danneggiamenti materiali a cose.
La garanzia è operante anche nel caso in cui l’Animale domestico sia un cane la cui razza, indicata sul certificato di iscrizione all’Anagrafe Animali d’Affezione, corrisponda ad una delle seguenti:
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n American Staffordshire terrier, bull terrier, bulldog americano, cane da pastore del Caucaso, cane da pastore dell’Anatolia, cane da pastore dell’Asia centrale, cane da pastore di Ciarplanina, cane da Sierra di Estrela, Dobermann, dogo argentino, dogo canario, fila brasileiro, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa mallorquin, perro dogo mallorquin, pit xxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx.
Art. 2.4.2 - Altre coperture comprese nella garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico (Valido se richiamata la garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
Art. 2.4.2.1 - Responsabilità civile del custode temporaneo dell’Animale domestico
La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile della persona esterna alla Famiglia anagrafica dell’Assicurato, compreso il lavoratore domestico, che custodisce l’Animale domestico di proprietà dell’Assicurato temporaneamente e occasionalmente a titolo gratuito e di favore, con il consenso dell’Assicurato stesso.
Questa garanzia copre anche la responsabilità civile del pet sitter per i danni che l’Animale domestico di proprietà dell’Assicurato possa causare a terzi mentre si trova sotto la sua custodia.
Art. 2.4.2.2 - Morte e lesioni personali ai figli minori di 14 anni e al custode temporaneo dell’Animale domestico
La copertura assicurativa comprende:
n la morte e le lesioni personali causate dall’Animale domestico ai figli dell’Assicurato minori di 14 anni facenti parte della Famiglia anagrafica, o ai minori di 14 anni affidati con atto giudiziale; questi soggetti sono considerati terzi, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 3.1.3 “Rischi esclusi per la garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico” lettera c);
n la morte e le lesioni personali causate dall’Animale domestico alla persona, esterna alla Famiglia anagrafica dell’Assicurato, che lo custodisce temporaneamente ed occasionalmente a titolo gratuito e di favore, compreso il lavoratore domestico durante lo svolgimento delle sue mansioni e sempreché l’Assicurato sia civilmente responsabile. Ai fini di questa garanzia, sono considerati terzi, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 3.1.3 “Xxxxxx esclusi per la garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico” lettera c), anche i genitori e i figli dell’Assicurato e del coniuge o del convivente more uxorio o del partner di unione civile sempreché non siano con lui né residenti né conviventi nella stessa abitazione.
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO
In questa sezione sono descritti i rischi esclusi (cose, persone e animali esclusi dalla copertura) e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti
Art. 3.1 - Rischi esclusi
Art. 3.1.1 - Rischi esclusi per tutte le garanzie
La copertura assicurativa non è operante se l’Animale domestico:
a) non è di proprietà dell’Assicurato o di un componente della sua Famiglia anagrafica con lui convivente;
b) non è dotato di Microchip e non è regolarmente iscritto all’Anagrafe Animali d’Affezione;
c) viene utilizzato nell’Ambito delle seguenti attività professionali:
n aziende di allevamento di cani/gatti,
n negozi che vendono animali, canili/gattili,
n associazioni che si occupano di recupero, adozione e cura degli animali,
n Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Locale e Penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e Croce Rossa Italiana.
Qualora nel corso della copertura assicurativa l’Animale domestico sia utilizzato nell’Ambito di una delle attività professionali sopra elencate, la copertura assicurativa cessa con effetto immediato ai sensi dell’art. 1898 codice civile.
Art. 3.1.2 - Rischi esclusi per la garanzia Spese veterinarie
La copertura assicurativa non è operante se l’Animale domestico:
n non sia dotato di specifico Libretto sanitario o passaporto ad esso dedicato;
n non sia in possesso dei requisiti previsti dalle Dichiarazioni del Contraente contenute nella Polizza in merito allo stato di salute dell’Animale domestico;
n non abbia un’età compresa tra 8 settimane e 11 anni.
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Art. 3.1.3 - Rischi esclusi per la garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico (Valido se richiamata la garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
La copertura assicurativa non è operante per i danni:
a) a cose di proprietà, detenute o possedute dall’Assicurato e/o dagli appartenenti alla sua Famiglia anagrafica a qualunque titolo;
b) ad altri animali di proprietà dell’Assicurato o degli appartenenti alla sua Famiglia anagrafica;
c) a persone non considerate terzi e cioè:
n il coniuge, il partner dell’unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli e i minori affidati con atto giudiziale di tutti i soggetti assicurati, nonché - se con loro residenti nella stessa abitazione - le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.
4. LIMITI DI COPERTURA
In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura, cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.
La copertura assicurativa è prestata con l’applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Si precisa che, relativamente alla garanzia Spese veterinarie, lo Scoperto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio si applica per ogni evento, intendendosi per tale l’Infortunio, la Malattia o il parto cesareo che ha determinato le spese veterinarie.
Art. 4.1 - Limiti di copertura della garanzia Spese veterinarie
La copertura assicurativa non è operante per le spese veterinarie relative a:
n conseguenze dirette di Infortuni avvenuti prima della decorrenza di questa copertura assicurativa;
n Malattie, Malformazioni, Difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla decorrenza di questa copertura assicurativa;
n parodontopatie;
n cure dentarie non conseguenti ad Infortunio;
n sterilizzazione e castrazione preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
n parto non cesareo;
n acquisto e somministrazione di vaccini e antiparassitari;
n acquisto e somministrazione di medicinali, salvo quelli previsti nell’articolo 2.2.1 “Spese veterinarie”;
n visite ed esami a scopo preventivo;
n interventi chirurgici che hanno l’obiettivo di modificare la morfologia dell’Animale domestico, come ad esempio taglio delle corde vocali, taglio delle orecchie, della coda e qualsiasi altro intervento di chirurgia estetica o plastica, ad eccezione di quelli effettuati a scopo curativo;
n infortuni conseguenti all’utilizzo dell’Animale domestico durante la caccia;
n cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi per i cani;
n rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva per i gatti;
n Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx;
n infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall’ENCI e dall’ANFI);
n utilizzo dell’Animale domestico in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, etc.);
n dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o dei componenti della sua Famiglia anagrafica, e anche delle persone a cui è stato affidato l’Animale domestico.
Art. 4.2 - Limiti di copertura della garanzia Assistenza veterinaria
In relazione a tutte le garanzie di assistenza prestate, sono escluse le prestazioni:
a) causate e/o derivate da:
n inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
b) richieste in conseguenza di:
n atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
n insurrezione, occupazione militare e invasione;
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n esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
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n bradisismo, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.
Art. 4.3 - Limiti di copertura della garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico (Valido se richiamata la garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
La copertura assicurativa non è operante per i danni:
n causati dall’utilizzo dell’Animale domestico in attività proibite dalla legge;
n derivanti dall’esercizio della caccia;
n causati dall’Animale domestico in occasione di Ricovero o Day Hospital presso cliniche e/o ambulatori veterinari;
n causati dall’Animale domestico mentre alloggia temporaneamente presso pensioni per animali;
n causati da atti dolosi dell’Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere a norma di legge.
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA
SPESE VETERINARIE
Art. 5.1 - Validità territoriale
Relativamente alla garanzia Spese veterinarie, la copertura assicurativa vale in tutto il mondo.
ASSISTENZA
Art. 5.2 - Validità territoriale
Le prestazioni di cui all’articolo 2.3 “La garanzia Assistenza veterinaria”, sono valide nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino ad eccezione della prestazione 4) “Emergenze, rimborso trasporto veterinario” e della prestazione 5) “Emergenze, rimborso visita veterinaria” che sono valide nei Paesi dell’Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.
RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’ DELL’ANIMALE DOMESTICO
Art. 5.3 - Validità territoriale
Relativamente alla garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico, la copertura assicurativa vale in tutto il mondo, con esclusione dei sinistri avvenuti sul territorio degli Stati Uniti d’America e del Canada.
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO
In questa Sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle Parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l’erogazione dell’Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione.
Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del “Regolamento Allianz Ultra”, richiamato all’articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza di una edizione successiva alla presente.
SPESE VETERINARIE
Art. 6.1 - Obblighi
In caso di Sinistro il Contraente, l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi, è tenuto ad avvisare l’Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 15 giorni dalla data di dimissione dalla struttura veterinaria o dal verificarsi del Sinistro.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 codice civile.
La denuncia deve riportare le cause che hanno determinato il Sinistro ed essere accompagnata da:
n tutta la Documentazione veterinaria, come definita nel Glossario, relativa all’Infortunio, alla Malattia o al parto cesareo;
n certificati veterinari, compreso l’eventuale certificato di decesso dell’Animale domestico;
n ogni altra documentazione utile relativa all’Infortunio o alla Malattia denunciata;
n fatture e ricevute regolarmente pagate relative alle spese veterinarie sostenute;
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n copia del Libretto sanitario o del passaporto, nel caso in cui, a seguito del suo rilascio, venga utilizzato dal veterinario in sostituzione del Libretto sanitario stesso per riportarvi le informazioni sanitarie dell’Animale domestico;
n tutti gli elementi utili per identificare l’Animale domestico (numero Microchip e copia del certificato di iscrizione all’Anagrafe Animali d’Affezione).
L’Assicurato deve inoltre consentire che:
n l’Animale domestico sia sottoposto, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli veterinari richiesti dall’Impresa;
n l’Impresa possa svolgere tutte le indagini e gli accertamenti necessari.
Le spese diverse da quelle indicate agli articoli 2.2.1 “Spese veterinarie” e 2.2.2 “Altre coperture comprese nella garanzia Spese veterinarie”, e le spese relative ai certificati veterinari sono a carico dell’Assicurato.
Art. 6.2 - Termini di Indennizzo
L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’Indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato o al Contraente e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’Indennizzo.
Il pagamento viene sempre effettuato a cura ultimata.
Se l’Assicurato ha presentato ad altre compagnie assicurative richiesta di rimborso, l’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto con le modalità previste dalle presenti Condizioni di assicurazione, al netto dei rimborsi già ottenuti.
Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale Europea.
Art. 6.3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dall’Impresa - o da un consulente veterinario da questa incaricato - con l’Assicurato o persona da lui designata.
In caso di controversie di natura veterinaria sull’ammontare offerto a titolo di Indennizzo o sull’indennizzabilità del Sinistro, fermo restando il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre veterinari.
Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell’Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio.
Il Collegio dei Veterinari definisce se ed in quale misura è dovuto l’Indennizzo a norma e nei limiti delle presenti Condizioni di assicurazione.
Il Collegio dei Veterinari risiede nel Comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il veterinario da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo veterinario.
Le decisioni del Collegio dei Veterinari sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del Collegio dei Veterinari sono vincolanti per le parti anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.
ASSISTENZA VETERINARIA
Art. 6.4 - Obblighi Art. 6.4.1 - Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare telefonicamente la centrale operativa tramite il:
n numero verde 800/686868 dall’Italia;
n numero 02/26609133 anteponendo, per chiamate dall’estero, i prefissi necessari.
L’Assicurato è tenuto a comunicare:
n il tipo di assistenza che vuole richiedere;
n il proprio nominativo;
n il numero della copertura assicurativa;
n l’indirizzo e il luogo da cui chiama;
n il recapito telefonico;
n l’ubicazione dell’abitazione, se è necessaria in relazione alla prestazione che vuole richiedere.
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Art. 6.4.2 - Spese sostenute dall’Assicurato
Se l’Assicurato non può usufruire di una o più prestazioni, la centrale operativa non è tenuta a fornire Indennizzi, rimborsi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione, salvo il caso di autorizzazione preventiva della centrale operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla centrale operativa, non possono essere rimborsate.
La richiesta del rimborso delle spese sostenute e autorizzate deve essere inviata, insieme ai documenti giustificativi in originale, a:
AWP P&C S.A. rappresentanza generale per l’Italia Ufficio liquidazione sinistri assistenza
Casella postale 302
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX)
L’Assicurato, inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, è tenuto a:
n conservare il numero di autorizzazione, necessario per ottenere il rimborso, rilasciato dall’operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza;
n trasmettere, insieme ai documenti giustificativi, il codice IBAN del conto corrente sul quale vuole ricevere il bonifico.
Art. 6.5 - Limitazioni di responsabilità
La centrale operativa non può essere ritenuta responsabile di:
n ritardi conseguenti a un proprio mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
n errori dovuti a inesatte comunicazioni/informazioni ricevute dall'Assicurato.
RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’ DELL’ANIMALE DOMESTICO
Art. 6.6 - Obblighi
In caso di Xxxxxxxx il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi, è tenuto ad avvisare l’Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l’ora e le circostanze dell’evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte ed il numero della copertura assicurativa.
L’inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato è tenuto altresì a:
n informare immediatamente l’Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L’Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato;
n astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell’Impresa;
n fornire tutti gli elementi utili per identificare l’Animale domestico (numero Microchip e copia del certificato di iscrizione all’Anagrafe Animali d’Affezione).
Art. 6.7 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 codice civile.
Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l’Assicurato può chiedere l’intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l’Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta all’Impresa, la stessa provvede al pagamento dell’Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.
Art. 6.8 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso, in base a quanto previsto dall’art. 1917 codice civile.
L’Impresa non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 6.9 - Pluralità di assicurati
La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Qualora la copertura assicurativa sia prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio per il danno cui si riferisce la domanda di Indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
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7. PREMIO
Art. 7.1 - Pagamento del Premio
Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. E’ possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale e semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
Il Premio può essere pagato tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Nel caso di frazionamento mensile il Premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito, secondo le seguenti modalità:
n Procedura SDD
Per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate.
Dalla seconda rata in poi, il Premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l’Impresa ad addebitare i Premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi vengono comunicati all’Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.
n Addebito su carta di credito
Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l’Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.
Il Premio è comprensivo delle imposte.
Art. 7.2 - Adeguamento automatico annuale (Valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)(non valido per le garanzie di Assistenza veterinaria)
Le Somme/massimali assicurati, i Limiti d’indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore
- calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente.
Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 7.3 - Ridefinizione del premio per età
Per le soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” e “Top”, se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il Premio della garanzia Spese veterinarie viene rideterminato ad ogni scadenza annua, in funzione del crescere dell’età dell’Animale domestico, come riportato nella Scheda stessa alla “Tabella premi imponibili annui”.
Art. 7.4 - Rimborso del premio in caso di recesso per sinistro
Nell’ipotesi in cui l’Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto all’articolo 8.5 “Recesso in caso di Sinistro” l’Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO
Art. 8.1a - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio (Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile)
La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.
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I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all’Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, la copertura assicurativa, a parziale deroga della disciplina dell’art. 1901 codice civile, resta sospesa a partire dal 31° giorno decorrente dalla scadenza e riprende vigore dal giorno successivo a quello del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.
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Art. 8.1b - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio (Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile)
La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.
Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito il Contraente è tenuto a darne immediato avviso all’Impresa.
Il Premio è dovuto per l’intera annualità e pertanto, in caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l’importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.
Diversamente la copertura assicurativa resta sospesa:
a) a partire dal 31° giorno decorrente dalla scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
b) dal giorno seguente alla prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l’uso della carta di credito, salvo che l’addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.
In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dal giorno successivo a quello in cui il Contraente paga direttamente presso l’Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità; dalla scadenza dell’annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto nei termini descritti dal “Regolamento Allianz Ultra” richiamato all’articolo 1.2.
Art. 8.2 - Tacito rinnovo
La copertura assicurativa scade il giorno indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l’invio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dell’Impresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.
Resta tuttavia fermo che, alla prima scadenza annuale successiva al compimento dell’11° anno di età dell’Animale domestico, la garanzia Spese veterinarie decade, mentre la garanzia Assistenza veterinaria resterà in vigore anche oltre il compimento dell’11° anno di età solo se sia stata acquistata e sia in vigore la garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dell’Animale domestico.
Art. 8.3 - Deroga al tacito rinnovo (Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 8.2 “Tacito rinnovo”, la presente copertura assicurativa non verrà tacitamente rinnovata alla sua naturale scadenza, pertanto cesserà alla sua naturale scadenza, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall’art. 1901 codice civile.
Art. 8.4 - Periodo di carenza della garanzia Spese veterinarie
Fermo quanto previsto all’articolo 8.1a e 8.1b “Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio”, la copertura assicurativa ha effetto:
n dal 31° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Infortunio e Malattia;
n dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di parto cesareo, patologie connesse alla gravidanza e malattie che siano l’espressione o la conseguenza di stati patologici insorti anteriormente alla decorrenza della copertura assicurativa stessa purché non conosciuti e non diagnosticati al momento della stipulazione.
Qualora questa copertura sia stata emessa senza soluzione di continuità in sostituzione di altra copertura assicurativa con l’Impresa, riguardante lo stesso Animale domestico e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano:
n dal giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le garanzie e le Somme assicurate dalla stessa;
n dal giorno di decorrenza di questa copertura assicurativa limitatamente alle diverse garanzie e alle maggiori somme eventualmente assicurate.
Art. 8.5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa ha diritto di recedere dalla presente copertura assicurativa con preavviso di
30 giorni, fermo restando quanto previsto dal “Regolamento Allianz Ultra” richiamato all’articolo 1.2. Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa all’Assicurato e al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 206/2005.
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 946 - 06/2022 Animali domestici
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Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsivoglia altro atto dell’Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Art. 8.6 - Diritto di ripensamento
Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all’Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.
In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto - al netto di imposte e contributi - trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.
Art. 9.2 - Rinuncia al diritto di surrogazione in relazione alla garanzia Spese Veterinarie
L’Impresa rinuncia a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione di cui all’art. 1916 codice civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio o della Malattia.
Art. 9.3 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio.
Art. 9.4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.
A parziale deroga di quanto disposto all’art. 1898 codice civile in materia di aggravamento del rischio, lo stesso non trova applicazione relativamente all’evoluzione dello stato di salute dell’Animale domestico nel corso del contratto.
Art. 9.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9.6 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Art. 9.7 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e l'assicuratore (o i riassicuratori) non sarà tenuto ad alcun Indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o Indennizzo o pagamento esponga l'assicuratore (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.
Art. 9.8 - Clausola broker (Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Polizza)
La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.
Art. 9.9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.
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