COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
Settore Lavori Pubblici
PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE
PER LA VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO
Convenzione di sponsorizzazione
Oggetto : Procedura di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di aree a verde pubblico mediante accordi di sponsorizzazione.
Art. 1
Il Comune di Brindisi, qui rappresentato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici , nel seguito nominato SPONSEE, affida in conformità a quanto previsto dall’art. 43 della Legge n.449/1997, dall’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta/società *************** di ****************** rappresentata da ***********, in qualità di ******************, nel seguito denominata SPONSOR, la sponsorizzazione dell’intervento di realizzazione di tutte le opere necessarie alla sistemazione e al mantenimento in perfetta condizione dell’area verde sita in
***************************************.
La sponsorizzazione è finalizzata a garantire da un lato il ritorno d’immagine allo sponsor e dall’altro il miglioramento dei servizi, l’innovazione qualitativa e i risparmi di spesa per lo sponsee. Art. 2
Obblighi dello sponsor
Lo sponsor s’impegna a garantire, a propria cura e spese, la disponibilità delle risorse umane e delle dotazioni strumentali, necessarie per far fronte agli adempimenti e prestazioni previsti dall’allegata proposta presentata allo SPONSEE e dallo stesso approvata con determinazione dirigenziale n. _ del avente ad oggetto la sistemazione e manutenzione della specifica area di verde pubblico sopraindicata, mediante la realizzazione di interventi di valorizzazione, per tutta la durata del contratto.
Art. 3
Impegni dello sponsee
Lo sponsee consente in relazione a quanto proposto e/o richiesto dallo sponsor l’utilizzo degli spazi verdi per l’apposizione di n. cartelli che promuovano l’intervento e l’attività svolta dallo sponsor medesimo, secondo la tipologia indicati nell’elaborato grafico contente le specifiche tecniche del cartello pubblicitario, allegato alla presente convenzione.
Art. 4
Clausole particolari inerenti la sponsorizzazione
Lo sponsee riconosce allo sponsor esclusiva generale/commerciale in ordine alla sponsorizza1zdii o4 ne dell’area verde oggetto della presente convenzione.
Art. 5
Documenti allegati al contratto
Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti elaborati, qui allegati, predisposti dallo sponsor:
- *******************
- *******************
- ******************* Art. 6
Utilizzo degli spazi pubblicitari.
Lo sponsor potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite la sistemazione di n. cartelli che pubblicizzano l'intervento, in conformità alle disposizioni di legge e ai Regolamenti comunali in materia, secondo il modello individuato nella proposta approvata dallo sponsee e il cui elaborato grafico è allegato alla presente convezione, quale parte integrante e sostanziale.
La realizzazione e posa del cartello sono a cura e spese dello sponsor.
L’esposizione del cartello è soggetta all’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità ai sensi del vigente normativa di settore.
Art. 7
Oneri Diversi
Tutte le spese dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico dello sponsor. Sono, pertanto, a cura e spese di quest’ultimo, tutti gli oneri per le autorizzazioni e i lavori occorrenti per la sistemazione e la manutenzione dell’area pubblica data in concessione. Sono compresi anche gli oneri relativi all’allacciamento alla rete idrica e all’eventuale allacciamento alle rete elettrica, ai pozzetti di derivazione, alla rete distributiva. Analogamente, il costo dell’acqua, dell’illuminazione e la manutenzione dei relativi impianti saranno a carico dello sponsor.
L’utilizzo dell’acqua (tempi, modi e quantità) e tutti gli interventi manutentivi dovranno essere concordati con lo sponsee.
La manutenzione dell’area dovrà garantire inoltre la pulizia periodica dai detriti stradali, la sostituzione di eventuali piante ammalorate e il controllo/sostituzione degli impianti di irrigazione e di illuminazione eventualmente installati.
Alla scadenza del presente contratto tutte le opere, i manufatti, le piante, i complementi di arredo, gli impianti diverranno automaticamente di proprietà del Comune di Brindisi, previo collaudo della loro piena efficienza e dello stato di totale decoro. Il Comune di Brindisi avrà comunque la facoltà di imporre allo sponsor il ripristino dell’area allo stato in cui è stata affidata.
In entrambi le ipotesi l’area verde dovrà essere restituita dallo Sponsor nelle migliori condizioni di manutenzione.
L’area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni assegnate dagli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 8
Valore del contratto
Il valore del presente contratto è determinato in euro .
Art. 9
Modalità di resa del corrispettivo della sponsorizzazione da parte dello sponsor.
Il corrispettivo della sponsorizzazione è reso dallo sponsor mediante messa a disposizione di beni e/o servizi per valore corrispondente a quello del presente contratto, in termini di operazione permutativa ai fini IVA, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972.
Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è determinato dal valore normale dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna delle operazioni permutative (prestazioni dello sponsee e controprestazioni dello sponsor ).
Trattandosi di area appartenente al demanio e trovando applicazione la disciplina della TOSAP ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 507/1993, l’operazione viene considerata non rilevante per lo sponsee ai fini IVA, in quanto si sostanzia in un entrata tributaria e non in un corrispettivo; pertanto il solo sponsor dovrà comunque emettere fattura al Comune di Brindisi per la prestazione effettuata gratuitamente, facendo riferimento al valore normale dei beni e servizi oggetto di scambio e dichiarato nell’articolo precedente.
Conformemente a quanto disposto dall’art. 6 comma 3 del D.P.R. n. 633/73, lo sponsor emetterà le fatture con cadenza periodica dell’importo relativo alla prestazione effettuata nel periodo di
riferimento, rispettando il criterio temporale dell’anno solare per la emissione delle medesime fatture durante la durata del contratto di sponsorizzazione, sino a concorrenza dell’importo totale dichiarato nell’articolo precedente.
Art. 10
Durata del Contratto
Il presente contratto vige per l’intera durata dell’intervento oggetto della sponsorizzazione, ha la durata di dalla sottoscrizione della presente convenzione, e pertanto scadente il
.
Art. 11
Garanzie - Assicurazioni
Lo sponsor si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alle persone, alla proprietà pubblica o privata durante i lavori di sistemazione e manutenzione dell’area così come è obbligata al rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze di visibilità.
Pertanto, lo sponsor sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare per causa delle opere sia eseguite che in corso di esecuzione. Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause e/o liti, lo sponsor dovrà sostenerle e sollevare comunque lo sponsee da ogni responsabilità. Tutti i veicoli e mezzi utilizzati dallo sponsor devono essere assicurati.
Lo sponsor deve inoltre stipulare apposito contratto di assicurazione che copra: 1) i danni (danni alle cose) subiti dall’Amministrazione Comunale o da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, mezzi e ogni altra cosa mobile o immobile verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto; 2) i danni causati a persone. Lo sponsor si obbliga e presentare copia della predetta polizza all’Amministrazione Comunale all’atto della sottoscrizione della convenzione.
Lo sponsor risponde in ogni caso dei danni arrecati anche per l’importo oltre il massimale.
Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto fatto salvo l’obbligo di risarcimento del danno subito.
Art. 12
Consegna, controllo e ultimazione dei lavori
La consegna dell’area oggetto di sponsorizzazione avverrà con la redazione di apposito verbale. Lo sponsor si obbliga a comunicare - previo rilascio di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico e di emissione dei necessari provvedimenti viabilistici - la data di inizio lavori agli uffici competenti del Comune di Brindisi, e ad eseguire i lavori con regolarità, garantendo la realizzazione dei lavori entro 90 giorni dalla consegna dell’area.
L’Amministrazione Comunale a mezzo dei propri incaricati eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell’area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari.
Al termine del periodo di concessione verrà redatto uno stato di consistenza dell’area affidata, dal quale risulti anche lo stato di conservazione e di efficienza dei vari elementi presi in consegna, vegetali, di arredo ed impiantistici che la compongono.
Art. 13
Modo di conduzione dei lavori
I lavori dovranno essere eseguiti dalla/e Ditta/e ********************* qualificata/e ai sensi del
D.P.R. n.207/2010 per la parte vigente e del D.Lgs n. 50/2016 e nel rispetto del D. Lgs. n.81/2008 e
s.m.i. relativamente al quale lo sponsor è il committente e dovranno altresì essere eseguiti con la massima diligenza secondo quanto previsto dal progetto approvato dal Settore competente e qui allegato. Le aree dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione.
Se durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione dovessero avvenire danni ad alberature, piante e segnaletica e cordoli stradali, lo sponsor dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dello sponsee.
Lo sponsor non può modificare, sospendere o ritardare i lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i lavori oggetto del presente atto, in base a proprie esigenze funzionali.
Art. 14
Risoluzione del contratto
Il Comune di Brindisi si riserva la facoltà di sciogliere l’accordo in qualsiasi momento qualora l’area non venga conservata nelle migliori condizioni di manutenzione o sia disatteso quanto previsto dal progetto e dal presente contratto, senza che allo sponsor sia dovuto alcun indennizzo o rimborso.
Qualora da parte dello sponsor venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l’accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo sponsor.
Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi ad opera di terzi estranei, lo sponsor non si ritiene responsabile e quindi, segnalato l’evento, concorderà con lo sponsee le iniziative in merito.
La modifica, la sospensione o il ritardo dei lavori per decisione unilaterale dello sponsor costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione dell’accordo qualora, dopo diffida intimata dallo sponsee a mezzo raccomandata AR o PEC, lo sponsor non abbia ottemperato alle disposizioni impartite. In tale ipotesi restano a carico dello sponsor, tutti gli oneri e le competenze derivanti da tale risoluzione.
Art. 15
Prescrizioni di carattere generale
Lo sponsor dovrà consentire l’effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura dello sponsee o di aziende impegnate in lavori di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.
E’ vietata la cessione, anche parziale dell’accordo.
Lo sponsor è obbligato a comunicare immediatamente allo sponsee la trasformazione, la cessione di azienda o di incorporazione in altra azienda e tutti gli altri casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Art. 16
Spese dell’atto.
Sono a carico dello sponsor tutte le spese relative alla stipulazione del presente atto e ogni altro onere relativo all’accordo.
ART. 17-
Definizione delle controversie
Eventuali controversie sorte tra il Committente ed il soggetto incaricato circa l'interpretazione del presente contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno devolute alla competenza del giudice ordinario. Il foro competente è quello di Brindisi.
Letto, approvato e sottoscritto Brindisi,
IL COMMITTENTE LO SPONSOR INCARICATO
Allegati:
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