Polizza R.C. e Tutela Legale per le Parrocchie
Polizza R.C. e Tutela Legale per le Parrocchie
Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo
Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Prodotto: Omnia Responsabilità
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza copre la responsabilità civile dell'Ente Parrocchia e la responsabilità civile personale del Parroco quale suo rappresentante legale, nonché dei sacerdoti e dei collaboratori. È prevista inoltre una tutela giudiziaria dell'Ente Parrocchia.
Che cosa è assicurato?
v Responsabilità Civile verso Terzi: indennizza i danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza delle seguenti attività:
v Esercizio dell'attività parrocchiale
v Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati Sono previste garanzie complementari e aggiuntive
v Tutela Giudiziaria: garantisce la tutela giudiziaria necessaria all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi di:
v Esercizio di pretese di risarcimento per danni e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi
v Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento dell'attività descritta nella Scheda Tecnica di Polizza
v Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato
La garanzia comprende principalmente le seguenti spese: intervento legale incaricato, spese legale controparte, intervento Consulente Tecnico, spese processuali nel processo penale, spese di giustizia.
Sono previste garanzie complementari e aggiuntive
Che cosa non è assicurato?
x Responsabilità Civile verso Terzi - Non sono considerati terzi:
x Il parroco pro-tempore e/o il legale rappresentante di enti per conto dei quali viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui al punto che segue;
x I genitori del parroco pro-tempore nonché il coniuge, i genitori e i figli del legale rappresentante degli enti di cui al punto che precede e qualsiasi altro parente o affine con loro conviventi;
x Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato o prestino la loro opera a titolo di collaborazione volontaria con l'Assicurato stesso, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio
x Tutela Giudiziaria - Non sono incluse le controversie: x Di natura contrattuale in genere;
x Relative a fatti dolosi compiuti dalle persone
assicurate;
x Relative a inquinamento dell'ambiente;
x Con la Società o con la Società Gestionaria;
x Relative a diritto di famiglia, successioni e donazioni; x Relative a materia fiscale e amministrativa;
x Relative a fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi e serrate, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, di vandalismo, di terremoto;
x Relative al pagamento di multe, ammende e sanzioni amministrative;
x Relative alla proprietà o alla guida di veicoli e imbarcazioni e di aeromobili;
x Relative a qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile;
x Relative a procedimenti penali e/o ricorsi
Ci sono limiti alla copertura?
! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
! Responsabilità Civile Terzi - Sono esclusi i danni:
! Da proprietà e circolazione di: veicoli a motore su strade di uso pubblico, natanti a motore e aeromobili;
! Impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti usati da persona non abilitata;
! Alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
! Conseguenti a: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari;
! Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
! Da furto e a cose altrui derivanti da incendio;
! Ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta;
! Alle cose possedute o detenute a qualsiasi titolo; alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
! Da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali nei quali si svolge l'attività;
! Da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, hardware, software;
! A condutture e impianti sotterranei in genere;
! A fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
! Derivati dall'esercizio di attività imprenditoriali, aziendali o di servizi;
! Alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
! Cagionati alle cose poste all'interno dei veicoli o sopra gli stessi, nonché i danni da furto e/o incendio e quelli conseguenti a mancato uso;
! Cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esercizio dei lavori;
! Derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
! Trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
! Derivanti da malattie professionali;
! Derivanti da: estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
! Conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio;
! Provocati da campo elettromagnetici
! Tutela Giudiziaria
! Le garanzia prevede un massimale di € 11.000 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo
Dove sono coperto dall'assicurazione?
v La garanzia Responsabilità Civile Terzi è valida in tutti i Paesi Europei
v La Garanzia Tutela Giudiziaria vale in tutta Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo
Che obblighi ho?
⚫ Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione
⚫ Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza
⚫ Devi comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto
Quando e come devo pagare?
Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite (che possono essere semestrali o annuali).
Il pagamento del premio può avvenire con una delle seguenti modalità:
⚫ Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
⚫ Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di Agente della Società;
⚫ Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (€ 750)
E' possibile richiedere il frazionamento del premio con conseguente aumento del premio imponibile (3% per rateazione semestrale).
Quando inizia e quando finisce la copertura?
⚫ La durata del contratto viene determinata, concordemente, tra le parti e viene indicata in polizza
⚫ L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento
⚫ Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
⚫ La garanzia Tutela Giudiziaria viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza
Come posso disdire il contratto?
⚫ In caso di "tacito rinnovo" il contratto può essere disdettato mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale indicata in polizza; diversamente il contratto si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente.
⚫ Se il contratto è stipulato "senza tacito rinnovo", la copertura assicurativa cessa automaticamente alla sua scadenza.
⚫ Dopo ogni denuncia di sinistro, entrambe le parti possono recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo mediante raccomandata A/R con effetto dal 30° esimo giorno successivo alla data di ricevimento.
Polizza R.C. e Tutela Legale per le Parrocchie
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Prodotto:"Omnia Responsabilità"
Data di aggiornamento: 06/2022 - Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l'ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Dati Societari
La SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A., ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona - tel. 0000000000 - fax 0000000000 - sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Autorizzazione all'esercizio dell'impresa
La Società è stata autorizzata all'esercizio quale impresa di assicurazione a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237. E' iscritta all'albo Imprese ISVAP n. 1.00012, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:
⚫ del Patrimonio Netto è pari a 2.189,378 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685,044 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.497,343 milioni di euro);
⚫ del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.278,148 milioni di euro (a);
⚫ del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 536,901 milioni di euro;
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.597,164 milioni di euro (b);
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 2.065,471 milioni di euro. Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,03 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
Al contratto si applica la legge italiana
L'Impresa presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e indicate nella scheda di polizza, oltre che nelle condizioni di assicurazione.
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.
Responsabilità Civile
Attività ricreativa
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio delle attività ricreative parrocchiali, frequentate anche da adulti, con sale riunioni, da gioco, bar, stand gastronomici, compresa la consumazione di generi alimentari preparati e/o forniti dall'ente assicurato, per i danni arrecati a terzi, compresi gli associati e frequentatori. La garanzia comprende altresì:
1) L'organizzazione di gite, pellegrinaggi, lotterie, pesche di beneficenza, giochi, sagre e manifestazioni svolte nell'ambito della parrocchia in occasione di celebrazioni e feste di particolare rilievo;
2) L'organizzazione di sfilate con carri allegorici, compreso l'allestimento degli stessi;
3) La proprietà e l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso terzi.
Che cosa è assicurato?
Attività scoutistica
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio occasionale dell'attività scoutistica svolta dal gruppo parrocchiale non aderente all'A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) o ad altre associazioni similari, compresi i danni subiti dagli associati per fatto degli associati stessi, anche se minorenni, compresa la responsabilità personale dei dirigenti e collaboratori nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Assicurato. L'assicurazione vale per lo svolgimento di tutte le attività previste dal programma del gruppo scout, compresa la partecipazione ai campeggi e alle escursioni, anche in montagna, compresa la pratica escursionistica, compresa la pratica dello sport sci da neve.
Attività di assistenza
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio del servizio di organizzazione di attività a scopi assistenziali anche infermieristiche, purché eseguite da persona regolarmente abilitata ai sensi di legge, svolte in parrocchia, a domicilio degli assistiti o nel consultorio familiare parrocchiale.
Mezzi di trasporto sotto carico e scarico
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
Committenza auto
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da dipendenti, compresi eventuali prestatori di lavoro, questi ultimi in:
- Regime di somministrazione e successive modifiche;
- Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e successive modifiche;
In relazione alla guida di veicoli a motore. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
Manutenzione straordinaria fabbricati
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da lavori di manutenzione e riparazione, anche straordinaria, dei fabbricati nei quali si svolgono le attività assicurate affidati a imprese terze L'assicurazione vale per la responsabilità che fa capo all'Assicurato nella sua qualità di committente. Per i lavori di lunga durata tale garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e che dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime.
Tutela Giudiziaria
E' garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.
La garanzia viene prestata a tutela dei diritti del/dei parroco/i e del suo/loro sostituto pro-tempore nonché ai sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati. Vengono inoltre garantiti i casi assicurativi relativi ai preposti e/o collaboratori, ivi compresi i catechisti, incaricati dal parroco pro-tempore, durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione, svolte per conto dell'Assicurato. Relativamente all'esercizio delle scuole parrocchiali, la garanzia è operante:
- A tutela dei diritti degli alunni dell'Istituto Contraente e loro genitori, per fatti commessi e/o occorsi dagli/agli alunni durante le attività scolastiche e ricreative organizzate dalle autorità scolastiche e durante il percorso che gli alunni compiono dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, entro i limiti di tempo che vanno da un'ora prima dell'inizio delle lezioni a un'ora dopo la fine delle lezioni medesime;
- A tutela dei diritti dei docenti e del personale non docente dell'Istituto Contraente per fatti commessi nell'esercizio della professione e durante lo svolgimento degli incarichi conferiti dall'Autorità scolastica purché attinenti alla qualifica.
Pacchetto sicurezza
D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008
Le garanzie vengono prestate al Contraente e agli Assicurati a tutela dei diritti dei propri:
- Assicurati preposti;
- Assicurati responsabili dei Servizi di Prevenzione;
- Lavoratori dipendenti.
Le garanzie valgono, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D. lgs. n°81 del 9 aprile 2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, per:
- La difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- La difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (articoli 589 e 590 del codice penale);
- Le opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a euro 260,00. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso. L'operatività della presente garanzia è subordinata alla condizione che il Contraente abbia provveduto alla valutazione dei rischi (ai sensi del D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008) e abbia quindi individuato le idonee misure di prevenzione nonché abbia designato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e del D. lgs. n° 494 del 14 agosto 1996.
D. lgs. n° 494 del 14 agosto 1996 Le garanzie vengono prestate al Contraente e agli Assicurati in relazione alla loro qualifica di committenti di lavori ai sensi del D. lgs. n° 494 del 14 agosto 1996. Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D. lgs. n° 494 del 14 agosto 1996, per: - La difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni; - La difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (articoli 589 e 590 del codice penale); - Le opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a euro 260,00. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione della opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso. D. lgs. n° 155 del 1997 Le garanzie vengono prestate al Contraente ed agli Assicurati in relazione al D. lgs. n° 155 del 1997 a tutela del Titolare dell'Industria Alimentare e del Responsabile delegato dal Titolare in quanto dipendente del Contraente e/o degli Assicurati. Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D. lgs. n°155 del 1997 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare per: - La difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni; - La difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (articoli 589 e 590 del codice penale); - La difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, da parte del proprio Legale scelto nei termini dell'art. 46, indipendentemente dalla nomina di altro Legale da parte dell'assicuratore della responsabilità civile; - Le opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione della opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia (D. lgs. n° 155 del 26 maggio 1997) opera a condizione che il Contraente/Assicurato abbiano provveduto, entro i termini di Legge, all'individuazione di ogni fase critica per la sicurezza degli alimenti e alla predisposizione di adeguate misure di sicurezza sulla base dei principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), come da articolo 3, comma 2 D. lgs. n° 155 del 26 maggio 1997. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Operanti soltanto se espressamente indicato il relativo massimale nello stampato di polizza) | |
Responsabilità civile - Esercizio scuola (elementare e/o materna) | L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente della scuola parrocchiale per i danni arrecati a terzi, compresi gli allievi, da fatto delle persone addette o degli allievi medesimi. La garanzia comprende altresì: - L'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa, anche a mezzo di pulmini di terzi; - Lo svolgimento da parte degli alunni di attività parascolastiche, ricreative, istruttive. L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio delle attività previste dai programmi scolastici durante le ore di lezione e di ricreazione. |
Responsabilità civile - Esercizio case per ferie / colonie | L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di case per ferie e colonie, compreso il servizio di mensa/bar aperto anche al pubblico. L'assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per i danni subiti da terzi in seguito a distruzione, sottrazione, deterioramento delle cose portate nell'esercizio indicato in polizza e consegnate all'Assicurato. |
Responsabilità civile - Esercizio cinema e teatro | L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio non saltuario del cinema e teatro, aperto al pubblico. Sono considerati terzi gli artisti, gli orchestrali, gli attori e/o oratori. L'assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per i danni subiti da terzi in seguito a distruzione, sottrazione, deterioramento delle cose portate nell'esercizio indicato in polizza e consegnate all'assicurato. |
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) | La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per: - Gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; - Danni cagionati ai prestatori di lavoro indicati al punto precedente per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS. La garanzia R.C.O. vale anche per la responsabilità civile derivante per i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal codice penale, cagionati ai dipendenti dell'Assicurato e ai prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati a norma di Legge. |
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro in regime di somministrazione | La Società tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per: - Gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro in regime di somministrazione che esercitano la propria attività presso l'Assicurato; - Danni cagionati ai prestatori di lavoro indicati al punto precedente per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%. Sono considerati terzi i prestatori di lavoro in regime di somministrazione per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta nella Scheda Tecnica di Polizza. |
Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro | La Società tiene indenni, per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro mansioni: - I prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato; - I prestatori di lavoro in regime di somministrazione; - I prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, i prestatori di lavoro sopra indicati. |
Danni da incendio | L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti dalle cose di terzi conseguenti a incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Responsabilità Civile Esercizio attività Parrocchiale Fra i danni derivanti da proprietà, uso e installazione di insegne, attrezzature e cartelloni pubblicitari stradali e striscioni, non sono compresi i danni alle opere o alle cose sulle quali sono applicate insegne, cartelli, striscioni. Attività ricreativa Sono esclusi spettacoli pirotecnici e gare sportive in genere. Sono inoltre esclusi i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore. Attività scoutistica Sono esclusi la scalata di rocce e l'accesso ai ghiacciai (a meno che l'attraversamento di tali rocce / ghiacciai non sia lungo un sentiero segnato sulle carte topografiche ed in loco). Sono inoltre esclusi il salto dal trampolino con gli sci, lo sci d'alpinismo, il fuoripista e lo sci estremo. La garanzia non è operante per danni a cose di terzi causati da incendio. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico Sono esclusi i danni alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico. Sono inoltre esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. Committenza auto Sono esclusi veicoli a motore di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al pubblico registro automobilistico ovvero a lui locati. Esercizio case per ferie / colonie Sono esclusi i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale inoltre per oggetti preziosi, denaro, valori bollati e marche, titoli di credito, opere d'arte in genere, quadri, valori, veicoli a motore e cose in essi contenute. Sono esclusi infine i danni causati da incendio o bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento. Esercizio cinema e teatro L'assicurazione non vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio non saltuario di cinema e teatro, anche se aperto al pubblico, se l'esercizio di tali attività non sia stato autorizzato dalle Autorità competenti. Sono inoltre esclusi i danni dalle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati e marche, titoli di credito, opere d'arte in genere, quadri, valori, veicoli a motore e cose in essi contenute. Sono esclusi infine i danni causati da incendio o bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro Sono esclusi i casi in cui, al momento del sinistro, l'Assicurato non fosse in regola con gli obblighi di assicurazione di Xxxxx. Sono inoltre escluse le malattie professionali. |
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro in regime di somministrazione Sono escluse le malattie professionali. Danni da incendio Sono esclusi i danni subiti dalle cose in possesso, uso o custodia dell'Assicurato. Questa garanzia viene prestata sino alla concorrenza, per ogni sinistro ed anno assicurativo, di un importo pari al 10% del massimale di polizza e comunque con il massimo di € 250.000,00. Pacchetto sicurezza La garanzia non opera se il Contraente non ha preliminarmente provveduto alla valutazione dei rischi e non ha quindi individuato le idonee misure di prevenzione o non abbia designato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. |
Ci sono limiti di copertura?
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.
Responsabilità Civile
In generale sono esclusi:
- Danni da proprietà e circolazione di veicoli a motore su vie aree di uso pubblico o da navigazione;
- Xxxxx conseguenti a impoverimento, alterazione o deviazione di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- Danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc…);
- Danni conseguenti a incidenti dovuti a ordigni di guerra.
Esercizio attività Parrocchiale
Fra i danni derivanti da proprietà, uso e installazione di insegne, attrezzature e cartelloni pubblicitari stradali e striscioni, non sono compresi i danni alle opere o alle cose sulle quali sono applicate insegne, cartelli, striscioni.
Attività ricreativa
Sono esclusi spettacoli pirotecnici e gare sportive in genere. Sono inoltre esclusi i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.
Attività scoutistica
Sono esclusi la scalata di rocce e l'accesso ai ghiacciai (a meno che l'attraversamento di tali rocce / ghiacciai non sia lungo un sentiero segnato sulle carte topografiche ed in loco). Sono inoltre esclusi il salto dal trampolino con gli sci, lo sci d'alpinismo, il fuoripista e lo sci estremo. La garanzia non è operante per danni a cose di terzi causati da incendio.
Mezzi di trasporto sotto carico e scarico
Sono esclusi i danni alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico. Sono inoltre esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.
Committenza auto
Sono esclusi veicoli a motore di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al pubblico registro automobilistico ovvero a lui locati.
Esercizio case per ferie / colonie
Sono esclusi i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale inoltre per oggetti preziosi, denaro, valori bollati e marche, titoli di credito, opere d'arte in genere, quadri, valori, veicoli a motore e cose in essi contenute. Sono esclusi infine i danni causati da incendio o bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.
Esercizio cinema e teatro
L'assicurazione non vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio non saltuario di cinema e teatro, anche se aperto al pubblico, se l'esercizio di tali attività non sia stato autorizzato dalle Autorità competenti. Sono inoltre esclusi i danni dalle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati e marche, titoli di credito, opere d'arte in genere, quadri, valori, veicoli a motore e cose in essi contenute. Sono esclusi infine i danni causati da incendio o bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro
Sono esclusi i casi in cui, al momento del sinistro, l'Assicurato non fosse in regola con gli obblighi di assicurazione di Xxxxx. Sono inoltre escluse le malattie professionali.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro in regime di somministrazione Sono escluse le malattie professionali.
Danni da incendio
Sono esclusi i danni subiti dalle cose in possesso, uso o custodia dell'Assicurato. Questa garanzia viene prestata sino alla concorrenza, per ogni sinistro ed anno assicurativo, di un importo pari al 10% del massimale di polizza e comunque con il massimo di € 250.000.
Pacchetto sicurezza
La garanzia non opera se il Contraente non ha preliminarmente provveduto alla valutazione dei rischi e non ha quindi individuato le idonee misure di prevenzione o non abbia designato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Franchigie/scoperti
- Esercizio attività Parrocchiale - Danni a terzi causati da fuoriuscita di acqua condotta o da rigurgito di fogne, purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento
Scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 250.
- Esercizio attività Parrocchiale - Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
Scoperto del 10 % per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.500.
- Mezzi di trasporto sotto carico e scarico
Franchigia fissa di € 150 per ogni mezzo danneggiato.
- Committenza auto
Franchigia fissa di € 250 per ogni sinistro.
- Danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo se derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture Scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.500.
- Esercizio case per ferie / colonie
Franchigia fissa di € 100 per ciascuna persona danneggiata.
- Esercizio cinema e teatro
Franchigia fissa di € 100 per ciascuna persona danneggiata.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Responsabilità Civile In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento all'obbligo di avviso determina la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione dolosa di tale obbligo. Tutela Legale L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società Gestionaria o alla Società il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto a lui notificato. L'Assicurato deve inoltre contestualmente indicare alla Società Gestionaria il nome di un Legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. Nel caso in cui l'Assicurato non fornisca tale indicazione, la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata a.r. rinnova all'Assicurato l'invito a esercitare la facoltà di scelta del Legale. Qualora tuttavia l'Assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del Legale da lui prescelto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del Legale, a cui dovrà essere conferito mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio Legale qualora vi sia conflitto di interessi con la Società o con la Società Gestionaria. La denuncia dev'essere inoltrata a D.A.S. ai numeri: Numero verde: 800 572 572, Numero dall'estero: x00 00 00 00 00 00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 oppure scrivendo all'indirizzo e-mail: xxxxxxxx@xxx.xx. I medesimi contatti possono essere utilizzati per la successiva gestione del sinistro. Al fine di ottenere la prestazione di protezione legale prevista dal presente contratto, l'Assicurato deve: - Informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; - Conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione collaborando inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari. |
Assistenza diretta / in convenzione: non presente. |
Gestione da parte di altre imprese La Società si avvale, per la gestione dei sinistri di Tutela Legale, di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx (XX). L'assicurato ha facoltà di prendere contatto direttamente con la Società Gestionaria per tutto quanto attiene alla gestione di tali sinistri. | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Obblighi dell'impresa | Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Rimborso | A seguito di recesso dal contratto, se non con effetto dalla scadenza di una rata di premio, si farà luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non prevista. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non prevista. |
Il prodotto è rivolto a Parroci, Xxxxxxxxx e collaboratori della Parrocchia per la tutela dei rischi della responsabilità civile e della tutela legale inerenti alle attività parrocchiali.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:
Quali costi devo sostenere?
23,0 %
Tutti i rischi
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 045/8372354 Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx indicando i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter proporre un'azione giudiziale. Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Per la risoluzione delle controversie relative alle garanzie di tutela legale derivanti dal contratto è previsto il ricorso all'Arbitrato; - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONDE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. OMNIAR 2 - ED. 01/2022
sono parte integrante del Set Informativo unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
⚫ DIP Danni MOD. OMNIAR DIP - ed. 04/2021
⚫ DIP aggiuntivo Danni MOD. OMNIAR DIP AGG - ed. 06/2022
INDICE
DEFINIZIONI. 3
Definizioni valide per l'assicurazione in generale. 3
Definizioni valide per l'assicurazione Tutela Giudiziaria. 4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. 5
RESPONSABILITA' CIVILE. 7
Garanzia base. 7
Attività complementari. 11
Garanzie aggiuntive. 12
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. 14
TUTELA GIUDIZIARIA. 15
Garanzia base. 15
Garanzia aggiuntiva "Pacchetto Sicurezza". 17
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. 19
DEFINIZIONI
Definizioni valide per l'assicurazione in generale
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e paga il premio.
Cose
Sia gli oggetti materiali che gli animali.
Ente Parrocchiale
L'ente collegato con la Parrocchia e che comunque svolge la propria attività per finalità strettamente connesse alla stessa.
Franchigia
La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Incendio
La combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Indennizzo
La somma che la Società è tenuta a corrispondere in caso di sinistro.
Oratorio
Il luogo dove si svolge l'attività di catechesi e/o ricreativa indirizzata agli oratoriani frequentatori della Parrocchia.
Oratoriani
I giovani di età inferiore ai trenta anni che frequentano gli oratori gestiti dalla Parrocchia.
Parrocchia
L'ente morale ecclesiastico avente per scopo istituzionale l'esercizio del culto e delle attività educative, formative e ricreative a esso connesse.
Polizza
Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio
La somma riportata in polizza dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio
La probabilità che si verifichi un sinistro e la richiesta media di risarcimento che può derivarne in rapporto alla media dei massimali assicurati su enti e attività similari.
Società
Cattolica Assicurazioni S.p.A.
Scoperto
La percentuale del danno liquidabile ai termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Gestione Legale
Definizioni valide per l'assicurazione Tutela Giudiziaria
L'assicurazione ai sensi del D. lgs. n° 175 del 1995 - artt. 44 e seguenti.
Sinistro o caso assicurativo
Il verificarsi del fatto dannoso - ossia la controversia - per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società Gestionaria
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
C.F., P.I. e n. R.I. Verona 93238290238 - REA n. VR - 394658
Unico sinistro o unico caso assicurativo
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge uno o più Assicurati.
Assicurati
I soggetti i cui interessi sono protetti dall'Assicurazione, il cui numero viene segnalato sul frontespizio di polizza alle sezioni di Tutela Giudiziaria e per i quali è stato corrisposto il relativo premio.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Operatività del contratto - Attività esercitata
Sono prestate esclusivamente le attività e le garanzie per le quali risultino indicate nella Scheda Tecnica di Polizza i massimali e/o i relativi premi.
L'assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato che l'attività esercitata:
a) risponde ai requisiti previsti dalla definizione di Parrocchia o di ente Parrocchiale;
b) si identifica con quella riportata nella Scheda Tecnica di Polizza.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.
La garanzia decorre, salvo quanto indicato all'art. 37 "Decorrenza della garanzia" - Tutela Giudiziaria - dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, sempreché siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società all'incasso dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.
Art. 3 - Durata
La durata del presente contratto viene determinata, concordemente, tra le Parti al momento della stipulazione del contratto stesso e viene indicata sulla scheda di polizza.
Art. 4 - Proroga del contratto
In mancanza di disdetta, inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente, salvo che nella Scheda di Polizza venga indicato "NO" relativamente al tacito rinnovo.
Art. 5 - Dichiarazioni inesatte e reticenti
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 6 - Aggravamento di rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il nuovo stato di cose fosse esistito o stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.
Art. 7 - Diminuzione di rischio
Se il Contraente comunica mutamenti che producono una diminuzione di rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto.
Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.
Art. 9 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successive stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.
L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del codice civile.
Art. 10 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro la Società ha la facoltà di recedere dal presente contratto entro 60 giorni dal pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.
Il recesso deve essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di annullazione del contratto, la parte di premio imponibile, esclusi i diritti, corrispondente al periodo di garanzia non goduto.
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 12 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 13 - Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
RESPONSABILITÀ CIVILE
Garanzia base
Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Con la presente garanzia, la Società, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività esplicitate all'art. 15 "Esercizio attività Parrocchiale" Sezioni I - II - III nonché, se richiamate nella Scheda Tecnica di Polizza, alle attività complementari esplicitate agli artt. 28 "Esercizio scuola", 29 "Esercizio case per ferie/ colonia" e 30 "Esercizio cinema e teatro".
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge n° 222 del 12 giugno 1984.
Art. 15 - Esercizio attività Parrocchiale
I. Proprietà, conduzione, possesso e custodia.
L'assicurazione R.C.T. vale per:
a) la proprietà e/o la conduzione di fabbricati.
Per fabbricati s'intende il complesso di uno o più corpi di edifici contigui e/o comunicanti adibiti a usi civili o religiosi quali: chiese, canoniche, oratori, scuole, abitazioni, colonie, case per ferie, cinema, teatri, sale riunioni e opere parrocchiali in genere, campi di calcio, piste di pattinaggio a rotelle, campi di tennis, bocce, pallacanestro, pallavolo, palestre, piscine, attrezzature sportive in muratura, e relativi impianti, ad esclusione di attività commerciali.
L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di antenne radiotelevisive, e di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, recinzioni, giardini, parchi, alberi, cancelli elettrici, cancellate, scale, muraglioni, attrezzature per giochi, strade private, fissi, infissi e dipendenze tutte che l'Assicurato dichiara essere in buone condizioni di stato d'uso e di manutenzione.
L'assicurazione comprende anche i danni a terzi causati da fuoriuscita di acqua condotta o da rigurgito di fogne, purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento; tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 250,00 e nel limite di un massimale pari a euro 25.000,00 per ciascuna annualità assicurativa;
b) la proprietà e/o funzionamento dell'arredamento, delle attrezzature e del macchinario, anche installati su veicoli a motore, ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;
c) la proprietà, l'uso e l'installazione di insegne, attrezzature e cartelloni pubblicitari stradali e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente di detti lavori. Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
d) la proprietà di animali domestici; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato limitatamente ai danni corporali.
Quanto sopra vale a condizione che tutto quanto indicato alle lettere a) - b) - c) e d) sia di pertinenza della Parrocchia assicurata.
II. Responsabilità personale del parroco, dei sacerdoti coadiutori e dei collaboratori.
L'assicurazione R.C.T. vale per:
a) la responsabilità civile personale derivante al parroco pro-tempore, nonché ai sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati, sia per lo svolgimento dell'attività di insegnamento presso scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, sia, nell'ambito della vita privata, da fatto proprio o delle persone delle quali debbano rispondere (familiari o domestici).
L'assicurazione copre altresì la responsabilità civile derivante ai familiari conviventi con il parroco o con i sacerdoti coadiutori fissi per fatti della vita privata;
b) la responsabilità civile personale derivante ai sacerdoti coadiutori per lo svolgimento dell'attività da questi effettuata presso la parrocchia o l'ente parrocchiale assicurato;
c) la responsabilità civile personale derivante a preposti e/o collaboratori incaricati dal parroco pro-tempore durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione svolte per conto dell'Assicurato.
III. Gestione / Esercizio delle attività.
L'assicurazione R.C.T. vale per:
a) l'esercizio del culto e di qualsiasi manifestazione a carattere liturgico svolta anche all'esterno dei fabbricati;
b) l'esercizio di uffici parrocchiali, compresi i danni dovuti a errori, disguidi, ritardi o smarrimenti nella redazione, consegna e/o conservazione di atti e documenti;
A tal proposito, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro il limite di euro 5.000,00 per uno o più sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni conseguenti a perdite patrimoniali.
Limitatamente alla presente garanzia, a parziale deroga delle definizioni di polizza, per sinistro si intende "la richiesta di risarcimento per danni per i quali è prestata l'assicurazione".
La presente garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di effetto dell'assicurazione stessa;
c) l'esercizio di cinema e teatro, limitatamente agli spettacoli organizzati in ambito parrocchiale e pastorale;
d) l'esercizio degli oratori e dei corsi di catechesi, gestiti anche presso sedi non parrocchiali, inclusa la responsabilità civile derivante da incarichi inerenti all'attività dell'oratorio e/o parrocchiale, affidati dall'Assicurato anche a minorenni, e al relativo svolgimento eseguito da questi in modo autonomo, singolarmente o in gruppo;
e) gite effettuate in forma collettiva dagli oratoriani, compresa la pratica escursionistica senza scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salvo l'attraversamento degli stessi lungo vie tracciate durante le gite; l'uso della slitta, lo sport dello sci da neve (esclusi il salto dal trampolino, lo sci d'alpinismo, il fuoripista e lo sci estremo); i viaggi e i soggiorni in genere, i campeggi fissi e/o mobili, compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà, esercizio e conduzione delle strutture costituenti i campeggi medesimi;
f) la sorveglianza e assistenza temporanea di minori per il periodo durante il quale i genitori o le persone incaricate dagli stessi partecipano alle attività descritte nella presente sezione Gestione / Esercizio delle attività ai punti a) e d);
g) l'organizzazione di concerti, riunioni e conferenze svolte in ambito diocesano;
h) l'accompagnamento degli oratoriani da casa al centro parrocchiale e viceversa, anche a mezzo pulmini di terzi, ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di Xxxxx in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;
i) le attività sportive svolte in ambito diocesano, compresa l'organizzazione e/o la partecipazione a tornei o gare delle varie specialità;
j) l'esercizio e/o gestione, in ambito diocesano, di spogliatoi, servizi, infrastrutture, attrezzature sportive e ricreative in genere. L'assicurazione comprende la responsabilità derivante dalla proprietà di tribune in muratura esistenti negli impianti sportivi di proprietà dell'Assicurato.
k) le attività svolte da incaricati dalla parrocchia o dall'ente parrocchiale a scopo caritativo o benefico, comprese la raccolta di offerte in denaro, di carta, indumenti e altri oggetti di recupero;
l) eventuali azioni di regresso che a parziale deroga dell'art. 23 "Esclusioni" lett. a) dovessero competere all'impresa che assicura i veicoli di proprietà del Contraente, del parroco pro tempore, dei sacerdoti coadiutori e/o residenti presso le parrocchie, in base alle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale per fatti commessi da minori dei quali l'Assicurato debba rispondere;
m) la proprietà e l'uso di velocipedi e veicoli non a motore;
n) la responsabilità civile derivante all'Assicurato nel caso di inosservanza della norme previste dal D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni per i danni cagionati a terzi, esclusi i prestatori di lavoro utilizzati dall'Assicurato;
o) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro
2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e, comunque, con il massimo indennizzo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa.
Art. 16 - Attività ricreativa
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio delle attività ricreative parrocchiali, frequentate anche da adulti, con sale riunioni, da gioco, bar, stand gastronomici, compresa la consumazione di generi alimentari preparati e/o forniti dall'ente assicurato, per i danni arrecati a terzi, compresi gli associati e frequentatori.
La garanzia comprende altresì:
1) l'organizzazione di gite, pellegrinaggi, lotterie, pesche di beneficenza, giochi, sagre e manifestazioni svolte nell'ambito della parrocchia in occasione di celebrazioni e feste di particolare rilievo con esclusione di spettacoli pirotecnici e gare sportive in genere;
2) l'organizzazione di sfilate con carri allegorici, compreso l'allestimento degli stessi;
3) la proprietà e l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso terzi, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.
Art. 17 - Attività scoutistica
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio occasionale dell'attività scoutistica svolta dal gruppo parrocchiale non aderente all'A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) o ad altre associazioni similari, compresi i danni subiti dagli associati per fatto degli associati stessi, anche se minorenni, compresa la responsabilità personale dei dirigenti e collaboratori nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Assicurato.
L'assicurazione vale per lo svolgimento di tutte le attività previste dal programma del gruppo scout, compresa la partecipazione ai campeggi e alle escursioni, anche in montagna, compresa la pratica escursionistica senza scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, salvo l'attraversamento degli stessi lungo sentieri segnati sulle carte topografiche ed in loco, compresa la pratica dello sport sci da neve, esclusi il salto dal trampolino, lo sci d'alpinismo, il fuoripista e lo sci estremo.
La garanzia non è operante per danni a cose di terzi causati da incendio.
Art. 18 - Attività di assistenza
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio del servizio di organizzazione di attività a scopi assistenziali anche infermieristiche, purché eseguite da persona regolarmente abilitata ai sensi di legge, svolte in parrocchia, a domicilio degli assistiti o nel consultorio familiare parrocchiale.
Art. 19 - Mezzi di trasporto sotto carico e scarico
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.
La garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato.
Art. 20 - Committenza auto
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per danni cagionati a terzi da dipendenti, compresi eventuali prestatori di lavoro questi ultimi in:
• regime di somministrazione (D.lgs n. 276 del 10/09/2003) e successive modifiche;
• rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Legge n. 335 del 8/8/1995) e successive modifiche;
in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al pubblico registro automobilistico ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di surroga della Società nei confronti dei responsabili, salvo quanto previsto dall'art. 31 "R.C.O. e responsabilità personale dei prestatori di lavoro (RA)" se operante.
La garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni sinistro e vale entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
Art. 21 - Manutenzione straordinaria fabbricati
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da lavori di manutenzione e riparazione, anche straordinaria, dei fabbricati nei quali si svolgono le attività assicurate affidati a imprese terze. L'assicurazione vale per la responsabilità che fa capo all'Assicurato nella sua qualità di committente anche ai sensi del D. lgs. n° 494 del 14 agosto 1996.
Per i lavori di lunga durata tale garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e che dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del codice penale.
Art. 22 - Persone non considerate terze
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
a) il parroco pro-tempore e/o il legale rappresentante di enti per conto dei quali viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui alla lettera b) che segue;
b) i genitori del parroco pro-tempore nonché il coniuge, i genitori e i figli del legale rappresentante degli enti di cui alla lettera a) che precede e qualsiasi altro parente o affine con loro conviventi;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato o prestino la loro opera a titolo di collaborazione volontaria con l'Assicurato stesso, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Art. 23 - Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni:
a) da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. 15 punto III lett. l);
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto all'art. 15 punto III lett. l);
c) alle opere in costruzione;
d) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
e) conseguenti a:
• interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
• inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo i danni derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture, il cui indennizzo avverrà, previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00; ciò, nel limite del massimale e comunque con il massimo indennizzo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa;
f) da furto;
g) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
i) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
j) da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali nei quali si svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto all'art. 21;
k) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, hardware, software;
l) a condutture e impianti sotterranei in genere;
m) a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
n) derivati dall'esercizio di attività imprenditoriali, aziendali o di servizi;
o) alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori;
p) cagionati alle cose poste all'interno dei veicoli o sopra gli stessi, nonché i danni da furto e/o incendio e quelli conseguenti a mancato uso;
q) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esercizio dei lavori;
r) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
s) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
t) derivanti da malattie professionali;
u) derivanti da:
• estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio diasbesto puro e/o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
• uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
v) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;
z) provocati da campi elettromagnetici.
Art. 24 - Pluralità di assicurati - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro. Nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente l'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O., il massimale indicato nella Scheda Tecnica di Polizza per ogni sinistro rappresenta la massima esposizione da parte della Società.
Art. 25 - Estensione territoriale
L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. L'assicurazione R.C.O., se operante, vale per il mondo intero.
Art. 26 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del codice civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Art. 27 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome e per conto di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi da parte della Società e del Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Attività complementari
(operanti solo se richiamate nella Scheda Tecnica di Polizza)
Art. 28 - Esercizio scuola (elementare e/o materna)
L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente della scuola parrocchiale per i danni arrecati a terzi, compresi gli allievi, da fatto delle persone addette o degli allievi medesimi.
La garanzia comprende altresì:
a) l'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa, anche a mezzo di pulmini di terzi, escluso il rischio rientrante nella Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;
b) lo svolgimento da parte degli alunni di attività parascolastiche, ricreative e istruttive.
L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio delle attività previste dai programmi scolastici durante le ore di lezione e di ricreazione.
Art. 29 - Esercizio case per ferie / colonie
L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di case per ferie e colonie, compreso il servizio di mensa/bar aperto anche al pubblico.
A parziale deroga dell'art. 23 "Esclusioni" lettera i), l'assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per i danni subiti da terzi in seguito a distruzione, sottrazione, deterioramento delle cose portate nell'esercizio indicato in polizza e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità civile che a lui incombe ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del codice civile, ferma restando l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati e marche, titoli di credito, opere d'arte in genere, quadri, valori, veicoli a motore e cose in essi contenute.
Sono esclusi altresì i danni causati da incendio o bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.
Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza di euro 5.000,00 per ogni sinistro e nei limiti del massimale di polizza, previa detrazione di una franchigia fissa di euro 100,00 per ciascuna persona danneggiata.
Art. 30 - Esercizio cinema e teatro
L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio non saltuario del cinema e teatro, aperto al pubblico, a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle Autorità competenti. Sono considerati terzi gli artisti, gli orchestrali, gli attori e/o oratori.
A parziale deroga dell'art. 23 "Esclusioni" lettera i) l'assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per i danni subiti da terzi in seguito a distruzione, sottrazione, deterioramento delle cose portate nell'esercizio indicato in polizza e consegnate all'assicurato, per la responsabilità civile che a lui incombe ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del codice civile, ferma restando l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati e marche, titoli di credito, opere d'arte in genere, quadri, valori, veicoli a motore e cose in essi contenute.
Sono esclusi altresì i danni causati da incendio o bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.
Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza di euro 5.000,00 per ogni sinistro e nei limiti del massimale di polizza, previa detrazione di una franchigia fissa di euro 100,00 per ciascuna persona danneggiata.
Garanzie aggiuntive
(operanti solo se richiamate nella Scheda Tecnica di Polizza)
Art. 31 - R.C.O. e responsabilità personale dei prestatori di lavoro (RA)
I. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società, nel limite del massimale indicato nella Scheda Tecnica di Polizza, si obbliga atenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi della assicurazione di Xxxxx, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche, nonché del D. lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) a i sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e del D. lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.
L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge n° 222 del 12 giugno 1984.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
II. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro in regime di somministrazione
Con la presente garanzia, la Società, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.O., si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, limitatamente a quanto previsto al precedente punto 1), nella sua qualità di utilizzatore, ai sensi del D. lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche, di prestatori di lavoro in regime di
somministrazione che esercitano la propria attività presso l'Assicurato.
Nel caso in cui, diversamente, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del codice civile, si conviene, a parziale deroga dell'art. 22 "Persone non considerate terze" lettera c) e fermo quanto disposto al punto I. 2) del presente articolo, di considerare terzi i prestatori di lavoro in regime di somministrazione per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta nella Scheda Tecnica di Polizza.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
III. R esponsabilità civile personale dei prestatori di lavoro
La Società si obbliga a tenere indenni, per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente,
nello svolgimento delle loro mansioni:
a) i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
b) i prestatori di lavoro in regime di somministrazione regolarmente utilizzati ai sensi D. lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, e successive modifiche e/o integrazioni;
c) i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge n° 335 dell'8 agosto 1995 e successive modifiche e/o integrazioni.
Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così definite dall'articolo 583 del codice penale, i prestatori di lavoro sopra indicati.
IV. R esponsabilità civile derivante dal D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008
La garanzia R.C.O. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni per i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal codice penale, cagionati ai dipendenti dell'Assicurato e ai prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati a norma di Legge.
Art. 32 - Danni da incendio (RB)
A parziale deroga dell'art. 23 "Esclusioni" lettera g) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti dalle cose di terzi conseguenti a incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo con esclusione comunque dei danni subiti dalle cose in possesso, uso o custodia dell'Assicurato stesso. Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza, per ogni sinistro ed anno assicurativo, di un importo pari al 10% del massimale di polizza e comunque con il massimo di euro 250.000,00.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
Art. 34 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L'inadempimento all'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'articolo 1913 del codice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tale obbligo.
Art. 35 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile la Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
TUTELA GIUDIZIARIA
Garanzia base
PREMESSA
La Società si avvale, per la gestione dei sinistri tutela giudiziaria, di ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx, tel. 000 0 000 000 - fax 045
0 000 000, in seguito denominata Società Gestionaria.
L'assicurato ha facoltà di prendere contatto direttamente con la Società Gestionaria per tutto quanto attiene alla gestione di tali sinistri.
Art. 36 - Oggetto della garanzia Tutela Giudiziaria
La Società garantisce, sino al limite del massimale indicato in polizza per caso assicurativo, la Tutela Giudiziaria, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
Le spese garantite comprendono:
a) le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
b) le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria ai sensi dell'art. 48 "Gestione del caso assicurativo";
c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società Gestionaria ai sensi dell'art. 48 "Gestione del caso assicurativo";
d) le spese processuali nel processo penale (articolo 535 del codice di procedura penale);
e) le spese di giustizia.
È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 46 "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale".
Art. 37 - Decorrenza della garanzia
La garanzia assicurativa viene in ogni caso prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.
Art. 38 - Estensione del periodo di garanzia
La garanzia si estende ai sinistri che, pur essendo insorti durante il periodo di validità del contratto, siano stati denunciati alla Società Gestionaria e/o alla Società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Art. 39 - Insorgenza del caso assicurativo
Per insorgenza del caso assicurativo si intende:
a) il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento per l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni conseguenti a responsabilità extracontrattuale;
b) il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di Legge per tutte le restanti ipotesi.
Art. 40 - Unico caso assicurativo
Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:
a) vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
Pertanto nei casi di cui sopra, la garanzia viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti in tale fatto e/o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essi subito.
Art. 41 - Casi assicurati
Le garanzie valgono per fatti concernenti l'esercizio delle attività istituzionali indicate nella Scheda Tecnica di Polizza, nei casi di:
a) esercizio di pretese volte a ottenere il risarcimento conseguenti a responsabilità extracontrattuale dei danni a
persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
b) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento dell'attività descritta nella Scheda Tecnica di Polizza;
c) difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; la Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Quanto sopra a parziale deroga di quanto previsto all'art. 45 "Esclusioni", punto b).
Art. 42 - Massimale
Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate fino al massimale di euro 11.000,00 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo.
Art. 43 - Persone assicurate
Le garanzie previste dall'art. 36 delle condizioni generali di assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del/dei parroco/i e del suo/loro sostituto pro-tempore nonché ai sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati. Vengono inoltre garantiti i casi assicurati relativi ai preposti e/o collaboratori, ivi compresi i catechisti, incaricati dal parroco pro-tempore, durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione, svolte per conto dell'Assicurato.
Relativamente all'esercizio di scuole parrocchiali, la garanzia è operante:
a) a tutela dei diritti degli alunni dell'Istituto Contraente e loro genitori, per fatti commessi e/o occorsi dagli/agli alunni durante le attività scolastiche e ricreative organizzate dalle autorità scolastiche e durante il percorso che gli alunni compiono dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, entro i limiti di tempo che vanno da un'ora prima dell'inizio delle lezioni a un'ora dopo la fine delle lezioni medesime;
b) a tutela dei diritti dei docenti e del personale non docente dell'Istituto Contraente per fatti commessi nell'esercizio della professione e durante lo svolgimento degli incarichi conferiti dall'Autorità scolastica purchè attinenti alla qualifica.
Art. 44 - Estensione territoriale
L'erogazione della prestazione vale in tutta Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo.
Art. 45 - Esclusioni
La garanzia non comprende:
a) le controversie di natura contrattuale in genere;
b) le controversie relative a fatti dolosi compiuti dalle persone assicurate, salvo quanto previsto all'art. 41 "Casi assicurati", punto c);
c) le controversie relative a inquinamento dell'ambiente procurato dalle persone assicurate;
d) le controversie con la Società o con la Società Gestionaria;
e) le controversie relative a diritto di famiglia, successioni e donazioni;
f) le controversie relative a materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto all'art.41 "Casi assicurati", punti a), b), c);
g) le controversie relative a fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi e serrate, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, di vandalismo, di terremoto, il tutto purché in rapporto con tali eventi, nonché in rapporto con la detenzione o l'impiego di sostanze radioattive;
h) le controversie relative al pagamento di multe, ammende e sanzioni amministrative;
i) le controversie relative alla proprietà o alla guida di veicoli e imbarcazioni soggette alla Legge sull'assicurazione R.C.A. e di aeromobili;
j) le controversie relative a qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile, quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
k) le controversie relative a procedimenti penali e/o ricorsi derivanti da violazioni del D. lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.
Garanzia aggiuntiva "Pacchetto Sicurezza"
(sempre operante)
D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008
Le garanzie vengono prestate al Contraente e agli Assicurati a tutela dei diritti dei propri:
a) Assicurati preposti;
b) Assicurati responsabili dei Servizi di Prevenzione;
c) lavoratori dipendenti.
Le garanzie valgono, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, per:
a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (articoli 589 e 590 del codice penale);
c) le opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a euro 260,00. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso.
L'operatività della presente garanzia è subordinata alla condizione che il Contraente abbia provveduto alla valutazione dei rischi (ai sensi del D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008) e abbia quindi individuato le idonee misure di prevenzione nonché abbia designato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e del D.
lgs. n° 494 del 14 agosto 1996.
Le garanzie vengono prestate al Contraente e agli Assicurati in relazione alla loro qualifica di committenti di lavori ai sensi del D. lgs. n° 494 del 14 agosto 1996.
Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D. lgs. n° 494 del 14 agosto 1996, per:
a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (articoli 589 e 590 del codice penale);
c) le opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a euro 260,00. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione della opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso.
D. lgs. n° 155 del 1997
Le garanzie vengono prestate al Contraente ed agli Assicurati in relazione al D. lgs. n° 155 del 1997 a tutela del Titolare dell'Industria Alimentare e del Responsabile delegato dal Titolare in quanto dipendente del Contraente e/o degli Assicurati.
Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D. lgs. n° 155 del 1997 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare per:
a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (articoli 589 e 590 del codice penale);
c) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, da parte del proprio Legale scelto nei termini dell'art. 46, indipendentemente dalla nomina di altro Legale da parte dell'assicuratore della responsabilità civile;
d) le opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non
pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie.
La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione della opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso.
La presente garanzia (D. lgs. n° 155 del 26 maggio 1997) opera a condizione che il Contraente/Assicurato abbiano provveduto, entro i termini di Legge, all'individuazione di ogni fase critica per la sicurezza degli alimenti e alla predisposizione di adeguate misure di sicurezza sulla base dei principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), come da articolo 3, comma 2 D. lgs. n° 155 del 26 maggio 1997.
Insorgenza del caso assicurato - Ambito di operatività della garanzia
A parziale deroga dell'art. 39 "Insorgenza del caso assicurativo", si conviene che relativamente alla garanzia aggiuntiva "Pacchetto Sicurezza" ,per insorgenza del caso assicurato si intende:
a) il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
b) il momento in cui l'Assicurato abbia cominciato a violare le norme di Xxxxx, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia viene prestata per i casi assicurati che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
Art. 46 - Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale
L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società Gestionaria o alla Società il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto a lui notificato. L'Assicurato deve inoltre contestualmente indicare alla Società Gestionaria il nome di un Legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
Nel caso in cui l'Assicurato non fornisca tale indicazione, la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata
x.x. xxxxxxx all'Assicurato l'invito a esercitare la facoltà di scelta del Legale.
Qualora tuttavia l'Assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del Legale da lui prescelto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del Legale, a cui dovrà essere conferito mandato.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio Legale qualora vi sia conflitto di interessi con la Società o con la Società Gestionaria.
Art. 47 - Mezzi di prova e documenti occorrenti per l'erogazione della prestazione della garanzia assicurativa
Al fine di ottenere la prestazione di protezione legale prevista dal presente contratto, l'Assicurato deve:
a) informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione collaborando inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.
Art. 48 - Gestione del caso assicurativo
Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal Legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 46 "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale", sempreché le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e accettata dalla Società Gestionaria, e in ogni caso, quando sia necessaria la difesa in sede penale.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato accettata dalla Società Gestionaria.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria.
L'eventuale nomina di un consulente tecnico di parte o di un perito in genere, viene concordata con la Società Gestionaria.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi nell'esperimento della procedura esecutiva.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, a istanza della parte attrice, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. L'arbitro così individuato dovrà decidere secondo equità, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D. lgs. n° 393 del 26 novembre 1991. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 49 - Recupero delle somme
I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società Gestionaria nei limiti in cui essa le abbia sostenute o anticipate.
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 00 - 00000 XXXXXX (XXXXXX)
TEL. 000 0 000 000 - FAX 000 0 000 000