ACCORDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
ACCORDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
Oggi 5 luglio 2022 tra la delegazione datoriale e la delegazione sindacale, qui rappresentate dai sottoscrittori del presente documento come individuati in calce al medesimo, si sottoscrive l'accordo sugli incentivi per le funzioni tecniche. Si dà atto che la relativa preintesa è stata sottoscritta il 10/06/2022, che il collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole alla stessa in data 15.06.2022 verbale n. 136 e che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 147 del 23.06.2022, ha fornito l'autorizzazione alla delegazione datoriale a sottoscrivere l'accordo.
Premesso che
l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 istituisce gli incentivi per funzioni tecniche stabilendo nello specifico che:
a) siano prerogative dell'amministrazione:
• determinare la percentuale (entro il 2%) calcolata sull'importo a base di gara di lavori, servizi e forniture da destinare alla costituzione del fondo per le funzioni tecniche (comma 2);
• stabilire i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice (comma 3, 3° periodo);
a) sia disposta direttamente dal dirigente competente la corresponsione dell'incentivo (comma 3, 4° periodo);
b) siano oggetto di contrattazione decentrata integrativa aziendale:
• le modalità ed i criteri di riparto, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, della quota pari all'80% del fondo per le funzioni tecniche, fra i soggetti che possono accedere all'incentivo. Tali elementi devono essere disciplinati in un apposito regolamento (comma 3, 1° periodo);
l'art. 7, comma 4, del CCNL 21.5.2018 prevede che siano inoltre oggetto di contrattazione decentrata integrativa aziendale:
• i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione decentrata (lettera g);
• la correlazione tra i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge e la retribuzione di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa (lettera j), qui precisandosi che al riguardo è già stato sottoscritto in data 29.05.2019 lo specifico accordo sulla materia, che qui si richiama e conferma;
al fine di dar seguito alla normativa in materia di incentivi per funzioni tecniche e per consentire l'erogazione degli incentivi in questione, è stato quindi predisposto un nuovo regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche (Allegato 1), che regolamenta nel suo complesso la materia presso il Comune di Lucca, stabilendone le finalità, la destinazione, i presupposti, la costituzione e le modalità di quantificazione del fondo incentivante, i destinatari, la ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro, i criteri di riduzione dell'incentivo, ecc.;
all'interno di detto regolamento sono in particolare oggetto di contrattazione sindacale i
coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro, che sono stati definiti - in accordo tra le parti - all'articolo 11 per le opere ed i lavori pubblici e all'articolo 14 per i servizi e le forniture, articoli cui si rimanda integralmente;
sulla parte restante di detto regolamento, che non è oggetto di contrattazione decentrata, comunque si è registrato il parere favorevole della delegazione trattante di parte sindacale;
concordano quanto segue
Art. 1 - Ambito di applicazione e durata
1 Il presente accordo disciplina i coefficienti di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 all'interno del gruppo di lavoro, coefficienti che sono nello specifico stabiliti all’art. 11 per le opere ed i lavori pubblici e all’art. 14 per i servizi e le forniture del regolamento allegato.
2 Il presente accordo fa riferimento anche ai criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione decentrata, di cui al regolamento allegato.
3 Il presente accordo produce effetti fino alla sua eventuale modifica/sostituzione.
Art. 2 – Monitoraggio successivo
1 I coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro come qui definiti potranno essere oggetto di rivalutazione rimessa alla contrattazione, decorso un periodo di valutazione di almeno un'annualità, in considerazione degli effetti prodotti e delle eventuali criticità emerse in fase applicativa.
Art. 3 – Efficacia e procedure di sottoscrizione
1 Quanto qui convenuto ha efficacia a decorrere dalla sottoscrizione definitiva dell’accordo.
2 Con effetti dalla data di sottoscrizione, il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo sulla materia.
3 Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del CCNL 21.5.2018, il presente accordo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.
ALLEGATI N. 1
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
nominativo | Ente/Sigla XX.XX./R.S.U | firma |
XXXXXX XXXXXXXXXX | PRESIDENTE D.T. DI PARTE DATORIALE | |
XXXX XXXXX | COMPONENTE D.T. DI PARTE DATORIALE | |
XXXXXXXXX XXXXXXXX | COMPONENTE D.T. DI PARTE DATORIALE |
XXXXXXX XXXXXXXX | COORDINAMENTO R.S.U | |
XXXXXX XXXXXX | R.S.U. | |
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX | R.S.U. | |
XXXXX XXXXXXX | FP CGIL LUCCA | |
XXXXXXX XXXXXXXXXX | X.X.X. | |
XXXXXX XXXXX | R.S.U. | |
XXXXXX XXXXXXX | R.S.U. | |
XXXXXXXXX XXXXX | R.S.U. | |
XXXXXXXXX XXXXXXXX | X.X.X. | |
XXXXXX XXXXX | R.S.U. | |
XXXXXX XXXXXX | R.S.U. | Firmato digitalmente |
XXXXX XXXXXXXX | UIL F.P.L. | Firmato digitalmente |
XXXXXXX XXXXX | R.S.U. | Firmato digitalmente |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX | R.S.U. | Firmato digitalmente |
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | R.S.U. | Firmato digitalmente |
REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
INDICE
Art. 1 - Obiettivi e finalità CAPO I
Principi generali
Art. 2 - Destinazione del fondo Art. 3 - Destinatari
Art. 4 - Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
Art. 5 - Costituzione del fondo
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo Art. 7 - Suddivisione in lotti
CAPO II
Fondo per opere e lavori
Art. 8 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo
Art. 9 - Modalità di quantificazione del fondo incentivante Art. 10 - Disciplina delle varianti
Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e di forniture
Art. 12 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo
Art. 13 - Modalità di quantificazione del fondo incentivante
Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.
CAPO IV
Norme comuni
Art. 15 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo
Art. 16 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista” Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento Art. 18 - Criteri di riduzione dell’incentivo
Art. 19 - Principi in materia di valutazione
Art. 20 - Coincidenza di funzioni Art. 21 - Funzioni articolate e singole Art. 22 - Liquidazione dell’incentivo Art. 23 - Liquidazione - limiti
Art. 24 - Correlazione con i compensi per incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità
Art. 25 - Correlazione con i compensi per produttività generale
CAPO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 26 – Campo di applicazione e disciplina transitoria.
Art. 1 Obiettivi e finalità
1 Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi definito “Codice”), ed ha come obiettivo quello di disciplinare gli “incentivi per funzioni tecniche” ivi previsti qualora le attività siano svolte dal personale interno del Comune di Lucca.
2 Esso è articolato in apposito Capo I (principi generali della materia), in apposito Capo II (specifiche del Fondo per lavori), in apposito Capo III (specifiche del Fondo per l'acquisizione di servizi e forniture) e, infine, in apposito Capo IV (norme comuni applicabili sia al Fondo per lavori che al Fondo per l'acquisizione di servizi e forniture) e Capo V (disposizioni transitorie e finali).
CAPO I Principi generali
Art. 2 Destinazione del fondo
1 L'Amministrazione comunale, all’interno del quadro economico di ogni appalto riferito a opere, lavori, servizi e forniture (beni), prevede una quota sull’importo posto a base di gara da calcolare in base all'articolo 9 per quanto attiene alle opere e ai lavori e all'articolo 13 per i servizi e le forniture.
2 Detto importo confluisce in un apposito fondo all’interno del quale la quota dell’80% (d'ora in poi definito “Fondo incentivante”) è destinata ad incentivare il personale interno che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016; la restante quota del 20% (d'ora in poi definito “Fondo innovazione”), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata agli obiettivi stabiliti in proposito dalle disposizioni di legge. Nell'ambito di tali destinazioni, l'effettivo riparto ed utilizzo delle risorse è disposto, di anno in anno, con i normali strumenti di programmazione finanziaria sulla base del quadro economico approvato.
3 L’ammontare delle risorse che alimentano il fondo è determinato nel quadro economico dell’opera come definito dalla vigente normativa, in occasione della approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.
4 Per le acquisizioni di servizi e di forniture l’importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
Art. 3 Destinatari
1 La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2 Sono destinatari della quota del fondo incentivante i soggetti che abbiano svolto funzioni tecniche ovvero di supporto e collaborazione alle medesime, per le attività:
2.1 di programmazione della spesa per investimenti,
2.2 di valutazione preventiva dei progetti,
2.3 di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici,
2.4 di RUP,
2.5 di direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità,
2.6 di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
2.7 di centrale di committenza (struttura stabile deputata agli affidamenti).
Art. 4
Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
1 La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nell'apposita relazione riferita a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2 Spetta al dirigente preposto alla struttura competente alla realizzazione dell'opera ovvero all'affidamento della fornitura o del servizio (d'ora in poi definito “dirigente competente”) come disciplinato dal successivo art. 22, disporre il titolo all'incentivo e la corresponsione dell'incentivo ai singoli soggetti interessati.
Art. 5 Costituzione del fondo
1 Il fondo per ciascun appalto è costituito da una percentuale quantificata in base all'articolo 9 per quanto attiene alle opere e ai lavori e all'articolo 13 per i servizi e le forniture a valere sull’importo dell'appalto, posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione (e comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge. E' esclusa ogni forma di incentivazione ulteriore in caso di proroga e rinnovo dell'affidamento.
2 Vengono comunque escluse dal fondo di cui al precedente comma 1, oltre alle somme per IVA, le eventuali somme accessorie messe a disposizione dall'Amministrazione per la realizzazione dell'opera, nonché le somme per rilievi, accertamenti, indagini, imprevisti, acquisizioni aree o immobili, assicurazioni dipendenti, attività di consulenza o supporto esterni, spese per commissioni giudicatrici, pubblicità legale, accertamenti di laboratorio verifiche tecniche.
Art. 6
Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
1 Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
a gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
b i lavori in amministrazione diretta;
c le opere ed i lavori non previsti nel programma triennale dei lavori pubblici;
d gli acquisti non previsti nel programma biennale di servizi e di forniture;
e gli affidamenti diretti, di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice e di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i., convertito in
L. 77/2020, salvo le ipotesi per le quali, per la complessità della fattispecie contrattuale, adeguatamente motivata nella determinazione a contrattare, o in specifico atto, si proceda allo svolgimento di procedura comparativa, veicolata attraverso i sistemi telematici di negoziazione regionali o nazionali ovvero comunali ove effettivamente attivati, ferme restando comunque le condizioni di cui ai precedenti punti c) e d);
f i contratti esclusi dall’applicazione del Codice;
g le convenzioni e gli accordi quadro stipulati dai Soggetti Aggregatori;
h le operazioni di finanza di progetto;
i le concessioni di opere, lavori, forniture e servizi.
Art. 7 Suddivisione in lotti
1 In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. gg del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), ovvero come “prestazionale” (art. 3, lett. ggggg del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.), ferma restando l’obbligatorietà di essere ricondotti nelle Programmazioni Biennali per i servizi e per le forniture e Triennale per le opere ed i lavori pubblici.
CAPO II
Fondo per Opere e Lavori Pubblici
Art. 8
Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo
1 Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell’incentivo è la previsione dell’intervento al programma triennale dei lavori pubblici.
Art. 9
Modalità di quantificazione del fondo incentivante
1 Per gli appalti di opere e lavori, la modalità di quantificazione del fondo avviene, secondo gradualità, applicando la seguente formula:
Fondo = (Importo base di gara x 1%) + (Importo base di gara x criteri comma 2)
2 In ragione dell'importo a base di gara, è applicata l'aliquota percentuale come di seguito indicata:
- 1% fino a euro 1.000.000,00;
- 0,9% sull'importo oltre euro 1.000.000,00 fino a euro 2.000.000,00;
- 0,7% sull'importo oltre euro 2.000.000,00 fino a euro 3.000.000,00;
- 0,5% sull'importo oltre euro 3.000.000,00 fino a euro 4.000.000,00;
- 0,2% sull'importo oltre euro 4.000.000,00 fino a euro 5.000.000,00;
- 0,0% sull'importo oltre euro 5.000.000,00.
Art. 10 Disciplina delle varianti
1 Le varianti conformi all’art. 106, commi 1, 2 e 12, del Codice contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base di gara.
2 L’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante.
3 Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo definite dall’art. 106 del Codice.
Art. 11
Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
1 I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
Funzione ricoperta | Fase programmazione | Fase verifica | Fase affidamento | Fase esecuzione | Totale “ % ” |
1 Responsabile della programmazione | 2 | 2 | |||
2 Responsabile del Procedimento (art. 31 d.lgs. 50/2016) | 4 | 28 | 32 | ||
2.1 Responsabile del procedimento nel caso di ricorso a struttura esterna ex art. 31 c.11 d.lgs. 50/2016 | 2 | 26 | 28 | ||
3 Collaboratori a supporto del RUP e del responsabile della programmazione | 1 | 3 | 10 | 14 | |
4 Direzione lavori (art. 101 c. 3 d.lgs. 50/16) | 30 | 30 | |||
4.1 Direttore dei lavori nel caso di nomina del Direttore operativo | 24 | 24 | |||
4.2 Direttore dei lavori nel caso di nomina dell’Ispettore di Cantiere | 26 | 26 | |||
4.3 Direttore dei lavori nel caso di nomina sia del Direttore operativo che dell’Ispettore di Cantiere | 20 | 20 | |||
4.4 Direttore operativo ove nominato (art. 101 c. 4 d.lgs. 50/16) | 6 | 6 | |||
4.5 Ispettore di cantiere ove nominato (art. 101 c. 5 d.lgs. 50/16) | 4 | 4 | |||
5 Fase di collaudo e verifica di conformità (art. 102 d. lgs 50/2016) | 6 | 6 |
6 Centrale di committenza - | 16 | 16 | |||
6.1 Responsabile delle procedure di gara e contrattuali ivi compresi tutti gli atti successivi alla scelta della modalità di gara e/o scelta degli O.E., ovvero l’indizione e lo svolgimento della gara stessa, tutti i controlli propedeutici e comunque funzionali alla sottoscrizio- ne del contratto, in quanto supporto al RUP e ufficio preordinato alla fase di definizione contrattuale. | 7 | 7 | |||
6.1.1 Collaboratori a supporto del Responsabile di cui al punto 6.1 | 9 | 9 | |||
Totale | 100 |
2 La ripartizione della percentuale - nel caso in cui siano individuati più soggetti riconducibili alla stessa funzione - sarà stabilita dal dirigente del Settore proponente, sentito il RUP.
CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture
Art. 12
Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo
1 Presupposti per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell’incentivo sono:
- la previsione dell’appalto nel programma biennale di servizi e di forniture;
- la nomina del direttore dell’esecuzione, diverso dal RUP.
Art. 13
Modalità di quantificazione del fondo incentivante
1 Nell'ipotesi di appalto interamente o parzialmente finanziato con contributi esterni, per la quota oggetto di contributo, come definita in sede di determinazione a contrattare, la modalità di quantificazione del fondo avviene, secondo gradualità, applicando la seguente formula:
Fondo = (Importo base di gara x 1%) + (Importo base di gara x criteri seguenti)
- 1% fino a euro 1.000.000,00;
- 0,9% sull'importo oltre euro 1.000.000,00 fino a euro 2.000.000,00;
- 0,7% sull'importo oltre euro 2.000.000,00 fino a euro 3.000.000,00;
- 0,5% sull'importo oltre euro 3.000.000,00 fino a euro 4.000.000,00;
- 0,2% sull'importo oltre euro 4.000.000,00 fino a euro 5.000.000,00;
- 0,0% sull'importo oltre euro 5.000.000,00.
2 Nell'ipotesi di appalto interamente a carico del bilancio comunale, ovvero per la quota a carico dell'ente di appalti finanziati parzialmente con contributi esterni, la modalità di quantificazione del fondo avviene, secondo gradualità, applicando la seguente formula:
Fondo = (Importo base di gara x 0,5%) + (Importo base di gara x criteri seguenti)
- 0,5% fino a euro 5.000.000,00.
- 0,4% oltre euro 5.000.000,00.
Art. 14
Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
1 I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
Funzione ricoperta | Fase programmazione | Fase verifica | Fase affidamento | Fase esecuzione | Totale “ % ” |
1 Responsabile della programmazione | 2 | 2 | |||
2 Responsabile del Procedimento (art. 31 d.lgs. 50/2016) | 30 | 30 | |||
2.1 Responsabile del procedimento in caso di ricorso a struttura esterna di supporto di cui all'art. 31 c.9 | 24 | 24 | |||
3 Collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi a supporto del RUP e del responsabile della programmazione. | 2 | 12 | 14 | ||
4 Direzione dell’esecuzione del contratto (art. 111 c. 2 d.lgs. 50/16) | 28 | 28 |
4.1 Direzione dell’esecuzione del contratto nel caso di nomina di uno o più Direttori operativi | 19 | 19 | |||
4.1.1 Direttori operativi ove nominati (art. 111 c.2 d.lgs. 50/16) | 9 | 9 | |||
5 Fase di collaudo e verifica di conformità (art. 102 d. lgs 50/2016) | 10 | 10 | |||
6 Centrale di committenza | 16 | 16 | |||
6.1 Responsabile delle proce- dure di gara e contrattuali ivi compresi tutti gli atti successi- vi alla scelta della modalità di gara e/o scelta degli O.E., ov- vero l’indizione e lo svolgi- mento della gara stessa, tutti i controlli propedeutici e co- munque funzionali alla sotto- scrizione del contratto, in quanto supporto al RUP e uffi- cio preordinato alla fase di de- finizione contrattuale. | 7 | 7 | |||
6.1.1 Collaboratori a supporto del Responsabile di cui al punto 6.1 | 9 | 9 | |||
Totale | 100 |
2 La ripartizione della percentuale - nel caso in cui siano individuati più soggetti riconducibili alla stessa funzione - sarà stabilita dal dirigente del Settore proponente, sentito il RUP.
CAPO IV Norme comuni
Art. 15
Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo
1 Ai sensi dell’art. 113, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell’incentivo il personale con qualifica dirigenziale e le relative quote costituiranno economia di spesa.
Art. 16
Disciplina delle attività svolte in forma “mista”
1 In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all’ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base “teorica”, quindi tenendo conto anche dell’apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni svolte da personale esterno all'ente costituirà economia di spesa.
Art. 17
Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
1 I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla vigente normativa o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 18
Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei tempi di esecuzione
1 Qualora rispetto al cronoprogramma della singola opera/lavoro, servizio o fornitura nonché alla previsione di spesa oggetto del relativo affidamento sia rilevato un ritardo o un maggior costo imputabili alla Stazione Appaltante, la misura dell’incentivo fissata - per le fasi dell'affidamento e della esecuzione - in base ai criteri di cui all’art. 5, viene percentualmente ridotta del 25% e le quote non assegnate al presente titolo costituiscono economie di spesa.
2 Non determinano riduzione di cui al comma che precede ritardi e/o maggiori costi dovuti alla previsione di cui all’art. 106 c. 1, 2 e 12 del d.lgs. 50/2016.
Art. 19
Principi in materia di valutazione
1 L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario entro la percentuale massima di cui alla tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente, anche sentito il R.U.P., tiene conto:
- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l’efficienza delle varie fasi del processo.
2 Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del dirigente competente ai fini dell’attribuzione della misura dell’incentivo, contengono adeguate motivazioni.
Art. 20 Coincidenza di funzioni
1 Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell’incentivo, si sommano le relative percentuali.
Art. 21
Funzioni articolate e singole
1 Qualora una funzione venga svolta da più figure, compete al dirigente competente attestare il ruolo e la partecipazione degli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all’interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2 In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l’attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell’attività.
Art. 22 Liquidazione dell’incentivo
1 La liquidazione dei compensi al personale interno è disposta con determinazione dirigenziale del dirigente preposto alla struttura competente, tenuto conto delle eventuali riduzioni stabilite al precedente articolo 18 e previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, da effettuarsi anche con il RUP e, ove occorra, del Responsabile delle procedure di gara e contrattuali per quello che concerne i collaboratori del medesimo.
2 Il dipendente ha diritto alla liquidazione dei compensi, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, alla completa realizzazione del lavoro, dell'opera, del servizio o della fornitura.
3 A ogni determinazione di liquidazione dell’incentivo dovrà essere allegata apposita relazione redatta dal dirigente preposto, anche sentito il RUP, contenente per ogni intervento:
a) i dipendenti, i compiti assegnati e i compensi da erogare ad ognuno;
b) l’accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati;
c) se sia stato necessario applicare riduzioni ai sensi dell’art. 18, oppure se non ne ricorrano i presupposti;
d) gli eventuali incarichi e collaborazioni acquisiti all’esterno dell’ente;
e) l'indicazione che l'intervento sia riconducibile alla pertinente programmazione biennale o triennale;
f) se l'intervento sia in tutto o in parte finanziato da soggetto esterno all'ente, con eventuale specifica delle percentuali e degli importi.
4 La determinazione dirigenziale di liquidazione, riferita ai compensi dovuti ai soggetti beneficiari dovrà essere trasmessa dal dirigente competente all'Ufficio finanziario al termine effettivo del contratto e comunque, di norma, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a tale conclusione e dovrà recare in allegato il resoconto economico finanziario del lavoro, opera, servizio o fornitura, nonché l'esatta determinazione del compenso incentivante da riconoscere a ciascun soggetto coinvolto.
5 Di norma, compatibilmente con le esigenze di servizio e le verifiche necessarie, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono contabilizzati nella busta paga del primo mese successivo.
Art. 23 Liquidazione – limiti
1 Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente a titolo di incentivo per funzioni tecniche, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2 Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l’amministrazione.
Art. 24
Correlazione con i compensi per incarichi di posizione organizzativa
1 Ai dipendenti titolari di incarichi di posizione organizzativa che beneficiano di compensi al presente titolo si applica quanto previsto dalla metodologia per la determinazione della retribuzione di risultato contenuta nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 25
Correlazione con i compensi per produttività generale
1 Ai dipendenti che beneficiano di compensi al presente titolo si applica quanto previsto dai relativi accordi sindacali.
CAPO V Disposizioni transitorie e finali
Art. 26
Campo di applicazione e disciplina transitoria
1 Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell’incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto e siano riconducibili alle programmazioni biennali per i servizi e per le forniture e triennali per le opere e per i lavori pubblici.
2 È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
3 Per gli appalti svolti a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la quota percentuale prevista al punto 6 delle tabelle di cui agli articoli 11 e 14 prevista in capo alla Centrale di committenza è oggetto di riduzione e di corrispondente aumento in favore del RUP, nel caso in cui le attività ivi previste siano state effettuate da quest’ultimo. Tale valutazione sarà effettuata dal dirigente competente, in accordo con il Responsabile delle procedure di gara e contrattuali.
4 La quantificazione del fondo, da effettuarsi in base all'articolo 9 per quanto attiene alle opere e ai lavori e all'articolo 13 per i servizi e le forniture, nonché le modalità di assegnazione e liquidazione dell'incentivo potranno essere oggetto di rivalutazione da parte dell'Amministrazione, decorso un periodo di valutazione di almeno un'annualità, in considerazione degli effetti prodotti e delle eventuali criticità emerse in fase applicativa.