Contratto Italiano
Contratto Italiano
per Risi e Rotture di Riso n. 110
( Interassociativo : Associazioni Granarie Bo, Ge, Mi, To e Vr )
(in vigore dal 1° settembre 1994) (Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo)
Redatto a ........................................................................ il ................................
a conferma del contratto gia' stipulato fra le parti.
Venditore: ....................................................................................
Compratore: ...........................................................................
Mediatore: ..............................................................................
a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di … e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti. Merce: ....................................................................................
Qualita':
a) secondo "campione reale" - identificato a mani: .............................................
b) secondo "campione tipo" - identificato a mani: ..............................................
c) secondo "denominazione" ................. e/o con caratteristiche ......................
Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantita':................................................................................
"circa" (tolleranza 5% in piu' o meno di cui 2% al prezzo di contratto e 3% al prezzo del giorno della consegna della merce). "bloccata" (quantita' precisa) - condizione valida solo se cancellata quella "circa".
Epoca di Consegna/Spedizione in facolta' del venditore: ...........................
Epoca di Ritiro in facolta' del compratore: .................................................
Luogo di consegna o spedizione: ..................................................................
Prezzo: Lire italiane per 100 kg {peso netto alla rinfusa - peso lordo per
netto, imballo incluso - in colli di peso }
Merce resa franco:................................................................
Pagamento: ..........................................................................
Mediazione: ..........................................................................
Imballaggio: ...........................................................................
Condizioni particolari: .............................................................
..............................................................................................................
CONDIZIONI GENERALI
Le Condizioni Generali del presente contratto sono state revisionate dal 1° settembre 2002 .
TOLLERANZE, ABBUONI E BONIFICI
Gli abbuoni a favore del compratore, per deficienze qualitative, rispetto al pattuito, vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione in proporzione e sono calcolati sul prezzo del contratto.
a) Riso lavorato:
- Umidita'
Eccedenza - rispetto al pattuito - dallo 0 allo 0,50% = abbuono dell'1%.
Per eccedenze superiori allo 0,50%, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto della merce.
- Rotture
Eccedenza Fino all'1,00% = abbuono dello 0,50% Eccedenza dall'1,01% al 2,00% = abbuono del 1%
- Grani spuntati
Eccedenza Fino all'2,00% = abbuono dello 0,20% Eccedenza dall'2,01% al 5,00% = abbuono dello 0,40%
- Grani striati rossi
Eccedenza Fino allo 0,50% = abbuono dell'1% Eccedenza dallo 0,51% al 2,00% = abbuono del 2%
- Disformita' naturali e impurita' varietali Eccedenza Fino al 2,00% = abbuono dell'1% Eccedenza dal 2,01% al 5,00% = abbuono del 2%
- Grani gessati
Eccedenza Fino allo 0,50% = abbuono dell'1% Eccedenza dallo 0,51% all'1,50% = abbuono del 2%
- Grani danneggiati
Eccedenza Fino allo 0,30% = abbuono dell'1,50% Eccedenza dallo 0,31% all'1,00% = abbuono del 3%
- Grani danneggiati da calore
Eccedenza Fino allo 0,01% = abbuono dell'1,50% Eccedenza dallo 0,02% allo 0,05% = abbuono del 3%
- Corpi estranei (compresi i grani vestiti) Eccedenza Fino allo 0,01% = abbuono dell'1,50% Eccedenza dallo 0,01% allo 0,02% = abbuono del 3%
b) Rotture di riso:
- Umidita'
Eccedenza - rispetto al pattuito - dallo 0 allo 0,50% = abbuono dell'1%.
Per eccedenze superiori allo 0,50%, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto della merce.
- Calibratura
Qualora la vendita faccia riferimento a una percentuale massima di rottura che passi attraverso un setaccio con fessure di calibro prestabilito, e' consentita una tolleranza del 2% senza abbuono.
Per ulteriore eccedenza dallo 0 al 3% = abbuono dell'1%.
- Corpi estranei
Eccedenza dallo 0 allo 0,50% = abbuono dell'1% Eccedenza dallo 0,51% all'1% = abbuono del 2%
Qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti previsti dal presente Articolo, ad eccezione dell'Umidita', saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi e/o perizie eseguite dal laboratorio dell'Associazione.
CALO DI VIAGGIO
Il calo naturale di viaggio e' in relazione alla durata del viaggio stesso ed alla stagione in cui esso e' effettuato ed e' tollerato nella misura massima dello 0,50 per cento.
PESO
Il "peso riconosciuto" dall'Amministrazione ferroviaria in partenza e risultante sulla "Lettera di vettura", fa fede del peso caricato quando sia stata eseguita anche la verifica della tara del vagone.
SPESE DOGANALI ED ACCESSORIE
Le clausole "franco" o "resa frontiera" comportano l'obbligo per il venditore di adempiere le formalita' di dogana all'uscita - e di transito se del caso - e di sostenerne le relative spese e, per il compratore, di assolvere tutte le formalita' sia negli eventuali paesi di transito, sia d'entrata nel paese di destinazione e di sostenerne le relative spese.
IMBALLAGGI
FORNITI DAL VENDITORE A PRESTITO O A NOLEGGIO - Se gli imballaggi o parte degli stessi (palettes, big-bags, cartoni, astucci, ecc.) non sono compresi nel prezzo della merce o fatturati a parte, possono:
a) essere forniti in comodato (prestito gratuito) dal venditore, ed in tal caso il compratore deve restituirli entro 8 giorni dal ricevimento.
b) essere forniti a noleggio dal venditore, contro pagamento di un nolo determinato dai contraenti o d'uso, ed in tal caso devono essere restituiti al venditore entro 30 giorni dalla data di spedizione.
In ogni modo gli imballaggi devono essere resi a spese e rischio del compratore, franco di porto, alla stazione di partenza della merce o ad altra stazione equidistante a richiesta del venditore, nelle condizioni in cui sono stati ricevuti con la merce.
Trascorsi i termini di cui sopra il venditore, in difetto di restituzione, ha diritto di fatturare l'importo degli imballaggi al prezzo corrente alla data di scadenza dei termini stessi, aumentato del nolo per il periodo di mancata restituzione, e di pretenderne l'immediato pagamento.
- DEL COMPRATORE - Se gli imballaggi o parte degli stessi (palettes, big-bags, astucci, ecc.) sono forniti dal compratore, questi ha l'obbligo di spedirli al venditore per l'esecuzione del contratto entro i seguenti termini:
a) per la consegna "prontissima" o "immediata": a grande velocita' o con automezzo, entro due giorni lavorativi, successivi alla data di contrattazione;
b) per la consegna "pronta": entro tre giorni lavorativi successivi alla data di contrattazione;
c) per la consegna "entro 15 giorni": non piu' tardi di cinque giorni lavorativi successivi alla data di contrattazione;
d) per la consegna "entro termini superiori" oppure "differita" o "ripartita": in tempo utile a richiesta del venditore;
e) per i ritiri a cura del compratore: in tempo utile per l'approntamento della merce nel termine convenuto per il suo ritiro.
Il compratore deve fornire l'imballaggio franco di porto a proprio rischio, al luogo di consegna della merce notificando al venditore l'avvenuta spedizione.
In caso di ritardata o mancata spedizione degli imballaggi da parte del compratore, il venditore puo' protrarre i termini di consegna o spedizione per un periodo di tempo uguale al ritardo, oppure sostituirsi al compratore fornendo egli stesso gli imballaggi; in tal caso il compratore dovra' restituire prontamente gli imballaggi al venditore, pagando il noleggio degli stessi per il tempo del loro impiego, secondo le tariffe d'uso.
RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore. Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore e' tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantita' da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.
Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
ARBITRATO IRRITUALE
Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all'impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validita', esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., xxxx' obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalita' di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale della Associazione… che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare.
A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell'Associazione sopra richiamato. La richiesta dell'arbitrato, con l'indicazione dell'Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell' Associazione….:
a) entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualita' e condizionamento della merce e/o all'attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b) entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l'arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.
Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facolta' di richiedere all' Associazione…. l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione stessa.
CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
Nessuna delle parti potra' adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni arbitrali.
Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.
IL COMPRATORE | IL MEDIATORE | IL VENDITORE |
espressamente accetta la clausola compromissoria | espressamente accetta la clausola compromissoria | |
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