Contratto di Assicurazione multirischio per il settore alberghiero
ALBERGO
Contratto di Assicurazione multirischio per il settore alberghiero
Il presente documento contrattuale (Edizione 01/2019), contenente:
• Glossario
• Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Gruppo Assicurativo Amissima
60008 – ALBERGO Ed. 01/2019
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
ADDETTI:
i titolari, i loro familiari partecipanti all’attività, i dipendenti tutti regolarmente assunti.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:
a) computer: computer e sistemi annessi quali unità stampanti, di lettura, di registrazione, video e simili, compresi i “supporti di dati” limitatamente al loro valore materiale;
b) macchine per ufficio: macchine per scrivere elettriche, macchine contabili e quietanzatrici, fotocopiatrici, imbustatrici e simili, impianti telefonici;
c) impianti ed apparecchiature elettroacustici: televisori, apparecchiature per la riproduzione di suoni e/o immagini.
ARCHIVI:
il complesso costituito da:
a) documenti, disegni, registri, microfilm e fotocolor;
b) modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni e simili;
c) supporti per memorie costituite da schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici.
ARMADIO DI SICUREZZA - MEZZO DI CUSTODIA AVENTE:
a) pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 millimetri, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese.
b) movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
• rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
c) peso minimo: 200 Kg.
ARMADIO CORAZZATO - MEZZO DI CUSTODIA AVENTE:
a) pareti e battenti costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 millimetri, strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 millimetri, estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti.
Battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere;
b) movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
• rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
c) peso minimo: 300 Kg.
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
BENI ASSICURATI:
sono quelli per i quali l’Assicurato è garantito dall’assicurazione.
CASSAFORTE:
sono mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione.
La corazzatura delle casseforti deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici si integrano tra loro. Lo zoccolo eventualmente presente nelle casseforti non è considerato parte delle casseforti stesse, salvo che per la determinazione del peso.
Le casseforti devono avere almeno le seguenti caratteristiche di base:
CASSAFORTE A MURO:
a) pareti in acciaio non inferiore a 2 mm.;
b) battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quello di acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.;
c) movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipla o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
d) dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
CASSAFORTE NON A MURO:
a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali - trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.;
b) movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
• rifermato da serrature di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
c) peso minimo 200 kg.
CONTENUTO:
a) mobilio, attrezzatura, arredamento, biancheria, indumenti, vasellame, cristalleria, posateria, compresi tappeti, arazzi, sculture, quadri e simili oggetti d’arte di valore singolo non superiore a Euro 7.747,00 casseforti (escluso il relativo contenuto), impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di prevenzione e di allarme, macchine elettroniche e per ufficio, archivi, registri e documenti, migliorie e opere addizionali, anche se fossero da considerare immobili per natura e destinazione, apportate dall’Assicurato nei locali dove l’attività è esercitata ed in eventuali dipendenze;
b) merci, materie prime, ingredienti di lavorazione, scorte in genere e relativi imballaggi, il tutto comprensivo di imposte di fabbricazione e diritti doganali.
Relativamente al contenuto di cui alle lettere a) e b) sono esclusi metalli preziosi, oggetti totalmente o parzialmente di metallo prezioso, le pietre preziose, perle naturali e di coltura;
c) valori, esclusi quelli dei Clienti, fuori da casseforti o armadi di sicurezza purché chiusi a chiave: in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa o altri simili mezzi di custodia, sino al 10% della somma assicurata col massimo di Euro 517,00.
Il tutto, di proprietà o in uso all’Assicurato e pertinente l’esercizio, posto nei locali dell’esercizio assicurato, ed in eventuali dipendenze.
Sono esclusi: gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione e i veicoli a motore soggetti alla legge 990/69 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.
CONTRAENTE:
la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
COSE:
sia gli oggetti materiali sia, limitatamente al settore Responsabilità Civile, gli animali.
DANNI CONSEQUENZIALI:
i danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è operante la garanzia assicurativa, ma subiti da detti beni in conseguenza di tali eventi.
XXXXX XXXXXXX:
i danni materiali che i beni subiscono direttamente a seguito di un evento per il quale è operante la garanzia assicurativa.
DIPENDENZE:
i locali non comunicanti con quelli principali destinati all’attività assicurata, comprese le cantine, le soffitte ed i box, purché di pertinenza del fabbricato ed allo stesso numero civico ove è esercitata l’attività assicurata.
ENTI ASSICURATI:
sono quelli per i quali l’Assicurato è garantito dall’assicurazione.
ESERCIZIO:
l’albergo o pensione (con l’eventuale stabilimento termale o balneare) assicurato con la presente polizza.
ESPLODENTI:
le sostanze e i prodotti che anche in piccole quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono, e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
ESPLOSIONE:
lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE:
l’impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo la persona mediante violenza o minaccia, a consegnare la cosa che detiene.
FABBRICATO:
l’intera costruzione edile o parte della stessa, utilizzata per l’attività esercitata assicurata, compresi fissi ed infissi, le dipendenze ed i depositi anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione ed aventi caratteristiche costruttive analoghe a quelle previste per l’operatività della garanzia per il corpo principale, recinzioni, cancelli anche automatici, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti idrici, igienici, elettrici nonché impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes, affreschi e dipinti murali in genere esclusi quelli aventi valore artistico. Se l’assicurazione è stipulata per una porzione di fabbricato essa comprende la quota relativa alla proprietà comune del fabbricato.
FRANCHIGIA:
l’importo prestabilito (espresso in cifra fissa o in percentuale) che l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce alcun indennizzo.
FURTO:
l’impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene.
IMPIOSIONE:
il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO:
la combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀ:
le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’interno.
INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFIAMMABILI:
a) gas combustibili;
b) sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55 °C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 350 centesimali;
c) sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
LASTRE:
le lastre piane o curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, comprese le iscrizioni e decorazioni, fisse o scorrevoli su guide, installate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili. Comprese insegne anche di materiale plastico rigido, stabilmente collocate all’interno o all’esterno dei locali destinati all’attività assicurata.
LASTRE ANTISFONDAMENTO:
il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiato tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico adesivo in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico - policarbonato - sempre di spessore non inferiore a 6 mm.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
PORTAVALORI:
l’Assicurato, un suo familiare o qualunque dipendente dell’Assicurato incaricato del trasporto di valori in relazione all’attività assicurata.
PREMIO:
la somma dovuta alla Società.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:
la forma assicurativa con la quale l’Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Non è pertanto applicabile con questa forma la regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 c.c.
RAPINA:
l’impossessarsi delle cose mobili altrui sottraendole a chi le detiene mediante violenza o minaccia alla persona.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
SCASSO:
la forzatura, la rimozione o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tali da causare l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro.
SCIPPO:
il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO:
la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO:
il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ:
Amissima Assicurazioni S.p.A.
SOLAIO:
il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
SUPPORTO DATI:
il materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle macchine elettroniche.
TETTO:
l’insieme delle strutture portanti e non portanti - orditure, tiranti o catene - destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
VALORE A NUOVO DEL FABBRICATO:
il costo di costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato, escluso il valore dell’area.
VALORI:
valuta a corso legale, nazionale od estera - escluse le monete da collezione -, titoli di credito in genere, carte valori, valori bollati e postali, biglietti di lotterie, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche e autostradali a consumo, preziosi e gioielli.
Condizioni di assicurazione
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
• nei casi previsti dall’Art. 1418 x.x.
Xxx. 0 - XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per lo stesso rischio coesistono altre assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione delle altre polizze stipulate.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo la rispettiva polizza autonomamente considerata.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dell’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo la propria polizza, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c.
Il Contraente o l’Assicurato, al momento del pagamento del premio, se in data successiva al 15° giorno dopo quello di scadenza, è tenuto a dichiarare, anche se non richiesto espressamente, di non aver subito sinistri nel frattempo e, comunque, esonera la Società da ogni relativo onere ed obbligo essendo esplicita volontà delle Parti che la garanzia assicurativa non operi di diritto per quel periodo anche se la Società avesse iniziato a gestire il sinistro. L’omessa o reticente dichiarazione in ordine a sinistri verificatisi successivamente alle ore 24 del 15° giorno dalla scadenza del premio per la riattivazione della polizza, comportano, comunque, decadenza della prestazione assicurativa e possono costituire causa di risoluzione del contratto, ad insindacabile decisione della Società che ne darà comunicazione entro 6 mesi dall’ultima scadenza.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di assicurazioni di durata inferiore, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate, fermo il disposto dell’Art. 1901 c.c.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
L’esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio del Contraente non può in alcun caso invocarsi come deroga al predetto obbligo.
Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze aventi premio annuo non superiore ad Euro 750,00 (settecentocinquanta).
Art. 4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 x.x.
Xxx. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso ai sensi dell’Art.1897 c.c.
Art. 7 - ISPEZIONE Al BENI E ALLE ATTIVITÀ ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose o l’attività assicurata ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
L’esercizio di tale diritto non libera il Contraente o l’Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.
Art. 8 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose o delle attività assicurate, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l’avviso, salve le disposizioni dell’Art. 5 - Aggravamento del rischio - se il trasloco comporta aggravamento del rischio.
Art. 9 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non vale, - salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con gli eventi sotto indicati - per i danni avvenuti in occasione di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare;
b) eruzione vulcanica, maremoto, terremoto, inondazione, alluvione, allagamento o altri sconvolgimenti della natura;
c) trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive;
d) dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei soci a responsabilità illimitata, degli amministratori; L’assicurazione non opera inoltre per i rischi esclusi nei singoli settori.
Art. 10 - FACOLTÀ DI RECESSO
Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)
Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. come previsto dall’Art. 11 – Proroga dell’assicurazione.
Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni)
Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, come previsto dall’Art. 11 – Proroga dell’assicurazione.
Per sinistro
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.
Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica.
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 11 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni
Art. 12 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni devono essere fatte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma o con telefax.
Art. 13 - FORO COMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.
Art. 14 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE
Valida ed operante se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza.
Art. 16 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO
I capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica.
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giu gno dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.
Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio.
Qualora la variazione sia inferiore al 2%, la variazione stessa viene arrotondata al 2%. Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento.
Qualora in conseguenza delle variazioni dell’indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente rinunciare all’adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato. Nell’ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto. Sono soggetti ad adeguamento anche tutti gli importi previsti in polizza espressi in moneta, esclusi scoperti e franchigie e relativi minimi.
SETTORE A - INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
Norme che regolano l’Assicurazione Incendio.
Art. 17 - RISCHI ASSICURATI
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da:
1) incendio;
2) fulmine;
3) esplosione;
4) scoppio non dovuto ad ordigno esplosivo;
5) implosione;
6) caduta di aeromobili, loro parti o di cose trasportate da aeromobili;
7) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
8) urto di veicoli stradali o di natanti, con una franchigia di Euro 259,00 esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato o al loro servizio;
9) caduta di ascensori e montacarichi purché adibiti esclusivamente all’attività dell’Assicurato, compresi i danni all’impianto;
10) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse;
11) fuoriuscita di fumo da fonti di calore a seguito di guasto improvviso e accidentale della fonte di calore e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
12) guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio od altro evento assicurato;
ed inoltre:
13) se il fabbricato è goduto in locazione dall’Assicurato (Rischio Locativo), la Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 x.x. xxxxxxxx, secondo le condizioni che regolano l’assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dal presente settore ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 53 - Assicurazione Parziale - qualora il capitale assicurato a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato ai termini di polizza;
14) qualora sia stato indicato il capitale per la garanzia “Ricorso Terzi” - settore A - Incendio nel frontespizio di polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del capitale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente settore.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i valori portati dai Clienti nell’esercizio assicurato (artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c.) nonché i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
c) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
d) quando l’Assicurato o il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
e) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 c.c. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure penali o civili promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 c.c.
Sono comprese anche, fermo il disposto dell’Art. 54 - Limite massimo di indennizzo - e conseguentemente ad un evento indennizzabile ai termini del presente settore incendio:
15) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 1.550,00;
16) le spese per la ricostituzione di archivi danneggiati o distrutti da incendio od altro evento indennizzabile, fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato per il contenuto e con il massimo di Euro 2.583,00 senza applicare la regola proporzionale;
17) le spese di demolizione, sgombero e di trasporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico, fino alla concorrenza del
10% del capitale assicurato per il fabbricato e per il contenuto, senza applicare la regola proporzionale;
18) le spese di rimozione, di deposito presso terzi e di ricollocamento del contenuto, nel caso in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall’Assicurato, resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato per il contenuto, senza applicare la regola proporzionale;
19) le spese per riprogettare le parti di fabbricato danneggiate o distrutte col limite del 5% dell’indennizzo pagato per il fabbricato ma col massimo di Euro 2.583,00;
nonché:
20) a parziale deroga dell’Art. 18 - punto 9 - Rischi esclusi - l’indennizzo, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato a titolo di indennizzo per interruzione, sospensione o intralcio dell’attività di un importo pari al 15% dell’indennizzo stesso, escluse le garanzie di Ricorso Terzi e Rischio Locativo, fermo restando quanto disposto dall’Art. 54
- Limite massimo dell’indennizzo -;
21) gli effetti di correnti, scariche elettriche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi anche mobili e circuiti elettrici esclusi macchine ed impianti elettronici, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose ed impianti d’allarme, purché inerenti l’attività esercitata. Sono esclusi i danni:
a) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;
b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
c) verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
d) dovuta a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei 10% del capitale rispettivamente assicurato per il fabbricato e per il contenuto, con il massimo di Euro 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo, con una franchigia di Euro 104,00 per sinistro, senza applicare la regola proporzionale.
Se previsto il capitale assicurato per il “Contenuto” - settore A - Incendio nel frontespizio di polizza la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da:
22) mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 5% del capitale assicurato alla partita contenuto con il massimo di Euro 5.165,00;
23) i valori del Contraente, suoi familiari e/o dipendenti, riposti in Cassaforte, Armadio di Sicurezza o Corazzato, fino al 10% del capitale assicurato per il contenuto con il massimo di Euro 5.165,00.
Art. 18 - RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
1) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
2) causati da cedimenti o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
3) causati con dolo del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti dell’Assicurato o del Contraente e dei collaterali con lui conviventi;
4) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
5) al macchinario od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiali;
6) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettronici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
7) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita
del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
8) subiti dal contenuto degli apparecchi somministratori di calore;
9) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Art. 19 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
L’assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato assicurato o contenente quanto assicurato abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili; solai, strutture portanti del tetto rivestimenti e coibentazioni possono essere in materiale combustibile.
Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 15% delle rispettive superfici.
Art. 20 - BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
La Società ha diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE - INCENDIO
(Operanti solo se espressamente indicato il capitale assicurato e il relativo premio imponibile nel frontespizio di polizza).
A - MERCI IN REFRIGERAZIONE
A deroga dell’Art. 18 - punto 7 Rischi esclusi - la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione fino a concorrenza di Euro 5.165,00, a causa di:
1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti:
3) ad eventi garantiti nella polizza;
4) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e
sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso. Se la mancata od anormale produzione del freddo si prolunga oltre 6 ore il Contraente si impegna a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente o con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di un importo pari al 20% dell’indennizzo stesso, con il minimo di Euro 259,00.
B - ACQUA CONDOTTA - RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI
La Società risponde: dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali degli impianti idrici, igienici, tecnici e degli impianti automatici di estinzione esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, compresi i danni per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata e le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino del fabbricato.
Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 3‰ (pro-mille) del capitale assicurato per “Fabbricato” e/o “Contenuto” - settore A - Incendio in polizza con il massimo di Euro 1.550,00 per sinistro e con il massimo di Euro 5.165,00 per anno assicurativo previa detrazione delle seguenti franchigie per sinistro:
• di Euro 155,00 per i danni da fuoriuscita di acqua;
• di Euro 259,00 per le spese di ricerca della rottura ed il ripristino del fabbricato.
Sono esclusi i danni:
a) dovuti da umidità, stillicidio e infiltrazione di acqua piovana;
b) derivanti da trabocco o da rigurgito di fognature;
c) derivanti da gelo o da neve;
d) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali assicurati;
C - EVENTI SOCIO POLITICI - ATTI VANDALICI
A parziale deroga dell’Art. 18 - punto 1 - Rischi Esclusi - la Società indennizza:
1) i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati dagli eventi previsti dall’Art. 17 - Rischi Assicurati - verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse nonché quelli causati da atti vandalici o dolosi, esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio;
2) gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo o di sabotaggio.
Questa garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 70% del capitale assicurato per “Fabbricato” e/o “Contenuto” - settore
A - Incendio nel frontespizio di polizza; il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro
517,00.
La Società non risponde dei danni:
3) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
4) subiti dagli enti all’aperto;
5) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto dì mancato o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno;
6) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
7) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
8) di imbrattamenti e deturpazione di muri esterni del fabbricato e sue pertinenze.
La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
D - EVENTI ATMOSFERICI
La Società risponde dei danni:
1) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non;
2) di bagnamento che si verificassero all’interno di fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Questa garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 70% del capitale assicurato per “Fabbricato” e/o “Contenuto” - settore A - Incendio nel frontespizio di polizza; il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 517,00.
La Società non risponde dei danni causati da:
3) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
4) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
5) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito del sistema di scarico;
6) gelo, neve;
7) valanghe, slavine, cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché di danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2);
subiti da:
8) alberi, cespugli;
9) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende, tendoni, insegne od antenne e consimili installazioni;
10) enti all’aperto o su terrazze, balconi, verande e spazi similari, pannelli solari, serbatoi e impianti all’aperto;
11) fabbricati o tettoie aperte su uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistri -, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
12) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
13) lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materiale plastico, per effetto di grandine.
E - VEICOLI IN AUTORIMESSA
A parziale deroga dell’Art. 17 - punto 14 - Rischi assicurati - l’assicurazione comprende i danni ai veicoli dei clienti che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo in sosta nell’autorimessa e/o parcheggi recintati all’aperto di pertinenza dell’esercizio fino al capitale indicato in polizza.
F - TERREMOTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia aggiuntiva, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia aggiuntiva:
• le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”;
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto e del minimo indicati nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella scheda di polizza.
G - INONDAZIONI, ALLUVIONI ed ALLAGAMENTI
La Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia aggiuntiva, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate;
c) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
f) a enti mobili all’aperto;
g) alle merci e/o contenuto posti in locali interrati o seminterrati;
h) alle merci e/o contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento. Agli effetti della presente estensione di garanzia aggiuntiva:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto e del minimo indicati nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella scheda di polizza.
SETTORE B - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE
Norme che regolano l’Assicurazione Furto.
Art. 21 - RISCHI ASSICURATI
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:
1) furto dei beni assicurati - come da definizione “Contenuto” -, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto stesso si sia introdotto nei locali che li contengono:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, dì grimaldelli o di arnesi simili, compreso il furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Per i valori custoditi in cassaforte murata ed ancorata, o di peso non inferiore a 200 kg., i limiti previsti dalla definizione “Contenuto” si intendono raddoppiati, sempre che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati, abbia poi violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso.
2) rapina dei beni assicurati, - come da definizione “Contenuto” - avvenuta nei locali che li contengono e anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
3) estorsione dei beni assicurati sia per violenza o minaccia diretta verso l’Assicurato, i suoi famigliari, i suoi dipendenti, sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere poste in atto all’interno dei locali;
4) furto commesso dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze:
a) il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interna o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
Art. 22 - RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
1) verificatisi in occasione di serrata, confisca, sequestro, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
2) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
3) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dai soci a responsabilità illimitata o dagli amministratori;
4) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
a) da persone che abitano con quelle indicate al punto 3) od occupano i locali contenenti gli enti assicurati o locali con questi comunicanti;
b) da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
c) da incaricati alla sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
d) da persone legate a quelle indicate al punto 3 da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
5) causati ai beni assicurati da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
6) di furto quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche costruttive o i mezzi di protezione e di chiusura non siano conformi a quanto previsto all’Art. 23 - Operatività della garanzia - sotto riportato;
7) alle cose contenute nelle eventuali mostre o vetrinette esterne ad uso mostra, anche fisse, non comunicanti con i locali che contengono gli enti assicurati;
8) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a preziosi, titoli di credito e denaro l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.
Art. 23 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
L’assicurazione è prestata a condizione che:
1) caratteristiche costruttive del fabbricato o dei locali contenenti gli enti assicurati:
• il fabbricato sia costruito in muratura e sia elevato a più piani fuori terra, oppure, se elevato ad un solo piano - anche parzialmente - abbia la linea di gronda del tetto situata ad altezza - in linea verticale - non inferiore a 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, abbia tetto in cemento armato o laterizio armato, vetrocemento armato, senza lucernari, fatta eccezione di quelli in vetro antisfondamento;
2) mezzi di chiusura e protezione dei locali contenenti gli enti assicurati:
• ogni apertura verso l’esterno situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm. quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.
Resta espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro, se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelle sopraindicate, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, con uno scoperto del 20% a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art. 24 - ESERCIZI APERTI TUTTO L’ANNO
In relazione alla dichiarazione del Contraente che l’esercizio è aperto tutto l’anno, a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 23 - punto 2 - Operatività della garanzia - si conviene fra le Parti che:
• durante le ore di apertura dell’esercizio la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura previsti all’Art. 23 - punto 2 - Operatività della garanzia - purché nell’esercizio stesso vi sia la costante presenza del Contraente o dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti o dei suoi dipendenti o di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati. Se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o simili arnesi.
Art. 25 - ESERCIZI APERTI SOLO UNA PARTE DELL’ANNO
In relazione alla dichiarazione del Contraente che l’esercizio è aperto solo una parte dell’anno, si conviene fra le Parti che:
• durante le ore di apertura giornaliere, nel periodo di apertura stagionale dell’esercizio, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali previsti all’Art. 23 punto 2 - Operatività della garanzia -, purché nell’esercizio stesso vi sia la costante presenza del Contraente o dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti o dei suoi dipendenti o di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati. Se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o simili arnesi;
• limitatamente al periodo di chiusura stagionale dell’esercizio l’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura dei locali contenenti i beni assicurati sia difesa dai mezzi di protezione e chiusura previsti dall’Art. 28 - Mezzi di chiusura rafforzati - Pertanto si intende abrogato l’Art. 23 - punto 2 - Operatività della garanzia.
A deroga dell’Art. 22 - punto 8 - Rischi esclusi -, la garanzia vale anche durante la chiusura dell’esercizio, per tutti i beni assicurati, ad eccezione di denaro, valori in genere e preziosi e si intendono inoltre non operanti le garanzie di cui ai punti 3), 4), 5) e 7) della Garanzia supplementare A) - Garanzie Speciali Furto.
Art. 26 - VEICOLI RICOVERATI NELL’AREA O NEI LOCALI IN USO ALL’ASSICURATO
Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l’asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali oggetto della garanzia o nell’area in uso all’Assicurato, la Società, per gli enti sottratti utilizzando detti veicoli, corrisponderà la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 25% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto, viene elevato al 30% ed assorbe il precedente, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.
Art. 27 - ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L’assicurazione è prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 x.x.
Xxx. 00 - XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
(Xxxxxx solo se esplicitamente richiamato negli articoli di polizza).
L’Art. 23 - punto 2 - Operatività della garanzia - si intende abrogato e sostituito dal seguente:
la garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia della polizza, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti gli enti assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
1) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
2) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm. quadrati.
Sono pertanto esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE - FURTO
(Operanti solo se espressamente indicato il capitale assicurato e il relativo premio imponibile nel frontespizio di polizza).
A - GARANZIE SPECIALI
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:
1) guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione commessi o tentati:
• ai beni assicurati;
• ai locali che contengono i beni assicurati ed ai relativi fissi ed infissi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, esclusi i contenuti, nonché le relative porte poste a riparo e protezione degli accessi ed aperture.
Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato col massimo di Euro 2.583,00. L’assicurazione comprende inoltre:
2) il costo del materiale e quello della mano d’opera, compresi i bolli, i diritti e le spese necessarie di trasporto, per il rifacimento degli archivi sottratti o danneggiati, in occasione di furto, rapina od estorsione commessi o tentati, che si dovesse effettuare e che venisse realmente effettuato per la ricostituzione degli archivi, escluso l’indennizzo di qualsiasi danno indiretto e di valore artistico. Il pagamento dell’indennizzo avrà luogo quando sia ultimato il suddetto rifacimento entro il termine di 12 mesi dal sinistro, fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato col massimo di Euro 2.583,00;
3) i valori trasportati dal Portavalori fuori dai locali dove è esercitata l’attività sino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato e col massimo di Euro 2.583,00, contro:
• il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto dei valori ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
• il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
• la rapina o la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o commessi sulla persona dell’Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti al servizio, mentre al di fuori dei locali dell’Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.
Questa garanzia vale soltanto durante l’orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
Per questa garanzia in caso di sinistro la Società rimborserà l’importo del danno liquidabile previa detrazione di uno scoperto del 20% che rimane a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza di ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo calcolato.
4) la rapina commessa sui clienti mediante violenza o minaccia alla persona avvenuta nei locali oggetto di garanzia, fino ad un importo di Euro 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia di Euro 259,00 per sinistro. In caso di evento che colpisca più clienti il danno sarà ripartito proporzionalmente in base al danno patito;
5) le garanzie furto, rapina od estorsione si intendono operanti - a parziale deroga dell’Art. 22 punto 1 - Rischi Esclusi - anche
in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, con una franchigia di Euro 2.583,00
per sinistro;
6) la garanzia è operante anche per i beni elencati al punto a) della definizione “Contenuto”, sino ad un importo non superiore al 5% del capitale assicurato, quando si trovino temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione;
7) la Società riconosce inoltre, in caso di furto o rapina indennizzabile ai sensi di polizza, un importo pari al 10% della somma liquidabile, quale danno indiretto per mancato utile - fermo restando quanto previsto dall’Art. 54 - Limite massimo dell’indennizzo -.
In nessun caso la Società, per sinistri che dovessero colpire gli enti assicurati a seguito degli eventi indicati ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7, sarà tenuta a pagare un importo, a titolo di indennizzo, superiore a Euro 7.747,00 per anno assicurativo.
B - CONTENUTO POSTO IN LOCALI NON COMUNICANTI
La garanzia vale anche per il Contenuto posto nei locali del deposito separato, identificato nel settore B - Furto nel frontespizio di polizza.
Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza dei 20% del capitale assicurato con il massimo di Euro 5.165,00 e con applicazione di una franchigia di Euro 155,00 per ciascun sinistro.
C - VALORI CUSTODITI
La garanzia è prestata fino all’ammontare del capitale assicurato indicato nel settore B - Furto nel frontespizio di polizza alla condizione, essenziale per l’efficacia della garanzia stessa, che i valori (del Contraente e/o suoi familiari, dei Dipendenti della Contraente o dei Clienti) siano chiusi in Armadi di sicurezza, Armadi corazzati o Casseforti come descritti nelle definizioni di polizza.
D - VEICOLI IN AUTORIMESSA
La garanzia è estesa ai danni subiti dai veicoli dei clienti dell’esercizio, purché detti veicoli siano chiusi a chiave e posti nei locali adibiti ad autorimessa di pertinenza dell’esercizio stesso aventi caratteristiche costruttive del fabbricato e mezzi di chiusura e protezione conformi a quanto previsto dall’Art. 23 - Operatività della garanzia
L’assicurazione non comprende i danni:
• da furto di singole parti del veicolo anche se conseguenti al furto totale dello stesso;
• al contenuto del veicolo che non è dotazione dello stesso;
• al veicolo che fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario o da altri nell’interesse e per conto degli stessi;
In caso di sinistro, premesso che il limite di risarcimento per ciascun veicolo si intende pari al 50% del capitale assicurato, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo assoluto di Euro 517,00 per ciascun sinistro che resterà a carico dell’Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza di ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
SETTORE C - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI
Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Operai.
Art. 29 - RISCHI ASSICURATI
A) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.
1) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza, nonché delle attività complementari e sussidiarie connesse con l’attività principale, il tutto svolto con il numero di addetti indicati nel frontespizio di polizza e/o schede allegate.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
2) L’assicurazione comprende inoltre i danni da fatti accidentali derivanti:
a) dalla proprietà e conduzione dei locali e dei relativi impianti in cui si svolge l’attività esercitata e le attività complementari e sussidiarie ivi compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, mobilio, macchinario, attrezzatura e arredamento interni ed esterni.
La garanzia è operante anche se i locali sono intestati al coniuge o ad un altro familiare convivente, purché presti la sua opera nell’esercizio. Relativamente ai sinistri derivanti da spargimento di acqua, dovuti a rotture accidentali di tubazioni e condutture dell’esercizio, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 104,00 per ciascun sinistro;
b) da lavori di manutenzione ordinaria dei locali in cui si svolge l’attività esercitata. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente;
c) dalla proprietà di spazi adibiti a dipendenze dell’esercizio, piazzali, viali, giardini anche alberati, muri di cinta, tettoie, porte e cancelli anche automatici, strade private facenti parte dell’esercizio, nonché di antenne ricetrasmittenti e pannelli solari;
d) dalle operazioni di prelievo, consegna o rifornimento di merce, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione
di veicoli a motore;
e) dall’impiego da parte degli addetti di biciclette, ciclofurgoncini, e mezzi di trasporto a mano in occasione di lavoro o di servizio;
f) dalla partecipazione a fiere, esposizioni, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento o smontaggio di stand;
g) a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 517,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimale di Euro 25.823,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo;
h) dall’uso autorizzato, nei locali dell’esercizio, di armi esclusivamente per difesa personale;
i) dall’esistenza di servizio di vigilanza effettuato con guardie anche armate o con cani;
j) dalla proprietà e manutenzione di insegne, anche luminose, cartelli pubblicitari o striscioni ovunque installati, esclusi i danni alle cose ed opere sulle quali sono installati.
Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per i danni cagionati a terzi dall’Assicurato nella sua qualità di committente;
k) da quanto previsto dall’Art. 2049 c.c. per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 259,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali della Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;
l) dal servizio bar e proprietà, gestione ed esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla somministrazione, smercio o vendita di prodotti alimentari e non, esclusi quelli dovuti a difetto originario del prodotto.
L’assicurazione vale per i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
L’assicurazione comprende inoltre:
m) i danni diretti e materiali a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 104,00 per ogni mezzo danneggiato;
n) i danni diretti e materiali subiti dai veicoli di terzi o dei dipendenti stazionanti in autorimesse o parcheggi nell’ambito dei luoghi di pertinenza dell’esercizio assicurato, esclusi i danni da furto e/o incendio. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 259,00 per ogni veicolo danneggiato.
L’assicurazione vale, limitatamente alle lesioni corporali, anche per i danni a:
o) titolari e dipendenti di altre ditte che si trovino negli ambienti ove si esercita l’attività assicurata per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte a lavori formanti oggetto dell’attività assicurata;
p) titolari e dipendenti di altre ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipino a lavoro di carico e scarico oppure complementari all’attività assicurata;
q) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi o legali ed in genere tutte le persone appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro dell’esercizio assicurato;
r) l’assicurazione vale anche per la responsabilità personale dei dipendenti dell’Assicurato, compresi quadri e dirigenti, per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni in occasione di lavoro o di servizio per conto dell’esercizio commerciale. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, esclusivamente per morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite nell’Art. 583 c.p.
3) Assicurazione stagionale - se la presente polizza è stipulata per un periodo di apertura dell’esercizio inferiore ad un anno, le garanzie di cui all’Art. 29 - Rischi assicurati - lettere d), e), f), g), h), i), m), n), o), p), r) si intendono non operanti e pertanto prive di ogni effetto durante il periodo di chiusura.
B) Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro - R.C.O.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%.
La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
2) Buona Fede I.N.A.I.L. - L’assicurazione R.C.O., a parziale deroga di quanto indicato in precedenza, conserva la propria validità anche se il Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle Norme di legge vigenti in materia.
Art. 30 - RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
1) da furto;
2) da circolazione su strade in uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
3) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni o che, comunque, non abbiano compiuto 16 anni di età;
4) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare C - Cose consegnate e non dei Clienti - se richiamata in polizza;
5) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c. salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare C - Cose consegnate e non dei Clienti - se richiamata in polizza;
6) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, in costruzione e/o allestimento ed a quelle sulle quali si eseguono eventuali lavori di manutenzione (ordinaria o straordinaria), nonché alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione di tali lavori;
conseguenti a:
7) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
8) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua;
9) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
inoltre quelli:
10) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e salvo i familiari coadiuvanti dei titolari della licenza commerciale e della cui opera si avvalga nell’esercizio della propria attività;
11) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
12) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
13) causati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione di lavori di manutenzione (ordinaria o straordinaria) o, se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni causati da prodotti e cose in genere, per i quali l’Assicurato rivesta la qualifica di produttore, dopo la consegna a terzi fatta eccezione per i prodotti alimentari di produzione propria;
14) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o di servizi, salvo quanto previsto alla lettera g) dell’articolo 29 - Rischi assicurati;
15) derivanti da detenzione di merci da parte dell’Assicurato, non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’attività assicurata;
16) da detenzione o impiego di esplosivi; questa esclusione vale anche per la garanzia R.C.O.;
17) derivanti dalla proprietà, uso e/o gestione di Discoteche, Sale da ballo, Night Club, Teatri e Cinema;
18) derivanti o conseguenti a rischi previsti dalle Condizioni Aggiuntive: A, B, C, D, E, F, G, H e I se non espressamente richiamate sul frontespizio di polizza;
19) legati a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell’ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica.
Art. 31 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
1) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato o del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2) quando l’Assicurato o il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto 1);
3) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizi, e tutti coloro che, indipendentemente dalla esistenza di un qualsiasi rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione, anche non manuale, alle attività a cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto previsto all’Art. 29 - lettere r) e s) - Xxxxxx assicurati - nonché dalla Garanzia Supplementare G - Garanzie Speciali se richiamata nel frontespizio di polizza.
Art. 32 - VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dello stato italiano, dello stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 33 - TOLLERANZA VARIAZIONE ADDETTI
La Società rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’Art 1898 c.c. a condizione che il numero degli addetti all’esercizio assicurato o medici di cui alla Garanzia supplementare B - Esercizio di stabilimento termale - se richiamata, risulti superiore di due sole unità rispetto a quello dichiarato in polizza.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI
(Operanti solo se espressamente indicato il capitale assicurato e il relativo premio imponibile nel frontespizio di polizza)
A - SERVIZIO RISTORANTE
L’assicurazione si intende estesa ai danni derivanti dai servizi di ristorante (compreso l’esercizio di montavivande e montapiatti), compresa la somministrazione, smercio o vendita di prodotti alimentari, esclusi quelli dovuti a difetto originario del prodotto. Per lo smercio di prodotti alimentari la garanzia comprende anche quello di generi di produzione propria venduti nello stesso esercizio.
L’assicurazione per lo smercio vale per i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
B - ESERCIZIO DI STABILIMENTO TERMALE
La garanzia è estesa all’esercizio di stabilimento termale annesso all’esercizio assicurato nonché alla Responsabilità Civile personale, esclusa quella professionale, dei Medici non dipendenti, per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni presso l’Assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.
C - COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE DEI CLIENTI - Artt. 1783,1784 e 1785 bis c.c.
La garanzia comprende i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli artt. 1783 - 1784 e 1785 bis c.c., per sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni consegnati o non consegnati.
La somma massima di garanzia per ogni cliente danneggiato, per i beni consegnati e non consegnati, è limitata a quella indicata nel settore C - R.C.T./R.C.O. nel frontespizio di polizza con l’intesa che il risarcimento verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 10% (dieci percento) che resta a carico dell’Assicurato. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per ciascun sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore di Euro 51.646,00.
L’assicurazione vale anche per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori in genere; per i valori e preziosi consegnati, la garanzia è prestata soltanto se gli stessi sono custoditi in cassaforte o in cassette di sicurezza.
Sono esclusi dall’assicurazione i veicoli ed i natanti in genere e i beni in essi contenuti, salvo quanto stabilito dall’Art. 29 - lettera
p) - Xxxxxx assicurati - nonché gli animali vivi.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e stiratura, nonché quelli causati da lavature, smacchiature e simili salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare E - Lavanderie, Tintorie, Stirerie - se richiamata.
Agli effetti dell’applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare occupanti la medesima camera, sono considerati un unico cliente. Limitatamente ai beni portati nello stabilimento termale o nel bar-ristorante dell’esercizio assicurato, la garanzia vale, con esclusione del denaro e dei preziosi e ferma ogni altra esclusione e lo scoperto prima indicato, nel limite di Euro 517,00 per cliente danneggiato ed a condizione che i beni stessi siano stati consegnati al servizio di guardaroba custodito ivi esistente.
D - PARRUCCHIERI, PODOLOGI, ESTETISTI E VISAGISTI
L’assicurazione comprende:
1) i danni cagionati in occasione di servizi professionali di parrucchieri, podologhi, estetisti, visagisti, addetti del Contraente prestati presso i locali dell’esercizio assicurato; ed inoltre:
2) i danni corporali derivanti dall’applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico. La garanzia è valida in quanto l’applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell’assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla applicazione o dal trattamento e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza; questa estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 25.823,00 per sinistro e per anno assicurativo.
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all’esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
E - LAVANDERIE, TINTORIE, STIRERIE
A deroga dell’Art. 30 - punto 4) - Rischi Esclusi, qualora presso la Contraente fosse prestato servizio di lavanderia a favore dei Clienti, la garanzia è estesa ai danni alle cose (capi d’abbigliamento) dei clienti sulle quali si eseguono i suddetti lavori con una franchigia di Euro 52,00 per ogni capo d’abbigliamento e con il massimo risarcimento di Euro 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo. Non sono compresi in garanzia i danni a capi in pelle, a pellicce ed a tappeti.
F - MANIFESTAZIONI, FESTE ED INTRATTENIMENTI DANZANTI
L’Assicurazione comprende i danni derivanti da feste, manifestazioni, intrattenimenti danzanti (esclusi i danni ad artisti ed orchestrali), a condizione che dette attività abbiano carattere occasionale e non siano svolte negli stabilimenti termali o balneari.
Si precisa che sono esclusi i danni derivanti dalla proprietà, uso e/o gestione di Discoteche, Sale da ballo, Night Club, Teatri e Cinema.
G - GARANZIE SPECIALI
1) L’assicurazione comprende i fatti accidentali derivanti da lavoratori occasionali per danni cagionati a terzi in conseguenza della loro partecipazione all’attività dell’esercizio assicurato;
2) la garanzia comprende, limitatamente alle lesioni corporali i danni a lavoratori occasionali a seguito di infortunio subito durante la loro partecipazione all’attività assicurata.
H - ESERCIZIO DI STABILIMENTO BALNEARE
La garanzia è estesa all’esercizio dello stabilimento balneare annesso all’esercizio assicurato avente un numero di cabine non superiore a quello indicato nel frontespizio di polizza.
I - IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI
La garanzia si intende estesa alla proprietà e/o esercizio di parchi giochi per bambini, campi da tennis, campi da bocce, palestre con o senza attrezzature sportive e piscine poste nell’area dell’esercizio assicurato ad uso esclusivo dei clienti che alloggiano nell’esercizio assicurato o che utilizzano detti impianti occasionalmente.
SETTORE D - TUTELA LEGALE
Norme che regolano l’assicurazione Tutela Legale.
PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Numero verde 000.000.000 – Fax 000 0000000 – e-mail xxxxxxxx@xxx.xx in seguito denominata DAS. A quest’ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra documentazione relativa a tali sinistri.
Art. 34 - RISCHI ASSICURATI
La Società si obbliga ad assumere a proprio carico l’onere delle spese giudiziali o stragiudiziali quali:
1) le spese per l’intervento di un legale;
2) le spese peritali;
3) le spese di giustizia nel processo penale;
4) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o di quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato; derivanti dall’attività assicurata e riferentesi a:
5) controversie relative a danni subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti. L’assicurazione si estende a favore dei dipendenti iscritti nei libri obbligatori e dei familiari del titolare dell’esercizio assicurato che prestino la loro collaborazione nell’esercizio;
6) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
7) difesa penale del titolare dell’esercizio assicurato, dei dipendenti iscritti nei libri obbligatori e dei familiari del titolare dell’esercizio assicurato che prestino la loro collaborazione nell’esercizio, per reato colposo o contravvenzione;
8) controversie individuali di lavoro dell’Assicurato relative ai suoi dipendenti iscritti nei libri obbligatori o ai suoi agenti e rappresentanti;
9) controversie relative alla locazione ed alla proprietà dei locali ove si svolge l’attività assicurata;
10) le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 1.033,00.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato Contraente.
Art. 35 - RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall’assicurazione:
1) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
2) gli oneri fiscali - bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere -;
3) le spese di controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
4) le spese per controversie di diritto amministrativo fiscale e tributario. Sono inoltre escluse le controversie:
5) relative a prestazione di servizio o forniture di beni effettuate dall’Assicurato;
6) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall’Assicurato;
7) relative ai rapporti tra soci, e/o amministratori dell’attività assicurata, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie;
8) nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
9) di natura contrattuale nei confronti della Società;
10) relative a sinistri di inquinamento dell’ambiente, salvo che essi siano determinati da fatto accidentale.
Art. 36 - LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dello stato italiano, dello stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 37 - COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Qualora coesista un’assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.
Art. 38 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente:
1) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi extracontrattuali o per i procedimenti penali;
2) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
SETTORE E - CRISTALLI
Norme che regolano l’Assicurazione Cristalli.
Art. 39 - RISCHI ASSICURATI
La Società rimborsa le spese, sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle lastre assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, dovute a:
1) rottura per qualunque causa, salvo quanto previsto all’Art. 40 - Rischi Esclusi - sotto riportato, delle lastre comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto e comunque con il massimo di Euro 1.033,00 per singola lastra.
Sono comprese le rotture:
2) determinate da colpa, anche grave, dell’Assicurato o del Contraente, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
3) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
4) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
5) causati da cicloni, da uragani, da trombe d’aria, da bufere e da grandine. La Società rimborsa inoltre:
6) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, con un massimo di Euro 259,00.
Qualora sia prestata la garanzia al Settore Incendio e/o Furto la Società rimborsa solo la parte eccedente a quanto già indennizzato.
Art. 40 - RISCHI ESCLUSI
L’assicurazione non comprende le rotture:
1) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti sostegni o cornici, rimozioni di lastre o degli infissi o dei mobili su cui le lastre sono collocate;
2) di lastre che alla data dell’entrata in vigore della polizza non fossero esenti da difetti;
3) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
4) di lucernari nonché di lastre aventi valore artistico;
5) determinate da dolo delle persone delle quali l’Assicurato o il Contraente deve rispondere. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.
Art. 41 - ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L’assicurazione è prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
SETTORE F - ELETTRONICA
Norme che regolano l’Assicurazione Elettronica.
Art. 42 - RISCHI ASSICURATI
La Società si obbliga ad indennizzare:
1) i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinati, da qualunque guasto non espressamente escluso. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 104,00 per sinistro;
2) le spese supplementari per la continuazione dell’attività in caso di danno alle macchine elettroniche indennizzabili ai termini di polizza e costituite da:
a) le spese di personale per l’utilizzazione di detta macchina sostitutiva;
b) le spese di trasporto della macchina.
Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al momento in cui insorgono le maggiori spese assicurate e fino alla concorrenza di Euro 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo;
3) le spese, in caso di danno indennizzabile ai termini di polizza, necessariamente sostenute dall’Assicurato per la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi
- riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri - e fino alla concorrenza di Euro 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento sarà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 104,00 per sinistro;
4) le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico, dei residuati del sinistro;
5) i danni materiali e diretti, indennizzabili a termini di polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio. Questi danni sono assicurati sino al massimo del 70% del capitale assicurato e con detrazione di una franchigia di Euro 259,00 per sinistro.
Art. 43 - RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall’assicurazione:
1) i danni da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
2) i danni conseguenti a guasti meccanici o elettrici, salvo che l’Assicurato provi che essi siano causati da un evento esterno;
3) i danni determinati da dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei soci a responsabilità illimitata o degli amministratori;
4) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
5) i danni puramente estetici tali da non compromettere la funzionalità degli apparecchi assicurati;
6) le spese direttamente o indirettamente risalenti o derivanti da: errata programmazione, errata perforazione, errata iscrizione, errato inserimento, interruzione di corrente, cancellature conseguenti ad errori di ogni genere, perdita di dati memorizzati causati dall’azione di campi magnetici o da inattività degli apparecchi;
7) i danni verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata;
8) i danni dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati;
9) i danni da eventi previsti nei settori Incendio e Furto.
Art. 44 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che gli enti assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.
Art. 45 - VALORE ASSICURATO
Per valore assicurato si intende il valore di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato. Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.
Art. 46 - LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
A parziale deroga dell’Art. 2 - Assicurazione Presso Diversi Assicuratori - se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più rischi previsti sugli stessi beni, l’assicurazione ha effetto soltanto per la parte eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 47 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato, per i seguenti settori, devono:
Settore A (Incendio)
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 c.c.;
2) dare avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
Il Contraente o l’Assicurato devono altresì:
3) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Settore B (Furto)
6) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
7) dare avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, alla Agenzia presso la quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l’Agenzia ed il numero di polizza;
8) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
9) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai punti 6) e 9) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
10) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
11) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
12) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità competente, in relazione al sinistro.
Settore C (Responsabilità Civile verso Terzi e Operai)
A) Assicurazione Responsabilità Civile verso i Terzi - R.C.T.
13) dare avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne sono venuti a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
14) trasmettere, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa, nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
B) Assicurazione Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro - R.C.O.
15) denunciare soltanto i sinistri per i quali abbia luogo l’inchiesta pretorile, a norma della legge infortuni;
16) la denuncia deve essere fatta per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia
alla quale è assegnata la polizza o alla Società, entro 3 giorni da quando l’Assicurato ha ricevuto l’avviso dell’inchiesta.
Inoltre se per l’infortunio viene iniziato procedimento penale, egli deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia;
17) dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto nonché dall’istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente ai sensi degli Art. 10 e 11 dei D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche intervenute sino alla data di stipulazione della presente polizza, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza.
La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria stessa sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
Settore D (Tutela Legale)
Dare tempestivo avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dei l’Art. 1915 c.c.
Unitamente alla denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
Settore E (Cristalli)
18) dare avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia presso la quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza ai sensi dell’Art 1913 c.c. L’Assicurato ha l’obbligo di conservare i residui fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, gli indizi o le prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del sinistro per contribuire all’accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità.
Settore F (Elettronica)
19) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’Art. 1914 c.c.;
20) dare avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
Il Contraente o l’Assicurato devono altresì:
21) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo;
22) fornire dimostrazione del valore degli enti danneggiati, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto 19).
La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l’avviso di cui al punto 20); lo stato delle cose non può essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per l’ente danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 48 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
Settore A (Incendio), Settore B (Furto), Settore E (Cristalli) e Settore F (Elettronica)
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
La Società, fermo il limite del capitale assicurato ad ogni singola partita colpita da sinistro, escluse le garanzie di responsabilità, e come previsto dall’Art. 54 - Limite massimo d’indennizzo - delle presenti Norme, rimborsa le spese peritali a carico del Contraente fino ad un importo del 5% dell’indennizzo liquidato ai termini di polizza col massimo di Euro 2.583,00.
Art. 49 - MANDATO DEI PERITI
I Periti, per i seguenti settori, devono:
Settore A (Incendio) e Settore F (Elettronica)
1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del
sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 47 - Denuncia dei sinistri - Obblighi relativi;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di cui all’Art. 50 - Determinazione del danno - Valore delle cose assicurate;
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, laddove previste.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure a maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono
essere raccolti in apposito verbale - con allegate le stime dettagliate - da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle
Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Settore B (Furto)
5) indagare su circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
6) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
7) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto ai suoi obblighi di cui all’Art. 47 Denuncia dei sinistri - Obblighi relativi;
8) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate;
9) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure a maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale - con allegate le stime dettagliate - da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 8) e 9) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Settore E (Cristalli)
10) indagare su circostanze di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
11) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 47 - Denuncia dei sinistri - Obblighi relativi;
12) verificare l’esistenza, la qualità delle lastre assicurate, nonché determinare il costo di rimpiazzo delle stesse al momento del sinistro;
13) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure a maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale - con allegate le stime dettagliate - da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 12) e 13) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 50 - DETERMINAZIONE DEL DANNO - VALORE DELLE COSE ASSICURATE
Settore A (Incendio)
La determinazione del danno e l’attribuzione del valore delle cose assicurate illese, danneggiate, distrutte, che avevano al momento del sinistro, viene eseguita separatamente partita per partita e secondo i seguenti criteri:
1) per il fabbricato si stimano le spese occorrenti per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino di quelle danneggiate - escluso il valore dell’area - detraendo il valore degli eventuali residui, fermo quanto previsto all’Art. 54 - Limite massimo dell’indennizzo
2) per il contenuto si determina:
a) il valore che, in relazione alla loro specie, qualità, condizione, età, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati, od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento, avevano al momento del sinistro tutte le cose assicurate;
b) in base alla stima sub a), il valore di quelle fra le cose stesse che rimasero illese o furono salvate;
c) il valore ricavabile dalle cose danneggiate. Il risultato della stima sub a) diminuito di quello sub b) e sub c), costituisce l’ammontare del danno.
3) per i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano diventati inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
La Società non deve in alcun caso indennizzo per danni indiretti come cambiamento di costruzione mancanza di godimento, uso o locazione, profitti sperati o per qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati, salvo che non sia espressamente previsto.
Settore B (Furto)
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita -, i titoli di credito siano diventati inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Settore E (Cristalli)
La Società ha la facoltà di sostituire le lastre infrante o di pagarne il costo di rimpiazzo.
Settore F (Elettronica)
La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
4) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
a) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
b) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite;
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come al punto a) diffalcato dell’importo come al punto b), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all’Art. 47 - Denuncia di sinistro Obblighi in caso di sinistro -, nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato alla lettera a);
5) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
a) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene colpito dal sinistro stesso;
b) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come alla lettera a), diffalcato dell’importo stimato alla lettera b). Questa stima riguarda solo apparecchiature in funzione ed è valida a condizione che:
c) i danni si siano verificati entro i sei mesi successivi a quello di costruzione;
d) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
e) il costruttore non abbia cessato la produzione della macchina danneggiata o distrutta, oppure sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti c) e d) ed almeno una delle condizioni di cui al punto e) si applicano le norme che seguono:
6) si stima il valore della macchina al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso od altra causa;
7) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato al punto 6) diffalcato dell’importo stimato come al punto 7). Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al punto 4), eguagliano o superano il valore della macchina calcolato come al punto 6), ossia stima a) meno b) oppure 6) meno 7) a seconda del caso.
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’ente od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Sono escluse dall’indennizzo eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie.
Art. 51 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
Settore C (Responsabilità Civile verso Terzi e Operai)
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite tra Società ed Assicurato. In caso di definizione transattiva del
danno, a richiesta dell’Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende di giustizia penale.
Art. 52 - GESTIONE DEL SINISTRO
Settore D (Tutela Legale)
L’Assicurato dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.
La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.
L’Assicurato non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazione in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell’Art. 13 - Foro Competente.
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 53 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Settore A (Incendio) e Settore F (Elettronica)
Se dalle stime fatte a norma dell’Art. 50 - Determinazione del danno - Valore delle cose assicurate , risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate con una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedeva di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno entro il limite delle somme assicurate in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 10% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.
Art. 54 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Settore A (Incendio), Settore B (Furto), Settore E (Cristalli) e Settore F (Elettronica)
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Settore A (Incendio)
Per quanto riguarda il Fabbricato o Rischio Locativo viene pagato il valore a nuovo solo se il Contraente dà garanzia che il fabbricato viene riparato o ricostruito entro 24 mesi dall’atto di amichevole liquidazione o dal verbale definitivo dei periti. In caso contrario la Società paga l’indennizzo calcolato come all’Art. 50 - Determinazione del danno - Valore delle cose assicurate
- dedotto di un deprezzamento in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
Art. 55 - ANTICIPO INDENNIZZI
Settore A (incendio) e Settore B (Furto)
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 15.494,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 258.229,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Art. 56 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Settore A (incendio), Settore B (Furto), Settore E (Cristalli) e Settore F (Elettronica)
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando non ricorra l’esclusione di cui all’Art. 9 - Esclusioni - od altri casi di dolo previsti nelle esclusioni e/o rischi esclusi dei singoli settori.
Art. 57 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Settore A (incendio), Settore B (Furto), Settore E (Cristalli) e Settore F (Elettronica)
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 58 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Settore A (Incendio) e Settore E (Cristalli)
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 c.c. verso:
1) le persone delle quali l’Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge;
2) le società controllate, consociate, collegate;
3) i clienti dell’Assicurato e/o del Contraente;
a condizione che l’Assicurato od il Contraente non esercitino loro stessi l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile del sinistro.
Art. 59 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO ED EVENTUALE REINTEGRO
Settore B (Furto) e Settore E (Cristalli)
In caso di sinistro le somme assicurate e i limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termini di polizza, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente rimborso del premio. Su richiesta del Contraente e su esplicito consenso della Società la somma e i limiti potranno essere reintegrati negli importi originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 10 - Facoltà di recesso in caso di sinistro.
Art. 60 - RECUPERO DEGLI ENTI RUBATI
Settore B (Furto)
Se gli enti rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l’Assicurato deve dare avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
I beni recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l’Assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece la Società ha pagato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termine di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha facoltà di abbandonare alla Società i beni recuperati che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Il valore del recupero spetterà all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società.
Art. 61 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
Settore B (Furto)
Fermo il disposto dell’Art 1916 c.c. l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo.
Art. 62 - PLURALITÀ DI ASSICURATI - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Settore C (Responsabilità Civile verso Terzi e Operai)
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.
Art. 63 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
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