ADR PARTE GENERALE 2023
di Aprile Dott.Xxxxxxx
ADR PARTE GENERALE 2023
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Cos’è l’ADR
L’ADR è l’acronimo che riprende il titolo dello stesso accordo “European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road” (accordo Europeo concernenente il trasporto internazionale su strada delle merci pericolose)
L’accordo ADR è stato recepito in Italia con la legge 12/08/1962 n. 1839 limitatamente al trasporto
internazionale.
Dal 1° gennaio 1997 l’ADR si applica anche in regime nazionale in virtù della Direttiva 94/55/CE, recepita dall’Italia con D.M. 4 settembre 1996.
Il 4 Febbraio 2000 viene emanato il D.LGS 40/2000 in virtù della Direttiva 96/35/CE, relativo alla designazione e alla qualifica dei consulenti ADR.
Infine il 27 Gennaio 2010 si applica il D.LGS 35/2010 in virtù della Direttiva 2008/68/CE relativo al trasporto di merci pericolose interne (singolo stato).
L’aggiornamento delle norme dell’accordo ADR, avviene con cadenza biennale e consiste nell’aggiornamento dei suoi allegati tecnici (allegati A e B). L’ultima edizione ADR 2023 è stata emanata con Direttiva UE. Attualmente in vigore
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Il 1° gennaio 2023 è prevista la modifica dell'Accordo europeo relativa al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR 2021). L'ADR è sottoposta a un'ampia revisione ogni due anni. Le modifiche, notificate agli Stati contraenti dal Segretariato dell'ONU a partire dalla fine di giugno, possono essere respinte nel quadro di una procedura di opposizione fino a tre mesi prima della loro entrata in vigore l'anno successivo. Non è invece possibile presentare richieste di modifica relative a singole disposizioni. Per lo svolgimento di una consultazione a livello nazionale, le modifiche all'ADR devono essere sottoposte ai destinatari già prima della notifica. La norma avrà un tempo di adeguamento senza sanzione fino al 30 Giugno 2023.
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Si occupa delle merci con pericoli acuti che possono manifestarsi esclusivamente durante il trasporto su strada.
Deve tutelare gli utenti della strada e gli addetti alle operazioni di imballaggio, carico, scarico e trasporto.
La struttura dell’ADR
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L’ADR è strutturato in 9 parti, di cui le Parti da 1 a 7 costituiscono l’Allegato A e le Parti 8 e 9
l’Allegato B ( le cosiddette norme ADR)
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OPERATORI ADR: DEFINIZIONI, OBBLIGHI, RESPONS
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TABELLA DEGLI OBBLIGHI
SCARICATORE
IMBALLATORE
DESTINATARIO
TRASPORTATO RE
ADEMPIMENTO OPERATORI PRINCIPALI ALTRI OPERATORI
GESTORE di
cisterne
RIEMPITORE
CARICATORE
SPEDITORE
O=obbligo V=verifica
Classificazione e autorizzazione delle merci pericolose al trasporto O V O O Restrizioni al transito nelle gallerie O O
Provvedere informazioni e documenti O V
Istruzioni scritte ADR per il conducente V O V V
Equipaggiamento prescritto nelle istruzioni scritte V O V V
Omologazione UN imballaggi O V O
Marcatura/etichettatura imballaggi O V V O
Placcatura container O O O O
Stivaggio e divieti carico in comune O V O
Verifica integrità imballaggi e container/veicolo prima carico O V O O
Gestione imballaggi danneggiati e contaminazione veicolo O O O Imballaggio in comune (nello stesso collo) O
Idoneità e integrità della cisterna V O V V O (*) V
Prescrizioni per il riempimento e lo svuotamento della cisterna O V O O
Placcatura e marcatura cisterna V O O O (*) O
Divieto di sovraccarico del veicolo O O O O
Rispetto disposizioni sulla costruzione, la manutenzione e le prove sulla cisterna V O Gestione imballaggi vuoti non ripuliti O V
Gestione cisterna vuote e bonificate O O
Gestione cisterne vuote non ripulite O O
Procedure di security O O O
Gestione accettazione della merce all’arrivo V O V Designazione del Consulente Sicurezza ADR e adempimenti connessi O O O (**) O O O O O (**)
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XXXXXX DEL TRASPORTO
SPEDITORE (1.4.2.1) Organizza la Spedizione | TRASPORTATORE (1.4.2.2) | |
RIEMPITORE (1.4.3.3) Riempie le cisterne | IMBALLATORE (1.4.3.2) Prepara i colli | |
CARICATORE (1.4.3.1) Carica veicoli, container | SCARICATORE (1.4.3.7) Scarica veicoli, container, cisterne | |
GESTORE CONTAINER o CISTERNA MOBILE (1.4.3.4) | DESTINATARIO (1.4.2.3) |
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Misure generali di Sicurezza
I soggetti coinvolti nelle operazioni di Carico, Scarico e Trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, riguardo natura e dimensione dei pericoli prevedibili,
al fine di evitare danneggiamenti o ferite o quanto meno di minimizzarne i loro effetti rispettando in ogni caso le prescrizioni dell’ADR per quanto li concerne (1.4.1.1).
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Speditore
E’ l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Se esiste un contratto di trasporto e spedizione, chi consegna, secondo questo contratto è considerato come speditore.
Lo speditore ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell’ADR e deve in particolare:
a) assicurarsi che le merci siano classificate e autorizzate al trasporto;
b) fornire al trasportatore informazioni e documentazioni utili;
c) utilizzare imballaggi idonei;
d) osservare le disposizioni sull’inoltro e sulle restrizioni alle spedizioni;
e) assicurarsi che anche le cisterne vuote non bonificate siano placcate, marcate ed etichettate conformemente al capitolo 5.3, come se fossero piene.
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Speditore
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Speditore
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Speditore
Speditore
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Speditore
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Trasportatore
E’ l’impresa che trasporta merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. In particolare deve:
a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
b) assicurarsi che tutte le informazioni prescritte nell’ADR relative alle merci pericolose che devono essere trasportate siano state fornite dallo speditore prima del trasporto, che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell’unità di trasporto;
c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;
d) assicurarsi che il termine previsto per la prossima prova per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna non sia stato superato;
e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;
f) assicurarsi che siano apposte le placche, i marchi ed i pannelli arancioni prescritti per i veicoli al capitolo 5.3;
g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nell’ADR per l’unità di trasporto, l’equipaggio e per certe classi si trovino a bordo dell’unità di trasporto.
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Il trasportatore può tuttavia, confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori. Nel caso del 1.4.2.2.1 (c), può fare affidamento su quanto attestato dal
«certificato di carico di un container o di un veicolo» conformemente al punto 5.4.2. (1.4.2.2.2).
Se durante il trasporto è constatata un’infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all’arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione. Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione (1.4.2.2.4).
Il trasportatore deve mettere a disposizione dell’equipaggio le istruzioni scritte così come prescritto nell’ADR (1.4.2.2.6).
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Destinatario
E’ l’impresa che prende in carico le merci pericolose all’arrivo.
Il destinatario ha l’obbligo di non differire senza motivi imperativi, l’accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che le prescrizioni dell’ADR che a lui si riferiscono siano rispettate.
Imballatore
E’ l’impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e gli IBC, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto.
L’imballatore deve in particolare osservare:
a) le prescrizioni concernenti le condizioni di imballaggio o le condizioni di imballaggio in comune;
b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le prescrizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli.
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E’ l’impresa che:
Caricatore
carica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili in o su un veicolo o container;
carica un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo.
Il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi:
a) consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto
conformemente all’ADR;
b) verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l’imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato;
c) osservare le prescrizioni concernenti il carico e la movimentazione;
d) osservare le prescrizioni concernenti la placcatura, la marcatura e la segnalazione con pannelli arancioni conformemente al capitolo 5.3;
e) osservare i divieti di carico in comune come pure le prescrizioni concernenti la separazione delle derrate alimentari.
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Riempitore
E’ l’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna (veicolo-cisterna, cisterna smontabile, cisterna mobile, container-cisterna) o un veicolo-batteria o CGEM, o un veicolo, un grande container o un piccolo container per il trasporto alla rinfusa;
Il riempitore ha in particolare i seguenti obblighi:
a) assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste e i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico;
b) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna non sia stata superata;
c) riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;
d) rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile o la massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità per la materia di riempimento;
e) assicurarsi, dopo il riempimento della cisterna, che tutte le chiusure siano in posizione chiusa e che non vi sia una perdita;
f) assicurarsi, che le placche, i marchi, i pannelli arancioni e le etichette siano apposti sulle cisterne, sui veicoli e sui container per il trasporto alla rinfusa conformemente al capitolo 5.3;
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Gestore di un container o cisterna mobile
Il “Gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile” è l’impresa in nome della quale il container-cisterna o la cisterna mobile è immatricolato o ammesso al traffico e ne gestisce manutenzioni e collaudi.
Il gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile deve in particolare:
a) assicurare l’osservanza delle disposizioni relative a costruzione, equipaggiamento, prove e marcatura;
b) assicurare che la manutenzione dei serbatoi e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo da garantire che il container-cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni dell’ADR, fino alla prova successiva;
c) eseguire un controllo eccezionale quando la sicurezza del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente.
Scaricatore
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E’ l’impresa che:
rimuove un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container-cisterna o una cisterna mobile da un veicolo; o
scarica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un container; o
scarica merci pericolose da una cisterna (veicolo-cisterna, cisterna smontabile, cisterna mobile o container-cisterna) o da un veicolo-batteria, da una MEMU o da un CGEM o da un veicolo, da un grande container o da un piccolo container per il trasporto alla rinfusa o da un container per il trasporto alla rinfusa.
Lo scaricatore deve in particolare:
a) assicurarsi che le merci siano quelle che devono essere scaricate confrontando le informazioni pertinenti sul documento di trasporto con le informazioni sul collo, container, cisterna, MEMU, CGEM o veicolo;
b) prima e durante lo scarico verificare se gli imballaggi, la cisterna, il veicolo o il container siano stati danneggiati;
c) rispettare tutte le prescrizioni pertinenti che riguardano lo scarico e la movimentazione;
d) immediatamente dopo lo scarico della cisterna, del veicolo o del container:
rimuovere ogni residuo pericoloso che si sia attaccato all’esterno della cisterna, del veicolo o del container durante le operazioni di scarico; e
garantire la chiusura delle valvole e delle aperture d’ispezione;
e) garantire che i container, una volta che siano stati completamente scaricati, puliti e decontaminati, non portino più le placche, i marchi ed i pannelli arancioni che erano stati apposti conformemente al capitolo 5.3.
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La formazione
Tutti gli operatori impiegati nella catena logistica delle merci pericolose, devono essere formati prima iniziare ad operare con le merci pericolose, o in alternativa devono operare solo sotto la supervisione di personale addestrato.
I dipendenti devono essere addestrati prima di assumere delle responsabilità e devono svolgere funzioni, per le quali la formazione richiesta non è ancora stata fornita, solamente sotto la supervisione di una persona addestrata. La formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni.
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La classificazione ADR
Le 13 Classi ADR in cui le merci pericolose sono distribuite variano da 1 a 9 (le classi 4, 5 e 6 sono articolate in più Classi)
La classificazione
ADR
Le materie sono identificate da: un numero di quattro cifre (numero ONU) e una denominazione ufficiale che dipendono dalle rubriche di appartenenza, a loro volta suddivise in individuali e collettive
L’attribuzione del numero ONU deve rispettare la gerarchia delle rubriche nell’ordine sotto indicato:
Ai fini dell’imballaggio, le materie diverse dalle materie delle Classi 1, 2, 5.2, 6.2 e 7 e diverse dalle materie autoreattive della Classe 4.1 sono assegnate ai Gruppi di imballaggio (PG) I, II o III, in funzione del grado di pericolo che presentano:
Non si applica alle bombole
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Ad ogni pericolo corrisponde una etichetta contenente un disegno/pittogramma che fornisce una rappresentazione visiva dello stesso
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La corrispondenza sopra esposta tra caratteristiche di pericolo e classi ADR è una semplificazione, in quanto i criteri di classificazione delle due normative non sono uguali.
Esempio:
rifiuti a bassa tossicità (nocivi per ingestione, inalazione o contatto con la pelle) non sono soggetti a normativa ADR
Non tutti i rifiuti pericolosi per la normativa ambientale sono soggetti a normativa ADR Non tutte le merci pericolose per la normativa CLP sono soggetti a normativa ADR
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NOVITà RIFIUTI 2023
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NOVITà RIFIUTI 2023
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NOVITà RIFIUTI 2023
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NOVITà GENERALI 2023
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Le etichette previste dalle diverse normative sono in genere presenti in posizioni differenti
MERCE CONFEZIONATA IN UN DOPPIO IMBALLAGGIO (ESTERNO ED INTERNO):
– Quelle relative al trasporto (normativa ADR) sull’imballaggio più esterno
– Quelle relative all’utilizzo (normativa CLP) sull’imballaggio interno, ma possono essere sostituite da quelle relative al trasporto (normativa ADR) sull’imballaggio esterno. Pertanto, potrebbero anche non essere visibili in fase di carico e scarico.
MERCE CONFEZIONATA IN UN IMBALLAGGIO SEMPLICE:
– Etichette relative al trasporto (normativa ADR) e relative all’utilizzo (normativa CLP) presenti entrambe sull’imballaggio.
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| DIMENSIONI 10X10 | |||||
| LE ETICHETTE | POSSONO | ESSERE SOSTITUITE | A | MARCHI DI | INDELEBILI |
CORRISPONDENTI AI MODELLI PRESCRITTI
LE ETICHETTE DEVONO POTER ESSERE ESPOSTE ALLE INTEMPERIE SENZA SUBIRE DEGRADAZIONE IMPORTANTE
DEVONO ESSERE ESPOSTE SULLA SUPERFICIE DEL COLLO
QUANDO E’ NECESSARIA PIU’ DI UN’ ETICHETTA DEVONO ESSERE ESPOSTE UNA A FIANCO ALL’ ALTRA
Documentazione
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Il trasporto di merci pericolose deve essere sempre accompagnato dal documento di trasporto che deve contenente le seguenti informazioni:
• Il numero ONU preceduto dalle lettere UN delle materie pericolose trasportate
• Descrizione delle merci pericolose seguito tra parentesi dal nome tecnico se trattasi di miscela NAS (Non Altrimenti Specificate)
• I modelli di etichette
• Il gruppo di imballaggio (se applicabile)
• Il codice di restrizione galleria
• Il numero e la descrizione dei colli
• Quantità totale di merci pericolose, in volume o massa lorda o massa netta come appropriato, differenziate per numero UN, designazione ufficiale, gruppo di imballaggio (se applicabile) e per categoria di trasporto quando si applica l’esenzione parziale secondo 1.1.3.6
• In caso di trasporti di gas in esenzione parziale indicare i kg netti o i litri (vedasi slide specifiche)
• Nome e indirizzo dello speditore
• Nome e indirizzo del/i destinatario/i
• Dichiarazione, ove prevista da Accordi speciali
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Documentazione:forma, e conservazione
• Il modello di documento di trasporto non è vincolato a un formato predefinito.
• Nel caso di destinatari multipli, il nome e l’indirizzo dei destinatari possono essere riportati su altri documenti a bordo del veicolo.
• Nel caso di un trasporto internazionale il documento di trasporto, deve essere redatto nella lingua del Paese di origine ma anche in inglese, francese o tedesco.
• Lo speditore ed il trasportatore devono conservare una copia del documento di trasporto delle merci pericolose e le informazioni e la documentazione aggiuntiva come indicato nell’ADR, per un periodo minimo di tre mesi.
• Quando i documenti sono tenuti in modalità elettronica o in un sistema informatico, lo speditore ed il trasportatore devono essere in grado di stamparli.
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IMBALLAGGI
Le merci pericolose devono essere imballate in imballaggi di buona qualità, compresi i GIR (Grandi Imballaggi per il trasporto alla Rinfusa) e i grandi imballaggi Questi imballaggi devono essere sufficientemente solidi per resistere agli urti e alle sollecitazioni che normalmente caratterizzano il trasporto, ivi compresi il trasbordo tra unità di
trasporto o tra unità di trasporto e depositi.
Gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, devono essere costruiti e chiusi, quando preparati per la spedizione, in modo da escludere ogni perdita del contenuto che possa essere causata, nelle normali condizioni di trasporto, da vibrazioni o da variazioni di temperatura, di umidità o di pressione. Durante il trasporto, nessun residuo pericoloso deve aderire all'esterno degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi.
IMBALLAGGI
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Le merci pericolose non devono essere imballate in uno stesso imballaggio esterno, o in grandi imballaggi, con altre merci, pericolose o non, se reagiscono pericolosamente tra loro provocando: a) una combustione o uno sviluppo considerevole di calore; b) lo sviluppo di gas infiammabili, asfissianti, comburenti e tossici; c) la formazione di materie corrosive
Salvo deroghe accordate dall’autorità competente, la durata d’utilizzo ammessa per il trasporto di merci pericolose di fusti di plastica, taniche di plastica e GIR di plastica rigida o GIR compositi con recipiente interno di plastica è di cinque anni a decorrere dalla data di fabbricazione, sempre che una durata d’utilizzo più breve non sia stata prescritta, tenuto conto della materia da trasportare. Anno e mese di fabbricazione può essere così impressa sui contenitori, con le ultime due cifre dell’anno al centro del cerchio
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IMBALLAGGI
Prima del riempimento e della consegna al trasporto, ogni imballaggio, compresi i GIR e i grandi imballaggi, deve essere controllato e riconosciuto esente da corrosione, da contaminazione o da altri difetti Ogni imballaggio che presenti segni di indebolimento, in riferimento al prototipo approvato, non deve più essere utilizzato o deve essere ricondizionato in modo che sia in grado di superare le prove prescritte per il prototipo.
Gli imballaggi che si possono impiegare devono aver superato prove specifiche di collaudo ed essere conformi al prototipo testato. Devono inoltre essere fabbricati, ricondizionati e provati secondo un programma di garanzia di qualità, giudicato soddisfacente dall'autorità competente. Devono recare un codice di identificazione, durevole, leggibile e facilmente visibile, costituito da un simbolo e una sequenza alfanumerica, per esempio:
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IBC o GIR: Il carico massimo impilabile deve essere illustrato con i seguenti simboli di dimensioni minime 100x100 mm e caratteri di almeno 12 mm di altezza.
IMBALLAGGI
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Esenzione parziale dall’ADR (sez. 1.1.3.6)
• È possibile svolgere un trasporto in esenzione parziale dall’ADR se non si superano determinati quantitativi di merci pericolose nell’unità di trasporto (1.000 virtuali).
• Per il trasporto in esenzioni parziale non servono ad esempio il patentino ADR, la borsa ADR, le istruzioni scritte, i pannelli arancio, il secondo estintore.
• Non è più obbligatorio indicare nel DDT la dicitura “Quantità non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6”, tuttavia si suggerisce di continuare ad utilizzarla per agevolare i controlli da parte degli organi competenti.
• Sezione 5.4.1.1.1 (f) Nota 1: Nel caso si preveda l’applicazione del 1.1.3.6, la quantità totale e il valore calcolato delle merci pericolose per ciascuna categoria di trasporto devono essere indicate nel documento di trasporto (DDT) conformemente al 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.
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Obblighi
Permane ad esempio l’obbligo di :
• disporre di DDT conforme ADR con unità di misura previste dalla sez.
1.1.3.6 che sono kg o litri secondo il caso,
• indicare le quantità effettive distinte per categoria di trasporto,
• utilizzare imballaggi etichettati e omologati,
• obbligo di formazione del personale coinvolto (sezione 1.3),
• aerare adeguatamente il vano di carico del veicolo (CV36),
• avere a bordo un estintore da 2 kg a polvere (sezione 8.1.4),
• se si dispone di eventuale torcia tascabile deve essere del tipo anti-scintilla, nel caso di gas infiammabili (sezione 8.3.4 e 8.5 S2),
• seguire le prescrizioni relative a carico, scarico e movimentazione come, controllo del veicolo al carico e allo scarico, pulizia del veicolo e dei recipienti, xxxxxxxxx corretto delle bombole, vietato fumare anche le sigarette elettroniche, motore spento al carico e scarico, divieto di apertura dei colli.
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Prescrizioni minime da rispettare per trasporti in esenzione parziale
• Documento di trasporto
• Marcatura ed etichettatura dei colli
• Divieti di carico in comune
• Estintore da 2 kg. a bordo
• Prescrizione di carico/scarico e movimentazione
• Restrizioni modalità di trasporto
• Aerazione del mezzo
• Formazione del personale (Par. 1.3)
• Divieto di apertura dei colli
• Divieto di fumare anche le sigarette elettroniche
Prescrizioni non richieste per il trasporto in esenzione parziale
• CFP ADR («patentino»)
• Borsa ADR
• Istruzioni scritte
• Pannelli arancio
• Il secondo estintore
• Disposizioni di Security (Cap 1.10 ADR)
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Indicazioni per il documento di trasporto in esenzione parziale Sezione 5.4.1.1.1 (f) Nota 1
Nel caso si preveda l’applicazione del 1.1.3.6, la quantità totale e il valore calcolato delle merci pericolose per ciascuna categoria di trasporto devono essere indicate nel documento di trasporto (DDT) conformemente al 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.
Esempio di indicazioni da apporre nel documento di trasporto DDT per un carico in esenzione parziale costituito da: 100 litri di azoto (1066 Azoto compresso, 2.2), 200 litri di aria compressa (1002 Aria compressa, 2.2) entrambi appartenenti alla categoria di trasporto 3, e 200 kg di GPL (1965 Gpl, 2.1) appartenente alla categoria di trasporto 2:
Categoria di trasporto | Merce | Quantità totale | Valore calcolato |
3 | UN 1066, UN 1002 | 300 l | 300 |
2 | UN 1965 | 200 kg | 600 |
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Esenzioni per merci imballate in quantità limitate (LQ) (sez. 3.4)
• È possibile trasportare notevoli quantità di merci pericolose senza rispettare molte delle prescrizioni ADR se si fraziona la merce in piccoli imballaggi.
• Questi piccoli imballaggi devono essere inseriti, ad esempio, in una scatola di cartone che può avere la massa lorda totale massima di 30 kg, oppure, per esempio gli aerosol, devono essere collocati su vassoi reggiati con pellicola termoretraibile, in tal caso possono avere massa lorda totale massima di 20 kg.
• Prima di un trasporto gli speditori devono informare i trasportatori, in modo che rimanga traccia della massa totale lorda di merci LQ.
• Non è richiesta alcuna menzione ADR sui documenti di trasporto.
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Esenzione totale dall’ADR (sez. 1.1.3.1 b)
Soppressa l’esenzione totale per trasporti di macchinari, che tuttavia è utilizzabile fino al 31/12/2022 conformemente alla disposizione transitoria 1.6.1.46.
In sostituzione alla sezione soppressa sono stati aggiunti molteplici numeri UN per i macchinari (oggetti contenenti merci pericolose), con specifiche disposizioni che dipendono, ad esempio, dal tipo di propellente e che li identifica all'interno di ogni classe, in base alla natura del contenuto di merce pericolosa. Per quelli contenenti gas la Sezione 2.1.5 «Classificazione di oggetti come oggetti contenenti merci pericolose, N.A.S.» indica i seguenti:
UN 3537 OGGETTI CONTENENTI UN GAS INFIAMMABILE, N.A.S.,
UN 3538 OGGETTI CONTENENTI UN GAS NON INFIAMMABILE, NON TOSSICO, N.A.S., UN 3539 OGGETTI CONTENENTI UN GAS TOSSICO, N.A.S.
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EQ (EXCEPTED QUANTITY)
possono essere trasportate senza essere soggette ad altre disposizioni ADR ad eccezione delle seguenti:
Formazione del personale coinvolto nel trasporto di merci pericolose (carico, scarico, trasporto, ecc..);
Classificazione e criteri per determinare il gruppo di imballaggio (come da elenco)
Marcatura ed etichettatura dei colli quantità esenti (secondo le istruzioni indicate di seguito);
Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi a carico dello spedizioniere;
Eventuali prescrizioni aggiuntive per ogni tipologia di sostanza (da verificare caso per caso);
Estintore da 2 kg. a bordo;
Prescrizione di carico/scarico e movimentazione;
Divieto di apertura dei colli;
Divieto di fumare anche le sigarette elettroniche.
Trasporto in colli
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• Ogni unità di trasporto caricata con merci pericolose deve essere munita di numero 2 pannelli di forma rettangolare, di colore arancione retro-riflettente, con base di cm 40 e altezza di cm 30. Essi hanno un bordo nero di larghezza di 15 mm. Sono fissati uno sulla parte anteriore dell’unità di trasporto e l’altro su quella posteriore, perpendicolarmente all’asse longitudinale del veicolo.
• Questi pannelli possono riportare una riga di spessore 15 mm a mezz’altezza.
• Il pannello non si deve staccare dal suo fissaggio dopo un incendio di una durata di 15 minuti.
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Carico, scarico, movimentazione e stivaggio
All’arrivo nei luoghi di carico e di scarico, che comprendono i terminal per container, il veicolo e il suo conducente come pure i container e i container cisterna devono soddisfare le disposizioni regolamentari. Le operazioni di carico e scarico delle merci pericolose non possono essere effettuate se da un’ispezione visiva del veicolo e del suo equipaggiamento, i requisiti di idoneità non risultino soddisfatti e rivelino deficienze che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo stesso.
L’azione di caricare o scaricare un container dal veicolo è considerata come operazione di carico o scarico.
Tutti i mezzi di contenimento devono essere caricati e scaricati secondo il metodo di movimentazione per cui sono stati progettati e, dove previsto, provati.
I controlli relativi ai trasporti su strada effettuati dalla Polizia Stradale prevedono anche la “manipolazione e sistemazione” della merce trasportata (DM 3 marzo 97, come modificato con DM 6 maggio 2005 che recepisce la Direttiva 2004/112/CE ed anche Decreto Legislativo n. 286/05, Art. 12 e relativo al Decreto Dirigenziale del 22 febbraio 2006). Il Decreto prevede la possibilità per gli organi di Polizia di effettuare dei controlli presso le imprese che “… carichino, scarichino o facciano trasportare merci pericolose..” sia a scopo preventivo sia in conseguenza di constatate infrazioni su strada che compromettano la sicurezza del veicolo caricato.
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Garantire un’adeguata aerazione
Il controllo del carico richiede un’ispezione visiva delle attrezzature di cui è equipaggiato il veicolo per lo stivaggio dei colli. Per il trasporto dei colli contenenti gas dell’1 (gas compressi), 2 (gas liquefatti), 3 (gas liquefatti refrigerati), o del 4 F (acetilene disciolto), in un veicolo chiuso, la sezione 7.5.11 disposizione speciale CV36 prescrive che lo stesso sia preferibilmente dotato di un’adeguata aerazione.
Generalmente, si può ritenere adeguata un’apertura pari ad almeno un decimo dell’area della superficie occupata dalla merce trasportata.
In alternativa, se il vano del carico è separato, è possibile etichettare le porte dei veicoli o dei container, in caratteri non inferiori a 25 mm di altezza, con la seguente avvertenza: “ATTENZIONE
SPAZIO NON VENTILATO APRIRE CON PRECAUZIONE”
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Movimentazione e stivaggio
In relazione allo stivaggio, particolare attenzione dovrà essere posta ai seguenti elementi:
gli equipaggiamenti di fissaggio siano chiaramente adeguati in relazione alla massa ed alle dimensioni dei colli da trasportare;
i punti di ancoraggio delle cinghie o funi di fissaggio siano sufficientemente solidi (cioè quando non siano ancorati saldamente al telaio del cassone o del furgone);
le funi di fissaggio siano sistemate in modo corretto, ovvero ancorate a punti specificatamente previsti allo scopo sui cestelli o pacchi bombole;
venga richiesto il posizionamento del carico sul pianale del veicolo in modo corretto rispetto al peso massimo ammissibile sugli assi (carico sbilanciato);
il carico richiesto (comprendendo altri colli già presenti) non superi la portata massima ammessa del veicolo.
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Trasporto in colli (sez. 7.5)
Movimentazione e stivaggio – disposizioni speciali
Se è il caso, il veicolo o il container, deve essere munito di dispositivi
atti a facilitare lo stivaggio e la manipolazione delle merci pericolose.
I colli non imballati devono essere stivati con mezzi capaci di trattenere le merci (come cinghie di fissaggio, traverse scorrevoli, supporti regolabili) nel veicolo o nel container in modo da impedire, durante il trasporto, ogni movimento suscettibile di modificare l’orientamento dei colli o di danneggiarli.
Quando le merci pericolose sono trasportate insieme ad altre merci (grosse macchine o gabbie, per esempio), tutte le merci devono essere solidamente sistemate o inzeppate all’interno dei veicoli o dei container per impedire che le merci pericolose si spandano. Si può ugualmente impedire il movimento dei colli riempiendo i vuoti mediante dispositivi di inzeppatura o di bloccaggio e di stivaggio. Quando sono utilizzati dispositivi di stivaggio come nastri di cerchiatura o cinghie, questi non devono essere troppo serrati al punto di danneggiare e deformare i colli.
I colli non devono essere impilati, salvo se sono progettati per questo scopo.
Se necessario, si utilizzeranno dispositivi portanti per impedire che i colli impilati su altri colli danneggino questi ultimi.
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Trasporto in colli (sez. 7.5)
Movimentazione e stivaggio – disposizioni speciali Durante il carico e lo scarico, i colli contenenti merci pericolose devono essere protetti contro i danneggiamenti.
Si deve in particolare fare attenzione al modo in cui i colli sono manipolati durante i preparativi in previsione del trasporto, al tipo di veicolo o di contenitore sul quale sono trasportati e al metodo di carico e di scarico per evitare che i colli siano danneggiati da un trascinamento al suolo o da una scorretta manipolazione.
Le prescrizioni di questo paragrafo si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma EN 12195-1:2010 .
Le disposizioni del 7.5.7.1 si applicano anche al carico e allo stivaggio dei container, container cisterna e CGEM, sui veicoli così come al loro scarico.
È vietato ai membri dell’equipaggio del veicolo di aprire un collo contenente merci pericolose.
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Trasporto in colli (cap. 7.5) Divieto di carico in comune
7.5.2.1 I colli muniti di etichette di pericolo differenti non devono essere caricati in comune nello stesso veicolo container, salvo se il carico in comune sia autorizzato secondo la seguente tabella, che si basa sulle etichette di pericolo di cui i colli sono muniti.
NOTA: Conformemente al 5.4.1.4.2, distinti documenti di trasporto devono essere redatti per le spedizioni che non possono essere caricate in comune nello stesso veicolo o container.
Etichetta n. | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 2.2 2.3 | 3 | 4.1 | 4.1 + 1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 + 1 | 6.1 | 6.2 | 7A B C | 8 | 9 |
1 | vedi 7.5.2.2 | b | ||||||||||||||||
1.4 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a, b | ||||||
1.5 | b | |||||||||||||||||
1.6 | b | |||||||||||||||||
2.1 2.2 2.3 | a | |||||||||||||||||
3 | a | |||||||||||||||||
4.1 | a | |||||||||||||||||
4.1 + 1 | ||||||||||||||||||
4.2 | a | |||||||||||||||||
4.3 | a | |||||||||||||||||
5.1 | a | |||||||||||||||||
5.2 | a | |||||||||||||||||
5.2 + 1 | ||||||||||||||||||
6.1 | a | |||||||||||||||||
6.2 | a | |||||||||||||||||
7A B C | a | |||||||||||||||||
8 | a | |||||||||||||||||
0 | x | x, x | x | x |
xx Xxxxxx Xxxx.Xxxxxxx
x = solo UN 2990 e 3072, classe 9
a = solo con 1.4S
consentito
Divieti di carico in comune (sez. 7.5.2)
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D.L. 21 novembre 2005 n. 286
- Articolo 7 – Responsabilità
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 286/2005 il regime sanzionatorio applicabile al trasporto di merci per conto terzi ha subito importanti modificazioni, attraverso l’ampliamento della gamma dei soggetti responsabili in caso di violazione di specifiche norme della legge n. 298/74 e l’introduzione per essi di profili di responsabilità individuale e di tipo concorsuale in caso di accertamento di determinate infrazioni del Codice della Strada commesse alla guida dei veicoli utilizzati nelle operazioni di trasporto.
- Le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti.
- Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli.
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D.L. 21 novembre 2005 n. 286
- Articolo 7 – Responsabilità
Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto in forma scritta ed il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto di merci abbia violato le seguenti norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal Codice della Strada:
• art. 61 (sagoma limite);
• art. 62 (massa limite);
• art. 142 (limiti di velocità);
• art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
• art. 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi);
• art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose);
il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente ai sensi dell’art. 197 del Codice della Strada.
• Articolo 167, comma 9 Nuovo Codice della Strada:
Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
• Articolo 168, comma 8 Nuovo Codice della Strada:
Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa.
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Riassetto normativo autotrasporto
D.L. 19 maggio 2017 n. 215 - Controlli
- Stabilisce i requisiti minimi per i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali al fine di migliorare la sicurezza e l’ambiente (art.1).
- Nell’art. 10 sono indicati contenuti e metodi dei controlli tecnici su strada che sono relativi, tra gli altri, al controllo del certificato di revisione, al controllo visivo delle condizioni tecniche del veicolo anche con lo scopo di sottoporre il veicolo ad eventuali controlli più approfonditi in particolare relativamente alla sicurezza dei freni, pneumatici, ruote, impianto elettrico e telaio, nonché degli effetti nocivi (rif. Allegato II).
- Durante il controllo su strada, un veicolo può essere sottoposto all’ispezione del fissaggio del suo carico per accertare che lo stesso sia fissato in modo tale da non interferire con la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la vita, la salute, le cose o l’ambiente. I controlli possono essere effettuati per verificare che durante tutte le fasi di operazione del veicolo, comprese le situazioni di emergenza e le manovre di avvio in salita, i carichi possano subire solo minimi cambiamenti di posizione e non possano fuoriuscire dal compartimento destinato alle merci (art.13 e Allegato III).
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE